CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica).

  1. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa abbia fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1334/XIII/13. 01. Benedetti.
(Ritirato)

ART. 49.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa aggiungere le seguenti: già costruita o da ristrutturare senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
1334/XIII/49. 1. Benedetti.
(Ritirato)

Pag. 328

  Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa aggiungere le seguenti: senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
1334/XIII/49.2. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis
. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Ministero del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «ministero dell'Economia e delle Finanze»;
   b) il comma 2 è così sostituito:
  «2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, nel seguente modo:
   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome;
   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
1334/XIII/49. 3. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis
Per la realizzazione di progetti del settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1334/XIII/49. 4. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.Pag. 329
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
  4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
  5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento( CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
  7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1334/XIII/49. 01. Benedetti.
(Ritirato)

Pag. 330

ART. 59.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1334/XIII/59. 1. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 121, dopo le parole «di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,» inserire le seguenti «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: «a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1334/XIII/59. 2. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017 –2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.
1334/XIII/59. 3. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi incluse le giornate di sabato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

Pag. 331

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
1334/XIII/59. 4. Benedetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1334/XIII/59. 5. Benedetti.
(Ritirato)

Pag. 332

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, ad integrazione della precedente informativa del 12 novembre 2018, e per quanto riguarda l'iter che ha portato ad individuare i progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento, si informa che questo Ministero ha realizzato, fin dal 2004, una banca dati gestita dal Centro Politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia (CREA-PB), contenente il patrimonio progetti infrastrutturali a fini irrigui. Le possibili tipologie di intervento sono state ricondotte a quattro diverse categorie: completamento, adeguamento, nuovo intervento, altro.
  Per ciascun progetto sono evidenziati: le opere previste, le caratteristiche tecniche, le infrastrutture su cui interviene per modificarne il funzionamento, le tecniche e tecnologie scelte.
  I progetti sono stati classificati secondo il livello progettuale (studio di fattibilità, definitivo e esecutivo) secondo le finalità (sia di prevalente natura irrigua, comprendendo anche invasi con funzione multiobiettivo, che di difesa idrogeologica/ambiente) e secondo un indice di priorità dato dalle Regioni, in ragione delle problematiche che ciascun progetto si propone di risolvere.
  La banca dati del patrimonio progetti è costantemente aggiornata; l'ultimo aggiornamento è avvenuto nel dicembre 2017 ad opera delle Regioni, che validano il censimento dei progetti dei consorzi e degli Enti di irrigazione (cui spetta per legge regionale la realizzazione e la gestione delle opere di irrigazione e di bonifica) e le Autorità distrettuali.
  Da tale banca dati, il Ministero ha attinto le informazioni necessarie alla individuazione dei progetti maggiormente coerenti con i settori di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica» anche al fine di pervenire alla soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione dell'Unione europea e comunque di grande impatto ambientale.
  Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma approvato nel 2017, si fa presente che il DPCM 21 luglio 2017 ha assegnato a questa Amministrazione risorse complessive pari ad euro 92.345.169 per «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» di cui alla lettera b) del comma 140 delle legge 232/2016 cui si aggiungono risorse complessive pari ad euro 15.309.245 per interventi a «difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifica» di cui alla lettera d) dello stesso comma.
  Nell'attribuire a questa Amministrazione le risorse su indicate, ha operato un taglio di oltre 11 milioni di euro sull'importo complessivo dei progetti per i quali è stato chiesto lo stanziamento, ma dal momento che lo stesso decreto non individuava i progetti finanziati, non era conoscibile a carico di chi gravasse la riduzione. Solo nel mese di marzo 2018 si è avuta certezza dello stanziamento con riferimento Pag. 333a ciascun progetto e il taglio è stato ripianato attraverso una dotazione aggiuntiva a valere sulla dotazione assegnata al Mipaaf sul programma 2018, in corso di perfezionamento.
  Pertanto, con nota del 14 marzo 2018, gli Enti realizzatori degli interventi, tre Consorzi di bonifica, l'Associazione irrigazione Ovest Sesia e l'Ente Acque Umbre Toscane, sono stati invitati a trasmettere i progetti per l'adozione del decreto di concessione, le cui procedure sono state, però, sospese in attesa di indicazioni inseguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018, che ha riconosciuto l'illegittimità del comma 140 della legge di bilancio 2017 nella parte in cui non prevede forme d'intesa, quanto meno negli ambiti di cui alle lettere a), c), e), f), h), e i) (in materia di governo del territorio, protezione civile, grandi reti di trasporto, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione), né la competenza residuale dichiarata con riferimento all'ambito dei trasporti pubblici locali indicando i sicuri ambiti.
  Ciò premesso, la parte motiva della sentenza, non prendendo in considerazione le lettere b) e d) parrebbe escludere tali ambiti dagli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nel decisum. Conseguentemente, con nota n. 19857 del 19/06/2018, questo Dipartimento ha, quindi, chiesto il parere dell'Ufficio legislativo Mipaaft, sulla lettura da dare alla sentenza della Corte Costituzionale, che non è stato reso.
  Pertanto, in data 24 luglio 2018, è stato adottato il primo decreto di concessione all'Ente Acque Umbre dello stralcio, «Interventi per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di Motedoglio sul fiume Tevere in agro dei comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR)» dell'importo di euro 6.520.000.
  Il decreto, considerato «pilota» a causa della peculiarità della fattispecie (decreto di riparto che assegna il finanziamento facendo propria una proposta ma senza esplicitare gli interventi che lo hanno giustificato; sentenza della Corte Costituzionale aperta a diverse interpretazioni) è stato trasmesso alla registrazione degli Organi di controllo ed ha ricevuto il visto dell'Ufficio centrale di bilancio, mentre è stato oggetto di rilievi da parte della Corte di conti, non riferiti alla costituzionalità dell'atto, al quale è stato risposto in data 7 novembre 2018.
  Da interlocuzioni informali si ritiene che i rilievi possano essere superati a breve. Appena registrato il decreto in discorso, si provvederà al perfezionamento degli altri decreti di concessione che sono stati già predisposti essendo stati acquisiti i relativi progetti esecutivi e alla loro trasmissione agli organi di controllo.

