CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 791 Salafia).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO FORZA ITALIA

  La XIV Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 791 Salafia,
   considerato che la proposta di legge sconta una serie di criticità dal punto di vista politico, che puntualmente si riflettono nella disciplina giuridica adottata, che sottende un atteggiamento sospettoso e punitivo nei confronti delle imprese;
   la tutela dei consumatori è certamente un'esigenza fondamentale, che va ribadita con forza, e perseguita mediante norme che agevolino la tutela dei diritti della «parte debole». È altrettanto certo, però, che l'obiettivo possa essere perseguito anche senza approcci vessatori, che finiscono per moltiplicare esponenzialmente il contenzioso, aggravare ingiustamente gli oneri (probatori ed economici) a carico delle imprese ed esporle a sanzioni draconiane. Questa è, infatti, la deriva inevitabile e chiarissima cui porterebbe, se approvata, la proposta di legge in esame;
   ad essa non può cedersi a cuor leggero, considerato che l'Italia partecipa all'Unione europea, ed è parte integrante del mercato unico: perturbazioni dirompenti quali quelle che si vogliono introdurre riverbererebbero i loro effetti negativi sui consumatori e sulle imprese di tutta Europa, e sollevano numerosi dubbi di legittimità rispetto ai parametri del diritto eurounitario;
   diversi sono i «punti dolenti» dell'articolato, in prospettiva europea. Innanzitutto, si incentiva la moltiplicazione dei processi mediante misure fortemente premiali per i professionisti. Le nuove norme sulle spese del procedimento di classe, pongono a carico dell'impresa condannata l'obbligo di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno, un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe, all'avvocato dell'attore e ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi. Tale compenso rappresenta un onere economico a carico delle imprese del tutto ingiustificato e connota la class action con caratteri punitivi nei confronti delle stesse. Peraltro, il compenso si pone in contrasto le previsioni della Raccomandazione della Commissione europea sui meccanismi di ricorso collettivo (11 giugno 2013) che, con riferimento alla definizione degli onorari degli avvocati e al relativo metodo di calcolo, puntualizza proprio la necessità che essi non creino incentivi alla litigiosità. Infine, il compenso premiale mal si concilia con la natura compensativa del private enforcement degli ordinamenti di civil law come il nostro;
   inoltre, si consente di agire ad associazioni e comitati estemporanei, senza requisiti adeguati di stabilità e rappresentatività: questo non solo aumenta il contenzioso, ma mette a rischio gli stessi consumatori, che possono affidarsi inconsapevolmente a strutture aggregative del tutto instabili e assolutamente incapaci di rappresentarne a pieno gli interessi. La proposta, recepita in commissione giustizia, di istituire un albo dei soggetti legittimati non è accompagnata da alcun criterio di qualificazione o presupposto «selettivo» rispetto ai requisiti minimi che l'ente collettivo deve possedere, e al loro Pag. 114posto figura una semplice delega in bianco al Ministero della giustizia. È evidente che, nel contesto del mercato unico, dovranno garantirsi congegni idonei a misurare il grado di stabilità e rappresentatività anche di enti collettivi non italiani, oltreché, ovviamente, consentire a gruppi di consumatori italiani di agire in altri Paesi europei e viceversa;
   è inoltre necessario valutare l'opportunità di mantenere o meno, nel mercato unico, la regola del radicamento della competenza nel foro del consumatore, anziché in quello del convenuto;
   si pongono inoltre a carico delle imprese una serie di oneri, insidie nonché vere e proprie punizioni giudiziali, che finiscono per ledere gravemente lo stesso diritto fondamentale alla difesa in giudizio (all'interno del quale confluiscono, peraltro, la parità delle armi, il diritto al contraddittorio, il diritto alla prova, il diritto alla terzietà e imparzialità del giudice), ex artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il rischio, chiaramente, è che tali norme si espongano a censure di costituzionalità, oppure determinino condanne davanti ai Giudici di Strasburgo o di Lussemburgo. Delle condanne punitive aggiuntive, si è già detto: queste si sommano, a titolo di sanzioni, al risarcimento del danno, in totale contrasto con la funzione del giudizio civile, che ha funzione riparatoria e non sanzionatoria. Ma c’è da esaminare tutta la vasta gamma di lesioni alla possibilità delle imprese di difendersi: 1) spetta sempre all'impresa pagare i costi della consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui tali spese devono essere anticipate in giudizio dalla parte che richiede la consulenza, e poi addossate alla parte che, alla fine, soccombe; 2) il convenuto deve prendere posizione specifica su tutti i fatti allegati dagli attori, altrimenti questi devono considerarsi provati; ma sugli attori non incombe un simmetrico onere di allegare in modo specifico i fatti alla base della propria pretesa: nel caso, che di frequente accade, in cui i fatti dedotti siano generici, come fa l'impresa a difendersi ?; 3) gli attori beneficiano di un regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità del convenuto, nonché agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il convenuto possano verificarne l'attendibilità;
   la proposta di legge pone inoltre rilevanti questioni di coordinamento con il pacchetto «new deal» per i consumatori, proposto recentemente dalla Commissione europea, al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il «new deal» per i consumatori dovrebbe consentire a soggetti riconosciuti di avviare azioni rappresentative a nome e per conto dei consumatori e conferire alle autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori poteri sanzionatori più incisivi, oltre ad estendere la protezione dei consumatori all'ambiente online e chiarire che le pratiche di doppio standard qualitativo che possono trarre in inganno i consumatori sono vietate;
  tutto ciò premesso,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 791 Salafia).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
  esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 791, recante «Disposizioni in materia di azioni di classe»,
   richiamata la Raccomandazione della Commissione europea del 2013 relativa a princìpi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri;
   ricordato che è in corso di esame presso le istituzioni europee un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, che contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nella citata raccomandazione del 2013 per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.