CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il decreto-legge n. 109 del 2018, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
   apprezzate le finalità del provvedimento, che è innanzitutto volto a disporre interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso il 14 agosto 2018;
   evidenziato in tale ambito, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che l'articolo 3 detta misure in materia fiscale relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, disponendo per tali immobili, a specifiche condizioni, diverse esenzioni fiscali e sospensioni di termini;
   richiamati altresì i contenuti dell'articolo 8, che istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca, disponendo che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa del crollo del Ponte Morandi una riduzione del fatturato, possono richiedere alcune agevolazioni; tali esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;
   preso atto del disposto dell'articolo 9, che per gli anni 2018 e 2019 innalza dall'1 per cento al 3 per cento la quota del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale; ciò al fine di contenere gli effetti negativi che il crollo del ponte ha prodotto sulle attività dell'Autorità in questione in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali;
   rilevato che il provvedimento reca altresì misure relative ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; in particolare, l'articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni fiscali già previste a favore dei comuni interessati, mentre l'articolo 35 dispone, per i medesimi comuni, la sospensione sino al 1o gennaio 2021 di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori;
   preso atto infine dei contenuti dell'articolo 43 che reca misure di sospensione dei pagamenti e di allungamento della durata dell'ammortamento per i beneficiari dei mutui agevolati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1201 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018;
   considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati;
   evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione finanze;
   visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 6 del disegno di legge, che reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti;
   segnalato il disposto dell'articolo 7, che reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cd. direttiva DRM – Dispute Resolution Mechanism), finalizzata a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni;
   considerati i contenuti dell'articolo 8, con il quale si conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro; ciò al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo;
   preso atto del disposto dell'articolo 9, che conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), al fine di aumentare la liquidità dei Fondi medesimi e garantire loro una struttura stabile, nonché al fine di garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia, soddisfacendo le richieste di riscatto degli investitori;
   richiamati l'articolo 3, contenente i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi Pag. 128finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. direttiva PIF – protezione interessi finanziari, e l'articolo 5, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;
   rilevato infine come tra le direttive contenute nell'Allegato A attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si annoverino la direttiva 2017/2455, recante modifiche alla direttiva 2006/112/CE, che istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), e alla direttiva 2009/132/CE, che prevede un'esenzione dall'IVA di talune importazioni definitive di beni; la direttiva (UE) 2018/822, recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE, prevedendo l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva; la direttiva 2018/843, che reca modifiche alle direttive 2015/849/UE, 2009/138/CE e 2013/36/UE, ampliando il novero dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, e disponendo misure volte alla identificazione dei soggetti obbligati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   sottolineato il rilievo della Relazione consuntiva quale strumento che consente al Parlamento di svolgere la sua fondamentale funzione di controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   ricordato che la parte prima della Relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e che, in tale ambito, il capitolo 3 è dedicato al coordinamento delle politiche macroeconomiche, anche con riferimento all'Unione bancaria e ai servizi finanziari, e alla fiscalità;
   preso atto, in tale ambito, dell'esame, presso la Commissione ECON del Parlamento europeo, della proposta di regolamento sul sistema comune di assicurazione dei depositi (cd. terzo pilastro dell'Unione bancaria), sul quale la Commissione Finanze della Camera si era espressa, nel corso della scorsa legislatura, approvando, l'11 gennaio 2017, un documento finale;
   rammentato altresì che la Commissione europea ha presentato l'11 ottobre 2017 la Comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria (COM/2017/0592 final), individuando le misure ancora necessarie per il suo completamento, con l'obiettivo di dare nuovo slancio ai negoziati sul sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e tracciando il percorso verso la creazione di un backstop fiscale comune di ultima istanza per il meccanismo di risoluzione unico;
   evidenziato, relativamente al tema della fiscalità diretta, che nel 2017 il Governo ha partecipato ai lavori per l'elaborazione della direttiva per una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB), che si sono concretizzati nella presentazione di due distinte proposte di direttiva, la prima avente ad oggetto le regole di formazione della base imponibile, la seconda riguardante anche norme sul consolidamento di quest'ultima;
   considerato inoltre che nel 2017 il Governo italiano ha partecipato ai lavori per la definizione delle norme relative alla tassazione della digital economy, al fine di individuare nuove regole fiscali che siano indipendenti dal requisito della «presenza fisica» dell'impresa (cd. stabile organizzazione), alla base degli attuali sistemi fiscali di imposizione diretta;
   rilevato che nel secondo semestre del 2017 l'Italia ha altresì partecipato alla discussione sulla proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che introduce obblighi di disclosure alle autorità fiscali per gli intermediari (consulenti, avvocati, banche) e/o contribuenti coinvolti nell'elaborazione di schemi di pianificazione fiscale finalizzati all'elusione o evasione delle imposte da parte dei clienti che li utilizzano;
   richiamato il lavoro svolto dal gruppo UE Codice di Condotta per la tassazione Pag. 130delle imprese, che si è concentrato in particolare sul processo di definizione di una lista europea di giurisdizioni terze non cooperative a fini fiscali; il medesimo gruppo ha concluso l'esame delle misure fiscali introdotte per l'incentivazione dei redditi da beni immateriali (cd. patent box) e sono state definite le linee guida per l'esame delle zone economiche speciali;
   rammentato che, in tema di fiscalità indiretta, nel 2017 il Governo italiano ha partecipato ai lavori in ambito di Unione Europea sui seguenti temi: evoluzione del regime IVA, imposta sulle transazioni finanziarie, normativa sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e sull'importazione dei beni culturali, attuazione del Codice Doganale dell'Unione, definizione della normativa sul commercio del tabacco sulla base dei principi della Convenzione Quadro sul controllo del tabacco;
   richiamati i contenuti della parte seconda della Relazione, nella quale si illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, e della parte terza, rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione;
   considerati, infine, i contenuti della parte quarta della Relazione, con particolare riguardo al sesto capitolo, dedicato alla tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, e rilevato che, in tale ambito, il Governo ha affidato al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF) il compito di approfondire ed analizzare i fenomeni illeciti, nonché di individuare le azioni più opportune per prevenire, contrastare e reprimere le irregolarità e le frodi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.