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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 marzo 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 marzo 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Forciniti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mugnai, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Trano, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Costa, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Forciniti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mugnai, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Trancassini, Trano, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 marzo 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TRANO: «Riduzione temporanea delle accise su alcuni prodotti petroliferi» (3515);

   TARANTINO: «Modifica all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disciplina del vincolo paesaggistico per le aree urbane comprese in parchi o riserve regionali» (3516);

   DE ANGELIS ed altri: «Disposizioni per la celebrazione della figura di Maria Bergamas» (3517).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  UNGARO e MIGLIORE: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza» (3511) Parere delle Commissioni II, V, VI e VII.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 15 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 69 dell'8 febbraio-15 marzo 2022 (Doc. VII, n. 845),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021):

   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  sentenza n. 70 del 25 gennaio-15 marzo 2022 (Doc. VII, n. 846),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità»;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 5 del 2021 promossa, in riferimento all'articolo 14, comma unico, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana);

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 5 del 2021, nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive, promosse, in riferimento agli articoli 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Sicilia, agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le residue questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 5 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Sicilia, agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 7, comma 6, e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

   alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 71 del 25 gennaio-15 marzo 2022 (Doc. VII, n. 847),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto 10 febbraio 2021, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 «Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete “I.R.V.V.”», ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui aggiunge il comma 3-bis all'articolo 25 della legge della Regione Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'articolo 25 della legge della Regione Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'articolo 25 della legge della Regione Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 72 del 23 febbraio-15 marzo 2022 (Doc. VII, n. 848),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», sollevate, in riferimento agli articoli 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza:

   alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 3 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 marzo 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2020 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2022) 106 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 106 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 marzo 2022, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   sentenza della Corte (Prima sezione) del 24 febbraio 2022, causa C-452/20, PJ contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Toscana e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 23, paragrafo 3 – Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo – Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori – Regime sanzionatorio – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l'età dell'acquirente all'atto della vendita di tali prodotti – Sanzione pecuniaria – Esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi – Sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per un periodo di quindici giorni – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione (Doc. XIX, n. 147).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Stefano Scalera, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia (109).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a sostenere il settore delle agenzie turistiche specializzate nell'organizzazione di viaggi d'istruzione o di altre attività formative per studenti – 3-02814

A)

   CASU e PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro del turismo, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   dopo due anni in cui la didattica tradizionale è stata stravolta dall'emergenza sanitaria, le lezioni sono finalmente riprese in presenza al 100 per cento grazie all'avanzamento della campagna vaccinale;

   come indicato nel Piano scuola del 5 agosto 2021, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono autorizzati, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco;

   molti istituti scolastici, considerata la recente proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022, anche a causa della nuova diffusione della variante omicron, nonostante siano autorizzate seguendo scrupolosi protocolli, per l'anno scolastico in corso sono orientati a pianificare uscite didattiche giornaliere, escludendo la possibilità di organizzare viaggi di istruzione;

   sono 1.000 le agenzie italiane che propongono viaggi d'istruzione nella loro offerta. Di queste, 150 hanno come attività prevalente l'education (viaggi d'istruzione, corsi di lingua all'estero, stage e altro). Il fatturato è stimato in 1 miliardo di euro l'anno; il comparto occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 se si considera l'intera filiera;

   i dati prima dell'emergenza sanitaria dimostrano come il nostro Paese sia capofila per quanto riguarda «l'education abroad»; risultano più di 250.000 gli studenti che nel 2019 hanno studiato una lingua straniera all'estero per ottenere certificazioni internazionali, sia a livello professionale che linguistico;

   le agenzie del settore education sono state le prime ad essere bloccate per decreto dal COVID-19 (dal 23 febbraio 2020 c'è stato il divieto di viaggi d'istruzione), sono le uniche per decreto ad essere state bloccate fino al 31 agosto 2021 e l'assenza di programmazione da parte delle scuole sta ulteriormente penalizzando l'intero settore;

   in occasione del Ttg, tenutosi a Rimini il 14 ottobre 2021, il presidente della Commissione turismo education di AIDiT, come si legge nella nota pubblicata sul sito di Federturismo, ha illustrato i problemi del settore: «(...) Abbiamo in primo luogo evidenziato l'incertezza che pervade molti istituti scolastici riguardo alle modalità con cui far ripartire i viaggi d'istruzione nonostante ci sia un diffuso desiderio di ripartire e le norme lo consentano. Inoltre, è stata rappresentata l'esigenza di ricercare una soluzione per i viaggi assegnati più di un anno e mezzo fa e ancora non effettuati. Materia che ha determinato da subito un clima di contenzioso fra scuole e agenzie. Le stesse scuole e agenzie che dovrebbero invece essere partner per il continuo progresso del turismo e dei piani educativi. Infine, è stata sottolineata la necessità di un aiuto per innovare agenzie che sono ferme a causa della “pandemia”»;

   il Ministro del turismo si sarebbe impegnato, coinvolgendo anche il Ministero dell'istruzione, a creare entro ottobre 2022 un tavolo di lavoro urgente di concertazione tra tutte le parti, raccogliendo la preoccupazione espressa dal settore;

   la cancellazione delle partenze dei progetti Pon con mobilità ha lasciato molti fondi non spesi, che è necessario riattivare e concentrare nelle modalità e nelle tempistiche più opportune, in considerazione dell'evoluzione del quadro pandemico e del fatto che proprio i progetti con mobilità nazionale e internazionale si sono rivelati cruciali per attivare le competenze trasversali e combattere l'abbandono scolastico, ancora di più dopo oltre un anno di chiusura –:

   quali iniziative urgenti, anche attraverso adeguate forme di ristoro, i Ministri interrogati intendano avviare – in considerazione degli impegni assunti in occasione del Ttg e, altresì, in seguito alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 – al fine di tutelare un settore, quello delle agenzie specializzate in turismo education, penalizzate dalle difficoltà legate alla pandemia.
(3-02814)


