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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 29 settembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli, nella seduta del 29 settembre 2020.

  Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Ferro, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nesci, Orrico, Palmisano, Paolini, Parolo, Pellicani, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Piera Aiello, Amitrano, Aresta, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Ferrari, Ferro, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galantino, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nesci, Orrico, Paita, Palmisano, Paolini, Parolo, Pellicani, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Giovanni Russo, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

 In data 28 settembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (2680).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 28 settembre 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro della giustizia:
    «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (2681).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2016 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'Associazione Reach Italia ONLUS è stata autorizzata a effettuare l'intervento in un'area diversa da quella originariamente prevista, con conseguente variazione dell'oggetto dell'intervento.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 9 marzo al 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 17 e 31 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzata, in data 27 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni tra capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate in data 4 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 settembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione (COM(2020) 581 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio del 19 maggio 2020 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 75a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 102a sessione del comitato per la sicurezza marittima in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione (COM(2020) 586 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposte di decisione del Consiglio riguardanti rispettivamente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria nonché la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (COM(2020) 587 final e COM(2020) 588 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2020) 587 final – Annex e COM(2020) 588 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'Unione europea (COM(2020) 591 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'Unione europea (COM(2020) 592 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/937 (COM(2020) 626 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 28 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, aggiornato al 15 settembre 2020, relativo alla contabilità speciale n. 6044, concernente le attività connesse agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 28 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  revoca dell'incarico, conferito all'ingegner Pietro Baratono, di direttore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

   alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico:
  revoca dell'incarico, conferito al dottor Paolo Onelli, di componente effettivo, con funzioni di Presidente, del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 28 agosto e 1o, 2, 17 e 22 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
  alla dottoressa Marcella Gargano, l'incarico di direttore della Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;

   alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
  all'ingegnere Giuseppe Ianniello, l'incarico di presidente della Seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  all'ingegnere Laura D'Aprile, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'economia circolare, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  alla dottoressa Giusy Lombardi, l'incarico di direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico:
  all'avvocato Amedeo Teti, l'incarico di svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca;

   alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  alla dottoressa Anita Pisarro, l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e responsabile per l'autorità di audit dei fondi europei.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a contrastare la diffusione in ambito sportivo di comportamenti ispirati a ideologie neofasciste, xenofobe e razziste – n. 3-01096 e n. 3-00619

A) Interrogazioni

   DE MARIA. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   cittadini presenti nell'occasione e la stessa Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 hanno denunciato pubblicamente il comportamento di tifosi dell'Inter a Bologna che avrebbero intonato cori offensivi riferiti alla strage del 2 agosto;
   fatti come questo, qualora confermati, non possono e non debbono essere sottovalutati;
   ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sarebbe opportuno, ad avviso dell'interrogante, che la Figc adottasse, in casi come questi, ogni iniziativa necessaria a sanzionare l'accaduto, anche al fine di scongiurare il ripetersi di fatti analoghi in futuro –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere ulteriori iniziative, per quanto di competenza, al fine di promuovere i valori della libertà e della democrazia, anche nell'ambito delle attività sportive, contribuendo a contrastare il diffondersi, soprattutto tra le giovani generazioni, di ideologie neofasciste, xenofobe e razziste, incompatibili con i princìpi costituzionali.
(3-01096)


   VAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   ha suscitato molto scalpore e indignazione la notizia che ha avuto molta eco sulla stampa nazionale degli insulti razzisti rivolti nei confronti di un giovane calciatore di 14 anni della categoria giovanissimi provinciali durante una partita di calcio svoltasi a Cairo Montenotte, in provincia di Savona;
   l'arbitro della gara, una donna, ha proceduto a sospendere la partita per ben due volte perché un gruppo di ragazzini dalle tribune, per di più coetanei dei giocatori in campo, gridava insulti di chiara matrice razzista nei confronti del portiere di origini sudamericane della squadra del Priamar di Savona;
   in merito a tale episodio sono pervenute le scuse e la condanna della Cairese, la squadra di Cairo Montenotte anche con un post su Facebook;
   poiché episodi del genere purtroppo accadono con una certa frequenza e coinvolgono anche le categorie più giovani, non solo nel calcio, ma anche in altri sport, si pone con tutta evidenza una grave questione educativa;
   pur consapevoli dell'autonomia vigente in materia sportiva e fiduciosi che la Federazione gioco calcio sappia assumere le giuste e doverose decisioni, si evidenzia la necessità di intervenire anche in altri ambiti a partire da quello della scuola per promuovere e far crescere la cultura del rispetto e della lealtà sportiva;
   negli ultimi mesi si sono registrate in merito a eventi sportivi inaudite aggressioni violente nei confronti di direttori di gara, scontri tra genitori sulle tribune, e altri spiacevoli e gravi episodi su cui il Governo, ad avviso dell'interrogante, non è andato oltre a ovvie e contate dichiarazioni a mezzo stampa;
   si ritiene che si sia superato il livello di guardia e che episodi come quello riportato in premessa non debbano ripetersi –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza e nel rispetto della vigente autonomia delle Federazioni sportive, per contrastare i fenomeni di violenza come quello di cui in premessa e promuovere la crescita, anche nelle scuole, di una rinnovata cultura sportiva incentrata su rispetto, lealtà e lotta a ogni forma di razzismo. (3-00619)


Iniziative di competenza volte al sostegno finanziario del settore sportivo – n. 2-00781