Pag. 334

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51);
   ricordato che tale disposizione ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) per un totale (al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018, così detto decreto Genova), di 35,53 miliardi di euro, intervenendo anche sull'elenco delle finalità, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, e che tali risorse sono destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche;
   preso atto che la tabella allegata allo schema di decreto ripartisce le suddette risorse, per ciascun anno dal 2019 al 2033, tra le finalità indicate alle lettere da a) ad m) dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;
   valutato favorevolmente che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri;
   preso con favore atto che, con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nel settore «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» (di cui alla lettera c), del citato articolo 1, comma 1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,5 milioni di euro Pag. 335per l'anno 2019; 26,2 milioni di euro per l'anno 2020; 52,2 milioni di euro per gli anni 2021-2033, per un totale di 107,9 milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni di euro rispetto a quelli assegnati al medesimo Ministero con il DPCM 21 luglio 2017;
   preso altresì atto favorevolmente dell'assegnazione di risorse al MIPAAFT nell'ambito del settore della ricerca (pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018; a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale di 10,5 milioni di euro) e del settore «edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria» (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e ad 1 milione di euro per l'anno 2020);
   preso atto dei chiarimenti forniti, nella seduta del 13 novembre 2018, dal Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito alla definizione degli interventi strategici ai quali le risorse stanziate sono destinate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);
   premesso che:
    lo scenario in cui si muove la politica di bilancio del Governo mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società;
    ritenuto che la priorità per l'Italia sia quella tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, il disegno di legge di bilancio per il 2019 propone una politica espansiva basata su un mutamento profondo di strategia che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture e su misure di sostegno al reddito;
    ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 il Governo ha rappresentato che, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, intende perseguire una politica di bilancio che preveda una rimodulazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio strutturale di bilancio, rispetto a quanto già fissato nel precedente Documento;
    ricordato, quindi, che, in questo quadro, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine, il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi, al momento in cui la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi;
    preso atto che la stima di crescita del PIL per l'anno in corso è scesa dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 è passata dall'1,4 allo 0,9 per cento;
    condiviso quanto affermato dal Governo sul fatto che tali tassi di crescita sono troppo bassi perché il Paese torni a crescere a livelli quantomeno equivalenti a quelli degli altri Paesi europei;
    considerato, quindi, con favore che il Governo, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, intenda adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamente netto dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
    condiviso l'orientamento del Governo di fornire, quindi, una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
    condivisi gli obiettivi primari che il Governo intende perseguire attraverso il Pag. 337ciclo di bilancio, consistenti nella riforma del sistema pensionistico, nella semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta e nell'introduzione del reddito di cittadinanza,
   osservato che:
    la manovra di bilancio deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n.119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra;
    il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021;
    nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente, la riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sterilizzazione della clausola IVA e la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da nuovo indebitamento; le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi;
    le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici e, per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi per l'inclusione sociale, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici;
   osservato favorevolmente, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, che anche il settore agricolo beneficia dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica interventi volti allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; al riguardo, l'articolo 49, commi da 1 a 3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari, accordando loro la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato; ritenuto, a tale proposito opportuno che, in sede attuativa, tali agevolazioni siano destinate, in via prioritaria al recupero e all'acquisto di abitazioni già esistenti piuttosto che all'edificazione di nuove;
   osservato altresì che il disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 49, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, sia destinato – tenuto conto delle difficoltà di attuazione della misura del reimpianto – anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità;