Iniziative di competenza volte a salvaguardare l'attività e i posti di lavoro dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù – 3-02815

B)

   MARCO DI MAIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

   l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;

   inoltre, è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   l'Italia è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel Federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

   l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e del patrimonio dell'Unesco, anche attraverso la rete della International youth hostel Federation;

   dal 1° luglio 2019 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma;

   il 26 giugno 2019 il tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

   l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno espresso assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, delle sue funzioni e degli occupati coinvolti;

   l'ente, per quanto risulta all'interrogante, si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo in corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa corte d'appello, ed è, ad oggi, in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

   dopo quasi 75 anni di attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù rischia la definitiva chiusura;

   la procedura fallimentare sta determinando il licenziamento di oltre 200 persone con relative famiglie;

   vi sono ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare, nonché alla dismissione del suo importante «brand»;

   in fase di conversione del decreto-legge «salva imprese», fu approvata all'unanimità dalle Commissioni 10a e 11a del Senato della Repubblica, su conforme parere del Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente e tale norma fu stralciata dal maxi-emendamento, con l'impegno del Governo a ripresentarla in un successivo provvedimento;

   con l'ordine del giorno n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività portate avanti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

   la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19, che mette a rischio la salvaguardia del patrimonio dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

   sarà necessario adottare misure di sostegno al turismo e, in particolare, delle categorie più svantaggiate, tra cui i giovani e le famiglie a basso reddito –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se siano stati attivati gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti non più in servizio;

   quali iniziative di competenza siano state adottate a tutela di marchio e servizi dell'ente;

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, per salvaguardare funzioni e posti di lavoro di un ente che lavora per offrire opportunità alle giovani generazioni.
(3-02815)


Orientamenti circa l'adozione di iniziative ispettive in ordine alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio dell'esponente della Democrazia cristiana, Pompeo Panaro, avvenuto a Paola (Cosenza), nel 1982 – 3-02313

C)

   GRIMOLDI e FURGIUELE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella puntata de Le Iene del 23 marzo 2021 è stata ricostruita la vicenda di Pompeo Panaro, consigliere della Democrazia cristiana, ucciso nel 1982 a Paola, Cosenza, dalla 'ndrangheta. Nel 2013 la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini, il collaboratore di giustizia Giuliano Serpa, ma per gli altri — si legge nella richiesta del pubblico ministero — «si procede separatamente in quanto deceduti»;

   nella puntata, in cui presenzia il figlio del Panaro, emerge, invece, che dei nove presunti responsabili della morte di Panaro solo tre sono morti. Gli altri sei, invece, sono vivi, alcuni liberi e altri detenuti. Il figlio Paolo Panaro ha raccontato i misteri e i depistaggi che, a suo dire, hanno costellato la vicenda del padre. Solo nel 2013, infatti, la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini: il collaboratore di giustizia Giuliano Serpa. L'ex boss della 'ndrangheta, poi assolto perché il reato era ormai prescritto. Nella richiesta di rinvio a giudizio, però, il figlio trova i nomi degli altri indagati per i quali — c'è scritto — «si procede separatamente in quanto deceduti». «Di questi nove solo tre sono effettivamente deceduti. — racconta il figlio della vittima — gli altri sono vivi e vegeti. Tra l'altro pregiudicati, tutti noti alle forze dell'ordine». L'indagine sulla scomparsa di Pompeo Panaro era stata «ufficialmente archiviata come lupara bianca»;

   «Nel 1993, il tribunale attesta la dichiarazione di morte presunta». Dopo diversi anni, però, grazie a un articolo di giornale il figlio scopre che c'era stata un'indagine. «Ricevo un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti — dice davanti alle telecamere — che mi documenta una verità sconcertante, la scoperta del ritrovamento del corpo di mio padre: ho capito che c'era qualcosa che non torna». In sostanza, il corpo di Pompeo Panaro era stato trovato pochi mesi dopo la scomparsa grazie a una telefonata anonima che aveva fornito gli elementi per individuare il punto preciso dove era stato seppellito il consigliere comunale;

   il figlio, quindi, ha presentato un esposto alla procura distrettuale antimafia di Catanzaro che nel 2013 ha aperto le indagini. Si scopre così che in realtà erano due i pentiti che avevano parlato dell'omicidio di suo padre. Il primo è stato Fedele Soria, del clan Serpa, che poi ha ritrattato dopo aver indicato il luogo del delitto e i nomi degli esecutori, tutti 'ndranghetisti. A dieci anni dal primo pentito, un altro collaboratore è stato interrogato sullo stesso omicidio e ha confessato di essere uno dei responsabili. Si tratta dell'ex boss Giuliano Serpa che ha indicato gli stessi nomi fatti dall'ex collaboratore Soria;

