CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1117, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   rilevato che l'articolo 4, ai commi 1-bis e 3-quater, reca disposizioni rispettivamente in materia di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di concessioni autostradali, temi entrambi oggetto di particolare attenzione per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto;
   valutati positivamente i numerosi interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, volte a dilazionare le procedure di recupero degli aiuti che le Istituzioni europee assumono essere state illecitamente erogati (articolo 9, commi 1 e 1-bis), ad evitare ulteriori tagli ai trasferimenti statali a favore dei Comuni (articolo 9, comma 2) e, ancora, a facilitare le domande di contributo per i lavori di ricostruzione privata (articolo 9, comma 2-bis), assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico (articolo 9 commi 2-ter e 2-quater), differire ulteriormente i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia (articolo 9, commi 2-quinquies e 2-sexies);
   segnalato che, sempre con riguardo alle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, l'articolo 9-ter apporta modifiche alla disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative che accolgono i rilievi critici espressi dal Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione del decreto-legge n. 55 del 2018;
   preso atto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 6 comma 3-novies, quest'ultimo riferito alla verifica di vulnerabilità sismica degli immobili;
   vista la nuova proroga, disposta all'articolo 9-bis, del termine per la presentazione di documenti ai fini della certificazione antincendio per i rifugi alpini;
   richiamate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, relative agli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1117, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   rilevato che l'articolo 4, ai commi 1-bis e 3-quater, reca disposizioni rispettivamente in materia di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di concessioni autostradali, temi entrambi oggetto di particolare attenzione per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto;
   valutati positivamente i numerosi interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, volte a dilazionare le procedure di recupero degli aiuti che le Istituzioni europee assumono essere state illecitamente erogati (articolo 9, commi 1 e 1-bis), ad evitare ulteriori tagli ai trasferimenti statali a favore dei Comuni (articolo 9, comma 2) e, ancora, a facilitare le domande di contributo per i lavori di ricostruzione privata (articolo 9, comma 2-bis), assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico (articolo 9 commi 2-ter e 2-quater), differire ulteriormente i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia (articolo 9, commi 2-quinquies e 2-sexies);
   segnalato che, sempre con riguardo alle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, l'articolo 9-ter apporta modifiche alla disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative che accolgono i rilievi critici espressi dal Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione del decreto-legge n. 55 del 2018;
   preso atto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 6 comma 3-novies, quest'ultimo riferito alla verifica di vulnerabilità sismica degli immobili;
   vista la nuova proroga, disposta all'articolo 9-bis, del termine per la presentazione di documenti ai fini della certificazione antincendio per i rifugi alpini;
   richiamate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, relative agli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019,

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, valuti il Governo l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti «hydrobond».