CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite IX e X,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);
   premesso che il provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 e dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali, per rendere effettiva l'estensione di quanto già disposto riguardo al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati per finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;
   considerata la necessità di rendere più facile l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei cittadini, per garantire la tutela del loro diritto inviolabile alla riservatezza nonché al fine di tutelare gli stessi dal recapito di comunicazioni commerciali non gradite;
   preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 1318 del 10 maggio 2018 nonché del parere reso dal Garante per la protezione dati personali in data 11 dicembre 2017 e del parere reso dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 29 dicembre 2017 e della documentazione trasmessa alle Commissioni dal Garante per la protezione dati personali in data 26 luglio 2018 e dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 30 luglio 2018;
   valutata con favore la previsione di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di provvedimento, con cui si è sostituita la parola «abbonati» con «contraenti», coerentemente con la nuova terminologia del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;
   valutato, altresì, con favore il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede l'eliminazione del fax quale modalità di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni;
   condivise, in particolare, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel sopra ricordato parere, in merito all'adeguatezza delle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni – web (compilazione modulo elettronico) telefono (risponditore automatico e contact center) email (invio PDF compilato) – che residuerebbero dalla soppressione della lettera raccomandata – soppressione originariamente prevista nel testo e ora espunta – e del fax;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'ordinarietà, in favore delle fasce deboli, dell'assistenza telefonica Pag. 18non automatizzata, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016;
   condivise, altresì, l'opportunità di prevedere una apposita campagna diretta ai «contraenti» in merito all'esistenza del diritto di opposizione nonché dell'introduzione di una disposizione transitoria, come segnalato anche dall'Autorità garante per la protezione dati personali, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo;
   rilevata l'opportunità di definire quanto prima una disciplina organica della materia, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, che ha esteso l'iscrizione al registro pubblico alle utenze telefoniche sia fisse che mobili, anche laddove il numero di telefono non sia presente in elenchi pubblici;
   condivisa l'osservazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali circa l'opportunità di riformulare il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, secondo il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 216/679 (UE), precisando che la consultazione del Registro pubblico delle opposizioni legittima l'accesso ai soli dati pertinenti in relazione alle finalità sottese alla consultazione stessa;
   condivisa, altresì, l'osservazione formulata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, nella documentazione citata, circa l'opportunità di aggiungere nel provvedimento in esame la previsione della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione) facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;
   preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni, l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016, che prevede l'assenza di formalità, nell'esercizio dei diritti dell'interessato;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una apposita campagna informativa diretta ai «contraenti» sull'esistenza del diritto di opposizione in relazione alla posta cartacea, verificandone la necessaria copertura finanziaria;
   c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione;
   d) valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni);
   e) valuti il Governo, in conformità alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione) facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite IX e X,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);
   premesso che il provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 e dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali, per rendere effettiva l'estensione di quanto già disposto riguardo al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati per finalità commerciali anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;
   considerata la necessità di rendere più facile l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei cittadini, per garantire la tutela del loro diritto inviolabile alla riservatezza nonché al fine di tutelare gli stessi dal recapito di comunicazioni commerciali non gradite;
   preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 1318 del 10 maggio 2018, nonché del parere reso dal Garante per la protezione dati personali in data 11 dicembre 2017 e del parere reso dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 29 dicembre 2017 e della documentazione trasmessa alle Commissioni dalle medesime Autorità, rispettivamente in data 26 e 30 luglio 2018;
   valutata con favore la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, dello schema di provvedimento, con cui si è sostituita la parola «abbonati» con «contraenti», coerentemente con la nuova terminologia del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;
   valutato, altresì, con favore il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede l'eliminazione del fax quale modalità di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni;
   condivise, in particolare, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel sopra ricordato parere, in merito all'adeguatezza delle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni – web (compilazione modulo elettronico), telefono (risponditore automatico e contact center), email (invio PDF compilato) –; che residuerebbero dalla soppressione della lettera raccomandata – soppressione originariamente prevista nel testo e ora espunta – e del fax;Pag. 20
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'ordinarietà, in favore delle fasce deboli, dell'assistenza telefonica non automatizzata, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679 del 2016;
   condivise, altresì, l'opportunità di prevedere una apposita campagna diretta ai contraenti in merito all'esistenza del diritto di opposizione nonché dell'introduzione di una disposizione transitoria, come segnalato anche dall'Autorità garante per la protezione dati personali, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo;
   rilevata l'opportunità di definire quanto prima una disciplina organica della materia, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, che ha esteso l'iscrizione al registro pubblico alle utenze telefoniche sia fisse che mobili, anche laddove il numero di telefono non sia presente in elenchi pubblici;
   condivisa l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali circa l'opportunità di riformulare il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, secondo il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 216/679 (UE), precisando che la consultazione del Registro pubblico delle opposizioni legittima l'accesso ai soli dati pertinenti in relazione alle finalità sottese alla consultazione stessa;
   condivisa, altresì, l'osservazione formulata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, nella documentazione citata, circa l'opportunità di aggiungere nel provvedimento in esame la previsione della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione), facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;
   preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni, l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016, che prevede l'assenza di formalità nell'esercizio dei diritti dell'interessato;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una apposita campagna informativa diretta ai contraenti sull'esistenza del diritto di opposizione in relazione alla posta cartacea, verificandone la necessaria copertura finanziaria;
   c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione;
   d) valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni);
   e) valuti il Governo, in conformità alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato Pag. 21(vendita o promozione), facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;
   f) valuti il Governo, anche in relazione ai richiami formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, per una maggiore tutela dei cittadini, l'opportunità di dare tempestiva attuazione alla legge n. 5 del 2018, al fine di introdurre la possibilità di avvalersi dello strumento previsto dal presente schema di decreto anche da parte di numerazioni non presenti in elenchi pubblici.