CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 28.

  Al comma 1, sostituire le parole: per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:
   n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;
   n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3o, fascia retributiva F1, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;
   n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;
   n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2o, fascia retributiva F2.

  Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2o potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.
  5-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del Pag. 60settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2o, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-quater, comma 6 e 2259-sexies comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 198 milioni di euro per l'anno 2019, 348 milioni di euro per l'anno 2020, 348 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1334/IV/28.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
1334/IV/36.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 59.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
1334/IV/59.1. Tripodi, Vito, Fascina, Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per l'anno 2020, 330 milioni di euro per l'anno 2021, 330 milioni di euro per l'anno 2022, 330 milioni di euro per l'anno 2023, 330 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1334/IV/59.2. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 101.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Dopo l'articolo 614 2-bis del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente: «articolo 614 3-bis – Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione Pag. 61alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'art 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
  9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.
  Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1334/IV/101.1 Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

  Alla tabella A, voce Ministero della difesa, Missione 5, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6), capitolo 1352. 2 apportare le seguenti variazioni:
   2019: +500;
   2020: +1.500;
   2021: +1.500.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: -500;
   2020: -1.500;
   2021: -1.500.
1334/IV/Tab. A.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
1334/IV/36.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
(Approvato)

ART. 59.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
1334/IV/59.1. (Nuova formulazione). Tripodi, Vito, Fascina, Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.
(Approvato)