CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2018
70.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 40).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40);
   premesso che tale direttiva, insieme ai due regolamenti (UE) 2337/2016 e (UE) 2338/2016, che riguardano, rispettivamente, la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e i servizi di trasporto di passeggeri, costituisce il cosiddetto «pilastro politico» – volto ad incidere sull'assetto del comparto – del «quarto pacchetto ferroviario», cioè dell'insieme di misure elaborate a livello europeo a partire dal 2013 ai fini del completamento dello spazio ferroviario unico;
   considerato che l'Italia, sul piano della liberalizzazione del trasporto ferroviario ad alta velocità, si era già posta come avanguardia nel panorama dell'Unione europea;
   valutato come, in linea con le previsioni normative europee, lo schema in esame: da un lato, introduce norme per aumentare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, assicurare la parità di accesso, promuovere il coordinamento tra il gestore e gli operatori ferroviari e la cooperazione transfrontaliera tra gestori; dall'altro, mira a rafforzare l'apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso ai servizi di trasporto di passeggeri per tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, con l'unico limite dell'eventuale compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio in essere;
   condivisi il superamento della distinzione tra licenza europea e licenza nazionale e l'ulteriore ampliamento del diritto di accesso ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità;
   rilevato come le disposizioni in materia di trasparenza finanziaria trovino un riscontro testuale nel nuovo articolo 7-quinquies della direttiva 2012/34 così come introdotto dalla direttiva 2016/2370, ovvero, quanto ai commi 2 e 3 del nuovo articolo 11-quater del decreto legislativo n. 112 del 2005, nei «considerando» n. 17 e n. 18, e che ogni intervento normativo al riguardo debba comunque richiamarsi al principio della tutela della concorrenza che informa di sé la direttiva stessa;
   tenuto conto delle questioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione in occasione dell'esame dell'atto, Pag. 144
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 7, che sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, nel valutare positivamente le disposizioni introdotte, al fine di tutelare pienamente la concorrenza nel mercato ferroviario, si raccomanda una costante attenzione affinché sia garantita l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, in aderenza al dettato della direttiva europea, recepita dallo schema di decreto;
   b) sempre con riferimento all'articolo 7, appare opportuno prolungare da 180 a 360 giorni dall'entrata in vigore del decreto il termine previsto dal comma 11 del nuovo articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, entro il quale i gestori delle infrastrutture regionali devono risultare entità giuridicamente distinte rispetto alle imprese che svolgono le prestazioni di servizi di trasporto sulle medesime reti;
   c) con riferimento all'articolo 8, che introduce, tra gli altri, l'articolo 11-quinquies nel decreto legislativo n. 112 del 2015, appare opportuno completare il recepimento di quanto disposto dalla direttiva in materia di meccanismi di coordinamento (nuovo articolo 7-sexies della direttiva 2012/34), con l'introduzione, al comma 1, di una ulteriore lettera del seguente tenore: «qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura»;
   d) con riferimento all'articolo 11, che introduce l'articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 112 del 2015, pur valutando positivamente l'istituzione di un sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti, si ritiene necessario che nella fase attuativa si proceda ad ulteriori approfondimenti e ad un'apposita analisi costi-benefici (anche con l'effettuazione di esperimenti pilota, in specifici ambiti territoriali), nella prospettiva di un sistema che includa l'intera offerta ferroviaria anche regionale, valutando l'opportunità di estenderlo ad altre modalità di trasporto.