CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2018
62.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Titolo VIII-bis» sostituire le parole: Dell'azione di classe con le seguenti: Dei procedimenti collettivi.
1. 2. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:
  I diritti individuali omogenei di cui al successivo comma sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tal fine, ciascun componente della classe, anche mediante le associazioni di cui al terzo comma cui da mandato o comitati di cui al medesimo terzo comma cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del codice civile.
  Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni e dei comitati abilitati a proporre le azioni di classe ai sensi del primo comma. Con decreto del Ministro della giustizia, sono disciplinati la formazione del Registro e i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera a), sopprimere le seguenti parole: quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il decreto del Ministero della giustizia di cui all'articolo 840-bis, terzo comma, del codice di procedura civile è adottato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della Pag. 32classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.
1. 4. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera b), sostituire le parole: omogeneità dei diritti individuali con le seguenti: la sussistenza di diritti individuali identici.
1. 5. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
   a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
   b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
   c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
1. 6. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire con le seguenti: un'associazione cui il proponente da mandato o un comitato cui il proponente partecipa, abilitati ed in grado, per l'organizzazione, le finalità e la stabilità posseduta al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire i suddetti interessi o ciascun componente della classe possono agire.
1. 7. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe con le seguenti: ciascun componente della classe, anche tramite un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti.
1. 8. Colletti.

Pag. 33

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti con le seguenti: le associazioni o i comitati di cui al secondo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-bis» dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Le associazioni e i comitati legittimati ad agire di cui al primo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità dell'azione. L'elenco è predisposto dal Ministro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di costituzione e aggiornamento dell'elenco sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 9. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, sostituire le parole: un comitato che hanno, con le seguenti: che ha.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-ter» quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: l'associazione non è adeguatamente rappresentativa;
   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera a) sopprimere le parole: o da un comitato.
1. 10. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 500 unità e che hanno.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 12. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 400 unità e che hanno.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 13. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 300 unità e che hanno.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: o non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 14. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», comma 1, dopo le parole: che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti, aggiungere le seguenti: ivi inclusa un'associazione rappresentativa degli interessi delle imprese Pag. 34ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 15. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: componente della classe con le seguenti: soggetto titolare degli stessi.
1. 16. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe aggiungere le seguenti: e tutte le associazioni di categoria rappresentative delle imprese e dei consumatori e, al secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese ovvero nei confronti di aggiungere le seguenti: pubbliche amministrazioni.
1. 11. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: può agire con le seguenti: possono agire.
1. 17. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: può agire nei confronti dell'autore aggiungere le seguenti: e del responsabile.
1. 18. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: condotte lesive per l'accertamento della responsabilità aggiungere la seguente: contrattuale.
1. 19. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti.
1. 20. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis» secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
1. 21. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nei confronti di imprese ovvero nei confronti di», inserire le seguenti: «pubbliche amministrazioni nonché di»;
   b) sostituire le parole: «Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici», con le parole: «Le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici sono adeguate alle prescrizioni del presente Titolo».

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-quaterdecies», secondo comma, dopo le parole: può stipulare con l'impresa o con, inserire le seguenti: l'amministrazione pubblica ovvero con.
1. 22. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a fatti cagionati con le seguenti: ad atti o comportamenti posti in essere Pag. 35in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
1. 23. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: in materia di ricorso aggiungere le seguenti: avverso il silenzio della pubblica amministrazione e.
1. 24. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sopprimere il terzo comma.
1. 25. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sopprimere il quarto comma.

  Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 840-quater», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui al secondo periodo, è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
1. 62. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni.
1. 26. Aiello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: di almeno uno degli aderenti aggiungere le seguenti: oppure un'associazione o un comitato legittimati ai sensi del primo comma.
1. 27. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: In ogni caso l'azione di cui al primo comma può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui i soggetti legittimati hanno richiesto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese o agli enti da essi ritenute responsabili la cessazione degli atti o comportamenti lesivi plurioffensivi.
1. 28. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il primo comma con il seguente: La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede l'impresa, ovvero l'ente gestore.
1. 29. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, sostituire le parole: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa con le seguenti: davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale.
1. 30. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del Tribunale ove ha sede legale la parte convenuta.
1. 31. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al primo comma, dopo le parole: sezione specializzata in materia di impresa aggiungere le seguenti: del tribunale avente competenza in relazione alla sede dell'impresa.
1. 32. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Pag. 36

