CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di azione di classe» (C. 791 Salafia);
   valutato con favore l'impianto complessivo della riforma della azione di classe la cui disciplina viene trasferita dal codice dei consumatori al codice di procedura civile;
   sottolineata l'importanza dell'ampliamento, previsto dal testo in esame, delle situazioni giuridiche tutelate a tutti i diritti individuali omogenei;
   preso atto che la nuova normativa dell'azione di classe dispone il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta;
   evidenziata con favore l'introduzione, tra gli strumenti di tutela, dell'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI BARELLI, BENDINELLI, CARRARA, DELLA FRERA, FIORINI, POLIDORI, PORCHIETTO E SQUERI

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 791 Salafia,
   considerato che la proposta di legge sconta una serie di criticità dal punto di vista politico, che puntualmente si riflettono nella disciplina giuridica adottata, che sottende un atteggiamento sospettoso e punitivo nei confronti delle imprese;
   la tutela dei consumatori è certamente un'esigenza fondamentale, che va ribadita con forza, e perseguita mediante norme che agevolino la tutela dei diritti della «parte debole». È altrettanto certo, però, che l'obiettivo possa essere perseguito anche senza approcci vessatori, che finiscono per moltiplicare esponenzialmente il contenzioso, aggravare ingiustamente gli oneri (probatori ed economici) a carico delle imprese ed esporle a sanzioni draconiane. Questa è, infatti, la deriva inevitabile e chiarissima cui porterebbe, se approvata, la proposta di legge in esame;
   si pongono a carico delle imprese una serie di oneri, insidie nonché vere e proprie punizioni giudiziali, che finiscono per ledere gravemente lo stesso diritto costituzionale fondamentale alla difesa in giudizio, ex articolo 24 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
   il testo amplia l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
   tale estensione del giudizio di classe a tutte le ipotesi di responsabilità extracontrattuale risulta incompatibile con la ratio dell'istituto, idoneo a tutelare situazioni omogenee, che non richiedono valutazioni personalizzate;
   inoltre, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede infatti che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione, e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio;
   ciò comporta una perdurante incertezza sulle dimensioni della classe e, quindi, sull'impatto che il giudizio può avere sull'impresa con l'impossibilità di approntare le cautele di ordine contabile necessario a far fronte ad un'eventuale soccombenza. Inoltre limita, di fatto, la possibilità di definire in via transattiva la controversia dal momento che anche questa opportunità presuppone per l'impresa di poter contare su un perimento certo di danneggiati aderenti. Da ultimo, tale meccanismo di adesione viola il principio della parità delle posizioni processuali in quanto azzera di fatto il rischio di soccombenza di coloro che sceglieranno di aderire solo dopo la pronuncia favorevole e lede il diritto al contraddittorio poiché il convenuto avrebbe contezza del numero dei soggetti che vantano una pretesa risarcitoria Pag. 85solo dopo la conclusione della causa. Non meno evidente è il rischio di incentivare comportamenti opportunistici da parte di coloro che potranno attendere l'evoluzione della causa e valutare, in funzione dell'esito, se aderirvi o meno, vanificando nei fatti il meccanismo di opt-in;
   le nuove norme sulle spese del procedimento di classe, pongono a carico dell'impresa condannata l'obbligo di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno, un compenso di natura premiale al rappresentante comune della classe, all'avvocato dell'attore e ai difensori degli attori delle cause riunite risultati vittoriosi. Tale compenso rappresenta un onere economico a carico delle imprese del tutto ingiustificato e connota la class action con caratteri punitivi nei confronti delle stesse. Peraltro, il compenso si pone in contrasto le previsioni della Raccomandazione della Commissione europea sui meccanismi di ricorso collettivo (11 giugno 2013) che, con riferimento alla definizione degli onorari degli avvocati e al relativo metodo di calcolo, puntualizza proprio la necessità che essi non creino incentivi alla litigiosità. Infine, il compenso premiale mal si concilia con la natura compensativa del private enforcement degli ordinamenti di civil law come il nostro;