   preso altresì favorevolmente atto che il disegno di legge, nella Sezione II, destina 20 milioni per il 2019, con un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017), al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999;
   valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo ed, in particolare, quelle recate:
    dall'articolo 10, che contiene la proroga e la rimodulazione del così detto iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale,
    dall'articolo 12, che proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, Pag. 338
    dall'articolo 19, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della così detta Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti,
    dall'articolo 19, comma 2, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, quali la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
    preso atto con favore delle disposizioni contenute all'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ricordato che le risorse di tale Fondo sono state destinate con delibera CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
    osservato, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle misure da esso previste, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    ravvisata, pertanto la necessità, al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti in questione, di introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;
    considerata altresì l'opportunità, anche al fine di rafforzare il peso del comparto primario nel quadro complessivo delle misure di finanza pubblica, di introdurre specifiche misure a sostegno delle filiere produttive e del comparto della pesca nonché per far fronte alle difficoltà in cui versa il settore primario;
    ravvisata, a tale ultimo riguardo, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, anche tenuto conto delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con il particolare violenza il nostro Paese;
    vista inoltre l'opportunità di sostenere settori agricoli in difficoltà, come quello della frutta a guscio, con particolare riguardo a quello castanicolo, rispetto al quale appare necessario il rifinanziamento dei relativi piani di settore;
    considerata l'opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 4, a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, e incrementando la dotazione del fondo destinato alla ricerca;Pag. 339
    viste le difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni;
    ritenuto a tal fine fondamentale incrementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione di cui alla legge n. 154 del 2004;
    ravvisata, per le medesime ragioni, la necessità di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nonché di estendere le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
    ravvisata inoltre l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilito dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;
    vista, inoltre, l'opportunità, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, di interviene con misure per rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli;
    rilevata, infine, l'urgenza di adottare iniziative volte alla messa in sicurezza dei territori colpiti dai recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della regione Toscana e di assicurare il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate da tali fenomeni;
    preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 86/2018 (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 97), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta;
   b) all'articolo 49, comma 2 – che accorda ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato – si consideri l'opportunità, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, di prevedere che le agevolazioni in questione siano destinate in via prioritaria – al fine di scongiurare Pag. 340ulteriore consumo di suolo agricolo – all'acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti;
   c) allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza il nostro Paese, si dovrebbe incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004; per far fronte alle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, dovrebbe essere altresì incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004;
   d) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere il settore della frutta a guscio, e in particolare quello castanicolo che versa in uno stato di grave crisi, dovrebbe essere istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apposito Fondo per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio;
   e) all'articolo 49, comma 4, si dovrebbe intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno;
   f) si dovrebbe altresì prevedere l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
   g) nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziate apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
   h) si dovrebbe intervenire al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilita dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;
   i) si dovrebbe valutare l'opportunità di assegnare adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi;
   j) appare, infine, necessario, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, introdurre misure volte a rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all'eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del food; all'eliminazione del blocco per le spese di formazione del personale e alla reintroduzione dell'indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni.