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i Fori esclusivi previsti da leggi speciali che disciplinano azioni a carattere collettivo a tutela di ben individuate categorie di diritti lesi da comportamenti plurioffensivi.
1. 33. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il secondo comma, con il seguente: Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
1. 34. Ascari.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il terzo comma, con il seguente: Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo; restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
1. 35. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'ordinanza è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
1. 36. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», al quarto comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:. I diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria;.
1. 37. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera c).
1. 38. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: nei confronti del convenuto.
1. 39. La Relatrice.

  Al capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera d).
1. 40. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.
1. 144. La Relatrice.

Pag. 37

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando, sulla base della struttura organizzativa e delle finalità programmatiche, nonché della stabilità e continuità dell'azione, le associazioni e i comitati non siano adeguati a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati nel momento in cui l'azione è proposta.
1. 41. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando l'attore non appare in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.
1. 42. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: lo statuto dell'associazione o del comitato non prevede come unica finalità la tutela.
1. 44. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), sostituire le parole: degli interessi fatti valere in giudizio con le seguenti: della classe.
1. 45. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d) dopo le parole: quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio aggiungere il seguente periodo: Si considerano adeguatamente rappresentative quelle associazioni o quei comitati laddove siano iscritti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o alla Camera di Commercio competente, nonché tutte quelle associazioni o comitati, anche spontanei che si formino come raggruppamento di portatori di interessi comuni.
1. 46. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa ordinanza dovrà essere anche riportata integralmente nella homepage del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, quando ciò non fosse possibile, su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale, per materie affini e a spese del convenuto.
1. 47. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 5, qualora dalla valutazione del Tribunale emergesse che la classe, così come definita nell'ordinanza di cui al presente articolo, risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale stabilisce l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità che lo stesso Tribunale provvederà a definire e che dovrà in ogni caso includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.
1. 48. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Su istanza di parte il Tribunale può ordinare la pubblicazione dell'ordinanza Pag. 38anche su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale per materie affini e a spese del convenuto.
1. 49. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sopprimere il sesto comma.
1. 50. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: lettera b).
1. 51. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
1. 52. Barbuto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, dopo le parole: deve essere notificato aggiungere le seguenti: alla controparte e.
1. 53. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, dopo la parola: notificato aggiungere la seguente: anche.
1. 54. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: Il reclamo avverso l'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
1. 55. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore.
1. 56. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 57. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.
1. 58. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater», con il seguente:
  Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di Pag. 39classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
  Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
  Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
  È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui al primo comma.
1. 59. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente:
  Art. 840-quater.(Pluralità delle azioni di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto successivamente alla pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Quelle proposte prima di tale pubblicazione sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, sostituire le parole: «all'articolo» con le seguenti: «agli articoli 840-quater, secondo comma e»;
    2) al quinto comma, sopprimere le seguenti parole: «oppure l'avvio di una nuova azione di classe»;
   b) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda), sopprimere il sesto comma;
   c) all'articolo 1, comma 1, capo verso Art. 840-sexies (Sentenza), al primo comma, lettera e), dopo le parole: diritti omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma,;
   d) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 840-septies (Modalità di adesione all'azione di classe), sopprimere il nono comma.
1. 60. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 61. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Pag. 40

  Al capoverso «840-quater» sostituire il secondo comma con il seguente:
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

  Conseguentemente:
   al comma 1 capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e) apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta, dopo le parole: diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, comma 2,;
   al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   al capoverso «Art. 840-octies» apportare le seguenti modificazioni:
    1. sostituire la rubrica: (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti) con la seguente: (Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti);
    2. sopprimere il primo comma;
    3. al secondo comma, sostituire le parole: scadenza del termine di cui al primo comma, con le seguenti: dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    4. sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.;
    5. al quarto comma, dopo le parole: termine di cui al terzo comma, aggiungere le seguenti: secondo periodo, al medesimo comma sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    6. al quinto comma, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   al capoverso «Art. 840-quinquiesdecies», apportare le seguenti modificazioni:
    1. alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    2. al primo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    3. al secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    4. sopprimere il terzo comma.
1. 80. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: decorso un anno dalla Pag. 41pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma non sono proponibili con le seguenti: passata in giudicato la sentenza non sono proponibili da parte di soggetti portatori di diritti omogenei identici.
1. 63. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine aggiungere le seguenti: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni.

