CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   osservato che l'articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;
   rilevato che i commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 6 – introdotti nel corso dell'esame al Senato – differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto;
   considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1o settembre 2018 al 1o gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, essendosi reso necessario lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti;
   rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;
   osservato che il comma 4 del suddetto articolo 8 differisce – dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al «carattere sperimentale dell'investimento straniero» da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, in considerazione del fatto che tale struttura ospedaliera non è ancora entrata in funzione;
   preso atto, altresì, dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, concernenti, rispettivamente, la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo e il differimento della scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione;
   osservato, inoltre, che l'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, Pag. 217degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
   evidenziato, in particolare, il comma 3-octies dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge – introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato – volto a differire all'anno scolastico 2019/2020 l'applicazione della norma di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia per i minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi inerenti alla presentazione della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge da ultimo richiamato;
   rilevato, al riguardo, che sarebbe sicuramente preferibile rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo con una disciplina organica, attraverso un progetto di legge di iniziativa parlamentare, da esaminare in modo approfondito e compiuto presso entrambi i rami del Parlamento, anziché con una disposizione di proroga inserita nel testo di un decreto-legge dal contenuto molto articolato;
   considerato, inoltre, che la disposizione in oggetto rischia di generare una certa confusione sul piano normativo, anche in considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico già iniziato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a sopprimere, all'articolo 6 del decreto-legge in oggetto, il comma 3-octies.