   a tutto ciò si somma tutta la vasta gamma di lesioni alla possibilità delle imprese di difendersi: 1) spetta sempre all'impresa pagare i costi della consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui tali spese devono essere anticipate in giudizio dalla parte che richiede la consulenza, e poi addossate alla parte che, alla fine, soccombe; tale disposizione sembra infatti non tener conto della natura della CTU e, più in generale, della disciplina delle spese di lite. La CTU, infatti, è una prestazione effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio in cui è resa e, più in generale, nell'interesse superiore della giustizia, per cui il relativo compenso è solidalmente a carico di tutte le parti. Peraltro, la giurisprudenza fa salvo il principio della soccombenza (Cass., n. 23522/2014; n. 1023/2013; n. 1183/2012; n. 28094/2009), accollando il pagamento delle spese per la CTU alla parte soccombente, ovvero consentendo alla parte vittoriosa di rivalersi su di essa; 2) il convenuto deve prendere posizione specifica su tutti i fatti allegati dagli attori, altrimenti questi devono considerarsi provati; ma sugli attori non incombe un simmetrico onere di allegare in modo specifico i fatti alla base della propria pretesa: nel caso, che di frequente accade, in cui i fatti dedotti siano generici, come fa l'impresa a difendersi ?; 3) gli attori beneficiano di un regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità del convenuto, nonché agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il convenuto possano verificarne l'attendibilità;
   tutto ciò premesso,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.
  Nel passato molti Governi si sono dedicati alla semplificazione amministrativa e normativa, producendo indagini conoscitive o documenti che raramente si sono tradotti in misure per le imprese. Visti gli scarsi risultati e l'esigenza sempre più stringente di rendere più agile il contesto produttivo, abbiamo scelto di percorrere una strada diversa.
  In particolare, il Ministero dello sviluppo economico è partito dall'ascolto puntuale delle diverse associazioni datoriali e dei principali consigli nazionali dei professionisti, per cercare di raccogliere e di soddisfare quante più richieste possibili, al fine di rendere più facile l'esercizio dell'attività di impresa in Italia.
  Le misure di decertificazione pertanto sono volte ad alleggerire gli adempimenti e i costi, eliminare taluni obblighi obsoleti, abrogare i registri superati e razionalizzare le norme che nel corso degli anni hanno bloccato molti settori e attività imprenditoriali.
  Nel corso del tempo il sistema di regole è divenuto sempre più complesso e integrato a livello territoriale, nazionale e internazionale: la stratificazione delle norme spesso ha generato confusione e inefficienze di difficile gestione che hanno provocato barriere e storture a carico di chi lavora.
  Recentemente, nella Relazione del Garante per le PMI sono state avanzate alcune proposte di semplificazione principalmente legate agli strumenti di agevolazione per le imprese, che potrebbero essere esempi di attenzione alla crescita delle PMI, tuttora al vaglio del Ministero per le opportune valutazioni tecniche.
  Ciò dimostra l'impegno di questo Governo di voltare pagina con il passato partendo dal pacchetto «de-certificazione», ossia con la previsione di una serie di misure volte a semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese, per promuovere lo sviluppo economico e dalla semplificazione che riguarderà il codice degli appalti e le 140 leggi sul lavoro che riuniremo in un testo unico.
  Tra queste misure, il Ministro dello sviluppo economico ha preannunciato una di quelle concernenti il settore agroalimentare, che, come noto, costituisce uno dei settori più importanti dell'economia nazionale. Tale misura concerne il burro ed è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del prodotto, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali (considerato anche il fatto che in nessun altro Paese dell'Unione europea esiste un onere di questo tipo a carico degli operatori del settore).
  Entrando nello specifico del quesito posto, evidenzio che la crisi ha penalizzato le piccole e medie imprese le quali, più di altre, hanno risentito del difficile accesso al credito e delle relative difficoltà nel completare i percorsi di rinnovamento necessari a restare sul mercato Diventa quindi indispensabile avviare interventi fiscali, urbanistici e di sburocratizzazione in grado di rispondere al bisogno della piccola e media impresa.
  Per concludere, occorre semplificare i processi, renderli più smart, trovare la giusta strada nella digitalizzazione, che potrà darci una grande mano. L'innovazione dovrà essere il nostro faro, accompagnandoci in questo percorso di cambiamento e ammodernamento del tessuto economico del nostro Paese.

