CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00729 Mazzetti: Superamento della qualifica di rifiuto per gli scarti tessili o sottoprodotti tessili utilizzati e trasformati dal settore del riciclo del tessile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che l'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: «a) “la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”; b) “è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”; c) “la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”; d) “l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”».
  In attuazione della predetta disposizione, con il decreto n. 264 del 2016 sono stati adottati criteri indicativi per agevolare i soggetti interessati nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto. Allo stato attuale, dunque, la possibilità di considerare gli scarti tessili come sottoprodotti anziché rifiuti è già definita dalla normativa generale.
  Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere, e sta valutando possibili revisioni della disciplina con specifico riferimento al settore tessile.

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ALLEGATO 2

5-00730 Morassut: Gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che le stesse si inseriscono in un quadro più ampio di criticità del sistema metropolitano e regionale di gestione dei rifiuti, che attiene a due diverse problematiche. La prima, contingente, è l'esaurimento, per quanto attiene allo smaltimento in discarica, della capacità impiantistica di trattare adeguatamente i rifiuti generati dalla raccolta differenziata, con particolare riferimento alla frazione organica e indifferenziata; la seconda, strutturale, attiene alla mancata definizione delle aree idonee a colmare il deficit impiantistico. Per la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, è stata istituita apposita Cabina di Regia coordinata dai Ministero dell'ambiente e composta dal Prefetto di Roma, dall'Assessore alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, dal Consigliere metropolitano all'ambiente e alla tutela del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale e dall'Assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale. Al fine di supportare le attività di indirizzo politico della Cabina di Regia, è stato inoltre istituito un Gruppo di lavoro tecnico, le cui attività sono dirette a verificare la situazione di fatto e di diritto relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti ed acquisire ed esaminare i dati operativi per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche connesse al sistema impiantistico, al fine di individuare le possibili soluzioni tecniche. Il predetto Gruppo di lavoro, che si riunisce con cadenza quindicinale, si è posto, in particolare, l'obiettivo di individuare il quadro tecnico-normativo di riferimento.
  Il Gruppo di lavoro tecnico sta, inoltre, lavorando per definire l'attuale quadro dei fabbisogni impiantistici e favorire il celere aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, al quale la regione sta già lavorando. Dalla disamina dei dati forniti dalla regione stessa, si evince un deficit superabile per il fabbisogno residuo di compostaggio, in ordine al quale Roma Capitale ha dato corso al procedimento autorizzativo di due impianti, e un deficit in termini di fabbisogno di smaltimento.
  Nell'ambito di tali attività, il Ministero dell'ambiente garantirà il ruolo di coordinamento e di impulso affinché la regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e il comune di Roma Capitale convergano verso soluzioni sostenibili ed efficaci per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

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ALLEGATO 3

5-00731 Vignaroli: Legittimità delle iniziative di gestione dei rifiuti urbani da parte dei privati, con particolare riguardo alla raccolta delle bottiglie di plastica tramite i cosiddetti «eco-compattatori».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che, sulla scorta del quadro regolatorio vigente in materia di smaltimento di rifiuti, la plastica consegnata dal cittadino agli eco-conferitori, non trasformata e non ancora recuperata, costituisce rifiuto di imballaggio. Trattandosi, inoltre, di operazioni finalizzate al riciclo del materiale, esse sono in linea con la normativa vigente, secondo la quale i comuni continuano la gestione dei rifiuti in regime di privativa relativamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani, qualora avviati allo smaltimento. Viceversa, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati. Il Ministero dell'ambiente autorizza, pertanto, le predette attività con la finalità di incentivare processi virtuosi di riciclo degli imballaggi, aderendo anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia circolare previsti dal cosiddetto «pacchetto rifiuti», recentemente approvato in sede comunitaria. Tale posizione si pone in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «I sistemi di gestione (degli imballaggi) devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati», nonché nel rispetto delle indicazioni di apertura del mercato dei rifiuti come indicato anche dall'Autorità per la concorrenza e il mercato. Quest'ultima, infatti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, in relazione agli imballaggi, ha proposto di attuare una riforma pro-concorrenziale del sistema che preveda una piena liberalizzazione attraverso la creazione di un vero e proprio mercato della relativa raccolta differenziata, la quale non è, dunque, più inclusa nella privativa accordata dagli Enti Locali ai soggetti affidatari del servizio di igiene urbana.
  Secondo consolidata giurisprudenza, l'attività del privato di intercettazione del rifiuto con gli eco-compattatori deve, tuttavia, inserirsi all'interno del circuito complessivo di gestione del rifiuto urbano, quale iniziativa che si ponga ad integrazione e supporto dell'attività dell'ente pubblico, onde evitare incertezza del dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Essa, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, va previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzione tra i soggetti privati – che ne assumono la responsabilità – ed il comune, ai fini della programmazione e pianificazione della gestione integrata.