CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2018
93.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 28.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 92, del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.
1334/II/28. 1. Bazoli, Miceli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/28. 2. Annibali, Bazoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2019 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2019.
1334/II/28. 3. Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
 4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «296 unità» dalle seguenti: «371 unità »;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 67comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/28. 4. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Fondo per la riforma del processo penale).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 1. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  2. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  3. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
  4. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
  5. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 207 del 1976, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  6. Per le finalità di cui all'articolo 70 della legge n. 165 del 2001, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  9. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 è autorizzata la spesa di 2.7 milioni di euro per il 2019, 4.7 milioni per il 2020 e 5.3 milioni di euro per il 2021.
  10. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55,3 milioni di euro per il 2019, a 67,3 per il 2020, a 67,9 per il 2021, a 67,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 2. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

Pag. 68

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 3. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 4. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 01. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione e 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 69del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 02. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Contenzioso tributario).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 è autorizzata la spesa di 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 03. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese di giustizia).

  1. Per le finalità di cui al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 04. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 05. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43. 06. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

Pag. 70

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 28.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis
. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne ed i minori e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/28.2. (nuova formulazione) Annibali, Bazoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dell'anno 2021.»

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/28.4. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'art. 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43.01. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

Pag. 71

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27 della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione e 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43.02. (nuova formulazione) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43.05. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/II/43.06. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

Pag. 72

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per l'anno 2019, relativamente al settore giustizia, contiene una serie di disposizioni dirette a migliorare l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    tali disposizioni, riguardanti essenzialmente il personale, perseguono l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio;
   rilevato che:
    l'articolo 28, al comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;
    le finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza di potenziare e garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, di prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni;
     tali assunzioni riguardano tanto il personale ricompreso nell'Area II (operatori, assistenti giudiziari e cancellieri), quanto quello ricompreso nell'Area III (funzionari giudiziari e direttori amministrativi);
     in particolare, come si evince dalla relazione tecnica, il programma relativo alle assunzioni per il triennio 2019-2021 prevede il reclutamento, rispettivamente, di 903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. A tal fine, è previsto lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento o l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over;
     i commi 8 e 9 dell'articolo 28 autorizzano, inoltre, per il triennio 2019-2021, l'assunzione di Consiglieri di Stato e referendari dei tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn over, nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 29, al comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame: si tratta, in particolare, del concorso a 360 posti, bandito con Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2016, elevabili a 396, ai sensi del Pag. 73comma 3-bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 160 del 2006, la cui graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre del corrente anno, e di quello a 320 posti bandito con Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, le cui prove scritte si sono svolte nel gennaio scorso;
     il comma 3 del medesimo articolo 29 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. In aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il Ministero della Giustizia, è quindi autorizzato, per il triennio 2019-2021, a bandire annualmente un concorso per un massimo di 200 posti;
