CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Gariglio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  3-quinquies. Qualora i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi o il personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone esercitino le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo, alla società di gestione dei parcheggi o all'azienda esercente il trasporto pubblico di persone si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra dieci volte e quindici volte l'importo della sanzione elevata a seguito dell'illegittimo esercizio del potere di accertamento.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma 3-quinquies, del codice della strada, introdotto dal comma 1, provvede il prefetto territorialmente competente, cui sono tempestivamente trasmessi i provvedimenti o le sentenze di carattere definitivo di annullamento delle sanzioni per violazioni in materia di sosta e di circolazione a causa dell'illegittimo esercizio del potere di accertamento di cui al comma 3-quinquies medesimo.
1. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  3-quinquies. Al di fuori dei limiti previsti dai commi 3-ter e 3-quater, gli atti di accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta posti in essere dai soggetti di cui ai commi 3-ter e 3-quater sono nulli.
1. 3. Il Relatore.