CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2018
43.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
    «d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74, e successive modificazioni ed integrazioni».
1. 8. D'Incà, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Terzoni.
(Approvato)

ART. 2.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  «01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
  Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

Art. 38-bis.
(Somministrazione fraudolenta).

  1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 Pag. 49settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.».

  1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.»
2. 11. (Nuova formulazione) Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 12. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.
(Approvato)
*2. 18.  Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian, Gebhard.
(Approvato)
*2. 19.   Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)
*2. 23. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.
(Approvato)
*2. 27.   Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.
(Approvato)
*2. 38.   Gribaudo.
(Approvato)

ART. 3

  Dopo il comma 1, introdurre il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità».
3. 18. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione».
3. 46. I Relatori.
(Approvato)