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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 22 luglio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 luglio 2021.

Amitrano, Ascani, Ascari, Battelli, Bergamini, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fassino, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BORGHESE: «Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (3214);
   LIBRANDI: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di obbligo vaccinale per la profilassi del COVID-19» (3215);
   BERTI e DE CARLO: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, concernente l'estensione dell'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione denominata “Resto al Sud” ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa» (3216);
   BUSINAROLO: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia» (3217).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (581) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la realizzazione di una piattaforma informatica con sistema blockchain per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare e ittica» (2906) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione della Direzione generale Musica nell'ambito del Ministero della cultura nonché disposizioni per il potenziamento dell'industria musicale» (2952) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura» (2992) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):
  CRISTINA: «Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle reti escursionistiche» (2900) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

  Il Presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 14 luglio 2021, ha trasmesso la relazione sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori, approvata nella seduta del 7 luglio 2021.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XVI-bis, n. 4).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio», autorizzate, in data 21 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2020 e il 15 marzo 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, corredata dai relativi allegati, riferita all'anno 2020.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXIV, n. 33).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 20 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2020 (Doc. CCXXXVII, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 12 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Difensore civico della provincia autonoma di Trento.

  Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 21 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n. 27).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Stefania De Angelis, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'Ufficio di Gabinetto, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (267).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 agosto 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 agosto 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE (A.C. 3146-A/R)

A.C. 3146-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8, comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: Per l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, dopo le parole: dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, inserire le seguenti: commi da 1 a 5-bis,.

  All'articolo 32-quater, comma 1, capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 33-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 34, sopprimere il comma 01.

  All'articolo 36-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  All'articolo 36-ter, comma 9, sostituire la parola: attua con le seguenti: può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,;

  All'articolo 39-sexies, comma 1 capoverso Art. 234, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 40, comma 5-ter, capoverso 831-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  All'articolo 48, comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,.

  All'articolo 54, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;
   al comma 6-bis, al secondo periodo sostituire le parole: pari a 2.765.488,95 euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022;
   al comma 6-quater, primo periodo sopprimere le seguenti parole: con incremento della corrispondente dotazione organica ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzato, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000;
   al comma 6-quinquies sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022;
   al comma 6-sexies sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata;
   al comma 6-sexies, quarto periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 euro per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede;

  All'articolo 65-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 32-ter, comma 1, lettera b), capoverso 14-bis, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo, sostituire le parole: per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura con le seguenti: per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura.
    al secondo periodo, dopo la parola: rilascia inserire le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 33-ter.
   b) all'articolo 36-ter, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4.

A.C. 3146-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

  1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n. 101.
  3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.
  4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.
  5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:
   a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
   b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
  7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

PARTE I
GOVERNANCE PER IL PNRR

TITOLO I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 1.
(Princìpi, finalità e definizioni)

  1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
  2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  4. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) «Cabina di regia», organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
   b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
   c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
   d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
   e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
   f) «Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
   g) «Segreteria tecnica», struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
   h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
   i) «Servizio centrale per il PNRR», struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
   l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
   m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.
   n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   o) «soggetti attuatori», soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
   p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
   q) «Unità di audit», struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
   r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
   s) «PNIEC», Piano nazionale integrato per l'energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Articolo 2.
(Cabina di regia)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
  2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:
   a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
   b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
   c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
   e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
   f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
   g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale è costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
   h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
   i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
   l) promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

  3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
  5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,».

Articolo 3.
(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Articolo 4.
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
   a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
   b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
   c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;
   d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
   e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
   f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 5.
(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
  2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3. L'Unità svolge i seguenti compiti:
   a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
   b) coordina, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
   c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
   d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
   e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
   a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
   b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
   c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
   d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
   e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Articolo 6.
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
  2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 7.
(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
  2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi target e milestone. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
  3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «di durata triennale rinnovabile una sola volta» sono soppresse.
  4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.
  6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
  8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 8.
(Coordinamento della fase attuativa)

  1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
  5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 9.
(Attuazione degli interventi del PNRR)

  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
  4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Articolo 10.
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

  1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
  6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 11.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

  1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.
  2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO II
POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

Articolo 12.
(Poteri sostitutivi)

  1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
  2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.
  3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Articolo 13.
(Superamento del dissenso)

  1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
  2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14.
(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

  1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
  2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15.
(Procedure finanziarie e contabili)

  1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito» sono sostituite dalle seguenti: «su un conto aperto presso la Tesoreria statale».
  2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
  5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
  6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

Articolo 16.
(Norma finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
   a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;
    2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;
    5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
    12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I
TRANSIZIONE ECOLOGICA E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Articolo 17.
(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   « 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.»;
   b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»;
   c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»

Articolo 18.
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7-bis:
    1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;
    2) il comma 2-ter è abrogato;
   b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

Articolo 19.
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19:
    1) al comma 4 la parola «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
    2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»;
    3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»;
   b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».

Articolo 20.
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  « 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
  2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
  2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
  2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.».
  2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 21.
(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23:
    1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo sono premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente comma sono perentori.»;
    2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
   b) all'articolo 24:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»;
    3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.», nonché al secondo periodo dopo le parole «si applica il termine di trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Articolo 22.
(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»;
   b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: «È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»;
   c) al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente»;
   d) al comma 6, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole «, l'autorità competente indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente» sono soppresse;
   e) al comma 7, dopo le parole «l'autorità competente» sono inserite le seguenti: «indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»;
   f) al comma 8:
    1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
    2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Capo II
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Articolo 23.
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

  1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
   a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
   b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
  3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
  4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 24.
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.»;
   b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.»;
   d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  « 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
  7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
  7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.».

Capo III
COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

Articolo 25.
(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
   a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
   b) tipologia progettuale individuata come principale;
   c) altre tipologie progettuali coinvolte;
   d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
  4-ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”;
   b) all'articolo 6:
    1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.»;
    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: « 10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Articolo 26.
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, terzo periodo, le parole «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;».

Articolo 27.
(Interpello ambientale)

  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

  1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.
  2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione».

Capo IV
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 28.
(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti: «di assoggettabilità a VAS»;
    2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS»;
    3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse;
   b) all'articolo 13:
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:
   a) la proposta di piano o di programma;
   b) il rapporto ambientale;
   c) la sintesi non tecnica;
   d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
   e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
   f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.»;
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Consultazione)

  1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
   a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
   b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
   c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
   d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
   e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
   f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  3. In attuazione dei princìpi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
   d) all'articolo 18:
    1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  « 2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
  2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.»;
    2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse;
    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Articolo 29.
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
  3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
  4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI
ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Articolo 30.
(Interventi localizzati in aree contermini)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 31.
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: « 2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: « 3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».

  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  « 9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.».

  3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.».
  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
   « 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.».

  6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

Articolo 32.
(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: «Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
  3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
    1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
    2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
    3) d2: diametro nuovi rotori;
    4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
  3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.».

Capo VII
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Articolo 33.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
  «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
   b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  « 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
  « 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1o settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
   a) mancata presentazione della CILA;
   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
   c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.».

  2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII
SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»;
   b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

Articolo 35.
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati», ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole «e assimilati» sono soppresse;
   b) all'articolo 185:
    1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
    2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»;
    3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  « 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
  4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.»;
   c) all'articolo 188, comma 5, le parole «un'attestazione di avvenuto smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento»;
   d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole «dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero»;
   e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole «da assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»;
   f) all'articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;
   g) all'articolo 206-bis, comma 1:
    1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto»;
    2) alla lettera b) le parole da «permanente di criteri e specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «periodico di misure» e le parole da «efficacia, efficienza e qualità» a «smaltimento dei rifiuti;» sono sostituite dalle seguenti: «la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;»;
    3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
  « c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
   d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
   e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
   f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
   g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
   h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.»;
   4) al comma 6, primo periodo, le parole «235,» sono soppresse e dopo le parole «degli articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter»;
   h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole «, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.»;
   i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 216-ter.

(Comunicazioni alla Commissione europea)
  1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
  2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
  3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
  4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
  5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
  6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.»;
   l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.»;
   m) l'allegato D – Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituto dall'allegato III al presente decreto.

  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36.
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

  1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e successive norme regionali di recepimento.
  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
  3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:
   a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
   b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
   c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Articolo 37.
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

  1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.»;
   b) all'articolo 242:
    1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole «indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»;
    2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»;
    3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
   c) all'articolo 242-ter:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.»;
    3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
    4) al comma 3, dopo le parole «individuate al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
    5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.»;
   d) all'articolo 243:
    1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle acque emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;
    2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»;
   e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.».;
   f) all'articolo 248:
    1) al comma 1 dopo le parole «sulla conformità degli interventi ai progetti approvati» sono aggiunte le seguenti: «e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7»;
    2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.»;
    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.»;
   g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.»;
   h) all'articolo 252:
    1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).»;
    2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»;
    3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.»;
    4) il comma 4-quater è abrogato;
    5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, anche coordinati fra loro»;
    6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce» è sostituita dalla seguente: «ricomprende»;
    7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.»;
    8) il comma 8 è abrogato;
    9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.»;
    10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
  « 9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
  9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.»;
   i) all'articolo 252-bis:
    1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.»;
    2) il comma 9 è abrogato.

