CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 novembre 2018
85.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
(C.1189 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni con le seguenti: non inferiore a uno e non superiore a cinque anni.
1. 3. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1. sopprimere la lettera c);
   2. alla lettera h), sostituire il capoverso articolo 317-bis con il seguente:

  «Art. 317-bis.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette.
  Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni».
1. 4. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Nel caso di condanna per i delitti previsti fino alla fine della lettera, con le seguenti: Per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, ha Pag. 13durata pari al doppio della pena principale detentiva.
1. 6. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: 314, primo comma e: e 346-bis.
1. 7. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: 314, primo comma.
1. 8. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: e 346-bis.
1. 9. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: non può avere durata inferiore a cinque anni né superiore a sette con le seguenti: non può avere durata inferiore a due anni né superiore a cinque.
1. 10. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni né superiore a sette con le seguenti: due anni né superiori a dieci.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
* 1. 12. Vitiello.
* 1. 13. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
1. 15. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.
1. 14. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione con le seguenti: importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad anni 7, salvo che all'imputato venga riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale e.
1. 16. Vazio, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: importa con le seguenti: può importare.
1. 17. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 14

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: con la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: salvo che all'imputato venga riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale e.
1. 18. Vazio, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvo che agli imputati siano state riconosciute le circostante attenuanti previste dall'articolo 323-bis del codice penale.
1. 19. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 20. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma, 323, secondo comma e: 346-bis.
1. 21. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma.
1. 22. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 323, secondo comma.
1. 23. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 346-bis.
1. 24. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 32-quater, sostituire le parole da: 323, secondo comma, fino a: n. 152 con le seguenti: 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644 del presente codice.
1. 25. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
   d-ter) all'articolo 159:
  1. il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
  2. il terzo e quarto comma sono abrogati.
   d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.
1. 100.  I Relatori.

Pag. 15

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «2. Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
  3. La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione.».
1. 26. Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».
1. 27. Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 62, capoverso, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
  7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'articolo 321 capoverso, versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.

  Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: all'ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio e, comunque, non inferiore a euro 10.000 con le seguenti: all'ammontare di quanto previsto dall'articolo 62, n. 7 e, in ogni caso, alla somma di euro 10.000.
1. 28. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 1. 29. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.
* 1. 30. Vazio, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.
** 1. 31. Vitiello.
** 1. 32. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
** 1. 33. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al primo comma, lettera e), sopprimere la parola: o promesso.
* 1. 34. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.
* 1. 35. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e, comunque, non inferiore a euro 10.000.
1. 36. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 16

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 1. 37. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.
* 1. 38. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.
* 1. 39. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
* 1. 40. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 314, primo comma, e: e 346-bis.
1. 41. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 314, primo comma.
1. 42. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e 346-bis.
1. 43. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione con le seguenti: alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
1. 44. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «2. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis) può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 45. Cristina, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 1. 46. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.
* 1. 47. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
* 1. 48. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti Pag. 17parole: dopo che siano trascorsi 6 anni dalla sua concessione.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 49. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, ai fini della riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti, il termine ordinario di cui al comma 1 è fissato a 5 anni.».
1. 50. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 179, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché nel caso di condanna dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis».
1. 51. Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) All'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.
  Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali.».
1. 52. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: 314, primo comma e: e 346-bis.
1. 53. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: 314, primo comma.
1. 54. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: e 346-bis.
1. 55. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non produce effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione con le seguenti: produce effetti, sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella dell'incapacità di Pag. 18contrattare con la pubblica amministrazione, decorsi sei anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sopprimere il secondo periodo.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione.
1. 57. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: due.
1. 58. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la parola: sei.
1. 59. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) al comma 1 dell'articolo 240-bis del codice penale dopo le parole: «o di eversione dell'ordine costituzionale,» sono inserite le seguenti: «o per taluno dei delitti di cui al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
1. 60. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) all'articolo 314 del codice penale dopo le parole: «o comunque la» è inserita la seguente: «autonoma» e dopo le parole: «se ne appropria,» sono inserite le seguenti: «salvo che tale distrazione si verifichi nell'ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza,».
1. 61. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) all'articolo 314, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni quando l'appropriazione non supera la cifra di euro mille ed il colpevole abbia proceduto alla restituzione della somma definitivamente accertata».
1. 62. Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 63. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 317-bis con il seguente:
  Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321 e 322-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se per tali reati viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'interdizione per tale durata si applica anche in caso di condanna Pag. 19per i reati di cui agli articoli 314, secondo comma, 318, 322 e 346-bis.
1. 64. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, primo periodo, dopo le parole: 319-quater, sopprimere le parole: primo comma.
1. 65. Conte.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, primo periodo, dopo la parola: 322-bis, aggiungere le parole:, 323, secondo comma.
1. 66. Conte.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e 346-bis.
1. 67. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, primo periodo, dopo la parola: 346-bis inserire le parole:, 353, 353-bis.
1. 68. Conte.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente: Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
1. 69. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre e la parola: cinque con la parola: due.
1. 70. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 317-bis, secondo periodo, sostituire la parola: importa con le seguenti: può importare.
1. 71. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 72. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Corruzione). – È punito con la reclusione da quattro a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
  È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque dà o promette indebitamente denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  Le pene sono aumentate:
   1. Se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie;
   2. Se i fatti hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di Pag. 20contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso tributi.