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   come annunciato dall'Associazione Pasbem (Associazione di Confcommercio professioni), lo sport può e deve ripartire e lo deve fare con lo slancio e la passione che ognuno ha nel cuore e con l'assoluta certezza unanime che senza lo sport è impossibile vivere. Ci sono mille aspetti importanti della nostra vita e fra questi ci sono le emozioni, le soddisfazioni, l'adrenalina che dà lo sport;
   come affermato dal Codacons, «mentre gli sportivi si adeguano alle nuove condizioni, palestre e piscine devono fare i conti con i mancati guadagni, attuali e potenziali. Un report dell'Ufficio studi di Confcommercio fa una stima del calo dei consumi complessivo per il 2020 determinato dalle misure di contenimento del Covid-19 nell'ipotesi di una riapertura dell'Italia a inizio ottobre. Tra i settori più colpiti c’è anche quello della cultura e del tempo libero: il dato aggregato negativo, che oltre alle attività culturali comprende anche la spesa per corsi e abbonamenti nei centri sportivi di vario tipo, è di una minore spesa delle famiglie pari a 8,2 miliardi di euro»;
   secondo le stime del Coni, lo sport in Italia vale 1,7 per cento del prodotto interno lordo, vale a dire 30 miliardi di euro: un valore che raddoppia a 60 miliardi se si considera anche l'indotto. Nel complesso, sono 20 milioni gli italiani che praticano attività sportive con più o meno impegno – rileva l'Istat – mentre i tesserati fra Coni ed enti di promozione sono almeno 12 milioni. Come mostrano i dati di Pasbem, dopo solo due settimane dall'inizio dell'emergenza l'industria dello sport ha subito un calo di attività del 24 per cento a livello nazionale, rispetto ai giorni prima della crisi: una perdita di valore di 7 miliardi di euro, che al 7 aprile 2020 è cresciuta raggiungendo il 35 per cento;
   si contano già 100 mila associazioni dilettantistiche sparse sul territorio nazionale che lamentano una forte crisi provocata dal fatto che 12 milioni di tesserati non praticano più attività sportiva come prima dell'esplosione della pandemia. Una perdita significativa per il settore, soprattutto se si considera che nel 2019, le prenotazioni di corsi e lezioni per i mesi di febbraio e marzo 2020 hanno pesato sul totale dell'anno per il 15 per cento. Così un milione di persone, quasi tutti precari, sono rimasti da un giorno all'altro senza reddito;
   lo sport fa accrescere l'autostima, migliora la condizione di salute di chi lo pratica, ma porta anche a spendere molte risorse per le proprie passioni, che possa essere una nuova racchetta da tennis o che siano un paio di sci oppure delle scarpette da calcio. Tutti i praticanti creano così un indotto a favore dei rivenditori di materiali tecnici e movimento di indotto economico generale e diffuso;
   in questi giorni la quarantena da Covid-19 sta creando disagi psicofisici per le persone che sono chiuse in casa. La stampa in questi giorni annunciava «lunghe giornate in casa, alle prese con ore da riempire e ricette da provare. Così il 40 per cento dei connazionali per il lockdown ha accumulato chili in più, la maggioranza fa meno attività fisica e il 30 per cento dorme peggio»;
   le società sportive si occupano della crescita morale, fisica ed umana dei nostri figli e, a cominciare dalle squadre dei cuccioli fino alle prime categorie, crescono accudiscono e formano dal punto di vista sportivo i ragazzi e le ragazze, oltre che mantenere in forma i genitori ed i nonni in taluni casi fortunati;
   il sacrificio delle famiglie e dei praticanti attività sportive ci sarà sempre, ma con un aiuto fattivo e presente dello Stato si potrà risolvere prontamente ed in maniera più agevole la problematica dello sport al tempo del Covid-19 –:
   se il Governo intenda adottare iniziative per reintrodurre lo strumento dei voucher per i lavoratori del settore dello sport;
   se il Governo ritenga di adottare iniziative per aumentare le risorse destinate ai collaboratori sportivi;
   se il Governo intenda adottare iniziative per un fondo da 200 milioni di euro per associazioni e società sportive dilettantistiche, duramente colpite da emergenza Covid-19;
   se il Governo intenda adottare iniziative per la riduzione dell'Iva su prodotti ed attrezzature che servono per lo svolgimento delle varie attività dal 22 per cento al 4 per cento;
   se il Governo ritenga utile adottare iniziative per la detraibilità degli importi in parte o totalmente, delle quote di iscrizione alle associazioni;
   se il Governo ritenga di adottare iniziative per concedere la totalità delle detrazioni per le visite mediche e le analisi necessarie per l'iscrizione alle associazioni sportive.
(2-00781) «Mugnai, D'Ettore, Mazzetti, Ripani».


Iniziative volte a contrastare il dissesto idrogeologico delle aree su cui insiste il patrimonio archeologico e culturale, con particolare riferimento all'area della Collina di Varano a Castellammare di Stabia (Napoli) – n. 3-01326

C) Interrogazione

   DI LAURO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   gli scavi archeologici di Castellammare di Stabia (Napoli) presentano oggi la più grande concentrazione di ville marittime romane ben conservate di tutto il Mediterraneo, per la maggior parte costruite fra l'89 a.C. e l'eruzione del 79 d.C. e sono di notevole rilevanza nazionale e internazionale e visitati ogni anno decine di migliaia di visitatori;
   l'area si estende sul pianoro della Collina di Varano su una superficie di circa 1.000.000 di metri quadrati, abitata da oltre 5.000 residenti;
   i siti archeologici più rilevanti sono situati in prossimità delle ripide scarpate settentrionali del pianoro e sono soggetti a maggior rischio idraulico e idrogeologico: villa Arianna, villa del Pastore e villa San Marco, infatti, sono situate a ridosso o addirittura sul ciglio delle scarpate e la loro stessa stabilità strutturale è seriamente minacciata;
   il parco archeologico di Pompei ha pubblicato un dossier nel maggio 2018, al fine di verificare il progressivo degrado del contesto ambientale della Collina di Varano, che include anche l'analisi delle carte del rischio di frane e della pericolosità idraulica;
   la Carta del rischio da frana dell'Autorità di bacino Campania centrale mostra valori di rischio compresi tra moderati a elevati, i primi concentrati nei settori sub pianeggianti, i secondi che aumentano in prossimità della scarpata e delle incisioni fluviali presenti;
   il rischio di frane dai costoni della collina era già noto dal 1992, anno in cui, dai lavori eseguiti dall'Enea, sono stati segnalati una serie di movimenti di versante, inclusi crolli e frane, ed evidenze geomorfologiche di instabilità, come alberi inclinati, erosione, fratture nei pavimenti e nei muri delle ville;
   la situazione odierna è peggiorata, alimentata da eventi di pioggia particolarmente intensi, dagli abusi edilizi e dai relativi scarichi di acque reflue, nonché dalla mancanza di un adeguato sistema di regimentazione delle acque meteoriche, causando vari dissesti che si verificano puntualmente sul costone di Varano;
   anche laddove elementi di pericolosità e di rischio da frana non sono evidenziati nelle cartografie si sono verificati recentemente crolli e franamenti delle sponde;
   la carta della pericolosità idraulica dell'autorità di bacino regionale Campania centrale mostra valori di pericolosità e di rischio prevalentemente lungo le aste fluviali che solcano la collina e allo sbocco di queste ultime nella pianura costiera della città di Castellammare;
   esiste un ulteriore rischio idraulico legato al ruscellamento superficiale di numerosi sottobacini idrogeologici, che terminano proprio sulle aree archeologiche delle ville, e vanno ad accrescere il rischio alluvionale e di allagamento della parte densamente abitata di Castellammare;
   la quasi totalità della collina è priva di sistemi fognari, da cui ne consegue la diffusa presenza di pozzi neri a dispersione e l'allagamento di sedi stradali, nonché l'accumulo verso il crinale della collina (su cui insistono i resti delle ville romane) di torrenti di acque piovane;
   questo fenomeno è aggravato dalla impermeabilizzazione indiscriminata di strade poderali e suoli privati che impediscono l'assorbimento d'acqua;
   nel caso di eventi di notevole gravità di dissesto idrogeologico, potrebbero esserci ricadute direttamente sull'abitato di Castellammare di Stabia;
   presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituito il fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico –:
   quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati al fine di contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico di aree su cui insiste il patrimonio archeologico e culturale nazionale, come, ad esempio, l'area della Collina di Varano a Castellammare di Stabia, anche tenendo conto delle risorse del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. (3-01326)


