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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 agosto 2021

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 9 AGOSTO 2021

Missioni valevoli nella seduta del 5 agosto 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 agosto 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'ORSO e MARTINCIGLIO: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (3253);
   DI GIORGI: «Disciplina della professione di guida turistico-culturale» (3254).

  In data 5 agosto 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PEZZOPANE: «Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale» (3260);
   POTENTI: «Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, in materia di ripristino delle sezioni distaccate insulari di tribunale aventi sede a Ischia, Lipari e Portoferraio» (3261);
   FIORAMONTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia di COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per la prevenzione, la profilassi e la cura e sulle conseguenze rilevanti per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale» (3262);
   MICELI: «Modifica all'articolo 423-bis del codice penale, concernente il delitto di incendio boschivo» (3263).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 4 agosto 2021 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche al computo dei votanti per la validità delle elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista» (3255).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 4 agosto 2021 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica, con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia» (3256).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ANGIOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori» (2293) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

Trasmissione dal Senato.

  In data 5 agosto 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 2329. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro» (approvato dal Senato) (3257);
   S. 2308. – «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020» (approvato dal Senato) (3258);
   S. 2309. – «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021» (approvato dal Senato) (3259).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Disposizioni in materia di procedimenti finanziati con i fondi del Next Generation EU» (3136) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  ASCARI ed altri: «Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354» (3187) Parere delle Commissioni I, V e VI.

   VII Commissione (Cultura)
  VERINI ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro» (3188) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente)
  POTENTI ed altri: «Istituzione dell'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero della transizione ecologica» (3190) Parere delle Commissioni I, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)
  SIANI: «Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile» (3192) Parere delle Commissioni I, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  VILLANI ed altri: «Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore» (3199) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali):
  NOVELLI e SANDRA SAVINO: «Introduzione dell'articolo 656-bis del codice penale e altre disposizioni per il contrasto della pubblicazione o della diffusione di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria» (2850) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  ROSSI ed altri: «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate» (3195) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:

  DAVIDE CRIPPA, DIENI, INVIDIA, PALMISANO, SAITTA ed ELISA TRIPODI: «Modifiche al Regolamento volte all'adeguamento alla riduzione del numero dei deputati, con particolare riferimento alla riduzione della composizione numerica di alcuni organi della Camera, alla razionalizzazione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, alla riduzione dei quorum in Commissione ed in Assemblea, nonché in tema di cariche dell'Ufficio di Presidenza» (Doc. II n. 24).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport, con lettera pervenuta in data 3 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, commi 3-bis e 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 58, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relazione concernente lo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, riferita all'anno 2020 (Doc. CXLIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 luglio 1993, n. 238, il secondo atto integrativo al contratto di programma 2016-2021 – parte servizi, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa, corredato dalla relazione informativa.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 24 luglio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta il funzionamento dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2021) 439 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2021) 445 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (COM(2021) 451 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2021 (Doc. CLIII, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 4 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2019 (Doc. XCVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (268).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (269).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (270).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (271).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (272).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 (273).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (274).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (275).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (276).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (277).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (278).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (279).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (280).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (281).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (282).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (283).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 settembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 agosto 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative, in raccordo con le regioni, volte a tutelare la salute dei cittadini con riguardo all'utilizzo dei mezzi di trasporto e alla didattica in presenza, anche con riferimento alle modalità di attuazione delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19 – 3-02447

   MARCO DI MAIO, NOJA, PAITA, TOCCAFONDI, NOBILI, FREGOLENT, UNGARO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre 2021. Contemporaneamente sono state stabilite le modalità di attuazione del green pass secondo le quali, dal 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi COVID-19 (green pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale SARS-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi) o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (con validità 48 ore);
   tale documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a diverse attività o ambiti, tra i quali: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi ed altro;
   in questi giorni, inoltre, l'Esecutivo si appresta a varare un nuovo decreto-legge che dovrà essere approvato in settimana per estendere il green pass ai trasporti e affrontare il nodo scuola. La linea sembra essere quella di adottare il green pass solo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza, anche se rimane da decidere la data di entrata in vigore del suddetto l'obbligo;
   il problema principale è sicuramente da riferirsi al coordinamento con le regioni, che dovranno essere chiamate a condividere le scelte del Governo –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare, congiuntamente alle regioni, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e nell'esercizio del diritto allo studio tramite la didattica in presenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. (3-02447)


Strategie di intervento e prevenzione per la tutela dell'abete rosso, in particolare nel Triveneto – 3-02448

   LOSS, BUBISUTTI, VIVIANI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MOLINARI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l’Ips typographus, è un coleottero scolitide corticicolo dell'abete rosso classificato tra le dieci specie di insetti responsabili dei maggiori danni alle foreste europee; è individuato dai regolamenti europei come organismo nocivo da quarantena rilevante;
   gli attacchi di questo insetto alle foreste di conifere colpite da vento sono noti, tanto da causare massicce perdite oltre la massa già abbattuta; soprassuoli danneggiati dal vento favoriscono lo sviluppo del bostrico e possono originare pullulazioni a partire dagli alberi schiantati, per poi spostarsi sulle piante sane vicine;
   con la tempesta Vaia si sono avuti aumenti delle popolazioni di bostrico in molte aree del Triveneto, tenuto conto anche dell'elevato numero di alberi abbattuti, un ottimo ambiente di riproduzione per questo insetto;
   le infestazioni di bostrico sono legate a situazioni climaticamente sfavorevoli all'abete rosso e i fenomeni climatici legati al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, registrato sia a livello alpino che europeo, stanno generando un progressivo aumento dell'intensità delle infestazioni, oggi aggravate dalla situazione generata da Vaia;
   il monitoraggio del bostrico nel 2019 e 2020 ha rilevato come le popolazioni dell'insetto si siano già sviluppate nella gran massa di alberi caduti e sono in grado di avviare una crescita demografica esponenziale che può mettere in crisi la sopravvivenza anche degli abeti rossi non colpiti dalla tempesta, minacciando le foreste alpine delle Dolomiti, con pesantissime ripercussioni ambientali, economiche e paesaggistiche;
   gli interroganti avevano già fatto presente questa problematica situazione chiedendo specifiche iniziative per la lotta ed il contrasto al bostrico; fu risposto che, per la definizione delle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale, la questione sarebbe stata discussa in sede di Comitato fitosanitario nazionale;
   in questo ultimo periodo la situazione si sta aggravando ulteriormente in quanto gli andamenti climatici discontinui e le ultime ondate di caldo sottopongono a «stress» le popolazioni di abete rosso, con la crescita della mortalità degli alberi in piedi per il diffondersi del bostrico, con il grave rischio di arrivare ad un'assenza quasi totale dello stesso nelle foreste alpine italiane –:
   se e quando siano state dibattute nel Comitato fitosanitario nazionale le questioni inerenti alle strategie integrate di intervento e prevenzione al bostrico e quali siano state le conclusioni alle quali si è arrivati per impedire che nel breve termine le foreste italiane, in particolare del Triveneto, si spoglino dell'abete rosso a causa degli attacchi di bostrico. (3-02448)


Orientamenti in ordine all'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per rafforzare la competitività e la sostenibilità del comparto agroalimentare – 3-02449

   INCERTI, AVOSSA, CAPPELLANI, CENNI, CRITELLI, FRAILIS, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la prospettiva per la nuova agricoltura è legata indissolubilmente allo sviluppo di pratiche agricole sostenibili e al sostegno degli agricoltori impegnati ogni giorno a tutelare la biodiversità e a salvaguardare il paesaggio;
   l'accesso al cibo sano e la sicurezza alimentare sono al centro del dibattito internazionale. Gli agricoltori assumono un ruolo fondamentale nella produzione di prodotti alimentari salutari e rispettosi dell'ambiente;
   gli imprenditori e gli operatori delle filiere vanno sostenuti nel percorso di innovazione dei processi di produzione, al fine di poter utilizzare al meglio nuovi strumenti tecnologici e digitali;
   il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenterà un'occasione fondamentale se si sarà in grado di sostenere e rafforzare la competitività del nostro sistema agroalimentare italiano, migliorando nel contempo la sostenibilità dei processi produttivi agricoli;
   con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto annunciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prende avvio il cambio di paradigma dell'intero settore agroalimentare nazionale. Gli stanziamenti principali diretti per il settore agricolo, a cui si affiancano altri progetti condivisi con altri Ministeri, sono infatti i seguenti:
    a) 800 milioni di euro per la logistica;
    b) 1,5 miliardi di euro per il cosiddetto agrisolare;
    c) 500 milioni di euro per l'ammodernamento delle macchine agricole;
    d) 1,2 miliardi di euro, nel fondo complementare, per i contratti di filiera;
    e) 2 miliardi di euro per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;
    f) 880 milioni di euro per gli invasi e il sistema irriguo –:
   quali orientamenti il Ministro interrogato stia assumendo rispetto alle linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per rafforzare la competitività e la sostenibilità del comparto agroalimentare italiano. (3-02449)


Iniziative volte a riconoscere l'attività del caregiver familiare, al fine di garantire a tale figura la tutela giuridica ed economica riconosciuta ai lavoratori – 3-02450

   LAPIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), definisce la figura del caregiver familiare come «la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (...) di un familiare o di un affine (...) che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé»;
   i suoi compiti sono quelli di assistere l'infermo, accompagnarlo nei luoghi di cura, prestargli assistenza durante eventuali ricoveri ospedalieri, tenere i rapporti con i medici facilitando la comunicazione tra loro ed il paziente, svolgere atti di natura burocratica ed amministrativa che il malato non può più compiere in maniera autonoma. Si tratta di un vero e proprio lavoro che porta il caregiver a sottrarre tempo ai propri interessi e sovente a non poter esercitare un proprio impiego che, rispetto al primo, risulti retribuito e dotato di tutte le garanzie e tutele previste dall'ordinamento. Ciò non permette al soggetto una piena autonomia, con ricadute sia a livello fisico che psicologico;
   il caregiver familiare costituisce, inoltre, un importante elemento di sostenibilità economica per il welfare del nostro Paese, per quel che riguarda la gestione della cronicità e della disabilità, sottraendo di fatto al sistema sanitario nazionale la gestione di quei pazienti che possono essere assistiti in assenza di professionalità mediche;
   un'indagine dell'Istat nel 2018 ha rilevato l'esistenza complessiva di 12 milioni 746 mila persone tra i 18 e i 64 anni (34,6 per cento della popolazione) che si prendevano cura dei figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani. Tra gli occupati, quasi il 40 per cento dei 18-64enni svolgeva attività di cura;
   nonostante l'importanza di tale figura, che denota un valore sociale ed economico non indifferente, l'Italia ad oggi risulta essere uno dei pochi Paesi in Europa a non aver riconosciuto diritti specifici e tutele per il caregiver familiare, sebbene i diversi tentativi del legislatore nazionale degli ultimi anni –:
   quali iniziative intenda adottare per riconoscere l'attività del caregiver familiare garantendo al medesimo la tutela giuridica ed economica spettante a tutti gli altri lavoratori. (3-02450)


Iniziative per l'introduzione dell'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 anche nei luoghi di lavoro – 3-02451

   BALDINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, prevede dal 6 agosto 2021 la possibilità di accedere ad una serie di servizi, in zona bianca, soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: per accedere a bar e ristoranti, se si consuma al chiuso, per palestre, cinema, teatri, musei, eventi sportivi o concerti, piscine, centri termali e fiere e quant'altro; la disposizione si applica anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora queste attività siano state autorizzate;
   per tutelare la salute collettiva e quella dei lavoratori le associazioni imprenditoriali si sono dichiarate disponibili ad introdurre l'obbligo del green pass anche nei luoghi di lavoro e sono impegnate ad aggiornare il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nella convinzione che «l'esibizione di un certificato verde valido dovrebbe rientrare tra gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede su cui poggia il rapporto di lavoro»;
   l'imprenditore è inoltre, a norma dell'articolo 2087 del codice civile, obbligato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'integrità fisica dei dipendenti;
   i sindacati, contrari a forzature e a violazioni della privacy, ribadiscono che la scelta di introdurre il green pass nei luoghi di lavoro può essere compiuta solo dal Governo; per questo chiedono al Governo e al Parlamento regole chiare e di agevole applicazione –:
   se non ritenga di adottare le iniziative necessarie per introdurre l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 anche nei luoghi di lavoro. (3-02451)


Iniziative per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali in relazione a recenti crisi aziendali, nonché misure volte a prevedere modalità di comunicazione delle decisioni datoriali rispettose della dignità dei lavoratori – 3-02452

   DORI, FORNARO e DE LORENZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   da organi di stampa si apprende che Logista, la multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco, ha deciso di chiudere il sito di Bologna e ha avvisato tutti i lavoratori con un messaggio via WhatsApp inviato sabato 31 luglio 2021 verso le ore 22;
   la comunicazione è arrivata senza alcun preavviso e senza alcun coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, lanciando nell'angoscia circa 90 lavoratori e le loro famiglie;
   nelle settimane scorse già Giannetti ruote a Ceriano Laghetto (Monza) e la Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) avevano comunicato per email i licenziamenti ai dipendenti;
   nel sito di Villa Carcina, in provincia di Brescia, aperto nel 1978 e acquisito da Timken nel 1996, la multinazionale ha annunciato la volontà di chiudere lo stabilimento e il conseguente licenziamento dei 106 lavoratori, senza nessun preavviso e senza che fosse stato percepito nessun segnale di crisi;
   a parere degli interroganti questa modalità e il susseguirsi di licenziamenti non è accettabile anche con riferimento al metodo di comunicazione, che purtroppo si sta ripetendo e che calpesta i diritti e la dignità dei lavoratori che resteranno senza occupazione;
   non si tratta solo delle modalità di comunicazione, ma una questione che attiene al lavoro, ai diritti, alla civiltà. Un Paese in cui vieni licenziato dall'oggi al domani via chat non può dirsi civile –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori e se non voglia promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le parti datoriali, misure che contemplino, sempre e comunque, il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, per evitare che episodi di questa gravità possano ripetersi e che alla fine a pagare il costo delle crisi siano sempre i soggetti più deboli, trattati alla stregua di merce.
(3-02452)


Iniziative volte a tutelare i lavoratori e il tessuto produttivo nazionale in relazione a recenti crisi aziendali, anche con riferimento all'efficacia delle disposizioni volte a contrastare la delocalizzazione da parte di aziende che hanno usufruito di contributi pubblici – 3-02453

