Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 7 giugno 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 giugno 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Pentangelo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Varchi, Vignaroli, Viscomi, Zoffili.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BOLDRINI ed altre: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica» (3148) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   XI Commissione (Lavoro):
  FRATOIANNI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro» (1810) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  S. 1441. – GALLINELLA e GAGNARLI; MINARDO; MULÈ ed altri; RIZZETTO ed altri; MISITI ed altri; FRASSINETTI ed altri; LEDA VOLPI; RIZZO NERVO ed altri: «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato) (181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MOLLICONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri » (Doc XXII, n. 53) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 419).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 420).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 421).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2019. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 422).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 17-23 maggio 2021, nonché il verbale della seduta del 28 maggio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 28 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 28 maggio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 30 maggio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 giugno 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori (COM(2021) 219 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2021) 282 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/JHA del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, e di un regolamento che modifica i regolamenti (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'Unione europea ai fini del VIS (COM(2021) 303 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID-19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia (COM(2021) 500 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione – Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2021) 529 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (A.C. 3045-A)

A.C. 3045-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3045-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
  3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1o maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
  3. Dal 1o maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  4. Dal 1o maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
   a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
   b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Articolo 2.
(Misure relative agli spostamenti)

  1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
  2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
  3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Articolo 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Dal 1o giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 5.
(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

  1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
  3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
  4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Articolo 6.
(Piscine, palestre e sport di squadra)

  1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

Articolo 7.
(Fiere, convegni e congressi)

  1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
  3. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

  1. Dal 1o luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 9.
(Certificazioni verdi COVID-19)

  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
   a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2;
   b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
   c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
   d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
   e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

  2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
   a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
   b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
   c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

  3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
  4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
  5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
  6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
  7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.
  11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
  3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 12.
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Articolo 13.
(Sanzioni)

  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATI

ALLEGATO 1
(ART. 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

  1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

  Cognome e nome

  name: surname(s) and forename(s);

  Data di nascita

  date of birth;

  Malattia o agente bersaglio: COVID-19

  disease or agent targeted: COVID-19;

  Tipo di Vaccino

  vaccine/prophylaxis;

  Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

  vaccine medicinal product;

  Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

  vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

  Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

  number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;

  Data dell'ultima somministrazione effettuata;

  date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

  Stato membro di vaccinazione

  Member State of vaccination;

  Struttura che detiene il certificato

  certificate issuer;

  Identificativo univoco del certificato;

  unique certificate identifier.

  2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

  Cognome e nome

  name: surname(s) and forename(s);

  Data di nascita

  date of birth;

  Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

  disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

  Data del primo test positivo

  date of first positive test result;

  Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

  Member State of test;

  Struttura che ha rilasciato il certificato

  certificate issuer;

  Validità del certificato dal .. al:

  certificate valid from...until;

  Identificativo univoco del certificato

  unique certificate identifier.

  3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

  Cognome e nome

  name: surname(s) and forename(s);

  Data di nascita

  date of birth;

  Malattia o agente bersaglio: COVID-19

  disease or agent targeted: COVID-19;

  Tipologia di test effettuato

  the type of test;

  Nome del test

  test name;

  Produttore del test

  test manufacturer;

  Data e orario della raccolta del campione del test

  date and time of the test sample collection;

  Data e orario del risultato del test

  date and time of the test result production;

  Risultato del test

  result of the test;

  Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

  testing center or facility;

  Stato membro in cui è effettuato il test

  Member State of test;

  Struttura che detiene il certificato

  certificate issuer;

  Identificativo univoco del certificato

  unique certificate identifier.

ALLEGATO 2
(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19)
)

1 Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
3 Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Permanenza in servizio del personale sanitario
4 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
5 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
6 Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali
7 Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
8 Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
9 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
10 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
11 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
12 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica
13 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

14
Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
15 Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari
16 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
17 Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
18 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
19 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
20 Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici
21 Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
22 Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali
23 Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria
24 Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile
25 Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26 Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

A.C. 3045-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;
   al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 1» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto».

  All'articolo 2:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,»;

  dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:
  «2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
  2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo»;
  al comma 3, le parole: «del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2-bis. – (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie). – 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Art. 2-ter. – (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
   a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
   b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
   c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 2-quater. – (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali) – 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9».

  All'articolo 3:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le parole: «per cento, della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per cento della popolazione»;

  al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in didattica» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono della didattica»;

  al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» sono sostituite dalle seguenti: «sale di lettura» e le parole: «sale studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»;

  al comma 5, la parola: «ISIA» è sostituita dalle seguenti: «istituti superiori per le industrie artistiche»;

  alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l'infanzia,».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Corsi di formazione). – 1. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 4:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonché da protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dal 1o giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali). – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    al primo periodo, la parola: « live-club» è sostituita dalle seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;
    al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e le parole: «e riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. In zona gialla, dal 1o giugno 2021 all'aperto e dal 1o luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) – 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «di piscine» sono sostituite dalle seguenti: «delle piscine»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis.(Impianti nei comprensori sciistici) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 7:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere,» sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
    al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-bis. – (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) – 1. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
  Art. 8-ter. – (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) – 1. Dal 1o luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 9:
   al comma 1:
   alla lettera c), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
   alla lettera d), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;
   alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»;
   al comma 2, alinea, le parole: «sono rilasciate al fine di attestare» sono sostituite dalla seguente: «attestano»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: « di cui al» sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata sulla base della condizione prevista dal», le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», le parole: «, su richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «automaticamente all'interessato,» e le parole: «  , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato» sono soppresse;
   dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»;
   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: « COVID-19 di cui al» sono sostituite dalle seguenti: « COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal» e dopo le parole: «dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «nonché dai dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competenti»;
   al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2» e dopo le parole: «dalle strutture sanitarie pubbliche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
  6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»;
   al comma 8:
    al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute come equivalenti»;
    al secondo periodo, le parole: «dell'Unione, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione sono»;
   al comma 9, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi da 1 a 8», dopo le parole: «di COVID-19» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto»;
   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;
    al secondo periodo, le parole: «i dati che possono essere riportati» sono sostituite dalle seguenti: «i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare»;
    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
   «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2 e 8-bis, comma 2».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 16-bis:
    1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;
    3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;
   b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;
   c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;
   d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:
  “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;
   e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;
   f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:
  “16-septies. Sono denominate:
   a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
   b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:
    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
   c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
   d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:
    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento”»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
  3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
  “Commercio al dettaglio di mobili per la casa”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Linee guida e protocolli). – 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome».
  All'articolo 11:
  al comma 1, dopo le parole: « 31 luglio 2021,» sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile). – 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19”;
   b) al comma 2, dopo le parole: “tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19”.
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: “telelavoro” sono aggiunte le seguenti: “e del lavoro agile”;
   b) al terzo periodo, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”;
   c) al quarto periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.
  Art. 11-ter.(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio) – 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”.
  Art. 11-quater. – (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali) – 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:
   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:
   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
  Art. 11-quinquies. – (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;
   b) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  Art. 11-sexies. – (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) – 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: “è espletata” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1o gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata”.
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2021”;
   b) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 giugno 2021”.
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.
  Art. 11-septies.(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro) – 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”.
  Art. 11-octies.(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato) – 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.
  Art. 11-novies. – (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) – 1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  Art. 11-decies. – (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi) – 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  Art. 11-undecies. – (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) – 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica”.
  2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto”.
  Art. 11-duodecies. – (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) – 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
  Art. 11-terdecies. – (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.
  Art. 11-quaterdecies. – (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari) – 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”.
   2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato”.
   Art. 11-quinquiesdecies. – (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture) – 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti”.
   Art. 11-sexiesdecies. – (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) – 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1o gennaio 2022.
   Art. 11-septiesdecies. – (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare) – 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.
   Art. 11-duodevicies. – (Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale) – 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021».

  All'articolo 12:
   al comma 1, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
   al comma 2, le parole: «ai sensi all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 12-bis. – (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore) – 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
  Art. 12-ter. – (Voucher taxi) – 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale».

  All'articolo 13:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter» e le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
    al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
   al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  « Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  L'allegato 1 è soppresso.

  All'allegato 2:
   il numero 4 è soppresso;
   è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   « 26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. – Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».

Proposte Emendative

ART. 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

  1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
1.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 1o maggio fino alla fine del comma, con le seguenti: 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;
   sopprimere l'articolo 2.
1.15. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso consentita, dalle ore 6 alle ore 24 e nel rispetto delle misure di distanziamento, l'apertura di ristoranti, bar, centri commerciali, palestre e di ogni altro luogo aperto pubblico che siano dotati di impianti di filtraggio e ricambio dell'aria.
1.5. Sorte, Gagliardi, Ruffino, Silli, Della Frera, Napoli, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nella zona gialla, dal 15 maggio 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle limitazioni orarie agli spostamenti.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 2, sopprimere le parole:, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,;
   sopprimere i commi da 2-bis a 2-sexies.
1.1. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, ovunque ricorra, dopo le parole: in zona gialla aggiungere le seguenti: e bianca.
1.300. Novelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il comma 1 è soppresso.
1.02. Colletti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione dal canone dovuto per l'installazione delle insegne)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche, per l'intero anno 2021 è stabilita l'esenzione dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero, se attuato, dal canone unico istituito dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche aventi superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati.
  2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2019, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 2.
(Misure relative agli spostamenti)

  Sopprimere i commi 1 e 3.
2.3. Giuliodori, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, oltre fino alla fine del comma con le seguenti: per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, sopprimere il comma 3;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
   sopprimere l'articolo 9;
   all'articolo 13, sopprimere il comma 2.
2.4. Cunial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per usufruire di servizi non sospesi.
*2.6. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per usufruire di servizi non sospesi.
*2.19. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 15 maggio 2021 nei territori collocati in zona gialla, gli spostamenti sono consentiti tra le ore 5 e le ore 24. Fino al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Per la sola zona arancione detti spostamenti sono consentiti nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
2.200. D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: una volta al giorno,.
2.22. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e.
2.17. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel limite sino alla fine del periodo.
2.24. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, anche in deroga ai limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, ai soggetti muniti di ricevuta fiscale, biglietto o qualunque altro documento che attesti l'avvenuta erogazione dei servizi o la partecipazione a uno degli spettacoli, eventi, attività consentite ai sensi degli articoli da 4 a 8 del presente decreto.
2.21. Rampelli, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

  Conseguentemente, al comma 2-quinquies, sostituire le parole: Dal 21 giugno con le seguenti: Dal 18 maggio.
2.169. Ciaburro, Caretta.

  Sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies con il seguente:
  2-bis. Dal 1o giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
2.127. Gemmato, Bellucci.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente: 2-bis. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter a 2-sexies.
2.114. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies.
2.101. Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: al 6 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: al 30 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2-ter, 2-quater e 2-sexies;
   al comma 2-quinquies sostituire le parole: Dal 21 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1o giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
2.197. Bellucci.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: al 6 giugno 2021 con le seguenti: al 20 giugno 2021.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sostituire la parola: 23 con la seguente: 24.
   sopprimere il comma 2-ter.
2.168. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, salvo specifiche e gravi necessità di carattere sanitario territorialmente circoscritte.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in zona gialla, con le seguenti: su tutto il territorio nazionale, salvo specifiche e gravi necessità di carattere sanitario territorialmente circoscritte.
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata, possono essere adottate misure più restrittive in relazione all'andamento della situazione epidemiologica.
2.105. Bellucci.

  Al comma 2-bis dopo le parole: in zona gialla, aggiungere le seguenti: e arancione.

  Conseguentemente, ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, dopo le parole: in zona gialla, aggiungere le seguenti: e arancione.
2.146. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole da: hanno inizio fino a: successivo con le seguenti: sono abrogati.
2.137. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: per eventi di particolare rilevanza con le seguenti: per comprovate esigenze di particolare rilevanza pubblica.
2.156. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle ore 24 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
2.12. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A un familiare o accompagnatore non affetti da COVID-19 di paziente ricoverato per oltre una settimana in reparto ospedaliero o assistenziale, è sempre consentito, previo consenso del paziente, una visita di persona, a giorni alterni, al fine di non perdere la dimensione relazionale, di vicinanza o di prossimità, ai sensi della mozione al tema «La solitudine dei malati nelle strutture sanitarie in tempi di pandemia», redatta nel gennaio 2021 dal Comitato Nazionale per la Bioetica, in deroga all'articolo 1, comma 1, lettera l), del DPCM del 4 marzo 2020.
2-bis.300. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi, Giuliodori.

ART. 2-quater.
(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

  Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Misure per favorire il diritto di visita nelle residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

  1. Al fine di sostenere le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e comunque in strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e in strutture residenziali socio-assistenziali nella copertura dei costi per l'adozione delle procedure necessarie per assicurare ai loro ospiti il diritto di essere visitati in sicurezza, ivi inclusa la somministrazione in gratuità dei tamponi ai visitatori, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo speciale, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità e termini per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater.0300. Noja.

ART. 3.
(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: di ogni ordine e grado.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca con le seguenti: il 75 per cento della popolazione studentesca;
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: in presenza;
   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al primo periodo con le seguenti: predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca.
3.13. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: di ogni ordine e grado.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca con le seguenti: il 75 per cento della popolazione studentesca.
3.14. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: , della scuola secondaria di primo grado e delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2.
3.19. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 con le seguenti: e secondo grado. Al fine di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionare ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento sono attivate le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
3.15. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole da: ad almeno il 50 per cento fino alla fine del comma;
   al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e arancione e sopprimere il secondo periodo.
3.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2.
3.300. Giannone, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. con le seguenti: e, nelle zone gialla e arancione, al 100 per cento della popolazione studentesca.
3.21. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
3.16. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire l'ordinato prosieguo dall'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti. Ai fini di cui al presente comma, sono prorogati fino al 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti, sulla base della legge 20 dicembre, n. 159. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente comma, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.18. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica)

  1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono sospesi dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
3.020. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021-22, i termini per la mobilità previsti dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
  2. Per l'anno scolastico 2021-2022 e nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
  3. Dall'anno scolastico 2021-2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies capoverso 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2013.
  4. Dall'anno scolastico 2021-2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017.
3.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al decreto direttoriale n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.
3.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021-2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.
3.08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno scolastico 2021-2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3.012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021-2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le graduatorie ad esaurimento.
3.018. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Abilitazione all'insegnamento)

  1. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
3.02. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
3.06. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Esenzione del pagamento rate per la scuola dell'infanzia paritaria)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, è stabilita fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritaria per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
3.01. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 3-bis.
(Corsi di formazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1o giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
3-bis.101. Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3-bis.16. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3-bis.300. Micheli, Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021 con le seguenti: Dal 25 maggio 2021.
3-bis.36. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021 con le seguenti: Dal 1o giugno 2021.
3-bis.28. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis.15. Bellucci, Gemmato.

ART. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Nella zona gialla sono consentite le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, anche a cena, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
  2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è consentita per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'entrata in vigore delle misure previste per la zona gialla fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
4.12. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, anche a cena, senza limiti di orario, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.57. Ferro, Bellucci, Gemmato, Trancassini, Zucconi, Caiata, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, senza limiti di orario e nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Nelle ipotesi in cui le attività dei servizi di ristorazione di cui al comma 1 non siano possibili all'aperto, per impossibilità oggettiva dovuta alla mancanza di uno spazio esterno attiguo idoneo, le attività sono consentite anche al chiuso, secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
  3. Dal 1o giugno 2021, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  4. Al fine di agevolare le attività di cui al presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono prorogate fino al 31 ottobre 2021.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al commercio ambulante itinerante e alle attività artigiane della ristorazione che effettuano somministrazione non assistita di alimenti e bevande.
4.58. Ferro, Bellucci, Gemmato, Trancassini, Zucconi, Caiata, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, compresi i bar, con consumo al tavolo, anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.65. Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, dalle ore 5 fino alle ore 23, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche con consumo al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
  3. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.66. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: con consumo al tavolo fino a: nonché con le seguenti: nel rispetto dei;
   al comma 2, sopprimere le parole: in zona gialla, e sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché con le seguenti: senza limiti di orario, nel rispetto.
4.73. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nella zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: servizi di ristorazione con le seguenti: servizi di somministrazione di alimenti e bevande e le parole nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di con le seguenti: senza limiti di orario, nel rispetto dei;
   al comma 2, sostituire le parole: in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, con le seguenti: in tutto il territorio nazionale, servizi di somministrazione di alimenti e bevande e le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché con le seguenti: senza limiti di orario, nel rispetto.
4.62. Lucaselli, Gemmato, Bellucci, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale e le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di con le seguenti: senza limiti di orario e nel rispetto dei;

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale e le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché con le seguenti: senza limiti di orario, nel rispetto
4.64. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ristorazione con le seguenti: somministrazione di alimenti e bevande.
4.61. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Dal 1o giugno 2021 con le seguenti: Dal 20 maggio 2021 e dopo le parole: al tavolo aggiungere le seguenti: e al banco.
4.29. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina.
4.60. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto con le seguenti: con consumo al banco o al tavolo esclusivamente all'aperto.
4.33. Silli, Gagliardi, Ruffino, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati.
4.70. Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: limitatamente ai propri clienti aggiungere le seguenti: ed altri utenti ove dotati di opportuna convenzione per servizio di mensa.
4.68. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla e arancione, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

  2-bis. A decorrere dal 1o giugno 2021, in zona rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, con capienza fino al 50 per cento dei posti disponibili, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.147. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di far ripartire il settore della ristorazione, dal 1o giugno 2021, nella zona arancione, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto – legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
4.15. Rospi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.
4.143. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2 sostituire le parole: 1o giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021 e le parole: fino alle ore 18:00 con le seguenti: fino alle ore 23:00.
4.30. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
4.32. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di con le seguenti: senza limiti di orari e nel rispetto dei.
4.104. Bellucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
4.103. Bellucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: le attività dei servizi di ristorazione con le seguenti: le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
4.149. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina.
4.148. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di con le seguenti: senza limiti di orari e nel rispetto dei.
4.158. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla medesima data, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, su tutto il territorio nazionale, anche con consumo al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
4.145. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Settore wedding e cerimonie)

  1. A partire dal 15 maggio 2021 sono consentite, senza limiti di orario purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei servizi connessi all'organizzazione e celebrazione di feste e cerimonie.
4.01. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Servizi di cura della persona e degli animali)

  1. Dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona e i servizi di cura degli animali da affezione.
4.08. Bellucci, Ferro, Maschio.

ART. 4-bis
(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 22 maggio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis.3. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in zona gialla.
4-bis.17. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
4-bis.44. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 5.
(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

  Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere le parole: in zona gialla.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo;
   al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: nonché le attività fino alla fine del periodo;
   al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.28. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al quarto periodo, sopprimere le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
   al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 4.
5.21. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
5.25. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: locali di intrattenimento e con le seguenti: spazi di aggregazione sociale con.
5.20. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
   b) al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: massimo.
5.26. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.14. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo.
5.15. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo fino alla fine del periodo.
5.12. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e le parole: 1.000 per gli spettacoli con le seguenti: 1.500 per gli spettacoli.
5.22. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 66 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e il numero massimo di spettatori fino alla fine del periodo.
5.13. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 con le seguenti: 1.500 per gli spettacoli all'aperto e a 600.
   al comma 2, secondo periodo:
   sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento,
   sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 con le seguenti: 1.500 per impianti all'aperto e a 600
5.1. Sodano.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi.
5.31. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'Arena di Verona è consentita una capienza non superiore a 6.000 spettatori.
5.30. Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È in ogni caso garantito e consentito il rientro presso la propria abitazione al termine dello spettacolo, senza comminare sanzione alcuna, a qualunque orario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, previa esibizione del relativo biglietto d'ingresso dello spettacolo.
5.27. Ciaburro, Caretta, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1o giugno con le seguenti: 15 maggio.
5.3. Rospi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 75 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
5.18. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 66 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
5.19. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento e le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 3.000 per impianti all'aperto e a 1.500 per impianti al chiuso.
5.23. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dal 1o luglio 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
5.29. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le seguenti: dalla Regione dove ha sede il sito.
5.129. Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 9, comma 2, alinea, dopo la parola: attestano aggiungere le seguenti: per le sole finalità previste dall'articolo 2 del presente decreto.
5.32. Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 4.
*5.2. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Sopprimere il comma 4.
*5.7. Suriano, Sarli, Ehm.

  Sopprimere il comma 4.
*5.24. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico è autorizzato a prescrivere il tampone antigenico rapido ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora ne sia fatta richiesta dall'assistito, subordinatamente alla compresenza di un biglietto nominale, al fine di rientrare nell'ambito della certificazione verde COVID-19.
5.300. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza dei posti numerati pari almeno al 10 per cento della popolazione residente del Comune ove si trova l'impianto sportivo, possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A, a condizione che:
   a) si tratti di impianti situati nel territorio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 200.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica avente sede o radicamento territoriale nel medesimo Comune;
   b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più dell'80 per cento dei biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero del 90 per cento dei posti numerati. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un Comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.».
5.5. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater. Al fine di tutela dell'ordine e della saluta pubblica, anche successivamente al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, gli impianti sportivi per il gioco del calcio possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche dei campionati professionistici di serie A, serie B e Lega Pro in deroga ai requisiti infrastrutturali dettati dalla Federazione italiana gioco calcio, a condizione che ospitino una competizione che riguardi una squadra calcistica avente sede o radicamento territoriale nel medesimo Comune ove è situato l'impianto e:
   a) abbiano una capienza pari almeno al 10 per cento della popolazione residente nel Comune ove si trova l'impianto sportivo;
   b) si tratti di impianti situati nel territorio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 200.000 abitanti; c) venga emesso un numero di biglietti non superiore all'80 per cento della capienza massima dello stadio.».
5.6. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

   Dal 26 giugno è consentita, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'apertura con orario continuato per tutta la giornata delle sale prova e degli studi di registrazione.
5.01. Sodano.

ART. 5-bis.
(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in zona gialla,.
5-bis.19. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

ART. 6.
(Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)

  Ai commi 1, 2, e 3 sopprimere le parole: in zona gialla.

  Conseguentemente:
   ai commi 1 e 3 sopprimere le parole: all'aperto;
   al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
6.19. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: all'aperto.
6.15. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
6.17. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: all'aperto.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1o giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
6.3. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.20. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: 24 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.
6.98. Bellucci.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: 15 giugno 2021, in zona gialla, e dal 1o luglio 2021, su tutto il territorio nazionale.
6.55. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021, con le seguenti: 1o giugno 2021;

  Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, con le seguenti: Dal 1o giugno 2021;
6.91. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 25 maggio 2021.
6.40. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 1o giugno 2021.
*6.30. Gemmato, Bellucci, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 1o giugno 2021.
*6.92. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  Al comma 1-bis), sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
6.54. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in zona gialla.
6.21. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: all'aperto.
6.23. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle attività svolte nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
6.8. Silli, Gagliardi, Ruffino, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È sempre consentito l'uso di spogliatoi, previa adeguata sanificazione dei locali, secondo le modalità individuate nelle linee guida di cui al primo periodo. Conseguentemente, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
6.18. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3-bis), sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.22. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3-bis), sostituire le parole: 1o luglio 2021, con le seguenti: 1o giugno 2021.
*6.31. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3-bis), sostituire le parole: 1o luglio 2021, con le seguenti: 1o giugno 2021.
*6.93. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  Al comma 3-bis), sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
6.52. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Alla rubrica, dopo le parole: palestre aggiungere le seguenti: centri sportivi, circoli sportivi.
6.89. Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino.