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ALLEGATO 4

5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti rappresentando quanto segue.
  Il Governo attribuisce profonda attenzione al tema delle zone economiche speciali nell'ambito delle importanti scelte strategiche e delle riforme economiche che sono poste in essere attualmente nel nostro Paese, al fine di favorire la crescita economica delle aree che verranno identificate come tra le più idonee al rilancio degli investimenti esteri nel Paese.
  Si condivide essenzialmente la strategicità di creare le Zes nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti italiani di rilevanza internazionale: in tutti i Paesi in cui sono state realizzate, la rilevanza delle Zes nell'ambito della crescita commerciale ed economica è dipesa anche dalle oggettive connessioni esistenti con il settore dei trasporti, ed in particolare con il settore portuale e con quello dei centri logistici terrestri, nonché con l'intermodalità.
  Sul fronte della sponda sud del Mediterraneo, l'Italia ed il Mezzogiorno in particolare, devono fare i conti con l'aumento della competitività dei porti dei Paesi del Nord Africa, che si sono soprattutto basati, nel corso degli ultimi dieci anni, sull'implementazione di un numero sempre maggiore di zone franche e di Zes, nelle immediate aree retro-portuali, che consentono l'insediamento di imprese in virtù di generose agevolazioni di carattere fiscale.
  La fortuna delle Zes come strumenti di accelerazione economica, tuttavia, non risiede esclusivamente su incentivi di carattere doganale e fiscale, bensì su ulteriori agevolazioni che sono altrettanto e forse più importanti ad attrarre gli investimenti esteri. Rilevano, in particolare, le agevolazioni infrastrutturali, finanziarie e dei servizi e le agevolazioni amministrative o semplificazioni.
  È su queste misure che vogliamo concentrare l'attenzione nell'intraprendere il percorso di creazione delle Zes, in particolare nelle regioni del Sud Italia.
  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, il decreto-legge Mezzogiorno, approvato definitamente dalla Camera dei deputati ad agosto dello scorso anno, ha introdotto, per la prima volta, un quadro normativo organico in merito alla possibilità di istituire, anche nel nostro Paese, le zone economiche speciali.
  Il provvedimento ha permesso di avviare un percorso che ha comportato la successiva predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, recante «Regolamento di istituzione di Zone economiche speciali».
  A seguire, l'11 maggio 2018, con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state istituite le zone economiche speciali nella regione Campania e nella regione Calabria.
  La richiesta di istituzione della Zes Ionica (interregionale) Puglia-Basilicata, corredata dal Piano di sviluppo, così come richiamato dagli onorevoli interroganti, dal 10 settembre scorso è all'esame degli uffici del Ministro per il sud e, al fine di acquisire il formale concerto, è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Pag. 88
  Per la parte di propria competenza, il Ministro per il sud ha avviato un dialogo costante con le Regioni, che hanno presentato o che stanno per presentare delle proposte di istituzione delle Zes, questo al fine di garantire che siano messe in atto strategie di sviluppo del tessuto imprenditoriale coinvolto nella zona economica.
  Si segnala, inoltre, che è in fase di definizione la costituzione del Comitato di indirizzo delle zone economiche speciali della regione Campania e della regione Calabria con la nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
  Tale Comitato sarà presto operativo al fine di assicurare lo svolgimento di attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella zona economica speciale.
  Infine, riferisco che presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono in corso gli approfondimenti tecnici finalizzati a dare attuazione alle misure sollecitate dagli Onorevoli interroganti, compatibilmente con i vincoli di natura costituzionale e comunitaria.