   «Nessuno dei due pentiti fu mai preso in considerazione». «Giuliano Serpa — aggiunge il figlio della vittima — viene anche accompagnato sul luogo dove avevano già trovato il corpo. Vanno lì dopo 35 anni a cercare un corpo che avevano già trovato». È con il rinvio a giudizio di Serpa che il figlio scopre che per la magistratura gli altri presunti responsabili sono deceduti. Per «come indicato dal pubblico ministero sono deceduti», scrive il giudice per le indagini preliminari, che archivia così l'inchiesta nei confronti di tutti i soggetti indicati dal pentito Serpa. La vicenda di Pompeo Panaro si conclude nel 2015 con una sentenza della corte d'assise di Cosenza nella quale i giudici dichiarano gli indagati «tutti deceduti»; Serpa verrà valutato dai giudici non solo come «credibilissimo», ma la sua è una testimonianza dotata di valore probatorio certo, quanto a tutte le dichiarazioni auto ed etero accusatorie, avendo egli disvelato singole responsabilità, modalità del fatto omicidiario e causale dell'omicidio –:

   se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga di valutare se sussistono i presupposti per promuovere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di cui in premessa.
(3-02313)


Iniziative di competenza in relazione alle criticità rilevate nella casa circondariale «Torre del Gallo» di Pavia – 3-02700

D)

   BARZOTTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nel giro di un mese presso la casa circondariale «Torre del Gallo» di Pavia ci sono stati tre suicidi;

   il Garante nazionale dei detenuti ha recentemente rilevato presso l'istituto stesso gravi carenze strutturali e sanitarie, soprattutto con riferimento ai detenuti con problemi psichici;

   a titolo esemplificativo, sono state segnalate criticità di sovraffollamento, legate alla carenza di personale (medico, in primis, ma anche penitenziario e trattamentale). Lo stesso Garante ha parlato di «un carcere abbandonato a sé stesso» dove non ci sono opportunità trattamentali e strumenti per rendere il tempo detentivo un tempo utile alla risocializzazione;

   i tragici fatti di Torre del Gallo corroborano i dati che identificano il suicidio come una delle principali cause di morte nella popolazione detenuta e ciò costituisce il fallimento più evidente del ruolo punitivo dello Stato –:

   se siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza intendano adottare per prevenire atti estremi come quelli accaduti nel carcere di Torre del Gallo, per garantire ai detenuti piena dignità ed effettività del loro percorso di rieducazione sociale comprendente il lavoro e la formazione professionale, nonché per potenziare il supporto alla popolazione detenuta in ambito medico sanitario.
(3-02700)


Iniziative volte ad assegnare ulteriori risorse alle regioni per i progetti di rimozione dell'amianto da scuole e ospedali e a garantire una distribuzione dei fondi più omogenea sul territorio nazionale – 3-01310

E)

   MOLINARI, BENVENUTO, BOLDI, CAFFARATTO, GASTALDI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LIUNI, MACCANTI, PATELLI, PETTAZZI, TIRAMANI, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, LUCCHINI, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA e VALLOTTO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 20 gennaio 2020, con un video su Facebook, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare annunciava il decreto di assegnazione di 385 milioni di euro alle regioni per i progetti di rimozione dell'amianto da scuole e ospedali, con un appello alle regioni a «fare presto» e «velocizzare la spesa»;

   lo stanziamento si riferisce al «Piano di bonifica da amianto», previsto nel secondo addendum al Piano operativo «ambiente» approvato dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un provvedimento dalla direzione generale competente del Ministero della transizione ecologica;

   nel piano sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (regioni e province autonome di Trento e di Bolzano) e le modalità di trasferimento. I soggetti beneficiari individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. Il Ministero della transizione ecologica si impegna a garantire che le regioni e le province autonome ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del Piano operativo «ambiente». Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025;

   il paradosso, a parere degli interroganti, è nel criterio di assegnazione di tali risorse, che sembra non tener conto della mappa dei siti sul territorio nazionale;

   gli interventi del Piano operativo «ambiente», infatti, interessano in prevalenza le regioni del Mezzogiorno, ritenute meno sviluppate e in transizione secondo la denominazione dell'Unione europea;

   di conseguenza, i 385 milioni di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo sviluppo e coesione: alla regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti più corposi: 107.791.473,34 milioni di euro; in seconda posizione la Puglia, con 74.799.223,33 milioni di euro, seguita dalla Calabria, con 43.276.093,85 milioni di euro. Al Piemonte, appena 1.161.800,00 milioni di euro, nonostante la regione, tra le più attive a livello nazionale in materia di amianto, disponga, tra l'altro, di un piano regionale amianto trasmesso nel 2016 al Ministero della transizione ecologica nel quale sono stimati 50 milioni di metri quadri di coperture in cemento-amianto da smaltire, con oneri dell'ordine di grandezza delle centinaia di milioni di euro;

   trattasi, a giudizio degli interroganti, di una sproporzione illogica –:

   se il Governo non ritenga urgente reperire nuove e ulteriori risorse da assegnare alle regioni in base alla distribuzione dell'amianto sul territorio nazionale e della sussistenza dei relativi siti inquinati d'amianto, al fine di compensare le penalizzazioni subite da talune regioni, come in specie dal Piemonte, per quanto esposto in premessa.
(3-01310)


