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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 11 luglio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 luglio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Caffaratto, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cristina, D'Alessandro, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Foti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Provenza, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rospi, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Torto, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Caffaratto, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cristina, D'Alessandro, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Foti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Provenza, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rospi, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Torto, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 592).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (CPA), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 593).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 1° luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 208, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la prima relazione concernente l'utilizzo delle quote, destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2021 (Doc. CLXIV, n. 43).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dai Commissari
straordinari di ILVA Spa.

  I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 7 luglio 2022, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (Doc. XXVII, n. 33).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute nel 2020 (COM(2022) 328 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 e 7 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato di Schengen 2022 (COM(2022) 301 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Potenziamento della politica di coesione – Assistenza flessibile ai territori (FAST – CARE) per affrontare le conseguenze dell'aggressione russa (COM(2022) 324 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE (COM(2022) 325 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM(2022) 450 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile – Comunicazione congiunta sull'agenda dell'Unione europea per la governance internazionale degli oceani (JOIN(2022) 28 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 giugno e 4 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Nettuno (Roma), Nusco (Avellino), Sinopoli (Reggio Calabria) e Villamarzana (Rovigo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 9 giugno 2022, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 8 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (397).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GELMINI, APREA; INVIDIA; BUCALO, FRASSINETTI; TOCCAFONDI; COLMELLERE, TOCCALINI, CAPARVI; SOVERINI, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, ROSSI, PRESTIPINO, LATTANZIO, NITTI, ORFINI, CIAMPI, CARNEVALI: ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B)

A.C. 544-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 544-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo dei provvedimenti in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 544-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

  1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
  2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

A.C. 544-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS ACADEMY

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)

  1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
  2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

A.C. 544-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Identità degli ITS Academy)

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:

   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

   c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.
  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

A.C. 544-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.
  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

   a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

   b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

   c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

   d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.
  4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
  5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto:

   a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

   b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

   c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

   d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

  6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy:

   a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

   b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

   c) l'assemblea dei partecipanti;

   d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;

   e) il revisore dei conti.

  8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.
  9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
  11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione.
4.1. Fratoianni.

A.C. 544-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

   a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

   b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
  3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:

   a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

   b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

   c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

  4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

   a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

   b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

   c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

   d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

   e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

   f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Standard minimi dei percorsi formativi)

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi formativi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS Academy è regolato in un'apposita sezione del contratto «Istruzione e Ricerca». Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.
5.1. Fratoianni.

A.C. 544-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

  1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.
  3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.
  4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
  5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
  6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

   a) al momento dell'accesso ai percorsi;

   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

   c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

  7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

A.C. 544-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

  1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.
  2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.
  5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.
  6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 544-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

   b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

   c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

   d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

  3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 544-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

  1. Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.
  2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.
  3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

   a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;

   b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

   c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

A.C. 544-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 10.
(Comitato nazionale ITS Academy)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
  2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare:

   a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

   b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

   c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

   d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

   e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

   f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

  3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy.
  7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
  8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 544-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Sistema di finanziamento)

  1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

   a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

   b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

   c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

   d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

   e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

  3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.
  4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.
  5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.
  7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.
  8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
  9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
  10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

A.C. 544-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.
(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
  2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

A.C. 544-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Monitoraggio e valutazione)

  1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.
  2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 544-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
(Fase transitoria e attuazione)

  1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

   a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

   b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

   c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

  2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
  5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

A.C. 544-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 544-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    con l'approvazione in terza lettura dopo il via libera del Senato di questa legge si rafforza il canale terziario professionalizzante non accademico, alla stregua dei percorsi europei, colmando un vuoto del sistema formativo italiano e cioè formare giovani specializzati nelle tecnologie applicate alle filiere produttive ed ai servizi;

    esiste un'emergenza, se pensiamo che in Italia solo il 28 per cento dei giovani sotto i 34 anni possiede una laurea magistrale o triennale, quindi un titolo di studio comunque di terzo livello, contro una media europea del 44 per cento. Inoltre, siamo di fronte a un'emorragia di iscritti proveniente anche dagli atenei, a un tasso di abbandono scolastico del 14 per cento nelle scuole superiori, addirittura del 40 delle immatricolazioni, che, alla fine, riguardano studenti universitari che abbandonano l'ateneo prima della laurea;

    quindi, proprio per frenare questa situazione, rischiosa, di abbandono delle nostre scuole, è importante ampliare l'offerta formativa e far funzionare questo sistema. La figura del docente è centrale in questo percorso così specialistico e particolare, essere guidati nell'apprendimento di materie che il più delle volte hanno natura tecnica da un docente esperto può essere fondamentale per la buona riuscita del corso,

impegna il Governo

a prevedere un minimo fondo per l'aggiornamento degli insegnanti degli ITS per l'acquisto di libri e materiale per aggiornamento informatico.
9/544-B/1. Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il testo della proposta di legge avente ad oggetto «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», che introduce una riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;

    l'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario;

    gli ITS rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali e rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione;

    la formazione ITS risulta essere altamente qualificata e questo dato è confermato dall'alta percentuale di inserimento lavorativo a fine percorso grazie all'approccio pratico nell'insegnamento di un mestiere;

    i corsi ITS sono purtroppo ancora una realtà sconosciuta per molti: in Italia, solo poco più di tredicimila gli studenti optano per un percorso di questo tipo: eppure i corsi ITS rappresentano la più valida alternativa ai percorsi universitari grazie all'alta formazione, concreta e reale;

    occorre dunque maggiore impegno nella promozione di quello che è un canale formativo ancora poco conosciuto ma molto sviluppato, soprattutto all'estero,

impegna il Governo

a promuovere specifiche campagne di comunicazione per valorizzare l'importanza dei corsi ITS, in particolare evidenziando gli esiti occupazionali altamente positivi degli stessi in modo da attrarre una platea più ampia di studenti, al fine di creare un canale di istruzione terziaria professionalizzante di dimensioni finalmente consistenti.
9/544-B/2. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    per quanto riguarda il settore agroalimentare, gli imprenditori e le associazioni di categoria lamentano una forte carenza di figure professionali con formazione tecnico-scientifica nel campo dell'agromeccanica;

    appare quindi necessario sviluppare in misura adeguata l'indirizzo dell'agromeccanica che, alla luce dello sviluppo tecnologico, appare fondamentale potenziare in quanto complementare a quello agricolo e capace di intervenire in materia di sicurezza, gestione, manutenzione e utilizzo di tutte le tipologie di macchinari agricoli, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0;

    contestualmente, è necessario sviluppare percorsi scolastici e di formazione volti a fornire le adeguate competenze in materia di uso e gestione dei mezzi e delle tecnologie agricole, di competenze relative all'impiego di software e di accesso alle piattaforme dell'agricoltura di previsione e digitale anche negli istituti di istruzione secondaria superiore dove non esistono corsi specifici dedicati al tema della meccanizzazione agricola;

