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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 luglio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 luglio 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Occhionero, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FLATI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (2063) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.

  La proposta di legge ROMANIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2151) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.

  La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» (2507) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge DE LUCA ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia» (2512) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pettarin.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):
  BITONCI ed altri: «Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti dei procedimenti di accertamento e riscossione e del contenzioso tributario, nonché definizione agevolata per i redditi d'impresa, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19» (2555) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 8 luglio 2020, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sulla Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 4).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 303).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, autorizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2019 (Doc. LXXIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2019 (Doc. CXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 e 7 luglio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'Unione europea alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2020) 264 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11o Fondo europeo di sviluppo nel 2019 (COM(2020) 286 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 286 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (COM(2020) 291 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 292 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sulla pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2017-2020 (COM(2020) 293 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 293 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2020) 295 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 295 final - Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2019 (COM(2020) 296 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o luglio 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2020, causa C-3/19, ASMEL Scarl contro Autorità nazionale anticorruzione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Centrali di committenza – Piccoli comuni – Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza – Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati – Limitazione territoriale dell'ambito di operatività delle centrali di committenza (Doc. XIX, n. 98) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza della Corte (Decima sezione) dell'11 giugno 2020, causa C-219/19 – PARSEC Fondazione parco delle scienze e della cultura contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autorità nazionale anticorruzione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi – Servizi di architettura e di ingegneria – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 – Legislazione nazionale che limita la possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche (Doc. XIX, n. 99) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza della Corte (Prima sezione) del 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19 – QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e CV contro ICCREA Banca Spa. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale distrettuale di Haskovo (Bulgaria) e dalla Corte suprema di cassazione. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro (Doc. XIX, n. 100) – alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'attività di rilevazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montorio al Vomano (Teramo) e Ricadi (Vibo Valentia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza a sostegno delle società e delle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche – 3-01657

   VALENTE, VACCA, GALLO, BELLA, CARBONARO, CASA, DEL SESTO, LATTANZIO, MARIANI, MELICCHIO, TESTAMENTO e TUZI. – Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. – Per sapere – premesso che:
   la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria ha ridotto la disponibilità finanziaria delle imprese e conseguentemente si verificherà un forte decremento degli investimenti nelle sponsorizzazioni a sostegno dei club sportivi. Secondo un recente sondaggio condotto da Comitato 4.0, comitato che riunisce Lega pro e le leghe basket, volley e atletica, il 98 per cento dei club ritiene che i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni (che rappresentano il 55 per cento dei ricavi) saranno ridotti in maniera più che significativa;
   dalle stime attualmente disponibili e dagli studi effettuati sul settore in esame si ritiene che il 31 per cento dei club è a forte rischio di iscrizione ai campionati della prossima stagione, con grave nocumento in primis per i giovani che praticano l'attività e tanto duramente hanno lavorato per raggiungere determinati obiettivi, oltre alla funzione sociale, universalmente riconosciuta, che lo sport rappresenta;
   le leghe coinvolte chiedono un intervento di sostegno per scongiurare l'irrimediabilità della crisi che causerebbe, in primis, la scomparsa dei settori giovanili e dilettantistici in cui le sponsorizzazioni risultano vitali;
   si confida, infatti, in un intervento sul meccanismo del credito d'imposta volto ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per salvaguardare il settore sportivo, garantendo il sostegno ai club e assicurando il regolare avvio dei prossimi campionati.
(3-01657)


Iniziative di competenza volte a garantire un sostegno economico alle associazioni e società sportive iscritte nel registro Coni – 3-01658

   MARIN, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PELLA, PETTARIN, VERSACE, APREA, CASCIELLO, PALMIERI, SACCANI JOTTI e VIETINA. – Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. – Per sapere – premesso che:
   il mondo dello sport è stato profondamente colpito dalla pandemia da SARS-Cov-2, con gravi ripercussioni di natura economica per le federazioni, le società, le associazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva;
   lo sport in Italia vale l'1,7 per cento del prodotto interno lordo del Paese, secondo le stime del Coni, quindi 30 miliardi di euro. E se si considera anche l'indotto, raddoppia a 60 miliardi di euro;
   ad oggi, una delle realtà più a rischio a seguito del periodo di lockdown e nel corso dell'attuale fase di ripresa è quella delle associazioni sportive dilettantistiche;
   le associazioni sportive dilettantistiche costituiscono nel nostro Paese la spina dorsale del movimento sportivo italiano. Attualmente, in Italia sono più di centomila le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico risultano essere circa centoquarantamila, svolgendo un ruolo di enorme rilievo, non solo sul piano economico ma anche su quello sociale: una macchina che si regge sull'impegno quotidiano di decine di migliaia di volontari e di circa quattrocentottantamila operatori, tra dirigenti e tecnici sportivi;
   oggi molte associazioni sportive dilettantistiche si trovano in condizioni di estrema difficoltà, che non permettono loro di rimanere indenni dopo mesi di mancate entrate (dovute, perlopiù, alla mancanza di iscrizioni ed alla chiusura degli impianti). Si tratta, infatti, di realtà che vivono, oltre che di quote di iscrizione, di contributi volontari e di piccole sponsorizzazioni;
   molte di queste attività non potranno, quindi, affrontare le conseguenze della pandemia senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte del Governo e saranno costrette a chiudere definitivamente;
   Forza Italia, sin dall'inizio della fase di emergenza, ha chiesto la costituzione di un fondo di 200 milioni di euro volto a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal Coni impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 –:
   quali interventi tempestivi e concreti intenda adottare, nella forma del sostegno economico diretto, volti in particolare a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive iscritte nel registro tenuto presso il Coni, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo. (3-01658)


Iniziative a sostegno dei conservatori di musica – 3-01659

   PATELLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. – Al Ministro dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   l'Italia è il Paese in cui, nel XVI Secolo, sono nati i conservatori e ancora oggi detiene il primato per numero di istituti superiori del settore in Europa;
   i conservatori conservano la doppia vocazione didattica e culturale e, insieme, il loro fine non può che essere la salvaguardia dei beni culturali e dei laboratori di formazione, produzione e innovazione, «trasmissione» di un sapere e di una ricerca e creazione di un nuovo sapere;
   la tutela, lo sviluppo e la diffusione dei patrimoni, beni comuni delle accademie, si collocano necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese;
   tuttavia, l'Italia non investe sufficienti risorse nella formazione, mettendo seriamente a repentaglio non solo il rilancio, ma la sopravvivenza stessa di istituzioni storiche e prestigiose;
   ad avviso degli interroganti le accademie italiane in questi anni sono state trascurate ed escluse dagli interventi del Governo e, soprattutto, soffrono delle inadempienze ministeriali, come l'assenza di progettualità politico-culturale riguardante il sistema formativo musicale, con una costante svalutazione dell'importanza della musica nel contesto socio-culturale del Paese, e come i gravi ritardi delle tante pratiche sospese a livello ministeriale che si ripercuotono sulla normale amministrazione ed attività dei conservatori stessi –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di sanare una situazione che sta mettendo in seria difficoltà l'attività di questo patrimonio culturale italiano invidiato in tutto il mondo.
(3-01659)


Iniziative in materia di sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima – 3-01660

   MURONI e FORNARO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   mitigare gli effetti della crisi sanitaria da pandemia di COVID-19 e limitare al contempo i danni di quella economica conseguente è la grande sfida che si ha di fronte. È fondamentale, però, che le politiche di uscita dall'emergenza sanitaria-economica siano collegate ad una strategia a lungo termine che pianifichi la ripresa su un modello economico sostenibile per una società resiliente, equa, in buona salute che vive in equilibrio con la natura. Un modello basato anche sullo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, sulla decarbonizzazione dell'economia e sul taglio delle emissioni climalteranti;
   la fase di ripartenza del Paese dovrà puntare sempre più su un Green new deal per difendere il lavoro e uscire dalla drammatica situazione in cui ci ha messo l'epidemia del Coronavirus. Deve andare in questo senso il «superbonus», introdotto dal «decreto rilancio» che copre il 110 per cento delle spese di riqualificazione degli immobili, rappresentando così quell'accelerazione delle politiche green indispensabile per fermare la crisi climatica, ma anche per rilanciare l'economia nella fase post COVID;
   ma c’è anche grande urgenza di azioni concrete di sburocratizzazione autorizzativa, ad esempio per gli interventi di miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti. Una questione di blocco che è ormai generalizzata e che riguarda tutte le rinnovabili, di qualsiasi tipo, su tutto il territorio nazionale. Semplificazioni sono indispensabili per autorizzare i nuovi impianti e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec);
   sono ormai anni che si attende il cosiddetto «decreto Fer2» sulle fonti rinnovabili innovative, come le biomasse, il biometano, la geotermia, il solare termodinamico e l'eolico off-shore. Il Fer2 riguarda le rinnovabili che hanno il più alto tasso d'innovazione tecnologica e sono un'opportunità per varare una volta per tutte tecnologie a un alto contenuto innovativo, che possono rappresentare un volano di sviluppo economico e sostenibile. Queste misure sono la base di partenza indispensabile per realizzare gli oltre 80 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, in grado di creare circa 75 mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei. Cifre destinate a crescere con l'innalzamento al 50-55 per cento della riduzione di anidride, proposta dalla Commissione europea –:
   quali iniziative intenda assumere per tenere il Paese in linea con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima sul fronte dello sviluppo delle energie rinnovabili. (3-01660)


Intendimenti del Governo in ordine ad un piano organico di politica industriale per il rilancio del settore automobilistico – 3-01661

   NARDI, BENAMATI, BONOMO, LACARRA, GAVINO MANCA, ZARDINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il settore manifatturiero italiano è stato fortemente colpito dal duplice shock di domanda e offerta indotto dalla pandemia: tutte le previsioni indicano per il 2020 una contrazione del fatturato nell'ordine almeno del 15 per cento;
   il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto è decisamente elevato poiché per ogni addetto diretto ve ne sono 3,2 nell'indotto con un giro d'affari che ha raggiunto l'11,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale;
   su base annua, l'indice della produzione industriale del settore automotive registrerebbe un calo tendenziale dell'85 per cento ad aprile 2020 e del 36,9 per cento nei primi quattro mesi del 2020;
   nel primo quadrimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la fabbricazione di autoveicoli vede calare il proprio indice del 42,5 per cento, quello di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 39,4 per cento e quello di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo del 33,4 per cento;
   il primo mese di riaperture delle concessionarie italiane vede un totale di sole 99.711 auto vendute, il 49,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: la situazione resta molto critica e desta non poche preoccupazioni. Le immatricolazioni totali nei primi 5 mesi del 2020 sono state 451.366, la perdita è di quasi 460.000 unità e quindi un calo superiore al 50 per cento rispetto al 2019. Se le vendite dovessero assestarsi allo stesso ritmo fino alla fine del 2020, le immatricolazioni a fine 2020 potrebbero non superare le 950.000 unità vendute, il calo sarebbe quindi di 17,4 miliardi di euro rispetto al 2019 e quello del gettito Iva di 3,8 miliardi di euro;
   i dati esposti indicano come sia necessario intervenire con urgenza e con una visione di sistema che favorisca il rilancio del settore automotive in un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva, ambientale e occupazionale, tematiche strettamente connesse alle misure che il Partito Democratico ha già saputo declinare con provvedimenti organici ed innovativi come «Industria 4.0» –:
   quali siano gli intendimenti del Governo per adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e consenta il rilancio del settore. (3-01661)


Iniziative volte a consentire la fruizione dei siti culturali in provincia di Foggia – 3-01662

   TASSO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
   l'emergenza sanitaria COVID-19, nei mesi passati ha imposto la chiusura di ogni luogo pubblico, compresi i siti di interesse culturale;
   nella circolare ministeriale n. 26 del 2020, avente ad oggetto «Linee guida per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali (omissis)» vengono riportate le misure e i provvedimenti, nonché le necessarie prescrizioni raccomandate dal Comitato tecnico-scientifico, per la riapertura in sicurezza di tutti i siti museali e i luoghi di cultura statali su tutto il territorio nazionale;
   a Manfredonia, in provincia di Foggia, sorge il Parco archeologico di Siponto, luogo di cultura afferente al Ministero e assegnato alla Direzione regionale musei Puglia, nel quale insiste la «Basilica di Siponto», installazione permanente di Edoardo Tresoldi, che ripropone le sembianze dell'antica basilica paleocristiana a ridosso della quale fu costruita la chiesa romanica, tuttora esistente. Si tratta di una scultura trasparente in rete metallica ormai conosciuta in tutto il mondo e forte attrattore culturale per tutto il territorio, insignita della Medaglia d'oro all'Architettura italiana, istituito da «La triennale di Milano» e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   la sua riapertura, annunciata per mercoledì 1o luglio 2020, è stata rinviata a data da destinarsi per carenza di personale;
   superfluo sottolineare come tali siti di interesse culturale rappresentino un'occasione preziosa per implementare flussi turistici significativi e vitali per rivitalizzare un territorio che, al pari di altri, sta subendo una grave crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria;
   da rilevare, inoltre, che anche il Museo archeologico nazionale – ospitato all'interno del Castello svevo-angioino, che custodisce i reperti archeologici più noti ed espressivi del territorio della Capitanata e dell'area garganica, tra cui le «stele daunie» – è chiuso al pubblico da 4 anni e pare lo sarà per un anno ulteriore;
   più in generale, dal sito ministeriale si evince che, in provincia di Foggia, unica di tutta la Puglia, non risulta ancora accessibile alcun luogo della cultura statale, nonostante quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
   sul territorio operano diverse associazioni di promozione culturale, archeologica e turistica che potrebbero sopperire – con modalità da individuare, ma certamente possibili – alla carenza di personale denunciata –:
   quali iniziative si intendano adottare per superare le criticità evidenziate e permettere la fruizione di tali siti culturali che possono contribuire sia alla valorizzazione del patrimonio culturale della Capitanata e del Paese che al rilancio economico della regione Puglia, vista anche l'importanza culturale dei suddetti siti che possono richiamare molti turisti.
(3-01662)


Misure a favore della filiera del turismo e iniziative volte a facilitare gli spostamenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai trasferimenti da e per le isole – 3-01663

   MORETTO, GADDA, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
   dal 1o giugno 2020 è operativo il « bonus vacanze», previsto dal decreto-legge «rilancio», con uno stanziamento di 2,4 miliardi di euro; una misura che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a coprire parte delle spese di alberghi, camping, agriturismi e b&b a condizione che siano utilizzate in Italia;
   un contributo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, che scende a 300 euro per quelle con 2 membri ed arriva a 150 in caso di unico componente;
   una disposizione importante ma certamente non esaustiva per le problematiche legate ad uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, che oggi vive momenti di profonda incertezza: prima dell'emergenza COVID-19 l'84 per cento delle persone prevedeva di trascorrere 10-20 giorni in ferie, quota che, secondo un recente sondaggio, oggi è scesa al 34 per cento. Calano coloro i quali prenderanno l'aereo, – 64 per cento, e cresce la quota di quelli che opteranno per la propria auto, + 28 per cento. I proprietari di case-vacanze hanno per lo più deciso di sfruttarla in proprio, mentre chi risentirà maggiormente degli effetti della pandemia saranno residence ed alberghi, con un calo delle presenze rispettivamente del 43 e del 53 per cento;
   è l'intera filiera del turismo ad essere in crisi, dalle strutture ricettive fino alle agenzie viaggio, ai tour operator e alle guide turistiche. Affinché tutto riparta è necessario assicurare sostegno economico agli operatori e aiuti alle famiglie, ma anche garantire la piena mobilità e fruibilità in sicurezza dei luoghi d'arte, di cultura e turistici del nostro Paese;
   si assiste anche in questi giorni a diffuse cancellazioni di voli e di tratte di collegamento marittimo e, nel contempo, si registra un forte aumento delle tariffe aeree e dei traghetti, rincaro che rende ancora più difficile gli spostamenti sul territorio nazionale e penalizza, in particolare, i trasferimenti da e per le isole a scapito della continuità territoriale;
   queste difficoltà di spostamento compromettono la stagione turistica estiva e la ripartenza dell'intero comparto, che attende indicazioni chiare sul proprio futuro –:
   quali iniziative intenda adottare per delineare la strada della ripartenza dell'intera filiera del turismo e se non ritenga, anche di concerto con gli altri Ministeri competenti, di dover mettere in campo iniziative specifiche per facilitare gli spostamenti sia ferroviari che aerei e marittimi, con particolare riguardo alla continuità interregionale e alla condizione difficoltà in cui si trovano le isole in piena stagione turistica. (3-01663)


Elementi e iniziative in ordine alla trasparenza della gestione dell'Agenzia nazionale del turismo e al perseguimento delle finalità del medesimo ente – 3-01664

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Per sapere – premesso che:
   il settore del turismo è stato il primo a subire le conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19 e purtroppo sarà l'ultimo a ripartire a causa delle numerose perdite subite per la chiusura prolungata di tutte le attività;
   secondo una stima di Federalberghi serviranno tre anni affinché la crisi sia riassorbita totalmente, posto che sembra che nel primo anno riusciranno a ripartire solo il 40 per cento degli operatori e nel secondo anno ancora solo il 70 per cento;
   a fronte della crisi gravissima che il settore sta attraversando, l'Agenzia del turismo, ente pubblico preposto proprio all'attività di promozione e incremento del turismo, non appare particolarmente attivo; piuttosto, come riportano gli organi di stampa, risulterebbe impegnato nella gestione di nuovi contratti ad evidenza non pubblica, aumenti di stipendio per i dipendenti e nelle nuove nomine del consiglio di amministrazione, il tutto a discapito della mission istituzionale dell'ente;
   si apprende dagli organi di stampa che nel 2019 l'organismo, che dovrebbe promuovere il turismo italiano, ha aumentato gli stipendi dei dirigenti e fatto registrare spese ingenti per le missioni in Italia e all'estero;
   ad avviso degli interroganti, è in corso un tentativo di condizionare la gestione dell'Agenzia da parte del Ministro interrogato, che trova un'ulteriore conferma nelle norme inserite nel cosiddetto «decreto rilancio» che ne disciplinano la governance, trasformando anche sostanzialmente il componente attualmente indicato dalle categorie in un membro di nomina politica;
   in questo momento in cui il turismo è clamorosamente in crisi e gli operatori in esso impiegati rischiano di perdere il posto di lavoro, risulta quanto meno inopportuno scoprire che in Enit, agenzia importante legata al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si stiano approvando contratti a tempo indeterminato senza procedure di evidenza pubblica e di particolare rilevanza economica –:
   quali siano stati i requisiti e i criteri di assunzione previsti per le nuove nomine, se ci siano stati rapporti professionali diretti con il Ministro interrogato e se non ritenga necessario garantire una gestione assolutamente trasparente e libera dell'ente, volta esclusivamente al perseguimento più efficace dei fini per i quali è stato creato. (3-01664)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2500-A/R)

A.C. 2500-AR – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede numerose norme volte a rifinanziare opere e programmi già esistenti e ad istituire numerosi fondi al fine di poter affrontare la crisi economica derivante dall'epidemia sanitaria da COVID-19;

    durante l'esame in Commissione è stata approvata una modifica che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 per Matera capitale europea della cultura 2019;

    la somma prevista non è sufficiente a tutelare e a rilanciare tutti i programmi già in essere per la manifestazione Matera 2019 e che oggi più che mai anche la cultura deve essere strumento per far ripartire il Paese sotto molteplici aspetti, a partire da quello economico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere lo stanziamento di ulteriori fondi per finanziare un nuovo programma di investimenti culturali per rilanciare la capitale della cultura e a prevedere l'organizzazione entro la fine del 2020 degli Stati Generali della Cultura Europea nella città di Matera, per proporre un nuovo modello di welfare culturale europeo al fine di non dispendere tutto il patrimonio culturale e turistico a causa dell'emergenza da COVID-19.
9/2500-AR/1Rospi.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto «Cura-Italia» il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro a seguito di un primo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere;

    in sede di esame del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto «Cura-Italia» , sono state numerose le proposte emendative delle forze parlamentari per l'erogazione di un bonus da 600 euro mensili per i mesi di marzo e aprile da destinare ai caregiver familiari, come riconosciuti dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al pari di quanto veniva riconosciuto ad altre categorie di Cittadini danneggiati dall'epidemia di COVID-19;

    il Governo ha espresso parere contrario e il Parlamento, a maggioranza, ha respinto tutti gli emendamenti di cui al precedente paragrafo, in ragione del fatto che presso il Senato della Repubblica vi fosse in esame un testo di legge, il 1461;

    il progetto di legge n. 1461 è atto a completare il quadro normativo della figura giuridica del caregiver familiare ma, tuttavia, non prevede alcun indennizzo economico per il lavoro di cura;

    il Governo ha assicurato le opposizioni circa la volontà di erogare detto bonus in successivi provvedimenti. Conseguentemente furono presentati diversi ordini del giorno da tutte le forze parlamentari sia di opposizione che di maggioranza, che auspicavano la concessione di detto contributo ai caregiver familiari, alcuni dei quali vennero accolti dal Governo con l'impegno a darvi seguito. Impegno tutt'ora disatteso;

    con la Relazione al Parlamento del 24 aprile 2020, il Governo, richiese l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032 ottenendo dal Parlamento la relativa approvazione con la Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato;

    in data 19 Maggio 2020, veniva pubblicato il decreto-legge n. 34, detto «Decreto Rilancio», ma anche in tale provvedimento, nonostante gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno al DL «Cura Italia» nel passaggio alla Camera, e l'imponente dotazione finanziaria, il Governo non prevedeva nessun bonus per i mesi dì marzo, aprile e maggio 2020 per i Caregiver Familiari, non rispondendo ai bisogni di milioni di famiglie per un aiuto immediato posto che avevano dovuto sostenere in solitudine, a causa della completa sospensione delle attività domiciliari e di quella dei centri diurni in favore delle persone con disabilità grave – attività che tuttavia stentano a riprendere a regime – il maggiore peso, anche economico, per far fronte alle attività di cura verso i loro congiunti con disabilità grave;

    nel corso dell'esame del Decreto Rilancio (AC 2500) presso la Commissione Bilancio, numerosissime sono state le proposte emendative presentate sui temi della disabilità, anche per il riconoscimento del bonus da 600 euro per i mesi di aprile e maggio al pari di tutti coloro ai quali veniva riconosciuto. Ma anche in tale caso le proposte emendative sono state respinte dal Governo con la medesima motivazione, ossia che vi fosse un provvedimento in Senato in materia di caregiver familiari;

    in questo clima di incertezza determinato dalla pandemia di COVID-19, e dalle conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo, nonché in conseguenza delle misure per il riavvio delle attività verso una, auspicata, normalizzazione, le persone con fragilità e le persone con disabilità e le loro famiglie hanno visto assottigliarsi, se non negati come nel caso del bonus da 600 euro, gli spazi finanziari e le azioni dì un concreto sostegno che sarebbe loro dovuto essere loro garantito;

    in tale quadro è giunta la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 che, sebbene non ancora pubblicata, è stata ampiamente anticipata nei suoi contenuti dal Comunicato Stampa del 24 giugno 2020 della medesima Corte Costituzionale nel quale il Giudice delle leggi afferma che «285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita» il secondo profilo, purtroppo veritiero, di interesse specifico per il Parlamento è invece un pesantissimo atto di accusa al Legislatore perché afferma «È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili» attestando con ciò la totale inerzia del legislatore innanzi le pressanti e reiterate richieste di un adeguamento dell'assegno mensile capace di garantire una vita dignitosa. Tale sentenza tuttavia presenta un profilo applicativo limitato ad una sola fattispecie di beneficiario della misura previdenziale, non contemplando dunque tutti gli altri beneficiari che a vario titolo di invalidità percepiscono mensilmente un importo, come aggiornato ai valori del 2020, che tuttavia non supera il limite previsto dalla medesima Corte Costituzionale e stabilito come minimo essenziale adeguato «a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere» ovvero quello stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità;

    tale decisione della Corte Costituzionale rappresenta un elemento di speranza per il futuro di milioni di persone con disabilità e per le loro famiglie che, proprio in ragione degli elevati costi di cura che sostengono, spesso vivono ai limiti della soglia di povertà;

    è compito dunque del legislatore rimuovere ogni ostacolo per una effettiva attuazione e realizzazione dell'articolo 38 della Costituzione e, nello specifico , per le persone con disabilità e per i loro caregiver familiari,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni provvedimento utile, a carattere di urgenza, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione di una più organica disciplina del Caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'Interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosca un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, provvedendo nel contempo che il contributo di cui al presente impegno, in considerazione della sua natura emergenziale, sia compatibile con il reddito di emergenza di cui al provvedimento in esame e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   a ricercare, anche attraverso la predisposizione entro il mese di luglio 2020, di una nuova Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per richiedere un'ulteriore scostamento del bilancio, le risorse necessarie a completare il quadro strutturale degli interventi per la ripresa del Paese dagli effetti della crisi pandemica, prevedendo quindi un apposito capitolo con adeguate risorse finanziarie non inferiori a 1 miliardo di euro annui da destinare per il sostegno e la valorizzazione del ruolo di cura del caregiver familiare e di 4,5 miliardi di euro annui da destinare alla piena attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 tale che la sua concreta applicazione, ovvero l'aumento delle pensioni per gli inabili totali al minimo stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità, sia estesa a tutte le misure economiche erogate a qualunque titolo di invalidità civile, anche parziale, per garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/2500-AR/2De Toma, Rachele Silvestri, Ermellino, Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato la chiusura di tutti i musei e luoghi di cultura appartenenti sia al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che ad altri enti territoriali;

    il decreto Rilancio reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    con la graduale riapertura il Governo ha deciso di stanziare risorse per la ripartenza anche in campo culturale;

    il decoro e la manutenzione delle esposizioni presenti nei musei di cui sopra, sono parte fondamentale del rilancio post COVID-19 del sistema museale e culturale Italiano nel mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a mettere in atto un intervento di tipo strutturale, volto a stanziare, in tempi ragionevoli, fondi per la pulizia, il rinnovo e l'adeguamento funzionale delle esposizioni museali nonché per l'aggiornamento del cosiddetto linguaggio museale in molti casi da considerarsi obsoleto.
9/2500-AR/3Iorio.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 230 viene sancito un incremento nella misura di 8.000 posti nel concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti nella procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

    la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;

    tale necessità è stata maggiormente accentuata dalla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, soprattutto in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico che potrebbe presentare diverse criticità, a causa dei gravi problemi della ripresa della didattica in presenza nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza, delle oltre 200 mila supplenze che dovranno essere fatte per avere la copertura di tutte le cattedre dell'organico di fatto, senza tralasciare il problema che a settembre moltissime scuole saranno prive del Direttore dei servizi amministrativi, tenendo conto anche dell'esistenza dì migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

    vista l'urgenza di immettere in ruolo personale che ha già svolto le proprie funzioni e che necessita di essere stabilizzato – quali i DSGA facente funzione che privi di titolo di laurea risultano pertanto essere stati esclusi dal concorso ordinario indetto per la copertura di 2.004 posti –, e di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sui sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,

impegna il Governo:

   a procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso, tale da garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e permettere così l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA;

   a prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
9/2500-AR/4Fioramonti, Orfini, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 119 vengono disciplinati gli Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

    al comma 5 è disciplinata la detrazione fiscale nella misura del 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

    al comma 6 la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

    il decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020, identifica i criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid;

    esiste la possibilità che in alcune circostanze gli impianti fotovoltaici realizzati, di cui al comma 5, possano essere progettati integrando come accumulatore un veicolo elettrico secondo la logica del vehicle to grid,

impegna il Governo

a far rientrare altresì nella definizione di sistema di accumulo del comma 6, nei limiti delle risorse disponibili e nel limite dell'Incentivo previsto, i veicoli elettrici intesi come «Unità virtuali abilitate miste (UVAM)», di cui al decreto citato in premessa.
9/2500-AR/5Cunial.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede norme in materia di salute. In particolare sono previste disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale;

    l'emergenza coronavirus ha portato alla luce in tutta Italia la fragilità della organizzazione della rete assistenziale territoriale;

    sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è apparso evidente come la popolazione più fragile sia quella anziana e con patologie croniche, dato ancora più rilevante considerando il cambiamento demografico dovuto all'invecchiamento generale della popolazione italiana che secondo dati Istat riferiti al 2019 è tra le più longeve al mondo: la speranza di vita alla nascita per le donne e di 85.3 anni, mentre è di 81 anni per gli uomini:

    le Residenze Sanitarie Assistite (Rsa) sono strutture non ospedaliere che ospitano per un periodo variabile da poche settimane a tempo indeterminato persone non autosufficienti, malati cronici o polipatologici che non possono essere assistite in casa, che necessitano di specifiche cure mediche e di un'articolata assistenza sanitaria. Tali ospiti/pazienti sono quindi i soggetti più a rischio di conseguenze letali da contagio da COVID-19;

    l'istituto Superiore di Sanità ha diffuso i dati finali sull'indagine nelle Rsa (aggiornamento nazionale al 5 maggio 2020) per le morti durante il picco del COVID-19. Dalla lettura del «Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie» emerge che su 9.154 deceduti, 680 erano risultati positivi al tampone mentre 3.092 avevano sintomi simili a quelli dell'influenza, pari a circa il 41.2 per cento, con il 7.4 per cento del totale dei decessi con riscontro di infezione da Sars-CoV-2 e il 33.8 per cento con sintomi simil-influenzali a cui non è stato effettuato il tampone e per i quali, conseguentemente, non può essere esclusa la positività al virus;

    le Rsa hanno pagato un prezzo alto in termini di vite perché la rete territoriale non era organizzata per affrontare l'emergenza. È quindi necessaria una riorganizzazione territoriale in rete e condivisa, capace di valutare attentamente i singoli casi e indirizzarli verso la soluzione più coerente;

    la rete di assistenza deve garantire flessibilità nelle proposte: assistenza domiciliare di varia tipologia e intensità; centri diurni; sostegni ai familiari; supporto al lavoro privato di cura come quello svolto dalle badanti; proposte per l'invecchiamento attivo; azioni di informazione e orientamento alla permanenza in strutture;

    la salute e il benessere delle persone è legato anche all'ambiente quotidiano di vita e, per garantire una permanenza comunitaria in struttura o a domicilio dignitosa e assicurare una assistenza multidimensionale è necessaria una revisione dei requisiti strutturali e dei percorsi;

    non è ugualmente rimandabile una riflessione sul sistema di organizzazione e finanziamento che ha reso sempre più precaria la qualità delle cure, incentivando poco la formazione professionale, la valorizzazione delle competenze e la risposta ai bisogni dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, sul sistema di finanziamento e sull'offerta di servizi delle residenze sanitarie assistite e delle altre strutture all'interno della rete di servizi territoriali per garantire una assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura affinché esse siano adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
9/2500-AR/6Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Vizzini, Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, è «l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito»;

    la finalità del FSE è quella di condividere tra gli operatori del settore sanitario la storia clinica di un cittadino al fine di migliorare sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo l'assistenza sanitaria;

    parte specifica del FSE, di particolare interesse per le farmacie, è il Dossier farmaceutico (DS), istituito dal legislatore «Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente». Il DS dovrà essere «aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.», (comma 2-bis, introdotto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);

    nel regolamento che disciplina il fascicolo sanitario elettronico (FSE), emanato dal Ministro della salute, il 3 settembre 2015, oltre alla definizione dei contenuti e delle modalità attuative sono riportati un nucleo minimo di dati che ne determinano la stessa validità fra cui oltre ai dati identificativi dell'assistito, i referti, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissioni, il profilo sanitario sintetico, il consenso o il diniego alla donazione degli organi/tessuti, anche il dossier farmaceutico;

    la condivisione dei dati relativi alla storia del paziente tra operatori diversi del settore sanitario, come ad esempio i medici di medicina generale e gli stessi farmacisti, rappresenta uno strumento idoneo per fornire un miglior servizio sanitario nel preciso interesse del paziente;

    il profilo sanitario sintetico è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente;

    il dossier farmaceutico è uno strumento informatico che potrebbe rivelarsi di importanza strategica per l'attivazione di ulteriori nuovi servizi professionali legati alla dispensazione del farmaco in farmacia. Le finalità per le quali il legislatore ha istituito il dossier farmaceutico, vale a dire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, coincidono con quelle previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 prevede, infatti, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;

    la pronta disponibilità dei dati relativi alle prescrizioni mediche e alla storia clinica di ogni paziente, facilmente disponibili grazie al FSE e al Dossier Farmaceutico, potrebbero consentire così la creazione di programmi finalizzati alla presa in carico del paziente da parte delle farmacie con ovvi risvolti positivi sull'aderenza dei malati alle terapie mediche e sulla farmacovigilanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, l'attuazione del dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale al fine di garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica integrando, al contempo il fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino.
9/2500-AR/7Misiti, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame – A.C. 2500/A – di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – contiene, tra l'altro, diverse disposizioni in materia di produzione, distribuzione e consumo di energia elettrica, con particolare riguardo all'energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili;

    tra le tante novità inserite nel cosiddetto «decreto rilancio» che interessano da vicino l'energia elettrica, merita particolare attenzione la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata alle utenze non domestiche connesse a bassa tensione;

    da tempo l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel disporre che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, al comma 3, lettera b), introduce una esenzione per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

    con specifico riferimento alle cooperative elettriche storiche che rappresentano un tipo di operatore elettrico, presente su tutto l'arco alpino (dalla Valle d'Aosta al Friuli-Venezia Giulia) da più di un secolo, e che, caratterizzate da un rapporto mutualistico con i propri soci, svolgono attività di produzione e distribuzione di energia elettrica alle comunità locali, l'articolo 1, comma 911 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che il citato articolo 52 si applica alle cooperative elettriche storiche, di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che cedono l'energia prodotta i propri soci e sono utenti di un servizio che si associano per soddisfare in forma mutualistica i propri bisogni, attraverso la creazione di cooperative di utenti;

    in relazione alla nozione di autoconsumo e dei tempi di applicazione delle previsioni citate, mentre sono evidenti la natura interpretativa dell'articolo 1, comma 911 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'applicabilità dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai consorzi, alle cooperative ed alle società consortili che autoproducono energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW e la cedono ai propri soci per impieghi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dall'altro lato si registra incertezza nell'interpretazione da parte degli Uffici competenti che hanno mutato indirizzo ed adottato pareri difformi, con conseguente avvio di molteplici contenziosi con i soggetti che, avendo fatto legittimo affidamento sulle indicazioni inizialmente ricevute, hanno esercitato la propria attività in esenzione di accisa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a garantire che le azioni degli Uffici competenti e di ARERA siano conformi all'indirizzo interpretativo indicato e già consolidato.
9/2500-AR/8Plangger.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni in materia di assistenza territoriale, riordino della rete ospedaliera e finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

    gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) offrono prestazioni di alta specializzazione a carattere nazionale e costituiscono parte integrante – e fondamentale – del Sistema sanitario nazionale;

    i limiti di volume attualmente vigenti, relativi alle prestazioni sanitarie in mobilità interregionale rischiano di compromettere la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino nell'esercizio del diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost.;

    gli ostacoli alla mobilità sanitaria interregionale mettono a repentaglio la stessa attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2, Cost.), rischiando di vanificare sia la portata del principio di solidarietà (articolo 2 Cost.) che l'affermazione dell'«unicità e indivisibilità» della Repubblica di cui all'articolo 5 Cost,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative atte a incentivare la mobilità sanitaria interregionale, anche valutando specifiche deroghe ai limiti quantitativi previsti per la stessa laddove il loro venire meno possa giustificarsi per l'elevata specializzazione e rilevanza delle prestazioni erogate da taluni enti del Servizio sanitario nazionale.
9/2500-AR/9Occhionero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del decreto-legge in esame dispone la cancellazione del versamento IRAP 2019 e la riduzione fino al 50 per cento dell'importo dovuto a titolo di acconto IRAP 2020;

    l'articolo 126 del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno al 16 settembre il termine di riavvio della riscossione dei versamenti tributari sospesi, rinviando alla medesima data il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali e assistenziali;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 ha disposto il rinvio delle scadenze fiscali esclusivamente per un ristretto novero di contribuenti e appare dunque del tutto insufficiente a rispondere alle esigenze di liquidità del ciclo economico;

    come confermato dal Rapporto annuale dell'Istat del 3 luglio scorso, i gravi effetti della pandemia COVID-19 sul tessuto socio-economico del Paese sono ancora lontano dall'esaurirsi ed è diventato di assoluta urgenza l'adozione di iniziative di sostegno e stimolo del mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il rinvio delle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti relativi alle imposte sui redditi almeno al 30 novembre 2020, prevedendo modalità di rateizzazione e sconto degli importi dovuti anche al fine di garantire il rilancio del sistema produttivo del Paese e di recuperare e accrescere i livelli occupazionali registrati prima della pandemia COVID-19.
9/2500-AR/10Librandi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del decreto-legge in esame dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

    la misura del contributo è determinata in relazione al fatturato e spetta in ogni caso per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;

    sia pure in ragione delle limitate risorse a disposizione, il contributo a fondo perduto non vede fra i propri destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103;

    tali professionisti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema Paese, sia per l'attività professionale svolta, sia per il forte impatto positivo che essi hanno sul tessuto socio-economico nel suo complesso, garantendo, fra le altre cose, un forte afflusso di entrate tributarie e un fondamentale stimolo dei livelli occupazionali, cui non si può prescindere nell'approntare il rilancio dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eventualmente anche valutando — laddove necessario in mancanza di risorse — di ripartire la modalità di calcolo dello stesso sulla base delle diverse fasce di reddito, in modo da assicurare in ogni caso una forma di sostegno a una categoria professionale che riveste un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/11D'Alessandro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31 del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (cosiddetto Fondo PMI) per circa 4 miliardi di euro;

    il funzionamento di tale Fondo è stato oggetto di una profonda revisione da parte del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto decreto Liquidità), con il precipuo scopo di approntare uno strumento di agevolazione nell'accesso al credito delle imprese in difficoltà e dei professionisti che hanno visto i propri ricavi fortemente compromessi dagli effetti della pandemia COVID-19;

    fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti fino a 30.000 euro, con preammortamento a 24 mesi e durata massima di 120 mesi, tuttavia, non sono inclusi gli enti non commerciali, i quali, notoriamente, svolgono fondamentali attività di interesse generale a favore della collettività e della inclusione sociale, e rispondono in modo sussidiario ai bisogni delle persone più fragili. Si segnala sul punto che l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha esteso l'accesso ai soli enti del Terzo settore che tuttavia, nel periodo transitorio, comprendono esclusivamente Onlus, organizzazioni di volontario e associazioni di promozione sociale. Ciò comporta un'esclusione dall'accesso al fondo per le PMI per tutti gli enti non profit che, prima della piena attuazione della Riforma del Terzo settore, non potranno qualificarsi come tali;

   considerato che:

    il terzo settore, con la sua presenza capillare sul territorio e grazie alle tante professionalità presenti, ha saputo riorganizzarsi sin dalle prime fasi dell'emergenza, nonostante l'esplosione di richieste di aiuto, la parziale diminuzione delle donazioni in denaro destinate temporaneamente a favore del sistema sanitario, i maggiori costi di gestione, e la necessità di preservare dall'epidemia i volontari più anziani;

    il terzo settore, grazie anche al modello culturale promosso dal percorso avviato con il codice del terzo settore, è occasione di lavoro per oltre 800.000 professionalità nei diversi campi di attività, e vero luogo di innovazione sociale soprattutto per i nostri giovani;

   valutato che:

    è necessario, nonostante si sia in regime transitorio sino all'entrata in vigore del RUNTS, rispetto alle misure di accesso al credito e a tutte le misure introdotte nei provvedimenti legislativi in corso, che si preservi l'integrità dell'impianto dettato dal Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che valorizza e include la pluralità degli enti;

    l'inclusione, infatti, anche degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, rappresenta un'urgenza reale e concreta per garantire la continuità delle attività. Si deve altresì tenere conto che per «ricavi» si dovranno intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile le garanzie del Fondo PMI, oltre agli enti del Terzo settore qualificabili come tali nel periodo transitorio ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ONLUS, APS e ODV iscritti nei rispettivi registri), anche a favore di tutti gli enti non commerciali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, così da garantire il più agevole accesso al credito da parte di enti che, per la loro vocazione economica e sociale, rappresentano un asse portante e fondamentale per la coesione sociale del Paese e per la crescente richiesta di protezione sociale da parte delle persone.
9/2500-AR/12Gadda, Toccafondi, Noja, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggi in conversione reca, all'articolo 229, misura volte ad incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, anche in considerazione degli effetti prodotti dalle misure di contenimento del COVID-19 sulla mobilità urbana e metropolitana;

    fra tali misure vi rientra il cosiddetto bonus mobilità, che consiste in un contributo di importo fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa diverse dalle autovetture;

    il bonus mobilità viene riconosciuto esclusivamente ai maggiorenni residenti in capoluoghi di provincia o regione, comuni con più di 50.000 abitanti o città metropolitane, escludendo dalla fruizione di tale importante misure ampie fasce della popolazione che pure ne trarrebbero beneficio, soprattutto laddove costrette — magari per esigenze lavorative — a spostarsi ogni giorno da piccoli comuni ad ampi agglomerati urbani;

    la necessità e l'urgenza di favore la più ampia attuazione delle misure di contenimento del virus, tuttavia, rende quanto mai impellente l'estensione del bonus mobilità a tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di residenza;

    lo sviluppo della mobilità sostenibile rappresenta passaggio fondamentale anche verso la realizzazione di quella transizione ecologica che è ormai uno degli obiettivi fondamentali dell'Italia, dell'Europa e di numerosi Paesi del mondo — come affermato anche di recente in occasione della presentazione del Green New Deal — e che produce effetti positivi sia sul piano economico, che sociale e ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il rafforzamento e l'estensione generalizzata del bonus mobilità (cosiddetto bonus bici) a tutti i cittadini, ovvero l'estensione di tale fondamentale misura — sia da un punto di vista sanitario, ambientale e socio-economico — anche ai cittadini residenti in comuni con meno di 50.000 abitanti.
9/2500-AR/13Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 229 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, è stata prevista l'istituzione di un buono mobilità, in favore dei residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60 per cento della spesa sostenuta;

    la previsione è volta ad incentivare forme di trasporto sostenibili che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   considerato che:

    gli interventi a favore della sicurezza stradale contenuto nel cosiddetto decreto Rilancio sono stati giudicati del tutto insufficienti da parte di ANCI e altre associazioni nazionali e locali impegnate nella mobilità sostenibile;

    l'emendamento 229.95. a firma del sottoscritto, che conteneva le norme a mio avviso migliorative del testo del decreto, tra cui una definizione più appropriata delle corsie ciclabili, il doppio senso ciclabile, le strade scolastiche e l'apertura delle corsie del trasporto pubblico al transito delle biciclette, è stato ritirato a fronte di pareri contrari espressi dai Relatori e dal Governo;

   valutato che:

    importanti sono gli investimenti che i comuni hanno intrapreso in questi mesi per mettere in sicurezza le rispettive reti stradali nel dopo-COVID nell'attesa di un impegno legislativo adeguato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori misure volte a disciplinare il traffico stradale per garantire la diffusione di una mobilità sostenibile in sicurezza.
9/2500-AR/14Paita, Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 182, comma 2, del decreto-legge in esame consente la prosecuzione delle attività agli operatori del settore del turismo concessionari di beni del demanio marittima laddove le aree e le relative pertinenze in concessione siano oggetto di riacquisizione già disposta o di procedimenti di nuova assegnazione;

    con l'emendamento 182.1, approvato in corso di esame della V Commissione bilancio e poi oggetto di revisione in sede di ritorno in Commissione, si è voluto porre in evidenza la necessità di tenere in considerazioni gli effetti devastanti prodotti dal COVID-19 sul settore delle concessioni — non solo marittime, ma anche — lacuali e fluviali, proponendo di estendere la proroga delle concessioni prevista dal decreto-legge anche a tali concessioni;

    i titolari di concessioni demaniali lacuali e fluviali, al pari di quelli marittimi, sono stati colpiti con particolare virulenza sia dall'attuale fase di recessione che dalle misure di contenimento del virus, con ripercussioni di lungo corso e che mettono a repentaglio la stessa tenuta delle concessioni in essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a prevedere strumenti di proroga o compensazione delle concessioni demaniali lacuali e fluviali, così da tutelare anche tale comparto dagli effetti del COVID-19 e incentivare i relativi titolari a mantenere in essere, nonostante tutte le difficoltà, gli elevati standard di qualità che essi offrono nella valorizzazione del patrimonio nazionale.
9/2500-AR/15Bendinelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 84 del decreto-legge in esame prevede un complesso di indennità temporanee in favore di alcune categorie, fra cui il riconoscimento di un'indennità, per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascuna mensilità, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro in conseguenza della pandemia da COVID-19;

    tale indennità, per quanto non sufficiente a far ripartire il paese e il ciclo economico-produttivo, rappresenta un sostegno fondamentale per numerosi lavoratori e famiglie, soprattutto nella fase di profonda recessione registrata nel corso di questi ultimi mesi;

    fra i destinatari di tale importante misura di sostegno, tuttavia, sono stati esclusi i titolari di trattamenti pensionistici indiretti, i quali vengono ingiustamente equiparati ai titolari di pensione diretta, senza considerare la condizione di vulnerabilità che spesso contraddistingue la categoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative volte a prevedere indennità, contributi o particolari benefici in favore dei titolari di pensione indiretta, al fine di garantire anche a tali soggetti una qualche forma di sostegno rispetto alle conseguenze del COVID-19.
9/2500-AR/16Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 104 del decreto-legge reca disposizioni in materia di assistenza c servizi per la disabilità, nell'ottica di rafforzare il supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura;

    la necessità di garantire forme di assistenza e sostegno a tali categorie di persone, costituendo aspetto di primaria importanza nella garanzia della pari dignità sociale, è divenuta oggetto di specifica normativa fiscale, laddove l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 196, n. 917, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del lavoratore;

    tale disposizione, per quanto meritoria e fondamentale, non contempla la non concorrenza alla formazione del reddito delle stesse somme e prestazioni che siano erogate dal datore di lavoro in favore del lavoratore stesso e per le medesime finalità;

    l'esclusione della tassazione per le somme e prestazioni destinate al lavoratore anziano o non autosufficiente rappresenta una misura di fondamentale importanza e che è diretto corollario del principio solidaristico di cui all'articolo 2 Cost. e di eguaglianza sostanziale (articolo 3 Cost.), senza il quale si rimarrebbe nella situazione di agevolare forme di assistenza verso familiari in condizioni di difficoltà, ma non rispetto al lavoratore stesso, sebbene versi nelle medesime condizioni di salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di detassazione, ovvero la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro in favore dal lavoratore anziano o non autosufficiente.
9/2500-AR/17Ferri, Occhionero.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni in materia di transizione ecologica e ambientale, come il sostegno alle zone economiche ambientali, il rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini e l'incentivazione alla mobilità sostenibile;

    un altro ambito d'intervento del decreto-legge è quello delle misure per il sostegno all'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, anche con riguardo alle filiere agroalimentari e di sostenibilità delle produzioni agricole;

    le imprese del settore agroenergetico rivestono un ruolo di importanza cruciale per il rilancio del Paese, in quanto contemperano gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione a ciclo chiuso con il sempre più ingente fabbisogno energetico della popolazione, garantendo la produzione di energia pulita, non dannosa e a impatto zero;

    per far fronte ai danni diretti e indiretti recati dalla pandemia COVID-19 a tali imprese, si rende quanto mai urgente e necessario promuovere la filiera del biometano agricolo, in particolare attraverso lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie volte alla produzione di energia elettrica e rinnovabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie ad agevolare e incentivare l'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e del gas, garantendo in tal modo il processo di transizione verso l'utilizzo delle energie rinnovabili e, al contempo, il necessario supporto al settore agroenergetico quale comparto fondamentale per il rilancio, lo sviluppo e la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/18Fregolent, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    Il decreto Rilancio introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    all'articolo 195 è previsto un fondo emergenziale a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali, stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il cui importo ammonta a circa 50 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi di informazione connessi alla diffusione del contagio da COVID-19;

    l'erogazione avviene secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 che disciplina i criteri di riparto e le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

    tale contributo è destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) e viene concesso sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto;

    le emittenti radiotelevisive di piccole e medie dimensioni, non presentando i requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica per accedere al Fondo per il Pluralismo e l'innovazione, non sono inserite nella graduatoria del 2019 e, di fatto, risultano escluse anche dal contributo emergenziale;

    queste ultime hanno ugualmente svolto un servizio informativo di interesse generale su tutto il territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale;

    è necessario dare supporlo anche a queste piccole e medie realtà imprenditoriali che rappresentano centinaia di posti di lavoro messi gravemente a rischio dalla emergenza sanitaria e dalla crisi economica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare parte del fondo emergenziale, di cui all'articolo 195, in misura non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo, alle piccole e medie emittenti radiotelevisive locali non inserite nella graduatoria 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
9/2500-AR/19Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore più colpito dal lockdown è sicuramente quello turistico e in questo vi rientrano anche le strutture ricettive extra alberghiere, incluse quelle che esercitano attività saltuaria senza partita Iva e che rappresentano una soluzione di accoglienza turistica sostenibile. Tale caratteristica è legata, infatti, alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, costituendo anche un freno al consumo di suolo soprattutto in aree naturali di particolare pregio;

    inoltre, la trasformazione di abitazioni sfitte, rese disponibili per l'ospitalità turistica sopperisce alla mancanza di posti letto soprattutto in questo momento storico in cui vi è la necessità di distanziamento sociale per il contrasto al contagio da Coronavirus, Il rilancio del Paese passa quindi anche attraverso il contributo di questa tipologia di accoglienza alternativa e appetibile al pari delle grandi strutture alberghiere consolidate, una realtà forte che contribuisce anche all'economia circolare di tutto l'indotto che l'ospitalità smuove;

    queste «micro-strutture ricettive» riescono ad intercettare un segmento molto vasto di turisti che non guardano alle strutture tradizionali, ma che invece preferiscono queste tipologie di accoglienza per svariate ragioni, come ad esempio vivere la cultura locale, essere accolti come «a casa», vivere esperienze diverse;

    oltre ai bed and breakfast vi sono le locazioni brevi di immobili, senza servizi aggiuntivi, offerti dai proprietari di case che locano al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Anch'esse possono offrire accoglienza turistica e costituiscono una risorsa importante per il turismo tenuto conto che alimentano e valorizzano il turismo locale e familiare. I vantaggi offerti dalle locazioni brevi di immobili adibiti a case e appartamenti per vacanze sono molteplici. Uno fra tutti è la comodità di affittare una casa per famiglie con bambini e animali: l'uso della cucina e di tutta la casa garantisce comfort e risparmio di costi non indifferente;

    le locazioni brevi consentono, altresì, di rispettare le norme di sicurezza basate sul distanziamento sociale, questo requisito risulta imprescindibile in una fase epidemiologica ancora non sopita. Inoltre, sono strumentali alla creazione di benessere anche in zone economicamente marginali, non servite dalle grandi catene alberghiere ma dalla grande attrattiva naturalistica;

    si ricorda che, a differenza delle altre attività ricettive, i bed and breakfast in questione e le locazioni brevi non rientrano nel bonus «tax credit» e non possono scaricare nessun tipo di costo; tuttavia, sono sottoposti a stringenti adempimenti, alla pari delle attività d'impresa, come ad esempio l'obbligo di comunicazione degli alloggiati attraverso il portale delle questure, l'obbligo di avere il codice identificativo unico e il pagamento della tassa di soggiorno;

    dunque per questo settore non vi sono alcune forme di sostegno nel «decreto Rilancio» e negli altri decreti che vanno a incentivare le famiglie e le imprese italiane e a sostenere il turismo nazionale,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di tutelare le strutture extra alberghiere prive di partite IVA anche promuovendo, alla luce di quanto previsto dagli articoli 241 e 242 del «decreto Rilancio», interlocuzioni con le regioni per stimolare iniziative complementari a quelle nazionali che possano tutelare, nella considerazione delle specificità territoriali di ricettività turistica, tale tipologia di strutture.
9/2500-AR/20Penna, Varrica, D'Orso, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 121 del decreto-legge oggi in conversione è stato oggetto di approfondito confronto nel corso dell'esame della Commissione Bilancio e prevede l'opzione per la cessione o lo sconto in luogo di una serie di detrazioni Fiscali, come quella per gli interventi in materia edilizia ed energetica e il cosiddetto ecobonus;

    in particolare, si prevede che la cessione del credito d'imposta di pari ammontare alla detrazione riconosciuta possa essere effettuata in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, così da garantire una pronta liquidazione dell'agevolazione fiscale c una sicura entrata per l'istituto o l'intermediario, configurando, così, l'opzione come un ottimale strumento di rafforzamento della liquidità del Paese;

    tale facoltà riconosciuta in capo al contribuente, pur costituendo un importante strumento di stimolo e di rilancio per l'economia reale, viene limitata dallo stesso articolo 121 alle sole spese sostenute nel biennio 2020-2021, escludendo tantissimi cittadini dalla fruizione dei benefici derivanti dall'opzione, con conseguenze negative sia in termini di liquidità che, quindi, di consumi;

    appare del tutto irragionevole non riconoscere in capo ai medesimi soggetti che, prima del 2020, abbiano sostenuto spese relative agli interventi elencati dall'articolo 121, costringendo gli stessi a godere esclusivamente della detrazione per quote annuali, mentre chi effettua gli stessi interventi oggi può monetizzare, da subito, la relativa agevolazione fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta di pari importo rispetto alle quote di detrazione ancora in essere anche ai soggetti che abbiano effettuato gli interventi di cui all'articolo 121 in anni precedenti rispetto al 2020: a valutare, nell'ipotesi di utilizzo dello sconto in fattura da parte del committente, modalità di compensazione dei maggiori oneri amministrativi e finanziari sostenuti dall'impresa che ha eseguito lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico degli edifici, non ricompresi tra quelli incentivati al 110 per cento, per la cessione del credito agli intermediari finanziari.
9/2500-AR/21Moretto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente a Cassa Depositi e Prestiti-CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A. a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

    in via preferenziale, il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche;

    in particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27, le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno c il rilancio del sistema economico produttivo italiano e, inoltre, gli interventi del patrimonio destinato hanno a oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;

   considerato che:

    paradossalmente, la previsione relativa al fatturato produrrà l'effetto di escludere dall'intervento di CDP la stragrande maggioranza delle imprese italiane, che – com'è noto sono di dimensione media e medio piccola: si tratta inoltre delle imprese maggiormente colpite dall'attuale crisi sanitaria ed economica, sia dal punto di vista occupazionale che della capitalizzazione: tali imprese, per potere ripartire concretamente, devono oggi affrontare costi extra legati all'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e, dunque, si trovano concretamente in crisi di liquidità;

    occorre dunque estendere l'intervento del Patrimonio destinato anche alle imprese con fatturato inferiore alla soglia di cui alla vigente lettera c), proprio per tener conto della cronica frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano: infatti, tale caratteristica è fattore di elevata competitività in tempi di crescita economica sostenuta ma, al contempo, nelle situazioni di crisi è fonte di debolezza;

  valutato che:

    il provvedimento del Governo, inoltre, non tiene conto di un possibile intervento in favore delle imprese che si trovano in Concordato in continuità: esse, proprio per questa qualificazione della «continuità aziendale», dovrebbero considerarsi al di fuori della normativa UE di «impresa in difficoltà». Ciò in particolare vale per le aziende che, già ante crisi sanitaria, si trovavano in ripresa di fatturato di utili di portafoglio ordini e per le quali, dunque, l'intervento del capitale pubblico nell'equity consente di assicurare una definitiva ripresa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, anche attraverso una modifica dell'articolo 27, comma 4, lettera c), ad abbassare da 50 a 10 milioni di euro la soglia di fatturato richiesta dalla legge per l'intervento del Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti e, anche in sede di predisposizione delle norme attuative, a prevedere uno specifico intervento in favore delle imprese che si trovano in concordato in continuità, alle condizioni previste dalle predette norme.
9/2500-AR/22Migliore.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggi in conversione reca numerose misure volte al rilancio del Paese, attraverso azioni di stimolo per il ciclo produttivo-imprenditoriale. soprattutto attraverso la leva fiscale, anche nelle forme della semplice facoltà di cedere eventuali vantaggi fiscali:

    con l'ultima legge di bilancio (cfr. legge n. 160 del 2019. articolo 1, commi 184 e seguenti), è stato introdotto un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi e in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0;

    tale importante misura rappresenta un importante strumento di incentivazione agli investimenti in settore chiave dell'agenzia di politica economica del Paese, anche se, attualmente, viene espressamente negata la possibilità di cedere o trasferire il relativo credito d'imposta;

    proprio per ovviare a tale previsione, che rischia di compromettere l'efficacia e la portata del credito d'imposta in R&S introdotto dalla legge di bilancio 2020. l'emendamento 122.034 presentato dai Relatori al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge disponeva la cedibilità e la trasferibilità di tale credito;

    nonostante il suddetto emendamento non sia stato oggetto di esame da parte della V Commissione, la previsione si configura come essenziale rispetto alla ratio e agli effetti che il credito d'imposta si propone di perseguire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a consentire la trasferibilità o cedibilità del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e industria 4.0. così da garantire anche la pronta liquidazione dello stesso e incentivare gli investimenti in un settore del tutto strategico per la ripartenza del Paese.
9/2500-AR/23Scoma, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    i tempi di discussione in Commissione Bilancio non hanno consentito di esaurire l'ampio dibattito avviato sul Decreto «Rilancio» lasciando perciò ancora irrisolte alcune criticità fra le quali quelle relative agli interventi nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia nel 2016 e 2017;

    fra le esigenze rappresentate dai Sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici rientrano fra l'altro:

    la proroga dei termini previsti dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 in merito alla Zona franca urbana nonché l'esenzione da alcuni tributi anche in ragione dell'acuirsi della crisi economica a seguito del COVID-19;

    l'adozione di misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e la proroga dei contratti a tempo determinato;

    l'approvazione di ulteriori interventi urgenti a favore della gestione commissariale del sisma già sollecitati sia dal Commissario stesso sia dagli Amministratori dei Comuni interessati sia da Associazioni di Categoria e Ordini professionali;

    la proroga dello stato di emergenza a dopo il 31 dicembre 2020;

    l'incremento degli incentivi per i tecnici ora chiamati a nuove responsabilità con l'autocertificazione dei progetti;

    è necessario rilanciare un forte impegno a tutti i livelli istituzionali per dare concretezza in tempi rapidi e certi ai programmi di ricostruzione dei luoghi e delle economie dei territori di Marche. Umbria. Abruzzo e Lazio colpiti dal sisma quattro anni fa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, nel primo Decreto-legge possibile, norme per la disciplina ed il finanziamento degli interventi richiamati in premessa nonché degli altri sollecitati dai Comuni e o dalle Associazioni di Categoria al fine di favorire il rilancio delle aree interessate dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale nel 2016 e 2017.
9/2500-AR/24Annibali, Fregolent, D'Alessandro.


   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame contiene norme per il sostegno ai settori della cultura e dello spettacolo e per la promozione del patrimonio culturale immateriale;

    fin dal 2011 l'associazione CPI (Cantori Professionisti d'Italia) si è fatta promotrice della candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, verificando presso i referenti politici e istituzionali (MIBACT, Commissione Nazionale Italiana Unesco) la reale possibilità di proporre tale candidatura;

    dopo una campagna di adesione e di raccolta di firme tra personalità del mondo della cultura italiana (registi, compositori, direttori d'orchestra musicologi) e presso diversi Conservatori, accademie, scuole di musica e circoli lirici, il Dossier Ufficiale della Candidatura «Opera Lirica Italiana dalle origini ad un percorso europeo» è stato proposto alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO il 31 marzo 2015 e, pur ottenendo un punteggio molto alto in riferimento alla preparazione tecnica del dossier, la candidatura non è andata a buon fine;

    con dichiarazioni di supporto di nuove realtà e l'apertura di nuovi tavoli ministeriali, in questi anni si è lavorato al miglioramento del dossier per poterlo ripresentare;

    lo scorso 3 giugno il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha dichiarato: «Adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo, per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico e naturale che possediamo»;

    l'8 giugno 2020 come riportato da Askanews, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, nel suo intervento in occasione della sottoscrizione del Patto per l'Export alla Farnesina, ha dichiarato che «ogni prodotto dell'industria italiana che si esporta nel mondo ha dentro secoli di saperi, conoscenze e bellezza (...) Per questo motivo abbiamo bisogno di investire nel patrimonio cultura e nella riqualificazione della nostra offerta turistica»;

    l'opera e il melodramma sono asset strategici per lo sviluppo del nostro Paese e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

    Verdi Rossini, Bellini Puccini, Donizetti, i compositori della gloriosa scuola napoletana, il Teatro musicale da Monteverdi in poi hanno fatto sì che l'Italia fosse universalmente riconosciuta come la patria della musica, per il suo valore culturale e per gli esiti artistici raggiunti;

    nei prossimi mesi, sarà fondamentale che i teatri italiani siano posti nella condizione di riprendere le proprie attività, e il riconoscimento del valore universale del melodramma italiano potrebbe senza dubbio contribuire al rilancio della loro immagine nel mondo e alla riaffermazione del ruolo determinante dell'Italia nella diffusione dell'arte e della cultura musicale;

    i teatri non sono solo luoghi d'arte e cultura, ma anche di socialità. Non è difficile immaginare come l'emergenza sanitaria, che ha imposto il distanziamento sociale, possa determinare un lungo periodo di crisi per questi luoghi così importanti per la vita socio-culturale delle nostre città e del nostro Paese;

    i Teatri sono scrigni che contengono un patrimonio immateriale che ha reso celebri l'Italia e la sua lingua nel mondo;

    il progetto Creative Europe Opera Out of Opera, coordinato dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma in collaborazione con l'Association Européenne des Conservatoires e altre istituzioni europee, ha realizzato con successo un ciclo d'incontri dedicati alla disseminazione dell'Opera lirica presso un pubblico giovanile, lanciando contestualmente l'app Opera Out of Opera per smartphone, che ha assicurato l'interazione digitale dal vivo con il pubblico durante le esibizioni e ora rimarrà attiva e disponibile per il download;

    viste le difficoltà economico-finanziarie esplose a seguito della chiusura, imposta con una serie di provvedimenti senza precedenti per l'emergenza COVID-19 a tutti i teatri e ai luoghi preposti alla fruizione di spettacoli, di musica e di concerti dal vivo, la candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO può divenire il simbolo della rinascita del settore e dell'intero Paese, proprio come avvenne nel 1943, quando il teatro alla Scala di Milano sventrato da un bombardamento, fu restaurato in tempi record,

impegna il Governo

a porre in atto tutte le iniziative utili a completare l'iter di candidatura dell'opera lirica italiana come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO.
9/2500-AR/25Nitti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria sono numerose le segnalazioni degli utenti, residenti per motivi di studio o lavoro nelle Regioni del nord Italia, che hanno deciso di rientrare nei comuni di nascita, spesso in Sicilia, Calabria o Puglia, dopo la sospensione delle lezioni universitarie o la scelta da parte delle aziende di proseguire con il lavoro agile, e che spesso vi hanno dovuto rinunciare a causa delle tariffe aeree proibitive, fuori dalle medie di stagione;

    se è vero che negli ultimi mesi l'emergenza Coronavirus ha stravolto molte logiche di mercato, costringendo le imprese operanti nel settore viaggi e le compagnie aeree a rivedere i propri piani, ci si sarebbe aspettati sconti e offerte per i viaggiatori per aiutare il rilancio di un comparto in crisi e, invece, purtroppo così non è stato e chi vuole tornare a casa dovrà spendere cifre esorbitanti;

    come se ciò non bastasse, decine di tratte sono stare depennate dalle compagnie nazionali ed internazionali da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone;

    a spaccare l'Italia in due non sono solo le tariffe aree, ma anche una carenza infrastrutturale che, di fatto, disegna una sorta di nuovo confine a Salerno perché è qui che l'alta velocità si interrompe, lasciando lucani, calabresi e siciliani in preda alle vecchie tratte ferroviarie e ai treni degli anni '90, sulla cui puntualità non è stato ancora scritto abbastanza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire tariffe «sociali» sui voli da e per i principali scali aeroportuali della Regione Calabria, anche nell'ottica di rilanciare il turismo e il tessuto economico del sud Italia.
9/2500-AR/26Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    se di rilancio si vuole davvero parlare, sarebbe stato opportuno farlo puntando su un'equità fiscale, partendo da una riforma strutturale dell'Irpef e sulla competenza delle professioni intellettuali, con il riconoscimento dell'accesso al fondo perduto anche alle libere professioni;

    basta analizzare i dati del gettito per rendersi conto di quanto poteva essere decisivo un intervento straordinario in materia Irpef e quanto sia urgente una riforma complessiva: su 41 milioni di contribuenti sono 12,5 milioni, circa il 31 per cento dei contribuenti totali, coloro i quali subiscono un prelievo Irpef pari a zero: il 44 per cento, circa 18 milioni appartenenti alle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 euro lordi l'anno e da 7.500 a 15 mila euro), paga il 2,5 per cento dell'Irpef incassata dallo Stato, ovvero 3,5 miliardi;

    in sostanza, l'1,20 per cento di oppressi fiscali paga 349 volte di più del 44 per cento;

    a ciò si aggiunga che l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti, contando complessivamente oltre il 6 per cento della forza lavoro: in Italia esistono 26 ordini e collegi professionali che includono, approssimativamente, oltre 2 milioni e 300 mila iscritti e se consideriamo anche i dipendenti che lavorano presso gli studi professionali, il numero aumenta per arrivare a circa 6 milioni e mezzo di lavoratori che generano 215 miliardi di euro, pari a circa il 13 per cento del Pil nazionale;

    l'articolo 25 del decreto in esame, nel riconoscere un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, ha escluso gli iscritti agli ordini professionali, in contrasto a quanto riconosciuto dalla Raccomandazione CE 361/2003 secondo cui impresa «è qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica»;

    è paradossale, quindi, che il professionista se esercita la sua attività con studio individuale non può accedere a tale misura, ma se organizzato attraverso una società tra professionisti può farlo: un paradosso che si inserisce in un contesto economico già claudicante e particolarmente difficile per le professioni intellettuali;

    i liberi professionisti, peraltro, sono il comparto economico più colpito anche dalla precedente crisi economica del 2008 per cento, con un calo di produttività di oltre il 20 per cento a fronte di una media nazionale che ha perduto «solo» il 4 per cento di produttività,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse economiche idonee per un intervento strutturale sul terzo scaglione Irpef (redditi da 28.000 a 55.000), al fine di ridurre la pressione fiscale di almeno 1.600 euro l'anno per singolo contribuente;

   ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge in esame in materia di contributo a fondo perduto alle professioni ordinistiche.
9/2500-AR/27Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    se di rilancio si vuole davvero parlare, occorre cominciare a farlo a partire dai borghi italiani e i piccoli comuni interni montani, che soffrono per lo spopolamento, spesso dettato dalla necessità di giovani e famiglie di trasferirsi nei centri maggiori, con più servizi e possibilità di lavoro;

    da tempo l'Uncem, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, ha lanciato l'allarme sullo spopolamento dei piccoli paesi delle aree interne, un fenomeno accelerato bruscamente negli ultimi tempi e che con l'emergenza sanitaria e sociale da COVID-19 rischia di diventare un processo irreversibile;

    l'abbandono delle zone interne porta inevitabilmente con sé la rovina anche dell'ambiente circostante, mentre la riqualificazione e il rilancio rappresenterebbero una crescita di valore e di opportunità in un territorio più ampio: è necessario impedire che in questi centri chiudano le scuole ma anche gli ospedali e che una scadente mobilità contribuisca ad aumentare l'isolamento dei piccoli borghi;

    in particolare, è necessario individuare strumenti fiscali che consentano agli imprenditori di investire nelle aree periferiche, quale misura più funzionale rispetto ai contributi una tantum;

    non si tratta di assistenzialismo, ma di predisporre strumenti e strategie per rilanciare questa parte essenziale del nostro territorio: occorre affrontare con determinazione i problemi dei cittadini e delle comunità che vivono nei territori di montagna, spesso lontani dalle grandi arterie di comunicazione, talvolta sfavoriti da servizi meno accessibili o più difficilmente disponibili;

    l'abbandono di queste realtà rischia di provocare squilibri nei territori, fratture nella società e un grave impoverimento dell'ambiente, i cui danni si ripercuoterebbero ovunque,

impegna il Governo

a prevedere una fiscalità agevolata per le attività commerciali che hanno sede nei borghi con meno di 500 abitanti, al fine di contrastarne lo spopolamento.
9/2500-AR/28Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il decreto-legge reca misure di carattere sociale finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

    nello specifico vengono potenziati il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (legge n. 112 del 2016, il cosiddetto «Dopo di noi»);

    le principali Federazioni nazionali delle persone disabili ritengono le cifre previste non idonee al fabbisogno reale. A dicembre 2019, le associazioni avevano stimato almeno a 2 miliardi la soglia minima del Fondo per garantire la corretta assistenza. Una valutazione fatta prima dell'emergenza coronavirus e che ora si aggrava ancora di più di fronte alle carenze strutturali del sistema nazionale;

    il 23 giugno 2020 la Corte costituzionale si è pronunciata su due questioni di legittimità costituzionale relative alle pensioni per invalidità civile, stabilendo che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;

    la Corte costituzionale ha quindi stabilito che anche gli assegni spettanti agli invalidi civili totali maggiorenni, di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, debbano essere aumentati a 516,46 euro, come già riconosciuto per trattamenti pensionistici di altra natura;

    nel corso della discussione del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato un emendamento a prima firma Meloni che, in ottemperanza alla citata sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38,

impegna il Governo

a garantire che l'erogazione del Fondo descritto in premessa avvenga sentite le associazioni di categoria più rappresentative al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità.
9/2500-AR/29Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    si richiedono provvedimenti a sostegno dello sport e, dunque, delle società del settore, la cui funzione sociale è essenziale, ancor più in un periodo di crisi come quello che l'Italia sta attraversando per l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;

    a tal fine, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta sul valore delle sponsorizzazioni salvaguarderebbe dall'effetto devastante derivante dalla perdita di sponsor che si preannuncia nel comparto, in danno alle società sportive del territorio e agli interi settori giovanili e dilettantistici che danno lavoro a tante persone;

    tale misura è stata individuata per tutelare soprattutto quei club sportivi per i quali gli sponsor sono la principale fonte di ricavo e che, a differenza della Serie A del calcio, non possono giovarsi di diritti tv o di altre forme di supporto; in assenza di un credito d'imposta, circa il 31 per cento delle società potrebbe non riuscire a iscriversi per la prossima stagione, con un ammanco di gettito fiscale pari a 73 milioni di euro. Le perdite si manifesterebbero anche a livello nazionale, oltre che a livello locale e provinciale, dove le realtà sportive rappresentano un importante patrimonio;

    lo Stato potrebbe, quindi, subire mancate entrate per ben 112 milioni di euro, importo ottenuto dalla somma di 39 milioni a livello fiscale, che andrebbero persi per la riduzione del giro d'affari determinato dalle mancate iscrizioni e i 73 milioni strutturali, con effetto negli anni successivi;

    in assenza di questo incentivo, resta incerto il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico di alto livello,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta da riconoscere a quei soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
9/2500-AR/30Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il provvedimento contiene, tra le varie misure trattate anche interventi di carattere fiscale finalizzati ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti e alle aree più duramente colpite dalla crisi pandemica, disponendo nello specifico anche la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017;

    a tre anni e mezzo dal sisma è ancora drammatica la fotografia dell'andamento della ricostruzione, nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, colpiti dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016, e del gennaio 2017, che hanno portato distruzione e morte complessivamente in 138 comuni, nelle Marche, Lazio Umbria e in Abruzzo;

    il Commissario alla ricostruzione Legnini, consapevole della doppia crisi che i territori del Centro Italia stanno vivendo, quella legata all'emergenza sisma e quella legata al COVID, audito in commissione di merito sul decreto rilancio ha evidenziato che occorrono misure che possano garantire nello stesso tempo semplificazione delle procedure e legalità;

    ci sono numerose opere pubbliche da realizzare e «le procedure sono lentissime e lo stato di attuazione è molto basso»;

    il Commissario Legnini, durante l'audizione ha chiesto in particolare norme di applicazione generalizzata della procedura negoziata alle opere sotto soglia comunitaria e l'attribuzione di poteri speciali al Commissario, delegabili ai Presidenti di Regione e Sindaci, non generalizzati ma eccezionali, utili per sbloccare le opere incagliate e le procedure più complesse e critiche;

    più volte e in diversi provvedimenti Fratelli d'Italia ha evidenziato la necessità che la strada per risollevare i territori colpiti dal sisma in Centro Italia risiede nell'accelerazione della ricostruzione privata, attraverso la semplificazione delle procedure e il potenziamento del personale in essa occupato,

impegna il Governo:

   a garantire, sin dal prossimo decreto, così come più volte assicurato, la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, cancellando il requisito della «conformità urbanistica»;

   ad attuare misure di potenziamento del personale impiegato nella ricostruzione e a prorogare il personale in scadenza negli uffici impegnati nella ricostruzione post sisma.
9/2500-AR/31Trancassini, Acquaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    una malattia si definisce «rara» quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una determinata popolazione, non supera una soglia stabilita, fissata in ambito europeo allo 0,05 per cento della popolazione, ossia cinque casi su diecimila persone;

    il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra settemila e ottomila, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e con i progressi della ricerca genetica; pertanto si tratta non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia;

    riguardo alle malattie in argomento, l'articolo 8 del provvedimento in esame si limita a stabilire la proroga della validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A, tuttavia, preso atto della particolarità di queste patologie, il sostegno ai malati dovrebbe essere più ampio e puntuale;

    le malattie rare sono numerose, possono colpire tutte le età e manifestarsi con gradi variabili di complessità e gravità clinica, non tutte presentano condizioni cliniche che aumentano il rischio di contrarre il Coronavirus, però i pazienti (bambini e adulti) con deficit immunitari, disabilità neuromotoria, patologie polmonari croniche, cardiopatie, malattie ematologiche e con patologie metaboliche ereditarie a rischio di scompenso acuto o portatori di dispositivi medici, sono a rischio aumentato;

    molti di questi pazienti, infatti, hanno necessità di assistenza continua, dalle terapie ai trattamenti riabilitativi, ai dispositivi medici, spesso salvavita, e sono particolarmente vulnerabili, più esposti al rischio di contagio da Coronavirus, quindi stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza;

    i pazienti con malattia rara vanno monitorati, tutelati e supportati con maggiore attenzione, poiché vivono normalmente una condizione di fragilità, amplificata dall'emergenza da Coronavirus, e, in tale contesto, alla grande maggioranza è stato soltanto garantito l'accesso ai farmaci, ma più di metà dei pazienti hanno segnalato difficoltà nel programmare visite e controlli;

    tra le diverse criticità riscontrate vi è anche l'accesso alle prestazioni per le persone con malattia rara che varia a seconda della regione di residenza, e il problema è aggravato dal fatto che l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma anche quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento e discriminazione spesso accompagnano chi convive con queste patologie;

    da alcune analisi effettuate emerge che, durante l'emergenza, molti malati hanno dovuto rinunciare o interrompere i percorsi terapeutici, anche consigliati dai medici, ma alla fine di marzo, si sono rilevati problemi di continuità terapeutica per molti di loro, nonché, in alcuni casi, mancanza di assistenza sanitaria e sociale e a volte carenza di farmaci o ausili sanitari e trasporti, nonostante la consegna a domicilio dei farmaci fosse garantita;

    altre necessità rilevate riguardano la comunicazione, in particolare, sono state richieste informazioni sulle correlazioni fra COVID-19 e la propria patologia, o il supporto psicologico;

    appare opportuno, inoltre, che particolare sostegno sia accordato ai soggetti affetti da malattie rare attraverso prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, validità temporale dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità, cure domiciliari; terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi covid-free nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di screening neonatale esteso,

impegna il Governo

in questa situazione senza precedenti che ha colpito l'intera Nazione, e che arreca comprensibilmente maggiore preoccupazione a chi è affetto da altre patologie e, nello specifico, da patologie rare, ad adottare iniziative volte a sostenere anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse questi cittadini attraverso le iniziative descritte in premessa e tutti i possibili accorgimenti che possano migliorare la vita di queste persone, nell'attuale emergenza socio-sanitaria.
9/2500-AR/32Donzelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni volte ad introdurre misure urgenti di sostegno finanziario alle imprese, ai lavoratori, agli enti territoriali, nonché in materia di salute e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    l'articolo 259-bis rubricato «misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria» autorizza l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti (successivamente elevati a 376) indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso;

    lo scorrimento de quo è stato disposto con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei «militari» (VFP1 e VFP4) creando, di fatto, una discriminazione nei confronti di quest'ultimi che, come noto, hanno già maturato una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e detengono, quindi, le dovute conoscenze e consolidate competenze, oltre ad aver superato le prove concorsuali al pari degli altri candidati civili;

    la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria oltre ad infrangere le aspettative di tanti giovani che hanno servito e vorrebbero continuare a servire la Nazione, si pone altresì in contrasto con le scelte politiche volte a contribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei comparti, necessario in particolar modo nel contesto storico di grave crisi che l'Italia sta vivendo a causa dell'emergenza epidemiologica;

    tutti coloro, senza alcuna distinzione, che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4), al fine di evitare discriminazioni tra i candidati e attingere rapidamente personale qualificato per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.
9/2500-AR/33Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 119 e 121 del decreto-legge cosiddetto rilancio trattano, rispettivamente, gli incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile;

    nei casi previsti dall'articolo 119, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applica nella misura del 110 per cento;

    l'articolo 121, all'ultimo comma prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica;

    l'intero settore dell'edilizia aspetta di conoscere con esattezza le future determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate rispetto alle modalità di trasformazione del contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi in credito d'imposta, con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;

    l'importo massimo dei lavori eseguibili, fermi restando gli altri parametri contemplati dalla legge vigente, è parametrato alla capacità di assorbimento fiscale dell'impresa, e perciò si potrebbe andare incontro alla costituzione di consorzi realizzati da grandi gruppi finanziari, anche a controllo o partecipazione pubblica, che posseggano i requisiti sufficienti per aggiudicarsi tutti i futuri lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico legati al disposto dell'articolo 119 del decreto;

    tale prospettiva comporterebbe una ulteriore difficoltà per la piccola e media impresa, costretta a scegliere se consorziarsi a sua volta o di fatto essere tagliata fuori dal mercato,

impegna il Governo:

   a garantire che le modalità attuative del presente decreto siano licenziate nei tempi più brevi, per scongiurare ulteriori blocchi nella operatività del settore dell'edilizia;

   a vigilare affinché sia garantita la possibilità per le piccole e medie imprese di effettuare direttamente gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 senza alcun obbligo di aderire a futuri consorzi di scopo nel rispetto della libera concorrenza e a garanzia della pluralità del mercato.
9/2500-AR/34Meloni.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto «Decreto Cura Italia» sono state disposte numerose misure a tutela dei cittadini italiani, di cui anche la sospensione per sei mesi, fino al 30 ottobre 2020, dei pignoramenti immobiliari inerenti all'abitazione principale del debitore, disposizione il cui riferimento puntuale all'articolo 54-ter del predetto decreto;

    tale intervento normativo ha coperto tutti i procedimenti esecutivi, sia quelli in corso che quelli non ancora iniziati, con riferimento alla data del 30 ottobre 2020;

    la durata di tale misura, applicata fino al termine di ottobre dell'anno corrente si dimostra, tuttavia, non proporzionata all'entità dei danni economici che la crisi epidemiologica da COVID-19 ha provocato ai cittadini, in tal senso ne risulta auspicabile e quanto più necessaria un'estensione almeno fino all'anno 2022,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere e disporre il blocco dei procedimenti di pignoramento immobiliare sulla prima casa, per ogni tipologia di abitazione, del debitore fino al 31 dicembre 2022.
9/2500-AR/35Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. cosiddetto «Decreto Rilancio», il Governo ha disposto varie misure a sostegno dell'economia reale italiana, anche mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, così come disposti dall'articolo 25, o mediante l'erogazione di risorse agli Enti locali, da redistribuire successivamente;

    con circolare n. 15/E in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto, l'Agenzia delle entrate ha specificato come il predetto contributo non concorra in alcun modo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, conseguendone che il contributo non è in alcun modo assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto;

    tale precisazione chiarisce altresì che i contributi erogati dagli Enti locali, invece, anche in riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-19, concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sono, di conseguenza, erogati previa ritenuta d'acconto;

    data da un lato la natura dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha colpito duramente i redditi e le disponibilità liquide dei cittadini e dall'altro di ribadire la natura straordinaria dei contributi erogati da Stato ed Enti locali, è desiderabile un'estensione dell'esenzione applicata in merito al predetto contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio,

impegna il Governo

a rendere, anche con apposito intervento normativo, tutti i contributi erogati alle imprese da parte di tutti gli Enti territoriali e locali sul territorio nazionale, neutri rispetto alla formazione del reddito dei beneficiari ed esenti da ritenute d'acconto.
9/2500-AR/36Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza COVID ha messo a nudo i limiti dell'attuale modello di autorizzazione ed erogazione della Cassa Integrazione Guadagni;

    nonostante i correttivi adottati in seconda battuta per velocizzare le procedure, l'INPS ha reso noto che al 29 giugno oltre 322 mila lavoratori in attesa della cassa integrazione, di cui 132.815 non hanno ancora mai ricevuto alcun pagamento a quella data. Tra questi, per 115.241 le domande di cassa integrazione sono state ricevute nel mese corrente mentre 17.574 semplicemente non hanno ancora mai ricevuto un pagamento. La cifra risulta essere decisamente ragguardevole trovandoci a oltre tre mesi di distanza dalla prima imposizione delle misure restrittive;

    nelle more di una riforma globale del modello, che potrebbe avvalersi sistematicamente del regime dell'anticipo bancario a tassi di sconto prossimi allo zero, non sono infrequenti i casi di imprenditori che hanno rinunciato alle lungaggini della procedura di assistenza e hanno preferito mantenere operativa la propria impresa pagando di tasca propria gli stipendi anche a fronte della mancata erogazione della prestazione lavorativa;

    nel Decreto Rilancio questa categoria di italiani è stata completamente dimenticata ma il loro operato deve servire da esempio per il futuro sistema degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad emanare idonee disposizioni per il riconoscimento, agli operatori economici in possesso dei requisiti per accedere alla cassa integrazione ma che non vi hanno fatto ricorso, di un credito d'imposta per la riduzione del cuneo fiscale pari al contributo che gli sarebbe stato dovuto qualora avessero attivato la cassa integrazione.
9/2500-AR/37Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 206 prevede la nomina di un Commissario straordinario, che durerà in carica oltre cinque anni, sino al 31 dicembre 2025, per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25;

    le infrastrutture costituiscono un elemento fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, in quanto rappresentano una gamma di servizi indispensabili e propedeutici al funzionamento del sistema economico;

    i servizi che vengono forniti dai beni infrastrutturali contribuiscono ad avvantaggiare la crescita del prodotto interno lordo della nazione, garantendo benefici al sistema produttivo ed agli attori ed operatori economici coinvolti;

    ormai da molto tempo, in tutta Italia, sono stati sospesi ed interrotti numerosi cantieri relativi alla realizzazione di opere infrastrutturali che, se portati a compimento, potrebbero indubbiamente rappresentare un segnale di ripresa e di rilancio per l'economia italiana, soprattutto ora, nella fase «post-covid»;

    all'interno di questo contesto si inserisce un'opera strategica che è già stata oggetto, in passato, di acceso dibattito parlamentare, quale la realizzazione della rete ferroviaria internazionale ad alta velocità Torino – Lione;

    la realizzazione di quest'infrastruttura consentirebbe di collegare in maniera rapida ed efficace il nord Italia al sistema europeo dell'alta velocità, favorendo i rapporti commerciali ed implementando gli scambi economici;

    il settore della logistica e dei trasporti è in continua ascesa ed incide in maniera significativa sulla crescita economica dei territori interessati, producendo ricchezza e occupazione;

    l'eventuale mancata realizzazione della rete ad alta velocità Torino-Lione indebolirebbe l'efficienza della rete europea ed escluderebbe il Piemonte dal flusso degli scambi economici e commerciali del futuro, con disastrose conseguenze sul piano economico e sociale della regione Piemonte e dell'intera nazione;

    l'alta velocità Torino-Lione è stata oggetto di un accordo internazionale tra Italia e Francia e tale accordo è stato ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali;

    la rilevanza strategica dell'opera è testimoniata anche dal fatto che attorno alla realizzazione della stessa si è costituito un immenso movimento di cittadini, amministratori locali ed esponenti e rappresentanti del mondo economico e produttivo che ne richiedono l'immediata realizzazione, senza che l'opera subisca ulteriori ritardi;