Pag. 341

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);
   premesso che,
    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
    nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
    alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
    l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
    con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
    un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in Pag. 342pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
    gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
    l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
    il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;
    rilevato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione nella Sezione 1 manca vistosamente una visione del cambiamento per il settore agricolo e qualsiasi ragionamento relativo all'alimentazione e al cibo, ai suoi metodi di produzione e di consumo per una sostenibilità dei redditi dei produttori ed una riduzione delle disuguaglianze che si nascondono nello sfruttamento della manodopera, misure per contrastare la povertà e l'accesso alle eccedenze alimentari, così come incentivi per agevolare soluzioni innovative per il recupero e il riutilizzo di alimenti e la riduzione degli sprechi;
    sono assenti anche misure per proseguire le azioni per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola, mediante misure di sostegno alla competitività, per l'accesso a nuovi strumenti finanziari e per la valorizzazione delle produzioni che contraddistinguono il Made in Italy che è presente nel testo in modo parziale e non esaustivo;
    in particolare le misure previste all'articolo 49 propongono un approccio propagandistico e non condivisibile, risultando inadeguato per fronteggiare la crescita dell'attività agricola, inadatto a combattere lo spopolamento delle aree agricole e insufficiente per far fronte alle esigenze dei giovani agricoltori e a quelle delle imprese agricole a conduzione femminile. Una visione arretrata delle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne . Sono inoltre del tutto assenti i riferimenti ai servizi che in quelle aree, fragili e disagiate, possono essere attivati per evitarne lo spopolamento ;
    le misure previste per le imprese all'articolo 19 con la cosiddetta Nuova Pag. 343Sabatini non prevedono le adeguate misure fiscali in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
    a fronte di un territorio profondamente colpito dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre e in risposta alle numerose richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite da tali calamità naturali non è previsto un adeguato incremento del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, né tantomeno sono previste misure a sostegno delle aziende agricole , zootecniche e forestali danneggiate nè quelle a favore dei proprietari delle aree boschive distrutte. Non sono state previste adeguate risorse da destinare alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, del comune di Calci e della montagna pisana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli stessi incendi;
    non è stato previsto un piano di ricostruzione post Xylella, un piano per la ricostituzione del patrimonio olivicolo del Salento, mirato soprattutto a sostenere i piccoli produttori, ad eliminare le piante infette, fonte di inoculo del batterio, ad avviare il reimpianto con varietà tolleranti e resistenti alla Xylella e a compensare la perdita di reddito derivante dall'abbattimento degli alberi infetti
    per quanto concerne il comparto della pesca non è stata prevista l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sempre per quanto concerne il settore della pesca non sono state stanziate risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
   esprime,

PARERE CONTRARIO.

Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti e Portas.