Iniziative di competenza volte a porre fine alla permanente situazione emergenziale relativa alla gestione dei rifiuti – n. 3-00857

D) Interrogazione

   SQUERI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la «questione rifiuti» è ciclicamente al centro del dibattito politico da anni a riprova del fatto che non si tratta di una emergenza bensì di un problema strutturale del nostro Paese destinato ad aggravarsi ulteriormente in ragione del progressivo aumento dei rifiuti prodotti, dovuto alla crescita demografica prevista anche dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec): +2,5 milioni di abitanti al 2030;
   il 2018 verrà ricordato come l'anno con il maggior numero di roghi di depositi di rifiuti con tutto ciò che ne è conseguito in termini di emissioni inquinanti, pericolo per la sicurezza e la salute pubblica, nonché in termini di danni e disagi per i cittadini e le amministrazioni locali coinvolte;
   di fronte a questo impietoso dato, la nobile volontà espressa dal Governo di giungere, nell'ottica di un'economia circolare, al riciclo totale dei rifiuti prodotti, appare lontana dalla comprensione della reale situazione nel Paese e non dà una risposta immediata all'emergenza strutturale;
   non tutti i rifiuti possono essere riciclati attraverso una raccolta differenziata e continua a essere inadeguato il numero di impianti di smaltimento che, si ricorda, sono costituiti solamente da inceneritori/termovalorizzatori e discariche. Ad oggi, tertium non datur;
   la questione dei rifiuti ha importanti implicazioni in termini ambientali ed energetici: ipotizzare, come avviene nel Pniec, la riduzione di produzione di energia da biomasse e biogas ottenuti da sottoprodotti – attesi in aumento – significa perdere quella massa di rifiuti, non recuperabili, che potrebbe essere valorizzata termicamente con un bilancio emissivo non solo neutro ma, addirittura, positivo (ne è un esempio il termovalorizzatore di Vienna, costruito nel centro della città, nonché, ne sono esempi, le numerose caldaie a biomassa austriache e tedesche);
   la realizzazione di mini termovalorizzatori nelle aree urbane potrebbe avvenire in soli 3 anni attraverso una procedura d'urgenza, semplificata, che determinerebbe, oltre ad una riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti, anche tempi di rientro più rapidi per gli investimenti;
   la politica del Pniec, con la previsione del riscaldamento con pompe di calore elettriche contestualmente alla riduzione della produzione di energia da biomassa e biogas e alla esclusione della termovalorizzazione dei rifiuti non recuperabili, è una pianificazione che comporta, di fatto, una maggiore dipendenza dalle fonti fossili, roghi incontrollati e, in ultima analisi, aggrava ulteriormente quell'emergenza strutturale sui rifiuti che si vive sistematicamente da anni, oltre a un aumento dei costi incrementali su ognuna di queste direttrici –:
   se il Governo non ritenga opportuno riconsiderare le attese produttive di energia termica in linea con le richieste della Commissione europea;
   quali iniziative il Governo intenda adottare, da subito, per porre fine a una situazione emergenziale strutturale che restituisce un'immagine impietosa del Paese nel contesto, ben diverso, europeo, dove la risposta alle discariche è la valorizzazione delle biomasse e del biogas e la riqualificazione della parte biologica dei rifiuti.
(3-00857)


Iniziative volte all'adozione del decreto di attuazione delle misure di sostegno alle piccole e medie imprese previste dal decreto-legge n. 34 del 2019 – n. 3-01412

E) Interrogazione

   CENTEMERO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in un momento di emergenza economico-sanitaria per il Paese, risulta ancora pendente presso il Ministero dell'economia e delle finanze il decreto in grado di dare attuazione ad alcune previsioni del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto «decreto crescita»);
   in particolare, non risulta ancora cedibile la garanzia concessa dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in caso di vendita ad altro investitore dei minibond durante la sua vita: ne consegue che, se oggi un soggetto richiede la garanzia al Fondo di garanzia ai sensi del decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996 e poi cede lo strumento garantito, l'acquirente perde la suddetta garanzia;
   ulteriore previsione riguarda la possibilità di realizzare una delibera preventiva da parte del Fondo (a istanza dell'emittente o del suo advisor) sull'intero valore nominale dell'emissione considerata, permettendo agli investitori di ritrovarsi la garanzia già concedibile a semplice richiesta, in modo tale da evitare la duplicazione delle richieste istruttorie, man mano che gli investitori dovessero richiedere la garanzia;
   la suddetta pre-delibera implicherebbe di considerare l'emissione come un unicum ex ante (lato emittente) e non come tanti interventi parziali ex post (lato investitori), allorquando gli investitori uno ad uno dovessero richiedere al Fondo di essere coperti dalla garanzia sulla sola quota parte dell'emissione che intendessero sottoscrivere;
   infine, sarebbe anche importante che la garanzia, in caso di cessione a terzi a seguito di vendita del titolo sul mercato secondario, restasse in vita anche nei confronti di qualsiasi altro investitore, anche privato, purché legittimato all'acquisto dal regolamento Consob (n. 8592/13): in questo particolare momento storico sarebbe assai prezioso ricorrere anche allo stock di risparmio delle famiglie italiane per finanziare le imprese e la garanzia domestica (o una garanzia europea) potrebbe fare la differenza –:
   se e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di procedere all'adozione del suddetto decreto ministeriale, così rendendo più flessibili le condizioni di funzionamento del Fondo di garanzia, facilitandone il ricorso da parte degli emittenti di minibond, sia a supporto del debito bancario sia a supporto del debito di mercato, e, in ultimo, consentendo la mitigazione del rischio anche a soggetti diversi dagli investitori professionali che investano in minibond delle imprese italiane. (3-01412)


Iniziative di competenza volte a tutelare i soggetti acquirenti nell'ambito dei progetti di edilizia economica convenzionata, con particolare riferimento al sito di via Divisione Acqui (Modena) – n. 3-01707