Iniziative per garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, e per contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane all'estero – 3-02816

F)

   SURIANO, LEDA VOLPI e BENEDETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la decisione annunciata dal gruppo svizzero Ronal di chiudere entro il prossimo anno lo stabilimento della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, per delocalizzare la produzione, porterà la perdita di 600 posti di lavoro diretti e di altre centinaia nell'indotto;

   l'imminente chiusura della Speedline, stabilimento specializzato nella produzione di cerchi in lega, è ormai l'ennesimo episodio di un progressivo smantellamento di parti essenziali del settore dell'automotive in atto nel territorio veneto e nel resto del Paese, come testimoniato da molti esempi, Giannetti, Timken, Gkn e altro;

   il processo di desertificazione industriale interessa, in realtà, da anni, diversi settori e sta privando il nostro Paese di imprese importanti che per competenze lavorative, know how e capacità produttive rappresentano una base di partenza obbligata nella necessaria transizione verso la mobilità sostenibile;

   è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge contro le delocalizzazioni, elaborata da diversi giuristi insieme ai lavoratori dell'azienda Gkn, con l'obiettivo di dare continuità occupazionale e sanzionare i comportamenti illeciti delle aziende –:

   quali iniziative il Governo intenda concretamente intraprendere per impedire che si proceda alla delocalizzazione, la quale sarebbe disastrosa non solo per i dipendenti diretti ma per i gravi danni che la chiusura arrecherebbe al tessuto economico e produttivo dell'intera provincia di Venezia e del Veneto;

   quale sia la posizione dei Ministri interrogati circa le questioni poste in premessa e quali iniziative intendano adottare al fine di fermare l'emorragia di aziende italiane verso altri Paesi.
(3-02816)


Iniziative per rivedere i requisiti di accesso all'incentivo denominato «ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero» finalizzato a sostenere l'imprenditoria giovanile e femminile – 3-02437

G)

   FURGIUELE. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   dal 19 maggio 2021 è possibile presentare domanda di agevolazione e incentivo «ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero», mediante presentazione delle domande di finanziamento allo sportello sul sito di Invitalia;

   ON è l'incentivo promosso dal Ministero dello sviluppo economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Vengono finanziate le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Un incentivo che in questa fase pandemica e di ripresa è ancora più determinante. Con la circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021 sono stati introdotti i criteri utili a definire modalità, forme e termini di presentazione delle domande, oltre che ammissibilità ed erogazione dei fondi;

   la circolare richiamata, alla lettera f), punto 4.2, dell'articolo 4 «Soggetti beneficiari», specifica che per poter accedere ai benefici le imprese devono: «non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione». Nonostante si parli chiaramente di sentenze definitive o altri provvedimenti giuridicamente assimilabili, tra gli allegati da inoltrare alla presentazione della domanda si evidenziano delle discrepanze e incongruenze;

   nello specifico, l'allegato 2 «Società costituite – Assenza di precedenti», presente sul sito Invitalia, riporta la seguente dicitura: «che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio (...)». L'allegato è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui emergono evidenti criticità. Infatti, secondo l'interrogante, non solo è in contrasto con la lettera f) della suddetta circolare, ma anche con i principi costituzionali che nell'ordinamento prevedono la presunzione di innocenza. Mantenere una tale dicitura rischia di tenere fuori da questo importante beneficio donne e giovani, che pur in pendenza di giudizio penale, risultano al momento della domanda pienamente innocenti;

   si tratta di una clausola ostativa eccessivamente gravosa, sulla quale è necessario intervenire –:

   se e quali iniziative Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di eliminare la dicitura richiamata in premessa, con lo scopo di rendere l'intera procedura di accesso alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e femminile conforme alle norme costituzionali e in materia di libera impresa.
(3-02437)


Iniziative volte ad agevolare l'avvio di nuove attività imprenditoriali – 3-02578

H)

   ROMANIELLO, EHM, SARLI e TRIZZINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per le politiche giovanili, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati raccolti dal World Bank group all'interno del Doing business report, l'Italia, a motivo dei gravosi costi, nonché della mole di adempimenti burocratici, non agevola l'apertura di attività imprenditoriali;

   imposte di registro, tasse di concessione, pagamento del bollo e dei diritti camerali, permessi e molti altri adempimenti scoraggiano l'avvio di start-up e investimenti in nuove imprese. La sola parcella media del notaio si aggira intorno a 1.500 euro, senza includere le spese aggiuntive relative al pagamento dell'Iva;

   nel nostro Paese le spese per gli obblighi iniziali (registrazione, ottenimento delle concessioni, saldo delle prime imposte) vengono a costare, in media, circa 1.058 euro per una società a responsabilità limitata attiva sul nostro territorio. A titolo di esempio, in Francia, le startup che si occupano di servizi di natura intellettuale hanno una registrazione gratuita, quelle ad attività commerciale pagano solo 100 euro, mentre per le attività artigianali il costo si aggira attorno ai 280 euro; sempre in Francia, i progetti che investono in ricerca e sviluppo – e che vengono riconosciuti come innovativi – sono idonei a esenzioni dalle tasse e dai contributi previdenziali;