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, RIZZETTO, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il 3 agosto 2021 la multinazionale Logistic time srl ha licenziato novanta dipendenti con un messaggio WhatsApp: «A seguito della riduzione delle attività, nella data di lunedì 2 agosto 2021 lei sarà dispensato dalla sua attività lavorativa. Il trattamento economico verrà garantito con gli strumenti previsti di legge. Cordiali saluti Logistic time srl»;
   il clamoroso caso segue quello di altre due aziende, la Gianetti ruote di proprietà di un fondo americano, e la Gkn, multinazionale sotto il controllo di un fondo britannico che produce componenti per il settore automobilistico e aerospaziale attiva in oltre trenta Stati, che hanno licenziato complessivamente 574 dipendenti con una mail, a causa della chiusura dei siti produttivi, rispettivamente, di Ceriano Laghetto in Brianza e di Campi Bisenzio in Toscana;
   tali licenziamenti, effettuati con modalità inaccettabili e lesive esse stesse della dignità dei lavoratori, si vanno ad aggiungere a quelli che nei mesi appena trascorsi hanno interessato 369 dipendenti della Whirlpool e 410 di Embraco, e riverseranno le proprie gravissime conseguenze anche sui rispettivi indotti, arrivando a colpire migliaia di lavoratori;
   tutte queste aziende hanno percepito nel corso degli anni contributi pubblici dallo Stato italiano;
   il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità, ha previsto misure per sanzionare la condotta di imprese «italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio», prevedendo la decadenza dal beneficio e la possibilità per l'amministrazione titolare della misura di aiuto di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il doppio e il quadruplo dell'importo dell'aiuto fruito;
   tali misure, tuttavia, fuori dei casi in cui gli aiuti siano destinati a specifici siti produttivi, agisce solo nel caso in cui la delocalizzazione avvenga in Stati al di fuori dell'Unione europea;
   tutti i tavoli negoziali convocati sinora dal Governo con riferimento a queste crisi aziendali non sono riusciti a fornire delle soluzioni adeguate e si sono, quindi, mostrati del tutto insufficienti a impedire alle aziende a procedere ai licenziamenti –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere con riferimento alle problematiche esposte in premessa, per tutelare i lavoratori e il tessuto produttivo nazionale. (3-02453)


Iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico-politico – 3-02454

   INVIDIA, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, BARZOTTI, CIPRINI, COMINARDI, CUBEDDU, PALLINI, SEGNERI, TRIPIEDI e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   secondo dati Inail, pubblicati in data 30 luglio 2021, il bilancio provvisorio (primo semestre dell'anno) dei casi mortali denunciati per infortuni sul lavoro e avvenuti nel 2021 è pari a 538;
   recentemente si è verificato l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, nel quale è rimasta vittima a Camposanto, in provincia di Modena, una lavoratrice di 40 anni che svolgeva la prestazione lavorativa presso un'azienda che produce cartoni per alimenti;
   al di là dell'accertamento delle cause dell'accaduto da parte della magistratura, il problema delle morti bianche rappresenta un'emergenza che deve essere affrontata immediatamente da tutti gli attori istituzionali;
   in base al quarto rapporto di Inail, Istat, Inps e Anpal sul mercato del lavoro al tempo del COVID-19, pubblicato a febbraio 2021, le denunce di infortuni sul lavoro pervenute all'Istituto sono state 554.340, delle quali 1.270 con esito mortale, oltre a 13 incidenti plurimi per un totale di 27 decessi;
   nel 2021 le denunce di infortuni pervenute all'Inail, tra gennaio e giugno, sono state 266.804 (+8,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020), 538 delle quali con esito mortale (-5,6 per cento);
   nell'ordinamento la responsabilità del datore di lavoro per la tutela contro gli infortuni sul lavoro trova fondamento negli articoli costituzionali 32, 35, 38 e 41;
   al fine di prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette morti bianche, appare fondamentale introdurre modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, volte a potenziare i sistemi di controllo, nonché a istituire meccanismi premiali per le aziende che rinnovano i propri macchinari e incentivano la formazione sui luoghi di lavoro;
   va considerata l'approvazione, nel maggio 2021, da parte della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati di una risoluzione per l'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro –:
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di prevenire e contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, per le finalità di cui in premessa. (3-02454)


Iniziative per agevolare la formazione e l'assunzione di manodopera nel settore edile, anche attraverso la revisione di taluni aspetti del reddito di cittadinanza – 3-02455

   MAZZETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   come riportato con grande evidenza dal quotidiano Il Sole 24 ore, l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha denunciato la grave difficoltà nel reperire manodopera nel settore edile;
   grazie alla ripresa economica che si sta registrando, in particolare nel settore edilizio, Ance ha stimato che nel 2022 si verificherà un fabbisogno occupazionale di 265 mila posti di lavoro. A fronte di queste stime si registra la carenza a reperire manodopera che, per tutto il settore edilizio, si attesta in media al 31 per cento del totale, arrivando al 52,3 per cento per gli addetti specializzati nelle rifiniture e al 60 per cento per gli operai specializzati nelle costruzioni;
   le criticità maggiori individuate nel reperire il personale necessario consistono, da un lato, nell'assenza di manodopera con adeguata formazione e, dall'altro, nella difficoltà a riportare in cantiere personale già formato uscito dal settore durante il periodo del lockdown, difficoltà che in molti casi è collegata alla percezione del reddito di cittadinanza;
   tale carenza, oltre mettere a rischio la ripresa di un settore fondamentale per l'economia italiana, rischia di produrre ripercussioni anche sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, al fine di agevolare la formazione e le assunzioni di manodopera da impiegare nel settore edile e se preveda l'adozione di iniziative correttive di quegli aspetti del reddito di cittadinanza che, come nel settore dell'edilizia, possono svolgere un'azione di freno al reperimento di personale da parte delle imprese. (3-02455)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2272 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3243)

A.C. 3243 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, prevede particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    il provvedimento in esame è stato definito come un decreto che mette al centro il merito, trasparenza, valutazione e monitoraggio, tanto da prevedere l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) portandoli da tre a cinque;
    durante l'esame del provvedimento in Commissione al Senato, infatti, con un emendamento del Governo è stato aggiunto addirittura un intero titolo al testo del decreto-legge, con il quale sono state disposte assunzioni di personale al Ministero della transizione ecologica, l'articolazione della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA, la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico, e, infine, l'aumento dei componenti del consiglio di amministrazione di ENEA;
    non appare chiaro quale sia la motivazione che giustifichi il fatto che disposizioni relative a personale delle pubbliche amministrazioni, o, addirittura, come nel caso specifico, l'aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione di un'agenzia;
    si tratta, infatti, di norme di natura ordinamentale che non rivestono certo carattere di simile urgenza da dover far ricorso alla decretazione del Governo,

impegna il Governo

a operare affinché, nei provvedimenti d'urgenza di prossima emanazione, non siano inserite surrettiziamente norme di carattere ordinamentale.
9/3243/1Silvestroni, Rizzetto, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge in esame è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR e, in particolare, a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;
    le assunzioni nell'ambito dell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali evidenziano infatti problemi di funzionamento dell'ordinario come, ad esempio, la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato;
    anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo

a volere prevedere la definizione di un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.
9/3243/2Foti, Montaruli, Lucaselli, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017,

impegna il Governo

a garantire in tempi brevissimi, un corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499, o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
9/3243/3Albano, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    nello specifico, il comma 3-bis — introdotto al Senato — dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega n. 124 del 2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
    il tema dei contratti di lavoro flessibili e del lavoro pubblico è di grande attualità e costituisce ormai da alcuni anni oggetto di un ampio confronto oltre che di diversi interventi normativi;
    il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione passa attraverso la capacità dell'azione amministrativa di adottare strumenti e processi flessibili al fine di rispondere in tempi rapidi e con la migliore qualità dei servizi ai fabbisogni crescenti delle imprese e dei cittadini;
    per questi motivi è importante che le amministrazioni impieghino in modo efficiente ed efficace tutti gli strumenti e le risorse umane migliori nel rispetto dei princìpi di imparzialità e buon andamento e questo potrebbe essere garantito attraverso il superamento del precariato nell'ambito dei contratti di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a prevedere interventi volti a garantire che il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si applichi anche per i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
9/3243/4Butti, Rizzetto, Bucalo, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    nello specifico, il comma 3-bis — introdotto al Senato — dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega n. 124 del 2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
    il tema dei contratti di lavoro flessibili e del lavoro pubblico è di grande attualità e costituisce ormai da alcuni anni oggetto di un ampio confronto oltre che di diversi interventi normativi;
    il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione passa attraverso la capacità dell'azione amministrativa di adottare strumenti e processi flessibili al fine di rispondere in tempi rapidi e con la migliore qualità dei servizi ai fabbisogni crescenti delle imprese e dei cittadini;
    per questi motivi è importante che le amministrazioni impieghino in modo efficiente ed efficace tutti gli strumenti e le risorse umane migliori nel rispetto dei princìpi di imparzialità e buon andamento e questo potrebbe essere garantito attraverso il superamento del precariato nell'ambito dei contratti di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a garantire che il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si applichi anche per i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
9/3243/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Rizzetto, Bucalo, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    come indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché come chiaramente indicato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la pubblica amministrazione ricopre un ruolo di primo piano nell'attuazione delle disposizioni di cui al PNRR;
    tra le altre, la misura reca modalità speciali di reclutamento di personale a tempo determinato per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte di amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR, o eventuali incarichi di collaborazione per la gestione delle parti di pertinenza del Piano medesimo;
    il personale assunto nelle modalità delineate dal testo in esame costituirà parte della leva amministrativa nazionale per gli anni avvenire, probabilmente anche dopo la gestione dei progetti relativi al PNRR, ed in tal senso è necessario che il processo di selezione avvenga in modo selettivo e trasparente;
    come già sollevato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'ulteriore ampliamento del personale amministrativo voluto dal testo in esame potrebbe non necessariamente andare incontro a una valorizzazione del merito e delle risorse umane potenzialmente e già attualmente a disposizione della pubblica amministrazione;
    è tuttavia evidente, contestualmente al PNRR e all'attuazione di progetti di investimento e di riforma di ambito europeo, data anche la crescente interdipendenza tra contesto pubblico e privato, che la pubblica amministrazione italiana deve dotarsi, tra le altre, anche di nuove risorse giovani, abituate a contesti multidisciplinari, ben avvezze all'utilizzo di strumentazioni digitali e dotate di ottima conoscenza almeno della lingua inglese, in modo tale che la produttività di ogni singolo elemento inquadrato nel pubblico impiego offra una resa maggiore e in linea ai nostri principali competitor europei;
    come tuttavia delineato nelle presenti premesse, è altresì vero che criteri di selezione al di fuori delle modalità concorsuali rischiano, se prive di una apposita cornice normativa di riferimento, di non valorizzare il merito e introdurre risorse dotate di capacità di fatto inferiori a quelle mediamente in possesso da parte del personale della pubblica amministrazione;
    in Italia, dal punto di vista dirigenziale, le attività di formazione ed individuazione del personale dirigente è tendenzialmente svolto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), già Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che recluta personale per la carriera dirigenziale con il cosiddetto «corso-concorso»;
    tale concorso, tipicamente non indetto su base annuale, rappresenta una potente e importante cinghia di trasmissione per l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione, in ruolo dirigenziale, ora più che mai di fondamentale importanza, non solo per l'attuazione dei progetti europei e del PNRR, ma anche per capitalizzarne gli effetti di medio-lungo termine;
    al netto della necessità di nuove energie e di una gestione responsabile dei progetti legati al PNRR e delle strutture dicasteriali, è necessario che all'iniezione di personale nuovo segua una importante valorizzazione delle risorse già a disposizione della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

   a disporre tutte le necessarie iniziative, anche di ordine normativo, per rendere strutturale, su base annua, il «corso-concorso» SNA, ai fini di garantire un più ampio turnover della pubblica amministrazione alla luce delle esigenze in premessa;
   ad abbinare alla modalità di selezione e preparazione del personale dirigenziale di ogni ordine e grado della pubblica amministrazione di cui al precedente impegno una valorizzazione del personale già in essere all'interno della pubblica amministrazione mediante l'indizione su base quanto meno stabile di concorsi interni per personale con almeno cinque anni di servizio;
   a elaborare, per quanto di competenza, una convenzione con ANAC per garantire la massima trasparenza delle procedure assunzionali concorsuali di cui al testo in esame.
9/3243/5Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    come indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché come chiaramente indicato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la pubblica amministrazione ricopre un ruolo di primo piano nell'attuazione delle disposizioni di cui al PNRR;
    tra le altre, la misura reca modalità speciali di reclutamento di personale a tempo determinato per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte di amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR, o eventuali incarichi di collaborazione per la gestione delle parti di pertinenza del Piano medesimo;
    il personale assunto nelle modalità delineate dal testo in esame costituirà parte della leva amministrativa nazionale per gli anni avvenire, probabilmente anche dopo la gestione dei progetti relativi al PNRR, ed in tal senso è necessario che il processo di selezione avvenga in modo selettivo e trasparente;
    come già sollevato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'ulteriore ampliamento del personale amministrativo voluto dal testo in esame potrebbe non necessariamente andare incontro a una valorizzazione del merito e delle risorse umane potenzialmente e già attualmente a disposizione della pubblica amministrazione;
    è tuttavia evidente, contestualmente al PNRR e all'attuazione di progetti di investimento e di riforma di ambito europeo, data anche la crescente interdipendenza tra contesto pubblico e privato, che la pubblica amministrazione italiana deve dotarsi, tra le altre, anche di nuove risorse giovani, abituate a contesti multidisciplinari, ben avvezze all'utilizzo di strumentazioni digitali e dotate di ottima conoscenza almeno della lingua inglese, in modo tale che la produttività di ogni singolo elemento inquadrato nel pubblico impiego offra una resa maggiore e in linea ai nostri principali competitor europei;
    come tuttavia delineato nelle presenti premesse, è altresì vero che criteri di selezione al di fuori delle modalità concorsuali rischiano, se prive di una apposita cornice normativa di riferimento, di non valorizzare il merito e introdurre risorse dotate di capacità di fatto inferiori a quelle mediamente in possesso da parte del personale della pubblica amministrazione;
    in Italia, dal punto di vista dirigenziale, le attività di formazione ed individuazione del personale dirigente è tendenzialmente svolto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), già Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che recluta personale per la carriera dirigenziale con il cosiddetto «corso-concorso»;
    tale concorso, tipicamente non indetto su base annuale, rappresenta una potente e importante cinghia di trasmissione per l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione, in ruolo dirigenziale, ora più che mai di fondamentale importanza, non solo per l'attuazione dei progetti europei e del PNRR, ma anche per capitalizzarne gli effetti di medio-lungo termine;
    al netto della necessità di nuove energie e di una gestione responsabile dei progetti legati al PNRR e delle strutture dicasteriali, è necessario che all'iniezione di personale nuovo segua una importante valorizzazione delle risorse già a disposizione della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

   a disporre tutte le necessarie iniziative, anche di ordine normativo, per rendere strutturale, su base annua, il «corso-concorso» SNA, ai fini di garantire un più ampio turnover della pubblica amministrazione alla luce delle esigenze in premessa;
   ad abbinare alla modalità di selezione e preparazione del personale dirigenziale di ogni ordine e grado della pubblica amministrazione di cui al precedente impegno una valorizzazione del personale già in essere all'interno della pubblica amministrazione mediante l'indizione su base quanto meno stabile di concorsi interni per personale con almeno cinque anni di servizio;
   a valutare l'opportunità di elaborare, per quanto di competenza, una convenzione con ANAC per garantire la massima trasparenza delle procedure assunzionali concorsuali di cui al testo in esame.
9/3243/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come l'impiego di risorse economiche europee, comporta un grande stress sull'organico della pubblica amministrazione nazionale, al punto da necessitare nuove procedure concorsuali per l'assunzione di personale tecnico ad hoc;
    molte amministrazioni comunali, considerando soprattutto quelle pertinenti ai piccoli comuni, nonché le amministrazioni dissestate, non sono in grado di gestire i nuovi e maggiori oneri;
    l'attuazione del PNRR è vincolata ad una idonea esecuzione e rendicontazione dei progetti di cui al PNRR;
    considerata la sperequazione a danno delle aree interne, montane e rurali, dunque dei piccoli comuni sul territorio nazionale e stante l'obiettivo programmatico del PNRR di ridurre le sperequazioni territoriali medesime,

impegna il Governo:

