CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2018
37.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 (Atto n. 28).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato l'atto del Governo n. 28, recante lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018;
   premesso che:
    negli ultimi anni il Paese si è contraddistinto a livello europeo per una continua riduzione degli investimenti nel comparto dell'università e della ricerca ed è pertanto necessario e urgente porre rimedio a questo declino e incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, oltre che alle università, ridefinendo i criteri di finanziamento degli stessi;
    il personale degli enti di ricerca, insieme a quello delle università, ha sofferto in modo speciale l'attuale condizione di difficoltà del sistema italiano, riuscendo nondimeno, nonostante le difficoltà e le risorse scarse, a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti: si tratta di incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i ricercatori, insieme ai docenti, assicurando loro condizioni lavorative adeguate, nonché di superare la condizione di precarietà che in questi anni li ha coinvolti in misura sempre maggiore;
    gli enti pubblici di ricerca svolgono attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione del Paese; tuttavia, il modello italiano si caratterizza per un sistema estremamente frammentato, per lo scarso coordinamento fra gli enti e per un carente coinvolgimento degli enti di ricerca stessi sulle questioni di primaria rilevanza strategica in materia di politiche per lo sviluppo del Paese;
    il sistema attuale di valutazione presenta numerose criticità, evidenziate dallo stesso comparto dell'università e della ricerca, e deve essere riformato, anche attraverso il ripensamento del ruolo dell'ANVUR, i cui costi di funzionamento appaiono, tra l'altro, eccessivi a fronte di risultati non sempre apprezzabili in termini di utilità ed efficacia nella valutazione del merito e della qualità dei progetti;
   rilevato che:
    rispetto alle questioni di merito, relative alle scelte di fondo – peraltro non sempre pienamente giustificate – operate con lo schema di riparto in esame dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del precedente Governo, appare prevalente l'esigenza di assicurare – responsabilmente – l'adozione rapida del provvedimento di riparto, da tempo atteso dagli enti di ricerca beneficiari dei finanziamenti;
    apprezzamento va espresso per la scelta di far confluire nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, e quindi all'interno del sistema di finanziamento ordinario, anche le risorse per la premialità, garantendo più trasparenza al meccanismo di assegnazione di tali risorse e favorendo un maggiore controllo democratico sul processo di attribuzione delle risorse pubbliche;
   osservato che:
    benché nelle premesse dell'atto il punto non sia chiarito, sembra doversi Pag. 99evincere dalle tabelle che 68 milioni del FOE 2018 vengono ripartiti con finalità premiali per il 2018, secondo i medesimi criteri adoperati, in base al decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 92, per l'assegnazione della quota premiale 2017 (parimenti di 68 milioni di euro);
    si riscontra una discrasia fra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 – che fa parte integrante del decreto e che, in base all'articolo 2, costituisce la base di riferimento per l'assegnazione ordinaria da prendere a riferimento per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2019 e 2020 – e, dall'altro, nell'articolo 1, co. 2, nelle tab. da 5 a 16 (anch'esse facenti parte integrante del decreto), nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1: infatti, nella tab. 1, le assegnazioni relative alle risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, ora ripartite tra gli enti in misura (tendenzialmente) proporzionale, hanno un'evidenza autonoma rispetto alle assegnazioni ordinarie, contrariamente a quanto viene indicato nell'articolo 1, co. 2, e nelle tab. da 5 a 16, nell'ambito dei quali l'importo delle assegnazioni ordinarie comprende anche tali risorse (al pari di quanto viene esposto nelle elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1) (peraltro, anche la relazione illustrativa specifica che le stesse risorse fanno parte dell'assegnazione ordinaria);
    un'ulteriore discrasia si riscontra fra l'articolo 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1, da un lato, e la tab. 9, dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018 dall'articolo 24, co. 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale: infatti, nell'articolo 1, co. 2, lett. e), e nella tab. 1, detto importo è considerato fra le assegnazioni ordinarie, laddove nella tab. 9 figura quale «assegnazione straordinaria»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) i 68 milioni di euro del FOE 2018 destinati al finanziamento premiale vengano destinati a rafforzare il percorso già in corso di stabilizzazione occupazionale relativo al superamento del precariato delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sia coprendo i costi salariali ordinari sia quelli accessori;
   2) si intervenga sugli stanziamenti relativi ai progetti straordinari e alle «Attività di ricerca a valenza internazionale», spostando risorse afferenti a incrementi che rispetto alle cifre corrisposte nel 2017 risultano non adeguatamente giustificati (e talora sono addirittura triplicati) su percorsi di stabilizzazione del precariato e a sostegno di attività di ricerca nazionale;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) appare opportuno definire un qualche sistema di controllo sull'effettivo impiego dei finanziamenti da parte degli enti di ricerca;
   b) è auspicabile, in prospettiva, nei prossimi anni, che l'emanazione del decreto di riparto del Fondo (e conseguentemente le attività preliminari, compresa l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti) sia anticipata il più possibile, così da permettere agli enti di ricerca di conoscere quanto prima, ad inizio dell'esercizio di bilancio, le dotazioni di cui potranno disporre nell'anno di riferimento;
   c) si auspica che il Governo adotti quanto prima ogni idonea iniziativa per contrastare il precariato nel settore della ricerca;
   d) appare opportuno provvedere il prima possibile all'istituzione di un'Agenzia nazionale dedicata al settore della ricerca con il compito di coordinare e raccordare gli enti e i centri di ricerca;
   e) sembrerebbe necessario procedere ad un allineamento tra i dati esposti, da un lato, nella tab. 1 e, dall'altro, nell'articolo Pag. 1001, co. 2, nelle tab. da 5 a 16, nonché nelle due elaborazioni riassuntive presenti dopo la tab. 1;
   f) sembrerebbe parimenti necessario procedere ad un allineamento tra l'articolo 1, co. 2, lett. e), e la tab. 1 da un lato, e la tab. 9 dall'altro, per quanto riguarda l'importo di 10 milioni stanziato a decorrere dal 2018, dall'articolo 24, co. 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione, da parte dell'INGV, di 200 unità complessive di personale.