    la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie di agricoltura 4.0 costituiscono premessa fondamentale per coniugare sostenibilità ambientale e livelli elevati di produttività il che richiede il ricorso a professionisti formati e qualificati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare e sviluppare, nell'ambito della riconfigurazione del sistema degli ITS Academy, il numero di percorsi formativi specializzati e dedicati alla meccanica agraria prevedendo l'istituzione negli istituti superiori di agraria e negli istituti tecnici di uno specifico indirizzo in agromeccanica, da affiancare a quelli principali, che fornisca le basi teoriche e pratiche dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura digitale.
9/544-B/3. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    per quanto riguarda il settore agroalimentare, gli imprenditori e le associazioni di categoria lamentano una forte carenza di figure professionali con formazione tecnico-scientifica nel campo dell'agromeccanica;

    appare quindi necessario sviluppare in misura adeguata l'indirizzo dell'agromeccanica che, alla luce dello sviluppo tecnologico, appare fondamentale potenziare in quanto complementare a quello agricolo e capace di intervenire in materia di sicurezza, gestione, manutenzione e utilizzo di tutte le tipologie di macchinari agricoli, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di agricoltura e industria 4.0;

    contestualmente, è necessario sviluppare percorsi scolastici e di formazione volti a fornire le adeguate competenze in materia di uso e gestione dei mezzi e delle tecnologie agricole, di competenze relative all'impiego di software e di accesso alle piattaforme dell'agricoltura di previsione e digitale anche negli istituti di istruzione secondaria superiore dove non esistono corsi specifici dedicati al tema della meccanizzazione agricola;

    la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie di agricoltura 4.0 costituiscono premessa fondamentale per coniugare sostenibilità ambientale e livelli elevati di produttività il che richiede il ricorso a professionisti formati e qualificati,

impegna il Governo

a sostenere l'incremento degli ITS Academy con indirizzo in agricoltura di precisione, per garantire il miglior utilizzo dell'insieme di tecnologie che permettono di gestire in modo ottimale le variabilità in campo, garantendo ad ogni singola coltura esclusivamente ciò di cui ha bisogno esattamente quando ne ha bisogno per massimizzare le produzioni e aumentare la qualità delle stesse, eliminando gli sprechi dannosi per l'ambiente, in particolare dedicando specifici corsi all'utilizzo di macchinari hardware e programmi software mirati all'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche con sistemi di precisione applicati, soprattutto nei territori nazionali a maggior vocazione agricola.
9/544-B/4. Sandra Savino, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Aprea.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

a definire, in sede di attuazione della legge, un programma di lavoro concertato con le Regioni e le Amministrazioni dello Stato interessate, ispirato ai principi costituzionali di leale collaborazione istituzionale e di sussidiarietà definito secondo criteri di semplificazione amministrativa con un significativo accorpamento delle materie dei decreti attuativi.
9/544-B/5. Anna Lisa Baroni, Aprea, Saccani Jotti, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di adozione delle norme di attuazione della legge, un metodo volto a garantire e a rafforzare l'identità degli ITS Academy, al fine di evidenziarne il ruolo di istituti superiori per le tecnologie, con una distinta e autonoma identità, da tutelare nel rapporto con le università.
9/544-B/6. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

a sostenere i patti federativi tra Università e ITS Academy per il raccordo tra i loro diversi percorsi in base a specifici progetti tra le Fondazioni ITS e le Università interessate per far conseguire ai giovani più elevati livelli di istruzione e formazione con la collaborazione delle imprese interessate.
9/544-B/7. D'Attis, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

al fine di potenziare la natura pubblico/privata delle fondazioni ITS, ad individuare specifiche misure nazionali e regionali per rafforzare la partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle piccole e medie e dei centri di ricerca pubblici e privati alle Fondazioni ITS, con particolare riferimento ai Piani di innovazione tecnologica gestiti dalle Amministrazioni centrali, a partire dal Piano industria 4.0 e dal PNRR.
9/544-B/8. Porchietto, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

a prevedere adeguati investimenti nelle dotazioni logistiche, strumentali e di personale degli ITS Academy al fine di dotare gli ITS Academy di laboratori tecnologicamente avanzati, idonei a essere utilizzati per lavorazioni e servizi per conto terzi, soprattutto per le PMI del territorio, cogliendo le opportunità offerte dal PNRR anche attraverso interventi integrati con quelli di Amministrazioni dello Stato interessate.
9/544-B/9. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologica e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

al fine di rendere stabile l'offerta formativa degli ITS Academy, a prevedere misure atte a dotare i medesimi di un nucleo essenziale di personale che presti la propria opera in modo continuativo, al fine anche di garantire l'efficienza e la sicurezza dei laboratori e delle dotazioni logistiche nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro per stage e tirocini on the job.
9/544-B/10. Polverini, Aprea, Saccani Jotti, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

al fine di incentivare la diffusione degli ITS Academy e di renderli maggiormente accessibili ai giovani, a promuovere e sostenere lo sviluppo di campus residenziali a carattere multiregionale e multisettoriale, anche per favorire la partecipazione di giovani capaci e meritevoli, appartenenti a categorie svantaggiate, soprattutto nel Mezzogiorno.
9/544-B/11. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

ad attuare la sistematica osservazione degli esiti occupazionali dei giovani che conseguono il titolo finale negli ITS Academy, l'organicità e la stabilità dei collegamenti con il mondo del lavoro e delle professioni, con particolare attenzione all'alto apprendistato, e all'integrazione con le sedi della ricerca scientifica e tecnologica al fine di monitorare l'attuazione della riforma e di prevedere, ove necessario, l'adozione di adeguate misure correttive e migliorative, la cui individuazione va condivisa con le Regioni interessate, anche dando vita a specifiche task force dedicate.
9/544-B/12. Palmieri, Aprea, Casciello, Saccani Jotti, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nel ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza;

    gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

    l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame è demandata all'adozione di numerosi e complessi decreti ministeriali,

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti e a promuovere iniziative volte a implementare e potenziare le attività di orientamento per presentare nelle scuole secondarie superiori il nuovo segmento dell'istruzione terziaria quale valida alternativa formativa post secondaria.
9/544-B/13. Pittalis, Aprea, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge prevede l'emanazione di diciannove decreti attuativi collegati alla riforma del sistema ITS che, ai sensi del PNRR, dovranno essere approvati entro dicembre 2023;

    diciassette dei predetti decreti attuativi richiedono il raggiungimento di una preventiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    il disegno di legge n. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A, rubricato «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 20 luglio 2021, prevedeva, all'articolo 12, l'istituzione di un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, coordinato dal Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuati previsti dalla legge;

   considerato che:

    a seguito delle modifiche al testo introdotte dalla Commissione 7a del Senato della Repubblica, al disegno di legge in oggetto è stato eliminato qualsiasi riferimento al tavolo paritetico tra Stato e Regioni;

   considerato inoltre che:

    l'articolo 33, comma 3, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegna al Nucleo PNRR Stato-Regioni, la struttura di coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la funzione di curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

    nell'ambito dei tavoli vengono condivisi, nel dettaglio, gli interventi previsti nel PNRR e definite le modalità di attuazione, con il coinvolgimento degli enti territoriali, anche mediante l'esame degli schemi di bandi, riparti e manifestazioni di interesse,