   a prevedere una dotazione standard minima di personale per le amministrazioni comunali, nella misura minima di una unità per ruolo, inclusi segretari comunali ed effettivi di polizia municipale, anche in deroga nel caso di amministrazioni in dissesto, in modo da garantire una adeguata erogazione di servizi da parte dei comuni medesimi, nonché la pronta gestione dei servizi e progetti legati, anche indirettamente, al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   a flessibilizzare, con possibilità di rinnovo o di durata dell'impiego pluriennale, almeno per tre anni, la facoltà assunzionale straordinaria di personale fornita ai comuni per la gestione delle pratiche relative al Superbonus 110 per cento, garantendo in ogni caso la dotazione minima di almeno una unità di personale per comune, anche alle amministrazioni in stato di dissesto.
9/3243/6Ciaburro, Caretta, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come l'impiego di risorse economiche europee, comporta un grande stress sull'organico della pubblica amministrazione nazionale, al punto da necessitare nuove procedure concorsuali per l'assunzione di personale tecnico ad hoc;
    molte amministrazioni comunali, considerando soprattutto quelle pertinenti ai piccoli comuni, nonché le amministrazioni dissestate, non sono in grado di gestire i nuovi e maggiori oneri;
    l'attuazione del PNRR è vincolata ad una idonea esecuzione e rendicontazione dei progetti di cui al PNRR;
    considerata la sperequazione a danno delle aree interne, montane e rurali, dunque dei piccoli comuni sul territorio nazionale e stante l'obiettivo programmatico del PNRR di ridurre le sperequazioni territoriali medesime,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   prevedere una dotazione standard minima di personale per le amministrazioni comunali, nella misura minima di una unità per ruolo, inclusi segretari comunali ed effettivi di polizia municipale, anche in deroga nel caso di amministrazioni in dissesto, in modo da garantire una adeguata erogazione di servizi da parte dei comuni medesimi, nonché la pronta gestione dei servizi e progetti legati, anche indirettamente, al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   flessibilizzare, con possibilità di rinnovo o di durata dell'impiego pluriennale, almeno per tre anni, la facoltà assunzionale straordinaria di personale fornita ai comuni per la gestione delle pratiche relative al Superbonus 110 per cento, garantendo in ogni caso la dotazione minima di almeno una unità di personale per comune, anche alle amministrazioni in stato di dissesto.
9/3243/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    la media nazionale di precariato tra i docenti di religione è più che doppia rispetto alle altre discipline, negli ultimi 15 anni si sono infatti creati oltre 10 mila precari;
    risulta necessario prevede una semplificazione delle procedure di assunzione per il personale insegnante di religione con almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione, un esercito di persone già arruolate e pagate come i docenti di ruolo che puntualmente da oltre vent'anni prendono servizio il primo settembre ma a cui viene negata una stabilità lavorativa vera, seria e concreta: un contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di garantire il rafforzamento delle strutture amministrative e l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e nel rispetto delle finalità di semplificazione normativa per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, assumendo, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
9/3243/7Frassinetti, Bucalo, Albano, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    sono introdotte disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    l'articolo 1 del decreto-legge contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto;
    in particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione;
    il riferimento alle amministrazioni «direttamente titolati dell'attuazione dei progetti del PNRR» appare una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione del decreto non coordinata con le norme del decreto-legge n. 77 del 2021 che invece estendono a tutti gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione e governance,

impegna il Governo

ad estendere attraverso ulteriori iniziative normative l'applicazione della norma citata in premessa, che dispone che le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato, anche agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei.
9/3243/8Montaruli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    sono introdotte disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    l'articolo 1 del decreto-legge contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto;
    in particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione;
    il riferimento alle amministrazioni «direttamente titolati dell'attuazione dei progetti del PNRR» appare una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione del decreto non coordinata con le norme del decreto-legge n. 77 del 2021 che invece estendono a tutti gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione e governance,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative l'applicazione della norma citata in premessa, che dispone che le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato, anche agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei.
9/3243/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    è necessario garantire nell'ambito della pubblica amministrazione l'efficienza dei servizi dell'Inps, che svolge delicate e importanti funzioni per assicurare ai cittadini prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale;
    come noto l'Inps, sotto la guida di Pasquale Tridico, intende internalizzare il servizio nazionale di contact center – in attuazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – la cui gestione è attualmente affidata alle società esterne Comdata e Network Contacts, fino alla scadenza dell'appalto prevista il 31 dicembre 2021;
    il call center, che coinvolge circa 3.200 lavoratori, verrebbe internalizzato in Inps, mediante una società in house Italia Previdenza-Sispi;
    tuttavia, a quanto è dato sapere, i vertici dell'Inps intendono portare avanti questa procedura con lo svolgimento di una selezione pubblica che non garantirebbe a tutti i lavoratori di essere compresi nel perimetro dell'internalizzazione, inoltre, per coloro che vi rientreranno vi è il concreto rischio di vedersi riconoscere condizioni contrattuali peggiorative;
    si ritiene che il piano di internalizzazione potrà essere considerato virtuoso solo qualora preveda l'applicazione della clausola sociale che garantirebbe la continuità dei posti di lavoro a tutela di tutto il personale. Altresì bisogna assicurare adeguate condizioni lavorative che, per essere tali, non possono di certo essere sfavorevoli rispetto a quelle applicate dagli appaltatori;
    si ricorda che il personale coinvolto ha grande esperienza e ha consolidato importanti competenze in molti anni di lavoro. Non si può consentire che parte dei lavoratori restino fuori dall'internalizzazione o vengano penalizzati da un punto di vista contrattuale, poiché, in tal caso, vi sarebbe un impatto negativo anche sulla qualità del servizio,

impegna il Governo

al fine di evitare ripercussioni occupazionali, ad assumere ogni iniziativa affinché la procedura di internalizzazione Inps del servizio di contact center nazionale preveda l'applicazione della clausola sociale a tutela di tutti i lavoratori, in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
9/3243/9Rizzetto, Bucalo, Ferro, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    è necessario garantire nell'ambito della pubblica amministrazione l'efficienza dei servizi dell'Inps, che svolge delicate e importanti funzioni per assicurare ai cittadini prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale;
    come noto l'Inps, sotto la guida di Pasquale Tridico, intende internalizzare il servizio nazionale di contact center – in attuazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – la cui gestione è attualmente affidata alle società esterne Comdata e Network Contacts, fino alla scadenza dell'appalto prevista il 31 dicembre 2021;
    il call center, che coinvolge circa 3.200 lavoratori, verrebbe internalizzato in Inps, mediante una società in house Italia Previdenza-Sispi;
    tuttavia, a quanto è dato sapere, i vertici dell'Inps intendono portare avanti questa procedura con lo svolgimento di una selezione pubblica che non garantirebbe a tutti i lavoratori di essere compresi nel perimetro dell'internalizzazione, inoltre, per coloro che vi rientreranno vi è il concreto rischio di vedersi riconoscere condizioni contrattuali peggiorative;
    si ritiene che il piano di internalizzazione potrà essere considerato virtuoso solo qualora preveda l'applicazione della clausola sociale che garantirebbe la continuità dei posti di lavoro a tutela di tutto il personale. Altresì bisogna assicurare adeguate condizioni lavorative che, per essere tali, non possono di certo essere sfavorevoli rispetto a quelle applicate dagli appaltatori;
    si ricorda che il personale coinvolto ha grande esperienza e ha consolidato importanti competenze in molti anni di lavoro. Non si può consentire che parte dei lavoratori restino fuori dall'internalizzazione o vengano penalizzati da un punto di vista contrattuale, poiché, in tal caso, vi sarebbe un impatto negativo anche sulla qualità del servizio,

impegna il Governo

al fine di evitare ripercussioni occupazionali, a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa affinché la procedura di internalizzazione Inps del servizio di contact center nazionale preveda l'applicazione della clausola sociale a tutela di tutti i lavoratori, in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
9/3243/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Bucalo, Ferro, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    è stato firmato, nella giornata del 20 maggio, il «Patto per la scuola al centro del Paese» che ha coinvolto, oltre al Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il primo dei temi toccati dal patto è proprio la stabilizzazione di precari;
    nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, è richiesta l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico;
    l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a garantire che le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e successivi, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, siano estese a tutti coloro che:
   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
   b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, e successive modificazioni;
   c) lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.
9/3243/10Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    è stato firmato, nella giornata del 20 maggio, il «Patto per la scuola al centro del Paese» che ha coinvolto, oltre al Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il primo dei temi toccati dal patto è proprio la stabilizzazione di precari;
    nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, è richiesta l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico;
    l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e successivi, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, siano estese a tutti coloro che:
   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
   b) lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.
9/3243/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    all'articolo 1, in particolare, sono esplicitate le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;
    il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà istituire due distinti elenchi ai quali potranno iscriversi: a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo; b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato; per tale seconda categoria è previsto il possesso del dottorato di ricerca, ovvero documentata esperienza professionale continuativa, di curata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali o organismi dell'Unione europea;
    riteniamo che oltre ai due requisiti suddetti, sia possibile permettere l'inserimento dei professionisti in possesso di un diploma di specializzazione; come i dottorati, i corsi di specializzazione sono corsi di 3o ciclo; il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, quindi, risulta essere un titolo sufficiente e adatto per lo svolgimento degli incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, che per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR al personale altamente specializzato, insieme al dottorato di ricerca, sia accettato anche il possesso di un diploma di specializzazione.
9/3243/11Bignami, Montaruli, Prisco, Rizzetto, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    all'articolo 1, in particolare, sono esplicitate le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;
    il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà istituire due distinti elenchi ai quali potranno iscriversi: a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo; b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato; per tale seconda categoria è previsto il possesso del dottorato di ricerca, ovvero documentata esperienza professionale continuativa, di curata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali o organismi dell'Unione europea;
    riteniamo che oltre ai due requisiti suddetti, sia possibile permettere l'inserimento dei professionisti in possesso di un diploma di specializzazione; come i dottorati, i corsi di specializzazione sono corsi di 3o ciclo; il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, quindi, risulta essere un titolo sufficiente e adatto per lo svolgimento degli incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, che per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR al personale altamente specializzato, insieme al dottorato di ricerca, sia accettato anche il possesso di un diploma di specializzazione.
9/3243/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Montaruli, Prisco, Rizzetto, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    la spesa pubblica destinata all'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione costituisce una leva di politica economica di particolare rilievo utile a stimolare il livello di attività economica e creare occupazione, proteggere le imprese nazionali dalla competizione globale favorendone gli investimenti e la crescita, aumentandone la competitività;
    l'Italia investe più del 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici pertanto, se ben coordinata, la domanda pubblica può divenire una delle principali leve di politica industriale;
    attraverso l'acquisto di beni e servizi la pubblica amministrazione può immettere nel sistema risorse economiche, creare occupazione, garantire servizi per i cittadini e potrebbe anche intervenire per tutelare le imprese nazionali dalla competizione globale;
    l'articolo 38 del codice degli appalti rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza» riconosce alle stazioni appaltanti ampio potere, sia di controllo che decisionale nella gestione della procedura, sia nel corso della gara che nella fase esecutiva;
    la qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta una leva economica importante per il Paese tuttavia, al fine di poter esercitare correttamente tali funzioni, dovrebbe essere adottata una normativa che garantisca una adeguata preparazione e formazione delle stazioni stesse,

impegna il Governo

a prevedere tutte le misure necessarie affinché sia data piena attuazione all'articolo 38 del codice degli appalti, impiegando ed indirizzando personale per qualificare le stazioni appaltanti come previsto dal piano assunzioni annunciato dal decreto-legge, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio.
9/3243/12De Toma, Butti, Rachele Silvestri, Prisco, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    la spesa pubblica destinata all'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione costituisce una leva di politica economica di particolare rilievo utile a stimolare il livello di attività economica e creare occupazione, proteggere le imprese nazionali dalla competizione globale favorendone gli investimenti e la crescita, aumentandone la competitività;
    l'Italia investe più del 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici pertanto, se ben coordinata, la domanda pubblica può divenire una delle principali leve di politica industriale;
    attraverso l'acquisto di beni e servizi la pubblica amministrazione può immettere nel sistema risorse economiche, creare occupazione, garantire servizi per i cittadini e potrebbe anche intervenire per tutelare le imprese nazionali dalla competizione globale;
    l'articolo 38 del codice degli appalti rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza» riconosce alle stazioni appaltanti ampio potere, sia di controllo che decisionale nella gestione della procedura, sia nel corso della gara che nella fase esecutiva;
    la qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta una leva economica importante per il Paese tuttavia, al fine di poter esercitare correttamente tali funzioni, dovrebbe essere adottata una normativa che garantisca una adeguata preparazione e formazione delle stazioni stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tutte le misure necessarie affinché sia data piena attuazione all'articolo 38 del codice degli appalti, impiegando ed indirizzando personale per qualificare le stazioni appaltanti come previsto dal piano assunzioni annunciato dal decreto-legge, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio.
9/3243/12. (Testo modificato nel corso della seduta) De Toma, Butti, Rachele Silvestri, Prisco, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    all'articolo 1-bis, in particolare, reca misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura, prevedendo delle semplificazioni per l'assunzione di un ulteriore contingente di unità di personale;
    riteniamo che anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovendo assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche dati i maggiori oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le novità relative alla Politica agricola comune; e per questo sarebbe necessario che, in deroga e in aggiunta alla vigente dotazione organica, abbia necessità di essere autorizzato ad assumere in via straordinaria mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di ulteriori unità di personale da inquadrare in varie aree funzionali;
    questo, visti i nuovi impegni, garantirebbe l'efficienza, evitando e scongiurando ulteriori lungaggini che andrebbero a detrimento di cittadini e imprese,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, di assumere ulteriori unità di personale da inquadrare in varie aree funzionali.
9/3243/13Donzelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    all'articolo 1-bis, in particolare, reca misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura, prevedendo delle semplificazioni per l'assunzione di un ulteriore contingente di unità di personale;
    riteniamo che anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovendo assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche dati i maggiori oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le novità relative alla Politica agricola comune; e per questo sarebbe necessario che, in deroga e in aggiunta alla vigente dotazione organica, abbia necessità di essere autorizzato ad assumere in via straordinaria mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di ulteriori unità di personale da inquadrare in varie aree funzionali;
    questo, visti i nuovi impegni, garantirebbe l'efficienza, evitando e scongiurando ulteriori lungaggini che andrebbero a detrimento di cittadini e imprese,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, di assumere ulteriori unità di personale da inquadrare in varie aree funzionali, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/3243/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    in particolare gli articoli del Capo II recano misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa;
    il tribunale di Reggio Emilia si è trovato nel recente passato a celebrare un maxi processo come è stato Aemilia e tutt'oggi vi si stanno trattando processi importanti come quello sugli affidi dei minori in Val d'Enza (Bibbiano), il processo Grimilde contro la ’ndrangheta e il processo seguito all'inchiesta Octopus avente ad oggetto fatturazioni false con finalità mafiose;
    tutti questi processi si svolgono nel tribunale con più alta carenza di organico dell'Emilia-Romagna;
    a tener alta l'attenzione c’è un segnale d'allarme lanciato dalla Presidente del tribunale dottoressa Cristina Beretti, così ripreso dalla stampa: «La scopertura di personale ha raggiunto il livello di guardia che, per alcune figure raggiunge il 75 per cento !». «Parlo delle figure più alte, quelle che hanno potere di firma», puntualizza Beretti, spiegando che «i funzionari sono 6 su 16 e per i cancellieri la scopertura è del 56 per cento»: Per «ora – conclude la Presidente del tribunale – si va avanti sperando che non succeda niente di irreparabile.»;
    il 30 settembre 2021 poi terminerà, dopo 18 anni di servizio, il distaccamento presso il tribunale dell'unica funzionaria giudiziaria (con potere di firma) occupata presso il giudice di pace di Reggio Emilia, in quanto richiamata senza spiegazioni presso l'Unione dei comuni della Pianura Reggiana, con il pericolo concreto di blocco dell'attività dell'intero ufficio giudiziari con danni e disagi che si ripercuoteranno sull'intero territorio provinciale;
    tutto questo quando solo poche settimane fa è uscito un report che vede la provincia di Reggio Emilia come la terza provincia in Italia per riciclaggio di denaro sporco, e sicuramente non è la terza per popolazione e territorio;
    si ricorda che l'economia lecita per prosperare ha bisogno di una giustizia civile e penale che garantisca il rispetto delle leggi e dei diritti dei singoli,