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio aggiungere le seguenti: non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta.
1. 66. Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo le parole: fissa un termine, aggiungere le seguenti: perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma,.
1. 64. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossetto, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo le parole: fissa un termine, aggiungere le seguenti: perentorio, non superiore a sessanta giorni dalla scadenza di quello di cui all'articolo 840-ter, quinto comma.
1. 65. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.
1. 67. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 68. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere i commi terzo e quarto.
1. 69. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sopprimere il terzo comma;

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies»;
   al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.
1. 104. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 70. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 71. Schullian.

Pag. 42

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il terzo comma con il seguente:
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
1. 72. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il quarto comma.
1. 73. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il quarto comma, con il seguente:
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 74. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
  Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
  Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
  Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
   a) esamina in quale misura la domanda sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
   b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
   c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

  Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
  La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
  Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
  Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.Pag. 43
  Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
1. 75. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungete il seguente:
  Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
1. 76. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sostituire la rubrica: (Sentenza) con la seguente: (Sentenza di accoglimento).
1. 86. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando razione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma;.
1. 77. Cataldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere la lettera e);

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso «Art. 840-septies».
1. 78. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sopprimere le parole da: per l'adesione fino a: degli atti e.
1. 79. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra gli avvocati ed i dottori commercialisti iscritti nell'albo del Tribunale dinanzi a cui si svolge la procedura.
1. 81. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sopprimere le seguenti parole: quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 82. D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 83. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito Pag. 44a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.
1. 84. Di Sarno.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere il secondo comma.
1. 85. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, sopprimere la lettera c).
1. 87. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, lettera c), dopo la parola: certificata aggiungere le seguenti: ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 88. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies» secondo comma, lettera c), dopo la parola: aderente aggiungere le seguenti: o del suo difensore.
1. 89. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 90. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 91. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sostituire il quarto comma con il seguente:
  La domanda è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. 92. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 93. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 94. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», nono comma, dopo la parola: termini aggiungere la seguente: ivi.
1. 95. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole da: Entro il termine fino a: deve depositare con le seguenti:
  Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita.
1. 96. Di Stasio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 97. Varchi, Maschio.

Pag. 45

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 98. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies» secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 99. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna con decreto il convenuto al pagamento in favore di ciascuno aderente di una somma a titolo di risarcimento del danno o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente.
1. 100. Vitiello, Schullian.

  All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere la parola: succintamente.
1. 101. Colletti.

  All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», sostituire il sesto comma con il seguente:
  Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce all'attore ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.
1. 102. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», inserire in fine il seguente comma:
  A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso forfettario determinato con regolamento dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge.
1. 103. Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».
*1. 105. Ferri.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».
*1. 106. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-novies» con il seguente:

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.
  Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.

Pag. 46

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 107. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione dei numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000 in misura non superiore all'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto dei Ministro della Giustizia.
1. 108. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», al primo comma, sostituire le parole: al rappresentante comune, a titolo di compenso, con le seguenti: all'associazione o al comitato, e, tramite questi, agli aderenti.
1. 109. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies» sopprimere i commi sesto e settimo.
1. 110. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sopprimere il sesto comma.
1. 111. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies» sostituire il sesto comma con il seguente:
  Con il medesimo decreto il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando il soccombente è il convenuto, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa, il valore del procedimento è dato dalla somma delle richieste dell'attore e degli aderenti.
1. 112. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il compenso può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
1. 113. Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per Pag. 47revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso, il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
1. 114. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 115. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 116. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rappresentante comune e gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
1. 118. Palmisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alle parole: Il ricordo non sospende l'esecuzione del decreto premettere le seguenti: Salvo domanda di parte.
1. 119. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: non sospende l'esecuzione del decreto. Esso.
1. 120. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente in presenza di fondati motivi.
1. 117. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, aggiungere dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del giudice di disporre diversamente quando, in base alle circostanze del caso concreto, sussiste il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile degli interessi delle parti.
1. 121. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, sopprimere la lettera d).
1. 122. Perantoni.