impegna il Governo

a promuovere in sede di tavolo tecnico ex articolo 33 legge n. 233 del 2021 il confronto sugli schemi dei provvedimenti attuativi del disegno di legge di riforma in argomento.
9/544-B/14. Zangrillo, Aprea, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede l'emendazione di diciannove decreti attuativi, concertati da Amministrazioni differenti, diciassette dei quali richiedono la preventiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   considerato che:

    secondo le scadenze fissate nel PNRR, la riforma dovrà essere approvata entro dicembre 2022 ed entro dicembre 2023 dovranno entrare in vigore le disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma;

    ai sensi del disegno di legge, l'emanazione dei decreti attuativi è scandita da tempi stringenti, in particolare 180 giorni dall'entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

ad attivare tutte le necessarie iniziative per rispettare i tempi prescritti per l'approvazione dei decreti attuavi.
9/544-B/15. Novelli, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma della formazione terziaria è prevista dal PNRR alla M4C1.1, «Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione», ed è volta a rafforzare il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, e il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;

    l'approvazione della riforma costituisce il presupposto per garantire il corretto utilizzo delle ulteriori risorse stanziate dal PNRR alla M4C1.1, ed in particolare l'investimento 1.5, Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), pari a 1,5 miliardi, per potenziare l'offerta formativa degli ITS e raddoppiare il numero di studenti iscritti e diplomati, attualmente, 21.244 iscritti e 5.280;

   considerato che:

    l'intervento contenuto nel PNRR verrà articolato in quattro linee di intervento, volte a: incrementare il numero di ITS; potenziare i laboratori con tecnologie 4.0; formare i docenti perché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; sviluppare una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

    le risorse dovranno essere ripartite ed utilizzate nell'arco del periodo 2022- 2025,

impegna il Governo

a procedere speditamente con il riparto delle risorse, pari a 1,5 miliardi di euro, per il potenziamento del sistema ITS.
9/544-B/16. Squeri, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    gli ITS Academy erogano percorsi formativi altamente qualificati per promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico e rappresentano la naturale prosecuzione della filiera formativa;

    è necessario garantire la verticalizzazione dei percorsi professionalizzanti;

    il certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy;

   considerato che:

    ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del disegno di legge, la disciplina degli IFTS resta invariata,

impegna il Governo

ad adoperarsi per una revisione organica della disciplina del sistema IFTS, in linea con le innovazioni di sistema prodotte dalla riforma degli ITS.
9/544-B/17. Giacometto, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie rendano organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

    il medesimo articolo prevede che un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

   considerato che:

    è necessario valorizzare la possibilità di poter passare dal sistema professionalizzante degli ITS, ai percorsi universitari, con particolare riferimento a quelli ad orientamento professionale, ad esempio consentendo agli studenti di non perdere i crediti formativi maturati con gli esami già sostenuti, volti a rafforzare le loro competenze in ambito tecnico,

impegna il Governo

ad adoperarsi per il mutuo riconoscimento dei crediti formativi tra gli ITS e le Università ed al contempo semplificare le procedure per il passaggio degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione terziaria.
9/544-B/18. Mazzetti, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    gli ITS Academy configurano percorsi formativi tarati sulle esigenze del mercato del lavoro, che formano tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni delle aziende in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile;

    i percorsi degli ITS Academy prevedono la partecipazione degli studenti a stage aziendali e tirocini formativi almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo;

    una quota delle risorse del Fondo è assegnata, a titolo premiale e in misura non inferiore al 30 per cento, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale;

   considerato che:

    la riforma del sistema ITS, nell'ambito delle misure di orientamento contenute all'articolo 9, è finalizzata alla promozione dei percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

    il disegno di legge in oggetto non prevede una specifica linea di finanziamento per i percorsi formativi svolti in apprendistato,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per il finanziamento dei percorsi formativi degli ITS Academy in apprendistato di alta formazione e al contempo individuare le modalità di semplificazione degli adempimenti burocratici legati all'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione.
9/544-B/19. Zanettin, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 7, i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento;

   considerato che:

    ai sensi del medesimo articolo, fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi definiti dal decreto,

impegna il Governo

a svolgere un'attività di monitoraggio circa il recepimento della disciplina di accreditamento e delle eventuali revoche disposte dal Ministero dell'istruzione.
9/544-B/20. Battilocchio, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge n. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   premesso che:

    per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il Comitato nazionale ITS Academy individua linee di azione nazionali al fine di promuovere, tra le altre, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy;

   considerato che:

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la M4C1.1, Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione, prevede la riforma del sistema di orientamento, al fine di introdurre moduli di orientamento formativo rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado, per accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

   a) ad implementare le iniziative necessarie per recepire le proposte del documento «Una carta di Genova» sull'Orientamento, già condiviso ed approvato dalla Conferenza delle regioni il 17 novembre 2021 e condiviso con il Ministero dell'istruzione, quale punto di riferimento per la redazione delle Linee guida da adottarsi entro il 2022;

   b) a ripartire una quota non inferiore al 2 per cento dell'investimento 1.5, Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), della M4C1.1, pari a 1,5 miliardi, per le misure volte all'orientamento degli studenti.
9/544-B/21. Maria Tripodi, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge n. C. 544-2387-2692-2858-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   premesso che:

    l'articolo 11 prevede l'istituzione di un Fondo, denominato Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    una quota delle risorse del Fondo, pari almeno al 30 per cento, è assegnata a titolo premiale, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale;

   considerato che:

    una quota delle risorse premiali, fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo, è assegnata tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate;

    un'ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni,

impegna il Governo:

   a) a realizzare un monitoraggio annuale sulle iniziative a valere sul Fondo, con particolare riferimento alle attività realizzate con le risorse premiali e a inviare una relazione al Parlamento;

   b) a valutare opportunità di superare il sistema di riparto con quote di riserva.
9/544-B/22. Pentangelo, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge n. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   premesso che:

    l'articolo 14 prevede l'accreditamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per 3 tipologie di fondazioni ITS Academy; quelle già accreditate entro il 31 dicembre 2019, quelle accreditate in data successiva al 31 dicembre 2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore ai 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi, quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nei registro delle persone giuridiche,

   considerato che:

    la formulazione dell'articolo 14 esclude le fondazioni ITS Academy costituende, ossia quelle risultate vincitrici di procedure pubbliche ovvero manifestazioni di interesse bandite dalle regioni/province autonome per la costituzione di nuove fondazioni ITS,

impegna il Governo

a prevedere l'accreditamento temporaneo anche per le fondazioni ITS Academy previste dalle programmazioni triennali delle regioni e delle province autonome e per le quali non sia ancora intervenuta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
9/544-B/23. Gentile, Aprea, Zangrillo, Saccani Jotti.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    l'articolo 2 prevede che gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali al fine di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo;

    vi è sempre più una problematica legata alla mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, specie quelle piccole e medie, le più radicate al territorio;

    gli ITS Academy sono pensati quali strumenti per permettere il successo di politiche attive del lavoro, in particolare per quanto riguarda la transizione dei giovani nel mondo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a concludere una serie di convenzioni con le associazioni di categoria interessate, con lo stretto coinvolgimento degli enti amministrativi locali, al fine di individuare e sviluppare quelle specifiche aree tecnologiche considerate strategiche, soprattutto in base alla posizione geografica di un determinato ITS Academy.
9/544-B/24. Micheli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministero dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6;