impegna il Governo

a colmare o quantomeno ridurre le carenze di organico del personale presso i tribunali emiliani romagnoli e in particolar modo presso il tribunale di Reggio Emilia al fine di garantirne il corretto funzionamento.
9/3243/14Vinci, Foti, Bignami, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    in particolare gli articoli del Capo II recano misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa;
    il tribunale di Reggio Emilia si è trovato nel recente passato a celebrare un maxi processo come è stato Aemilia e tutt'oggi vi si stanno trattando processi importanti come quello sugli affidi dei minori in Val d'Enza (Bibbiano), il processo Grimilde contro la ’ndrangheta e il processo seguito all'inchiesta Octopus avente ad oggetto fatturazioni false con finalità mafiose;
    tutti questi processi si svolgono nel tribunale con più alta carenza di organico dell'Emilia-Romagna;
    a tener alta l'attenzione c’è un segnale d'allarme lanciato dalla Presidente del tribunale dottoressa Cristina Beretti, così ripreso dalla stampa: «La scopertura di personale ha raggiunto il livello di guardia che, per alcune figure raggiunge il 75 per cento !». «Parlo delle figure più alte, quelle che hanno potere di firma», puntualizza Beretti, spiegando che «i funzionari sono 6 su 16 e per i cancellieri la scopertura è del 56 per cento»: Per «ora – conclude la Presidente del tribunale – si va avanti sperando che non succeda niente di irreparabile.»;
    il 30 settembre 2021 poi terminerà, dopo 18 anni di servizio, il distaccamento presso il tribunale dell'unica funzionaria giudiziaria (con potere di firma) occupata presso il giudice di pace di Reggio Emilia, in quanto richiamata senza spiegazioni presso l'Unione dei comuni della Pianura Reggiana, con il pericolo concreto di blocco dell'attività dell'intero ufficio giudiziari con danni e disagi che si ripercuoteranno sull'intero territorio provinciale;
    tutto questo quando solo poche settimane fa è uscito un report che vede la provincia di Reggio Emilia come la terza provincia in Italia per riciclaggio di denaro sporco, e sicuramente non è la terza per popolazione e territorio;
    si ricorda che l'economia lecita per prosperare ha bisogno di una giustizia civile e penale che garantisca il rispetto delle leggi e dei diritti dei singoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di colmare o quantomeno ridurre le carenze di organico del personale presso i tribunali emiliani romagnoli e in particolar modo presso il tribunale di Reggio Emilia al fine di garantirne il corretto funzionamento.
9/3243/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Vinci, Foti, Bignami, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 1'efficienza della giustizia;
    nello specifico si modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega n. 124 del 2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
    i principi delineati dal comma 1 dell'articolo 20 citato, pur avendo la finalità di superare il precariato e di ridurre il ricorso dei contratti a termine non garantiscono tutte le tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato. Infatti, ancora oggi, resta l'impossibilità di molti enti locali a stabilizzare il personale e per cui, ai sensi dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si procede all'assunzione tramite avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego;
    è di tutta evidenza l'importanza di estendere ai fini della stabilizzazione, anche il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, per far sì che le amministrazioni impieghino in modo efficiente ed efficace tutti gli strumenti e le risorse umane a disposizione,

impegna il Governo

ad estendere, ai fini della stabilizzazione del personale degli enti locali, anche il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego.
9/3243/15Rachele Silvestri, Bucalo, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 1'efficienza della giustizia;
    nello specifico si modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega n. 124 del 2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
    i principi delineati dal comma 1 dell'articolo 20 citato, pur avendo la finalità di superare il precariato e di ridurre il ricorso dei contratti a termine non garantiscono tutte le tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato. Infatti, ancora oggi, resta l'impossibilità di molti enti locali a stabilizzare il personale e per cui, ai sensi dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si procede all'assunzione tramite avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego;
    è di tutta evidenza l'importanza di estendere ai fini della stabilizzazione, anche il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, per far sì che le amministrazioni impieghino in modo efficiente ed efficace tutti gli strumenti e le risorse umane a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, ai fini della stabilizzazione del personale degli enti locali, anche il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego.
9/3243/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Rachele Silvestri, Bucalo, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, contiene diverse misure urgenti finalizzate a consentire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per l'efficienza della giustizia;
    l'Anci ha da tempo segnalato le grandissime difficoltà causate dalla pesante riduzione degli organici dei comuni, con la perdita di oltre 120.000 unità di personale – il 25 per cento del totale – indotta in poco più di dieci anni dalle norme di contenimento finanziario;
    per questa ragione i rappresentanti dell'Anci – auditi nelle commissioni del Senato, in sede di conversione del presente decreto-legge – hanno ancora una volta evidenziato la grande difficoltà nel garantire l'erogazione dei servizi ordinari e nel fronteggiare le esigenze straordinarie scaturite dall'emergenza sanitaria e quindi ritengono del tutto irrealistico ipotizzare che possano farsi carico, con gli organici attuali, anche delle nuove sfide del PNRR;
    il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, operativo da alcuni anni, ha provocato una frequente utilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche – e, soprattutto, delle società partecipate da capitale pubblico – di rapporti di lavoro flessibile (rapporti a tempo determinato, co.co.co., lavoro interinale);
    questa circostanza, unitamente alla necessità di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative e alla possibilità di effettuare assunzioni dirette – e spesso rispondenti a logiche clientelari — ha prodotto, da un lato, un numero assai elevato di lavoratori precari nell'amministrazione, divenuti, perciò stesso, elemento di non trascurabile pressione sul potere politico (il quale è, naturalmente, alla perenne ricerca del consenso), e, dall'altro, ha generato una forte aspettativa di «stabilizzazione», ossia di conseguire la diretta costituzione del rapporto di servizio mediante collocamento in ruolo, senza necessità di superare procedure di tipo concorsuale, come prescritto dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione;
    il tema del superamento del precariato riguarda diversi Paesi dell'Unione europea, poiché secondo i dati di Eurostat il 2,3 per cento dei lavoratori ha un lavoro precario;
    in Italia questa percentuale arriva al 3,4 per cento, siamo tra i primi della classifica e la stessa Eurostat ci avvisa che questo scenario potrebbe cambiare in peggio per la crisi economica scatenata dal coronavirus;
    in Italia gli occupati con un lavoro precario o con forte disagio salariale sono oltre 5 milioni: il loro salario medio è molto basso, al di sotto dei 10 mila euro annui;
    sono costoro, insieme ai 2,5 milioni di disoccupati e ai lavoratori in cassa integrazione, a pagare i costi più alti della crisi COVID, poiché meno tutelati dagli ammortizzatori sociali;
    l'occupazione precaria è aumentata costantemente tra il 2009 e il 2019, per poi calare drasticamente nel 2020, mentre gli occupati permanenti sono cresciuti molto meno. Indicativi i dati Istat: tra il 2008 e il 2020, gli occupati dipendenti permanenti sono cresciuti di 155 mila unità, mentre quelli a termine sono aumentati di 415 mila unità;
    quindi, l'aumento degli occupati dipendenti totali è stato determinato in maggior misura dalla crescita di quelli a termine. Il risultato è che, tra il 2008 e il 2020, l'area della precarietà occupazionale è passata da 2,3 milioni a 2,7 milioni (+390 mila unità, +17,1 per cento);
    quanto alla dinamica salariale, elaborando dati Inps, si evidenza che nel 2019 il salario effettivo medio lordo varia dai 5,6 mila euro del tempo determinato, part-time e discontinuo (-54 euro lordi rispetto al 2018) ai 36,2 mila euro del tempo indeterminato, full-time e senza discontinuità (+233 euro lordi rispetto al 2018);
    se il tempo determinato e il part-time involontario riguardano circa 4,7 milioni di occupati, l'area del disagio salariale è ancora più vasta e la caratteristica principale che la contraddistingue è la discontinuità (intesa come periodi di lavoro inferiori all'intero anno), ancor più che la tipologia contrattuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per le amministrazioni pubbliche e per gli organi elettivi, sotto organico, di superare il precariato esistente, valorizzando le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assumendo, anche su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   risulti in servizio con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione o interinale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con delibera dell'amministrazione che procede all'assunzione;
   abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno 10 anni di servizio negli ultimi 15 anni.
9/3243/16Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, contiene diverse misure urgenti finalizzate a consentire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per l'efficienza della giustizia;
    l'Anci ha da tempo segnalato le grandissime difficoltà causate dalla pesante riduzione degli organici dei comuni, con la perdita di oltre 120.000 unità di personale – il 25 per cento del totale – indotta in poco più di dieci anni dalle norme di contenimento finanziario;
    per questa ragione i rappresentanti dell'Anci – auditi nelle commissioni del Senato, in sede di conversione del presente decreto-legge – hanno ancora una volta evidenziato la grande difficoltà nel garantire l'erogazione dei servizi ordinari e nel fronteggiare le esigenze straordinarie scaturite dall'emergenza sanitaria e quindi ritengono del tutto irrealistico ipotizzare che possano farsi carico, con gli organici attuali, anche delle nuove sfide del PNRR;
    il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, operativo da alcuni anni, ha provocato una frequente utilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche – e, soprattutto, delle società partecipate da capitale pubblico – di rapporti di lavoro flessibile (rapporti a tempo determinato, co.co.co., lavoro interinale);
    questa circostanza, unitamente alla necessità di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative e alla possibilità di effettuare assunzioni dirette – e spesso rispondenti a logiche clientelari — ha prodotto, da un lato, un numero assai elevato di lavoratori precari nell'amministrazione, divenuti, perciò stesso, elemento di non trascurabile pressione sul potere politico (il quale è, naturalmente, alla perenne ricerca del consenso), e, dall'altro, ha generato una forte aspettativa di «stabilizzazione», ossia di conseguire la diretta costituzione del rapporto di servizio mediante collocamento in ruolo, senza necessità di superare procedure di tipo concorsuale, come prescritto dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione;
    il tema del superamento del precariato riguarda diversi Paesi dell'Unione europea, poiché secondo i dati di Eurostat il 2,3 per cento dei lavoratori ha un lavoro precario;
    in Italia questa percentuale arriva al 3,4 per cento, siamo tra i primi della classifica e la stessa Eurostat ci avvisa che questo scenario potrebbe cambiare in peggio per la crisi economica scatenata dal coronavirus;
    in Italia gli occupati con un lavoro precario o con forte disagio salariale sono oltre 5 milioni: il loro salario medio è molto basso, al di sotto dei 10 mila euro annui;
    sono costoro, insieme ai 2,5 milioni di disoccupati e ai lavoratori in cassa integrazione, a pagare i costi più alti della crisi COVID, poiché meno tutelati dagli ammortizzatori sociali;
    l'occupazione precaria è aumentata costantemente tra il 2009 e il 2019, per poi calare drasticamente nel 2020, mentre gli occupati permanenti sono cresciuti molto meno. Indicativi i dati Istat: tra il 2008 e il 2020, gli occupati dipendenti permanenti sono cresciuti di 155 mila unità, mentre quelli a termine sono aumentati di 415 mila unità;
    quindi, l'aumento degli occupati dipendenti totali è stato determinato in maggior misura dalla crescita di quelli a termine. Il risultato è che, tra il 2008 e il 2020, l'area della precarietà occupazionale è passata da 2,3 milioni a 2,7 milioni (+390 mila unità, +17,1 per cento);
    quanto alla dinamica salariale, elaborando dati Inps, si evidenza che nel 2019 il salario effettivo medio lordo varia dai 5,6 mila euro del tempo determinato, part-time e discontinuo (-54 euro lordi rispetto al 2018) ai 36,2 mila euro del tempo indeterminato, full-time e senza discontinuità (+233 euro lordi rispetto al 2018);
    se il tempo determinato e il part-time involontario riguardano circa 4,7 milioni di occupati, l'area del disagio salariale è ancora più vasta e la caratteristica principale che la contraddistingue è la discontinuità (intesa come periodi di lavoro inferiori all'intero anno), ancor più che la tipologia contrattuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, per le amministrazioni pubbliche e per gli organi elettivi, sotto organico, di superare il precariato esistente, valorizzando le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assumendo, anche su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   risulti in servizio con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione o interinale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con delibera dell'amministrazione che procede all'assunzione;
   abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno 10 anni di servizio negli ultimi 15 anni.
9/3243/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    sono introdotte disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    al fine di poter più agevolmente consentire il sopraddetto reclutamento, potrebbe essere utile apportare una modifica alla vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate. Detta normativa, infatti, presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese, di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che siano da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale.
9/3243/17Gemmato, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, relativo al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento, al comma 7, modifica la disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione a un'altra, limitando i casi in cui tale forma di mobilità sarà subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza;
    la disposizione in esame, tuttavia, laddove non accompagnata da opportune misure correttive, rischia di determinare che numerosi uffici soffriranno delle gravi carenze di personale, in particolare nei comuni di piccole dimensioni e disagiati geograficamente, che, peraltro, sono anche quelli che incontrano maggiori difficoltà nel reclutare nuovo personale, tenuto conto anche dei limiti assunzionali stabiliti con il decreto ministeriale 17 marzo 2020, adottato in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
    per tali ragioni appare opportuno prevedere misure di «affiancamento» alla disposizione in esame, volte a rendere più flessibile il reclutamento e a garantire attrattività anche alle piccole realtà, sviluppando o incentivando modelli virtuosi di associazionismo che, nel creare sinergie ed economie di scala, impediscano lo svuotamento degli uffici comunali, soprattutto quelli di minori dimensioni,