  Se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, la pena è diminuita fino alla metà».

  Conseguentemente:
   gli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 e 321 sono abrogati;
   all'articolo 322, al secondo e al quarto comma, sostituire la parola: 319, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-bis, al primo comma, sostituire le parole: da 317 a 320, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-bis, al secondo comma, sostituire le parole: 319-quater, secondo comma, 321, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-ter, al primo comma, sostituire la parola: 320, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-ter, al secondo comma, sostituire la parola: 321, con le seguenti: 318, comma secondo;
   all'articolo 322-quater, al primo comma, sostituire le parole: dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320 e 322-bis con le seguenti: dagli articoli 314, 318 e 322-bis;
   all'articolo 322-quater, al primo comma, sostituire le parole: nel caso di cui all'articolo 319-ter con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 318, comma 3, n. 1;
   all'articolo 323-bis, abrogare il primo comma;
   all'articolo 323-bis, al secondo comma, sostituire le parole: dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis con le seguenti: dagli articoli 318, 322, 322-bis e 323;
   all'articolo 629, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:
  «La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri e violazione dei doveri. Se, tuttavia, i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, la pena è diminuita fino alla metà.
1. 73. Vitiello.

  Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 74. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sette anni.
1. 75. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 76. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) all'articolo 319-quater il secondo comma è abrogato;.
1. 77. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo «, e non si applicano le pene accessorie Pag. 21dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione.».
1. 78. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dopo l'articolo 322-ter, è aggiunto il seguente:
  «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dall'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.».
1. 79. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: e le parole fino a: a euro 10.000.
* 1. 80. Vazio, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.
* 1. 81. Vitiello.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: o promesso.
1. 82. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e, comunque, una somma non inferiore a euro 10.000.
1. 83. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente:

  «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
1. 84. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 323, dopo le parole: «in violazione di» sono inserite le seguenti: «specifiche».
1. 85. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
* 1. 86. Vitiello.
* 1. 87. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.
* 1. 88. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il capoverso Art. 323-ter con il seguente:
  Art. 323-ter. – (Cause di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, Pag. 22319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.
  Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.
  Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319- bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai reati di cui agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 89. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, sostituire il primo comma con il seguente:
  «Art. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel Pag. 23registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
1. 90. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, premettere le seguenti parole: Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità.
1. 91. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, dopo la parola: 319, inserire la seguente: 319-ter.
1. 92. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sopprimere le parole: 346-bis.
1. 93. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole da: se, prima dell'iscrizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: se nel corso del processo fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
  È altresì non punibile il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il trafficante di influenze illecite che, nel corso del processo, mettono a disposizione l'utilità percepita, o, in caso di impossibilità, una somma di denaro di valore equivalente ovvero forniscono elementi utili a individuare il beneficiario effettivo.
1. 94. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole: se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto con le seguenti: se, prima di aver avuto effettiva conoscenza dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, comunque, dello svolgimento di indagini nei suoi confronti.
1. 95. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 96. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire la parola: utili con la seguente: decisive.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, le parole: utili a sono sostituite dalle seguenti: decisive per.
1. 97. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 24

