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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 15 gennaio 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA SITUAZIONE POLITICA IN ATTO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 2 ore e 14 minuti
(discussione)
1 ora e 26 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 27 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 21 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 18 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
18 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 12 minuti 10 minuti
 Italia Viva 12 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 10 minuti 10 minuti
 Misto: 16 minuti 16 minuti
  Noi con l'Italia - USEI -
  CAMBIAMO! - Alleanza
  di Centro
4 minuti 4 minuti
  Centro Democratico – Italiani
  in Europa
4 minuti 4 minuti
  Azione - +Europa -
  Radicali Italiani
2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento
  Associativo Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti
  Popolo Protagonista - Alternativa
  Popolare (AP) - Partito socialista
  italiano (PSI)
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 gennaio 2021.

  Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Carfagna, Casa, Cassinelli, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucaselli, Lupi, Maggioni, Magi, Mantovani, Marattin, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarli, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 gennaio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CARETTA e FRASSINETTI: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale» (2859);
   BALDINI e PETTARIN: «Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo» (2860);
   CIRIELLI: «Istituzione del Museo nazionale della cultura sportiva e dell'identità del territorio» (2861).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge NOVELLI ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della cefalea primaria cronica nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1802) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marrocco.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione Affari costituzionali):
  ZOLEZZI ed altri: «Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali» (2730) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 1222. – «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017» (approvato dal Senato) (2858) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 2021, ha trasmesso la proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

  Conformemente a quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo del 13 gennaio 2021, questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per la presentazione di una relazione all'Assemblea, previa acquisizione delle osservazioni e dei rilievi da parte di tutte le altre Commissioni permanenti.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 15 gennaio 2021, ha trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 15 gennaio 2021, ha trasmesso copia dell'ordinanza n. 4 del 14 gennaio 2021, con la quale sospende l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 1 del 3 dicembre 2020-11 gennaio 2021 (Doc. VII, n. 586)
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 3 del 2 dicembre 2020-13 gennaio 2021 (Doc. VII, n. 588),
   con la quale:
    dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla legge regionale 48/1994 e alla legge regionale 89/1998), nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'articolo 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), promosse – in riferimento complessivamente agli articoli 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge della Regione Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all'inciso «e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», promosse, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'articolo 8-bis della legge della Regione Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale, in data 13 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 2 del 17 novembre 2020-13 gennaio 2021 (Doc. VII, n. 587),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dall'articolo 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo articolo 170-bis della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 174 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo articolo 170-bis della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma 2, e 73 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 32, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo articolo 170-bis della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2020 (Doc. CLXXXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettere in data 12 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 23 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 2 gennaio 2021 e 9 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 11 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2020 (Doc. CXL, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 gennaio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (COM(2020) 854 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 854 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 gennaio 2021;
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione congiunta dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (COM(2021) 17 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 gennaio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2020) 712 final);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma di lotta al terrorismo dell'Unione europea: prevedere, prevenire, proteggere e reagire (COM(2020) 795 final);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2020) 818 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Seconde prospettive in materia di aria pulita (COM(2021) 3 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in ordine alla fornitura e disponibilità dei braccialetti elettronici e all'affidamento di un'ulteriore fornitura alla società Fastweb da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 – 2-01022

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   sul sito della polizia di Stato è possibile reperire le informazioni in merito alla procedura aperta per l'affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – cosiddetto «Braccialetto elettronico»;
   sul medesimo sito internet si ottengono tutti i documenti via via postati in ordine cronologico, che sono i seguenti:
   i documenti relativi alla gara d'appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (articolo 60, comma 1), per l'affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – cosiddetto «Braccialetto elettronico»;
   il bando Guue, che è stato trasmesso con ID n. 2016-155063 (2 dicembre 2016);
   le risposte ai chiarimenti (11 gennaio 2017);
   una precisazione alla risposta al chiarimento n. 147 (13 gennaio 2017);
   il verbale della seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa (16 febbraio 2017);
   il verbale relativo alla valutazione della documentazione integrativa prodotta dal RTI Engineering (28 febbraio 2017);
   il decreto di nomina della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione tecnico/economica delle offerte pervenute (3 aprile 2017);
   il decreto di aggiudicazione definitiva (2 agosto 2017) a Fastweb S.p.A./Vistrociset S.p.a.;
   il decreto di approvazione del verbale di collaudo positivo relativo alla fase 1 (17 dicembre 2018);
   nel sopracitato sito internet al 30 novembre 2020 non risulta ancora pubblicato il decreto di approvazione del verbale di collaudo positivo relativo alla fase 2;
   il «piano di collaudo della fase 2» rappresenta la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura e deve essere sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione;
   l'interpellante si è già rivolto al Ministro della giustizia con l'interrogazione a risposta scritta n. 4/04994 del 24 marzo 2020: la questione è stata richiamata a causa della mancata risposta alla suddetta interrogazione;
   il 2 novembre 2020 nell'interrogazione n. 5/04922, interrogazione quest'ultima che, pur essendo trascorsi i 20 giorni previsti, non ha ancora trovato risposta;
   secondo quanto riportato da un articolo de « Il Dubbio» pubblicato il 18 marzo 2020, dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge «Cura Italia», emerge che, al momento, e fino al 15 maggio 2020, siano disponibili solo 2.600 braccialetti, sebbene il contratto con Fastweb (che decorreva dal 31 dicembre 2018) prevedeva la fornitura di 1000-1200 braccialetti mensili per un totale, ad oggi, di 23 mila braccialetti;
   in un articolo pubblicato da corrierecomunicazioni.it del 14 aprile 2020 si dà notizia che Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, ha affidato la fornitura di ulteriori 4.700 braccialetti e la gestione del relativo servizio a Fastweb, la stessa società con cui il Ministero dell'interno ha già siglato un contratto per la fornitura dei dispositivi;
   il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento indispensabile per ridurre il sovraffollamento carcerario ed è previsto sia nel cosiddetto «decreto ristori» che nella legislazione precedente;
   notizie di stampa riferiscono costantemente dell'indisponibilità dei braccialetti elettronici, come denunciato dal Garante regionale della Campania Samuele Ciambriello l'8 novembre 2020 –:
   se sia stata effettuata, come previsto, la fase 2 del collaudo e, in caso affermativo, il motivo per il quale non sia stato reso pubblico il relativo atto;
   quanti siano, ad oggi, i braccialetti elettronici effettivamente prodotti, disponibili e operativi sul territorio nazionale;
   se corrisponda al vero che il Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus abbia affidato a Fastweb la fornitura di ulteriori 4.700 braccialetti;
   quale sia il motivo per il quale ci sia stata l'esigenza di produrre ulteriori 4.700 braccialetti se alla data di aprile 2020 Fastweb avrebbe già dovuto consegnarne e rendere operativi tra i 13.000 e i 16.000.
(2-01022) «Giachetti, Boschi, Annibali, Vitiello, Ferri».


Chiarimenti sullo stato dei negoziati riguardanti le relazioni di investimento Unione europea-Cina e iniziative volte ad evitare l'acquisto di asset strategici dell'Italia da parte di aziende sotto il controllo o l'influenza della Cina – 2-01054

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   la mancanza di reciprocità nell'accesso al mercato cinese e l'assenza di condizioni di parità per gli investitori dell'Unione europea in Cina hanno posto gradi sfide per le relazioni di investimento Unione europea-Cina negli ultimi anni, portando agli attuali negoziati per un accordo complessivo sugli investimenti (Cai) come strumento chiave per rimediare a questa situazione. I negoziati Cai mirano a stabilire un quadro giuridico uniforme per i rapporti di investimento Unione europea-Cina, sostituendo i 25 trattati bilaterali di investimento (Bit) tra la Repubblica popolare cinese e singoli Stati membri dell'Unione europea;
   i negoziati sono stati lanciati nel 2013 e, sebbene i leader del vertice Unione europea-Cina si siano impegnati congiuntamente a concludere i negoziati medesimi nel 2020, la mancanza di un impegno concreto al più alto livello politico cinese ha sollevato dubbi sul fatto che una svolta su alcuni nodi centrali possa essere raggiunta entro quella data. Poiché le proposte dell'Unione europea per i singoli articoli del Cai non sono di dominio pubblico, a differenza di altri negoziati dell'Unione europea in corso, è impossibile valutare i principali nodi da sciogliere. Gli accordi relativi agli investimenti che l'Unione europea e la Cina hanno negoziato o concluso nel recente passato suggeriscono che è necessario colmare il divario tra i divergenti livelli di ambizione delle parti per quanto riguarda la concessione dell'accesso al mercato, disposizioni in materia di parità di trattamento e protezione prima della conclusione delle trattative;
   laddove l'Unione europea ha una politica di principio di apertura del suo mercato agli investimenti diretti esteri (Fdi) e non applica le sue norme sugli aiuti di Stato a società straniere, comprese le imprese cinesi (di proprietà statale) che beneficiano di sussidi nazionali per perseguire gli obiettivi strategici del governo, la Repubblica popolare cinese è definita dall'Osce come uno degli ambienti più restrittivi per gli Fdi con leggi nazionali che differenziano tra regole per società estere, società private nazionali e società nazionali di proprietà statale o controllate dallo Stato, con una logica intrinseca di discriminazione nei confronti delle prime a vantaggio degli altri. Inoltre, negli ultimi anni la Cina ha emanato una serie di leggi relative alla sicurezza (la legge sull’intelligence nazionale e la legge sulla sicurezza informatica) oltre alle restrizioni sugli Fdi esistenti;
   questa tendenza è aggravata dall'ambiziosa strategia industriale sponsorizzata dallo Stato del made in China 2025, volta a ridurre in modo significativo la dipendenza del Paese dalla tecnologia straniera sostituendola con tecnologia indigena in diversi settori strategici high tech. Da rimarcare, infine, che laddove gli investimenti europei in Cina sono principalmente investimenti « greenfield» che creano posti di lavoro nella Repubblica popolare, gli investimenti diretti cinesi in Europa si sono concentrati su acquisizioni strategiche di ricerca tecnologica e di mercato. Dal 2013, il numero di rapporti su gravi violazioni dei diritti umani, sull'utilizzo di schemi di lavoro forzato che implicano anche le aziende straniere e sulla crescente oppressione delle popolazioni in Cina è aumentato vertiginosamente. Inoltre, la recente flagrante violazione diretta delle disposizioni dei trattati internazionali vigenti sullo status e la governance di Hong Kong dimostrano, secondo gli interpellanti, un crescente disprezzo verso gli accordi multilaterali da parte delle autorità di Pechino –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e intenda fornire elementi sullo stato dei negoziati, precisando quali rimangono i principali punti controversi;
   se il Governo intenda adottare iniziative per garantire che l'accordo non apra la strada all'acquisto ulteriore di asset strategici da parte di aziende cinesi sotto il controllo o l'influenza dello Stato cinese, valutando la possibilità di riportare sotto controllo nazionale degli asset strategici di proprietà delle aziende cinesi, se giudicati un rischio per la sicurezza.
(2-01054) «Bianchi, Giglio Vigna, Formentini, Bazzaro, Molinari».


Iniziative volte a prevedere la piena accessibilità e interoperabilità dei dati relativi al contagio da COVID-19 e chiarimenti in merito al tracciamento dei positivi – 2-00983

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   i dati raccolti sul virus sono fondamentali per combatterne la diffusione: le statistiche riportate quotidianamente dalla Protezione civile (per regioni e province) e settimanalmente dall'Istituto superiore di sanità su numero di positivi, tamponi effettuati, morti, ricoverati e guariti sono essenziali per dare un quadro della gravità della diffusione. Ma non bastano; sono dati spesso non sufficienti per giustificare le misure adottate dal Governo in fase di emergenza, e molti nella comunità scientifica sottolineano l'incompletezza ed inadeguatezza dei dati a disposizione;
   poche regioni offrono in modalità open una panoramica completa sui contagi comune per comune. L'Iss afferma però di ricevere quotidianamente, secondo la circolare n. 1997 del 2020, dalle regioni e province autonome, i dati relativi a tutti gli individui con infezione da Sars-CoV-2 confermata in laboratorio. L'Iss dispone quindi di dati disaggregati e dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbilità. Questi dati, solo parzialmente diffusi, sarebbero invece essenziali. La rielaborazione e impiego dei dati disaggregati da parte della comunità scientifica e dei privati potrebbe rivelarsi a beneficio di tutti;
   lo screening attualmente rintraccia pochi positivi (il 25 per cento nella settimana 19-25 ottobre), quasi un terzo dei casi settimanali non sono associati a catene di trasmissione note, nel 10 per cento dei casi manca la data dell'insorgenza dei primi sintomi, i dati sulle terapie intensive sono incompleti. Il sistema di sorveglianza integrata istituito con circolare ministeriale n. 1997 del 22 gennaio 2020 deve essere rafforzato e integrato. Il report settimanale accessibile dell'Iss e del Ministero della salute deve diventare disponibile nella sua interezza;
   il sistema di tracciamento deve essere capillare e il personale addetto rafforzato con l'uso di tracciamento telefonico dei contatti, test rapidi e formulari standardizzati. L'Iss, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 può individuare personale aggiuntivo per condurre ulteriori indagini per identificare le catene di trasmissione. Gli impiegati nel contract tracing ora sono pochi: meno di uno ogni 20 mila abitanti, e le 500 unità aggiuntive previste dall'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 sono ancora insufficienti. Il loro ruolo del tracciamento è fondamentale per risalire alle catene di contagio e arginare la diffusione del virus; occorre rafforzare queste unità –:
   se sia in programma una piena accessibilità e interoperabilità dei dati relativi al contagio, anche con l'obiettivo di comunicare i dati e consentirne una migliore elaborazione alla comunità scientifica, incluse le modalità attraverso le quali vengono prodotti i dati, nonché quale sia stato il ruolo dello screening e soprattutto del tracing.
(2-00983) «Quartapelle Procopio, Enrico Borghi, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani».


Chiarimenti e iniziative in ordine alla trasmissione delle informazioni sui decessi da COVID-19 e in ordine ad un'adeguata e affidabile pubblicità del dato giornaliero – 2-01028

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in relazione al Covid-19, i dati ufficiali resi noti dal Ministero della salute evidenziano come in Italia, alla data del 6 dicembre 2020, si contino in totale 755.306 positivi, 913.494 guariti e 60.078 decessi; la variazione di tali dati è conosciuta attraverso la pubblicazione giornaliera del numero di nuovi positivi, di nuovi guariti e nuovi decessi, attraverso cui è ricavato l'andamento complessivo della pandemia (la cosiddetta curva) e il suo impatto su tutto il territorio nazionale;
   l'accuratezza dei dati e la loro tempestiva conoscibilità è criterio minimo di ogni scenario statistico e assume carattere ancor più fondamentale laddove riferito a uno scenario pandemico come quello che il Paese è chiamato ad affrontare in questo periodo storico;
   avere piena contezza dell'andamento della curva, infatti, non rappresenta un mero esercizio di pedanteria statistica, ma risponde all'urgente esigenza di garantire la pronta verifica degli sviluppi della pandemia e il grado di efficacia delle misure di contenimento predisposte;
   in relazione al numero di decessi giornalieri, in particolare, nel contesto attuale appare indispensabile avere dati certi e sicuri, sia per l'impatto profondo che questo numero ha su tutti i cittadini, sia perché esso vale anche a descrivere lo stato e la tenuta complessiva del sistema sanitario nazionale;
   sotto questo profilo, appare degno di ulteriori approfondimenti quanto avvenuto il 3 dicembre 2020, quando i dati ufficiali registravano 993 decessi in un solo giorno, ricomprendendovi tuttavia i 361 decessi comunicati dalle regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia quel giorno, ma avutisi nei giorni precedenti e fino a più di settimana prima;
   a quanto appreso, un simile ritardo nella comunicazione e imputazione dei decessi non rappresenta una casualità, ma sarebbe congenito alla modalità di trasmissione dei dati; il fatto che non sia attualmente possibile conoscere il numero effettivo di decessi da imputare a uno specifico giorno rende assai difficoltoso ogni approccio scientifico alla pandemia, in quanto costringe lo stesso a fare affidamento su informazioni parziali e approssimative;
   tale parzialità e approssimazione, inoltre, appare del tutto censurabile non solo perché rischia di compromettere la risposta delle istituzioni alla pandemia, ma anche perché è riferita a persone che per essa hanno perso la vita –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle modalità di trasmissione delle informazioni relative ai decessi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e se, in relazione a tale dato, sia a conoscenza del fatto che i dati ufficiali pubblicati con cadenza giornaliera non garantiscono l'effettiva imputazione del decesso a quel determinato giorno;
   se del caso, quali iniziative intenda assumere il Governo affinché il dato giornaliero sui decessi da Covid-19 sia reso pubblico, garantendone l'affidabilità e l'accuratezza e senza che vi siano ricompresi decessi non riferiti a quel determinato giorno.
(2-01028) «Marattin, Annibali, Anzaldi, Bendinelli, Cattaneo, Colaninno, D'Alessandro, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio, Ferri, Fregolent, Fusacchia, Gadda, Giachetti, Librandi, Lupi, Migliore, Mor, Moretto, Nobili, Noja, Occhionero, Paita, Perego Di Cremnago, Portas, Rostan, Ruggieri, Scoma, Siracusano, Toccafondi, Ungaro, Vitiello».


Chiarimenti in ordine alle raccomandazioni internazionali ed europee relative alle categorie da vaccinare in via prioritaria contro il Covid-19 e all'opportunità di includervi i soggetti con disabilità e il personale docente ed educativo – 2-01070

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in vista della disponibilità, nel breve periodo, di vaccini anti-SARS-CoV-2/Covid-19, presso il Ministero della salute è stato istituito un gruppo di lavoro intersettoriale per fornire al Paese un piano nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ad interim, con l'intento di definire le strategie vaccinali, i possibili modelli organizzativi, compresa la formazione del personale, la logistica, le caratteristiche del sistema informativo di supporto a tutte le attività connesse con la vaccinazione, gli aspetti relativi alla comunicazione, alla vaccinovigilanza e sorveglianza, e ai modelli di impatto e di analisi economica;
   il Ministro interpellato ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, elaborato congiuntamente da: Ministero della salute, commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, Agenas e Aifa;
   il citato piano reca le linee di indirizzo relative alle azioni che sarà necessario implementare al fine di garantire la vaccinazione secondo standard uniformi nonché il monitoraggio e la valutazione tempestiva delle vaccinazioni durante la campagna vaccinale;
   in riferimento all'identificazione delle categorie da vaccinare, il capitolo 2 del piano precisa che lo sviluppo di raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione è ispirato dai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere e che a tal fine è necessario identificare gli obiettivi della vaccinazione, identificare e definire i gruppi prioritari, stimare le dimensioni dei gruppi target e le dosi di vaccino necessarie e, in base alle dosi disponibili (che all'inizio del programma potrebbero essere molto limitate), identificare i sottogruppi a cui dare estrema priorità;
   il piano precisa che le raccomandazioni sono soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino, sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia, sulle dinamiche di trasmissione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione nazionale e sulle caratteristiche epidemiologiche, microbiologiche e cliniche di Covid-19; il piano, al riguardo, evidenzia che è attivo anche un confronto con il Comitato nazionale di bioetica;
   tenuto conto della disponibilità limitata di vaccini contro Covid-19, il piano evidenzia la necessità di definire delle priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee;
   poiché il Paese si trova nella fase di trasmissione sostenuta in comunità, la strategia di sanità pubblica per questa fase iniziale, secondo quanto si evince dal piano, si focalizza sulla riduzione diretta della morbilità e della mortalità, nonché sul mantenimento dei servizi essenziali più critici. Successivamente, qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l'infezione, si focalizzerà l'attenzione anche sulla riduzione della trasmissione, al fine di ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche;
   al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, il piano ha identificato le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:
   operatori sanitari e sociosanitari;
   residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;
   persone di età avanzata –:
   quali siano le raccomandazioni internazionali ed europee che hanno indotto alla identificazione delle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali e sulla base di quali evidenze scientifiche;
   se sia stata valutata l'opportunità di inserire, tra le categorie da vaccinare in via prioritaria, altre categorie come i soggetti con disabilità e il personale docente ed educativo.
(2-01070) «Ruggiero, Sarli, Sapia, Lorefice, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza».


Iniziative di competenza in ordine alle criticità relative alla nuova disciplina europea in materia di soglie di rilevanza dei crediti deteriorati – 2-01063

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:
   l’European Banking Authority (Eba) ha stabilito da tempo criteri più restrittivi in materia di definizione di « default» rispetto a quelli attualmente in uso presso gli intermediari creditizi italiani, con l'obiettivo di rendere omogenee dal 1o gennaio 2021 queste nuove modalità in tutti gli istituti finanziari europei;
   l'automatica classificazione in « default» sarà applicata ai clienti imprese che presentino arretrati superiori a 500 euro da oltre 90 giorni consecutivi; per le persone fisiche e le aziende che presentano un indicatore dimensionale inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro, l'importo sarà invece ridotto a 100 euro;
   nel periodo intercorrente tra la elaborazione della nuova disciplina del « default» e la data di entrata in vigore, si è stati travolti dalla pandemia da Covid-19, che ha avuto un impatto devastante sulle piccole e medie imprese, sulle aziende e sulle famiglie;
   gran parte delle imprese di tutta Europa hanno l'esigenza di affrontare interruzioni degli approvvigionamenti, chiusure temporanee e diminuzioni profondissime della domanda, mentre molte famiglie sono state colpite dalla disoccupazione e dalla diminuzione del reddito e, spesso, a causa di tali inattese difficoltà economiche, si trovano nell'impossibilità di rimborsare i debiti;
   le banche hanno attuato un'ampia gamma di misure di sostegno tra cui, in particolare, moratorie temporanee sui pagamenti dei debiti. Tuttavia, le moratorie scadranno a metà 2021 e da quel momento le banche, le piccole e medie imprese e le famiglie dovranno affrontare nuovamente a tutto tondo il quadro legislativo sui crediti deteriorati (Npl) sulle esposizioni in stato di « default» e sul rispetto pieno delle obbligazioni in merito alle linee di credito, senza la dovuta flessibilità;
   anche se il quadro prudenziale sui crediti deteriorati è applicabile alle banche, l'impatto sarà tutto sull'economia reale e, in particolare, su imprenditori e famiglie;
   infatti, dal 1o gennaio 2021, una volta scadute le moratorie, una piccola media impresa o una famiglia che si trovi in ritardo di 90 giorni nel pagamento del debito sarà automaticamente segnalata come cattivo debitore, con l'ulteriore conseguenza che, quando richiederà un prestito alla propria o ad un'altra banca, si vedrà con ogni probabilità rifiutare la richiesta;
   inoltre, l'attuale impianto normativo sui Npl costringerà le banche ad attivare i processi di recupero crediti contro i cattivi pagatori, con ulteriore aggravio delle conseguenze di questa situazione e con il moltiplicarsi a dismisura di procedure esecutive e concorsuali;
   come già richiesto anche dal Presidente della commissione per gli affari costituzionali al Parlamento europeo e Vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, con una lettera ai commissari McGuinness e Breton, si deve evitare il «rischio di una stretta creditizia per famiglie e imprese»;
   per evitare un profondo impatto economico e sociale negativo, è necessario introdurre all'interno della cornice normativa sui crediti deteriorati anche una flessibilità temporanea e mirata, intervenendo in particolare sulla definizione di «esposizioni scadute» e sul framework relativo agli accantonamenti (cosiddetti calendar provisioning rules) di cui al regolamento sui requisiti patrimoniali (Crr) nonché sulla definizione di default per quanto riguarda la ristrutturazione del credito fornita dalle linee guida dell'Eba;
   la nuova definizione di default rileva anche per i decisivi riflessi che avrà sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari per le valutazioni del «merito di credito»;
   in materia di sofferenze bancarie, già interviene il « calendar provisioning» della Banca centrale europea (Bce) che, imponendo accantonamenti automatizzati, porrà le banche in situazioni di deficit patrimoniale e le costringerà a necessarie ricapitalizzazioni, con significativi rischi anche in termini di scalate ostili e di necessari e conseguenti salvataggi pubblici;
   l'andamento delle sofferenze degli ultimi mesi è stato in parte attenuato dalle misure governative di sostegno al credito che, ad oggi, in Italia ammontano ad oltre 425 miliardi di euro. Diversi analisti stimano che il 40 per cento circa di questa cifra si trasformerà, nel corso del 2021, in posizioni deteriorate. La stessa Bce quantifica in 1.400 miliardi di euro il rischio di nuove sofferenze per le banche europee;
   tutto ciò non potrà far altro che determinare effetti restrittivi sull'offerta di credito e incentivare la rapida chiusura da parte degli intermediari delle posizioni problematiche con ricorso a procedure giudiziarie in danno di famiglie ed imprese;
   da ultimo, l'Ufficio Studi di Confcommercio stima, nel 2020, a causa del Covid-19, la chiusura definitiva di più di 390 mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85 mila nuove aperture. Pertanto, la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di quasi 305 mila imprese (-11,3 per cento) –:
   se il Governo non condivida l'analisi riportata in premessa in termini di ricadute pratiche delle norme Eba sull'attuale situazione di crisi e se non intenda mettere in campo iniziative urgenti ed indifferibili, anche a livello europeo, per dare impulso alla necessaria revisione della disciplina dei crediti in « default» e deteriorati e di quella degli accantonamenti;
   quali siano le valutazioni di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze nonché quali siano le iniziative di competenza, anche normative, che il Governo intende adottare in merito ai seguenti e ulteriori profili di attenzione:
    a) le norme attuative, demandate all’European Banking Authority (Eba) in tema di classificazione della clientela e il calendar provisioning della Bce;
    b) le aspettative di vigilanza della Banca d'Italia per le banche «meno significative» e quelle della Bce per le banche «significative» sulle già menzionate normative europee;
    c) il crescente rilascio agli investitori in Npl di Gacs (Garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) la cui eventuale escussione appare sempre più probabile e le possibili ricadute sul bilancio dello Stato;
    d) meccanismi innovativi per incentivare il sistema bancario a «gestire» le posizioni deteriorate, anche attraverso l'erogazione di nuova finanza, per il ritorno in bonis delle posizioni;
    e) l'eventuale costituzione di una Bad Bank nazionale per agevolare la gestione delle sofferenze bancarie alla luce della posizione espressa nella Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Central Bank «Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic» del 16 dicembre 2020.
(2-01063) «Baldelli, Pettarin, D'Ettore, Brunetta».


Iniziative normative volte ad una razionalizzazione e delimitazione dell'autorizzazione paesaggistica preventiva, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020 – 2-00993

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 30 giugno 2020, sulla base del quale è stato deciso, con decreto del Presidente della Repubblica del 1o ottobre 2020, il ricorso straordinario presentato da alcune associazioni ambientaliste, ha stabilito che se il bosco è vincolato con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), la realizzazione degli interventi che rientrano nell'ambito del «taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio ed opere di conservazione» può essere assoggettata all'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva;
   il parere citato chiarisce infatti, nello specifico, che le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del codice del paesaggio e riferite a interventi «inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio» valgono solo per gli interventi «minori», cioè interventi che non si traducano nel «taglio colturale, nella forestazione, nella riforestazione, nelle opere di bonifica, antincendio e di conservazione»;
   le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera c), per interventi che rientrano nel «taglio colturale, nella forestazione, riforestazione, in opere di bonifica, antincendio e di conservazione» si applicano solo nel caso di boschi vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), e non a quelli gravati da vincolo per decreto ai sensi dell'articolo 136. Il parere del Consiglio di Stato sancisce quindi la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi che rientrano nelle fattispecie suddette, in corrispondenza di tutte le superfici vincolate per decreto. In campo forestale l'obbligo si applica conseguentemente a tutti i tipi di intervento, indipendentemente dalla tipologia ed estensione (perfino ai tagli con finalità di autoconsumo e alle attività finora realizzate con semplice dichiarazione di taglio);
   per ciò che concerne l'iter burocratico la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza comunale, ma occorre il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza territoriale. La tempistica necessaria potrebbe quindi durare alcuni mesi;
   per quanto riguarda l'incidenza economica la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla relazione tecnica firmata da un professionista abilitato e corredata di tavole grafiche, con un costo stimato che può variare da un minimo di 500 euro fino ad alcune migliaia di euro per i progetti e i piani complessi e articolati. In questo contesto è utile rimarcare come non risulterebbe possibile nemmeno ricorrere alla procedura di autorizzazione paesaggistica «semplificata», perché non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, né indicata nell'ambito del parere;
   per ciò che concerne le opere e gli interventi di bonifica ed antincendio, nel parere viene richiamato esplicitamente quanto previsto dal nuovo Testo unico forestale (Tuf) di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, che all'articolo 7, comma 12, stabilisce che le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, «con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241», concordino «gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo» (articolo 7, comma 12) –:
   se i Ministri interpellati non intendano adottare iniziative normative volte a individuare una soluzione condivisa e rapida per garantire la necessaria tutela paesaggistica e superare le attuali criticità, riconducendo l'applicazione dell'autorizzazione vincolante sopracitata ai soli casi in cui l'intervento possa realmente determinare un impatto sul paesaggio.
(2-00993) «Cenni, Enrico Borghi, Viscomi, Ciampi, Pezzopane, Serracchiani, Sani, Gribaudo, Rossi, Bruno Bossio, Benamati, Berlinghieri, Frailis, Di Giorgi, Braga, Ceccanti, Ubaldo Pagano, Lacarra, Nardi, Gariglio, Orfini».


Iniziative di competenza volte a tutelare il parco del Foro Italico e a realizzare l'impianto definitivo del campo Centrale, nel rispetto delle originarie scelte urbanistiche e architettoniche – 2-01009

H)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per sapere – premesso che:
   nel centro di Roma si trova il parco del Foro Italico, un'area verde a vocazione sportiva di grande pregio naturalistico e architettonico, la «Città dello sport» della Capitale, complesso più prestigioso e suggestivo del mondo perché capace di comprendere in un unicum di cinquanta ettari il paesaggio, la prossimità con il Centro storico di Roma, un contesto monumentale di architettura razionalista inimitabile;
   il Foro Italico è stato considerato fulcro e simbolo dello sport italiano. Da sempre questa Città dello sport è internazionalmente riconosciuta come sede principale di molteplici manifestazioni, non solo dedicate allo sport professionistico ma anche giovanile, come per le scuole dello sport che scelgono il Foro quale cornice per la promozione;
   attualmente, il complesso del Foro italico dispone di tre piste olimpiche di atletica, tre stadi, sette piscine, di cui due coperte e cinque scoperte, undici campi da tennis, un campo di calcio, un maneggio, sale convegni, palestre e attrezzature e intorno all'area trovano collocazione nell'area dell'Acqua Acetosa altrettanti impianti di allenamento e di gara;
   il Foro Italico è stato progettato da grandi architetti italiani del calibro di Enrico Del Debbio, Costantino Costantini, Luigi Moretti, Mario Paniconi, Giulio Pediconi e da grandi artisti come Gino Severini, Angelo e Silvio Canevari, Giulio Rosso e Achille Capizzano, al cui genio si deve la straordinaria capacità di armonizzare perfettamente architettura, natura e sport;
   l'area scelta per la realizzazione della città dello sport è la zona a nord di Roma, adagiata tra le colline di Monte Mario, i colli della Farnesina e il fiume Tevere. La natura della zona era in origine depressa; infatti, il terreno risultava paludoso. Questa caratteristica consentì la costruzione degli impianti di gioco a invaso incavato nel terreno, motivo per cui il piano di campagna originale fu alzato di oltre 5 metri, bonificando tutta l'area;
   in seguito alla realizzazione del Parco l'area venne vincolata a verde perenne e questo regalò alla Capitale e alla nazione uno dei più vasti e qualificati polmoni attrezzati;
   oggi come allora il Foro italico è teatro di sport di vertice e di base, di cultura e intrattenimento coesistendo impianti di allenamento e gara con spazi ricreativi, in perfetta armonia;
   tale equilibro armonico, a parere degli interpellanti, rischia di essere incrinato da un progetto di cui si discute da tempo per la progettazione di «una struttura mobile per coprire il campo Centrale del tennis», come annunciato dal presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa di chiusura degli Internazionali d'Italia del 2016;
   a conferma del citato progetto, il sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il turismo, Gianluca Vacca, in risposta ad un'interrogazione del primo firmatario del presente atto, presentata il 10 luglio 2020, riferiva dell'esistenza di un tavolo tecnico tra Campidoglio, Coni e Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, «per predisporre un Protocollo d'intesa volto alla riqualificazione estetico funzionale» dello stadio centrale del tennis al Foro Italico;
   il tavolo tecnico ha portato all'emanazione di un bando di concorso internazionale definito da apposito disciplinare per l'individuazione del progetto di copertura la cui assegnazione apparirebbe imminente;
   tale progetto, giustificato da inesistenti esigenze sportive, appare agli interpellanti motivato solo da interessi commerciali e contrasta totalmente con il nulla osta dato nel 2008 dalle autorità competenti per rendere possibile la realizzazione dell'attuale struttura ospitante il Campo centrale di tennis, prescrittivamente «temporanea e interamente smontabile», infatti realizzata in travi d'acciaio e bulloni;
   tale prescrizione ha fortemente condizionato l'architettura, obbligando progettisti e imprese a utilizzare solo travi d'acciaio e bulloni con un impatto visivo sui marmi bianchi e le statue neoclassiche del Foro italico devastante, giustificato solo dalla previsione di rimozione e possibile trasferimento ovvero dall'indizione di un concorso internazionale di progettazione per riallineare il Centrale del tennis agli altri impianti, originari e recenti (come lo Stadio del nuoto realizzato per le Olimpiadi del 1960) con sistema in cavea –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda assumere per tutelare il patrimonio di architettura razionalista del Parco del Foro Italico, salvaguardare il connubio di architettura e natura che finora sono coesistite in quest'area delicata della Capitale, attivandosi affinché la Società «Sport e Salute» provveda alla rimozione della struttura temporanea realizzata nel 2008 e indìca un concorso internazionale per realizzare l'impianto definitivo del Centrale ma nel rispetto delle scelte urbanistiche fatte all'epoca, con impianti in cavea e nessun ostacolo visivo che impatti su Monte Mario e sul fiume Tevere.
(2-01009) «Rampelli, Lollobrigida».


Iniziative volte alla ricostruzione e alla tutela dell'arco borbonico del lungomare di via Partenope a Napoli – 2-01067

I)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il 2 gennaio 2021 il lungomare di via Partenope ha perso uno dei simboli più noti: il cosiddetto arco borbonico risalente al 1800, ritratto in decine di dipinti da tre secoli a questa parte, che ricordava il vecchio approdo per i pescatori del borgo Santa Lucia, è crollato nelle acque del lungomare di Napoli, sotto il peso del tempo e dell'incuria. Un'opera in pietra per la quale l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (Adsp), in qualità di ente concessionario, nel maggio 2020 aveva ricevuto dalla soprintendenza di Napoli comunicazione attraverso la quale si imponeva «l'obbligo di eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza e restauro», considerate le precarie condizioni statiche del bene «di eccezionale valore artistico e culturale» tali da rendere «urgenti e improcrastinabili interventi di consolidamento e restauro»;
   nel luglio 2020 l'Autorità portuale provvedeva soltanto a recintare l'approdo delimitandolo con tubi innocenti del tutto inefficaci, senza mai procedere con gli interventi di messa in sicurezza e restauro per i quali la soprintendenza imponeva all'Autorità portuale la presentazione di un progetto nel termine di 30 giorni;
   ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, commi 5 e 6 «se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, ... si procede con l'esecuzione diretta» e ancora «in caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie»;
   nonostante la situazione di pericolo imminente, le autorità competenti non sono intervenute fino al crollo della struttura, per il quale sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria –:
   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative i Ministri interpellati intendano adottare al fine di consentire la ricostruzione di una testimonianza di grande valore storico, facendo chiarezza, per quanto di competenza, sulle responsabilità degli enti preposti alla tutela del patrimonio artistico-culturale italiano.
(2-01067) «De Lorenzo, Fornaro».


Iniziative di competenza volte alla modifica delle clausole che determinano le cosiddette «asimmetrie convenzionali» in favore di Autostrade per l'Italia, e del relativo piano economico-finanziario, nonché in ordine agli effetti economici delle azioni risarcitorie avviate a seguito del crollo del ponte Morandi – 2-01020

L)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   in relazione all'annosa questione di Autostrade per l'Italia (ASPI) è da rilevare che gli atti aggiuntivi alla Convenzione unica sottoscritta tra l'Anas Spa (allora concedente) e Autostrade per l'Italia il 12 ottobre 2007, approvata con la legge n. 101 del 2008 – atti che si sono succeduti nel tempo – non hanno modificato in modo sostanziale le «asimmetrie convenzionali» in favore del concessionario, essendo stati finalizzati esclusivamente all'aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario (da qui in poi Pef) allegato alla convenzione stessa;
   nella convenzione unica sottoscritta il 12 ottobre 2007 vi erano privilegi contrattuali in favore di Aspi. In particolare, si ricorda che l'articolo 11 della Convenzione, recante la disciplina sul piano economico-finanziario, al comma 2 prevede che solo il concessionario ha facoltà di richiedere una revisione del Pef in presenza di un nuovo piano di investimenti, consentendo, così, solo allo stesso concessionario di decidere quali nuove opere realizzare, sottraendo, di conseguenza, al concedente – che è il titolare dell'interesse pubblico – ogni determinazione al riguardo, con il conseguente rischio che il concessionario si adoperi (e si sia adoperato in passato) per la realizzazione delle opere per lui più convenienti, piuttosto che per le opere utili per la collettività;
   l'articolo 11 della Convenzione unica riconosce altresì la possibilità di prorogare la durata della Convenzione per consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere assentite in concessione (proroga, oggi espressamente vietata dal codice dei contratti pubblici); inoltre, «annullando» ogni forma di rischio d'impresa, la Convenzione stabilisce che il valore dei ricavi debba essere attualizzato rispetto al valore attualizzato dei maggiori costi ed oneri degli investimenti: ciò significa che i maggiori costi per la realizzazione degli interventi rispetto a quelli inizialmente ipotizzati finiscono per gravare sempre sugli utenti sotto forma di incrementi tariffari, anche quando l'incremento di tali costi sia riconducibile a fatti o a responsabilità del concessionario;
   l'articolo 21 della stessa Convenzione disciplina gli incrementi tariffari conseguenti ai nuovi investimenti programmati senza, tuttavia, ricollegarli all'effettiva realizzazione di nuovi interventi: ciò ha consentito, in passato, ad Aspi di incrementare le tariffe per ripianare costi mai sostenuti per la realizzazione di interventi programmati, con il risultato di aver aumentato a dismisura i profitti, senza alcun vantaggio per gli utenti e per la parte pubblica del rapporto concessorio;
   a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché dei recenti fatti di cronaca concernenti la caduta delle barriere antirumore sui viadotti Rezza e Castagna A12, sono emerse da fonti di stampa, come dalle intercettazioni pubblicate, gravissime condotte da parte dei massimi vertici di Autostrade per l'Italia Spa, tese a massimizzare i profitti a scapito della sicurezza della rete autostradale e della vita degli utenti che la percorrono;
   il Governo, anziché concludere la procedura di revoca già avviata per grave inadempimento di Autostrade per l'Italia, ha deciso di sospendere tale procedura nel mese di luglio 2019, a seguito della richiesta di Aspi stessa di avviare una fase finalizzata ad un accordo transattivo e ad una modifica della Convenzione;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato che tale eventuale transazione sarà volta a garantire la piena realizzazione degli interessi pubblici connessi alle esigenze dell'utenza. Il Pef così come predisposto da Aspi prevede una variazione tariffaria media annua dell'1,75 per cento (per il periodo 2020-2038) ottenuta attraverso l'inclusione in tariffa di costi impropri, derivanti dalla previsione in tariffa dei costi relativi alle «manutenzioni incrementali», in realtà dovute dal concessionario a compensazione delle inadempienze gestionali degli anni precedenti, sopra evidenziate, per un addebito agli utenti di 1,2 miliardi di euro, con l'aberrante effetto di riconoscere in tariffa alla concessionaria costi per i quali la concessionaria, almeno in parte, è già stata remunerata in passato per opere programmate e mai realizzate;
   ne consegue quindi che il Pef predisposto da Aspi per periodo 2020-2038 non risponde affatto né agli interessi pubblici né tanto meno tutela gli interessi degli utenti;
   l'operazione che si vuole mettere in campo è quella di una ricapitalizzazione di Autostrade mediante un aumento di capitale di quest'ultima, al quale gli azionisti di riferimento di Aspi hanno già dichiarato che non parteciperanno. L'aumento di capitale verrà sottoscritto quindi da Cassa depositi e prestiti con iniezione di denaro pubblico; ciò provocherà un effetto favorevole per gli azionisti che, pur vedendo la propria quota sociale post aumento ridotta dall'attuale 88,06 per cento di Aspi al 37 per cento (a fronte di un 33 per cento in favore di Cassa depositi e prestiti), beneficeranno della patrimonializzazione di Autostrade per l'Italia grazie all'aumento di capitale sottoscritto da Cassa depositi e prestiti e all'aumento di valore della società ove, per ipotesi, il Pef venisse approvato nella versione proposta da Aspi;
   inoltre, la proposta transattiva prevede che la restante parte del capitale sociale – pari a circa il 22 per cento del totale – verrà sottoscritta da investitori istituzionali, che non sono altro che fondi privati di investimento che raccolgono risparmio privato –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare per l'espunzione, dall'articolato della Convenzione nonché dalla proposta transattiva presentata da Aspi, di tutte quelle clausole che finiscono per determinare ingiustificabili favori ed indebiti profitti in favore di Autostrade per l'Italia e soprattutto dei suoi azionisti;
   quali iniziative di competenza intenda adottare affinché sia modificato il Piano economico-finanziario presentato da Aspi in modo che esso rappresenti e persegua effettivamente gli interessi pubblici sottesi e dal Ministro interpellato più volte richiamati;
   quali iniziative intenda assumere per disciplinare l'aspetto delle conseguenze economiche derivanti dalle azioni risarcitorie avviate a seguito del crollo del ponte Morandi che non potranno che essere accollate agli azionisti di Autostrade per l'Italia.
(2-01020) «Lollobrigida, Meloni, Foti, Butti, Rotelli, Silvestroni, Zucconi, Deidda».


Chiarimenti in ordine alla mancata inclusione dell'aeroporto di Milano-Malpensa nella sperimentazione di voli cosiddetti «Covid-tested», alla luce della rilevanza strategica dello scalo – 2-01038

M)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   con l'ordinanza del 23 novembre 2020, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha avviato la sperimentazione di voli con a bordo esclusivamente passeggeri con attestato di negatività al test molecolare o antigenico (cosiddetti voli «Covid-tested»);
   la citata ordinanza circoscrive l'operatività del progetto, in sede di prima attuazione, ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino, giusto il progetto proposto dall'ente gestore del medesimo aeroporto;
   l'articolo 1 della predetta ordinanza consente alle persone in viaggio su voli «Covid-tested» operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino, di fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dalla legislazione emergenziale vigente;
   agli interpellanti risulta che un'analoga manifestazione di interesse sia intervenuta, in data 7 settembre 2020, da S.e.a. Spa, quale ente gestore dell'aeroporto di Milano-Malpensa, per comprendere nella sperimentazione anche lo scalo varesino, con l'eventuale creazione di corridoi sicuri dedicati al traffico extra-Unione europea;
   il traffico passeggeri del sistema aeroportuale milanese (Malpensa e Linate), nei mesi estivi, ha registrato un lieve incremento rispetto alla stagione primaverile, ma, nonostante una lieve ripresa fisiologica in estate, la perdita dei flussi complessivi resta drammatica, pari a circa il 65 per cento in meno nel mese di agosto 2020;
   i voli intercontinentali, particolarmente rilevanti per qualità e tipologia dei passeggeri e delle destinazioni (Usa, Emirati Arabi, Cina, anche Russia), sono particolarmente azzerati, e le stime complessive per i mesi autunnali non sono particolarmente incoraggianti;
   alcune compagnie che operano nel lungo raggio per i voli extra Schengen si sono dichiarate pronte a riattivare, nella stagione invernale aeronautica, i collegamenti con l'aeroporto di Milano-Malpensa laddove vi siano le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria con reciproco riconoscimento da parte dei Paesi interessati come origine o destinazione dei voli –:
   per quali ragioni non sia stato incluso anche l'aeroporto di Milano-Malpensa nella sperimentazione di voli con a bordo esclusivamente passeggeri con attestato di negatività al test molecolare o antigenico (cosiddetti voli «Covid-tested»), considerata la rilevanza strategica dello scalo e la capacità di gestione dei flussi in totale sicurezza da esso dimostrata.
(2-01038) «Bianchi, Galli, Tarantino, Grimoldi, Molinari».


Iniziative di competenza volte alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ai comuni dalla regione Lombardia, in relazione all'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 – 2-01055

N)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
   la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, reca interventi per la ripresa economica della regione Lombardia. Si tratta di un piano di investimenti che, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, autorizza, a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale, la spesa complessiva di 3,530 miliardi di euro, mediante il ricorso all'indebitamento;
   400 milioni di euro di tali risorse sono destinati agli enti locali, di cui 51,350 milioni di euro alle province e alla città metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e alle strade e all'edilizia scolastica, la cui assegnazione avverrà in base a criteri e modalità definiti dalla giunta regionale;
   quanto alla restante somma, pari a 348,650 milioni di euro, è destinata ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di: a) sviluppo territoriale sostenibile, b) efficientamento energetico, c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet. Tali risorse sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2019;
   la somma restante dei fondi complessivamente stanziati dalla legge, pari a euro 3,130 miliardi, è destinata al sostegno degli investimenti regionali e confluisce nell'apposito fondo «Interventi per la ripresa economica». Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse di tale fondo e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, la legge regionale stabilisce che non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
   ciò significa che viene stabilita la presunzione automatica dell'interesse regionale agli interventi finanziati con il fondo da 3,5 miliardi di euro, ed è consentito alla regione Lombardia di attribuire, senza obbligo di motivazione, le risorse agli enti, evitando di giustificare perché non si ricorra agli strumenti normalmente previsti dalla legislazione di settore per la raccolta di proposte o richieste di intervento o la valutazione delle stesse, nonché la definizione di criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse;
   di fronte ad un piano di investimenti così rilevanti, tanto da essere definito addirittura «Piano Marshall», si sarebbero dovute delineare linee di indirizzo da parte del consiglio regionale per l'individuazione di una strategia globale di intervento per la regione Lombardia per i prossimi anni o, quanto meno, la definizione di criteri per l'utilizzo di tali fondi con l'approvazione di bandi affinché tutti i soggetti dei diversi territori vi potessero partecipare o potessero formulare proposte per l'individuazione dei progetti più interessanti per le diverse province lombarde;
   risulta invece che i fondi siano stati assegnati con deliberazione n. XI/3531 — seduta del 5 agosto 2020 — della giunta regionale «Esaminate istanze emerse nei Tavoli territoriali provinciali, il livello di cantierabilità delle proposte, nonché gli Ordini del Giorno presentati in sede di discussione del Progetto di legge relativo all'Assestamento 2020/22» ovvero mediante la distribuzione dei fondi a pioggia, secondo l'unico criterio di giudizio della totale discrezionalità dei consiglieri di maggioranza di ogni territorio circa la loro rilevanza per il territorio stesso;
   come riportato anche da notizie di stampa (Il piano della Lombardia: 3,5 miliardi di euro senza bandi. Corriere della sera 16 dicembre 2020), all'esito di questa ripartizione, risulterebbe quindi che su 1507 comuni della Lombardia, i beneficiari degli interventi siano 411, di cui il 77 per cento è amministrato da partiti del centro destra o di liste civiche ad essi collegati e quindi della maggioranza;
   in una lettera riservata inviata al presidente Fontana, Anci Lombardia ha denunciato che: «molti comuni sono esclusi dalla partecipazione a questa seconda fase di finanziamento di interventi (la prima fase riguarda la distribuzione dei 400 milioni di euro in base alla popolazione ndr.). Per questo avremmo voluto avere occasione di confrontarci sulle nuove scelte compiute e vorremmo comprendere quali siano stati i criteri e gli atti di programmazione/pianificazione o di ascolto territoriale, i bandi o gli avvisi, che hanno condotto alla identificazione di opere e di relativi destinatari»;
   trattandosi di ricorso all'indebitamento, e per di più per risorse ingenti, si sarebbe dovuta effettuare un'attentissima valutazione di carattere strategico, per bilanciare interventi che portano benefici immediati con altri destinati a garantire la crescita necessaria a sostenere il debito stesso –:
   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini e la tutela dell'unità economica, data anche l'ingente mole di risorse che la regione Lombardia sta mobilitando a debito e che dovrebbero pertanto essere investite in interventi attentamente valutati soprattutto alla luce del potenziale ritorno in termini di crescita del Pil, verificando in particolare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.
(2-01055) «Fragomeli, Fiano, Quartapelle Procopio, Braga, Martina, Pollastrini, Carnevali».


Chiarimenti in ordine alla situazione dei cittadini di nazionalità afghana impegnati in attività di collaborazione con le Forze armate italiane in Afghanistan, nonché in ordine all'inserimento degli stessi in un adeguato programma di protezione internazionale – 2-01059

O)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   recentissimamente, nel mese di dicembre 2020, le Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il riparto del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020;
   tra le missioni internazionali finanziate è ricompresa la Resolute Support Mission in Afghanistan, alla quale, per il 2020, l'Italia partecipa con 800 unità di personale militare, 145 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, analogamente a quanto già previsto nel 2019, avuto riguardo alla quale il Governo, nella scheda relativa alla predetta missione, ha ipotizzato, nel corso del medesimo anno, una rimodulazione in senso riduttivo, in funzione dell'esito del processo elettorale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza, pur con la precisazione che sarebbe continuata l'attività di ricerca della disponibilità di partner internazionali ad operare nel settore di responsabilità italiano, in coordinazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di coprire le posizioni lasciate libere dall'Italia;
   in particolare, il Governo ha precisato che il contingente nazionale è schierato principalmente nella zona di Herat ... garantisce la funzionalità dell'aeroporto di Herat ... supporta le Afghan Security Institutions (ASI) e le Afghan National Defence Security Forces (ANDSF)..: ciò perché la missione in questione – subentrata, dal 1o gennaio 2015, alla missione ISAF, conclusasi il 31 dicembre 2014 – ha come obiettivo lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative e riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) e Newport in Galles (2014);
   il suindicato impegno è stato anche sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quale con la risoluzione n. 2189 del 12 dicembre 2014 ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e della capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, al fine di consentire loro il mantenimento, in autonomia, della sicurezza e della stabilità in tutto il Paese;
   il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai Ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014 e, allo stato, la missione non ha un termine di scadenza predeterminato: ciò nonostante, da quel che si è potuto apprendere dalla stampa, gli interpreti di nazionalità afghana, impiegati a supporto dell'attività italiana nella missione, avrebbero ricevuto le lettere di fine rapporto, senza la previsione, peraltro, di alcun tipo di misura atta a garantire la propria sicurezza e quella dei rispettivi familiari;
   alcuni interpreti, da quel che risulta, avrebbero già ricevuto delle ritorsioni per la collaborazione con le forze occidentali, finanche rimanendo uccisi, e tale problematica, già nota al nostro Governo, è stata anche affrontata, in passato, con la concessione della protezione internazionale per l'interprete e la propria famiglia;
   quale che sia la futura decisione in ordine alla permanenza dell'Italia in Afghanistan, così come in altri teatri internazionali, appare necessario garantire ai collaboratori in questione le necessarie tutele, anche al fine di mantenere alto il profilo internazionale dell'Italia, evitando di essere tacciati come coloro che abbandonano al proprio destino i relativi collaboratori locali –:
   se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti, nonché del numero effettivo di cittadini di nazionalità afghana impegnati in attività di collaborazione con le nostre Forze armate, e quali iniziative intenda assumere al fine di predisporre un adeguato programma di protezione in favore di coloro i quali abbiamo fattivamente collaborato con le nostre Forze armate in Afghanistan e negli altri teatri di crisi internazionale.
(2-01059) «Deidda, Lollobrigida, Foti, Ferro, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


Iniziative di competenza volte alla designazione dei membri di nomina governativa del Comitato di indirizzo della Zes Interregionale Adriatica – 2-01068

P)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la Zona economica speciale (Zes) Interregionale Adriatica è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2019 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017;
   il piano di sviluppo strategico della Zes interregionale Adriatica è stato formalizzato dalla regione Molise con delibera di giunta n. 130 del 19 aprile 2019 e dalla regione Puglia con delibera di giunta n. 839 del 7 maggio 2019, poi aggiornato nell'agosto del 2019;
   nel citato piano di sviluppo si è anche tenuto conto delle osservazioni sul piano strategico della Zes Interregionale Ionica (Puglia-Basilicata);
   il soggetto per l'amministrazione dell'area Zes è identificato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, in un Comitato di indirizzo composto dal presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione o delle regioni nel caso di Zes interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   entrambe le regioni della Zes Adriatica hanno indicato i rispettivi rappresentanti all'interno del citato Comitato di indirizzo, mentre non sono stati ancora designati i membri di nomina governativa –:
   quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per permettere alla Zes Interregionale Adriatica di essere pienamente operativa, con particolare riferimento all'indicazione dei membri di nomina governativa del citato Comitato di indirizzo.
(2-01068) «Masi, Alemanno, Sarli, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Sut, Vallascas, Bruno, Berti, Ianaro, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi, Aresta, Cassese, D'Ambrosio, Giuliano, Lovecchio, Macina».