impegna il Governo

ad adottare con tempestività le misure di cui in premessa, al fine di evitare che le nuove modalità per la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni si risolvano in un danno per i comuni di piccole dimensioni.
9/3243/18Meloni, Lollobrigida, Ferro, Ciaburro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    con questo provvedimento si interviene in modo massiccio in termini di riorganizzazione della pubblica amministrazione sia dal punto di vista strutturale che organico;
    l'emergenza pandemica ha mostrato la necessità di una pubblica amministrazione flessibile capace di modulare sé stessa per poter dare risposte a cittadini e imprese;
    nell'ultimo anno e mezzo il sistema della pubblica amministrazione è stato costretto a sperimentare particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa anche mediante il lavoro agile;
    la modalità lavorativa agile comporta spesso l'utilizzo di strumenti informatici e reti di comunicazione di proprietà della risorsa umana al fine di poter svolgere correttamente le sue mansioni;
    la fragilità strutturale della rete internet – sia dal punto di vista delle prestazioni che della sua omogeneità qualitativa su tutto il territorio nazionale – può comportare un indebolimento delle prestazioni erogate dal soggetto collocato in lavoro agile;
    gli strumenti tecnologici del singolo dipendente possono non essere all'altezza di quelle in dotazione presso l'ufficio in cui è incardinato con ricadute negative anche dal punto di vista della sicurezza informatica;
    come dichiarato in data 4 agosto 2021 da Fabio Martinelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di informatica e telematica del CNR e co-referente per l'area progettuale in cyber security: «La diffusione dello smart working, fondamentale per rendere resiliente il Sistema Paese, rende anche più vulnerabili i sistemi informatici, in quanto si compie un accesso da una serie di computer e dispositivi più deboli e inseriti in un contesto meno difendibile come quello familiare con molti device non protetti»;
    la sicurezza cibernetica deve essere l'altra faccia della medaglia della transizione digitale che sta coinvolgendo i processi amministrativi a tutti i livelli;
    l'utilizzo dello smart working rappresenta una fonte di risparmio in termini di costi fissi e variabili per le realtà che ne fanno utilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare, compatibilmente con gli oneri di finanza pubblica, la dotazione hardware e software in possesso del dipendente pubblico collocato in lavoro agile, in modo da individuare eventuali lacune su cui intervenire al fine di garantire un adeguato livello di protezione della rete informatica e dei dati in possesso della pubblica amministrazione e scongiurare la violazione dei sistemi.
9/3243/19Mantovani, Montaruli, Prisco, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, prevede, al fine di potenziare l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'assunzione, nei prossimi mesi, di un notevole contingente di personale, seppure a tempo determinato;
    da diverso tempo la pubblica amministrazione è stata interessata da ingenti tagli alla spesa, nonché dal blocco dell'assunzione di nuovo personale, al punto che tali misure hanno determinato, o determineranno nel prossimo futuro, la soppressione di molteplici sedi periferiche delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, di quelle interessate da una necessaria attività di ricezione del pubblico, quali Inps e Agenzia delle entrate;
    nonostante la questione delle chiusure degli sportelli sul territorio sia stata ripetutamente segnalata, anche a mezzo di diversi atti di sindacato ispettivo, la situazione non sembra essere in alcun modo mutata, e che simili decisioni preoccupano notevolmente le piccole realtà amministrative locali, in quanto la soppressione dei servizi in esame costringerebbe la popolazione residente nei medesimi territori ad affrontare lunghi viaggi verso i maggiori centri regionali, in territori in cui, spesso, come in Sardegna, la rete infrastrutturale e di trasporto pubblico non consente, in alcun modo, rapidi spostamenti;
    simile politica di ridimensionamento della presenza statale nel territorio appare in contrasto con le finalità del provvedimento in discussione, il quale, invece, prevede il potenziamento della macchina amministrativa al fine di raggiungere gli obbiettivi imposti dal PNRR e che, peraltro, molte delle misure attuative del predetto Piano dovrebbero presumere la partecipazione attiva sia delle amministrazioni comunali che della stessa cittadinanza;
    al fine di rendere più efficaci le future misure attuative del PNRR, nonché di rendere più agevole il rapporto con l'utenza che beneficerà delle stesse misure, appare opportuno rivedere i piani di ridimensionamento delle sedi periferiche delle amministrazioni statali, in particolare di Inps e Agenzia delle entrate, considerato che, tra l'altro, il mantenimento delle sedi comporterebbe il solo affidamento di risorse umane, in quanto i costi fissi delle stesse sedi sono spesso interamente sostenuti dall'amministrazione comunale di riferimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere una rivisitazione del piano di ridimensionamento delle sedi periferiche delle amministrazioni statali, confermando il mantenimento delle stesse, in particolare dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, soprattutto nei territori più disagiati, non adeguatamente collegati con i maggiori centri regionali di riferimento.
9/3243/20Deidda, Rizzetto, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, prevede, al fine di potenziare l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'assunzione, nei prossimi mesi, di un notevole contingente di personale, seppure a tempo determinato;
    da diverso tempo la pubblica amministrazione è stata interessata da ingenti tagli alla spesa, nonché dal blocco dell'assunzione di nuovo personale, al punto che tali misure hanno determinato, o determineranno nel prossimo futuro, la soppressione di molteplici sedi periferiche delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, di quelle interessate da una necessaria attività di ricezione del pubblico, quali Inps e Agenzia delle entrate;
    nonostante la questione delle chiusure degli sportelli sul territorio sia stata ripetutamente segnalata, anche a mezzo di diversi atti di sindacato ispettivo, la situazione non sembra essere in alcun modo mutata, e che simili decisioni preoccupano notevolmente le piccole realtà amministrative locali, in quanto la soppressione dei servizi in esame costringerebbe la popolazione residente nei medesimi territori ad affrontare lunghi viaggi verso i maggiori centri regionali, in territori in cui, spesso, come in Sardegna, la rete infrastrutturale e di trasporto pubblico non consente, in alcun modo, rapidi spostamenti;
    simile politica di ridimensionamento della presenza statale nel territorio appare in contrasto con le finalità del provvedimento in discussione, il quale, invece, prevede il potenziamento della macchina amministrativa al fine di raggiungere gli obbiettivi imposti dal PNRR e che, peraltro, molte delle misure attuative del predetto Piano dovrebbero presumere la partecipazione attiva sia delle amministrazioni comunali che della stessa cittadinanza;
    al fine di rendere più efficaci le future misure attuative del PNRR, nonché di rendere più agevole il rapporto con l'utenza che beneficerà delle stesse misure, appare opportuno rivedere i piani di ridimensionamento delle sedi periferiche delle amministrazioni statali, in particolare di Inps e Agenzia delle entrate, considerato che, tra l'altro, il mantenimento delle sedi comporterebbe il solo affidamento di risorse umane, in quanto i costi fissi delle stesse sedi sono spesso interamente sostenuti dall'amministrazione comunale di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni idonea iniziativa al fine di prevedere una rivisitazione del piano di ridimensionamento delle sedi periferiche delle amministrazioni statali, confermando il mantenimento delle stesse, in particolare dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, soprattutto nei territori più disagiati, non adeguatamente collegati con i maggiori centri regionali di riferimento.
9/3243/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Rizzetto, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione ha quale finalità quella di riformare ed innovare le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione, presentare una nuova Italia più europea e che utilizzi modelli di gestione della « Res Publica» che siano competitivi del « job market»: solo in hoc modo sarà possibile valorizzare le risorse umane pubbliche e proporre una reale prospettiva lavorativa garantendo un ampio ventaglio di procedure per assumere rapidamente i migliori profili per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    i mesi trascorsi nella gestione dell'emergenza hanno già in parte modificato le regole nella gestione del personale della pubblica amministrazione, aprendo tuttavia ad importanti opportunità di innovazione organizzativa con la spinta del legislatore verso l'utilizzo in più ambiti della tecnologia: noto a tutti è lo smart working come modalità lavorativa ordinaria più volte oggetto di dibattito a livello nazionale oltre che tutte le spinte innovative verso l'introduzione del digitale e delle videoconferenze per la gestione delle procedure selettive, soluzioni che hanno già permesso di avvicinare maggiormente la pubblica amministrazione al mercato del lavoro rendendola più competitiva rispetto al privato che continueranno con la storica occasione del PNRR;
    quest'oggi dunque, le misure in adozione nel provvedimento de quo vengono definitivamente armonizzate e regolate tanto da semplificare le procedure rendendole più smart ed aggredendo ogni rigidità regolamentare e meritocratica ovvero aprendo a contratti di apprendistato per i più giovani; concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato;
    procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti; corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione, ossia chi possiede un dottorato, un master o un'esperienza almeno triennale in organismi italiani, internazionali e dell'Unione europea: il tutto, attraverso l'utilizzo di un portale per il reclutamento idoneo all'inserimento dei curricula in stile « Linkedin»;
    in ordine al provvedimento, un particolare interesse merita la grande opportunità dell'introduzione (articolo 2 comma 1, del progetto di legge) finalmente sostanziata in un Piano – tra l'altro già prevista in altri ambiti – dei contratti di apprendistato nella pubblica amministrazione sia per la categoria dei giovani che potranno essere formati ed avviati definitivamente al lavoro che per la categoria dei lavoratori «in mobilità» poiché, come già noto, il decreto legislativo n. 167 del 2011 ha esteso tale tipologia contrattuale anche ai medesimi ed a prescindere dall'età anagrafica come recita l'articolo 7, comma 4, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale;
    all'articolo 17-quater il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, prevede che possa utilizzarsi anche il contratto di apprendistato assicurando criteri di raggiungimento di un'effettiva parità di genere secondo quanto disposto anche dal PNRR ma, non si occupa del tema della «indeterminatezza» che tale istituto pure prevede evitando, alla scadenza del rapporto di lavoro, ulteriori ammortizzatori sociali (Naspi) e considerato che lo Stato italiano già è onerato del costo del reddito di cittadinanza che unitamente alla pensione di cittadinanza per l'anno 2019 è stato pari a circa 3,8 miliardi di euro e salito a 7,2 miliardi nel 2020,

impegna il Governo

a prevedere che tali misure urgenti, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e residenza (Missione n. 5 del PNRR «inclusione e coesione»), al tempo stesso, debbano prevedere come nella fattispecie innanzi esposta una continuità lavorativa – attraverso nuove previsioni regolamentari anche attuative e migliorando il funzionamento del mercato del lavoro pubblico – avendo lo Stato stesso già selezionato la risorsa e soprattutto già investito economicamente nella formazione della stessa.
9/3243/21Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione ha quale finalità quella di riformare ed innovare le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione, presentare una nuova Italia più europea e che utilizzi modelli di gestione della « Res Publica» che siano competitivi del « job market»: solo in hoc modo sarà possibile valorizzare le risorse umane pubbliche e proporre una reale prospettiva lavorativa garantendo un ampio ventaglio di procedure per assumere rapidamente i migliori profili per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    i mesi trascorsi nella gestione dell'emergenza hanno già in parte modificato le regole nella gestione del personale della pubblica amministrazione, aprendo tuttavia ad importanti opportunità di innovazione organizzativa con la spinta del legislatore verso l'utilizzo in più ambiti della tecnologia: noto a tutti è lo smart working come modalità lavorativa ordinaria più volte oggetto di dibattito a livello nazionale oltre che tutte le spinte innovative verso l'introduzione del digitale e delle videoconferenze per la gestione delle procedure selettive, soluzioni che hanno già permesso di avvicinare maggiormente la pubblica amministrazione al mercato del lavoro rendendola più competitiva rispetto al privato che continueranno con la storica occasione del PNRR;
    quest'oggi dunque, le misure in adozione nel provvedimento de quo vengono definitivamente armonizzate e regolate tanto da semplificare le procedure rendendole più smart ed aggredendo ogni rigidità regolamentare e meritocratica ovvero aprendo a contratti di apprendistato per i più giovani; concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato;
    procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti; corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione, ossia chi possiede un dottorato, un master o un'esperienza almeno triennale in organismi italiani, internazionali e dell'Unione europea: il tutto, attraverso l'utilizzo di un portale per il reclutamento idoneo all'inserimento dei curricula in stile « Linkedin»;
    in ordine al provvedimento, un particolare interesse merita la grande opportunità dell'introduzione (articolo 2 comma 1, del progetto di legge) finalmente sostanziata in un Piano – tra l'altro già prevista in altri ambiti – dei contratti di apprendistato nella pubblica amministrazione sia per la categoria dei giovani che potranno essere formati ed avviati definitivamente al lavoro che per la categoria dei lavoratori «in mobilità» poiché, come già noto, il decreto legislativo n. 167 del 2011 ha esteso tale tipologia contrattuale anche ai medesimi ed a prescindere dall'età anagrafica come recita l'articolo 7, comma 4, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale;
    all'articolo 17-quater il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, prevede che possa utilizzarsi anche il contratto di apprendistato assicurando criteri di raggiungimento di un'effettiva parità di genere secondo quanto disposto anche dal PNRR ma, non si occupa del tema della «indeterminatezza» che tale istituto pure prevede evitando, alla scadenza del rapporto di lavoro, ulteriori ammortizzatori sociali (Naspi) e considerato che lo Stato italiano già è onerato del costo del reddito di cittadinanza che unitamente alla pensione di cittadinanza per l'anno 2019 è stato pari a circa 3,8 miliardi di euro e salito a 7,2 miliardi nel 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che tali misure urgenti, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e residenza (Missione n. 5 del PNRR «inclusione e coesione»), al tempo stesso, debbano prevedere come nella fattispecie innanzi esposta una continuità lavorativa – attraverso nuove previsioni regolamentari anche attuative e migliorando il funzionamento del mercato del lavoro pubblico – avendo lo Stato stesso già selezionato la risorsa e soprattutto già investito economicamente nella formazione della stessa.
9/3243/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 7, prevede misure per il reclutamento del personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    all'interno della «Missione 1, Componente 3: Cultura e turismo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritrovano i fondi destinati in particolar modo per il turismo;
    nonostante i numerosi appelli di associazioni di categoria legate al comparto e nonostante gli inviti di Fratelli d'Italia, che a più riprese ha cercato di sensibilizzare il Governo verso un aumento dei fondi a disposizione, meno dell'1 per cento delle risorse contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno destinate al turismo. Solo 2,4 miliardi, infatti, su un totale di 248, verranno utilizzati per questo comparto: 1,8 miliardi sotto forma di prestiti e circa 600 milioni come sovvenzioni;
    ad avviso dello scrivente questa cifra risulta del tutto insufficiente soprattutto se prevista per una Nazione come l'Italia, dove il turismo contribuisce al PIL per oltre il 13 per cento, generando un indotto di 232 miliardi e occupando oltre 4 milioni di persone;
    oggi più che mai la pubblica amministrazione è una risorsa strategica per la riuscita delle sfide che l'Italia si trova davanti, prima fra tutte quella del Recovery. Con un'età media di 56 anni, superiore a quella delle altre Nazioni europee, e con pericolose carenze di personale, la pubblica amministrazione italiana da circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli investimenti, addirittura dimezzati quelli sul capitale umano;
    le esigue risorse destinate al turismo all'interno del PNRR necessitano, ancor di più rispetto agli altri settori, assunzioni straordinarie di personale specifiche al fine di veder realizzati concretamente i programmi del PNRR,

impegna il Governo:

