CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00537 Giacomoni: Criteri per la sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle entrate prot. 195385 del 28 agosto 2018 con cui si è data attuazione alla disposizione di cui comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, la menzionata norma prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
  Il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della citata disposizione.
  Al riguardo, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'applicazione di tale procedura, in considerazione dell'estrema genericità dei criteri selettivi indicati nel provvedimento, potrebbe provocare il blocco di tutte le operazioni di compensazione, anziché limitarsi solo a quelle indebite, scoraggiando l'utilizzo di tale istituto da parte dei contribuenti.
  Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono al Governo «di assumere iniziative affinché l'Amministrazione Finanziaria provveda con la massima sollecitudine a definire precisamente i suddetti criteri, delineando in modo puntuale i profili di rischio, al fine di non compromettere in alcun modo l'utilizzo legittimo delle compensazioni».
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate, osserva che la ratio della disposizione in base alla quale è stato emanato il citato provvedimento del 28 agosto 2018 è proprio quella di contrastare l'indebito utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l'azione dell'Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo. In altri termini, saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.
  I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione.
  In ogni caso, ove la procedura dovesse intercettare operazioni legittime (c.d. falsi positivi), come previsto dal citato provvedimento del 28 agosto 2018, durante il periodo di sospensione il contribuente potrà inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco del modello F24 sospeso.
  Pertanto, i contribuenti coinvolti saranno comunque messi in condizione di chiarire la propria posizione e ottenere, Pag. 49anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del pagamento, senza conseguenze sanzionatorie.
  In esito ai risultati che produrrà l'applicazione della nuova procedura, i suddetti parametri saranno progressivamente perfezionati, sia allo scopo di limitare la selezione di falsi positivi, sia per aumentare l'efficacia della procedura stessa.
  Infine, è opportuno evidenziare che l'istituto della compensazione rappresenti uno strumento moderno ed efficace per consentire ai contribuenti di utilizzare rapidamente i propri crediti d'imposta. Quindi, la procedura di controllo preventivo che si sta delineando in applicazione delle citate disposizioni intende anche perseguire lo scopo di consolidare lo strumento stesso, evitando abusi.

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ALLEGATO 2

5-00538 Topo: Dati relativi agli introiti derivanti dall'applicazione dello split payment e del reverse charge.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali siano gli incassi annuali derivanti dall'applicazione dei meccanismi anti-frode dello split payment e del reverse charge. Ciò dopo aver essi stessi evidenziato come le stime riportate dell'Agenzia delle entrate pubblicate nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva — anno 2017» mostrino una riduzione del gap IVA pari a 2,5 miliardi di euro nel 2015 e un ulteriore miliardo nel 2016, per un effetto complessivo sui flussi di cassa nel biennio 2015-2016 pari a circa 3,5 miliardi di euro.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dagli uffici competenti, si riportano nella Tabella di seguito gli incassi derivanti dallo split payment per gli anni 2015-2018:

VERSAMENTI PA DA SPLIT PAYMENT
2015 2016 2017 2018
gen-dic gen-dic gen-dic gen-lug
Cassa 6.410  10.162  11.031  6.256 
Competenza 7.258  10.597  11.062  6.726 

* importi espressi in milioni di euro

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ALLEGATO 3

5-00539 Maniero: Esposizione in derivati degli istituti di credito tedeschi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si fa riferimento all'atto parlamentare in oggetto, concernente, tra l'altro, l'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati e il relativo rischio. In particolare, l'interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze «se sia stata quantificata l'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati, se la medesima esposizione sia stata oggetto di valutazione nei c.d. stress test e qualora a seguito dell'analisi le banche tedesche si trovassero in una posizione di failing or likely to fall quali misure di competenza, anche in sede UE, intende adottare al fine di indurre le banche tedesche a ridurre i rischi assunti».
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che, relativamente alla quantificazione dell'esposizione delle banche tedesche in prodotti derivati in ambito europeo, a fine 2017 il valore nozionale dei derivati, negoziati sui mercati OTC (over the counter) per le principali banche del continente, è pari a 214 mila miliardi di euro circa. Nell'ambito delle 35 Istituzioni facenti parte del campione oggetto di analisi dell'EBA – European Banking Authority, per l'identificazione delle banche di rilevanza sistemica a livello globale, le 5 banche tedesche (Bayern LB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW), con una esposizione complessiva pari a circa 50 mila miliardi di euro, rappresentano il 23,3 per cento del totale.
  Si osserva inoltre che, sulla base delle informazioni riportate sul sito della Bundesbank, a fine 2017 il valore nozionale degli strumenti derivati in portafoglio relativo a tutte le banche tedesche (escluse, in questo caso, le filiazioni estere) era pari a circa 45 mila miliardi di euro e il valore di mercato a circa 800 miliardi di euro.
  In merito alla valutazione di tali esposizioni nell'ambito dei cosiddetti stress test si fa presente che tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value, inclusi i derivati, rientrano nel perimetro di applicazione dell'esercizio di stress test europeo in corso. Alle banche partecipanti all'esercizio è richiesto di quantificare, sul portafoglio finanziario esistente al 31 dicembre 2017, le perdite di valore che derivano dall'applicazione di scenari ipotetici di variazione di parametri di mercato (ad es. tassi di interesse, cambio, equity, commodities) tenendo anche conto della complessità dei prodotti finanziari e il rischio connesso all'eventuale default delle controparti.
  Con riferimento all'ultimo punto posto dagli interroganti, si precisa che la BCE, nel suo ruolo di supervisore diretto di banche significative nell'area dell'euro, è responsabile della valutazione della «probabilità di fallimento» di una banca. Una volta che la BCE dichiara che una banca fallisce o è probabile che fallisca, il Single Resolution Board (Comitato di risoluzione unica) valuta poi se la medesima banca soddisfi le restanti condizioni per la risoluzione.
  In merito alla eventuale richiesta di informazioni alla BCE, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, il Governo si riserva di valutarne l'opportunità e si impegna ad attivarsi ad assumere anche nelle sedi europee, per quanto di competenza, ogni utile iniziativa in proposito.