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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 21 giugno 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 giugno 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Billi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Parolo, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 giugno 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   IANARO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo» (3167).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 18 giugno 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2207. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (approvato dal Senato) (3166).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 123 del 28 aprile-14 giugno 2021 (Doc. VII, n. 677), con la quale:
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1o settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'articolo 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte d'appello di Palermo, prima sezione civile.

  La Corte costituzionale, in data 17 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 124 del 27 aprile-17 giugno 2021 (Doc. VII, n. 678), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere alla segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'articolo 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento);
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019;
   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'articolo 24, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'articolo 24, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'articolo 24, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla VIII Commissione (Ambiente);
  sentenza n. 125 dell'11 maggio-17 giugno 2021 (Doc. VII, n. 679), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 61 e 62 della legge della Regione Piemonte n. 13 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 23, comma 2, e 79 della legge della Regione Piemonte n. 13 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 2 giugno 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 giugno 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (COM(2021) 311 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (COM(2021) 313 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo (COM(2021) 332), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 332 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 15 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 9 giugno 2021, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2016, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta violazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2028, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2043, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/4037, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione a ritardi nei pagamenti per quanto concerne le spese di giustizia – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 15 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Monte Compatri (Roma).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.