   considerato che:
     le attuali dotazioni organiche della magistratura ordinaria ammontano a 10.151 unità, a fronte dei 9.921 magistrati attualmente in servizio. La carenza di organico degli uffici giudiziari ammonta a 1.194 unità (circa il 12 per cento) e sarà, quindi, integralmente coperta grazie all'espletamento dei concorsi già banditi (rispettivamente, a 360 e 320 posti, cui già si è fatto riferimento) e di un terzo, il cui bando sarà pubblicato in via imminente;
     il previsto reclutamento, relativamente al triennio 2020-2022, di un contingente annuo di 200 magistrati ordinari si aggiunge, pertanto, alle assunzioni già programmate a legislazione vigente, essendo diretto, in via esclusiva, a far fronte all'incremento delle dotazioni organiche di cui al richiamato articolo 29, comma 3, del disegno di legge;
   considerato altresì che:
    l'articolo 30 del provvedimento, al comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo sino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche;
     tali assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale;
    per quanto riguarda la polizia penitenziaria, nel quadriennio 2020-2023, è autorizzata l'assunzione di complessive 577 unità, di cui 277 nel 2020 e 100 per ognuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
    il comma 2 del medesimo articolo autorizza ulteriori assunzioni per l'anno 2019 nel corpo di polizia Penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario: si tratta, nello specifico, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 287, della legge di bilancio 2018), di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni già previste per il 2019 e di ulteriori 200 unità di quelle previste per il 2022. Infine, 652 unità di polizia penitenziaria sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina sul turn over (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008);
     il comma 3 dell'articolo 30 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018;
    le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentono di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva;
     l'articolo 35 del disegno di legge prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'elevamento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia Pag. 74di lavoro, con la definizione delle destinazioni delle entrate. Inoltre, l'articolo reca, al comma 5, una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato. Tale incremento, che risponde alla finalità di rafforzare le attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e quelle di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concerne il personale ispettivo appartenente all'Area III, nella misura di 300 unità dal 2019, di ulteriori 300 unità dal 2020 e di ulteriori 400 unità a decorrere dal 2021 (comma 1);
    il comma 2 dello stesso articolo dispone un incremento, di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie. Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia prevenzionistica e di sicurezza sul lavoro, l'aumento è stabilito nella misura del 15 per cento, mentre per tutte le altre sanzioni (penali ed amministrative) summenzionate l'elevamento è pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione;
     a questo riguardo, sembrerebbe opportuno valutare gli effetti di un incremento in valori assoluti fissi (pari, come detto, a 100 euro) di un complesso di ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie aventi, a legislazione vigente, importi molto diversi;
   osservato che:
     l'articolo 43 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge 103 del 2017. In particolare, la Relazione tecnica segnala che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se gli interventi cui è esteso il Fondo riguardino le sole strutture penitenziarie minorili o, diversamente, se dette risorse riguardino, più ampiamente, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di cui i primi sono solo una parte;
    l'articolo 57, al comma 14, ridetermina l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'attuazione progressiva di tale processo; prevede, inoltre, che il Ministero della Giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime. In particolare, il predetto comma interviene sull'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha previsto la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario (articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014);
   sottolineato che:
    per quanto concerne le spese per le indennità dei giudici onorari, vale a dire giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, nel bilancio di previsione (cap. 1362), figurano stanziamenti pari a 204,4 milioni di euro per l'anno 2019 (e per il biennio successivo), in deciso aumento rispetto al bilancio assestato 2018, che registrava 135,4 milioni di euro;
    nel bilancio di previsione figura, inoltre, un incremento delle spese di giustizia (capitolo 1360), nella misura di 50 milioni di euro, dovuto alle maggiori esigenze per le spese relative al gratuito patrocinio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 35, nella Pag. 75parte in cui stabilisce, alla lettera a), l'incremento in valori fissi, pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione, delle sanzioni penali ed amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni ivi specificamente richiamate;
   b) si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 43, se gli interventi cui è esteso il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario riguardino le sole strutture penitenziarie minorili o, diversamente, se dette risorse riguardino, più ampiamente, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di cui i primi sono solo una parte.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO PD