    gli ITS Academy fanno, quindi, riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministero dell'istruzione, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy, operanti nella medesima area,

impegna il Governo

di concerto con le regioni e gli enti locali ad individuare dei veri e propri «distretti provinciali» a livello territoriale caratterizzati ciascuno da una specifica area tecnologica in relazione alla presenza e predominanza di uno specifico settore produttivo e delle relative piccole e medie imprese, al fine di legare l'area di formazione alle vere esigenze del mercato del lavoro.
9/544-B/25. Colla, Micheli, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 6 prescrive che le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma 6, con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati;

    non tutte le figure professionali relative alle aree tecnologiche alle quali fanno riferimento gli ITS Academy sono oggetto di eguale richiesta di posti di lavoro sul mercato a livello nazionale, e soprattutto su base regionale e/o provinciale,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie atte a sostenere il diritto allo studio, con borse di studio o contribuzione per locazioni di immobili abitativi di studenti residenti «fuori sede» in via prioritaria proprio per quegli ITS Academy che più di altri si occupano alla formazione di figure professionali in aree tecnologiche maggiormente richieste dal mercato e dove la domanda e l'offerta di lavoro è troppo sbilanciata verso la prima.
9/544-B/26. Covolo, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;

   premesso che:

    l'articolo 5 relativo agli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy prevede che questi si articolino in semestri e siano strutturati in percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione;

    vi sia la necessità di un'ampia e piena formazione che sia in grado di immettere nel mondo del lavoro di figure qualificate preparate e capaci ad affrontare le sfide di attività lavorative sempre più complesse e determinate dalla presenza di mezzi informatici e/o robotizzati,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che la durata dei percorsi di quinto livello EQF sia di almeno 2.000 ore di formazione, con attenzione particolare, per le addizionali 200 ore, allo studio e alla pratica dei più moderni sistemi tecnologici che caratterizzano le singole aree di interesse degli ITS Academy.
9/544-B/27. Donina, Zanella, Maccanti, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame stabilisce, al capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

    l'articolo 5 recante «standard minimi dei percorsi formativi» al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento dal monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

    il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privata, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlati all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione delle singole regioni la possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico dei formatori secondo la propria strategia formativa.
9/544-B/28. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Potenti, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    il progetto di legge in esame istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    tra le funzioni proprie degli ITS Academy c'è quella di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (art. 2);

    parimenti i diplomi acquisiti a conclusione dei percorsi formativi sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi;

    di contro, le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio italiano rischiano di non favorire una diffusione capillare degli Istituti tecnici superiori tale da garantire la fruibilità del servizio in tutte le aree della nazione,

impegna il Governo

a valutare di mettere in atto azioni concrete al fine di agevolare e incentivare la diffusione degli Istituti tecnologici superiori su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a quelle zone che vedono una loro carenza a fronte di una domanda lavoro elevata nei settori di insegnamento degli ITS Academy.
9/544-B/29. Giaccone, Murelli, Moschioni, Turri, Tateo, Paolini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col Decreto Ministeriale n. 446 del 12-08-2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio veneto, primo per presenza turistica in Italia e caratterizzato da tante forme di turismo: da quello marittimo della costa adriatica a quello montano delle Dolomiti e Prealpi venete, da quello del Lago a quello termale, passando da quello enogastronomico a quello delle città artistiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra le università venete (Università degli studi di Venezia, Padova e Verona) e gli ITS del territorio in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/30. Bisa, Fogliani, Andreuzza, Pretto, Bazzaro, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    il progetto di legge in esame istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    l'articolo 7, comma 4, prevede qualora che per tre anni consecutivi un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi è disposta la revoca dell'accreditamento, alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento regolato dal Capo III;

    l'articolo 7, comma 5, prevede che nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono fino alla loro conclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che prevedano l'istituzione obbligatoria di corsi di recupero per gli studenti degli ITS a cui è stato revocato l'accreditamento in modo tale di permettere a quest'ultimi di recuperare le lacune dovuto alla negligenza dell'istituto stesso.
9/544-B/31. Invernizzi, Bordonali, Fogliani, Ziello, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema di formazione terziaria in Italia è offerto dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e, più di recente, dagli istituti tecnici superiori (ITS) e dagli istituti di formazione tecnica superiore (IFTS) che si occupano della formazione terziaria professionalizzante a ciclo breve;

    da autorevoli ricerche emerge, infatti, che il possesso di un diploma di laurea non riduce il rischio di disoccupazione e che i nuovi modelli di occupazione richiedono sempre più competenze elevate e, pertanto, rendono necessario implementare la formazione tecnica superiore;

    l'avvio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta avendo un notevole impatto sul mercato del lavoro e, conseguentemente, su questo sistema di formazione, perché la riqualificazione dei profili professionali porta inevitabilmente con sé nuovi fabbisogni di competenze che la riforma introdotta da questa legge nel nostro Paese sicuramente potrà soddisfare;

    il sistema che si delinea mira sicuramente ad assicurare uno sforzo sinergico tra filiere produttive e filiere formative, con il coinvolgimento degli enti territoriali e delle aziende di ciascun territorio, finalizzato a produrre tecnici specializzati in linea con le esigenze del mercato del lavoro e quindi ad offrire, nel modo più rapido ed efficace, una competenza tecnica e tecnologica che ricalchi le forme di qualificazione e di riqualificazione professionale che sono in costante evoluzione nel mondo del lavoro e della produzione al fine di azzerare la mancata corrispondenza fra domanda e offerta di lavoro;

    queste misure sicuramente renderanno i nuovi percorsi più attrattivi per un numero sempre maggiore di giovani e così si concorrerà anche a far diminuire il numero di giovani che non studiano e non lavorano, di cui oggi l'Italia detiene un triste primato in Europa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro delle ragazze e dei ragazzi che sceglieranno gli ITS affinché si riduca il più possibile la transizione scuola lavoro.
9/544-B/32. Gerardi, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    gli ITS sono un segmento formativo che, seppur introdotto di recente nel nostro sistema educativo, assicura un modello didattico che mira all'individuazione e all'analisi di esperienze didattiche e organizzative innovative, funzionali allo sviluppo di competenze didattiche trasversali abilitanti per il mondo del lavoro ad alto impatto occupazionale e formativo;

    le imprese sono fra i soggetti costitutivi di queste fondazioni proprio per assicurare che la formazione sia mirata a soddisfare il mercato. Questi istituti immetteranno sul mercato tecnici altamente specializzati, giovani che avranno acquisito delle competenze specifiche assai complesse. Non frequenterà certo corsi chi cerca una facile scorciatoia per raggiungere un titolo di studio più elevato senza fare fatica perché il sistema delineato non permette di fare sconti a nessuno;

