CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C. 1334) (per le parti di competenza)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
   1. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei possibili beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei) così come previsto dalla legge n. 33 del 2017, al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000»;
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il benefìcio economico del Rei è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del Rei è pari a un dodicesimo del valore su base annua»;
   c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
   d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I beneficiari del Rei per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del Rei è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;
   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1».

  1-bis. 1. Fondo Povertà di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è incrementato di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 di cui 1.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 21:
   a) sopprimere il comma 4;Pag. 303
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondi per le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico.
1334/XII/21. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di incrementare l'ammontare del beneficio economico e la platea dei possibili beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei) così come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo Povertà di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo è incrementato di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, di cui 1.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'estensione del beneficio economico e della platea nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, sopprimere il comma 4;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Fondi per le Modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico).
1334/XII/21. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
  Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per l'estensione del beneficio economico e della platea dei beneficiari nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  Fondi per le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico.
1334/XII/21. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro.

Pag. 304

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
.

  1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e. successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3bis, comma 3, e 3ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
  2. All'entrata in vigore della presente legge, le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano, su richiesta dell'interessato, contestualmente anche le sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
  3. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura e i procedimenti per la sua concessione ed erogazione, tenendo conto che tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità o per condizioni e necessità specifiche e tenuto conto dell'intensità del sostegno necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)
.

  1. Per il computo dell'assegno di cura personale si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
  2. L'importo dell'assegno personale dì cura può essere erogato fino ad un valore pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo i seguenti criteri:
   a) sostegno all'autonomia di persone e all'inclusione con disabilità grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3 bis comma 3: importo pari ad una volta l'indennità di accompagnamento;
   b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3 bis comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni dì necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità Pag. 305grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento.

  3. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alle lettere a), b), e d) del comma 1 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al successivo comma 7.
  4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni secondi i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 bis 2, comma 3, l'interessato può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al successivo comma 7.
  5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 1 è richiesta congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016.
  6. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta la rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impiego della prestazione e la finalità prevista dal progetto individualizzato.
  7. L'assegno di cura personalizzato a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
   a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con 1ÌNPS;
   b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale ovvero all'acquisto di beni o servizi strumentali alla realizzazione del progetto individualizzato, attraverso l'accreditamento dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1. In tal caso, la documentazione volta alla rendicontazione dovrà includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi strumentali.

  8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persona con disabilità, si provvede:
   a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
   b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per. le rendicontazioni di cui al comma 4 garantendone la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedimenti;
   c) alla definizione di Linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al comma 2.

  9. Il diritto all'assegno di cura personale, ove riconosciuto, decorre dal primo Pag. 306giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.».
1334/XII/21. 4. Noja, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 8.750 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga dell'assegno del bonus bebé)
.

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
1334/XII/21. 5. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
.

  1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
1334/XII/21. 01. Carnevali, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti delle professioni infermieristiche)
.

  Le previsioni di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 55.

   b) all'articolo 90, sopprimere le parole: e incrementato di 250 milioni per l'anno 2019 e sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 268 milioni di euro.
1334/XII/34. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: titoli di solidarietà)
.

  1. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79» sono soppresse.
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutate in 0,34 milioni Pag. 307di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 249,6 milioni di euro per l'anno 2019 e ddi 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/XII/37. 01. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: beni culturali di proprietà di EE.PP.).

  All'articolo 71 comma 3 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo» sono inserite le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte.»
1334/XII/37. 02. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte indirette)
.

  1. All'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'imposta dì registro non è dovuta per i contratti dì apparto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 e enti pubblici»;
   b) al comma 7, le parole: «che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale» sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo.
1334/XII/37. 03. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: autofinanziamento)
.

  All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli altri casi, tali attività saranno considerate attività diverse, da svolgersi alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 6 del presente decreto».
1334/XII/37. 04. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore)
.

  All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 23 inserire il seguente:
  «24. Gli enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dalla legge n. 124 del 2017 articolo 1 commi 125 e 127 già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 13 nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative modalità e tempistiche».
1334/XII/37. 05. Rizzo Nervo, Carnevali.

Pag. 308

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali)
.

  All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 82, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 1»; al secondo periodo, le parole da: «Qualora» a: «l'eccedenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale eccedenza»;
   c) il comma 3 è soppresso;
   d) il comma 6 è soppresso.
1334/XII/37. 06. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte dirette)
.

  All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superiore di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta successivi».
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1334/XII/37. 07. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica all'impresa sociale)
.

