CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
   considerata la valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;
   tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni svolte dalla Commissione;
   visto l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che i Parlamenti nazionali possano inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
   visto l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) che stabilisce che «in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»;
   considerato che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del TFUE attribuisce all'Unione europea una competenza concorrente con gli Stati membri in materia di agricoltura e pesca;
   tenuto conto del Titolo III del Capo 3 del TFUE che definisce le competenze dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca;Pag. 162
   visto il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al TFUE;
   rilevato che la proposta rispetta complessivamente il principio di sussidiarietà essendo in linea con gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del TFUE;
   rilevata comunque l'opportunità di un'attenta valutazione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, delle norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria, che rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa;
   considerata la necessità di rivedere, nelle opportune sedi europee, anche ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni che consentirebbero la possibilità di produrre vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, quelle relative alle autorizzazioni di varietà cosiddette «ibride», garantendo comunque lo sviluppo della ricerca nel settore vitivinicolo;
   rilevata la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione della nuova politica agricola comune, anche al fine di garantire un puntuale rispetto del principio di sussidiarietà;
   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
   considerata la valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;
   tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni svolte dalla Commissione;
   visto l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che i Parlamenti nazionali possano inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
   visto l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) che stabilisce che «in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»;
   considerato che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del TFUE attribuisce all'Unione europea una competenza concorrente con gli Stati membri in materia di agricoltura e pesca;
   tenuto conto del Titolo III del Capo 3 del TFUE che definisce le competenze dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca;Pag. 164
   visto il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al TFUE;
   rilevato che la proposta rispetta complessivamente il principio di sussidiarietà essendo in linea con gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del TFUE;
   rilevata comunque l'opportunità di un'attenta valutazione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, delle norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria;
   considerata la necessità di rivedere, nelle opportune sedi europee, anche ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni che consentirebbero la possibilità di produrre vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, quelle relative alle autorizzazioni di varietà cosiddette «ibride», garantendo comunque lo sviluppo della ricerca nel settore vitivinicolo;
   rilevata la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione della nuova politica agricola comune, tenuto conto delle diversità del territorio e al fine di assicurare anche un'adeguata tutela all'agricoltura di montagna, al fine di garantire un puntuale rispetto del principio di sussidiarietà;
   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.