F) Interrogazione

   ASCARI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il comune di Modena ha stipulato una convenzione con la Coop Modena Casa per un intervento di edilizia economica convenzionata sito in via Divisione Acqui: 20 famiglie, per acquistare la prima casa hanno aderito alla cooperativa Modena Casa ed hanno versato ingenti somme, con la prospettiva di rogitare entro giugno 2018;
   i lavori della costruzione sono andati avanti, creando la struttura esterna e le divisioni tra i vari appartamenti, oltre ad una parte dell'impiantistica, fino a quando la coop Modena Casa è andata in difficoltà e il 31 agosto 2018 è stato nominato un commissario governativo;
   al fine di vedersi trasferite le proprietà delle unità abitative, anche se non ultimate, le famiglie si sono anche accollate una parte dei debiti della cooperativa;
   nel frattempo, in assenza di provvedimento di trasferimento della proprietà, lo stabile è finito in una situazione di degrado fatto di occupazioni abusive, vandalismi, incendi;
   il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, con determina dirigenziale 11 novembre 2019, il Commissario governativo ad assegnare gli alloggi ai soci promissari acquirenti «allo stato grezzo, al fine di salvaguardare i beni stessi dal loro deterioramento» a condizione che «le transazioni con i soggetti coinvolti non lascino residuare debiti in capo alla cooperativa in relazione alle spese del cantiere»;
   nonostante i rapporti debitori con il comune di Modena e con gli istituti di credito siano stati risolti, la ditta appaltatrice della costruzione (RMT Consorzio Stabile) avrebbe avanzato pretese creditorie tutte da verificare, alcune addirittura per opere mai eseguite, mentre da indagini della guardia di finanza emergerebbe che la Coop Modena Casa avrebbero effettuato pagamenti per importi non dovuti al suddetto costruttore;
   il tribunale di Modena ha escluso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed ha respinto l'istanza di sequestro conservativo avanzata dal consorzio costruttore; ciononostante, la durata della causa civile potrebbe essere di svariati anni, durante i quali la struttura finora costruita potrebbe rischiare di subire ulteriori e irreparabili deterioramenti e danneggiamenti;
   gli acquirenti promissari non potranno entrare nella disponibilità della loro prima casa e si paventa il rischio che il passare del tempo possa portare al fallimento della cooperativa Modena Casa e che l'immobile venga assorbito dalla massa fallimentare;
   ciò costituirebbe un ulteriore, gravissimo e irreparabile danno per 20 incolpevoli famiglie, le quali già si stanno accollando ulteriori debiti e costi, legati anche alla necessità di trovare soluzioni abitative alternative;
   se da una parte la procedura di commissariamento è funzionale alla tutela del ceto creditorio, nel caso di specie si assiste al paradosso per cui i principali creditori, individuabili nei promissari acquirenti che hanno versato somme per un bene che non hanno mai ricevuto e rischiano di non ricevere mai, si vedono penalizzati gravemente e posti in secondo piano rispetto a pretese creditorie che potrebbero, risultare pretestuose e del tutto infondate –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza al fine di consentire il trasferimento della proprietà degli immobili allo stato grezzo costruiti in via Divisione Acqui a Modena ai promissari acquirenti, come descritto in premessa, eliminando la condizione che subordina i rogiti ad accordi che «non lascino residuare debiti in relazione a tutte le spese relative al cantiere», ferma restando l'autonomia della magistratura nel determinare eventuali responsabilità debitorie;
   se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di tipo normativo, al fine di assicurare maggiori tutele e garanzie per i soggetti acquirenti nell'ambito dei progetti di edilizia economica convenzionata, contro pretese creditorie infondate, truffe e comportamenti fraudolenti. (3-01707)


Iniziative in merito alle condizioni dei detenuti e della polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari irpini, con particolare riferimento al potenziamento dell'organico della casa circondariale «Pasquale Campanello» di Ariano Irpino – n. 3-01619

G) Interrogazione

   MARAIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante intende sottoporre una questione di assoluta rilevanza e urgenza che riguarda le condizioni di vivibilità e di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari irpini, in particolare all'interno della casa circondariale «Pasquale Campanello» di Ariano Irpino (Avellino);
   l'istituto di Ariano Irpino, in virtù della costruzione del nuovo padiglione, ospita circa 320 detenuti a fronte di un reparto di polizia penitenziaria di n. 145 unità dei diversi ruoli, che, se paragonato a quello presente quando era in funzione solo il vecchio padiglione, risulta quasi invariato, comprensivo dei 28 agenti a disposizione della C.m.o., con 4 agenti riformati e 10 unità prossime all'invio presso le scuole di formazione per l'espletamento del corso per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ed in più una differenza tra distacchi in entrata ed uscita con un deficit di 12 unità. Dai dati appena elencati emerge una evidente mancanza di proporzionalità tra l'aumento dei detenuti e quello dei poliziotti penitenziari, fatto aggravato ancor di più dall'età media del personale che vede una buona quantità di loro già prossima alla pensione, quindi in una fase non ottimale al fine della risoluzione dei problemi o del contenimento dello stress, a cui quotidianamente sono esposti, anche in virtù della tipologia di detenuti ristretti. Infatti, altro fattore di analisi degno di nota è la tipologia di detenuti attualmente ristretti, ivi inviati, nella maggioranza dei casi, per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero per un difficile adattamento alle regole penitenziarie. Tale tipologia di detenuti necessita di un numero di agenti più elevato che possa fronteggiare i molteplici eventi critici che si manifestano nel corso delle giornate lavorative, mentre attualmente riesce difficoltoso anche garantire la copertura dei minimi posti di servizio. Tutto questo, infatti, comporta un aggravio dei carichi di lavoro, che sfocia inevitabilmente in una causazione di stress smisurato e non più gestibile dal personale qui in servizio. Infatti, dalla risultanza dell'analisi dello stress lavoro correlato effettuata presso questa casa circondariale, al fine di garantire le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è emerso un dato alquanto allarmante. I fattori problematici evidenziati delineano un quadro caratterizzato dall'aumento degli infortuni sul lavoro e dall'aumento sproporzionato delle assenze per malattia con diagnosi specifiche di crisi ansiose. Un dato che emerge in maniera incontestabile è l'inadeguata pianta organica riferita alle attuali esigenze di servizio e agli attuali carichi di lavoro. La predetta disfunzione è già nota alla direzione dell'istituto penitenziario, tanto che questa, in più occasioni, ha sollecitato i competenti uffici per un'integrazione di personale soprattutto nel ruolo degli agenti assistenti;
   i dati sopra esposti evidenziano anche una pianta organica ministeriale inadeguata e non aggiornata all'apertura del nuovo padiglione, risultando una carenza di n. 20 unità, in quanto il decreto ministeriale del 2017 prevede un numero di personale pari a 165 unità. Inoltre, è da segnalare, in ultima analisi, che dei 145 agenti in servizio, 80 unità sono ultracinquantenni, molti dei quali anche beneficiari di permessi ex legge n. 104 del 1992; pertanto, la situazione è davvero critica e allarmante, tenuto anche conto che 21 unità di tale istituto risultano distaccate in uscita e solo 9 sono in entrata. Le carenze riscontrate gravano in maniera determinante sulla presenza del personale in servizio –:
   se intenda verificare le condizioni di detenuti e polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari irpini e, in particolare, presso la casa circondariale «Pasquale Campanello» di Ariano Irpino;
   se intenda adottare iniziative per il potenziamento dell'organico di quest'ultima e delle risorse economiche a disposizione dell'amministrazione penitenziaria.
(3-01619)


Chiarimenti e iniziative in merito al ritrovamento di telefoni cellulari all'interno del carcere dell'Ucciardone di Palermo – n. 3-01396

H) Interrogazione

   ASCARI, MARIANI, MARTINCIGLIO, NAPPI, BARBUTO e VILLANI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, come in altri istituti penitenziari italiani, in questi giorni si sono registrate rivolte da parte dei detenuti, apparentemente motivate dalle restrizioni dovute al contenimento del Covid-19;
   una volta sedata la rivolta, gli agenti della polizia penitenziaria hanno effettuato dei controlli nella struttura e hanno rinvenuto dieci piccoli cellulari nascosti dentro alcune celle;
   a seguito del ritrovamento sono state avviate indagini per accertare come i telefonini, alcuni dei quali possono connettersi ad internet, siano entrati nel penitenziario;
   secondo quanto dichiarato dalla direttrice del carcere dottoressa Giovanna Re, «Stiamo cercando di verificare come siano stati portati all'interno. In alcune zone del penitenziario le mura sono più basse e forse è anche possibile lanciare questi piccoli oggetti dall'esterno. Stiamo valutando ogni possibilità. Al momento, dopo le proteste di questi giorni, la situazione è tornata calma. Potenzieremo i colloqui telefonici e con Skype. Al momento la struttura carceraria è protetta e così deve restare. Sarebbe difficile convivere con l'infezione all'interno del penitenziario. Per questo sono stati ridotti i colloqui»;
   precedentemente, nell'aprile del 2019, all'interno del magazzino dell'ottava sezione del medesimo carcere, che allora era organizzata in regime aperto, vennero trovati 100 grammi di hashish già divisi in dosi e un micro-telefonino avvolto nel cellophane e nascosto dietro un congelatore –:
   se si intenda verificare, anche per il tramite di ispettori ministeriali, per quali ragioni sia stato possibile introdurre telefoni cellulari all'interno del carcere dell'Ucciardone di Palermo e se si intendano avviare controlli approfonditi all'interno di tutta la struttura carceraria per accertarsi che non vi siano ulteriori telefoni cellulari nella libera disponibilità dei detenuti o altri strumenti che consentano la libera comunicazione con l'esterno del carcere.
(3-01396)


Iniziative di competenza volte al ripristino delle funzioni del tribunale di Sala Consilina (Salerno) – n. 3-01775

I) Interrogazione

   DE LUCA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata decisa la soppressione del tribunale di Sala Consilina (Salerno) con il conseguente accorpamento con il tribunale di Lagonegro (Potenza): tale decisione – ad avviso dell'interrogante irragionevole – contrasta con l'applicazione di quei criteri oggettivi ed omogenei indicati e tipizzati dallo stesso legislatore nella legge delega n. 148 del 2011 e ha determinato una situazione grave e preoccupante;
   in particolare, la suddetta riorganizzazione contrasta, secondo l'interrogante, con i criteri e i princìpi direttivi specificati nelle lettere b) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 148 del 2011;
   la riorganizzazione degli uffici giudiziari si è basata, infatti, su parametri obiettivi, quali il numero di abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze degli uffici giudiziari; la lettura attenta di tutti questi criteri evidenziava come il tribunale di Sala Consilina – che serviva le popolazioni del Vallo di Diano, del Tanagro e del Bussento – versasse in una situazione più rilevante e consistente rispetto a quella, pur degna di attenzione, del tribunale di Lagonegro; al tribunale di Sala Consilina erano addetti 11 magistrati, mentre a Lagonegro ne erano assegnati 8. Alla luce dei dati Istat 2011, la popolazione residente nel circondario di Sala Consilina era di 89.648 unità, a fronte delle 79.374 del circondario di Lagonegro;
   i carichi di lavoro medio ammontavano, per il tribunale di Sala Consilina, a 11.830 affari a cui andavano aggiunti 1.300 affari per la sede distaccata di Sapri, per un totale di più di 13.000 affari; l'indice delle sopravvenienze medie, nel periodo 2006-2010, era pari per il tribunale di Sala Consilina a 4.147, mentre nel caso del tribunale di Lagonegro si fermava a 3.751;
   il tribunale di Sala Consilina, nel rispetto della complessa e articolata situazione geografica della provincia di Salerno, era altresì naturalmente preposto ad assicurare il riequilibrio fra gli uffici giudiziari salernitani e, in particolare, l'indispensabile alleggerimento del carico e del volume di affari e di contenzioso;
   tale riequilibrio delle competenze dei diversi uffici giudiziari è ancor più necessario in provincia di Salerno, nella quale insiste una popolazione di ben oltre 1 milione di abitanti, secondo i dati Istat al 31 dicembre 2019: una popolazione così consistente da richiedere la conservazione dei previgenti 4 tribunali salernitani, fra i quali quello di Sala Consilina;
   del resto, l'accorpamento con il tribunale di Lagonegro è – secondo l'interrogante – irragionevole. Basti considerare, accanto ai dati già menzionati, che la popolazione della provincia di Potenza raggiunge 383.791 abitanti, appena 1/3 di quella della provincia di Salerno;
   il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro, dunque, sono stati portati – immotivatamente – fuori regione e fuori corte di appello, in una struttura inadeguata e molto meno capiente di quella di Sala Consilina inaugurata nel 1991. Sala Consilina, infatti, è l'unico caso in Italia in cui il tribunale accorpante è più piccolo del tribunale accorpato, atteso che Sala Consilina disponeva di circa 5.500 metri quadrati di spazio mentre l'edificio a Lagonegro è di soli 3.800 metri quadrati;
   l'attuale emergenza sanitaria ha imposto la necessità di una differente organizzazione dei lavori che sta arrecando delle evidenti difficoltà funzionali all'interno dello stesso tribunale di Lagonegro, con rischi di notevoli ritardi nella trattazione delle cause assegnate –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per riesaminare, alla luce dei dati obiettivi sopra evidenziati e di una nuova attenta istruttoria, la possibilità di ripristinare le funzioni del tribunale di Sala Consilina, ad avviso dell'interrogante ingiustificatamente soppresso ed accorpato con il tribunale di Lagonegro. (3-01775)


MOZIONE MELONI, MOLINARI, GELMINI, LUPI ED ALTRI N. 1-00376 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 630 DEL 3 FEBBRAIO 2020

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    in data 23 luglio 2020 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Fondazione Luigi Einaudi avverso il diniego di accesso agli atti, opposto dal Governo sui verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts), posti a base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emessi durante il lockdown, di cui la suddetta aveva chiesto copia;
    il Governo, che a seguito della decisione del Tribunale amministrativo avrebbe dovuto pubblicare i verbali entro 30 giorni, ha messo in campo l'Avvocatura dello Stato per ricorrere contro tale decisione. Nell'appello è presente una domanda di sospensione cautelare della sentenza di primo grado. L'Avvocatura dello Stato, così si esprimeva: «I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, oggetto dell'odierno contenzioso, sono atti amministrativi generali, frutto di attività ampiamente discrezionale ed espressione di scelte politiche da parte del Governo che trovano la propria fonte giuridica nella delega espressamente conferita dal legislatore all'Esecutivo in un atto avente forza di legge, ovvero, in particolare dapprima nell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito con legge n. 13 del 2020 e, poi, nell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con legge n. 35 del 2020, e rinvengono la propria ragione nell'esigenza temporanea ed urgente di contenere e superare l'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19»;
    dopo le polemiche sorte sul caso nei primi giorni di agosto, il Governo ha deciso di inviare i verbali alla Fondazione, che li ha pubblicati sul suo sito internet;
    dai verbali diffusi si evince che non ci sarebbero state raccomandazioni esplicite del Comitato perché venisse disposto il lockdown nazionale, che fu deciso dal Governo il 9 marzo 2020 dopo che inizialmente era stato applicato soltanto in Lombardia e in altre 14 province: è stata, quindi, più una scelta politica dipesa da considerazioni autonome del Governo. Nella riunione del 7 marzo, il Comitato raccomandava «almeno» l'applicazione delle misure proposte per la Lombardia e le altre province, suggerendo quindi la possibilità di disporne di più rigide negli stessi territori o nel resto d'Italia. Non un vero e proprio lockdown quindi. In ogni caso la decisione non andrebbe contro il parere del Comitato, appare più come un eccesso di zelo;
    sono stati pubblicati altri 4 verbali: quelli delle riunioni del 28 febbraio, del 1o marzo, del 30 marzo e del 9 aprile. Sembrerebbe ne manchino altri. Non è dato sapere se esiste, infatti, un verbale di una riunione in cui si parlò della possibile zona rossa in val Seriana, uno dei focolai più colpiti. Mancherebbero altri verbali citati in altri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: ad esempio quelli delle riunioni antecedenti al 4 marzo che sarebbero alla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo, con il quale venivano chiuse le scuole e sospese tutte le manifestazioni;
    è recente la notizia secondo cui il Comitato tecnico scientifico avrebbe ricevuto già il 12 febbraio 2020 uno studio dettagliato di un esperto matematico, Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, che lasciava presagire, in base ai modelli costruiti, quanto poi sarebbe accaduto. Dalla nota diffusa dal quotidiano Repubblica si evince che il documento, sulla base dei 43 mila casi registrati al mondo in quel momento, immaginava due scenari: uno con R0 di 1,3 e l'altro di 1,7. Nella prima ipotesi si stimavano contagi per un milione di abitanti, nella seconda il doppio; si prevedevano inoltre tra i 35 e i 60 mila morti (attualmente i morti sono più di 35 mila), con un fabbisogno di letti in terapia intensiva tra i 60 e i 120 mila. Lo studio si soffermava anche sulla carenza di posti in terapia intensiva: ne sarebbero serviti 10 mila in più;
    di tale documento non si fa menzione in nessuno dei verbali del Comitato tecnico scientifico pubblicati e se ne chiede motivazione: il documento, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, è stato clamorosamente sottovalutato o semplicemente non sono stati resi pubblici i verbali relativi a quelle riunioni;
    è difficile pensare che il Governo non abbia tenuto in debita considerazione una così catastrofica prospettiva, ma l'inesistenza o la non pubblicazione dei verbali non aiuta a capire cosa sia successo; sarebbe stato possibile salvare molte vite se solo il Governo avesse avvisato e preparato adeguatamente il nostro Servizio sanitario nazionale;
    sarebbe auspicabile, se non doveroso, che il Governo garantisse ai cittadini una maggiore trasparenza degli atti che hanno ispirato e ispirano le decisioni importanti prese per contrastare la diffusione del virus,

impegna il Governo

1) a pubblicare, in maniera automatica, integrale e senza omissioni di sorta, tutti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, oltre quelli già a disposizione, posto che tale pubblicità è necessaria all'esercizio dell'ordinario controllo politico-democratico da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti.
(1-00376) «Meloni, Molinari, Gelmini, Lupi, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Maturi, Minardo, Molteni, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolin, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Baldelli, Baldini, Baratto, Barelli, Anna Lisa Baroni, Bartolozzi, Battilocchio, Bergamini, Biancofiore, Bond, Brambilla, Brunetta, Calabria, Cannatelli, Cannizzaro, Caon, Cappellacci, Carfagna, Carrara, Casciello, Casino, Cassinelli, Cattaneo, Cortelazzo, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Della Frera, D'Ettore, Fasano, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Gregorio Fontana, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Martino, Mazzetti, Milanato, Mugnai, Mulè, Musella, Napoli, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Novelli, Occhiuto, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polidori, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Ravetto, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Ruggieri, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Siracusano, Sisto, Sozzani, Spena, Squeri, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Vito, Zanella, Zanettin, Zangrillo».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1140 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, FATTO A MAPUTO L'11 LUGLIO 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2229)

A.C. 2229 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

A.C. 2229 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

A.C. 2229 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2229 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2229 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE, FATTO A BRUXELLES IL 18 DICEMBRE 2013 (A.C. 1677)

A.C. 1677 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

A.C. 1677 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

A.C. 1677 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1677 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017 (A.C. 1676-A)

A.C. 1676-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1676-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

A.C. 1676-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

A.C. 1676-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1676-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1676-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1084 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2523)

A.C. 2523 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

A.C. 2523 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

A.C. 2523 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2523 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2523 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1079 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2521)

A.C. 2521 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

A.C. 2521 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 2521 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2521 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2521 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1171 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2373)

A.C. 2373 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

A.C. 2373 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.

A.C. 2373 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto di contatto nazionale)

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

A.C. 2373 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2373 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1168 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 50(A) DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FATTO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 2016; B) PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 56 DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FATTO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2359)

A.C. 2359 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
   a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
   b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.

A.C. 2359 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai Protocolli medesimi.

A.C. 2359 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dei Protocolli di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2359 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1172 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A LIBREVILLE IL 28 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2333)

A.C. 2333 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

A.C. 2333 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

A.C. 2333 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 1o LUGLIO 2019 (A.C. 2322-A)

A.C. 2322-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2322-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.

A.C. 2322-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 2322-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2322-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2322-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019 (A.C. 2314-A)

A.C. 2314-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2314-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

A.C. 2314-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

A.C. 2314-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2314-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1141 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2230)

A.C. 2230 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

A.C. 2230 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

A.C. 2230 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2230 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2230 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
   con il provvedimento in esame la Camera è chiamata alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017;
   l'accordo si prefigge lo scopo di promuovere, tra gli altri, i «principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo»;
   l'accordo intende, inoltre, «promuovere i diritti umani, la parità uomo-donna e il coinvolgimento della società civile»;
   l'accordo non fa menzione alcuna della pur spinosa, centrale e dirimente questione della promozione della libertà religiosa e del pluralismo religioso;
   l'Afghanistan, secondo la World Watch List, è Nazione che si colloca al XX posto per discriminazione religiosa, e si pone in cima anche alla lista redatta da «Aiuto alla Chiesa che soffre», che lo pone fra gli Stati ove vige la persecuzione religiosa e non solo la discriminazione religiosa;
   i cristiani in Afghanistan subiscono, infatti, persecuzioni intollerabili, e il cristianesimo è considerato una religione occidentale estranea al punto che i cristiani sono costretti a praticare la propria fede in piccole chiese sotterranee;
   la persecuzione religiosa, più in generale e a prescindere anche dalla situazione afgana, è la più estesa, profonda, sanguinaria e rilevante delle persecuzioni del mondo odierno;
   nonostante quanto sopra ed incredibilmente il tema della persecuzione religiosa e quello correlato della promozione del pluralismo religioso non viene neanche lontanamente lambito dall'Accordo in questione;
   è necessario, viceversa, riconoscere che la libertà religiosa è non solo la primigenia, ma la più intima delle libertà, senza la quale anche le altre libertà assumono carattere claudicante e revocabile;
   è evidente che in questo accordo, come in accordi e trattati simili, non possa più essere pretermesso il tema delle persecuzioni religiose e della promozione del pluralismo religioso, pena l'evidente debolezza strutturale di qualsivoglia dialogo internazionale volto anche alla promozione dei diritti umani, civili, politici e di genere;
   il pluralismo religioso, nella storia dell'umanità, non solo precede, ma è anche propedeutico al pluralismo politico;
   San Giovanni Paolo II sosteneva che «la difesa della libertà religiosa è la cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani in un Paese»;
   il 7 luglio 2018, a conclusione del dialogo a Bari nella Basilica di San Nicola, in occasione dell'incontro con i 22 Patriarchi e capi delle comunità cristiane in Medio oriente, Papa Francesco ha posto al centro della propria riflessione il dramma dell'esodo forzato dei cristiani che hanno dovuto abbandonare le terre della prima cristianità ha ricordato le nuove persecuzioni dei cristiani, ma soprattutto ha sottolineato l'indifferenza dell'Europa e dell'Occidente;
   il Pontefice ha affermato che «l'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime»;
   la sapiente e colpevole omissione di qualsivoglia riferimento al diritto di libertà religiosa in questo accordo, come nella quasi totalità degli accordi internazionali e dei trattati bilaterali afferenti alla promozione dei diritti conferisce l'amaro retrogusto di una sorta di voluto cedimento culturale o, peggio, di indifferentismo morale dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente che, viceversa, si fondano sulla libertà religiosa;
   tale indifferentismo o tale complice omissione è tanto più grave, quanto più si consideri che, nel mondo, un cristiano ogni sette vive in una condizione di persecuzione: quasi 250 milioni di persone sono discriminate per il loro specifico credo;
   dal XIV Rapporto sulla libertà religiosa di «Aiuto alla Chiesa che Soffre» emerge una situazione fortemente cupa per i cristiani, la comunità di fedeli maggiormente perseguitata al mondo;
   sono 38 gli Stati in cui si registrano gravi o estreme violazioni della libertà religiosa: 21 sono classificati come «PERSECUZIONE»: Afghanistan, Arabia Saudita, Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea, India, Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan e Yemen;
   17 sono luoghi di «DISCRIMINAZIONE»: Algeria, Azerbaigian, Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Maldive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, Turchia, Ucraina e Vietnam;
   il 61 per cento della popolazione mondiale vive in Paesi in cui non vi è rispetto per la libertà religiosa; nel 9 per cento delle Nazioni del mondo vi è discriminazione e nell'11 per cento degli Stati vi è persecuzione;
   il diritto alla libertà religiosa è tutelato ed inteso come il diritto di ogni individuo alla libertà di cambiare religione o credo, di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti;
   la continua crescita della persecuzione anti-cristiana nel mondo ha ormai portato il numero dei cristiani perseguitati a quasi 250 milioni, pari a quasi il nove per cento del totale, e nel solo 2018 sono stati quattromila quelli uccisi, con un aumento di ben mille vittime rispetto all'anno precedente;
   parimenti si intensificano gli attacchi ai luoghi di culto, con quasi ottocento chiese e altre migliaia di edifici che ospitavano case private e negozi appartenenti ai cristiani attaccate;
   il fondamentalismo islamico continua ad essere la fonte principale di persecuzione dei cristiani, non confermandosi solamente, ma estendendo la sua morsa in varie aree;
   la persecuzione anti-cristiana va ben oltre il numero dei martiri o le distruzioni di edifici cristiani: si manifesta negli arresti senza processo, nei licenziamenti, nella violazione di diritti fondamentali come l'istruzione e le cure mediche, nelle campagne denigratorie e nel bullismo, ma anche nelle migliaia di matrimoni forzati e stupri, che celano vite devastate a causa di una scelta di fede e tali cifre sono purtroppo da considerare punti di partenza, poiché è potenzialmente enorme la realtà sommersa dei crimini non denunciati o non registrati contro i cristiani in molti Stati;
   all'articolo 52 del presente accordo è specificamente previsto che «ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione a norma del presente accordo»,