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, sopprimere le parole: del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite.
1. 98. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma, inserire il seguente: Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attributo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
1. 99. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, inserire il seguente: La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite.
1. 101. Conte.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, sopprimere le parole: vi è prova che.
1. 102. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, terzo comma, sostituire le parole: premeditata rispetto con la seguente: preordinata.
1. 103. Conte.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, sostituire la parola: premeditata con la seguente: preordinata.
* 1. 104. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
* 1. 105. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: La causa di non punibilità non si applica inoltre in relazione alle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a, legge 16 marzo 2006, n. 146 per l'agente che abbia agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
1. 106. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
  Art. 335-bis.1. – (Ripetizioni di fatti di reato). – In tutti i reati contro la pubblica amministrazione di cui al presente Capo, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta.
1. 107. Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

Pag. 25

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
1. 108. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
1. 109. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) l'articolo 346-bis è abrogato;.
1. 110. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera p), numero 1), sostituire le parole da: o asserite fino alla fine del numero con le seguenti: con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).
1. 111. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera p), numero 1), sopprimere le parole: o asserite.
1. 112. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera p) numero 1), capoverso, sostituire le parole: da anni uno ad anni quattro e mesi sei con le seguenti: da anni uno ad anni cinque.
1. 113. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: altra utilità aggiungere le seguenti: La pena è tuttavia diminuita da un terzo a due terzi per chi dia o prometta denaro o altra utilità a chi vanti relazioni meramente asserite.
1. 114. Conte.

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «La pena è diminuita, se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio.
  La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».
1. 115. Vitiello.

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) all'articolo 346-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  La pena è diminuita, se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio.
1. 116. Vitiello.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) all'articolo 346-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato.
1. 117. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma, inserire il seguente:
  La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter.
1. 118. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 479, è aggiunto il seguente comma:

  «Per fatti riguardanti le autenticazioni relative a procedimenti elettorali, la pena è dell'arresto da uno a tre anni».
1. 119. Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 646, comma 1, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1000 a 3000 euro».
1. 120. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) l'articolo 617-septies del codice penale è soppresso.
1. 121. Ascari.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 346-bis dopo le parole: «prevenzione patrimoniali o di contrabbando» sono aggiunte le seguenti: «nonché le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale,».
1. 122. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 353-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene stabilite si applicano anche nel caso in cui la scelta del contraente sia realizzata attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MePA).».
1. 123. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

Pag. 27

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   a)
All'articolo 266, comma 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».
2. 2. D'Orso, Ascari, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   a) All'articolo 267, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».
2. 3. Ascari, D'Orso, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, premettere alla a), la seguente:
   a) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:
  «Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). – Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
  Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1».
2. 4. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   a)
all'articolo 315, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza».
2. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
    a)
all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater), è inserita la seguente:
   m-quinquies) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».
2. 6. D'Orso, Ascari, Di Sarno, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Pag. 28

  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
   a)
all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis, è inserito il seguente:
    «7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale».
2. 7. D'Orso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 8. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a)
all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater aggiungere la seguente:
   f-quinquies) delitto previsto dall'articolo 346-bis del codice penale.
2. 9. Vitiello.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: dagli articoli 32-ter o con le parole: dall'articolo;
   b) alla lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: dagli articoli 32-ter o con le parole: dall'articolo.
2. 10. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 11.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, le parole: 314, primo comma e le parole: e 346-bis sono soppresse.
2. 12.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: 314, primo comma.
2. 13.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: e 346-bis.
2. 14.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 497, comma 2-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle attività sotto copertura svolte in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630 e 644».
2. 15. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere lettera c).
2. 16.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 29

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 17.  Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 1 dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.
2. 01. Perantoni.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il secondo periodo è abrogato.
2. 02. Perantoni.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 3. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
  2. La stessa pena si applica anche al caso in cui le falsità o le informazioni di cui al comma precedente riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  3. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 5.000 se il fatto è di particolare tenuità»;
   b-ter) l'articolo 2622, del codice civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali di società quotate). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti Pag. 30non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da quattro a otto anni.
  2. La stessa pena si applica anche nel caso in cui le falsità o le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  4. Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 30.000 a euro 50.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  5. La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 15.000 se il fatto è di particolare tenuità.
  6. Alle società indicate nel primo comma sono equiparate:
  1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.».
   b-quater) gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile sono abrogati.
3. 4. Colletti.

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

  Art. 3-bis(Modifiche al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
  1. All'articolo 194 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
3. 01. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.
*4. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Limitazione alla concessione di benefici per i detenuti condannati per reati contro la pubblica amministrazione).

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti per i delitti di cui agli Pag. 31articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale solo nei casi in cui tali detenuti non siano recidivi.
4. 3. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma e 346-bis.
4. 4. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 314, primo comma.
4. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 346-bis.
4. 6. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «ed ogni altro effetto penale» sono soppresse.
4. 7. Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni per la prevenzione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) alla lettera l), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «amministratore delegato e assimilabili,» sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente,».
4. 01. Scutellà.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
* 5. 1. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.
* 5. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Pag. 32

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, a seguito di specifica autorizzazione del pubblico ministero titolare delle indagini, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.
5. 3. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

  All'articolo 5, comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: o ne accettano inserire le seguenti: senza averle sollecitate.
5. 4. Conte.

  All'articolo 5, comma 1, capoverso lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: o la promessa;
   b) sopprimere le parole: promettono o;
   c) aggiungere in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».
5. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: o ne accettano l'offerta o la promessa inserire le seguenti: senza averle sollecitate.
5. 6. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le seguenti parole: ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.
5. 7. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  All'articolo 5, capoverso lettera a), dopo le parole: promettono o danno denaro o altra utilità richiesti inserire la seguente: autonomamente.
5. 8. Conte.

Pag. 33

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o compiono attività prodromiche e strumentali.
5. 9. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 25, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro. Laddove il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.».
6. 2. Turri, Potenti, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 25, comma 5, dopo le parole: «per una durata non inferiore ad un anno» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a cinque anni».
6. 3. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: cinque con la seguente: due e la parola: dieci con la seguente: cinque.
6. 4. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara, invita, mediante atto di raccomandazione, la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale Pag. 34dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
   b) i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi.
6. 01. Nesci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c-bis) è soppressa.
6. 02. Dadone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

  «1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” di cui al comma 1 è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge.».
6. 03. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione dell'allegato B è facoltativa.».
6. 04. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
6. 05. Nesci.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali).

  1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato, chi ricopre una delle cariche indicate al medesimo articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.»;
   b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità).

  1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 10, comma 1, sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato, chi ricopre una delle cariche indicate al medesimo articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
  2. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
  3. Copie dei provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.».
6. 06. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la parola: «334» è sostituita dalle seguenti: «334, primo comma».
6. 07. Zanettin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento e convenzionamento, gli affidatari dei progetti e delle convenzioni di cui agli Pag. 36articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
6. 08. Nesci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «rotazione dei dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «salvo nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.».
6. 09. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno».
6. 010. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».
6. 011. Ciaburro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8, 9, 10 e 11.
7. 1. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Sopprimerlo.
7. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con l'elargizione di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro novanta giorni dalla data di percezione, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il predetto termine è Pag. 37ridotto a quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi occasionalmente corrisposti in denaro contante per un importo complessivo non superiore a euro tremila nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
  2. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche maggiorenni private del diritto di voto.
  3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
  4. I contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono essere utilizzati per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di comunicazione ovvero per ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico.
  5. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di quindicimila abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.
  6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
7. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con l'elargizione di contributi ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi di cui al primo periodo sono annotati, entro novanta giorni decorrenti dalla percezione del contributo, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi per un importo complessivo non superiore a euro 5000, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o dal movimento politico.
7. 4. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 38

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partiti o movimenti politici inserire le seguenti: o alle liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,.
7. 5. Conte.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partiti o movimenti politici inserire le seguenti: di cui all'articolo 18, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.
7. 6. Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: movimenti politici inserire le seguenti:, anche ai fini della realizzazione e della gestione di piattaforme informatiche o siti internet,.
7. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: acconsentono inserire le seguenti: per iscritto.
7. 8. Alaimo, Macina, Dieni, Davide Aiello, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito.
7. 9. Ceccanti.

  Al comma 1, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
7. 10. Conte.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
7. 11. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese solare successivo con le seguenti: entro i successivi sessanta giorni.
7. 12. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
7. 13. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
7. 14. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: risultare aggiungere le seguenti: in apposito allegato.
7. 15. Brescia, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Pag. 39Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per un periodo non inferiore a dodici mesi.
7. 16. Brescia, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 17. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi corrisposti per un importo complessivo non superiore a euro 5.000.
7. 18. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: importo complessivo aggiungere le seguenti: per soggetto erogante.
7. 19. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vitiello.

  Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
7. 20. Ceccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei rispettivi siti internet i partiti o movimenti politici istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati il rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 5 e l'elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui sia intestatario il partito o movimento politico e le sue articolazioni politico organizzative.

  Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: periodo aggiungere le seguenti: 1-bis.
7. 21. Brescia, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati collegati ad un partito o movimento politico secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.
7. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.

Pag. 40

  Sopprimere il comma 2.
7. 23. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, dopo le parole: contributi inserire le seguenti:, prestazioni o altre forme di sostegno.
7. 24. D'Ambrosio, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano.
7. 25. Ceccanti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono comunque ammessi contributi di persone fisiche maggiorenni avvertiti l'elettorato attivo in uno degli Stati dell'Unione europea.
7. 26. Ceccanti.

  Sopprimere il comma 3.
7. 27. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 4.
7. 28. Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I contributi possono essere utilizzati per ogni spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico.
7. 29. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: spese amministrative, inserire le seguenti: spese per il personale,.
7. 30. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 5.
7. 31. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: In occasione delle competizioni elettorali con le seguenti: Entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le consultazioni elettorali.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: dei loro candidati con le seguenti: fornito dai loro candidati;
   sostituire le parole da: non oltre fino alla fine del comma con le seguenti: non oltre novanta giorni prima della medesima data.
7. 32. Corneli, Dadone, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Pag. 41Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: escluse quelle relative ai comuni con meno di quindicimila abitanti.
7. 33. Ceccanti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: i partiti e i movimenti politici con le seguenti: le liste presentate.
7. 34. Conte.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: nel proprio sito internet fino alla fine del periodo con le seguenti: almeno venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, sul proprio sito internet istituzionale, il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario nei venti giorni precedenti alla pubblicazione.
7. 35. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vitiello.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e il relativo certificato penale fino alla fine del periodo.
7. 36. Conte.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
7. 37. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma è richiesto il consenso esplicito degli interessati; dell'eventuale rifiuto è fatta espressa menzione sul medesimo sito internet.
7. 38. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro il decimo giorno dalla data delle consultazioni elettorali, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 5 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre trenta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
  5-ter. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione e pubblicazione dei dati su apposita piattaforma informatica.
7. 39. Dadone, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

Pag. 42

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al comma 5, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e di registro ed ogni altra spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
7. 40. Dieni, Dadone, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 6, dopo le parole: movimenti politici inserire le seguenti: che hanno eletto almeno un rappresentante in un consiglio regionale o in Parlamento.
7. 41. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 6, dopo le parole: relativi allegati inserire le seguenti: ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti.
7. 42. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici.
7. 43. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:
   2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;
   3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
   5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
   6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
   8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
   9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
7. 44. Migliore.

Pag. 43

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Consultazioni finalizzate alla definizione di candidature).

  1. Qualora i regolamenti e gli statuti dei partiti e dei movimenti politici, così come delle fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati nei modi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, prevedano metodi di consultazione popolare ai fini della formazione delle liste elettorali o della selezione delle candidature alle cariche istituzionali, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di accertare che i soggetti che concorrono con il proprio voto a tali consultazioni siano in possesso di determinati requisiti di rispettabilità, comprovati dal documento di iscrizione nelle liste elettorali, nonché dal certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.
7. 01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Consultazioni su piattaforme informatiche finalizzate alla definizione di candidature).

  1. La regolarità delle consultazioni indette da partiti o movimenti politici su piattaforme informatiche, finalizzate alla definizione delle candidature per le elezioni politiche, regionali ed europee, è certificata da un notaio con apposita attestazione pubblicata sulla medesima piattaforma su cui si svolge la consultazione.
7. 02. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Definizione di partito o movimento politico).

  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Sono considerati partiti politici, ai fini di cui alla presente legge, i movimenti politici che presentano candidature, in occasione delle competizioni elettorali politiche, regionali ed europee».
7. 03. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149).

  1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti politici che intendono presentare candidature in occasione delle elezioni politiche, regionali ed europee sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico»;
   b) all'articolo 4, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registro dei partiti politici».
7. 04. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 44

ART. 8.

  Sopprimerlo.
* 8. 1. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Sopprimerlo.
* 8. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  0.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole:  «di contribuzione indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «di contribuzione pubblica indiretta».
  0.2. Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 le parole: «e della contribuzione indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «e della contribuzione pubblica indiretta».
8. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
8. 4. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
8. 6. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola: «simbolo» è inserita la seguente: «principale».
8. 5. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso.
8. 7. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale, sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto o i soggetti che hanno la rappresentanza legale».
8. 8. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera b) è soppressa.
8. 9. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Pag. 45

  Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera c) è soppressa.
8. 10. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, la lettera h) è soppressa.
8. 11. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera l) è soppressa.
8. 12. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera l), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole: «consigli comunali» sono inserite le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» e dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».
8. 13. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera o-bis) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali» sono soppresse.
8. 14. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. I partiti politici assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito internet, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco degli associati o tesserati o iscritti a piattaforme internet collegate al partito o al movimento politico che svolgono prestazioni gratuite, compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito.».
8. 17. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 16. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. I soggetti obbligati alla dichiarazione patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 3.000 euro l'anno. Di tali Pag. 46dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.».
8. 18. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: le parole fino a: ed.
*8. 19. Ceccanti.
*8. 20. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera a), la parola: 500 è sostituita dalla seguente: tremila;
   2) al comma 1, lettera b) n. 2.3), la parola: 500 è sostituita dalla seguente: tremila;
   3) al comma 2, la parola: mille è sostituita dalla seguente: tremila.
8. 21. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 3.000 euro.
8. 22. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 2.500 euro.
8. 23. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).
8. 24. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.2), sostituire le parole: dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 con le parole: dei partiti o movimenti politici, e le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 25. Conte.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).
*8. 26. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*8. 27. Ceccanti.
*8. 28. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.
*8. 29. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 4.000.
8. 30. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 3.000.
8. 31. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: euro 500 con le parole: euro 2.500.
8. 32. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Pag. 47

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
8. 33. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
8. 34. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
8. 35. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».
  1-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  «10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».
8. 36. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 37. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.
*8. 38. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*8. 39. Ceccanti.

Pag. 48

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al terzo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille»;
   2) al terzo comma l'ultimo periodo è abrogato;
   3) il quarto comma è abrogato.
8. 40. Brescia, Dadone, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 2, sostituire la parola: mille con la seguente: quattromila.
8. 41. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.

  2-ter. All'articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 è aggiunta, in fine, la lettera e-bis): «impresa»: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  2-quater. Ovunque nel decreto legislativo n. 195 del 2005 ricorrano le parole: «L'autorità pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto detentore», con l'esclusione dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11.
  2-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005 sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-bis. I soggetti vincitori di gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell'igiene ambientale, dell'energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora.
  4-ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis.
  4-quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di euro 5.000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di euro 5.000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all'avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le utilizza per finalità di informazione del pubblico».
8. 42. Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».
8. 43. Donzelli, Maschio, Varchi, Prisco.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 49

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
9. 2. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati:
   1) la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei partiti o dei movimenti politici;
   2) ovvero, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei 5 anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici;
   b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
9. 3. Sisto, Costa, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: i comitati inserire le seguenti: le persone giuridiche.
9. 4. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Pag. 50

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e ai movimenti politici:
   a) le fondazioni le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
   b) le fondazioni, le associazioni e i comitati che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o come obiettivo quello della gestione delle componenti elettive dei partiti o movimenti politici;
   c) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono la qualità di membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei cinque anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, sempre che gli stessi siano ancora iscritti al partito collegato alla fondazione, all'associazione o al comitato;
   d) le fondazioni, le associazioni e i comitati che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestano la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.
9. 5. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e ai movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono la qualità di membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei cinque anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, sempre che gli stessi siano ancora iscritti al partito collegato alla fondazione, all'associazione o al comitato, nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestano la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.
9. 6. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 51

  Al comma 1, capoverso comma 4 , dopo le parole: le fondazioni, le associazioni aggiungere le seguenti: , le società di servizi.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: ad una sola fondazione, o ad una associazione aggiungere le seguenti: o ad una società di servizi;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: le fondazioni, associazioni aggiungere le seguenti: o società di servizi.
9. 7. Benedetti, Cecconi, Tasso, Vitiello, Schullian, Fusacchia, Soverini.

  Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: i comitati inserire le seguenti: e le persone giuridiche.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: i comitati inserire le seguenti: le persone giuridiche.
9. 8. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole da: ovvero che abbiano fino alla fine del comma.
9. 9. Ceccanti.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche.
9. 10. Bilotti, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: di politiche pubbliche inserire le seguenti: ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali.
9. 11. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali.
9. 12. Brescia, Dadone, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole da: per esservi fino alla fine del comma.
9. 14. Elisa Tripodi, Dieni, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: nonché le fondazioni, le associazioni inserire le seguenti: i comitati, le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o.
9. 13. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, Pag. 52sono, altresì, equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche.
9. 15. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013».
9. 16. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui al comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 50 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente».
9. 17. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 7, commi 5 e 6, e 9, comma 2 con le seguenti: dall'articolo 7, commi 5 e 6.
9. 18. Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Sopprimere il comma 2.
9. 19. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
9. 20. Ceccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le persone fisiche e le società erogatrici di finanziamenti o contributi, superiori a 500 euro, in favore di partiti o movimenti politici o di fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati non possono effettuare a titolo oneroso cessioni di beni o prestazioni di servizi nei riguardi degli stessi soggetti nei cinque anni successivi all'anno in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento o del contributo. Il divieto previsto dal primo periodo si applica anche al coniuge o soggetto legato da unione civile o convivente nonché ai parenti e affini entro il quarto grado della persona fisica o del titolare di cariche negli organi di amministrazione o di direzione della società di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: secondo periodo, e 2, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 9, comma 3.
9. 21. Benedetti, Cecconi, Tasso, Vitiello, Fusacchia, Soverini.

Pag. 53

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

  1. All'articolo 12, del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro»;
   b) al comma 2 sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro»;
   c) al comma 4 sostituire la parola: «25,1» con la seguente: «50,2»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: «nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato» con le seguenti: «ripartite, in proporzione ai voti di lista validamente conseguiti, ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 e che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista»;
   e) alla rubrica sostituire la parola: «due» con la parola: «quattro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014 al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni relative al 4 per mille, prevedendo altresì le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista;
  4. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
9. 01. Giorgis.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
   b) al comma 6 le parole: «nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite, in proporzione ai voti di lista validamente conseguiti, ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 e che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista;

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni Pag. 54dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014 al fine di prevedere le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai partiti iscritti nella II sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, che abbiano conseguito alle ultime elezioni politiche presso la Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti validi di lista.
9. 02. Giorgis.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento).

  1. All'articolo 3 della legge n. 441 del 1982, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, n. 1, che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, n. 2) presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento.».
9. 03. Sensi, Marattin.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro).

  1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
  2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
  3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.
9. 04. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, le modifiche statutarie che riguardino il numero dei componenti dell'organo, i soggetti designanti e le modalità di designazione e di nomina, nonché i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, si applicano a decorrere dal mandato successivo a quello che segue il mandato dell'organo in carica nel momento in cui le modifiche sono approvate».
9. 05. Costa.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 55

  Al comma 3, sostituire le parole: da euro 12.000 a 120.000 con le seguenti: da euro 1.000 a 10.000.
10. 2. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.
10. 3. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
10. 01. Liuzzi, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Cataldi, Piera Aiello, Barbuto, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis, comma 5-ter, del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), punto 2), della presente legge.
10. 02. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite Pag. 56le disposizioni di cui al capo II della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
   a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali;
   b) agevolazioni in favore di partiti e gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
   c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
   b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da altre disposizioni;
   c) coordinamento del testo delle norme vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
11. 01. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Pag. 57

ALLEGATO 2

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189 Governo)

EMENDAMENTI 1.124, 5.10, 6.5, 6.012 DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis)
all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
   d-ter) all'articolo 159:
  1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
  2. Il terzo e quarto comma sono abrogati.
   d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato;
   b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato.
1. 124. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e Pag. 58sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;».
5. 10. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote».
  2. Al comma 5, le parole: «per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili del reato ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».
6. 5. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Ritiro delle riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110).

  «1. Il Governo non rinnova alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali».
6. 0. 12. I Relatori.