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ALLEGATO 5

5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.
  Le modifiche recentemente apportate alla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per la concorrenza) hanno prorogato la data per la cessazione del regime di prezzi regolati nel settore elettrico e del gas, non per ritardare il processo di estensione dei prezzi di mercato, ma per poter stimolare e creare, nel tempo intercorrente a tale cambiamento, condizioni di piena consapevolezza ed effettivo vantaggio per i consumatori.
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, è invero prevista l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, che tuttavia rappresenta il punto d'arrivo, ovvero la sintesi, di una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati retail, ritenuto non ancora soddisfacente, e soprattutto della messa in campo di precisi strumenti a tutela dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili, che ad oggi non sono ancora tutti operativi o non pienamente efficaci.
  Lo slittamento al 2020 della data della cessazione del regime di «maggior tutela», deciso dal Parlamento, si è reso quindi indispensabile in considerazione della non sussistenza delle necessarie garanzie di informazione per i consumatori, di competitività e di trasparenza.
  Il Ministero intende utilizzare questo periodo di tempo concesso dal Parlamento per migliorare le condizioni di competitività del mercato e per effettuare questa trasformazione dando maggior sicurezza e tranquillità alle famiglie, attraverso contratti luce e gas chiari, trasparenti e senza condizioni vessatorie nei loro confronti, oltre che con forme di qualificazione del mercato e degli operatori che ne fanno parte, prevedendo adeguate misure di controllo e sanzionatorie nei confronti dei comportamenti scorretti.
  A tal fine, è stato annunciato (dal SSS Grippa) un confronto con tutti i soggetti coinvolti come ARERA, AGCM, operatori del settore e Consumatori al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale di garantire alla collettività un mercato energetico efficiente, sostenibile e trasparente. La proroga del termine di cessazione dei regimi di tutela consentirà infatti un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interessi in un processo complesso, che pone al centro l'interesse dei consumatori e in relazione al quale è opportuno avere ampia condivisione da parte dei soggetti coinvolti.

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ALLEGATO 6

5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quali iniziative intenda prendere il Governo per favorire lo sviluppo e la competitività delle aziende italiane che operano nel settore dell'energia, rivolgendo particolare attenzione alle misure di efficientamento e risparmio energetico promosse sul territorio nazionale, comunico quanto segue.
  La politica per la sostenibilità ambientale del settore energetico è uno dei pilastri della politica nazionale, nella consapevolezza delle ricadute positive che ciò ha sulla qualità ambientale, sulla riduzione dei costi delle forniture energetiche, sullo sviluppo di filiere produttive innovative nonché sulla sicurezza energetica.
  In particolare, in Italia è già presente un mix di strumenti per la promozione dell'efficienza energetica ampio, consolidato e spesso efficace nel sostenere sul mercato la domanda di beni e servizi per l'efficienza, rivolto alle imprese, agli enti pubblici e singoli cittadini. Il sostegno alla domanda di efficienza energetica ha sostenuto in questi anni la nascita di comparti produttivi specializzati nel settore, raggiungendo posizioni di eccellenza in alcuni campi e creando nuove imprese, nuove specializzazioni professionali, nuovi servizi e soluzioni tecnologiche.
  Senza pretese di esaustività, faccio riferimento allo strumento dei Certificati bianchi, all'Ecobonus, al Conto termico, nonché al programma di efficientamento degli edifici della pubblica amministrazione centrale, che registra un interesse crescente.
  È comunque precisa intenzione del Governo di rafforzare le politiche per l'efficienza energetica al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione in corso, per creare nuovi strumenti di intervento in particolare nei settori civile, con un programma di riqualificazione dell'edilizia, e nel settore dei trasporti, con riferimento specifico alla mobilità sostenibile dove occorre puntare a rafforzare la filiera industriale.
  In queste settimane il Governo sta lavorando alla stesura del Piano integrato energia e clima, che declinerà non solo gli obiettivi in materia di efficienza energetica da raggiungere al 2030 e al 2050, ma anche ulteriori strumenti e misure di attuazione, nel senso sopra descritto.
  Sul versante della competitività delle nostre imprese, si sta lavorando ad alcune misure nell'ambito di Industria 4.0, che potranno concorrere a consolidare un modello di sviluppo sostenibile.
  Il processo di transizione verso modelli energetici « low carbon» sicuramente richiederà importanti impegni a sostegno dell'evoluzione tecnologica, ovvero risorse dedicate alle attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. A tal fine, è ferma l'intenzione di potenziare l'impegno pubblico per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere la transizione energetica a costi sostenibili.
  A questo ultimo proposito, voglio fare riferimento all'iniziativa multilaterale Mission Innovation, nata in seno alla COP 21 e all'Accordo di Parigi del 2015, a cui l'Italia ha aderito sin dalla prim'ora, per cui saranno stanziate nuove risorse per sostenere investimenti in ricerca in tecnologie pulite e atte a combattere il cambiamento climatico ed accelerare la transizione energetica.