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
    nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
    alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
    l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
    con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
    un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
    gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se Pag. 77essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
    l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
    il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;
   considerato che:
    rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;
    di particolare gravità ci appare il taglio di 10 milioni di euro al Fondo per il finanziamento del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile: a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II, in particolare si evidenzia:
    un taglio di 5 milioni per le spese di gestione e funzionamento del sistema informativo;
    la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative al personale comandato della Pubblica amministrazione da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici;
    una decurtazione di 10 milioni di euro per le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari;
    il definanziamento di 4,2 milioni di euro previsti per il Fondo per l'efficienza del sistema giudiziario;
    la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative a progettazione e ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Inoltre ricade sempre sul bilancio complessivo del comparto giustizia, con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia, Pag. 78quali ad esempio la Giustizia tributaria, per la quale vengono stanziati 198,0 milioni di euro in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2017 – 224,8 milioni di euro. Un taglio così significativo alla giustizia tributaria si inserisce in modo abbastanza palese, nel disdicevole solco tracciato da questo Governo della politica dei condoni fiscali e nel sostanziale abbandono della lotta all'evasione fiscale, oltre a causare, in realtà, un danno nella velocità e nell'efficienza della risposta dello Stato al cittadino nel contenzioso tributario: alla faccia della «pace fiscale». Tra gli ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione, sottolineiamo che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza subisce un definanziamento di 56 mila euro, così come la Commissione adozione internazionali che registra un definanziamento pari a 678 mila euro;
    di estrema importanza appare inoltre il mancato incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che anzi subisce un definanziamento di circa 158 mila euro.
    Il Governo, che sì è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del A.C. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti, disattendendo inoltre totalmente anche l'evidenza statistica, che ci dice chiaramente che la rivisitazione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione e delle esecuzione penale esterna sono essenziali per favorire il decremento della popolazione penitenziaria, e determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale: l'esperienza dei più avanzati Paesi europei fa emergere, in tutta evidenza, come coloro che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o sono stati inseriti nel circuito lavorativo, abbiano un tasso di recidiva sensibilmente più basso rispetto a quanti, invece, hanno espiato la pena negli istituti carcerari; nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei: 1.024 idonei del concorso a 800 posti per assistente giudiziario hanno preso possesso del ruolo lo scorso 26 aprile 2018, con un secondo scorrimento della graduatoria del concorso, dopo i 601 che avevano preso servizio a inizio febbraio. Solo con queste assunzioni la scopertura media nazionale degli organici degli uffici giudiziari avevamo fatto scendere «solo» al 18,38 per cento (era 23,88 per cento a fine dicembre 2017), con sensibili decrementi in alcuni distretti del Nord dove, da sempre, la carenza di organici è significativa: Milano dal 31,13 per cento al 21,94 per cento; Brescia dal 26,02 per cento al 18,15 per cento; Bologna dal 26,02 per cento al 16,52 per cento; Firenze dal 22,26 per cento al 16,40 per cento. E in alcuni distretti raggiungeva livelli assolutamente soddisfacenti, che non si vedevano da anni: Cagliari dal 15,07 per cento al 7,87 per cento; Catania dal 15,59 per cento al 10,91 per cento; Palermo dal 7,56 per cento al 5,80 per cento. Il concorso da Pag. 79assistente giudiziario aveva consentito l'ingresso in alcuni uffici di personale giovane e in tempi assolutamente record: ad esempio, 290 le risorse destinate a Milano nei vari scorrimenti, 216 a Napoli, 201 a Roma e 188 a Bologna. Anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico). Sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto; si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile. Il PCT ha inoltre velocizzato enormemente i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici: si parla di risultati che viaggiano intorno a 48 milioni di euro risparmiati e di un notevole recupero di efficienza anche in termini di tempi. Per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna. Sempre maggiore rilevanza nell'azione dell'Amministrazione assume il coordinamento, da parte degli uffici di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati e del volontariato nel reperimento delle risorse, per l'implementazione delle sanzioni di comunità e la condivisione sul territorio dei percorsi finalizzati al reinserimento sociale. Lo sforzo consiste nel caratterizzare i programmi alternativi alla detenzione di contenuti concreti che non tralascino l'aspetto di natura sanzionatoria delle pene e che abbiano una necessaria implicazione riparatoria nei confronti della collettività e della persona offesa dal reato, con carattere di concretezza e possibile tenuta futura. Su questi presupposti il decreto ministeriale 23.2.2017 aveva riorganizzato il sistema territoriale degli uffici di esecuzione penale esterna, avendo cura di distribuire in modo capillare le singole articolazioni periferiche, aumentando il numero degli uffici locali da 21 a 43, per garantire un intervento quanto più possibile ritagliato sulle peculiarità di ciascun territorio, dal quale trarre risorse per la costruzione di un efficace sistema di sanzioni di comunità. I rapporti tra gli uffici interdistrettuali distrettuali e locali sono stati riscritti superando logiche di natura strettamente gerarchica e privilegiando invece gli strumenti del coordinamento, indirizzo, monitoraggio e verifica dei risultati, nel rispetto della più ampia autonomia di gestione e flessibilità amministrativa di ciascuna realtà operativa locale;
   rilevato che:
    appare assolutamente necessario:
     a) ristorare l'intero comparto giustizia reintegrando integralmente le risorse tagliate, a cominciare dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalle risorse per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021, al Fondo per il recupero dell'efficienza giudiziaria, al Pag. 80Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario, alla giustizia tributaria, fino a ripristinare interamente le risorse necessarie che sono state tagliate per il complessivo funzionamento della giustizia, alle spese relative al personale comandato della Pubblica amministrazione da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, a reintegrare e potenziare le spese relative alla progettazione e alla ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
     b) incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4;
     c) provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado;
     d) garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva;
     e) garantire la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale;
     f) garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;
     g) potenziare ulteriormente il personale di Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);
     h) provvedere al reclutamento del personale di Area funzionale seconda, fascia economica F2, mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 92 del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.»;
     i) prolungare il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Ferri, Miceli, Bordo.