CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che l'articolo 1, commi 3 e 4, prevede per i territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1o gennaio 2021;
   sottolineato che l'articolo 1, comma 3, fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico;
   valutata favorevolmente la previsione dell'articolo 1, comma 5, che dispone il rimborso degli importi del canone RAI già versati fra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge;
   rilevato che l'articolo 1, commi 6 e 6-bis, differisce dal 31 maggio 2018 al 1o gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ad una serie di servizi, tra cui il servizio di telefonia, ed affida alle Autorità di regolazione competenti in materia dei predetti servizi il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino al 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in determinate zone colpite dagli eventi sismici;
   preso atto che l'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, a condizione che ciò non crei pregiudizio alla sicurezza stradale e che sia rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.