    invece, delineando un modello di formazione professionale di eccellenza, si garantisce l'equiparazione dei titoli di studio a livello europeo, in modo che i nostri giovani possano spendere le proprie competenze ovunque e lasciarsi contaminare positivamente da esperienze di studio o tirocini all'estero; e si prevede, con i patti federativi fra ITS e università, la possibilità di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la sinergia con le aziende del territorio per la collocazione e formazione di specifiche figure professionali altamente specializzate e oggi fortemente richieste dal mercato del lavoro.
9/544-B/33. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    quello degli ITS è un percorso alternativo a quello universitario, che risponde alla vocazione e al desiderio di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che vogliono specializzarsi in aree specifiche e che possono trasformare i loro sogni in professionalità di alto livello e diventare adulti competitivi e realizzati nel mondo del lavoro, a livello non solo nazionale, ma anche europeo e, perché no, anche internazionale;

    il Pnrr, anche nel caso degli ITS, diventa protagonista di riforme e finanziamenti. Proprio per questo genere di Istituti sono stati infatti stanziati 1,5 miliardi in 5 anni (attraverso il cosiddetto Fondo per l'istruzione tecnologica superiore). Al suo fianco una legge delega che valorizza il legame tra ITS ed imprese, in modo tale da rafforzare la percentuale già significativa di sbocchi occupazionali;

    nel futuro degli ITS si vedono una serie di provvedimenti che saranno fondamentali per ulteriormente rafforzare il loro ruolo nel panorama formativo italiano. Tra questi, ad esempio, le tabelle di corrispondenza dei titoli conseguiti, che dovranno essere stabilite dai ministeri dell'istruzione e dell'università e della Ricerca. Ma anche la definizione degli standard di riconoscimento degli ITS Academy e un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per favorire l'investimento negli ITS da parte delle aziende;

    l'auspicata crescita economica da sola o gli investimenti del PNRR non basteranno a ridurre il gap di esperienza lavorativa dei giovani che dipende essenzialmente dal carattere sequenziale del sistema d'istruzione in Italia e da un sistema della formazione troppo debole ad aiutare i neodiplomati a sviluppare saperi e competenze lavorative forieri di una maggiore occupabilità da parte delle imprese;

    sei le aree tecnologiche interessate, ai cui corsi si accede dopo una preselezione successiva al diploma di istruzione secondaria superiore; corsi articolati di norma in quattro semestri, che possono arrivare anche a sei, che consentono di fare un'esperienza in stage in azienda;

    durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l'opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei tecnici superiori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare gli ITS Academy attraverso una capillare attività di informazione ed orientamento in grado di raggiungere le scuole secondarie, le famiglie e gli studenti, per far conoscere le reali potenzialità di questo canale formativo, permettendogli di uscire dalla zona d'ombra in cui ancora permane.
9/544-B/34. Loss, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Legnaioli, Caparvi, Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    quello degli ITS è un percorso alternativo a quelli universitari, che risponde alla vocazione e al desiderio di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che vogliono specializzarsi in aree specifiche e che possono trasformare i sogni di bambino in professionalità di alto livello e diventare adulti competitivi e realizzati nel mondo del lavoro, a livello non solo nazionale, ma anche europeo e, perché no, anche internazionale;

    sei le aree tecnologiche interessate, ai cui corsi si accede dopo una preselezione successiva al diploma di istruzione secondaria superiore; corsi articolati di norma in quattro semestri, che possono arrivare anche a sei, che consentono di fare un'esperienza in stage in azienda;

    durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l'opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei tecnici superiori;

    sono 120 gli ITS sul territorio nazionale, correlati a sei aree tecnologiche. Per dare un'idea, la maggior parte degli ITS è localizzata in Lombardia, che ne ha 20; seguono la Sicilia (11); la Toscana, la Calabria e la Campania (9); il Lazio (8); l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Veneto (7); la Puglia e la Liguria (6); l'Abruzzo e la Sardegna (5); le Marche e il Friuli-Venezia Giulia (4); una sola fondazione, invece, è presente in Molise, Umbria e Basilicata. L'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia sono le Regioni che, in più, hanno tutti gli ITS in tutte le aree tecnologiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che il sistema degli ITS Academy possa essere diffuso su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle aree più carenti del paese, supportato da adeguate professionalità per la didattica.
9/544-B/35. Paolin, Covolo, Cavandoli, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Romanò, Viviani.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 1, del progetto di legge prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   considerato che:

    a partire dal decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea (con tanto di nuove classi dedicate) nei settori tecnico professionali, al fine favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    appare comunque opportuno evitare il rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame, debbano essere attivati esclusivamente in raccordo con una istituzione universitaria.
9/544-B/36. Murelli, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 2, del progetto di legge in esame prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

    in particolare il comma 2, lettera d), prevede che siano definite le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea;

    considerata la complessità della definizione di «tabelle generali di corrispondenza», laddove ogni percorso di studi, sia ITS sia di Laurea Professionalizzante, ha contenuti e obiettivi specifici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare criteri certi per la definizione delle tabelle di corrispondenza al fine di evitare ambiguità interpretative e garantire uniformità anche a livello nazionale nel riconoscimento dei titoli e nell'attribuzione dei crediti.
9/544-B/37. Bordonali, Colmellere, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    il progetto di legge in esame intende istituire il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione soprattutto giovanile nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

    considerata la particolare fragilità dei soggetti minori di età che vivono collocati fuori dalla famiglia d'origine e la delicatezza del momento in cui questi sono chiamati a fare scelte importanti per il loro futuro, come appunto la scelta del percorso di studio;

    considerati altresì i doveri di garantire l'istruzione dei minori affidati che l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 5 comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 pongono a carico dei soggetti affidatari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'obbligo di comunicazione ai servizi sociali responsabili di affidamenti familiari o comunque di minori collocati fuori famiglia dei corsi ITS presenti nel territorio della provincia di residenza e nella provincia di collocamento del minore, al fine di garantire un'adeguata e opportuna valutazione dei percorsi di studio.
9/544-B/38. Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    nell'istituire il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e, in particolare, nella previsione di individuare – mediante decreto del Ministro dell'istruzione – specifici ambiti che rappresentano una sfida attuale, la presente proposta di legge elenca, tra le priorità, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;

    attualmente in Italia, in relazione all'area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo, risultano attivi soltanto n. 15 percorsi di specializzazione tecnica post diploma (ITS);

    considerata l'offerta formativa insufficiente, soprattutto se confrontata con quella di altri paesi a vocazione turistica come il nostro, quale ad esempio la Spagna che offre circa 60 percorsi sul tema;

    considerata altresì l'importanza e l'urgenza del rilancio del turismo nel nostro paese, in particolare a seguito della crisi ingenerata dalla pandemia di COVID-19, nonché l'impegno sul tema più volte ribadito dal Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto azioni di competenza al fine di favorire un sensibile incremento dell'offerta di Istituti tecnici superiori (ITS) relativi all'area tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo.
9/544-B/39. Andreuzza, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   premesso che:

    la proposta in esame istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    all'articolo 3 si prevede che vengano individuate, con decreto del Ministro dell'istruzione, specifiche aree tecnologiche, nonché gli eventuali ambiti in cui esse si articolano tenendo conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, tra le quali vengono elencate, tra le altre, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;