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ALLEGATO 7

5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.
  Come noto, la legge n. 481 del 1995 individua, quali finalità, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico e assegna all'Autorità per l'energia il compito di perseguirle anche mediante prescrizioni sulle condizioni di erogazione dei servizi.
  Nell'ambito delle iniziative volte a disciplinare il processo del cambio del fornitore, con la delibera 783/2017, l'Autorità ha centralizzato la procedura di recesso nel Sistema Informativo Integrato (SII), con riferimento sia al settore elettrico sia a quello del gas naturale, a prescindere dalla tipologia di cliente coinvolto, al fine di rendere detto processo trasparente nelle comunicazioni intra-operatori, tracciabile e con tempistiche certe di esecuzione; il tutto a tutela del cliente finale.
  La delibera 783/2017 prevede una tutela nei confronti dei clienti di piccole dimensioni, in ragione della diversa e minore forza contrattuale che questi soggetti hanno nei confronti del fornitore, definendo tempi brevi di preavviso. Per i clienti di grandi dimensioni, la citata delibera non stabilisce tempistiche per l'esercizio di diritto di recesso perché si presume che i grandi clienti abbiano la forza contrattuale di negoziare le clausole di fornitura.
  Sul primo tema posto dall'interrogante, si ritiene che la gestione centralizzata della procedura mediante il SII consenta lo svolgimento di queste attività con modalità informatizzate e standardizzate, affidate ad un soggetto terzo e neutrale rispetto agli interessi dei diversi soggetti coinvolti (venditore entrante, venditore uscente, impresa distributrice), nel rispetto di determinate tempistiche e modalità operative.
  Sul secondo tema posto, a valle dell'adozione della delibera sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni relative all'applicazione della regolazione sui contratti dei clienti di maggiori dimensioni: le procedure di recesso e switching verso altro fornitore, regolate dalla delibera, mal si concilierebbero con termini di recesso medio-lunghi, liberamente stabiliti dalle parti nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas di clienti non domestici, e condizionerebbero l'esercizio del diritto di recesso alla contestuale scelta di un diverso fornitore.
  Invero, sembrerebbe trattarsi di due temi differenti: da un lato, le modalità di comunicazione del cliente verso il fornitore uscente circa la volontà del recesso, da esercitare secondo i termini contrattuali; dall'altro lato, la procedura di comunicazione di cambio fornitore attraverso il SII, una volta maturato il termine di preavviso ovvero quando il cliente dovesse decidere di cambiare (salve eventuali penali verso l'uscente).
  Ad ogni buon conto, si è appreso che l'Autorità stia vagliando le segnalazioni pervenute sul tema e stia valutando, ove ravvisi la necessità, le possibilità di intervento e di modifica della disciplina attualmente in vigore. Pertanto, si seguirà l'eventuale evoluzione del quadro regolatorio in materia.