CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituire le parole: negli asili nido con le seguenti: nei servizi educativi per l'infanzia.

  Conseguentemente agli articoli 1-bis, 2 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: asili nido con le seguenti: servizi educativi per l'infanzia.

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
1. 1. Le Relatrici.
(Approvato)

ART. 1-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro per la famiglia e le disabilità aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-bis. 1. Le Relatrici.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: gli educatori e.
2. 14. Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nonché procedendo, ove necessario, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario.
2. 17. Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili.
2. 15. Le Relatrici.
(Approvato)

Pag. 13

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) prevedere misure di rilevamento precoce dei casi di stress lavoro-correlato per il personale addetto ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché misure per il recupero delle condizioni di benessere, anche attraverso attività di assistenza e consulenza specifiche per tale personale.
2. 16. Le Relatrici.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: salvo quanto previsto dal comma 3 con le seguenti: salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
4. 16. Le Relatrici.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità per lo svolgimento della sperimentazione e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al primo periodo, da destinare prioritariamente a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale.
6. 4. Le Relatrici.
(Approvato)