CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2018
86.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera c);
   2) alla lettera h), sostituire il capoverso Art. 317-bis con il seguente:

  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o, se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette.
  Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni».
1. 4. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri».
1. 27. (Nuova formulazione) Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».

Pag. 11

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, il comma 2 è abrogato.
2. 2. (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».
2. 3. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».
4.7 (Nuova formulazione) Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.