ART. 6-bis.
(Impianti nei comprensori sciistici)

  Al comma 1, sopprimere le parole: in zona gialla.
6-bis.3. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.
(Fiere, convegni e congressi)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È consentito dal 1o giugno 2021, in zona gialla e in zona arancione, lo svolgimento in presenza di fiere, eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
7.34. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona arancione, lo svolgimento in presenza di fiere, eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
7.36. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere, aggiungere le seguenti:, convegni e congressi,;
   sopprimere i commi 2 e 3.
7.24. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: di qualunque genere, mercati, sagre e altri analoghi eventi,.
7.30. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 15 maggio 2021, su tutto il territorio nazionale;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 giugno 2021, su tutto il territorio nazionale,.
7.29. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio.
7.3. Rospi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 1o giugno 2021.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: dal 1o giugno 2021.
7.32. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 1o giugno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti.
7.33. Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
7.28. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: e di sagre.
7.14. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dal 15 maggio in zona gialla, è consentito lo svolgimento di cerimonie e attività assimilabili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e, per quanto di competenza da ciascuna Regione.
7.37. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Sopprimere il comma 2.
*7.2. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Sopprimere il comma 2.
*7.6. Sarli, Suriano, Ehm.

  Sopprimere il comma 2.
*7.27. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 15 giugno.
7.26. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
7.102. Bellucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
  2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Ai fini del riparto, il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.
7.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività commerciali)

  1. A decorrere dal 20 maggio 2021 in zona gialla sono consentite, nelle giornate festive e prefestive, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili.
7.01. Rospi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fiere, sagre ed eventi analoghi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
7.08. Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.

  Conseguentemente, sostituire le parole: in zona gialla, ovunque esse ricorrano, con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
8.22. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
8.21. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o giugno;

  Conseguentemente, ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: in zona gialla.
8.25. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 15 giugno.
8.23. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
8.24. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.124. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: sostituire le parole: 15 giugno 2021 con le seguenti: 25 maggio 2021.
8.142. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 giugno 2021, con le seguenti: 1o giugno 2021.
8.132. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
8.153. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei servizi alla persona, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella zona rossa, è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e servizi alla persona.
8.30. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Servizi a domanda individuale)

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi a domanda individuale prestati dai comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».
  2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1981, n. 786 è abrogato.
  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono abrogati.
  4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento della prestazione all'utenza in forma gratuita dei servizi a domanda individuale, con dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato a consentire la prestazione gratuita dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico da parte dei comuni, con la finalità di sgravare altresì gli enti dalla gestione delle morosità e di evitare disequilibri di bilancio.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al riparto del Fondo di cui al comma 4 mediante decreto di natura non regolamentare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli impegni di spesa risultanti dai rendiconti approvati dai comuni nell'anno 2019 per la prestazione dei servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.
  6. Per far fronte agli oneri finanziari conseguenti al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
8.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Finanziamento centri e attività estive)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
8.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Impianti di aerazione e sanificazione locali al chiuso)

  1. Al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, è istituito presso il Ministero della salute un fondo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare i sistemi di aerazione da sottoporre a monitoraggio, le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati e di adesione.
  3. L'attività di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione di cui al comma 1 è effettuata dal CNR e da istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Ministro della salute destina le risorse, di cui al comma 1, al CNR e agli istituti di ricerca individuati ai sensi del comma 3 per le attività di monitoraggio dei sistemi ed impianti di aerazione di cui al comma 1.
  5. Il CNR e gli istituti di ricerca di cui al comma 3, possono sperimentare nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione per contrastare la diffusione del COVID-19 negli ambienti.
  6. Le attività di ristorazione o sportive, di cui al comma 1, che si dotano di impianti di aerazione e di sanificazione, ai sensi del comma 5, per contrastare la diffusione del COVID-19, possono usufruire di un finanziamento pari all'80 per cento dei costi effettuati.
  7. Il Ministro della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'efficacia dei sistemi di aerazione e di sanificazione utilizzati nei locali adibiti ad attività di ristorazione o di attività sportive ai sensi del comma 1 al fine di contrastare la trasmissione del COVID-19.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.01. Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Leda Volpi.

ART. 8-bis.
(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona gialla, le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore sono regolamentate come le aperture delle attività commerciali e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
8-bis.307. Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-bis.25. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: luglio 2021 con le seguenti: giugno 2021.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 giugno 2021 con le seguenti: 1o giugno 2021.
8-bis.33. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
8-bis.96. Bellucci.

  Al comma 1, dopo le parole: in zona gialla, sono aggiungere la seguente: sempre.
8-bis.306. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei circoli associativi del Terzo settore.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In zona gialla sono consentite, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei circoli associativi del Terzo settore, costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e, fino alla data di iscrizione nel registro unico di cui all'articolo 45 del predetto decreto n. 117, iscritti nei registri della promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383. Per le attività sociali la cui tipologia di svolgimento sia assimilabile a quella delle attività il cui esercizio sia stato autorizzato anche in relazione a specifiche categorie economiche, e per le quali le disposizioni di legge prevedano apposite linee guida e condizioni operative, le associazioni si conformano alle predette condizioni e adottano le linee guida previste per la specifica attività, anche se rivolta ai soli soci.
8-bis.300. Gadda, Noja.

  Al comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-bis.26. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: 1o giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
8-bis.100. Bellucci.

  Al comma 2, dopo le parole: in zona gialla aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
8-bis.57. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo le parole: in zona gialla, sono consentite aggiungere le seguenti: , esclusivamente all'aperto, la ripresa delle attività di ristorazione e di somministrazione di bevande che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nonché.
8-bis.308. Alemanno.

  Al comma 2, sostituire le parole: conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e di banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti con le seguenti: in luoghi aperti e al chiuso, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Per le feste in cui sono presenti più di quaranta persone è richiesto che i partecipanti siano muniti.
8-bis.301. Cirielli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
8-bis.4. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Al comma 2, sostituire le parole: i partecipanti con le seguenti: gli ospiti di età superiore ai 12 anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca.
8-bis.302. Novelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: i partecipanti con le seguenti: gli ospiti di età superiore ai 12 anni.
8-bis.303. Novelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni.
8-bis.304. Novelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca.
8-bis.305. Novelli.

ART. 8-ter.
(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

  Sopprimerlo.
8-ter.300. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Giuliodori.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1o luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente con le seguenti: gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentito lo svolgimento, anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
8-ter.65. D'Attis, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: luglio 2021 con le seguenti: giugno 2021.
8-ter.34. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, dopo le parole: in zona gialla aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: nel rispetto di protocolli e linee guida fino alla fine del periodo.
8-ter.302. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Giuliodori.

  Al comma 1, sostituire la parola: anche con le seguenti: sono vietate.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: nel rispetto di protocolli e linee guida fino alla fine del periodo.
8-ter.301. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Giuliodori.

  Al comma 1, sostituire la parola: anche con le seguenti: sono vietate.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: attività differenti aggiungere le seguenti: Sono vietate altresì i giochi con vincita in denaro on line;
   sopprimere le parole: nel rispetto di protocolli e linee guida fino alla fine del periodo.
8-ter.303. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Giuliodori.

ART. 9.
(Certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
*9.1. Giuliodori, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Sopprimerlo.
*9.38. Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) test sierologico o anticorpale: test di laboratorio eseguito su campioni di sangue (siero, plasma o sangue intero) volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che questa sia stata esposta al SARS-CoV-2 e abbia sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) effettuazione di test sierologico o anticorpale con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono il test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.12. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni.

  Conseguentemente,
   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
   al comma 5, dopo le parole: lettera c) aggiungere le seguenti: , c-bis).
9.301. Spena, Bagnasco, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I dispositivi diagnostici in vitro con destinazione d'uso la rilevazione della presenza di Sars-CoV-2 immessi in commercio, in data successiva alla conversione in legge del presente decreto, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione certificati dagli organismi notificati nazionali designati dal Ministero per lo sviluppo economico sono adottati, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, ai fini della diagnostica e al rilascio del certificato verde di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: lettere c) e d) aggiungere le seguenti: e del comma 1-bis.
9.52. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: attestano aggiungere le seguenti: per le sole finalità previste dal presente decreto-legge.
9.45. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I dati personali contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono trattati allo scopo di accedere alle informazioni attestate al fine di favorire la circolazione sul territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria COVID-19.

  2-ter. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non sono conservati da chi esercita il controllo.
  2-quater. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non sono conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni. I soggetti tenuti al rilascio delle certificazioni sono responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
9.39. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni. I soggetti tenuti al rilascio delle certificazioni sono responsabili del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
9.42. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dati personali contenuti nelle certificazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono trattati allo scopo di accedere alle informazioni attestate al fine di favorire la circolazione sul territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria COVID-19.
9.40. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.
9.41. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.
9.43. Rizzetto, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I costi diretti o indiretti attestanti la condizione elencata al comma 2, lettera c), per il rilascio della certificazione verde COVID-19, non possono essere sostenuti dal singolo, in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione italiana. Conseguentemente l'erogazione del test di cui al comma 2, lettera c), è inserita nel DPCM 12 gennaio 2017 e nel DPCM 29 novembre 2001 per le regioni che non abbiano ancora raggiunto l'erogazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.
9.302. Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi, Giuliodori.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: fascicolo sanitario elettronico aggiungere le seguenti: e sulla tessera sanitaria.
9.90. Ruffino, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Silli.

  Al comma 5, dopo le parole: esecuzione del test aggiungere le seguenti: antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare.
9.300. Sportiello.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: sono applicabili in ambito nazionale aggiungere le seguenti: , previo parere obbligatorio del Garante della protezione dei dati personali,.
9.44. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari competenti.
9.37. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, il titolare del trattamento effettuato mediante tale sistema informativo, con particolare riferimento alle attività di emissione e controllo delle certificazioni verdi e delle operazioni svolte sulla Piattaforma nazionale-DGC e l'ente presso il quale sarà costituita la Piattaforma nazionale-DGC.
9.50. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il titolare del trattamento effettuato mediante tale sistema informativo, con particolare riferimento alle attività di emissione e controllo delle certificazioni verdi e delle operazioni svolte sulla Piattaforma nazionale-DGC.
9.49. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tutelando il principio di minimizzazione dei dati.
9.36. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le modalità attuative del presente comma.
9.8. Termini, Sarli, Ehm, Suriano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini e di garantire la possibilità anche alle persone che non abbiano potuto ancora avere accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 senza discriminazione fondate sulle condizioni economiche o finanziarie, sono erogati test antigenici rapidi e test molecolari accessibili, tempestivi e gratuiti su tutto il territorio italiano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede all'erogazione di test antigenici rapidi e test molecolari gratuiti presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
9.02. Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Campagna vaccinale cittadini AIRE)

  1. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le Regioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
9.03. Ungaro, Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
9.06. Gemmato, Bellucci.

ART. 10.
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  Al comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori:
    1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 50 ed inferiore ai 150 ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambi le seguenti condizioni:
     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
10.35. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Ulteriori misure economiche per i comuni)

  1. In considerazione delle numerose chiusure di attività produttive dovute all'emergenza sanitaria da covid-19 nel 2020, e al fine di favorire la ripresa dei servizi pubblici erogati dagli enti locali, sono stanziati ulteriori 800 milioni di euro a favore dei Comuni, da destinare alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché alla bonifica di siti inquinati.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse ai Comuni e stabiliti i criteri per la determinazione della TARI nei confronti dei titolari delle attività di impresa soggette a chiusura nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini di bilancio triennale 2021- 23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
10.01. Sapia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di Reddito di emergenza: compatibilità con le indennità di disoccupazione)

  1. All'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Rem è compatibile con la percezione i trattamenti di disoccupazione di cui agli articoli 3, comma 1, e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015».
10.02. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 21 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.32. Albano, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
*11.15. Marco Di Maio, Noja.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
*11.23. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
11.24. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 16.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».
11.35. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

  1.2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.34. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro prestato in outsourcing concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
11.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi, Giuliodori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «anno 2026».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
11.12. D'Ettore, Mugnai.

  Sopprimere il comma 1-bis.
11.302. Iezzi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 15 maggio 2021 con le seguenti: momento della pubblicazione della presente legge.
11.303. Iezzi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: giugno 2021.
11.304. Iezzi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.300. Giacomoni, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: 15 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 gennaio 2022.
11.301. Giacomoni, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Assunzioni degli Enti Locali)

  1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
11.05. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Misure urgenti in favore di aziende agricole in grave situazione debitoria.)

  1. Ai fini del superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in conseguenza di regimi di aiuti istituiti dalle Regioni e dichiarati incompatibili con la normativa comunitaria e al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, la commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa.
  2. Il commissario ha il compito di procedere all'istruttoria volta alla valutazione dei danni subiti dal comparto e al superamento delle situazioni debitorie di cui al comma 1.
  3. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla ricezione della relazione del commissario, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori.
  4. I giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative alle situazioni debitorie di cui al comma 1 risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.
  5. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i compensi del commissario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2021 e 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
11.0300. Cabras, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

ART. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: e soccorso pubblico con le seguenti:, soccorso pubblico e del comparto della scuola pubblica, paritaria e privata.
11-bis.157. Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di disciplinare il lavoro agile nel settore privato, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. L'adesione al lavoro agile da parte del lavoratore è sempre volontaria, a eccezione dei casi di cui al comma 2, ed è concordata mediante accordo con il datore di lavoro, in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Nei casi di inaccessibilità o di inutilizzabilità temporanea della sede aziendale ovvero in tutti i casi in cui, per calamità naturali o per emergenze sanitarie, dichiarate con legge dello Stato, il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere la sede aziendale ovvero ad accedervi, il datore di lavoro può ricorrere al lavoro agile al fine di garantire la continuità del processo produttivo e lavorativo.
  3. L'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, di cui al comma 1, è stipulato per iscritto e regola l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.
  4. Ai fini dello svolgimento del lavoro agile, il datore di lavoro concorda con il lavoratore, nel rispetto della legge e della contrattazione nazionale e secondo le modalità di cui al comma 5, lettera a), le mansioni da svolgere e gli obiettivi da conseguire, nonché il monte ore da dedicare a ciascuna attività, secondo programmi trimestrali, mensili e settimanali.
  5. Ai fini del comma 1, l'accordo:
   a) definisce le modalità attraverso le quali redigere i programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4, nonché il monte ore necessario al lavoratore per svolgere le mansioni previste, nel rispetto della flessibilità del lavoro ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
   b) definisce le modalità di fornitura da parte del datore di lavoro delle attrezzature, quali arredi e strumenti tecnologici e informatici, necessarie allo svolgimento delle mansioni e al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'accordo e dai programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4;
   c) unicamente con l'assenso del lavoratore e in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, definisce un'integrazione salariale per l'uso della strumentazione tecnologica già in possesso del lavoratore;
   d) definisce, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, un'integrazione salariale, che non può essere comunque inferiore al 10 per cento della retribuzione netta, per la copertura dei costi delle utenze dell'energia elettrica, della telefonia fissa e mobile, nonché della connessione alla rete internet;
   e) definisce, sulla base della contrattazione collettiva, le modalità per informare i lavoratori sugli strumenti di videosorveglianza adoperati per gestire l'attività in remoto che, comunque, devono essere strettamente necessari e proporzionali alle attività da svolgere;
   f) definisce le modalità per concordare i momenti di lavoro collettivo, in connessione e comunicazione con l'azienda, da effettuare in orari prestabiliti, rispettando la pausa pranzo, il sabato e la domenica e le regole previste per il lavoro straordinario, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione.

  6. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  7. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in questo ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso, nel caso di accordo a tempo indeterminato.
  8. I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  9. Per garantire il coinvolgimento del lavoratore nei processi produttivi e nelle dinamiche sociali dell'azienda, nonché per assicurargli un'adeguata crescita professionale, nella programmazione di cui al comma 4, è prevista l'alternanza tra periodi di lavoro agile e periodi di lavoro in presenza, prevedendo per quest'ultima modalità di lavoro una durata non inferiore al 40 per cento del monte ore mensile».
11-bis.18. Vallascas.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

  1. Dal 25 maggio, su tutto il territorio nazionale, è consentita l'attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
11-bis.0158. Bellucci, Lollobrigida, Caiata, Gemmato.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

  All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
11-bis.0159. Bellucci, Lollobrigida, Caiata, Gemmato.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
11-bis.076. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari femminili)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, non si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
11-bis.077. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 infine è aggiunto il seguente comma: «22-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alinea, è aggiunto il seguente numero: “27-septies) Le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile e di; coppette mestruali”».
11-bis.078. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 in fine è aggiunto il seguente comma:
  «22-ter. All'articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono soppresse».
11-bis.079. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

ART. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di nove mesi».

  2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «entro tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi».
  2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021».

  2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1o ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.
  2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 marzo 2021» e le parole «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.
11-quater.80. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

  2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  2-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  2-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
11-quater.82. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 859 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;
   b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
   c) al comma 868 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
11-quater.81. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
11-quater.83. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all’iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021.
11-quater.84. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»
   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia.
11-quater.1. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2021».
11-quater.168. Fregolent, Noja.

  Dopo l'articolo Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga di termini in materia di quota di avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

  1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
  2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.
  6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
11-quater.0224. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga di termini in materia di investimenti in opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

  1. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di sei mesi».
  2. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  3. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.
11-quater.0225. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

ART. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza,

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.
*11-sexies.85. Silli, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza,

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.
*11-sexies.226. Bellucci, Rampelli, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.
11-sexies.160. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 2 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11-sexies.220. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
  4-ter. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 4-bis.
11-sexies.222. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis.

   1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».
11-sexies.53. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine entro cui effettuare le revisioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 è fissato al 30 giugno 2022.
*11-sexies.88. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine entro cui effettuare le revisioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 è fissato al 30 giugno 2022.
*11-sexies.146. Fregolent, Noja.

  Dopo l'articolo 11-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 11-sexies.1.
(Proroga dell'autorizzazione all'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)

  1. All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
11-sexies.0300. Porchietto.

ART. 11-octies
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del termine per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-octies.166. Marco Di Maio, Noja.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del credito d'imposta per investimenti nelle regioni sisma centro Italia.
11-octies.2. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini.

ART. 11-novies
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata fino a 240 mesi».
11-novies.221. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

ART. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  Dopo l'articolo 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1
(Misure urgenti in materia di energia)

  1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, al fine di consentire la conclusione delle procedure di approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il termine di cui ai commi 1 e 8, sesto periodo, del medesimo articolo 11-ter, è prorogato di dodici mesi.
11-decies.0192. Vianello, Maraia.

ART. 11-terdecies.
(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al predetto articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*11-terdecies.87. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al predetto articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*11-terdecies.145. Fregolent, Noja.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole: «sono prorogati di novanta giorni» aggiungere le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
**11-terdecies.86. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole: «sono prorogati di novanta giorni» aggiungere le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
**11-terdecies.144. Fregolent, Noja.

ART. 11-quaterdecies.
(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2021, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, n. 18 del 5 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste. 5-ter. Al reclutamento di cui al presente comma si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
11-quaterdecies.162. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di organizzazione dei tribunali.
*11-quaterdecies.3. Pezzopane, Grippa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di organizzazione dei tribunali.
*11-quaterdecies.300. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quaterdecies.05. Colletti, Cabras, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1

  1. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale, da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-quaterdecies.06. Colletti, Cabras, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.
(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quaterdecies.07. Testamento.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1
(Proroga di misure urgenti in materia di organizzazione dei tribunali)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
  2. Sono ripristinate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga di cui al comma 2, si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale, da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quaterdecies.0300. Grippa, Pezzopane, Corneli.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.

   In considerazione del protrarsi dell'attuale situazione emergenziale, le fasi temporali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2019, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017 n. 2025, sono prorogate di 12 mesi.
11-quaterdecies.0218. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.
(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1, commi 682-683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682-683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime.
11-quaterdecies.0251. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.

  1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.
11-quaterdecies.0217. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quaterdecies.1.

  1. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 settembre 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
11-quaterdecies.0219. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

ART. 11-quinquiesdecies.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  Al comma 1, dopo le parole: Firenze e Salerno aggiungere le seguenti: nonché al completamento della S.S. 291 in Sardegna.
11-quinquiesdecies.300. Deiana, Alberto Manca, Perantoni, Marino, Gavino Manca.

ART. 11-sexiesdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-sexiesdecies.

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative all'anno 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, per l'anno 2021 il termine di cui al medesimo articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1o luglio 2022.
11-sexiesdecies.300. Marco Di Maio, Noja.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-sexiesdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 125-bis e 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 24)

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
*11-sexiesdecies.68. Bagnasco, Squeri, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-sexiesdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 125-bis e 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 24)

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
*11-sexiesdecies.167. Rosato, Noja, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 11-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-sexiesdecies.1.
(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1 comma 125-quinquies della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione.
11-sexiesdecies.0300. Porchietto.

ART. 11-duodevicies.
(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

  1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-duodevicies.0165. Gadda, Noja.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga delle graduatorie concorsuali vigenti nella Pubblica Amministrazione, nella polizia di Stato e nel corpo dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11-duodevicies.0149. Occhionero, Noja.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga del Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

  1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 7, le misure ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 si fa fronte mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
11-duodevicies.0142. Marco Di Maio, Noja.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.

  1. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2021».
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 1o settembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 2, sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione di riduzione dell'attività lavorativa.
  4. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11-duodevicies.0300. Davide Crippa, Invidia.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
11-duodevicies.0132. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga dei termini correlati con lo stato emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
11-duodevicies.0106. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo Art. 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga di termini in materia di idroelettrico)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
11-duodevicies.0107. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Rinnovazione parziale delle elezioni amministrative a Lamezia Terme)

  In attuazione della sentenza dell'11 dicembre 2020 del T.A.R. Calabria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3) del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 2, entro dieci giorni dal ripristino della zona bianca in Calabria, si procede alla rinnovazione delle elezioni amministrative nel Comune di Lamezia Terme, limitatamente alle quattro sezioni oggetto della sentenza medesima.
11-duodevicies.0301. Furgiuele, Iezzi.

  Dopo l'articolo 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
11-duodevicies.0223. Cirielli.

  Dopo l'articolo 11-duodevicies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undevicies.
(Separazione delle funzioni dei magistrati)

  1. Tra le prove concorsuali scritte che devono sostenere i candidati che intendono accedere alla funzione requirente, deve essere inclusa quella di diritto penale. A tal fine, il candidato deve integrare la domanda di partecipazione al concorso, dichiarando a pena di inammissibilità se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. L'indicazione fatta dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso costituisce, al momento dell'attribuzione delle funzioni, titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, avviene nell'ambito della funzione prescelta.
11-duodevicies.0305. Turri, Iezzi.

ART. 12
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. Agli oneri derivanti del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014.
12.05. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo di euro 2.000 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, laddove ciò non sia sufficiente, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.06. Gagliardi, Benigni, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;
   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
12.08. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

   Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;
   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
12.07. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.09. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree del demanio marittimo dovuto dalle imprese di pubblico esercizio)

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
12.010. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree demaniali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stabilita l'esenzione sino al 31 dicembre 2021 dei canoni dovuti per l'occupazione di aree demaniali.
12.011. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 13.
(Sanzioni)

  Sopprimerlo.
13.2. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 2.
13.1. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I soggetti colpiti dalle sanzioni irrogate dalle autorità preposte in seguito alla trasgressione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 beneficiano dell'annullamento della sanzione o della restituzione della somma versata se hanno commesso il fatto in una data successiva al 26 aprile 2021.
  2-ter. Quanto disposto nel precedente comma è applicabile solo qualora l'individuo o gli individui sanzionati abbiano commesso il fatto rientrando presso la propria dimora da un esercizio commerciale del quale sono in possesso di documento fiscale o dopo lo svolgimento di attività sportiva individuale.
13.4. Mantovani, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Non sono soggetti a sanzione i soggetti che violano quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 se in possesso di una ricevuta fiscale attestante il fatto di essersi recati presso un esercizio commerciale nei sessanta minuti antecedenti al momento della verifica da parte delle autorità competenti o che stanno rientrando presso la propria dimora in seguito allo svolgimento di attività sportiva individuale all'aperto.
13.3. Mantovani, Bellucci, Gemmato.