CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 1209, di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
   preso atto favorevolmente che – nell'ambito delle disposizioni contenute ai Capi I, concernente gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, III, che dispone interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, e IV, contenente misure urgenti per gli eventi sismici verificati nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017 – il decreto-legge reca specifiche disposizioni volte a incentivare la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ad ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate in tutte le zone colpite dalle predette avversità;
   sottolineata, con riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 41 – che stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuino a valere i limiti dell'Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale – la necessità che, nello spandimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli, sia prestata la massima attenzione a tutela del suolo, dei terreni e dei prodotti agricoli;
   ritenuto al riguardo opportuno riconoscere espressamente, nelle more di una revisione della disciplina recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, in materia di fanghi da utilizzare in agricoltura, la natura transitoria della norma in questione ed auspicato che a tale revisione si addivenga entro la fine dell'anno 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   per quanto detto in premessa, prestino le Commissioni la massima attenzione alla portata applicativa dell'articolo 41 del decreto-legge.