CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2018
53.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);
   preso atto che l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, dispone la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 – a seguito dell'abolizione del ruolo degli agenti di commercio;
   ricordato che il suddetto decreto ministeriale ha previsto, all'articolo 10, un regime transitorio, già oggetto di proroga, prevedendo sanzioni amministrative e decadenze per le imprese e le persone fisiche che non ottemperassero nei termini all'iscrizione e all'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
   rilevato in particolare che il comma 3 del citato articolo 10 dispone tra l'altro che l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di commercio costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività;
   evidenziato come l'articolo 13 del medesimo decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 12 maggio 2012 e che, di conseguenza, il termine di cui all'articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12 maggio 2017;
   sottolineato che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire, ai fini di una più certa interpretazione della norma, se la disposizione di cui all'articolo 11-ter debba essere riferita alla riapertura dei soli termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2011,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.