   i numeri raccolti dal World Bank group mostrano come, nell'anno 2020, i finanziamenti di venture capital in start-up italiane siano ammontati a 430 milioni di euro, mentre in Germania vengono investiti circa 6,4 miliardi di euro ogni anno;

   nel nostro Paese, il costo per l'avvio di un'attività imprenditoriale è il più elevato in Europa, con una cifra pari a 4.155 euro complessivi. I Paesi Bassi si trovano al secondo posto per costi di avvio di un'impresa, ma con una differenza di quasi 2.000 euro. Il costo, infatti, si stima essere di 2.207 euro. In Spagna il costo medio si riduce a 627 euro, in Germania 446, in Francia 270, in Portogallo 227, in Grecia 174, in Irlanda 72 e nella vicina Slovenia 0;

   si auspica che il tema in esame sia considerato dal Governo e da tutte le forze politiche fondamentale per il nostro Paese, almeno al pari del G20 di Roma, della predisposizione del disegno di legge di bilancio, nonché quantomeno di altre questioni all'attenzione in questi giorni, a cui si ricollegano effetti occupazionali non indifferenti –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per incentivare e agevolare in modo robusto l'apertura di nuove attività imprenditoriali.
(3-02578)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA (A.C. 3491-A)

A.C. 3491-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3491-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5-quater, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del predetto decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5-quater, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.17, 2.1, 2.4, 2.101, 5-bis.22, 5-ter.100, 5-ter.110, 5-quater.100, 5-quater.101, 5-quater.102, 5-quater.103, 5-quater.104, 5-quater.105, 5-quinquies.100 e 6.100 e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.029, 2-bis.0100, 3.0100, 3.0101, 5-ter.0101, 5-ter.0102, 5-ter.0103, 5-ter.0104, 5-ter.0105, 5-ter.0106, 5-ter.0107, 5-ter.0108, 5-ter.0110, 5-ter.0111 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3491-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO)

  1. È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
  2. È autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:

   a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

   b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

   c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);

   d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

  3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Articolo 2.
(Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione)

  1. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina)

  1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
  2. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022.
  3. Per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;

   d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3491-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari) – 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.
  2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
  3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni»;

   al comma 3, le parole: «all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale) – 1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.
  2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna S.p.a. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna S.p.a. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
  3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

  Art. 5-ter. – (Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia) – 1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

  2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Art. 5-quater. – (Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina) – 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: “richiedenti asilo” fino a: “medesimi richiedenti” sono sostituite dalle seguenti: “profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi”.
  5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili”.

  6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: “dei richiedenti asilo” fino a: “Afghanistan” sono sostituite dalle seguenti: “dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina”.
  7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
  8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma “Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

   a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

  Art. 5-quinquies. – (Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca) – 1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «euro 177.681.253» sono sostituite dalle seguenti: «euro 179.181.253»;

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 2.

   dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 165,4 milioni di euro.
  2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
1.17. Raduzzi, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*1.2. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.
1.4. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Sopprimere il comma 1.
1.3. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.
1.5. Cabras, Corda, Giuliodori, Costanzo, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La consistenza massima del contingente nazionale di cui al comma 1 è limitata a 700 unità, 40 mezzi terrestri, 1 mezzo navale, 2 mezzi aerei.
1.6. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Sopprimere il comma 2.
1.7. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1.8. Cabras, Corda, Giuliodori, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.9. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.10. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1.11. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.
1.14. Corda, Cabras, Sapia, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

ART. 2.
(Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 12 milioni di euro.
  2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
2.4. Raduzzi, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 24.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

   alinea, sostituire la parola: 179.181.253 con la seguente: 191.181.253;

   alla lettera a), sostituire la parola: 165.681.253 con la seguente: 177.681.253.
2.101. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: mezzi fino alla fine del comma,con le seguenti: beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto.
2.1. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Cessione di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, è autorizzata la cessione di equipaggiamenti militari non letali, quali giubbotti antiproiettili ed elmetti, per la sicurezza dei giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio su territorio ucraino. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

   sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2.1, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 189.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:;

   alla lettera b), sostituire le parole: 6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16 milioni di euro per l'anno 2022.
2.0100. Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Vendita di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti e fotoreporter)

  1. È autorizzata, per l'anno 2022, la vendita di giubbotti antiproiettili ai giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio su territorio ucraino, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2.0101. Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina)

  1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
  2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
  3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
  4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.
2.0101.(Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Ferro, Marino, Bagnasco, Verini, Marco Di Maio, Provenza, Corda, Pettarin, Fornaro, Ehm, Romaniello, Perego Di Cremnago, Massimo Enrico Baroni, Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Foti, Maria Tripodi, Caretta, Ciaburro, Alessandro Pagano, Molinari, Cecchetti, Coin, Parolo, Zicchieri, Capitanio, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Carrara, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Gastaldi, Gerardi, Germanà, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Lucentini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Mariani, Maturi, Micheli, Minardo, Morrone, Moschioni, Murelli, Panizzut, Paolin, Paolini, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ravetto, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Scoma, Snider, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zanella, Zennaro, Ziello, Zoffili, Zordan.

(Approvato)

ART. 2-bis.
(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

  Sopprimerlo.
*2-bis.50. Sapia, Corda, Cabras, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli, Segneri, Raduzzi, Sodano, Giuliodori.

  Sopprimerlo.
*2-bis.101. Fratoianni, Segneri, Sodano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.
2-bis.62. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 maggio.
2-bis.63. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.
2-bis.69. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata con le seguenti: le Camere, previa comunicazione del Governo, discutono e, con appositi atti di indirizzo, autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero negano anche parzialmente.

  Conseguentemente,

   al comma 2:

    dopo le parole: comma 1 nonché aggiungere le seguenti: gli obiettivi prefissati e;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto o i decreti di cui al presente comma sono corredati dall'indicazione del fabbisogno finanziario per l'anno in corso e dalla relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri.

   Al comma 3, sostituire le parole: sull'evoluzione della situazione in atto con le seguenti: , per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, sull'evoluzione della situazione in atto, sugli obiettivi conseguiti, sullo stato degli assetti ceduti e sulle modalità di controllo adottate al fine di garantire la pronta localizzazione e la tracciabilità degli stessi.
2-bis.102. Occhionero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: ad uso esclusivamente difensivo;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2-bis.58. Corda, Cabras, Sapia, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: in deroga alle con le seguenti: nei limiti consentiti dalle.
2-bis.65. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: subordinata alla condizione che per la loro consegna non vi sia alcun ricorso a contractor e che per la stessa le Camere ricevano ogni volta preliminare informativa del Presidente del Consiglio dei ministri contenente rassicurazione che non si dia luogo, da parte del cedente, ad invasioni di territori esterni all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della condizione di cui al comma 1.
2-bis.68. Sapia, Corda, Cabras, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli, Raduzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.
2-bis.61. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li esaminano secondo i rispettivi regolamenti.
2-bis.66. Cabras, Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2-bis.59. Corda, Cabras, Sapia, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: riferiscono alle Camere fino alla fine del comma, con le seguenti: a partire dal 1° maggio 2022 presentano una relazione alle Commissioni parlamentari competenti sull'evoluzione della crisi in atto, dettagliando le forniture disposte al comma 1, le spese effettuate e gli obiettivi raggiunti.
2-bis.103. Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al termine delle esigenze di riservatezza legate al segreto militare sul materiale fornito all'Ucraina di cui al comma 1, connesse al periodo emergenziale dichiarato in conseguenza della crisi, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione dettagliata a titolo informativo sulla spesa affrontata in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente articolo.
2-bis.104. Corda, Dall'Osso, Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e comunque venute meno le esigenze di sicurezza della Repubblica, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione a titolo informativo circa la spesa sostenuta in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente articolo.
2-bis.108. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento dello strumento militare nazionale)

  1. Ferma restando ogni disposizione in materia di partecipazione militare a sostegno della crisi in Ucraina, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2022 al fine di garantire, da parte del Ministero della difesa, il rafforzamento dello strumento militare nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

   sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-bis.1, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 259.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede;

   alla lettera b), sostituire le parole: 6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 86 milioni di euro per l'anno 2022.
2-bis.029. Caiata, Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Incremento del fondo per le esigenze di difesa nazionale)

  1. A decorrere dal 2022 e relativamente agli accadimenti in corso in Ucraina, è previsto l'incremento di 500 milioni di euro del fondo previsto per esigenze legate alla difesa nazionale di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante codice dell'ordinamento militare.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede tramite definanziamento di pari valore del fondo previsto per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-bis.0100. Delmastro Delle Vedove.

ART. 3.
(Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti: , previa informazione delle Commissioni parlamentari competenti.
3.100. Migliore.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti: , informando le Commissioni parlamentari competenti.
3.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Migliore.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di minori provenienti dall'Ucraina)

  1. Fino alla data del 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connesso alla crisi ucraina i tribunali per i minorenni hanno facoltà di disporre l'affidamento temporaneo familiare dei soggetti minorenni sfollati provenienti dall'Ucraina.
  2. Le famiglie residenti in Italia che intendono accogliere un minore proveniente dall'Ucraina, presentano dichiarazione di disponibilità al comune presso il quale hanno residenza.
  3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, le seguenti attività:

   a) informazione sull'affido e sulle relative procedura;

   b) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria dei soggetti affidatari, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un affido, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento;

   c) redazione di una relazione sugli elementi acquisiti e una valutazione di idoneità o inidoneità all'accoglimento di minori in affidamento.

  4. I comuni redigono e aggiornano periodicamente una lista dei nuclei familiari idonei all'affido di minori provenienti dall'Ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.
  5. Il tribunale per i minorenni dispone, con provvedimento motivato, l'affidamento fissandone le modalità e la durata che comunque non può superare i sei mesi, salvo la facoltà di proroga.
  6. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione trimestrale sull'andamento dell'affido.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3.0100. Corda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di minori provenienti dall'Ucraina)

  1. I tribunali dei minorenni, fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connessa agli accadimenti in Ucraina, hanno la facoltà di disporre l'affidamento temporaneo familiare dei minorenni sfollati di nazionalità ucraina.
  2. Le famiglie residenti in Italia che manifestano la volontà di accogliere uno o più minori di nazionalità ucraina sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità presso il comune in cui risiedono.
  3. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, i servizi sociali e assistenziali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi dell'ausilio delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

   a) rilascio delle informazioni sull'affido e sul relativo iter;

   b) raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche dei soggetti affidatari ai fini della tutela dei minori quali la situazione personale, familiare e sanitaria, le motivazioni che determinano la loro volontà di prendere in affido uno o più minori di nazionalità ucraina, l'ambiente sociale in cui essi saranno inseriti, le reali capacità dei soggetti affidatari di saper far fronte alle esigenze dei minori, la loro capacità di accogliere un minore con caratteristiche particolari, nonché l'acquisizione di qualsiasi altro elemento utile;

   c) valutazione dell'idoneità all'affidamento per i soggetti richiedenti tramite la redazione di una relazione sugli elementi di cui alla lettera b).

  4. Ai comuni è affidata la redazione e il periodico aggiornamento di una lista dei nuclei familiari idonei all'affido dei minori sfollati di nazionalità ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.
  5. Tramite provvedimento motivato, l'affidamento viene disposto dal tribunale per i minorenni, fissandone le modalità e la durata che non può superare i sei mesi, fatta salva la facoltà di proroga.
  6. La responsabilità del programma di affidamento e della sua vigilanza è affidata al servizio sociale competente territorialmente, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione al tribunale per i minorenni di qualsiasi evento particolarmente rilevante. Ai fini del monitoraggio del programma di affidamento, il servizio sociale competente è tenuto a presentare una relazione con cadenza trimestrale.
3.0101. Delmastro Delle Vedove.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 al fine di sostenere i progetti di accoglienza e smistamento dei profughi ucraini dei ComItEs (comitati italiani all'estero) in Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a definire i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1:

   alinea, sostituire la parola: 179.181.253 con la seguente: 179.481.253;

   alla lettera c-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro con le seguenti: 1,8 milioni di euro.
4.100. Ungaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è abrogato l'articolo 1.
  2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono abrogati gli articoli 9, 9-bis, 9-bis.1, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies.
4.01. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

(Inammissibile)

ART. 5.
(Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, si provvede mediante definanziamento di pari valore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.100. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riferisce alle Camere sull'evoluzione degli accadimenti in atto in Ucraina con cadenza almeno trimestrale, anche alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5.101. Delmastro Delle Vedove.

ART. 5-bis.
(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

  Sopprimerlo.
5-bis.23. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza.

  Conseguentementeal comma 2, sopprimere il terzo periodo.
5-bis.19. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono adottate aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia,;

  Conseguentementeal comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti in materia.
5-bis.20. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono in particolare prevedere la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità.

  Conseguentementeal comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del comma 1, con le seguenti: dei commi 1 ed 1-bis.
5-bis.22. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 300MW aggiungere le seguenti: in possesso di autorizzazione integrata ambientale.
5-bis.103. Fratoianni, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: fermo restando aggiungere la seguente: prioritariamente.
5-bis.104. Fratoianni, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della transizione ecologica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.
5-bis.101. Fratoianni, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis.24. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis.102. Fratoianni.

  Al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: ed inoltre i.
5-bis.21. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il programma di cui al comma 2, può includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3. La deroga di cui al precedente periodo è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimento di cui al comma 1.
*5-bis.100. Lucchini, Cortelazzo, Fregolent, Gagliardi, Baratto, Formentini, Ferrari, Zoffili, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il programma di cui al comma 2, può includere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3. La deroga di cui al precedente periodo è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimento di cui al comma 1.
*5-bis.105. Squeri, Maria Tripodi, Valentini, Orsini, Perego Di Cremnago.

(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e ulteriori interventi di semplificazione dei processi autorizzativi.
5-bis.107. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.
5-bis.106. Sut.

(Approvato)

ART. 5-ter.
(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-ter.
(Misure di sostegno alle imprese gravate dalla crisi in Ucraina)

  1. Per le imprese che effettuano operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa o la Bielorussia che hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 10 per cento del fatturato aziendale totale negli ultimi tre bilanci depositati, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) è ammesso, in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

   b) il limite alla concessione di cui alla lettera a) è fissato ad un tetto massimo del 40 per cento dell'intervento di sostegno nella sua totalità;

  2. Per le imprese di cui al comma 1 è prevista la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 per tutti i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il piano di ammortamento viene traslato per un periodo di tempo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione, tenuto conto del numero complessivo delle domande presentate nonché delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2022 tramite una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le quali dettano le condizioni e le modalità necessarie per la loro attuazione. Ai fini dell'efficacia del presente articolo, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea secondo quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5-ter.110. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il fondo istituito ai sensi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
5-ter.100. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno delle aziende a forte consumo di energia)

  1. Per le imprese che nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica da impiegare nella produzione.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0102. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno delle imprese agricole)

  1. Per le aziende che operano nella lavorazione di prodotti a base di grano e mais, al fine di contenere l'aumento dei costi dovuto al rincaro dei prezzi delle suddette materie prime, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di grano e mais da impiegare nella produzione.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0101. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Fondo per il sostegno alle imprese italiane esportatrici verso l'Ucraina e la Federazione Russa)

  1. È istituito un fondo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di sostenere le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina tramite finanziamenti a fondo perduto.
  2. L'accesso al fondo di cui al comma 1, è concesso esclusivamente alle imprese aventi sede legale in Italia le quali hanno condotto attività di esportazione pari o superiori al 10 per cento del proprio fatturato in Ucraina o nella Federazione Russa nell'anno 2021.
  3. L'erogazione del fondo di cui al comma 1 è disposta con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-ter.0108. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese)

  1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0110. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese)

  1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0104. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

  1. Le imprese che nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, con sede legale in Italia, sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0103. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

  1. Le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3%, con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0106. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

  1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0111. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

  1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0105. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.1.
(Misure a sostegno del settore fotovoltaico)

  1. Al fine di mitigare gli effetti avversi dei rincari dei prodotti energetici, nonché al fine di raggiungere l'autonomia energetica, è prevista l'erogazione di un credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari al 60 per cento del costo totale d'installazione da utilizzare in 5 quote annuali. L'erogazione di tale contributo non è soggetta a limitazioni dovute alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri dell'impianto, alla classe catastale dell'immobile di riferimento.
  2. I privati possono stipulare contratti di associazione tra privati al fine di installare pannelli fotovoltaici, dislocati su tutto il territorio nazionale, per la produzione di energia elettrica da cedere al gestore elettrico nazionale. La cessione dell'energia prodotta costituisce titolo per ottenere l'acquisto di energia per fini privati a un prezzo calmierato pari al 20 per cento del valore di mercato. È prevista altresì per i privati la possibilità di usare l'energia prodotta su un'immobile di proprietà presso altre unità immobiliari dello stesso proprietario.
  3. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5-ter.0107. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

ART. 5-quater.
(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

  Al comma 1, sostituire la parola: 54.162.000 con la seguente: 204.162.000.

  Conseguentemente, al comma 9:

   sostituire la parola: 91.864.260 con la seguente: 241.864.260;

   alla lettera b), sostituire la parola: 37.702.260 con la seguente: 187.702.260.
5-quater.103. Bellucci, Ferro.

  All'articolo 5-quater, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del predetto decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5-quater, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-quater.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'integrazione dei cittadini ucraini rifugiati in Italia a seguito del conflitto Russo-Ucraino, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione per l'anno 2022 di euro 20 milioni, per l'organizzazione di corsi di lingua italiana. Con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
5-quater.100. Ungaro.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini delle disposizioni previste dagli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9 septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si applica la parità di trattamento tra i cittadini italiani, i cittadini di cui al presente comma e i richiedenti asilo.
5-quater.106. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito un protocollo nazionale operativo e giuridico per la presa in carico e l'accoglienza di minori e donne provenienti dall'Ucraina, con particolare riguardo ai minori non accompagnati, e l'attuazione di programmi di supporto psicologico, di integrazione nella comunità e di sicurezza sanitaria.
5-quater.104. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un Tavolo Tecnico con la partecipazione degli Enti locali, dei rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore e delle reti nazionali impegnate nell'accoglienza degli interventi in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina al fine di definire la programmazione e co-progettazione dei medesimi interventi.
5-quater.105. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'integrazione dei cittadini ucraini rifugiati in Italia a seguito del conflitto russo-ucraino, viene erogato un contributo mensile di 300 euro fino al 31 dicembre 2022 a ogni cittadino ucraino che sia giunto in Italia a partire dal 24 febbraio 2022 e precedentemente residente in Ucraina. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione per l'anno 2022 di euro 70 milioni. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
  9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in euro 70 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
5-quater.101. Ungaro.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di favorire l'accoglienza dei cittadini ucraini rifugiati in Italia a seguito del conflitto russo-ucraino, le proprietà immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/11 e i beni mobili di lusso, quali, a mero titolo di esempio, le imbarcazioni da diporto, gli aeromobili e le autovetture, confiscati a cittadini russi in ottemperanza alle sanzioni adottate a livello europeo sono messe a disposizione dei rifugiati di cittadinanza ucraina. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
5-quater.102. Ungaro.

ART. 5-quinquies.
(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i giovani di nazionalità ucraina in età scolare è garantito l'accesso, senza limitazioni, ai servizi scolastici italiani unitamente alle iniziative di doposcuola, sportive e ludiche, al fine di favorire il superamento dei traumi psicologici e dei disagi legati agli eventi bellici attualmente in corso.
5-quinquies.100. Delmastro Delle Vedove, Ferro.

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'integrale copertura delle risorse erogate per l'assistenza finanziaria a dono, nella forma di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2022 da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 110 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.100. Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione IMU per le seconde case adibite all'accoglienza)

  1. Al fine di favorire l'accoglienza dei cittadini ucraini, non è dovuto, per l'anno 2022, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da parte dei proprietari di immobili ad uso abitativo liberi che li concedano in uso gratuito a profughi provenienti dall'Ucraina.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutate in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
6.0100. Ungaro.