    invero in Italia l'offerta di percorsi di specializzazione tecnica post diploma (ITS) nelle suddette aree risulta insufficiente a fronte delle potenzialità e delle prospettive di sviluppo del settore:

    in particolare risulta inadeguata l'offerta formativa inerente i servizi turistici legati agli stabilimenti termali attrezzati per trattamenti terapeutici ed estetici (terme e spa);

    considerata, di contro, la presenza di numerosi centri adibiti a queste funzioni su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

    a valutare l'opportunità di mettere in atto azioni di competenza al fine di favorire un sensibile incremento dell'offerta di Istituti tecnici superiori (ITS) per i servizi turistici legati agli stabilimenti termali attrezzati per trattamenti terapeutici ed estetici (terme e spa).
9/544-B/40. Lucchini, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge in esame istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    tra le funzioni proprie degli ITS Academy c'è quella di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (articolo 2);

    parimenti i diplomi acquisiti a conclusione dei percorsi formativi sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi;

    di contro, le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio italiano rischiano di non favorire una diffusione capillare degli Istituti tecnici superiori tale da garantire la fruibilità del servizio in tutte le aree della nazione;

    in particolare rischiano di essere svantaggiate le aree montane del territorio nazionale, che interessano comunque una parte cospicua della popolazione italiana,

impegna il Governo

a valutare di mettere in atto azioni concrete al fine di agevolare e incentivare la diffusione degli Istituti tecnologici superiori su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree montane.
9/544-B/41. Vanessa Cattoi, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine di favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio di Parma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra l'Università degli Studi di Parma e gli ITS del territorio in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/42. Tombolato, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formatisi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine di favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente ai sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio di Modena e Reggio Emilia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e gli ITS del territorio circostante in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/43. Fiorini, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine di favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio di Bari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra l'Università degli Studi di Bari e gli ITS del territorio circostante in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/44. Tateo, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine di favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio di Milano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra l'Università Statale di Milano e gli ITS del territorio circostante in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/45. Cecchetti, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge, all'articolo 5 comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base di determinati parametri;

    la disposizione prevede, altresì, di attivare nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    col decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 le Università hanno iniziato a proporre diversi percorsi ad orientamento professionale che si configurano come percorsi di laurea nei settori tecnico professionali, al fine di favorire un inserimento immediato e mirato dello studente nel mondo del lavoro;

    nonostante l'articolo 4, comma 2, preveda il coinvolgimento di un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario nella fondazione degli ITS Academy, diverse istituzioni universitarie hanno sollevato perplessità in relazione al rischio di sovrapposizione tra i livelli di istruzione e tra le istituzioni titolate a rilasciare i titoli corrispondenti ai percorsi formativi di sesto livello EQF;

    con particolare riguardo al territorio di Milano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di rafforzare e incentivare il più possibile il raccordo tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e gli ITS del territorio circostante in relazione ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b) della proposta di legge in esame.
9/544-B/46. Iezzi, Cecchetti, Cavandoli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ad oggi si scorgono differenze piuttosto forti tra le diverse regioni nell'implementazione dell'istruzione tecnica superiore: la Lombardia è la regione che ha promosso il maggior numero di fondazioni (18), seguita ad una certa distanza da Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto; nelle altre regioni, l'istruzione tecnica superiore costituisce una realtà quantitativamente meno rilevante, a fronte di più evidenti bisogni formativi, soprattutto in relazione all'alta percentuale di disoccupazione giovanile e femminile;

    ben il 64,2 per cento degli iscritti appartiene a istituti situati nel Nord Italia, solo il 19,1 per cento al Centro e il 16,7 per cento nel Sud e nelle isole;

    il sistema organizzativo delineato dal testo in esame difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge solo 120 Istituti in quanto non si prevede alcuna differenziazione su base regionale per implementare e diffondere questo modello di istruzione;

    occorre riuscire a valorizzare l'esperienza di quelle regioni che hanno già dato prova di saper raggiungere l'ambito obiettivo della piena occupabilità dei giovani diplomati e permettere alle stesse di continuare ad operare con una maggiore libertà pur nel rispetto di criteri minimi condivisi e, viceversa, diviene essenziale il rafforzamento di una cabina di regia centrale che imponga alle regioni meno solerti di avviare i percorsi ITS secondo i massimi standard di efficienza possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un regime differenziato su base regionale per l'accreditamento e il finanziamento degli ITS Academy.
9/544-B/47. Belotti, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'attivazione dei percorsi di ogni ITS in relazione alle peculiarità delle attività imprenditoriali proprie di ciascun territorio del Paese.
9/544-B/48. Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a prevedere che ciascuna ITS Academy rappresenti una eccellenza del territorio in cui sorge e pertanto i corsi proposti facciano riferimento unicamente ad una area tecnologica.
9/544-B/49. Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    inoltre, il modello organizzativo prescelto per strutturare le fondazioni rischia di non essere funzionale alla mole di lavoro che le istituzioni dovranno gestire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere il segretario generale fra gli organi necessari della fondazione ITS Academy.
9/544-B/50. Mariani, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dai diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la totalità delle docenze sia affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati e aventi una specifica esperienza professionale maturata in settori produttivi correlati all'area tecnologica di riferimento dell'ITS.
9/544-B/51. Patelli, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che gli stage aziendali e i tirocini formativi obbligatori corrispondano almeno al 40 per cento del monte ore complessivo del corso di studio.
9/544-B/52. Racchella, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a destinare risorse aggiuntive specifiche per finanziarie borse di studio per gli studenti impegnati in tirocini formativi obbligatori all'estero, al fine di garantire a tutti gli iscritti la possibilità di accrescere le proprie competenze entrando in contatto con il tessuto industriale europeo.
9/544-B/53. Toccalini, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a prevedere standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dello stesso, a livello nazionale e non derogabili dalle Regioni nell'ambito dei propri sistemi di accreditamento e programmazione.
9/544-B/54. Bianchi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Giglio Vigna, Bazzaro, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    inoltre, le risorse stanziate per finanziare tale riforma sono da ritenersi insufficienti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa,

impegna il Governo

a stanziare risorse aggiuntive dedicate per favorire lo sviluppo del complessivo sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e nello specifico promuovere attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado nonché percorsi per le competenze trasversali e percorsi esperienziali destinati ai ragazzi di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e alle loro famiglie.
9/544-B/55. De Angelis, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    inoltre, le risorse stanziate per finanziare tale riforma sono da ritenersi insufficienti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa;

    infine, il nuovo testo non considera un importante segmento di formazione utile a concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitale rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore anche percorsi strutturati in due semestri, per un totale di 800 ore, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica.
9/544-B/56. Liuni, Gastaldi, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Loss, Sutto, Golinelli.