  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II
TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 38.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente « 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
   b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.»;
   c) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole «e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»;
    2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.»;
   d) al comma 12, le parole «ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890», sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con le modalità di cui al comma 7»;
   e) al comma 15:
    1) alla lettera h), le parole «al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»;
    2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto di notificazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»;
    3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: « l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»;
   f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e» sono soppresse.

  2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-bis:
    1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»;
    2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «può essere reso disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito»;
    3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»;
    4) al comma 4-ter, dopo le parole «è stato predisposto» sono inserite le seguenti: «come documento nativo digitale» e le parole «in conformità alle Linee guida» sono soppresse;
    5) al comma 4-quater, le parole «Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa»;
    6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.»;
   b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede» sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»;
   c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 64-ter.
(Sistema di gestione deleghe)

  1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.
  3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.
  4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
  5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
  6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
  8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
   d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione».

  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 39.
(Semplificazione di dati pubblici)

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole «registri di stato civile tenuti dai comuni,» sono inserite le seguenti «garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»;
   c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «del 23 luglio 2014», sono aggiunte le seguenti: «, esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021» e, al quinto periodo, dopo le parole «inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»;
   d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente « 6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».

  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50:
    1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole «delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo periodo, le parole «Con gli stessi accordi, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
    2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la titolarità del dato» sono aggiunte le seguenti: «e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento»;
    3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 50-ter:
    1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse;
    2) al comma 2, quinto periodo, le parole «il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»;
    3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole «nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API» sono aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.»;
   c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
    « f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.»;
   d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunitari, individua» sono aggiunte le seguenti: «, aggiorna» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis».

  3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
  4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

  6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 40.
(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

  1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
   b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88»;

  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione» e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
   b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
  8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.
  9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
   b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  « 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
  4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
  5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.»;
   c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente»;
   d) il comma 7-bis è abrogato;
   e) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».

  4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
  5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

Articolo 41.
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

  1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
  2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
  3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
  4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
  8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.».

  2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.»;
   b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
  « 4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis»; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Articolo 42.
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Articolo 43.
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

  1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Articolo 44.
(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

  1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 47, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
  5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.
  6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
  8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Articolo 45.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:
   a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
   c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
   d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
   e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.
  4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 46.
(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO IV
CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 47.
(Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma7, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
   a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1o marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
   b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
   c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
   d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i princìpi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
   e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
  9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Articolo 48.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
  7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 49.
(Modifiche alla disciplina del subappalto)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
   b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»;
    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».

  2. Dal 1o novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;
   b) il comma 5 è abrogato;
   c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».

  3. Le amministrazioni competenti:
   a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto;
   b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
   c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 50.
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
  4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 51.
(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    2) al comma 2:
     2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
     2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»;
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
   d) all'articolo 5:
    1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,»;
    3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»;
    4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»;
    5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente»;
   f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
   g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
   h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

  2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
  3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Articolo 52.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1:
     1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
     1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
    5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
    6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»;
    7) al comma 10, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»;
    8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
    9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

Articolo 53.
(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
  2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
  3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonché alle procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e l'esecuzione»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
    3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»;
    5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
   b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo periodo, le parole «Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
   c) all'articolo 77, comma 2, le parole «può lavorare» sono sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora».
   d) all'articolo 81:
    1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con-le Linee guida in materia.»;
    3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le parole «, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.»;
    5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»;
   e) all'articolo 85, comma 7, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento»;
   f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
   g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento»;

  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
   b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.

  7. L'ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54.
(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

  1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 55.
(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
   a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
    1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
    2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
    3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
    4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
   b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
    1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
    2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
    3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
    4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Articolo 56.
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
  2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.

TITOLO V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Articolo 57.
(Zone Economiche Speciali)

  1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio»;
    2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»;
    3) il comma 7-quater è sostituto dal seguente: « 7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
    4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: « 7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;
    5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
   « 8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.»;
   b) all'articolo 5:
    1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
     1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: «nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,»;
     1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»;
    2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da «e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a « conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis».
    3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.»;
    4) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.»;
   c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
  2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
  3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
  5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
  6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.».

  2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 58.
(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale, ».

Articolo 59.
(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.
  1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico-operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021.
  1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 60.
(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»;
   b) al comma 3, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi».

TITOLO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Articolo 61.
(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.»;
    2) al terzo periodo, dopo le parole «l'indicazione del soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell'unità organizzativa»”;
   b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: « 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».

Articolo 62.
(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  « 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Articolo 63.
(Annullamento d'ufficio)

  1. All'articolo 21-novies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola «diciotto» è sostituita dalla seguente: «dodici».

TITOLO VII
ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 64.
(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari» sono soppresse.
  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
  2. Il CNVR, in particolare:
   a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei princìpi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia è parte;
   b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
   c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
   d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
   e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
  3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.».

  3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole «Comitato nazionale dei garanti della ricerca» devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».
  4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Comitato nazionale dei garanti per la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».
  5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) è soppressa.
  6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.
  7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
  Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
   quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

  8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola «50» è sostituita dalla seguente «75».
  9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 65.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
    a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
    b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
    c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
    d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
    e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
    f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
    g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
    h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
    i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
    l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
    m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;
   c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.».

Articolo 66.
(Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)

  1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022».
  2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.».

Articolo 67.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I
(Articolo 17)

«Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione:
  1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone:
   1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;
   1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone
   1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
  1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
   1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
   1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
   1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l’upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

  1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:
   1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
   1.3.2 Impianti di Power-to-X;
   1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
   1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

  1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:
   1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
    a. Ricarica elettrica;
    b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
    c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/Gas Naturale Compresso di origine Biologica;
    d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;
    e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;
    f. Biocarburanti in purezza;
   1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.

2 Dimensione dell'efficienza energetica:
  2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
  2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;
  2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
  2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica:
  3.1 Settore elettrico:
   3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
    a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
    b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
    c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
    d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
   3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
    a. Cabine primarie e secondarie;
    b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
    c. Telecontrollo e Metering.
   3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
    a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
  3.2 Settore gas:
   3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
   3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
   3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
   3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;
   3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.
  3.3 Settore dei prodotti petroliferi:
   3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
   3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».

ALLEGATO II
(Articolo 31)

«Tabella A
(Articolo 12)

Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 50 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

»

ALLEGATO III
(Articolo 31)

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ALLEGATO IV
(articolo 44)

  1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
  2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione);
  3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
  4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
  5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
  6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
  7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
  8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

A.C. 3146-A/R – Modificazioni apportate dalle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 4:
    alla lettera a), la parola: «organo» è sostituita dalle seguenti: «l'organo»;
    alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;
    alla lettera c), la parola: «Piano» è sostituita dalle seguenti: «il Piano»;
    alla lettera d), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;
    alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento del»;
    alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» è sostituita dalle seguenti: «la struttura»;
    alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»;
    alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
    alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici»;
    alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e clima» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».

  All'articolo 2:
   al comma 1 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina»;
   al comma 2:
    all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
    alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro»;
    alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»;
    la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;
    alla lettera l), la parola: «coerente» è sostituita dalla seguente: «coerenti»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni» e dopo le parole: « che riguardano più regioni o province autonome» sono inserite le seguenti: « , ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale»;
    al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «partenariato economico, sociale e territoriale»;
    al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato sulla transizione ecologica di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo», le parole: «per transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale» e dopo le parole: «legge 22 aprile 2021, n. 55,» sono inserite le seguenti: «e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,»;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  « 6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», dopo le parole: «dei rispettivi organismi associativi» sono inserite le seguenti: «nonché di Roma capitale» e dopo le parole: «della società civile» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo»;
    al secondo periodo, le parole da: «I componenti» fino a: «agli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti».

  All'articolo 4:
   al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole: «della tempistica programmata» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi programmati»;
   al comma 3, le parole: «decreto legislativo. 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR) – 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  All'articolo 5:
   al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole: «ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai sensi»;
   al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «verifiche dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».

  All'articolo 6:
   al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» è inserita la seguente: «annui».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili) – 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 7:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «dei relativi target e milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e intermedi»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: “e per i Sottosegretari” sono soppresse»;
   al comma 3, terzo periodo, le parole: «di durata triennale rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario»;
   al comma 4, dopo le parole: «limiti assunzionali,» sono inserite le seguenti: «o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche»;
   al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Società» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società Sogei S.p.A.»;
   al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
   al comma 8, dopo le parole: «finanziamento pubblico degli interventi» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,»;
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 8:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: « e comunque fino al» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il»;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
   al comma 6, le parole: « Per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero del turismo”. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo) – 1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 10:
   al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
   al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip S.p.A.»;
   al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR» e le parole: «programmi UE» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea»;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

  All'articolo 11:
   al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Consip S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Consip S.p.A.»;
   al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;
   al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Consip S.p.A.» e, al secondo periodo, dopo le parole: «8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
  « Art. 11-bis. – (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR). – 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
  3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
  6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 12:
   al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNNR» è sostituita dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;
   al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
   al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalla seguente: «PNRR»;
   al comma 5:
    al primo periodo, le parole: «per la per la» sono sostituire dalle seguenti: «per la» e le parole: «d della regolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della regolazione»;
    al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;
    al terzo periodo, la parola: «PNRR» è soppressa;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”».

  All'articolo 14:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite dalle seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «ai poteri», le parole: «trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» è inserita la seguente: «n.».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis. – (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016). – 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
  2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  All'articolo 15:
   al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
   al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020) – 1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 16:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8,» sono inserite le seguenti: «commi da 1 a 5-bis,»;
    alla lettera c):
     all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: «a decorrere dall'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
     al numero 4), le parole: «per 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

  Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: «velocizzazione» è sostituita dalla seguente: «accelerazione».

  All'articolo 17:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     l'alinea è sostituito dal seguente: « il comma 2-bis è sostituito dai seguenti»;
     al capoverso 2-bis:
      al primo periodo, le parole: «dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto», le parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)», le parole: «dell'ENEA e dell'ISS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS)»;
      al secondo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»;
      al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis»;
     dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:
    « 2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
    2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.
    2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
    2-sexies. La denominazione “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Commissione tecnica PNIEC”.
    2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato»;
    alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis, dà» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».

  All'articolo 18:
   al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
    “9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”».

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – (Intesa delle regioni) – 1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale».

  All'articolo 19:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 2), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
    dopo lettera b) sono aggiunte le seguenti:
   «b-bis) all'allegato III, lettera u), della Parte seconda, dopo le parole: “Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)”;
   b-ter) all'allegato IV della Parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III della parte seconda”».

  All'articolo 20:
   al comma 1:
    al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro»;
    al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;
    al capoverso 2-ter, la parola: «automaticamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
    al capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: «ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e le parole: «trenta giorni.”.» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»;
   al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023».

  All'articolo 21:
   al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4:
    al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ;
    al secondo periodo, dopo le parole: «non superiore a sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste».

  Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
  « Art. 22-bis. – (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica) – 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
  “47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”;
   b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
  “48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”;
   c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
  “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati”».

  All'articolo 23:
   al comma 1, capoverso Art. 26-bis:
    le parole: «Art. 26-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;
    al comma 1:
     all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
     alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica ed economica»;
    al comma 3, primo periodo, le parole: «sono ridotti della metà» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere ridotti fino alla metà»;
    al comma 4:
     al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse»;
     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis»;
     al terzo periodo le parole: «salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».

  All'articolo 24:
   al comma 1, lettera d):
    al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla data di convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della prima riunione»;
    al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti urbanistici,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».

  Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche) – 1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  All'articolo 25:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al capoverso 4-bis, la lettera d) è soppressa;
     al capoverso 4-ter:
      al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e le parole: «ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA,»;
      al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
      al terzo periodo, le parole: «o, in assenza di questa, dal proponente» sono soppresse;
    alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA».

  All'articolo 27:
   al comma 1, capoverso Art. 3-septies:
    al comma 1:
     al primo periodo, la parola: «inoltrare» è sostituita dalla seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalità di cui al comma 3,» sono soppresse;
     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione»;
     al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica» sono sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza» è sostituita dalla seguente: «efficacia»;
    al comma 2, dopo le parole: «del proprio sito» è inserita la seguente: « internet».

  All'articolo 28:
   al comma 1:
    alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole: «comma 3 del» sono soppresse.

  All'articolo 29:
   al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1. 550.000» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro».

  All'articolo 30:
   al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,».

  All'articolo 31:
   al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
  « 0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:
  “3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree”»;
   al comma 2, capoverso 9-bis:
    al primo periodo, le parole: «sino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 20 MW», dopo le parole: «industriale, produttiva o commerciale» sono inserite le seguenti: «nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,» e le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 1»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «una autodichiarazione» sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “su edifici” sono inserite le seguenti: “, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici”.
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “a servizio degli edifici,” sono inserite le seguenti: “come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,”.
  2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra”;
   b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
   “Art. 4-bis. – (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza”»;
   al comma 3, i segni: «”.» sono soppressi;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
   “1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
   1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
   1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefìci fruiti”»;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW».

  Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 31-bis. – (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano) – 1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.
  2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

  Art. 31-ter. – (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas) – 1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e materie derivanti” è inserita la seguente: “prevalentemente” e dopo la parola: “realizzatrici” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,”.
  Art. 31-quater. – (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico) – 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: “dalla fonte idraulica,” sono inserite le seguenti: “anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro”;
   b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4”.

  Art. 31-quinquies.(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere) – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere”».

  All'articolo 32:
   al comma 1:
    alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «I nuovi aerogeneratori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori»;
    alla lettera b), il capoverso 3-quater è sostituito dal seguente:
     «3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”».

  Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 32-bis. – (Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni) – 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: “compatibile con il regime di scambio sul posto” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 500 kW di potenza di concessione”.

  Art. 32-ter. – (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica) – 1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera”;
   b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
    “14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”.

  Art. 32-quater. – (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori) – 1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
   “7. A decorrere dal 1o gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di efficienza energetica».

  All'articolo 33:
   al comma 1:
    alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre»;
    alla lettera c):
     l'alinea è sostituito dal seguente: «il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:»;
     al capoverso 13-ter:
      all'alinea, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti,»;
      alla lettera d), le parole: «. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.» sono soppresse;
     dopo il capoverso 13-ter è inserito il seguente:
    « 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento»;
   al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 33-bis. – (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) – 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”;
   c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  “10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
  10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro diciotto mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi’”;
   d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33, è inserito il seguente:
  “13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

   Art. 33-ter. – (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema) – 1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
   2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 35:
   al comma 1:
    alla lettera b):
     al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» è inserita la seguente: «tali»;
     dopo il numero 2) è inserito il seguente:
    «2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: “, fino al 31 dicembre 2022,” sono soppresse»;
     al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    « c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
     « d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: “i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative” sono sostituite dalle seguenti: “analoghe evidenze documentali o gestionali”»;
    dopo la lettera e) è inserita la seguente:
     « e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”»;
    alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: « g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: “, 235,” è sostituita dalla seguente: “e”»;
    dopo il numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-bis), è inserita la seguente lettera:
     « g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: “almeno sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “almeno venti giorni”»;
    alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:
     al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo periodo, le parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;
     al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;
     al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;
    dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   « i-bis) all'articolo 219-bis:
  1) al comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”;
  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”;
  3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   “2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
   1) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
   2) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
   3) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
   4) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
   5) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
   6) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
   7) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”»;
    alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;
    dopo la lettera l) è inserita la seguente:
     « l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”»;
    alla lettera m), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;
   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
     “14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia”.
  3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   ”r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti”».

  Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
  «Art. 35-bis. – (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno) – 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:
  “4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
   a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
   b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
   c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
   d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
   e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

  4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione”».

  All'articolo 36:
   al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo 2018 n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
  3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica,”».

  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 36-bis. – (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria) – 1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Art. 36-ter.(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico) – 1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
  5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “Presidenti delle regioni” sono inserite le seguenti: “, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,”;
    2) al secondo periodo, le parole: “Presidenti delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico”;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento”;
    c) ai commi 4 e 5, le parole: “Presidente della regione”, ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: “commissario di Governo”.
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico” sono sostituite dalle seguenti: “commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico”.
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente”;
   b) all'ultimo periodo le parole: “Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico” sono sostituite dalle seguenti: “commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico”;
   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”.
  8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “Presidenti delle Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “commissari di Governo”.
  9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
  10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
  11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
  12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.
  14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
  15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.
  16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.
  17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.
  18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n. 101, le parole: limitatamente a quelli indicati all'articolo 1” sono sostituite dalle seguenti: “inclusi quelli indicati all'articolo 1”».

  All'articolo 37:
   al comma 1:
    la lettera a) è soppressa;
    alla lettera b):
     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  “13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo”»;
    alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;
    alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in sicurezza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    dopo la lettera f) è inserita la seguente:
  «f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso”»;
   alla lettera h):
    al numero 3), le parole: « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della transizione ecologica» e le parole: « Sistema nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
    al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono sostituite dalle seguenti: «atti di assenso»;
    al numero 9), secondo periodo, le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica»;
    al numero 10), capoverso 9-quinquies, le parole: «è sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposta»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente”».

  Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 37-bis. – (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo) – 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3 “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 21 “Gesso di defecazione”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti: “. Non sono ammessi fanghi di depurazione”;
   b) al numero 22 “Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica” sono aggiunte le seguenti: “. Non sono ammessi fanghi di depurazione”.

  Art. 37-ter. – (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali) – 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

  Art. 37-quater. – (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi) – 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “rifiuti radioattivi” è inserita la seguente: “anche”».

  All'articolo 38:
   al comma 2:
    alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente:
   «01) al comma 1-bis, dopo la parola: “eleggere” sono inserite le seguenti: “o modificare”»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: “servizi in rete” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,”»;
    alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:
     al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «spettanti»;
     al comma 7, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
  “2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”.
  3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
   “2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”».

  Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 38-bis. – (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  “Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;
   b) all'articolo 25:
    1) al primo comma, secondo periodo, le parole: “entro il venerdì precedente l'elezione,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,”;
    2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
   “Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata”.
  2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;
   b) all'articolo 32, settimo comma:
    1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   “1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;
    2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata”;
   c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: “venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,”.
  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
  4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.
  6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  “14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”;
   b) al comma 15, primo periodo, le parole: “certificato penale” sono sostituite dalle seguenti: “certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,” e le parole: “dal casellario giudiziale” sono soppresse.
  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
  “1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
   a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
   b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
   c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 627, dopo le parole: “politiche” sono inserite le seguenti: “, regionali, amministrative”;
   b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022”.
  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Art. 38-ter. – (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali) – 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
  Art. 38-quater. – (Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 341, le parole: “di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352” sono sostituite dalle seguenti: “per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970”;
    b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma”;
    c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
  “344. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice”.
  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice”».

  All'articolo 39:
   al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «per cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «per i cittadini»;
    alla lettera b):
     al numero 2) le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «le basi di dati»;
     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
    «4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti”»;
    alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;
   al comma 3, le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 39-bis. – (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari) – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese”.

  Art. 39-ter. – (Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica) – 1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi”.

  Art. 39-quater. – (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza) – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “uffici delle Forze dell'ordine” sono sostituite dalle seguenti: “uffici e comandi delle Forze di polizia”;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto”.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

  Art. 39-quinquies. – (Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore) – 1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
  “Art. 62-quater.(Anagrafe nazionale dell'istruzione)1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
  3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
  4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
   a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

  Art. 62-quinquies. – (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore) – 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
  2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.
  3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
  4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
   a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità”».

  Art. 39-sexies. – (Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
  “Art. 234. – (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) – 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.
  2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  Art. 39-septies. – (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative) – 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
  2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.
  3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140».

  All'articolo 40:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 86»;
    alla lettera a), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “proprietà pubbliche e private” sono inserite le seguenti: “, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,”»;
    alla lettera b), le parole: «articoli 87 e 88”;» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice”.»;
   al comma 2:
    alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunti»;
    alla lettera b):
     al capoverso 8, le parole: « ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e dopo le parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
     al capoverso 9:
      al primo periodo, le parole: «della relativa domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;
      al secondo periodo, le parole: «7 agosto 1990 n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»;
      al quinto periodo, la parola: «espressi.» è sostituita dalla seguente: «espressi”.»;
   al comma 3:
    alla lettera b), capoverso 5, le parole: « ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei termini», dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
    dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
   “9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo”»;
   al comma 4:
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di almeno quindici giorni» sono inserite le seguenti: «e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»;
    al quarto periodo, la parola: «proposte» è sostituita dalla seguente: «stabilite»;
   al comma 5, le parole: «1 agosto 2003, n. 259,» sono sostituite dalle seguenti: «1o agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,» e le parole: «2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
   « 5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
    “2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere”.
  5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
   “831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”».

  All'articolo 41:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
    al capoverso Art. 18-bis:
     al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli obblighi previsti dagli articoli 5,» sono inserite le seguenti: «7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,»;
     al comma 6, le parole: « , ricevuta la segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: « che, ricevuta la segnalazione» e le parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma»;
   al comma 2, lettera b), alinea, la parola: «4-quaterè sostituita dalla seguente: «4-quater».

  All'articolo 42:
   al comma 1, dopo le parole: «2021, n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,»;
   al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021»;
   al comma 4, dopo le parole: «la spesa di 3.318.400 euro,» sono inserite le seguenti: «da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione».

  Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Disposizioni in materia sanitaria) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 577, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio”;
   b) al comma 583, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;
   b) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: “o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi” sono soppresse;
    2) al secondo periodo, le parole: “o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi” sono soppresse;
   c) al comma 6:
    1) il terzo periodo è soppresso;
    2) al quarto periodo, le parole: “o di decadenza” sono soppresse.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:
   “491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili”.
  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato».

  All'articolo 43:
   al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
   a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
   b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   “i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;”».

  All'articolo 44:
   al comma 1:
    al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
    al quarto periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
  1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente “opere civili”, è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole»;
   al comma 2, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n. 152», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;
   al comma 4, la parola: «articolo 47» è sostituita dalle seguenti: «articolo 46 del presente decreto»;
   al comma 6:
    al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
    al quinto periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»;
   al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»;
   al comma 8, la parola: «articolo 12» è sostituita dalle seguenti: «articolo 12»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: “Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 – Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate”.
  8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023».

  All'articolo 45:
   al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono sostituite dalla seguente: «somma»;
   al comma 5, le parole: «1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per».

  All'articolo 46:
   al comma 1:
    al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e le parole: «previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
    al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
    al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»;
    al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro».

  All'articolo 47:
   al comma 1, dopo le parole: «e di genere» sono inserite le seguenti: «e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili» e le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «dell'offerta, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta, di criteri» e dopo le parole: «l'imprenditoria giovanile,» sono inserite le seguenti: «l'inclusione lavorativa delle persone disabili,»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «occupazione femminile e giovanile» sono inserite le seguenti: «e di tasso di occupazione delle persone disabili»;
    al terzo periodo, la parola: «comma7» è sostituita dalle seguenti: «comma 7», dopo le parole: «è requisito necessario dell'offerta» sono inserite le seguenti: «l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e», dopo le parole: «di assicurare» sono inserite le seguenti: «, in caso di aggiudicazione del contratto,» e le parole: «all'occupazione giovanile e femminile» sono sostituite dalle seguenti: «sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile»;
   al comma 5:
    alla lettera a), le parole: «quelle di cui all'articolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;
    alla lettera c), dopo le parole: «requisito di partecipazione,» sono inserite le seguenti: «persone disabili,»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
    « d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»;
   al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «al comma 3 ovvero del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4»;
    al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
   al comma 7, le parole: «delle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di partecipazione»;
   al comma 8, le parole: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità», le parole: «possono essere definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e la parola: «differenziate» è sostituita dalla seguente: «differenziati»;
   al comma 9, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC».

  Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 47-bis. – (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto) – 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Art. 47-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari) – 1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

  Art. 47-quater. – (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) – 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità».

  All'articolo 48:
   al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
   al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
   al comma 4, le parole: « relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo,» sono soppresse;
   al comma 7, le parole: «della presente disposizione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 49:
   al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato» sono sostituite dalla seguente: «soppresso»;
   al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: “la certificazione attestante” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81”»;
   al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53».

  All'articolo 50:
   al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle determinazioni».

  All'articolo 51:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 2.1, capoverso a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) all'articolo 2-ter:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
    2) al comma 1, lettera b), le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” e dopo le parole: “legati alla stessa funzione,” è inserita la seguente: “anche”»;
    alla lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
   «2-bis) al comma 3, dopo le parole: “esiti delle interrogazioni” sono inserite le seguenti: “, anche demandate al gruppo interforze tramite il ‘Sistema di indagine’ gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,”»;
    alla lettera e):
     al numero 3), le parole: «della collegio» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;
     al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo, la parola: «deflattivi» è sostituita dalla seguente: «deflativi»;
    dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   « f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
    a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
    b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
    c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso”»;
   al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76 del 2020».

  All'articolo 52:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia”;»;
     al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore»;
    dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  All'articolo 53:
   al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
   al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi»
   al comma 5:
    alla lettera a):
     al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
     al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «”L'interscambio» sono sostituite dalle seguenti: «L'interscambio»;
    alla lettera d):
     al numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «con-le» sono sostituite dalle seguenti: «con le»;
     al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «e agli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti»;
    dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) all'articolo 111:
    1) al comma 1:
     1.1) al primo periodo, le parole: “con particolare riferimento alle” sono sostituite dalla seguente: “mediante”;
     1.2) al secondo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;
    2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “semplificazione” sono aggiunte le seguenti: “, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche”;
    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   “2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9”».

  All'articolo 54:
   al comma 2, le parole: «n. 148 del 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 148 del 2017»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”.
  2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

  All'articolo 55:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «articolo 7-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1, alinea,»;
    alla lettera b), numero 2), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

  Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 55-bis. – (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale) – 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: “per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data”.

  Art. 55-ter. – (Semplificazione in materia di incasso degli assegni) – 1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   “Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo”».

  All'articolo 56:
   al comma 1, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» sono inserite le seguenti: «nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,»;
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

  Alla parte II, titolo IV, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:
  « Art. 56-bis. – (Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL) – 1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  Art. 56-ter. – (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca) – 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
   a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”;
   b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale”;

  Art. 56-quater. – (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) – 1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
  “Art. 70-bis. – (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria) – 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
  2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
  3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione”;
   b) all'articolo 72:
    1) al comma 1, le parole: “articoli 70 e 71” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 70, 70-bis e 71”;
    2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo”».

  All'articolo 57:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:
     «1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale”;
     1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: “dell'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna Autorità di sistema portuale”»;
     al numero 3), le parole: «è sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito», le parole: «comma 1 a-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e le parole da: «, con oneri a carico» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
    alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:
    al comma 5, le parole: «autorizzazione unica,» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione unica»;
    al comma 6, le parole: «prevista di» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai»;
   al comma 2, le parole: «l'efficacia del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   al comma 4, le parole: «programmazione periodo di programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «– periodo di programmazione».

  All'articolo 58:
   al comma 1, capoverso 15, le parole: «programma-quadro» sono sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e le parole: «che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale».

  L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – (Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale) – 1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021».

  Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:
  «Art. 60-bis. – (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie) – 1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: “finalità sociali” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità”;
    b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni”;
    c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
  “15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste”».

  All'articolo 62:
   al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

  All'articolo 63:
   al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 2-bis».

  Alla parte II, titolo VI, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:
   «Art. 63-bis. – (Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico) – 1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    “8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
  a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
  b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
  c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
    8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico”.
   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 64:
   al comma 2, capoverso Art. 21:
    al comma 1, secondo periodo, le parole da: «tra i quali dieci componenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall’European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi»;
    al comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia è parte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia è parte»;
   al comma 5, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
   al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 20 milioni di euro annui»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al ”Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”, svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000
  6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»;
   al comma 7, capoverso:
    all'alinea, le parole: «Agli oneri previsti dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7»;
    al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»;
    al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge».

  Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 64-bis. – (Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 102 è sostituito dal seguente:
    “102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
     a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
     b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)”;
   b) al comma 104, dopo le parole: “o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento”.

  3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.
  6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
  7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
  8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
  9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
  10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “di validità” sono sostituite dalle seguenti: “di conseguimento” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

  Art. 64-ter. – (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali) – 1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

  Art. 64-quater. – (Fruizione delle aree naturali protette) – 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

  Art. 64-quinquies.(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “l'attività ambulatoriale” sono inserite le seguenti: “, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente”;
   b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: “alla medicina di genere e all'età pediatrica” sono inserite le seguenti: “nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente”.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 65:
   al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili».

  Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
   «Art. 65-bis. – (Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno) – 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: “31 agosto 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2031”. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 66:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
   «01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: “delle attività di cui all'articolo 5,” sono inserite le seguenti: “nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6”;
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6”.
   02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2”»;
   al comma 2, le parole: «consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,» e le parole: «invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295» con le seguenti: «di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge»;
   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 66-bis. – (Modifiche a disposizioni legislative) – 1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: “individuate con decreto del Ministro” sono soppresse.
   2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: “Con decreto del Ministro della giustizia” fino a: “che assicurano” sono sostituite dalle seguenti: “È assicurata”.
   3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.
   4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono soppresse.
   5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
   6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.
   7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.
   8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.
   9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.
   10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.
   11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.
   12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
   13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.
   14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
   15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.
   16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

   Art. 66-ter. – (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) – 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:
    “4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

   Art. 66-quater. – (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità) – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 152, dopo le parole: “sospette di falsità,” sono inserite le seguenti: “non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,”;
    b) al comma 153, le parole: “fino ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione”.

   Art. 66-quinquies. – (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile) – 1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato”.

   Art. 66-sexies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

  All'allegato I:
   nell'intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono sostituite dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))»;
   alla voce 1.4.1, lettera b, la parola: «conFuel» è sostituita dalle seguenti: «con Fuel».

  All'allegato II:
   alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: «250 kW» sono sostituite dalle seguenti: «300 kW».

A.C. 3146-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , compresa la biodiversità, nonché del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).
*1.2. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , compresa la biodiversità, nonché del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).
*1.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 2.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: vantano fino alla fine del comma, con le seguenti: province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.
2.10. Ruffino, Gagliardi.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: civile aggiungere le seguenti:, di tutte le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3.25. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 4-bis.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.
4-bis.200. Forciniti, Giuliodori, Trano.

ART. 5.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e.
5.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

ART. 7.

  Al comma 4, dopo le parole: previsti, e aggiungere le seguenti: ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, dalle proprie graduatorie degli idonei e da quelle delle agenzie fiscali,
7.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 9.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I finanziamenti a comuni e città metropolitane sono assegnati attraverso riparti diretti con assegnazione automatica per classe demografica ovvero con stanziamenti a sportello sulla base di programmi nazionali ovvero mediante bandi nazionali dei singoli Ministeri ovvero mediante finanziamenti di specifici progetti strategici presentati da comuni e città metropolitane.
9.2. Ruffino, Gagliardi.

ART. 10.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 32, le parole: «ad iniziare l'esecuzione dei lavori» sono sostituite con le seguenti: «ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori».
10.9. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNC, i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.
10.8. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure straordinarie per fronteggiare la fase eccezionale di rincari dei materiali, finalizzate all'adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;
   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché agli interventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
10.06. Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i lavori al di sotto della soglia di cui all'articolo 35 del presente Codice, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, si applica, anche, ai lavori ordinari».
10.01. Rospi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);
   b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);
   c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».

  2. Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:
   a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
   b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;
   c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.
   La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».
10.018. Rospi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di investimenti per enti in esercizio provvisorio)

  1. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi nell'ambito delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
10.05. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le predette circostanze può rientrare altresì la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, anche di livello europeo, a sostegno della transizione verde e, in tal caso, le modifiche all'oggetto del contratto – finalizzate all'introduzione di sistemi e tecnologie sul piano dell'efficienza energetica e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili – assumono la denominazione di varianti energetiche in corso d'opera».
10.020. Rospi.

ART. 12.

  Al comma 5, sostituire le parole: quella penale con le seguenti: quelle penali ed erariali.
12.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: 6 maggio 2001, n. 59 aggiungere le seguenti, nonché ai piani di investimento già finanziati o da finanziare attraverso risorse europee, nazionali o regionali.
14.2. Ruffino, Gagliardi.

ART. 15.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15.9. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 3, dopo la parola: utilizzano aggiungere le seguenti: sino all'anno 2026.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: PNC aggiungere le seguenti:, nonché derivanti da trasferimenti europei, statali o regionali o da quote di mutuo non utilizzate, finalizzate a interventi di investimento,.
15.5. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.

  3-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
15.6. Ruffino, Gagliardi.

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 la Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis è proseguito dalla Commissione di cui al comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti di cui al primo periodo del presente comma. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Sottocommissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Sottocommissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27 del presente decreto.».
17.10. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto.

  Conseguentemente:
   all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b);
   sopprimere l'Allegato I e ogni riferimento all'Allegato I-bis, ovunque ricorra.
17.75. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire l'Allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) con il seguente:
   «Allegato I

(Articoli 17 e 18)
   Allegati alla Parte Seconda
   ALLEGATO I-bis
   Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999.
  1. Dimensione della decarbonizzazione:
   1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone:
    1.1.1 Dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;
    1.1.2 Nuovi impianti (con priorità per le fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone);
    1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire la graduale dismissione della generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
   1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e frazione organica dei rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
    1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici;
    1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta, biogas, biometano, bioliquidi e altri residui e rifiuti organici;
    1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l’upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) non da plastiche.
   1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:
    1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;
    1.3.2 Impianti di Power-to-X ottenuto solo da surplus da FER;
    1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
    1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
   1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:
    1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
   a. Ricarica elettrica;
   b. Rifornimento di idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
   c. Rifornimento di gas naturale compresso di origine biologica (ottenuto solo da FER);
   d. Rifornimento gas naturale liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER).
   2. Dimensione dell'efficienza energetica:
   2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
   2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, non materie plastiche);
   2.3 Impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR);
   2.4 Impianti di recupero di calore di scarto.
  3. Dimensione della sicurezza energetica:
   3.1 Settore elettrico:
    3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
   a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
   b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
   c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
   d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose.
    3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
   a. Cabine primarie e secondarie;
   b. Linee elettriche a bassa e media tensione;
   c. Telecontrollo e metering.
    3.1.3 Sviluppo delle capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
   a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi
   3.2 Settore del gas:
    3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
    3.2.2 Impianti per consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema del gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
   Settore dei prodotti petroliferi:
    3.2.3 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti organici, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
    3.2.4 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».
17.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, ottavo periodo, sostituire le parole: procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale con le seguenti: progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire, le parole: dalle Regioni con le seguenti: da ciascuna regione coinvolta.
17.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) All'Allegato I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.2 è soppresso.
17.76. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il punto 1.2.1 con il seguente:
  «1.2.1 Generazione di energia elettrica: “impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi e biogas”».
17.77. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 18.

  Sopprimere il comma 1.
18.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole: Le opere con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2026 le opere.
18.42. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse.
18.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: ad essi aggiungere la seguente: strettamente.
18.43. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
18.1. Corda.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) al comma 2-ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'elenco catastale e le planimetrie delle aree pubbliche e private sotto utilizzate o degradate destinate a insediamenti produttivi insistenti sul proprio territorio, al fine di collocarvi preferenzialmente gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
18.46. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra sia a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
  2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:
   a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:
    1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;
    2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche, così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
    3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;
   b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;
   c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;
   d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;
   e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;
   f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:
    1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;
    2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;
    3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;
   g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario «di policy» dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;
   h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;
   i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con macchine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);
   l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;
   m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;
   n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;
   o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*18.02. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra sia a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
  2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:
   a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:
    1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;
    2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche, così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
    3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;
   b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;
   c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;
   d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;
   e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;
   f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:
    1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;
    2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;
    3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;
   g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario «di policy» dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;
   h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;
   i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con macchine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);
   l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;
   m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;
   n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;
   o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*18.05. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
19.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) al comma 7 dopo le parole: «tenendo conto» sono aggiunte le seguenti: «delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e».
*19.6. Sarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) al comma 7 dopo le parole: «tenendo conto» sono aggiunte le seguenti: «delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e».
*19.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
    3-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà.».
19.7. Gagliardi.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:
  2-bis.1 Nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riguardanti i progetti di cui ai commi 2 e 2-bis che prevedano l'impiego e la produzione di fonti energetiche fossili o da rifiuto si tiene conto del fattore di pressione ambientale rappresentato dal limite di concentrazione massima dei predetti progetti localizzabili nel territorio di ciascuna regione.

  2-bis.2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 2-bis.1 sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-bis.3. La definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 2-bis.1 nel rispetto dei criteri di cui al comma 2-bis.2 è di competenza delle regioni, che vi provvedono entro due mesi dalla sua determinazione.
20.34. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:
  2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
20.30. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quater.
20.33. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle istanza ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale di cui al comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
20.31. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano solamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
20.32. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:
    01) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente Parte, il proponente trasmette anche la valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019.
21.18. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, a tutte le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».
21.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,.
*21.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,.
*21.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: ovvero quindici giorni con la seguente: anche.
21.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Conferenza di servizi «unica» nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA)

  1. Nei casi in cui, per i progetti comunque finalizzati all'attuazione del PNNR, è prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa deve essere conclusa nel termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza.
  2. Quando i progetti sono sottoposti alla procedura di VIA, sia di competenza regionale sia di competenza statale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame, vengono acquisiti nell'ambito della medesima conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 deve essere conclusa nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza medesima.
  4. Nel caso in cui il provvedimento finale non venga adottato nei termini indicati la procedura è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri che indice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario, una riunione con gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi. In tale riunione i partecipanti, ove lo ritengano, formulano le proprie proposte. Non oltre i successivi quindici giorni la decisione definitiva sul progetto viene assunta dal Consiglio dei ministri. Alla riunione del Consiglio dei ministri devono essere invitati i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
22.02. Gagliardi, Berardini, Ruffino.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
23.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e i termini possono essere ridotti fino alla metà.
23.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle condizioni inserire le seguenti: e soluzioni e dopo le parole: determinazioni acquisite inserire le seguenti: debitamente motivate.

  2. al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
23.4. Gagliardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
23.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;
   b-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: «con esclusione», e prima delle parole: «ivi comprese», sono inserite le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
24.8. Gagliardi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può concedere» con la seguente: «concede»;
    2) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»;
   d-ter) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.»;
   d-quater) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i cinque giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
24.7. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ridotta della metà rispetto con la seguente: pari.
24.28. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Via)

  1. All'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «può istituire e» sono sostituite dalla seguente: «istituisce» e le parole: «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica sono nominati su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 tra i soggetti estranei all'amministrazione del Ministero dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire una imparziale, completa e corretta gestione delle periodiche verifiche di ottemperanza, gli osservatori ambientali di cui al comma 2 operano in sinergia con gli altri soggetti preposti al monitoraggio ambientale al fine di mantenere tempestivamente informati i cittadini, nonché acquisire osservazioni e contributi dagli stessi.».
26.5. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento di gas clima alteranti)

  1. Al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche rispetto alla attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il continuo monitoraggio delle emissioni di gas clima alteranti e l'implementazione di attività di ricerca finalizzate al loro abbattimento, attraverso l'individuazione di buone pratiche da trasmettere anche a città ed enti locali in materia di mobilità urbana, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento dei gas clima alteranti coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa, da docenti e ricercatori operanti in contesti universitari che si sono particolarmente distinti per progetti di educazione e sostenibilità ambientali, nonché da una rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
26.01. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo in merito a organi, procedure e modalità di esercizio del diritto di interpello.
27.11. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 28.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura».
28.1. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
28.10. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Soprintendenza speciale svolge funzioni di coordinamento nazionale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sui beni culturali e paesaggistici sottoposti a VIA in sede statale e opera avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di inerzia o inadempienza, per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
29.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 30.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito della conferenza di servizi.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: In tutti i casi di cui al presente comma con le seguenti: Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi.
30.7. Gagliardi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
*30.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
*30.29. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-quater, lettera b), le parole: «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero per la transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2-ter»;.
31.50. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-quater, lettera c), al punto 2 e conseguentemente al punto 3 sono soppresse le parole: «e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree».
31.49. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-quinquies.1. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.».
31.51. Gagliardi.

  Sopprimere il comma 2.
31.132. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 20 MW con le seguenti: sino a 2 MW.

  Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: superiore a 10 MW con le seguenti: superiore a 2 MW.
31.130. Vallascas, Colletti, Forciniti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, dopo le parole: sino a 20 MW, aggiungere le seguenti: e con una estensione massima di 10 ettari,.
31.129. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, capoverso «9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: produttiva o commerciale, aggiungere le parole: e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cava cessati;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area.
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.
31.42. Gagliardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;
   b) all'articolo 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'articolo 3.».
31.43. Gagliardi.

  Al comma 3, dopo le parole: della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: e il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Sardegna.
31.2. Corda.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico.
31.3. Corda.

  Sopprimere il comma 5.
*31.8. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.

  Sopprimere il comma 5.
*31.131. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire continuità nelle procedure di autorizzazione, il comma 6 non si applica in caso di procedimenti di VIA in sede regionale di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW già in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Viene fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza per la procedura di VIA in sede statale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
31.44. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 387 del 2003 e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
31.45. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
31.46. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree i termini stabiliti dalle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono ridotti della metà
31.47. Gagliardi.

ART. 32.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
   al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.
   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato; 5) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
32.12. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
32.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 33.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, al comma 5 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole: 31 dicembre 2023.
33.71. Gagliardi.

  Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
   0a) al comma 2 dopo le parole: «legislazione vigente» sono aggiunte le seguenti: «a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia».
33.73. Gagliardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
*33.21. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
*33.76. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.9. Rospi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
*33.20. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
*33.75. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo».
33.79. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2023, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto del limite di spesa di euro 2.000».
33.74. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) al comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti: «nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come edilizia residenziale pubblica»;
   a-ter) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle ditte individuali e da società di persone, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.».
33.40. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   « e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione».
33.80. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo la parola: socio-sanitari inserire le seguenti: educativi, scolastici;
   b) alla lettera b), le parole: B/1, B/2 e D/4 sono sostituite dalle seguenti: B/1, B/2, B/5 e D/4.
33.69. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella comunicazione di cui al periodo precedente, possono essere indicati, se conosciuti, i dati relativi al cessionario del credito indicato dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura; in tal caso il credito è ceduto direttamente al cessionario indicato sulla comunicazione previa accettazione da parte del medesimo. Con provvedimento del Direttore delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al paragrafo precedente.».
33.82. Gagliardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
33.258. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, primo periodo, dopo la parola: (CILA), aggiungere le seguenti: fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
33.36. Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1o settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942.
33.261. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì attestate le richieste di sanatoria edilizia respinte o presentate e ancora non concluse, relative agli abusi edilizi verificati sull'edificio oggetto di intervento.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: e terzo.
33.257. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
33.260. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:
  «13-quater. In caso di demolizione e ricostruzione, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.».
33.77. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) dopo il comma 16-ter è inserito il seguente:
  «16-ter.1. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».
33.68. Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
  «16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:
    1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;
    2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;
    3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
33.83. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 16-quater, è inserito il seguente:
  «16-quinquies. Alla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 è attribuito il compito di monitorare, interpretare e valutare l'attuazione e l'efficacia della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo, nonché quello di elaborare proposte per semplificare la regolamentazione, la modulistica e i procedimenti connessi alla fruizione della stessa detrazione.».
33.81. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano altresì agli interventi relativi agli immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
33.70. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento».
33.78. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma-bonus)

  1. Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110 per cento si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
33.035. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
33.02. Sodano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33.1
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Riportabilità delle quote non fruite)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.».
33.036. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1
(Incentivi per l'installazione di sistemi efficienti di illuminazione a LED)

  1. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano alle spese sostenute per la sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione a LED.
33.033. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33.1
(Incentivazione BACS)

  1. Le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto dei sistemi tecnici delle unità abitative e degli edifici non residenziali e delle parti comuni degli edifici condominiali.
33.034. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1
(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
33.042. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentano gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario».
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo».
33.037. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9-bis:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie»;
    2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
   1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
    1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
    2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.»;
    3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.»;
   b) all'articolo 36:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
   1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;
    4) all'articolo 37:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
   4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;
    5) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Effetti delle sanzioni pecuniarie)
   1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».
33.038. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.».
33.040. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Esenzione dal canone unico patrimoniale per l'installazione di infrastrutture di ricarica)

  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
   «r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».
33.041. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Fondo per il risparmio idrico e incentivo per l'installazione di mini depuratori di acque reflue)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transazione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 152 del 2006, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Sodano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure in materia di canone patrimoniale unico)

  1. Al comma 9 dell'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
33.039. Gagliardi.

ART. 34.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
   3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
   3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3-ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.».
34.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
   3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
   3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.».
34.14. Gagliardi.

ART. 35.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 188, il comma 5, è soppresso;.
35.38. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'articolo 219, comma 5, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, oppure mediante altri marchi o indicazioni che ne permettano l'identificazione».
35.36. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'allegato C – Operazioni di recupero, capoverso «R3», dopo le parole: «comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche» sono inserite le seguenti: «e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde;».
35.110. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, dopo il numero 29 è aggiunto il seguente:
    «30) Stabilimenti termali».
35.39. Gagliardi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
35.2. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
35.109. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole «nel disciplinare tecnico» aggiungere le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;
   b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».
35.40. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme sulla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:
   « qq) “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”: i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis.»;
    2) l'articolo 24-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici)
   1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.
   2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.
   3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, in corso di validità.
   4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;
   b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».
    3) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) i primi due periodi sono soppressi;
    2) al quarto periodo, sono soppresse le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;
    3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.»;
    4) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
   3-ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ’Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ’Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012)”, o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.
   3-quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3-ter.
   3-quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3-ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.
   3-sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80 per cento alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1o gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24-bis, comma 2.
   3-septies. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3-ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.»;
    5) all'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3-ter, primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, secondo periodo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

  2. I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.
35.010. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)
   1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
   2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   2-bis. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
   2-ter. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
   2-quater. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
   2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
   3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
   5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato.».

  2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, il comma 6 è soppresso;
   b) all'articolo 7:
    1) al comma 2, le parole da «conforme al modello» fino alla fine del comma sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono soppressi.
35.011. Gagliardi.

ART. 37.

  Al comma 1, dopo le parole: finanziamento europei aggiungere le seguenti: nonché con altri strumenti di finanziamento aventi tali finalità.
37.8. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) Al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali.»

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera f):
   sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 2 le parole: «dalla provincia» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.»;
   dopo il numero 3) inserire i seguenti:
    3-bis) al comma 3 la parola: «certificazione» è sostituita dalle seguenti: «relazione tecnica»;
    3-ter) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.»;
   alla lettera h), sopprimere il numero 8).
37.15. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37.1.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 37.2.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,» sono aggiunte le seguenti: «al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132», nonché dopo le parole «presso diversi enti e istituzioni di ricerca» sono aggiunte le seguenti «o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

Art. 37.3.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 563: le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»; le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2021-2023»; le parole «nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio»;
   b) al comma 564, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche».

Art. 37.4.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502)

  1. Il comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502, è applicato, fin dalla sua entrata in vigore, anche agli incarichi direttoriali, comunque denominati, espletati presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, istituite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  2. Il periodo di lavoro svolto per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell'anzianità di servizio quale lavoro dipendente.

Art. 37.5.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
37.012. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37.1.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.
37.011. Gagliardi.

ART. 38.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: al comma 15: con le seguenti: al comma 15 le parole: «acquisito il parere in sede di» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la. Inoltre:».
38.17. Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «1o ottobre 2021»;
   b) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2021»;
   c) al comma 6-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione» e, al secondo periodo, le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».

  1-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2021»;
   b) al terzo periodo, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2021» e, in fine, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione».
   d) nel quinto periodo le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».
38.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 64-ter, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soggetto aggiungere le seguenti:, anche se persona giuridica,.
38.43. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.
(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando l'erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;
   b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29.
38.03. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.

  1. L'entrata in vigore dell'estensione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, legge 9 gennaio 2004, n. 4, introdotta dall'articolo 29 comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è differita al 1o gennaio 2022. Fino a tale data non si applicano, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, della predetta legge, come modificato dall'articolo 29 comma 1, lettera d), n. 1 e 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
38.02. D'Ettore.

ART. 38-bis.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2021, n. 235 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole: «e c)» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale»;
   b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «e c)» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale».
38-bis.200. Costa.

ART. 39.

  Al comma 1 lettera c), dopo le parole: all'anno 2021 aggiungere le seguenti:. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono quantificate e definite le modalità di ristoro ai comuni per il mancato introito dei diritti di segreteria relativi alla certificazione in modalità telematica assicurata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'ANPR.
39.11. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, aggiungere le seguenti: il monitoraggio del processo di integrazione delle banche dati,.
39.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Articolo 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 4-bis premettere il seguente:
  «04-bis. – Gli organismi di autoregolamentazione conservano, tramite sistemi informatici, documenti, dati e informazioni relativi alle segnalazioni di cui al comma 4 per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. I sistemi informatici di cui al periodo precedente devono garantire l'accessibilità completa ai documenti, ai dati e alle informazioni, la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei medesimi documenti, dati e informazioni nonché la loro integrità. I soggetti di cui al primo periodo, conservano i documenti, i dati e le informazioni per la durata massima di trenta anni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle per l'acquisizione e per l'archiviazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e sono individuati gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare».
39.1. Trano.

ART. 40

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
40.80. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
40.200. Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
40.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
40.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
40.2. Cunial.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera e), capoverso comma 9, sopprimere le parole: Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
40.21. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, sopprimere il secondo periodo.
40.90. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, sopprimere il terzo periodo.
40.81. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, lettera e), capoverso comma 9, sopprimere il terzo periodo.
40.82. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, lettera e), capoverso comma 9, sopprimere il sesto periodo.
40.83. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 2, alla lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni»;
   b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato.».
40.94. Gagliardi.

  Sopprimere il comma 4.
40.84. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: fattibile per l'operatore aggiungere le seguenti: e in accordo con l'ente gestore della strada.
40.22. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che non si tratti di siti di aree di interesse archeologico.
40.85. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sopprimere il comma 5.
40.86. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché fino a fine capoverso con le seguenti: dalle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42. Gli impianti sono attivabili qualora, entro novanta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
40.87. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
40.91. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo,» le parole: «è sufficiente» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'Organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
   1-ter. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'Ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.».

  2. All'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «1,5 metri quadrati», le parole: «è sufficiente un'autocertificazione» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione»;
   b) dopo le parole: «da inviare» sono soppresse le parole: «contestualmente all'attuazione dell'intervento»;
   c) dopo la parola: «medesimi» è soppressa la parola: «organismi» e sostituita con la seguente: «enti»;
   d) dopo la parola: «titoli» sono aggiunte le seguenti: «abilitativi e che si pronunciano nei successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

  3. All'articolo 87-quater del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «Gli» è sostituita con le seguenti: «L'interessato all'installazione e all'attivazione di»;
   b) al comma 1, dopo la parola: «Collocazione», le parole: «possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione» sono sostituite con le seguenti: «presenta all'ente locale e contestualmente»;
   c) al comma 1, le parole: «non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego» sono sostituite con le seguenti: «una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione»;
   d) il comma 2 è sostituito con il seguente: «L'impianto è attivabile qualora entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al comma 1 non si pronunci negativamente.»;
   e) dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente:
  «2-bis. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.».
40.03. Ruffino, Gagliardi.

ART. 41.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere le seguenti:, per il finanziamento di azioni di supporto e accompagnamento dedicate agli enti locali che saranno definite con uno dei decreti di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.
41.1. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'AGID e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene fissato il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni del presente articolo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».
41.2. Ruffino, Gagliardi.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo.
43.02. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure per lo sblocco dei cantieri del collegamento ferroviario Torino-Lione)

  1. Al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati favore dei comuni coinvolti dal tracciato di progetto per la realizzazione delle opere di accompagnamento, il collegamento ferroviario Torino-Lione è incluso tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
44.02. Ruffino.

ART. 46.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere individuate con le seguenti: sono individuate.
46.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
46.1. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47.39. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   al comma 5, lettera c) sopprimere le parole:, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione,;
   al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero al comma 4;
   sopprimere il comma 7;
   al comma 8, sopprimere le parole: e predisposti modelli di clausole.
47.38. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1
(Criteri di aggiudicazione per i contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali)

  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento.».
47.0200. Bellucci.

ART. 48.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per tutti gli investimenti anche a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la verifica dei progetti può essere fatta dalle stesse stazioni appaltanti.
48.6. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
48.3. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
48.19. Gagliardi.

  Sopprimere il comma 4.
48.49. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.».
48.18. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Parità di trattamento dei lavoratori utilizzati negli appalti e subappalti)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il datore di lavoro che stipula appalti di opere e servizi, anche con autorizzazione a subappalti, da eseguire all'interno della sua azienda o, se all'esterno, comunque connessi con la sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, è tenuto in solido con gli appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori utilizzati dai medesimi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai suoi dipendenti e comunque previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro di settore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
48.06. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

ART. 49.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
49.53. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49.54. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: al complesso delle categorie prevalenti con le seguenti: alla categoria prevalente.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera b):
   dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    «1-bis) al comma 4, è abrogata la lettera a)»;
   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    «2-bis) al comma 22, le parole: “scomputando dall'intero valore dell'appalto” sono sostituite dalle seguenti: “indicando anche”»;
   al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  “4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;
   b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.”».
49.22. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto».
49.21. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'appaltatore dovrà praticare un prezzo adeguato per gli affidamenti in subappalto, tale da consentire il rispetto degli standard di cui al periodo precedente.
49.25. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) il comma 19 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:
  «19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti, qualora la specificità delle lavorazioni o prestazioni lo richiedano, prevedono nel bando la possibilità di agire in deroga al divieto di cui al primo periodo.».
49.18. Gagliardi.

  Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito di un appalto di forniture, costituisce subappalto la subfornitura di prodotti non rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice.».
49.24. Gagliardi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, aggiungere le seguenti: di garantire alti standard qualitativi, nonché.
49.23. Gagliardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
49.55. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto, fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura.»;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b.1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;
   b.2) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80» sono soppresse;
   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;
   c-ter) al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
49.4. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
49.20. Gagliardi.

  Al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
   c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
49.19. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera a) le parole: «, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.» sono sostituite dalle seguenti: «. I documenti di gara prevedono clausole di revisione dei prezzi.».
49.017. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1 del presente decreto, inclusi quelli nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
49.05. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
49.018. Gagliardi.

ART. 50

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
50.6. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In caso di subentro di un nuovo appaltatore si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che tra i due contratti di appalto vi siano evidenti elementi di discontinuità con riguardo ai mezzi strumentali utilizzati e al contenuto dell'attività svolta; in tale ultima ipotesi i lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza peggioramento delle condizioni economiche e normative»;
   c) il comma 3-bis è soppresso;
   d) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Il committente che stipula contratti di appalto di opere o di servizi, compresi lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti da eseguire all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, è tenuto in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell'appalto, un trattamento minimo economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle dipendenze del medesimo committente».
50.07. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;
50.09. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

ART. 51.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
51.92. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, punto 2), al numero 2.2, sostituire le parole: di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le seguenti: di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
51.38. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:
    1-bis) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono soppresse;
    1-ter) al comma 1, dopo le parole: «con i compiti previsti dall'articolo 5», le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite con le seguenti: «nonché quelli di»;
   b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:
    3-bis) il comma 4 è soppresso.
51.42. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 1 dopo le parole: «soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50» sono inserite le seguenti: «nonché per le forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica».
51.43. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del collegio consultivo tecnico è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti».
51.14. Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 10, comma 5, l'ultimo periodo è abrogato.
51.12. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 8, comma 4:
    1) all'alinea, le parole: «ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:» sono sostituite con le seguenti: «ai lavori, servizi e le forniture in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:»;
    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis). Le stazioni appaltanti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, aggiornano le diverse voci di costo, in aumento o diminuzione».
51.35. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prima delle parole: «sono riconosciuti» sono inserite le parole: «Per gli appalti aggiudicati nell'ambito dei settori ordinari e dei settori speciali», e dopo le parole: «del piano di sicurezza e coordinamento» sono aggiunte le parole: «nonché dei piani operativi di sicurezza».
51.41. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: «ove impedisca» sono sostituite dalle parole: «ovvero gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19, ove impediscano».
51.40. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:
    1). prima della lettera b) è inserita la seguente: « 0b) all'articolo 80, comma 3, sono abrogate le seguenti parole: “ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo,”.»;
    2). dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) all'articolo 80 comma 5, lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “. Costituiscono gravi illeciti professionali esclusivamente le condanne anche se non definitive adottate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3”».
51.37. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
51.39. Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.
51.2. Napoli, Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nelle more dell'acquisizione degli stessi da parte di altre Amministrazioni e qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di cause interdittive alla prosecuzione del rapporto contrattuale si procede ai sensi di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020.
51.36. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 23 è soppresso.
51.93. Colletti, Giuliodori, Forciniti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 la lettera b-bis è sostituita dalle seguenti: « b-bis) i contratti di servizi; b-ter) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
   b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: « b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato».
51.1. Napoli, Gagliardi.

ART. 52.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.2 aggiungere il seguente: 1.2-bis è fatto obbligo alle stesse l'integrale applicazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:.
52.7. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.2 aggiungere il seguente: 1.2-bis è abrogata la lettera b).
52.8. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
    4-bis) al comma 5, all'inizio del comma, anteporre le seguenti parole: fino al 30 giugno 2023.
52.2. Ruffino, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «o di forniture» sono soppresse;
   b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica»;
   d) l'ultimo periodo è soppresso.
52.020. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

  1. All'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, sono soppresse le parole: «, quando sono conclusi con ditte commerciali»;
   b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Oltre ai contratti indicati al primo comma, le amministrazioni possono, con proprio provvedimento, individuare ulteriori contratti che possono stipularsi con le modalità suddette.».
52.01. Ruffino, Gagliardi.

ART. 53.

  Al comma 5, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73.
53.6. Ruffino, Gagliardi.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «possono comprendere» sono sostituite dalle seguenti: «devono comprendere».
53.20. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al termine della suddetta emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, si applicano, con riferimento alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per le quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi per l'inutile decorso dei termini di impugnazione o all'esito dei giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni temporanee:
   a) le stazioni appaltanti consentono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
53.0200. Rampelli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al termine della suddetta emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, si applicano, con riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti disposizioni temporanee:
   a) le stazioni appaltanti consentono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
53.02. Napoli, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 105 il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;
   b) all'articolo 174 comma 1 le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».
53.01. Napoli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 105, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;
   b) all'articolo 174 comma 2 le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».
53.08. Gagliardi.

ART. 55.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.
55.33. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine della lettera, con le seguenti anche tramite conferenza di servizi.
55.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
55.35. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
55.25. Ruffino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1
(Semplificazione sottoscrizione contratti a distanza)

  1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
  3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:
  1. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

  2. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
55.03. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Accesso al «Regime speciale per lavoratori impatriati» da parte dei lavoratori distaccati)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e sue successive modifiche e integrazioni si interpreta nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al suddetto articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
55.04. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1
(Misure per semplificare l'elezione di tutte le cariche accademiche in università)

  1. All'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 il comma 11 è soppresso.
55.01. Napoli.

ART. 56.

  Sopprimerlo.
56.9. Leda Volpi, Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Divario infrastrutturale delle regioni insulari)

  1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della Regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità.
  2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1 la Regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari.
59.01. Corda.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
   b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

  2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
61.01. Lollobrigida, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 62.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Vengono fatti salvi gli speciali procedimenti relativi alle sanatorie edilizie.
62.8. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole «di altre amministrazioni pubbliche», sono inserite le seguenti: «, ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
62.01. Gagliardi.

ART. 63.

  Sopprimerlo.
63.8. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21-novies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «per effetto di condotte costituenti reato» sono inserite le seguenti: «, anche se prescritto,».
63.9. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 63-bis

  Al comma 1, capoverso 8-bis, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 8-ter, primo periodo, sostituire le parole:, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e delle regioni.
63-bis.100. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 64

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il medesimo comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. A beneficio degli interventi, di cui al comma 1, proposti dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero dai loro enti strumentali, nonché dai collegi universitari legalmente riconosciuti, e riferiti a immobili di proprietà, ovvero concessi in uso o comodato gratuito o locazione per almeno 19 anni, nella valutazione del contributo di cui al comma 2 di spettanza del proponente è computato anche il valore dell'immobile.
64.8. Gagliardi.

ART. 66.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di semplificare le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca, acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione è stabilito in euro 500.
66.025. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1.
(Misure in materia di pubblico impiego)
   L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
66.028. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1.
(Misure in materia di pubblico impiego)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
66.026. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1.
(Misure in materia di pubblico impiego)

  1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
66.027. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1.
(Disposizioni in materia di utilizzo delle targhe di prova)

  1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
66.029. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1
(Registro di carico e scarico di cereali e farine)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140, è inserito il seguente:
  «140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio.».
66.031. Gagliardi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 125-bis, è abrogato;
   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
66.030. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi per le piccole concessioni)

  1. Al fine di semplificare le piccole concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione è stabilito, per le occupazioni non eccedenti i 200 mq, in euro 500.
66.024. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1
(Assunzioni degli enti locali)

  1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
66.051. Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66.1
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
   b) al comma 9, è soppresso l'ultimo periodo;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. I funzionari che, nominati ad esercitare la funzione di vice segretario ai sensi del comma 9 e che abbiano assolto il previsto obbligo formativo, sono iscritti di diritto all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
66.052. Ruffino.

   (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 1o giugno 2021.