  All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «dell'articolo 2359 del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle associazioni o fondazioni dì diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 200 l, n. 207. Tali enti, qualora intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, non possono avere il legale rappresentante designato da una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le nomine degli amministratori da parte dell'amministrazione pubblica, in ogni caso, non possono determinare un mandato fiduciario con facoltà di revoca.»
1334/XII/37. 08. Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore:
de minimis).

  All'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «de minimis», sono aggiunte le seguenti: «nei Pag. 309limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generate».
1334/XII/37. 010. Rizzo Nervo, Carnevali.

ART. 39.

  Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: gestire; dopo le parole: spesa di 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: in conto capitale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.
1334/XII/39. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento.
   c) al comma 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le Regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1334/XII/39. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario dì lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2018»;
   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale Pag. 310dipendente operante nei servizi, con priorità alle aree dell'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
1334/XII/39. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Cure ospedalieri urgenti per gli iscritti all'AIRE)
.

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 1o febbraio 1996 del Ministro della sanità è sostituito dal seguente: «2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 55;

   b) all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
1334/XII/39. 01. Schirò, La Marca, Ungaro, Carè.

ART. 40.

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento annuo è vincolato alla piena attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza cosi come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 55;

   b) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
   c) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/XII/40. 21. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 giugno.
1334/XII/40. 7. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Pag. 311

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   h) lo sviluppo di reparti basati sull'intensità di cura e complessità assistenziale per la gestione di cronici e post-acuti;
   i) l'investimento in nuove figure professionali che arricchiscano il middle management come l'ingegnere gestionale o biomedico;
   l) il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale nel sistema di continuità assistenziale;
   m) la previsione di contratti ad hoc per i medici che prolunghino l'attività fino a 70 anni, prevedendo il superamento del limite contributivo di 40 anni;
   n) la definizione di una lista di attività che potrebbero essere svolte dal medico in formazione specialistica;
   o) la previsione di nuovi modelli contrattuali per i medici che non accedono alle scuole di specializzazione, con percorsi protetti da sistemi di tutoraggio e formazione in azienda;
   p) l'inserimento di medici neo-laureati non specializzati per la gestione di pazienti post-acuti
1334/XII/40. 5. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
1334/XII/40. 4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/XII/40. 18. Ubaldo Pagano, De Filippo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.
1334/XII/40. 3. Carnevali.

Pag. 312

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2 di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
  4-ter. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-quater. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1334/XII/40. 11. Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis è soppressa;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   b) sopprimere l'articolo 55;
   c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
1334/XII/40. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Schirò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020».
1334/XII/40. 2. Carnevali.

Pag. 313

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 435 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:
  «435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.»

  Conseguentemente:
   all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 149 milioni;
    b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1334/XII/40. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» aggiungere le seguenti: «criterio di deprivazione economica con un peso del 10 per cento da valere sull'intera quota».
1334/XII/40. 6. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «c) laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche o laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente.»
1334/XII/40. 9. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di predisporre la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1334/XII/40. 10. De Filippo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma:
  «2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando Pag. 314quanto disposto dall'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017».
1334/XII/40. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –42.000.000;
   2020: –42.000.000;
   2021: –42.000.000.
1334/XII/40. 13. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –42.000.000;
   2020: –42.000.000;
   2021: –42.000.000.
1334/XII/40. 14. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1334/XII/40. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data Pag. 315alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.».
1334/XII/40. 16. De Filippo, Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A partire dal 1o gennaio 2019, le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
  4-ter. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 4-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
  4-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 4-bis sono rese indisponibili.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1334/XII/40. 17. De Filippo, Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali ed i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:
   a) persone di età inferiore a 26 anni;
   b) persone con Isee inferiore a 25.00 euro;
   c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
   d) sieropositivi e coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
   e) portatori di HPV;
   f) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
   g) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.

  Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: - 5.000.000.
1334/XII/40. 19. Pini, Carnevali, Morani.

Pag. 316

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020;
   b) al secondo periodo le parole: «massima del 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «massima del 60 per cento» e dopo le parole: «rapporto di lavoro flessibile» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1334/XII/40. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di 22,5 milioni fino a: a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 162,5 milioni di euro per l'anno 2019, 406,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 401,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1334/XII/41. 2. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere definito sulla base del fabbisogno espresso dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute del 13 giugno 2017 n. 402.
1334/XII/41. 1. Carnevali, De Filippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
1334/XII/41. 3. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

  2019:  
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000,000;

  2020:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000,000;

Pag. 317

  2021:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000,000;

  Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

  2019:  
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000,000;

  2020:
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000,000;

  2021:
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000,000;
1334/XII/Tab. 2. Carnevali, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.