Pag. 344

ALLEGATO 6

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);
   premesso che:
    lo scenario in cui si muove la politica di bilancio del Governo mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società;
    ritenuto che la priorità per l'Italia sia quella tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, il disegno di legge di bilancio per il 2019 propone una politica espansiva basata su un mutamento profondo di strategia che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture e su misure di sostegno al reddito;
    ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 il Governo ha rappresentato che, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, intende perseguire una politica di bilancio che preveda una rimodulazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio strutturale di bilancio, rispetto a quanto già fissato nel precedente Documento;
    ricordato, quindi, che, in questo quadro, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine, il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi, al momento in cui la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi;
    preso atto che la stima di crescita del PIL per l'anno in corso è scesa dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 è passata dall'1,4 allo 0,9 per cento;
    condiviso quanto affermato dal Governo sul fatto che tali tassi di crescita sono troppo bassi perché il Paese torni a crescere a livelli quantomeno equivalenti a quelli degli altri Paesi europei;
    considerato, quindi, con favore che il Governo, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, intenda adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamente netto dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
    condiviso l'orientamento del Governo di fornire, quindi, una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;Pag. 345
    condivisi gli obiettivi primari che il Governo intende perseguire attraverso il ciclo di bilancio, consistenti nella riforma del sistema pensionistico, nella semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta e nell'introduzione del reddito di cittadinanza,
  osservato che:
    la manovra di bilancio deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n.119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra;
    il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021;
     nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente, la riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sterilizzazione della clausola IVA e la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da nuovo indebitamento; le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi;
    le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici e, per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi per l'inclusione sociale, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici;
    osservato favorevolmente, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, che anche il settore agricolo beneficia dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica interventi volti allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; al riguardo, l'articolo 49, commi da 1 a 3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari, accordando loro la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato; ritenuto, a tale proposito opportuno che, in sede attuativa, tali agevolazioni siano destinate, in via prioritaria al recupero e all'acquisto di abitazioni già esistenti piuttosto che all'edificazione di nuove;
    osservato altresì che il disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 49, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, sia destinato – tenuto conto delle difficoltà di attuazione della misura del reimpianto – anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità;
    preso altresì favorevolmente atto che il disegno di legge, nella Sezione II, destina 20 milioni per il 2019, con un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017), al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999;
    valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo ed, in particolare, quelle recate:
    dall'articolo 10, che contiene la proroga e la rimodulazione del così detto iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale,
    dall'articolo 12, che proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione Pag. 346fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo,
    dall'articolo 19, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della così detta Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti,
    dall'articolo 19, comma 2, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, quali la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
    preso atto con favore delle disposizioni contenute all'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ricordato che le risorse di tale Fondo sono state destinate con delibera CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
    osservato, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle misure da esso previste, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    ravvisata, pertanto la necessità, al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti in questione, di introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;
    considerata altresì l'opportunità, anche al fine di rafforzare il peso del comparto primario nel quadro complessivo delle misure di finanza pubblica, di introdurre specifiche misure a sostegno delle filiere produttive e del comparto della pesca nonché per far fronte alle difficoltà in cui versa il settore primario;
    ravvisata, a tale ultimo riguardo, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, anche tenuto conto delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con il particolare violenza il nostro Paese;
    vista inoltre l'opportunità di sostenere settori agricoli in difficoltà, come quello della frutta a guscio, con particolare riguardo a quello castanicolo, rispetto al quale appare necessario il rifinanziamento dei relativi piani di settore;
    considerata l'opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 4, a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il Pag. 347rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, e incrementando la dotazione del fondo destinato alla ricerca;
    vista la condizione di emergenza nella quale versa il comparto agricolo a causa dei danni provocati alle relative produzioni dalla fauna selvatica omeoterma e considerata l'esigenza di prevedere lo stanziamento di risorse per alimentare un Fondo ad hoc, prevedendo, in riferimento alle relative modalità di accesso, il coinvolgimento delle regioni;
    considerata altresì l'opportunità di introdurre misure a sostegno di specifici comparti produttivi dell'agroalimentare, come quello della birra, mediante interventi volti alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, tenendo conto dei quantitativi di prodotto finito su base annua;
    viste le difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni;
    ritenuto a tal fine fondamentale incrementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione di cui alla legge n. 154 del 2004;
    ravvisata, per le medesime ragioni, la necessità di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nonché di estendere le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
    ravvisata inoltre l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilito dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;
    vista, inoltre, l'opportunità, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, di interviene con misure per rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli;
    rilevata, infine, l'urgenza di adottare iniziative volte alla messa in sicurezza dei territori colpiti dai recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della regione Toscana e di assicurare il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate da tali fenomeni;
    preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 86/2018 (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 97), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti Pag. 348in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta;
   b) all'articolo 49, comma 2 – che accorda ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato – si consideri l'opportunità, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, di prevedere che le agevolazioni in questione siano destinate in via prioritaria – al fine di scongiurare ulteriore consumo di suolo agricolo – all'acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti;
   c) allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza il nostro Paese, si dovrebbe incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004; per far fronte alle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, dovrebbe essere altresì incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004;
   d) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere il settore della frutta a guscio, e in particolare quello castanicolo che versa in uno stato di grave crisi, dovrebbe essere istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apposito Fondo per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio;
   e) all'articolo 49, comma 4, si dovrebbe intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno;
   f) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposito Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica omeoterma, prevedendo il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle relative modalità di accesso;
   g) si dovrebbero introdurre specifiche disposizioni volte alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, che tengano conto del quantitativo di prodotto finito su base annua, al fine di assicurare una riduzione delle accise medesime;
   h) si dovrebbe altresì prevedere l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
   i) nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziate apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
   j) si dovrebbe intervenire al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilita dell'articolo 1, comma 13, Pag. 349della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;
   k) si dovrebbero assegnare adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi;
   l) appare, infine, necessario, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, introdurre misure volte a rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all'eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del food; all'eliminazione del blocco per le spese di formazione del personale e alla reintroduzione dell'indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni.