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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 novembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Mantovani, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pizzetti, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzetto, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 novembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   CECCANTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sospensione di diritto da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali» (3379).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LEDA VOLPI e TRANO: «Disposizioni per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichici» (2064) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Costanzo, Forciniti, Maniero, Menga, Nappi, Raduzzi, Romaniello, Sapia e Vallascas.

  La proposta di legge LICATINI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica» (3287) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Serritella.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale in materia di risarcimento, da parte dello Stato, del danno derivante da reato» (3320) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Silvestroni.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  LACARRA ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (3302) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 18 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 e 24 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (COM(2021) 547 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 che autorizza l'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (COM(2021) 710 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE per quanto riguarda l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio ad applicare per un ulteriore periodo la misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE (COM(2021) 711 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (COM(2021) 714 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (COM(2021) 716 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 7-10/2021 (COM(2021) 737 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 737 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 (COM(2021) 582 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021) 665 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2021) 704 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2021) 707 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – I nostri rifiuti sono una nostra responsabilità: le spedizioni di rifiuti in un'economia pulita e più circolare (COM(2021) 708 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 (COM(2021) 709 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Schiavon (Vicenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la valorizzazione delle professionalità e il completamento del processo di stabilizzazione dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche – 3-02634

   DI GIORGI, LATTANZIO, NITTI, PICCOLI NARDELLI, ORFINI, PRESTIPINO, ROSSI, BERLINGHIERI, LORENZIN, FIANO e CIAMPI. Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con l'attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Cnr, in tre anni, ha stabilizzato circa 1.500 ricercatori;

   da una nota inviata dal Coordinamento precari uniti, successiva alla manifestazione del 16 novembre 2021, sarebbero ancora 400 i lavoratori in attesa di assunzione, molti dei quali idonei in graduatorie di procedure concorsuali riservate e prossime alla scadenza;

   con decreto ministeriale n. 614 del 19 maggio 2021, il Ministero disponeva, a fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 541, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   nella classifica stilata dalla rivista Nature per il 2020, il Cnr compare al 138° posto, seconda istituzione italiana dopo l'Infn (all'87° posto) e davanti all'Università di Padova (326° posto), terza istituzione italiana e prima delle università italiane;

   acquisire rapidamente unità di personale, già impegnate nelle attività di ricerca con competenze e professionalità sperimentate e consolidate, è un'opportunità a cui non si può rinunciare in vista delle esigenze legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che richiedono una risposta pronta e immediata pena la perdita delle risorse –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di valorizzare la professionalità consolidata e completare il processo di stabilizzazione del precariato del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
(3-02634)


Iniziative di competenza per assicurare il potenziamento delle strutture da destinare ad asili nido, al fine del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito locale – 3-02635

   MUGNAI. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 44 del disegno di legge di bilancio per il 2022, in corso di esame al Senato della Repubblica, prevede l'introduzione di un livello minimo essenziale del servizio asili nido, fissandolo al 33 per cento su base locale; si tratta di una disposizione rilevante: per la prima volta, infatti, si fa riferimento diretto ai livelli essenziali delle prestazioni su asili nido; è importante sottolineare la dimensione locale dei livelli essenziali delle prestazioni, posto che sino ad ora il decreto legislativo n. 65 del 2017 faceva riferimento, tra l'altro non vincolante, alla sola media nazionale, senza così considerare i profondi divari esistenti fra le varie aree del territorio;

   è una disposizione di carattere storico che per la prima volta, dopo l'introduzione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, fissa un livello minimo cogente collegandovi le risorse – ben 1 miliardo e 100 milioni a decorrere dal 2027 – secondo un calcolo del fabbisogno fatto ex ante;

   l'auspicio è che tale disposizione sia presto approvata nei due rami del Parlamento che – si ricorda – ha, tra l'altro, approvato una risoluzione in tal senso;

   è necessario garantire la piena applicazione di tale disposizione, segnatamente in ordine ai meccanismi che garantiranno l'effettiva destinazione delle risorse all'istituzione e al potenziamento del servizio comunale asili nido, nonché alle procedure concorrenti, previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che garantiranno, nel contempo, la progressiva realizzazione di strutture da adibire ad asilo nido –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare la contemporanea realizzazione degli obiettivi di potenziamento delle strutture e di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in ogni ambito locale, in modo da dare effettività all'importante riforma varata.
(3-02635)


Chiarimenti in ordine alla nomina del nuovo commissario del comprensorio Bagnoli-Coroglio e ai tempi di avanzamento del cronoprogramma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del relativo sito – 3-02636

   SARRO, PAOLO RUSSO, PENTANGELO e FASANO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», il Governo ha deciso di intervenire per sbloccare la «vicenda Bagnoli»;

   l'articolo 41 del citato decreto-legge novella, infatti, l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di imprimere una svolta e accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, che hanno rilevanza sia locale sia nazionale, riferiti al comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, è previsto che il commissario straordinario di Governo sia individuato nella persona del sindaco di Napoli e che al predetto commissario sia assegnata una struttura di supporto, con un incarico fino al 2025;

   la vicenda di quest'area si trascina da decenni e ad oggi rimane ancora in fase di stallo. Il Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (Praru), che doveva costituire l'atto pianificatorio dal quale prendere avvio, non è stato ancora approvato e non è stata ancora risolta la questione finanziaria legata al trasferimento delle aree ad Invitalia a seguito del fallimento di «Bagnoli futura», né quella della rimozione della cosiddetta «colmata»;

   la complessità della vicenda, per la natura dell'area, le questioni processuali e i troppi anni di blocco, rende tuttavia incerta l'efficacia della soluzione individuata dal decreto-legge n. 152 del 2021, considerato che le principali criticità emerse sino ad ora riguardano anche il soggetto attuatore, nonché le problematiche ambientali di difficile superamento –:

   se intenda fornire chiarimenti su quali siano i tempi di nomina del nuovo commissario del comprensorio Bagnoli-Coroglio e gli effettivi vantaggi previsti in termini di avanzamento del cronoprogramma che il Governo si attende, per superare definitivamente la fase di stallo che dura oramai da troppi anni, caratterizzata solo da annunci e progetti rimasti sulla carta.
(3-02636)


Iniziative per una strategia di programmazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica – 3-02637

   SUT, CHIAZZESE, DAVIDE CRIPPA, ALEMANNO, CARABETTA, FRACCARO, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PALMISANO, PERCONTI e SCANU. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   a partire dal 2019, con l'introduzione del cosiddetto «ecobonus auto» di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, originariamente teso ad agevolare l'acquisto di auto ibride plug-in ed elettriche e, successivamente, esteso anche alle vetture ad alimentazione tradizionale;

   la citata misura, più volte rifinanziata con l'immissione di nuove dotazioni per sostenere il mercato dell'auto travolto dalla pandemia (da ultimo, il decreto-legge n. 146 del 2021, cosiddetto «decreto-legge fiscale», con nuove risorse pari a 100 milioni di euro), ha durata triennale, con scadenza prevista al 31 dicembre 2021;

   fin dalla sua introduzione, la ratio alla base della misura è stata quella non solo di indirizzare il comportamento di consumo e di utilizzo dei mezzi da parte dei cittadini, ma di consentire all'industria di pianificare e programmare nel lungo periodo gli investimenti;

   incentivare l'elettrificazione dei veicoli significa contribuire agli obiettivi di efficienza energetica e fornire un percorso complementare per l'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché offrire alle imprese automobilistiche di commercializzare ed immettere sul mercato un numero significativo di vetture a basse e zero emissioni in linea con la futura domanda sospinta dagli obiettivi più rigorosi in materia di anidride carbonica previsti dal pacchetto di misure della Commissione europea cosiddetto «Fit for 55», garantendo al contempo maggiore accessibilità economica ai consumatori, maggiori benefici ai cittadini in termini di qualità dell'aria e risparmio energetico e maggiore innovazione nella catena del valore del settore automobilistico;

   nel Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano manca uno schema stabile di misure a sostegno del rinnovo del parco auto, né, tantomeno, il disegno di legge di bilancio 2022 contiene disposizioni riguardanti incentivi statali per l'acquisto dei predetti veicoli per il prossimo anno; assenze che si sono tradotte nel dubbio, da parte del comparto auto, che da gennaio 2022 possano non esserci più contributi statali –:

   quali iniziative di competenza intenda predisporre al fine di delineare una strategia di programmazione relativa agli incentivi per le auto elettriche EV e/o termiche per il 2022.
(3-02637)


Misure a favore delle aziende fornitrici del gruppo Stellantis , in relazione al cambiamento tecnologico in atto nel settore automobilistico – 3-02638

   LUPI e COLUCCI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   secondo un recente sondaggio realizzato dall'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), il settore della componentistica automotive in Italia è formato da circa 2.200 aziende, con un fatturato totale di quasi 45 miliardi di euro nel 2020, di cui circa il 42 per cento è un risultato diretto delle vendite effettuate a Stellantis, uno dei maggiori gruppi operanti nel settore automobilistico, risultato dell'accordo tra i due gruppi Fca e Psa;

   nel corso degli ultimi anni diverse aziende francesi hanno tentato scalate anche «ostili» nei confronti di importanti gruppi italiani, come Mediaset e Tim, ed è stata ostacolata l'acquisizione di società francesi da parte di importanti gruppi italiani, come Fincantieri nel caso di Chantiers de l'Atlantique – ex Stx;

   già nel mese di agosto 2020 Stellantis comunicava ai fornitori – tra cui molti italiani – che «il progetto relativo alla piattaforma del segmento B di Fiat Chrysler (segmento “auto utilitarie”) è stato interrotto a causa di un cambiamento tecnologico in corso. Pertanto vi chiediamo di cessare immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione onde evitare ulteriori costi e spese»;

   nonostante le rassicurazioni dell'amministratore delegato del gruppo Stellantis Carlos Tavares durante l'evento «Electrification day» del luglio 2021 – in cui ha confermato l'intenzione di realizzare una delle Gigafactory europee di Stellantis in Italia –, il settore automobilistico italiano sconta ritardi importanti nello sviluppo di soluzioni e componenti all'avanguardia, anche a causa di maggiori investimenti pubblici realizzati dagli Stati delle imprese concorrenti –:

   quali iniziative di competenza abbia adottato e intenda adottare per tutelare le aziende italiane e, in particolare, i fornitori italiani del gruppo Stellantis, anche in termini di investimenti pubblici, per accompagnare le imprese nel cambiamento tecnologico in atto nel settore.
(3-02638)


Iniziative di competenza in relazione agli assetti societari di Tim , al fine di assicurare il controllo pubblico delle relative infrastrutture, nonché la realizzazione della rete unica in fibra ottica e dei cloud dei dati delle pubbliche amministrazioni
– 3-02639

   FASSINA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il gruppo statunitense di investimento Kkr ha avanzato nei giorni scorsi una manifestazione di interesse per l'acquisizione del controllo della Tim;

   il fondo Kkr già detiene il 37,5 per cento della FiberCop, società in cui sono confluite, tra l'altro, la rete secondaria di Tim e Tim Sparkle;

   la manifestazione di interesse della Kkr si inserisce in un contesto di difficoltà di Tim, come evidenziato dall'andamento del titolo, sceso a circa 0,35 euro per azione a chiusura dei mercati settimana scorsa;

   in Italia è ancora largamente incompleta la rete in fibra ottica, mentre nelle città dove è più intensa e a maggior valore economico la domanda di servizi digitali si realizzano investimenti paralleli in tale infrastruttura;

   l'attuale condizione di Tim è anche conseguenza ad avviso dell'interrogante degli errori compiuti nelle modalità dell'iniziale privatizzazione;

   la Cassa depositi e prestiti, oltre a detenere quasi il 10 per cento della Tim, ha il 60 per cento di Open Fiber, società dedicata alla realizzazione della rete in fibra ottica in tutto il territorio nazionale;

   l'evidente valore strategico delle reti Tim, come sottolineato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di sicurezza nazionale implica la possibilità per il Governo di ricorrere alla normativa relativa al golden power;

   da fonti di stampa si appende che il Governo intenda promuovere una sorta di supercomitato di Ministri ed esperti, di cui peraltro non farebbe parte il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonostante la necessità di tutelare i livelli occupazionali e il loro aumento anche sulla base degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   la vicenda degli assetti societari di Tim dà risalto ad un problema di strategia ancora incompleta per quanto riguarda le telecomunicazioni e, in particolare, la rete in fibra e i cloud dedicati a dati pubblici sensibili;

   un asset così rilevante per la sicurezza e per l'interesse nazionale non può essere controllato da soggetti privati, ma necessita di un intervento dello Stato che, nel quadro di una strategia delle telecomunicazioni, assicuri il controllo pubblico della rete, della fibra ottica da costruire e poi della gestione del cloud –:

   se il Governo non ritenga utile adottare le iniziative di competenza, anche attraverso l'esercizio del golden power, per rilevare le infrastrutture di rete direttamente e indirettamente di proprietà di Tim e aggregarle a quelle di Open Fiber in una società anche indirettamente controllata dallo Stato e realizzare la rete unica in fibra ottica e i cloud dei dati delle pubbliche amministrazioni, nella salvaguardia dell'occupazione in Tim.
(3-02639)


Chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali previste dai decreti-legge «semplificazioni» e alla nomina dei relativi commissari – 3-02640

   PAITA, NOBILI, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   nel 2019 Italia Viva presentava il «Piano shock» per semplificare e velocizzare le opere infrastrutturali del nostro Paese. Un programma puntuale di interventi da sbloccare con un impianto normativo meno complicato e più agile;

   lo schema del Piano, che si ispira al modello realizzato per la ricostruzione del Ponte Morandi con la nomina di un commissario ad hoc, veniva previsto prima nel «semplificazioni 1», il decreto-legge n. 120 del 2020, e poi nel «semplificazioni 2», decreto-legge n. 77 del 2021. In quest'ultimo infatti venivano inserite una serie di opere tali da far compiere al sistema infrastrutturale italiano un nuovo, importante passo in avanti;

   continuando nella strada tracciata con i due «decreti semplificazioni», si prevede la realizzazione, dunque, di 102 opere infrastrutturali di rilevante interesse per l'intero Paese, la cui portata è proseguita con i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che risultano esserne la continuazione;

   si tratta di un corposo piano infrastrutturale che deve prevedere un ulteriore puntuale riscontro su tutte le fasi che rallentano la realizzazione delle opere, e in questo quadro velocizzare la fase di acquisizione dei pareri e quella progettuale. Il complesso delle opere inserite nella normativa citata dovrebbe comunque essere reso noto, tramite un'informazione puntuale e trasparente ai cittadini, i quali dovrebbero poter conoscere le notizie inerenti alle nomine dei commissari, allo stato di autorizzazione dei progetti e allo stato di realizzazione degli stessi;

   in questo quadro, infatti, non è noto al momento lo stato di avanzamento delle opere previste che sarebbero rallentate da una serie di problematiche al momento irrisolte. Alcune opere, infatti, sarebbero bloccate nella fase di autorizzazione di impatto ambientale, il numero dei commissari risulterebbe, inoltre, essere di molto inferiore alle opere previste e in alcuni casi il commissario stesso sarebbe supportato da una struttura insufficiente, tanto da non poter esplicare le funzioni ad esso assegnate;

   si tratta di un complesso di problematiche di cui il Parlamento dovrebbe essere informato, con notizie puntuali circa lo stato di avanzamento e di progressione di tutte le fasi dei progetti fino ad ora approvati –:

   quale sia lo stato di avanzamento delle 102 opere previste dai due decreti-legge cosiddetti di «semplificazione» e, all'interno di tale previsione, se corrisponda al vero che molte di queste opere siano bloccate nella fase di valutazione di impatto ambientale o in altre procedure autorizzative e se sia vero che il numero di commissari fino ad ora nominati sia inferiore alle opere fino ad ora autorizzate.
(3-02640)


Iniziative di competenza circa le prospettive degli scali aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, in relazione all'assetto societario della Sacal (Società aeroportuale calabrese) – 3- 02641

   MOLINARI, FURGIUELE, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il sistema aeroportuale calabrese è gestito da Sacal spa (Società aeroportuale calabrese), che si è aggiudicata la gestione trentennale degli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone;

   nel luglio 2021 l'assemblea della società ha deliberato un aumento di capitale di 10 milioni di euro, per far fronte alla crisi del settore determinata dalla pandemia da COVID-19;

   la regione Calabria, il comune di Lamezia Terme guidato da una commissione prefettizia, la provincia di Catanzaro, il comune di Catanzaro, la provincia di Cosenza e altri enti pubblici soci di Sacal spa hanno votato positivamente la proposta di aumento di capitale, ma non hanno sottoscritto, entro i termini, le quote necessarie per mantenere la maggioranza, lasciando di conseguenza ai soci privati più del 51 per cento del capitale sociale e perdendo il controllo della società;

   stando a notizie di stampa, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) avrebbe informato della questione il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché depositato un esposto alla procura di Catanzaro, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Anac per segnalare le anomalie che avrebbero segnato il passaggio di quote all'interno della compagine societaria, manifestando peraltro l'intenzione di dare avvio alla procedura per revocare la concessione a Sacal spa dello scalo di Lamezia Terme e degli altri due scali di Reggio Calabria e Crotone;

   la revoca potrebbe produrre conseguenze esiziali per i tanti lavoratori di Sacal spa e per quelli della controllata Sacal Gh, in quanto non sono previste garanzie o clausole sociali di riassunzione delle circa 300 persone attualmente impiegate presso entrambe le società;

   il socio privato, attualmente maggioritario, ha manifestato la propria disponibilità a cedere una parte delle proprie azioni ai soci pubblici che non le hanno sottoscritte per tempo, prospettando la possibilità che il 51 per cento del capitale sociale torni in mano pubblica –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per quanto concerne la Sacal spa e il futuro degli scali aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, anche al fine di monitorare le procedure di acquisto del capitale sociale necessario a ripristinare una maggioranza pubblica all'interno della compagine societaria.
(3-02641)


Iniziative di competenza a favore della mobilità sostenibile, con particolare riferimento a misure di promozione dei veicoli elettrici – 3-02642

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   recenti studi hanno dimostrato che la situazione di emergenza sanitaria nella quale l'Italia si trova ormai da quasi due anni ha radicalmente cambiato le abitudini degli italiani anche sul fronte degli spostamenti quotidiani, segnando un netto calo dell'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico in favore delle auto private;

   nel 2020 il numero di veicoli elettrici immatricolati è stato di circa sessantamila, con un aumento del 250 per cento rispetto al 2019, che va certamente ricondotto anche agli incentivi statali e regionali;

   gli ecoincentivi previsti per le auto elettriche ad oggi sono esauriti e molti concessionari ed aziende hanno di fatto l'intero parco vetture elettriche invenduto;

   allo stato attuale non c'è una strategia al riguardo che invece risulterebbe indispensabile anche ai fini dell'impatto ambientale, oltre che della tenuta aziendale di molti player del settore;

   dunque sembrerebbero non esserci certezze sul futuro degli incentivi per le auto elettriche, né risposte chiare e coerenti con gli impegni climatici assunti e le misure a sostegno del mercato auto a zero e basse emissioni;

   gli incentivi auto dovrebbero essere parte integrante del piano di transizione energetica, favorendo una mobilità basata sul rinnovamento del parco circolante nel rispetto degli obiettivi che l'Unione europea si è data;

   è di tutta evidenza che, se l'Italia non supporterà adeguatamente la crescita dei veicoli elettrici, si corre il rischio concreto di dover immatricolare, nei prossimi anni, quasi esclusivamente veicoli più o meno inquinanti, oltre al fatto che in una fase di lancio, esattamente così come per i motori termici, servono provvedimenti strutturali almeno per qualche tempo, ricordando che mediamente un veicolo con queste caratteristiche ha spesso, giustificato, un prezzo elevato -:

   se e quali iniziative intenda assumere affinché, per quanto di competenza, la mobilità sostenibile non rimanga una affermazione di principio ma possa trovare in concreti contributi economici una sua possibilità effettiva di realizzazione, a beneficio sia degli utenti che della collettività.
(3-02642)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1662 – DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3289) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI; CATALDI; COLLETTI ED ALTRI; MELONI ED ALTRI; COLLETTI (A.C. 1424-1427-1475-1961-2466)

A.C. 3289 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» all'articolo 1 comma 4 lettera a) riporta «a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato»;

    valutato che l'aumento del contributo unificato non determinerà un miglioramento del «sistema giustizia», né garantirà il gettito atteso perché si tratta di una misura che avrà l'unico effetto di rendere più oneroso il ricorso ai Tribunali da parte di chi ne ha bisogno ed è già è stato penalizzato dalla lunga crisi economica;

    l'aumento del contributo unificato sicuramente diminuirà il contenzioso, discriminando i cittadini e le imprese in base alle disponibilità economiche e colpendo in modo grave ed ingiustificato tutto il settore dell'avvocatura, già da molto tempo in crisi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di considerare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a realizzare modalità di copertura alternativa a quanto detto in premessa.
9/3289/1. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    il tema delle spese di giustizia e del gratuito patrocinio è di attualità e viene trattato anche all'interno del provvedimento;

    l'introduzione dell'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sulle spese di giustizia da parte dell'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, che ha modificato il suddetto decreto, ha fatto sorgere un problema interpretativo in merito al grado di giudizio entro il quale ricorrere al gratuito patrocinio;

    molti tribunali amministrativi, quali i Tar del Molise e di Salerno, hanno respinto il ricorso in primo grado impedendo l'esercizio del diritto al patrocinio gratuito, interpretando erroneamente il concetto di impugnazione come riferito all'atto amministrativo e non alla sentenza di primo grado, respingendo altresì la richiesta dei difensori di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio;

    l'impugnativa di cui all'articolo 130-bis deve necessariamente essere riferita al secondo grado di giudizio avendo riguardo al processo civile, tributario e amministrativo non all'atto processuale per assicurare ai soggetti non abbienti gli stessi diritti rispetto a chi ha gli strumenti economici per poter pagare un legale;

    in risposta ad un question time il Ministro della giustizia, dopo aver ricordato che l'origine dell'interrogazione dipendeva dal fatto che alcuni TAR hanno interpretato la parola «impugnazione» prevista dall'articolo 130-bis come applicabile anche al giudizio di primo grado nell'ambito del giudizio amministrativo e non soltanto all'impugnazione in secondo grado e in Cassazione, come avviene normalmente nei giudizi civili e penali, comprimendo il diritto costituzionale di difesa, ha risposto di non essere allo stato competente;

    il Ministro della giustizia ha ribadito inoltre di non poter dare indicazioni sull'interpretazione delle norme e, nel caso sopra esposto, perché il problema interpretativo è originato dai tribunali amministrativi dove si può verificare questo tipo di equivoco, nonostante la norma sia applicabile tanto nei giudizi amministrativi quanto in quelli civili e in quelli tributari. Il termine «impugnazione» nell'ambito dei giudizi civili e tributari è chiaramente riferita all'impugnazione di secondo grado, ed anche nei giudizi amministrativi non dovrebbe sorgere alcun equivoco;

    il Ministro ha dunque specificato di non poter allo stato intervenire nell'ambito della giustizia amministrativa, ricordando che la questione è anche di competenza della Presidenza del Consiglio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, le necessarie misure dirette a fare chiarezza a livello normativo, secondo la lettera della norma citata, per garantire l'esercizio del diritto costituzionale al gratuito patrocinio anche nell'ambito dei giudizi amministrativi.
9/3289/2. D'Ettore, Parisse, Mugnai.


   La Camera,

   premesso che:

    di fonte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, diversi sono stati gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia;

    tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, mentre successivamente, nella seconda fase dell'emergenza, si sono potenziati gli strumenti del processo telematico;

    alcune di tali misure sono destinate ad operare fino al prossimo 31 dicembre, altre perdureranno, ove lo stato d'emergenza venisse prorogato, ovvero resteranno nell'ordinamento come parte integrante del nuovo processo telematico;

    in particolare, il combinato disposto dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con l'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e per effetto della proroga introdotta dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è confermata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcune disposizioni per il processo civile, tra le quali l'obbligo di deposito telematico di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione;

    in relazione alle medesime controversie, il pagamento del contributo unificato, delle marche da bollo, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono obbligatoriamente assolti con sistemi telematici di pagamento;

    per taluni di questi pagamenti la commissione bancaria risulta particolarmente onerosa, soprattutto in considerazione che la stessa è fissa e alcune delle spese previste hanno importi particolarmente esigui;

    a solo titolo di esempio, per l'acquisto di una marca da bollo da euro 3.92, la commissione richiesta può essere di 1 euro o addirittura superiore;

    in considerazione della obbligatorietà della modalità telematica del pagamento e del fatto che tali spese di commissione costituiscono costi vivi che si trasferiscono al Cliente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento legislativo e in considerazione della obbligatorietà del pagamento telematico, così come avviene per il pagamento dei mav, di prevedere la gratuità delle commissioni per l'acquisto di marche da bollo telematiche.
9/3289/3. Gadda, Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    come noto, la ratio del nuovo intervento, analogamente alla riforma del processo penale, è la razionalizzazione e velocizzazione dei tempi della giustizia: 50 per cento per il procedimento civile e 25 per cento per quello penale è l'ambizioso obiettivo che si rende necessario raggiungere per ottenere lo sblocco dei fondi europei stanziati per affrontare la crisi economica, e non solo, provocata dall'emergenza pandemica;

    i grandi dimenticati dalla riforma della giustizia sono i magistrati onorari che, invece di essere valorizzati, subiscono una costante mortificazione professionale da parte del Governo che persegue l'obiettivo di una distinzione funzionale tra i magistrati onorari e i cosiddetti togati;

    occorre ricordare che i magistrati onorari sono stati riconosciuti giudici europei dalla sentenza UX c. Italia della Corte di Giustizia dell'Unione europea e che l'Italia è attualmente sotto procedure d'infrazione per non aver ancora riconosciuto a questi i diritti collegati alla qualifica di lavoratore;

    sotto il profilo funzionale, i magistrati onorari, quanto a doveri e lavoro svolto, sono comparabili ai magistrati professionali e per questo la CGUE ha riconosciuto loro il diritto ad un trattamento previdenziale ed assistenziale, la tutela della maternità, della paternità e della salute;

    negli anni i magistrati onorari sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati;

    davanti al fallimento della sperimentazione dell'Ufficio del Processo sarebbe più opportuno percorrere la più logica alternativa della stabilizzazione dei magistrati onorari e destinare tali giudici allo smaltimento dell'arretrato,

impegna il Governo

anche tenuto conto delle nuove funzioni che il provvedimento attribuisce ai magistrati onorari, ad adottare ogni opportuna iniziativa legislativa volta a garantire la stabilizzazione, nelle rispettive funzioni, dei magistrati onorari in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia, l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili, nonché lo smaltimento dell'arretrato;
9/3289/4. Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

   considerato che l'A.C. 3289 «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» interviene sull'articolo 403 C. C. che riguarda il provvedimento di allontanamento dei minori dalla famiglia;

   considerato che a gestire questi delicati provvedimenti che riguardano minori sarà previsto un magistrato che deciderà in veste monocratica e che, invece, la caratteristica qualificante dell'attuale sistema di giustizia minorile è data dalla partecipazione, in qualità di giudici, di esperti, ad esempio in psicologia o in pedagogia, così da consentire che le norme siano applicate tenendo conto della specifica condizione del minore come persona in via di sviluppo, l'ipotetico vantaggio dato da una maggiore celerità di un procedimento affidato ad un giudice monocratico non vale di certo la rinuncia alla partecipazione di esperti, valutata soprattutto la delicatezza della situazione in oggetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che queste decisioni sui minori vengano prese con la garanzia della collegialità necessaria per trattare tematiche che riguardano la vita dei minori relativamente a situazioni complicate e delicate quali la responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla famiglia.
9/3289/5. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il lesto in esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    tale delega è stata oggetto di numerose riformulazioni, spesso contrastanti tra loro, anche a causa del cambio di esecutivo e dunque dell'indirizzo politico sotteso alla riforma stessa;

    a fronte della conclamata importanza della riforma in oggetto per l'ottenimento delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Piano destina alla giustizia solo 2,3 miliardi di euro a fronte di circa 200 miliardi di euro di stanziamento definitivo, equivalenti a circa l'1.5 per cento del totale;

    tali risorse sono state impiegate principalmente per sostenere l'ufficio del processo, a fronte del fatto che le maggiori criticità organizzative, gestionali e temporali, anche sulla scorta di quanto definito in fase di audizione e consultazione parlamentare, sono da ritrovarsi nella mancanza di giudici, cancellieri e personale amministrativo;

    il personale dei tribunali, in Italia, è sottodimensionato rispetto alle esigenze della popolazione, come peraltro indicato nel rapporto della Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) del 2018, da cui emerge che il numero di magistrati, procuratori e cancellieri in Italia è pari a meno della metà della media europea;

    l'assunzione di personale ausiliario a tempo determinato non solo non è garanzia assoluta di una effettiva capacità di smaltimento delle pratiche arretrate, ma neanche una garanzia di un futuro contenimento dei ritardi della giustizia civile;

    si rappresenta e ravvisa la necessità di trasformare le procedure concorsuali ed assunzionali nazionali in veri e propri ampliamenti di personale, piuttosto che in misure atte a compensare il personale uscente in vista dei pensionamenti,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per l'incremento assunzionale di giudici, cancellieri e personale amministrativo ai fini di un potenziamento delle capacità gestionali dei tribunali medesimi.
9/3289/6. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    nell'ambito di una riforma organica del processo civile, un'attenzione particolare deve essere destinata alla tutela dei soggetti di minore età e del principio ispiratore di ogni norma del superiore interesse del minore;

    presupposto fondamentale perché i diritti dei minori non restino lettera morta è l'ascolto; ascoltare i bambini e i ragazzi significa dare attuazione a un diritto e non a un diritto qualsiasi, bensì a un diritto sancito dalla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che al paragrafo 2 dell'articolo 12 dispone che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

    l'ascolto del minore è stato, inoltre, oggetto delle raccomandazioni che all'inizio del 2019 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha rivolto all'Italia, rammentando l'importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi a tutte le decisioni che li riguardano e chiedendo al Governo italiano di istituzionalizzare tale coinvolgimento;

    l'ascolto dei minori è un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino solo parole sulla carta; perché a ciascuno sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il suo superiore interesse; ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto;

    il principio è semplice e, insieme, impegnativo: le persone di minore età devono poter esprimere la propria opinione in tutte le situazioni che le riguardano. Il dovere degli adulti e delle istituzioni è, dunque, ascoltarli sempre, riconoscendo anche il più piccoli la loro centralità nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei tribunali, con modalità, condizioni e tempi adeguati alla loro età;

    in Italia, per una persona di minore età, nelle aule giudiziarie l'ascolto è previsto solo in caso di soggetti di età pari o superiore a dodici anni ed è lasciato, nella migliore delle ipotesi, all'opinione degli esperti, come se le parole dei bambini non bastassero da sole a spiegarne i drammi;

    è necessario dare attuazione al principio cardine della legislazione in materia di tutela dei minori, il principio del superiore interesse del minore, spostando l'asticella dell'intervento legislativo dal minore come esclusivo oggetto di tutele al minore come centro di interesse,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa , al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre l'obbligo di ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, valutando l'opportunità di abbassare l'età di ascolto a otto anni e anche di età minore, qualora capace di discernimento, anche in presenza di uno psicologo infantile.
9/3289/7. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    uno dei temi più delicati del quale il nuovo tribunale sarà chiamato ad occuparsi riguarda il riconoscimento dei figli nati attraverso la tecnica della maternità surrogata all'estero, come i recenti fatti di cronaca dimostrano: il Tribunale di Milano per ben due volte negli ultimi mesi ha ordinato al comune di procedere con la trascrizione in anagrafe dei figli di due genitori uomini nato attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti;

    a Termini Imerese è stato il sindaco a riconoscere la genitorialità di una coppia omosessuale, che si era sposata civilmente nel 2019 ed era ricorsa alla procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero; mentre ha veramente dell'assurdo la recente vicenda di una bimba di 15 mesi nata da maternità surrogata, ma rifiutata dalla sua famiglia italiana che l'ha riconosciuta e poi abbandonata, affidandola a una tata in Ucraina;

    siamo di fronte a un far west, in cui tutti decidono a proprio piacimento sul futuro di neonati, nati da una pratica medica che, è il caso di ricordare, è considerata illegale in Italia; una pratica che ha generato un vero e proprio traffico illegale di embrioni e che con la maternità ha poco o nulla a che fare;

    la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8029 del 2020, ha, infatti, statuito che «il riconoscimento di un minore concepito con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma che non ha nessun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto», riconoscendo, peraltro, che «negare il al genitore non biologico di essere “mamma” non viola il diritto del minore perché non gli nega di fare lo stesso parte di un nucleo familiare, e non gli nega il trattamento giuridico previsto per lo status di figlia»;

    la Corte Costituzionale, con la sentenza 33/2021, ha lanciato un monito al Legislatore affinché intervenga per garantire piena tutela ai bambini, individuando il «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana», per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore «alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise»;

    esiste il sacrosanto diritto del minore ad una famiglia, ma non esiste, invece, un diritto di una coppia (o di un single) al figlio; la finalità dei soggetti committenti la surrogazione di maternità è quella di potere tenere un bimbo nato da altra donna (che ne ha portato a termine la gestazione), ma «progettato» fin dall'inizio (rectius concepito) per essere loro consegnato alla nascita, al fine di soddisfare il loro desiderio di genitorialità;

    nella pratica della maternità surrogata il bimbo viene predestinato all'abbandono materno ancor prima del suo concepimento e così nasce già discriminato, senza le pari opportunità che la natura concede agli altri neonati, senza la possibilità di proseguire quella continuità relazionale esclusiva già sviluppata con 1 madre durante i nove mesi di gravidanza, senza la possibilità dell'allattamento al suo seno,

impegna il Governo

a procedere con urgenza, nell'ambito del processo di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ad una riforma organica della normativa in materia di riconoscimento di minori nati dalla pratica della maternità surrogata.
9/3289/8. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgente per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    la riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nell'ambito degli obiettivi concordati con l'Unione Europea c'è anche l'annoso e irrisolto tema della magistratura onoraria: lo scorso 16 luglio la Corte di Giustizia europea ha, infatti, riconosciuto ai magistrati onorari lo status di Giudici europei e di lavoratori subordinati a tempo determinato con tutto ciò che ne consegue, ma, nonostante ciò e nonostante la sempre più crescente domanda di giustizia, continua ad essere ignorata la centralità della magistratura onoraria per una migliore efficienza della Giustizia;

    in particolare, l'articolo 17-ter differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio «ante riforma»;

    lo scorso 16 agosto, infatti, è entrato in vigore il regime transitorio delineato dalla legge Orlando che, contrariamente a quanto sollecitato dalle istituzioni europee, rischia di cristallizzare la precarizzazione della categoria, prevedendo, tra gli altri, la riduzione dell'attività giurisdizionale del singolo magistrato onorario a tempo parziale, con conseguente drastica riduzione degli emolumenti percepiti oggi a cottimo;

    il nostro appare un sistema drammaticamente bipolare, che da un lato si serve, perché non può farne a meno, della magistratura onoraria per far funzionare la macchina della giustizia, ma dall'altro non è disposto a riconoscere ai giudici onorari i diritti spettanti;

    per raggiungere l'obiettivi o della riduzione del 25 per cento dei tempi attuali della giustizia penale e del 40 per cento dei tempi della giustizia civile, condicio sine qua non per accedere ai fondi europei, sen e, tra le altre, che si proceda finalmente alla stabilizzazione della magistratura onoraria, che ha continuato a lavorare in condizioni assolutamente precarie per garantire il funzionamento della macchina della giustizia, senza garanzie, diritti, previdenza, assistenza e un compenso decoroso,

impegna il Governo

a procedere con urgenza ad una riforma organica della magistratura onoraria che vada nel senso di una definitiva stabilizzazione dei relativi professionisti come lavoratori subordinati, con riconoscimento di emolumenti dignitosi e tutele coerenti con la funzione esercitata.
9/3289/9. Lucaselli, Varchi, Maschio, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    sul piano dell'accesso alla giurisdizione, l'intervento di revisione della geografia giudiziaria di primo grado, attuata con il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 e ispirata a obiettivi di riduzione dei costi e di contenimento della spesa, ha dimostrato – con evidenze rafforzate nel periodo di emergenza sanitaria – come tale settore non possa essere riguardato soltanto in termini «di bilancio» e contenimento della spesa;

    le stesse «Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità» della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del 23 giugno 2013 hanno sottolineato come la «giustizia di prossimità» costituisca un valore fondamentale di uno Stato di diritto;

    viene riconosciuto il valore dell'accesso alla giustizia come vicinanza dei tribunali ai cittadini ed inoltre prescrive che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia»;

    è appena il caso di sottolineare come il diritto di ciascuno di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, riconosciuto dall'articolo 24 comma 1° Cost., è assicurato anche attraverso la predisposizione di un adeguato sistema di accesso alla giustizia;

    in particolare, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha sensibilizzato i Capi degli Uffici giudiziari sull'importanza del progetto in relazione all'esigenza, sempre più marcata, di avvicinamento del servizio giustizia ai cittadini, specie a seguito della citata riforma della geografia giudiziaria in virtù della quale, come noto, sono stati soppressi diversi uffici giudiziari;

    nell'ambito del processo di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari è stata, in particolare, prevista la nascita dell'attuale Tribunale di Napoli Nord, che nel corso degli anni, ha creato confusione e diffusi errori in merito alla sua effettiva localizzazione: sebbene il Tribunale di Napoli Nord sia il quinto tribunale d'Italia per numero di processi, ha competenza su 38 comuni dell'hinterland di Napoli e di Caserta, con grave pregiudizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

    i fondi disponibili in ragione del Recovery fund potrebbero costituire l'occasione per rivedere l'ultima riforma e garantire una giustizia di prossimità che, assieme agli Uffici di prossimità implementabili nell'ambito delle azioni del «PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020» e il giusto finanziamento agli Sportelli del cittadino costituirebbero un importante tassello per una giustizia a servizio effettivo del cittadino;

    ad oggi a seguito delle scelte soppressive attuate il principio di prossimità, come il diritto di equo accesso alla giustizia, in alcune realtà sono stati decisamente disattesi a scapito soprattutto di zone ad alto tasso di criminalità, prive di adeguate infrastrutture e assolutamente carenti di mezzi di trasporto,

impegna il Governo:

   a disporre una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, con particolare riguardo alla necessità di disporre le migliori soluzioni finalizzate all'apertura di quei tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria, che si trovano in territori in cui vi è un elevato tasso di impatto della criminalità organizzata e gravi carenze infrastrutturali e di collegamenti stradali, tali da rendere necessario un tempestivo intervento di ripristino;

   a cambiare la denominazione del tribunale di Napoli Nord, generica e non identificativa, in Tribunale di Aversa, per una più facile individuazione della competenza territoriale per la vocatio in jus.
9/3289/10. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo pur l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    come noto, la ratio del nuovo intervento, analogamente alla riforma del processo penale, è la razionalizzazione e velocizzazione dei tempi della giustizia: 50 per cento per il procedimento civile e 25 per cento per quello penale è l'ambizioso obiettivo che si rende necessario raggiungere per ottenere lo sblocco dei fondi europei stanziati per affrontare la crisi economica, e non solo, provocata dall'emergenza pandemica;

    accanto a quelle che sono le modifiche di merito ai due codici di rito, si inserisce anche un piano per migliorare l'organizzazione stessa degli Uffici di Giustizia, integrando un numero crescente di collaboratori e tecnici, sì da smaltire l'arretrato che da anni pesa sul Sistema Giudiziario;

    con l'Ufficio del Processo, introdotto con decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si è inteso affiancare al magistrato un gruppo di collaboratori, giovani tirocinanti; l'esperimento, partito nel 2014, non ha fornito i risultati sperati, poiché i magistrati non si sono pienamente avvalsi del supporto fornito, dovendo controllare minutamente i lavori svolti dai tirocinanti che lo affiancavano, mantenendo pressoché invariata la capacità del proprio Ufficio di smaltire il carico di lavoro, anzi, forse addirittura appesantendolo dovendo il Giudice farsi anche parte attiva per la formazione del proprio staff;

    volendo perseguire un simile cambiamento in capo agli Uffici di Giustizia, è necessario operare su un doppio fronte: da un lato si avrà bisogno di modificare il metodo operativo dei magistrati e dunque il loro modo di approcciarsi alla redazione di una sentenza, dall'altra sarà parimenti necessario affiancare al Giudice del personale già di una certa competenza, al fine di evitare, come nel 2014, che il Giudice si debba trasformare in una sorta di dominus per i nuovi collaboratori;

    il rischio è che nuovamente i Giudici decidano di non avvalersi del supporto fornito con l'Ufficio del Processo, anche in considerazione della natura «a tempo» dello stesso,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    modificare l'attuale offerta formativa universitaria, al fine di formare giovani giuristi preparati ad affiancare i magistrati;

    ammodernare e migliorare la figura del cancelliere, da professione di mero impiegato a professione di giurisperito in grado di affiancare con efficacia la figura del magistrato, coadiuvandolo anche nella redazione delle sentenze.
9/3289/11. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    finora pieno accesso dei cittadini alla giustizia ed efficienza del sistema si sono mostrati due principi non sempre destinati a incrociarsi ed è proprio sull'equilibrio tra effettività della tutela e celerità della risposta che si gioca l'intera riforma del processo e, più in generale, del sistema giustizia;

    in alcuni casi, l'esito della riforma civile è consistito in interventi sul rito, nel tentativo di costringere i tempi, in particolare nella fase introduttiva del giudizio, attraverso vincoli alle parti e agli avvocati; su altri versanti, invece, si è puntato alle soluzioni alternative delle controversie, al fine di potenziarne l'effetto;

    volendo citare un passaggio della relazione tecnica, nella parte relativa appunto al rafforzamento degli incentivi fiscali alla mediazione, si punta a «realizzare da un lato l'obiettivo di una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte dei singoli interessati ed in particolare all'istituto della mediazione sia come mezzo obbligatorio che preventivo di deflazione del contenzioso, e dall'altro», scrive il governo, a «garantire sia una risposta della giustizia che consenta un effettivo accesso al sistema sia un potenziamento di tale strumento, che svolga una funzione di filtro per la risoluzione delle controversie, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto»;

    in pratica, conciliare, per l'avvocato, è strumento di civiltà e di coesione civile, per lo Stato conciliare è invece soprattutto un'opportunità di sveltire la macchina, con numerosi interventi per incoraggiare il ricorso alla mediazione: per esempio, l'incremento dell'esenzione dall'imposta di registro, o un credito d'imposta esteso al compenso degli avvocati, oltre che agli organismi di mediazione o l'allargamento del patrocinio a spese dello Stato alle stesse procedure di mediazione e di negoziazione assistita, sempre attraverso un credito d'imposta;

    a fronte di tutto questo, però, si prefigura un monitoraggio sulla sostenibilità complessiva degli interventi con una «norma di chiusura» che non passa inosservata: qualora si verifichi uno scostamento finanziario rispetto alle previsioni di spesa si rimedia con un incremento del contributo unificato;

    si è, quindi, disposti ad avvicinare i cittadini alla giustizia attraverso il maggior uso delle Adr, ma solo se è economicamente vantaggiosa, altrimenti, il principio dell'accesso facilitato alla giustizia verrebbe subito rinnegato, con l'innalzamento di quella barriera economica, il contributo unificato, già oggetto di un illegittimo intervento in legge di Bilancio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative che permettano di non intervenire sul contributo unificato quale leva per avvicinare i cittadini alla giustizia, così da garantire l'accesso alla giurisdizione a tutti, senza discriminazioni di censo e senza che l'entità dei costi costituisca elemento dissuasivo, in ossequio all'articolo 24 della Costituzione.
9/3289/12. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce una sede di modifiche tanto al codice di procedura civile quanto di organizzazione degli Uffici giudiziari quale attività prodromica al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile;

    stante le finalità perseguite dal provvedimento, si ravvisa l'opportunità di disporre una proroga delle piante organiche dei soppressi tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti; circoscrizioni particolarmente importanti e per il carico giurisdizionale della regione,

impegna il Governo

a introdurre, con il primo provvedimento utile, una proroga delle stesse fino al 2025, nonché a riaprire una pianta organica flessibile di tale personale.
9/3289/13. Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce una serie di modifiche tanto al codice di procedura civile quanto di organizzazione degli Uffici giudiziari, quale attività prodromica al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile;

    stante le finalità perseguite dal provvedimento, si ravvisa l'opportunità di mantenere in attività i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto i quali oltre a essere un polo giudiziario particolarmente nevralgico per il carico giurisdizionale della regione, vista anche la conformazione geografica del territorio, costituiscono una forma di tutela per le economie locali, già duramente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere, nell'ottica di riordino della geografia giudiziaria, il mantenimento dell'attività giudiziaria dei cosiddetti Tribunali minori abruzzesi appartenenti alle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti.
9/3289/14. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili;

    in particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera a), è previsto un aumento del contributo unificato qualora si verifichi uno scostamento del limite di spesa statale;

    posto che l'articolo 24 della Costituzione garantisce l'uguaglianza tra tutti i cittadini garantendo il diritto alla difesa e dunque l'accesso alla giustizia e attesa la situazione di crisi economica generalizzata,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza volte a far sì che nei prossimi 5 anni gli importi previsti dal Testo Unico sulle spese di giustizia non subiscano variazioni in aumento.
9/3289/15. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili;

    in particolare, sono previsti principi e criteri direttivi al fine di riformare il processo di cognizione di primo grado anche in un'ottica di celerità;

    a tal proposito, spesso si riscontrano lungaggini durante la fase istruttoria, pertanto, mutuando quanto previsto dal rito del lavoro – caratterizzato dalla concentrazione degli atti processuali e dagli incisivi poteri istruttori attribuiti al giudice – sarebbe opportuno traslare tali peculiarità all'interno del processo civile,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio.
9/3289/16. Costanzo, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce disposizioni atte alla semplicità, concentrazione e effettività della tutela;

    tali finalità potrebbero agevolmente essere perseguite prevedendo che le parti concordino di non partecipare personalmente all'udienza, il che eviterebbe inutili, ma anche onerose, trasferte senza che ciò pregiudichi quanto già richiesto in atti,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere che per i procedimenti civili dinanzi le corti di appello, le parti possano non presenziare avanzando richiesta congiunta fatta per pervenire almeno cinque giorni antecedenti alla data di udienza.
9/3289/17. Maniero, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce disposizioni atte a superare le criticità del giudizio di impugnazione, soprattutto in appello;

    tali finalità potrebbero agevolmente essere perseguite prevedendo il giudizio monocratico in appello per le cause entro un certo valore;

    in sostanza si investe un solo giudice togato sia della conduzione che della decisione;

    tale sistema aumenterebbe la produttività delle Corti d'Appello nonché sarebbe in linea con la dichiarazione di incostituzionalità a decorrere dal 2025 dei giudici ausiliari in appello,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia collegiale solo in casi residuali ossia nel caso in cui il valore sia superiore ad un certo importo nonché prevedere l'eliminazione della figura dei giudici ausiliari in appello, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 41, depositata il 17 marzo 2021, della Corte costituzionale.
9/3289/18. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», importa modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici;

    l'articolo 1, comma 16, infatti oltre a rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali come quello di formazione, difetta di specificità rispetto alle eventuali incompatibilità nonché in tema di controllo della regolarità delle nomine,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento.
9/3289/19. Raduzzi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce disposizioni atte alla semplicità e efficienza dei processi civili;

    all'uopo, all'articolo 1, comma 17, vengono potenziati e ampliati i servizi telematici affinché il deposito, il pagamento del contributo unificato, le attestazioni di conformità siano quanto più celeri possibili;

    tuttavia, tali presupposti stridono con la previsione di cui all'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile relativa ai contenuti minimi di un atto processuale, in particolare con l'obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo, il proprio numero di fax al fine di agevolare le comunicazioni in via telematica;

    Appare del tutto anacronistica la previsione del fax, soprattutto se si considera il conseguente aumento dell'importo del contributo unificato in caso di mancata indicazione,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a eliminare la previsione di cui all'articolo 125, comma 1, del codice di procedura civile relativa all'obbligo di indicare il numero di fax.
9/3289/20. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce modifiche alla cognizione del giudice di pace;

    l'articolo 1, comma 7, propone di uniformare il processo innanzi al giudice di pace a quello del tribunale in composizione monocratica oltre a rivedere la rideterminazione della competenza in materia civile;

    con riferimento a questo ultimo aspetto, il decreto legislativo n. 116 del 2017 ha notevolmente ampliato la competenza per valore oltre che per materia;

    una modifica che sarebbe dovuta entrare in vigore ad ottobre 2021 ma che è stata posticipata al 2025 e che così come pensata rischia di determinare criticità per gli operatori del diritto e soprattutto per i cittadini visto che non è accompagnata da un miglioramento degli uffici giudiziari, un'implementazione del personale di cancelleria ed una completa informatizzazione. Basti pensare al limite di valore per le controversie aventi ad oggetto beni mobili, oggi fissato a 5 mila euro, il quale con l'entrata in vigore della riforma sarà innalzato a 30 mila euro,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a prevedere che la cognizione del giudice di pace, per tutte le materie a esso attribuite, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore a 10 mila euro.
9/3289/21. Vallascas, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», introduce modifiche in ordine alla materia delle impugnazioni;

    invero, l'articolo 1, comma 8, ha quale intento quello di rivedere la disciplina del cosiddetto filtro in appello quale soluzione all'accelerazione della definizione dei ricorsi;

    stante la necessità di decongestionare il carico di lavoro delle corti di appello, sarebbe auspicabile introdurre innanzi al giudice di prime cure un sistema di impugnazioni riferite alle sole parti di sentenza aventi ad oggetto il calcolo degli interessi e che nelle more di tale fase di impugnazione siano sospesi i termini per impugnare la sentenza di primo grado,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a introdurre una fase di impugnazione semplificata dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza qualora il gravame abbia ad oggetto gli interessi e la svalutazione monetaria.
9/3289/22. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», interviene sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, valorizzando e incentivando la mediazione demandata dal giudice;

    l'istituto della mediazione, creato per evitare di far decidere le controversie da un giudice in favore di organismi terzi a ciò deputati, come è emerso dalle statistiche ministeriali, si è rivelato del tutto fallimentare oltre ad essere un costoso strumento per il cittadino il quale, oltre a dover versare il contributo unificato per accedere al sistema giustizia, è tenuto anche al pagamento delle cosiddette spese di mediazione da sopportare per il solo fatto di essersi dovuti rivolgere a un mediatore e a prescindere dall'esito,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a introdurre un correttivo alla disciplina prevedendo che i costi della mediazione delegata, attualmente a carico delle parti, siano a carico del magistrato delegante che voglia spogliarsi della causa.
9/3289/23. Corda, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni, in modo da risolvere l'attuale regime diarchico di competenze, scisso tra i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e accentrare in capo ad un unico ufficio giudiziario articolato in una sezione distrettuale e più sezioni circondariali tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, famiglia e minori;

    in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;

    nonostante debba considerarsi assolutamente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva la concentrazione delle tutele in capo ad un'unica autorità giudiziaria, al fine di superare le criticità derivanti dall'attuale frammentazione dei procedimenti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario e giudice tutelare, e sia condivisibile la scelta di privilegiare in linea generale la composizione monocratica del tribunale, quale misura volta a garantire una migliore celerità ed efficienza dell'intervento in questo ambito, i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;

    la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla cosiddetta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;

    del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/24. Annibali, Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge delega, A.C. 3289, che prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presenta un duplice contenuto delegando, da una parte, il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica alcune disposizioni sostanziali relative anche ad aspetti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    all'articolo 1, comma 23 sono indicati i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore;

    il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale;

    specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socioassistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori;

    la delega al Governo concerne, inoltre, la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone;

    a completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni assorbendo le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto; il disegno di delega prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale;

    in merito a tali misure sono state evidenziate alcune criticità, a partire dal mancato confronto con alcune associazioni particolarmente rappresentative, quali, ad esempio, l'A.I.M.M.F. e quelle che compongono la rete «5 buone ragioni», che riunisce rilevanti associazioni come Agevolando, Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento all'infanzia (CISMAI), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), il Coordinamento Nazionale Comunità per i Minori (CNCM), e SOS Villaggi dei Bambini; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, a più riprese ha manifestato preoccupazione circa l'attribuzione ad un giudice monocratico (invece che «unico») di cause particolarmente delicate che coinvolgono direttamente la vita di bambini e ragazzi;

    la preoccupazione appare condivisibile, poiché una delle caratteristiche che impronta maggiormente di sé l'attuale sistema della giustizia minorile consiste nella partecipazione al procedimento e alla decisione di esperti, ad esempio nel campo della psicologia o della pedagogia, con l'obiettivo di consentire che le norme siano applicate tenendo conto della specifica condizione del minore come persona in via di sviluppo; l'ipotetico vantaggio dato da una maggiore celerità di un procedimento affidato ad un giudice monocratico, non vale, a nostro avviso, la rinuncia all'approccio multidisciplinare a tutela del minore stesso, né appare, tantomeno, un'alternativa altrettanto valida fa possibilità per il magistrato di attribuire ai giudici onorari – che opereranno nel costituendo ufficio per il processo – alcuni compiti ausiliari;

    tra i punti più critici vi è inoltre è l'istituzione del Tribunale unico per le persone, minorenni e per le famiglie, il quale non sembra superare l'attuale frammentazione delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, atteso che la stessa si riproporrebbe tra sezione distrettuale e sezioni circondariali;

    suscita perplessità l'attribuzione a un giudice monocratico di tutti i provvedimenti di valutazione non solo della responsabilità genitoriale ma anche delle limitazioni o le decadenza della stessa, degli allontanamenti, delle decisioni delicate sugli affidi lascia delle perplessità rispetto l'attuale sistema che prevede l'attivazione di un organismo collegiale e interdisciplinare, in grado di assicurare tutte le competenze e le sensibilità necessarie per valutare situazioni complesse inerenti a condizioni di vita familiare e personale;

    la materia comporta, inoltre, tempistiche celeri sulla carta, che però, rischiano che rischiano di non rivelarsi tali, non potendo il giudice monocratico contare sulla competenza dei giudici onorari e di conseguenza, dovendosi affidare alle consulenze tecniche d'ufficio, i tempi si dilaterebbero, non perseguendo l'obiettivo, ovvero la ratio della riforma, che comunque non può, a fronte di tempi celeri, perdere di vista la tutela del minore,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo di confronto interistituzionale con le parti e le associazioni che ne hanno fatta esplicita richiesta, anche al fine di monitorare l'applicazione e l'impatto delle nuove norme, nonché nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a prevedere che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, le sezioni circondariali giudichino in composizione collegiale con la presenza di un giudice togato e di due giudici onorari per i procedimenti di cui agli articoli 333 e 336 del codice civile, e che le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale per i procedimenti di cui agli articoli 330 e 336 del codice civile e per i procedimenti di cui ai titoli I, I-bis, II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, con la presenza di due giudici togati è di due giudici onorari, al fine di poter garantire una multidisciplinarietà a tutela dell'interesse del minore nelle cause più delicate per la vita dello stesso; a prevedere, inoltre, la possibilità di delega ai giudici onorari dell'ascolto del minore.
9/3289/25. Lattanzio, Siani, Di Giorgi, Verini, Bazoli, Lepri, Ruggiero, Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il provvedimento prevede, in particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera c), che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato che estenderà la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza dell'istituto in questione come condizione di procedibilità dell'azione;

    a tal fine, già nel 2013 si prevedeva un monitoraggio dei dati statistici inserito nella legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2018, n. 50 (cosiddetta Manovrina) che disponeva, tra l'altro, la modifica dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ai sensi del quale a decorrere daranno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria;

    l'impianto complessivo della riforma attribuisce un ruolo fondamentale all'avvocato richiedendone, infatti, la necessaria presenza nella procedura di mediazione obbligatoria, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, dimostrando di operare una scelta consapevole in relazione a tutte le ipotesi in cui la mediazione costituisca l'antitesi del giudizio;

    la previsione di una verifica sull'opportunità della permanenza dell'istituto, in senso diametralmente opposto alla ratio della riforma, non consentirebbe agli addetti ai lavori di percepire l'istituto come stabile approccio alla fase contenziosa, rischiando di ridimensionarne la portata innovativa,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative legislative al fine di rendere l'istituto della mediazione obbligatoria stabile e a consentirne il pieno sviluppo tra gli operatori del diritto, adoperandosi per assicurare, da parte degli operatori, una percezione strutturale dell'istituto.
9/3289/26. Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni, in modo da risolvere l'attuale regime diarchico di competenze, scisso tra i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e accentrare in capo ad un unico ufficio giudiziario articolato in una sezione distrettuale e più sezioni circondariali tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, famiglia e minori;

    in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;

    nonostante debba considerarsi assolutamente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva la concentrazione delle tutele in capo ad un'unica autorità giudiziaria, al fine di superare le criticità derivanti dall'attuale frammentazione dei procedimenti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario e giudice tutelare, e sia condivisibile la scelta di privilegiare in linea generale la composizione monocratica del tribunale, quale misura volta a garantire una migliore celerità ed efficienza dell'intervento in questo ambito, i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;

    la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla cosiddetta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;

    del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/27. Bazoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    la predetta delega, sulla scorta delle varie riformulazioni proposte, mira a configurarsi quale riforma strategica per l'ottenimento ed investimento delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    tale riforma presenta tre grandi finalità, tra cui l'abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, la valorizzazione delle forme di giustizia alternativa e degli strumenti di mediazione nonché un potenziamento della giustizia nell'ambito familistico;

    tra le altre, il testo in esame estende i casi di ricorso obbligatorio allo strumento della mediazione è obbligatorio, comprendendo anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;

    a fronte di una nuova ed incrementata portata dello strumento della mediazione, non è seguita una maggiore razionalizzazione dei requisiti necessari per diventare mediatore, attività di fatto permesso l'accesso a tale posizione semplicemente previa appositi corsi di formazione, senza valorizzare competenze conseguite tramite apposito percorso di studi;

    dato l'incremento del raggio applicativo dello strumento della mediazione anche a contratti di enorme valenza commerciale ed economica, ed il rinnovato profilo di responsabilità posto in capo ai soggetti adibiti all'esercizio della mediazione è opportuno, anche ai fini di incrementare la qualità del servizio offerto e per tutelare maggiormente le aziende, inserire dei titoli minimi di accesso all'esercizio dell'attività di mediazione,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al testo in esame, l'inserimento di titoli minimi, anche in termini di classi di laurea di indirizzo giuridico, politologico ed economico per l'esercizio della posizione di mediatore di cui all'articolo 1, comma 4, lettera 1) del testo in esame.
9/3289/28. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni;

    in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;

    i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;

    la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla così detta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;

    del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia;

    la Corte costituzionale, in linea con un consolidato orientamento della Consulta, nella sentenza n. 139 del 2020 al punto 4.6.1 scrive: «nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'articolo 31, secondo comma, Costituzione, la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trovi una fondamentale rispondenza nella particolare composizione “mista” del giudice specializzato, arricchito dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: “è infatti grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori...” (sentenza n. 310 del 2008). Invero, “la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici”» (ordinanza n. 330 del 2003),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti attualmente già attribuiti al Tribunale in composizione collegiale e a valutare le modalità attraverso le quali mantenere la presenza negli stessi procedimenti dei componenti esperti laici, considerato l'importante contributo multidisciplinare che hanno sinora apportato.
9/3289/29. Dori, Timbro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 23, lettera gg), dell'articolo 1 del disegno di legge in esame mira a riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;

    nel corso dei lavori e delle audizioni fin qui svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sono emerse diverse esigenze e criticità del sistema degli affidi;

    la situazione richiede misure correttive in particolare riguardo a tematiche quali l'affido familiare, la formazione dei soggetti coinvolti, il ruolo degli enti locali, il controllo delle comunità di tipo familiare, il legame tra i minori e la famiglia d'origine, nonché il sostegno delle famiglie che adottano,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la formazione permanente di tutti i soggetti coinvolti nell'affido di minori, quali operatori dei servizi sociali, giudici minorili, avvocati e curatori dei minori;

   a promuovere e valorizzare l'istituto dell'affido familiare impegnando risorse per garantire formazione, sostegno economico e assistenza continua alle famiglie affidatarie;

   incentivare i comuni a incrementare l'offerta dei servizi per i minori collocati fuori dalla famiglia d'origine nell'ottica del miglior interesse del bambino e nel rispetto dell'autonomia degli enti locali;

   a introdurre l'obbligo per il giudice di sentire i genitori naturali, gli affidatari o i collocatari, nonché il tutore del minore in ogni procedimento riguardante l'allontanamento dei minori;

   a prevedere che i genitori possano sentire telefonicamente o a mezzo di videochiamata, ovvero incontrare almeno ogni 10 giorni i figli minori allontanati dalla famiglia d'origine, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;

   a mettere in atto politiche di sostegno e assistenza alle famiglie adottive che hanno figli in età adolescenziale.

   ad adottare iniziative di carattere normativo volte a conferire ai procuratori presso i tribunali per i minorenni poteri di controllo sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori, compreso il potere di chiusura delle stesse o di sospensione dei servizi da queste erogati, nonché la facoltà di delegare i poteri di controllo a magistrati onorari o alle forze dell'ordine;
9/3289/30. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per 1'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce principi e criteri direttivi per la modifica delle discipline delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita dagli avvocati che mirano inequivocabilmente a rafforzare e promuovere gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso e a spostare la definizione dei conflitti tra le parti al di fuori del processo; alla stessa finalità di definire la controversia prima e altrove rispetto alla stesura della sentenza si ispira, senza dubbio, anche la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera m), che prevede la modifica dell'attuale articolo 185-bis del codice di procedura civile nel senso di attribuire al giudice la possibilità di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

    ebbene, si ritiene che il medesimo obiettivo deflattivo del contenzioso possa essere efficacemente ottenuto anche attraverso modifiche normative che possano rafforzare gli strumenti di cui all'articolo 692 e 696-bis del codice di procedura civile nei termini che seguono:

     a) introdurre l'articolo 692-bis nel codice di procedura civile finalizzato a consentire l'assunzione preventiva di una prova testimoniale anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692 del codice di procedura civile al precipuo fine di addivenire alla composizione bonaria della lite. Si ritiene, infatti, che una volta cristallizzata la prova sull'andebeatur, le parti siano più propense ad addivenire ad una immediata soluzione transattiva della controversia evitando di intraprendere un processo ordinario di cognizione prevedibilmente lungo e costoso;

     b) nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, introdurre all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, un ulteriore comma che preveda che, a seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, venga fissata un'udienza di comparizione personale delle parti in seno alla quale il Giudice formuli una proposta conciliativa sulla base degli esiti della consulenza tecnica. A tale ultimo fine, il Giudice potrà disporre di rinviare l'udienza, per una sola volta ed entro un termine non superiore ai giorni venti dall'ultima udienza, per consentire alle parti di aderire alla proposta conciliativa anche a mezzo di dichiarazione sottoscritta con firma digitale depositata telematicamente entro il medesimo termine;

    tali innovazioni normative sarebbero coerenti rispetto agli obiettivi che l'impianto della riforma del processo civile si prefigge, rispondendo alla esigenza di ridurre i tempi del processo civile e di garantire una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia come richiesto dall'Unione Europea e in conformità alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per assicurare la ragionevole durata del processo civile, occorre non solo ridurre quantitativamente il contenzioso (attraverso i metodi alternativi di componimento della lite o la degiurisdizionalizzazione), o comprimere i tempi del processo ordinario di cognizione (incidendo su poteri delle parti e regime delle preclusioni), ma è necessario anche valorizzare e sfruttare tutte le potenzialità degli strumenti già presenti nel nostro ordinamento e già collaudati dagli operatori del diritto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi del disegno di legge delega in esame, di introdurre modifiche normative, nell'ambito della disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli 692 e seguenti del codice di procedura civile, nei termini e per la realizzazione degli obiettivi di cui in premessa.
9/3289/31. Giuliano, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il disegno di legge in esame opera degli interventi anche sul codice civile. Ebbene, nell'ambito del codice civile, sarebbe necessario intervenire sull'articolo 58 c.c., in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente;

    la morte presunta è un particolare tipo di accertamento al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa. Può accadere che di un soggetto non si abbiano più notizie; a questa situazione può seguire la dichiarazione di assenza (nell'ipotesi in cui la scomparsa duri da almeno due anni) alla quale seguono una serie di effetti che vanno a vantaggio di coloro che potrebbero essere i successori dello scomparso o dell'assente. Tutti i provvedimenti sopraccitati, però, hanno un carattere temporaneo e sono finalizzati alla conservazione del patrimonio dell'assente. Quando però la scomparsa dura da molti anni, è necessario far cessare questa situazione d'incertezza e di temporaneità, e per questo la legge prevede l'ipotesi della morte presunta, consentendo ai soggetti interessati di rivolgersi al Tribunale per ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta dello scomparso (si parla di morte «presunta» in quanto non si è riusciti ad ottenere la prova della morte naturale);

    per poter ottenere la dichiarazione di morte presunta dal Tribunale: devono essere trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente; è necessario presentare un'istanza al Tribunale competente con la quale si chieda la dichiarazione di morte presunta; l'istanza deve essere presentata dal pubblico ministero o dai soggetti legittimati (eredi, legatari, donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dello scomparso nonché coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni quali debiti ecc.); la sentenza è pronunciata dal Tribunale del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso;

    può essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza da parte del Tribunale; in definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell'articolo 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: l'accertamento della sparizione di un soggetto a un dato momento e l'assoluta carenza di notizie per dieci anni;

    dalla disciplina così come configurata, attualmente all'interno del nostro ordinamento, emerge come il termine di dieci anni sia un termine troppo lungo che aggrava il dolore e la tragedia di tante famiglie di soggetti scomparsi che vedono le loro vite congelate per questo lungo periodo; il numero delle persone scomparse in Italia è in sensibile aumento, in particolare allarmano i dati riguardanti i minori. Il Ministero dell'Interno e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse hanno diramato i dati relativi al periodo 1° agosto 2020-31 luglio 2021. Le persone scomparse denunciate sono state 17.156 e di queste ben 10,505 sono minori (rientrano tra i minori tutti coloro che alla data della scomparsa avevano un'età inferiore a 18 anni). Ad oggi, delle 17.156 persone scomparse denunciate ne sono state ritrovate 8.593, mentre continuano le ricerche di 8.563 persone di cui ben 6.297. sono minori. I freddi numeri lanciano un preoccupante allarme per il considerevole aumento delle persone scomparse nell'ultimo anno. Secondo i dati, dal 1° agosto del 2019 al 31 luglio del 2020 era stata denunciata la scomparsa di 13.138 persone, di queste 7.250 erano minori, le persone ritrovate sono state 8.299. Nell'anno in corso, si nota che sono aumentate le denunce di scomparsa di ben 4.018 unità (2019-2020 13.138; 2020-2021 17.156): il fenomeno riguarda in particolar modo i minori che segnano un aumento delle denunce degli scomparsi di 3,255 unità;

    dai dati sopra esposti, si evince che quello delle persone scomparse è un fenomeno di grave allarme sociale, nonostante la maggior parte venga ritrovata dopo pochi giorni. Sono numerose le famiglie che hanno vissuto e vivono l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie;

    in ragione di quanto esposto, urge pertanto modificare il primo comma dell'articolo 58 del codice civile in modo da portare il termine dagli attuali dieci anni richiesti a cinque anni, periodo ritenuto più che congruo alle esigenze di migliaia di famiglie italiane che si trovano ad affrontare queste tragedie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il primo comma dell'articolo 58 del codice civile in modo da portare il termine dagli attuali dieci anni richiesti a cinque anni, periodo ritenuto più che congruo rispetto alle esigenze di migliaia di famiglie italiane che si trovano ad affrontare la tragedia di un proprio familiare scomparso.
9/3289/32. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 4 dell'articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita;

    in particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici;

    la lettera a) individua alcuni principi e criteri direttivi per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento, a fronte delle spese sostenute nei procedimenti di stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

    nello specifico, si delega il Governo a monitorare i limiti della spesa previsti per l'attuazione di queste disposizioni al fine di prevedere – al verificarsi di scostamenti dai predetti limiti di spesa – l'incremento del contributo unificato a copertura delle ulteriori spese emerse in sede di monitoraggio; l'onere, stimato in 4,4 milioni di euro per il 2022 e 60,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, è coperto dall'articolo 1 comma 39;

    la norma suddetta prevede la seguente copertura: quanto a 4,4 milioni per il 2022 e a 15 milioni annui dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia; quanto a 15 milioni annui dal 2023 mediante corrispondete riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; quanto a 30,6 milioni annui dal 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per il caso di scostamenti rispetto al limite di spesa destinato alle misure previste dall'articolo 1, comma 4, lettera a), modalità di copertura alternative all'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
9/3289/33. Martinciglio, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    l'articolo 1, comma 17, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative a tutti i procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Specifiche disposizioni concernono inoltre il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare;

    in particolare, desta preoccupazione e perplessità la previsione di cui alla lettera p) per cui nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione, con facoltà per il giudice – nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura – di disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

    gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, sono rivolti alla tutela delle persone che non sono in grado di provvedere da sole ai propri interessi o per infermità mentale o per altri motivi;

    ebbene, in tali casi in cui è necessaria una seria e ponderata valutazione degli interessi in gioco attinenti la condizione psico-fisica di ogni persona, dovrebbe essere il giudice a recarsi fisicamente presso il destinatario della misura, e non disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto, al fine di rendere una attenta ed equilibrata decisione sulla questione all'esame del giudice,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di modificare, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione di cui all'articolo 1, comma 17, lettera p), disponendo che, nell'ipotesi oggetto di tale previsione, sia il giudice a recarsi fisicamente presso il destinatario della misura, senza disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto.
9/3289/34. Sarti, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il comma 24 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto; in base alle nuove disposizioni, questo tribunale in alcuni procedimenti civili di propria competenza (lettera a) e successive, e in particolare lettera n) del comma 24), giudicherà in composizione monocratica; l'abbandono della collegialità e della multidisciplinarietà nella decisione di alcune delicatissime controversie in materia di famiglia e minori (si tratta dei procedimenti ai sensi degli articoli 330-333 del codice civile, riguardanti la tutela del minore mediante interventi limitativi o, nei casi più gravi, ablativi della responsabilità genitoriale o dei provvedimenti di allontanamento urgente del minore ex articolo 403 del codice civile, procedimenti che oggi sono trattati dai tribunali per i minorenni da 4 magistrati – due togati e due onorari – e che invece con la proposta di modifica verrebbero affidati a un solo giudice) non è condivisibile, e desta perplessità anche nella maggior parte dei soggetti auditi in Commissione Giustizia in occasione dell'esame della delega sulla riforma del processo civile, tra cui la stessa Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza;

    quest'ultima ha precisato che: «l'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico...priva l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessarie per interventi in materie così delicate che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti. La delicatezza e la complessità della questione porta, infatti, a ritenere che le stesse debbono essere trattate in composizione collegiale, in modo da consentire il confronto dei giudici togati con i giudici onorari la cui funzione arricchisce di interdisciplinarietà e competenze specialistiche i procedimenti a tutela dell'infanzia, connotate sovente da multi problematicità. Neanche può ritenersi che la collegialità, nel senso della multidisciplinarietà, possa essere recuperata in appello, in quanto il gravame è meramente eventuale e, in ogni caso, secondo la proposta in esame, in tale fase del giudizio la componente onoraria sarebbe comunque assente. Inoltre secondo la lettera n) del comma 24, le sezioni distrettuali giudicano in prima istanza in composizione collegiale, con collegio composto da togati e onorari, solo per i procedimenti in materia di adozione di cui ai titoli IL, III, e IV, della legge n. 184 del 1983. Restano esclusi tutti gli altri procedimenti parimenti dedicati e incisivi per la vita dei minorenni, per i quali non viene garantita tale composizione rafforzata, quale garanzia delle diverse competenze necessarie per comprendere e assumere decisioni complesse che incidono sulla vita dei bambini e dei ragazzi e sulle loro famiglie. Si osserva infine che l'assegnazione dei suddetti procedimenti a un giudice monocratico potrebbe comportare un incremento delle consulenze tecniche d'ufficio con conseguente allungamento dei tempi e aggravio dei costi per le famiglie e per l'erario (nel sistema minorile molte famiglie fragili presentano i requisiti per essere ammesse al patrocinio a spese dello stato).»;

    il professore Giuliano Scarselli conferma anch'egli che «La delicatezza dei provvedimenti, sconsiglia che questi possano essere decisi da un giudice monocratico»;

    anche l'Associazione Amici dei bambini non trova condivisibile «la scelta del Giudice monocratico nelle sedi circondariali lasciando che collegialità e pluralismo di competenze, che caratterizza l'attuale lavoro dei Tribunali per i Minorenni, siano applicate dai Tribunali distrettuali solo in sede di “ricorso” per decisioni relative a minorenni (comprese quelle attinenti ai minorenni fuori famiglia per l'affidamento temporaneo e sue proroghe) in cui il fattore tempo è determinante»; il Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie – Tavolo nazionale affido saluta con favore «L'istituzione di un unico e specializzato organo giudicante e requirente, indirizzato a superare l'odierna frammentazione tra Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni, di competenze in materia minorile e della famiglia» ma «con il presupposto di garanzia dei principi della collegialità e della multidisciplinarietà, fondamentali per l'assunzione di decisioni delicate e complesse che segnano profondamente la vita dei minori coinvolti». E aggiunge che «trattasi di provvedimenti estremamente rilevanti e incisivi sulla vita del minore interessato e che, se assunti da un unico giudice, determinano la dispersione del complesso di saperi e professionalità coltivate nel tempo dai Tribunali per i minorenni. A tal proposito bisogna rilevare che il giudice monocratico, di prossimità, operando in un territorio circoscritto, di fronte a decisioni difficili e determinanti, dovrà essere capace di assumersi tutte le responsabilità, senza lasciarsi influenzare da eventuali rischi determinati anche dall'esposizione mediatica». E «in virtù di una eliminazione dell'interdisciplinarietà e della collegialità, vi sarà un proliferare generalizzato del ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) che, non solo rendono i tempi di decisione più lunghi ed aggravano i costi sia per le famiglie che per l'erario (ovvero per tutti quei soggetti ammessi al patrocinio dello Stato), ma si caratterizza anche come un sistema che trascura la velocità del mutamento delle situazioni familiari»;

    l'A.I.M.M.F. (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia) evidenzia le «criticità legate al mancato rispetto di principi costituzionali e delle indicazioni europee con specifico riferimento alla perdita della collegialità multidisciplinare che in questa legge delega scompare proprio in ordine alle scelte più gravi per la vita dei minori e delle loro famiglie». E precisa che «La ministra non ha accolto la richiesta di uno stralcio, tuttavia, nel condividere le nostre riflessioni, ha garantito il suo impegno personale nel trovare il modo di introdurre l'elemento della collegialità e della multidisciplinarietà, laddove assente nella legge delega, quantomeno in riferimento alle procedure più delicate e drammatiche». Esprimono, anche loro, «la preoccupazione sul fatto che un giudice da solo, senza il conforto del collegio e della componente onoraria, sarà costretto a decidere situazioni gravissime senza confrontarsi nella discussione in camera di consiglio, senza poter condividere con i colleghi togati e onorari il peso e la responsabilità di scelte legate a situazioni familiari estreme, scelte dolorose anche per il giudice, con il rischio di sbagliare per troppo interventismo o per inerzia. Non importa che sia previsto il reclamo: i bambini hanno bisogno di interventi protettivi ed equilibrati, non possono attendere le ragioni degli adulti, ne hanno bisogno subito come prima scelta, non dopo una impugnazione. Il giudice monocratico solo, senza la preziosa componente onoraria che grazie alla sua competenza facilita la comprensione della particolarità delle vicende umane, rischierà anche di appiattirsi sulle proposte dei servizi e di aderire acriticamente ai loro progetti, senza esercitare alcun controllo critico, o rischia al contrario di non decidere. In entrambi i casi si cagionerà la mancata tutela del minore. Aggiungo che la collocazione circondariale di un giudice che può assumere scelte anche molto incisive, tanto enfatizzata con riguardo alla prossimità, può creare al contrario pericolose contiguità con i servizi locali tanto da attenuarne il controllo e ne evidenzia l'esposizione a rischi personali. Lavorerà infatti non solo nelle sedi metropolitane, ma spesso in piccole città, dove tutti lo conoscono, sanno dove abita, dove manda i figli a scuola, in quale supermercato fa la spesa. Un conto è allontanare a Varese o a Lodi, un conto a Locri, Patti o Paola. Nel caso dovesse allontanare un minore da una famiglia criminale, o psichiatrica o gravemente reattiva, sarà facilmente raggiungibile e rischierà conseguenze gravi, potrebbe anche astenersi dall'allontanare, perché non gli si può chiedere di essere un eroe, ci sarà un reclamo del PMM, ma intanto chi ne farà le spese saranno i bambini non protetti adeguatamente e tempestivamente»;

    l'Anfaa, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie «esprime in particolare la propria contrarietà ad una riforma che propone di eliminare l'attuale sistema presente all'interno dei Tribunali per i minorenni, laddove le decisioni sono sempre assunte da un collegio multidisciplinare composto da quattro giudici di cui due magistrati (giudici togati) e due esperti nelle scienze umane (giudici onorari). Decisioni difficilissime come allontanamenti, limitazioni della responsabilità genitoriale tali anche da determinare un affidamento e decadenza dalla responsabilità genitoriale, decisioni che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti, sarebbero assunte da un giudice solo, arrivando a disperdere il patrimonio di conoscenze e di specializzazioni maturate nel tempo dai Tribunali per i minorenni, patrimonio professionale e culturale costruito in anni di attività di questo organo». Anche questa associazione si sofferma sul fatto che «l'assegnazione ad un giudice monocratico dei suddetti procedimenti, verosimilmente porterebbe ad un incremento delle consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) che, oltre all'allungamento dei tempi e ad un aggravio dei costi per le famiglie e per l'erario (per tutti quei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato), è un sistema che non tiene conto della velocità con cui mutano le situazioni familiari»;

    e, infine, anche per il Forum delle Associazioni Familiari «la previsione del giudice monocratico è sicuramente uno degli aspetti di maggiore criticità del disegno di legge». E sottolinea che «nell'esperienza del passato la collegialità e la multidisciplinarietà, come confronto tra giudici togati ed onorari, ha caratterizzato l'attività dei Tribunali per i Minorenni, costruendo negli anni un patrimonio giurisdizionale e culturale significativo, come sottolineato anche dalla Ministra Marta Cartabia (Convegno nazionale AEMMF del 23/04/2021 ) e una specializzazione indispensabile riguardo le tematiche minorili, svolgendo il giudice minorile il proprio ruolo, anche decisionale, con il coinvolgimento di psicologi, psichiatri, educatori, assistenti sociali, considerati una risorsa imprescindibile. L'assegnazione al giudice monocratico delle decisioni in merito all'affidamento familiare come da titolo 1 e 1-bis legge n. 184 del 1983, sembra prefigurare una modalità in cui le situazioni dei minori siano definibili e statiche. L'esperienza di accoglienza dei minori in affidamento ci dimostra invece che le situazioni familiari dei minori in affido sono estremamente variabili e volubili. Avviene che, nell'ambito di un procedimento ex articolo 330 e seguenti del codice civile, emergano circostanze tali per cui il Pubblico Ministero proceda al deposito di ricorso per l'apertura di un procedimento di adottabilità. In questi casi la valutazione della storia del bambino, il suo percorso, la sua famiglia, i suoi legami passerà ad un altro giudice, precisamente al collegio competente per i procedimenti d'adottabilità, che dovrà riesaminare gli atti, le relazioni del territorio, le audizioni delle parti con inevitabile allungamento dei tempi processuali»;

    non si comprende, poi, questa scelta di abbandonare i principi della collegialità e della multidisciplinarietà, quando questi sono raccomandati dalle stesse Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, ove ai punti da 16 a 18 delle linee guida si incoraggiano gli Stati membri a rafforzare l'approccio interdisciplinare quando si opera con i minori;

    pertanto alla luce di quanto esposto, abbandonare il principio della collegialità e della multidisciplinarietà sarebbe un grave errore. Serve, invece, ribadire la necessità che ad occuparsi dei minori siano persone particolarmente competenti, in grado di tenere conto della multi-fattorialità, di avere uno sguardo prognostico, di leggere i bisogni del bambino e i suoi legami, al fine di arrivare a formulare un progetto adeguato, in ordine all'età e al cammino di crescita;

    da qui la necessità che a decidere ci sia una pluralità di giudici e l'importanza della presenza dei giudici onorari all'interno del collegio giudicante;

    non si può tacere, inoltre, che nell'istituire il nuovo «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», la legge delega all'esame dimentica del tutto di disciplinare la sorte della competenza amministrativa pure propria del tribunale per i minorenni, giusto quanto previsto dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934, Parte III, recante «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 24, in conformità a quanto osservato in premessa.
9/3289/35. Palmisano, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il comma 7 dell'articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo dinanzi al giudice di pace;

    in particolare, alla lettera a) si dispone che il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (anch'esso oggetto di riforma da parte del comma 5 dell'articolo 1);

    inoltre, la lettera b) stabilisce che la riforma dovrà provvedere alla rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche attraverso la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in vigore dal 31 ottobre 2025 (concernenti, rispettivamente, l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare), ma non chiarisce se la rideterminazione riguarderà la competenza per valore o quella per materia o entrambe e se andrà nella direzione di un'estensione delle competenze ovvero in senso opposto, rappresentando dunque una delega in bianco al Governo;

    ebbene, poiché si ritiene necessario riempire di contenuto sostanziale il principio e criterio direttivo espresso dal Parlamento nella legge delega, si chiede al Governo di apportare modifiche all'attuale articolo 7 del codice di procedura civile prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di valore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto;

    le suddette modifiche comporterebbero l'abrogazione della competenza per materia, come attualmente prevista, e l'attribuzione della sola competenza per valore, che verrebbe estesa dalle cause di valore sino ad euro 5.000 a quelle fino ad euro 10.000 euro, a prescindere dalla materia della controversia trattata, escludendo dalla competenza dello stesso giudice le procedure esecutive immobiliari e mobiliari presso terzi e i relativi giudizi di opposizione, i procedimenti cautelari e il procedimento per convalida di sfratto;

    si ritiene che le modifiche proposte possano meglio conciliare, rispetto all'impianto attuale, la natura ed entità delle controversie assegnate alla competenza del giudice di pace con i tempi di lavoro, i compensi e le responsabilità connesse all'esercizio della giurisdizione, come delineati nel decreto legislativo n. 116 del 2017, non ancora superato dalla riforma strutturale della magistratura onoraria tuttora in gestazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'attuale articolo 7 del codice di procedura civile, prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di valore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto.
9/3289/36. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, l'articolo 1, al comma 24, lettera a), enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia;

    nello specifico, il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o sezione di corte d'appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto;

    la Relazione della Commissione Luiso afferma che l'intervento legislativo proposto risponde all'esigenza unitariamente avvertita di unificare le competenze in materia procedimenti relativi a persone, minori e famiglie;

    inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell'intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni, con certa riduzione del contenzioso, potendo la prevedibilità dell'esito dei procedimenti (in particolari di quelli che non presentano particolari difficoltà) stimolare le parti a raggiungere accordi all'esito della crisi della relazione familiare, da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con certo incremento del ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare;

    al riguardo, si osserva che le finalità di tutela dei minori e della famiglia perseguite dalla richiamata previsione, impongono di dare piena realizzazione al principio di prossimità, per cui – anche nell'ottica di un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale – sarebbe opportuno chiarire pertanto, si ritiene necessario precisare che la sezione distrettuale sia costituita anche presso ciascuna sede distaccata di corte d'appello, laddove presente, e ciò in quanto sarebbe assolutamente impensabile che uffici a km di distanza possano garantire adeguatamente il rispetto dei diritti di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare che la previsione secondo cui «la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello» vada intesa congiuntamente, per cui la competenza distrettuale è attribuita anche alle sezioni distaccate di corte d'appello, laddove presenti.
9/3289/37. Alberto Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, l'articolo 1, al comma 12 enuncia princìpi e criteri direttivi per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione, tra cui la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;

    nello specifico, la lettera a) dispone che nell'esercizio della delega venga previsto che per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

    ciò nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure;

    al riguardo, e nella medesima ottica, sarebbe opportuno prevedere che nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio la significazione di giorno e ora vengano apposte in calce al precetto con atto dell'ufficiale e che il primo atto esecutivo coincida con il primo accesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, l'abolizione del preavviso di rilascio di bene immobile, di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, stabilendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia da quest'ultimo indicato in calce all'atto di precetto, di cui all'articolo 605 del codice di procedura civile, nelle forme di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile e che il primo atto dell'esecuzione per consegna e rilascio coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario.
9/3289/38. Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, l'articolo 1, al comma 14, enuncia princìpi e criteri direttivi per la riforma relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, volta a conformare la legislazione nazionale alla normativa europea regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato;

    a tal riguardo, sarebbe altresì opportuno individuare in particolare le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, anche di quelli nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso nei confronti anche della madre intenzionale;

    tale individuazione, oltre a semplificare e snellire le procedure e ad essere in linea con le più recenti sentenze di legittimità e costituzionali in materia, sarebbe peraltro conforme con l'impegno assunto dallo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (in specie agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9), volto a considerare «l'interesse prevalente del minore» in tutte le decisioni relative ai bambini (articolo 3) e, comunque, ad adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari»;

    sebbene la fecondazione eterologa fra coppie dello stesso sesso non sia consentita in Italia per una scelta del legislatore non costituzionalmente censurabile (sentenza n. 221 del 2019), essa è comunque praticata e praticabile in altri Paesi. I nati a seguito del ricorso a queste tecniche sono, dunque, titolari di diritti, indipendentemente dalle modalità del loro concepimento;

    risulta evidente, infatti, che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, le modalità più congrue di riconoscimento dello status filiationis in caso di adozione avvenuta all'estero da parte di una coppia dello stesso sesso, al fine di garantire i legami affettivi stabili del minore, anche di quello nato da PMA, praticata da coppie dello stesso sesso nei confronti della madre intenzionale.
9/3289/39. Businarolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;

    nonostante i numerosi interventi di modifica, l'istituto della mediazione appare viziato da molteplici criticità – contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – che di fatto lo hanno reso inefficace sia sotto il profilo della celerità della soluzione dei conflitti – in quanto le procedure pendono per non meno di 170 giorni davanti agli organismi di mediazione – sia per l'esiguità della percentuale dei procedimenti iscritti che hanno raggiunto l'accordo;

    in tal senso, i dati forniti dal Ministero della Giustizia sono eloquenti ed evidenziano l'elevata percentuale di aderenti non comparsi, che raggiunge il 46,8 per cento delle procedure; tale percentuale, sommata al 4,4 per cento di pendenze che si concludono per rinuncia del proponente, arriva a raggiungere addirittura il 51,2 per cento, a fronte del 48,7 per cento di aderenti comparsi;

    dato ancora più significativo, è che solo il 26,3 per cento degli aderenti comparsi raggiunge un accordo, mentre il 73,7 per cento riporta la lite alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria. A questo proposito lo stesso Ministero ha svolto una analisi a campione nella quale ha evidenziato che il tasso di successo sale al 44,8 per cento se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro;

    da questi dati emerge una generalizzata diffidenza da parte dei cittadini ad affidare la soluzione dei conflitti insorti per la tutela dei diritti disponibili a organizzazioni private, tanto più che anche la dottrina ha evidenziato numerosi effetti distorsivi di malpractice recepite in parte dal legislatore;

    l'istituzione presso il tribunale ordinario e l'ufficio del giudice di pace, nell'ambito della volontaria giurisdizione, di un ufficio di Mediazione, tramite l'affidamento della funzione di Mediatore a giudici onorari e rendendola obbligatoria per tutte le materie nella disponibilità delle parti, risolverebbe numerosi problemi di ordine pratico e risulterebbe in linea altresì con gli obiettivi previsti dalla direttiva 2008/52/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

    tale soluzione risulterebbe efficace dal momento che le parti tutte sarebbero obbligate ad aderire alla mediazione: se i dati elaborati dal Ministero nell'analisi a campione sono attendibili, il tasso di successo potrebbe risultare addirittura superiore a quello elaborato anche per le garanzie, offerte dai giudici onorari, di rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico nonché di terzietà e imparzialità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un ufficio di mediazione presso la volontaria giurisdizione del Tribunale e del Giudice di Pace, affidando l'incarico di mediatore in via esclusiva ai giudici onorari adeguatamente formati presso la Scuola Superiore della Magistratura in sede distrettuale, al fine di far acquisire le adeguate conoscenze tecniche per guidare le parti a comporre amichevolmente le controversie, nonché di prevedere che, per tutte le controversie in materia di diritti disponibili, sia esperito il tentativo di mediazione, con la partecipazione obbligatoria delle parti e dei difensori, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza per tutti gli attori della mediazione.
9/3289/40. Galizia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni, in modo da risolvere l'attuale regime diarchico di competenze, scisso tra i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e accentrare in capo ad un unico ufficio giudiziario articolato in una sezione distrettuale e più sezioni circondariali tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, famiglia e minori;

    in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;

    nonostante debba considerarsi assolutamente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva la concentrazione delle tutele in capo ad un'unica autorità giudiziaria, al fine di superare le criticità derivanti dall'attuale frammentazione dei procedimenti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario e giudice tutelare, e sia condivisibile la scelta di privilegiare in linea generale la composizione monocratica del tribunale, quale misura volta a garantire una migliore celerità ed efficienza dell'intervento in questo ambito, i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;

    la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla c.d. «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;

    del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal provvedimento in esame, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in tale ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/41. Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    con tale provvedimento, il Parlamento attua una prima riforma organica nell'ambito delle direttive del PNRR in tema di processo civile, il cui obiettivo è la velocizzazione dei processi grazie ad alcune positive novità di indubbio rilievo tra cui: la possibilità di approcciare a questioni di merito sin dalla prima udienza, la semplificazione dei procedimenti, la previsione di ulteriori incentivi fiscali per le ADR, nonché la maggiore tutela per le donne e i minori vittime di violenza, grazie alla creazione del Tribunale specializzato per la Famiglia e minori;

    la riforma, tuttavia, non affronta alcuni nodi irrisolti relativi alle attività di consulenza. Ci si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire la qualità dei consulenti, costi contenuti di consulenza, tempi ragionevoli e predeterminati nell'ambito dei quali la consulenza va espletata nonché, infine, la possibilità di vigilare sui consulenti stessi, al fine di scongiurare il rischio di abusi;

    si tratta di obiettivi non avulsi rispetto alle finalità del PNRR e della riforma in discussione, dal momento che la qualità e la professionalità del consulente sono fattori che concorrono direttamente alla celere definizione dei processi, permettendo di pervenire più rapidamente all'accertamento richiesto dall'ufficio e riducendo il rischio di contestazioni sulle sue risultanze;

    ad oggi non si può che ravvisare come la selezione dei consulenti del Tribunale abbia delle maglie piuttosto larghe che non tengono adeguatamente conto delle esigenze di elevata professionalità e competenza richieste dalla complessità degli accertamenti. Le ragioni sono varie, e risiedono nella carenza di norme che regolano il fenomeno, nella scarsità del personale togato e ausiliario che i Presidenti dei Tribunali destinano a comporre il comitato di cui all'articolo 14 disp. att. c.p.c., nonché, soprattutto, nell'orientamento permissivo di tali comitati, i quali alle volte ritengono sufficiente, al fine di ottenere l'iscrizione all'albo dei c.t.u., la sola dimostrazione che il richiedente eserciti legittimamente una professione liberale. Inoltre, manca una seria disciplina delle specializzazioni, e per l'effetto, può accadere che sia incaricato un gastroenterologo per svolgere una consulenza psichiatrica;

    l'obiettivo della qualità non può essere perseguito se non per tramite della corresponsione di adeguati onorari ai consulenti. Rispetto a ciò, si rileva che le tabelle spesso sono obsolete e recano compensi non attrattivi per professionalità di livello;

    rimane irrisolta la disciplina processuale dei tempi della consulenza d'ufficio, quale aspetto del tutto trascurato dalla riforma in discussione. Difatti, nessuna norma del codice civile stabilisce quale debba essere il termine per lo svolgimento dell'incarico, eccezion fatta per le consulenze in materia di lavoro (per le quali l'articolo 424, ultimo comma, c.p.c., fissa un termine massimo di 20 giorni). Ove siano fissati termini, la giurisprudenza è unanime nel considerarli ordinatori e mai perentori. Peraltro, si registra la prassi secondo cui la magistratura tende a fissare termini largamente sovradimensionati rispetto alla difficoltà oggettiva dell'incarico (ad esempio 90 giorni per stimare una invalidità micropermanente, o 120 giorni per accertare se il saggio degli interessi stabilito da un contratto di mutuo sia o non sia usurario);

    da ultimo, rimane irrisolto il nodo della vigilanza sull'operato degli ausiliari, che ad oggi è totalmente fallimentare, nonché la mancanza di un sistema di controllo sugli ausiliari. E infatti, solo tramite un sistema che garantisca al trasparenza e l'imparzialità degli ausiliari e delle loro valutazioni, può concorrersi al fine dell'equa giustizia e della celere durata dei procedimenti, riducendo il rischio di impugnazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    individuare, anche attraverso norme regolamentari, un sistema di selezione efficace dei consulenti tecnici di tribunale, che garantisca all'ingresso un livello minimo di competenza e predisponga controlli e obblighi periodici al fine di attestare la formazione continua negli specifici ambiti professionali di riferimento, tenendo altresì conto delle specializzazioni, nonché di disciplinare espressamente le tempistiche della consulenza tecnica d'ufficio, individuando termini perentori e i casi eccezionali in cui il magistrato, mediante provvedimento motivato, possa autorizzare il consulente a discostarsene;

    rivedere e attualizzare i compensi recati nelle tabelle degli onorari da liquidare ai consulenti tecnici d'ufficio;

    introdurre specifici controlli sulla trasparenza, indipendenza e terzietà dei consulenti, sia rispetto alle parti del giudizio, che ai loro avvocati, che ai magistrati, con l'elencazione di conseguenze in caso di violazione dei propri doveri d'ufficio.
9/3289/42. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

    in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

    nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi; come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

    al riguardo, vai la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa – arbitrato, mediazione, conciliazione – in Italia;

    ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7 per cento);

    come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'istituto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso,

impegna il Governo

ad introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, misure volte alla regolazione dei costi per il ricorso all'arbitrato, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.
9/3289/43. Morani, Bazoli, Verini, Miceli.


