CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 settembre 2018
55.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;
   considerato che l'articolo 5, al comma 1, modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;
   preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni;
   apprezzata, all'articolo 9, la proroga dei termini della procedura per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
   tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
   osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.