   La Camera,

   in sede di discussione del disegno di legge n. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione 7a del Senato della Repubblica, stabilisce, al Capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

    l'articolo 5 recante «Standard minimi dei percorsi formativi» al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

    il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore;

   considerato che:

    il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento,

impegna il Governo

a eliminare ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa.
9/544-B/57. Colmellere, Basini, Belotti, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   in sede di discussione dei disegno di legge n. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   premesso che:

    la riforma della formazione terziaria è prevista dal PNRR alla M4C1.1, Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione, ed è volta a rafforzare il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, e il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;

    secondo le scadenze fissate nel PNRR, la riforma dovrà essere approvata entro dicembre 2022 ed entro dicembre 2023 dovranno entrare in vigore le disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma;

   considerato che:

    la legge di riforma del sistema ITS prevede l'emendazione di diciannove decreti attuativi, concertati da Amministrazioni differenti, diciassette dei quali richiedono la preventiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

ad attivare tutte le necessarie iniziative per lavorare celermente ai decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del sistema ITS.
9/544-B/58. Fogliani, Paternoster, Tomasi, Cestari, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati, superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo, infatti, non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    inoltre, la riforma include importanti novità in tema di costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti a tale sistema di formazione, funzionale anche a raggiungere un proficuo monitoraggio e dunque la corretta valutazione dell'impatto sul mondo produttivo di ciascun ITS;

    infine, le risorse stanziate per finanziare tale riforma sono da ritenersi insufficienti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare fondi dedicati all'implementazione dell'anagrafe degli studenti e del sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS
9/544-B/59. Potenti, Turri, Frassini, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 756 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo, infatti, non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    con riguardo al sistema di finanziamento delle fondazioni ITS, il testo prevede una quota premiale non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo, in funzione del numero dei diplomati e del tasso di occupazione degli stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare la quota premiale fino al 50 per cento per valorizzare quelle fondazioni che costituiscono una vera eccellenza per i propri territori garantendo piena occupazione ai giovani diplomati e incentivare le altre realtà a tarare la propria offerta formativa al raggiungimento di questo obiettivo.
9/544-B/60. Ziello, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologia superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    infine, la disciplina transitoria in tema di accreditamento delle fondazioni e di rispetto dei requisiti appare talmente complessa da permettere a quegli ITS che ad oggi non rispondono agli standard di qualità ed efficienza necessari di continuare ad operare, assorbendo fondi senza però garantire adeguata formazione e successiva occupabilità agli iscritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ammettere alla disciplina transitoria le fondazioni che abbiano avviato il procedimento di costituzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
9/544-B/61. Tomasi, Turri, Potenti, Billi, Furgiuele, Zordan, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta in esame istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

    all'articolo 3 si prevede che vengano individuate, con decreto del Ministro dell'istruzione, specifiche aree tecnologiche, nonché gli eventuali ambiti in cui esse si articolano tenendo conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico;

    la formazione in ambito sportivo deve essere adeguatamente incentivata al fine di sviluppare nuove professionalità che rispondano all'offerta di lavoro nel settore che ad oggi non trova risposta nel nostro Paese, soprattutto con riguardo alle tecnologie impiegate nello sport,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire le tecnologie dello sport fra quelle per cui è possibile attivare un percorso ITS.
9/544-B/62. Furgiuele, Cavandoli, Mariani, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologia superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che – garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo, infatti, non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi;

    punto di partenza di questa riforma era la necessità delle imprese di trovare forza lavoro formata adeguatamente per rispondere alle nuove esigenze della produzione industriale in continua crescita e mutamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare la collaborazione fra le imprese del territorio e gli ITS Academy della medesima provincia anche nel caso in cui non siano membri della Fondazione.
9/544-B/63. Ribolla, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologia superiore e torna in seconda lettura dopo alcune modifiche apportate in Senato;

    l'iter legislativo è iniziato nel 2018 alla Camera con il deposito di un primo progetto di legge cui ne sono seguiti altri espressione della visione di ogni forza politica presente e i lavori della VII Commissione hanno avuto avvio a febbraio del 2020 per concludersi a giugno del 2021;

    il testo unico adottato dalla Commissione è stato il risultato oltre che delle proposte già depositate anche delle indicazioni contenute nel PNRR di cui questa riforma costituisce parte integrante;

    a parere dello scrivente, il testo licenziato in prima lettura da questa Camera rifletteva una organizzazione del sistema ITS capace di permetterne uno sviluppo armonico e dunque di realizzare a pieno gli obiettivi di base quali la riduzione del divario fra domanda e offerta di lavoro e l'abbandono scolastico/universitario, elementi che ancora stigmatizzano negativamente il nostro Paese in confronto con gli altri membri dell'Unione europea;

    a 14 anni dalla sua istituzione, il Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore avrà ora una propria fonte normativa primaria che rappresenta il punto di partenza per la definizione di 17 decreti ministeriali attuativi che dovranno anche avere l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

    ciò difficilmente permetterà di raggiungere con celerità l'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che ad oggi coinvolge 120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti – di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese – e che garantisce all'80 per cento dei diplomati un lavoro ad un anno dal diploma;

    il testo infatti non preserva i tratti distintivi degli ITS rispetto al sistema scolastico che risultavano necessari per garantire prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che gli ITS eroghino percorsi formativi triennali per la formazione di figure professionali che potrebbero non essere menzionate nell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la necessaria flessibilità a questo modello di istruzione tecnologica.
9/544-B/64. Maturi, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo unificato in esame mira a modernizzare e riorganizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

    secondo le statistiche più recenti, ITS ed istituti analoghi possono vantare un tasso di occupazione dei propri studenti al termine degli studi mediamente più elevato, con picchi occupazionali estremamente elevati in alcune Regioni del centro-nord;

    il valore della formazione e dell'istruzione, a tutti i livelli, è un punto cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    il PNRR oltre che alle politiche educazionali ed orientate al rilancio dell'economia del Paese, dedica buona parte delle proprie risorse alle politiche per la digitalizzazione, di cui fa parte lo sviluppo di competenze digitali trasversali;

    in questo processo di formazione e alfabetizzazione digitale è di fondamentale importanza, data soprattutto la crescente rilevanza di tecnologie Internet of things (IOT), blockchain, e basate su intelligenza artificiale (IA);

    gli ITS possono costituire un presidio fondamentale nel formare nuove generazioni in possesso dei necessari strumenti tecnici e teorici per poter affrontare il mercato del lavoro alla luce delle nuove sfide e potenzialità messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico e dalle politiche digitali;

    in ottica di trasversalità e sviluppo delle competenze specifiche, stante anche la necessità di stimolare lo sviluppo tecnologico in agricoltura e garantire la sovranità alimentare nazionale, appare fondamentale sviluppare lo studio dell'agromeccanica nell'ambito degli ITS, in quanto tale branca è complementare allo studio agricolo e permette di intervenire in modo qualificato su tutti gli aspetti che riguardano gestione dei macchinari agricoli, con riferimento particolare alle strumentazioni per l'agricoltura di precisione e, più generalmente, agricoltura 4.0;

    lo sviluppo di conoscenze dell'agromeccanica, unite a nuove modalità di fare agricoltura, se integrate con un coinvolgimento dei giovani agricoltori è in grado di rilanciare il cambio generazionale nell'ambito del settore primario, profittando delle varie opportunità messe a disposizione anche nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea,