impegna il Governo

a trasmettere contestualmente alla ratifica la richiesta di estendere il campo del presente accordo al tema della libertà religiosa e del pluralismo religioso, e segnatamente per:
   introdurre fra gli obiettivi del presente accordo il rispetto della libertà religiosa e per il contrasto delle persecuzioni e delle violenze in Afghanistan;
   la ferma condanna in ogni sede delle violenze nei confronti delle minoranze religiose;
   adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per ricomprendere l'effettivo rispetto della libertà religiosa e il principio di non discriminazione religiosa.
9/2230/1Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
   con il provvedimento in esame la Camera è chiamata alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017;
   l'accordo si prefigge lo scopo di promuovere, tra gli altri, i «principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo»;
   l'accordo intende, inoltre, «promuovere i diritti umani, la parità uomo-donna e il coinvolgimento della società civile»;
   l'accordo non fa menzione alcuna della pur spinosa, centrale e dirimente questione della promozione della libertà religiosa e del pluralismo religioso;
   l'Afghanistan, secondo la World Watch List, è Nazione che si colloca al XX posto per discriminazione religiosa, e si pone in cima anche alla lista redatta da «Aiuto alla Chiesa che soffre», che lo pone fra gli Stati ove vige la persecuzione religiosa e non solo la discriminazione religiosa;
   i cristiani in Afghanistan subiscono, infatti, persecuzioni intollerabili, e il cristianesimo è considerato una religione occidentale estranea al punto che i cristiani sono costretti a praticare la propria fede in piccole chiese sotterranee;
   la persecuzione religiosa, più in generale e a prescindere anche dalla situazione afgana, è la più estesa, profonda, sanguinaria e rilevante delle persecuzioni del mondo odierno;
   nonostante quanto sopra ed incredibilmente il tema della persecuzione religiosa e quello correlato della promozione del pluralismo religioso non viene neanche lontanamente lambito dall'Accordo in questione;
   è necessario, viceversa, riconoscere che la libertà religiosa è non solo la primigenia, ma la più intima delle libertà, senza la quale anche le altre libertà assumono carattere claudicante e revocabile;
   è evidente che in questo accordo, come in accordi e trattati simili, non possa più essere pretermesso il tema delle persecuzioni religiose e della promozione del pluralismo religioso, pena l'evidente debolezza strutturale di qualsivoglia dialogo internazionale volto anche alla promozione dei diritti umani, civili, politici e di genere;
   il pluralismo religioso, nella storia dell'umanità, non solo precede, ma è anche propedeutico al pluralismo politico;
   San Giovanni Paolo II sosteneva che «la difesa della libertà religiosa è la cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani in un Paese»;
   il 7 luglio 2018, a conclusione del dialogo a Bari nella Basilica di San Nicola, in occasione dell'incontro con i 22 Patriarchi e capi delle comunità cristiane in Medio oriente, Papa Francesco ha posto al centro della propria riflessione il dramma dell'esodo forzato dei cristiani che hanno dovuto abbandonare le terre della prima cristianità ha ricordato le nuove persecuzioni dei cristiani, ma soprattutto ha sottolineato l'indifferenza dell'Europa e dell'Occidente;
   il Pontefice ha affermato che «l'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime»;
   la sapiente e colpevole omissione di qualsivoglia riferimento al diritto di libertà religiosa in questo accordo, come nella quasi totalità degli accordi internazionali e dei trattati bilaterali afferenti alla promozione dei diritti conferisce l'amaro retrogusto di una sorta di voluto cedimento culturale o, peggio, di indifferentismo morale dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente che, viceversa, si fondano sulla libertà religiosa;
   tale indifferentismo o tale complice omissione è tanto più grave, quanto più si consideri che, nel mondo, un cristiano ogni sette vive in una condizione di persecuzione: quasi 250 milioni di persone sono discriminate per il loro specifico credo;
   dal XIV Rapporto sulla libertà religiosa di «Aiuto alla Chiesa che Soffre» emerge una situazione fortemente cupa per i cristiani, la comunità di fedeli maggiormente perseguitata al mondo;
   sono 38 gli Stati in cui si registrano gravi o estreme violazioni della libertà religiosa: 21 sono classificati come «PERSECUZIONE»: Afghanistan, Arabia Saudita, Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea, India, Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan e Yemen;
   17 sono luoghi di «DISCRIMINAZIONE»: Algeria, Azerbaigian, Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Maldive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, Turchia, Ucraina e Vietnam;
   il 61 per cento della popolazione mondiale vive in Paesi in cui non vi è rispetto per la libertà religiosa; nel 9 per cento delle Nazioni del mondo vi è discriminazione e nell'11 per cento degli Stati vi è persecuzione;
   il diritto alla libertà religiosa è tutelato ed inteso come il diritto di ogni individuo alla libertà di cambiare religione o credo, di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti;
   la continua crescita della persecuzione anti-cristiana nel mondo ha ormai portato il numero dei cristiani perseguitati a quasi 250 milioni, pari a quasi il nove per cento del totale, e nel solo 2018 sono stati quattromila quelli uccisi, con un aumento di ben mille vittime rispetto all'anno precedente;
   parimenti si intensificano gli attacchi ai luoghi di culto, con quasi ottocento chiese e altre migliaia di edifici che ospitavano case private e negozi appartenenti ai cristiani attaccate;
   il fondamentalismo islamico continua ad essere la fonte principale di persecuzione dei cristiani, non confermandosi solamente, ma estendendo la sua morsa in varie aree;
   la persecuzione anti-cristiana va ben oltre il numero dei martiri o le distruzioni di edifici cristiani: si manifesta negli arresti senza processo, nei licenziamenti, nella violazione di diritti fondamentali come l'istruzione e le cure mediche, nelle campagne denigratorie e nel bullismo, ma anche nelle migliaia di matrimoni forzati e stupri, che celano vite devastate a causa di una scelta di fede e tali cifre sono purtroppo da considerare punti di partenza, poiché è potenzialmente enorme la realtà sommersa dei crimini non denunciati o non registrati contro i cristiani in molti Stati;
   all'articolo 52 del presente accordo è specificamente previsto che «ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione a norma del presente accordo»,

impegna il Governo

in riferimento al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, sancito nell'Accordo, a monitorare strettamente il rispetto della libertà rligiosa e il contrasto delle persecuzioni e delle violenze in Afghanistan e a reiterare in ogni sede la condanna alle violenze verso tutte le minoranze religiose.
9/2230/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida.