CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2018
39.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017», per le parti di competenza (C. 850 Governo);
   preso atto favorevolmente dell'aumento degli stanziamenti definitivi per il 2017, rispetto agli stanziamenti iniziali di spesa iscritti nella legge di bilancio per il 2017, del 21,3 per cento (per un importo pari a circa 184,8 milioni di euro);
   considerato altresì favorevolmente che l'analisi della gestione di competenza evidenzia, nel suo complesso, un'elevata capacità di impegno e di pagamento, che si attesta, rispettivamente, all'87 per cento ed al 72 per cento e che, in particolare, la spesa corrente presenta una capacità di impegno pari al 97 per cento e di pagamento pari al 79 per cento, mentre per la spesa in conto capitale gli indici si attestano al 71,4 per cento per la capacità d'impegno e al 60 per cento per quella di pagamento,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018» (C. 851 Governo), con riferimento alla tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   preso atto che per l'anno 2018, a fronte di stanziamenti di spesa iniziali in conto competenza pari a 849,5 milioni di euro, gli stanziamenti assestati ammontano a 884,9 milioni di euro con una variazione in aumento di 35,4 milioni di euro (pari al 4,1 per cento), mentre gli stanziamenti di cassa, rispetto alla previsione iniziale di 976,9 milioni di euro, ammontano con l'assestamento a 1.072,1 milioni, con un aumento di 95,2 milioni di euro (+9,7 per cento);
   preso altresì atto che i residui, che il disegno di legge di assestamento allinea a quelli risultanti al 31 dicembre 2017, sono passati da 192,7 milioni di euro presunti a 477,4 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 284,7 milioni di euro (+147 per cento),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si sottolinea la necessità che si rafforzi il sistema delle ispezioni e dei controlli attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, almeno il 50 per cento delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati;
   2) si reputa necessario che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provveda a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrale riassegnazione delle economie di bilancio in base all'articolo 34- ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, tenendo conto della rilevante entità delle economie da cancellazione dal conto del patrimonio dei cosiddetti residui passivi «perenti», che, nell'anno 2017 sono state quantificate in euro 106.960.217, destinando tali risorse al rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di programmare ed attuare interventi pluriennali in agricoltura, nonché a rimpinguare i fondi finalizzati a sostenere determinate filiere strategiche, come il grano, il latte ed il settore agrumicolo.

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ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante Disposizione urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;
   richiamate specificamente le norme contenute al Capo I, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e sui contratti di somministrazione di lavoro;
   ricordate le specificità del comparto agricolo, interessato da una molteplicità di attività di carattere stagionale, in relazione alle quali già nel 2015 il legislatore aveva messo a punto una specifica declinazione dell'istituto del lavoro accessorio, poi superata con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 e ridefinita dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonostante i dati INPS testimoniassero il largo ricorso all'istituto da parte degli imprenditori agricoli e la funzionalità del medesimo al contrasto al lavoro nero in agricoltura; ravvisata pertanto la necessità che si intervenga sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura, come rimodulato dall'articolo 54-bis del già citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
   visto l'articolo 11 che interviene sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA e ravvisata l'opportunità che i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;
   considerato che il decreto-legge contiene un complesso di norme volte a semplificare e a favorire l'attività delle imprese e ravvisata l'opportunità che siano inserite ulteriori disposizioni volte a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo, allo scopo di prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato dalle regioni abbia piena efficacia sul territorio nazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute al Capo I del disegno di legge all'esame, al fine di intervenire sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura come attualmente disciplinato dall'articolo Pag. 13454-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di consentire una semplificazione amministrativa ed un conseguente più agevole accesso alle prestazioni, tenendo conto delle peculiarità del settore primario e delle esigenze stagionali dei relativi cicli di produzione, ferma restando la garanzia di tracciabilità dei dati del committente e del prestatore, il versamento dei contributi e le coperture assicurative per quest'ultimo, nonché l'individuazione precisa delle categorie cui tale forma contrattuale potrà applicarsi;
   b) verifichino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 11 al fine di prevedere la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che anche i piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano comunque assoggettati all'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;
   c) valutino le Commissioni l'opportunità di integrare i contenuti del Capo IV del decreto-legge con la disposizione volta a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo indicata nell'ultimo capoverso delle premesse.

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ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante Disposizione urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   considerato che:
    il provvedimento in esame non rappresenta un reale strumento di sostegno al sistema produttivo italiano in quanto non favorisce una seria e accurata opera di semplificazione e di riduzione del carico fiscale né definisce un sistema di agevolazioni agli imprenditori in grado di rendere il nostro Paese più competitivo e attrattivo per le imprese;
    il provvedimento si propone di adottare misure volte a limitare l'eccessiva precarizzazione dei contratti di lavoro subordinato in tutti i settori produttivi compreso quello agricolo ma di fatto determina un eccessivo irrigidimento della disciplina dei contratti di lavoro;
    le misure in materia di semplificazione fiscale prevedono interventi sostanzialmente irrilevanti ai fini della determinazione di un reale impulso per le attività produttive e imprenditoriali anche del settore dell'agro-alimentare e del turismo;
    le modalità di esecuzione del lavoro agricolo si differenziano fortemente da altre tipologie di lavoro e presentano specificità, quali ad esempio la stagionalità e la discontinuità della prestazione d'opera, che connesse alle consuetudini locali, alla tipologia di coltivazione e di raccolto e sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, determinano che rapporti di lavoro con impegno temporale variabile: a giornata, a settimana, a quindicina e a mese;
    i datori di lavoro agricolo utilizzano ancora in modo abbastanza diffuso il contante, sia per la composizione della platea dei lavoratori, che vede un'incidenza di lavoratori stranieri piuttosto elevata spesso sprovvisti di conto corrente bancario/postale, sia perché nelle zone rurali in cui vivono e svolgono la loro attività è spesso scarsa la presenza di sportelli bancari o postali;
    il lavoro occasionale accessorio, cosiddetto lavoro a voucher, è stato introdotto con decreto legislativo n. 276 del 2003 al fine di regolare le prestazioni lavorative per loro natura occasionali e accessorie dal punto di vista previdenziale e della sicurezza dei lavoratori e di far emergere le situazioni più a rischio di irregolarità;
    l'utilizzo dei cosiddetti voucher in agricoltura ha subito già consistenti contrazioni e limiti alla possibilità di utilizzo seppure, per le peculiarità dell'offerta di lavoro nelle campagne, l'adozione dei voucher appare lo strumento più idoneo a favorire la trasparenza nei rapporti di lavoro, l'emersione dal lavoro nero e il rispetto delle norme di sicurezza e dei livelli di retribuzione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La XIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   considerato che le misure proposte nel provvedimento in esame non appaiono capaci di realizzare gli obiettivi dichiarati, che sono in linea complessiva condivisibili, e che pertanto, come rilevato nel corso delle audizioni presso le commissioni di merito, sembra sussistere il rischio concreto che le misure previste determinino minori posti di lavoro e una fortissima riduzione dei contratti in essere e un quadro delle regole per le imprese più incerto e imprevedibile con il rischio di disincentivare gli investimenti e di limitare la crescita economica;
   ritenuto che qualsiasi intervento in materia di lavoro, in particolare nel settore agricolo, deve coniugare le esigenze di stagionalità e di occasionalità con la garanzia di tutela dei lavoratori;
   considerato che con l'approvazione dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stato disciplinato il contratto di lavoro occasionale, applicabile anche al settore agricolo;
   considerato, comunque, che sembra emergere dalle realtà produttive agricole una richiesta di semplificazione burocratica, con particolare riferimento alle attività connesse alla raccolta stagionale in campo dei prodotti agricoli;
   ritenuto che tale esigenza avrebbe meritato un approfondimento con le parti sociali e datoriali al fine di poter individuare le semplificazioni burocratiche per l'impresa e le garanzie per i lavoratori;
   rilevato comunque che il decreto-legge non prevede l'estensione delle nuove disposizioni in materia di credito di imposta per gli investimenti in nuovi macchinari ed innovazione tecnologica al settore agricolo, come previsto nelle norme della cosiddetta Industria 4.0;
   ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 5 e 7, così come redatte, introducono una presunzione legale assoluta tale per cui il trasferimento all'estero, totale o parziale, delle attività economiche o dei beni interessati dai benefici previsti si considera effettuato, senza possibilità di prova contraria, in violazione delle norme agevolative e con indebita fruizione dei relativi vantaggi o incentivi. A parte le ovvie considerazioni afferenti alla tenuta della norma in esame in termini di coerenza con i principi comunitari sulla libera circolazione e sul divieto di discriminazione, la norma non considera in alcun modo le ragioni alla base di tale trasferimento né l'eventualità che a fronte di uno spostamento parziale dei beni possano sussistere ragioni economiche e imprenditoriali rilevanti tali da favorire o addirittura aumentare il livello occupazionale nel paese. La norma introduce così Pag. 137limiti ingiustificatamente penalizzanti senza alcun diritto di replica per le imprese colpite dalla disposizione. Si tratta di norme restrittive che peraltro potrebbero arrivare paradossalmente a rendere meno competitive le imprese italiane nel contesto globale;
   ritenuto, infine che, la modifica introdotta all'articolo 10 contrariamente a quanto affermato nella rubrica dello stesso articolo è ben lontana, così come formulata, dal poter revisionare l'istituto del redditometro. L'articolo non tocca infatti la disposizione sostanziale su cui si basa il cosiddetto redditrometro (comma 4, articolo 38 DPR n. 600 del 1973) ma modifica una diversa norma (comma 5 dello stesso articolo 38) sostituendo il relativo decreto ministeriale con un altro che dovrà essere scritto ascoltando gli stessi soggetti che hanno partecipato alla stesura del primo (il MEF e l'ISTAT, a cui si aggiungono non meglio precisate «associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori»). Peraltro non si comprendono le ragioni alla base della abrogazione del decreto di cui al comma 5 dal momento che tale disposizione risulta essere stato finora di scarsissima applicazione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.