   La Camera,

   premesso che:

    specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare, (articolo 1, comma 23) il disegno di legge enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione e alla mediazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere, nell'adozione dei decreti delegati, che, qualora il tentativo di conciliazione e di mediazione non riescano, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione e di mediazione non siano mai esperiti nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77.
9/3289/44. Verini, Bazoli, Miceli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento è stato approvato dal Senato lo scorso 21 settembre dopo un accurato e complesso lavoro iniziato nel marzo del 2020;

    il testo contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio; il tutto nel contesto delle aspettative europee. Si opera, dunque, un intervento sul rito civile per renderlo più snello e più celere, migliorando l'arretrato e la gestione dei carichi di lavoro dei nostri tribunali. Specifici principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di cognizione di primo grado;

    ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttorie e decisorie, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazione di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.

    il Governo, dovrà modificare alcune disposizioni inerenti al contenuto della comparsa di risposta e dovrà valorizzare delle fasi anteriori alla prima udienza, al fine di definire il quadro delle rispettive pretese delle parti e dei mezzi di prova richiesti. Inoltre, la riforma dovrà: valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni; prevedere alcune modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori;

    è stato inserito per le parti del processo un sistema di decadenze e preclusioni per il mancato rispetto dei termini da parte loro finalizzate proprio allo snellimento dell'iter processuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad apportare modifiche legislative finalizzate a stabilire che i termini per il compimento degli atti del processo diventino perentori anche per i giudici.
9/3289/45. Tateo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni, in modo da risolvere l'attuale regime diarchico di competenze, scisso tra i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e accentrare in capo ad un unico ufficio giudiziario articolato in una sezione distrettuale e più sezioni circondariali tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, famiglia e minori;

    in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;

    nonostante debba considerarsi assolutamente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva la concentrazione delle tutele in capo ad un'unica autorità giudiziaria, al fine di superare le criticità derivanti dall'attuale frammentazione dei procedimenti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario e giudice tutelare, e sia condivisibile la scelta di privilegiare in linea generale la composizione monocratica del tribunale, quale misura volta a garantire una migliore celerità ed efficienza dell'intervento in questo ambito, i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;

    la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla cosiddetta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/46. Turri, Zanettin.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    la riforma, come indicato dall'articolo 1, comma 1, prevede un «riassetto formale e sostanziale» del processo civile, novellando il codice di rito e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dai successivi commi;

    obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile;

    negli ultimi anni, il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili ha avuto diffusione sempre più crescente, anche in ragione del notevole aumento del degrado nelle periferie delle città e nei centri urbani di minori dimensioni, diventando una vera e propria emergenza sociale. Infatti, sono molte le vicende di persone – soprattutto fragili – che, dopo essersi allontanate anche solo temporaneamente dalle proprie abitazioni, non hanno più potuto farvi rientro proprio a causa della presenza di occupanti abusivi, identificati, nella maggior parte dei casi, come stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale;

    l'occupazione arbitraria di un immobile, in particolare quando esso è destinato a uso abitativo, rappresenta una grave violazione della Costituzione che, all'articolo 14, sancisce il principio dell'Inviolabilità del domicilio;

    gli strumenti ad oggi forniti dall'ordinamento – articolatisi su due livelli, penalistico e civilistico – non sono riusciti ad arginare il fenomeno e tutelare adeguatamente i diritti delle persone e famiglie vittime di tale odioso fenomeno;

    invero, la tutela penalistica può fornire ai legittimi proprietari, possessori o detentori delle case di abitazione occupate abusivamente, al termine del procedimento penale, la sola tutela risarcitoria, per lo più inutile dato il tendenziale stato di nulla-tenenti degli autori;

    la tutela civilistica, sia essa svolta in petitorio, oppure, ove possibile, con le forme dei procedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 c.p.c. o tramite l'azione di reintegra nel possesso di cui all'articolo 703 c.p.c., considerati i tempi «tecnici» per ottenere il provvedimento esecutivo che consenta di intraprendere l'esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile, unitamente ai tempi di questa ulteriore procedura, è, all'evidenza, del pari inidonea a tutelare efficacemente – che in tal caso significa tempestivamente – i diritti delle persone illecitamente private delle proprie case di abitazione,

impegna il Governo

valutate le istanze di cui in premessa, ad adottare urgentemente le più idonee iniziative legislative, anche concernenti il relativo procedimento giurisdizionale, atte a tutelare efficacemente il diritto dei proprietari, possessori e detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, a rientrare in tempi certi e celeri nel possesso degli immobili abusivamente occupati.
9/3289/47. Marrocco, Rossello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    la riforma, come indicato dall'articolo 1, comma 1, prevede un «riassetto formale e sostanziale» del processo civile, novellando il codice di rito e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dai successivi commi;

    obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile;

    in tale ottica, il provvedimento amplia e incentiva il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita, estendendo la mediazione obbligatoria, fra gli altri, ai contratti di franchising;

    si rammenta che rientra nella competenza delle sezioni specializzate delle imprese istituite presso i tribunali la controversia in materia di franchising, quando questa non riguardi solo l'esecuzione del contratto, ma anche l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l'indebito utilizzo di privative registrate;

    attualmente per tali controversie è prevista la mediazione facoltativa, in ragione della peculiarità dei diritti compresi nel contratto di franchising che, per la loro specificità, sono devoluti alle sezioni specializzate delle imprese;

    tale iper-specializzazione non può essere posseduta dagli organismi di mediazione, con conseguente riduzione delle relative tutele. Pare, dunque, necessario affinché la promozione delle procedure di mediazione possa rispondere adeguatamente alle istanze di qualità, celerità, trasparenza, competenza e imparzialità, escludere tale tipologia di contratti dall'alveo di operatività della mediazione obbligatoria,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere i contratti di franchising dalle controversie oggetto di mediazione obbligatoria.
9/3289/48. Pittalis, Zanettin.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone;

    in particolare, alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, il disegno di legge: interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello (articolo 1, comma 27);

    modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale;

    interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo (articolo 1, comma 34);

    modifica l'articolo 709-ter del c.p.c. che è stato introdotto dalla legge n. 54 del 2006 con lo scopo di disciplinare la soluzione delle controversie tra genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e sanzionare eventuali inadempimenti, prevedendo un procedimento azionabile sia in via incidentale che in via autonoma rispetto ad un giudizio di separazione o divorzio.

    l'articolo 709-ter c.p.c. conferisce al giudice il potere, da un lato, di assumere i «provvedimenti opportuni» per risolvere la controversia in corso – quindi, anche modificando i provvedimenti in vigore – e dall'altro di adottare, a fronte dell'accertamento positivo di un grave inadempimento ovvero del mancato rispetto del contenuto degli obblighi previsti nel provvedimento giudiziale, misure tipiche afflittive. L'articolo 709-ter c.p.c., al 2° comma, prevede: «il Giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 75 a un massimo di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende»;

    nella modifica apportata attraverso il testo in oggetto, si disciplina nello specifico come il giudice debba disporre il risarcimento dei danni individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dallo stesso. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute;

   tenuto conto che:

    la disciplina processuale dell'attività di consulenza d'ufficio ha due aspetti: un primo aspetto «ordinamentale»: stabilire come si diventa consulente d'ufficio, quali i controlli, quale la vigilanza, quali le sanzioni disciplinari, quali i compensi;

    il secondo aspetto è quello «funzionale»: la nomina del c.t.u., i suoi compiti e poteri, l'astensione e la ricusazione, i rapporti col giudice e con le parti;

    le nuove norme relative ai requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, aggiungono alle sei categorie di professionalità sinora previste dalla legge, anche quelle degli psicologi giuridici e dei neuropsichiatri infantili. L'aggiunta di questa ultima categoria è tuttavia un in più, in quanto la neuropsichiatria infantile è una specializzazione della laurea in medicina e chirurgia, pertanto i neuropsichiatri stessi hanno già la possibilità di iscriversi all'albo dei CTU in quanto laureati in medicina e chirurgia;

    per quanto riguarda invece la categoria degli psicologi giuridici attualmente sono professionisti laureati in psicologia che hanno svolto un master universitario in psicologia giuridica, un titolo che non è in alcun modo equiparabile ad un corso di laurea magistrale o ad una specializzazione universitaria;

    è pacifico che il ricorso all'intervento urgente ex 403 c.c. nella fase anteriore all'affidamento familiare dovrebbe essere limitato soltanto a situazioni di fatto in cui il minore è oggettivamente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere;

    l'oggettività dello stato di abbandono del minore e della sua esposizione ad un grave pregiudizio e pericolo è fondamentale per evitare, come spesso purtroppo accade, che il minore sia allontanato dalla famiglia in base a valutazioni arbitrarie e soggettive degli organi di protezione dell'infanzia. Trattandosi di provvedimenti urgenti adottati prima dell'affidamento familiare, infatti, la discrezionalità diventa pericolosamente arbitrarietà, con il grave rischio di allontanare il minore ingiustamente dalla propria famiglia, provocando un trauma indelebile. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia e tale diritto non può essere violato sulla base di valutazioni soggettive ed arbitrarie del personale addetto alla protezione dell'infanzia;

    oltre all'oggettività dello stato di abbandono e dell'esposizione al grave pregiudizio del minore, è importante che siano rispettati i rapporti psico-affettivi significativi del minore la cui presenza rappresenta il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono;

    inoltre l'accertamento dello stato di abbandono del minore, dovrebbe basarsi su di una reale ed obiettiva situazione esistente in atto e la presenza di un legame familiare significativo dovrebbe impedire l'allontanamento coatto del minore per motivi di abbandono;

    la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al secondo comma dell'articolo 12, prevede che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

    il diritto all'ascolto rappresenta un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età, vale a dire la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Questa nozione di minore età è adottata ormai unitariamente a livello europeo: infatti minore è una persona di età inferiore agli anni 18 (articolo 2, parte 2, n. 6 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori);

    il diritto a esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per il bambino e per l'adolescente, di poter condividere il proprio punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali che lo riguardano e di poterli influenzare. Aspetto rilevante è la volontarietà di questo intervento. Il minore ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista. Ciò significa che si tratta di una scelta e non di un obbligo;

    l'ascolto del minore di età è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento italiano e deve essere garantito nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo status del minore, compresi i procedimenti di tutela;

    per i casi di inosservanza dei decreti emessi in ambito di separazione tra coniugi, ove vi sono controversie in ordine dell'esercizio di responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento, l'applicazione dell'articolo 709-ter cpc, al n. 3 del secondo comma, in base alla modifica prevista dal testo all'esame dell'Aula, prevede un risarcimento del danno giornaliero a carico di uno dei due genitori nei confronti dell'altro. La disposizione tuttavia non tiene conto delle situazioni di rifiuto dei minori di uno dei due genitori, rendendo difficoltoso se non impossibile, attenersi al rispetto del decreto disposto dal giudice. Nei casi di violenza domestica e violenza assistita ad esempio, è necessario tenere in conto della volontà espressa dal minore, il quale in quanto spettatore e/o vittima di reato, potrebbe rifiutarsi di attenersi alle disposizioni stabilite dal giudice in ambito di frequentazione del genitore presunto abusante. Determinando un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del genitore tenuto ad eseguire l'ordine del giudice,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per garantire l'ascolto della persona minorenne sia in fase istruttoria che a seguito dell'emissione di un provvedimento a sua tutela, informandola adeguatamente circa le decisioni che la riguardano e assicurando la sua partecipazione alla definizione del progetto educativo;

   ad adottare iniziative volte a garantire che il giudice esegua personalmente l'ascolto del minore e disponendo in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore d'età;

   ad inserire nell'albo dei consulenti tecnici la categoria dei neuropsichiatri infantili e degli psicologi dell'età evolutiva;

   ad adottare iniziative volte a garantire che l'allontanamento coatto del minore dall'ambiente familiare, venga disposto dal giudice esclusivamente nei casi di oggettivo e grave pregiudizio, escludendo l'abbandono di minore in tutti i casi in cui sia accertato un legame familiare significativo per il minore stesso;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere l'applicazione dell'articolo 709-ter cpc nei casi in cui a carico di uno od entrambi i genitori, vi siano procedimenti in corso relativi alle fattispecie di reati previsti dal cosiddetto «codice rosso».
9/3289/49. Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    la digitalizzazione è ormai alla base di tutte le strutture amministrative ed è essenziale in tutti gli ambiti a garanzia di sicurezza, trasparenza e tempestività di utilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad aumentare i fondi stanziati per la digitalizzazione nell'ambito giudiziario.
9/3289/50. Mollicone.