  Al comma, capoverso «Art. 840-undecies», sostituire il quinto comma con il seguente: Al ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alla controparte (rappresentante comune o convenuto) e agli eventuali aderenti controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente e gli aderenti controinteressati devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
1. 123. Vitiello, Schullian.

Pag. 48

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», settimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
1. 124. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» ottavo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: nei suoi confronti.
1. 125. Saitta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-duodecies», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: il rappresentante comune.
1. 126. Scutellà.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies», sostituire il primo comma con il seguente: L'esecuzione forzata del decreto, di cui all'articolo 840-octies, è promossa dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
1. 127. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente: Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
1. 128. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, terzo comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 129. Scutellà.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, sesto comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 130. Cataldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, aggiungere in fine il seguente comma: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
1. 131. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, sostituire il primo comma con il seguente: Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta Pag. 49omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma.
1. 132. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, sostituire le parole: atti e comportamenti posti con le seguenti: condotte poste.
1. 133. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per richiedere l'eliminazione o riduzione degli effetti delle violazioni accertate.
1. 134. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti: di pubbliche amministrazioni.
1. 135. Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il terzo comma con il seguente: La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo dove ha sede l'impresa o l'ente gestore. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
1. 136. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies, comma 2.
1. 137. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quinto comma con il seguente: il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 138. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sesto comma, dopo le parole: su istanza di parte, aggiungere le seguenti: ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e.

  Conseguentemente, il comma 7 è soppresso.
1. 139. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il settimo comma con il seguente: Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
1. 140. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.
*1. 141. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Pag. 50

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», settimo comma sostituire, le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza di parte.
*1. 142. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sopprimere il nono comma.
1. 143. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Titolo V-bis» sostituire la rubrica: Dell'azione di classe con le seguenti: dei procedimenti collettivi.
2. 1. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis», primo comma, dopo le parole: all'indirizzo di posta elettronica aggiungere le seguenti: certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 2. Palmisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis secondo comma, dopo le parole: posta elettronica ordinaria o certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 3. Saitta.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni di coordinamento).

  All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   e) azioni di classe di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile.
3. 0. 1. Schullian.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 300.000 euro per l'anno 2018, destinati in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;
   al medesimo articolo conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 2. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

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  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 4. D'Orso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 5. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. È fatta salva la disciplina delle azioni collettive previste da leggi speciali.
6. 1. Vitiello, Schullian.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:
   e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite le seguenti: «di cui al Titolo VIII-bis del codice di procedura civile».
6. 0. 1. D'Orso.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.
1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente: Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
  Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
  Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
  È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.
1. 59. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, dopo le parole: fissa un termine aggiungere le seguenti: perentorio non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

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  Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), dopo le parole: e fissa il termine perentorio aggiungere le seguenti: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.
1. 66. (Nuova formulazione). Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il testo con il seguente: quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico».
1. 72. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

  Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.
1. 76. (Nuova formulazione). Vitiello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole: «quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.
1. 83. (Nuova formulazione). Ferri.

  All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: succintamente motivato.
1. 101. (Nuova formulazione). Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
1. 113. (Nuova formulazione). Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
1. 118. (Nuova formulazione). Palmisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi.
1. 117. (Nuova formulazione). Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
1. 137. (Nuova formulazione). Vitiello.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:
   e) procedimenti collettivi, di cui al Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile.

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  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»: sono sostituite con le seguenti: «di cui al Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile».
6. 0. 1. (Nuova formulazione). D'Orso.

Pag. 55

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di azione di classe (C. 791 Salafia).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sostituire il primo comma con il seguente: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
1. 4. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
1. 21. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, sopprimere le parole: non inferiore a quarantacinque giorni e.
1. 26. (Nuova formulazione). Aiello.