CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2018
76.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La Commissione Giustizia,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;
   apprezzate le finalità del provvedimento in oggetto;
   condivisa, in particolare, l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta «direttiva PIF (protezione interessi finanziari)», volta ad allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione la materia penalistica concernente la repressione di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, in tale settore;
   rilevato a tale proposito che:
    ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, che detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della succitata direttiva, il Governo è delegato (ai sensi del comma 1, lettera d)) a modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, nonché di ampliare l'ambito applicativo della disposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;
    il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-bis del codice penale, volta a: estendere la portata incriminatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti internazionali; ampliare l'ambito applicativo della norma eliminando l'elemento finalistico dell'indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un'attività economica o finanziaria (articolo 1, comma 1, lettera l));
    non appare opportuno modificare il citato articolo 322-bis del codice penale con due distinti interventi legislativi, auspicando una revisione organica e unitaria delle disposizioni da esso recate all'interno del provvedimento che affronta in modo specifico il tema dei reati contro la pubblica amministrazione;Pag. 39
   condivisa altresì l'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cd. EPPO, European Public Prosecutor's Office), armonizzando il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione;
   condivisa infine l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d).

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ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

  Al titolo, sopprimere le parole: Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Tit. 1 La Relatrice.