   ad effettuare assunzioni straordinarie di personale per la gestione dei programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alle politiche del turismo, anche prevedendo partenariati pubblico-privati con le aziende del settore per quanto di competenza;
   ad eliminare il blocco delle assunzioni degli operatori stagionali della polizia municipale presso i comuni italiani, personale considerato fondamentale dai nostri enti locali al fine di garantire un servizio di controllo e di sicurezza del territorio adeguato soprattutto nelle località turistiche.
9/3243/22Zucconi, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 7, prevede misure per il reclutamento del personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    all'interno della «Missione 1, Componente 3: Cultura e turismo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritrovano i fondi destinati in particolar modo per il turismo;
    nonostante i numerosi appelli di associazioni di categoria legate al comparto e nonostante gli inviti di Fratelli d'Italia, che a più riprese ha cercato di sensibilizzare il Governo verso un aumento dei fondi a disposizione, meno dell'1 per cento delle risorse contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno destinate al turismo. Solo 2,4 miliardi, infatti, su un totale di 248, verranno utilizzati per questo comparto: 1,8 miliardi sotto forma di prestiti e circa 600 milioni come sovvenzioni;
    ad avviso dello scrivente questa cifra risulta del tutto insufficiente soprattutto se prevista per una Nazione come l'Italia, dove il turismo contribuisce al PIL per oltre il 13 per cento, generando un indotto di 232 miliardi e occupando oltre 4 milioni di persone;
    oggi più che mai la pubblica amministrazione è una risorsa strategica per la riuscita delle sfide che l'Italia si trova davanti, prima fra tutte quella del Recovery. Con un'età media di 56 anni, superiore a quella delle altre Nazioni europee, e con pericolose carenze di personale, la pubblica amministrazione italiana da circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli investimenti, addirittura dimezzati quelli sul capitale umano;
    le esigue risorse destinate al turismo all'interno del PNRR necessitano, ancor di più rispetto agli altri settori, assunzioni straordinarie di personale specifiche al fine di veder realizzati concretamente i programmi del PNRR,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di effettuare assunzioni straordinarie di personale per la gestione dei programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alle politiche del turismo, anche prevedendo partenariati pubblico-privati con le aziende del settore per quanto di competenza;
   a valutare l'opportunità di eliminare il blocco delle assunzioni degli operatori stagionali della polizia municipale presso i comuni italiani, personale considerato fondamentale dai nostri enti locali al fine di garantire un servizio di controllo e di sicurezza del territorio adeguato soprattutto nelle località turistiche.
9/3243/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa, puntando, tra l'altro, a nuove assunzioni nell'ambito della pubblica amministrazione;
    in particolare, l'articolo 17-novies del decreto in esame, prevede, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, la nomina da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica, di un inviato speciale per il cambiamento climatico;
    il terzo comma del prefato articolato normativo statuisce che l'inviato speciale per il cambiamento climatico è individuato «anche fra estranei alla pubblica amministrazione»;
    il compito della figura in parola dovrà essere quello di rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici e di interloquire con l'Inviato speciale della Presidenza per il clima nominato negli Stati Uniti dall'amministrazione Biden, che ha dato carattere prioritario alla lotta ai cambiamenti climatici, in linea con le priorità della presidenza italiana del G20;
    l'inviato speciale, dunque, nell'esercizio delle sue funzioni verrà a conoscenza di dati e informazioni sensibili e strategici per l'interesse sia nazionale che internazionale;
    pertanto, appare ineludibile la necessità di delimitare la scelta di tale figura nell'ambito del personale diplomatico, legato, anche alla luce del giuramento prestato, da un rapporto di fedeltà alla Repubblica con l'obbligo di operare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione per il pubblico bene;
    inoltre, l'esigenza di individuare la figura in analisi tra il personale diplomatico della Farnesina, dotato di elevate quanto esclusive competenze tecniche ed esperienziali, si rafforza ancor di più alla luce della necessità di garantire, nei contesti diplomatici in cui sarà necessario agire, un'azione determinata nel confronto con i Paesi che hanno le maggiori responsabilità sul versante dell'inquinamento;
    risulta, quindi, evidente che la previsione di individuare «l'inviato speciale» anche fuori dall'ambito della pubblica amministrazione, mortifica le elevate competenze, anche tecniche, del personale diplomatico in forza all'amministrazione della Farnesina e stride con il delicato compito di rappresentanza governativa riconosciutogli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di selezionare la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione della Farnesina, in considerazione delle necessarie competenze tecniche ed esperienziali in campo diplomatico, oltre che il dovere di lealtà alla Repubblica, che la figura in parola richiede.
9/3243/23Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure introdotte, il decreto-legge in esame prevede «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport»;
    in particolare, l'articolo 17-quinquies, prevede l'assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica;
    a fronte dell'importante obiettivo di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR/PNIEC, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica;
    a fronte dei posti messi a concorso, il 50 per cento, pari a centonove unità, è riservato a soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data;
    la riserva prevista dal Ministero della transizione ecologica è, evidentemente, finalizzata a salvaguardare le competenze e il know how dei dipendenti della Sogesid S.p.A. che, da quasi venti anni, assicura l'assistenza tecnica al Ministero;
    la Sogesid S.p.A., pur a fronte di parecchie ombre sulla gestione, non ultimo il notevole disavanzo finanziario accertato dall'ultimo bilancio, dispone di personale altamente specializzato in materia ambientale ma anche di personale privo della «elevata specializzazione tecnica» richiesta dalla disposizione normativa;
    la riserva potrebbe costituire pertanto un escamotage per una illegittima stabilizzazione di personale;
    il Ministero della transizione ecologica ha attualmente in corso un concorso pubblico bandito nel 2020, per il quale nei giorni scorsi sono stati riaperti i termini di partecipazione,

impegna il Governo:

   a vigilare affinché la quota di riserva prevista per legge in favore di risorse in possesso di «elevata specializzazione tecnica» sia destinata a soggetti effettivamente tali;
   a concludere celermente le due procedure concorsuali dedicate al Ministero della transizione ecologica.
9/3243/24Ferro, Montaruli, Prisco, Bucalo, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure introdotte, il decreto-legge in esame prevede «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport»;
    in particolare, l'articolo 17-quinquies, prevede l'assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica;
    a fronte dell'importante obiettivo di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR/PNIEC, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica;
    a fronte dei posti messi a concorso, il 50 per cento, pari a centonove unità, è riservato a soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data;
    la riserva prevista dal Ministero della transizione ecologica è, evidentemente, finalizzata a salvaguardare le competenze e il know how dei dipendenti della Sogesid S.p.A. che, da quasi venti anni, assicura l'assistenza tecnica al Ministero;
    la Sogesid S.p.A., pur a fronte di parecchie ombre sulla gestione, non ultimo il notevole disavanzo finanziario accertato dall'ultimo bilancio, dispone di personale altamente specializzato in materia ambientale ma anche di personale privo della «elevata specializzazione tecnica» richiesta dalla disposizione normativa;
    il Ministero della transizione ecologica ha attualmente in corso un concorso pubblico bandito nel 2020, per il quale nei giorni scorsi sono stati riaperti i termini di partecipazione,

impegna il Governo:

   a vigilare affinché la quota di riserva prevista per legge in favore di risorse in possesso di «elevata specializzazione tecnica» sia destinata a soggetti effettivamente tali;
   a concludere celermente le due procedure concorsuali dedicate al Ministero della transizione ecologica.
9/3243/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Montaruli, Prisco, Bucalo, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;
    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della salute, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi riguardanti l'amministrazione e la gestione della salute pubblica al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela socio-sanitaria del cittadino.
9/3243/25Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, occupandosi anche nell'articolo 3 delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad introdurre normative volte ad assicurare nelle istituzioni scolastiche i principi di buon andamento, trasparenza e contrasto alla corruzione, facendo sì che i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali competenti monitorino il rispetto del principio di rotazione triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici.
9/3243/26Cabras.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, introducendo però all'articolo 1, comma 15, una deroga per le amministrazioni impegnate ad attuare il PNRR sull'attribuzione di incarichi dirigenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di rimuovere o quantomeno limitare in un prossimo provvedimento normativo l'autorizzazione per le amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica (articolo 19, comma 5-bis) o a soggetti esterni (articolo 19, comma 6) ai sensi del testo unico del pubblico impiego.
9/3243/27Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a potenziare quanto prima, tramite l'assunzione di personale specializzato in europrogettazione, gli uffici tecnici dei comuni per i procedimenti relativi ai bandi e progetti europei.
9/3243/28Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I dei decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;
    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio agricolo e rurale,

impegna il Governo

a rafforzare la dotazione organica, dedicata appositamente alla ricerca, posta alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che riguardano lo sviluppo agricolo e il territorio rurale al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio agro-rurale.
9/3243/29Costanzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a stabilizzare quanto prima, tramite investimenti volti all'assunzione previo concorso in deroga ai punti organico, gli assegnisti di ricerca e i docenti a contratto delle università nazionali in servizio da due o più anni presso le stesse.
9/3243/30Forciniti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a potenziare quanto prima, tramite l'assunzione di personale specializzato, gli uffici tecnici dei comuni per i procedimenti relativi all’« Eco-bonus» e alle misure volte alla transizione ecologica.
9/3243/31Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a far sì attraverso ulteriori iniziative normative che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza l'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avvenga con prova scritta su materie professionali, prova pratica-situazionale e colloquio tecnico, da svolgersi anche con l'ausilio di strumentazione informatica e che i bandi ne definiscano le aree di competenza osservate e prevedano la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
9/3243/32Maniero.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7 reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR,

impegna il Governo

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, dei loro organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi riguardanti l'istruzione e la formazione dei giovani, sia di base che d'alto profilo.
9/3243/33Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 7 e 8 recano particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    vi è l'urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR,

impegna il Governo:

   ad autorizzare l'Agenzia delle entrate all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale;
   a far sì che gli idonei delle graduatorie di cui sopra, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8 della presente legge.
9/3243/34Sapia.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7 reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;
    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.
9/3243/35Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 13, comma 1, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla Commissione interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, nel periodo 2021-2026 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry;
    dal 2012 presso i tribunali, le procure e le corti d'appello, grazie ai tirocini formativi gestiti prima dalle provincie e dal 2015 direttamente dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio lavoro i «tirocinanti della giustizia», apportando un contributo notevole e sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;
    trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del processo;
    la procedura permetteva di individuare 1.502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno prestato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi integrati di politica attiva del lavoro da parte delle regioni, presso gli uffici giudiziari regionali;
    in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Raccomandazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;
    neanche le procedure di reclutamento previste dall'articolo 13 del provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l'attribuzione in favore dei «tirocinanti della giustizia» di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato all'interno degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo determinato indette dal Ministero della giustizia, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, si possa prevedere per il contingente di 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry, una riserva in misura non superiore 30 per cento in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
   avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo.
9/3243/36Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha duramente colpito gli stessi enti locali, che hanno dovuto mantenere l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, pur subendo una drastica riduzione delle entrate proprie, sia di tipo tributario che extra-tributario, oltre che, a causa delle restrittive misure di contenimento e contrasto disposte dal Governo nell'ultimo anno, una sensibile riduzione delle entrate derivanti dai servizi a tariffa;
    le regole di coordinamento della finanza pubblica hanno comportato, nell'ultimo decennio, un ingente concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, determinando un sostanziale azzeramento della sua cosiddetta «componente verticale», cioè la parte finanziata dallo Stato. Sebbene le ultime due leggi di bilancio siano intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, ciò non appare sufficiente a garantire, nel prossimo futuro, l'ordinario svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; lo sviluppo dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta sì una grande occasione, ma può altresì provocare gravi difficoltà nell'ordinaria amministrazione degli enti locali, specie se di piccole dimensioni, che necessiterebbero di stabili e consistenti incrementi di organico,

impegna il Governo

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni.
9/3243/37Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio per il processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'Ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;
    va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato; oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;
    anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio per il processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.
9/3243/38Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7 reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   considerato che:
    l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;
    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della transizione ecologica, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che riguardino lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio ambientale.
9/3243/39Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misture urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    in particolare, al Capo I, sono previste una serie di semplificazioni in materia di assunzioni e nomine negli enti locali;
    a partire dalla prima Legge Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59), passando per le Bassanini-bis (legge 15 maggio 1997, n. 127) e Bassanini-ter (legge 16 giugno 1998, n. 191) e il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono state approvate misure volte a realizzare la semplificazione delle procedure e delle regole che presiedono all'attività amministrativa in generale e all'organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione italiana;
    in particolare, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 107, stabilisce le funzioni e i compiti spettanti ai dirigenti degli uffici pubblici e demanda loro una serie di attribuzioni che vanno a depotenziare il ruolo e, spesso, l'autonomia degli organi di governo elettivi dei comuni, non esonerando, tuttavia, questi ultimi dalle responsabilità provenienti dai risultati finali di tali attività,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere le disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai dirigenti degli uffici pubblici, nel senso di un potenziamento del ruolo e dell'autonomia degli organi di governo elettivi.
9/3243/40Trancassini, Prisco, Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il PNRR ci obbliga a una riflessione sullo stato dell'attività di vigilanza di Inps e Inail e sulla necessità di un suo potenziamento al fine di evitare fenomeni di evasione. È fuor di dubbio che la riforma effettuata solo pochi anni fa non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, prevedendo un esaurimento dei ruoli di ispettori in forza a Inps e Inail, oggi ormai ampiamente sottodimensionati rispetto alle reali necessità. L'Inps è passata dall'avere 1.232 ispettori nel 2016 agli attuali 1.000 circa, mentre Inail è passata dall'avere 350 ispettori nel 2016 agli attuali 240 circa;
    essendo i ruoli ad esaurimento presto i due istituti non saranno in grado di fare accertamenti e quindi di recuperare i contributi omessi e i premi evasi lasciando tutti i controlli solo all'Inl;
    il tutto è aggravato dal fatto che l'Inl, che dovrebbe fare da coordinatore degli ispettori Inps e Inail ancora rimasti, non ha accesso diretto alle banche date ed informazioni dell'Inps dovendo rivolgersi quindi a quest'altro ente per avere le notizie indispensabili per gli accertamenti dei contributi, essendo quindi non un «coordinatore» ma un «subordinato»;
    gli ispettori Inps e Inail rappresentano personale molto qualificato e formato dalle amministrazioni sulle specifiche normative relative ai rispettivi ambiti, e hanno immediato accesso ai relativi dati da loro detenuti, nel solo anno 2020 gli ispettori Inps hanno effettuato 80.000 verifiche e recuperato contributi per una somma pari ad un miliardo euro, e quindi con il loro lavoro hanno garantito abbondantemente la copertura della spesa per il relativo personale;
    se non vi sarà un celere intervento, a breve si manifesterà con dirompenza l'incapacità di effettuare il controllo e recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo

a ripristinare permanentemente il profilo del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail, previo superamento delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, garantendone un numero adeguato, seppur mantenendo il quadro di coordinamento assicurato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
9/3243/41Giovanni Russo, Vinci, Rizzetto, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Emana linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche;
    elabora il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche;
    monitora le attività svolte dalle amministrazioni; svolge alcune altre funzioni, enumerate dall'articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale;
    il 27 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale, sviluppata lungo due assi: la banda ultra-larga e la trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale. Altri fondi sono destinati dal Piano all'innovazione digitale di infrastrutture, il fisco, sicurezza, sanità pubblica, turismo e cultura, sistema scolastico e ricerca universitaria;
    gli ultimi dati diffusi da Istat ci dicono che nel 2020 appena il 36,3 per cento degli italiani ha interagito online con la pubblica amministrazione. La media dell'Unione europea è del 64 per cento. Il 29 per cento degli italiani online ha eseguito il download di moduli dai siti della pubblica amministrazione (nel 2019 erano il 21 per cento). Il 27 per cento (rispetto al 24 per cento del 2019) ha cercato informazioni sui siti delle pubblica amministrazione; il 21 per cento (dal 18 per cento del 2019) invece ha inviato documentazione;
    nel decreto-legge in esame sono previsti 268 nuovi addetti per la transizione digitale e 67 per l'AgID;
    la definizione stessa di Piano triennale per l'informatica appare obsoleta, di fronte la pervasività del digitale,

impegna il Governo

a valutare, di fronte alle sfide del PNRR, l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione complessiva delle politiche dell'innovazione, partendo dalla revisione della governance di Agid e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche potenziando la pianta organica dell'Agenzia per l'Italia digitale.
9/3243/42Rotelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Emana linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche;
    elabora il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche;
    monitora le attività svolte dalle amministrazioni; svolge alcune altre funzioni, enumerate dall'articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale;
    il 27 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale, sviluppata lungo due assi: la banda ultra-larga e la trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale. Altri fondi sono destinati dal Piano all'innovazione digitale di infrastrutture, il fisco, sicurezza, sanità pubblica, turismo e cultura, sistema scolastico e ricerca universitaria;
    gli ultimi dati diffusi da Istat ci dicono che nel 2020 appena il 36,3 per cento degli italiani ha interagito online con la pubblica amministrazione. La media dell'Unione europea è del 64 per cento. Il 29 per cento degli italiani online ha eseguito il download di moduli dai siti della pubblica amministrazione (nel 2019 erano il 21 per cento). Il 27 per cento (rispetto al 24 per cento del 2019) ha cercato informazioni sui siti delle pubblica amministrazione; il 21 per cento (dal 18 per cento del 2019) invece ha inviato documentazione;
    nel decreto-legge in esame sono previsti 268 nuovi addetti per la transizione digitale e 67 per l'AgID;
    la definizione stessa di Piano triennale per l'informatica appare obsoleta, di fronte la pervasività del digitale,

impegna il Governo

a valutare, di fronte alle sfide del PNRR, l'opportunità di adottare iniziative volte al rafforzamento di Agid e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche potenziando la pianta organica dell'Agenzia per l'Italia digitale.
9/3243/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    all'articolo 1-bis, in particolare, reca misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura, prevedendo delle semplificazioni per l'assunzione di un ulteriore contingente di unità di personale;
    riteniamo che anche il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, abbia necessità di incrementare la propria dotazione organica;
    è necessario avere ulteriori unità di personale impiegabili per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    per questo, per velocizzare le assunzioni previste per l'anno in corso, sarebbe auspicabile autorizzare prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere a) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007;
    questo, visti i nuovi impegni, assicurerebbe l'efficienza, garantendo maggiormente la sicurezza delle nostre coste e la tutela dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, al fine di assicurare l'efficienza dei loro Corpi, la possibilità per le Capitanerie di porto e la Guardia costiera, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di velocizzare e semplificare l'incremento del loro organico, richiamando in servizio permanente i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere a) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.
9/3243/43Galantino, Silvestroni, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, prorogandola dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;
    nulla è stato disposto con particolare riguardo al lavoro presso le pubbliche amministrazioni delle persone con disabilità, fatta eccezione per il comma 4-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato, che demanda ad un successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove;
    il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha dedicato un intero Capo (V) all'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, prevedendo, in particolare:
     1) l'istituzione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, attribuendole importanti funzioni, soprattutto in termini di proposta e di verifica della corretta applicazione delle norme in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68);
     2) la previsione della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (obbligatorio per tutte le amministrazioni con più di 200 dipendenti) e una dettagliata disciplina in materia di monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, nelle pubbliche amministrazioni, nonché la raccolta di una serie di informazioni che dovrebbero essere raccolte nell'ambito della «banca dati delle politiche attive e passive» (articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76);
    a distanza di quattro anni dall'emanazione di questa importante normativa, sarebbe importante verificare cosa è stato realizzato in materia di lavoro delle persone con disabilità presso le pubbliche amministrazioni;
    l'Italia presenta uno dei più bassi tassi di occupazione delle persone disabili fra tutti i Paesi dell'Unione europea e le pubbliche amministrazioni presentano indici molto alti di inadempimento degli obblighi di legge,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni idonea iniziativa di competenza in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili presso la funzione pubblica, inclusi i disabili psichici e intellettivi, affinché sia data concreta attuazione al diritto di tali persone di partecipare, in condizioni di parità sostanziale ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego;
   a monitorare i risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riferendo annualmente al Parlamento sull'assolvimento degli obblighi, pianificazione delle azioni di inclusione, sui controlli e sulla applicazione di sanzioni;
   a istituire la «banca dati delle politiche attive e passive».
9/3243/44Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    in particolare, l'articolo 11, volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, autorizza l'assunzione di 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato;
    l'Ufficio per il processo è stato istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014 «al fine di garantire la ragionevole durata del processo», ma tale ufficio sarebbe stato ipotizzabile per una giustizia in ottima salute, e comunque con differente configurazione, non per un sistema che ha bisogno di sentenze certe emesse in tempi ragionevoli;
    per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25 per cento dei tempi attuali della giustizia penale e del 40 per cento dei tempi della giustizia civile, condicio sine qua non per accedere ai fondi europei, serve, tra le altre, che si completi l'organico dei magistrati, carente di almeno mille unità, e quello del personale di cancelleria e amministrativo, carente di molte migliaia di unità;
    si legge nella Relazione sull'amministrazione della giustizia in Italia che «... Alla fine del 2020 erano in servizio negli uffici giudiziari n. 9.100 magistrati ordinari, oltre a n. 269 magistrati in tirocinio e n. 248 magistrati collocati fuori ruolo, a fronte di un organico complessivo di n. 10.751 posti (legge n. 145 del 2018), per cui residuano n. 1.313 posti vacanti negli uffici giudiziari e n. 534 posti da coprire con nuovi concorsi»;
    nonostante ciò, mentre l'arretrato giudiziario assume dimensioni preoccupanti, aggravate dalla sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii delle udienze disposti nell'ultimo anno per effetto dell'emergenza pandemica, circostanza che avrebbe richiesto, a rigor di logica, di concentrare tutte le risorse disponibili per coprire le vacanze di organico e garantire il corretto funzionamento della macchina giudiziaria, si persevera nella scelta dei magistrati fuori ruolo;
    sarebbero, infatti, centinaia i magistrati sottratti alla quotidianità dei palazzi di giustizia, molti distaccati presso i ministeri ad ogni cambio di Governo, come denunciato dal Presidente delle camere penali Gian Domenico Caiazza, che lo reputa il vero problema non affrontato della giustizia italiana,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza per ridurre il numero degli attuali incarichi in posizione di fuori-ruolo dei magistrati ordinari, in linea con quanto specificamente previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di ragionevole durata del processo;
   a prevedere assunzioni straordinarie per ripianare gli organici del personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari.
9/3243/45Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    in particolare, l'articolo 17-ter differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio « ante riforma»;
    il prossimo 16 agosto, infatti, entrerà in vigore il regime transitorio delineato dalla legge Orlando che, contrariamente a quanto sollecitato dalle istituzioni europee, rischia di cristallizzare la precarizzazione della categoria, prevedendo, tra gli altri, la riduzione dell'attività giurisdizionale del singolo magistrato onorario a tempo parziale, con conseguente drastica riduzione degli emolumenti percepiti oggi a cottimo;
    lo scorso 16 luglio la Corte di giustizia europea ha riconosciuto ai magistrati onorari lo status di giudici europei e di lavoratori subordinati a tempo determinato con tutto ciò che ne consegue, ma, nonostante ciò e nonostante la sempre più crescente domanda di giustizia, continua ad essere ignorata la centralità della magistratura onoraria per una migliore efficienza della giustizia;
    il nostro appare un sistema drammaticamente bipolare, che da un lato si serve, perché non può farne a meno, della magistratura onoraria per far funzionare la macchina della giustizia, ma dall'altro non è disposto a riconoscere ai giudici onorari i diritti spettanti;
    per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25 per cento dei tempi attuali della giustizia penale e del 40 per cento dei tempi della giustizia civile, condicio sine qua non per accedere ai fondi europei, serve, tra le altre, che si proceda finalmente alla stabilizzazione della magistratura onoraria, che ha continuato a lavorare in condizioni assolutamente precarie per garantire il funzionamento della macchina della giustizia, senza garanzie, diritti, previdenza, assistenza e un compenso decoroso,

impegna il Governo

a procedere con urgenza ad una riforma organica della magistratura onoraria che vada nel senso di una definitiva stabilizzazione dei relativi professionisti come lavoratori subordinati, con riconoscimento di emolumenti dignitosi e tutele coerenti con la funzione esercitata.
9/3243/46Maschio, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    la governance, una coraggiosa politica di semplificazioni e un reclutamento mirato, definendo percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari all'attuazione del Piano, rappresentano la premessa per far marciare velocemente i progetti e accedere ai fondi europei;
    in tale contesto di ripresa dell'economia nazionale e di necessità di politiche espansive, un supporto specifico deve essere dedicato alla misura del Superbonus al 110 per cento della spesa per ristrutturazioni energetiche e antisismiche che interviene su un settore, come quello dell'edilizia, che ha un altissimo effetto moltiplicatore;
    i commi 69 e 70 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) hanno previsto, esclusivamente per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la possibilità per i comuni di assumere in via straordinaria personale, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale (durata massima, non rinnovabile, di un anno) in deroga al tetto di cui al comma 557, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 2006;
    per finanziare tali assunzioni sono previste risorse pari a 10 milioni di euro, uno stanziamento sufficiente a coprire appena 350 unità di personale per 8.000 comuni, accompagnata dall'erronea individuazione delle deroghe assunzionali che non consentono ai comuni la possibilità di assumere neanche attingendo a proprie risorse,

impegna il Governo:

   a prevedere ulteriori idonei stanziamenti a copertura delle assunzioni straordinarie per potenziare gli uffici tecnici dei comuni;
   ad assumere iniziative di competenza volte a chiarire le limitazioni normative e finanziarie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, compresi i limiti specifici per i contratti a tempo determinato.
9/3243/47Prisco, Montaruli, Albano, Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Galantino, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    la governance, una coraggiosa politica di semplificazioni e un reclutamento mirato, definendo percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari all'attuazione del Piano, rappresentano la premessa per far marciare velocemente i progetti e accedere ai fondi europei;
    in tale contesto di ripresa dell'economia nazionale e di necessità di politiche espansive, un supporto specifico deve essere dedicato alla misura del Superbonus al 110 per cento della spesa per ristrutturazioni energetiche e antisismiche che interviene su un settore, come quello dell'edilizia, che ha un altissimo effetto moltiplicatore;
    i commi 69 e 70 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) hanno previsto, esclusivamente per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la possibilità per i comuni di assumere in via straordinaria personale, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale (durata massima, non rinnovabile, di un anno) in deroga al tetto di cui al comma 557, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 2006;
    per finanziare tali assunzioni sono previste risorse pari a 10 milioni di euro, uno stanziamento sufficiente a coprire appena 350 unità di personale per 8.000 comuni, accompagnata dall'erronea individuazione delle deroghe assunzionali che non consentono ai comuni la possibilità di assumere neanche attingendo a proprie risorse,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori idonei stanziamenti a copertura delle assunzioni straordinarie per potenziare gli uffici tecnici dei comuni;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza volte a chiarire le limitazioni normative e finanziarie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, compresi i limiti specifici per i contratti a tempo determinato.
9/3243/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Montaruli, Albano, Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Galantino, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    in particolare, il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
    per espressa previsione legislativa sono esclusi dal processo di stabilizzazione i lavoratori che abbiano svolto la propria attività presso le pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione (articolo 20, comma 9);
    il rapporto di lavoro somministrato non è conteggiabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto il lavoratore non stipula un contratto individuale di lavoro subordinato con l'ente che procede alla stabilizzazione, ma lo ha con l'agenzia di lavoro in somministrazione; in altre parole, il lavoratore non è un dipendente dell'ente, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa;
    al di là della lettera della norma, bisogna prendere atto della semplice constatazione che il soggetto che lavora alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche se assunto con contratto di somministrazione, presta la propria opera al pari di un dipendente diretto dell'ente, consentendo il buon andamento e l'efficienza della stessa pubblica amministrazione, che ne beneficia per prima;
    della stessa idea il Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 2738 del 22 maggio 2020 ha riconosciuto come anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell'anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni anche ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
9/3243/48Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    in particolare, il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie;
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
    per espressa previsione legislativa sono esclusi dal processo di stabilizzazione i lavoratori che abbiano svolto la propria attività presso le pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione (articolo 20, comma 9);
    il rapporto di lavoro somministrato non è conteggiabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto il lavoratore non stipula un contratto individuale di lavoro subordinato con l'ente che procede alla stabilizzazione, ma lo ha con l'agenzia di lavoro in somministrazione; in altre parole, il lavoratore non è un dipendente dell'ente, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa;
    al di là della lettera della norma, bisogna prendere atto della semplice constatazione che il soggetto che lavora alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche se assunto con contratto di somministrazione, presta la propria opera al pari di un dipendente diretto dell'ente, consentendo il buon andamento e l'efficienza della stessa pubblica amministrazione, che ne beneficia per prima;
    della stessa idea il Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 2738 del 22 maggio 2020 ha riconosciuto come anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell'anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni anche ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
9/3243/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per l'Alta formazione artistica musicale e coreutica;
    le capitali europee presentano un esiguo numero di università di belle arti indipendenti quali, ad esempio, University of Fine Arts (Budapest), Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense (Madrid);
    nondimeno, l'Accademia delle belle arti di Roma non può che essere considerata un'eccellenza a livello nazionale e non solo. È considerata un esempio, in Europa e nel mondo, una capostipite per tutte le altre accademie, che hanno fatto della stessa un modello su cui fondare le proprie radici;
    l'istituzione dell'Accademia statale di belle arti di Roma nel 1873 è uno dei primi effetti dell'Unità d'Italia, ma la sua storia trae origine dalla storica Accademia del Disegno di Roma, denominata di San Luca, le cui Scuole di Pittura, Scultura, Architettura e la Scuola Libera del Nudo confluirono in quella Statale. L'Italia unita non poteva demandare l'istruzione dei suoi giovani artisti a un'antica istituzione pontificia che non rispecchiava più i parametri di una Nazione laica;
    la storia delle scuole e degli artisti dell'Accademia delle belle arti di Roma è la storia della dimensione europea e internazionale di Roma dall'età moderna all'età contemporanea, è la storia della continuità dei valori e dei principi che sul piano della cultura e della bellezza legano l'Italia preunitaria all'Italia unitaria, il nostro passato al nostro presente, e fondano indissolubilmente la nostra vera e profonda identità;
    l'Accademia delle belle arti di Roma nacque sul finire del Cinquecento (al 1577 e al 1585 datano le due bolle papali di fondazione, al 1593 l'inaugurazione ufficiale) come uno Studio pubblico di rilevanza europea per l'istruzione dei giovani artisti provenienti da ogni parte del vecchio Continente, dopo l'apprendistato in bottega. Ne furono artefici principali due grandi della pittura rinascimentale italiana ed europea, come Federico Zuccari (l'autore degli affreschi della Cappella Paolina con Michelangelo e di quelli della Cupola di Santa Maria del Fiore, tanto per fare due esempi) e Girolamo Muziano. Nei secoli, Principi dell'Accademia furono figure della levatura di Pietro da Cortona, da considerarsi il primo vero Direttore (che costruì una nuova sede ai Fori Imperiali – poi demolita nel 1933 – con la chiesa dei Santi Luca e Martina, a sostituzione di quella distrutta con la riqualificazione dell'area di Santa Maria Maggiore ad opera di Paolo V) e Antonio Canova, tanto per citare alcuni nomi;
    le vicende dell'Accademia Statale di Belle Arti di Roma nel XX secolo hanno dimostrato un succedersi ininterrotto di eccellenze in tutte le discipline artistiche, anche dopo il distacco della Scuola di architettura divenuta ateneo indipendente nel 1919- 1920 con la denominazione Scuola Superiore di Architettura. Da Giulio Aristide Sartorio che, nell'attuale sede dell'Accademia concepì e allestì in parte il fregio dell'aula del Parlamento Italiano, ai futuristi Severini, Balla e Boccioni che con Mario Sironi furono assidui della Scuola Libera del Nudo, importante appendice didattica dell'istituto, a Renato Guttuso e a Sergio Lombardo, passando per Gino Bonichi (meglio noto come Scipione) e Mario Mafai che, da studente, fu espulso e poi ne divenne direttore dando vita al fenomeno della cosiddetta Scuola Romana. Né si possono tacere i nomi di Toti Scialoja e, nel campo della scultura, di Pietro Canonica, Ettore Ferrari, Umberto Mastroianni, Pericle Fazzini, autore della spettacolare Resurrezione collocata nella Sala Nervi del Vaticano, nota come Aula Paolo VI. Anche nel campo della Scenografia si devono ricordare figure come Dante Ferretti (più volte premio Oscar) e Gaetano Castelli, autore delle più belle scenografie della RAI, mentre per l'incisione, non si possono non menzionare, tra gli altri, Mino Maccari e Guido Strazza, considerato tra i più importanti «Maestri di Grafica» italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la trasformazione e la confluenza delle Accademie statali di belle arti negli atenei territoriali di riferimento e l'istituzione delle classi di laurea e laurea magistrale specifici.
9/3243/49Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per l'Alta formazione artistica musicale e coreutica;
    le capitali europee presentano un esiguo numero di università di belle arti indipendenti quali, ad esempio, University of Fine Arts (Budapest), Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense (Madrid);
    nondimeno, l'Accademia delle belle arti di Roma non può che essere considerata un'eccellenza a livello nazionale e non solo. È considerata un esempio, in Europa e nel mondo, una capostipite per tutte le altre accademie, che hanno fatto della stessa un modello su cui fondare le proprie radici;
    l'istituzione dell'Accademia statale di belle arti di Roma nel 1873 è uno dei primi effetti dell'Unità d'Italia, ma la sua storia trae origine dalla storica Accademia del Disegno di Roma, denominata di San Luca, le cui Scuole di Pittura, Scultura, Architettura e la Scuola Libera del Nudo confluirono in quella Statale. L'Italia unita non poteva demandare l'istruzione dei suoi giovani artisti a un'antica istituzione pontificia che non rispecchiava più i parametri di una Nazione laica;
    la storia delle scuole e degli artisti dell'Accademia delle belle arti di Roma è la storia della dimensione europea e internazionale di Roma dall'età moderna all'età contemporanea, è la storia della continuità dei valori e dei principi che sul piano della cultura e della bellezza legano l'Italia preunitaria all'Italia unitaria, il nostro passato al nostro presente, e fondano indissolubilmente la nostra vera e profonda identità;
    l'Accademia delle belle arti di Roma nacque sul finire del Cinquecento (al 1577 e al 1585 datano le due bolle papali di fondazione, al 1593 l'inaugurazione ufficiale) come uno Studio pubblico di rilevanza europea per l'istruzione dei giovani artisti provenienti da ogni parte del vecchio Continente, dopo l'apprendistato in bottega. Ne furono artefici principali due grandi della pittura rinascimentale italiana ed europea, come Federico Zuccari (l'autore degli affreschi della Cappella Paolina con Michelangelo e di quelli della Cupola di Santa Maria del Fiore, tanto per fare due esempi) e Girolamo Muziano. Nei secoli, Principi dell'Accademia furono figure della levatura di Pietro da Cortona, da considerarsi il primo vero Direttore (che costruì una nuova sede ai Fori Imperiali – poi demolita nel 1933 – con la chiesa dei Santi Luca e Martina, a sostituzione di quella distrutta con la riqualificazione dell'area di Santa Maria Maggiore ad opera di Paolo V) e Antonio Canova, tanto per citare alcuni nomi;
    le vicende dell'Accademia Statale di Belle Arti di Roma nel XX secolo hanno dimostrato un succedersi ininterrotto di eccellenze in tutte le discipline artistiche, anche dopo il distacco della Scuola di architettura divenuta ateneo indipendente nel 1919- 1920 con la denominazione Scuola Superiore di Architettura. Da Giulio Aristide Sartorio che, nell'attuale sede dell'Accademia concepì e allestì in parte il fregio dell'aula del Parlamento Italiano, ai futuristi Severini, Balla e Boccioni che con Mario Sironi furono assidui della Scuola Libera del Nudo, importante appendice didattica dell'istituto, a Renato Guttuso e a Sergio Lombardo, passando per Gino Bonichi (meglio noto come Scipione) e Mario Mafai che, da studente, fu espulso e poi ne divenne direttore dando vita al fenomeno della cosiddetta Scuola Romana. Né si possono tacere i nomi di Toti Scialoja e, nel campo della scultura, di Pietro Canonica, Ettore Ferrari, Umberto Mastroianni, Pericle Fazzini, autore della spettacolare Resurrezione collocata nella Sala Nervi del Vaticano, nota come Aula Paolo VI. Anche nel campo della Scenografia si devono ricordare figure come Dante Ferretti (più volte premio Oscar) e Gaetano Castelli, autore delle più belle scenografie della RAI, mentre per l'incisione, non si possono non menzionare, tra gli altri, Mino Maccari e Guido Strazza, considerato tra i più importanti «Maestri di Grafica» italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la valorizzazione delle Accademie statali di Belle Arti, rafforzandone l'autonomia ed i profili di ricerca sul modello universitario.
9/3243/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento dispone una serie di procedure assunzionali a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    le selezioni a tempo determinato recentemente bandite non hanno dato, soprattutto in termini di partecipazione delle specifiche professionalità ricercate, i risultati attesi dal Governo;
    uno dei motivi dello scarso successo delle selezioni già avviate è proprio la natura a tempo determinato del contratto;
    il provvedimento prevede una riserva di posti per il personale assunto nell'ambito delle procedure ai sensi della presente legge;
    al fine di evitare la «fuga dal contratto», vanificando gli sforzi ed i costi sostenuti per la selezione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per incentivare il personale assunto per la realizzazione del PNRR a restare nella propria posizione di servizio fino alla conclusione del contratto a tempo determinato, al fine di evitare che le competenze acquisite vengano disperse anzitempo mediante una fuga verso altre posizioni a tempo indeterminato.
9/3243/50Osnato, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento dispone una serie di procedure assunzionali a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    le selezioni a tempo determinato recentemente bandite non hanno dato, soprattutto in termini di partecipazione delle specifiche professionalità ricercate, i risultati attesi dal Governo;
    il provvedimento non ha dato alcuna opportunità di riqualificarsi al personale già dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    la riqualificazione avrebbe potuto riguardare l'apprendimento di nuove specializzazioni come quelle collegate alla rendicontazione dei fondi europei o allo sviluppo delle nuove competenze digitali, delle quali il Governo lamenta la carenza strutturale;
    un'attenzione specifica al personale già dipendente delle pubbliche amministrazioni permetterebbe, al termine della fase di realizzazione del PNRR, la diffusione di conoscenze attualmente limitate ma altamente funzionali al miglioramento della performance organizzativa dell'amministrazione d'origine,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa partecipare alle procedure di selezione finalizzare alla realizzazione degli interventi collegati al PNRR, con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato e il mantenimento della posizione economica raggiunta.
9/3243/51Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, prorogandola dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;
    nulla è stato disposto con particolare riguardo al mondo della scuola, al quale il Piano dedica 20,89 miliardi di investimenti, con una strategia incentrata, tra le altre, al miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, allo svecchiamento delle metodologie e delle competenze didattiche, oltre al potenziamento delle infrastrutture e dell'istruzione tecnica;
    secondo le ultime stime per il 2021-2022 ci sono 112 mila cattedre da coprire e uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda i precari delle scuole paritarie, circa 15 mila, che non possono abilitarsi, visto che l'ultimo percorso abilitante è stato il Tfa del luglio 2014;
    si tratta di personale qualificato che lavora a tempo pieno nelle classi, che ha acquisito competenze e maturità professionale ma non ha la possibilità di accedere ad un percorso di abilitazione così come richiede lo Stato, a cui si aggiunge la circostanza che il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie non viene riconosciuto come titolo d'accesso ma viene considerato equiparato come punteggio di servizio nella tabella titoli del concorso riservato;
    la situazione dei docenti delle scuole paritarie è davvero paradossale, perché oltre che essere un palese esempio di come le scuole paritarie ancora non siano considerate alla pari delle scuole statali, ma a due mesi dalla ripartenza del prossimo anno scolastico non si conosce ancora nulla dei percorsi di abilitazione necessari per uscire dalla precarietà;
    il Presidente di CdO Opere Educative, Massimiliano Tonarini, è convinto che «la riforma del sistema di formazione iniziale, prevista anche nel PNRR, sia un passo fondamentale per il futuro della scuola italiana di cui il 10 per cento è rappresentato proprio dalle scuole paritarie. Noi abbiamo tanti docenti che stanno aspettando da anni un percorso abilitante, è una situazione che va sanata, non si può fare un percorso di formazione lungo 7 anni. Oltre alle abilitazioni ordinarie e straordinarie noi chiediamo che si considerino a regime anche i fabbisogni della scuola paritaria senza che ogni anno si debbano porre dei rimedi temporanei»;
    relativamente all'istruzione legata alla fascia di età 0-6, un fondamentale e insostituibile ruolo è svolto in Italia da asili nido e scuole d'infanzia private, in possesso di regolari autorizzazioni ma privi dello status di «scuole paritarie»; un settore strategico che da ormai 20 anni fa parte del sistema pubblico di istruzione, insieme alle scuole statali e che in alcune regioni e in alcuni comparti si rivela indispensabile per l'erogazione universale del servizio scolastico: un sistema capillare, distribuito sull'intero territorio nazionale e che accoglie centinaia di migliaia di studenti che non trovano spazio nella scuola pubblica;
    le scuole pubbliche paritarie e private, da sempre, sopperiscono, inoltre, alle criticità della scuola pubblica statale;
    dare stabilità ai docenti significa garantire stabilità agli studenti c alle loro famiglie,

impegna il Governo:

   a stabilizzare i docenti della scuola paritaria con le tre annualità di servizio;
   a riconoscere la validità del servizio presso le scuole pubbliche paritarie come titolo di accesso;
   a indire tempestivamente un concorso per abilitare i tanti docenti precari, prevedendo assunzioni in via straordinaria per i docenti inseriti in prima fascia e seconda fascia senza abilitazione;
   a includere gli asili nido e le scuole d'infanzia private nei fondi e negli interventi destinati alla formazione degli insegnanti, allo svecchiamento delle metodologie e delle competenze didattiche, oltre al potenziamento delle infrastrutture e dell'istruzione tecnica di cui al PNRR;
   a stanziare adeguati fondi destinati alle scuole dell'infanzia private per accogliere bambini portatori di handicap, senza gravare sui costi della struttura stessa e/o sulle famiglie, affinché a tutti i bambini venga garantito il diritto all'accesso, all'inclusione e all'integrazione sociale e scolastica.
9/3243/52Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, prorogandola dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;
    nulla è stato disposto con particolare riguardo al mondo della scuola, al quale il Piano dedica 20,89 miliardi di investimenti, con una strategia incentrata, tra le altre, al miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, allo svecchiamento delle metodologie e delle competenze didattiche, oltre al potenziamento delle infrastrutture e dell'istruzione tecnica;
    secondo le ultime stime per il 2021-2022 ci sono 112 mila cattedre da coprire e uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda i precari delle scuole paritarie, circa 15 mila, che non possono abilitarsi, visto che l'ultimo percorso abilitante è stato il Tfa del luglio 2014;
    si tratta di personale qualificato che lavora a tempo pieno nelle classi, che ha acquisito competenze e maturità professionale ma non ha la possibilità di accedere ad un percorso di abilitazione così come richiede lo Stato, a cui si aggiunge la circostanza che il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie non viene riconosciuto come titolo d'accesso ma viene considerato equiparato come punteggio di servizio nella tabella titoli del concorso riservato;
    la situazione dei docenti delle scuole paritarie è davvero paradossale, perché oltre che essere un palese esempio di come le scuole paritarie ancora non siano considerate alla pari delle scuole statali, ma a due mesi dalla ripartenza del prossimo anno scolastico non si conosce ancora nulla dei percorsi di abilitazione necessari per uscire dalla precarietà;
    il Presidente di CdO Opere Educative, Massimiliano Tonarini, è convinto che «la riforma del sistema di formazione iniziale, prevista anche nel PNRR, sia un passo fondamentale per il futuro della scuola italiana di cui il 10 per cento è rappresentato proprio dalle scuole paritarie. Noi abbiamo tanti docenti che stanno aspettando da anni un percorso abilitante, è una situazione che va sanata, non si può fare un percorso di formazione lungo 7 anni. Oltre alle abilitazioni ordinarie e straordinarie noi chiediamo che si considerino a regime anche i fabbisogni della scuola paritaria senza che ogni anno si debbano porre dei rimedi temporanei»;
    relativamente all'istruzione legata alla fascia di età 0-6, un fondamentale e insostituibile ruolo è svolto in Italia da asili nido e scuole d'infanzia private, in possesso di regolari autorizzazioni ma privi dello status di «scuole paritarie»; un settore strategico che da ormai 20 anni fa parte del sistema pubblico di istruzione, insieme alle scuole statali e che in alcune regioni e in alcuni comparti si rivela indispensabile per l'erogazione universale del servizio scolastico: un sistema capillare, distribuito sull'intero territorio nazionale e che accoglie centinaia di migliaia di studenti che non trovano spazio nella scuola pubblica;
    le scuole pubbliche paritarie e private, da sempre, sopperiscono, inoltre, alle criticità della scuola pubblica statale;
    dare stabilità ai docenti significa garantire stabilità agli studenti c alle loro famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare adeguati fondi destinati alle scuole dell'infanzia per accogliere bambini portatori di handicap, senza gravare sui costi della struttura stessa e/o sulle famiglie, affinché a tutti i bambini venga garantito il diritto all'accesso, all'inclusione e all'integrazione sociale e scolastica.
9/3243/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3 del decreto in conversione è stato introdotto, in sede di esame al Senato, il comma 10-bis che introduce una procedura semplificata dell’iter per ottenere il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero;
    la disposizione attribuisce al Ministero dell'istruzione (MI), di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il compito di avviare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un processo di semplificazione dell’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali;
    si ricorda che la legge n. 148 del 2002, di ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, dispone che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (articolo 2);
    gli studenti italiani che scelgono di conseguire un Master of Science (dal latino Magister Scientiae) ovvero un titolo accademico estero che di fatto corrisponde, per crediti formativi, ad una vera e propria laurea magistrale italiana (120 CFU) non possono usufruire di tale titolo in Italia;
    la dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia equipollenza), infatti, è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine (90 giorni dall'istanza) l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge n. 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea);
    il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza), al contrario, è un giudizio collegato ad un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferirne valore legale (articolo 5 legge n. 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea);
    solo con il riconoscimento accademico (l'equipollenza) dei titoli di studio esteri viene emesso un provvedimento mediante il quale i singoli atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano,

impegna il Governo

ad ottemperare ai princìpi di cui alla legge n. 148 del 2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona firmata l'11 aprile 1997, sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea nel rispetto dell'autonomia delle università italiane e a semplificare le procedure per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
9/3243/53Sodano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 80 del 9 giugno 2021, reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
    la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali è tutela dall'articolo 3 della Costituzione;
    è di tutta evidenza che il ricorso al green pass costituisca una misura limitativa delle libertà personali oltre che lesivo del principio di uguaglianza tra i cittadini, inoltre sancisce una effettiva discriminante tra chi ha il certificato verde e chi no,

impegna il Governo

a garantire che in ogni luogo di lavoro valgano per tutti le stesse regole senza alcun privilegio legato a titolo, ruoli e funzioni.
9/3243/54Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Prisco, Montaruli.