impegna il Governo

a sviluppare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al testo in esame, iniziative di formazione per i giovani agricoltori mediante coinvolgimento degli ITS in modo da incrementare la diffusione di conoscenze legate ad agricoltura 4.0, agromeccanica ed agricoltura di precisione, anche tramite lo sviluppo di appositi percorsi di studio.
9/544-B/65. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Testo Unificato in esame ha la finalità di integrare la missione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    gli studenti provenienti dagli ITS, in virtù dell'elevato tasso di professionalizzazione di tali istituti, mostrano un tasso di occupazione nel mondo del lavoro mediamente più elevato, toccando, in alcune realtà regionali, picchi dell'80 per cento a breve distanza dal conseguimento del titolo di studio;

    secondo i dati OCSE, l'Italia è il quartultimo Paese europeo per alfabetizzazione digitale;

    il 30 per cento della popolazione italiana non usa internet, il 40 per cento dei dipendenti di imprese private non sa utilizzare bene i software da ufficio, l'8 per cento delle PMI vende anche tramite canali digitali e solo il 13 per cento degli italiani utilizza la rete per le procedure amministrative, ove applicabile (contro una media europea del 30 per cento) e solo il 21 per cento degli italiani dispone di un adeguato livello di alfabetizzazione digitale;

    lo sviluppo di conoscenze trasversali in ambito digitale si è reso fondamentale sia per l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, che da parte della PA per offrire nuovi servizi alla cittadinanza;

    in tal senso, le aree interne, montane e rurali sono tra le aree del Paese maggiormente penalizzate dal divario digitale, ma anche tra quelle dove potenzialmente lo sviluppo di competenze digitali, nonché di cluster imprenditoriali e lavorativi incentrati sulle nuove tecnologie può permetterne il rilancio come modello socio-economico alternativo a quello delle grandi città e capoluoghi,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito degli atti di implementazione, anche successivi, del testo in esame, misure che incentivino lo sviluppo di ITS con programmi di formazione digitale nelle aree interne, montane e rurali, nonché iniziative che agevolino l'insediamento di attività economiche digitali e di nuova generazione nelle aree interne, anche previa sinergia con gli ITS medesimi.
9/544-B/66. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    gli ITS conciliano tecnica e cultura, teoria e pratica, formazione della persona e formazione alla professione e per questo si rivelano un formidabile passepartout per il mondo del lavoro. Tante le opportunità offerte dai 117 ITS delle sei aree tecnologiche disseminati sul territorio, come ad esempio, la realizzazione e la gestione delle architetture e infrastrutture relative ai sistemi di comunicazione dell'ICT;

    la cybersecurity è la prassi di proteggere i sistemi, le reti e i programmi dagli attacchi digitali. Questi sono solitamente finalizzati all'accesso, alla trasformazione o alla distruzione di informazioni sensibili, nonché all'estorsione di denaro agli utenti o all'interruzione dei normali processi aziendali. Non si tratta tuttavia delle uniche fonti di minaccia per i sistemi informatici: guasti, eventi accidentali e uso irresponsabile o improprio delle risorse e degli strumenti possono compromettere o distruggere le informazioni gestite dai sistemi ICT.

    la Cybersecurity si applica a vari contesti, dal business al mobile computing, e può essere suddivisa in diverse categorie, che comprendono la sicurezza di rete, delle applicazioni e delle informazioni, la sicurezza operativa, il disaster recovery e la business continuity, inoltre la formazione e la consapevolizzazione degli utenti finali;

    inoltre, gli ITS rappresentano un luogo rilevante per la costruzione di competenze decisive per il mantenimento dei tassi di sviluppo e per la crescita della competitività di tutto il settore manifatturiero, come la moda,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte al rafforzamento dei percorsi relativi alla sicurezza cibernetica e al manufatturiero nell'ambito degli ITS.
9/544-B/67. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'attenzione dell'Aula riforma il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore delineando un nuovo segmento della terza fase di educazione del nostro Paese, quello professionalizzante, che fino ad oggi era conosciuto e a disposizione solo di pochissimi giovani;

    uno degli obiettivi di questa riforma è infatti quello di allargare l'offerta formativa e diffondere questo modello educativo su tutto il territorio nazionale in modo da riavvicinare molti giovani che non studiano e non lavorano a percorsi di formazione in grado di garantire l'occupazione subito dopo l'ottenimento del diploma;

    l'Italia infatti detiene un triste primato rispetto a tutti gli altri Stati dell'Unione europea. I NEET in Italia hanno infatti superato i 3 milioni raggiungendo quota 3.047.000. Parliamo del 25,1 per cento dei giovani italiani, con rapporto 1 a 4 e questi numeri sono aumentati a dismisura nel corso degli ultimi anni con la crisi occupazionale aggravata dal Covid;

    in questo contesto economico e culturale è indispensabile prestare massima attenzione al problema dell'uso di sostanze stupefacenti, fenomeno che assai spesso accompagna la marginalizzazione dei giovani e che deve investire sicuramente anche il mondo della scuola proprio per le competenze formative ed educative che esso possiede;

    non vi è dubbio, infatti, che una delle agenzie educative più importanti, la scuola, sia in grado di giocare un ruolo decisivo, insieme alla famiglia ed alle istituzioni ed amministrazioni, nel fornire opzioni preventive, modelli educativi, informazioni chiare e stili di vita utili a prevenire e contrastare l'uso di sostanze stupefacenti e che anche in questo nuovo segmento di istruzione terziaria si debba dare adeguato risalto a queste tematiche poiché solo in un contesto sano si potranno raggiungere appieno gli obiettivi previsti dal PNRR con questa misura;

    del resto, il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito web un manuale iconografico dal titolo «Varianti Cannabis e danni alla salute» in cui si legge che «Gli studi scientifici più accreditati hanno dimostrato da anni che la cannabis è una sostanza psicoattiva, neurotossica e pericolosa per la salute mentale e fisica propria e altrui. I danni maggiori sono quelli derivanti dall'uso precoce (adolescenziale) di questa sostanza nel momento in cui il cervello si trova nella delicata fase di sviluppo e maturazione celebrale che termina dopo i 21 anni.»;

    la prevenzione si deve ritenere prioritaria e fondamentale per la riduzione della domanda di droga dunque stimolare la conoscenza e il dibattito sul tema proprio a partire dagli studi messi appunto dal Governo assume grande importanza;

    inoltre il testo modificato al Senato prevede che fra i membri delle fondazioni ITS possano esserci gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in modo che possa prevedersi l'istituzione di percorsi formativi specifici in ambito tecnico medicale che combinano diverse scienze ingegneristiche con campi tematici della medicina, quali quelli della diagnostica, terapia, assistenza infermieristica, ma anche della riabilitazione di persone malate e sane affinché le conoscenze tecniche diventino funzionali alla gestione pratica e all'ottimizzazione delle rispettive terapie,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di prevedere, in ogni ITS Academy, l'istituzione di una campagna di informazione e prevenzione sulle tossicodipendenze volta a sensibilizzare gli iscritti sui danni alla salute ad esse connessi.
9/544-B/68. Molinari, Bordonali, Ziello, Iezzi, Turri, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.