    è necessario e fondamentale intervenire quanto prima per snellire gli aspetti burocratici che impediscono la realizzazione di un'opera strategica ferma, seppur già finanziata;

    è pacifico ritenere come l'individuazione e la nomina di un commissario ad hoc dotato di speciali poteri e che abbia il compilo di coordinare le attività di realizzazione dell'opera, rappresenti l'unica soluzione per portare in tempi celeri l'opera a compimento, così come è accaduto per la realizzazione del Ponte Morandi in Liguria,

impegna il Governo

a predisporre gli atti necessari all'individuazione ed alla nomina, entro l'estate, di un commissario ad hoc che abbia il compito di sovrintendere le attività volte al rapido completamento delle opere infrastrutturali relative all'alta velocità Torino – Lione.
9/2500-AR/38Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il Capo 1 del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;

    allo scoppio dell'emergenza sanitaria, i luoghi d'aggregazione come cinema, teatri e i luoghi della cultura sono i primi a essere stati chiusi;

    l'effetto sull'economia della cultura è stato devastante: almeno trentamila lavoratori che ruotano intorno al sistema di gestione e visita del patrimonio museale stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali; il mercato discografico in calo del 60 per cento;

    circa 110 milioni di euro di incassi al botteghino delle sale cinematografiche che verranno meno, più gli investimenti stranieri che rischiano di saltare, solo per marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

    per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) la perdita di tutto il comparto è di 20 milioni di euro a settimana;

    secondo la Fondazione Centro Studi Doc considerando tutta la filiera è prevista una perdita di 8 miliardi al mese; inoltre il 90% degli addetti è fermo e quasi tutti quelli che non hanno contratto a tempo indeterminato in strutture pubbliche ora sono in cassa integrazione;

    le regole previste per la riapertura dei luoghi della cultura sono insostenibili dal punto di vista economico;

    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della generale diffidenza alle occasioni di socialità,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rilanciare la domanda di cultura, per introdurre un sistema fiscale di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore;

   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per garantire la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, e, conseguentemente, alla sospensione dell'applicazione delle verifiche di regolarità contributiva;

   c) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un «Osservatorio per la vigilanza e la ripartenza del mondo culturale» costituito dalle principali rappresentanze delle categorie, al fine di vigilare sull'attuazione delle norme previste nell'ambito settoriale della cultura.
9/2500-AR/39Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e di misure antisismiche sugli edifici, sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;

    il cosiddetto ecobonus, introdotto alla fine degli anni novanta e, dopo diverse modifiche e proroghe della norma, «stabilizzato» dal decreto-legge n. 201 del 2011, secondo alcune stime elaborate con riferimento all'anno 2018 avrebbe attivato – solo in quell'anno – investimenti per più di ventotto miliardi di euro;

    oltre a fungere da volano economico nel settore, l'ecobonus ha permesso negli anni interventi di efficientamento energetico che hanno avuto e hanno un impatto estremamente positivo sull'ambiente;

    in Italia si registra un consumo idrico individuale medio di duecento litri di acqua al giorno, cui si associano ingenti consumi energetici legati a captazione, trattamento, adduzione, sollevamenti, allentamento, depurazione;

    il trenta per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, mentre il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata, e, pertanto, questo consumo può essere ridotto in modo stabile agendo sulle caratteristiche fisiche delle attrezzature sanitarie installate negli edifici;

    i vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970, mentre i nuovi prodotti sono invece pensati per minimizzare l'impiego di acqua, passando da consumi di 15 litri a consumi pari o inferiori ai 6 litri:

    ridurre i consumi idrici è uno dei modi più efficaci per risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, con successivi provvedimenti, gli incentivi per l'efficientamento energetico anche agli interventi per il risparmio idrico.
9/2500-AR/40Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    lo stato di emergenza connesso al contenimento della diffusione del COVID-19 aggrava ulteriormente la difficile situazione degli istituti scolastici;

    il provvedimento individua diverse misure finalizzate, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, e ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attivata didattiche;

    si evidenzia l'introduzione, in materia di edilizia scolastica di varie novità finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze;

    tuttavia appare ragionevole uno stanziamento più consistente di risorse per supportare gli enti locali in grande difficoltà economica per effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile e in ragione delle evidenti difficoltà dell'edilizia scolastica, di uno stanziamento più consistente di risorse finalizzate a supportare gli enti locali in difficoltà economica per effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica.
9/2500-AR/41Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse al l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

    l'impianto normativo in esame non contempla misure dirette a tutelare la categoria dei fotografi, video-operatori, grafici e stampatori, costretti a restare inattivi e, contestualmente, a sostenere le spese di gestione delle attività, come le utenze ed i canoni di locazione, oneri fiscali e contributivi, nonché le spese per il sostentamento familiare:

    in particolare, la fotografia italiana vede azzerarsi le commissioni a causa delle numerose restrizioni poste in essere dal Governo al fine di far fronte al COVID-19;

    il settore più danneggiato è quello dei matrimoni e degli eventi, dato che circa cinquantamila celebrazioni sono state rinviate di almeno un anno a causa dell'emergenza sanitaria:

    va considerato, infatti, che solo il settore della celebrazione dei matrimoni di cittadini stranieri, i cosiddetti destination wedding, eventi che vedono in Puglia, Campania e Toscana le mete privilegiate, garantiscono introiti diretti di oltre cinquecento milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate a garantire un contributo mensile a fondo perduto per l'intero anno 2020 in favore di fotografi, video-operatori, grafici e stampatori, ovvero, ad individuare misure dirette ad alleggerire gli oneri fiscali che gravano sugli stessi.
9/2500-AR/42Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che sta seriamente compromettendo la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

    in questo scenario, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

    anche il comparto siderurgico è da anni in crisi (sia in Italia che nel resto d'Europa) e la recente emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, pesando enormemente anche sulla domanda di acciaio che è ulteriormente diminuita del 50 per cento;

    in particolare, desta forte preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi la situazione che si sta determinando a Terni, dove il gruppo ThyssenKrupp ha confermato la volontà di cedere le acciaierie nell'ambito di un processo complessivo di riorganizzazione;

    lo stesso Presidente del Consiglio, nel corso del question time alla Camera dello scorso 1° luglio – rispondendo all'interrogazione n. 3-01641 – ha dichiarato che «ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni ha annunciato la necessità di cessione di moltissimi stabilimenti in quanto non ritenuti strategici, similmente a quanto già annunciato due anni fa dall'azienda» e che, «in attesa delle scelte che la proprietà vorrà compiere in termini di cessione azionaria, le interlocuzioni avvenute in questi giorni con l'amministratore delegato dell'azienda ci portano a ritenere che verrò confermato il piano industriale, il quale prevede investimenti per circa 60 milioni di euro e che i tempi non saranno brevi.»;

    Acciai Speciali Terni Spa (AST) vanta una lunga tradizione industriale con più di 130 anni di presenza sul mercato e si colloca oggi tra i più importanti siti siderurgici europei a ciclo integrato, oltre ad essere market leader in Italia e tra i primi quattro produttori in Europa per i laminati piani in acciaio inossidabile;

    da recenti dati emerge che, in tutti questi anni, gli stabilimenti di Acciai Speciali Terni hanno garantito oltre il 60 per cento del PIL della città e addirittura circa il 15 per cento del PIL dell'intera regione Umbria,

impegna il Governo:

   ad adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a predisporre tempestivamente un piano strategico nazionale di rilancio del comparto siderurgico, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (istituzionali e privati), al fine di:

    a) assicurare la continuità dell'attività d'impresa;

    b) salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi;

    c) favorire gli investimenti necessari per la tutela dell'ambiente, l'ammodernamento degli impianti, l'innovazione e la ricerca tecnologica e la sicurezza dei lavoratori;

   a dare un'immediata e adeguata soluzione alla grave crisi aziendale che sta interessando l'acciaieria di Terni, soprattutto per scongiurare il rischio di una possibile cessione ad acquirenti stranieri e la perdita, dunque, di un'azienda strategica per l'economia nazionale, anche valutando l'opportunità di esercitare quei «poteri speciali» che, alla luce dell'evoluzione della normativa recente in materia di «Golden Power» (decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56 e decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133), consentono al Governo di intervenire nella gestione delle società ritenute di interesse nazionale, proteggendo proprio quei comparti industriali ritenuti di rilevanza strategica dal rischio di acquisizioni ostili e tutelandone il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
9/2500-AR/43Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività sportive professionistiche e dilettantistiche stanno attraversando notevoli difficoltà finanziarie, tali da poter mettere in discussione la continuità aziendale: per questo trovare degli incentivi è doveroso non solo per gli sportivi, ma anche per tutto l'apparato che ruota attorno a tali società: lavoratori, fornitori, ecc.;

    per consentire una ripresa del settore sarebbe auspicabile incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionati;

    promuovere questo tipo di attività pubblicitaria c di sponsorizzazione attraverso il settore sportivo, in particolare quello locale, assolverebbe anche a una significativa funzione sociale, soprattutto se si tratta di sport giovanili e femminili, spesso più penalizzati, perché darebbe a questi ultimi una visibilità importante;

    l'introduzione di un incentivo, – ad esempio con eredito d'imposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione, – potrebbe contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia, anche tramite il ricorso a strumenti digitali di promozione in internet,

impegna il Governo

a porre in essere misure e incentivi che mirino a sostenere le attività sportive professionistiche e dilettantistiche, ampiamente raggiunte dalla crisi economica collegata all'emergenza Coronavirus, e che permettano alle stesse di guadagnare visibilità e assolvere al meglio alla loro utilità sociale.
9/2500-AR/44Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – ha creato ingenti problemi ai genitori italiani sia da un punto di vista organizzativo che da un punto economico;

    molte famiglie avevano versato anticipatamente le rate relative ai mesi di lockdown, ma tutt'ora nulla è stato stabilito in merito al rimborso di queste rate;

    per dare ristoro ai nuclei familiari con meno possibilità economica, è assolutamente necessario prevedere la possibilità del rimborso in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione;

    tale rimborso integrale previsto sia per gli asili nido, le scuole dell'infanzia statali-comunali e paritarie, nonché per le stesse strutture private, potrebbe essere erogato valutando l'indicatore economico e equivalente ISEE delle famiglie. Stessa soluzione potrebbe essere trovata per le altre scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che paritarie e private,

impegna il Governo

a porre in essere azioni atte a garantire che le famiglie italiane, già fortemente provate dalle difficoltà economiche post COVID-19, possano ritornare in possesso di un esborso per i servizi di cui non hanno usufruito.
9/2500-AR/45Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

    in riferimento alla forte crisi che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sarebbe auspicabile rilanciare il settore attraverso delle misure atte a garantirne un incentivo all'utilizzazione da parte degli utenti finali;

    all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. si prevede una detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, il cosiddetto «bonus verde» spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;

    si ritiene che tale «bonus verde» potrebbe essere esteso anche alle spese sostenute e documentate per l'acquisto e l'installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors. La valorizzazione delle città passa imprescindibilmente per l'arredo urbano, quindi un intervento del genere comporterebbe non solo un considerevole aiuto economico per il settore mobili arredo ed edilizia, ma si presterebbe anche alla realizzazione di una maggiore cura dei centri storici e urbani italiani, della fruibilità e vivibilità del territorio: obiettivo quest'ultimo diventato vero motivo guida di tutte le amministrazioni comunali;

    un bonus verde più esteso potrebbe essere un grande aiuto sia per le attività economiche, degli esercenti, dei ristoratori, ma anche per le famiglie italiane già fortemente provate dalle incertezze economiche legate al Coronavirus,

impegna il Governo

a porre in essere delle misure che possano garantire oltre a un miglioramento dell'arredo urbano, anche e soprattutto una ripresa del settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché del settore dell'edilizia, attraverso strumenti fiscali concreti e facilmente spendibili, come quelli già in essere in altri settori.
9/2500-AR/46Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, «al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini», destina 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovata o di bus rapidtransit;

    la Città metropolitana di Roma Capitale ha il tasso di motorizzazione più alto rispetto alle altre capitali europee (Berlino, Copenaghen, Londra, Madrid, Parigi, Vienna) con 670 autovetture ogni mille abitanti e la percentuale più elevata di spostamenti con mezzi privati: a Roma i chilometri di rete metropolitana ogni centomila abitanti non arrivano a due, contro i quasi nove chilometri di Madrid, i cinque di Londra e i 3,97 di Parigi;

    per quel che riguarda l'offerta di trasporto pubblico mediante metro per abitante, Roma registra circa quattordici vetture-chilometro per abitante contro le quasi sessanta di Madrid e le circa cinquanta di Parigi e Londra:

    le aree urbane sono riconosciute da tutti gli organismi internazionali come responsabili di circa il 23 per cento di tutte le emissioni di CO2, peraltro in gran parte prodotte dal settore dei trasporti;

    l'Europa, nel libro bianco «tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», ha indicato come obiettivo per il 2050 la riduzione del sessanta per cento delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

    la Città metropolitana di Roma Capitale necessita di una mobilità capace di assorbire con moderne ed efficaci linee metropolitane sia il flusso turistico che quello pendolare, e di convertire le attuali linee ferroviarie regionali in metropolitane leggere, in modo particolare quelle a sud della Capitale denominate FL 4 e FL 5, che servono un bacino di utenza di mezzo milione di abitanti;

    a norma della Costituzione (articolo 117, comma secondo, lettera m)) il trasporto pubblico locale si configura come prestazione sociale «essenziale»,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al finanziamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle linee di metropolitana leggera di cui in premessa.
9/2500-AR/47Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il testo in votazione contiene misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e nello specifico la regolamentazione del lavoro agile;

    il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove;

    il cosiddetto decreto Cura Italia ha previsto che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

    i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento statale si sono pertanto visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

    tuttavia i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento. Un esempio lampante è il caso del Comune di Medicina, in provincia di Bologna, diventato zona rossa a seguito di ordinanza regionale. Per loro, l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

    tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi poiché, a oggi, i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto consumare le proprie ferie per assentarsi e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente iniziative normative affinché ai lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina (BO), sia riconosciuta la malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown.
9/2500-AR/48Bignami.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il provvedimento contiene misure di sostegno alle imprese e all'economia e in particolar modo anche disposizioni di carattere fiscale e contabile in ambito sportivo per venire incontro a quanti continuano a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione delle attinta in generale e nello specifico degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo;

    in questa fase delicata di emergenza sanitaria, tra i settori più colpiti né sicuramente quello dello sport e di tutto l'indotto che ne costituisce la base fondamentale e che intende uscire dalla crisi con le proprie forze e non con interventi puramente assistenzialistici. È evidente la necessità di venire incontro a questo settore con ogni strumento in grado di garantire le adeguare tutele al fine di scongiurare una crisi irreversibile anche del tessuto imprenditoriale sul quale si regge;

    il mondo sportivo necessita di misure importanti per uscire dalla crisi in cui si c ritrovato in questi mesi ed è possibile farlo estendendo anche a questo settore le misure già previste nel decreto a sostegno delle piccole e medio imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di estendere anche alle società sportive il contributo sotto forma di credito d'imposta concesso nel decreto a tutte le PMI e di consentire alle società sportive di poter iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata, al fine di permettere loro di uscire dalla crisi subita in questi mesi.
9/2500-AR/49Butti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 703 del Codice dell'Ordinamento Militare prevede che nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo di polizia penitenziaria il 60 per cento dei posti a concorso venga riservato ai volontari in ferma prefissata;

    con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019 è stato approvato il concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile;

   considerato che:

    l'emergenza epidemiologica in atto non ha consentito lo svolgimento, nel 2020, di ulteriori concorsi e ciò nonostante che l'organico del Corpo in esame lo richieda, tenuto conto anche delle condizioni nelle quali gli agenti sono costretti ad operare all'interno delle carceri;

    atteso che:

    per le ragioni suindicate, è stato approvato un emendamento al decreto-legge, in discussione che prevede al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703 l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376;

    è stato altresì previsto che per l'eventuale parte residua si procede allo scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso purché l'amministrazione penitenziaria proceda alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati;

   ritenuto che:

    il citato scorrimento avrebbe dovuto includere anche gli idonei delle graduatorie attualmente esistenti, avuto riguardo ai concorsi per i volontari in ferma prefissata e la cosiddetta aliquota dei militari,

impegna il Governo

a ricomprendere nel citato scorrimento, anche i soggetti risultanti idonei dalle graduatorie attualmente esistenti, avuto riguardo ai concorsi per i volontari in ferma prefissata o, se del caso, a prevederne l'assunzione nell'ambito del prossimo concorso straordinario previsto per l'ottobre 2020.
9/2500-AR/50Deidda, Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Galantino.


   La Camera,

   in sede di approvazione dell'A.C. 2500 recante conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   premesso che:

    il testo approvato durante l'esame in Commissione bilancio in sede referente reca poche norme a tutela del settore strategico del trasporto marittimo, fluviale e lacuale, quali l'articolo 197 in tema di «Ferrobonus e Marchonus», l'articolo 199 in materia di «Lavoro portuale e trasporti marittimi» o l'articolo 199-bis recante disposizioni sulle «Operazioni portuali»;

    le imprese di cabotaggio marittimo affidatario in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, come individuate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, sono tra gli operatori che hanno subito il danno economico più grave dalla pandemia, svolgendo attività principalmente collegate all'afflusso turistico, neutralizzato dal lockdown;

    al fine di consentire una ripresa del settore, sarebbe opportuno prevedere misure fiscali di favore ed incentivi economici a favore della categoria, come ad esempio il riconoscimento di un'agevolazione per le imprese che, a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonostante la crisi di liquidità, effettuino investimenti, anche mediante locazione finanziaria in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero sostengano spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato;

    l'agevolazione più immediatamente fruibile e meno onerosa per l'erario potrebbe consistere nel riconoscimento in favore delle predette imprese di un credito d'imposta, compensabile ma non cedibile, purché i beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;

    la fruizione del beneficio andrebbe comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

    il credito d'imposta, per essere efficace andrebbe concesso perlomeno nella misura del 40 per cento del costo, a scalare in modo inversamente proporzionale all'aumentare dell'importo degli investimenti, anche per un ammontare sino a 10 milioni di euro;

    sarebbe opportuno che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni e che, come di consueto, non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico Imposte sui redditi;

    è auspicabile la previsione della cadenza, anche parziale, dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione onerosa o destinazione a strutture produttive ubicate all'estero dei beni agevolati, entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare alla luce di quanto esposto in premessa l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa che conceda alle imprese operanti nel settore del cabotaggio marittimo, affidarle in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, agevolazioni fiscali, sovvenzioni ed incentivi economici, quali il riconoscimento di un credito d'imposta come quello tratteggiato in premessa, per investimenti in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato.
9/2500-AR/51Trano.


   La Camera,

   premesso che;

    il decreto-legge in esame prevede, al Titolo V, disposizioni concernenti gli enti territoriali. In particolare l'articolo 106 prevede un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;

    com'è noto, il diffondersi della pandemia COVID-19 ha aumentato le difficoltà economiche delle famiglie, in molti casi a causa della perdita del posto di lavoro di alcuni o di tutti i componenti del nucleo familiare;

    inoltre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – in particolare delle scuole materne – ha avuto pesanti effetti in particolare sulla condizione delle donne lavoratrici, che si sono ritrovate in molti casi prive di sostegno nella cura dei figli piccoli e nell'organizzazione domestica, e i cui disagi rischiano di non trovare definitiva soluzione nemmeno alla ripresa dell'attività didattica, il prossimo settembre;

    il decreto in esame, infatti, prevede attualmente uno stanziamento di 150 milioni di euro per il sostegno alle scuole paritarie. A seguito dell'approvazione di un emendamento durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera, tale importo è stato raddoppiato. Quindi, ben 300 milioni di euro saranno destinati alle scuole paritarie, nonostante la previsione dell'articolo 33 della Costituzione, che sancisce la piena libertà di insegnamento ma senza oneri per lo Stato nel caso delle scuole private o paritarie;

    nulla è stato invece previsto per le scuole materne comunali, soprattutto nel caso dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, al fine di agevolarne l'attività didattica, l'ampliamento delirano o l'attivazione d servizi gratuiti, come il trasporto casa-scuola e ritorno dei bambini;

    sarebbe dunque opportuno, da qui alla ripresa dell'attività didattica prevista per settembre 2020, prevedere forme economiche di sostegno – un Fondo ad hoc, per esempio – per le scuole materne comunali dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, in modo da agevolare le condizioni di vita delle famiglie, e soprattutto delle madri lavoratrici, in particolare quelle che si trovano in stato di precarietà economica e di marginalità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo economico per i comuni in predissesto o in dissesto finanziario, le cui risorse vengano attivate per l'attività didattica delle scuole materne – con la previsione del tempo pieno e di servizi gratuiti – dando così un aiuto concreto alle madri e alle famiglie più disagiate.
9/2500-AR/52Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) è stata oggetto di un'importante revisione ad opera del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, cosiddetto decreto fiscale;

    l'articolo 13-bis del decreto summenzionato ha infatti introdotto modifiche alla disciplina dei PIR a lungo termine, estendendo i benefici connessi a tale strumento finanziario a numerosissime imprese, che hanno potuto, così, usufruire della liquidità necessaria a realizzare politiche di investimento e rafforzamento delle proprie attività;

   considerato che:

    con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, il decreto-legge n. 34 del 2020 citato, all'articolo 136, ha previsto modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine;

    con l'emendamento dei Relatori 136.6 all'A.C. 2500 si è proposto di rivedere al rialzo gli importi massimi investibili sui PIR, proprio per nella consapevolezza che attraverso tali strumenti è garantito un canale privilegiato fra investitori e imprese tale da assicurare a queste ultime le risorse necessarie e indispensabili al proprio rilancio, mentre gli investitori sono altresì garantiti nella loro remunerazione da importanti benefìci fiscali che ne assicurano l'integralità dei relativi guadagni;

   valutato che:

    i PIR sono strumenti indispensabili per sostenere l'economia reale e, oggi più che mai, si configurano come necessari a riavviare quel fondamentale circolo virtuoso fra risparmio, investimento, profitto e lavoro, dando nuovo vigore e fiducia ai consumi e agli investimenti, del tutto indispensabile al rilancio del sistema Paese,

impegna il Governo:

   ad adottare le misure necessarie ad incentivare il risparmio privato italiano verso investimenti meno liquidi, ampliando le fonti di capitale di rischio o comunque di accesso al credito per le piccole e medie imprese in un momento di crisi di liquidità come quella attuale e, in particolare:

    per i PIR tradizionali, elevando la soglia di investimento annuale da 30.000 euro l'anno a 60.000, mentre quella complessiva da 150.000 a 300.000 euro;

    per i PIR alternativi, eliminando la soglia di investimento annuale attualmente prevista.
9/2500-AR/53Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    durante il periodo in cui si è verificato il picco della crisi epidemiologica è emersa di tutta evidenza la carenza di personale medico sanitario delle strutture ospedaliere;

    l'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 introdotto per il «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»' prevede che «...Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021. in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale...», sussistendo taluni requisiti indicati dalla stessa norma;

   considerato che:

    al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria per poter fronteggiare l'emergenza epidemiologica, appare evidente la necessità di stabilizzare il personale precario del comparto della sanità (personale sanitario, tecnico professionale, infermieristico e medico), prorogando i requisiti di maturazione previsti dalla norma innanzi richiamata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini di cui all'articolo 20, comma 11-bis, decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e di prevedere che le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumano a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto – anche non continuativi nel corso degli ultimi otto anni – presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9/2500-AR/54Aprile.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;

    l'articolo 112 del decreto-legge «Rilancio» assegna risorse straordinarie alle province più colpite dalla diffusione della pandemia causata dal virus COVID-19;

    tale norma prevede che le risorse debbano essere utilizzate per misure di sostegno economico sociale connesse all'emergenza;

    non sono state diffuse note esplicative sulle modalità consentite di impiego delle risorse;

    gli enti locali si trovano pertanto in difficoltà nell'utilizzo delle risorse assegnate e già versate;

    è stata presentata una proposta emendativa (n. 112.24) volta a chiarire che le suddette risorse possono essere impiegate altresì per il finanziamento di investimenti e, dunque, per spese in conto capitale;

    l'impiego delle risorse (anche) in interventi di investimento consente di meglio raggiungere la finalità perseguita dal decreto, rappresentata in particolare dal rilancio dell'economia;

    è inoltre opportuno salvaguardare l'autonomia degli enti locali nell'impiego delle risorse assegnate;

    il sottosegretario Castelli, nella seduta della Commissione Bilancio del 1/07/2020, ha confermato la possibilità di utilizzare le risorse in questione altresì per spese di investimento;

    si rende necessario che venga diffusa una informativa circa le modalità di impiego delle risorse assegnate con l'articolo 122, per consentirne un rapido ed efficace impiego,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di diffondere immediatamente, nelle modalità ritenute più utili ed adeguate allo scopo, una nota esplicativa ed interpretativa del testo normativo, destinata agli enti locali, finalizzata a chiarire che le risorse assegnate dall'articolo 112 possono essere utilizzate altresì per il finanziamento di spese in conto capitale.
9/2500-AR/55Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;

    la pandemia di COVID-19 in corso sta avendo effetti deleteri sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL, stimata, secondo gli ultimi dati, attorno al 10 per cento;

    tra i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia rientra senza alcun dubbio l'Automotive, da sempre particolarmente influenzato dalle prospettive negative di crescita;

    il settore Automotive rappresenta una parte consistente del PIL italiano, quantificata dalle stime più prudenti nel 6 per cento, con un fatturato che si aggira intorno ai 95 miliardi di euro;

    il settore occupa 250.000 lavoratori ed è quantificato in 30.000 il numero di posti di lavoro considerati a rischio per effetto della crisi conseguente alla pandemia;

    appare necessario definire un complesso di interventi utili a sostenere il comparto in questione, con misure ad ampio raggio, anche sul piano fiscale, volte a tutelare i numerosi posti di lavoro ed il consistente apporto al PIL,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche per il comparto Automotive, intervenendo anche sulle numerose imposte e tasse che gravano sull'acquisto di veicoli a motore, al fine di rilanciare le vendite, evitare un crollo del fatturato e consentire in tal modo la tutela dei numerosi posti di lavoro.
9/2500-AR/56Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;

    la pandemia in corso rischia di avere effetti nel tempo ben più prolungati della scadenza temporale attualmente stabilita per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori previste, da ultimo, dal decreto «Rilancio»;

    in particolare, si stima che l'attività di imprese e lavoratori autonomi non potrà tornare a regime prima del prossimo anno;

    malgrado ciò, per i lavoratori autonomi e stata prevista l'erogazione di contributi solamente fino allo scorso mese di maggio;

    allo stesso modo, per i lavoratori dipendenti, la scadenza degli ammortizzatori sociali e fissata al 31 ottobre prossimo, con un numero massimo di settimane peraltro insufficiente a coprire l'intero periodo dell'emergenza;

    sussistono inoltre notevoli limitazioni all'accesso del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, che esclude de plano gli iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria, anche nell'ipotesi in cui tali soggetti non possano beneficiare di altre misure di sostegno (ad esempio il reddito di ultima istanza),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una estensione temporale delle attuali misure previste a sostegno del reddito di lavoratori autonomi e dipendenti almeno sino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, sino al termine del corrente anno, eliminando altresì l'assoluta preclusione all'accesso al contributo di cui all'articolo 25 del Decreto «Rilancio» da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria.
9/2500-AR/57Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;

    il difficile contesto economico rischia di costituire un importante freno agli impieghi finanziari;

    di fronte a prospettive di crescita negativa, le famiglie difficilmente saranno portate ad investire i propri risparmi sul mercato finanziario;

    particolarmente pregiudicato appare il settore degli OICR, che va incontro a limitati afflussi di risorse;

    i gestori degli OICR svolgono un importante ruolo di intermediazione sul mercato finanziario, consentendo di convogliare risorse finanziarie, altrimenti destinate ad un utilizzo non produttivo, alle imprese che necessitano di capitali per sostenere la propria attività e crescere;

    appare opportuno valutare misure dirette ad incentivare gli impieghi del risparmio delle famiglie in strumenti finanziari, che siano adeguati ai profili di rischio e di conoscenza del settore, intervenendo in particolare sul piano della pressione fiscale applicata ai cosiddetti capilal gain e sul meccanismo di deducibilità delle minusvalenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure specifiche destinate a sostenere l'impiego produttivo del risparmio delle famiglie italiane sul mercato finanziario, nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina speciale a tutela degli investitori, agendo in particolare sul trattamento fiscale dei cosiddetti capital gain, con riduzione dell'aliquota di prelievo e revisione del meccanismo di deducibilità delle minusvalenze.
9/2500-AR/58Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni specifiche conseguenti alla diffusione del COVID-19;

    i distretti industriali manifatturieri italiani stanno gravemente risentendo delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19;

    i distretti rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano e si caratterizzano per la presenza di un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e per l'elevata specializzazione produttiva;

    secondo i dati I.S.T.A.T., l'occupazione manifatturiera industriale rappresenta oltre un terzo di quella complessiva italiana;

    il rilancio dell'economia del nostro Paese non può dunque prescindere dal rilancio dei distretti manifatturieri;

    vanno dunque definite regole specifiche che consentano di creare un habitat favorevole a garantire la competitività e la crescita dei distretti;

    in particolare, appare necessario agire sul costo dell'energia, che costituisce una delle voci più rilevanti del conto economico dell'impresa manifatturiera;

    in questa direzione, devono essere in primo luogo ridotti i vari balzelli fiscali, soprattutto le accise, che accrescono gli oneri delle imprese, sottraendo importanti risorse che potrebbero, invece, essere destinate ad impieghi maggiormente produttivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto, al fine di sostenere il rilancio dell'attività dei distretti manifatturieri, una decisa opera finalizzata alla drastica riduzione del costo dell'energia per le imprese, a partire dalla revisione al ribasso di tutti gli oneri fiscali, a partire dalle accise, che gravano sui prodotti energetici.
9/2500-AR/59Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    la prosecuzione delle misure adottate dalla Camera dei deputati in questi ultimi anni di razionalizzazione e induzione delle spese complessive per il funzionamento della Camera dei deputati, dovrebbe consentire anche quest'anno di poter restituire al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle economie di spesa accertate nei precedenti esercizi finanziari;

    il progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020, nei prossimi giorni all'esame dell'Aula della Camera, indica che la Camera farà ricorso ai 52 milioni dell'avanzo di gestione del 2019, integrati da 28 milioni della riserva finanziaria storica a disposizione della Tesoreria, al fine di consentire la restituzione di 80 milioni di euro al bilancio dello Stato;

    da diversi anni la Camera decide di impiegare le risorse restituite al bilancio dello Stato per il sostegno ai territori e alle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, e la cui opera di ricostruzione è ancora fortemente rallentata con conseguenze pesantissime per i cittadini e l'economia locale;

    considerate le ulteriori difficoltà che le zone terremotate hanno subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative al fine di destinare la metà delle risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2020 alla ricostruzione dei territori e al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
9/2500-AR/60Baldelli, D'Alessandro, Pezzopane, Muroni, Trancassini, Patassini, Terzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il nostro sistema sanitario nazionale al limite massimo delle sue capacità, richiedendo al personale sanitario, medici e infermieri impegnati in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;

    da quando è cominciata questa emergenza sanitaria, infatti, i professionisti sanitari si sono trovati a fronteggiare l'epidemia nei vari setting del servizio sanitario, esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico emotivo, determinato dalla difficoltà di curare un numero significativo di pazienti da un virus aggressivo su cui, a livello mondiale, non si è ancora individuato effettivamente un farmaco di contrasto;

    alle ovvie criticità organizzative ovvero turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione delle risorse umane, legate alla gestione improvvisa di un'emergenza, si è aggiunto spesso lo stress per i sanitari di dover intervenire in discipline diverse da quelle di appartenenza. Oppure la difficoltà per i medici neolaureati o gli specializzandi ancora in formazione, di misurarsi con situazioni che richiederebbero maggiore esperienza;

    l'articolo 2, comma 6, lettera a) del presente decreto in conversione modificando la destinazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, destina già delle risorse economiche a forme di remunerazione nei confronti del personale sanitario che ha prestato servizio nelle particolari condizioni dovute all'emergenza sanitaria;

    il Governo e il Parlamento inoltre sempre in sede di conversione del presente decreto, con l'approvazione di un emendamento bipartisan hanno già riconosciuto un bonus fino a 2.000 euro lordi per i medici, Infermieri e tutto il personale sanitario impiegato nelle terapie intensive. Una misura premiale legittima relativa agli operatori sanitari della terapia intensiva che in qualche modo dovrebbe essere estesa anche a tutti quelli impegnati, a vario titolo, in prima linea nell'emergenza Covid;

   considerando che:

    nei prossimi mesi la Camera dei deputati restituirà al bilancio dello Stato, mediante trasferimento bancario in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme derivanti da economie di spesa;

    le somme in questione da restituire allo Stato dovrebbero essere di circa 80 milioni, ottenute grazie a un importante risparmio determinato da una gestione di funzionamento razionale ed economa di questa Istituzione, che l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori hanno contribuito a realizzare;

    sia opinione comune nel nostro Paese che il personale sanitario meriti un riconoscimento dallo Stato per ('abnegazione e la professionalità con cui ha assistito e assiste tutte le persone raggiunte da questa epidemia dalle dimensioni mondiali; pertanto sarebbe auspicabile che almeno metà delle risorse risparmiate dalla Camera siano impiegate per realizzare tale riconoscimento,

impegna il Governo

ad individuare nello specifico forme premiali di natura finanziaria a beneficio di tutto il personale sanitario impiegato in prima linea per fronteggiare gli effetti devastanti del contagio del virus COVID-19 sulla popolazione italiana a cui sono già state destinate le risorse del Fondo richiamato in premessa e a cui destinarne metà delle somme restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2020.
9/2500-AR/61D'Uva, Gregorio Fontana, Carfagna, Spadoni, Rosato, Comaroli, De Maria, Pastorino, Colucci, Scoma, Liuni, Cancelleri, Tateo, Daga, Amitrano, Iovino, D'Orso, Papiro, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 94 del decreto all'esame dell'Assemblea promuove, con alcuni interventi specifici, il lavoro agricolo;

    con i commi 1 e 2 si introduce in possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLI, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020;

    il comma 3, invece, specifica, che la previsione (ex articolo 18, comma 3-bis, della legge 97 del 1994, introdotto dal decreto cura Italia) secondo cui, con specifico riguardo alle attività agricole, talune prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, continua ad applicarsi anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane fino al termine dell'emergenza, ma comunque non oltre il 31 luglio 2020;

    le prestazioni in questione, contenute nell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono quelle svolte da parenti e affini sino al sesto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;

    si ricorda che questo tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un tegame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

    con questo spirito era stato presentato al Senato l'emendamento al Cura Italia, che nasceva come specifica esigenza del settore vitivinicolo, in particolare nel momento della vendemmia, segnalata da anni dagli operatori di settore:

    l'iter del provvedimento in Commissione al Senato ha condotto ad una modifica del testo dell'emendamento, essendo emerse situazioni simili anche nel resto d'Italia, quindi non solo per la vendemmia, ma anche per altre operazione e attività di raccolta di frutti della terra;

    durante l'esame del decreto-legge rilancio in Commissione Bilancio, era stato presentato una proposta emendativa con la quale si proponeva la sostituzione del comma 3 dell'articolo 94 con una previsione normativa che eliminasse il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») rendendola in questo modo strutturale, per le attività di sostegno nella vendemmia;

    inoltre la proposta contenevo un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente,

impegna il Governo

a introdurre, in uno dei prossimi provvedimenti normativi che verranno adottati, una modifica alla disciplina vigente che porti un sostegno alla storica attività della vendemmia o della raccolta in agricoltura in generale, consentendo la collaborazione saltuaria di soggetti che offrono, per motivi di prossimità e senza remunerazione alcuna, aiuto o sostegno durante la raccolta, alle aziende agricole situate nelle zone montane, senza che gli stessi soggetti siano considerati lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure ad adottare uno strumento di interpretazione ministeriale e di orientamento agli organi ispettivi, nel quale emerga che non sono da considerarsi lavoratori subordinati coloro che aiutano episodicamente, nei raccolti nei campi, per spirito altruistico anche in ragione di stretti legami familiari o di prossimità di altra natura.
9/2500-AR/62Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    lo stato di emergenza COVID-19 ha causato devastanti condizioni in termini economici in tutti gli ambiti e per fronteggiare la conseguente grave crisi, che ha coinvolto tutti i cittadini in generale ma in modo più grave quelli in condizione di indigenza, sono stati istituiti fondi eccezionali;

    a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo, per i quali, per ovvi motivi, ci sono state innumerevoli domande per la concessione e l'erogazione dei bonus e contributi concessi, e le procedure conseguenti per gli aventi diritto sono state e continuano ad essere, molto complesse oltre che poco chiare;

    per garantire una tempestiva risposta alla massiccia richiesta si è dovuto svolgere un lungo ed accurato lavoro di valutazione supportato da una puntuale documentazione che dimostrasse il diritto di fruizione di dette agevolazioni. Successivamente, avendo le Amministrazioni valutato che i tempi per la lavorazione delle domande in questi termini avrebbero rallentato notevolmente l'erogazione dei contributi, ha modificato le procedure, consentendo la richiesta sulla base di autocertificazioni;

    i criteri per ricevere i contributi riguardavano soprattutto soggetti già segnalati come indigenti ai servizi sociali che già detengono tutta la documentazione relativa alla condizione dei loro assistiti. Tuttavia e nonostante i ripetuti controlli in merito ai reali requisiti in possesso per poter usufruire dei bonus, in mancanza di una banca dati ufficiale, non vi è stato un tempestivo espletamento delle richieste, al contrario la maggior parte delle pratiche e ancora da concludere, proprio perché non è chiara la procedura di assegnazione,

impegna il Governo:

   ad adottare il concetto di collaborazione interna in caso di emergenza straordinaria per la quale vengono coinvolti tutti i servizi a supporto di quelli in sofferenza, soprattutto in contesti come quello ultimamente vissuto in cui diversi dipendenti in lavoro agile non sono stati resi operativi e invece diversamente attrezzati sarebbero potuti essere di supporto al fine di espletare più celermente le pratiche di rilascio dei bonus che ad oggi ancora non sono stati erogati a tutti gli aventi diritto;

   a stabilire in tempi brevi le procedure da adottare per il rilascio di fondi di assistenza sulla base di quanto le normative prevedono.
9/2500-AR/63Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2500 di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    nel provvedimento sono previsti interventi a favore delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e per gli enti pubblici di ricerca, finalizzati a sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio;

    lo stato di emergenza connesso al contenimento della diffusione del COVID-19 ha fortemente penalizzato l'attività delle Bande Musicali esistenti in Italia, attive durante tutto il periodo dell'anno, stimate in un numero di 2500 che accomunano nella passione musicale circa 100.000 italiani. La tradizione bandistica italiana è un'importante realtà nella quale persone di varie generazioni e di ceti culturali diversi trovano non solo uno scopo di crescita musicale ma anche un'occasione di aggregazione sociale che rappresenta l'elemento caratteristico delle formazioni stesse;

    questo aspetto aggregativo, proprio in un periodo di sospensione delle attività come l'attuale, risulta essere maggiormente penalizzato mettendo, in alcuni casi, a rischio la continuità associativa tipica di molte bande musicali che trovano fondamento in una tradizione popolare ultracentenaria;

    è necessario però riconoscere agevolazioni adeguate per permettere alle associazioni bandistiche di continuare a formare i ragazzi che vogliono intraprendere un percorso culturale e musicale utilizzando formatori preparati senza dover incorrere in spese importanti che causerebbero una contrazione formativa e una difficoltà oggettiva nella frequenza dei corsi bandistici di base e nella realizzazione di corsi organizzati in collaborazione con gli istituti scolastici, le cui spese sono sovente sostenute dalle bande musicali stesse per intero,

impegna il Governo

a promuovere e sostenere in maniera continuativa le attività formative destinate ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che hanno scelto di intraprendere un percorso di studio di uno strumento musicale a fiato o percussivo presso le scuole realizzate presso le Bande Musicali Italiane, riconoscendo a quanti si iscrivono nell'anno 2020-2021 un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro.
9/2500-AR/64Baldini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    è innegabile il momento emergenziale che l'Italia sta attraversando, ma sappiamo bene che l'economia nazionale da tempo non versa in condizioni ottimali, motivo per cui la ripresa deve passare attraverso misure immediate, ma con un respiro di medio-lungo termine;

    servono investimenti e misure per riattivare rapidamente tutti i cantieri e non solo quelli delle opere considerate prioritarie;

    le prime stime di Nomisma indicano una diminuzione delle compravendite nel 2020 nel comparto residenziale di quasi 120.000 operazioni e tra le ragioni di tale caduta, la perdita di fiducia delle famiglie e le maggiori difficoltà di accesso al credito per una larga fascia di famiglie;

    nel corso delle ultime settimane sono numerose le famiglie che manifestano segnali di difficoltà, rinunciando a concludere transazioni già avviate per l'incidenza che i costi dei finanziamenti possono avere sui bilanci familiari, compressi dalla crisi in corso;

    per sostenere le famiglie nell'acquisto dell'abitazione, il Fondo di garanzia per la Prima Casa può rappresentare un ruolo strategico nel consentire, anche temporaneamente, l'accessibilità a finanziamenti in grado di sostenere l'intero prezzo dell'immobile. Nei casi, infatti, di mutui di importo pari o superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, le banche finanziatrici potranno usufruire di una garanzia pubblica a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, pari all'80 per cento del mutuo erogato;

    altro incentivo per la ripresa del mercato immobiliare, potrebbe essere rappresentato da un abbattimento dei costi IVA per l'acquisto di un immobile direttamente dall'impresa costruttrice: ci si può trovate, infatti, in diversi casi in cui l'IVA è applicata al 4 per cento, altri in cui l'IVA è al 10 per cento e altri in cui è al 22 per cento a seconda che si tratti di acquisto o vendita di case, appartamenti ed immobili in corso di costruzione, a seconda che si tratti di una prima casa ed il discorso vale sia nel caso di cessione sia nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

    in particolare, ad oggi la tassazione per l'acquisto della prima casa da un privato è pari al 2 per cento del valore catastale, mentre l'imposizione fiscale per l'acquisto della prima casa dall'impresa costruttrice è pari al 4 per cento dell'IVA sul valore dichiarato, penalizzando fortemente il mercato dell'acquisto di case di nuova costruzione,

impegna il Governo:

   a stanziare idonee risorse economiche per innalzare all'80 per cento, fino al 31 dicembre 2022, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo di garanzia per la Prima Casa per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80 per cento;

   a prevedere, anche temporaneamente, l'esenzione dal pagamento dell'IVA per l'acquisto delle prime case dalle imprese costruttrici per agevolare il rilancio del settore dell'edilizia e immobiliare.
9/2500-AR/65Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    la recente emergenza sanitaria e le misure per contrastarla, ivi comprese quelle volte alla chiusura per diverse settimane della maggiore parte delle attività commerciali, ha determinato una situazione di grave difficoltà, a partire dalla scarsa liquidità disponibile, con conseguenti rischi di mancati pagamenti dei canoni di locazione;

    ad avviso dei firmatari del presente atto l'assurdità della norma che sottopone a tassazione anche i canoni non percepiti dai proprietari-locatori si manifesta in modo eclatante: essa appare ingiusta è oltremodo penalizzante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'emanazione dei futuri provvedimenti, di eliminare la norma di cui in premessa, adeguando la normativa sugli affitti commerciali a quella sugli affitti abitativi per tutti i contratti in essere.
9/2500-AR/66Foti, Donzelli, Osnato, Butti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    in particolare, gli abitanti di Linosa e Lampedusa stanno affrontando, in assoluta solitudine, un'emergenza dentro l'emergenza, con un'economia, basata principalmente sul turismo e la pesca, devastata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e da anni di ondate migratorie ininterrotte c politiche di accoglienza schizofreniche;

    le misure nazionali di contenimento del contagio da Covid hanno generato nel tessuto economico di questi territori il blocco totale di tutte le attività legate alla pesca e alla commercializzazione del pescato; oltre a danni ingenti al settore turistico a causa della cancellazione dei voli e del divieto di spostamento tra le regioni;

    tale situazione ha portato al collasso l'intero tessuto produttivo locale, generando una crisi sociale ed economica che necessita di misure straordinarie per fronteggiare una situazione che rappresenta un unicum net panorama attuale: dalla sospensione dei tributi fino al gennaio del 2022, al riconoscimento di contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso zero per il rilancio dell'offerta turistica, a un'indennità per i lavoratori che nel 2019 abbiano prestato la propria attività, a tempo determinato, presso imprese operanti nelle isole di Lampedusa e Linosa, solo per citarne alcune;

    lo scorso 25 giugno la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità per Lampedusa e Linosa, quale passaggio indispensabile per poter attuare, in collaborazione con il Governo nazionale, misure specifiche per le due isole siciliane, necessarie a fronteggiare le conseguenze di natura economica provocate dall'emergenza COVID-19, in particolare per il settore del turismo e della pesca, e per le dinamiche relative alle politiche di accoglienza;

    nella sua recentissima visita istituzionale a Lampedusa, lo stesso Ministro per il sud, Peppe Provenzano, ha dichiarato: «Lo Stato italiano ha un debito nei confronti di quest'isola, che deve essere riconosciuto con vicinanza, attenzione, soprattutto in questa fase difficile di ripartenza. Anche Lampedusa deve ripartire, assicurando collegamenti e condizioni di sicurezza e vivibilità a chi viene da fuori, e a chi ci vive ogni giorno. Quest'isola deve tornare a splendere»,

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di emergenza per Linosa e Lampedusa ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori delle isole Pelagie.
9/2500-AR/67Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità perseguite dal decreto c.d. Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia di un sicuro avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico, in sicurezza e, al tempo stesso, tenere in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari;

    l'articolo 231-bis, introdotto durante l'esame in V Commissione, stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza verranno adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e attivare ulteriori posti di incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

    il medesimo articolo, alla lettera b) stabilisce che in caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa;

    la sospensione delle attività scolastiche e le criticità della didattica a distanza rilevati in questi mesi chiedono con forza soluzioni che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione il diritto all'istruzione degli studenti e la continuità didattica per garantire la qualità del percorso formativo e l'inclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – laddove si verifichi la necessità di ricorrere alla didattica a distanza – di garantire la stabilità dell'organico di fatto attivato secondo la previsione dell'articolo 231-bis del provvedimento in esame, al fine di assicurare, anche da remoto, la continuità didattica e il diritto allo studio agli alunni di ogni ordine e grado.
9/2500-AR/68Prestipino, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di disposizioni volte ad aiutare le famiglie e le imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da COVID-19 in corso nel nostro Paese per la quale è stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;

    questa emergenza ha cambiato rapidamente le abitudini e le prassi organizzative delle famiglie italiane rompendo il fragile equilibrio tra responsabilità lavorative e famigliari e accentuando le disuguaglianze tra genitori che sono temporaneamente esentati dal lavoro, genitori che si trovano a dover lavorare da casa, in presenza dei figli, e genitori costretti a continuare la propria attività lavorativa fuori casa;

    è necessario pensare a un intervento straordinario per l'infanzia e l'adolescenza per contrastare gli effetti dell'epidemia da COVID-19 e per sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 in questa fase di ritorno ad una vita il più possibile «normale» sempre in un'ottica di tutela della salute e di convivenza con il COVID-19 è necessario ripartire anche dai servizi per l'infanzia, in particolare per i bambini della fascia zero-tre anni e riequilibrare tali servizi su tutto il territorio nazionale come dice il decreto legislativo n. 75 del 2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» all'articolo 4, lettera a) fa proprio a livello nazionale l'obiettivo di Lisbona, cioè l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di istituire un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19 al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi c delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia attraverso specifici accordi tra amministrazioni locali e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio nonché attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19;

   b) al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, a predisporre ogni misura atta ad individuare, in accordo con gli enti locali e con il supporto delle associazioni, degli enti del terzo settore presenti sul territorio, oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, per poter svolgere in piena sicurezza le attività dedicate a questa fascia della popolazione;

   c) a valutare l'opportunità di predisporre misure specifiche volte al l'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo dello stato di emergenza;

   d) a valutare l'opportunità di potenziare i servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione ludico educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e i 18 anni nonché a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili con particolare riferimento ai servizi destinati ai bambini vittime di violenza e a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;

   e) a valutare l'opportunità di predisporre misure normative ed economiche per implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita dei bambini;

   f) nel rispetto dell'obiettivo prioritario indicato dal decreto legislativo n. 75 del 2017 e nel rispetto di una rapida ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, anche in ragione delle risorse aggiuntive previste dall'articolo 233 del presente decreto, a valutare un progressivo riequilibrio territoriale della presenza di asili nido all'interno del Sistema integrato di educazione e di istruzione con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale sull'intero territorio nazionale.
9/2500-AR/69Siani, De Giorgi, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali;

    i loro importi non vengono, quindi, considerati reddito ad alcun fine, poiché questi trattamenti costituiscono un «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto» (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915);

    questo principio non trova però applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti, anomalia normativa che va a danneggiare le fasce più deboli dei titolari di questi trattamenti,

impegna il Governo

al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, a adottare misure normative finalizzate a dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni prevedendo che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevino ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.
9/2500-AR/70Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio, in particolare al capitolo IV, risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia del settore sportivo;

    tra gli emendamenti proposti in fase di discussione in commissione bilancio non risulta approvato un emendamento proposto dal Gruppo Pd, finalizzato anche ad introdurre un credito di imposta sulle sponsorizzazioni;

    una misura in grado di fornire un supporto concreto, incentivando le aziende e gli appassionati che, a causa delle ripercussioni della crisi, saranno ancora più in difficoltà nel sostenere le società sportive attraverso sponsorizzazioni;

    la mancata approvazione di questo incentivo getta nell'incertezza il futuro dello sport italiano professionistico e dilettantistico, bloccando un settore che rappresenta allo stesso tempo un presidio sociale unico in tantissime aree del Paese;

    uno studio di settore ha messo in evidenza un dato preoccupante: senza il credito d'imposta, il 31 per cento delle società intervistate potrebbe non riuscire a iscriversi per la prossima stagione, con una perdita del gettito fiscale pari a 73 milioni di euro. Ma le perdite, oltre a livello locale e provinciale, dove le realtà sportive rappresentano un grande patrimonio, si manifesterebbero anche a livello nazionale,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile a sostenere l'incentivo del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, misura in grado di fornire un supporto concreto al mondo dell'associazionismo sportivo, uno dei settori imprenditoriali del Paese con riconosciuta funzione sociale e occupazionale.
9/2500-AR/71Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca;

    l'articolo 238, in particolare, interviene con l'avvio di un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di giovani ricercatori universitari di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato in alcuni enti pubblici di ricerca;

    è inoltre previsto un incremento del Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) di euro 50 milioni annui, di cui, a seguito dell'esame in V Commissione, euro 45 milioni da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed euro 5 milioni da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA;

    in fase di discussione in Commissione bilancio il Gruppo Pd ha sottolineato la necessità di rendere strutturali gli interventi e di avviare una programmazione pluriennale per il reclutamento tenendo conto del complesso delle esigenze di rafforzamento e crescita del sistema compreso lo sviluppo delle carriere negli enti pubblici di ricerca. A tal fine occorre accompagnare i processi straordinari di stabilizzazione dei precari e l'inserimento di giovani ricercatori con misure per valorizzare i ricercatori migliori che operano nel sistema attraverso le opportunità periodiche di progressione nei livelli di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca che, anche a causa di problematiche normative e contrattuali, si sono bloccate negli ultimi anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità — in fase di avvio degli investimenti straordinari nell'attività di ricerca — di intervenire al fine di programmare un equilibrato sviluppo delle carriere che comprenda le progressioni di livello di ricercatore e tecnologo negli Enti pubblici di ricerca.
9/2500-AR/72Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione di apposite Linee guida sono ad oggi ancora in corso le definizioni specifiche dei protocolli di sicurezza e le modalità di svolgimento delle lezioni del prossimo anno scolastico che verrà inaugurato nel mese di settembre;

    all'articolo 231 e 231-bis del provvedimento in esame sono presenti rispettivamente norme sulle «Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021» e «Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza»;

    tali norme hanno la finalità di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020 2021 in modo comunque adeguato alla situazione epidemiologica e quindi in relazione al grado di allarme sanitario contingente;

    in particolare al comma 1, lettera b), è previsto l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    appare necessario specificare che tra i dispositivi di protezione previsti dalla lettera b) sopracitata siano ricompresi, qualora la situazione epidemiologica e le norme lo imponessero, i seguenti materiali: le mascherine per distribuirle gratuitamente a studenti, insegnanti e personale tecnico amministrativo qualora ne fossero sprovvisti al momento di entrare a scuola; dispositivi tecnologici per il rilevamento immediato della temperatura corporea chi accede alle scuole;

    addossare l'eventuale obbligo di dotare mascherine adeguate e delle misurazione della temperatura alle sole famiglie potrebbe infatti rappresentare un rischio per la salute di tutti gli studenti e di tutti i lavoratori impiegati negli istituti,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione alla normativa vigente e per garantire la sicurezza durante le attività in presenza dell'anno scolastico 2020/2021:

   la distribuzione gratuita, negli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 per gli studenti, i docenti, ed il personale tecnico amministrativo che ne fossero sprovvisti;

   l'accesso negli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo solo dopo aver controllato la temperatura corporea tramite appositi dispositivi tecnologici di rilevamento immediato.
9/2500-AR/73Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità perseguite dal decreto cosiddetto Rilancio risultano essere quelle di introdurre misure a garanzia di un sicuro avvio del prossimo anno scolastico, in sicurezza e, al tempo stesso, tenendo in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari;

    il provvedimento in esame reca, nell'obiettivo condiviso di un corretto avvio dell'anno scolastico, all'articolo 232, varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19, nonché a destinare risorse per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

    con le medesime finalità in Commissione bilancio il Gruppo PD ha depositato una proposta emendativa che avrebbe ulteriormente semplificato l'assegnazione delle risorse, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio;

    per le finalità indicate è possibile utilizzare tali risorse già disponibili ridestinandole per questa fase emergenziale a vantaggio degli enti locali per eventuali affitti di spazi ulteriori per lo svolgimento della didattica in modo da garantire il rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico e per ulteriori interventi urgenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive necessarie ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza degli istituti scolastici e sanificazione dei locali interni, altresì, ad avviare ulteriori procedure di semplificazioni prevedendo l'opportunità di destinare ad altra e più urgente finalità — senza determinare un danno alle procedure in corso — risorse già disponibili e allo stato non utilizzate.
9/2500-AR/74Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede all'articolo 103, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;

    in particolare, l'articolo prevede due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico;

    la norma rappresenta da un lato, un primo, necessario, intervento per il riconoscimento dei diritti e la tutela della dignità di centinaia di migliaia di persone straniere presenti sul territorio, dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, la salute collettiva, la legalità, la produzione agricola e il consumo di beni di prima necessità;

    dai dati pubblicati dal Ministero dell'interno si evince che al 30 giugno, a più di 4 settimane dall'apertura della procedura, le domande pervenute sono, complessivamente, 80.366;

    per quanto riguarda i diversi settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l'88 per cento delle domande già perfezionate (61.411) e il 76 per cento di quelle in lavorazione (8.116);

    su 61.411 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione per il settore domestico, 45.730 sono italiani (il 75 per cento del totale). Per il settore agricolo, su 8.310 datori di lavoro 7.451 sono italiani (90 per cento);

    dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto rilancio che riguarda i titolari di permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019;

    episodi recenti di focolai di contagi da coronavirus evidenziano le particolari criticità legate alla presenza di comunità di lavoratori irregolari che vivono spesso in condizioni igienico sanitarie precarie, se non drammatiche;

    anche alla luce di tali episodi, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero rappresenta senz'altro un valido strumento di tutela della salute pubblica che consentirebbe un maggior controllo e tracciabilità in caso di contagi,

impegna il Governo

all'esito delle rilevazioni statistiche sull'andamento delle domande di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto in esame, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere tali procedure anche ad altri settori produttivi, diversi da quello agricolo, e di ampliare i termini per la presentazione delle relative domande, permettendo così a un numero maggiore di persone di accedere alle procedure di regolarizzazione, per una maggiore sicurezza sociale e sanitaria e per una reale tutela dei diritti di tutti.
9/2500-AR/75Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha travolto il nostro Paese;

    in particolare si istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19 non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020). Il beneficio è corrisposto in due quote e l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro);

    si stima che i beneficiari del REM siano circa 867.600 nuclei familiari, per un totale di 2.016.400 persone coinvolte;

    il Rem è esplicitamente non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem e di percettori di Reddito di cittadinanza a prescindere dalla sua entità,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile misure economico finanziare volte a far sì che i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento sia inferiore al Rem di poterne chiedere l'integrazione fino ad arrivare alle somme previste per quest'ultimo;

   b) a valutare l'opportunità, al fine di contrastare l'emergenza economica, sanitaria, e sociale in atto dovuta al COVID-19, di predisporre misure volle a rivedere i criteri di accesso alla misura del RdC per meglio adattarlo alle necessità dei nuclei più bisognosi e agli stessi bisogni che sono emersi durante questa crisi includendo così una platea più ampia di persone attualmente in condizioni di bisogno.
9/2500-AR/76Bruno Bossio, Gribaudo, Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    in fase di discussione del cosiddetto Decreto Rilancio, misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, numerose sono le azioni che il Governo ha messo in atto al fine di rilanciare il Paese e garantire la sicurezza dei cittadini anche negli spostamenti, assolutamente prioritaria in questa fase di emergenza da COVID-19;

    anche se la crescita dell'economia del nostro Paese dovrebbe andare di pari passo con il rilancio delle infrastrutture, da molti anni è evidente come l'Italia sia un paese spaccato in due e a giocare un peso determinante nel divario tra nord e sud sia proprio l'Alta Velocità, questione da lungo tempo tanto dibattuta;

    di recente sono stati annunciati investimenti per garantire sulla Salerno-Reggio gli stessi tempi di spostamento ferroviario delle altre regioni anche se non si tratta di AV ma di Alta Capacità cioè una linea ferroviaria moderna che consente il passaggio più rapido e controllato dei treni, in particolare quelli del tipo merci. Tutto ciò sta ad evidenziare che in assenza di una dorsale ferroviaria veloce, è utopico sperare nel rilancio generale di tutto il sistema dei trasporti, e quindi anche in un rilancio dell'economia;

    al fine di garantire un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle regioni attualmente deficitarie dal punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri, e in attesa della realizzazione e del completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, si potrebbe valutare la possibilità di istituire un «bonus Alta Velocità» con lo scopo di promuovere non solo l'erogazione di servizi ferroviari con caratteristiche AV su tratte tradizionali oggi non redditizie per gli operatori ma anche con lo scopo di incrementare l'accessibilità territoriale ferroviaria nel Mezzogiorno e in tutte le aree ora escluse;

    per l'entità del sussidio, da mettere a gara ad evidenza pubblica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potrebbe ipotizzare il modello dei contributi come avviene per la continuità territoriale e potrebbe essere calcolata su una percentuale del costo di esercizio (ad esempio il 50 per cento per le linee più squilibrate e/o il 25 per cento per quelle meno) da erogare su servizi AVR in alcune tratte con particolari caratteristiche così da collegare al network AV anche alcune regioni come Basilicata, Calabria e Puglia;

    inoltre, immaginando l'incentivazione anche di altre frequenze e linee (ad esempio Lecce-Bari-Roma/Bologna o Genova-Livorno-Roma) è possibile ipotizzare una qualche possibile forma di cofinanziamento da parte delle regioni interessate;

   considerato che i nuovi servizi finirebbero, almeno in alcuni casi, per sostituirne altri, attualmente ricompresi nel perimetro del Contratto di Servizio Universale, le risorse necessarie potrebbero in parte essere ottenute attraverso una rimodulazione di tale contratto,

impegna il Governo

a fornire adeguate soluzioni, nel primo provvedimento utile, finalizzate al rilancio produttivo e al potenziamento infrastrutturale attraverso l'incremento dell'alta velocità al sud, perché il Mezzogiorno che storicamente è indietro, ora potrebbe rischiare di arretrare ancora di più con l'emergenza COVID e questo potrebbe contribuire ad accentuare il gap infrastrutturale con il resto del Paese.
9/2500-AR/77Gariglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso nel nostro Paese, per la quale e stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

    in particolare il provvedimento riconosce l'accesso al Fondo di garanzia PMI solo agli enti del terzo settore con natura imprenditoriale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative per prevedere — fino al 31 dicembre 2020 e con le misure e gli strumenti più idonei — le opportune forme di garanzia per l'accesso alla liquidità anche a favore degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che non hanno natura imprenditoriale. A tale fine, per ricavi si deve intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente.
9/2500-AR/78Lepri, Carnevali, Serracchiani.


   La Camera,

   promesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di disposizioni volte ad aiutare le famiglie e le imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da COVID-19 in corso nel nostro Paese per la quale è stato dichiarato anche lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

    in particolare il provvedimento conferma anche per i mesi di maggio e giugno l'aumento di dodici giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge n. 104 del 1992) già previsto dal decreto «Cura Italia» (articolo 24) per i mesi di marzo e aprile per chi assiste un familiare disabile o per il lavoratore con grave disabilità;

    i 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati;

    stante il perdurare della situazione di emergenza presente nel nostro Paese e il rischio di nuovi focolai epidemici che possono mettere a rischio la salute delle persone più fragili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre nel primo provvedimento utile misure economiche e normative volte a prorogare almeno fino alla fine del mese di agosto l'aumento dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.
9/2500-AR/79Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare nel Titolo I si dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 pari a 4.200 borse di studio in più per l'anno 2020;

    nonostante tale incremento del numero delle borse di studio che, si aggiunge a quelli in precedenza attuati con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) che ha previsto all'articolo 1, comma 271 un'autorizzazione di spesa di 5.425 milioni per il 2020, di 10,850 milioni per il 2021, di 16,492 milioni per il 2022, di 22,134 milioni per il 2023 e di 24,995 milioni a decorrere dal 2024 per 217 contratti di formazione aggiuntivi a regime e all'articolo 1 comma 859 lo stanziamento di 25 milioni di euro oltre a quanto per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per 1.000 contratti una tantum in più, si prevede che alcune migliaia di medici non potranno accedere alla specializzazione;

    se, infatti, come si presume al prossimo concorso parteciperanno almeno circa 22.000/23.000 candidati a fronte di circa 14.500 contratti di formazione, resteranno fuori, togliendo coloro che sceglieranno la medicina generale, e quelli che pur in scuola di specialità comunque proveranno il test, almeno 6000/7000 giovani medici;

    è, quindi, necessario non solo aumentare i contratti di formazione, in particolare quelli strutturali, ma anche garantire che le università siano in grado di assicurare ai medici la formazione di specializzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare adeguate risorse economiche e finanziarie volte ad incrementare e rendere strutturali ulteriori borse di studio di specializzazione da mettere a concorso per il prossimo anno accademico.
9/2500-AR/80Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame (cosiddetto «decreto Rilancio»), per fare fronte all'auspicabile riavvio delle attività economiche in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito l'Italia, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l'obbligo della causale, prevista ordinariamente dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

    tale previsione, opportuna nella sua ratio, sconta due difficoltà: la prima di carattere particolare riguarda la formulazione stessa della norma e la sua non agevole integrazione con il corpo normativo che disciplina i contratti a termine; la seconda di carattere generale riguarda la stessa possibilità di ricorrere ai contratti a termine in situazione di incertezza come quella originata dall'emergenza pandemica;

    in effetti, appare necessario verificare gli effetti della disciplina ordinaria in ordine alle cosiddette causali nel mutato contesto economico: è indubbio infatti che le causali oggettive previste dal cosiddetto decreto Dignità, pure introdotte al fine di disincentivare la trasformazione del lavoro stabile in lavoro precario, siano però difficilmente compatibili con le conseguenza sul piano organizzativo e produttivo della situazione economica determinata dall'emergenza pandemica; in tal caso, infatti, il ricorso al termine potrebbe trovare ragione più nell'oggettiva condizione di incertezza di mercato che in una volontà sostitutiva della forza lavoro stabile;

    è quindi evidente l'opportunità di una più approfondita verifica dell'impatto delle norme pensate per situazioni ordinarie in una situazione del tutto straordinaria, anche mediante un adeguato confronto con le parti sociali, a fine di non perdere segmenti di possibile occupazione regolare, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva anche di secondo livello,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure adeguate volte a consentire la più ampia possibilità di stipulazione del contratto a termine anche in assenza delle causali oggettive dettate, in via ordinaria e per situazioni ordinarie, dal decreto cosiddetto «dignità», valorizzando a tal fine anche l'autonomia delle parti sociali e degli istituti propri del sistema di relazioni sindacali nella individuazione dei settori, delle attività, dei soggetti interessati, al fine di recuperare ogni segmento possibile di occupazione regolare e di ridurre l'impatto negativo sull'occupazione delle conseguenze sul piano organizzativo e produttivo della situazione economica determinata dall'emergenza pandemica e caratterizzata da estrema incertezza.
9/2500-AR/81Viscomi, Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare, l'articolo 92 reca disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e dal decreto in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    si tratta di una platea di 240.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nel bimestre indicato, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 780 euro e di 1.200 soggetti che terminano l'indennità di DISCOLL nel trimestre indicalo per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 756 euro;

    pur apprezzabile il prolungamento di due mesi delle indennità in questione, tale lasso temporale è comunque troppo breve rispetto alla crisi economico, sociale e sanitaria in atto nel nostro Paese a causa della pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative alla luce della grave crisi economica e sociale in atto nel nostro Paese dovuta alla pandemia da COVID-19, volte ad estendere anche oltre gli attuali due mesi previsti dalla normativa in vigore, la proroga della fruizione delle indennità di Naspi e Dis-Coll agli aventi diritto.
9/2500-AR/82Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in seguito alla grave crisi economica e sociale in atto nel nostro Paese, al fine di una possibile e celere ripresa delle attività e dei processi produttivi e di una riorganizzazione delle competenze professionali, nonostante le numerose misure già avviate, è necessario intervenire ulteriormente sia normativamente che finanziariamente;

    in particolare si ravvisa la necessità di promuovere un'occupazione stabile e qualificata anche attraverso misure quali il riconoscimento di una percentuale di esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che abbiano partecipato a percorsi di riqualificazione professionale; destinando una quota dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale: concedendo alle imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, abbiano optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e abbiano piani formativi in corso e personale incassa integrazione, anche in deroga, l'utilizzo del Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure economiche e finanziarie adeguate, a quanto sopra indicato, anche eventualmente predisponendo un fondo ad hoc per il sostegno alla formazione e all'innovazione professionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9/2500-AR/83Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Lepri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare a seguito della crisi economica provocata dal COVID-19, sempre in un'ottica di tutela del lavoro e del lavoratore e di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso è comunque necessario, rilanciare il settore edilizio anche favorendo la riqualificazione energetica e antisismica del Paese attraverso incentivi fiscali – come ecobonus e sismabonus – e la semplificazione delle procedure;

    in virtù delle semplificazioni delle procedure è stata infatti prorogata la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020;

    nonostante tale proroga, proprio nel settore dell'edilizia è fondamentale promuovere un'occupazione contrattualizzata e porre un controllo attento e rigoroso sulle aziende affinché, pur nella necessità di ripartire dopo il lockdown imposto dalla pandemia da COVID-19, paghino i contributi lnps, Inail e gli accantonamenti in Cassa edile (ferie, permessi, ratei di tredicesima) dei propri dipendenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure normative volte a far sì che, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il beneficiario delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31, UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), possegga il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici.
9/2500-AR/84Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'articolo 44 del decreto-legge Cura Italia istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità;

    la pandemia, tra le varie categorie, sta colpendo economicamente soprattutto i più giovani, i quali già prima del virus soffrivano di un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 30 per cento e si trovavano dunque in una posizione contrattuale molto debole, costretti spesso ad accettare qualsiasi offerta;

    allo scoppio dell'emergenza COVID-19, molti giovani erano impegnati in un tirocinio extracurriculare, che dovrebbe essere un momento formativo e non un contratto lavorativo, tuttavia spesso è abusato come forma di lavoro sottopagato e sottotutelato per assumere giovani in mansioni ordinarie: tante Regioni hanno consentito (in alcuni casi obbligato) la sospensione o la terminazione anticipata dei tirocini, a differenza di quanto invece prevede per i lavoratori dipendenti l'articolo 46 del Decreto Cura Italia; è stato così interrotto il percorso e la retribuzione di quei tirocinanti, i quali non essendo lavoratori dipendenti non hanno ricevuto alcun ammortizzatore sociale e non sono stati tutelati da alcuna forma di tutela emergenziale all'interno del Decreto;

    questi giovani, spesso trasferitisi rispetto al luogo di origine, si trovano dunque in questi mesi a sostenere senza più entrate le spese alimentari e di affitto, ricadendo quindi sulle loro famiglie il cui reddito è stato in molti casi già danneggiato dall'emergenza COVID; nella grande maggioranza dei casi, i tirocinanti non possono nemmeno richiedere il Reddito di emergenza, poiché ancora facenti parte del nucleo familiare di origine che non rispetta gli stringenti requisiti previsti dall'articolo 82 del decreto Rilancio;

    il decreto Rilancio inoltre prevede all'articolo 78 un incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza di 650 milioni di euro, senza però prevedere alcuno strumento di sostegno al reddito per i tirocinanti extracurriculari;

    alcune regioni nel frattempo hanno previsto un'indennità per i tirocinanti: si è così creata una disparità fra questi giovani a seconda della regione nella quale svolgono questa prima esperienza lavorativa;

    il 24 aprile 2020, il Governo ha accollo l'ordine del giorno 9.02463.032 a prima firma Gribaudo, ad oggi disatteso, nel quale si impegnava «a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso il primo strumento normativo utile, misure di sostegno al reddito per tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo, consentendo ai giovani e a tutti gli interessati di mantenersi e riconoscendo la dignità del loro lavoro»;

    sarebbe quindi giusto e auspicabile disporre uno specifico finanziamento alle Regioni e province autonome, da redistribuire sulla base del numero di tirocinanti attivi nei diversi territori, affinché tutte le Regioni e province autonome possano erogare un'indennità a tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso il primo strumento normativo utile, misure di sostegno al reddito per tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo, attraverso uno specifico fondo dedicato alle Regioni e province autonome, per garantire l'erogazione di un'indennità le cui modalità siano stabilite in sede di Conferenza permanente fra Stato, Regioni e province autonome, consentendo ai giovani e a tutti gli interessati di mantenersi e riconoscendo la dignità del loro lavoro.
9/2500-AR/85Gribaudo, Ungaro, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle strategie di rilancio dell'Italia a seguito delle conseguenze della pandemia da COVID-19 sulle attività produttive e culturali, la promozione del Sistema Paese nel mercato globale rappresenta una delle chiavi più efficaci e necessarie, peraltro già individuata e sostenuta nei provvedimenti adottati dal Governo;

    da alcuni anni la modalità più efficace di promozione del Sistema Italia all'estero è quella della integrazione delle attività economiche con le attività culturali, considerate queste ultime una delle leve più incisive ed autorevoli di cui l'Italia dispone nella competizione globale;

    questo sviluppo quantitativo e qualitativo della promozione integrata è avvenuto anche per l'esistenza del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, dotato per il quadriennio 2017-2020 di 150 milioni di euro, distribuiti per 20 milioni nel 2017, 30 milioni nel 2018, 50 milioni nel 2019 e 50 milioni nel 2020, ripartiti, in base ai criteri previsti dal comma 588 della legge n. 232 del 2016, con decreto della Presidenza del Consiglio 6 luglio 2017, che con le sue risorse ha reintegrato i capitoli fondamentali della promozione linguistica e culturale all'estero, ad iniziare dagli assegni agli Istituti di cultura;

    con l'esaurimento nel 2020 delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2017, nonostante la destinazione di un milione prevista nella legge di bilancio per il 2020, si determinerà una drammatica regressione delle risorse destinate agli interventi più significativi nel campo della promozione linguistica e culturale, quali quelli relativi alle attività degli istituti di cultura, alla realizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana realizzati dagli enti gestori, al conferimento delle borse di studio, alla creazione di corsi di italianistica nelle università straniere e ad altri insostituibili canali di intervento;

    tali riduzioni riverseranno i loro effetti negativi su una vasta platea di utenti, calcolata complessivamente dal Maeci in oltre 2 milioni di studenti, di cui oltre 250 000 quelli che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana promossi dagli enti gestori,

impegna il Governo:

    a considerare l'opportunità di reintegrare alcune fondamentali voci di bilancio relative agli interventi culturali nell'ambito delle misure previste per l'internazionalizzazione del Sistema Paese;

    a considerare, inoltre l'opportunità di assicurare, nelle dimensioni possibili con l'attuale situazione del Paese la continuità del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di evitare critiche ripercussioni nei campi specifici di intervento e, più in generale un serio indebolimento della stessa promozione integrata del Sistema Paese.
9/2500-AR/86Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   considerato che:

    nelle prospettive di rilancio del sistema Italia il settore del turismo rappresenta un fattore di decisiva importanza per il bilancio economico del paese, in considerazione della importante quota di PIL derivata dalle attività turistiche e dei risvolti occupazionali, permanenti e stagionali ad esse collegati;

    la cospicua incidenza nell'ambito del movimento turistico internazionale del turismo di ritorno, cosiddetto delle «radici», alimentato prevalentemente ed in modo crescente dai circa 6 milioni di connazionali residenti all'estero e dai circa 60 milioni di italodiscendenti presenti nel mondo;

    i turisti che tornano in Italia per visitare i loro parenti ed amici sono passati da 5,8 milioni di visitatori del 1997 agli oltre dieci milioni del 2018 (un aumento del 72 per cento delle presenze e del 120 per cento della spesa) per un fatturato che nel 2018 vale oltre 4 miliardi (+7,5 per cento rispetto all'anno precedente);

    il turismo di ritorno non è concentrato solo sulle città d'arte e sulle mete maggiori, ma si proietta diffusamente sul territorio nazionale, con beneficio in particolare delle aree più interne e deprivate, in conseguenza proprio delle ondate migratorie che si sono succedute nel passato,

impegna il Governo:

    a considerare l'opportunità di favorire nel presente e nei successivi provvedimenti misure che tendano a costituire una quota di risorse destinata all'incentivazione del turismo di ritorno, prevedendo eventualmente:

    un sistema di cofinanziamento con le Regioni e gli enti locali di progetti finalizzati;

    l'attivazione di incentivi rivolti agli iscritti all'AIRE per i viaggi da effettuare verso l'Italia e per gli ingressi nei musei e nei siti di interesse archeologico;

    una campagna all'estero di promozione finalizzata all'immediata ripresa dei flussi turistici di ritorno e al loro sviluppo;

    il coinvolgimento nelle misure di sostegno agli operatori dei tour operator italiani che agiscono all'estero in questo campo.
9/2500-AR/87La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 54,9 miliardi di euro per l'inizio della ripartenza economica dell'Italia, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi;

    in particolare, le norme restrittive dettate dall'emergenza sanitaria, con cui gli italiani hanno imparato a convivere solo per pochi mesi, sono la quotidianità di moltissime famiglie, che assistono figli, coniugi o genitori disabili;

    sono i cosiddetti caregivers familiari, coloro che si prendono cura, al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito, di una persona cara bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di non autosufficienza;

    la circostanza che, in Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, questa figura non sia giuridicamente riconosciuto, né in alcun modo tutelata, rivela in modo inequivocabile quanto ti lavoro di cura svolto gratuitamente sia invisibile, dato per scontato, e considerato irrilevante;

    pur non esistendo un dato ufficiale, secondo un'indagine di ISTAT 2015 sarebbero addirittura 7,3 milioni i caregivers familiari in Italia, prevalentemente donne (74 per cento), di cui il 31 per cento di età inferiore a 45 anni, il 38 per cento di età compresa tra 46 e 60, il 18 per cento tra 61 e 70 e ben il 13 per cento oltre i 70;

    lavoratrici e lavoratori a tutti gli effetti, a cui, però, non vengono riconosciuti diritti e che ogni giorno affrontano difficoltà che potrebbero essere superare se solo ci fosse una rete e un riconoscimento dell'importanza sociale della loro attività: vivono con 800 euro di invalidità e accompagno, e, in assenza di una legge di riferimento, si troveranno senza pensione, né ammortizzatori sociali;

    la maggior parte di loro ha perso o lasciato il lavoro perché il carico assistenziale spesso impone l'affiancamento costante, con conseguente impoverimento del nucleo familiare;

    ad aggravare tale quadro, si sono aggiunte le misure di contenimento del contagio adottate dal Governo che hanno, di fatto, garantito la terapia intensiva ma raramente quella domiciliare, che per una persona non autosufficiente significa sopravvivenza;

    tutti i decreti emergenziali, dal Cura Italia al Liquidità, hanno previsto timide misure solo per i lavoratori che hanno un familiare disabile, estendendo i permessi della legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali, mentre nulla è stato previsto per le persone che accudiscono quotidianamente un familiare,

impegna il Governo

a riconoscere un adeguato, quanto doveroso, supporto economico ai caregivers familiari, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2500-AR/88Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    nel giugno scorso sono state immatricolate 132.457 autovetture con un calo del 23,1 per cento sullo stesso mese del 2019 mentre il consuntivo del primo semestre chiude in calo del 46,1 per cento, il che significa 499.224 vetture vendute in meno;

    dall'inchiesta congiunturale condotta dal Centro Studi Promotor a fine giugno emerge che il 70 per cento dei concessionari dichiara bassi livelli di acquisizione di ordini. Le auto invendute in giacenza sono circa 500.000 e la situazione finanziaria di molte concessionarie è altamente critica: nei primi sei mesi dell'anno il settore ha avuto una perdita di fatturato di circa 9 miliardi con un danno diretto anche per l'Erario, che ha registrato una perdita di quasi 2 miliardi di gettito solo per l'Iva;

    il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del Pil, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto del settore auto è decisamente elevato in quanto per ogni addetto diretto al settore auto ve ne sono 3,2 nell'indotto, indotto che ha un giro d'affari, che, sommato a quello diretto del settore auto, nel 2019 ha raggiunto l'11,2 per cento del Pil nazionale;

    la crisi dovuta alla pandemia ha determinato una grave situazione finanziaria anche per i privati che stanno rinviando sistematicamente le spese non essenziali comprese quelle per la manutenzione e le riparazioni degli autoveicoli con un deciso peggioramento della sicurezza stradale e dell'inquinamento;

    dai dati esposti emerge chiaramente la necessità di fronteggiare un'emergenza che ha numeri drammatici in un settore che è portante per la nostra economia;

    l'approvazione dell'emendamento 44.15 riformulato, col sostegno di maggioranza e opposizione, che prevede incentivi per chi rottama auto di oltre 10 anni ed acquista vetture nuove ad alimentazione tradizionale, oltre che elettrica, è un'azione di politica industriale per il settore automotive che, riuscendo a coniugare i benefici risultanti dall'eliminazione di vetture circolanti altamente inquinanti, con il forte impulso all'acquisto di autovetture meno inquinanti, può contribuire a far uscire il settore dell'auto dalla situazione di estrema difficoltà in cui versa, e soprattutto può aiutare la ripresa dell'economia del Paese;

    la fiscalità sulle auto aziendali, che rappresentano circa il 30 per cento delle immatricolazioni è fortemente penalizzante in quanto pone limitazioni alla deducibilità dei costi di esercizio e alla detraibilità dell'Iva che non trovano riscontro nella UE con la conseguenza di rendere meno competitive le aziende italiane con le concorrenti dell'UE, fattore distorsivo che andrebbe corretto con l'eliminazione di dette penalizzazioni fiscali per le auto aziendali italiane;

    la scelta, ormai irreversibile, della mobilità elettrica comporta inoltre, in via prioritaria, investimenti per potenziare immediatamente la rete di distribuzione di energia elettrica agli autoveicoli,

impegna il Governo:

   a rafforzare, con urgenza, le misure citate in premessa, con le risorse necessarie per superare la fase di crisi acuta del settore automobilistico e del suo indotto;

   a definire e adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile.
9/2500-AR/89Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Chiazzese, Sut.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore turistico è fondamentale per l'economia italiana: rappresenta infatti un comparto in crescita anche nei momenti di crisi;

    In Italia ci sono oltre 33 mila hotel con una disponibilità complessiva di oltre 1.200.000 camere: stiamo parlando di uno dei patrimoni di ospitalità alberghiera più importante al mondo (secondo lo studio Horwath HTL «Italy – Hotels & Chains 2019») ed il primo in Europa;

    l'Italia è infatti attualmente il terzo paese per numero di camere di albergo (dopo Stati Uniti e Cina), per un giro di affari che (prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19) si assestava intorno a 110 miliardi di euro (quasi il 7 per cento del Pil) a cui vanno aggiunti 64 miliardi di euro dell'indotto;

    dal secondo dopoguerra del secolo scorso il movimento della clientela negli alberghi nel nostro paese è stato caratterizzato da un trend in continuo sviluppo, pur se nel corso degli anni vi sono stati periodi di rallentamento (soprattutto in seguito alla crisi economica del 2010), con profondi mutamenti qualitativi nella composizione delle provenienze, nelle motivazioni e nei servizi richiesti;

    negli ultimi venticinque anni il mix degli alberghi italiani si è modificato (migliorando il proprio standard medio) passando dalle 36.166 unità del 1990 alle circa 33 mila attuali mentre il numero delle camere è aumentato da 938.141 (per 1.703.542 letti) alle 1.100.000 circa attuali (per 2.250.000 posti letto). Tale evoluzione è stata caratterizzata da un globale spostamento verso l'alto della qualità media dell'offerta, da un lato con la trasformazione o sostituzione di alberghi di categoria inferiore di piccole dimensioni con altri di categoria superiore di dimensioni maggiori, dall'altro con l'ampliamento e ammodernamento di quegli alberghi già in linea con la domanda internazionale e quindi bisognosi di aumentare la propria disponibilità di camere;

    secondo una recente stima il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia, mappando le proprietà alberghiere nazionali, supera i 117 miliardi di euro. Si tratta di un settore che potrebbe comunque crescere ulteriormente ma che va al tempo stesso salvaguardato: senza adeguati investimenti potrebbe infatti perdere valore soprattutto in presenza di strutture chiuse per molto tempo o non adeguatamente soggette a manutenzione;

    nonostante questi primati il settore alberghiero presenta quindi criticità che potrebbero compromettere l'attuale potenziale socio-economico-occupazionale. Non va infatti dimenticato che si tratta spesso di immobili non recenti e spesso non adeguatamente ristrutturati: il 20 per cento degli alberghi italiani ha infatti oltre 100 anni, il 60 per cento ne ha più di 30. Il 50 circa e poi attivo soltanto (anche in periodi pre COVID-19) in alcuni mesi dell'anno;

    appare quindi evidente come fattori come l'anzianità degli immobili delle strutture alberghiere, la chiusura prolungata in alcuni periodi, il tasso di occupazione media delle camere variato sensibilmente in seguito ai nuovi flussi turistici, potrebbero compromettere la stabilità economica delle imprese che possiedono o gestiscono un hotel oggi in Italia;

    per rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato queste aziende devono quindi essere pronte ad adeguate le strutture ricettive sia in termini di offerta (quindi riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi e modernizzazione dei servizi rispetto a edifici costruiti molti anni fa e calibrati per altre tipologie di clientela e differenti flussi turistici), sia soprattutto in termini di controllo e gestione del saldo costi-ricavi (in questa direzione la riqualificazione energetica degli immobili rappresenta quindi un intervento prioritario);

    la riqualificazione dell'immobile è quindi spesso la chiave di volta per elevare valore di mercato e potenziale ricettivo delle strutture alberghiere;

   preso atto che:

    l'emergenza sanitaria in atto sta creando gravi problemi all'intero settore turistico nazionale e quindi alla redditività delle strutture ricettive ed alla sua continuità produttiva ed occupazionale:

    secondo prime stime gli hotel saranno i più colpiti dell'intero settore turistico, con una perdita di 7.9 miliardi di euro pari ad una riduzione del 53.8 per cento rispetto ai ricavi dell'anno precedente;

    Governo e Parlamento hanno varato, sia nel provvedimento in esame che con i precedenti decreti, misure per contenere le perdite causate dal settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti. In particolare: l'introduzione del «bonus vacanze» utilizzabile dalle famiglie in strutture nazionali, l'istituzione del Fondo per la promozione turistica: il rafforzamento delle indennità e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti; l'esenzione Irap e Imu: la nascita di un fondo apposito per acquisizioni, ristrutturazioni e valorizzazione di immobili destinati ad attività ricettive;

    è oggi comunque necessario varare norme adeguate e finanziamenti mirati al fine di sostenere non solo l'emergenza il rilancio complessivo del settore. Misure che consentano quindi alle imprese ricettive di adeguare I offerta per attrarre i flussi turistici, di aumentare il risparmio energetico delle strutture e l'ottimizzazione dei costi d'impresa, oltre a rivalutare l'attuale patrimonio immobiliare;

    sarà altrettanto opportuno incentivare l'adeguamento sismico di determinate strutture alberghiere anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

   valutato che:

    l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi dì efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

    gli obiettivi di questa misura sono sostanzialmente i seguenti: riduzione delle emissioni climalteranti: rilancio dell'edilizia: sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata: riduzione delle spese energetiche dell'abitazione: aumento dell'occupazione in determinati settori;

    nel corso della discussione del provvedimento in esame in Commissione in sede referente è stata avanzata, con proposte emendative specifiche, la possibilità di estendere i benefici di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame anche agli alberghi ed alle strutture ricettive;

    tali proposte, pur essendo state sostanzialmente condivise dalle forze politiche di maggioranza che sostengono l'attuale governo, non sono state approvate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico delle nostra economia come quello turistico, promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta.
9/2500-AR/90Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Miceli.


   La Camera,

   premesso che:

    uno dei settori dell'economia nazionale che ha risentito della sospensione delle attività a causa dell'emergenza legata alla pandemia del COVID-19 è quello turistico a cui Governo e Parlamento hanno dato una serie di risposte con varie misure finalizzate a contenere le perdite causate nel settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti, cercando infine con il provvedimento in esame di intraprendere una strada che possa garantire il rilancio delle attività economiche e produttive nazionali;

    anche in presenza della ripresa degli spostamenti e dei viaggi conseguenti alla fine del lockdown, e la riapertura delle marine e degli ormeggi, il settore dei charter legato alla nautica rischia di trovarsi in seria difficoltà, di subire perdite a doppia cifra e di lasciare quote di mercato alla concorrenza di paesi stranieri che hanno avuto numeri relativi al contagio diversi dai nostri e non hanno mai fermato totalmente l'attività;

    nel corso della discussione del provvedimento in esame in Commissione in sede referente è stata avanzata, intervenendo nel corpo dell'articolo 28 concernente la disciplina del «Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda», una proposta emendativa specifica per questo settore, che contemplava la possibilità di estendere il credito d'imposta anche alle società di charter nautico esonerandole dal pagamento del 60 per cento del canone di locazione o dei contratti di ormeggio dove è svolta l'attività di charter a fronte di un credito d'imposta di pari valore in favore del locatore;

    le barche ufficiali da charter in Italia sono 1022 senza equipaggio e altre 300 circa che fanno noleggio con equipaggio e più in generale, quello del charter nautico, è un settore che dà lavoro a 6 000 addetti diretti, senza contare l'indotto;

    è oggi comunque necessario varare norme adeguate e misure mirate al fine di sostenere non solo l'emergenza, ma il rilancio complessivo del settore e intervenire con provvedimenti che possano favorire la ripresa dell'attività delle imprese; in un momento di grave crisi sarebbe opportuno quindi intervenire con urgenza per consentire alle imprese del settore del charter nautico di ripartire in questi mesi, cruciali per questo tipo di attività che va da aprile ad ottobre,

impegna i Governo:

   a valutare l'opportunità di riconoscere con il primo provvedimento disponibile, anche alle società di charter nautico, la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero dei contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore;

   a valutare l'opportunità di rinviare al 1° gennaio 2021 le modalità di calcolo della navigazione in acque extra UE e la conseguente aliquota IVA.
9/2500-AR/91Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 199, comma 6, del provvedimento in esame che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, riconosce alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;

    per le finalità di cui al periodo precedente è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione complessiva di euro 24 milioni per l'anno 2020;

    per effetto del successivo comma 8, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, si procede all'assegnazione delle risorse di cui sopra;

    le Società di navigazione operanti con traghetti Ro Ro, mezzi veloci e navi da crociera, a causa di opportuni provvedimenti emergenziali emanati dal Governo per contrastare la diffusione del virus, anche laddove hanno continuato a svolgere i loro servizi, hanno notevolmente ridotto il trasportato in termini di passeggeri e merci;

    la conseguente decurtazione degli introiti dei vettori marittimi sta comportando consistenti ritardi se non addirittura l'omissione dei pagamenti delle fatture emesse a seguito della prestazione rese;

    tali ritardi o omissioni pregiudicano, al pari delle ridotte prestazioni, la possibilità di fornire il servizio di ormeggio nel rispetto degli standard fissati dall'Autorità Marittima al fine di garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo;

    riduzioni delle tariffe del servizio di ormeggio possono contribuire ad alleviare tale criticità,

impegna il Governo

a considerare coerente, con il citato comma 6 dell'articolo 199, l'impiego delle risorse stanziate come compensazione per le Società cooperative, anche per eventuali riduzioni tariffarie, per il servizio di ormeggio reso a favore delle tipologie di navi sopra citate.
9/2500-AR/92Andrea Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    visto l'articolo 199 del provvedimento in esame, recante misure a sostegno delle attività svolte nei porti italiani ivi comprese le rade, gli spazi esterni ai porti e comunque rientranti nelle circoscrizioni delle AdSP o laddove non istruite dall'Autorità marittima e dall'AP di Gioia Tauro;

   considerato che il comma 8, del sopra citato articolo, prevede la possibilità per le Autorità di intervenire «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e preso atto che la norma si potrebbe prestare a qualche interpretazione ambigua e incongruente;

    si ritiene che il limite complessivo di 10 milioni di euro annui si riferisca a ciascuna Autorità,

impegna il Governo

ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad adottare il decreto di cui al comma 8, dell'articolo 199 limitato all'assegnazione del fondo di sei milioni di euro per le AdSP cosiddette «incapienti» e a confermare che, per le altre, nel limite dei 10 milioni di euro ciascuna, vale il principio dell'autonomia finanziaria e di bilancio stabilito dalla legge.
9/2500-AR/93Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emendamento 89.04 al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 approvato in Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V) della Camera dei deputati in data 3 luglio 2020 a firma di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, ha permesso la creazione di un fondo con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2020;

    secondo detta pronuncia diffusa con il comunicato del 24 giugno 2020 dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, gli attuali 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione che recita «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»;

    nel suddescritto comunicato, si apprende che la pronuncia della Corte costituzionale avrà effetto nelle prossime settimane, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale;

   considerato che:

    la platea dei potenziali beneficiari destinatari dell'incremento (pari a 516,46 euro) sarà composta da tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6713,98 euro, ai sensi del richiamato articolo 38 della legge n. 448 del 2001,

impegna il Governo:

   a trasmettere ai due rami del Parlamento una relazione tecnica aggiornata per la quantificazione dei potenziali beneficiari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici descritti in premessa, entro e non oltre il 1° settembre 2020;

   a prevedere una disposizione normativa di rango adeguato per ottemperare alla pronuncia della Corte costituzionale, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici degli invalidi civili totali con età inferiore ai sessant'anni, entro l'approvazione della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021.
9/2500-AR/94Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Ianaro, Romaniello, Termini, D'Orso, Martinciglio, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la Corte costituzionale, con la sentenza «storica» del 23 giugno 2020, ha chiarito come l'attuale contributo pari a 285,66 euro, previsto per i cittadini colpiti da invalidità civile totale ai sensi della legge n. 118 del 1971, e con un reddito annuo pari o inferiore a 6.713,98 euro, debba essere necessariamente aumentato fino al milione delle vecchie lire (514,46 euro); il limite di reddito imposto dalla Consulta si riferisce al reddito personale annuo lordo della persona titolare dell'assegno;

    per ottemperare a tale sentenza, il provvedimento in esame ha istituito un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020;

    purtroppo, nonostante il valore fortemente positivo della decisione della Consulta, in seguito ad essa si viene a creare una situazione di invalidi di serie A e invalidi di serie B, dal momento che i «disabili gravissimi» sono rimasti esclusi dal provvedimento. I disabili gravissimi sono quelli che necessitano «di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte»;

    si tratta di un numero contenuto di persone non autosufficienti, stimabile intorno alle 3-4.000, che necessiterebbero anch'essi di un adeguamento dell'assegno di invalidità; restano inoltre esclusi dalla citata sentenza anche gli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento ed il 99 per cento;

    è evidente che, come per gli invalidi civili totali, l'assegno percepito dai disabili gravissimi e dagli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento e il 99 per cento, è assolutamente insufficiente ad assicurare anche la mera sopravvivenza, considerata in un caso l'assoluta impossibilità e nell'altro la forte difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro;

    l'articolo inserito nel decreto-legge n. 34 del 2020 in esame, dunque, ottempera alla sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno scorso ma non dà attuazione completa all'articolo 38 della Costituzione secondo il quale «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.». Un intervento di equiparazione del contributo economico per le categorie citate rappresenterebbe un atto decisivo verso una società più giusta e capace di prendersi cura dei suoi componenti più fragili,

impegna il Governo

ad intervenire a favore tanto dei disabili gravissimi quanto degli invalidi parziali che si attestano tra il 75 per cento e il 99 per cento, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, per innalzare la pensione di invalidità fino al milione di vecchie lire (514,46 euro).
9/2500-AR/95Angiola.


   La Camera,

   premesso che

    il Decreto in esame, all'articolo 99. istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio dedicato all'analisi del mercato del lavoro. In particolare, tale Osservatorio intende monitorare l'andamento del lavoro in riferimento agli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate, in modo da programmare adeguate strategie occupazionali. In particolare, intende occuparsi delle conseguenze relative alle nuove modalità di organizzazione in riferimento al lavoro agile e allo smart working;

    tuttavia tra le funzioni dell'Osservatorio manca l'analisi sul gender gap che è una delle conseguenze più preoccupanti, dell'emergenza economica scaturita dal lockdown invero l'impatto socio-economico causato dal coronavirus vede allargare notevolmente le disparità di genere sul lavoro. Come informa l'ultimo rapporto Istat (2020) le donne perdono più facilmente il posto di lavoro e circa il 31 per cento risultano inattive. Si stima una perdita di oltre 286 mila posti di lavoro femminile e una maggiore dequalificazione del lavoro con un calo considerevole di contratti a tempo determinato e indeterminato;

    ma le donne pagano il prezzo maggiore delle crisi soprattutto per l'aumento delle diseguaglianze sul mercato del lavoro, laddove pesano notevolmente le difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro andando così a registrare un significativo arretramento delle conquiste di genere finora raggiunte. Vieppiù che le donne risentono maggiormente anche della chiusura delle scuole: il 38,3 per cento delle madri occupate modificano gli orari di lavoro per far fronte alle responsabilità familiari contro il solo 12 per cento dei padri;

    lo smart working se da un lato è stato prezioso nel contrastare la diffusione del virus, dall'altro pone sfide non indifferenti su come gestire le discriminazioni lavorative in combinato disposto con quelle che avvengono tra le mura domestiche. Se si considera l'aspetto dell'innovazione tecnologica, poi, la quota di disponibilità di pc e altri strumenti aziendali è più alta per gli uomini che per le donne. Inoltre, benché l'occasione ai ricevere molestie sul luogo di lavoro sia molto più bassa, resta comunque un pericolo per il 25 per cento delle donne di essere vittima di molestie e di mobbing anche lavorando dalla propria abitazione;

    pertanto, l'urgenza è quella di trovare nuove forme di tutela e di protezione con l'obiettivo di contrastare fenomeni quali mobbing e stalking in relazione alle nuove forme di lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire all'interno dell'Osservatorio sul lavoro un focus di analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working ed in riferimento al fenomeno del gender gap al fine di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità contrastando fenomeni quali lo stalking, il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, piscologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
9/2500-AR/96Frate, Bruno Bossio, De Lorenzo, Carnevali, Martinciglio, Giannone, Schirò, Benedetti, Casa, Boldrini, Muroni, Bologna, Ciampi, Berlinghieri, Bonomo, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del decreto-legge in esame introduce il cosiddetto ecobonus, e cioè una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficientamento energetico e antisismici su edifici;

    tale misura rappresenta non solo un importantissimo strumento di stimolo all'economia reale, ma costituisce un passaggio fondamentale verso la realizzazione della transizione ecologica e della messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano;

    nonostante i considerevoli miglioramenti apportati all'ecobonus nel corso dell'esame in V Commissione, l'ambito temporale della misura richiamata è rimasto limitato alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

    un simile limitato lasso di tempo ricade in una fase economica affatto felice, in cui l'occupazione sta risentendo dei terribili effetti del COVID-19 sull'apparato produttivo del Paese, rischiando dunque di compromettere l'impatto della misura sul lungo periodo, posto che molte famiglie saranno portate ad aspettare di riprendere a lavorare prima di avviare gli interventi sopra richiamati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la detrazione del 110 per cento introdotta dall'ecobonus anche alle spese sostenute dopo il 2021, così da garantire un più coerente impatto di lungo periodo della misura e dare modo a tutti i cittadini di fruire della stessa.
9/2500-AR/97Mor, Occhionero.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, al Titolo VI, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    inoltre, si prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nonché misure a sostegno delle imprese e cittadini per adempiere alle prossime scadenze fiscali,

    pur rimarcando che la proroga delle scadenze dei versamenti Irpef e Ires al 20 luglio 2020, appare insufficiente, disorganica e non corrispondente alle reali esigenze dei tanti contribuenti italiani in difficoltà;

    un eventuale rimando del predetto termine al 30 settembre sarebbe stato a costo zero e non avrebbe assunto carattere di novità in quanto già stato attuato dal precedente Governo lo scorso anno, a dimostrazione che non è una questione di mancanza di risorse finanziarie dello Stato ma, probabilmente, per problemi di ordine burocratico;

    è chiaro che il 20 luglio, cioè il giorno ultimo in cui cadono le scadenze, molti italiani non saranno in grado di far fronte ai pagamenti, venendo inoltre sanzionati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa che preveda la cancellazione, fino alla data del 30 settembre 2020, di eventuali sanzioni ed interessi comminati per ritardati pagamenti di saldi 2019 e acconti 2020 IRPEF e IRES, in considerazione dell'eccezionalità economica e congiunturale dei mesi post crisi pandemica.
9/2500-AR/98Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25-bis – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – stanzia contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché feste e cerimonie;

    al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» e di mitigarne gli effetti critici da essa derivanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare i produttori e commercianti di articoli da regalo, bomboniere e confetti pienamente afferenti alla platea dei beneficiari di tali contributi.
9/2500-AR/99Tasso, Borghese.


   La Camera,

   premesso che

    la categoria Agenti e Mediatori finanziari e loro collaboratori – indicata con i codici Ateco K64 e K66 – ad oggi è rappresentata in Italia da circa 20.000 professionisti che creano un indotto lavorativo di circa 80.000 addetti;

    il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non ha e non dà prescrizioni verso nessun codice Ateco;

    tali professioni sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

    dagli articoli 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario si evince che queste categorie svolgono attività di intermediazione finanziaria e non di «prestiti di soldi propri o di risparmiatori da loro assistiti»,

impegna il Governo

in considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità che gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia possano accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23.
9/2500-AR/100Borghese, Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intero settore dei lavoratori dello spettacolo, nonostante i successi internazionali riconosciuti negli ultimi decenni, continua ad incontrare grandi difficoltà e tale situazione si è ulteriormente aggravata in questi ultimi mesi, a causa della diffusione del COVID-19;

    il decreto al nostro esame contiene diverse norme destinate al sostegno del mondo dello spettacolo e dei suoi lavoratori: dall'articolo 84, che reca nuove indennità per i lavoratori in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale i commi da 1 a 12 prevedono un complesso di indennità temporaneo in favore di alcune categorie di lavoratori tra i quali i lavoratori intermittenti dello spettacolo; l'articolo 183, commi 4, 5 e 6 interviene sul Fondo unico per lo spettacolo, individuando criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, a seguito della sospensione delle attività di spettacolo deliberata per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19;

    con l'articolo 183, comma 11-quater si istituisce un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo di musica dal vivo e nel medesimo articolo, i commi 1 e 12 aumentano i Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo. Per finire con l'articolo 183, commi 9 e 12, si estende l'Art-bonus, il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti;

    per quanto positivi tali interventi risultano non ancora sufficienti, servirebbero misure concrete per gli aspetti quotidiani dell'attività dei lavoratori di questo settore;

    resta tutt'ora vigente una sperequazione di trattamento tra i lavoratori dello spettacolo dipendenti e quelli libero professionisti sulla fiscalizzazione delle diarie fuori del territorio comunale, contribuendo per i liberi professionisti a concorrere a formare il reddito per la parte eccedente la quota giornaliera prevista;

    un intervento di modifica di questa normativa risulta ormai non più procrastinabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare nella determinazione del reddito di lavoro autonomo dei lavoratori dello spettacolo liberi professionisti la disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui si prevede che le indennità percepite per la trasferta e le missioni fuori del territorio comunale, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno (ossia euro 46,48), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
9/2500-AR/101Acunzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato nel corso dell'esame in Commissione V della Camera, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione e di misure antisismiche sugli edifici, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale compiuto a fini antisismici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

    le norme di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivi provvedimenti di carattere legislativo, di:

   a) estendere al 30 giugno 2022 il termine per fruire da parte dei condomìni dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica, così come previsto per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari IACP comunque denominati;

   b) estendere la detrazione di cui all'articolo 119 sopra richiamato alla categoria A1, tenuto conto che molte delle unità immobiliari appartenenti alla stessa hanno perso nel corso degli anni i requisiti per appartenervi: la revisione del classamento delle unità immobiliari non è, infatti, mai stata effettuata e permangano, dunque, negli atti catastali situazioni di censimento catastale risalenti ad accertamenti del 1939, ancorché il nuovo catasto edilizio urbano sia entrato in conservazione l'1 gennaio 1962, con tutte le incoerenze possibili.
9/2500-AR/102Acquaroli, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, interviene sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), che aveva sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, estendendo detto termine ai 31 dicembre 2020;

    detta previsione normativa assunta in luogo di una significativa implementazione del fondo sociale per l'affitto, concorre ad ulteriormente peggiorare la situazione già asfittica del mercato immobiliare, attesa che la certezza della data di rilascio dell'immobile risulta compromessa;

    detta previsione normativa colpisce, dunque, i proprietari di immobili che, per contro, non godendo di alcuna proroga, hanno puntualmente adempiuto al versamento della prima rata dell'Imu. Una rata, va ricordato, pari ad 11 miliardi di euro: in tempi di bonus concessi un po' a tutti, c'è stato – dunque – chi ha nuovamente messo mano al proprio portafoglio per assolvere quella patrimoniale, neppure troppo mascherata, rappresentata dall'Imu,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ristoro in capo ai proprietari che hanno subito il torto di non poter rientrare in possesso dell'immobile.
9/2500-AR/103Mantovani, Foti, Butti, Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame dispone al Titolo IV alcune misure volte a potenziare l'assistenza e i servizi per la disabilità;

    in particolare, all'articolo 104, comma 1 si dispone il potenziamento dell'assistenza, dei servizi e dei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in particolar modo incrementando il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    all'articolo 104 comma 2 invece si dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

    all'articolo 89-bis, inoltre si dispone, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali;

    le predette disposizioni evidenziano una linea politica del Governo volta a sostenere con maggiore incisività le persone con disabilità ma si configurano come essenzialmente volte al sostegno di persone che possono e sono in grado di vivere in modo autonomo cosa che per i disabili autistici adulti, nella stragrande maggioranza, non è attuabile;

    a riguardo dunque appare di fondamentale importanza la necessità di disporre misure volte in particolare a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, istituzionalizzati e non istituzionalizzati;

    e infatti la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, evidenzia che gli individui con disabilità dovrebbero godere di una vita piena e dignitosa in condizioni che garantiscano loro non solo la dignità, l'autosufficienza e la partecipazione attiva alla comunità, ma anche il pieno godimento di tutti i diritti al pari delle altre persone. L'atto riconosce la necessità di garantire i diritti umani di tutte le persone con disabilità, compresi tutti gli individui con disturbi dello spettro autistico, assicurando loro pari opportunità e condizioni sufficienti che possano consentire lo sviluppo ottimale e la piena partecipazione alla società;

    alla predetta risoluzione si ispira la legge 18 agosto 2015, n. 134, che dispone misure in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie e prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

    in particolare, la legge 18 agosto 2015, n. 134 prevede, tra le varie disposizioni, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili. Il testo dispone, inoltre che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

    la legge 18 agosto 2015, n. 134 all'articolo 2, dispone che l'istituto superiore di sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatolagiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali;

    da quanto si evince dalle raccomandazioni e dalle Linee Guida 21 dell'istituto superiore di sanità sul «Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti» sono diversi i programmi intensivi di trattamento dello spettro autistico che andrebbero maggiormente studiati e che dovrebbero far parte di piani di ricerca continui e ben organizzati al fine di migliorarne l'efficacia e al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti affetti da tale disturbo;

    in particolare, l'Istituto superiore di sanità afferma nelle sue raccomandazioni che «...tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour Analysis – ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI) il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione anche se non definitive consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.»;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 34, all'articolo 60 dispone che il servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

    appare evidente, dunque, che i disposti della normativa vigente in materia evidenzino in particolar modo il fondamentale ruolo della ricerca e della sperimentazione di settore che nel caso della cura di questo disturbo ancora poco conosciuto rappresentano i principali elementi di speranza di tutte le famiglie che quotidianamente si trovano ad affrontare questo problema;

    ugualmente importante appare non solo la necessità di fornire al Servizio sanitario nazionale personale adeguatamente preparato alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'ISS ma anche la necessità di incrementare il numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private, con competenze-specifiche sui disturbi dello spettro autistico e in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti, garantendo sempre più le attività inclusive e lavorative in società, e non solo negli istituti dove sono ricoverati al fine di ottenere per queste persone le maggiori autonomie possibili;

    in Italia il disturbo coinvolge circa 500.000 famiglie. La stima è degli esperti dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma;

    le risorse disponibili per la cura, la ricerca e la sperimentazione, in particolar modo quelle afferenti al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2015 n. 208 appaiono decisamente non sufficienti a perseguire completamente tutti gli obiettivi della legge 18 agosto 2015, n. 134 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie;

   per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'inserimento scolastico sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;

   per la ricerca di settore e per la sperimentazione presso strutture territoriali di adeguate terapie che possano favorire l'adozione di tutti gli interventi psicopedagogici basati sulla analisi del comportamento applicata (Applied behaviour Analysis ABA) espressamente raccomandata dall'istituto superiore di sanità nelle sue Linee Guida;

   per l'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico e in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti, e che garantiscano le attività inclusive e lavorative in società al fine di ottenere le maggiori autonomie possibili per queste persone;

   per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'ISS;

   in particolar modo incrementando il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute.
9/2500-AR/104Gemmato, Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene sia disposizioni relative alla promozione del lavoro, sia misure di sostegno alla disabilità;

    ricorre proprio quest'anno il ventennale della introduzione dell'istituto del collocamento disabili, previsto dalla lungimirante e innovativa legge 12 marzo 1999, n. 68 ed è quindi opportuno fare un bilancio di uno strumento normativo di evidente e primaria rilevanza sociale e civile e in modo particolare è opportuno farlo in vista dei futuri provvedimenti governativi che saranno indirizzati – da un lato – al miglioramento dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro e – dall'altro – al tema della conquista di una effettiva autosufficienza da parte delle persone disabili;

    purtroppo questo bilancio di venti anni non può essere positivo: ennesima dimostrazione di come anche una legge moderna e basata su alti valori civili a volte non sia sufficiente a trasformare realtà compiesse come quella di questo specifico segmento del mercato del lavoro, nel quale il successo può essere assicurato solo dalla sinergia fra soggetti economici, pubblica amministrazione, associazionismo e famiglie;

    oggi dobbiamo prendere atto che il Paese non dispone neanche di una base di dati aggiornata e completa sull'inclusione lavorativa dei disabili: basti dire che l'ultimo Rapporto presentato – due anni e mezzo fa – al Parlamento (in adempimento di precise prescrizioni normative) reca dati, peraltro poco granulari e accurati, risalenti al 2015: ciò ci dice che – ad onta di quanto molti ritengono – vanno ancora creati, in Italia, i presupposti stessi per una moderna ed efficace politica pubblica in questo settore;

    ma ciò che è più grave è il fatto che le finalità stesse della legge n. 68 del 1999 risultano sviate poiché la burocratizzazione degli uffici del collocamento speciale (che si limita a gestire attraverso automatismi una interminabile e indeterminata lista di «aventi diritto» in perenne attesa della chiamata) fa sì che i soggetti che poi producono, con mille incongruenze e diseguaglianze, l'effettivo incontro della domanda e dell'offerta siano altri – enti accreditati al lavoro, cooperative sociali, servizi sociosanitari – e non i pubblici uffici ai quali le famiglie di tanti giovani disabili si rivolgono;

    questo sarebbe in fondo un danno minore se il risultato finale fosse comunque coerente con le finalità della legge n. 68 del 1999, ma non è così poiché – a parte la perdurante evasione degli obblighi di assunzione da parte di imprese private ma anche di pubbliche amministrazioni – l'effetto più odioso di queste inefficienze consiste nel fatto che si crea una discriminazione ai danni di particolari categorie di giovani disabili (psichici, cognitivi, affetti da alcune malattie rare) che rimangono troppo spesso privi di ogni opportunità, mentre – in moltissimi casi – se adeguatamente presentati e «accompagnati» nel percorso di inserimento, sarebbero in grado di essere produttivi e quindi utili all'impresa, alla pubblica amministrazione (e quindi alla società) quanto e anche più di tantissimi soggetti pienamente «abili»;

    si tratta, quindi, di un enorme spreco di fattori produttivi (capitale umano) e di un invisibile e molecolare aumento del livello di sofferenza sociale poiché il lavoro rappresenterebbe quasi sempre – per moltissime persone disabili – un fattore impareggiabile di promozione sociale e addirittura di cura; non è l'assistenza ciò che essi chiedono ma esattamente il contrario: essere riconosciuti socialmente per ciò che essi possono e saprebbero fare;

    particolarmente importante è il «fattore tempo»: occorre evitare che il «giovane» disabile psichico, cognitivo o affetto da malattia rara invecchi nelle liste ex legge 68, superato ogni anno da disabili dotati di requisiti che spesso gli sono preclusi (esempio: figli a carico, esperienza lavorativa già maturata nel settore, superamento di prove selettive per lui proibitive, ecc.) e dando priorità alla condizione di inoccupazione (tipica dei giovani) e a quella di disoccupazione di lunga durata (superiore a 36 mesi);

    infine, in attesa – non di una «riforma», ma – di quei pochi, puntuali ritocchi ad una legislazione che rimane tuttora valida nel suo impianto e che andrebbe solo integrata per superare la sua inefficacia e i suoi effetti discriminatori verso determinate categorie di disabili, molto potrebbe essere fatto – anche a legislazione vigente – attraverso un'azione amministrativa illuminata, opportunamente indirizzata verso il conseguimento di concreti risultati di grande valore sociale, utilizzando a tal fine anche la potente leva della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a dare il giusto rilievo – in tutto l'ampio spettro della risposta alla grave crisi pandemica ed economica – al tema dell'inclusione lavorativa dei giovani disabili quale segno di vera riforma sociale ed economica, introducendo – con approccio pragmatico e orientato al risultato – in tutti gli atti attuativi delle misure vigenti finalizzate alla promozione dell'autosufficienza delle persone disabili e in quelli relativi alla ripresa delle assunzioni nella pubblica amministrazione, specifiche prescrizioni dedicate alla inclusione lavorativa prioritaria della categoria oggi maggiormente penalizzata: i giovani con invalidità superiore al 79 per cento, nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n° 34 del 2020 all'esame dell'Assemblea, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e versino in condizioni di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata superiore a 36 mesi.
9/2500-AR/105Germanà, Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi;

    in particolare si tratta di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

    è di vitale importanza per le aziende italiane che tali versamenti possano essere effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto senza applicazione di sanzioni od interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Ciò al fine di sostenere le imprese su cui grava una crisi economica dovuta al diffondersi del COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare, con successivo provvedimento legislativo, quanto detto in premessa al fine di sgravare i datori di lavoro di una parte del pesante peso dei contributi in un periodo di grave crisi economica dovuta al diffondersi del COVID-19.
9/2500-AR/106Tondo, Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Sgarbi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una serie di soggetti con disabilità fisiche e psichiche. La rubrica dell'articolo 109, tra l'altro, recita tra l'altro attraverso anche: «prestazioni individuali domiciliari»;

    è importante mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare nel proprio domicilio anche per ridurre il rischio di contagio derivante dal COVID-19;

    pertanto è indispensabile che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità anche con patologie in atto, si avvalgano delle società attive nell'erogazione di programmi di supporto ai pazienti ed in particolare delle cure domiciliari che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto previsto in premessa in modo da sostenere i pazienti affetti da malattie croniche o malattie rare per curarli nel proprio domicilio anche in relazione alla possibilità di contagio dei medesimi dovuta al diffondersi del COVID-19.
9/2500-AR/107Sangregorio, Lupi, Colucci, Germanà, Sgarbi, Tondo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in merito alla concessione di un credito d'imposta anche per le spese sostenute per la concessione di immobili destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali ecc.;

    è importante riconoscere il credito d'imposta anche per le spese dirette ed indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 a fiere nazionali, internazionali e congressi pari al 50 per cento delle spese sostenute;

    ciò è fondamentale per sostenere gli imprenditori del nostro Paese in un momento di particolare difficoltà economica dovuta al diffondersi del COVID-19. Tra l'altro molti dei suddetti imprenditori appartengono al settore del cosiddetto Made in Italy che è fondamentale per il rilancio dell'economia del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare, con successivo provvedimento legislativo, quanto detto in premessa al fine di sostenere i settori produttivi decisivi per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese sui quali insiste la crisi economica generata dalla diffusione del COVID-19.
9/2500-AR/108Colucci, Lupi, Germanà, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene disposizioni relative alle scuole paritarie;

    il sistema nazionale di istruzione è costituito, ai sensi della legge n. 62 del 2000, «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» tra le quali è sancita la parità formale per quanto tale parità sia, ancora oggi, a venti anni dall'approvazione della su citata legge, connessa esclusivamente al valore riconosciuto al titolo di studio rilasciato senza considerare la conseguente e necessaria equiparazione degli aspetti economici;

    la parità sostanziale tra istituzioni educative statali e istituzioni educative private, agita mediante concreti strumenti di natura finanziaria, risponderebbe al legittimo riconoscimento del diritto delle famiglie a scegliere il genere di istruzione da impartire ai propri figli;

    in Italia ci sono oltre 12.000 scuole paritarie, frequentate da circa 900.000 alunni e studenti e nelle quali sono occupati più di 160.000 lavoratori, tra personale docente e personale amministrativo, che svolgono la funzione educativa e formativa;

    è quindi importante, soprattutto a causa del diffondersi del COVID-19 che rischia di determinare la chiusura di molte di queste scuole, sostenere economicamente i genitori degli alunni attraverso la concessione di agevolazioni fiscali per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020;

    è fondamentale prevedere in un successivo provvedimento legislativo la possibilità di detrarre dalle imposte le spese per le rette scolastiche fino ad un massimo di 5.500 euro a favore delle famiglie degli alunni in relazione al servizio scolastico fruito presso le scuole paritarie;

    tale agevolazione consentirà pertanto alle scuole paritarie, gravemente penalizzate dal diffondersi del COVID-19, di continuare l'attività didattica,

impegna il Governo

ad adottare con successivo provvedimento legislativo le agevolazioni fiscali indicate in premessa, per sostenere le spese per il servizio scolastico fruito dagli alunni delle scuole paritarie al fine di consentire la continuità didattica ed il servizio pubblico che le scuole paritarie svolgono.
9/2500-AR/109Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti Italiani di Cultura sono un luogo di incontro, scambio, nascita e sviluppo di iniziative per gli italiani all'estero, ricoprono una funzione fondamentale in attività di cooperazione culturale, sono fonte di informazione sul nostro Paese e promuovono la nostra cultura all'estero;

    il settore culturale è stato fortemente colpito dall'emergenza COVID-19, ed è fondamentale rilanciare l'immagine del nostro Paese all'estero per favorirne il recupero anche di credito e interesse. Investimenti in questo campo hanno anche ricadute importanti di carattere economico e sociale, favorendo commercio, turismo e costruzione di senso di identità e cittadinanza;

    con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus. Tale meccanismo dà diritto a un credito di imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come «Decreto Rilancio», all'articolo 183, comma 9, estende l'Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti;

    la cultura italiana di più recente produzione merita di essere conosciuta e valorizzata nel mondo e necessita di sostegno nella sua dimensione internazionale,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, ad estendere l'Art Bonus anche agli Istituti Italiani di Cultura, per favorire la diffusione e la promozione della cultura italiana all'estero e incentivare il contributo dei privati alla valorizzazione internazionale del nostro patrimonio culturale.
9/2500-AR/110Fusacchia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 29, comma 1-bis, misure a sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

    in tale contesto è necessario incentivare le locazioni stabili al fine di contrastare la desertificazione dei centri storici;

    la desertificazione dei piccoli e medi centri storici italiani è un fenomeno iniziato anni fa ma che negli ultimi 10 anni ha registrato un continuo flusso di residenti che emigrano dal nucleo storico verso le periferie ed i grandi centri urbani con una conseguente perdita di abitanti, servizi e attività commerciali;

    il rischio di desertificazione commerciale e dell'allontanamento dei servizi dei centri storici è un fenomeno che riduce la qualità della vita dei residenti e l'attrattività turistica del contesto urbano; nelle città d'arte questo fenomeno si sta manifestando con la trasformazione di molte abitazioni in appartamenti affittati per brevi periodi con ciò comportando lo sfruttamento delle risorse messe a disposizione del territorio;

    il problema della regolamentazione dei flussi turistici, in particolare nelle città d'arte, rappresenta ormai un problema non più rinviabile, che va affrontato sotto diversi aspetti; l'elevata concentrazione di turisti in determinate località – quando non adeguatamente gestita – tende a generare ricadute negative sulle comunità locali (sovraffollamento dei centri storici e dei mezzi pubblici; spopolamento degli stessi cento storici; innalzamento del costo della vita; problemi di ordine pubblico e di rispetto del decoro e violazioni di norme e regolamenti); problemi di questo genere sono comuni a molte città d'arte europee come Venezia, Amsterdam, Barcellona, Roma e Firenze;

    è necessario introdurre nuovi incentivi fiscali per sostenere la rigenerazione territoriale favorendo il trasferimento di cittadini stabilmente residenti nei centri storici;

    anche in considerazione della crisi del settore del turismo derivante da lockdown dovuto all'emergenza COVID-19 è importante ripensare in questa fase a una riconversione degli immobili adibiti a locazioni brevi incentivando i contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre incentivi fiscali volti a contrastare lo spopolamento dei centri storici, anche considerando la possibilità di una riduzione della cedolare secca sui contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno, aventi a oggetto immobili situati nei centri storici delle città d'arte, all'interno degli ambiti che saranno individuati dai comuni con propria delibera.
9/2500-AR/111Pellicani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento affronta una molteplicità di questioni di enorme rilievo per la vita dei cittadini, sia per quel che riguarda la salvaguardia sanitaria sia per la tutela della sostenibilità economica delle famiglie e delle imprese, oggi come non mai, alle prese con situazioni di precariato e di erosione del proprio reddito disponibile:

    l'obiettivo del rilancio economico che il Governo si prefigge con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non può essere sganciata dal rilancio dei territori che hanno subito oltre al COVID-19 anche la distruzione dei territori a seguito dei terremoti;

    la ricostruzione post sisma dei territori continua ad essere una priorità nazionale a cui il Parlamento costantemente cerca di offrire soluzioni, da ultimo nel decreto-legge in commento con la presentazione di emendamenti per la proroga e la stabilizzazione del personale, per un'ulteriore semplificazione delle procedure per la ricostruzione, per il rilancio socio economico con la zona franca urbana ed il fondo del 5 per cento dedicato a misure economiche:

    la mancata approvazione di tali proposte – dovuta all'anticipazione voluta dalle opposizioni della chiusura dei lavori della commissione Bilancio che ha impedito la conclusione del percorso di verifica finanziaria delle proposte da parte della Ragioneria generale dello Stato – non modifica la sostanza politica ossia che il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016-2017 riveste ormai carattere di priorità assoluta;

    tra le misure, quella della proroga e della stabilizzazione del personale impiegato negli uffici che si occupano della ricostruzione, risulta di estrema importanza laddove tale personale svolge funzioni fondamentali acquisite nel tempo e che non sono facilmente sostituibili;

    tale constatazione ha determinato fino ad ora la necessità di continue proroghe per tutto il personale e contemporaneamente, in attesa di un percorso di consolidamento e stabilizzazione di quel personale che da più tempo opera nella ricostruzione;

    è stato innovato profondamente il quadro normativo per accelerare la ricostruzione consentendo al commissario per la ricostruzione di poter emanare ordinanze mirate ad una forte semplificazione delle procedure;

    ora è il momento di predisporre le necessarie risorse e gli ulteriori interventi – a partire dai provvedimenti in preparazione, primo fra tutti il decreto-legge per la semplificazione – per adottare le iniziative necessarie a dare una risposta definitiva di rilancio e ricostruzione ai territori colpiti dai vari sismi,

impegna il Governo:

   ad adottare le necessarie iniziative per la stabilizzazione del personale precario impegnato nella ricostruzione a seguito di eventi calamitosi negli uffici speciali e negli enti locali e, nelle more, ad attuare ogni iniziative utile a prorogarne il servizio;

   a prorogare la Zona Franca Urbana nel territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, per il periodo necessario a confermare gli investimenti in atto ma soprattutto per incentivarne di ulteriori e comunque per almeno un ulteriore triennio;

   ad innovare la disciplina per il rilancio del sistema produttivo per le aree interessate dal sisma del 2016 (articolo 25 decreto-legge n. 189 del 2016) mediante risorse individuate ogni anno da apposita ordinanza del commissario, nel limite del 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati e delle disponibilità risultanti dai ribassi d'asta;

   a prevedere che gli incentivi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici concorrono in via aggiuntiva con il contributo previsto dalla legge per la riparazione e la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma e che, nei Comuni del cratere sisma del 2009 e del 2016 nell'Italia centrale, la misura dell'incentivo fiscale sia aumentata della metà, in alternativa al contributo per la ricostruzione, per tutti gli immobili anche destinati alle attività produttive, con ciò incentivando un volano economico per gli investimenti nella ricostruzione secondo criteri di ecosostenibilità.
9/2500-AR/112Pezzopane.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca tra l'altro misure per incrementare per l'anno 2020 le risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI;

    per effetto delle misure introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto liquidità, è previsto l'accesso gratuito e automatico al citato Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19; per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato con una copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione per finanziamenti fino a 30 mila euro con una durata fino a 10 anni. È stato rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti; per effetto delle modifiche approvate in Parlamento, attualmente possono accedere alla garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto liquidità, tra i soggetti con codice ATECO 2007 «K – Attività finanziarie e assicurative», esclusivamente gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

    in questo contesto emergenziale il Fondo di garanzia PMI sta svolgendo un importante funzione di immissione di liquidità nel sistema produttivo necessario a programmare la ripartenza delle attività economiche;

    è necessario e urgente tuttavia intervenire al fine di porre necessari correttivi che attualmente penalizzano alcune categorie che sono rimaste escluse pur nella imminente necessità di dover rifinanziare urgentemente le proprie attività pesantemente danneggiate dall'emergenza COVID-19; il codice «K» dai soggetti beneficiari del Fondo Pmi, infatti ha ricompreso esclusivamente gli agenti di assicurazione, i subagenti, i broker, penalizzando così i promotori finanziari e tutti gli altri soggetti «ausiliari» delle società finanziarie che risultano attualmente esclusi dalla possibilità d avvalersi del Fondo stesso;

    inoltre tra i soggetti rientranti nel codice «K» sarebbero esclusi anche gli operatori che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00 che in conseguenza dell'arresto critico del settore del turismo avrebbero subito pesanti ripercussioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'accesso al fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tutti i soggetti danneggiati dal blocco delle attività connesse all'emergenza COVID-19 appartenenti al codice ATECO 2007 «K – Attività finanziarie e assicurative», con particolare riferimento ai promotori finanziari e ai soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute.
9/2500-AR/113Topo, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedi memo all'esame contiene un complesso e articolato disegno di intendenti concernenti sia l'ambito fiscale, sia il sostegno del lavoro;

    la legge 30 dicembre 2020. n. 238. ha introdotto un'agevolazione fiscale volta ad incentrare il rientro dei lavoratori qualificati in Italia per contribuire allo sviluppo del Paese, prendendo un'imponibilità solo parziale del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa:

    tali incentivi, introdotti in un primo momento fino al 2013. sono poi stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 29, comma 16-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012. n. 14, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 16. comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata legge n. 238 del 2010. prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;

    alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate interpretavano le suddette disposizioni contrariamente al tenore letterale delle stesse e contrariamente agli atti esplicativi della Direzione Centrale Normativa della stessa Agenzia – nel senso che le agevolazioni non spetterebbero qualora il soggetto avesse mantenuto la residenza anagrafica in Italia durante il periodo di studio all'estero, oppure qualora venisse meno la continuità del periodo (di almeno 24 mesi) all'estero, anche nel caso in cui le interruzioni fossero assolutamente fisiologiche per il tipo di attività esercitata, come lo è nel caso dell'anno accademico che subisce delle interruzioni per sessioni d'esame e nei periodi estivi;

    di conseguenza, l'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione delle agevolazioni ai soggetti che rientravano in una delle due fattispecie predette, richiedendo il pagamento del maggiore debito di imposta assieme agli interessi maturati ed alle sanzioni irrogate;

    nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 l'Amministrazione finanziaria, riprendendo le argomentazioni delineate nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha puntualizzato «che la legge n. 238 del 2010, a differenza delle altre norme che introducono regimi fiscali di favore per le persone tisiche che trasferiscono la residenza in Italia, non menziona la residenza fiscale né l'articolo 2 del TUIR», cosicché «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare la presenza di tale requisito sostanziale la mancata iscrizione all'Aire (anagrafe della popolazione residente all'estero) non determina l'esclusione dal beneficio»;

    che il mantenimento della residenza anagrafica in Italia durante il periodo di lavoro o di studio) all'estero è irrilevante ai fini dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010 viene rilevato costantemente anche dalle Commissioni tributarie nei giudizi che hanno ad oggetto i relativi avvisi di accertamento (ex multis, sentenza n. 3/2019. Comm. Trib. I Grado, Bolzano);

    in relazione all'altro motivo di contestazione delle agevolazioni, ovvero la mancata continuità del periodo di almeno 24 mesi all'estero, il Governo nella risposta all'interrogazione 5-11274 del 4 maggio 2017 ha precisato, richiamando sempre la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012. che «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza Pertanto in presenza dei suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo»;

    il fatto che alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate arrivino, disapplicando persino le circolari della Direzione Centrale Normativa, a vanificare i benefici riconosciuti da norme di legge non è solo controproducente ai fini del raggiungimento dello scopo delle stesse (nel caso specifico quello di rendere il Paese più attraente per lavoratori altamente qualificati), ma anche deleterio per il rapporto di collaborazione e buona fede che dovrebbe sussistere tra lo Stato e i suoi contribuenti,

impegna il Governo

a chiarire con il prossimo provvedimento utile, con norma di interpretazione autentica la portata delle disposizioni nei sensi delineati nelle premesse e come stabilita dagli emendamenti 128.03 e 128.04, presentati durante l'esame del presente decreto-legge nella Commissione di merito.
9/2500-AR/114Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    la diffusione illecita di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

    con lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione, tale fenomeno ha assunto proporzioni e connotati inediti: alcuni di questi servizi, infatti, consentono nell'ambito del loro normale utilizzo l'accesso al pubblico a contenuti o altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, in alcuni casi con diffusione potenzialmente massiva degli stessi:

   considerato altresì che:

    la direttiva (UE) 2019 790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. direttiva copyright) è intervenuta per disciplinare gli utilizzi delle opere in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori, salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi e adeguando all'ambiente digitale le relative eccezioni e limitazioni;

    rilevato che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. è stata approvata una disposizione volta ad estendere le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di servizi di messaggistica che utilizzano indirettamente risorse di numerazione locale per le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi,

impegna il Governo

in sede di attuazione della norma richiamata in premessa, a garantire l'adeguato bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e la piena armonizzazione della misura con i principi e criteri dettati dall'ordinamento nazionale ed europeo a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul mercato unico digitale, a partire da quelli previsti dalla cosiddetta direttiva copyright e da quelli che saranno definiti dai provvedimenti legislativi di recepimento della medesima direttiva.
9/2500-AR/115Rotta.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 577 a 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», hanno modificato il metodo di calcolo del sistema di ripiano della spesa farmaceutica, passando al sistema del «market share»;

    tale sistema prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco determini la spesa farmaceutica complessiva per acquisti diretti, e sul totale della spesa così calcolata rilevi il fatturato di ciascuna azienda;

    l'implementazione immediata di questo sistema, senza la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento prima della sua entrata in vigore, non ha permesso una programmazione adeguata alle aziende titolari di AIC;

    allo stato attuale il nuovo sistema porterà le quote di ripiano di alcune aziende a essere quasi dieci volte superiori rispetto a quanto dovuto con il sistema di calcolo precedente, causando evidenti difficoltà economiche e finanziarie;

    la previsione di un periodo transitorio e di una misura di accompagnamento consentirebbe alle aziende impattate di destinare le risorse eccedenti per l'anno 2021 a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione o migliorare le condizioni di lavoro, interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano;

    nel contesto di emergenza sanitaria per il COVID-19 diverse realtà presenti sul territorio nazionale hanno sostenuto gli sforzi necessari a garantire la continuità produttiva in sicurezza per i dipendenti al fine di assicurare le terapie indispensabili ai pazienti,

impegna il Governo

a prevedere un meccanismo di garanzia (come l'introduzione di un apposito tetto transitorio e riferito solo all'anno 2019) che restituisca stabilità al contesto in cui opera il comparto farmaceutico, evitando una sperequazione eccessiva che danneggerebbe realtà che generano valore per l'Italia investendo nell'innovazione e nello sviluppo del Paese.
9/2500-AR/116Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. nonché incentivi per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

    la norma rappresenta da un lato, un necessario intervento per il rilancio di tutto il settore edilizio nazionale e dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo del settore in chiave di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio nazionale:

    proprio in tal ottica, particolare valore assume la norma per i territori dei piccoli comuni e di aree interne di montagna;

    considerando che, secondo dati Anci, l'Italia dei comuni interni, periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche, coprono però, per estensione, il 54,1 per cento della superficie complessiva della penisola, ma che in 5.627 borghi risultano circa due milioni di case inutilizzate e che negli ultimi 40 anni sono stati ben 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80 per cento popolazione, e tra questi 120 dal 60 all'80 per cento;

    aree che presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, che assicurano, attraverso la cura dei residenti, la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la conservazione del paesaggio e potrebbero fornire la risposta al bisogno dell'abitare e di stili di vita più sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere stabile e permanente nel tempo gli strumenti e gli incentivi previsti dalla norma in esame, permettendo così anche ai piccoli comuni italiani, parte fondante del nostro territorio nazionale, di proseguire, con continuità, al recupero dei centri storici, alla lotta allo spopolamento, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e la messa in sicurezza di strade e scuole.
9/2500-AR/117De Menech.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27. modificato in sede referente, consente a Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

    considerando che:

    anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale, la finestra temporale dei prossimi mesi sarà decisiva per la ripresa e il rilancio del sistema imprenditoriale che può apportare, in tali geografie della cooperazione italiana, competenze ed eccellenza in settori chiave, primo fra tutti quello sanitario, radicando la propria attività in una prospettiva operativa di lungo termine e sviluppando una rete duratura di rapporti commerciali;

    in tale contesto, può essere opportuno, ampliare e potenziare uno strumento finanziano già esistente a supporto delle iniziative promosse dal settore privato in questi mercati, previsto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 2014. n. 125. a valere sulle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, e liberare le risorse finanziarie necessarie a supportare e sviluppare le iniziative del sistema imprenditoriale nazionale che contribuiscano al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile («SDGs») dell'Agenda 2030 in Paesi in via di sviluppo. Tali Paesi, infatti, rappresentano anche un importante sbocco economico e commerciale, di rilevante valenza strategica per il «Sistema Italia»;

    in termini di impatto atteso, la misura potrebbe generare finanziamenti addizionali a beneficio delle imprese italiane, per progetti funzionali allo sviluppo sostenibile in Paesi in via di sviluppo, pari a circa 1 miliardo di euro nel quinquennio 2020-2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A., disciplinato, tra l'altro, dall'articolo 27 della legge n. 125 2014. che si prefigge l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei soggetti privati alle attività di cooperazione internazionale mediante l'intervento del Fondo rotativo stesso, al fine di supportare le imprese e le filiere nazionali, severamente colpite dall'emergenza sanitaria «COVID-19», anche nella prospettiva di sostenere in modo efficace e mirato le attività produttive e industriali orientate ai mercati emergenti e ai Paesi in via di sviluppo.
9/2500-AR/118Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    moltissime zone del nostro Paese sono state interessate negli ultimi anni da gravi eventi calamitosi che hanno compromesso parte delle produzioni agricole;

    la tendenza al ripetersi nel tempo di tali fenomeni sta spingendo sempre più gli agricoltori verso interventi di prevenzione del danno piuttosto che di un suo ristoro, come la sottoscrizione di apposite assicurazioni;

    il decreto legislativo numero 102 del 2004, disciplina il Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) quale strumento finalizzato a promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti;

    nello specifico l'articolo 4 del Decreto legislativo definisce il «Piano di gestione dei rischi in agricoltura», strumento approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, cui compete, «nel rispetto della normativa europea», determinare l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia minima di danno;

    tale Piano di gestione 2019 (approvato con Decreto Ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019) ha quindi determinato la spesa ammissibile al sostegno e le aliquote massime concedibili, disponendo che «ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità, assicurate, se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta»;

    lo stesso Decreto Legislativo numero 102 del 2004 dispone che «al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi», qualora entro il 30 novembre non sia approvato un nuovo Piano «continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente»;

    il contributo pubblico sui premi per l'assicurazione della produzione agricola rappresenta un incentivo significativo per le aziende del settore anche se il rapportarsi non alla produzione effettiva, ma alla media della produzione registrata nell'ultimo quinquennio, rischia di non rispondere alle reali esigenze delle aziende;

    il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 dispone all'articolo 37 come il sostegno pubblico sia riconosciuto «solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 per cento della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono comunque essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore» e «gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura»;

    alla luce di quanto sopra, si evince che non sia incompatibile con la normativa comunitaria la possibilità per l'imprenditore agricolo di assicurare nel nostro paese l'intera produzione con il sostegno pubblico anziché la media del quinquennio;

    la possibilità di assicurare l'intera produzione con il sostegno pubblico è stata avanzata dalle associazioni agricole, e da alcuni consiglieri regionali della Toscana in merito alle richieste di alcune aziende della provincia di Arezzo che avevano subito ingenti danni alla produzione;

   considerato che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 35 modalità di intervento pubblico a favore delle imprese di assicurazione finalizzati a sostenere le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19;

    il provvedimento in esame prevede inoltre, agli articoli 222, 223, 224, 224-bis, 224-ter interventi a sostegno delle imprese agricole e dei prodotto agroalimentari a seguito dell'epidemia COVID-19;

    il provvedimento in esame prevede poi nello specifico, all'articolo 222-bis, che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva previste dal Decreto Legislativo numero 102 del 2004, ed in deroga alle norme vigenti:

    appare quindi opportuno, nel pieno rispetto della normativa comunitaria ed in relazione alle difficoltà del settore agricolo a causa del lockdown e delle sempre purtroppo più frequenti calamità naturali che colpiscono il nostro paese, valutare la modifica delle quantità di produzione agricola assicurabile con il contributo dello Stato già in sede di definizione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2020,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, in relazione a quanto espresso in premessa, finalizzate ad ampliare le quantità di produzione agricola assicurabili con il contributo dello Stato, già in sede di definizione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2020 e modificando in tal senso l'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 102 del 2004, per sostenere la redditività e salvaguardare le imprese del settore.
9/2500-AR/119Cenni.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni del Titolo VIII, Capo II, del provvedimento in esame recano un insieme di misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa indispensabili per il contenimento della crisi in atto e il rilancio dell'intero settore editoriale;

    l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ha infatti determinato un significativo aggravamento della condizione di crisi strutturale che da almeno un decennio affligge il settore, per effetto congiunto della caduta dei ricavi e del crollo degli investimenti pubblicitari: una situazione che rischia di pregiudicare la sostenibilità economica e la stessa sopravvivenza di numerose realtà editoriali, soprattutto quelle più piccole e a vocazione territoriale,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dei prossimi interventi legislativi, l'adozione di ulteriori misure di sostegno destinate alle imprese editoriali, finalizzate in particolare a sterilizzare gli effetti negativi derivanti dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19.
9/2500-AR/120Sensi.


   La Camera,

   premesso che:

    la grave emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia COVID-19 e la conseguente contrazione della domanda di trasporto marittimo di merci e passeggeri sta minando la solidità delle imprese di navigazione. Infatti, il blocco dei traffici passeggeri con le isole, delle crociere e, più in generale, le restrizioni agli spostamenti delle persone imposte dal Governo, stanno seriamente danneggiando l'industria e l'occupazione marittima;

    in particolare, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito in modo pesante il settore del turismo, che nel nostro Paese rappresenta il 13 per cento del PIL, ed in particolare il settore della crocieristica e sta costringendo le imprese armatoriali al fermo temporaneo o definitivo delle unità, con conseguente drastica riduzione del fatturato;

    l'Italia, grazie alla cantieristica ed alla spiccata vocazione turistica, è il Paese leader che detiene oltre un quarto di questo valore, infatti la crocieristica vale 13.2 miliardi di euro e dà lavoro a circa 120.000 addetti a terra a bordo, posti fortemente a rischio dallo stop alle crociere;

    è prevedibile che non appena saranno rimosse le restrizioni ai traffici crocieristici nel nostro Paese, le navi da crociera incontreranno molte difficoltà a fare scalo nei porti dei Paesi del Mediterraneo in virtù delle misure restrittive che questi Paesi si presume continueranno a porre in essere;

    in questo momento di straordinaria crisi economica del settore marittimo dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente riduzione dei traffici via mare afferenti al trasporto di merci e di persone causata dalle restrizioni imposte dalle pubbliche autorità alla libertà di circolazione, le aziende che operano nel cosiddetto cabotaggio «minore» hanno ridotto o sospeso i propri servizi, registrando drastici cali del loro fatturato, mediamente oltre il 50 per cento;

    anche le imprese di bunkeraggio italiane e quelle che operano con unità adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali rischiano il collasso non potendo più contare sui volumi di traffico assicurati dai loro principali clienti;

    a rischio, quindi, non è solo la mobilità delle merci e l'occupazione di marittimi italiani a bordo e dei lavoratori dell'indotto ma anche l'approvvigionamento energetico nazionale;

    tali imprese non possono, peraltro, accedere alle misure previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto si collocano oltre i 5 milioni di fatturato,

impegna il Governo:

   a consentire al mercato delle crociere italiane di ripartire il prima possibile – seppure con gradualità, salvaguardando il livello occupazionale di migliaia di italiani a bordo e a terra, evitando così, anche squilibri tra navi che battono bandiera italiana e non;

   a consentire alle navi da crociera già iscritte nel registro internazionale italiano la possibilità di effettuare servizi di crociera che tocchino esclusivamente porti nazionali, fino al 31 dicembre 2020;

   a consentire – al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19 – la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento energetico, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare – fino al 31 dicembre 2020, dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 convertito con la legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese armatrici di unità iscritte nelle matricole nazionali delle navi maggiori che esercitano attività di cabotaggio e di bunkeraggio marittimo, nonché per le unità adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (imprese che non godono di alcun strumento di sostegno o incentivazione nell'affrontare l'emergenza sanitaria e il conseguente drammatico calo di fatturato) con l'esclusione delle navi adibite alla pesca e delle unità adibite a servizi di rimorchio in concessione.
9/2500-AR/121Lorenzin, Navarra, Gariglio.


   La Camera,

   premesso che:

    tale provvedimento è frutto dell'esigenza di provvedere ai bisogni delle imprese, lavoratori e famiglie colpite dalla crisi economica conseguente alla grave pandemia sviluppatasi a partire da febbraio 2020;

    tra i settori più colpiti vi è sicuramente quello turistico. Tra le imprese legate a tale settore, coloro che hanno subito maggior danno sono indubbiamente quelle esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

    con la pubblicazione dei vari decreti sono state sospese attività e visite scolastiche provocando nocumento alla categoria suddetta, già dal mese di febbraio 2020, infatti, sono state annullate, per decreto, tutti i viaggi di istruzione programmati in Italia e all'estero Con il passare del tempo tutte le destinazioni nazionali ed estere hanno applicato il lockdown ed il turismo si è fermato;

    uno dei problemi che queste aziende dovranno fronteggiare è che, oltre ad essere stati tra i primi a subire la crisi, rischiano di essere gli ultimi nella ripresa;

    ad oggi rischiano di chiudere circa il 60 per cento delle imprese che offrono servizi di noleggio con conducente;

    in particolare, con riguardo alla parte relativa agli aiuti economici alle imprese, occorre evidenziare come tra le altre anche quella degli autonoleggiatori è stata fortemente penalizzata;

   considerato che:

    nel testo del decreto-legge 2 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2003/96/CE da parte dell'Italia vi è stata una immotivata esclusione delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, dallo sconto delle accise sul gasolio. A confermarlo Pierre Moscovici, già Commissario agli affari economici dell'Unione europea che da subito la definì discriminatoria;

    con il decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 lo Stato italiano limita l'applicazione della direttiva ed esclude dall'agevolazione i mezzi destinati al trasporto occasionale (noleggio autobus con conducente);

    nel testo del decreto-legge Rilancio erano già presenti contributi in compensazione dei minori incassi per le imprese esercenti attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in regime di libero mercato, per compensare appunto gli effetti economici subiti a seguito dell'emergenza COVID-19;

    in un momento di forte difficoltà del settore del trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, sorge la necessità impellente di eliminare queste disuguaglianze, estendendo le agevolazioni già previste per le categorie suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa atta ad estendere anche alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e le compensazioni e/o agevolazioni già previste per la categoria di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in regime di libero mercato.
9/2500-AR/122Di Stasio.


   La Camera,

   premesso che:

    il sostegno al reddito è divenuto negli anni di vitale importanza per le famiglie;

    con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, si è ristretta la platea dei beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga;

    tali interventi normativi hanno generato nel tempo numerose discriminazioni anche tra lavoratori appartenenti alla stessa azienda;

    ai molti lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 non viene riconosciuto più alcun tipo di ammortizzatore sociale;

    l'attuale emergenza generata dall'insorgere del COVID-19 ha particolarmente aggravato la situazione;

    è oggettiva la necessità di prevedere nuovi strumenti per i cittadini che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad altre misure di sostegno al reddito,

impegna il Governo

ad adottare, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, per i lavoratori che abbiano terminato la mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 e ai quali non è riconosciuto alcun tipo di ammortizzatore sociale, l'implementazione o l'estensione di misure straordinarie e di emergenza per il sostegno al reddito, nonché a prevedere modifiche alla legislazione vigente, al fine di ricomprendere gli stessi nelle misure di politica attiva del lavoro, prevedendo al contempo il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi.
9/2500-AR/123Buompane.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 263 detta disposizioni in materia di lavoro agite per le pubbliche amministrazioni, da adottarsi a breve termine ed a regime ed introduce, altresì, l'istituzione dell'Osservatorio del lavoro agile pubblico;

    il dipartimento della funzione pubblica ha avviato un monitoraggio costante sull'applicazione del lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni dall'inizio dell'anno ed è in corso una consultazione rivolta al personale pubblico, dirigenziale e non;

    entrambe le iniziative sono volte a rilevare dati specifici e misure organizzative adottate, nonché osservazioni ed anche eventuali criticità' da superare in ordine alle modalità applicative;

    il lavoro agile ha l'obiettivo di coniugare la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con il miglioramento detrazione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di implementazione della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi recati ai cittadini ed alle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, in occasione dell'emanazione di provvedimenti successivi, le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate all'istituzione ed all'organizzazione, da parte dell'Osservatorio sul lavoro agile pubblico di cui all'articolo 263 del provvedimento in esame, di una Conferenza nazionale sul lavoro agile pubblico.
9/2500-AR/124Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    forti piogge e grandinate si sono registrate in varie aree della Basilicata nel primo week-end di luglio, causando notevoli danni alle produzioni agricole; produzioni già colpite da altri eventi climatici avversi nei mesi scorsi;

    le produzioni agricole più colpite risultano essere i cereali, gli oliveti, i vigneti, le colture orticole, i frutteti e le serre, con perdite stimate nell'ordine del 40-60 per cento della produzione;

    l'articolo 222 del decreto-legge, n. 34 del 2020, prevede disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

    il comma 2 del citato articolo, attiene l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

    il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata, al fine di consentire la ripresa economica anche attraverso l'estensione, alle predette aziende, delle misure di cui all'articolo 222, con la previsione che l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, venga posticipato al 6 luglio 2020 e di quelle di cui all'articolo 222-bis, al fine di consentirne l'accesso agli interventi indennizzatori a valere sul decreto legislativo n. 102 del 2004.
9/2500-AR/125Cillis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia) dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020. n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 10, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;

    la norma summenzionata, per l'individuazione delle cosiddette «zone rosse», fa riferimento esclusivo all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

    i comuni di Medicina e Ganzanigo sono stati dichiarati «zona rossa», dal 17 marzo al 3 aprile 2020, in base all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, e pertanto non sono ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. I residenti, salvo deroghe per i lavoratori della sanità, non hanno potuto recarsi a lavoro in ottemperanza al divieto assoluto di muoversi all'esterno dell'area individuata dalle disposizioni regionali;

    l'INPS in assenza di apposita copertura normativa, non ha finora potuto riconoscere a quei lavoratori la giustificazione dell'assenza con motivazioni analoghe a quelle consentita ai cittadini residenti nelle zone rosse decretate dal Governo, generando in tal modo una disparità di trattamento dagli esiti paradossali, in quanto i lavoratori sono costretti a scontare dalle ferie i giorni d'assenza dal lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le forme di tutela attualmente riconosciute ai lavoratori residenti nelle «zone rosse», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ai lavoratori dei comuni di Medicina e Ganzanigo.
9/2500-AR/126Ascari, Carbonaro, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il sistema sportivo risulta particolarmente colpito dalla crisi economica che ha determinato una improvvisa interruzione delle sue principali attività, non limitatamente ai soli ambiti professionistici e, pertanto, con inevitabili ripercussioni in ordine al suo corretto sviluppo in ogni ambito di riferimento;

    con riferimento all'imprevista interruzione delle principali fondi di ricavo, in relazione ad un ammontare dei costi comunque elevato, si sono determinate situazioni di particolare gravità che a vari livelli hanno interessato tutti i settori del sistema e i suoi principali operatori, a partire dalle singole società sportive, ivi compresi i propri lavoratori, fino a toccare i maggiori operatori sportivi pubblici di riferimento;

    tale cornice ripone la massima attenzione affinché anche attraverso l'utilizzo di ulteriori strumenti di finanziamento sia scongiurato il rischio che l'emergenza sanitaria e la connessa crisi economica, comprometta in maniera rilevante il corretto funzionamento del sistema impedendo, d fatto, ai principali attori di poter diffondere e sviluppare in tutto il territorio la pratica sportiva, momento di fondamentale crescita per il cittadino, veicolo di sviluppo anche economico e di coesione sociale, e di eccezionale importanza anche dal punto di vista sanitario,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a consentire il corretto finanziamento dei progetti ad alto valore sociale in materia di sport e più in generale, ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti di finanziamento che le oggettive difficoltà economiche che hanno coinvolto il sistema sportivo nel suo complesso non ne precludano il corretto sviluppo anche in considerazione del fondamentale valore sociale, economico e sanitario.
9/2500-AR/127Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il decreto in conversione prevede, tra le altre, anche norme per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese;

    infatti, a seguito del blocco del turn over, utilizzato negli anni quale modalità di contenimento della spesa pubblica, le pubbliche amministrazioni stentano ancora a riprendere la fisiologica politica di reclutamento di personale, nonostante l'adozione di norme atte ad agevolarla;

    tale blocco ha portalo negli anni all'emersione del cosiddetto fenomeno del mansionismo, frutto anche della forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha reso del tutto indefinibili le attività svolte dal personale collocato su differenti Aree Professionali, operando un sostanziale livellamento dei processi lavorativi, prescindendo dal titolo di studio posseduto:

    nonostante la modifica dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta nel 2009 dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150, secondo cui «Il prestatore di lavoro dote essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equi talenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito il suddetto fenomeno del mansionismo non si è arrestato»;

    nel corso dell'emergenza epidemiologica, la pubblica amministrazione ha continuato a garantire servizi alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, evidenziando l'importanza del pubblico servizio, rafforzando vieppiù il predetto livellamento professionale tra i dipendenti pubblici e rendendo più evidente la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal proprio personale,

impegna il Governo

ad adottare, anche per il tramite della propria Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), tutti i necessari provvedimenti utili a garantire la riqualificazione del personale dipendente della pubblica amministrazione, anche attraverso la riformulazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimuovendo il riferimento ai titoli di studio necessari a partecipare alla prevista riserva dei posti (in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno), salvaguardando la piena e totale discrezionalità in capo alle singole amministrazioni di poter decidere autonomamente i criteri con cui far partecipare il personale di ruolo, utilizzando ai fini della compensazione del titolo di studio anche l'anzianità di servizio all'interno della qualifica precedente rispetto a quella per la quale si decide di concorrere.
9/2500-AR/128Dieni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, definisce i cosiddetti «patti territoriali» e «contratti d'area» nel quadro di una promozione dello sviluppo locale;

    l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina specifici adempimenti, secondo una procedura semplificata, cui le imprese beneficiarie sono tenute, al fine di chiudere i procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei sopra citati patti territoriali e contratti d'area;

    con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019, si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive per ottenere i suddetti benefici e si indica, come termine ultimo per l'invio della dichiarazione sostitutiva, la data del 27 dicembre 2019;

    molti Comuni utilizzano in modo efficace tali strumenti di sviluppo e chiedono una proroga delle scadenze previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere la proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019, al fine di garantire una effettiva ripartenza economica nella fase post-emergenza COVID-19.
9/2500-AR/129Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare, per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni;

    il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche che si articola in diverse fasi consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti;

    il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009 è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno; il Piano individua gli obiettivi operativi da perseguire annualmente e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

    l'articolo 263 del provvedimento in conversione, che detta disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, interviene in merito alle valutazioni dei dirigenti, stabilendo che l'attuazione di tali disposizioni rileva ai fini della performance;

    la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 è un documento che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati c alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti: tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, è adottato dalle amministrazioni e validato dall'Organismo Indipendente di valutazione entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al cielo della performance avviato con il Piano dell'anno precedente:

    allo scopo di valutare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dunque istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione che svolge le importanti funzioni di; monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni: garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, proporre, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

    i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale istituito dal Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;

   considerato che:

    nonostante le riforme susseguitesi nel tempo, non si è riusciti ad eliminare la forte discrezionalità che sussiste nella scelta dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, in quanto sono stati fissati dei requisiti molto deboli, i quali non sono in grado di assicurare la neutralità dei componenti;

    la composizione di tali organismi, infatti, sembrerebbe non soddisfare i principi fondamentali di trasparenza, indipendenza ed imparzialità;

    è emersa la necessità di garantire maggiormente l'imparzialità dei soggetti chiamati a svolgere delicate funzioni collegate al ciclo di gestione della performance delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, l'esigenza di assicurare una maggiore indipendenza degli organismi stessi rispetto alle amministrazioni presso le quali operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance al fine di aumentare il livello di indipendenza e imparzialità dei componenti medesimi nelle amministrazioni nelle quali operano e di rafforzare il ruolo di vigilanza svolto dal Dipartimento della funzione pubblica.
9/2500-AR/130Alaimo, Baldino, D'Orso, Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Elisa Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il Capo XII, Accelerazione concorsi, del titolo VIII, Misure di settore, del decreto-legge in conversione contiene una serie di disposizioni in ordine alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

    in particolare, le misure riguardano il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, le Forze Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, la Protezione civile e la Polizia di Stato;

    nonostante le previsioni dettate in merito a tali procedure assunzionali, nulla è statuito in relazione alle 507 unità del personale del Corpo forestale dello Stato risultate idonee al concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale n. 94, del 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori: a distanza di sei anni e diversamente da tutti i casi analoghi verificatisi in precedenza, gli idonei non sono ancora stati assunti per via del mancato scorrimento della graduatoria finale, approvata a luglio 2014;

    l'assegnazione del personale del Corpo forestale dello Stato alle diverse amministrazioni individuate con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha dunque determinato la dispersione di numerose competenze di polizia sulle quali lo Stato pure aveva investito;

    nel caso di specie, in particolare, il personale del Corpo forestale aveva partecipato ad un concorso per una forza di polizia a ordinamento civile, ambito nel quale aveva maggiormente sviluppato e affinato competenze e conoscenze;

    il personale della Forestale assorbito in base a decreto legislativo n. 177 2016 incontra, inoltre, non poche difficoltà nelle progressioni di carriera interne alle amministrazioni di destinazione, non potendo competere agevolmente con quanti in quella specifica amministrazione è impiegato da molto più tempo e ha, pertanto, maturato una notevole professionalità;

   considerato altresì:

    il diffuso stato di carenza di organico in cui versano gli Uffici territoriali del Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, per gli anni 2020 e 2021, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, il personale risultato idoneo nella graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale n. 94, del 29 novembre 2011, su istanza dell'interessato e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di concorso e nei limiti della dotazione organica.
9/2500-AR/131Maurizio Cattoi, Baldino, Tasso, Alaimo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in oggetto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

    il provvedimento in esame è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza COVID-19, dopo il «Cura Italia» e il decreto «Liquidità» e getta le basi per il rilancio dell'economia, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel futuro a medio lungo-termine, secondo una prospettiva sinergica con quella adottata dalla Commissione europea nella definizione delle recenti proposte in tema di piano per la ripresa e bilancio a lungo termine dell'Ue;

    tra gli ambiti interessati dal provvedimento in esame, diverse sono le disposizioni che investono il settore della giustizia: in particolare, l'articolo 219 reca una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri, e stanziando le relative risorse economiche;

    al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, tra le altre misure recate dal suddetto articolo, è previsto lo stanziamento di fondi ad hoc per la sanificazione degli ambienti interni alle strutture carcerarie, nella salvaguardia del personale e a tutela di tutta la popolazione detenuta;

    l'emergenza COVID-19 ha portato, per ovvie ragioni di sicurezza, a ridurre notevolmente i contatti tra le persone detenute e i propri affetti: spesso i colloqui si svolgono in luoghi chiusi e spogli, il che, particolarmente nel caso di bambini figli di persone detenute, costituisce un «setting» disagevole per l'incontro con il genitore, e una cruda e mortificante rappresentazione dello stato di reclusione dello stesso;

    considerata la situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, gli incontri all'aperto sono quindi particolarmente indicati, data la sensibile riduzione del rischio di contagio;

    il tema dei colloqui delle persone detenute con figli in età scolare è stato altresì affrontato dal MIUR lo scorso autunno, attraverso una circolare che invita gli istituti scolastici a non considerare i giorni di visita al genitore nel conteggio del monte ore di assenza;

    si rappresenta, d'altra parte, come la pratica dei colloqui in giardini e aree all'aperto sia già positivamente attuata da diversi Istituti Penitenziari, che ne testimoniano la funzionalità e la sicurezza in fatto di distanziamento e rischio contagio da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, nell'ambito delle misure a sostegno delle carceri, lo stanziamento di risorse aggiuntive finalizzate all'allestimento e alla manutenzione, da parte degli istituti detentivi, di aree attrezzate all'aperto destinate ai colloqui dei detenuti con familiari e terze persone, con particolare attenzione alle attrezzature e ai giochi necessari all'accoglienza dei bambini.
9/2500-AR/132Bruno, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia causata dalla diffusione globale del COVID-19 ha generato rilevanti disagi per gli italiani all'estero. Le ambasciate e i consolati hanno subito infatti, per lungo tempo, una limitazione dei servizi da loro prestati ai nostri connazionali; ciò, a causa delle misure di contenimento del virus decise sia dalle autorità italiane, che dalle autorità straniere competenti;

   considerato inoltre che:

    il numero considerevole di rientri in Italia ha generato un disallineamento delle anagrafi consolari, che rende necessaria un'operazione straordinaria di aggiornamento;

    al fine di rispondere all'accresciuta richiesta di servizi ai cittadini e alle imprese durante l'attuale emergenza – nonché per fornire adeguato supporto alle attività di promozione della cultura e dell'immagine del Paese svolte dalla rete diplomatico consolare e dagli istituti italiani di cultura all'estero – è divenuto indispensabile, in questo periodo, incrementare li numero dei dipendenti a contratto a legge locale operanti nelle nostre sedi diplomatiche;

    in ragione dell'avvio anticipato del meccanismo di voto per corrispondenza, la rete diplomatico consolare ha speso circa 11 milioni di euro per il referendum costituzionale inizialmente previsto per il 29 marzo 2020, nonostante il rinvio disposto in applicazione dell'articolo 81 del DL n. 18/2020. Si rende pertanto necessario reintegrare tali somme per consentire la regolare tenuta della consultazione entro l'anno in corso, non essendo a tal fine sufficiente lo stanziamento disposto in sede di riparto del fondo spese elettorali,

impegna il Governo

al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internalizzazione delle imprese, nonché il rilancio dell'economia a stanziare ulteriori risorse in favore della nostra rete diplomatico consolare, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e la regolare erogazione dei servizi a disposizione delle nostre imprese all'estero e dei nostri connazionali nel mondo.
9/2500-AR/133Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23, del decreto oggetto di conversione, reca «Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» introducendo, al comma 7, la possibilità per il Ministero dell'interno, di essere autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui e per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL e sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus COVID-19;

    la ratio della disposizione succitata è riconducibile al fatto che, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, il personale civile del Ministero dell'Interno è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, visto il ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus COVID-19 ed anche alcuni decessi;

    pertanto, similmente a quanto previsto da numerose imprese private ma anche da istituzioni pubbliche, come i Carabinieri, si è ritenuto necessario garantire alla categoria oggetto della disposizione normativa descritta, eccezionalmente esposta al virus COVID-19, dovuta al ruolo istituzionale ricoperto, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio, il trasporto sanitario, l'assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa;

   considerato che:

    nel mese di aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ha approvato all'unanimità la stipula di una polizza sanitaria per tutti i militari dell'Arma che hanno contratto o contrarranno il virus COVID-19, con la compagnia di assicurazione «UniSalute S.p a. – Gruppo Unipol»;

    il Ministero della difesa, negli antecedenti alla situazione emergenziale in atto, ha stipulato un accordo con il gruppo Previsalute – RBM Assicurazione Salute – a favore della sottoscrizione di polizze sanitarie individuali e per nuclei familiari riservate ai dipendenti della Difesa e delle Forze Armate secondo piani sanitari definiti e in convenzione con premi assicurativi annuali pari a circa il 10 per cento rispetto al costo medio annuale sostenuto da un civile in buona salute e senza patologie pregresse,

   considerato, altresì, che:

    nel Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa si sottolinea l'importanza della componente umana nella complessa e multiforme organizzazione militare, specificando che sarebbe opportuno dedicare particolare attenzione e sostegno al personale, insieme ai propri familiari, che abbia perso la piena idoneità o l'idoneità per ragioni riconducibili al servizio. A tal fine, afferma il Capo di Stato Maggiore della Difesa: «È dunque necessario finalizzare gli sforzi per dare un chiaro segnale di riconoscimento della specificità della professione intrapresa dai militari investendo energie in una efficace e innovativa politica di welfare» [...];

    nell'«Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2021 e la programmazione pluriennale 2022-2023», il Ministro della Difesa ha specificatamente indicato come sia necessario proseguire nello sviluppo delle iniziative volte ad incrementare il benessere del personale, militare e civile, del Dicastero, dove, al riguardo, dovranno essere rafforzati i sistemi di protezione sociale,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi allo scopo di una revisione complessiva della convenzione e delle offerte per le polizze sanitarie riservate ai dipendenti della Difesa e delle Forze Armate, nonché ai relativi nuclei familiari, in senso migliorativo e competitivo e adeguandole alla migliore offerta di mercato, in ragione dell'emergenza COVID-19, tenuto conto dell'esperienza virtuosa posta in essere dall'Arma dei Carabinieri;

   ad intraprendere le opportune iniziative volte alla promozione della convenzione in oggetto, anche tramite l'attività degli uffici preposti di ogni Forza Armata, al fine di agevolarne la conoscenza presso i dipendenti dei Dicastero della Difesa, civili e militari, soprattutto in merito alle opportunità offerte dalle polizze sanitarie in convenzione.
9/2500-AR/134Rizzo, Giovanni Russo, Corda, Aresta, Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del provvedimento in esame, contenente «Disposizioni in materia di Buoni Fruttiferi postali», al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, dispone che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati, fino al termine del periodo di emergenza, anche mediante telefonia vocale;

    gli effetti della pandemia hanno costretto il nostro Paese ad adottare misure restrittive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Al contempo è stato però necessario mettere in campo risorse al fine di sostenere le imprese potenziare il sistema sanitario nazionale e garantire in tutti ambiti la sicurezza dei cittadini;

    ad oggi, gli investimenti in titoli di Stato assumono una centralità rilevante in quanto strettamente collegati ad un aumento del fabbisogno di cassa dello Stato legati all'emergenza COVID-19. Con il decreto in esame infatti, sono state introdotte importantissime misure per le imprese e l'economia;

    l'introduzione dei conti di risparmio potrebbero rappresentare un'alternativa all'emissione di BTP sui mercati finanziari in quanto hanno l'obiettivo di affiancare alle tipologie in uso per l'emissione dei titoli di Stato un altro strumento veloce e semplice da utilizzare anche in presenza di misure restrittive come quelle legate al COVID-19. Con questi infatti, si consentirebbe ai cittadini e alle aziende di depositare somme con in capitale garantito dallo Stato e un equo rendimento;

    il deposito nei conti di risparmio sarebbe volontario e permetterebbe di avere una forma alternativa di investimento, garantita dallo Stato ed adeguatamente remunerata, non soggetta alle fluttuazioni dei mercati finanziari;

    i conti correnti di risparmio, essendo trasferibili e direttamente utilizzabili per i pagamenti hanno anche il vantaggio di poter essere utilizzati come strumento di scambio senza la necessità di disinvestire, come oggi avviene per gli altri titoli di stato (BTP, BOT, CCT, ecc.) quindi sono molto più appetibili ed hanno un costo inferiore per lo Stato dovuto a minori interessi ed assenza di intermediari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Medio Credito Centrale conti correnti di risparmio e un'apposita piattaforma per la loro gestione e lo scambio tra cittadini e imprese residenti in Italia, al fine di incoraggiare e tutelare risparmio degli italiani facilitando gli investimenti in titoli di Stato ed incentivando in questo modo la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio.
9/2500-AR/135Lovecchio, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure in materia sanitaria di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    la gravità dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da COVID-19 ha finito per incidere pesantemente sulla già difficile condizione economica e produttiva di molti comuni dell'Italia Centro-meridionale

    in tali comuni soprattutto in quelli sottoposti nei mesi precedenti, ad ulteriori provvedimenti restrittivi sulla base di ragioni igienico-sanitarie per di più inseriti in un contesto già problematico sul piano socio-economico ed occupazionale, è necessario intervenire urgentemente affinché la ripresa delle attività economiche venga accompagnata da aggiuntive e corpose agevolazioni sul piano fiscale e contributivo;

    lo strumento fiscale più adeguato a tale obiettivo e i estensione delle ZFU (Zone Franche Urbane) a queste realtà territoriali del Centro-Sud;

    attualmente le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunati di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire io sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse,

impegna il Governo

ad estendere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ai comuni dell'Italia centro-meridionale sottoposti a restrizioni per ragioni di pubblica sanità, disposte attraverso ordinanze regionali le seguenti misure attualmente previste dalle normative a disciplina delle Zone Franche Urbane: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'imposta municipale propria, esonero da versamento dei contribuì sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
9/2500-AR/136Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il Titolo III Capo II, interviene specificamente in materia di lavoro e politiche sociali;

    il Governo ed in particolare il Ministro del lavoro hanno testimoniato una grande attenzione nei confronti dei lavoratori stagionali, nella consapevolezza che la crisi sanitaria legata al COVID-19 avrebbe compromesso – in parte o in tutto – le loro prospettive occupazionali, in particolare nei settori direttamente o indirettamente interessati dai flussi turistici;

    all'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, comunemente definito Cura Italia, è stata prevista una specifica indennità una tantum per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari;

    il provvedimento in esame all'articolo 84 ha esteso al mese di aprile la medesima indennità, mentre per il mese di maggio ha previsto un'indennità di 1.000 euro;

    in fase di attuazione sono state riscontrate delle criticità legate al fatto che numerosi lavoratori avevano sottoscritto contratti a tempo determinato invece di contratti con espresso carattere d stagionalità. Al fine di porre rimedio a questa criticità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato un prossimo decreto interministeriale nel solco dell'articolo 44 del decreto «Cura Italia», finalizzato a sostenere i lavoratori stagionali «de facto» nel settore turistico, anche in presenza di contratti a tempo determinato senza carattere di stagionalità nell'ultimo biennio;

    quest'intervento garantirebbe una soluzione pressoché completa del problema, restando necessario esclusivamente l'ampliamento di tale forma di sostegno ai lavoratori stagionali «de facto», a coloro che abbiano operato in settori non riconosciuti in senso stretto nell'ambito turistico ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolare nel settore dei trasporti (aeroportuale, marittimo, su strada);

    tra le criticità emerse in ordine ai lavoratori stagionali per l'accesso alle indennità una tantum si registra anche un'interpretazione restrittiva fornita da Inps prevedendo che il lavoro stagionale debba essere l'ultimo attimo per il lavoratore e altresì non tenendo conto delle giornate lavorative svolte dopo la data del 23 febbraio 2020 neppure a fronte di variazioni UNILAV successive alla data del 23 febbraio limitatamente ai lavoratori stagionali in grado di dimostrare, attraverso il deposito del contratto di lavoro la presenza di un errore materiale nella compilazione del modello;

    risulta dunque quanto mai necessario valutare la forma di sostegno a questi lavoratori alla luce della stagione compromessa (in tutto o in parte) e quindi del rischio di non riuscire ad accedere alla NASPI,

impegna li Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un sostegno economico specifico pure per i lavoratori stagionali «de facto» anche se assunti con contratti a tempo determinato che hanno operato in settori non formalmente turistici ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolare nel settore trasporti (aeroportuale, marittimo su strada);

   a valutare l'opportunità di prevedere per i medesimi lavoratori un prolungamento del periodo di accesso alla Naspi ovvero misure di sostegno al reddito alternative, al fine di poter adeguatamente compensare il periodo di assenza di lavoro.
9/2500-AR/137Manzo, Varrica, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito una zona franca urbana prevedendo esoneri ed esenzioni di natura fiscale, fino al 31 dicembre 2020, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;

    l'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione del 30 aprile 2020, n. 101, in attuazione della legge n. 155 del 2019, definisce un primo elenco di comuni «maggiormente colpiti» dal sisma del 2016 nei quali la ricostruzione può avvenire attraverso i Piani Straordinari di Ricostruzione dunque con una serie di deroghe alla normativa urbanistica;

    la recente emergenza epidemiologia connessa alla diffusione del COVID-19 ha rallentato i già farraginosi processi di ricostruzione ed ha ulteriormente colpito il tessuto socioeconomico dei comuni maggiormente coinvolti dal sisma del 2016,

impegna il Governo

a prorogare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica fino al 31 dicembre 2021 i termini inerenti gli esoneri e le esenzioni fiscali di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 quantomeno limitatamente ai comuni maggiormente colpiti elencati nell'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020.
9/2500-AR/138Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza determinata dalla diffusione del Virus COVID-19 ha colpito fortemente numerosi asset economici del Paese e, ad oggi, il settore turistico è certamente tra quelli che maggiormente sta vivendo momenti di grave difficoltà;

    attualmente infatti le imprese turistico ricettive i tour operator e le agenzie di viaggio stanno facendo fronte a numerose cancellazioni e rimborsi ed è pertanto plausibile immaginare che gran parte degli operator, non sarà in grado di far fronte anche a pagamenti di natura fiscale previdenziale e assicurativa;

    la stagione estiva del 2020, è ormai nel vivo e alcune importanti misure già operative, come il Tax Credit, rappresentano uno strumento valido solo per le strutture ricettive, mentre altri operatori della filiera non rientrano negli effetti positivi di tale misura. Infatti l'applicazione del Tax Credit unicamente ai soggiorni acquistati presso le strutture alberghiere o extra alberghiere ha escluso le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator dal sistema di incentivi a sostegno delle PMI della filiera turistica con la conseguenza che in alcuni casi, nonostante vi siano segnali di una lenta ripresa del settore, le preoccupazioni di una crisi irreversibile hanno acquisito concretezza;

    sul punto va evidenziato che la stagione turistica italiana 2020 e presumibilmente anche quella del 2021 si reggerà esclusivamente sul turismo domestico che, altresì è fortemente limitato dalla grave crisi di liquidità che ha colpito le famiglie italiane a seguito del lockdown. Per tale motivo alcune iniziative di carattere regionale volte a promuovere il territorio, come ad esempio l'offerta di una notte gratis in aggiunta ai soggiorni acquistati, rappresentano uno strumento apparentemente efficace per il rilancio turistico e la promozione del territorio;

    pertanto, attesa la necessità di sostenere tutti i soggetti della filiera turistica al fine di garantire una offerta qualitativa sempre più competitiva è utile prevedere ulteriori interventi a sostegno del turismo nazionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere economico compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, atti ad incentivare il settore turistico nazionale pure attraverso strumenti utilizzabili da Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Agenzie di Animazione, Agenzie di eventi e Wedding e Guide Turistiche e tutelare tutti i soggetti che operano nell'ambito del turismo nazionale.
9/2500-AR/139Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche, ha istituito la Zona Franca Urbana (ZFU) nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a fare data dal 24 agosto 2016, con agevolazioni ed esenzioni per le imprese e i professionisti localizzati nei suddetti comuni fino al 31 dicembre 2020;

    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli articoli 1, 3, 50 e 50-bis, ha stabilito le modalità di assunzione di personale in distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, e dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale da impiegare per la gestione della ricostruzione post-sisma;

    l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disciplinato le modalità della gestione ordinaria della ricostruzione, con l'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione, che forniscono assistenza tecnica alla ricostruzione, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori;

    l'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito ulteriori misure relative alla gestione della ricostruzione da parte degli Uffici a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici per gli anni 2019 e 2020;

    gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, hanno istituito le Zone Economiche Speciali (ZES) per favorire lo sviluppo delle aree svantaggiate del Paese, specialmente nel Mezzogiorno, grazie ad agevolazioni fiscali e procedure semplificate per le imprese ivi localizzate;

   considerato che:

    le misure che disciplinano la ZFU Sisma Centro Italia e i rapporti di lavoro con il personale impiegato nella gestione della ricostruzione post-sisma terminano la loro efficacia il 31 dicembre 2020 ma le zone colpite dal sisma continuano ad avere bisogno di supporto, è opportuno prevedere una proroga delle misure;

    le zone che hanno subito eventi sismici hanno ancora bisogno di un sostegno particolare, si ritiene opportuno istituire una Zona Economica Speciale (ZES) Sisma Centro Italia, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di disagio sociale e favorire nuovi insediamenti produttivi. La ZES dovrebbe prevedere agevolazioni e procedure semplificate per le imprese e i professionisti ivi localizzati, come: riduzione o esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP per i primi anni di attività, esenzione dall'IMU: un'aliquota ridotta dell'IVA per i consumi di energia elettrica: riduzione o esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per nuove assunzioni per i primi anni di attività: procedure semplificate e regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati;

   considerato altresì che:

    agli oneri derivanti dalla proroga della ZFU si può provvedere con risorse, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190;

    agli oneri derivanti dalle disposizioni relative alla proroga dei contratti del personale di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020, si può provvedere con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

    agli oneri derivanti dall'istituzione di una ZES Sisma Centro Italia, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui, si può provvedere con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare la ZFU per il Sisma Centro Italia per i prossimi tre anni;

   a valutare l'opportunità di prorogare i contratti di lavoro del personale in distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, e dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nella ricostruzione dei terremoti 2009 e 2016 2017 per i prossimi tre anni e a valutare altresì la possibilità di una stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione;

   a valutare l'opportunità di istituire una Zona Economica Speciale (ZES) nelle zone del Sisma Centro Italia.
9/2500-AR/140Emiliozzi, Giuliodori, Terzoni, Parisse, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rubricato «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per carichi affidati all'Agente della riscossione;

    la disposizione in esame stabilisce l'introduzione di una certificazione del credito emessa mediante apposita piattaforma elettronica; la compensazione, e quindi anche l'estinzione del debito a ruolo, opera subordinatamente alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione;

    la stessa norma, inoltre, stabilisce le modalità operative con cui l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia recuperano le somme compensate, e il minor gettito, dalle amministrazioni pubbliche;

    al 31 dicembre 2018, secondo stime della Banca d'Italia, i debiti commerciali della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese e professionisti ammontavano a circa 53 miliardi di euro;

    in riferimento a quanto sopra, di recente, la Corte di Giustizia Europea con sentenza relativa al procedimento C 122/18 del 28 gennaio 2020, ha condannato l'Italia, in quanto «non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»;

    contestualmente appare ragionevole presumere che in assenza di incassi, i cui ricavi sono generati dal sostenimento di spese prima e gravati di imposte dopo l'emissione della fattura, la illiquidità generata alle imprese dai mancati e/o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni determina alle stesse maggior oneri soprattutto finanziari devoluti gratuitamente a soggetti finanziari che non operano nell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

   a considerare in successivi provvedimenti, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio 2020, al fine altresì di eliminare costi derivanti dal peso della burocrazia o dal costo finanziario per alternativo fabbisogno di liquidità delle imprese creditrici, ed infine in relazione all'attuale emergenza sanitaria ed economica connessa alla pandemia relativa al COVID-19, la possibilità di compensare crediti commerciali certificati vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali, ora ammessa dall'ordinamento esclusivamente a seguito dell'esecuzione di specifiche attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli altri enti creditori, estendendola alla fase di autoliquidazione dei tributi e contributi;

   a valutare altresì il potenziamento e l'introduzione di strumenti informatici quale una piattaforma telematica ad hoc per l'attuazione tout court delle compensazioni in premessa attraverso l'accesso diretto a banche dati crittografate e mutabili condivise tra debitori e creditori (anche mediante modalità d'accesso come lo SPID tali che ne sia garantita l'autenticità dei contenuti ed in sostituzione delle farraginose certificazioni) che consenta ad ognuna delle parti l'iscrizione e l'azzeramento immediato, lasciando invariati i saldi, dei debiti tributari e contributivi e dei crediti commerciali dei contribuenti per mezzo dell'istantaneo e automatico incrocio dei dati, così da ottenere contestualmente una riduzione dei tempi burocratici per le verifiche con annullamento dei rischi di false e/o errate certificazioni nonché dei termini di pagamento tali che siano rispettate le scadenze stabilite dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 scongiurando ulteriori oneri da possibili nuove condanne della Corte di Giustizia Europea.
9/2500-AR/141Ruggiero, D'Orso, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'epidemia da COVID-19 ha avuto rilevanti effetti diretti sull'economia italiana e ha colpito, in particolare, i lavoratori autonomi e piccole e medie imprese: le restrizioni alla circolazione delle persone, la riduzione o la sospensione della produzione di beni e servizi, la mancanza di forniture e di beni intermedi hanno avuto effetti rilevanti sui consumi delle famiglie e sull'acquisto di beni diversi da quelli necessari alla sussistenza e di servizi non fruibili attraverso i sistemi informatici: gravissime le conseguenze su alcune tipologie di servizi, in particolare sulla filiera del turismo, della ristorazione, dell'intrattenimento ma anche su tutte le imprese e i lavoratori autonomi che forniscono beni e servizi non essenziali: rilevanti i danni anche, in particolare, sulle piccole imprese manifatturiere «non indispensabili» costrette a sospendere l'attività sin dal mese di marzo;

    considerando gli effetti indiretti connessi alla situazione di emergenza, che hanno coinvolto anche le imprese dell'indotto, lungo le catene del valore, i fallimenti di imprese (soprattutto nei servizi ma non solo) e i rischi connessi all'attività di lavoro autonomo in un periodo di crisi caratterizzato da grave incertezza per le prospettive di minore domanda e di sensibile riduzione del reddito, la ripresa, a regime, di tutte le attività di lavoro autonomo e di impresa, in particolare dei contribuenti con redditi, nel periodo pre-crisi, inferiore alla soglia di 100.000 euro, sarà difficile e richiederà tempi non brevi, anche implementando le misure di sostegno e di rilancio dell'economia varate dal Governo con i provvedimenti urgenti degli ultimi mesi e con il decreto in esame;

    è necessario, in questa difficile fase, sostenere, in particolare, le imprese e i lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 100.000 euro, riducendo in misura sensibile il prelievo e semplificando oltremodo gli adempimenti fiscali;

   considerato che:

    il regime forfetario è un regime agevolato e semplificato facoltativo introdotto dalla legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) riservato a soggetti che hanno, tra l'altro, ricavi o compensi in ragione d'anno non superiori a 65.000 euro: tale regime consente ai contribuenti che rispettano le condizioni previste dalla disciplina di cui alla legge di Bilancio 2019, come modificata dalla legge di Bilancio 2020, di fruire di una serie di vantaggi tra cui, in particolare, di tassare il reddito determinato forfetariamente applicando un coefficiente di redditività (variabile dal 40 per cento all'86 per cento a seconda del codice ATECO dell'attività) con aliquota del 15 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell'IRAP: l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 5 per cento nel caso di start-up, ovvero di attività nuova o avviata da meno di 5 anni;

   rilevato che:

    il regime forfetario, oltre ad offrire la possibilità di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad imposta, applicando un'imposta sostitutiva della tassazione ordinaria ad aliquota agevolata, consente di beneficiare di significative semplificazioni ai fini IVA e contabili: chi applica il regime forfetario, poiché non addebita l'IVA in fattura ai propri clienti e non può detrarre l'IVA sugli acquisti, non è tenuto a liquidare l'imposta né a presentare la dichiarazione annuale IVA: non ha l'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ed è esonerato dall'applicazione degli indici ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale),

impegna il Governo

al fine di contenere le conseguenze sui lavoratori autonomi e la piccola e media impresa derivanti dall'epidemia COVID-19, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di ampliare l'ambito di applicazione del regime forfetario, elevando il limite dei ricavi per l'accesso a tale regime alla soglia di 100.000 euro, applicando un'imposta sostitutiva sul reddito imponibile del 20 per cento nel caso di ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, quantomeno per gli anni 2020 e 2021.
9/2500-AR/142Donno, Grimaldi, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Eva Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Gava, Frassini, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    le Mutue di Autogestione, cosiddette Mag, presenti da oltre quarant'anni su tutto il territorio nazionale, sono cooperative a mutualità prevalente che finanziano progetti di valore sociale promossi esclusivamente dai propri soci, offrendo anche supporto tecnico per l'avvio e lo sviluppo di progetti no profit; sono pertanto vera e propria finanza mutualistica e solidale che opera in «autogestione» utilizzando esclusivamente risorse proprie o dei propri soci;

    i decreti-legge 18 e 23, di recente approvati dal Parlamento per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono intervenuti a integrazione della disciplina in materia di microcredito;

    il comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 (cosiddetto «Liquidità») a conferma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (abrogato dal decreto-legge n. 23) dispone che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del Finanziamento e – relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati – senza valutazione del merito di credito; tale garanzia opera sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori di microcredito, di finanziamenti in favore di beneficiari definiti dall'articolo 111 del TUB e dal decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, che reca la disciplina attuativa del microcredito; il successivo comma 9 del medesimo articolo 13 del decreto-legge Liquidità eleva da 25 a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito;

    il decreto-legge n. 23, cosiddetto «Liquidità», inoltre, all'articolo 13-ter, introdotto in sede referente, autorizza i Confidi (di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito;

    i decreti Cura Italia e Liquidità hanno pertanto riconosciuto i soggetti iscritti all'articolo 111 TUB come parte integrante del sistema finanziario e, dunque, attori primari nel sostegno alle microimprese colpite dalla gravissima crisi del COVID-19, sia incrementando gli importi finanziabili dagli operatori del microcredito, sia stabilendo un forte legame tra microcredito e microimpresa, così come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

   considerato che:

    negli ultimi tre anni si registra un sostanziale dimezzamento dei nuovi prestiti erogati dalle Mag iscritte nell'apposito elenco, previsto dall'articolo 111 del TUB, a causa sia dei vincoli previsti per gli operatori di microcredito (quali, ad esempio, la soglia massima di finanziamenti nei confronti di un medesimo beneficiario e l'impossibilità di concedere credito per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità) sia dei limiti dimensionali imposti dal decreto ministeriale n. 176 del 2014 per i soggetti finanziabili;

    l'articolo 16 del decreto ministeriale n. 176 del 2014, di attuazione dell'articolo 111 TUB, ha infatti previsto specifici limiti operativi per le Mag, tra cui il limite massimo di erogazione di finanziamenti, nei confronti di un medesimo beneficiario, pari a 75 mila euro; l'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale individua i beneficiari delle operazioni di microcredito, escludendo, espressamente, i lavoratori autonomi o le imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata, o le società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; per le imprese sono prescritti limiti dimensionali pari a 200.000 euro di fatturato, 300.000 euro di attivo patrimoniale e 100.000 di indebitamento bancario; i requisiti di fatturato attivo patrimoniale e di indebitamento bancario sono particolarmente stringenti e limitano notevolmente l'operatività delle Mag;

   sottolineato che:

    si ritiene essenziale, per il rilancio dell'economia del Paese, promuovere e rafforzare la finanza mutualistica e solidale e tutelare gli investitori-soci delle Mag, nell'ambito della cornice normativa di riferimento, garantendo la stabilità del sistema nel suo complesso;

    essenziale appare altresì aggiornare i parametri di riferimento previsti dagli articoli 1 e 16 del decreto ministeriale n. 176 del 2014, anche in considerazione delle mutate esigenze dei soggetti finanziati nell'attuale contesto di crisi economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, estendendo l'ambito di operatività delle mutue di autogestione (Mag) alle microimprese così come individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita dal Mise in data 18 aprile 2005, in linea con le previsioni di cui all'articolo 56 comma 5 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia».
9/2500-AR/143Zanichelli, Martinciglio, Currò, Grimaldi, Cancelleri, Emiliozzi, Spadoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus ha generato conseguenze economiche negative per imprese, lavoratori e famiglie. Per molti cittadini il reddito percepito è diminuito sensibilmente; nonostante le numerose iniziative del Governo, non tutti sono stati in grado di far fronte alle spese fisse come affitti, bollette, ecc;

    tra i risvolti negativi della crisi vi è anche il diffuso rischio per i locatori di immobili (abitativi e commerciali) di non percepire i canoni da parte del conduttore in virtù delle difficoltà in cui versano quest'ultimi; in alcuni casi i locatori hanno concordato una riduzione temporanea dell'affitto al fine di agevolare i conduttori;

    la disciplina fiscale vigente in caso di mancato pagamento del canone di locazione è differente a seconda che trattasi di immobile ad uso abitativo oppure di immobile commerciale;

    nel primo caso i canoni non riscossi concorrono, comunque, alla formazione del reddito salvo che la mancata percezione sia comprovabile dalla convalida di sfratto oppure (per i contratti dal 2020) dall'ingiunzione di pagamento;

    se, invece, trattasi di locatore privato e l'immobile oggetto della locazione è ad uso commerciale, l'articolo 26 del TUIR prevede che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Infine, se trattasi di locatore che agisce in regime d'impresa ed oggetto dalla locazione è un immobile strumentale, la mancata riscossione del canone genera una perdita su crediti (articolo 101 comma 5 TUIR);

    di recente la Cassazione nell'ordinanza n. 31426 del 2 dicembre 2019 ha affermato che i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione; con ciò confermando il carattere generale dell'articolo 26 Tuir, che ricollega alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile, censito in catasto, redditi presuntivi soggetti a imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione;

    per tali redditi, pertanto, non è prevista la tassazione secondo il «principio di cassa», ma secondo il «principio di competenza»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre modalità semplificate sia per la comunicazione di eventuali variazioni in diminuzione del canone sia per comprovare la mancata percezione dei canoni di locazione durante l'emergenza COVID-19 affinché essi non concorrano, in modo presuntivo, alla formazione del reddito del locatore.
9/2500-AR/144Cancelleri, D'Orso, Papiro, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 121 e 122 del provvedimento in esame dispongono, rispettivamente, la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta e la possibilità, in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in deroga alla disciplina generale;

    il 23 dicembre 2019, nell'ambito della discussione della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato accolto l'ordine del giorno n. 318 a firma Cabras che impegnava il Governo «a valutare l'istituzione dei Certificati di compensazione fiscale che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contabilizzati come “crediti d'imposta non pagabili”, che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data della compensazione e per la quota effettivamente utilizzata»;

    l'utilizzo delle detrazioni e dei crediti fiscali si è dimostrato negli anni efficace ed affidabile, pur rimanendo vincolato al solo utilizzo per la riduzione delle tasse future, con limitate possibilità di cessione a terzi;

    la possibilità di cessione dei crediti d'imposta ad altri soggetti aumenterà lo stimolo di crescita economica e l'impatto positivo nell'economia reale, e permetterà allo Stato, nel rispetto dei vincoli dei Trattati europei, di creare le condizioni sistemiche affinché l'economia reale trovi sostegno finanziario e ci sia un supporto alle famiglie ed alle imprese, senza tuttavia aumentare il debito pubblico;

   considerato il rischio di svalutazione dei crediti fiscali in caso di limitata capienza da parte dei soggetti beneficiari o di cessione, è necessario istituire adottare misure che agevolino lo scambio di tale crediti fiscali verso tutti, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti disponibili a riceverli;

    per agevolare e facilitare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta ad altri soggetti, è altresì opportuno valutare l'istituzione di specifici conti correnti – gestiti attraverso apposita piattaforma elettronica – su cui possano essere accreditati e scambiati i crediti di imposta dei singoli contribuenti (incorporabili su schede elettroniche ricaricabili e utilizzabili sulle applicazioni digitali);

   considerato che questa criticità è stata verificata anche con la parziale cedibilità dei crediti d'imposta introdotta dall'articolo 10 del Decreto «Crescita» (decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, migliorare e semplificare la piattaforma di cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio Entratel – Fisconline, al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articolo 121 e 122 a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti, anche attraverso la previsione di conti correnti fiscali intestati a cittadini e imprese residenti in Italia, nonché l'emissione di una carta elettronica fiscale con la quale effettuare i trasferimenti tra i suddetti conti per mezzo degli usuali strumenti POS.
9/2500-AR/145Cabras, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»), concernente l'agevolazione sull'acquisto di strumenti musicali, è stato istituito con l'articolo 1, comma 984, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), confermato con modificazioni con l'articolo 1, comma 626 della Legge 11 dicembre 2016. n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e prorogato fino al 2018 con l'articolo 1, comma 643 della Legge 27 dicembre 2017. n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

    il Bonus Stradivari inizialmente prevedeva, per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un'agevolazione fino a un massimo di 1.000 euro per l'acquisto di un nuovo strumento musicale coerente con il proprio percorso di studi. Il contributo era anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed era rimborsato al rivenditore stesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241;

    le successive modificazioni al Bonus, introdotte con l'articolo 1, comma 626 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno stabilito un'agevolazione del 65 per cento, fino a un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

   considerato che:

    nel 2019 il Bonus Stradivari non è stato confermato, si ritiene opportuno, in considerazione delle gravi conseguenze relative all'epidemia COVID-19 sul settore di produzione e rivendita di strumenti musicali, prevedere un «Bonus strumenti musicali» analogo, al fine di sostenere un settore in grave crisi anche per il blocco delle manifestazioni artistiche e musicali necessario per contenere il contagio. Il contributo sarà anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e rimborsato al rivenditore stesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   considerato altresì che:

    gli oneri finanziari derivanti dalla reintroduzione del Bonus, in base agli impegni di spesa degli anni precedenti, sono stimati in circa 10-15 milioni di euro all'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il «Bonus strumenti musicali» per il prossimo triennio.
9/2500-AR/146Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 giugno, ha previsto e disposto la proroga dei versamenti dell'Iva e delle imposte dirette (Irpef e Ires) in scadenza il 30 giugno. Lo slittamento dei versamenti d'imposta (non è interessata l'Irap perché il decreto rilancio ha cancellato il saldo 2019 e l'acconto 2020) riguarda imprese, professionisti, ditte e società che sono obbligati a compilare le «pagelle fiscali» (in gergo tecnico gli Isa), ossia lo strumento che dallo scorso anno ha preso il posto degli studi di settore. La proroga vale anche per i contribuenti soci di società che a loro volta applicano gli ISA e vale altresì per i contribuenti forfettari e minimi (che non applicano gli ISA);

    nel provvedimento si prevede che il pagamento delle imposte può essere rinviato anche oltre il 20 luglio, ovvero fino al 20 agosto, ma pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento «a titolo di interesse corrispettivo»;

   considerato che:

    è stata presentata una proposta emendativa che prospettava un rinvio al 30 settembre del termine di scadenza per i versamenti di IRPEF, IRES per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

    tale proposta, non comportando oneri di spesa, muoveva anche dalle necessità emerse dalla rimodulazione del sistema di calcolo degli ISA che nel decreto «rilancio» è stata disposta dall'articolo 148;

    di conseguenza si prospettavano tempistiche molto ristrette in capo all'Agenzia delle Entrate in merito alla formulazione e predisposizione dei nuovi modelli e delle Istruzioni ISA 2020, nonché la pubblicazione del nuovo software di calcolo, che sarebbero stati realizzati troppo a ridosso della scadenza allora prevista per il 30 giugno 2020;

    onde evitare disagi per professionisti, imprese ed operatori del settore si reputava quindi necessario prevedere un rinvio temporale per l'assolvimento di tali adempimenti fiscali;

   valutato che:

    la proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 si è resa necessaria – riportava una nota del Mef – «per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari»;

    la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del rinvio dal 30 giugno al 20 luglio delle scadenze fiscali Irpef, Ires e Iva può essere considerata purtroppo solo una piccola boccata d'ossigeno per le migliaia di imprese, per gli artigiani, per i commercianti ed i piccoli imprenditori, per i cittadini che si trovano con l'acqua alla gola senza liquidità nel post COVID-19;

    fra bonus vari, interventi sugli ammortizzatori sociali e scadenze fiscali inderogabili, anche gli addetti ai lavori hanno a più riprese segnalato la necessità di intervenire rinviando ulteriormente le scadenze. Tutti i soggetti coinvolti, infatti, hanno rappresentato che ogni decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ogni decreto, ogni legge predisposta durante questo periodo di emergenza non hanno fatto altro che complicare ulteriormente la già intrigata giungla fiscale che ogni contribuente è costretto a subire ogni anno appesantendo il lavoro e generando stress in chi opera nel settore;

    non è difficile immaginare che molti contribuenti quest'anno faranno fatica a rispettare le scadenze e si avvarranno di un ulteriore periodo di bonus, fino al 20 agosto, pur a titolo oneroso. Imprese, professionisti e società che hanno subito pesantemente la crisi da lockdown non riusciranno, infatti, a pagare nei tempi previsti: probabilmente solo una limitatissima parte di contribuenti verserà le tasse entro luglio, mentre gli altri lo faranno ad agosto proprio per mancanza di risorse e sperando che la ripresa dei consumi dia loro una mano a fare cassa,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente al 30 settembre 2020 il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi (Irpef), IRES e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), imprese, professionisti, ditte e società, compresi i contribuenti soci di società che a loro volta applicano gli ISA, ed i contribuenti forfettari e minimi, mediante la predisposizione degli atti che si riterranno maggiormente idonei e necessari a tale scopo.
9/2500-AR/147Currò, Ruggiero, Cancelleri, Caso, Raduzzi, Zanichelli, Grimaldi, Martinciglio, Maniero, Giuliodori, Migliorino, Paxia, Siragusa, Olgiati, Scanu, Emiliozzi, Suriano, Rizzone, Perconti, Giovanni Russo, Berardini, Sut, Giarrizzo, Cillis, Maglione, Cadeddu, Alberto Manca, Lombardo, Del Sesto, Lapia, Papiro, Pallini, Giordano, Di Lauro, D'Orso, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», contiene una plurità d'interventi, finalizzati a sostenere il quadro complessivo del sistema-Paese, in grado di stimolare la ripresa economica, attraverso lo stanziamento (mai avvenuto in precedenza) di imponenti risorse finanziarie;

    il provvedimento, nell'ambito delle misure del Titolo VI dedicate al settore fiscale, contiene un complesso e articolato sistema di norme, capaci, tra l'altro, di rappresentare un'indispensabile leva a sostegno delle imprese e degli operatori economici in generale, in un'ottica di incentivi e di semplificazione burocratica, che unitamente al pacchetto d'interventi già previsti in precedenza, contribuiranno a rafforzare la ripresa del prodotto interno lordo e della crescita economica;

    al riguardo, all'interno delle misure previste per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (il cui obbligo si rende necessario soprattutto nella fase attuale legata alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese, a causa di possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa) si evidenzia che l'onere finanziario a carico del datore di lavoro per l'adempimento del DVR, (soprattutto le aziende con almeno un dipendente) risulta indubbiamente elevato, considerato fra l'altro che tale costo, si somma ad ulteriori adempimenti burocratici e fiscali obbligatori a carico delle imprese, previsti a partire dall'avvio della cosiddetta fase 2 (che ha disposto la riapertura della maggior parte delle attività produttive e commerciali, a seguito delle misure di contenimento resesi necessarie per limitare la diffusione del coronavirus da COVID-19, in tutto il Paese);

    a tal fine, in considerazione della necessità di sostenere ulteriormente il settore delle imprese, (in particolare quelle di piccolissima, piccola e media dimensione, nell'attuale e delicata fase emergenziale sanitaria) risulta indispensabile, introdurre misure aggiuntive di agevolazione fiscale, in relazione alle esigenze in precedenza richiamate, attraverso una detrazione fiscale ai fini IRPEF, per gli oneri connessi agli aggiornamenti del DVR, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti finanziari, fiscali e contributivi esistenti, a carico dei datori di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre, nel prossimo provvedimento normativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento volto a sostenere i datori di lavoro, attraverso una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per gli oneri derivanti dall'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che contiene le procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare all'interno di ciascuna azienda.
9/2500-AR/148Martinciglio, D'Orso, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale; molteplici sono le disposizioni presenti nel provvedimento inerenti l'istruzione e la formazione anche a livello universitario;

    l'ordinamento universitario italiano è attualmente privo di una figura professionale che comprenda personale non docente caratterizzato da un elevato profilo scientifico, tecnologico con competenze gestionali specifiche e che questo tipo di figura è essenziale per mettere a punto e amministrare tutte quelle funzioni dipartimentali e di ateneo che contengano contemporaneamente aspetti di natura tecnologica e procedurale;

    tali molteplici attività comprendono, a titolo esemplificativo: la predisposizione, lo sviluppo e il management dei progetti di ricerca e di terza missione, la conduzione di laboratori scientifici e didattici, la progettazione, la taratura e il mantenimento di strumentazioni di particolare rilevanza, il trattamento di ampie basi di dati e la promozione delle piattaforme tecnologiche e delle competenze presenti in ateneo verso enti e imprese del territorio;

   considerato che:

    una figura di questo tipo è già presente negli Enti Pubblici di Ricerca italiani, svolgendo un prezioso ruolo strategico per la competitività degli Enti stessi nel panorama internazionale della ricerca, la figura descritta, costituirebbe nell'ateneo pubblico, giunzione e interfaccia funzionale tra il personale docente e quello tecnico-amministrativo valutato che, nelle Università italiane la carenza di una figura come quella in parola è sentita almeno dall'anno 2000, quando, con una riforma che riconfigurò le categorie professionali delle Università, venne soppressa la figura del «tecnico laureato», esistente dal 1961;

   considerato altresì che:

    l'attuale ordinamento universitario, derivato da quella riforma, non prevede alcuna distinzione di carriera fra tecnici, amministrativi e bibliotecari e che i tecnici dotati di titoli e professionalità altamente qualificate (laurea, dottorato di ricerca, master, specializzazione, pubblicazioni, etc.) nonostante svolgano attività di ricerca scientifica, in qualità di referenti di laboratori e/o centri di ricerca dipartimentali, o partecipino a progetti, convegni, sperimentazioni, o siano membri di comitati scientifici e redazionali di riviste di settore, non godono ad oggi di sufficiente autonomia e dignità professionale per esercitare al meglio il ruolo che, per le loro competenze, meriterebbero di svolgere nelle istituzioni per le quali lavorano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre nel sistema universitario italiano figure tecnico-scientifiche e gestionali specializzate cosiddetto «Tecnologo Universitario», prevedendo una adeguata disciplina di selezione e accesso al ruolo, attraverso bandi nazionali di concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinando nel breve periodo, il transito di unità di personale tecnico in servizio a tempo indeterminato se in possesso delle adeguate competenze scientifiche, gestionali e culturali.
9/2500-AR/149Sabrina De Carlo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale. In particolare il Capo VIII del decreto dagli articoli 230-235 prevede Misure in materia di istruzione destinate alla programmazione dell'A.S. 2020/2021, tenuto conto delle nuove esigenze didattiche, formative e di sicurezza;

   considerato che:

    nell'anno scolastico 2019/2020 erano presenti nelle scuole statali italiane 40.749 studenti con disabilità, ciascuno dei quali ha diritto ai sensi della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 66 del 2017 e successivi modificazioni ad un insegnante di sostegno in possesso del titolo di specializzazione. Tale figura è indispensabile per garantire i processi d'inclusione dello studente con disabilità e il rispetto dei suoi bisogni educativi. Per questa ragione i percorsi di specializzazione per il sostegno didattico sono altamente selettivi e prevedono il superamento di una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale, un'ampia formazione teorica, laboratori, TIC, 150 ore di tirocinio diretto e 50 di tirocinio indiretto. Gli insegnanti di sostegno devono, infatti attuare specifiche metodologie didattiche e d'inclusione, indispensabili per il benessere bio-psico-sociale degli studenti con disabilità e il suo inserimento nel gruppo classe. Inoltre, come evidenziato da studi scientifici, per gli studenti con disabilità la continuità didattica è un assoluto elemento di crescita e per lo sviluppo di competenze, in quanto permette di innescare una relazione educativa più stabile ed efficace;

    tuttavia la cronica assenza di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione ha reso frequente il ricorso a supplenze di insegnanti non in possesso di tale titolo con convocazioni da graduatorie incrociate, creando nei fatti un vulnus per il sistema di istruzione che richiede di essere definitivamente sanato. A tale scopo con decreto ministeriale n. 92 del 2019 è stato avviato il IV ciclo di TFA sostegno per l'anno accademico 2018/2019, da poco concluso, e con decreto ministeriale n. 95 del 2020 è stato predisposto il V ciclo di TFA le cui prove di accesso sono previste per il mese di settembre 2020;

   tenuto conto che:

    dal IV e dal V ciclo di TFA sarà possibile immettere nelle scuole circa 35.000 insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, permettendo una migliore programmazione per le procedure di reclutamento e di immissione in ruolo. Dal momento che gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno hanno già sostenuto una restrittiva selezione in ingresso e adeguata formazione, appare opportuno prevedere apposite procedure concorsuali al fine immettere in tempi rapidi tali docenti e garantire agli studenti con disabilità la continuità didattica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.
9/2500-AR/150Casa, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    gli Istituti musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti, sono disciplinati all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

    gli Istituti musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti, equiparati ai Conservatori statali e alle Accademie di belle arti statali, rappresentano una straordinaria ricchezza per la vita culturale delle nostre città, dove gli allievi raggiungono una formazione accademica;

    l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 ha disposto che gli Istituti non statali contribuiscono a costituire il sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

    l'obiettivo in questi anni è stato quello di dare stabilità agli Istituti superiori di studi musicali e alle Accademie delle belle arti finanziati dagli Enti locali, attraverso la richiesta della loro statizzazione;

    la disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con decreto-legge n. 121 del 22 febbraio 2019;

    in particolare, il decreto-legge prevede che il processo di statizzazione sia avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare al Miur entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale;

    le domande sono valutate da una Commissione formata da 5 componenti Sulla base dell'esito positivo della valutazione, la Commissione propone entro il termine di 90 giorni: a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Miur, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione; b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare;

    la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo;

    gli organi di governo amministrativo ed accademico in carica delle istituzioni non statali hanno il compito di ottemperare alla formalizzazione degli impegni contenuti nella domanda di statizzazione, di cui all'anzidetto decreto-legge n. 121 del 2019;

    in attesa dell'emanazione del decreto in oggetto, occorre assicurare alle predette istituzioni la prosecuzione della loro attività sino alla sottoscrizione degli schemi di Convenzione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 121 del 2019, da parte dei legali rappresentanti delle statizzande Istituzioni, degli Enti Locali coinvolti e del Mur, nonché sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 121 del 2019 medesimo, concernente i criteri da definire per l'individuazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni da statizzare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più opportune iniziative volte a prorogare gli organi di governo amministrativo ed accademico in scadenza degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, fino alla formalizzazione degli impegni contenuti nelle domande richieste per il completamento del processo di statalizzazione.
9/2500-AR/151Carbonaro, Nitti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    in particolare al Titolo VIII del decreto dagli articoli 230-235 si prevedono Misure in materia di istruzione ed il particolare l'articolo 232 reca varie disposizioni in materia di edilizia scolastica finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza da COVID-19 e ad incrementare, per il 2020, le risorse della sezione per le emergenze del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

    sul tema particolare rilevanza ha rivestito il fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 destinato all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

    purtroppo le risorse del suddetto fondo non sono state bastevoli ad intervenire efficacemente sulle molteplici criticità evidenziate sugli edifici scolastici che, invece, necessitano di interventi urgenti anche al fine di garantire agli studenti il diritto allo studio costituzionalmente previsto nonché la sicurezza e salubrità degli stessi edifici scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un cospicuo incremento del suddetto fondo anche al fine di adeguare gli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 alla normativa antisismica nonché di abbattere gli edifici privi di idoneità statica e successivamente procedere alla ricostruzione.
9/2500-AR/152Roberto Rossini, Vacca, Cataldi, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Parisse, Terzoni, Berardini, Colletti, Corneli, Del Grosso, Grippa, Torto, Frusone, Gabriele Lorenzoni, Segneri, Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Tuzi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 184 istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) un fondo di investimento per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. La dotazione del fondo per il 2020 è di 50 milioni di euro;

   considerato che:

    il valore inestimabile del patrimonio artistico-culturale italiano è riconosciuto in tutto il mondo e richiede una efficace strategia di tutela, valorizzazione e fruizione, sia con investimenti e risorse messi a disposizione dalle autorità competenti sia con un maggiore coinvolgimento dei cittadini in questo tipo di attività. In prospettiva occorre, soprattutto, educare i nostri ragazzi alla conoscenza del patrimonio artistico e storico e farli diventare vere e proprie sentinelle nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale;

    diversamente da quanto sancito in molte convenzioni e raccomandazioni del Consiglio europeo, nelle quali si riconosce l'importanza formativa dell'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio, in Italia negli ultimi anni si è però avuta una progressiva riduzione dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado, con una forte diminuzione delle ore di lezione nei licei, negli istituti tecnici e in quelli professionali;

    rispetto a tale decisione il corpo docente, l'utenza scolastica e l'opinione pubblica hanno sempre manifestato una netta contrarietà;

   considerato inoltre che:

    il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 60 recante norme sulla promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, evidenza l'importanza dello studio e della conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e delle arti, senza però organizzare e strutturare l'insegnamento della storia dell'arte nei vari curricoli scolastici né fornendo adeguate risorse per la realizzazione di quanto ivi previsto avendo stanziato appena 2 milioni di euro;

   ritenuto che:

    è necessario porre rimedio a tale manchevolezza reintroducendo l'insegnamento di storia dell'arte e accrescendo le possibilità e occasioni di studio del nostro patrimonio artistico durante il percorso formativo di tutti gli studenti:

   ritenuto altresì che:

    l'arte, al pari di altri settori della cultura rappresenta un bene di insostituibile valore sociale e formativo nonché un elemento strategico per la crescita del territorio e dell'economia del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre l'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado, nonché adottare ogni ulteriore utile iniziativa volta ad accrescere le occasioni di studio del nostro patrimonio artistico nel corso dell'intero percorso formativo degli studenti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, musei e gallerie pubblici e privati, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla protezione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
9/2500-AR/153Testamento, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di interventi normativi finalizzati a sostenere l'Università e la Ricerca, introducendo tra le previsioni, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che dispone l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. A tale scopo, il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 238, comma 5). Inoltre, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) è incrementato di 50 milioni annui (articolo 238, commi 1-3);

    il provvedimento prevede, inoltre, un incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 milioni per il 2021 e di 300 milioni per il 2022 (articolo 238, comma 4);

    le politiche di accesso aperto (cosiddetto Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. Tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici;

    l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche;

    è necessario prevedere iniziative volte a innovare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) e intervenire con una modifica della normativa in materia di diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), al fine di promuovere i progetti di ricerca maggiormente innovativi;

    un rilancio del sistema nazionale della ricerca attraverso investimenti mirati può garantire una considerevole crescita della competitività del Paese necessaria per fronteggiare gli effetti negativi socio-economici conseguenti all'emergenza epidemiologica;

    un miglioramento della disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche permetterebbe una forte accelerazione della crescita dell'intero comparto della ricerca, generando, tra i numerosi benefici che ricadono sui ricercatori, istituzioni, editori, enti di finanziamento, comunità scientifica imprese e cittadini, un maggiore ritorno sugli investimenti garantiti dalla massima disseminazione dei risultati della ricerca (cfr. Raccomandazione 2006 dell'OECD Organization for Economie Cooperation and Development),

impegna il Governo

ad adottare ogni più idonea iniziativa volta a offrire agli scienziati e ai ricercatori la possibilità di condividere le proprie informazioni e accedere alla letteratura scientifica in modo libero e aperto, rendendo accessibile la conoscenza relativa alla produzione scientifica, anche solo in parte finanziata con fondi pubblici, a tutti coloro che ne siano interessati.
9/2500-AR/154Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    il Governo ha dovuto mettere in atto misure economiche eccezionali che hanno riguardato molti settori colpiti tra i quali quello della scuola per il quale sono stati previsti dei fondi Nazionali al fine di riprendere lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di protezione e di assoluta sicurezza;

    in sede referente è stata introdotta la disposizione che prevede anche per le regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige uno stanziamento di 2 milioni di euro per le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie per ripartire in sicurezza e con una didattica a distanza;

    tuttavia, sempre in tema di istruzione ed in particolare in tema di graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo il disegno di legge regionale n. 60 «Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto una norma in palese contrasto con le disposizioni nazionali approvate con il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22;

    in particolare l'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 60 del 2020 prevede, che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 e 4-ter del disegno di legge regionale Scuola relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo è posticipata all'anno scolastico 2021/2022;

    nella sua attuale formulazione il testo si discosta in modo irragionevole dalle disposizioni nazionali creando un disallineamento ed un ingiusto nocumento ai giovani che attendono l'aggiornamento per l'inserimento nelle graduatorie creando una evidente disparità di trattamento per situazioni uguali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a confrontarsi con la regione Valle d'Aosta al fine di verificare le modalità ed i criteri atti a modificare l'articolo 24-bis del disegno di legge regionale n. 60 del 2020 che si presenta in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione prevedendo un trattamento differente per situazioni uguali.
9/2500-AR/155Elisa Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    in particolare il capo VIII reca disposizioni inerenti l'istruzione e l'articolo 235 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, con uno stanziamento di 386,9 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021;

    nel passaggio in Commissione del provvedimento è stato approvato l'articolo 231-bis che prevede l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 235 per l'attuazione delle misure di avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021;

    purtroppo l'avvio del prossimo anno scolastico sarà particolarmente complesso per le istituzioni scolastiche che dovranno misurarsi con le molteplici indicazioni di sicurezza individuate dal Comitato tecnico scientifico e dalle linee guida del Ministero dell'istruzione che impongono una rimodulazione e riorganizzazione delle attività didattiche difficili da attuare con le risorse stanziate nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad incrementare il fondo per le emergenze d cui all'articolo 235 di cospicue risorse, da molti quantificate in almeno un miliardo, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze provenienti dalle singole istituzioni scolastiche che hanno il gravoso compito di assicurare il diritto all'istruzione di milioni di studenti e studentesse costituzionalmente previsto.
9/2500-AR/156Vacca, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame prevede l'implementazione di misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale;

    al comma 1 dell'articolo 238, con incremento di risorse (pari a 200 milioni a decorrere dal 2021) si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 già attivato dal Governo con l'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare si prevede di aggiungere ai 1.607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1o gennaio 2021, di 4.940 unità;

    al comma 2 dell'articolo 238, invece, si prevede analoga misura destinata ai ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca nel limite di spesa di 50 milioni di euro, in grado di assumere un numero di ricercatori pari a oltre 1.300 unità;

   considerato che:

    la Ricerca è elemento strategico della vita del nostro Paese. Basta solo pensare alla drammatica esperienza dell'emergenza COVID-19 e in quale misura i ricercatori precari abbiano dimostrato quanto sia necessario il loro quotidiano e straordinario lavoro. Il Governo, inoltre, si è spesso pronunciato sull'importanza della Ricerca per lo sviluppo del Paese;

    non sono state completate le stabilizzazioni dei precari della ricerca e l'impegno di risorse umane e finanziarie in questo settore trainante per la ripresa dell'intero Paese, pur se il trend rispetto ai decenni passati è stato nettamente invertito, rimane gravemente sottodimensionato rispetto al contesto internazionale;

    al comma 3 dell'articolo 238 è indicato come la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità specificate rimangano a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,

impegna il Governo

ad adottare un decreto ministeriale del Ministero dell'università e della ricerca per far sì che le risorse stanziate dall'articolo 238 del decreto Rilancio, esaurite le finalità previste dai commi 1 e 2, vengano impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la stabilizzazione dei precari della ricerca.
9/2500-AR/157Melicchio, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede referente è stato introdotto un ulteriore stanziamento di 20 milioni aggiuntivi al fondo per le locazioni dell'articolo 29, vincolandoli al rimborso per l'affitto nel periodo d'emergenza COVID-19 a favore degli studenti universitari fuorisede aventi una soglia ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro;

    la platea potenziale di studenti fuorisede che avrebbe bisogno di tale supporto è più ampia di quella corrisponde allo stanziamento di 20 milioni, visti i disagi socio-economici dovuti all'emergenza sanitaria di questi mesi, tra cui la cessazione dei servizi universitari in sede e l'impossibilità di spostarsi tra luoghi di studio e residenza per effetto delle misure di contenimento del contagio;

    la stessa soglia ISEE di 15.000 euro interviene in sostegno delle situazioni più precarie ma non esaurisce il livello sociale che richiederebbe a ragione un tale rimborso, sia dal punto di vista del singolo studente, che se lavoratore nell'emergenza ha trovato difficoltà nel mantenersi tramite la sua occupazione, sia dal punto di vista delle famiglie a supporto del ragazzo, che hanno sommato alle difficoltà diffuse il gravame del pagamento dell'affitto;

    la situazione degli affitti studenteschi a livello nazionale presenta delle criticità sia di pagamenti in nero che di sfruttamento da parte dell'affittuario delle necessità dei ragazzi i quali spesso sono costretti specie nelle grandi città a sostenere un costo esagerato per spazi o strutture inadeguate, data anche la mancanza sul territorio di un numero sufficiente di studentati e strutture di supporto al diritto allo studio;

    a seguito dell'emergenza COVID-19 si rischierà un calo delle immatricolazioni universitarie che potrebbe oscillare tra il 10 per cento e il 15 per cento stante le difficoltà socio-economiche che tanti studenti e famiglie dovranno affrontare, tra cui il crollo del reddito, calo che andrebbe a sommarsi con la già bassa media di laureati per popolazione rispetto al dato europeo presentato dall'Italia,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:

   intervenire normativamente per ampliare sia lo stanziamento finanziario sia la soglia ISEE richiesta agli studenti fuorisede al fine di ricevere il rimborso per il canone di locazione pagato durante i mesi dell'emergenza;

   intervenire normativamente per istituire un fondo apposito a sostegno dell'affitto per gli studenti fuorisede in difficoltà, analogamente a quanto già previsto nel provvedimento in esame, che metta a disposizione ogni anno risorse a favore di tale forma di diritto allo studio;

   intervenire normativamente su tutto il territorio nazionale per ammodernare e sviluppare la rete degli studentati, in accordo con le regioni e gli enti per il diritto allo studio affinché l'offerta di alloggi universitari a canoni ridotti o a uso gratuito per studenti con borse di studio sia ampliata.
9/2500-AR/158Iovino.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    particolarmente rilevante in tal senso è l'articolo 186 del provvedimento in esame che rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d imposta è ora elevato (dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;

    è quindi in linea con quanto suesposto incentivare le imprese che promuovono la propria immagine ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali soggetti, infatti, operano in un settore come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, ad esempio nell'ambito dello sport giovanile e femminile e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale;

    l'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è, a parere del presentatore volto a promuovere un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia, anche tramite il ricorso a strumenti digitali di promozione in Internet;

    l'incentivo per supportare gli investimenti dovrebbe essere previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nei rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, un meccanismo volto ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili anche al fine di supportarne il settore attraversato, anche a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, da un momento di grande difficoltà finanziaria.
9/2500-AR/159Valente.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    in particolare l'articolo 26 istituisce diverse misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;

    coerentemente con quanto ivi previsto, a parere del presentatore, è necessario porre in essere misure volte ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni introducendo i necessari correttivi alla disposizione generale in quanto si rileva come le società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni siano caratterizzate da una dimensione più ridotta rispetto al campione di medie imprese considerato dalla disposizione generale contenuta al comma 1 dell'articolo succitato riflessa nel dato assoluto dei ricavi caratteristici;

    in secondo luogo nella consapevolezza della funzione sociale che le squadre sportive di medie dimensione rivestono nel panorama territoriale italiano rappresentando una significativa componente dell'industria sportiva nazionale ed un vero proprio «ascensore» sociale e sportivo ed alla luce la caratteristica struttura «chiusa» della proprietà, in ragione anche dei significativi esborsi necessari per la gestione di strutture sportive anche di media dimensione e strutturalmente non redditizi si considera l'opportunità di garantire la fruibilità del credito d imposta anche nel caso di conferimenti all'interno di gruppi,

impegna il Governo

a porre in essere nel primo provvedimento normativo utile le necessarie integrazioni alle misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni così come previste nel provvedimento in esame, ampliandone la platea dei soggetti destinatari anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni.
9/2500-AR/160Mariani, Valente, Tuzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, prevedeva un corso-concorso articolato in tre fasi: eventuale prova preselettiva: concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale: corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

    nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, veniva pubblicato il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le scuole statali, per complessivi 2.416 posti;

    la cronistoria del suddetto concorso bandito con D.D.G. n. 1259/2017 è compendiabile ufficialmente nelle seguenti tappe: prova preselettiva (23 luglio 2017), prova scritta (18 ottobre 2018), prova differita per i concorsisti della Sardegna (13 dicembre 2018);

    nello specifico, in data 18 ottobre 2018, si svolgeva la prova scritta, oggetto di contestazioni e numerose richieste di accesso agli atti da parte dei candidati, per presunte irregolarità della procedura concorsuale in questione;

    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevedeva che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici, sarebbero stati dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e che questo rappresentava una deroga rispetto alla procedura ordinaria;

    in data 27 marzo 2019, venivano pubblicate le graduatorie degli ammessi alla prova orale, prive del punteggio ottenuto nel corso della prova scritta;

    subito dopo tale pubblicazione, iniziavano a piovere sul Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca migliaia di istanze di accesso agli atti dei soggetti titolati di vantare un interesse «diretto, concreto e attuale», in qualità di docenti aspiranti dirigenti, ingiustamente esclusi dal concorso, in virtù di quei presupposti scolpiti dalla legge n. 241 del 1990 (articolo 22, comma 1, lettera b), al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale e, nel contempo, osservare il rispetto da parte dell'amministrazione dei princìpi di buon andamento e di imparzialità, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

    in data 19 aprile 2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rendeva pubblica una nota con la quale comunicava il posticipo dell'accoglimento delle istanze di accesso agli atti concernenti gli elaborati dei concorrenti ammessi alla prova orale successivamente alla pubblicazione delle graduatorie idonei/vincitori, in imminenza, dunque delle immissioni in ruolo;

    veniva adito all'uopo il TAR Lazio che si pronunciava con le seguenti sentenze: sentenza n. 7333, pubblicata il 6 giugno 2019 di accoglimento della richiesta di accesso al codice sorgente che ha generato e gestito la prova scritta con cui si dava altresì pieno riconoscimento del diritto di accesso all'algoritmo di calcolo che ha gestito il software relativo alla prova scritta del concorso con tutti gli atti presupposti e consequenziali, sentenze n. 8655/19 e n. 8670/2019 di annullamento della procedura concorsuale, ed infine sentenze n. 2293/2020 e n. 05203/20 con cui riconosceva il diritto di accesso alle prove concorsuali con il correlato corredo documentale;

    successivamente il Consiglio di Stato con ordinanze n. 3512 e 3514 del 2019, accoglieva il ricorso dell'amministrazione ritenendo «preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale» e sospendeva l'esecutività delle sentenze del TAR;

    con decreto dirigenziale n. 1205 del 1° agosto 2019 veniva pubblicata la graduatoria del concorso e l'8 agosto l'assegnazione regionale dei vincitori che evidenziava tra l'altro una disponibilità di posti rimasti vacanti di circa 1984 unità; alla fondatezza delle censure dedotte in giudizio corrisponde nondimeno inottemperanza alle disposizioni da parte del Ministero dell'istruzione e, di conseguenza, la permanenza delle controversie;

    in data 2 dicembre 2019, il Governo accoglieva l'ordine del giorno n. 9/02222-A/022 a prima firma Villani con il quale, in ottemperanza ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A., appurate le criticità del concorso mediante analisi statistica dei dati e la netta differenziazione tra il numero degli ammessi al Nord e al Sud, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di dare sollecita risposta alle istanze dei ricorrenti in merito all'accesso agli atti;

    nel gennaio 2020, il MIUR evadeva solo in minima parte le numerose istanze di accesso, non già in ottemperanza al dettato normativo, ma a seguito di ennesima presentazione di ricorso;

    attraverso un'amplia interlocuzione politica, il Comitato «Trasparenza è Partecipazione», in rappresentanza dei ricorrenti per il concorso per dirigenti scolastici 2017, esperiva un tentativo per l'applicazione della soluzione extragiudiziale e la deflazione del contenzioso e avanzava l'estensione analogica del comma 88 della legge n. 107 del 2015 anche i ricorrenti del 2011 e del 2004/2006 con l'integrazione della lettera C nonché l'ostensione integrale delle prove dei candidati con il correlato materiale documentale;

    tra le storture del concorso e le legittime richieste dei candidati esclusi, una di esse risultava l'accesso al codice sorgente del programma CINECA (Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro, cui aderiscono 69 università italiane, otto enti nazionali di ricerca due policlinici, IANVUR e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

    il CINECA è un Centro di Calcolo «cuore tecnologico del sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e della Ricerca», che si occupa di fornire i software per gli esami;

    i candidati a fronte di presunte irregolarità di tale sistema, formulavano richiesta di accesso agli atti anche dei cosiddetti codici sorgente, così da poterli sottoporre a un esperto; il CINECA anziché collaborare negava l'accesso adducendo una serie di motivazioni questo diniego è stato oggetto di ricorso al TAR;

    la questione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che evidenziava la mancanza del contraddittorio con il Consorzio Cineca, tornava al Tar per la decisione del diritto dei partecipanti al concorso all'ostensione del codice sorgente in quanto gli stessi lamentavano numerosi errori nel funzionamento del software;

    il Tar Lazio lo scorso 22 giugno 2020, dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza COVID, si esprimeva in merito disponendo l'ostensione del Codice Sorgente che ha gestito la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici;

   considerato che:

    i princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità presidiano l'accesso per concorso all'impiego in tutte le pubbliche amministrazioni;

    in virtù dei su citati principi sarebbe necessario ed improcrastinabile prevedere con decreto del Ministro dell'istruzione, la modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale;

    il corso di cui al periodo precedente sarebbe riservato ai soli soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere ogni più concreta soluzione attraverso le modalità che riterrà opportune al fine di ripristinare l'effettività dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, volta a prevenire ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017;

   emanare con decreto del Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 in esame, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale, idoneo a contemperare le posizioni lese e il preminente interesse pubblico.
9/2500-AR/161Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame contiene molteplici interventi indirizzati ai settori produttivi e sociali del Paese, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

    in particolare il capo VIII del decreto-legge riporta quelle che sono le misure poste in essere in materia di istruzione, riferendosi anche ad azioni destinate all'avvio ordinato e regolare, e soprattutto in presenza, del prossimo anno scolastico. Si tratta principalmente di misure di natura tecnica, amministrativa e gestionale, che quindi trascendono il piano più puramente educativo e pedagogico;

   considerato che:

    tra le proposte emendative presentate relative al capo VIII del provvedimento, sono state accettate solo quelle riviste e riformulate tenendo in considerazione aspetti prettamente tecnici organizzativi e burocratici;

    il tema della scuola – e dunque di rimando anche la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – è al centro del dibattito pubblico in relazione sia all'urgenza della riapertura in sicurezza delle scuole che in merito alla definizione di proposte, di misure, di idee e di sperimentazioni per comprendere quali siano i principali bisogni e punti focali su cui investire;

    si ritiene fondamentale ragionare non soltanto – come fatto fino a questo momento – su interventi di natura strutturale ed organizzativo-amministrativa (riferendosi, ad esempio a devices, edilizia, misure sanitarie, assunzioni) ma è necessario porre l'accento sulle comunità scolastiche intese nella loro dimensione puramente umana ed educativa, che prevedano percorsi inclusivi e di partecipazione per studentesse e studenti ed il ruolo attivo e propositivo di docenti e personale amministrativo, e che pensino ad una formazione con ed ai nuovi media ed ai nuovi saperi;

    in questa ottica diventa essenziale la definizione di Piano Pedagogico Nazionale – richiesto già in altre occasioni –, per accompagnare la ripartenza delle attività scolastiche, che possa essere strutturato insieme ed accompagnato dall'attuazione di patti educativi territoriali – richiamati anche all'interno delle Linee Guida Ministeriali – che realizzino forme collaborative tra scuole, territori locali ed enti ed associazioni del terzo settore;

    è fondamentale tenere in considerazione che la scuola, oltre la sua dimensione gestionale, rappresenta il primo presidio formativo e di contrasto alla povertà educativa: è urgente sostenere la riapertura per tutte le studentesse e tutti gli studenti il prima possibile, onde evitare l'inasprimento delle disuguaglianze culturali, sociali, educative e formative – con ampie ricadute economiche – oramai consolidate, a sostegno di un processo inverso di livellamento ed eliminazione di tali diseguaglianze,

impegna il Governo:

   a valutare ogni opzione che possa assicurare, a partire dal 1° settembre 2020, una pronta ripartenza delle attività socio-educative per tutte le studentesse e gli studenti, e non solo per coloro i quali necessitino di percorsi di recupero degli apprendimenti, in modo da evitare l'acuirsi di disuguaglianze formative e sociali a cui si deve urgentemente porre rimedio;

   a sostenere, a partire dal 1° settembre 2020, una piena ripresa delle attività educative e sociali attraverso la definizione di Patti Educativi Territoriali, in collaborazione con Scuole enti locali e terzo settore, perché si possano sperimentare forme estese di comunità educanti, intese come evoluzione del sistema educativo conosciuto fino ad ora e valorizzare a pieno le potenziali del terzo settore come sostegno all'impianto educativo del Paese;

   a definire un Piano Pedagogico Nazionale di accompagnamento alle misure sanitarie, tecniche ed organizzative, che preveda anche percorsi specifici di i-accoglienza – e accoglienza per i nuovi – basati sulla cura e sul benessere psicologico.
9/2500-AR/162Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 229 del provvedimento in esame istituisce misure volte ad incentivare la mobilità sostenibile prevedendo la concessione di un «buono mobilità» per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

   considerato che:

    la misura prevista dal provvedimento in esame è volta ad incentivare la mobilità sostenibile al fine di utilizzare nei centri urbani mezzi di trasporto meno inquinanti contribuendo ad un miglioramento della qualità dell'aria;

    nasce in relazione all'emergenza coronavirus e all'esigenza di offrire una valida alternativa ai mezzi di trasporto convenzionali, per evitare così il congestionamento dei centri urbani e possibili rischi di assembramento nella terza fase;

    risultano esclusi dal «bonus mobilità» i cittadini residenti nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti nonostante le amministrazioni abbiano negli anni investito per la realizzazione di progetti volti a promuovere la mobilità sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di estendere la misura prevista dall'articolo 229 del provvedimento in esame a tutti i cittadini che non risiedono nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ampliando la platea dei beneficiari.
9/2500-AR/163Deiana, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al Capo III (articolo 196 e successivi), prevede importanti misure volte a sostenere i settori strategici delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite la previsione di misure di semplificazione burocratica e amministrativa;

    diverse aree nel nostro Paese scontano un importante gap infrastrutturale che, limitando lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio, ne aumentano altresì la fragilità in periodi di crisi come quello attuale dovuto all'emergenza da COVID-19;

    la costa toscana rappresenta un territorio la cui debolezza economica è imputabile, storicamente, alla più contenuta capacità di creare occupazione e sul quale la crisi economica, iniziata nel 2008, ha avuto drammatiche ripercussioni che hanno approfondito il divario economico esistente tra il territorio costiero e il resto della regione;

    nella sola provincia di Livorno sono state istituite due «aree di crisi industriale complessa», dichiarate per l'area di Piombino (decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71) e il Polo produttivo dell'area costiera livornese, coincidente con il territorio dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo (decreto del Mise del 7 agosto 2015);

    la costa toscana rappresenta, secondo le analisi di Irpet, il territorio regionale maggiormente colpito dal gap infrastrutturale ed, in particolare, dal ritardo nella realizzazione di importanti opere pubbliche quali: il completamento della «variante Aurelia» (SS 1 Aurelia) mediante la realizzazione del «Lotto zero», tra le località di Chioma e Maroccone, e la realizzazione del progetto «Darsena Europa» nel porto di Livorno;

    la realizzazione del «Lotto Zero», un tracciato da realizzare ex-novo per un totale complessivo di circa 6.25 chilometri, di cui 4.7 chilometri in galleria, permetterebbe di completare la «variante Aurelia» rendendo dunque continuo, e in osservanza dei medesimi standard di percorrenza e di sicurezza, l'ammodernamento del tracciato della SS 1;

    la mancata realizzazione del «Lotto Zero» comporta, attualmente, la deviazione della «variante Aurelia», strada extraurbana principale, sul tracciato originale della SS 1, avente una sola corsia per senso di marcia e che attraversa il centro abitato sito in località Quercianella, il tratto costiero del Romito e la riserva naturale statale di Calafuria;

    la realizzazione del «Lotto Zero» permetterebbe di separare il traffico veicolare pesante e industriale da quello cittadino e turistico risolvendo la situazione di congestione ed inquinamento che attualmente caratterizza la SS 1 nel tratto del Romito e che periodicamente si aggrava in corrispondenza del periodo estivo. L'infrastruttura permetterebbe altresì di servire i collegamenti Nord-Sud di breve e media distanza, rivestendo il ruolo di infrastruttura nazionale di grande comunicazione verso sud e facilitando il collegamento veicolare, e dunque la sinergia, tra le infrastrutture portuali di Livorno e Piombino;

    i due scali toscani rappresentano infrastrutture strategiche, sia a livello regionale che nazionale, ed in particolare lo scalo labronico, rappresenta, secondo i dati forniti da Assopenti, il terzo scalo italiano per volume di merci ed il quarto per flusso di passeggeri, registrando dal 2010 ad oggi, secondo dati IRPET, una rilevante intensificazione dei flussi, legati soprattutto ai cosiddetti traffici Ro-Ro;

    il progetto della «Darsena Europa», interamente ridefinito nel 2016-2017, prevede la costruzione di una banchina di maggiori dimensioni, avente un fondale progettato per consentire un maggiore dragaggio per poter accogliere imbarcazioni di maggiore tonnellaggio, e la realizzazione di un terminal container con una capacità compresa tra 1.6 e 2 milioni di TEU, per un costo complessivo stimato pari a 662 milioni di euro;

    la «Darsena Europa» permetterebbe di aumentare la capacità operativa dello scalo labronico nel segmento dei container (fino a 1 milione di TEU all'anno) e, secondo stime IRPET, determinerebbe una crescita dello 0,9 per cento del Pil a livello provinciale e dello 0,1 per cento a livello regionale comportando altresì la creazione, secondo dati forniti dall'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, di mille posti di lavoro tra diretti e indotto;

    la realizzazione dei progetti del «Lotto Zero» e della «Darsena Europa», così come il completamento delle necessarie infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento tra gli scali portuali e l'entroterra, come l'opera di prolungamento della strada statale 398 finalizzata a garantire il collegamento tra l'autostrada A12 e il Porto di Piombino («Bretella di Piombino»), rappresentano opere essenziali per poter colmare il gap infrastrutturale della costa toscana e per poter rilanciare i settori turistico e logistico-portuale che rappresentano comparti strategici per il territorio, purtroppo pesantemente colpiti dalla crisi economica generata dall'emergenza da COVID-19;

    i progetti infrastrutturali del «Lotto Zero» e della «Darsena Europa» hanno un ruolo strategico a livello comunitario essendo, la «variante Aurelia», parte integrante della strada europea E80, asse viario misto di classe A lungo la dorsale ovest-est da Lisbona (Portogallo) a Gürbulak (Turchia), mentre il porto di Livorno è classificato come Core nel quadro delle reti transeuropee di trasporto (TKN-T),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare parte dei fondi comunitari del programma «Next generation EU», già «Recovery Fund», a cui l'Italia avrà accesso, per il completamento della «variante Aurelia» (SS 1 Aurelia) mediante la realizzazione del «Lotto zero» tra le località di Chioma e Maroccone, e per il completamento del progetto «Darsena Europa», da realizzarsi nel porto di Livorno.
9/2500-AR/164Berti.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    con successivi provvedimenti sono state adottate misure volte a contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19;

   considerato che:

    relativamente alla domanda dei servizi idrici, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rileva nella propria deliberazione del 23 giugno 2020 n. 235/2020/R/idr una contrazione stimata dei consumi delle utenze non domestiche e un aumento atteso dei consumi delle utenze domestiche;

    è stata più volte e da più parti segnalata la necessità di ampliare la platea degli utenti che potrebbero avere necessità di ricorrere a misure di sostegno come quelle previste dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, o a forme di rateizzazione dei pagamenti delle utenze;

    le tariffe del servizio idrico sono molto disomogenee nel territorio nazionale; nelle regioni centrali si riscontrano tariffe più elevate con una media di 595 euro annuali, ma l'incremento maggiore si rileva nelle regioni del sud con un aumento del 3,1 per cento rispetto alle tariffe del 2018,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, di prevedere che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, provveda ad estendere l'accesso alla fornitura del servizio idrico a condizioni tariffarie agevolate, ai sensi dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, agli utenti domestici che a seguito della crisi economica derivante dalla diffusione del COVID-19 versano in condizioni di disagio economico-sociale, individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, anche rivedendo l'utilizzo dei fondi residui per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà accantonati da ciascun gestore.
9/2500-AR/165Daga, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

    l'applicazione della detrazione è prevista per le spese documentate e sostenute per gli interventi di efficientamento energetico effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti c assegnati in godimento ai propri soci;

    il comma 2 estende l'aliquota agevolata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1;

    il comma 4 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

    considerata l'importanza di introdurre adeguati strumenti tecnico-amministrativi che consentano individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici;

    che a tal fine si ritiene opportuno rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza, prevedendo che per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le relative spese possano essere assunte in detrazione;

   considerato inoltre che:

    si rende necessario prevedere l'estensione delle misure anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, ai titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), alle associazioni di professionisti, agli enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, alle associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili e alle associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;

    le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche contribuiscono in misura determinante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e che pertanto si rende opportuno estendere l'aliquota prevista al comma 1 anche ad ulteriori interventi orientati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, con particolare riferimento alla realizzazione dei tetti ventilati e per i sistemi di raccolta delle acque meteoriche alla sostituzione di impianti e sistemi fumari obsoleti con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, che rispettino i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3,

impegna il Governo:

   a) a prevedere idonee iniziative normative finalizzate a rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico che risponda alle finalità e caratteristiche indicate in premessa altresì prevedendo che le relative spese debitamente documentate rimaste a carico del contribuente rientrino o possano rientrare tra le spese detraibili;

   b) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere l'estensione dell'applicazione della detrazione del 110 per cento anche ai soggetti di cui in premessa;

   c) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere che la detrazione del 110 per cento possa essere estesa anche per le spese sostenute per la realizzazione dei tetti ventilati e per i sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nonché per gli interventi di sostituzione di impianti fumari multipli o collettivi;

   d) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere una proroga delle misure previste dall'articolo 119 del provvedimento in esame all'anno 2022.
9/2500-AR/166Ilaria Fontana, Terzoni, Sut.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

    il comma 2 estende l'aliquota agevolata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1;

    considerata l'importanza di incentivare in modo adeguato anche gli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   considerato che Io stesso meccanismo incentivante previsto dal comma 2 potrebbe essere opportunamente esteso agli interventi di sistemazione a verde degli edifici esistenti, e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   considerato che permangono dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità delle detrazioni nelle misure e modalità di cui al citato articolo 119 agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2013 per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sia stata ancora dichiarata l'ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici previsti dalla citata disposizione,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di estendere l'applicazione della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici agli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando al 110 per cento la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) a valutare l'opportunità di chiarire, anche mediante circolare esplicativa, se le detrazioni nella misura e modalità di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame si applichino anche agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale per i quali alla data di entrata in vigore della citata disposizione non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici ivi previsti;

   c) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a consentire che tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno, qualora il proprietario dell'immobile dovesse temporaneamente lasciare l'abitazione per permettere i lavori di ristrutturazione;

   d) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a prevedere che la detrazione prevista per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) venga estesa anche agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione o, in subordino in loro totale sostituzione, entro un ammontare massimo di spesa di 130 mila euro ad unità immobiliare.
9/2500-AR/167Terzoni, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Parisse, Maurizio Cattoi, Sut, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede misure per lo svolgimento di procedure concorsuali per il reclutamento di personale al fine di provvedere alle scoperture di organico delle varie amministrazioni;

   considerato che:

    con l'emergenza COVID-19 lo sblocco dei lavori pubblici a qualsiasi livello istituzionale assume una rilevanza ancora più strategica per il nostro Paese e che il tema della semplificazione delle procedure ha assunto in questi mesi un ruolo preponderante nel dibattito politico lasciando in secondo piano quello relativo alla necessità di dotare la pubblica amministrazione di risorse umane adeguate sia dal punto di vista della consistenza numerica, che delle competenze tecniche;

    i provveditorati per le opere pubbliche sono gli organismi tecnici dello Stato nel settore dei lavori pubblici e possono operare anche a supporto degli enti locali che troppo spesso scontano enormi carenze in termini di capacità tecnico-amministrative sin dalla fase di progettazione degli interventi e con una connessa incapacità di accelerazione della spesa per investimenti, a partire dalle risorse europee e dai fondi sviluppo e coesione;

    si rende necessario prevedere l'adozione di misure volte a reclutare personale qualificato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare al rafforzamento dei Provveditorati Opere Pubbliche,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti normativi, idonee misure finalizzate all'assunzione di almeno 500 unità di personale con la qualifica di funzionario tecnico e amministrativo da destinare al rafforzamento dei Provveditorati Opere Pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori rispetto a quelle previste sulla base della normativa vigente.
9/2500-AR/168Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 229 del provvedimento in esame introduce misure volte a favorire la mobilità sostenibile nei centri urbani così da contribuire al miglioramento della qualità dell'aria;

   considerato che:

    il trasporto merci su gomma risulta essere una delle cause principali di emissioni di PM10 determinando un elevato numero di morti premature ogni anno;

    si rende necessario un intervento normativo volto a favorire la riduzione della presenza di veicoli ad alimentazione termica in modo particolare all'interno dei centri urbani;

    in Italia è attualmente possibile la conversione da alimentazione termica ad alimentazione elettrica solo per veicoli adibiti al trasporto di persone compresi nelle categorie L, M1 e N1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

    altri veicoli pesanti, come quelli in categoria N2 e N3, vedono aziende italiane all'avanguardia nel retrofit con un netto vantaggio economico e ambientale pluriennale;

    si rende altresì necessario prevedere forme di incentivazione per il retrofit da bicicletta tradizionale ad elettrica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di estendere anche ai veicoli per trasporto merci, classificati nelle categorie N2 e N3, la possibilità di conversione ad alimentazione elettrica a regime incentivato;

   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volti a prevedere misure di incentivazione anche nel caso di retrofit di biciclette.
9/2500-AR/169Zolezzi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il compostaggio è una tecnologia con grandi potenzialità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti. Rappresenta un importante tassello all'interno di una gestione dei rifiuti sostenibile, infatti questa tecnologia utile sul fronte dell'auto-compostaggio, nella Comunicazione della Commissione Europea «Roadmap to a Resource Efficient Europe», si pone non solo come tecnica per il trattamento del rifiuto organico rispetto alle altre forme di gestione ma come strumento di fondamentale importanza per un uso efficiente delle risorse;

    anche in Italia, il compostaggio costituisce un elemento essenziale di un qualunque sistema integrato di gestione dei rifiuti. Ma va evidenziato che questo tipo di trattamento rappresenta una fra le poche eco-tecnologie in grado di migliorare la gestione delle risorse ambientali e recuperare sostanza organica da destinare all'agricoltura mediterranea, tipica del nostro paese;

    in questo scenario si è aperto un settore molto promettente per l'introduzione del compostaggio di comunità o di prossimità;

    questo passaggio nella gestione del rifiuto organico permette di introdurre un percorso «eco-innovativo» aggiuntivo nel sistema, in quanto attraverso questa tecnica si risponde alle esigenze mirate di molte realtà locali contribuendo, oltre alla riduzione dei rifiuti e degli impatti ambientali, a valorizzare il riutilizzo in loco del compost e ad aumentare le possibilità di un cambio comportamentale dei cittadini in quanto può stimolare ulteriormente stili di vita più consapevoli;

    questo sistema è basato sull'uso di piccole «macchine elettromeccaniche» dove il processo aerobico viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d'aria. Questa tecnica presenta un notevole potenziale per casi quali una comunità isolata, una frazione, un condominio, una mensa, un hotel ecc.;

    proprio sotto tale punto di vista, va evidenziato che durante la gestione della crisi scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, oltre a dover far fronte alle conseguenze immediate del diffondersi del virus si è dovuto far fronte anche ai risvolti di natura economica che si sono venuti a determinare a seguito del lockdown. Il Governo ha dovuto emanare un piano di interventi unico nella storia dell'ultimo secolo a sostegno delle imprese nazionali e dei cittadini, al fine di rispondere all'improvvisa crisi di liquidità;

    per tale motivo, incentivare il compostaggio di comunità, rappresenta un utile strumento finalizzato allo sviluppo di un sistema di gestione dei rifiuti oculato e più economico, capace di determinare oltre che un risparmio per i contribuenti, sui costi del servizio, anche un'occasione di guadagno derivante dallo sviluppo del mercato del compost in agricoltura;

    in Italia esistono tante realtà in cui il compostaggio di comunità può rappresentare uno strumento utile sia per ridurre i costi occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti sia per ottenere vantaggi economici dalla produzione di compost: ci si riferisce ai convitti, alle comunità di recupero, agli istituti di pena, fino ad arrivare agli alberghi e alle grandi strutture ricettive che potrebbero trarre un importante vantaggio dall'auto compostaggio della componente organica dei rifiuti,

impegna il Governo

ad istituire un fondo per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di macchine per il compostaggio di comunità, ovvero a valutare l'opportunità di individuare tutti gli strumenti necessari con risorse sufficienti per incentivare l'acquisto di dette macchine per il compostaggio di comunità in favore di mense, ristoranti, alberghi, foresterie, convitti, istituti di pena e comunità di recupero.
9/2500-AR/170Alberto Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 227 del decreto provvedimento prevede interventi sulle Zone Economiche Speciali (ZEA) istituite dal decreto-legge n. 111 del 2019. Tuttavia l'attuale assetto normativo favorisce incentivi per le sole attività ecosostenibili delle imprese micro, piccole e medie, ricomprese nei comuni che hanno almeno il 45 per cento del proprio territorio all'interno dei Parchi nazionali e pertanto a livello nazionale dei 496 comuni che hanno un'estensione nelle suddette aree protette, solo in 249 comuni, le imprese possono beneficiare degli incentivi alle ZEA;

    dall'attuale assetto normativo rimangono escluse dai benefici delle ZEA anche le imprese ecosostenibili che operano nelle Aree Marine Protette. Questa disparità di trattamento potrebbe creare da parte delle imprese e dei comuni esclusi, avversità nei confronti delle aree protette in quanto notoriamente vincolate per preservare le ricchezze ambientali,

impegna il Governo

ad estendere a tutti gli operatori economici di piccole e micro imprese o enti del terzo settore che svolgono attività ecosostenibili e hanno la sede legale dentro un parco nazionale nonché agli operatori economici, inclusi i diving, che esercitano la loro attività ecosostenibile all'interno delle aree marine protette, e quindi a favore dell'area protetta, i benefici economici riservati alle ZEA, indipendentemente dalla percentuale di territorio comunale inclusa nelle suddette aree protette.
9/2500-AR/171Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30 per cento del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, estendendo l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40 per cento del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Il bonus del 30 per cento del prezzo di acquisto è fruibile, con un massimo di 3000 euro, per coloro che nell'anno 2020 acquistino, anche in locazione finanziaria, e immatricolino in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie, L1e L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, senza che, come era invece previsto dal testo vigente del comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sia necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante di cui essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi;

   considerato che:

    il meccanismo di erogazione dell'Ecobonus 2020, potrebbe essere ulteriormente ampliato con l'inclusione di quei veicoli che hanno un impatto significativo in termini di emissioni in atmosfera, di inquinamento acustico e anche sul ciclo dei rifiuti, ossia le moto da gara. Il settore in Italia conta circa 170-180 circuiti (kartodromi), aventi una media di 7 moto a circuito (da 0 a 14 moto), per un totale di circa 1.200 moto per un consumo medio di benzina (per moto con motore a scoppio) 4,5 lt/ora, per un totale stimato di 450.000 lt, nonché di consumo di olio nel motore di circa 1 litro ogni 10 ore di utilizzo. Il settore in oggetto sta anch'esso iniziando a registrare la presenza di veicoli a trazione elettrica con alcune competizioni che si svolgeranno nel corso dell'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, di estendere anche con futuri provvedimenti normativi, l'incentivo di cui al comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 anche ai motocicli elettrici da competizione.
9/2500-AR/172Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario pari a 50 milioni per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020, disponendo altresì che tale contributo sia erogato conformemente ai criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;

    la medesima norma dispone che le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie del contributo si impegnino a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;

    la pluralità dell'informazione dev'essere costantemente tutelata, anche a livello locale, per garantire il diritto di ogni cittadino di informarsi nel modo più completo e diversificato possibile. Ciò è stato recentemente ribadito anche con il Parere dell'Autorità della concorrenza e del mercato, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146;

    l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, prevede che alle prime cento emittenti della graduatoria nazionale sia erogato il 95 per cento delle risorse disponibili, mentre il restante 5 per cento, sia ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Tale norma, anche secondo il parere dell'Autorità garante, pur incentivando obiettivi di efficienza, di organizzazione d'impresa e quindi di qualità del servizio in generale, determina una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (nei pressi della centesima posizione) devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili;

    quanto previsto dalla normativa in vigore potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nel caso in cui due o più emittenti, soggette ad una diversa contribuzione, si trovino ad operare nella medesima realtà locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di stanziare ulteriori risorse per il fondo emergenze emittenti locali, nonché adottare interventi anche di carattere normativo volti a garantire una più equa proporzionalità nella distribuzione dei contributi e superare le problematiche di carattere concorrenziale già ribadite dall'Autorità della concorrenza e del mercato.
9/2500-AR/173Galizia, Scagliusi, De Girolamo, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, una serie di misure a sostegno delle imprese e delle famiglie italiane allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema Paese. In particolare l'articolo 182 reca misure inerenti le concessioni delle aree del demanio marittimo;

    nel comune di Caorle, nella località denominata «Falconera», sono presenti insediamenti abitativi, risalenti agli inizi del 900 che con il tempo hanno assunto maggior consistenza fino agli inizi degli anni '70, dopo che lo stesso comune di Caorle ne avviò sin dagli anni '50, l'urbanizzazione, realizzando l'acquedotto ed in seguito la linea per l'energia elettrica, la rete fognaria, strade e parcheggi. Si tratta, tuttavia, di un'area ancora classificata come patrimonio demaniale;

    il Consiglio regionale Veneto lo scorso settembre si è espresso sulla vicenda impegnandosi ad avviare una trattativa con lo Stato ai fini della sdemanializzazione dell'area ed una sua valorizzazione, dato l'alto valore paesaggistico della località, senza procedere ovviamente ad una corsa per una sua cementificazione speculativa;

    le costruzioni oggi presenti contano una trentina di famiglie residenti. Da molti anni queste famiglie, vivono in una incertezza per effetto di procedimenti di sequestro immobiliare già avvenuti e di processi penali per «occupazione abusiva di spazio demaniale» tuttora in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire la soluzione alla problematica in premessa e consentire la valorizzazione dell'area denominata «Falconera» nel comune di Caorle.
9/2500-AR/174Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame recante «Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia» dispone il sostegno a tutti i comparti del settore dei trasporti, tra cui quello maggiormente messo in crisi dall'emergenza sanitaria in corso, ossia il comparto aereo;

    in data 24 aprile 2020 il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno n. 206, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Cura Italia) in cui si impegna a «valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni di competenza al fine di assicurare con la massima celerità l'erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo»;

    come già premesso nell'ordine del giorno suddetto, il Fondo citato ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

   considerato che:

    ad oggi, a moltissimi dipendenti di compagnie aeree e società aeroportuali non è ancora stato erogato il FSTA e pertanto ai lavoratori è stata erogata da aprile una cassa integrazione straordinaria nettamente inferiore alla normale retribuzione, il settore del trasporto aereo sta attraversando un momento di grave difficoltà e conseguentemente i dipendenti non riescono a percepire un salario dignitoso da ormai numerose mensilità,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni azione di competenza al fine di assicurare prontamente a tutti gli aventi diritto, l'erogazione del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo comprensivo delle mensilità arretrate.
9/2500-AR/175Spadoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, tra le altre, una serie di misure a sostegno delle imprese allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, che passano da sgravi fiscali al riconoscimento di contributi a fondo perduto, nonché misure per la salvaguardia della liquidità delle imprese;

    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il potenziamento del tessuto economico-produttivo locale, come momento di passaggio per una riqualificazione di più vaste aree che possano trarre vantaggi economici e occupazionali e migliorare a loro volta la qualità dei propri investimenti;

    l'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale rappresenta un utile volano per rilanciare l'economia dell'isola e di tutte le regioni del Mezzogiorno, tuttavia, le merci che attraversano il canale di Suez non si fermano nel primo porto utile europeo che è Augusta, ma proseguono per tutto il Mediterraneo, attraversano lo stretto di Gibilterra per sbarcare nei porti olandesi e del Mar del Nord, per poi rientrare in Italia via terra – con maggiori costi economici, ambientali, di rilascio di GHG (gas climalteranti) e con tempi maggiori di distribuzione delle merci – e ciò in quanto tempistiche e qualità del servizio sono presenti solo in tali grandi infrastrutture dotate di sistemi di infomobilità e digitalizzazione all'avanguardia;

    operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, andrebbero attuate anche nell'ottica di adeguare il sistema italiano alla rivoluzione digitale ed offrire soluzioni competitive e sostenibili con le opportunità di piattaforme per «porti container»;

    la recente istituzione delle due Zone Economiche Speciali in Sicilia rappresenta già una grande opportunità per lo sviluppo regionale e in un momento così delicato per imprese, lavoratori e famiglie, dovuto anche alla diffusione sul territorio nazionale del COVID-19, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento volto a invertire, o quanto meno fornire un input di inversione a quel processo di progressiva marginalizzazione rispetto ai principali mercati europei, frutto non solo della crisi economica globale, ma anche di una diffusa inefficienza dovuta ad una scarsa qualità delle infrastrutture portuali e di scarso coordinamento degli investimenti, oltre che ad una complessa e lenta burocrazia;

    visto il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, la posizione strategica dell'Autorità di Sistema portuale della Sicilia Orientale come nodo principale della rete di connessione tra l'Europa, Africa ed Asia, e l'ampia estensione e disponibilità delle aree retroportuali,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di potenziare il ruolo dell'Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia orientale come hub strategico del Mediterraneo attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento finalizzato alla stipula di un atto programmatico che preveda azioni integrate e coordinate tra soggetti pubblici e privati che diano impulso a nuovi insediamenti produttivi e industriali nell'area retroportuale e industriale anche per il controllo di qualità e certificazione sulle merci importate e su quelle destinate ai mercati europei;

   2) prevedere una adeguata infrastrutturazione digitale al fine di ottimizzare la digitalizzazione dei servizi portuali e industriali
9/2500-AR/176Ficara, Scerra, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi solo la Sardegna si avvale effettivamente dell'istituto della continuità territoriale;

    tanto si sta facendo anche per la Sicilia che, ad oggi, si avvale della continuità territoriale per il collegamento con le isole minori di Lampedusa e Pantelleria;

    nel luglio 2018 è stato finalmente avviato con la regione siciliana l'iter per la richiesta della continuità territoriale, con risorse già stanziate in bilancio ma mai ad oggi utilizzate, pari ad oltre 31,5 milioni di euro, per l'attivazione dei nuovi collegamenti con gli aeroporti di Comiso e Trapani;

    nel luglio del 2019 la firma del decreto da parte dell'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha imposto i cosiddetti oneri di servizio pubblico su alcune rotte da e per gli aeroporti di Comiso e Trapani, obbligatori dal 2020;

    lo scorso 18 giugno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono stati pubblicati i bandi di gara – già pubblicati tra febbraio e marzo 2020 e poi sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 – per l'esercizio di servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Comiso (tratte Comiso-Roma FCO e Comiso-Milano) e da e per l'aeroporto di Trapani (tratte Trapani-Ancona, Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste) in conformità agli oneri di servizio pubblico. Le compagnie avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 18 agosto 2020, per un periodo di validità del contratto che andrà dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2023;

    in legge di bilancio 2020 sono stati previsti 25 milioni per l'istituzione delle tariffe sociali per il 2020 per i voli da e per Catania e Palermo e altri 50 milioni per la continuità territoriale nel biennio 2021-2022;

    per mettere a frutto le risorse per le tariffe sociali serve adesso il decreto attuativo da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti e per quelle previste per la continuità territoriale occorre far partire celermente tutto l'iter che prevede il coinvolgimento della regione nel fare richiesta di continuità e lavorare ad una proposta credibile ed efficace per il necessario via libera della Commissione europea;

    la pandemia ha avuto un notevole impatto per l'intero sistema di trasporto aereo e non solo, che ha avuto grosse ricadute sul sistema economico-sociale ed è pertanto indispensabile accelerare i tempi per una ripartenza che consenta un efficace rilancio nel settore, passando anche attraverso una piena attuazione dell'istituto della continuità territoriale,

impegna il Governo:

   a) ad accelerare l'iter per la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero dei Trasporti per l'effettiva applicazione delle tariffe sociali, per i voli da e per Catania e Palermo, ai cittadini siciliani che, nelle more della definizione della continuità territoriale garantirà gli stessi vantaggi riservati ai residenti della regione Sardegna;

   b) a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di accelerare l'iter che prevede il coinvolgimento della regione siciliana per l'attuazione della continuità territoriale nei biennio 2021-2022.
9/2500-AR/177Papiro, Ficara, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Sodano, Suriano, Varrica, Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 4-ter dell'articolo 202, prevede che la nuova società, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipuli un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico e con gli enti pubblici territorialmente competenti. La finalità del citato contratto sono quelle di assicurare la «prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale». La nuova società (o anche le società controllate o partecipate dalla stessa) possono, in tale quadro, anche subentrare ai contratti già stipulati da imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria;

   considerato che:

    in Italia i regimi di continuità territoriale aerea sono regolamentati dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999 n. 144 che prevede espressamente un rimando diretto alle norme comunitarie;

    secondo il protocollo del 2010 stipulato tra Stato, regione Sardegna ed Enac, è il presidente della regione il soggetto incaricato a convocare la Conferenza di servizi preposta alla valutazione degli oneri di servizio pubblico;

    è importante considerare che l'instaurazione di un mercato liberalizzato del trasporto aereo, con la corrispondente limitazione dell'intervento pubblico, ha richiesto l'intervento pubblico per assicurare i collegamenti indispensabili per quelle aree in cui i medesimi non erano garantiti;

    l'affermazione delle politiche di liberalizzazione del trasporto aereo, concretizzata a suo tempo con il c.d. «terzo pacchetto comunitario», rifuso nel reg. Ce 1008/2008, comporta, in linea generale, una preclusione ad «interferenze» dello Stato nel mercato, salvo (ai sensi dell'articolo 107, § 3, lettera c) TfUe) che per quegli aiuti «[...] destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale»;

    oltre le regioni ultra periferiche, espressamente considerate dall'articolo 349 TfUe, sono altresì interessate dalla problematica anche quelle «remote», tra le quali vanno sicuramente ricompresi anche i territori insulari, come la Sardegna, la Sicilia, e le loro isole minori;

    come riconosciuto dal richiamato reg. Ce 1008/2008 all'articolo 16, effettivamente, per le aree in questione, il trasporto aereo costituisce uno strumento irrinunciabile per assicurare non solo il diritto alla mobilità, ma più in generale uno sviluppo socio-economico armonico rispetto al resto del territorio dello Stato e più in generale dell'Unione europea. Ne consegue che nel caso in cui ad una compagnia aerea, aggiudicataria un onere di servizio pubblico, venga corrisposta una compensazione, questa debba essere calibrata sui parametri «Altmark», come sviluppati nei principi generali elaborati dalla Commissione e «fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali dell'Unione»;

    si registra inoltre come gli oneri di servizio pubblico che non rientrano nel quadro della decisione 2012/21/EU possono essere dichiarati compatibili a norma dell'articolo 106, § 2, TfUe, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste per i SIEG di cui all'articolo 14 TfUe e dallo specifico Protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona;

    in caso sia prevista l'erogazione di una compensazione il reg. Ce 1008 del 2008 all'articolo 16 prevede che «9. In deroga al paragrafo 8, l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;

    lo stesso reg. Ce 1008 prevede diritto di effettuare i servizi di cui al paragrafo 9 è concesso tramite gara pubblica a norma dell'articolo 17, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Per motivi di efficienza amministrativa, uno Stato membro può pubblicare un bando di gara unico che riguarda varie rotte»;

    tutto l'impianto normativo italiano si basa sull'assegnazione delle rotte tramite bando e non tramite affidamento diretto, la previsione dell'articolo 202, comma 4-ter sarebbe dunque in palese violazione non solo degli articoli 16 e 17 del reg. Ce 1008 del 2008 ma anche della normativa nazionale;

    la scadenza della proroga concessa dal Ministro dei Trasporti è fissata per il prossimo 24 ottobre e l'incertezza circa Vagire della regione rischia di pregiudicare la certezza del diritto alla mobilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata al fine di adottare ulteriori interventi normativi volti a rivalutare quanto disposto dall'articolo 202, comma 4-ter e adottare tutte le opportune misure necessarie a prevenire un eventuale interruzione del regime di continuità territoriale anche attraverso la revoca del protocollo d'intesa con la regione.
9/2500-AR/178Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Rapporto per il Presidente del Consiglio dei ministri, presentato dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, denominato «Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”», recita: «la connettività a banda ultra-larga in Italia è assai più limitata che in altri paesi, con grandi differenze tra le diverse aree geografiche in termini di penetrazione e qualità Lo sviluppo obliquo della rete in fibra ottica è la priorità assoluta, dal momento che genera attività economica nell'immediato e stimola la crescita futura [...]. È fondamentale completare su tutto il territorio nazionale la posa di tale rete»;

    la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 135-bis e il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, articolo 8, obbligano progettisti ed installatori qualificati di progettare, realizzare e tenere in manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva le infrastrutture a banda ultra-larga all'interno delle proprietà private permettendo loro di percepire lo stesso compenso equo e non discriminatorio percepito dagli operatori di rete,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, di consentire ai privati proprietari di immobili o ai condomini, ove costituiti, di affidare a professionisti e tecnici qualificati, nonché imprese del settore elettrico ed elettronico, di realizzare e gestire la manutenzione delle reti all'interno delle proprietà private.
9/2500-AR/179Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    con la modifica alla normativa che disciplina la procedura di omologazione e/o collaudo in esemplare Unico di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione, è consentita la trasformazione in «veicolo elettrico», attraverso la sostituzione del motore a combustione interna con un motopropulsore di tipo elettrico, più relativa batteria, cavi, sistemi di controllo ed adeguamento generale (sistema di riqualificazione elettrica);

    il decreto Retrofit decreto ministeriale n. 219/15 permette di effettuare la trasformazione dei veicoli utilizzando un kit composto da un motore elettrico con convertitore di potenza, un pacco batterie e un'interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie stesse;

    con il medesimo decreto si dispone la possibilità di trasformare un veicolo endotermico in un veicolo elettrico, senza la necessità di riomologare nuovamente il veicolo, ma semplicemente aggiornando la carta di circolazione;

    nel Decreto Retrofit si fa riferimento alla sola Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli appartenenti alle Cat. M, N ed O, occorrerebbe inserire riferimenti al «REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO» del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere tali modifiche previste dal Decreto Retrofit anche ai veicoli della categoria L (Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote), nonché consentire all'allestitore la possibilità di procedere alla trasformazione, anche in assenza di «Nulla Osta» del costruttore del veicolo base, applicando in tal caso l'articolo 236 del Regolamento del codice della strada.
9/2500-AR/180Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 208, comma 3 autorizza Rete ferroviaria italiana ad utilizzare un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, di alcune direttrici ferroviarie quali Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia;

    dalla direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia si dirama la linea Sicignano-Lagonegro sospesa all'esercizio ferroviario dal 1° aprile 1987;

    la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, lunga circa 78 chilometri, attraversa un ampio territorio della provincia di Salerno, il Vallo di Diano, giungendo nel territorio della provincia di Potenza, il Lagonegrese;

    sulla Sicignano-Lagonegro è attualmente attivo il servizio sostitutivo mediante autobus del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, inadeguato alle esigenze di mobilità del territorio;

    lo studio per il ripristino della circolazione ferroviaria su quest'ultima linea, non implica maggiori oneri, in quanto RFI SpA già dispone del progetto di fattibilità redatto alcuni anni addietro, del quale necessita aggiornare soltanto le tariffe delle voci di spesa;

    tale progetto di fattibilità prevede l'utilizzo del tracciato esistente ma anche l'ammodernamento e adeguamento della sovrastruttura, ossia binari e apparati tecnologici, nonché il consolidamento del corpo stradale ove necessario;

   considerato che:

    in Campania e nel Mezzogiorno d Italia vi è la necessità di recuperare il gap infrastrutturale determinato dalle scelte politiche del passato, che hanno fatto sì che la rete ferroviaria, con i suoi 16.781 chilometri non fosse distribuita equamente sul territorio nazionale, penalizzando il Sud, Ad oggi i 16.781 chilometri di rete ferroviaria si presentano così distribuiti sul territorio nazionale: 45,50 per cento al Nord, 24,50 per cento al Centro e 30 per cento al Sud;

    il dato del Sud è preoccupante se si considerano due aspetti, l'estensione del territorio e i chilometri di linee a binario unico presenti. Scorporando i dati fra le diverse tipologie di linee, si evidenzia che le linee a doppio binario sono così distribuite 50 per cento Nord, 29 per cento Centro, 21 per cento Sud; le linee a binario unico sono così distribuite 41 per cento Nord 20 per cento Centro 39 per cento Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità con futuri provvedimenti normativi di prevedere l'aggiornamento del progetto di fattibilità per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla linea Sicignano-Lagonegro, che si dirama dalla linea Battipaglia-Potenza.
9/2500-AR/181Adelizzi, Bilotti, Villani, Cillis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 con il conseguente lockdown della maggior parte delle attività produttive ha comportato un drastico calo del traffico merci per ferrovia, il quale solo nel lungo periodo potrà completamente ristabilirsi su livelli ante COVID-19;

    la lista delle imprese che esercitano l'attività di trasporto ferroviario include tutta la catena del trasporto, ovvero i soggetti che compongono il treno a partire dai Detentori di Carri Ferroviari merci senza i quali il treno non potrebbe farsi, gli Operatori Logistici Multimodali che organizzano il treno stesso e sono i veri committenti, i Terminalisti che gestiscono i raccordi ferroviari e le Officine di riparazione che consentono ai treni merci di viaggiare in sicurezza;

    tutte queste categorie hanno lavorato intensamente e in perdita per tutto il periodo della crisi da COVID-19 garantendo una copertura di servizi tali da non interrompere la catena logistica;

    risulta materialmente impossibile che gli operatori possano raggiungere o superare livelli di traffico rilevati in periodi precedenti;

   valutato che:

    il cargo ferroviario è un settore strategico per l'economia nazionale;

    il trasporto intermodale rappresenta il futuro per la competitività delle nostre industrie e per la tutela dell'ambiente;

    negli ultimi quattro anni la crescita delle merci trasportate su rotaia è stata di oltre il 40 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, lo stanziamento di adeguate risorse economiche al fine di sostenere, mediante contributi straordinari, le imprese dell'intera filiera del trasporto ferroviario quali i Detentori di Carri Ferroviari merci, gli Operatori Logistici Multimodali, i Terminalisti Ferroviari e le Officine di riparazione di materiale rotabile, per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 e registrati a partire dal 23 febbraio 2020 fino al termine dello stato di emergenza.
9/2500-AR/182De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra le altre, disposizioni urgenti finalizzate ad implementare ed ottimizzare le misure a sostegno delle imprese che stanno scontando gli effetti economico-finanziari dell'epidemia da COVID-19;

    in questo quadro, l'articolo 31, comma 2 del provvedimento in esame dispone l'incremento di 3.950 milioni di euro per il 2020 del Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità);

    il dato più preoccupante in relazione alle prospettive di ripresa autunnale dell'Italia, lo leggiamo nel Rapporto annuale dell'Istat per l'anno 2020 presentato lo scorso 3 luglio, è quello che riguarda la disponibilità di liquidità delle imprese: un terzo di esse dichiara di essere in una situazione precaria;

    in una fase di contrazione economica come quella che il Paese sta affrontando è vitale fare ogni sforzo per contenere e ridimensionare il trasferimento degli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia reale al settore del credito. Tanto le famiglie quanto le imprese rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l'accesso al credito;

    per scongiurare tale pericolo tutti i provvedimenti di urgenza emanati nel periodo dell'emergenza Coronavirus – il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito con modificazioni in legge, n. 27 del 2020) nel quale è confluito il decreto-legge n. 9 del 2020, il citato decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni in legge n. 40 del 2020) e il decreto-legge n. 34 del 2020, in esame, hanno introdotto, tra l'altro, numerosi interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese;

    assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo, fortemente potenziati dal citato decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto liquidità) nel quadro regolatorio degli aiuti di Stato, «State Aid Temporary Framework» della Commissione UE, intervenuto nel frattempo;

    fondamentale in tale contesto è stato il potenziamento dell'operatività del Fondo di garanzia Pmi, del quale sono state semplificate le procedure di accesso, incrementate le coperture della garanzia ed ampliata la platea dei beneficiari;

    con riferimento a quest'ultimo aspetto il citato articolo 13 del citato decreto-legge n. 23/2020 ha disposto – fino al 31 dicembre 2020 – l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni, (e non più sei, come previsto prima dal testo originario del decreto-legge n. 23, prima dell'esame parlamentare) fermo restando l'obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall'erogazione e di importo fino a 30.000 euro (e non più 25.000) concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, ed enti del Terzo settore (secondo le modifiche introdotte in sede di conversione);

    le citate modifiche introdotte alla disciplina regolatoria del Fondo di garanzia per le Pmi ne hanno completato la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti;

    la crisi di liquidità che ha colpito famiglie ed imprese ha avuto inevitabili contraccolpi sulle figure professionali la cui attività attiene alla gestione e alla tutela del risparmio e del patrimonio aziendale del cliente;

    si tratta di operatori che in alcuni casi hanno continuato la loro attività anche sotto lockdown per offrire ai propri clienti un servizio di carattere sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tempestive iniziative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate attraverso l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le Pmi all'estensione fino al 31 dicembre 2020 della sua operatività anche alle categorie agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché agli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, ai loro collaboratori ed ai collaboratori di società di mediazione creditizia.
9/2500-AR/183Alemanno.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia ha sconvolto il comparto del turismo italiano: il 96 per cento delle mete del mondo, sottolinea l'Unwto, hanno imposto blocchi o restrizioni ai turisti e l'Italia è uno dei Paesi più colpiti;

    per contenere gli effetti negativi derivanti dall'impatto del COVID-19, il decreto in esame reca misure di supporto al settore turistico con particolare riferimento al Bonus vacanze 2020, il Fondo per la promozione del turismo in Italia, il Fondo sanificazione e il Sostegno imprese pubblico esercizio e agenzie viaggi;

    un importante fattore di questa crisi è la novità della situazione, che implica una totale incertezza su come procedere per lanciare il giusto salvagente al Paese. Proprio l'instabilità generale ha già convinto 1.830.000 italiani ad annullare i viaggi che avevano in programma nei prossimi 3 mesi;

    Federbalneari prevede 45 milioni di turisti in meno, una perdita di 30 miliardi di euro stimata e un costo per l'adeguamento alle misure anti COVID-19 di circa 360 milioni per la prossima stagione (pari a circa 12 mila euro in media per impresa a stagione) per il solo comparto delle concessioni demaniali marittime;

    facendo fede al Def, il Documento di economia e di finanza approvato dal Governo, il tasso di disoccupazione peggiorerà nel 2020 all'11,6 per cento ed è stimato all'11 per cento nel 2021. In particolare chi soffrirà più di questa contrazione saranno inevitabilmente i lavoratori stagionali e dipendenti a termine, tipologie di contratti frequenti nel turismo;

    il settore del turismo, fin qui sostenuto dal governo in modo trasversale con interventi che hanno riguardato tutte le diverse categorie di operatori, ora nella fase del rilancio che coincide con la riapertura delle attività vedrà alcuni comparti recuperare parzialmente quote di mercato mentre altri dovranno attendere almeno un anno, in particolar modo agenzie di viaggio e tour operator che lavorano o con clientela straniera o il cui business è orientato sull'outgoing verso destinazioni straniere;

    secondo le indagini dell'ENIT la riapertura della attività turistiche nel 2020 vedrà una presenza particolarmente accentuata di turisti italiani a scapito di turisti stranieri, pregiudicando in particolare l'attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare, nei rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, le risorse dedicate al comparto turistico, in particolare modo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale e operativa in Italia e per aumentare la sostenibilità e la digitalizzazione dell'offerta turistica.
9/2500-AR/184Masi, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione, cosiddetto «Rilancio» rappresenta un ulteriore intervento in risposta all'emergenza economica conseguente alla diffusione del Coronavirus, in linea di continuità, tra l'altro, con i precedenti decreti economici «Cura Italia» e «Liquidità»;

    tra i vari interventi in campo economico, sono previsti agevolazioni e aiuti in diversi settori: dal sostegno alle imprese e all'economia, alle misure in favore dei lavoratori, dalle misure fiscali a specifiche misure di settore;

    tuttavia, non sono state previste misure a sostegno dei gestori di servizi o comunque di imprenditori che svolgono le loro attività in locali siti in immobili urbani di proprietà demaniale non ricompresi nel demanio marittimo, concessi in locazione;

    in particolare, l'Agenzia del Demanio, in mancanza di precise indicazioni o comunque di disposizioni normative specifiche, esige il pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili urbani appartenenti alla stessa e ceduti in locazione ad imprenditori che vi avrebbero dovuto svolgere la loro attività, ma a partire dal marzo scorso, non hanno potuto utilizzare i locali in ragione delle disposizioni emanate per fronteggiare l'epidemia di COVID-19;

    i conduttori, gestori di servizi in virtù di apposita convenzione, sono quindi chiamati a corrispondere il canone di locazione senza aver potuto godere dell'immobile locato per espresse disposizioni di legge;

    ciò ovviamente ha comportato un grave disagio e se non si intervenisse su tale situazione, si configurerebbe una evidente ingiustizia e disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi cui, invece, delle agevolazioni sono state riconosciute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, la sospensione o la rimodulazione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili demaniali urbani non ricompresi nel demanio marittimo concessi in locazione ad imprenditori che non ne abbiano potuto fruire a causa del blocco delle attività imposto dall'epidemia da COVID-19, ovvero forme di compensazione delle somme versate per canoni di locazione corrisposti pur senza aver goduto dei beni locati, al fine di far venir meno situazioni discriminatorie ed evidenti e ingiustificate diversità di trattamento.
9/2500-AR/185Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure per mitigare gli effetti negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e cercare di incentivare la ripresa di numerose attività economiche;

    la disciplina della cedolare secca rappresenta un regime fiscale facoltativo, che consente alle categorie beneficiarie di poter locare e di assolvere agli oneri fiscali pagando la sola imposta sostitutiva;

    il ricorso a questo regime non implica il versamento né dell'imposta di registro né dell'imposta di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto e, inoltre, il canone di locazione percepito non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali;

    l'imposta sostitutiva è pari al 21 per cento del canone di locazione annuo stabilito tra le parti salvo che per i contratti a canone concordato per i quali si applica una quota del 10 per cento;

    attualmente a questo regime possono accedere le locazioni ad uso abitativo e anche ad uso commerciale grazie all'estensione operata dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sui negozi e le botteghe inquadrati nella categoria C/1;

    le modalità di pagamento del canone, se superiore ad euro 257,52, prevedono un acconto da versare entro il 30 giugno ed un saldo entro il 30 novembre;

   considerato che:

    si rende necessario un intervento normativo volto a consentire, per quanto riguarda gli affitti brevi, l'opportunità ai fini della semplificazione delle procedure di prevedere il pagamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto;

    si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere la possibilità di effettuare il pagamento (facoltativo) del canone in un'unica soluzione tramite f-24 così da ridurre gli adempimenti e garantire un immediato gettito positivo per le casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative per le locazioni brevi finalizzate all'applicazione facoltativa del pagamento della cedolare secca in un'unica soluzione tramite f-24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto di locazione breve.
9/2500-AR/186Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure di supporto alle attività produttive e commerciali nonché di sostegno al reddito dei loro addetti, anche in un'ottica di implementazione e di ottimizzazione delle vigenti disposizioni in materia, introdotte dal Governo per fronteggiare e contenere le pesanti ricadute sull'economia reale del Paese connesse alla crisi sanitaria da COVID-19;

    previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

    la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

    ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

    con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

    la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

    con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

    con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

    per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

    l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo

ad intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a salvaguardare l'accesso, anche in un'ottica di gradualità, all'indennizzo citato in premessa di coloro che, hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e hanno maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018.
9/2500-AR/187Sut, Invidia, Costanzo, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure di supporto alla valorizzazione e al rilancio dei servizi e allo sviluppo economico delle aree interne introdotte dal Governo per fronteggiare e contenere le pesanti ricadute sull'economia reale del Paese connesse alla crisi sanitaria da COVID-19;

    una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da un'organizzazione spaziale fondata su «centri minori», spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Le specificità di questo territorio possono essere riassunte utilizzando l'espressione «Aree interne»;

    secondo la definizione contenuta nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), le Aree interne sono, per l'appunto, quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi all'istruzione, alla salute e alla mobilità, ma al contempo ricche di importanti risorse naturali, ambientali e culturali. Presso le stesse risiede circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione di territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni, i quali sono caratterizzati da una forte diversificazione territoriale e antropologico/culturale;

    la Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI) costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei (FESR, FSE e FEASR) del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le suddette aree;

    la SNAI, in questi anni, ha contribuito, grazie all'impiego non solo di risorse europee ma anche di fondi nazionali, allo sviluppo economico e sociale di particolari macro aree del Paese che, benché ricche di risorse ambientali e culturali, dal secondo dopoguerra in poi sono state soggette ad un progressivo spopolamento, con conseguente riduzione dell'occupazione e dell'offerta di servizi, nonché dell'aumento dei costi sociali a livello sia locale che nazionale causati da fenomeni quali il dissesto idro-geologico o il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico;

    in Sicilia sono presenti cinque delle già citate aree, le quali non ricomprendono numerosi Comuni, tra cui quelli presenti nel libero consorzio comunale di Enna e in prossimità dei Monti Sicani nella zona del Corleonese, che invece per le loro peculiari caratteristiche, quali ad esempio la distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali, dovrebbero essere ricompresi in un'area interna di nuova costituzione;

    i citati Comuni, se non ricompresi nella SNAI e quindi coinvolti nel virtuoso processo di sviluppo e inclusione a cui la stessa mira, rischiano – soprattutto in seguito alla grave crisi generata all'emergenza da COVID-19 – di subire un ulteriore aggravio della già disagiata situazione in cui versano,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, idonei provvedimenti volti ad ampliare la geografia delle Aree interne presenti in Sicilia, così da garantire ai Comuni citati in premessa i fondi necessari per un adeguato grado di sviluppo.
9/2500-AR/188Giarrizzo, Alaimo, D'Orso, Papiro, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra le altre, disposizioni urgenti finalizzate a sopperire alla scarsa liquidità sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, e a garantire un tempo più adeguato agli operatori del settore per riassestarsi dopo l'attuale emergenza legata all'epidemia da COVID-19;

    in particolare, l'articolo 41 del provvedimento in esame dispone la chiusura dell'anno d'obbligo 2019, dal 15 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020. Il termine del 15 aprile 2020 era stato fissato dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), come successivamente prorogato dall'articolo 37, comma 1, del Decreto Liquidità;

    in questo contesto economico complesso e preoccupante, far salve le rendicontazioni già approvate relative a progetti standard, analitici e a consuntivo con conseguente estensione alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse e ai procedimenti di annullamento d'ufficio già adottati, darebbe maggiore liquidità e respiro alle imprese del settore;

    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, disciplina – tra le altre cose – i poteri di controllo e sanzionatori conferiti al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia di incentivi alle fonti energetiche rinnovabili;

    i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 42 del citato decreto legislativo hanno mostrato in ambito applicativo alcune criticità ai fini del riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) a fronte dell'attività istruttoria di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici dei progetti proposti rispetto a quelli approvati alla normativa vigente alla data di presentazione di tali progetti, nonché ai fini dell'adozione dei relativi e conseguenti provvedimenti di rigetto dell'istanza di rendicontazione o dell'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei TEE precedentemente rilasciati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di adottare ulteriori iniziative per la modifica della disciplina dell'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti al 2030, che prevedano una disciplina organica dei poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. fondata entro i limiti dell'autotutela amministrativa di cui all'articolo 21-novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sull'adozione da parte di questo dei conseguenti provvedimenti, anche di decadenza, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
9/2500-AR/189Vallascas, Sut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 84, prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche mediante la proroga delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020. n. 27;

    visto il perdurare della situazione di crisi dovuta all'emergenza, i lavoratori di cui all'articolo 84 ed in particolare quelli operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, necessitano di una ulteriore proroga delle indennità previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, un'indennità in favore dei lavoratori di cui all'articolo 84 ed in particolare quelli operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche per i mesi da maggio a settembre 2020.
9/2500-AR/190Davide Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 247 a 249 recano misure di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, quale meccanismo attualmente previsto per valorizzare il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

    a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che: «Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.»;

    tuttavia a seguito del blocco dei turn over, utilizzato negli anni quale modalità di contenimento della spesa pubblica, le pubbliche amministrazioni stentano ancora a riprendere la fisiologica politica di reclutamento di personale, nonostante l'adozione di norme atte ad agevolarla;

    tale blocco ha portato negli anni all'emersione del cosiddetto fenomeno del «mansionismo», frutto anche della forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha reso del tutto indefinibili le attività svolte dal personale collocato su differenti Aree Professionali, operando un sostanziale livellamento dei processi lavorativi, prescindendo dal titolo di studio posseduto;

    nel corso dell'emergenza epidemiologica la pubblica amministrazione ha continuato a garantire servizi alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, evidenziando l'importanza del pubblico servizio, rafforzando il predetto livellamento professionale tra i dipendenti pubblici e rendendo più evidente la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal proprio personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di garantire la riqualificazione del personale dipendente della pubblica amministrazione riconoscendo la partecipazione ai concorsi, ai fini delle progressioni fra le aree e in relazione alla quota di riserva prevista per il personale interno, anche al personale di ruolo, che, pur in mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, abbia maturato alle dipendenze della amministrazione una considerevole anzianità di servizio nella qualifica immediatamente precedente a quella per la quale l'amministrazione ha bandito il concorso nel rispetto della discrezionalità in capo alle singole amministrazioni di stabilire autonomamente i criteri con cui far partecipare il suddetto personale.
9/2500-AR/191Ciprini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo ha meritoriamente previsto ulteriori norme necessarie ai cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori, al Paese tutto per superare la fase di crisi in atto, prima pandemica poi anche economico sociale;

    in particolare, saranno adottate misure volte a provvedere alla proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

    per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica è intervenuto efficacemente, durante i lavori in Commissione referente, un emendamento del governo con il quale si prevede il confluimento, sostanziale del contenuto del decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro;

    le modifiche riguardano aspetti procedurali relativi alla presentazione delle domande, la cui disciplina viene diversificata in ragione della tipologia di beneficio;

    in particolare ci si riferisce alla decadenza delle domande di cassa integrazione ordinaria non presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;

    si è previsto che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione del rassegno ordinario riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020, anziché al 31 maggio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza;

    è stato sostituito integralmente l'articolo 68, comma 1, lettera e), che ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le modifiche hanno previsto la decadenza delle domande relative alla cassa integrazione per gli operai agricoli non presentate entro il termine previsto, prorogando contestualmente lo stesso dal 31 maggio al 15 luglio 2020;

    con il comma 2-bis all'articolo 68, si è previsto che, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di erogazione dell'assegno ordinario siano fissati a pena di decadenza nel limite della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: se posteriori alla data ivi indicata gli stessi sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 52 del 2020;

    è stata sostituita la lettera f) al comma 1 dell'articolo 70, in materia di cassa integrazione in deroga. In particolare, prevedendo che il termine ultimo, entro il quale devono essere presentate le domande di cassa integrazione in deroga riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sia fissato al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano presentato domanda con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza;

    è previsto poi l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020 se tale data è posteriore a quella di cui al periodo precedente. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;

    sono stati integralmente sostituiti i commi 3 e 4 dell'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, come introdotti dall'articolo 71. In particolare, le modifiche intervengono sui termini relativi alle domande di pagamento diretto di cassa integrazione in deroga da parte dell'INPS inoltrate dai datori di lavoro e ai termini di trasmissione dei dati per il pagamento. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine, a pena di decadenza, è fissato al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;

    contestualmente e stato introdotto l'articolo 70-bis, in materia di trattamenti di ulteriore integrazione salariale prevedendo che sia consentito ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, in luogo delle 9 settimane previste a legislazione previgente, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, ordinario, straordinario e in deroga, o dell'assegno ordinario per usufruire di ulteriori 4 settimane, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, prevedendo, in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, la possibilità di emettere altri provvedimenti concessori Si prevede, infatti, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740.8 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative;

    inoltre, la proposta emendativa in commento prevede la modifica dell'articolo 82, comma 1, disponendo che le domande per il reddito di emergenza possano essere presentate entro il 31 luglio 2020, anziché entro il termine del mese di giugno 2020;

    infine, viene modificato l'articolo 103, comma 5, prevedendo che le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possano essere presentate entro il 15 agosto 2020, anziché entro il termine del 15 luglio 2020;

    nonostante il Governo abbia concesso tutele concrete, maggiori, a chiunque, senza distinzione alcuna tra chi ha effettiva necessità di sostegno in questo particolare momento di difficoltà collettiva, potrebbe essere opportuno, al fine di superare ancor meglio la fase di crisi e consentire al Paese di rinascere a tornare ad avere la capacità naturale di produrre ricchezza, cultura, lavoro e solidarietà, adottare un ulteriore intervento necessario a garantire lo snellimento delle procedure descritte sopra e l'accelerazione dei tempi per l'erogazione delle misure stesse;

    relativamente al tema della legge 104 del 1992, il provvedimento sottoposto al nostro esame incrementa meritoriamente di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili;

    come nel caso della proposta precedente, potrebbe essere utile valutare l'opportunità di adottare un ulteriore atto normativo che abbia la finalità di estendere le condivisibili misure descritte per un breve periodo pari a ulteriori due mesi, garantendo in questo modo ancor di più, quindi meglio, i diritti già previsti all'articolo 73 che, lo si ricorda, riguarda le persone che accudiscono con amorevole passione e compassione i propri familiari colpiti da gravi malattie invalidanti. La proposta riguarderebbe i soli mesi di giugno, ormai trascorso, e di luglio, già in corso. Con ciò si realizzerebbe un ulteriore fatto concreto con il quale questo Governo dimostrerebbe ulteriormente l'attenzione verso tutti ma, soprattutto, verso i più bisognosi;

    anche in tema di smart working, o lavoro agile, il provvedimento è condivisibile. Il provvedimento prevede per il settore privato che, fino al 31 dicembre 2020, questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di tigli minori di anni 14, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

    per il settore pubblico, fino al 31 dicembre 2020, le PA adeguano le misure di cui all'articolo 87 del decreto cura Italia, secondo cui, in generale, il lavoro agile fino al termine dell'emergenza epidemiologica sia la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro presso le medesime PA, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro;

    anche tali disposizioni sono particolarmente utili a lavoratori, datori di lavoro, al Paese, poiché nella fase della ripartenza economica ciò consente di coniugare le esigenze dell'organizzazione del datore di lavoro con quella di conciliazione vita lavoro, in particolar modo per i lavoratori con figli i che non sono ancora in età scolastica, quelli che frequentano le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado, preparandoci così alla modernità, al futuro, che sempre più avrà necessità di questa modalità di lavoro;

    con l'insorgenza della pandemia, il Governo ha ben fatto perché ricorrendo a tale modalità ha contemporaneamente ridotto il rischio di contagio pur mantenendo in attività molteplici attività lavorative. In prospettiva futura, il Governo potrebbe dare un segnale di modernità, produttività, e di maggior attenzione alla voglia di lavorare in modo più moderno, efficiente, efficace, economico e produttivo, rendendo ancor più semplici le modalità di accesso allo smart working;

    in particolare potrebbe rendere più agevole il ricorso allo smart working novellando l'ordinaria disciplina di settore relativa alla deroga all'accordo individuale obbligatorio necessaria per la scelta volontaria del lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti. Una nuova disciplina legislativa relativa allo smart working che riguardi tutti i settori lavorativi, le attività e i ruoli, consentendo il ricorso a tale modalità di lavoro in modo semplice, assicurando il suo ricorso a tutti i lavoratori, siano essi uomini o donne, facilitando questa modalità anche per favorire la nascita di nuova impresa c garantire, per questa via, nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei futuri provvedimenti economico-finanziari che verranno adottati, le proposte contenute in premessa.
9/2500-AR/192Segneri.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge in titolo;

   premesso che:

    le diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, anche in relazione al rischio di contagio COVID-19, richiedono la revisione del «ruolo ad esaurimento»;

    col decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha reso operativo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli ispettori di Inps e Inail, sono stati infatti inglobati in un'unica struttura;

    l'introduzione del «ruolo ad esaurimento» ad opera del succitato decreto legislativo, con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali da parte dell'INPS, sta determinando di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva, rischiando di minare anche l'autonomia giuridica e funzionale di ciascuno degli enti in parola, nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa;

   considerato che la complessità del sistema previdenziale, rende di fondamentale importanza l'inserimento dell'ispettore all'interno della tecnostruttura dell'INPS per comprendere le problematiche ed interpretare i fenomeni evasivi ed elusivi;

    inoltre, in previsione della necessità di consolidare il contrasto all'evasione, all'elusione contributiva ed alla correlata evasione fiscale, nonché in considerazione degli attuali modelli organizzativi degli Enti Inps ed Inail (la cui attività di vigilanza trae origine dall'analisi documentale delle denunce pervenute agli Istituti da pane dei datori di lavoro), oltre alle esigenze riconducibili alle relative attività istituzionali (acquisizione dei contributi ed erogazioni delle prestazioni, nonché dei premi assicurativi), si ritiene che il personale ispettivo impiegato per il contrasto alle citate specifiche violazioni riconducibili alla materia previdenziale ed assicurativa debba essere integrato negli organici dei suddetti Enti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti, a carattere normativo, di abrogare la previsione legislativa relativa al «ruolo ad esaurimento» per i funzionari di vigilanza INPS, di cui all'articolo 6 comma 3 e articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 149 del 2015, al fine di ripristinare il profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS così da salvaguardare l'autonomia giuridica e funzionale dello stesso ente nell'esercizio dell'attività ispettiva:

   in ragione delle esigenze tecniche e funzionali dei soggetti coinvolti, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, valutare inoltre l'opportunità di incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.
9/2500-AR/193Tripiedi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, prevede una serie di misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all'economia per fronteggiare la capacità di resilienza del tessuto produttivo che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, necessita di uno sforzo economico-finanziario;

    le misure contenute nel provvedimento sono volte a prorogare e potenziare quelle già adottate precedentemente, interventi fondamentali che si collocano ampiamente nella fase delle risposte all'emergenza epidemiologica sanitaria attraverso il sostegno economico nell'ambito lavorativo con l'allargamento di sussidi e ammortizzatori a fasce non comprese nei precedenti interventi legislativi, prorogando altresì il divieto di licenziamenti e istituendo un reddito di emergenza per le fasce più fragili della popolazione;

    l'emergenza COVID-19 ha prodotto tra le sue immediate conseguenze una delle maggiori crisi economiche nel nostro Paese dal dopoguerra e le misure messe in campo, al netto di ulteriori interventi di natura fiscale, consistono in interventi a fondo perduto per le imprese che hanno avuto perdite di fatturato, incentivi e rafforzamenti patrimoniali e ricapitalizzazioni, con particolare riferimento alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei lavoratori e delle famiglie e sono misure straordinarie al fine di evitare in questa seconda fase, possibili conseguenze distruttive del tessuto economico e sociale;

    l'impatto economico e sociale del COVID-19 potrebbe causare il rischio di default per le imprese del Mezzogiorno poiché la situazione di incertezza determinata dal lockdown, investe tempi e modalità delle riaperture minando le prospettive di tenuta della capacità produttiva e a distanza di un mese, con la fine della chiusura coatta e la riapertura delle attività, molte imprese meridionali si sono ritrovate davanti ad uno stato di difficoltà causato dal blocco produttivo e dalla mancanza di liquidità imminente;

    la chiusura delle attività produttive ha colpito, sia pure con diversa intensità, indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi, il commercio, il turismo;

   considerato che:

    gli effetti economici e sociali causati dalla crisi economica innescata dalla pandemia, sono diffusi in tutto il Paese ma il Mezzogiorno rischia di pagare un prezzo più alto rispetto al centro-nord sia in termini di impatto sociale, per effetto della maggiore precarietà del mercato del lavoro e l'alto tasso di disoccupazione, sia in termini di rischio di chiusura di numerose piccole e micro imprese, finanziariamente più fragili;

    nelle ultime settimane, in molte Regioni e soprattutto in Campania, gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti hanno incontrato molte difficoltà con le richieste di erogazione dei finanziamenti previsti nei precedenti decreti con le tutele del fondo di garanzia dello Stato, difficoltà che risultano essere dovute alle diverse procedure adottate dagli Istituti di credito, che richiedono spesso documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista e adottano modalità operative che rendono estremamente farraginoso l'accesso al credito da parte dell'imprenditore o del professionista;

    la stessa difficoltà è stata riscontrata dai lavoratori in cassa integrazione che denunciano i ritardi nei pagamenti e ormai da due mesi dall'approvazione del cosiddetto decreto «Cura Italia», sono ancora in attesa dell'indennità e i tempi lunghi sono incompatibili con le esigenze del Paese;

    la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche ma il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria, tuttavia, ha comunque costretto molte imprese a non poter riaprire le proprie attività per non aver ottenuto ancora un sostegno economico sufficiente a garantire il pagamento delle forniture c degli stipendi dei lavoratori, considerando altresì che gran parte degli imprenditori, soprattutto campani hanno trovato difficoltà nell'accesso al credito e rischiano la chiusura definitiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili, ulteriori iniziative volte a semplificare le diverse procedure burocratiche che risultano lunghe e complesse nell'effettiva gestione concernente le varie misure di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori, al fine di ridurre al minimo il fattore tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e l'erogazione dei pagamenti.
9/2500-AR/194Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca misure volte a sostenere il lavoro, misure in merito agli ammortizzatori sociali e alle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica;

    le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti presenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria;

    a seguito di una interpretazione errata e del tutto arbitraria da parte dell'INPS in materia di obblighi contributivi relativa a liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

    la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza;

    l'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996;

    ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dei liberi professionisti, appartenenti ad albi dotati di un proprio ente previdenziale di diritto privato, nella gestione separata dell'INPS per difetto assoluto dei presupposti soggettivi impositivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente, anche attraverso le modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di chiarire in maniera inequivocabile, che, nei rapporti privatistici, già sottoposti al vaglio dei competenti organi, vige la cosiddetta «libertà di contrarre» e che dunque sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.
9/2500-AR/195Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 72, l'aumento del numero dei giorni di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i tigli di età non superiore ai 12 anni, l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di tigli fino a 16 anni della possibilità di fruire del congedo non retribuito nonché il raddoppio del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

    l'emergenza sanitaria sommata alla crisi economica stanno rendendo drammaticamente visibile le difficoltà e i bisogni che coinvolgono le famiglie italiane, e tra queste numerose famiglie monogenitoriali;

    l'aumento delle famiglie monogenitoriali, che porta la percentuale di persone o genitori «soli» a rappresentare una fetta importante e rilevante della popolazione, dovrebbero indurre ad agire prioritariamente e in tempi brevi nei loro confronti;

    il sistema di conciliazione famiglia-lavoro dovrebbe essere affrontato tenendo conto delle necessità specifiche dei genitori «single» che non possono condividere il carico di cura domestico e familiare, vissuto generalmente all'interno di una coppia genitoriale;

    il decreto in titolo non prevede alcun assegno straordinario per i figli, né tiene conto delle difficoltà delle famiglie monogenitoriali di accedere alla misura di sostegno, ivi prevista, poiché sarebbero costrette a rinunciare al 50 per cento del proprio stipendio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, l'adozione delle seguenti misure di sostegno:

    a) la concessione alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;

    b) l'estensione del suddetto congedo ai seguenti soggetti:

     1) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;

     2) ai genitori di figli disabili senza limiti di età;

     3) ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
9/2500-AR/196Cubeddu.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 68 e 69 recano disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

    gli articoli 70 e 70-bis, oltre alle nove settimane di trattamento già previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedono la possibilità: di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020); di ulteriori quattro settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti quattordici settimane); tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente; per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia;

    una categoria di lavoratori e lavoratrici che maggiormente hanno sofferto e tuttora soffrono la crisi economica per effetto dell'epidemia da COVID-19 sono coloro che sono titolari di un contratto di part time ciclico verticale;

    si tratta di un modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale; in pratica, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda. Può capitare, quindi, che il lavoratore o lavoratrice debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure di lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;

    tali lavoratori e lavoratrici sono penalizzati due volte poiché durante il periodo di pausa – non solo – non hanno diritto alla NASPI risultando comunque titolari di un contralto di lavoro e non percepiscono alcuna retribuzione nel suddetto periodo ma l'INPS riconosce loro – ai fini del calcolo per l'anzianità previdenziale – solamente i periodi di effettivo lavoro con conseguente penalizzazione contributiva anche ai fini della maturazione dell'età contributiva per andare in pensione;

    come è noto tale interpretazione è stata sconfessata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea in quanto discriminatoria rispetto alle altre tipologie di part time;

    l'articolo 36 della Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

    in attesa di un adeguamento normativo alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia europea, occorrono dunque misure volte a rafforzare il sostegno al reddito per tali categorie di lavoratori e lavoratrici che si trovano in una situazione particolarmente fragile anche per la tipologia contrattuale penalizzante che crea loro non pochi disagi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, anche con i prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, al fine di garantire ogni idonea misura di sostegno o integrazione al reddito a favore dei lavoratori e delle lavoratrici titolari di contratto di lavoro con part time ciclico verticale.
9/2500-AR/197Cominardi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso della pandemia da COVID-19 milioni di italiani si sono trovati improvvisamente a lavorare in modalità agile;

    nello specifico, si stima che i lavoratori coinvolti siano stati circa 2 milioni nell'amministrazione pubblica e altrettanti nel privato;

    si tratta di una rivoluzione avvenuta senza preparazione, con i tempi stretti dettati dall'emergenza sanitaria;

    per favorire una modalità di lavoro finalizzata a limitare gli spostamenti e il rischio contagio, il Governo ha previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsioni specifiche rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2017 sul lavoro agile, confermate nel «decreto rilancio» lino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31.12.2020;

    è evidente che il lavoro agile rappresenta una leva strategica per l'innovazione sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione in quanto presenta effetti positivi sia interni che esterni all'azienda;

    a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un'indagine condotta nel 2018 rispetto all'iniziativa promossa dal Comune di Milano, pioniere delle iniziative di promozione dei lavoro agile, emerge che in un solo giorno sono stati registrati decongestionamenti sui treni destinati al trasporto pendolare, evitati 77.998 chilometri percorsi con mezzi privati, quindi 2,52 chili di Pm10 e 14.9 tonnellate di anidride carbonica in meno nell'aria, oltre ad un risparmio di 6.240 litri di carburante. Alla riduzione dei chilometri percorsi va aggiunto il beneficio della riduzione degli incidenti sul lavoro in itinere. Un beneficio non di poco conto alla luce dei dati relativi ai primi 8 mesi del 2019 forniti da Paolo Stern, esperto in diritto del lavoro e presidente di Nexumstp, in cui si evidenzia che poco meno della metà (il 44,7 per cento circa) degli incidenti stradali avviene nel tragitto casa-lavoro;

    per cogliere al massimo le potenzialità offerte dallo smart working occorre tuttavia investire in reti di connettività a banda ultralarga sul territorio e lavorare sulle semplificazioni autorizzatorie per la posa dei cavi da parte degli investitori privati;

    per quanto consta, nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza vi sono tutt'ora zone bianche c grigie nonostante il potenziamento della rete possa portare immediati vantaggi a queste comunità, già provate da alti livelli di inquinamento e poi colpite duramente nel corso dell'epidemia;

   tanto premesso,

impegna il Governo

a valutare in sede di attuazione del presente provvedimento l'opportunità di dare ulteriore impulso agli interventi di implementazione della banda ultralarga attraverso sia un potenziamento delle attività di monitoraggio da parte del Ministero dello sviluppo economico sia con lo stanziamento di ulteriori risorse al Fondo previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 112 del Decreto Rilancio da destinare esclusivamente all'attivazione di servizi di connettività.
9/2500-AR/198Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la sospensione delle attività commerciali ha comportato notevoli difficoltà economiche per tutto il comparto che ad oggi, nonostante le misure sinora previste, non è nelle condizioni di poter fronteggiare il deficit finanziario causato dalla forzata chiusura dei locali aperti al pubblico e dalla ripresa seppur graduale dell'attività;

    la riapertura delle stesse, soprattutto per ristoranti, bar, tavole calde non ha automaticamente comportato una ripartenza in termini economici, a causa principalmente di una notevole riduzione di affluenza di turisti, dell'incentivo allo smart working tuttora in vigore e di un timore diffuso nella popolazione di frequentare pubblici esercizi aperti al pubblico non indispensabili;

    i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago hanno necessariamente bisogno di un ulteriore supporto economico per poter rispondere al calo di fatturato che stanno subendo onde evitare che tali attività siano costrette a chiudere,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti normativi, di prevedere, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità anche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

   a valutare inoltre in alternativa alla summenzionata indennità o in aggiunta alla stessa di prevedere l'estensione del credito d'imposta così come disciplinato dal comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. n. 27 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nella misura del 50 per cento: a fronte di una riduzione di fatturati o corrispettivi del 60 per cento rispetto alle relative mensilità per l'anno 2019 anche per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020.
9/2500-AR/199Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente chiusura di tutti i plessi scolastici sul territorio nazionale a decorrere dallo scorso 23 febbraio, i lavoratori operanti nelle mense scolastiche con mansioni di preparazione e distribuzione dei cibi, nonché di riordino e riassetto dei locali adibiti all'erogazione dei pasti, in gran parte donne, non prestano servizio da fine febbraio;

    la gran parte delle lavoratrici delle mense scolastiche è titolare di contratti con part-time verticale cosiddetto ciclico, ossia con alternanza di periodi lavorati e non, che non superano le 15 ore settimanali;

    tali lavoratrici risultano essere spesso dipendenti di cooperative alle quali i comuni o lo stato hanno appaltato i servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato all'interno delle scuole;

    già abitualmente, durante i mesi estivi, e dunque in concomitanza con i periodi di sospensione dell'attività didattica, queste lavoratrici non percepiscono reddito, né possono ricevere l'indennità di disoccupazione (Naspi) in virtù del principio che il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta non lavorati e risultano penalizzate anche nel diritto di accesso alla pensione;

    l'INPS esclude i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva, necessaria alla maturazione del diritto alla pensione, come se la scelta di ricorrere al part-time verticale ciclico scaturisse da una decisione della lavoratrice e non dipendesse invece come è ovvio dalla specifica tipologia di attività lavorativa;

    ne consegue che le lavoratrici part-time delle mense maturano l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo molto più lento rispetto ad una lavoratrice a tempo pieno o con un part-time orizzontale, dovendo in sostanza lavorare più anni;

    tale discriminazione era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 21 gennaio 2010 – ben dieci anni fa – dal momento che una direttiva della commissione tutela i lavoratori part time e impone ai vari stati di trattarli come gli altri a livello previdenziale;

    secondo quanto statuito dall'articolo 36 della Costituzione «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    alle problematiche salariali e alle discriminazioni contributive già in essere precedentemente all'esplosione dell'emergenza sanitaria, si aggiungono ora le nuove difficoltà dovute alla chiusura delle scuole;

    dal momento di chiusura delle scuole alcune lavoratrici sono state sospese a zero ore attraverso l'erogazione dell'ammortizzatore sociale Fis per la durata di 9 settimane, vedendo così una ulteriore riduzione della retribuzione ma nella maggior parte dei casi le aziende private che hanno in gestione gli appalti non hanno anticipato in busta paga il corrispettivo dell'ammortizzatore lasciando le lavoratrici senza reddito;

    il Fis, fondo di integrazione salariale, è l'ammortizzatore sociale spettante alle lavoratrici delle mense dal momento che il contratto con cui esse vengono inquadrate risulta essere quello del comparto Turismo e Pubblici esercizi;

    come denunciato dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat e Uiltucs, un gran numero di lavoratrici delle mense risultano «senza reddito da 3 mesi, a causa dell'indisponibilità della quasi totalità delle imprese ad anticipare l'assegno ordinario, vittime di un grave ritardo nell'erogazione dell'anticipo da parte dell'INPS, a causa della lentezza nella compilazione del modello SR41 da parte delle imprese stesse, con contratti che prevedono la sospensione estiva e con l'unico orizzonte di una grande incertezza sulla riapertura delle scuole a settembre»;

    nel corso delle ultime settimane si sono svolti presidi in diverse zone d'Italia in cui le lavoratrici hanno denunciato la loro situazione;

    il Ministero del Lavoro ha convocato mercoledì 3 giugno 2020 una video call con i sindacati per affrontare la questione dei lavoratori delle mense scolastiche,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare l'integrazione del reddito delle lavoratrici delle mense scolastiche e a sostenerle economicamente nei periodi di chiusura dei plessi scolastici per l'emergenza sanitaria, nonché a individuare nuove soluzioni sistemiche e organiche al problema delle lavoratrici delle mense scolastiche, eliminando le disparità reddituali e contributive già precedenti alla fase di emergenza sanitaria attraverso l'introduzione di nuove forme di ammortizzatori sociali che coprano i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.
9/2500-AR/200Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dell'attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni garantiscano, avvalendosi di gestori privati che operano in concessione, convenzione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente fornite (nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare aggregazioni. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati;

    il decreto rilancio in titolo prevede, all'articolo 109, una modifica della suddetta disciplina già vigente introdotta a seguito del succitato decreto-legge, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico, socio-sanitario e socio-assistenziale, senza ricreare aggregazione, effettuate mediante personale dipendente da soggetti privati;

    le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati, e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incomprimibili;

    il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria e il conseguente protrarsi della sospensione dei servizi indicati priva molti bambini e ragazzi, che vivono in contesti familiari e sociali di maggiore vulnerabilità e marginalità, della rete di supporto socio-educativo che consentiva la tenuta delle situazioni più critiche, evitando il determinarsi di situazioni di isolamento e di comportamenti gravemente dannosi per i minori;

    detta categoria necessita, almeno per i casi più problematici o con situazioni familiari compromesse, di prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, anche con i prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, al fine di garantire ogni idonea misura di sostegno per l'attivazione di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
9/2500-AR/201De Lorenzo.


   La Camera,

   premesso che:

    per l'anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «Cura Italia») ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è stata prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting;

    il decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») oggi all'esame dell'Assemblea, all'articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). In alternativa alla misura per servizi di babysitting è previsto un bonus per l'iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l'infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    con circolare n. 73 del 17 giugno 2020, l'INPS chiarisce – seppur implicitamente – che il voucher, di massimo 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli sotto i 12 anni nel periodo di chiusura della scuola introdotto dal Decreto Rilancio, potrà essere indirizzato anche ai propri familiari, purché non conviventi;

    secondo tale interpretazione i nonni non conviventi potranno, dunque, essere remunerati per l'assistenza e la cura dei loro nipoti anche in forza del fatto che, in questo caso, non si applicherebbe il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, come precisato dalla stessa circolare INPS;

    tale interpretazione che consente di estendere il bonus in favore dei nonni non conviventi appare francamente paradossale considerato che, nella maggior parte dei casi, i nonni (magari già in possesso di un reddito come quello della pensione sono soliti prendersi cura dei loro nipoti senza alcuna remunerazione, anche quando a richiederlo siano i genitori. Il tempo che si dedica agli affetti familiari non può essere, infatti, oggetto di monetizzazione;

    a ciò si aggiunge, inoltre, che tale applicazione della misura tradirebbe una delle finalità sottese all'istituzione del bonus «baby-sitting», ossia quella di venire incontro all'esigenza dei genitori di rivolgersi a terzi estranei al nucleo familiare per l'erogazione delle prestazioni di assistenza e di cura dei bambini, esigenza emersa soprattutto nella fase I della pandemia quando non era consentito neppure far visita ai familiari non conviventi ed esigenza tutt'oggi sussistente essendo ancora fortemente sconsigliato per le persone più anziane stare a stretto contatto con i bambini che, a dire di molti scienziati, potrebbero essere facile fonte di contagio da «Covid-19»;

    si ritiene, infine, che tale applicazione contrasterebbe con un'altra delle utilità connesse alla misura in oggetto ovvero quella di dare impulso, in un momento di grave crisi economica, a nuova occupazione,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, l'opportunità di fornire chiarimenti, per quanto di propria competenza, nel senso di escludere l'erogazione del bonus in favore dei nonni, sia pure non conviventi, e ciò al fine di allocare in maniera efficiente e ragionevole le risorse economiche destinate al finanziamento del cosiddetto «bonus baby-sitting» in questione.
9/2500-AR/202D'Orso, Papiro, Martinciglio, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto in V Commissione durante l'esame in sede referente, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica;

    la disposizione introdotta dispone l'ulteriore incremento, rispetto all'incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno già previsto al comma 1 del medesimo articolo 5-bis, dell'autorizzazione di spesa per finanziare un corrispondente aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, aumentando corrispondentemente, per i medesimi anni, il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, con oneri a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 265, comma 5;

    in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al provvedimento all'esame, il rifinanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comporterebbe circa 4.200 nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con l'ulteriore incremento disposto dal comma 1-bis, si prevede quindi un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022;

   considerato che:

    ammontano quindi a circa undicimila le borse di specializzazione e per la medicina generale, a fronte di circa ventiduemila potenziali candidati, corrispondenti al numero di accessi ai corsi di laurea in medicina;

    permane dunque il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione; la Fnomceo, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati. Il Presidente della Fnomceo ha in particolare sottolineato la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laurearti, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa»,

impegno il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post lauream, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.
9/2500-AR/203Lapia, Lorefice, Sarli, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, l'articolo 4 prevede e disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie, inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;

    più nel dettaglio, la disposizione citata prevede che per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020), le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano, possono riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19;

    il riconoscimento di tale remunerazione può avvenire anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, pari al valore della spesa consuntivata per l'anno 2011, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    la definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; nel corso dell'esame presso la V Commissione sono stati inseriti alcuni criteri per la messa a punto di tale decreto ministeriale; più in particolare è stato previsto che nel decreto del Ministro della salute, la specifica funzione assistenziale sia determinata con riferimento in particolare alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti;

    la disposizione citata abroga l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto «decreto liquidità», disciplinante la stessa materia e rispetto al quale la V Commissione (Bilancio) nel proprio parere aveva espresso, quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la necessità di prevedere che lo schema di decreto ministeriale fosse corredato di relazione tecnica e venisse trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si sarebbero dovute pronunciare entro venti giorni dalla data dell'assegnazione;

    in sede referente, con le modifiche apportate all'articolo 4 è stata senz'altro circoscritta questa sorta di «delega in bianco» al Ministero della salute proprio con l'inserimento di taluni criteri direttivi, tuttavia appare evidente che soprattutto per i profili finanziari, il decreto del Ministero della salute dovrebbe essere sottoposto ad un maggior controllo preventivo anche per la valutazione di congruità delle scelte che a riguardo saranno intraprese dal dicastero della salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, con successivi provvedimenti di natura legislativa, per i profili finanziari e per la congruità delle specifiche funzioni assistenziali, il controllo preventivo delle Camere sul decreto del Ministro della salute volto a riconoscere alle strutture sanitarie la remunerazione di una specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario per le attività effettivamente rese a pazienti affetti da COVID-19.
9/2500-AR/204Provenza, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    la prima fase dell'emergenza è stata caratterizzata da interventi di contenimento dell'infezione del virus SARS-COV-2, la seconda fase deve essere diretta alla gestione dell'infezione e del contagio, dal momento che, in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna ipotizzare tutti gli scenari possibili relativi all'uscita dal lockdown e saperli affrontare;

    il Presidente dell'Autorità Garante per la proiezione dei dati personali, nel corso dell'audizione tenutasi il 25 maggio 2020 presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, ha evidenziato l'importanza della digitalizzazione e di come sia una componente essenziale di efficienza ilei sistema sanitario, soprattutto in contesti emergenziali, in particolare per consentire lo svolgimento delle attività di cura anche in regime di distanziamento sociale;

    nel contesto emergenziale, lo sfruttamento o un'errata gestione degli strumenti tecnologici espongono i pazienti al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali e i sistemi sanitari a vulnerabilità, incompletezza e inadeguatezza;

    il Garante ha quindi indicato il Fascicolo Sanitario Elettronico lo strumento emblematico per «rendere la digitalizzazione in ambito sanitario un processo organico, lungimirante e sicuro»;

    l'articolo 11 del provvedimento in discussione apporta significative novità all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni – istitutivo del FSE, potenziando la sua efficacia, ampliando la base dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti l'assistito e rendendolo uno strumento non più a disposizione solamente del Servizio Sanitario Nazionale o dei Servizi Sanitari Regionali ma anche delle strutture sanitarie private e dell'assistito;

    inoltre si prevede che spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, individuare misure tecniche e organizzative che limitino rischi significativi per i diritti e le libertà degli assistiti, ora che le novità apportate al FSE comporteranno nuovi e più estesi trattamenti di dati personali e particolari su larga scala,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità in sede applicativa del presente decreto-legge, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali, considerato il suo ruolo di preminente centralità e di guida, sulla convenienza di aggiornare le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Sanitario, presenti sul sito dell'Autorità, risalenti al 16 luglio 2009, al fine di attualizzarle con la normativa approvata successivamente in ambito di privacy.
9/2500-AR/205Ianaro, Lorefice, Sarli, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    in Sardegna l'associazione pensionati delle Adi, la Fap, ha denunciato che visite ed esami sull'isola hanno subito un aumento medio di 100 giorni; in Campania, secondo quanto riportato da Il Mattino, sono 30 mila le prestazioni ambulatoriali e di ricovero accumulatesi durante il lungo stop del lockdown. A completare il quadro, i numeri offerti sul Corriere della Sera da Dataroom, secondo cui in questi mesi sono saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 milioni di visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri; secondo il Centro di ricerca in economia e management in Sanità-Crems, in assenza di provvedimenti mirati, la durata della lista di attesa d'ora in avanti sarà dai 3 ai 4,1 mesi con il raddoppio del tempo necessario per ottenere una prestazione;

   considerato che:

    il 21 febbraio 2019 è stata siglata l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021;

    nel piano si legge: «Questa edizione del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa nasce con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili»;

    per la piena attuazione del Pngla è istituito, presso la Direzione Generale Programmazione Sanitaria, l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa;

    considerato inoltre che nella legge di Bilancio 2019 per il triennio 2019-2021 sono stati messi a disposizione delle regioni importanti risorse, 350 milioni ad hoc per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e digitale dei Cup delle Regioni,

impegna il Governo

a rendere operativo in sede di attuazione del presente provvedimento, l'Osservatorio Nazionale sulle liste di Attesa attuando quanto previsto dal PNGLA 2019-2021 e cioè monitorare l'andamento degli interventi previsti, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini prevedendo la pubblicazione trimestrale dei dati in modo omogeneo utilizzando le linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa (all. B PNGLA 2019-2021).
9/2500-AR/206Grillo, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso, Papiro, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1 del provvedimento all'esame, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, si provvede alla definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019- 2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 7-bis che, fino al 31 dicembre 2021, dà facoltà agli enti e alle aziende del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore;

    dall'indagine nazionale effettuata dall'istituto Piepoli per il Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi (CNOP) sulle forme di disagio psicologico legate all'emergenza sanitaria da COVID-19 emerge un aumento dei suoi livelli in 7 italiani su 10. Tra questi, soprattutto le donne e le persone comprese tra i 35 ed i 54 anni di età;

    in particolare, il 42 per cento degli italiani lamentano problemi di ansia, il 24 per cento disturbi del sonno; il 22 per cento irritabilità; il 18 per cento umore depresso; il 14 per cento problemi e conflitti relazionali; il 10 per cento problemi alimentari;

    8 italiani su 10 ritengono che il ricorso allo psicologo possa aiutare a gestire questa fase e vogliono che il sistema pubblico assicuri assistenza psicologica. Le donne e i giovani ritengono più degli uomini che serva uno psicologo per superare questa fase;

    in particolare, ci sono dei luoghi «cardine» in cui la quasi totalità degli italiani oggetto della citata indagine richiede la presenza di psicologi, e sono in particolare gli ospedali (90 per cento), le strutture per anziani (87 per cento), i servizi sociali (84 per cento), in aiuto ai medici di famiglia e nell'assistenza domiciliare (79 per cento), in aiuto agli studenti (73 per cento), nei luoghi di lavoro (72 per cento);

    il 62 per cento degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto psicologico per affrontare la normalità contro il 40 per cento che, nelle ricerche precedentemente svolte, dichiarava di essersi rivolto a uno psicologo per sé o per altri membri della propria famiglia;

    è indispensabile impedire che tali disagi psicologici si traducano in disturbi più gravi, come malattie fisiche o malessere lavorativo e sociale diffuso; si prevede l'attivazione del succitato Piano nazionale triennale attraverso il quale pianificare strategie e interventi mirati a favore della salute psicologica dei cittadini;

    il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha quello di prevedere gli indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di attuazione del presente provvedimento, misure predittive volte all'identificazione precoce del rischio di disagio psicologico e di comportamenti disadattivi nella popolazione dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza anche attraverso l'individuazione di specifiche procedure di valutazione globale del funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale e dell'uso di strumenti di valutazione diagnostica di specifica competenza psicologico-clinica per la definizione dei livelli di rischio associati a differenti livelli di intervento.
9/2500-AR/207D'Arrando, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione alluso dei mezzi del trasporto pubblico con un conseguente possibile incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;

    l'articolo 229 del decreto al nostro esame, detta disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. In particolare istituisce un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono è destinato ai residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane;

    inoltre il medesimo articolo estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già destinato alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;

   considerato che:

    il tema della mobilità sostenibile sta divenendo negli ultimi anni uno degli argomenti di maggiore dibattito nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle merci. Attenzione, questa, più che giustificata, visto che il settore dei trasporti produce la metà delle emissioni di polveri sottili (PM10) in Italia, di cui oltre il 65 per cento di queste deriva dal trasporto stradale;

    per arrivare ad un reale sviluppo della mobilità sostenibile è necessario incentivare la diffusione di giuste tecnologie, e spingere le persone a prediligere diversi tipi di mezzo di trasporto. Infatti, anche senza grandi innovazioni tecnologiche, è fondamentale che in città sia possibile muoversi in modo sicuro e comodo a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici;

    il miglioramento in termini ambientali della domanda di mobilità in particolare in ambito urbano rappresenta una priorità per favorire una migliore qualità della vita dei cittadini, in termini di relazioni sociali e culturali, e per creare nuove opportunità economiche e di sviluppo;

   inoltre, considerato che:

    per quanto concerne il buono mobilità c'è stato un vero e proprio boom di vendite di biciclette secondo ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori nel solo mese di maggio si è assistito ad una crescita del 60 per cento delle vendite delle due ruote rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

    per rendere la procedura più trasparente, semplice e aggiornata, sarebbe opportuno agevolare l'erogazione del buono mobilità attraverso l'app IO che com'è già stato previsto per i buoni vacanze e per ulteriori servizi pubblici nazionali e locali,

impegna il Governo:

   al fine di sostenere politiche di transizione della mobilità urbana verso sistemi che garantiscano una progressiva riduzione delle emissioni inquinanti:

    a) a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi che il buono mobilità possa essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di biciclette a trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita nonché per l'acquisto di rimorchi per biciclette per il trasporto di minori;

    b) a valutare la possibilità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di stanziare ulteriori risorse economiche da destinare al fondo «Programma sperimentale buono mobilità», per ampliare la platea dei beneficiari;

    c) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di estendere l'applicazione del buono mobilità ai Comuni ricadenti in area di crisi ambientale;

    d) a valutare l'opportunità di promuovere e incentivare servizi di trasporto efficienti e sostenibili, come le forme di mobilità in condivisione e individuale, per limitare l'uso dell'automobile privata;

    e) a valutare la possibilità che una quota parte del fondo sia destinata all'acquisto di cargo bike:

    f) a valutare l'opportunità che il bonus mobilità per l'acquisto di biciclette sia ripartito mensilmente nell'anno in corso al fine di evitare l'effetto Click Day;

    g) a valutare l'opportunità di prevedere l'erogazione del bonus mobilità in forma digitale utilizzando come punto di accesso telematico l'app IO della Pubblica Amministrazione;

    h) a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi al fine di ampliare la platea dei destinatari di ridurre il buono mobilità dal 60 al 30 per cento, prevedendo altresì che il produttore e la rete vendita applichino una riduzione del 15 per cento sulla vendita del prodotto;

    i) a valutare l'opportunità di specificare nel Decreto ministeriale di attuazione che il bonus il buono mobilità sia corrisposto soltanto in caso di acquisto di monopattini e biciclette nuove specificando altresì che monowheel segwey e hoverboard sono esclusi dal bonus;

    l) a valutare la possibilità di incentivare fuso della bici attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica per garantire un rimborso chilometrico negli spostamenti casa lavoro purché certificati;

    m) a valutare l'opportunità di prevedere future modifiche normative al codice della strada al fine di incentivare la mobilità ciclistica come il doppio senso ciclabile e l'uso promiscuo delle corsie del tpl, nonché le zone scolastiche;

    n) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse e modifiche necessarie per la moderazione effettiva della velocità in ambito urbano;

    o) a valutare l'opportunità di dare attuazione al buono mobilità da ottobre 2019 come previsto dal decreto clima per coloro che abbiano rottamato l'automobile e non abbiano acquistato altra vettura;

    p) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica di aumentare le risorse stanziate per chi rottama l'automobile senza riacquisto;

    q) a valutare l'opportunità di rendere strutturale l'incentivo all'uso della bici attraverso forme di welfare aziendale che ne prevedano l'acquisto con detassazione al pari dei buoni pasto;

    r) a valutare l'opportunità con futuri provvedimenti normativi di rendere detraibile nella dichiarazione dei redditi l'acquisto di bici e monopattini.
9/2500-AR/208De Lorenzis, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 183, comma 9, estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ampliando la platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto art bonus;

    l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, istitutivo proprio dell'«Art Bonus», ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana;

    obiettivo della norma è quello di valorizzare i beni culturali e paesaggistici, nonché di migliorare i servizi rivolti ai cittadini e ai turisti;

    come già avvenuto per l'anno 2015, il titolo è stato assegnato a più città, ovvero Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena: il titolo può risultare dunque assegnato a più città nel medesimo anno;

    la citata legge Art Bonus ha altresì previsto che i progetti presentati dalla città designata vincitrice siano finanziati con una quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, nel limite di euro 1 milione per ogni anno; successivamente, l'articolo 1, comma 326, della la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di «Capitale italiana della cultura» sia conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1 milione annui dal 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in presenti provvedimenti anche di natura legislativa, che, nei casi in cui il titolo di «Capitale Italiana della Cultura» venga assegnato a più città nel medesimo anno, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) pari ad un 1 milione di euro venga assegnata interamente ad ogni città designata per finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione dei progetti presentati.
9/2500-AR/209Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra l'altro, misure in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

    in sede di conversione del decreto è stato approvato l'emendamento che introduce il comma 7-bis all'articolo 1 del provvedimento che stabilisce che: «ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale [...] possono conferire [...] fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi...»;

    l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;

    in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire c trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;

    il disagio psicologico che l'intera popolazione sta vivendo, in particolare quelle professionalità che durante le fasi più acute dell'emergenza hanno continuato a svolgere il proprio lavoro a contatto con l'utenza, come forze di polizia, personale sanitario, personale della vendita al dettaglio di beni di prima necessità, e le fasce di popolazione più fragili, come minori, anziani e soggetti con patologie mentali già diagnosticate, potrebbe aver prodotto danni socio-sanitari i cui effetti non sono ancora quantificabili ma che potrebbero avere ripercussioni che rischiano di essere anche difficilmente o non recuperabili;

    questo contesto è reso ancor più drammatico dal rischio, paventato da alcuni esperti infettivologi ed epidemiologi, di nuovi significativi aumenti non controllati dei contagi da Covid-19 con l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno;

    in tali casi, oltre a catastrofiche conseguenze sociali ed economiche, vi sarebbero indubbie conseguenze sulla salute mentale individuale e collettiva;

    per tali ragioni è necessario assicurare un sistema di accesso alle cure di salute mentale che sia celere, adeguato e gratuito;

    in particolare si potrebbero prevedere forme di agevolazioni fiscali, come il tax credit, da impiegare anche in relazione a servizi offerte nell'ambito settore privato o convenzionato, da psicologi e psicoterapeuti;

    tale sistema dovrebbe andare prioritariamente a favore di quei soggetti ritenuti più colpiti dall'emergenza epidemiologica o comunque per i quali c più complesso accedere a trattamenti di cura e prevenzione del disagio psicologico; soggetti e nuclei famigliari meno abbienti, stabilendo una soglia ISEE o reddituale; operatori sanitari; appartenenti alle forze dell'ordine e militari; addetti ai servizi di vendita al dettaglio di beni di prima necessità: famigliari delle vittime di Covid-19, soggetti contagiati da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire l'accesso gratuito, diretto e adeguato alle cure del disagio mentale, a favore di quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19, sia utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia valutando l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali per usufruire di servizi psicologici e psicoterapeutici.
9/2500-AR/210Di Lauro, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il Governo ha previsto interventi a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia COVID-19;

    nel predetto decreto non sono state previste agevolazioni economiche specifiche per sostenere tutte quelle strutture e organizzazioni la cui attività è svolta principalmente per e con gli animali, le quali sono state anch'esse fortemente colpite dagli effetti economici derivanti dalla pandemia;

    in particolare, le strutture che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia e della difesa delle biodiversità – a causa della contrazione delle donazioni private e della sospensione delle attività ricettive al pubblico – sono state private di ogni fonte di sostentamento e ciò ha reso di fatto molto più difficile per tali strutture garantire i livelli essenziali di assistenza, foraggiamento e cura degli animali, nonché il benessere degli stessi animali cui la loro attività è rivolta;

    è, altresì, concreto il rischio che i privati, trovandosi in difficoltà economica, possano rinunciare alle cure per i propri animali di affezione, anche a causa della forte tassazione cui sono soggetti sia i trattamenti veterinari e sia l'acquisto di cibo e di medicinali veterinari;

    pertanto, appare opportuno un intervento mirato a garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali accuditi, prevenire casi di abbandono e mancanza di cure per motivi economici ed evitare che, a causa dell'attuale crisi economica, vi sia una riduzione nell'attenzione al benessere degli stessi, mitigando così anche i problemi connessi al fenomeno del randagismo, con relativo aumento dei costi per lo Stato, attraverso la previsione di misure di sostegno per le famiglie che possiedono animali di affezione e per tutti i volontari e le strutture che li accudiscono, ivi inclusi strumenti di agevolazione fiscale;

    con l'auspicio che si pervenga alla graduale riduzione dell'aliquota dell'IVA (dal 22 per cento al 10 per cento) sull'acquisto del cibo per animali ed eventualmente, sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali,

impegna il Governo:

   1) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare, in questo momento di necessità, la salute degli animali accuditi, ad esempio, nelle scuole di equitazione e nei centri di ippoterapia per disabili e, in generale, nelle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e che non ricevono sussidi statali, prevedendo un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate per il sostentamento degli animali accuditi dalla data di sospensione delle attività fino al 31 dicembre 2020, ed in particolare per prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, nonché per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione;

   2) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare, in questo momento di necessità, la salute degli animali presenti in giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici prevedendo un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate per il loro sostentamento dalla data di sospensione delle attività fino al 31 dicembre 2020, ed in particolare per prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione, nonché per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali;

   3) a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a sostenere, in questo momento di necessità, i volontari e i privati cittadini che possiedono animali di affezione attraverso qualsiasi forma di agevolazione fiscale per le attività volte alla tutela del benessere e della salute degli stessi, in particolare adottando, per il periodo di contingenza e per quello immediatamente successivo, misure finalizzate ad innalzare il limite della detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per gli animali di affezione, nonché a sospendere temporaneamente la franchigia attualmente prevista.
9/2500-AR/211Flati, Sarli, Papiro, Lorefice, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di perseguire l'obiettivo di eliminare il lavoro precario nella sanità pubblica, affianco ai provvedimenti attuati per la stabilizzazione dei lavoratori precari è apprezzabile l'impegno mostrato dal Governo nel considerare l'opportunità di attingere all'esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti per consentire alle amministrazioni l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, come dimostrato dall'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno presentato sul medesimo oggetto nel corso della seduta alla Camera dei Deputati n. 307 dello scorso 19 febbraio 2020;

    tale impegno del Governo è altresì confermato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha autorizzato l'utilizzazione delle graduatorie pubbliche approvate nel 2011 fino al 30 marzo 2020 e delle graduatorie pubbliche approvate dal 2012 al 2017 lino al 30 settembre 2020; inoltre le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, sempre secondo quanto stabilito nell'ultima legge di bilancio per il 2020, sono rese utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

    data la recente sospensione dei termini a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, si ritiene che il termine di utilizzo delle graduatorie debba intendersi prorogato sulla base di quanto disposto dalla recente decretazione d'urgenza;

    riscontrando pertanto favorevolmente quanto il Governo tenga in considerazione l'utilizzo dello strumento dello scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato;

    seppure siano condivisibili e legittime le aspettative dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni, è bene ricordare che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»;

    nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine del ricorso alla tipologia di contratti a tempo determinato per coprire i ruoli indeterminati vacanti, in contrasto con le norme nazionali, europee e con quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana;

    anche alla luce dell'attuale contesto di emergenza sanitaria, si rileva l'opportunità di favorire e assunzioni a tempo indeterminato degli idonei ai concorsi, prevedendo la priorità di scorrimento delle graduatorie concorsuali attualmente vigenti rispetto alla stabilizzazione dei precari, al fine di assicurare la tutela delle aspettative dei candidati risultati idonei nei concorsi della pubblica amministrazione e di contrastare la precarietà nella sanità pubblica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti anche di natura legislativa, al fine di contrastare la precarietà nella sanità pubblica, che le amministrazioni possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, previo esaurimento delle graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale;

   a valutare l'opportunità, sempre al fine di contrastare la precarietà nella sanità pubblica, di aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali dei candidati risultati idonei ai concorsi pubblici, al fine di individuare soluzioni che favoriscano la priorità di scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti e le assunzioni a tempo indeterminato degli stessi.
9/2500-AR/212Mammì, Nesci, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    da quando i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1, fine 2003, sono divenuti endemici nei volatili nell'area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale;

    nel 2005 l'OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. Ancor prima, nel 2002, l'Italia aveva adottato un Piano Multifase per una Pandemia Influenzale;

    secondo le indicazioni del Piano, lo stesso si svilupperebbe in sei fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi ed azioni da intraprendere con l'avanzare della situazione epidemiologica, rafforzando la preparazione alla pandemia a livello nazionale e locale;

    le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni previste dovrebbero essere emanate, a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), come allegati tecnici al Piano e dovrebbero essere periodicamente aggiornate ed integrate, lasciando al Ministero della salute il compito di individuare e concordare con le regioni le attività sanitarie sia di tipo preventivo che assistenziale da garantire su tutto il territorio nazionale, con i Dicasteri coinvolti le attività extrasanitarie e di supporto, finalizzate sia a proteggere la collettività che a mitigare l'impatto sull'economia nazionale e sul funzionamento sociale, comunque necessarie per preparazione e per la risposta ad una pandemia, nonché gli aspetti etici e legali a supporto delle attività concordate c con il Ministero degli affari esteri e con gli organismi internazionali preposti gli aspetti di cooperazione internazionale e assistenza umanitaria;

    il primo obiettivo del Piano Pandemico 2008, consisteva nell'identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l'inizio della pandemia. Questo obiettivo prevedeva l'integrazione di diversi sistemi di sorveglianza epidemiologica affidati a una regia nazionale attraverso protocolli di sorveglianza dei viaggiatori provenienti da aree infette, degli operatori sanitari, dei casi sospetti e dei contatti, sorveglianza virologica nei laboratori, indagini epidemiologiche dei cluster di sindrome influenzale, dati di mortalità settimanale e accessi al pronto soccorso in un campione di comuni, sorveglianza sentinella dei tassi di assenteismo lavorativo e scolastico in alcuni siti selezionati. La scarsità delle persone dedicate ai servizi di epidemiologia regionale e ai dipartimenti di sanità pubblica delle aziende sanitarie hanno determinato l'inapplicazione dei piani pandemici, permettendo al Sars-Cov-2 di circolare liberamente per settimane in Italia, le competenze epidemiologiche italiane non sono state attivate, determinando, con l'esplosione della pandemia, l'impiego di gran parte delle risorse disponibili per potenziare il sistema ospedaliero e di terapia intensiva;

    da quanto riportato da diverse testate, il diffondersi del Covid-19. avrebbe determinato il mutamento di alcune sindromi fra cui la malattia di Kawasaki. «un'infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro di tutti i distretti dell'organismo la cui causa è attualmente sconosciuta». Colpisce prevalentemente lattanti e prima infanzia e i sintomi più comuni sono febbre, arrossamento congiuntivale di entrambi gli occhi, arrossamento delle labbra e della mucosa orale, anomalie delle estremità (mani, piedi e regione del pannolino), eruzione cutanea e interessamento dei linfonodi della regione del collo;

    è notizia di stampa di un nuovo ceppo di influenza, identificato in Cina, da un team di scienziati cinesi e britannici che avrebbe il «potenziale» per scatenare una nuova pandemia. Il virus che sarebbe veicolato dai maiali e che potrebbe infettare l'uomo, allo stesso potrebbe mutare ulteriormente in modo da diffondersi facilmente da persona a persona e innescare un focolaio globale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire un attento controllo sugli aggiornamenti necessari ai Piani Pandemici anche alla luce delle continue scoperte messe in alto dalla scienza sulla presenza di nuovi virus.
9/2500-AR/213Troiano, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo recenti dati sarebbero 9.036 i medici laureati e abilitati ma rimasti esclusi dalla formazione specialistica o in medicina generale, giovani professionisti bloccati in un imbuto formativo, con il 76 per cento di loro che ha meno di 35 anni;

    per medici nell'imbuto formativo si intendono quei professionisti laureati e abilitati, iscritti sia a un concorso delle specializzazioni che della Medicina generale, che risultino «non vincitori» o non assegnatari di una borsa di specializzazione e non iscritti a una scuola di formazione in medicina generale e che allo stesso tempo non siano in formazione o non abbiano un titolo post laurea che risulti all'anagrafica della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri;

    sempre secondo i dati aggiornati da Als e riportati da Il Sole 24 ore, i 9.036 medici risulterebbero dalla seguente ripartizione, 4.309 sarebbero i giovani medici rimasti fuori dal concorso SSM, 19 per le borse di specializzazione, che riunisce i medici decaduti dal concorso per specializzandi e che non abbiano partecipato a quello per la Medicina generale 2018, 1.715 i medici che non sarebbero diventati corsisti in medicina generale e non avrebbero partecipato all'ultimo concorso per la specialistica ed infine 3.012 medici che avrebbero partecipato a entrambi i concorsi ma non avrebbero vinto né una borsa specialistica né l'iscrizione alla scuola di formazione in Medicina generale;

    alla platea di risorse umane non impegnate, si sommerebbe quelle circa 500 borse per la specialistica che andrebbero «perse» ogni anno, in seguito a rinunce o per il passaggio alla medicina generale. Risorse preziose, quest'ultime, che lo scorso anno sono state in parte recuperate, garantendo un finanziamento di circa 900 delle 1.800 borse aggiuntive per la specialistica assegnate dalla legge di Bilancio per il 2019. Eppure negli ultimi tre anni di concorsi, si sarebbe avuta una perdita di 1.621 borse esclusivamente per le specializzazioni per passaggio ad altra scuola;

    oltre al meccanismo prettamente economico, ovvero lo scarso finanziamento delle borse, concorrono ad aumentare l'imbuto formativo e la conseguente carenza di personale, l'abbandono delle borse di specializzazione e lo switch formativo. L'articolo 12 del decreto-legge Calabria ha permesso l'ingresso degli specializzandi degli ultimi anni nel Ssn cercando di aumentare gli ingressi anticipando l'«uscita» dalla fase di formazione del medico specializzando;

    dai dati della Commissione europea e del Rapporto Eurispes-Enpam. si evidenzia che in dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) e ottomila infermieri hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero:

    dai dati acquisiti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per il 2017-2018 ci sono stati 6.934 contratti a fronte di 16.046 candidati (9.200 in più), 1.000 laureati tagliati fuori ogni anno, con il rischio di finire ai margini se non ottengono neppure l'accesso al corso di Medicina di famiglia e per il 2025 si prevede un vuoto di 16.500 specialisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il necessario impegno economico ai fini dell'istituzione di borse di studio, nel numero annualmente congruo al numero di laureati in medicina, così da garantirne il corrispondente accesso ai corsi di laurea specialistica.
9/2500-AR/214Trizzino, Lorefice, Sarli, Ianaro, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni, Martinciglio.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.C. 2500);

   apprezzato il lavoro del Governo per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un vero e proprio programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;

   considerata molto importante la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate (Capo VI), ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

   sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;

   rilevato in merito che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, sia dalla chiusura del canale HO.RE.CA., con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità molti settori, inoltre hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;

   preso atto che diverse disposizioni trasversali arrecano vantaggi e tutela al settore, e tra queste certamente le previsioni di cui all'articolo 25, che istituisce l'elargizione di un contributo a fondo perduto a favore anche dei percettori di reddito agrario;

   considerato però, che tale contributo a fondo perduto, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i soli mesi di aprile 2019 e aprile 2020, può risultare di difficile applicazione per il settore agricolo a causa del carattere stagionale dell'attività,

impegna il Governo

a prevedere, in sede applicativa del presente provvedimento, in ragione delle particolari caratteristiche del settore agricolo, che quanto disposto dall'articolo 25 del provvedimento si applichi alle imprese agricole calcolando il contributo in riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
9/2500-AR/215Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

    nel Capo IV del decreto-legge citato, si interviene in ambito agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, disponendo, tra l'altro, interventi importanti per diverse filiere agricole in crisi, anche, ma non solo a causa dell'emergenza Covid-19;

    la filiera agroindustriale della produzione della canapa rappresenta senza dubbio un comparto produttivo di notevole importanza viste le sue molteplici possibilità di utilizzo; dalla produzione di imballaggi per il confezionamento di prodotti, alla produzione di tessuti, senza contare il notevole indotto che ne deriva;

    tale filiera è regolamentata attualmente dalla legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la quale però presenta non pochi problemi applicativi ed interpretativi, tali da indebolire l'efficacia complessiva della legge stessa, legata, com'è noto, alla implementazione della filiera agroalimentare della canapa;

    è quindi auspicabile ampliare il campo di azione della legge, con riferimento alle fasi successive a quelle della coltivazione della pianta, affinché si possano delineare un novero di possibili esiti della lavorazione del vegetate più esteso, rientranti tutti nell'ambito disciplinatorio della legge stessa, al fine di fornire un ulteriore strumento di rafforzamento del settore e garantendo all'agricoltore sbocchi ancora maggiori sul mercato;

    l'aspetto che andrebbe specificato è quello volto a stabilire che ciò che è consentito produrre dalle qualità di canapa certificata di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, analogamente a quanto previsto per le piante, non rientra nel contesto disciplinatorio del Testo unico degli stupefacenti, cosicché si possa eliminare ogni dubbio ermeneutico sulla liceità delle attività legate agli utilizzi della canapa, coinvolgente questi prodotti, laddove mantengano le caratteristiche descritte puntualmente dall'articolo 4, comma 5;

    l'introduzione di modifiche alla legge n. 242 del 2016, si rendono necessarie affinché ci sia un effetto moltiplicatore nello sviluppo del settore, incrementando un elemento essenziale per gli operatori, dato dalla certezza del diritto, fortemente messo in discussione, in questi anni, da contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno favorito erronee e strumentali prese di posizione anche da parte degli organi deputati a dare applicazione alla legge e indirizzi specifici in relazione agli obiettivi del legislatore,

impegna il Governo

a dirimere, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi immediatamente successivi all'approvazione del provvedimento in esame, i problemi applicativi ed interpretativi della legge n. 242 del 2016, al fine di consentire uno sviluppo certo e più distribuito della filiera agroindustriale della canapa.
9/2500-AR/216Maglione, Gagnarli, Gallinella, Sportiello, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso 4 luglio una improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta sulla Puglia provocando gravissimi danni al tessuto produttivo locale e in particolare all'agricoltura. La provincia di Taranto è stata la più colpita da raffiche di vento violente con trombe d'aria, grandinate con chicchi grandi come albicocche e nubifragi che si sono abbattuti con particolare intensità su Massafra, Castellaneta, Martina Franca, Manduria, Grottaglie, Ginosa, Avetrana, distruggendo letteralmente le colture di uva da tavola, uva da vino, ortaggi, grano, agrumi, olive, con il conseguente rischio per gli agricoltori coinvolti di perdere un anno del loro duro lavoro;

    tale calamità aggrava ulteriormente un quadro già fortemente critico per il comparto agricolo pugliese, sia a causa delle gelate dell'inverno scorso, sia per la grave crisi di liquidità delle aziende agricole causata dall'emergenza Covid-19;

    eventi climatici estremi, accompagnati da manifestazioni violente e sfasamenti stagionali, purtroppo negli ultimi anni non rappresentano più una eccezione, ma si ripetono ormai con drammatica frequenza a causa dei cambiamenti climatici, i cui effetti distruttivi ricadono direttamente sul comparto agricolo, che per l'economia pugliese è di fondamentale importanza, in particolare per il tarantino, area di crisi già fortemente provata da una situazione molto critica sul piano industriale ed ambientale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto tuttavia delle gravi problematiche industriali ed ambientali che investono l'area jonica, a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere legislativo, a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'ondata di maltempo descritta in premessa, al fine di agevolarne la ripresa economica anche attraverso l'estensione alle predette aziende delle misure di cui all'articolo 222, con la previsione che l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sia posticipato al 5 luglio 2020 e di quelle di cui all'articolo 222-bis al fine di consentirne l'accesso agli interventi indennizzatori a valere sul decreto legislativo n. 102 del 2004.
9/2500-AR/217Cassese.


   La Camera,

   premesso che:

    da diversi anni i comuni italiani con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, sono impegnati nello sviluppo di progetti di mobilità sostenibile. L'entrata in vigore del Nuovo codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – che all'articolo 36, comma 1, recita testualmente «Ai Comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico» (PUT) – ha fatto sì che anche i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti avviassero percorsi virtuosi di pianificazione del traffico avente come linee guida la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale;

    il decreto ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999, «Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili», all'articolo 3, comma 1, lettera a), ha previsto «per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera organica, quale piano di settore, all'interno del PUT». Pertanto, il discrimine voluto dalla normativa vigente per l'adozione di particolari azioni pianificatorie del traffico è fissato a 30.000 abitanti;

    l'articolo 229 del cosiddetto «Decreto Rilancio», nell'ambito delle misure per incentivare la mobilità sostenibile, ha previsto un «buono mobilità» – pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 – per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare successivi atti di natura legislativa volti a estendere il «buono mobilità» per l'acquisto di biciclette in favore di quei residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, allineando in tal modo la previsione del «Decreto Rilancio» alla vigente normativa e consentendo, pertanto, ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti di continuare in modo proficuo lo sforzo in atto per rendere la pianificazione del traffico sempre più moderna e conforme agli attuali standard ambientali.
9/2500-AR/218Lombardo, Martinciglio, D'Orso.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A C 2500);

   valutata con particolare apprezzamento la centralità che il comparto agricolo, agroalimentare e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate (Capo VI), ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

   considerato, in particolare, con favore, quanto previsto dall'articolo 222, che interviene a sostegno di alcune filiere agricole e della pesca particolarmente colpite dall'emergenza, anche attraverso un esonero contributivo straordinario per moltissimi imprese che operano in diversi settori agricoli, agroalimentari e della pesca;

   ritenuta importante la peculiarità che, nel settore brassicolo, rivestono i piccoli birrifici artigianali, i quali, nei mesi di emergenza Covid-19, hanno registrato una percentuale di invenduto pressoché totale a causa della deperibilità del loro prodotto – non pastorizzato – e del contraccolpo dato dalla chiusura del circuito HO.RE.CA.,

impegna il Governo

a specificare, nell'ambito del decreto attuativo previsto al comma 2 dell'articolo 222 del provvedimento in esame che tra le imprese della filiera brassicola cui sono destinate le misure di esonero contributivo rientrino i piccoli birrifici artigianali così come definiti dalla legge 28 luglio 2016, n. 154.
9/2500-AR/219Gagnarli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

    l'articolo 54 prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e l'articolo 222 attiene alla costituzione di un fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi;

    la filiera della carne bovina ha subito considerevoli perdite di vendite, arrecate dall'interruzione delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri, cagionata dalla pandemia COVID-19;

    a quanto su detto, si aggiunge che il calo delle vendite per quanto riguarda la distribuzione e la commercializzazione interna è stato determinato dalla chiusura dei canali HO.RE CA., stimabile per circa un quinto del valore della produzione;

    in particolar modo a soffrire di questa drastica riduzione, sono state le carni di vacche da latte e di vitelli che hanno visto ridursi in modo consistente il prezzo a marzo per le vacche a fine carriera e ad aprile per i vitelli;

    è verosimile stimare una riduzione di prezzo del 20 per cento, per quanto riguarda le vacche a fine carriera e del 10 per cento per i vitelli, certificata da una riduzione delle macellazioni del 15 per cento e da una perdita secca di 15 milioni di euro;

    nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 20 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»,

impegna il Governo

ad individuare, mediante provvedimenti, anche di natura legislativa, condivisi con le regioni, misure economiche che valorizzino la filiera della carne bovina, nell'ambito della produzione della trasformazione e della commercializzazione.
9/2500-AR/220Cadeddu.


   La Camera,

    esaminato il provvedimento in titolo,

    valutate con favore le misure introdotte a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   considerato tuttavia che, al fine di sostenere la crescita delle aziende agricole è indispensabile introdurre misure che, seppur indirettamente, incidono sulla produttività e sui redditi delle stesse nella misura in cui contribuiscono alla risoluzione di vere e proprie emergenze quali i danni causati dalla fauna selvatica;

    preso atto che la proliferazione incontrollata di alcuni animali quali, in particolare, i cinghiali, costringe i titolari di aziende agricole a sostenere ingenti costi per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza al fine di proteggere i propri allevamenti e le proprie coltivazioni da continue razzie da parte di tali animali,

impegna il Governo

a prevedere in futuri provvedimenti di natura legislativa un sostegno finanziario, anche nella forma del credito di imposta, destinato a sostenere l'acquisto e l'installazione da parte delle aziende agricole di sistemi ecologici di esclusione e deterrenza finalizzati a proteggere le coltivazioni e gli allevamenti dagli ingenti danni causati da popolazioni sempre più consistenti di animali selvatici.
9/2500-AR/221Parentela, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.


   La Camera,

    esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2500);

    valutata con particolare apprezzamento la centralità che il comparto agricolo, agroalimentare e della pesca assumono nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate (Capo VI), ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

   considerato, in particolare con favore, quanto previsto dall'articolo 224-bis, che ha istituito il «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» finalizzato ad assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

    ritenuta comunque fondamentale, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, l'individuazione di un sistema informativo unico per la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali – finalizzato anche a sostenere la prevenzione delle pratiche commerciali sleali e a promuovere il comparto sui mercati internazionali e, valutata positiva l'esperienza, messa a punto e già avviata dal Ministero della Salute, della metodologia «ClassyFarm»;

    ritenute infine fondamentali per i prodotti da allevamento, al fine della misurazione della sostenibilità, le informazioni in etichetta circa l'origine del prodotto e la metodologia di allevamento,

impegna il Governo

ad attivare, nella fase di istituzione del «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» di cui all'articolo 224-bis, un meccanismo di monitoraggio e valutazione unitario basato sulla metodologia «ClassyFarm» messa a punto e già sperimentata dal Ministero della salute, utilizzando lo stesso nella fase di armonizzazione dei sistemi di certificazione e di qualità operanti alla data di entrata in vigore della norma e che sino ad oggi hanno preso a riferimento il metodo CReNBA; nonché a sostenere l'obbligo di introduzione in etichetta per i prodotti da allevamento delle informazioni circa l'origine del prodotto e la metodologia di allevamento.
9/2500-AR/222Gallinella.


   La Camera,

    esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.C.2500);

    valutata con particolare apprezzamento la centralità che il comparto agricolo, agroalimentare e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate (Capo VI), ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

   considerato, in particolare, con favore, quanto previsto dall'articolo 222, che interviene a sostegno di alcune filiere agricole e della pesca particolarmente colpite dall'emergenza;

    ritenuta fondamentale l'importanza rivestita dalle cosiddette «filiere minori», quali in particolare la canapa e la frutta a guscio, anche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono per il mantenimento e l'arricchimento della biodiversità;

   considerato che la crisi economica derivante dal COVID-19 ha investito anche queste filiere, per le quali però non esistono fondi o misure specifiche all'interno del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a intervenire mediante successivi provvedimenti anche di natura legislativa volti a garantire il ristoro alle cosiddette «filiere minori», in particolare la canapa e la frutta a guscio, anche attraverso specifiche destinazioni di risorse economiche.
9/2500-AR/223Del Sesto, Gagnarli.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 183 del provvedimento in esame, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», incrementa la dotazione dei Fondi di parte corrente e di parte capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 ed istituisce il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di euro 171,5 milioni destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali,

impegna il Governo

a includere mediante l'adozione di provvedimenti di natura legislativa anche la filiera musicale, comprensiva dell'industria discografica e degli editori musicali, tra le imprese e le istituzioni destinatarie dei fondi previsti dal provvedimento in esame per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. nonché delle attività culturali e. in particolare, della filiera dell'editoria.
9/2500-AR/224Battelli, Vacca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in oggetto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

    il provvedimento in esame è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza COVID-19, dopo il «Cura Italia» e il decreto «Liquidità» e getta le basi per il rilancio dell'economia, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel futuro a medio-lungo termine, secondo una prospettiva sinergica con quella adottata dalla Commissione europea nella definizione delle recenti proposte in tema di piano per la ripresa e bilancio a lungo termine dell'Ue;

    l'articolo 12 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte, ovvero i compensi dei professionisti;

    in quest'ottica, l'abolizione definitiva dello split payment per i professionisti riveste un ruolo basilare nell'ambito della politica di semplificazione fiscale e crescita economica: tale abolizione non ha però riguardato il sistema delle imprese, per il quale, dopo la proroga autorizzata dall'Unione europea, l'applicazione dello split payment è giunta a scadenza il 30 giugno 2020;

    il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha quindi adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (COM(2020) 242 final) che estende fino al 30 giugno 2023 la durata della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza l'Italia ad applicare lo split payment come misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA;

    in base a tale proroga, il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015, continuerà, pertanto, ad applicarsi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

    la proroga del meccanismo della scissione dei pagamenti nei confronti delle imprese rischia di creare, di fatto, una disparità di trattamento in relazione ai compensi relativi ad attività professionali, e a comportare, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è tale, nei tempi, da configurare una perdita di liquidità che colpisce in particolare le piccole e medie imprese;

    l'estensione fino al 30 giugno 2023 dell'applicazione dello split payment rischia altresì di accrescere gli squilibri finanziari per un gran numero di aziende che, nel momento attuale di crisi generata dal COVID-19, si stanno indebitando per provare a rilanciare la loro attività;

    in base alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il sistema comune dell'Iva deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del tributo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere anche al sistema delle imprese l'abolizione del meccanismo dello split payment, al fine di sanare lo squilibrio finanziario sofferto dalle imprese fornitrici della P.A.
9/2500-AR/225Scerra, Corneli, Grimaldi.


   La Camera,

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   premesso che l'articolo 103 del decreto n. 34 del 2020 prevede misure che consentono ai datori di lavoro di presentare all'INPS istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale che al momento hanno in corso un rapporto di lavoro irregolare;

    tale regolarizzazione, prevista in via straordinaria per il periodo dell'emergenza sanitaria, consentirà ai soggetti interessati di emergere da una condizione di clandestinità alla quale sono spesso costretti a causa dei meccanismi creati dalla legge sull'immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini, che di fatto impedisce un percorso di regolarizzazione anche per chi già è presente e lavora nel territorio nazionale;

    data l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, tutt'ora in corso, tale percorso di regolarizzazione consentirà ai cittadini stranieri irregolari che ne faranno ricorso di non essere esclusi dagli strumenti di controllo e, anzi, di utilizzare tutti gli strumenti di prevenzione e cura assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;

    in questo momento un migrante che si trova nel nostro territorio in maniera irregolare vive quotidianamente il ricatto tra salute e lavoro, quasi sempre sfruttato e sottopagato, e qualora avvertisse sintomi da COVID-19 o semplicemente volesse aderire ai percorsi di tracciamento e controllo, con tutta probabilità, sarebbe comunque escluso da ogni cura o da misure di prevenzione aumentando il rischio di diffusione del contagio;

    senza un progressivo percorso di regolarizzazione non possono essere garantiti livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19;

    in questo senso, l'articolo 103 del decreto n. 34 del 2020, mira da un lato ad aumentare la sicurezza di tutti e quindi anche la sicurezza pubblica dei cittadini italiani e degli altri cittadini regolarmente presenti sul nostro territorio e contemporaneamente incentiva l'emersione dal lavoro nero, fenomeno diffusamente presente nel territorio nazionale che favorisce le attività criminali e lo sfruttamento delle persone, consentendo agli immigrati, oggi irregolari, di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro con salari dignitosi, alloggi adeguati, copertura sanitaria e contributiva;

   considerato che il decreto-legge rende possibile la regolarizzazione del rapporto di lavoro solo per alcune attività quali l'agricoltura l'allevamento, la zootecnia, la pesca, l'assistenza alla persona e il lavoro domestico di sostegno, mentre il lavoro irregolare è presente in numerosi altri settori produttivi;

   considerato che sono tuttora presenti lavoratori stranieri irregolari che non rientrano nelle attività oggetto del decreto e che la loro regolarizzazione permetterebbe un ulteriore rafforzamento delle misure di emersione del lavoro irregolare e di tutela dei diritti compreso quello alla salute;

   considerato che analogo provvedimento è stato preso in Portogallo contribuendo anche ad una più efficace gestione dell'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19, di effettuare controlli e tracciamenti più capillari e in grado di controllare e rallentare la diffusione del contagio da COVID-19, di agevolare il percorso di emersione dei cittadini immigrati irregolari presenti nel territorio nazionale consentendo loro di ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro, di combattere in modo ancor più efficace il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento delle persone, a estendere progressivamente con successivi provvedimenti anche di natura legislativa la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro a tutti i settori di attività.
9/2500-AR/226Palazzotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 124 prevede la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare la disposizione citata prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento attraverso l'inserimento dei suddetti beni al nuovo numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e limitatamente al periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento, con dritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    la disposizione è adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva attualmente in discussione in Consiglio che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto di detrazione dell'IVA versata a monte – in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati – la Commissione ha fatto presente che gli Stati per il periodo di emergenza sanitaria possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 (data in cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2500-AR/227Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, fra l'altro, interventi atti a garantire in sicurezza lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021;

    la pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova il nostro Paese, costringendo da marzo 2020 la scuola alla completa chiusura delle attività didattiche in presenza e a modalità di lavoro che, se hanno offerto una risposta immediata all'emergenza, evidenziano numerosi limiti e non possono in alcun modo essere considerate un modello positivo;

    la didattica a distanza ha mostrato limiti e acuito le diseguaglianze sociali, economiche e territoriali. I docenti per la prima volta sono entrati nelle case dei propri alunni, hanno potuto vedere i ragazzi e le ragazze nel loro ambiente familiare, dentro la complessità delle condizioni materiali, affettive, socio-economiche. In troppi casi questa complessità si è esplicitata nella mancanza di connessione e di strumenti;

    gli studenti e le studentesse hanno bisogno della scuola, hanno bisogno di ritrovare e di condividere il loro spazio solidale e collettivo. Hanno bisogno di uscire dal confinamento in casa, hanno bisogno di elaborare insieme il rapporto con la paura, la malattia, la morte, hanno bisogno psicologicamente ed emotivamente di tornare a vivere. Siamo dinanzi ad una involuzione della socializzazione e solo la scuola, in quanto comunità, è in grado di dare agli studenti il senso di appartenenza, di ricostruire e rafforzare il loro senso di socialità;

    l'istruzione non riguarda solo chi la frequenta, ma riguarda il benessere c il futuro del nostro Paese. Per questo c necessario un impegno straordinario, per finanziare una scuola che possa continuare a svolgere il suo compito: dare a ciascuna e ciascuno le conoscenze necessarie e indispensabili per essere cittadine e cittadini consapevoli, prima ancora che lavoratori competenti;

    la pandemia ha avuto un effetto positivo: la scuola è tornata in primo piano, l'abbiamo riscoperta, ci è mancata, l'abbiamo cercata rivalutando il suo fondamentale ruolo di presidio di democrazia;

    l'Italia occupa il quartultimo posto in Europa per gli investimenti nell'istruzione. Vanno restituite alla scuola le risorse sottratte dal 2008 e previsti stanziamenti economici adeguati sia per l'emergenza che per il futuro. Senza un piano serio di investimento non ci sarà alcuna possibilità di riaprire le scuole tenendo saldamente insieme il diritto alla salute e il diritto allo studio e a una educazione inclusiva;

    molto in questi mesi di emergenza è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. Per consentire un rientro in classe in sicurezza da settembre e necessario ridurre il numero di alunni per classe, potenziare gli organici a partire dalla scuola dell'infanzia, innovare la didattica, prolungare il tempo scuola, lavorare ad un piano nazionale antidispersione scolastica e di contrasto alla povertà educativa, mettere in sicurezza gli edifici scolastici;

    il presidente del Consiglio Conte, in una conferenza stampa il 26 giugno scorso, ha affermato che «nel Recovery fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola»,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di atti normativi connessi all'attuazione nell'ordinamento italiano del «Recovery Fund», a prevedere che una quota non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti pubblici di origine europea venga utilizzata per investire nel sistema pubblico di istruzione.
9/2500-AR/228Fratoianni.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c), istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di Garanzia per la prima casa;

    ha fatto seguito a tale legge il Protocollo d'intesa tra lo stesso Ministero e l'ABI firmato in data 8 ottobre 2014 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 31 luglio 2014 «Disciplina del Fondo di garanzia prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», regola le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza della misura di garanzia rilasciata dal Fondo da parte dei mutuatari, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui, l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo;

    l'obiettivo del Fondo di garanzia per i mutui prima casa consiste nel consentire l'accesso al credito alle famiglie per l'acquisto della casa di abitazione, attraverso il rilascio di garanzie nella misura del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari il cui ammontare non superi i 250.000 euro e che siano finalizzati all'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale;

    per accedere al Fondo di garanzia sono individuate alcune categorie che hanno diritto alla priorità nella concessione delle garanzie: giovani coppie di coniugati o conviventi more uxorio da almeno due anni e con uno dei componenti con una età inferiore ai trentacinque anni, nuclei mono-genitoriali con figli minori, giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;

    pur essendo stata prevista dalla norma istitutiva una dotazione annuale dal 2014 al 2016 pari a 200 milioni di euro, gli stanziamenti sul cap. 7077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo di garanzia per i mutui prima casa risultano diversificati da un anno all'altro come emerge chiaramente dalla Relazione «Gestione fuori bilancio del fondo di garanzia prima casa (2014-2029)», approvata con Deliberazione del 30 dicembre 2019, n. 21/2019 G della Corte dei conti;

    dalla stessa relazione si evince che l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati nel corso del quinquennio rendicontato (2014-2018) è pari a 500,37 milioni di euro, mentre l'ultimo incremento del fondo di 100 milioni di euro è stato previsto dal cosiddetto decreto Crescita dell'aprile del 2019;

    il testo della legge istitutiva del Fondo elenca delle categorie da considerarsi prioritarie, ancorché non esclusive, per l'accesso alla garanzia: tali priorità, però, non risultano rispettate se si analizzano i dati relativi all'utilizzo del Fondo da parte dei soggetti appartenenti alle categorie economicamente più deboli, i quali rappresentano il vero oggetto della tutela istituita con la legge n. 147 del 2013;

    infatti, come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti, la maggior parte dei giovani richiedenti (84,55 per cento) non risultano titolari di alcuna delle condizioni di priorità individuate per l'accesso al Fondo;

    tali dati confermano resistenza del rischio che intere fasce di giovani e giovani coppie appartenenti a categorie svantaggiate o maggiormente in difficoltà economiche, restino escluse dalla possibilità di accedere al Fondo,

impegna il Governo

ad attivare, in sede di attuazione del presente provvedimento, una forma di monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di Garanzia per la Prima Casa che consenta di verificare in maniera puntuale e costante l'effettivo accesso al credito da parte di quelle categorie indicate come prioritarie dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo n. 147, 27 dicembre 2013, che si prefigge lo scopo di alta valenza sociale che si concretizza nell'assicurare ai soggetti individuati come prioritari l'accesso a tale forma di sostegno finanziario, resa ancora più necessaria dal periodo di crisi che la società italiana ha vissuto in questo anno caratterizzato dall'impatto del Corona virus.
9/2500-AR/229Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 119 e 121 del decreto sopra menzionato hanno introdotto i nuovi superbonus del 110 per cento per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);

    l'articolo 119 in particolare, recante incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare la funzionalità energetica e la qualità strutturale degli edifici;

    l'articolo 121 recante trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile, prevede invece la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguito di cessione;

    con entrambi i provvedimenti si pone al centro la necessità di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano in chiave non solo di miglioramento energetico ambientale ma anche di sicurezza;

    in Italia ci sono circa 1.200.000 condomini censiti attraverso la presentazione del 770 e 967.000 immobili pubblici. Gli edifici censiti in Italia sono circa 12 milioni: si tratta di edifici concentrati soprattutto nelle grandi città: il residenziale conta circa 30 milioni di unità immobiliari, occupate da famiglie;

    secondo un recente studio del CENSIS, relativo alla condizione di degrado del patrimonio residenziale, sono tre milioni e mezzo (circa il 17 per cento del totale) le abitazioni potenzialmente a rischio: il 36,5 per cento per ragioni di anzianità, mentre il 63,5 per cento per cause tecnico-costruttive. In particolare, le abitazioni costruite nell'ultimo cinquantennio, vale a dire il 75 per cento circa di tutto il patrimonio esistente, denunciano un preoccupante abbassamento della qualità dei materiali e della tecnica costruttiva, essendo il prodotto della rapida e improvvisa urbanizzazione che ha segnato il nostro Paese a partire dal dopoguerra;

    il 45 per cento del nostro territorio nazionale risulta soggetto al rischio di frane e alluvioni, ed il 40 per cento delle fasce costiere rischia il crollo delle cavità sotterranee, nonché l'indebolimento e l'instabilità del sottosuolo a causa delle variazioni dei flussi e dei livelli delle falde acquifere, e in connessione con gli arretramenti;

    sono ancora noti alla nostra memoria i drammi vissuti dal Paese a causa di calamità naturali;

    sul tema della sicurezza, pertanto, la necessità della valorizzazione del patrimonio edilizio segnala l'esigenza che essa sia «certificata» in un apposito registro – il Registro immobiliare italiano – che includa ogni attività che ha interessato nel tempo l'immobile: un censimento iniziale e una sorta di «screening» periodico obbligatorio che garantirebbe la conoscenza dell'immobile sotto ogni aspetto;

    il Registro Immobiliare Italiano rappresenterebbe l'inizio di una nuova «visione» degli immobili, volta a salvaguardare la sicurezza non solo del primo «investimento» degli italiani ma anche della sicurezza fisica delle stesse famiglie, che vivono nei fabbricati, singoli o costituiti in Condominio: si porterebbe, infatti, ad attuazione un controllo dell'attività di manutenzione sugli stabili che riveste un'importanza fondamentale, soprattutto in termini di sicurezza, consentendo di ridurre l'approssimazione e precarietà che oggi domina nel settore degli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, sui fabbricati;

    l'istituzione del Registro Immobiliare Italiano sarebbe un passo fondamentale verso quella forma di controllo sul patrimonio immobiliare del nostro Paese che al giorno d'oggi appare più che mai necessaria, visto che una percentuale molto alta di fabbricati risulta molto vetusta e, quindi, foriera di interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, ciò al fine di evitare quel degrado e decadimento anche molto pericoloso per le stesse persone che occupano gli alloggi;

    tutto ciò, inoltre, consentirebbe una grande opportunità di verifica dei nostri immobili che porterebbe inevitabilmente al controllo minuzioso di stabili fatiscenti o non «correttamente manutenuti»;

    il Registro Immobiliare Italiano rappresenterebbe non solo un punto fermo nel faticoso cammino tendente alla progressiva risoluzione dei nodi più complessi della materia condominiale ed immobiliare in genere, ma anche il punto di inizio della green economy «Condominiale», volta allo sviluppo dell'efficientamento energetico ambientale;

    richieste in questo senso arrivano dall'Osservatorio Nazionale Condomini e da ANACI, e da altre Associazioni di Condomini oltre che da importanti professionisti del settore, da sempre impegnati a migliorare il comparto immobiliare italiano, sia in termini di edifici che di qualità di vita negli stessi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire mediante successivi provvedimenti, anche di natura legislativa, il Registro immobiliare italiano, per favorire uno screening del patrimonio immobiliare esistente sul territorio nazionale ai fini dell'attuazione di un controllo sistematico dell'attività di manutenzione sugli stabili.
9/2500-AR/230Conte.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca, tra le altre, misure a sostegno del lavoro che riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica: l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, la promozione del lavoro agile;

    i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa della Blutec di Termini Imerese, ex stabilimento Fiat, vivono giorni difficilissimi in quanto, esaurita la Naspi, cassa integrazione e mobilità non coprono tutti i lavoratori dell'indotto costretti a casa e senza altre fonti di sostentamento;

    l'emergenza Covid ha peggiorato ulteriormente la situazione travolgendo intere comunità ed economie già di per sé fragili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a consentire l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga anche ai lavoratori dipendenti di aziende dell'area di crisi industriale complessa della Blutec di Termini Imerese, ex stabilimento Fiat, e quelle del relativo indotto che dalla data del 1° gennaio 2019 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame non ne risultino beneficiari.
9/2500-AR/231Miceli.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Legge di Bilancio 2018», articolo 1, comma 1072 – finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, – stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle infrastrutture lo scorso 22 maggio 2020 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

    con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22 maggio 2020, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare il bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

    le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018-2022) destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

    i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di «colli di bottiglia» e allo sviluppo della retroportualità delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

    della connessione alla rete TEN-T (Trans-European Networks – Transportation), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità) eccetera;

   visto che:

    oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano al fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale,

impegna il Governo

ad adottare appositi provvedimenti volti ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.
9/2500-AR/232Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologico da COVID-19, all'articolo 82 dispone in materia di sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza;

    l'articolo, che disciplina i requisiti per accedere a tale misura nonché i casi di esclusione, come modificato nel corso del suo esame ha prorogato il termine per la proposizione delle domande fino a luglio 2020 nonché previsto una esplicita deroga alle disposizioni finalizzate alla lotta all'occupazione abusiva di immobili contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

    in particolare, tale ultima modifica, che consente, dunque, l'elargizione dei reddito di emergenza in casi di illegalità manifesta da parte di chi occupa abusivamente una casa, oltre a costituire una misura dei tutto estemporanea e non risolutiva delle necessità abitative ed economiche dei nuclei più fragili, legittima invece le occupazioni arbitrarie di immobili, in merito alla quali sono state introdotte specifiche previsioni legislative volte a contrastare tale fenomeno e che rappresentano, come riportano altresì le più recenti cronache, una grave emergenza che affligge moltissime città e metropoli, tra cui a titolo esemplificativo Milano, creando gravi problemi di ordine pubblico ed anche di carattere sanitario;

    parimenti l'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25 istitutivo dei Reddito di cittadinanza non prevede tra i reati che escludono e comportano la revoca del beneficio quello di cui all'articolo 633 c.p.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti al fine di escludere dal beneficio del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza a coloro che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale nonché coloro che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato.
9/2500-AR/233Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 dispone in materia di misure straordinarie di accoglienza;

    per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, la rete SIPROIMI, precedentemente Sprar, di cui al decreto-legge 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/90 allora adibita all'accoglienza indistinta di richiedenti asilo e rifugiati, è stata invece riservata all'accoglienza e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale o di altri permessi di protezione speciali, aventi titolo a rimanere nel nostro Paese, nonché ai minori stranieri non accompagnati;

    la novella si era resa necessaria in un'ottica di maggior efficienza e razionalizzazione del sistema di accoglienza anche alla luce delle raccomandazioni della Corte dei conti che, al termine di una indagine conoscitiva già nel marzo 2017, aveva bocciato l'allora vigente sistema di accoglienza, disciplinato dal decreto legislativo 142/2015, stigmatizzando il «diritto di permanenza indistinto» nei nostri centri, riconosciuto a chi non ha titolo, con «oneri finanziari gravosi» a carico del bilancio dello Stato;

    con l'articolo 15 del decreto in esame, che invece dispone l'accoglienza dei richiedenti asilo ancora all'interno dei centri del SIPROIMI, viene di fatto ripristinata la precedente situazione, con ciò peraltro sottraendo posti e disponibilità ai rifugiati e a chi ha diritto di permanere nel nostro Paese;

    secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo ad aprile solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre il 78 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

    nonostante quanto disposto già dall'articolo 86-bis del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo la Relazione, tale ulteriore modifica, che estende l'accoglienza a tutti i richiedenti asilo fino al 31 gennaio 2021 sarebbe stata adottata in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti... resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi», che, malgrado l'emergenza epidemiologica, sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 sbarchi irregolari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima il provvedimento ritenuto più idoneo per fermare i flussi migratori irregolari e tornare così a garantire l'accoglienza all'interno della rete SIPROIMI in linea con quanto disposto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1990, n. 39.
9/2500-AR/234Vinci, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 prevede l'estensione dell'accoglienza all'interno del Siproimi a tutti i richiedenti asilo, in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti ...resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi»;

    nonostante le dichiarazioni del Governo, all'indomani dell'Accordo sottoscritto a Malta il 23 settembre 2019, descritto come un passo storico nelle politiche migratorie e una soluzione condivisa a livello europeo per la gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, in realtà nei successivi 10 mesi su oltre 12.600 irregolari sbarcati, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in audizione al Comitato Schengen lo scorso 30 giugno, ne sarebbero stati redistribuiti in Europa appena 700 (ossia circa il 5 per cento), con una disponibilità da parte degli altri paesi europei comunque complessivamente di soli 1.700;

    inoltre, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di questi mesi e il decreto interministeriale del 7 aprile scorso che ha definito per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria i porti italiani luoghi non sicuri, gli sbarchi sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita anche per la ripresa attività delle navi delle ONG a ridosso delle coste libiche, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 arrivi irregolari;

    secondo stime dell'Onu in Libia ci sarebbero 650.000 immigrati pronti a imbarcarsi, mentre i servizi segreti hanno parlato di circa 20.000 immigrati che i trafficanti di vite umane sarebbero già pronti a trasferire verso l'Italia;

    recentemente diverse inchieste giornalistiche sul sistema di accoglienza hanno evidenziato negli ultimi mesi due grandi problematiche, una legata alte misure di sicurezza di contenimento del Covid-19 (con ripetute fughe dai centri dove doveva essere rispettata la quarantena) ed un'altra connessa ad un sistema di corruzione volto a sfruttare tale sistema per fini economici;

    sempre recentemente e stato riportato dalla stampa anche un numero crescente di stranieri sbarcati e risultati positivi si Covid-19, in particolare provenienti da Paesi in cui il picco dei contagi è ancora estremamente elevato;

    l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, consente al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, in analogia anche con quanto, peraltro, sta facendo la vicina Malta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima ogni più utile iniziativa al fine di attivare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 per bloccare flussi migratori irregolari verso l'Italia.
9/2500-AR/235Stefani, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

    con riguardo ai contributi forfettari previsti al comma 7 del medesimo articolo, viene disposto che una quota stimata in 93.720.000 euro per il 2020 venga versata in apposito capitolo e resti acquisita all'erario mentre la destinazione della restante parte, ai sensi del comma 19, è demanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

    con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

    l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare i contributi forfettari previsti al comma 7 dell'articolo 103 del decreto-legge in esame al Fondo ai cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
9/2500-AR/236De Angelis, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103, dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

    il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

    tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

    secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nonostante l'emergenza da Covid-19 anche negli ultimi mesi, gli ingressi illegali nel nostro Paese, peraltro rilevati solo via mare, sono aumentati vertiginosamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 2.790 a 7.314 da gennaio al 3 luglio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a garantire che le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari rimangano assegnate per tali finalità per consentire l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.
9/2500-AR/237Invernizzi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

    il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, 346.399,000 euro per l'anno 2021 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, autorizzando, pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 285/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

    secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

    invece, secondo quanto dichiarato dallo stesso Garante dei detenuti il 23 maggio «Nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che questa settimana sono 195 contro le 204 della scorsa». Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»;

    già con il decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni con legge 132/2018, era stato prolungato il trattenimento nei CPR da 90 giorni a 180, così come previsto dall'articolo 15, paragrafo 5 dalla Direttiva 2008/115/CE, cosiddetta Direttiva Rimpatri;

    sempre la stessa Direttiva rimpatri all'articolo 15, paragrafo 6 consente agli stati di prolungare il trattenimento di altri dodici mesi qualora «vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi» (lettera b), così come per effetto della pandemia da COVID-19 che ha interessato anche i paesi di origine degli stranieri irregolari presenti in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prolungare il termine massimo per il trattenimento nei CPR ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE onde garantire l'espletamento delle procedure per l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.
9/2500-AR/238Maggioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

    già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2451-AR/90, si era impegnato a «valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una decontribuzione del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel settore turistico per l'intero 2020, allo scopo di consentire alle imprese di investire in nuova forza lavoro nonostante le incertezze della stagione estiva con oneri previdenziali carico dello Stato»;

    nonostante la riapertura post-lockdown, la stagione estiva 2020 è cominciata con il segno meno e le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si registrano in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è del 70 per cento. Non va meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze sono scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;

    la devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale;

    sarebbe pertanto utile prevede per i datori di lavoro del comparto turistico il riconoscimento di uno sgravio contributivo per tutto il 2020 al fine di incentivare la riassunzione di quei lavoratori che altrimenti resterebbero senza lavoro;

    in questo modo si offrirebbe un significativo sostegno ai datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, realizzando un'importante «leva economica», in quanto a lo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore,

impegna il Governo

a dare seguito in tempi rapidi agli impegni già assunti con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/90, citato in premessa, e ribaditi in questa sede.
9/2500-AR/239Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone ai sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare l'articolo 175 del Decreto Rilancio per incentivare le famiglie a trascorrere le vacanze in Italia introduce un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici sul territorio nazionale;

    nella citata norma sul «tax credit vacanze» non si fa tuttavia riferimento alla cittadinanza dei beneficiari, ma trattandosi di crediti utilizzabili solo in compensazione da parte del contribuente, se ne deduce che possono usufruirne solo i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e titolari, pertanto, di capacità contributiva e residenza fiscale in Italia; l'iniziativa è quindi diretta a incentivare il settore turistico italiano escludendo tuttavia da tale agevolazione i cittadini italiani con residenza all'estero che anche per esigenze familiari potrebbero essere più interessati a trascorrere le vacanze nel nostro Paese;

    in un momento di crisi economica sempre più diffusa, in cui dopo mesi di isolamento e di misure restrittive molti nostri connazionali vorrebbero rientrare in Italia per trascorrere i periodi festivi con le loro famiglie, sarebbe utile prevedere anche per coloro che risiedono e lavorano all'estero un incentivo a trascorrere le vacanze in Italia riconoscendo eventualmente il credito d'imposta direttamente alla struttura recettiva che potrà così applicare lo sconto in fattura anche per l'ospite italiano residente all'estero che dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo 176 in termini di capacità reddituale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere un incentivo alle vacanze in strutture turistiche nostrane anche in favore degli italiani residenti all'estero.
9/2500-AR/240Billi, Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. L'agevolazione è peraltro estesa all'installazione di impianti salari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ma solo se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento di cui ai commi 1 o 4 della citata norma;

    il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh. Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sui comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW. Per raggiungere questo obiettivo occorre puntare alla riduzione del consumo di territorio in primis promuovendo l'installazione di impianti su strutture edificate e in seconda battuta potenziando gli impianti già esistenti;

    sarebbe pertanto utile applicare le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche ai soli lavori di installatone di impianti solari fotovoltaici indipendentemente dal fatto che questi siano eseguiti in abbinamento ad altre misure di efficientamento energetico, consentendo in questo modo l'accesso a tali agevolazioni per una più ampia platea di beneficiari e, al contempo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

    si dovrebbe inoltre precisare che possono beneficiare dell'ecobonus sia gli interventi di potenziamento sia le installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti, al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e consentire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili;

    da ultimo si dovrebbero estendere le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche quali quelle di progettazione e per la corretta esecuzione dei lavori sia sotto il profilo tecnico (direzione dei lavori) sia in materia di sicurezza dei lavoratori (coordinatore della sicurezza). Queste voci hanno infatti una consistente incidenza sull'esecuzione dei lavori nel loro complesso, e potrebbero disincentivare l'attuazione degli interventi ove non rimborsate,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicarvi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative volte ad applicare il cosiddetto ecobonus anche per la sola installazione di impianti fotovoltaici indipendentemente da contestuali misure di efficientamento energetico;

   a precisare in via interpretativa che l'ecobonus può applicarsi sia agli interventi di potenziamento sia alle installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

   a chiarire in via interpretativa che le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame si applicano anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e per la corretta esecuzione dei lavori per evitare che tali esborsi scoraggino i cittadini dalla programmazione di interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici.
9/2500-AR/241Binelli, Pettazzi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

    in questo momento di grave crisi economica e occupazionale sarebbe opportuno sospendere le moratoria sulle attività di prospezione e ricerca introdotta dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fine all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI);

    tale sospensione consentirebbe da un lato di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, mettendo al riparo il nostro Paese dai rischi derivanti dall'attuale congiuntura internazionale, caratterizzata da oscillazioni e crolli del prezzo del petrolio, con un elevato rischio di speculazione nei casi di elevata dipendenza dalle forniture estere; dall'altro di favorire la ripresa di investimenti significativi, utili per il sostegno al nostro sistema produttivo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate dall'inizio della pandemia;

    il tema della ricerca finalizzata alla produzione energetica è correlato alla possibilità di generare significativi flussi di investimenti, trattandosi della ripartenza di attività della filiera energetica che hanno la maggiore intensità di capitale. Una eventuale sospensione della moratoria consentirebbe infatti l'attivazione di un flusso di investimenti connessi alla ripresa dei progetti di ricerca di 32 operatori – italiani e stranieri – titolari di permessi e istanze di ricerca sottoposti a sospensione. A titolo esemplificativo basti pensare che la ripresa dei soli progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale avvierebbe un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro. La ripresa dell'attività consentirebbe inoltre anche un aumento degli occupati: assumendo la stima conservativa di 6 occupati per milione di euro investito, il totale degli investimenti nazionali prospettati dai soli associati di Energia Nazionale avrebbe un impatto occupazionale pari a 11.400 addetti, che salirebbero a 20.900, se si considera l'indotto, per cui è prevista un rapporto di ulteriori 5 occupati per ogni milione di euro investito;

    inoltre all'attrazione degli investimenti si andrebbero ad aggiungere anche i risparmi, in termini di riduzione delle importazioni: attualmente il costo annuale per importazioni è pari a circa 35-40 miliardi di euro e la ripresa della produzione domestica consentirebbe un risparmio di più di 3 miliardi di euro sulla fattura energetica del Paese;

    lo sblocco dei progetti consentirebbe altresì un incremento del gettito attraverso le maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni – aumentati dal citato articolo 11-ter del decreto n. 135 del 2018 per i permessi di ricerca attualmente sospesi – a cui sarebbero da aggiungere le entrate per le istanze di permessi di ricerca: nel dettaglio, per effetto della moratoria della sospensione delle attività di ricerca e del conseguente versamento dei canoni maggiorati, si determinerebbero risorse economiche aggiuntive stimate in oltre 46 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a cui verrebbero a sommarsi i versamenti dei canoni per le attività di ricerca, attualmente sospesi, adeguate ai nuovi importi – per un'entrata aggiuntiva annua calcolata in oltre 3 milioni di euro – e le entrate da canoni generate per effetto dell'accelerazione delle procedure per le istanze di permesso di ricerca in fase avanzata e attualmente sospese, quindi non soggette a versamento. Si tratta di risorse economiche aggiuntive che si potrebbero assegnare ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato, su richiesta dei comuni o dei soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica,

impegna il Governo

ad adottare misure che consentano, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di favorire la ripresa di investimenti significativi nel settore delle attività di prospezione e ricerca nei mari italiani, fondamentali per dare un segnale di sostegno al nostro sistema produttivo.
9/2500-AR/242Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

    già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/177, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafo-argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale»;

    il settore orafo, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il –20 per cento e il –50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al –50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a –42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al –43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;

    in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;

    inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;

    per il settore orafo gli effetti del coronavirus sono iniziati molto prima, con il prezzo del metallo alle stelle che ha fortemente penalizzato l'intero distretto manifatturiero: sarebbe quindi utile prevedere, nell'immediato, lo scorporo della materia prima oro dalla determinazione del fatturato di riferimento per l'accesso ai benefici previsti per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e, nel futuro prossimo, il recepimento della «Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi», meglio conosciuta come «Convenzione di Vienna», che consentirebbe una maggiore tutela dell'artigianato made in Italy;

    i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0,

impegna il Governo

ad accelerare l'attuazione di quanto già accolto con il citato ordine del giorno n. 9/2461-AR/177 valutando, per le motivazioni illustrate in premessa, anche l'attivazione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo economico per definire un vero piano di rilancio del settore orafo.
9/2500-AR/243Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

    già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»;

    nell'ultimo studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 un perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pil persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;

    la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca. (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;

    con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione. Occorre pertanto garantire maggiore liquidità non solo agli esercizi di ristorazione o alle attività turistico-ricettive ma all'intera filiera del food e del turismo contribuendo alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel,

impegna il Governo

ad accelerare l'attuazione di quanto già accolto con il citato ordine del giorno n. 9/2461-AR/177 prevedendo eventualmente, per le motivazioni illustrate in premessa, contributi a fondo perduto per le imprese del settore che hanno dovuto chiudere l'attività e trasformando in credito di imposta le perdite subite dai grossisti dell'intera filiera.
9/2500-AR/244Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia» e il suo nuovo articolo 46-bis, introdotto nel corso dei lavori della Commissione Bilancio, prevede anche un «Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali»;

    già durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sul cosiddetto Decreto Liquidità si è voluto precisare che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica; della moda, del design e dell'agroalimentare;

    sempre in sede di approvazione del Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/246l-AR/179, si era impegnato «a valutare l'opportunità di mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti»;

    le misure fino ad oggi adottate evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le norme contenute sia nel Decreto Liquidità sia nel provvedimento in esame non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola Regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del «Lockdown» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering; ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;

    si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 65 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;

    un piano di rilancio del comparto fieristico in questo momento di crisi potrebbe fungere da moltiplicatore per l'economia nazionale, in una logica di internazionalizzazione e promozione del made in Italy. Per queste ragioni, sarebbe opportuno, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di «Aiuti Stato» e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak», prevedere strumenti specifici per il sostegno degli operatori fieristici nazionali e per il rilancio del settore attraverso investimenti per la digitalizzazione delle esposizioni e per l'attrazione di buyers qualificati agli eventi in programmazione. Si dovrebbe altresì promuovere l'accesso ai mercati internazionali con programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto e potenziare nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto, al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti italiani. Tutto questo, al fine di garantire la sopravvivenza di questo importante settore e, attraverso di esso, dare sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo

a dare seguito in tempi rapidi agli impegni già assunti con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/179, citato in premessa, e ribaditi in questa sede.
9/2500-AR/245Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

    il caso del Lago Di Garda è emblematico, si tratta del terzo polo turistico a livello italiano con una prevalente affluenza di visitatori stranieri (circa l'85 per cento provenienti da Germania, Inghilterra, Nord Europa a fronte di una domanda domestica del solo 15 per cento) che con l'emergenza in atto ha già visto sfumare i primi mesi della stagione turistica coincidente con la Pasqua e la primavera, registrando un crollo delle prenotazioni dall'estero e ingenti perdite in tutti i settori della filiera ricettiva e ristorativa;

    molti operatori del settore stanno addirittura pensando di saltare la stagione 2020 perché potrebbe essere difficile sostenere i costi di un'apertura con entrate limitate a pochi mesi di lavoro rispetto ad una stagione piena, e richiedono un aiuto per la sopravvivenza delle loro attività e per garantire il lavoro a quei dipendenti che nel territorio del lago di Garda vivono della stagione turistica;

    viste pertanto le ingenti perdite subite dal settore ricettivo e ristorativo dell'intera zona a causa dell'emergenza epidemiologica, occorre individuare iniziative mirate ad attrarre la presenza di turisti stranieri e avviare una campagna di promozione del bacino del lago di Garda, improntata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile nei settori turistico alberghieri,

impegna il Governo

ad individuare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, misure efficaci per il rilancio del settore turistico sul lago di Garda supportando il tessuto produttivo e preservando i livelli occupazionali di quel territorio.
9/2500-AR/246Formentini, Eva Lorenzoni, Bordonali, Donina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, tra le misure a sostegno di imprese, cittadini e professionisti ha previsto diverse azioni in materia di imposta dirette al consumo nonché sospensioni dei pagamenti di natura fiscale;

    le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 dovranno essere implementate e, alcune, diventare strutturali per non creare ulteriori differenze tra territori;

    in tate particolare momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, soprattutto ai pendolari e quanti per motivi di lavorano usano mezzi di trasporto;

    come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

    ancor di più questa disparità è avvertita nei territori di confine,

impegna il Governo

a prevedere idonee misure di rimodulazione, sconto o riduzione del gasolio e delle benzine per autotrazione erogati nelle aree di confine sottoposte a concorrenzialità in modo da garantire adeguati introiti fiscali ed evitare che gli svantaggi della minor fiscalità e prezzo del paese confinante si traducano in disagi economici per gli automobilisti italiani.
9/2500-AR/247Panizzut, Gava, Bubisutti, Moschioni, Paternoster, Di Muro, Cavandoli, Bianchi, Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    dai primi dati diffusi sull'andamento produttivo dell'ultimo trimestre, è chiara la difficoltà degli imprenditori nel far fronte alle scadenze, impegni fiscali e pendenze già in essere nei confronti del fisco; a conseguenza di ciò, la maggior parte degli operatori economici sono stati costretti a chiudere o indebitarsi ulteriormente;

    la crisi economica post-covid-19 avrà un impatto per famiglie e aziende sulla capacità di onorare eventuali debiti fiscali;

    la precedente pacificazione fiscale per le sole persone fisiche aveva prodotto circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Oggi, un'eventuale riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone che versano in situazioni di difficoltà non solo di farebbe rientrare molte somme nelle casse dell'Erario (altrimenti difficilmente recuperabili), ma permetterebbe anche di far tornare in bonis milioni di cittadini onesti pagando il proprio debito in maniera rateale;

    sarebbe una risposta concreta e positiva – oltreché fin da subito attuabile – per aiutare famiglie, imprese, operatori economici, ma anche liberi professionisti o semplici commercianti, che vogliono instaurare un rapporto con il fisco in maniera semplice, trasparente e di fiducia reciproca,

impegna il Governo

a considerare, quale ulteriore strumento di ripresa economica in conseguenza a quella pandemica, una nuova pacificazione fiscale che contempli oltre alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione al 31 dicembre 2021 e lo stralcio delle mini cartelle, anche la possibilità di chiusura delle liti pendenti e di tutto il contenzioso tributario.
9/2500-AR/248Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene speciali disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

    a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di risorse, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

    tra le misure della Legge di Bilancio 2020 c'è stata la decisione del Governo di abolire la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

    il Decreto Rilancio si configura come una manovra da ben 55 miliardi; invero, l'onere della flat-tax al 20 per cento per ricavi fino a 100.000 era stata quantificata il primo anno in circa 100 milioni, 1 miliardo il secondo anno e 800 milioni nei successivi, a riprova che una più attenta veicolazione delle risorse stanziate avrebbe potuto avere maggiore incisione nelle scelte di ripresa economica;

    la stessa misura di estensione è stata oggetto di proposta emendativa al presente decreto-legge, da un esponente della maggioranza a riprova del fatto che una sua attuazione è condivisa, diffusa e auspicata,

impegna il Governo

in vista della preannunciata riforma fiscale, a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro.
9/2500-AR/249Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

    sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni adempimenti fiscali e agevolazioni temporanee appare non sufficiente e risolutiva per una categoria come quella dei liberi professionisti che hanno visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per il prossimo biennio, in considerazione soprattutto della situazione emergenziale in atto, l'applicazione di un'imposta sostitutiva con regime agevolato e con l'aliquota del 15 per cento, per i professionisti degli studi associati, le società tra professionisti nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione.
9/2500-AR/250Cestari, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    la crisi economica derivante dalla forzata sospensione della maggior parte delle attività economiche e l'incombente recessione si stanno ripercuotendo anche sul settore editoriale;

    tra le misure opportune per sostenere gli investimenti innovativi, anche attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, c'è sicuramente l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali;

    tra questi, il nuovo bando Macchinari innovativi del Ministero dello sviluppo economico sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare;

    sarebbe necessaria un'attenzione specifica anche ad altre regioni, ugualmente in difficoltà ma non inserite nelle regioni beneficiarie del fondo Fesr 2014-2020, seppur duramente colpite dall'emergenza economica,

impegna il Governo

a farsi promotore, nel prossimo provvedimento afferente per materia, affinché ad usufruire dei predetti fondi europei siano anche le imprese facenti parte delle regioni inserite successivamente nella programmazione dei fondi europei 2021-2027, al fine di stimolare l'attività produttiva ed economica delle regioni già in difficoltà.
9/2500-AR/251Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede misure volte a sostenere qualsiasi forma di agevolazione individuale e collettiva, nonché di aiuto per le aggregazioni in forma associativa;

    nel decreto in esame, a fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, è stato incrementato anche il Fondo Terzo settore, proprio per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali così determinate;

    il servizio civile universale e, in continuità, il servizio civile universale regionale, rappresentano tutt'oggi eccellenze nelle varie realtà del territorio nazionale, garantendo servizi di utilità sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;

    il servizio civile è riconosciuto come un'esperienza positiva non solo dagli enti che beneficiano della presenza dei giovani ma dagli stessi ragazzi che per un anno fanno un'esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva,

impegna il Governo

a prevedere, per gli anni 2020 e 2021, che la funzione di servizio civile universale regionale, sia equiparata al rapporto di servizio civile universale, al fine di poter operare in maniera più organica e strutturata nei territori locali di riferimento.
9/2500-AR/252Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il traffico aereo ha registrato una contrazione dell'88 per cento per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l'anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente;

    in Calabria l'aeroporto di Lamezia Terme costituisce un punto di riferimento per il trasporto aereo, essendo l'unico scalo internazionale presente nel territorio calabrese ed essendo l'unico scalo pienamente operativo dopo il cosiddetto lockdown;

    nel 2019 lo scalo lametino ha registrato 25.426 movimenti, con una crescita del 12 per cento rispetto all'anno precedente, e quasi 3 milioni di passeggeri, con una crescita dell'8,1 per cento rispetto al 2018;

    l'aeroporto di Lamezia Terme anni attende i fondi per la realizzazione della nuova aerostazione; quella esistente, infatti, non è in grado di supportare gli elevati volumi di traffico e di passeggeri in transito, e la soluzione temporaneamente approntata, che consiste in una tensostruttura esterna alla aerostazione, non è più consona;

    è pertanto necessaria la realizzazione del nuovo terminal aeroportuale, atteso che l'attuale risulta oramai troppo piccolo per contenere i passeggeri che quotidianamente vi transitano;

    il progetto della nuova aerostazione risale oramai a qualche anno fa, così come anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, tuttavia insufficienti per avviare i lavori di ampliamento del nuovo terminal,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per l'ampliamento dello scalo lametino alla luce di quanto esposto in premessa.
9/2500-AR/253Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

    l'ambito urbano e la prima cintura ovest della Città metropolitana di Torino non sono attualmente coperte da servizio ferroviario viaggiatori, benché trattasi di zone fortemente urbanizzate;

    il Contratto di programma — parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. prevede la realizzazione di cinque nuove fermate sulla linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino così da raggiungere tali aree urbanizzate,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per il prolungamento del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino.
9/2500-AR/254Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture;

    l'Aeroporto di Brescia-Montichiari è oggi la principale base di smistamento della corrispondenza aerea di Poste Italiane; l'aeroporto beneficia di una intensificazione del traffico merci, in forza di specifici accordi di partnership;

    il trend cargo dello scalo bresciano ha avuto un ulteriore incremento da marzo 2017 con l'inizio delle attività di SW Italia e Silk Way West Airlines, le quali operano voli settimanali tra Brescia, Baku e Hong Kong. Dal mese di novembre 2018, l'aeroporto accoglie altresì i voli cargo del corriere internazionale DHL;

    nell'ultimo anno (2019), nell'aeroporto di Brescia-Montichiari sono state movimentate 30.695 tonnellate di merci con un aumento di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente, a riprova dell'assoluta centralità e strategicità dello scalo come hub di rilievo europeo per il trasporto aereo cargo, anche in ragione della sua posizione geografica che consente di farne uno snodo intermodale per il traffico merci di tutto il nord Italia, con facilità d trasbordo delle merci su ferro o gomma;

    l'Aeroporto di Brescia-Montichiari merita degli specifici investimenti volti a migliorare l'infrastruttura e a modernizzarla,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per il miglioramento infrastrutturale dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari, volti al potenziamento dello stesso come hub europeo per il trasporto aereo delle merci e snodo intermodale strategico.
9/2500-AR/255Donina, Bordonali, Formentini, Eva Lorenzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 130 del decreto in conversione reca il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale — prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri — dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

    la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

    l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da queste ultime durante l'emergenza per garantire la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, interventi volti al differimento di efficacia dell'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2500-AR/256Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

    la linea M5 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord est (capolinea Bignami) a ovest (capolinea di San Siro Stadio);

    la stessa incrocia la linea M3 nella stazione Zara, la linea M2 nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 nella stazione Lotto;

    l'obiettivo della citata linea metropolitana è quello di collegare l'ovest milanese e il nord-est milanese con l'area centrale di Milano;

    il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il magentino e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla ex Strada Statale 11;

    il capolinea della futura linea M6 di Milano sarà presso l'Ospedale Sacco ai confini della città di Milano già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), e il prolungamento sulla direttrice della SS Varesina è di collegamento per tutti i comuni della zona fino all'arrivo al comune di Garbagnate Milanese con l'intersezione delle linee delle Ferrovie Nord Milano,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa.
9/2500-AR/257Boniardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

    con la delibera comunale n. 7/2018, il comune di Brescia ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed in particolare lo scenario di piano P che prevede tra le altre cose che la linea metropolitana M1 venga estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di San Vigili;

    il costo stimato dell'opera è pari a 171,71 milioni di euro per le opere civili e per gli impianti e a 35,53 milioni di euro per l'acquisto dei rotabili, per complessivi 207,24 milioni,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della provincia di Brescia, attraverso la realizzazione del prolungamento verso nord della linea metropolitana M1 di Brescia.
9/2500-AR/258Bordonali, Donina, Formentini, Eva Lorenzoni.


   Le Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

    l'accesso da Nord alla città di Padova attraverso la Strada Regionale 308 è oramai congestionato nelle ore di punta e sussiste l'esigenza di alleggerire il volume del traffico sull'asta principale e sugli svincoli, anche alla luce del futuro insediamento del nuovo policlinico universitario nella zona est di Padova;

    anche i comuni contermini, Vigodarzere e Cadoneghe, a seguito della congestione della viabilità nelle ore di punta, registrano gravi difficoltà nella gestione del traffico e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuti alle vetture ferme in coda, oramai con cadenza giornaliera, come è stato posto in evidenza anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Comunità Metropolitana di Padova in fase di approvazione;

    sussiste l'esigenza di prevedere un asse di penetrazione viaria a Padova Nord alternativo all'attuale percorso attraverso il ponte sul Brenta/via Pontevigodarzere, di sezione adeguata e che non interessi aree e viabilità residenziali;

    i sindaci dei comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere hanno sottoscritto un accordo per ricercare la soluzione viabilistica ottimale,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività, specifiche risorse per la realizzazione di una soluzione sostenibile del nodo viario di ingresso a nord di Padova che eviti le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante nord del comune di Padova e dei comuni confinanti.
9/2500-AR/259Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

   considerato che:

    il trasporto, configurandosi tanto come attività di tipo economico, quanto come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

    nel nostro ordinamento, a partire dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, con specifico riguardo per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, sono state introdotte specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale; in particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte potenzialmente non remunerative, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, intesi come «compensazioni» del disavanzo economico che l'impresa di trasporto aereo sostiene per assicurare il servizio;

    la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur non trovandosi in una situazione di svantaggio territoriale dovuta alla condizione di insularità, sconta di fatto un isolamento trasportistico; i collegamenti ferroviari ad alta velocità, infatti arrivano soltanto ad Udine e la rete ad alta velocità tra Venezia e Trieste non vedrà la luce prima del 2025;

    l'unico scalo aeroportuale aperto all'aviazione civile presente in Friuli Venezia-Giulia è quello di Trieste-Ronchi dei Legionari, il cui bacino d'utenze — guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia Croazia e Austria (Carinzia) — supera i 5 milioni di persone, sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per raggiungere lo scalo;

    l'Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari costituisce un hub strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico dell'intera Regione Autonoma, e perciò par d'uopo dar vita ad un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto triestino e i principali scali nazionali,

impegna il Governo

a destinare, con tempestività specifiche risorse per la creazione di un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea effettuati tra l'Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali.
9/2500-AR/260Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative a garantire la funzionalità delle Forze dell'ordine, comprese le procedure concorsuali, in corso o da indire, e formative per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha visto accresciute le competenze delle Forze di Polizia le quali devono intervenire, in prima linea, con lavoro straordinario per garantire l'ordine e la sicurezza anche nel rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio ma devono essere messe, a loro volta, in condizione di intervenire con adeguati livelli di sicurezza sia con riguardo alla disponibilità dei dpi sia con riguardo agli strumenti di lavoro sicuri come nuove fondine, guanti anti-taglio e anti-puntura, giubbotti anti-proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e sotto camicia, caschi u-bot, telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa e la dotazione del sistema di bordo «Mercurio» sulle autovetture della Polizia di Stato;

    avere videocamere di controllo del territorio, di vigilanza di siti considerati sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale, avere fondine ad estrazione rapida in polimero, che non si rompano all'uso, dotare il personale che espleta il servizio in abiti civili di nuovo vestiario, prevedere un percorso di aggiornamento e addestramento professionale, significa far lavorare la Polizia di Stato in condizioni dignitose e di sicurezza;

    a tal fine sarebbe utile un sistema di monitoraggio costante dell'efficienza e dell'adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine che potrebbe essere affidato ad un'apposita commissione;

    il presente decreto-legge, in deroga al decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, peraltro, garantisce l'ospitalità presso i SIPROIMI ai richiedenti asilo fino a 6 mesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 luglio, mentre i SIPROIMI sono riservati ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, mandando così nuovamente in prima linea le Forze dell'Ordine per il controllo dell'immigrazione di cittadini extra-comunitari che vengono recuperati nei centri di prima accoglienza e che risultano poi positivi al COVID-19,

impegna il Governo

a garantire, con ulteriori interventi normativi, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di nuovi equipaggiamenti protettivi, come illustrato in premessa, adeguati a consentire alla Polizia di Stato di intervenire in condizione di sicurezza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell'incolumità personale.
9/2500-AR/261Tonelli, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative alle Forze di Polizia, compresa la polizia locale;

    l'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, ha previsto la sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici da parte dei corpi e servizi di polizia locale, la cosiddetta pistola ad impulsi elettrici «Taser»;

    ad oggi sono 107 i Paesi in cui la pistola elettrica è già in uso, in particolare gli Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya e in Europa, Germania, Regno Unito, Francia, Grecia, Finlandia e Repubblica Ceca;

    la sperimentazione, che è durata nove mesi e si è svolta in dodici città tenendo conto delle apposite linee guida concordate con il Ministero della salute, ha dato esiti ampiamente positivi con riguardo all'effetto deterrente di tale strumento al fine di diminuire i casi di utilizzo delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell'ordine;

    la pistola a impulsi elettrici utilizzata per la sperimentazione è stata impiegata complessivamente 60 volte: in 46 casi dalla Polizia di Stato, in 11 casi dall'Arma dei carabinieri e in 3 casi dalla Guardia di Finanza e, nella maggioranza dei casi è stato sufficiente minacciarne il solo utilizzo per risolvere la criticità affrontata;

    la norma prevedeva, peraltro, anche l'avvio della sperimentazione del Taser da parte della Polizia locale dei Comuni capoluogo e di quelli con popolazione superiore a 100 mila abitanti e il decreto sulle linee generali da adottare è pronto da marzo 2019 e doveva essere solo portato in Conferenza Unificata per il relativo accordo;

    la dotazione del Taser anche alla Polizia locale consentirebbe, inoltre, a livello di enti locali l'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, l'accelerazione dei processi di cooperazione fra forze di polizia dello Stato e polizie locali;

    la Polizia Penitenziaria è stata sinora esclusa da tali sperimentazioni ma le aggressioni al personale, operate all'interno delle strutture carcerarie, sono costanti e, per giunta, in continua crescita, basti solo pensare a quanto è accaduto nelle carceri durante la fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo

a garantire tempi certi e adeguate risorse per la dotazione della pistola ad impulsi elettrici Taser alla Polizia di Stato, ad avviare quanto prima la sperimentazione di tale arma anche per la Polizia locale, come prevede l'articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 e a prevedere l'estensione della sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici anche al Corpo della Polizia Penitenziaria.
9/2500-AR/262Molteni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 186 rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato (dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;

    l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza il ruolo dell'informazione locale e di quella digitale;

    le testimonianze provenienti dalle realtà locali hanno riferito alle comunità quanto avveniva in provincia e sullo scenario nazionale senza sosta. Ma la crisi economica, derivata dall'emergenza COVID, ha colpito anche il settore dell'informazione;

    nel primo semestre del 2020 si stima una perdita di circa 403 milioni di euro per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita, il provvedimento in discussione, avrebbe dovuto avere maggior attenzione al settore della stampa locale e quindi ipotizzare non solo un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma anche forse più dirette di contribuzione quali ad esempio un fondo tramite il quale evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell'informazione e del pluralismo;

    in un momento come questo non si possono dimenticare neanche le false informazioni che durante i periodi più acuti della pandemia spesso si diffondevano tramite i social network;

    e proprio le fake news hanno imperversato in maniera massiccia fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con i social network come protagonisti e le chat a fare da cassa di risonanza alle «bufale» che in molti casi è toccato proprio all'editoria locale sconfessare riportando l'informazione sulla giusta rotta;

    il pluralismo è sinonimo di democrazia per questo le testate locali hanno garantito un'informazione puntuale e corretta al servizio del cittadino;

    con Ordine del Giorno 9/02461-AR/098, accolto nella seduta del 27 maggio 2020, il Governo si è già impegnato a valutare la possibilità di riconoscere un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi,

impegna il Governo

ad attuare senza ulteriore indugio ogni azione necessaria al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese editrici quotidiani e periodici locali anche online.
9/2500-AR/263Cecchetti, Capitanio, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

    in Italia si calcola che il digital divide coinvolga circa 7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli mobili;

    la pandemia di COVID-19 ha reso necessario un cambiamento globale nel modo in cui le persone vivono, lavorano e socializzano; con l'aumento della disoccupazione e le misure di isolamento, un livello base di inclusione digitale è diventato quasi universalmente essenziale;

    dalla consultazione Infratel del 2015, non è stato effettuato alcun aggiornamento della mappatura delle «aree bianche», nonostante siano trascorsi quasi 5 anni e sia scaduto l'orizzonte temporale di tale consultazione (31 marzo 2018). La mappatura delle aree bianche risulta quindi obsoleta in quanto non tiene conto degli investimenti effettuati successivamente dagli operatori privati;

    il Piano Open Fiber prevede: i) 80 per cento UI coperte in FTTH; ii) 20 per cento UI coperte in FWA (pari a circa 1,6 milioni di UI);

    il Piano OF è in grave ritardo rispetto alle tempistiche imposte dalla Concessione. Dopo 3 anni dalla firma della 1a Concessione, i comuni coperti in FTTH sono 287 comuni, di cui soltanto 69 collaudati su un totale di oltre 7.000 comuni;

    la duplicazione con fondi pubblici della copertura FWA in aree già coperte da operatori privati – oltretutto con la medesima tecnologia FWA – rappresenta una violazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono stati concessi, in quanto risulterebbero «costose e non necessarie duplicazioni» di rete che presuppongono lo spiazzamento di investimenti privati e fenomeni di distorsione della concorrenza,

impegna il Governo

ad intraprendere, urgenti azioni correttive al Piano che puntino, da un lato, sulla sinergia tra diverse soluzioni architetturali e, dall'altro, sulla condivisione delle infrastrutture di rete di tutti gli operatori infrastrutturali, valorizzando in particolare la presenza capillare degli operatori FWA in quelle aree montane e rurali del paese che lo stesso Concessionario ha previsto di coprire con tecnologia FWA.
9/2500-AR/264Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

    in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a COVID-19, si pone la necessità per il Paese di dare slancio agli investimenti privati, con particolare riferimento alle nuove tecnologie in grado di abilitare progetti imprenditoriali innovativi e con effetti positivi diffusi sul territorio;

    dal 2016 ad oggi, sono in fase di sperimentazione in Italia le tecnologie Low Power Wide Area (LPWAN), protocollo di trasmissione che si distingue per i bassi costi di implementazione, per una comunicazione sicura e bidirezionale, per consumi relativamente bassi e per il supporto di reti di grandi dimensioni con milioni e milioni di dispositivi, in grado di abilitare la diffusione di servizi applicativi in ambiti estremamente eterogenei, dal controllo ambientale, all'efficienza energetica, fino alla logistica e alla mobilità;

    l'attuale regime sperimentale di tali tecnologie si basa su autorizzazioni temporanee all'uso di frequenze, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, le quali – essendo sottoposte ad onerosi rinnovi semestrali – non consentono agli operatori ed ai potenziali beneficiari, pubblici e privati, di investire su tali soluzioni con sufficiente certezza ed orizzonti di lungo periodo;

    è stato stimato che l'apertura alla commercializzazione dei servizi Internet of Things basati su LPWAN rappresenterebbe un volano importante per le economie dei territori, con una crescita di fatturato che nei prossimi tre anni potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro con un evidente impatto economico e anche sociale, visto che alcune tipologie di sensoristica sono a vantaggio delle categorie più svantaggiate;

    procrastinare ancora la definitiva apertura del mercato delle soluzioni LPWAN attraverso l'imposizione di ulteriori periodi di sperimentazione rischia di arrecare un danno irreparabile ad un settore industriale che è l'embrione per lo sviluppo delle applicazioni IoT e sarebbe in grado di rendere l'industria nazionale competitiva con quella dei Paesi europei, la maggior parte dei quali ha ormai già promosso lo sviluppo dell'ecosistema LPWAN,

impegna il Governo

a definire un regime autorizzatorio con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz, al fine di abilitare progetti imprenditoriali innovativi.
9/2500-AR/265Morelli, Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

    la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

    a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese;

    il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef;

    in tale contesto sarebbe stato importante che il Governo avesse previsto la possibilità per le aziende di corrispondere erogazioni liberali ai propri dipendenti, seppure non superiori a 500 euro nel periodo di imposta, escludendole dal concorrere alla formazione del reddito del dipendente,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di prevedere che le erogazioni liberali, non superiori a 500 euro nel periodo di imposta, concesse ai lavoratori dipendenti in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari conseguenti all'emergenza epidemiologica da coronavirus non concorrano alla formazione del reddito.
9/2500-AR/266Eva Lorenzoni, Bordonali, Donina, Formentini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'8 aprile 2020 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cosiddetto «decreto liquidità» recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». L'articolo 11 primo comma del detto provvedimento si occupa di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da protesto di titoli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto i cui termini di scadenza fossero ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In sede di esame parlamentare intervenivano delle modifiche introdotte alla conversione del decreto con legge 5 giugno 2020, n. 40 (poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2020, n. 143). Infatti, i termini di scadenza compresi tra il 9 marzo 2020-30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto, veniva modificato con l'introduzione del termine finale del «31 agosto 2020». Inoltre, si è previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali e, ove già pubblicati, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo, le modifiche in sede di conversione hanno determinato la sospensione delle informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate. Dalla lettura del testo normativo e sue successive modificazioni, il sistema bancario ha continuato ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 386 del 1990 ed, in parallelo, sono continuate le procedure di protesto, su tutti i titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto. Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 30 aprile e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2020, n. 143 del testo di conversione del decreto Liquidità contenente lo spostamento del termine di inibizione all'iscrizione del protesto e di cui alle modifiche intervenute in sede di conversione, le procedure hanno avuto corso secondo le originarie previsioni del decreto Liquidità, pur con successiva cancellazione e sospensione dalla entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 ma, con evidente pregiudizio per gli effetti che questo tipo di procedimenti è in grado di arrecare anche temporaneamente sui rapporti finanziari di un soggetto. Per gli assegni emessi in data successiva all'entrata in vigore del decreto Liquidità seguiranno il normale iter di cui agli articoli 8 e successivi della legge n. 386 del 1990, con conseguente contestazione di termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, unitamente all'invito a corrispondere prova del pagamento comprensivo di interessi del 10 per cento oltre sanzioni ed accessori ma, peggio, per i detti titoli stanno verificandosi protesti ed ogni segnalazione pregiudizievole nelle banche dati private del sistema bancario, sino alla infausta sospensione della autorizzazione ad emettere assegni. La copertura legislativa per i titoli emessi solo fino all'entrata in vigore del decreto Liquidità ed, inoltre, la finestra temporale apertasi sino al giorno di entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 con il prolungamento al 30 aprile dei termini di scadenza o decorrenti nel periodo di copertura dell'originario articolo 11 comma 1 del decreto-legge, ha determinato generalizzate azioni di contestazione degli istituti bancari rispetto a tutti gli assegni rimasti privi di provvista ed emessi in data successiva al 09 aprile. Sodalizi spontanei di commercianti del settore abbigliamento, come il Comitato Commercianti Uniti, nato a Sarzana (SP) segnalano la drammatica incidenza di effetti nefasti sul loro ambito commerciale che potrebbe presto vedere in ginocchio l'intero sistema dei piccoli commercianti. Infatti, prassi negoziale vuole che i pagamenti delle merci consegnate sia garantito con la dazione di più titoli di pagamento al fornitori. Il periodo di chiusura per COVID-19 ha quindi colpito la fascia temporale di consegna delle forniture del periodo primaverile-estivo 2020 con conseguente impossibilità dei negozianti, privi di liquidità, di corrispondere il pagamento degli importi facciali dei titoli già consegnati e con scadenze tra marzo ed ottobre, ed evitare i descritti effetti,

impegna il Governo

a valutare un intervento di maggiore portata che possa garantire di evitare l'iscrizione di protesti in riferimento ai titoli di pagamento emessi anche oltre il mese di aprile 2020 ed almeno fino all'autunno, mitigando inoltre gli effetti dell'applicazione della legge n. 386 del 1990.
9/2500-AR/267Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Marchetti, Paolini, Cantalamessa, Di Muro, Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

    l'articolo 1130 codice civile su «I poteri dell'amministratore di condominio» ha subito una sostanziale modifica con la riforma del 2012 che ha ampliato notevolmente l'elenco dei poteri e dei doveri in capo all'amministratore;

    recita infatti, al punto 10 che: «10) L'Amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni»;

    pertanto tra i doveri previsti dall'articolo 1130 codice civile, alla fine di ogni anno, l'amministratore è tenuto a redigere il rendiconto della propria gestione. Sul rendiconto si sofferma più diffusamente l'articolo 1130-bis, anche in relazione ai diritti che, con riferimento ad esso, spettano ai condomini;

    sarebbe opportuno e necessario prevedere che, in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, venisse posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, a prevedere che, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo di gestione da parte degli amministratori di condominio, con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, sia posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.
9/2500-AR/268Tateo, Morrone, Bisa, Turri, Marchetti, Paolini, Cantalamessa, Potenti, Di Muro, Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

    l'articolo 1129 Codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) al comma 7 recita: «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica»;

    al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, sarebbe necessaria una modifica normativa, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile,

impegna il Governo

a modificare, nel primo provvedimento in materia, l'articolo 1129 del codice civile per prevedere l'obbligo dell'amministratore di condominio di riscuotere e pagare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, esclusivamente tramite uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e prevedere anche il diritto di ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, di poter prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.
9/2500-AR/269Bisa, Tateo, Morrone, Turri, Marchetti, Paolini, Cantalamessa, Potenti, Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle necessarie misure di contenimento, migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

    causa le complesse procedure da espletare, è emersa la scelta, per molte piccole e medie imprese, di non indebitarsi ulteriormente dinanzi all'incognita della ripresa economica e della possibilità di permanenza in vita dell'attività;

    al fine rilanciare l'economia del Paese, risultano, dunque, più adeguate ulteriori misure agevolative che siano in grado di rappresentare un contributo alla riduzione della pressione fiscale su imprese e partite IVA e, al contempo, d liberare maggiore liquidità;

    tra queste, si evidenzia, ad esempio, la possibilità di sospendere temporaneamente l'imposta di bollo attualmente dovuta per tutte le tipologie di conti correnti bancari (vincolati o meno), per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio, la cui cifra ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per le aziende, le imprese e i titolari di partita IVA;

    come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo si applica a estratti di conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio, comunicazioni periodiche dei prodotti finanziari, rapporti tra enti gestori e fondazioni bancarie;

    l'imposta è dovuta da tutti i titolari di conto corrente che sul proprio corto hanno una giacenza superiore ai 5 mila euro;

    peraltro, già in sede di discussione del decreto cosiddetto «Liquidità», il Governo si era impegnato, con parere favorevole con modificazione all'ordine del giorno 9/2461-AR/170, a dar seguito nel prossimo provvedimento utile alla sospensione temporanea della sopracitata imposto di bollo, vanificando però il proprio impegno con la riscontrata mancanza di una relativa specifica disposizione nel successivo decreto cosiddetto «Rilancio» in esame,

impegna il Governo

a considerare la sospensione temporanea, in relazione alla crisi economica conseguente all'emergenza COVID, dell'imposta di bollo di cui in premessa, valutando altresì l'opportunità di procedere alla sua totale cancellazione.
9/2500-AR/270Guidesi.


   La Camera,

   premesso che:

    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;

    in particolare, con riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, è indispensabile prevedere delle risorse allo scopo di garantire piena sicurezza ai cittadini e agli studenti che frequentano le nostre scuole e restituire così strutture pienamente funzionali e moderne, per consentire la migliore formazione ai ragazzi, che rappresentano il migliore investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne;

    peraltro, sulla presente tematica è in corso un confronto interlocutorio tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, e, a seguito dell'esame in V Commissione (Bilancio) del sopracitato provvedimento, risulta anche confermata la disponibilità del Governo a dar seguito ad uno specifico stanziamento in materia,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'assegnazione ai comuni di contributi per gli investimenti di cui in premessa.
9/2500-AR/271Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza non solo per lo Stato, ma anche per le Regioni e Province autonome e questa situazione mette a rischio in maniera non eludibile la salvaguardia degli equilibri dei bilanci;

    le Regioni a statuto ordinario hanno stimato un fabbisogno di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro, derivanti da minori entrate, in aumento rispetto a una prima valutazione di 2 miliardi già ufficializzata al Parlamento in occasione dell'Audizione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 aprile 2020 a causa del deteriorarsi delle condizioni economiche;

    si ricorda che, gli enti territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, non possono finanziare spesa corrente con debito e sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto dalla legge n. 243/2012 (articolo 9) – non possono, quindi, fare deficit – oltreché al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle precedenti manovre finanziarie;

    le Regioni e Province autonome sono l'unico comparto della PA che oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio previsti per tutti gli enti territoriali, contribuisce in modo reale agli obiettivi di finanza pubblica: le RSO contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per circa 13,8 miliardi di euro per il 2020 e non essendo sufficienti i tagli ai trasferimenti si è manifestata quindi la necessità di prevedere un avanzo (manovra ulteriore al pareggio) pari a 837,8 milioni per le RSO;

    in assenza di entrate, o di loro compensazione, le Regioni e le Province autonome si troveranno di fronte alla scelta di ridurre la spesa corrente, così disponendo in maniera prociclica esattamente l'opposto di quanto previsto dal DEF 2020, ovvero violando le norme per sugli equilibri dei bilanci e/o non rispettando gli obiettivi di finanza pubblica definiti. Peraltro, tale decisione dovrà essere presa immediatamente, in quanto la riduzione di spesa corrente sarà richiesta dai Collegi dei Revisori dei conti di ciascuna regione, in adeguamento rispetto alle entrate stimate e in nei tempi utili per l'approvazione delle leggi di assestamento al bilancio entro il 31 luglio. Il taglio alla spesa corrente sarebbe insostenibile e lineare in quanto concentrato nei mesi restanti dell'anno;

    si propone, dunque, di ovviare alla riduzione di entrate regionali non avendo dato seguito agli emendamenti proposti dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentati in parlamento attraverso la riprogrammazione di una quota di 2 miliardi dei programmi comunitari del programma 2014/2020 delle RSO che utilizzano le quote UE liberate a seguito della riprogrammazione creando nuovi spazi tali da, parzialmente, coprire le spese di cui agli articoli 1, 2 e 5 del DL, utilizzando le risorse liberate dalle RSO sui fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 in risposta alla pandemia COVID-19 (iniziativa denominata «Coronavirus Response Investment Initiative» (CRII)), attraverso un corrispondente utilizzo del preannunciato scostamento sugli obiettivi di finanza pubblica la suddetta misura avrebbe fornito copertura alle spese regionali in generale, a tutte le politiche regionali, ma soprattutto avrebbe messo in condizione le regioni di poter far fronte ad azioni anticicliche a favore della crescita e del contrasto all'emergenza COVID-19, in linea con le previsioni del DEF 2020 che si propongono di realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche «che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale» senza dover ricorrere a misure restrittive di politica fiscale che «durante il graduale rientro del rapporto debito /PIL sarebbero controproducenti»;

    tale misura, infine, non avrebbe determinato oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri di cui all'articolo 265 sono invariati, ma atteso gli esiti dei lavori della Commissione Bilancio,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la copertura delle minori entrate delle Regioni a statuto ordinario per un importo stimato pari a circa 2 miliardi di euro garantendo una integrazione delle risorse previste nell'articolo 111 a favore delle rso per l'anno 2020 non inferiore a 1,2 miliardi di euro, alla luce del fatto che a legislazione vigente si prevede una copertura di soli 500 milioni di euro e che si potrebbe prevedere che ove in ordine al predetto importo si ritenesse politicamente utile allinearsi agli effettivi incassi si potrebbe procedere al conguaglio – in negativo e in positivo-rispetto all'effettivo gettito dell'entrate ordinarie registrate sui bilanci delle rso nell'esercizio successivo.
9/2500-AR/272Comaroli, Garavaglia.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo hanno messo a dura prova il tessuto economico-produttivo nazionale, tutt'ora in seria difficoltà;

    i princìpi contabili sottopongono le imprese a ulteriori difficoltà legate alle regole di contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

impegna il Governo

a prevedere, per l'esercizio finanziario 2020, e derogando alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice civile e ai principi contabili OIC 16 e OIC 24, la possibilità per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di sospendere la contabilizzazione in conto economico delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, disapplicando altresì, per le quote di ammortamento sospese, efficacia degli articoli 102, 102-bis e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2500-AR/273Garavaglia, Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre agli obiettivi di finanza pubblica annuale mediante il versamento di un contributo pari a 726 milioni – circa il 12,77 per cento dell'intero bilancio regionale – che la stessa Regione si è impegnata a pagare allo Stato dal 2011;

    tuttavia, il versamento di tale contributo straordinario, previsto a seguito dell'intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla legge n. 220 del 2010, articolo 1, commi 151-159, modificata poi dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 512 a 523, risulta incompatibile con le difficoltà finanziarie che la Regione sta attraversando in questo periodo di emergenza da COVID-19, rischiando di determinare l'impossibilità di finanziare l'attività ordinaria;

    inoltre, ne conseguirebbe anche l'impossibilità di poter garantire ai cittadini i servizi essenziali previsti dalla Costituzione;

    si evidenzia, peraltro, l'insufficienza dello stanziamento di 1,5 miliardi di euro previsto dal Fondo unico per Regioni ordinarie e speciali a ristoro delle minori entrate causate dalla crisi pandemica,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'azzeramento del contributo al saldo di finanza pubblica dovuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2020 e 2021.
9/2500-AR/274Moschioni, Gava, Bubisutti, Panizzut.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 del decreto in conversione reca misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli;

   considerato che:

    il settore dell'automotive in Italia conta oltre un milione di occupati e incide sul PIL italiano per 10-11 punti percentuali;

    il mercato dell'auto è uno di quelli più colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria per via dell'elevatissima stock rimasto invenduto, come dimostrato dai dati impietosi relativi alle nuove immatricolazioni: nel primo semestre del 2020 il mercato è quasi dimezzato, con appena 583.960 auto vendute, pari a una flessione del 46,09 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019;

    rilanciare la vendita delle auto è un mezzo fondamentale per stimolare i consumi, oggi quasi del tutto atrofizzati; e ciò vale ancor di più con riguardo alla vendita di auto disegnate e prodotte in Italia; per la ripresa del settore sono state rifinanziate delle misure di incentivo all'acquisto previgenti e destinate alle sale persone fisiche;

    un importante contributo al rilancio del settore dell'automotive può giungere dalle amministrazioni pubbliche, le quali, nel rinnovo del parco mezzi a loro disposizione, dovrebbero privilegiare l'acquisto di veicoli prodotti nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare, con tempestività, i provvedimenti necessari a prevedere che le pubbliche amministrazioni chiamate a rinnovare il loro parco mezzi acquistino veicoli prodotti in Italia.
9/2500-AR/275Molinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II – Regime quadro della disciplina degli aiuti – del provvedimento all'esame prevede una serie di misure in particolare all'articolo 54 prevede che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

    con la Comunicazione 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), la Commissione Europea ha consentito agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

    la Comunicazione è stata oggetto nei mesi successivi di modifiche (il 3 aprile e l'8 maggio 2020) che hanno ulteriormente potenziato il raggio di azione degli interventi che gli Stati membri possono attuare per intervenire sulle situazioni di difficoltà conseguenti al COVID-19;

    i presupposti per l'applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione si realizzano in seguito all'avvenuta decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito di notifica di un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Lo Stato italiano, il più colpito dall'emergenza epidemiologica, ha provveduto con rilevante ritardo alla notifica del proprio regime di aiuto e lo ha fatto in modo tale che operativamente risultano ora non interamente sfruttabili le potenzialità messe a disposizione dalla UE;

    la durata massima prevista per i finanziamenti agevolati e per le garanzie a supporto della liquidità aziendale è infatti pari a 6 anni quando la Comunicazione prevede la possibilità per lo Stato membro di negoziare con la Commissione europea durate più ampie Allo stesso modo, il limite di intervento per impresa è fissato al 25 per cento del fatturato mentre la stessa Comunicazione prevede esplicitamente la possibilità che lo Stato membro definisca ambiti più ampi per comparti economici specifici, sempre negoziando tali aspetti con la CE;

    per il comparto agricolo, la rinuncia del governo italiano a negoziare queste possibili migliorie al regime di aiuto è significativamente penalizzante, in particolar modo il limite di intervento fissato nella percentuale del 25 per cento del fatturato, considerato anche in particolare regime fiscale che caratterizza le imprese del comparto laddove il fatturato non si presta a fungere efficacemente da parametro;

    la riprova che si tratta effettivamente di mancate opportunità che potevano invece essere colte a maggior sostegno delle imprese viene dal regime di aiuto notificato autonomamente alla Commissione europea dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di aiuti alle imprese;

    il regime di aiuto negoziato dal Friuli Venezia Giulia con la Commissione europea e da questa autorizzarci consente infatti la concessione di finanziamenti con curata di 8 anni e nella misura che non è parametrata al fatturato, ma individuata nel fabbisogno di liquidità delle imprese per i prossimi 13 mesi così come autocertificato dalle imprese,

impegna il Governo

ad ampliare la durata massima prevista per i finanziamenti agevolati e per le garanzie a supporto della liquidità aziendale per le imprese del settore agricolo e non solo, in quanto la Comunicazione 2020/C 91I/01 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) prevede la possibilità per lo Stato membro di negoziare con la Commissione europea durate più ampie, così come ha provveduto a fare la regione Friuli Venezia Giulia.
9/2500-AR/276Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 222 del provvedimento all'esame prevede una serie di disposizioni per il settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;

    dopo alcun segnali positivi, con il rimborso di una parte dei premi dell'anno 2019 il complesso meccanismo di versamento dei contributi assicurativi a favore degli agricoltori e degli allevatori nazionali, è tornato nuovamente ad arenarsi;

    le imprese del settore primario, che hanno già anticipato i pagamenti dei premi assicurativi, sono oggi in un momento di estrema difficoltà, dovendo fronteggiare questa situazione con una forte carenza di liquidità, dovuta alle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    per quanto concerne i contributi per l'anno 2019, l'Agea, ente incaricato dell'assegnazione dei contributi erogati dall'Unione europea, ha un sospeso, nei confronti delle aziende della provincia di Cuneo, di 1,4 milioni di euro di pagamenti, da erogare per la gestione del rischio su frutta e colture vegetali;

    la situazione si presenta molto più grave sul fronte dei rimborsi del comparto zootecnico dove gli allevatori sono ancora in attesa dei pagamenti riferiti all'anno 2015;

    soltanto l'8 per cento delle aziende zootecniche ha ricevuto i contributi per l'anno 2015 e solo il 5 per cento per l'anno 2016, una situazione simile si rileva per gli investimenti nelle strutture impiegate nel comparto ortofrutticolo, dove ci sono centinaia di aziende ancora in attesa dei dovuti rimborsi;

    le sollecitazioni di dicembre, avevano portato allo sblocco dei crediti, per l'anno anno 2019, per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro a favore delle imprese cuneesi, le quali adesso si trovano ad affrontare nuovamente le criticità, ancora non risolte, di un apparato burocratico vetusto e farraginoso;

    i costi dell'eccessiva burocrazia, secondo uno studio di Confcommercio, valgono 70 miliardi di minor crescita per il nostro Paese e rischiano di penalizzare fortemente oltre le aziende italiane, anche i consorzi di difesa, che anticipando i versamenti alle compagnie assicurative, si ritrovano poi esposti con le banche,

impegna il Governo

ad attivarsi immediatamente nella risoluzione della problematica esposta in premessa attraverso l'adozione di una revisione dell'attuale sistema dei rimborsi assicurativi, il quale sta mettendo in estrema difficoltà comparti strategici dell'economia del Paese.
9/2500-AR/277Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 177 del decreto-legge all'esame prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;

    i terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola e con utilizzazione agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di ammali sono considerati non edificagli, e quindi sono esenti IMU;

    però esiste una situazione in ambito familiare per la quale per la gestione dei terreni, atteso che, nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'IMU;

    tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche d ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole,

impegna il Governo

a prevede una revisione delle disposizioni relative alle agevolazioni in materia di IMU che permetta anche al coniuge o dei parenti in linea retta entro il terzo grado, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola di vedersi riconosciute le agevolazioni IMU nel caso in cui il terreno sia in godimento.
9/2500-AR/278Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto all'esame denominate «Rilancio» dovrebbe avere la finalità ai dare impulso ai settori in crisi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ma le disposizioni in esso contenute hanno lasciato in profonda crisi uno dei comparti che ha maggiormente sofferto durante il periodo del lockdown ovvero il settore florovivaistico;

    si tratta di un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;

    unica disposizione contenuta in questo provvedimento che riguarda marginalmente il settore del florovivaismo è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto all'esame che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese appartenenti al comparto agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un valore di 426,1 milioni di euro;

    inizialmente era stato assicurato che nel «Decreto Rilancio», sarebbe stato previsto un fondo ad hoc per il florovivaismo, ma questo non è accaduto e l'unica disposizione prevista, e poi totalmente modificata durante l'esame in commissione con l'attuale formulazione dell'articolo 222, era la previsione di un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 Analizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti da tutto il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19;

    vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;

    da un'indagine presentata alla Commissione Ue risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi Ue, così ripartiti 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;

    nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico. Le deroghe alle regole di concorrenza concesse dalla Commissione Ue non sono sufficienti a fornire un aiuto finanziario tangibile, a causa delle sue specificità del settore florovivaistico;

    la Commissione europea ha riconosciuto che il comparto è stato uno più colpiti a livello europeo dalla crisi pandemica ed ha incoraggiato i produttori di fiori e piante in vaso a chiedere un sostegno a livello razionale dall'imminente fondo Next Generation Ue (750 miliardi euro), perché il bilancio agricolo Ue non può essere nobilitato per fornire sostegno diretto a nessun settore agricolo;

    un contributo importante al settore potrebbe derivare sia da l'estensione dei «bonus» previsti dall'articolo 119 del decreto-legge all'esame al «bonus verde», magari aumentando la percentuale di credito di imposta, raddoppiando il massimale ammissibile e dimezzando gli anni d beneficio della misura che da una migliore pianificazione del verde urbano ed extraurbano che favorisca gli investimenti pubblici, migliorando la qualità dell'aria a beneficio della collettività,

impegna il Governo

al fine di assicurare la continuità aziendale e per dare loro immediata liquidità favorendo la ripresa del settore florovivaistico, ad adottare misure urgenti ad hoc, intervenendo anche in sede europea per ottenere risorse per il settore, che non ha mai usufruito di misure di sostegno nonché prevedere un'estensione dei bonus previsti dal presente decreto al «bonus verde».
9/2500-AR/279Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi. L'elevato numero ai componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;

    il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza, specialmente nelle zone montane, a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari, spesso distanti fra di loro, riferibili ad un unico proprietario e intervallati da terreni appartenenti ad altri;

    la frammentazione fondiaria, inoltre, porta ad avere delle zone rurali abbandonate perché la coltivazione o il mantenimento di detti fondi risulta difficile e non redditizio ed anche a causa delle ridotte dimensioni dei lotti (particella fondiaria nella montagna italiana è inferiore a 0,50 ettari) che si configurano spesso come delle strisce di terreno lunghe e strette, caratteristiche dell'assetto montano e che mal si prestano alle lavorazioni agrarie;

    la frammentazione della proprietà fondiaria è un fattore negativo che incide fortemente sui costi di produzione delle colture, ed è una grossa limitazione alla manutenzione dei terreni montani con conseguenti riflessi negativi sull'assetto ambientale ed idrogeologico del territorio nonché sulla conservazione del paesaggio montano;

    la frammentazione fondiaria spesso rappresenta il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia, in misura maggiore e più incisiva, in reazione alla successione a causa di morte, dove la pedissequa applicazione del regime ereditario dettato dal codice civile può dar luogo alla frammentazione del fondo rustico;

    la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia a ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

    al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli della piccola proprietà contadina di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria sarebbe opportuno prevedere una revisione delle attuale normativa che preveda, tra le altre cose, una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani,

impegna il Governo

ad attuare un incisivo intervento di razionalizzazione fondiaria nei territori agroforestali montani favorendo la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà polverizzate, in modo da sostenere gli interventi volti a integrare, ove possibile, le superfici e a contribuire alla rettificazione dei confini dei fondi agricoli, inoltre a prevedere, una riduzione, fino all'esenzione, delle imposte catastali, di registro e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali concernenti gli immobili.
9/2500-AR/280Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 103 del provvedimento all'esame, introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;

    a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;

    la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;

    infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103;

    di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;

    si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

    era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;

    in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più del fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione del lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;

    i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;

    anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge all'esame, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.
9/2500-AR/281Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    un animale da compagnia è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quegli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione;

    si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie; i benefìci del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini; gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più riconosciuto nel nostro Paese, così come accade in molti Stati europei, per il ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre più profondo tra uomo e animale;

    per benessere di un animale si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente e, per poterlo salvaguardare, è necessario che questi abbiano un regime alimentare adeguato, possano esprimere comportamenti naturali, essere tutelati contro il dolore, la sofferenza, le ferite e le malattie;

    le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie, che appunto salvaguardano la salute degli animali da compagnia o da affezione, sono soggette ad Iva al 22 per cento ed anche il cibo per la loro alimentazione è soggetto alla stessa aliquota, alla stregua dei beni di lusso;

    alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, purtroppo non è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, in quanto gli alimenti per cani o gatti, per la vendita al minuto, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota a Iva ridotta;

    al proprietario dell'animale da affezione rimane la magra consolazione, di usufruire della detrazione dall'Irpef il 19 per cento per le spese veterinarie sostenute per le cure veterinarie prestate a cani, gatti e altri animali domestici (pesci rossi, pappagalli, criceti, ecc.); magra consolazione perché su queste spese esiste il limite di spesa con una franchigia a prescindere dal numero di animali posseduti, comprese sia le prestazioni professionali del medico veterinario che la spesa per i medicinali;

    molte persone, a causa della crisi economica in atto perché a seguito dell'emergenza da COVID-19 hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, e quindi si trovano in condizioni economiche molto difficili e non sono più in grado di garantire al proprio animale le cure e il cibo necessari, perché queste sono molto onerose a causa, appunto, della forte tassazione che, inevitabilmente, porta a ridurre l'attenzione sul benessere degli animali;

    capita, inoltre, molto spesso che per le medesime motivazioni o anche perché inizialmente si è pensato che il Coronavirus potesse essere trasmesso da cani o gatti questi venissero abbandonati, infatti dall'inizio dell'emergenza il tasso di abbandono degli animali da compagnia o da affezione è aumentato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre la pressione fiscale sui proprietari di animali da compagnia prevedendo una riduzione dell'Iva sugli alimenti, sui prodotti farmaceutici veterinari da banco, sugli integratori e sulle prestazioni veterinarie per cani, gatti e altri animali da affezione e, altresì, a prevedere l'aumento della soglia di detraibilità delle spese in quanto una simile misura potrebbe essere di sostegno alle famiglie che possiedono animali da compagnia o da affezione, che si trovano magari in condizioni di difficoltà economica dovuta dalla crisi economica a seguito dell'emergenza da COVID-19, perché gli animali non sono oggetti e la loro salute è interesse di tutta la collettività.
9/2500-AR/282Maturi, Loss, Bubisutti, Liuni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 222-bis prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, con conseguente incremento di 10 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;

    le gelate tardive del periodo tra fine marzo e inizio aprile 2020 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna in particolar modo le campagne delle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Città Metropolitana di Bologna, hanno interessato principalmente il settore ortofrutticolo;

    la superficie interessata da questo evento eccezionale è di circa 48 mila ettari di frutteti ad alta specializzazione produttiva, con perdite che arrivano a sfiorare il 90 per cento del raccolto previsto per quest'anno nel caso delle albicocche, quasi 9 mila imprese agricole colpite e una stima provvisoria dei danni che ammonta a quasi 400 milioni di euro;

    il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è stato messo ulteriormente a dura prova dopo i danni provocati dalla cimice asiatica e dall'emergenza Coronavirus;

    in merito alla possibilità per le imprese agricole di assicurarsi contro l'evento gelo, è necessario sottolineare che, pur essendo aperti i Condifesa (gli organismi assicurativi degli agricoltori), gli imprenditori erano impossibilitati a muoversi a seguito delle restrizioni nazionali imposte all'emergenza COVID-19, quindi, in difficoltà per stipulare l'assicurazione, a ciò si aggiunge poi il fatto che molti agricoltori erano in quarantena e altri residenti in provincia di Reggio Emilia, Modena e Rimini in isolamento, così come pure il Comune di Medicina (Bologna), dichiarato «zona rossa» dal 15 marzo scorso;

    le misure adottate con l'articolo 222-bis del decreto-legge all'esame, alla luce di quanti siano i danni stimati nella sola regione Emilia-Romagna risultano insufficienti a coprire il fabbisogno delle imprese agricole,

impegna il Governo

a prevedere, alla luce di quanto esposto in premessa e dalla stima dei danni subiti dalla sola regione Emilia-Romagna, un incremento delle risorse previste dall'articolo 222-bis del decreto-legge all'esame al fine di permette un giusto ristoro alle imprese agricole danneggiate da questi eventi eccezionali.
9/2500-AR/283Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 222 del decreto-legge all'esame prevede in favore del settore della pesca disposizioni riguardanti il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca oltre che l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

    le imprese della pesca nel periodo del lockdown, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre significativamente le loro attività sia per i prezzi bassi al mercato che per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), ed anche per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;

    il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, agli articoli 4 e 6 prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

    per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 30 del 1997,

impegna il Governo

a prevedere un alleggerimento, almeno temporaneo così come previsto per le disposizioni contenute al comma 2 dell'articolo 222 del provvedimento all'esame, dell'attuale pressione fiscale, intervenendo sulla legge n. 30 del 1998 che detta norme in subiecta materia per le imprese della pesca professionale, in acque marittime, interne e lagunari, al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, e per poter dare ossigeno e la necessaria liquidità dovuta ad uno dei settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2500-AR/284Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la banda larga, in troppe valli alpine, e altri territori fuori dalle grandi città, è ancora un miraggio. Impossibile navigare decentemente in Internet e garantire moderni servizi digitali a cittadini e imprese. Anche dove è stata posata la fibra ottica, le centrali non sono state allacciate, il dispacciamento verso gli immobili non è stato realizzato e i gestori del servizio continuano a considerare le zone montane «aree a fallimento di mercato»;

    da decenni si susseguono nelle denunce il problema che si presenta nelle zone di montagna, tra le quali quelle torinesi e cuneesi, dove è difficile anche parlare di 3G o 4G ed in alcuni casi nemmeno il 2G funziona con la conseguenza che gli abitanti restano isolati a tutti gli effetti;

    la mappatura delle aree non coperte dal servizio ha permesso di individuare 1.220 Comuni su tutto il territorio nazionale di cui 200 luoghi, solo in Piemonte tra borghi, frazioni, strade, in cui telefonare, mandare un messaggio e navigare in internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi;

    appare di tutta evidenza come «il Piano banda ultralarga (BUL)» sia in ritardo di almeno un anno e mezzo in tutta Italia. I comuni dove devono essere eseguiti gli interventi nelle «aree bianche» (rurali e montani) sono oltre 7.000. Ed è per questo che le istituzioni ed il mondo economico hanno chiesto a Infratel e a Open Fiber di accelerare i tempi. Del resto, il programma già esiste;

    il ritardo del Piano BUL risulta essere gravissimo e occorrono precisi interventi per sbloccarlo, contestualizzandolo nelle altre sfere del divario digitale. La rete sottodimensionata e appesantita in questi mesi sia da maggior utilizzo domestico sia dall'instabilità della banda fornita dagli operatori del mercato ha evidenziato limiti importanti all'efficienza del processo di innovazione sui territori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di consentire un'adeguata e uniforme dotazione di infrastrutture digitali su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle aree più periferiche e interne del Paese, un obiettivo non più rinviabile per garantire pari opportunità di sviluppo recuperando sia i ritardi nell'attuazione del Piano nazionale della Banda Ultra Larga sia per l'eliminazione del digital divide che riguarda ancora tante zone del nostro territorio, a danno delle Autonomie locali, delle imprese, dei cittadini.
9/2500-AR/285Giglio Vigna, Molinari, Maccanti, Boldi, Giaccone, Tiramani, Gastaldi, Pettazzi, Gusmeroli, Benvenuto, Patelli, Caffaratto.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown non ha risparmiato nessuno, un settore in grave difficoltà è quello dello street food con oltre 25 mila operatori solo in Italia;

    delle 180 mila attività di commercio al dettaglio in area pubblica censite da UnionCamere, il 18,5 per cento è specializzato nella somministrazione di cibo e bevande. Di queste, sono 3.500 le attività su ruota registrate (i cosiddetti food truck e simili) e poco oltre 20 mila le realtà che possono disporre di un gazebo su strada, afferenti alla categoria degli ambulanti, ma con licenza di somministrazione itinerante;

    se infatti nei ristoranti si prospettano misure di sicurezza come il distanziamento sociale e le barriere in plexiglass, il mondo dello street food basato su festival in piazza e grandi aggregazioni, spesso stagionali, sembra non vedere la possibilità di una disciplina che possa essere di supporto;

    secondo le stime, il danno economico del settore ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i milioni di euro di merce invenduta, o deteriorata durante il periodo di inattività;

    una situazione drammatica che ha investito non solo l'Italia ma tutto il mondo mettendo a dura prova migliaia di famiglie;

    tra le richieste, pervenute al Governo dalle associazioni di categoria vi sono contributi a fondo perduto per le aziende del settore, l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso e la semplificazione burocratica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di predisporre strumenti di sostegno ad un settore fortemente penalizzato la cui previsione di ripresa sarà più lontana nel tempo rispetto ad altri settori della ristorazione.
9/2500-AR/286Tiramani, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 48-bis, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), prevede misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti;

    in particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino;

    tuttavia, pur manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto, la problematica dei magazzini occupati da merce invenduta a causa dell'emergenza da COVID 19 riguarda anche altri comparti del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che hanno registrato un notevole calo di fatturato nel 2020, caratterizzato – con riferimento ai settori agroalimentare e della ristorazione – anche dall'impossibilità di riutilizzare i prodotti irreversibilmente deteriorati,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, l'estensione dell'incentivo fiscale sopracitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, per le perdite subite a causa della svalutazione della merce di magazzino.
9/2500-AR/287Legnaioli, Caparvi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 111 del presente provvedimento prevede lo stanziamento a favore delle Regioni e delle Province autonome di risorse per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19; tuttavia, si evidenzia che le Regioni a statuto speciale risultano fortemente penalizzate da uno stanziamento che, di fatto, viene ripartito tra tutte le Regioni del territorio nazionale;

    risulta, dunque, auspicabile la previsione di un ulteriore stanziamento di risorse a favore delle Regioni a statuto speciale, affinché risulti garantita l'erogazione dei servizi essenziali per gli ambiti di competenza primaria, nonché al fine di sostenere il personale del comparto sanitario e di potenziare la rete assistenziale territoriale,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, uno stanziamento aggiuntivo per le Regioni a statuto speciale per le finalità di cui in premessa.
9/2500-AR/288Piccolo, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VI reca importanti misure fiscali tra cui una delle più rilevanti è la previsione – contenuta all'articolo 119 del decreto – di una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;

    tali misure agevolative sono state pensate in un'ottica sia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese sia di nuova spinta per le imprese del settore edilizio, ma nell'attuale lettera dell'articolo 119 del decreto in esame si applicano solo agli Interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e ne restano comunque escluse le abitazioni signorili, ville o castelli (A1, A8, A9), in quanto ritenute edifici di lusso;

    tali limitazioni si scontrano in realtà con la sentita esigenza di recupero del patrimonio storico-artistico del Paese: occorre tener presente che l'esclusione di tali edifici dal perimetro delle agevolazioni, in un momento di grande crisi economica, disincentiva sia i privati che gli enti comunali dall'intraprendere lavori di recupero e adeguamento antisismico di immobili che spesso rivestono un interesse storico-artistico per i cittadini e che a causa degli ingenti costi di manutenzione sono a rischio di decadimento;

    in Italia inoltre sono 205.443 i beni culturali registrati nel 2017, estesi sul 93 per cento dei comuni italiani e oggi rappresentano una parte considerevole del nostro patrimonio storico-artistico. Purtroppo le difficoltà di bilancio dei comuni italiani e le scarse risorse che gli stessi possono destinare alla valorizzazione di beni immobili pubblici, ivi comprese le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici di interesse storico e artistico, non consentono di sfruttare al meglio il patrimonio comune;

    sarebbe pertanto opportuno prevedere delle agevolazioni per incentivare le opere di recupero, di efficientamento energetico e di messa In sicurezza del patrimonio immobiliare storico-artistico sia dei privati che dei comuni anche per riconsegnare alla cittadinanza quelle ville, quei castelli, quelle dimore storiche che oltre ad avere un incommensurabile valore economico rappresentano per alcune realtà locali dei simboli di identità culturale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative che, per le esigenze illustrate in premessa e in linea con quanto già disposto dall'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedano incentivi fiscali per gli interventi di recupero, di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici di rilevanza storico-artistica di proprietà sia dei privati che dei comuni italiani.
9/2500-AR/289Pretto, Racchella, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    un'altra provincia ad oggi esclusa, pur essendo fortemente colpita, è quella di Mantova, per la peculiarità di taluni Comuni;

    Canneto sull'Oglio, ad esempio, ricade amministrativamente nella provincia di Mantova ma, trattandosi di comune di confine, geograficamente, socialmente ed economicamente è più prossima alla provincia di Cremona e, di conseguenza, ha subito in pieno il focolaio di Cremona, nel mese di marzo 2020, infatti, il comune ha registrato 31 decessi su poco più di 4.000 abitanti, con un incremento della mortalità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a 337,5 per cento;

    stesso discorso vale per il comune di Viadana, confinante con la provincia di Cremona, e nello specifico con il comune di Casalmaggiore: gli intensi rapporti lavorativi con i vicinissimi comuni della zona rossa cremonese e la condivisione di numerosi servizi socio-sanitari, tra cui l'ospedale Oglio Po in comune con Casalmaggiore, hanno contribuito ad una rapida diffusione del contagio, che ha portato il comune a registrare una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,26 per cento della popolazione ed a 64 decessi;

    le stesse ragioni valgono anche per il comune di Castiglione delle Stiviere, confinante con i comuni bresciani di Carpenedolo, Montichiari, Lonato e Calcinato, che ha registrato una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,04 per cento della popolazione, oltre a numerosi decessi, con gravi conseguenze negative del lockdown per tutto l'indotto economico del territorio, particolarmente rivolto al settore manifatturiero e tessile, al turismo ed all'enogastronomia;

    è indubbio, pertanto, l'importanza per i citati comuni di accedere a fondi, contributi o qualunque programma di finanziamento straordinario;

    l'articolo 112-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione anche con il contributo del gruppo Lega Salvini Premier, ha istituito un fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, demandando ad un successivo decreto del ministero dell'interno la ripartizione delle risorse,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di emanazione del decreto di riparto delle risorse, della peculiarità dei comuni citati in premessa e, più in generale, di tutti i comuni della provincia di Mantova particolarmente danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2500-AR/290Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa a tutela delle vittime dell'amianto, soprattutto con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 che hanno modificato ed integrato la tematica della concessione dei benefici previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL;

    ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto, infatti, l'ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali che consistono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l'attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi) svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione,

impegna il Governo

ad intervenire, in occasione della prossima manovra economica, al fine di stanziare risorse in favore dei lavoratori che si ammalano di una patologia correlata all'esposizione all'amianto, valutando la possibilità di introdurre specifici benefici previdenziali.
9/2500-AR/291Gerardi, Durigon, Zicchieri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia ed in particolare all'articolo 35 stabilisce che SACE S.p.A. conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;

    in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato autorizzato, da un precedente provvedimento per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nel limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

    le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa.
9/2500-AR/292Comencini, Boniardi, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pretto, Piccolo, Zicchieri, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone al Titolo II, Misure di sostegno, alle imprese e all'economia;

    uno dei comparti più rilevanti e strategici per il sistema Paese è quello dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza: registra annualmente un fatturato di circa 14 miliardi di euro – di cui il 70 per cento derivante da export – che si traduce in 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto diretto e nell'occupazione di circa 160 mila addetti;

    il provvedimento all'esame, all'articolo 164, dispone che, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, ha la possibilità di stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari,

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire che le entrate determinate dalla disposizione in premessa siano destinate prioritariamente ai programmi di investimento della Difesa.
9/2500-AR/293Castiello, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 238-bis, norme al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, anche riconfigurando il Centro alti studi per la difesa, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;

    l'offerta formativa della summenzionata Scuola è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché tra gli esperti di tale comitato si valutino anche figure di alta professionalità provenienti dal mondo dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza.
9/2500-AR/294Grimoldi, Piccolo, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Pretto, Zicchieri, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 21, che i volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta;

    i militari sono in prima linea durante la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e l'esigenza di trattenere in servizio i volontari a fronte di una carenza di domande per accedere al ruolo di VFP1 era già stato rappresentato come una possibile soluzione da parte di alcune forze politiche;

    durante un'apposita indagine conoscitiva, gli stessi Stati Maggiori delle Forze armate, durante le audizioni presso la Commissione Difesa di questa Camera, hanno anticipato la necessità di allungare i tempi di permanenza dei volontari in ferma prefissata,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché si realizzi in tempi adeguati una riforma nel senso di allungare i tempi della ferma prefissata, al fine di offrire ai volontari delle Forze armate una concreta possibilità di lavoro, di preparazione e di specializzazione.
9/2500-AR/295Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia;

    il settore dell'industria della difesa ha un ruolo strategico nel post-emergenza COVID-19, sia per capacità industriali, sai per innovazioni tecnologiche e può quindi contribuire a conferire un rinnovato impulso all'industria nazionale e al conseguente rilancio del Paese;

    le imprese italiane che fanno parta di tale comparto rappresentano un volano per la crescita dell'Italia e risulterebbe pertanto vantaggioso, tanto più nell'eccezionale gravità del momento, assicurare ogni sostegno dell'industria nazionale a significativo contenuto tecnologico, come quella della Difesa, a tutela di una forza lavoro eccezionalmente qualificata, prezioso patrimonio d'eccellenza assolutamente da non disperdere,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza, che registra annualmente un fatturato di circa 14 miliardi di euro, con un'occupazione di circa 160 mila addetti, sia tutelato e sostenuto anche attraverso le norme del presente provvedimento.
9/2500-AR/296Picchi, Pretto, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Zicchieri, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone in merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;

    in particolare la norma contenuta all'articolo 164 novella l'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento militare;

    l'articolo 306 non è tuttavia novellato nella disposizione che prevede che i proventi derivanti dalle alienazioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,

impegna il Governo

ad adoperarsi per intervenire con successivo provvedimento, affinché venga novellata anche la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni e tali proventi siano riassegnati ai programmi di investimento della Difesa.
9/2500-AR/297Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 42, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

    le start up di ricerca e innovazione nel comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza sono ad alto contenuto di tecnologia avanzata e, di norma, gli spin off di tali start up innovative si rivelano utili sia in campo civile che militare,

impegna il Governo

ad adoperarsi per valorizzare e promuovere, in particolare, le start up ad alto valore aggiunto per il comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza.
9/2500-AR/298Fantuz, Ferrari, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.


   La Camera,

   premesso che:

    Voghera merita di tornare ad essere un centro ferroviario importante per il nord Italia. Sono centinaia i pendolari che ogni giorno viaggiano per raggiungere il capoluogo lombardo per lavoro o per studio. È necessario pertanto implementare e migliorare il servizio ferroviario per consentire ad un importante centro urbano – quale è quello vogherese, che conta poco di meno di 40 mila abitanti e a cui si aggiungono le aree limitrofe dell'Oltrepò pavese – un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano;

    la linea Suburbana S13 mette in collegamento diretto Pavia con il centro di Milano, Malpensa e l'area Nord-Milano attraverso lo snodo di Rogoredo, garantendo 40.000 posti al giorno in più e consentendo un risparmio di 64.800 minuti ogni anno. Da Rogoredo, i treni si immettono nel Passante Ferroviario di Milano, intercettando tutte e tre le linee metropolitane ed effettuano in tutto 7 fermate urbane fino ad attestarsi a Milano Bovisa, sulla rete FNM;

    è opportuno procedere al prolungamento di tale infrastruttura da Pavia a Voghera, così da consentire ad un importante centro urbano, quale è quello vogherese, un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano; a tal fine è importante avviare in tempi brevi la redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea S13;

    l'Oltre Po lombardo ha storicamente ritrovato anche nel porto di Genova il naturale collegamento tra i propri centri di produzione con i mercati attivi marittimi; l'attuale collegamento ferroviario, strettamente correlato alla realizzazione del terzo valico dei Giovi, prevede già il potenziamento della linea Milano-Genova nella tratta tra Tortona e Voghera in cui convergono anche i flussi della direttrice Torino-Alessandria-Piacenza, come risultante dall'aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (intervento 0286B);

    occorre tuttavia abbreviare i tempi per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e della realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curone, che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti;

    si tratta di due opere fondamentali per il comune di Voghera che rappresenta il cuore dell'oltrepò, la terra delle più nobili e antiche riserve vinicole della Lombardia e delle peculiarità culinarie sobrie ed essenziali, strettamente legate ai prodotti agricoli del territorio; la riqualificazione della rete ferroviaria diventa essenziale per gli scambi commerciali e la riduzione del trasporto su gomma,

impegna il Governo:

   nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per colmare, con la massima urgenza le carenze delle infrastrutture ferroviarie di Voghera, provvedendo in particolare;

   ad autorizzare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ad utilizzare parte delle risorse, di cui al comma 3 dell'articolo 208, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento da Pavia a Voghera dell'infrastruttura relativa alla linea S13 del servizio ferroviario suburbano di Milano;

   nell'ambito del potenziamento della linea Milano-Genova, ad individuare le opportune risorse per anticipare all'anno 2020 il finanziamento del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, in cui convergono anche i flussi della direttrice Torino-Alessandria-Piacenza, come risultante dall'aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021.
9/2500-AR/299Lucchini, Molinari, Rixi, Maccanti, Boldi, Pettazzi, Maggioni, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per il rilancio e sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese;

    i tavoli sulle infrastrutture delle due province di Mantova e Cremona, svolti nello scorso anno, hanno condiviso un orientamento comune sulla strategicità del nuovo asse viario a percorrenza veloce, tra le istituzioni locali e le categorie economiche; tutti concordano che i due poli economici importanti di Mantova e di Cremona devono essere collegati meglio su gomma e su ferro;

    dopo decenni di attesa, ora si potrebbe sciogliere un nodo importante per il futuro del territorio delle due province, in favore delle imprese e del lavoro; il sostegno, anche finanziario, del Governo alla realizzazione dell'opera potrebbe portare alla gara d'appalto dell'autostrada in tempi brevi per garantirne la messa in esercizio per le Olimpiadi del 2026;

    la volontà di costruire l'autostrada Cremona-Mantova collegando tra loro l'A22 (Autobrennero) e l'A21 (Brescia-Piacenza-Torino) è stata confermata anche dalla disponibilità della Regione Lombardia a contribuire alla quota privata di finanziamento dell'asse viario,

impegna il Governo:

   nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere normativo, ad inserire l'autostrada Cremona-Mantova, cosiddetta Stradivaria, tra le opere considerate strategiche per il rilancio del Paese, la cui realizzazione è ritenuta necessaria ed urgente per il superamento della fase emergenziale e per far fronte agli effetti negativi di natura economica post crisi da COVID-19;

   a sostenere, anche con un contributo finanziario, la realizzazione dell'opera per garantirne l'avvio della gara d'appalto in tempi brevi, ai fini della messa in esercizio dell'opera per le Olimpiadi del 2026.
9/2500-AR/300Gobbato, Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi.


   La Camera,

   premesso che:

    a tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, emerge ancora un quadro di disperazione e sconforto tra la popolazione interessata, con una ricostruzione che va molto a rilento; i problemi sono ancora tanti, i finanziamenti tardano, paesi come Accumuli, Visso, Amatrice sono tuttora in macerie;

    nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori colpiti dal terremoto del centro Italia, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza da COVID-19 si è dimostrata ancora più pesante e intollerabile alla popolazione già provata duramente dal devastante terremoto del 2016 e 2017;

    occorrono provvedimenti urgenti e improcrastinabili per i territori terremotati;

    in particolare occorre prorogare gli effetti della Zona Franca Urbana ad un periodo temporale più ampio, almeno fino al 2026, in quanto le condizioni di ripresa e riavvio dell'economia create dalla «Zona Franca Urbana» scadono al 2020 e riconoscono le agevolazioni alle nuove iniziative imprenditoriali che si insediano nel «cratere» solo fino al 31 dicembre 2019; la previsione di un periodo di tempo così limitato risulta poco efficace, ed eventuali proroghe concesse di biennio in biennio generano incertezza tra gli operatori e non contribuiscono ad una programmazione ragionata degli investimenti in un arco temporale adeguato;

    inoltre, occorre porre rimedio alle molte difficoltà che hanno incontrato i contribuenti terremotati nell'aderire alle procedure per le definizioni agevolate dei carichi erariali affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-ter (ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018) e alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» (per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, a causa del mancato raccordo tra le norme citate e i periodi di sospensione dei versamenti dei tributi previsti dalle norme speciali agevolative per il terremoto, infatti, in tali pericoli, l'Agenzia delle Entrate non ha potuto e non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affinare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione; la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

    in seguito all'approvazione di un emendamento del gruppo Lega al Senato durante la discussione della legge di bilancio per il 2019, è stato inserito, nella legge n. 145 del 2018, il comma 986 che, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee) per l'anno 2019, prevede l'esclusione dal calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Si tratta di una norma dal grande rilievo sociale e di modesto onere che occorre prorogare anche per il 2020 e per gli anni successivi,

impegna il Governo:

   ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere normativo per poter riconoscere alle imprese già insediate nei territori terremotati del centro Italia, le agevolazioni e gli effetti della Zona Franca Urbana istituita nel «cratere», per un periodo temporale più ampio, almeno fino al 2026, ed estendere i medesimi benefici anche alle imprese che vi si insediano negli anni 2020 e 2021;

   ad adottare le misure necessarie per correggere le incongruenze e il mancato raccordo tra le norme in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti delle procedure di definizione agevolata di cui in premessa, oppure prevedere la proroga di un ulteriore anno, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, con riferimento ai territori colpiti dal Sisma del Centro Italia;

   a prevedere, attraverso gli opportuni provvedimenti normativi, la proroga della disposizione ex articolo 1, comma 986 della legge 145 del 2018 che, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), prevede l'esclusione dal calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.
9/2500-AR/301Saltamartini, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    le croniche carenze infrastrutturali della regione Marche creano da anni gravissimi disagi ai residenti e agli imprenditori e diventano ancora più pressanti e impellenti in questo momento di improcrastinabile necessità di rilancio dell'economia; urge la realizzazione di interventi basilari per evitare lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale, come il completamento delle opere sulla A14, in particolare nel tratto sud della regione, il ripristino delle strutture viarie che interessano l'area del cratere, i collegamenti dalla costa alle aree interne, la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie, che attualmente penalizzano fortemente i collegamenti nord-sud;

    i continui lavori dell'ultimo anno e mezzo sull'autostrada A14 e i continui problemi emersi – dal rogo della galleria di Grottammare ai cantieri di riqualificazione dei tunnel fino ai sequestri dei viadotti – hanno portato a restringimenti di carreggiata, fonte di code e incidenti, creando evidenti criticità e disagi agli automobilisti e ingenti danni agli operatori del trasporto merci conto terzi che, su scala nazionale, affrontano il tragitto nord/sud Italia e viceversa utilizzando la viabilità adriatica, ciò anche per la carenza di vie alternative in grado di garantire un livello di servizio sufficiente per gli spostamenti dei tanti veicoli e Tir che circolano quotidianamente nella zona;

    la risoluzione del nodo viario in uscita dal porto di Ancona è indispensabile per la riqualificazione e sviluppo del porto e, pertanto, occorre accelerare la realizzazione dei lavori di connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, di cui l'ANAS ha già completato lo studio di fattibilità tecnico-economica;

    occorre accelerare la realizzazione degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, previsti dal Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., che costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano; l'adeguamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara ha come obiettivo il miglioramento dei collegamenti tra le principali zone urbane interessate dai nodi ferroviari dell'alta velocità/alta capacità ai Firenze e Roma e altre direttrici, nonché dei collegamenti lungo la rete RFI e altri sistemi di trasporto locali,

impegna il Governo:

   nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per colmare con la massima urgenza le croniche carenze infrastrutturali della regione Marche provvedendo in particolare:

    ad attivarsi per quanto di competenza per risolvere le problematiche sui lavori cella A14, tutelando la sicurezza degli utenti e l'attività professionale dei trasportatori merci che percorrono tale autostrada;

    ad accelerare la realizzazione dei lavori di connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;

    ad accelerare la realizzazione degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, previsti dal Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.
9/2500-AR/302Patassini, Rixi, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio di Venezia rappresenta un sistema ambientale e urbano complesso, delicato e molto articolato, che può essere governato solo utilizzando soluzioni e strumenti particolari;

    gli eccezionali allagamenti verificatisi a Venezia il 12 novembre scorso e nei giorni successivi, dove l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194, registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, hanno messo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, rendendo, altresì, improcrastinabile non solo il completamento del MOSE ma anche il rifinanziamento della legge speciale per Venezia per consentire il finanziamento, con continuità, degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

    infatti, come da impegno preso dal Governo il 19 novembre 2019, con una mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari e approvata dall'Assemblea della Camera, occorre adottare iniziative urgenti per aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia, individuando le opportune fonti strutturali di finanziamento, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a Piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato «dossier Venezia», con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di «custodi del Patrimonio di Venezia»;

    l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenze socio-economiche in un territorio a prevalente vocazione turistica richiedono l'accelerazione delle iniziative tese al rilancio del tessuto urbanistico, anche attraverso il riavvio, con le opportune risorse economiche, delle opere previste dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 recante «Nuovi interventi per la salvaguardia ai Venezia»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per provvedere, nei prossimi provvedimenti governativi di carattere normativo, al rifinanziamento della legge speciale per la città metropolitana di Venezia e consentire il riavvio, con le opportune risorse economiche, degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».
9/2500-AR/303Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Zordan, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, nell'area tra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, rappresenta una struttura importante del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19, poiché è destinato ad ospitare varie discipline specialistiche e distrettuali, diventando il polo sanitario di riferimento territoriale per un bacino di utenza stimato in oltre 90 mila persone;

    dopo oltre 10 anni di continue ed estenuanti partenze e frenate, finalmente, dal 2016 sono cominciati i lavori per la realizzazione del Lotto 1, grazie ai contributi di Stato, fondi regionali e mutui stipulati dall'Asl TO3, nonché alla partecipazione attiva del Comune di Venaria Reale, che ha messo a disposizione, a beneficio della collettività, l'area per la realizzazione dell'opera;

    da gennaio 2020, hanno cominciato i primi spostamenti, dalla vecchia sede di alla nuova struttura, dei servizi amministrativi, degli uffici e dei servizi distrettuali, nonché delle cure domiciliari e del punto unico di accoglienza socio-sanitario;

    il completamento di tale struttura, da anni attesa dalla popolazione, è essenziale per migliorare le prestazioni sanitarie erogate alla popolazione;

    occorre completare in tempi brevi le opere complementari;

    si ritiene, pertanto, importantissimo accedere ai finanziamenti previsti dal presente decreto-legge per poter garantire l'ampliamento del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'Asl To3,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza per garantire un sostegno finanziario alla Regione Piemonte per l'ampliamento del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'Asl To3, allo scopo di rafforzare le strutture sanitarie e poliambulatoriali e completare le opere complementari, anche utilizzando le risorse economiche previste dal presente decreto-legge.
9/2500-AR/304Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Camera ha approvato un emendamento al decreto rilancio, presentato dal gruppo Liberi e uguali, che sospende l'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

    tale norma che va contro la libera proprietà privata, prolunga una sospensione in vigore ormai dal 17 marzo scorso, per tutti gli affitti e per tutte le procedure, sia per morosità che per locazione, creando differenze e discriminazioni tra affittuari e proprietari in quanto aumenta le forme di aiuto in favore degli inquilini ma toglie un reddito legittimo ai proprietari degli immobili;

    senz'altro tale norma provocherà anche effetti negativi su tutto il mercato immobiliare, rendendo sempre più difficile il mercato delle locazioni;

    è stata scelta la strada del mero assistenzialismo, perdendo l'occasione per aiutare veramente il mondo del lavoro e l'enormità di piccole e medie imprese, di artigiani, di commercianti, di professionisti, che caratterizza il nostro tessuto produttivo e che rappresenta il nostro patrimonio economico;

    l'associazione dei proprietari ha stigmatizzato aspramente la norma, come «la pietra tombale sull'affitto in Italia, con conseguenze nefaste su accesso all'abitazione e sviluppo delle attività commerciali»;

    la disposizione non considera minimamente le esigenze e le condizioni economiche del proprietario locatore, che potrebbe trovarsi privo di reddito perché magari ha perso il lavoro e ora resta anche senza l'affitto della sua unica proprietà;

    si tratta di una misura gravissima, perché risolve le esigenze di una categoria, quelle degli inquilini, attraverso un'altra categoria di cittadini a proprie spese e senza alcun indennizzo, caricando a questi ultimi gli obblighi sociali e morali dello Stato italiano;

    peraltro, la norma non riguarda esclusivamente gli sfratti maturati in emergenza COVID-19, ma riguarda anche situazioni pregresse, che nulle hanno a che vedere con. la recente emergenza; si tratta infatti di una misura generica che riguarda tutti, arche coloro che dall'emergenza sanitaria non hanno subito danni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere normativo, di rivedere l'articolo 17-bis del decreto in esame che prevede la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, anche bilanciando con appositi indennizzi le perdite subite dai proprietari degli immobili che non possono entrare in possesso della loro proprietà privata, per non penalizzare i proprietari immobiliari i quali non sono una categoria di «privilegiati» ma hanno fatto investimenti con sacrifici.
9/2500-AR/305Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Tarantino, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini, Polidori.


   La Camera,

   premesso che:

    la legna è stata il primo combustibile impiegato dall'uomo per far fronte alle condizioni avverse dei climi invernali; il processo evolutivo sociale ha poi consentito, nel corso del tempo, l'impiego di altre forme di combustibile e quindi di generatori utilizzanti combustibili liquidi e gassosi come il gasolio e il gas metano;

    tuttavia, per tutti quei luoghi non serviti da gasdotti, zone collinari o di montagna, la biomassa solida rappresenta ancora oggi il combustibile primario regolarmente impiegato per il riscaldamento delle abitazioni;

    con l'avanzamento tecnologico i sistemi tradizionali – come le classiche stufe e i caminetti a legna – sono stati integrati con nuove tipologie di generatori di calore assimilabili a vere e proprie caldaie. I generatori di calore a biomassa infatti, non solo migliorano il comfort termico e potenziano la distribuzione del calore, ma riducono anche i consumi di combustibile e abbattono le emissioni fino all'80 per cento, integrandosi tra l'altro in una filiera che per le aree collinari e di montagna è ancora molto importante per l'economia locale;

    la legna e i suoi derivati (pellet, segatura e cippato) sono fonti energetiche a impatto neutro; ciò significa che, durante il processo di combustione, liberano una quantità di CO2 pari a quella che la pianta ha assorbito durante la sua crescita mediante il processo di fotosintesi;

    inoltre, le foreste italiane aumentano, con un incremento del 72,6 per cento nel periodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9 per cento dal 2005 al 2015); e arrivano a coprire il 36,4 per cento della superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. Investire sul potenziamento della filiera foresta-legno-energia, con particolare riferimento alla multifunzionalità della risorsa legno, significa anche favorire l'integrazione delle filiere legno nella programmazione dello sviluppo locale, ove le aree rurali sono particolarmente sensibili e in necessità di poter sviluppare il proprio potenziale;

    il riscaldamento a biomassa è quindi una soluzione a impatto nullo sull'effetto serra. Le ridotte emissioni inquinanti sono inoltre rafforzate dal fatto che il combustibile e spesso reperibile in loco, a «km 0», senza necessità di ricorrere ai mezzi di trasporto pesante;

    le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 119, non hanno considerato la possibilità di applicare in toto il bonus per tutti i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa, con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 136, consentendo, esclusivamente, che la detrazione prevista sia applicabile solo nei casi di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

    infatti, nel comparto del riscaldamento si dà una forte spinta verso la sostituzione degli attuali impianti domestici, ma per quarto si sia provato a tenere in conto le tecnologie a fonti rinnovabili presenti sul mercato efficienti ai sensi della Direttiva 2018/2002, tra cui il teleriscaldamento abbinato all'utilizzo delle biomasse legnose, non si è voluto consentire il passaggio al riscaldamento a biomasse in tutti i casi di sostituzione di vecchi impianti, limitando di fatto la portata del provvedimento alle aree montane;

    gli obiettivi previsti dal PNIEC prevedono una quota del 30 per cento di fonti rinnovabili entro il 2030 e la Direttiva 2018/2002 promuove il teleriscaldamento efficiente tra le misure prioritarie anche e soprattutto per il recupero di risorse energetiche in ambito locale altrimenti inutilizzabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di potenziare la transizione energetica verso interventi di efficienza energetica che favoriscano la diffusione delle fonti rinnovabili e metta in atto misure coerenti con gli obiettivi definiti dal PNIEC, tra cui la promozione dei generatori di calore a biomassa e del teleriscaldamento efficiente, per sostenere anche la filiera foresta-legno-energia, fondamentale per molte realtà rurali.
9/2500-AR/306Loss, Liuni, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte individuato la necessità di una stazione «in linea» dei treni Alta Velocità a Parma in corrispondenza dell'insediamento della Fiera di Parma confermando l'intenzione ai attivarsi con Rete Ferroviaria Italiane e Ferrovie dello Stato;

    nella seduta del consiglio comunale di Parma del 25 maggio scorso è stata approvata senza alcun voto contrario una mozione perché si avviasse con la massima urgenza possibile uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una stazione AV in linea;

    si intenderebbe pertanto avviare in tempi rapidi un percorso tecnico che, attraverso un'analisi dei dati riguardanti il bacino di utenza e attraverso uno studio di fattibilità trasportistico ed infrastrutturale, potrà permettere di scegliere la strada migliore da intraprendere sul potenziamento del servizio dei treni ad alta velocità sul territorio di Parma perché la stazione Mediopadana di Reggio Emilia così come è oggi non è sufficiente;

    una nuova stazione di alta velocità sarebbe strategica per i collegamenti stradali e autostradali che convergono su Parma e sinergica con la Mediopadana di Reggio Emilia, ovvero con fermate alternate a Parma o a Reggio, rispondendo ad una fetta di mercato che oggi non utilizza la Mediopadana (solo 5 per cento dei passeggeri ha destinazione Parma) e potrebbe inoltre sopperire alla prossima saturazione della stazione Reggio AV (prevista entro 4/5 anni);

    una nuova stazione di alta velocità alle Fiere di Parma sarebbe sinergica agli allestimenti fieristici di più ampio richiamo, e potrebbe usufruire dei parcheggi esistenti e di quelli in programmazione, che senza la presenza della stazione alta velocità potrebbero risultare in esubero per il solo utilizzo fieristico;

    l'ipotesi della nuova stazione AV nelle vicinanze della Fiera di Parma e nei pressi della località di Baganzola resta la migliore nel lungo periodo, perché non ha problemi di «rottura di carico» e perché potrebbe lavorare in sinergia con la Mediopadana, non sottraendo di fatto passeggeri ma dando risposta ad una richiesta di trasporto su ferro che la stazione di Reggio Emilia non soddisfa,

impegna il Governo

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una stazione in linea per la fermata AV a Parma, vicino alla Fiera di Parma nei pressi della località di Baganzola.
9/2500-AR/307Cavandoli, Tombolato, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Cestari, Gava, Tomasi.


   La Camera,

   premesso che:

    in un momento in cui il dibattito sulla sanità è più vivo che mai, con lo scopo di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Farnesiana la Commissione tecnica ha già approvato il cambio di destinazione d'uso dell'area di sedime in area per «attrezzature sanitarie», in variante al Psc;

    la pandemia, che ha cambiato lo scenario in cui si colloca il nuovo ospedale, ha insegnato molto a tutti dal punto di vista delle esigenze sanitarie, laddove occorrono strutture moderne, più elastiche e meno rigide, con più spazi a disposizione e con nuovi collegamenti logistici;

    il nuovo ospedale di Piacenza è destinato a diventare il primo post Covid d'Italia, e forse anche il primo d'Europa;

    per realizzare tale obiettivo, occorre accelerare molto sulle procedure, bisogna utilizzare tutti gli strumenti economici e tutte deroghe in materia edilizia previste dall'articolo 2 del decreto-legge per le strutture ospedaliere e, soprattutto, bisogna usufruire di tutte le semplificazioni, accelerazioni e deroghe che si spera dovrà contenere il prossimo decreto semplificazioni,

impegna il Governo

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali attesi con il decreto semplificazioni, ad inserire il nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza, della macroarea sita in Via Farnesiana tra le infrastrutture sanitarie strategiche ed indispensabili per il territorio nazionale, anche prevedendo la nomina di un commissario straordinario, da individuare nella figura del Sindaco del comune di Piacenza che dovrà essere dotato con poteri e funzioni derogatorie e semplificate per il celere espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.
9/2500-AR/308Murelli, Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1-bis, introdotto durante l'esame in V Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento sottoscritto anche dal gruppo della lega, destina risorse al rimborso, per il 2020 del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE fino a euro 15.000;

    a tal fine vengono vincolati euro 20 milioni del complessivo incremento, per euro 160 milioni per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dal comma 1 dello stesso articolo 29;

    tale disposizione è prevista per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020;

    si apprende dai media che la disposizione raggiunge un numero limitato di studenti pari a circa 100 mila e occorre pertanto individuare risorse opportune per ampliarne la platea degli interessati;

    infatti, dopo la chiusura delle Università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie; si stima, si tratta di circa 660 mila universitari;

    la correlazione della norma di rimborso alla data del 31 luglio risulta inadeguata, tenuto conto che il mese di agosto è comunque, già nell'ordinario, un periodo di locazione non usufruito per gli studenti e che, ad oggi, non è ancora certa una ripresa dei corsi universitari dal prossimo settembre,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative un'estensione temporale della norma di cui in premessa, applicandola a tutto il periodo di sospensione delle lezioni universitarie, valutando altresì l'opportunità di ampliare la platea degli studenti interessati dall'articolo 29 comma 1-bis prevedendo l'innalzamento della soglia ISEE a 30.000 euro.
9/2500-AR/309Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al Titolo II, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare, il contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 è una delle misure più importanti e attese dagli operatori economici duramente colpiti dal fermo produttivo conseguente alle misure di contenimento;

    il comma 4 del predetto articolo definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

    la condizione così come stabilita si calcola applicando una percentuale sullo scostamento tra i due fatturati. La percentuale da applicare è pari al 20 per cento se i ricavi e compensi 2019 non superano i 400 mila euro, del 15 per cento se superano i 400 mila ma non 1 milione, del 10 per cento se superano il milione ma non i 5 milioni di euro, soglia massima al superamento del quale ricordiamo non spetta più il contributo, aver previsto come parametro economico di riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è fuorviante, iniquo e potenzialmente svantaggioso, soprattutto per le attività economiche che consolidano i loro fatturati su un andamento fluttuante delle loro entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere dei correttivi applicativi, che riflettano quindi le specificità di talune categorie il cui gap di fatturato non può essere misurato esclusivamente con riferimento ad aprile 2019, bensì dovrà essere valutato in relazione all'intero anno precedente.
9/2500-AR/310Ribolla, Molinari, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il permanere di una situazione di allerta sanitaria per il COVID-19 imporrà, alla riapertura delle scuole a settembre, l'esigenza di tenere distanziati gli studenti e ciò comporterà un inevitabile necessità di reperire maggiori spazi, ma soprattutto un maggior numero di insegnanti;

    una situazione particolare e inedita come l'attuale legittima perciò l'istituzione di uno strumento aggiuntivo per il reclutamento dei docenti, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti alle classi: la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste;

    il concorso per soli titoli, nato nel 1989, conosciuto come «doppio canale», nel 1999 è stato convertito, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, in graduatoria permanente, ora ad esaurimento. Questa trasformazione è stata accettata dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 3 ottobre 2006 n. 21298). Le graduatorie, quindi, possono essere permanenti, tuttora attive per il reclutamento del personale ATA e un tempo attive anche per il reclutamento dei docenti, oppure ad esaurimento come strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche dalla Corte Costituzionale;

    il meccanismo della «graduatoria» è dunque pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche «tutelato», dal momento che la Suprema Corte ha sancito che alla stessa va assegnato il 50 per cento dei posti annualmente disponibili, percentuale aumentabile nel caso d'esaurimento di parallele graduatorie concorsuali; fatto che si verificherà dato che il numero di posti del concorso straordinario è talmente esiguo, 32.000 in tre anni e, solo quest'anno, andranno in pensione più di 30.000 docenti. Inoltre non è definito quando verranno banditi i concorsi ordinari, e ormai sono circa 220 mila i precari in lista d'attesa;

   considerato inoltre che:

    nell'attuale situazione, l'interesse pubblico primario è quello di coprire tutti i posti vacanti e disponibili, di conseguenza, detratti quelli assegnati con le procedure ordinarie preesistenti (GM e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno;

    nelle graduatorie del piano ci stabilizzazione i docenti presenti hanno tutti conseguito la laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari oltre a preservare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Inoltre tutti possono vantare tre anni di servizio nella scuola statale;

    molti dei presenti in graduatoria sono per di più abilitati, il che significa che dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione professionale teorica. Molti non sono riusciti ad abilitarsi solo perché vittime di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle SSIS (Scuole specializzazione insegnamento superiore), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione;

    le proposte emendative della Lega in tal senso, presentate al decreto Rilancio che ripropongono due emendamenti già presentati al decreto Scuola, sono state bocciate dalla maggioranza, se fossero state approvate avrebbero consentito, a settembre di stabilizzare fino a 100.000 insegnanti per titoli e servizio, come peraltro auspicato dai sindacati e da esponenti di numerose forze politiche, anche interne all'attuale maggioranza,

impegna il Governo

ad abbandonare l'atteggiamento di aprioristica chiusura, tenuto fino ad ora, adottando iniziative normative volte alla immediata stabilizzazione di tutti i docenti che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali, previsto dalla normativa comunitaria, senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti dal docente.
9/2500-AR/311Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'insegnamento di sostegno vede impiegato personale precario ben oltre il 35 per cento dei posti legittimamente costituiti per attuare l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili;

    proprio la categoria scolastica che avrebbe bisogno di essere maggiormente tutelata viene invece affidata a supplenti sempre diversi o a personale variamente utilizzato che a ogni inizio di anno scolastico è costretto ad un accelerato rodaggio per entrare nella dinamica cognitiva e comportamentale che caratterizza ciascun alunno disabile, il quale non ha nessuna garanzia di continuità scolastica, caratteristica fondamentale ed ineludibile per progredire nell'apprendimento;

    un'eventuale stabilizzazione dei posti permetterebbe una seria programmazione didattica, fin dall'inizio dell'anno scolastico e potrebbe realizzare economie di scala, nella misura in cui ciascun dirigente scolastico, conoscendo già all'epoca della formulazione dell'organico la reale consistenza delle forze disponibili, potrà attuare le migliori soluzioni per un proficuo utilizzo del personale assegnato;

    al fine di fornire un'adeguata risposta all'esigenza di mantenimento del reddito nella disastrosa situazione economica che purtroppo sta accompagnando sempre di più la tragica epidemia del COVID-19, sarebbe importante assicurare la stabilità lavorativa a migliaia di precari che da anni lavorano a pieno titolo nella scuola;

    gli interventi riguardanti il sostegno hanno un costo relativamente contenuto, poiché alla previsione di uno stanziamento atto a garantire la costituzione di 50.000 posti in organico di diritto (12 mensilità di stipendio base, suscettibili di incremento solo a seguito della ricostruzione di carriera), si accompagna la sensibile diminuzione del capitolo di spesa destinato al pagamento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle lezioni (mediamente 10 mensilità di stipendio base non incrementabili o 12 mensilità nel caso delle supplenze annuali);

    inoltre, se il bilancio dello Stato per quanto attiene ai capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione risulterà incrementato, è altrettanto vero che verrà proporzionalmente ridotto il bilancio dell'INPS, che non dovrà più pagare la NASPI a decine di migliaia di docenti;

   atteso inoltre che:

    la scuola dell'infanzia è spesso assente in molti territori e in altri di frequente ridotta alla sola sezione antimeridiana ed inoltre è necessario l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria,

impegna il Governo

ad incrementare la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dalle norme ivi richiamate attraverso la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto, e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento, di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado, anche per incrementare la funzionalità della didattica a distanza qualora risulti necessario e per attivare l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria, fondamentale per il consapevole rispetto delle regole democratiche.
9/2500-AR/312Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    un elemento importantissimo da tenere in considerazione per l'inizio del prossimo anno scolastico è il distanziamento obbligatorio tra gli studenti, quindi, è necessario introdurre una radicale revisione del numero degli studenti nelle aule;

    occorre ad esempio affrontare con urgenza il tema delle classi pollaio in quanto occorre ridurre il numero degli alunni per classe, invece abbiamo ancora classi con oltre 30 alunni, spesso inseriti in aule non a norma di sicurezza;

    da anni le scuole paritarie convivono con una costante crisi di iscrizioni, e molte aule in dotazione risultano quindi inutilizzate: proprio quelle che servirebbero ad ospitare gli alunni delle statali da collocare in spazi alternativi, peraltro ancora tutti da definire;

   considerato che:

    le 12.564 scuole paritarie, parte integrante del sistema scolastico pubblico d'istruzione, dispongono di spazi importanti per accogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che per il distanziamento non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza, allo scopo di utilizzare gli spazi in disuso delle scuole paritarie per accogliere oltre un milione di alunni che non potranno rimanere nei loro istituti per via delle aule troppo piccole rispetto al numero di iscritti per classe e a parametri sul distanziamento fisico imposti dal Comitato tecnico-scientifico e a rivedere tutta la politica precedentemente imposta sul numero degli alunni per classe e prevedere un serio piano di aumento degli organici.
9/2500-AR/313Latini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

    la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

    le difficoltà e i sacrifici economici derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

    in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga corto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream ad opera delle università.
9/2500-AR/314Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso.


   La Camera,

   considerata, nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 183, ai sensi della quale la città di Parma mantiene il titolo di capitale italiana della cultura, già assegnato l'anno scorso, anche per l'anno 2021;

   ricordato che tale proroga, chiesta con forza dai rappresentanti della Lega del territorio parmense sin dal decreto cosiddetto Cura Italia, con emendamenti e con l'ordine del giorno n. 9/2463/307, si è resa necessaria a causa del lockdown per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha portato, inevitabilmente, alla sospensione di una serie di eventi culturali ed artistici già programmati;

   rammentato, infatti, l'entusiasmo che ha accompagnato il 12 gennaio scorso la cerimonia istituzionale di inaugurazione alla presenza del Presidente della repubblica e i primi eventi in programma;

   considerato che, proprio a causa del lockdown, alcuni eventi sono stati cancellati, che le regole sul distanziamento sociale quale misura precauzionale per contenere il rischio di contagio non agevolano la fruizione dell'offerta culturale e che la crisi economica sta riverberandosi in modo molto pesante anche sul turismo culturale;

   tenuto conto altresì che il calendario degli eventi deve essere riprogrammato e arricchito in vista del 2021,

impegna il Governo

a sostenere le potenzialità del territorio parmense, prevedendo, nei prossimi provvedimenti utili, maggiori risorse per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico della città di Parma quale «Capitale italiana della Cultura» per il 2021.
9/2500-AR/315Tomasi, Cavandoli, Cestari, Murelli, Tombolato, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    gli archivi di Stato sono strategicamente rilevanti per la trasmissione del sapere storico del nostro Paese;

    oggi, il loro ruolo sembra essere dimenticato o addirittura svuotato a causa di una situazione economico-finanziaria che da tempo rende molto difficile interventi di manutenzione e di inventariazione delle carte;

    a questo si aggiunge il problema della mancanza di personale specializzato dovuta all'assenza di ricambio generazionale per coprire quei posti lasciati vacanti da molti pensionamenti;

    nel febbraio 2020, il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha accolto un ordine del giorno, 9/02325-AR/182, a mia prima firma, in cui si impegnava a reperire le risorse necessarie a favore degli archivi, ma siamo ancora lontani dal passare dalle parole ai fatti;

   considerato che:

    nel Decreto Rilancio non è prevista alcuna misura a sostegno degli archivi, e alcuni di essi come quello di Vicenza e di Bassano del Grappa il prossimo anno rischiano di chiudere proprio per mancanza di personale,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare e allo stesso tempo valorizzare un importante patrimonio culturale del nostro Paese.
9/2500-AR/316Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 218 del presente decreto reca misure sullo sport, uno dei settori che ha maggiormente risentito dell'emergenza sanitaria;

    lo Sport Bonus 2020 è un credito d'imposta dei 65 per cento spettante sulle erogazioni liberali, per opere di manutenzione o restauro o anche per la realizzazione di nuove strutture sportive, effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche (SSD) e dal 2020 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva;

   considerato che:

    tutto lo sport italiano deve oggi affrontare una emergenza economica che potrebbe avere significative ricadute sulla vita dei numerosissimi lavoratori del settore,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili l'estensione della misura dello sport bonus anche alle strutture private, per un rilancio del Paese anche attraverso lo sport, grazie al suo ruolo nel tessuto sociale del Paese.
9/2500-AR/317Fogliani, Belotti, Basini, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    frequentemente nelle scuole italiane gli studenti con disabilità non vengono assistiti dai previsti insegnanti specializzati sul sostegno che dovrebbero garantire la necessaria integrazione e inclusione di questi studenti;

    in contrasto al dettato costituzionale e alla legge n. 104 del 1992, gli studenti disabili vengono assistiti da docenti che svolgono una funzione di semplice assistenza, questo a causa dell'ormai endemica carenza di docenti specializzati;

    si tratta di docenti precari di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, i quali vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica;

    è quindi necessario innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione,

impegna il Governo:

   a prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno;

   qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM e possa, di conseguenza, incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, a determinare con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.
9/2500-AR/318Colmellere, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    solo pochi mesi fa l'allerta in Italia per il rischio di attentati terroristici di matrice integralista islamica era ai massimi livelli, tanto che lo stesso Ministero dell'interno aveva emanato una circolare che invitava poliziotti, carabinieri e finanzieri a «rafforzare le misure di vigilanza e controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili e in particolare le principali stazioni di servizio e gli obiettivi a esse collegati, nonché a ogni ulteriore obiettivo ritenuto sensibile per la circostanza»;

    l'attenzione sulla minaccia di possibili attentati rimane e deve rimanere costante e ciò anche alla luce dell'aumento preoccupante dei flussi migratori irregolari ormai incontrollati che, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, non solo non si sono arrestati ma sono addirittura triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

    per poter far fronte in modo adeguato alle nuove forme di terrorismo occorre garantire non solo ai reparti speciali ma a tutti gli appartenenti delle forze di polizia quotidianamente impegnati sul territorio nuovi modelli addestrativi in grado di fornire agli stessi adeguate capacità di prevenire e affrontare un attacco in condizioni d sicurezza e consentire allo Stato così di assicurare reale tutela ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire uno specifico corso antiterrorismo destinato a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio.
9/2500-AR/319Cantalamessa, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    in particolare il comma 2 dispone relativamente a misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;

    tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del Covid-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;

    attualmente, le camere di sicurezza ubicate all'interno dei vari uffici di Polizia, oltre ad essere da tempo insufficienti rispetto alle effettive esigenze, sono anche caratterizzate da oggettive condizioni di inadeguatezza che si ripercuotono nella regolare e corretta gestione nonché sorveglianza degli arrestati e contestualmente sulla sicurezza degli agenti di Polizia in particolar modo in un periodo di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di realizzare nuove camere di sicurezza detentive e adeguare quelle esistenti secondo le prescrizioni di cui alla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in conformità ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da Covid-19.
9/2500-AR/320Paolini, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    il comma 2 dell'articolo dispone con riguardo alle misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui sono quotidianamente esposti le Forze di Polizia in ragione delle attività espletate sul territorio a favore della collettività e ancor di più negli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica;

    al fine di rendere effettive le condizioni di sicurezza in cui sono chiamati ad operare gli agenti ma anche di razionalizzare le risorse a disposizione, è necessario garantire altresì un sistema permanente volto al continuo monitoraggio dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine attraverso una commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali delle medesime;

    difatti, numerosi sono i casi riportati dalle cronache in cui agenti delle forze dell'ordine sono stati vittime di incidenti o addirittura hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio a causa di inadeguati dispositivi di difesa e sicurezza, e tale rischio appare ancor più grave alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche carattere normativo, al fine di istituire un'apposita commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di polizia con il compito di procedere al controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché della necessità di eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni in uso alle stesse.
9/2500-AR/321Caffaratto, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    il comma 2 dispone in merito all'equipaggiamento delle Forze di polizia;

    le dotazioni a disposizione delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per espletare in condizioni di sicurezza il servizio d'ordine pubblico in circostanze rischiose non sono sempre all'altezza delle esigenze attuali;

    le apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» consentirebbero invece di conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna, anche di carattere normativo, al fine di dotare del sistema di bordo «Mercurio» tutte le autovetture delle Forze di polizia in servizio di controllo sul territorio.
9/2500-AR/322Marchetti, Tonelli, Caparvi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia costituisce un interesse pubblico, concorrendo al miglioramento della sua capacità di tutelare la sicurezza del cittadini e salvaguardare le istituzioni;

    al contempo, tra i settori economici maggiormente colpiti dal blocco delle attività conseguente all'imposizione delle quarantene vi è certamente anche quello delle attività legate alla pratica sportiva;

    interventi che facilitassero l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e agli altri luoghi deputati allo svolgimento di attività sportive coglierebbero pertanto il duplice obiettivo di assicurare il mantenimento in condizioni di piena efficienza fisica del personale delle forze dell'ordine e di contribuire al rilancia del comparto che gestisce palestre ed impianti sportivi,

impegna il Governo

a mettere al più presto allo studio un sistema efficace di incentivazione e promozione dell'accesso del personale delle forze dell'ordine a palestre ed altri luoghi idonei alla pratica sportiva.
9/2500-AR/323Andrea Crippa, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    l'incremento dell'efficienza operativa ed il miglioramento delle capacità di difesa del personale delle forze di polizia costituiscono un interesse pubblico, traducendosi in una più efficace attività di presidio del territorio, prevenzione e repressione del crimine;

    efficienza operativa e capacità di autodifesa dipendono altresì dalla continuità dell'addestramento al tiro, che può avvenire anche in poligoni gestiti da privati;

    anche i gestori dei poligoni hanno sofferto conseguenze economiche rilevanti per effetto dell'imposizione delle quarantene e del blocco delle attività che ne è disceso nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    è possibile con apposite misure di incentivazione e sostegno incrementare l'attività di addestramento al tiro del personale delle forze dell'ordine e conseguentemente sostenere la ripresa delle società che gestiscono i poligoni, colpite pesantemente dal lockdown,

impegna il Governo

a porre al più presto allo studio misure di incentivazione che consentano al maggior numero possibile di operatori delle forze dell'ordine di svolgere costante attività di addestramento al tiro anche in poligoni gestiti da privati.
9/2500-AR/324Raffaelli, Tonelli, Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    costituisce un interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

    l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

    è di particolare importanza fornire agli operatori delle forze dell'ordine equipaggiamenti protettivi come i caschi u-bot ed armi come le pistole mitragliatrici, con commesse dalle quali potrebbero trarre beneficio anche alcuni produttori nazionali, certamente colpiti dagli effetti recessivi provocati dal Covid-19 e dalle quarantene,

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire le risorse da destinare all'indispensabile potenziamento degli equipaggiamenti protettivi in dotazione alle forze dell'ordine, come il casco u-bot, e dell'armamento individuale, in particolare per l'acquisto di pistole mitragliatrici, che dispiegano un eccezionale effetto deterrente sulla criminalità.
9/2500-AR/325Badole, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

    costituisce un interesse pubblico quello fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

    recenti e dolorosi fatti di cronaca, verificatisi prima dell'arrivo in Italia del SARS-CoV-2, hanno dimostrato l'importanza per gli operatori delle forze dell'ordine di disporre di equipaggiamenti differenziati in ragione dei tipo di servizio svolto;

    in particolare, è emersa la necessità di differenziare le fondine destinate all'alloggiamento delle armi di servizio, dal momento che le circostanze di prevedibile ricorso alle armi sono diverse a seconda che l'episodio determinante colga l'operatore mentre è impegnato nel mantenimento dell'ordine pubblico, nel controllo del territorio o in attività di polizia giudiziaria;

    non è purtroppo da escludere che nei prossimi mesi l'aumento delle tensioni generato dalla crisi economico-sociale indotta dal Covid-19 determini una vera e propria emergenza da gestire con la maggiore attenzione possibile,

impegna il Governo

ad elaborare un piano di acquisto ed allocazione di nuove fondine da destinare agli operatori delle forze dell'ordine, prevedendone l'attribuzione di diversi modelli a seconda che gli utilizzatori siano impegnati in servizio di ordine pubblico, presidio del territorio o polizia giudiziaria.
9/2500-AR/326D'Eramo, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    al di là di quanto stabilito dall'articolo 23 del provvedimento, persiste l'esigenza di riconoscere in modo più adeguato la specificità della funzione e dei ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, anche per tener conto dell'apporto dato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    è in particolare necessario migliorare i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento del servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività direttamente collegate alla protezione degli asset economico-finanziari e alla difesa nazionale,

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire alla prima occasione utile le risorse da destinare al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività direttamente collegate alla protezione degli asset economico-finanziari e alla difesa nazionale.
9/2500-AR/327Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

    costituisce un permanente interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi rispondenti alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

    l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

    risulterebbero tuttora insufficienti le dotazioni di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia a disposizione del personale delle forze dell'ordine,

impegna il Governo

a reperire alla prima occasione utile le risorse da destinare all'urgente acquisto di lotti ulteriori di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia, da mettere a disposizione del personale delle forze dell'ordine.
9/2500-AR/328Vallotto, Tonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    sono parte del rilancio del sistema economico e produttivo nazionale anche la prevenzione, il contrasto e la repressione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marine e lacustri dei paese nella stagione estiva, che non sembrano aver ricevuto adeguata considerazione all'interno del provvedimento in esame;

    abusivismo commerciale e compravendita di beni contraffatti avvengono inoltre con modalità che spesso violano le norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,

impegna il Governo

ad incrementare alla prima occasione utile le risorse attribuite al Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in modo tale da destinarne una parte alla prevenzione, al contrasto e alla repressione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti che interessano le spiagge marine e lacustri del paese nella stagione estiva.
9/2500-AR/329Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il decreto-legge cosiddetto Rilancio con particolare riguardo alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»;

    valutate, in particolare, le modifiche recate dall'articolo 68 del provvedimento in esame all'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 che non risolvono la criticità relativa alla richiesta di Fsba (fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato) di preventiva iscrizione e regolarizzazione della posizione contributiva ai fini dell'accesso alla prestazione Covid-19;

    ricordato, infatti, che il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto n. 18/ 2020, cosiddetto Cura Italia, ha previsto, che siano i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato nei limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, trasferiti ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

    ribadito che la tesi dell'iscrizione e regolarità contributiva triennale con il Fsba, ai fini dell'accesso al beneficio della cassa integrazione, rappresenta per migliaia di artigiani l'obbligo di pagamento dell'equivalente di 36 mesi di iscrizione, per una cifra intorno ai 4/5 mila euro;

    preso atto che il Fondo ha adottato una delibera, lo scorso 8 aprile, in base alla quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e che la stessa delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

    ritenuto, invero, che la citata disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto Cura Italia andrebbe interpretata come l'individuazione di un canale semplificato per l'erogazione dell'ammortizzatore con causale Covid-19 e non già la strada per creare – de facto – nuovi iscritti dai fondo settore artigiano;

    constatato che la circolare Inps n. 47/2020 esplicitamente prevede che, per ottenere la prestazione, «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare gli opportuni correttivi alla disposizione citata in premessa, affinché continui ad essere garantito il principio della volontarietà dell'adesione al Fondo e, soprattutto, l'intento del legislatore di sostenere il settore artigiano con una misura di integrazione salariale ovvero di sostegno al reddito privo di contropartita.
9/2500-AR/330Caparvi, Moschioni, Durigon, Murelli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Caffaratto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 38, comma 2-bis, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al precedente comma 2 al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione;

    tale intervento normativo, tuttavia, risulta alquanto limitato e non sembra considerare l'intero settore delle start-up, costituito da numerose e diversificate aziende;

    gli ultimi dati dell'Osservatorio Mise-Infocamere-Unioncamere, infatti, registrano oltre 11 mila newco, con il 73,3 per cento che fornisce servizi alle imprese (produzione di software e consulenza informatica, 35,6 per cento; attività di R&S, 13,8 per cento; attività dei servizi d'informazione, 9,0 per cento), il 17,9 per cento operante nel manifatturiero (fabbricazione di macchinari, computer e prodotti elettronici e ottici) ed il 3,3 per cento opera nel commercio; l'impatto della crisi pandemica da COVID-19 richiederebbe l'erogazione di risorse aggiuntive non previste, al fine di affrontare una situazione talmente inaspettata ed evitare che molte di esse si trovino rapidamente in default, mettendo non solo a rischio migliaia di posti di lavoro altamente qualificati, ma anche un know-how sviluppato in anni di investimenti significativi che sono oggi più che mai fondamentali per la competitività del sistema-Paese,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, uno stanziamento aggiuntivo a favore del settore delle start-up, al fine di evitare i rischi di cui in premessa.
9/2500-AR/331Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Paternoster, Covolo, Alessandro Pagano, Gerardi, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

    il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dalla rapida realizzazione degli interventi di cui necessitano le infrastrutture e le vie di trasporto presenti sul territorio italiano;

    buona parte della rete viaria italiana è ora interessata da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, a causa di manutenzione inadeguata e di eventi franosi che si sono susseguiti nel corso del tempo;

    emblematico è il caso dell'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26): qui i lavori di manutenzione sono causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria, con pesanti disagi per i cittadini soprattutto nelle ore di punta: tutti gli automobilisti e i camionisti diretti verso Genova e il Levante ligure si trovano infatti costretti a stare fermi per ore, bloccati sull'asfalto, fino alla piena riapertura delle gallerie;

    pur comprendendo la necessità di garantire la massima sicurezza della rete autostradale, appare d'uopo richiamare l'attenzione del Governo rispetto ad una situazione insostenibile per tutti gli utenti che giornalmente utilizzano la rete viaria per motivi personali o professionali, anche in ragione della perdurante assenza di valide alternative di trasporto;

    la situazione è ancor più grave in ragione della drammatica crisi che interessa il sistema trasportistico italiano nella fase successiva al c.d. lockdown: in tal senso, il caso del trasporto portuale è emblematico, ove si registra un crollo dei volumi superiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo

ad adottare, con tempestività, ogni azione volta alla risoluzione dei gravissimi disagi che interessano la viabilità italiana, in particolare quella ligure, e al rilancio del sistema trasportistico italiano, per sostenere tanto la domanda quanto l'offerta.
9/2500-AR/332Rixi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020 tralasciando incredibilmente le radio nazionali comunitarie;

    le radio non hanno mai chiuso durante l'emergenza, continuando a trasmettere musica, informazione, aggiornamenti, intrattenimento;

    le misure di sostegno adottate nei mesi dell'emergenza sanitaria con i vari decreti, e in ultimo con il «Decreto Rilancio», a favore del settore radiofonico, sono sostanzialmente fruibili solo dai soggetti che hanno forma giuridica di società di capitali. Sono perciò rimaste escluse le emittenti radiofoniche che non hanno tale natura giuridica, ma sono comunque soggetti economici che investono risorse proprie e impegnano capitali e forza lavoro, e che sono in condizione di debolezza strutturale rispetto agli altri player del mercato in relazione sia alla propria soggettività giuridica (associazione, fondazione, cooperativa non lucrativa) sia ai limiti normativi alla raccolta di risorse pubblicitarie;

    come noto le radio comunitarie nazionali sono nate per fini sociali e per tale ragione beneficiavano di misure di favore sotto forma di contributi finanziari da parte dello Stato e della possibilità di attivare nuovi impianti radiofonici su frequenze libere;

    a fronte di tali benefici, alle emittenti radiofoniche comunitarie nazionali sono imposti dei vincoli tra i quali la forma giuridica di associazioni o fondazioni;

    il cambiamento della natura della concessione non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell'Erario, anzi tale modifica provocherà un incremento di gettito dal momento che il canone di concessione versato dalle emittenti radiofoniche è calcolato sul fatturato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo nel primo provvedimento utile, al fine di garantire che, in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione precedentemente conseguita sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.
9/2500-AR/333Tombolato, Capitanio, Mollicone, Rospi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

    il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dallo sblocco degli investimenti pubblici, in ispecie quelli che riguardano la mobilità urbana;

    nel marzo del 2005 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato il progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 di Milano da Cotogno Nord a Vimercate; tale progetto prevedeva un costo di 500 milioni di euro e il completamento previsto per il 2012, ed è stato successivamente abbandonato perché ritenuto troppo costoso;

    in tempi più recenti, il prolungamento della linea M2 da Cotogno Nord a Vimercate è tornato di attualità e a tal fine si sono tenute delle riunioni nelle sede istituzionali preposte al fine di trovare delle soluzioni economicamente più efficienti;

    di tal guisa è stato realizzato uno studio di fattibilità multiscenario con diverse ipotesi (metropolitana tradizionale; metrotramvia; filobus; sistema integrato), ciascuna delle quali ha ovviamente un costo differente;

    allo stato attuale il progetto è del tutto fermo perché mancano le risorse necessarie alla prosecuzione degli studi di fattibilità tecnico ed economica prodromici alla scelta della soluzione trasportistica più efficiente,

impegna il Governo

ad adottare, con tempestività, ogni azione volta alla realizzazione del prolungamento verso Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, anche mediante la creazione o l'implementazione di un fondo specifico per i sistemi metropolitani.
9/2500-AR/334Giacometti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34/2020 prevede, tra le altre, disposizioni in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena Inclusione di tali soggetti nel tessuto sociale;

    in questi ambiti, un provvedimento che le associazioni e le persone con disabilità attendono da anni, la cui adozione è divenuta ancora più urgente in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, concerne il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile;

    si rammenta che, già nel 2003, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo al fine di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia;

    in molti paesi la lingua dei segni, sia a livello costituzionale che in base a specifica legislazione, ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale anche e soprattutto in considerazione della Convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con Disabilità, che in più articoli invita gli Stati a promuoverne la diffusione;

    l'Italia, nonostante la ratifica della Convenzione, risulta Inadempiente sotto questo profilo in quanto non riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (US tattile) nell'ordinamento, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, e in particolare delle persone sordocieche, che a causa della loro disabilità vivono una condizione di distaccamento assoluto dalla realtà spazio sensoriale;

    il Gruppo Lega – Salvini Premier ha presentato, in materia, le proposte di legge C. 1923 a prima firma Molinari e C. 1198 a prima firma Bazzaro, il cui esame non è peraltro ancora stato avviato presso le competenti Commissioni parlamentari;

    continuano quindi ad esistere barriere alla comprensione e comunicazione, acuite tra l'altro dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, che rappresentano ostacoli all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica di queste persone, essendo il linguaggio uno strumento insostituibile per la vita in società,

impegna il Governo

a riconoscere con apposito provvedimento normativo la lingua italiana dei segni e la lingua italiana dei segni tattile in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107 stanziando a tal fine le necessarie risorse finanziarie.
9/2500-AR/335Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il decreto all'esame dell'Aula si propone di superare, sta generando gravissime ricadute per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali;

    com'è noto, la modalità principale di comunicazione di queste persone si basa sul contatto con le mani e con le altre persone; contatti che negli ultimi mesi sono stati fortemente limitati in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

    le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato queste persone in una situazione di isolamento nell'isolamento, alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che, proprio a questo fine, sono state avanzate dalle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti, da ultimo, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebratasi il 27 giugno scorso;

    tra gli interventi richiesti da anni, divenuti urgenti e improcrastinabili a causa dell'emergenza sanitaria in corso, vi è in primis la modifica della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche;

    nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovvero la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni andrebbero accertate unitamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come disabilità specifica;

    a ciò si aggiunga che il combinato disposto tra la citata legge n. 107 e la legge 20 febbraio 2006, n. 95, a cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di vedere accertata tale condizione ai soggetti che hanno perduto l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

    inoltre, la medesima legge n. 107 andrebbe perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra le altre, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società;

    il provvedimento all'esame dell'Aula, pur prevedendo misure in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, non prevede misure specificamente rivolte al superamelo delle anzidette criticità,

impegna il Governo:

   ad individuare le risorse finanziarie al fine di modificare le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, con la previsione del riconoscimento congiunto delle condizioni di sordità e cecità;

   riconoscere la condizione di invalidità civile per i soggetti divenuti sordi successivamente all'età evolutiva, anche ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite per legge;

   prevedere specifiche forme di assistenza individuale per i soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti;

   promuovere i servizi di interpretariato in lingua italiana dei segni (LIS) e LIS tattile, favorendo l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche;

   definire gli interventi e gli ambiti di azione nonché i percorsi formativi specifici volti al potenziamento dei servizi di interpretariato, prevedendo un supporto economico alle famiglie per il loro utilizzo.
9/2500-AR/336Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure previste dal decreto-legge in esame sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare forme di sostegno nei riguardi dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    nel perseguimento di questa stessa finalità, alcuni enti previdenziali di diritto privato, tra cui l'Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, hanno previsto l'erogazione di specifiche indennità destinate al sostentamento dei propri iscritti nel periodo di emergenza COVID-19;

    iniziative di questo tipo, approvate dai ministeri vigilanti, sopperiscono al carattere irrisorio degli aiuti previsti dal Governo in favore dei liberi professionisti, i quali sono stati considerati in maniera solo marginale negli ultimi decreti-legge, con esclusione dai contributi a fondo perduto e dal rimborso delle spese sostenute per acquisto di DPI;

    con l'ordine del giorno 9/02461-AR/152, i firmatari del presente atto hanno, quindi, richiesto al Governo di sostenere tali iniziative quantomeno da un punto di vista fiscale, detassando le indennità di cui si discute, considerato che le stesse derivano da un patrimonio già tassato all'origine e risultano peraltro indispensabili per consentire ai relativi beneficiari di attraversare il delicato momento di crisi;

    l'ordine del giorno sopra indicato è stato accolto nella seduta del 27 maggio u.s.; tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge in esame, il Governo non ha dato seguito all'impegno con esso assunto, con la conseguenza che le indennità erogate dagli enti previdenziali di diritto privato continuano, tuttora, a rimanere assoggettate a tassazione e/o ritenuta d'acconto;

    è evidente l'esigenza di rimuovere quanto prima questa inaccettabile tassa sulla solidarietà del tutto priva di fondamento da un punto di vista logico, morale e giuridico,

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno indicato in premessa, intervenendo prontamente al fine di garantire che gli importi erogati dall'Enpam e dagli altri enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a sostegno dei relativi iscritti per il periodo di emergenza COVID-19, non siano computati ai fini della determinazione del reddito e, conseguentemente, rimangano esentati da qualsiasi tipo di tassazione e/o ritenuta.
9/2500-AR/337Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    la Corte costituzionale, con decisione resa nella camera di consiglio del 23 giugno u.s., ha rilevato il carattere insufficiente dell'importo di 285,66 euro che la legge riconosce in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità (l'importo è stato rivalutato, per l'anno 2020, a 286,81 euro);

    a giudizio della Corte, l'importo in questione è inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e, per tale ragione, si pone in violazione dell'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» (cfr. il comunicato che anticipa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza);

    è stato, quindi, affermato che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo previsto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba d'ora in avanti essere esteso anche nei riguardi degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente richiesto dalla legge;

    al momento, per ottemperare alla citata sentenza della Corte costituzionale, è stata prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 89-6/5 del decreto-legge di cui si discute la conversione);

    le risorse in questione – le uniche che risultano stanziate dal Governo – sono tuttavia palesemente insufficienti ad assicurare l'erogazione dell'incremento pensionistico disposto dalla Corte costituzionale, anche considerando i soli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro direttamente interessati dalla sentenza in esame;

    inoltre, al fine di evitare fratture sodali fra invalidi civili totali e parziali, si ritiene indispensabile una riforma più ampia delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere adeguati incrementi anche nei riguardi degli invalidi civili non direttamente toccati dalla sentenza della Consulta, ivi inclusi quelli con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno di euro 286,81;

    a questo scopo, il Gruppo Lega – Salvini Premier ha presentato interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti ai decreti-legge liquidità e rilancio, già prima della sentenza della Corte costituzionale, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo,

impegna il Governo:

   ad incrementare gli stanziamenti previsti per l'ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni;

   a prevedere adeguati incrementi pensionistici anche nei riguardi degli invalidi civili non direttamente interessati dalla sentenza della Corte costituzionale sopra citata per i quali è parimenti previsto dalla legge il riconoscimento di assegni o pensioni di importo insufficiente a garantire una condizione di vita dignitosa.
9/2500-AR/338De Martini, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame dell'Aula, in ragione dell'emergenza COVID-19, prevedono misure finalizzate al potenziamento della rete ospedaliera e della rete sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle quali le regioni e le province autonome sono chiamate a dare attuazione attraverso appositi piani, accedendo alle risorse stanziate dalle norme medesime;

    nel disciplinare i suddetti processi di potenziamento e di riorganizzazione, te disposizioni sopra menzionate non richiamano espressamente l'autonomia di cui le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno un rinvio esplicito alle disposizioni in parola e, segnatamente, all'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale, ai sensi del quale: «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, anche normative, volte a chiarire che le disposizioni del decreto-legge n. 34/2020 richiamate in premessa e l'accesso alle risorse statali ivi previste in ragione dell'emergenza COVID-19 non incidono sull'autonomia di cui le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e che, pertanto, nei riguardi delle province medesime rimangono salve le competenze amministrative e legislative in materia, nonché l'inapplicabilità dei limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione vigente.
9/2500-AR/339Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate ad aumentare il numero dei contratti di formazione medica specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

    con la pandemia mondiale che ha colpito duramente il Paese, i 34 mila decessi per COVID-19 e l'acclarata carenza di medici specialisti che affligge il nostro Servizio sanitario, ci si attendeva da parte del Governo un intervento strutturale e finalmente risolutivo delle problematiche esistenti in materia;

    le misure previste dal decreto-legge in esame, invece, non recepiscono le istanze dei medici laureati, non soddisfano il fabbisogno di specialisti del SSN e non tengono conto della situazione di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

    quanto all'aumento delle borse di specializzazione, esso rimane del tutto insufficiente ad assorbire le migliaia di medici penalizzati dall'imbuto formativo;

    si prevede un totale complessivo di circa 16 mila borse di specializzazione per l'anno 2020, comprese quelle destinate alla medicina generale, a fronte di un numero di candidati totale superiore alle 23 mila unità. In conseguenza di questa programmazione, oltre settemila medici rimarranno esclusi dal sistema formativo post lauream, privati di una prospettiva e della possibilità di poter dare il proprio contributo al SSN;

    la situazione è rimasta pressoché immutata in seguito all'inserimento del comma 1-bis all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tale ultimo comma, in effetti, ha riformulato (rectius stravolto) gli emendamenti presentati in materia dalle opposizioni, spalmando a decorrere dall'anno 2022 l'incremento dei contratti di formazione specialistica che tutti avevano richiesto con effetti immediati, già per il prossimo concorso nazionale;

    si è, quindi, deciso di rimandare il problema a data da destinarsi, confermandosi per l'ennesima volta che il superamento dell'imbuto formativo non rappresenta una priorità per il Governo in carica;

    inoltre, non c'è neppure un accenno al processo di riforma strutturale del d.lgs. n. 368/1999 che si attende da anni, né all'implementazione dei c.d. teaching hospital che potrebbero consentire agli specializzandi di svolgere una parte della formazione anche al di fuori dei policlinici universitari, acquisendo esperienze sul campo e sopperendo contestualmente alla grave carenza di specialisti;

    bloccare i medici laureati significa congelare centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti negli anni della formazione universitaria; ogni anno, molti di questi medici emigrano e si specializzano all'estero, dove ottengono retribuzioni più elevate e non fanno ritorno nel nostro Paese,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative affinché, già dal prossimo concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sia garantita in maniera strutturale la corrispondenza tra il numero dei candidati e il numero dei contratti di formazione specialistica a loro disposizione, riconoscendo il diritto di ogni laureato in medicina e chirurgia di frequentare un corso di specializzazione finanziato attraverso una borsa di studio;

   a valutare l'opportunità di attivare e disciplinare, anche nel nostro Paese, i cosiddetti teaching hospital, nell'ottica di adeguare ai tempi che corrono la qualità del percorso di formazione medica specialistica e consentire l'acquisizione di esperienze sul campo da parte dei medici specializzandi.
9/2500-AR/340Alessandro Pagano, Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza COVID-19 impone di accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, soprattutto in ambito sanitario per migliorare l'efficienza dei sistemi, ridurre gli adempimenti a carico degli assistiti e limitare al minimo gli spostamenti non necessari, riducendo per tal via anche le potenziali occasioni di contagio;

    nel processo di transizione verso la digitalizzazione in ambito sanitario, si segnala la necessità di adottare una misura tanto semplice quanto importante per il SSN, che da anni viene richiesta da migliaia di assistiti, avente ad oggetto la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia;

    in molte regioni, l'erogazione di tali alimenti rimane subordinata alla consegna di buoni in formato cartaceo che vengono rilasciati periodicamente da parte dell'azienda sanitaria di pertinenza;

    il sistema in questione, tuttavia, è estremamente macchinoso, genera lunghi tempi di attesa e costringe i cittadini a spostamenti inutili che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, andrebbero sicuramente essere evitati;

    il passaggio al buono dematerializzato, per il quale il Gruppo Lega ha presentato un'apposita proposta di legge (Atto Camera n. 1232, a prima firma dell'Onorevole Murelli), risolverebbe gran parte delle anzidette criticità, garantendo peraltro una rendicontazione istantanea e trasparente degli acquisti, la circolarità del beneficio nelle varie regioni, nonché una minore spesa complessiva grazie alla riduzione dei costi di carta, attività burocratiche e personale, con possibilità di reimpiegare le risorse liberate in favore dei pazienti celiaci;

    il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo disposizioni in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica, non prevede alcuna misura con riferimento alla dematerializzazione dei buoni di cui si discute,

impegna il Governo

a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla tessera sanitaria dell'assistito.
9/2500-AR/341Foscolo, Murelli, Eva Lorenzoni, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 5, disposizioni in materia di formazione medica specialistica e borse di studio degli specializzandi;

    in tali ambiti, in vista dei prossimo concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si pone l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione dei candidati con disabilità, patologie croniche e/o patologie acute gravi che si apprestano ad avviare il proprio iter formativo post laurea;

    occorre intervenire affinché i candidati in questione siano messi nelle condizioni di concorrere alla pari con gli altri, senza subire ingiuste penalizzazioni in conseguenza della loro condizione di salute, dedicando particolare attenzione alle fasi dello svolgimento della prova e a al momento successivo della scelta della sede;

    in assenza di adeguate forme di tutela, in effetti, il candidato con patologie e gravi potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad una specializzazione meritocraticamente guadagnata, a causa delle difficoltà nel trasferirsi in una città/regione diversa dalla propria, lontano dai caregiver e dal centro di cura cui fa riferimento per la gestione della malattia, con conseguente grave pregiudizio per la propria progressione di carriera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per tutelare adeguatamente la posizione dei candidati con disabilità, patologie croniche e/o acute gravi che si apprestano a partecipare al prossimo concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, prevedendo apposite modalità per lo svolgimento delle prove e garantendo in ogni caso la possibilità di scelta della sede in cui potersi formare.
9/2500-AR/342Lazzarini, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» ed avuto riguardo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

    evidenziate le criticità ed i ritardi connessi all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale Covid-19 che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;

    preso atto che il Governo, nonostante il gruppo della Lega Salvini Premier lo abbia ripetuto in tutte le sedi, istituzionali e non, ha provveduto a sanare, con il decreto-legge n. 52 del 2020, poi confluito con emendamento nel provvedimento in esame, le settimane scoperte;

    valutato che una soluzione in merito alla durata insufficiente del trattamento di integrazione salariale potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

    ritenuto, infatti, che in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (DPCM), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

   considerato che tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo

a garantire la copertura da ammortizzatore per tutto il 2020, prevedendo una procedura semplificata di cassa integrazione ed una modalità di consuntivazione delle settimane con riferimento al singolo lavoratore.
9/2500-AR/343Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.


   La Camera,

   premesso che:

    in materia di enti territoriali il presente provvedimento istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali, del tutto insufficiente;

    i Comuni, le Città Metropolitane e le Province saranno responsabili degli adeguamenti normativi per far fronte alle richieste del presente decreto;

    gli enti territoriali devono garantire la continuità nell'erogazione dei servizi,

impegna il Governo

in relazione all'attuazione dell'articolo 106 ad assicurare la piena ed integrale compensazione ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province delle perdite di gettito delle entrate tributarie ed extratributarie per l'anno 2020, anche integrando con altro provvedimento successivo le risorse assegnate dal presente articolo. Il criterio generale e prevalente per garantire agli enti locali una piena coperture delle perdite di gettito deve essere esclusivamente quello della verifica della capacità fiscale in relazione all'annualità del 2019.
9/2500-AR/344Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a garantire la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle regioni;

    i contributi destinati alle regioni, in particolare a quelle a statuto speciale, sono insufficienti a garantire l'equilibrio economico degli enti per le maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19 e per le minori entrate derivanti dalla conseguente crisi economica;

    in una interlocuzione tra regioni a statuto speciale e governo era stata concretamente avanzata l'ipotesi di destinare un ulteriore miliardo da ripartire tra tali regioni. L'ipotesi non si è però per ora concretizzata. Le risorse non sarebbero comunque sufficienti a garantire alle regioni a statuto speciale le disponibilità necessarie a far fronte ai servizi loro in carico;

    in particolare, la regione Friuli Venezia Giulia stima un crollo delle entrate fiscali per il 2020 variabile tra i 550 e i 698 milioni, cui aggiungere i circa 150 milioni spesi per l'emergenza sanitaria;

    la stessa regione Friuli Venezia Giulia, secondo le leggi vigenti, dovrebbe versare allo Stato 726 milioni di euro quale contributo straordinario alla finanza pubblica;

    il Friuli Venezia Giulia, tra le sue competenze speciali, annovera il finanziamento integrale del Servizio Sanitario Regionale;

    le risorse previste quali contributo straordinario alla finanza pubblica sarebbero necessarie, se lasciate alla regione, a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, almeno per l'anno 2020 e 2021, sia sospesa la richiesta di contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, lo Stato, in accordo con la regione, si faccia carico delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.
9/2500-AR/345Sandra Savino, Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    è necessario adottare opportune iniziative in risposta alle legittime istanze di migliaia di persone, vincitrici di concorso, ma «accantonate» in aride e soffocanti graduatorie. Il tema investe la classe docente, la categoria degli assistenti giudiziari, dei funzionari giudiziari e degli agenti penitenziari;

    una trascuratezza incomprensibile ed irragionevole (censurata, in alcuni casi, dal Tar e dal Consiglio di Stato) che si pone in netto contrasto ad altre, più attente, determinazioni. Se le norme non cambiano si disperderanno competenze preziose già positivamente vagliate;

    una lettura più consapevole è già stata messa in campo dal Ministro della Pubblica Amministrazione, che, in risposta ad un question time in materia di concorsi, segnalava l'avvenuto inserimento, nel disegno di legge bilancio, di una misura che dava risposte «alle amministrazioni e alle rappresentanze dei cosiddetti idonei» e che consentiva alle amministrazioni di procedere allo scorrimento delle graduatorie .... «senza intervenire in materia di durata di validità delle graduatorie», posto che, entro il 2019, sarebbero entrate in vigore «misure di semplificazione e di velocizzazione dei concorsi», funzionali all'«immediato turn over... dei dipendenti pubblici» dovuto alla «ondata di pensionamenti che fino al 2022 avrebbe investito in pieno la pubblica amministrazione». Una indicazione, dunque, funzionale ad un intervento «organico e strutturale volto a superare gli attuali limiti» e a un «meccanismo assunzionale più snello che permetta alle amministrazioni, specialmente quelle di minore entità, di reclutare dipendenti pubblici anche attingendo da graduatorie già approvate e in corso di validità, senza sostenere nuovi oneri finanziari e organizzativi derivanti da nuove attività concorsuali». Un rilievo necessario, ma del tutto ignorato;

    all'interno del provvedimento in esame vi sono diverse norme in materia di concorsi: l'articolo 230, commi 1 e 2, dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure; l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; l'articolo 254 consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre idonei provvedimenti volti a prevedere opportuni meccanismi assunzionali che consentano alle amministrazioni di reclutare dipendenti pubblici anche attingendo da graduatorie già approvate e in corso di validità.
9/2500-AR/346Ferraioli, Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    la fase più acuta e drammatica della pandemia conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, sembra essere fortunatamente passata, seppure permangono forti i rischi di una recrudescenza del contagio;

    i drammatici numeri della pandemia di questi mesi, parlano di un numero totale di persone che al 30 giugno scorso hanno contratto il virus pari a 240.578 unità e un numero totale di 15.563 soggetti positivi;

    purtroppo, le conseguenze del virus comporteranno strascichi per lungo tempo; dalle sempre maggiori conoscenze scientifiche sul COVID-19 sembra emergere che in un caso su tre, il virus lasci in eredità patologie croniche; sono soprattutto i polmoni ad essere interessati e ad andare incontro a complicazioni, sebbene non siano gli unici organi a dover supportare tali complicanze; in maniera indiretta, infatti, sembra che possano essere coinvolti anche parti del corpo quali reni e fegato; c'è già chi mette in allerta le strutture sanitarie che dovranno assistere nuovi malati, i quali andranno monitorati con attenzione per capire quanti, effettivamente, rischiano danni permanenti;

    in Cina, dove tutto è iniziato, si sono accorti di come un paziente su tre dopo le dimissioni abbia mostrato una capacità respiratoria ridotta del 30 per cento;

    dallo stesso meeting della Società italiana di pneumologia, si conferma che il 30 per cento dei soggetti che hanno avuto il COVID-19 avrà danni permanenti ai polmoni; le «cicatrici» lasciate dal virus sul tessuto polmonare possono in alcuni casi portare addirittura a danni permanenti del sistema respiratorio;

    considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla tabella 8 contiene un elenco di malattie e condizioni croniche e invalidanti; è evidente che alla luce di quanto suesposto, è necessario che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico di tutti quei cittadini che hanno contratto il coronavirus SARS COV-2 e che porteranno con loro le conseguenze sanitarie del medesimo virus,

impegna il Governo

ad inserire le condizioni croniche derivanti dall'esposizione al coronavirus SARS-COV-2 tra i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza elencati nella Tabella 8 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e prevedere, anche con successivi atti normativi, l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2.
9/2500-AR/347Mandelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 186 del decreto-legge prevede che il credito d'imposta nella misura unica del 50 per cento sia stabilito, tra l'altro, nel limite di 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;

    si tratta di un importo macroscopicamente insufficiente a rendere effettivo ed efficace tale misura di incentivazione fiscale;

    nel decreto-legge in esame non è stato possibile incrementare lo stanziamento di tale misura;

    il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su TV e radio commerciali è una misura necessaria a tutti i settori dell'economia nazionale per accelerare la ripresa;

    la comunicazione commerciale rappresenta uno dei principali fattori di sviluppo dell'economia, del reddito e dell'occupazione, in grado di generare un volano produttivo e un moltiplicatore delle attività delle imprese capace di favorire e accelerare il processo di ripresa economica, con particolari effetti benefici proprio su quei settori che durante il periodo di emergenza sanitaria sono stati costretti a sospendere o a ridurre la propria attività e che si giocheranno nei prossimi mesi la loro presenza sul mercato e la loro continuità economica. Imprese che sono la dorsale dell'economia italiana come moda, abbigliamento, mobili, turismo, viaggi, ristorazione e alberghi, o altre che sono la dorsale di tutte le economie evolute come ad esempio l'automotive, rappresentano circa il 30 per cento dell'investimento totale in pubblicità e hanno registrato durante il periodo di crisi sanitaria un calo di domanda tra il 67 per cento (mobili, tessile, abbigliamento) e l'82 per cento (automotive);

    i dati Nielsen relativi ai mesi di marzo e aprile 2020 hanno evidenziato un calo sensibile degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente, con una percentuale in negativo sull'intero mercato del 33,7 per cento a marzo (-30,9 per cento sulle televisioni e –41,6 per cento sulle radio) e del 50,5 per cento ad aprile (-45,5 per cento sulle televisioni e –77,8 per cento sulle radio);

    la stima del Fondo Monetario Internazionale per il PIL 2020 in Italia è del –9,1 per cento. L'analisi delle precedenti crisi mondiali (esempio 2008-2009) dimostra che normalmente la variazione negativa dell'investimento in pubblicità quando si è in fase di recessione è almeno doppia rispetto al PIL, proprio perché è un investimento facilmente comprimibile in tempi brevi. È ragionevole quindi assumere una stima di decremento per il 2020 almeno doppia: un range tra il 18 per cento e il 20 per cento;

    nello specifico della TV, che nel 2019 in Italia valeva 3,6 miliardi di euro, l'impatto negativo è previsto in un range di 650-700 milioni di euro. La radio potrebbe subire a sua volta un impatto di almeno circa 100 milioni di euro su un settore che ne vale circa 500;

    il settore radiotelevisivo privato, pur avendo svolto nel periodo di emergenza sanitaria il proprio ruolo di interesse pubblico normativamente e costituzionalmente riconosciuto e rappresentato un punto di riferimento affidabile e fondamentale per gli italiani in cerca di informazioni e intrattenimento (e ciò ha portato a una sensibile crescita degli ascolti, circa il 20 per cento in più rispetto a quelli dei precedenti periodi dello scorso anno – Fonte: GFK), ha subito e sta subendo un impatto negativo e rilevante dalla crisi in corso, destinato purtroppo a proseguire per un periodo incerto, ma comunque duraturo;

    in questa fase non è certamente prevedibile un ritorno in tempi brevi alla normalità produttiva e di raccolta pubblicitaria, né tantomeno è possibile prevedere quando il saldo finanziario delle aziende del settore media tornerà ad essere in equilibrio. Di conseguenza è probabile che per le imprese radiotelevisive che hanno ricavi dalla sola vendita degli spazi pubblicitari si possano presentare, come peraltro sta già avvenendo, seri problemi di liquidità. L'effetto sarà quello di non poter finanziare le nuove produzioni editoriali fondamentali per il pubblico in questo difficile momento e altrettanto necessarie per riprendere quota nel mercato pubblicitario con prodotti appetibili. Su tale ultimo aspetto va ad aggiungersi un ulteriore elemento negativo dovuto al fatto che in questo momento le produzioni audiovisive sono in gran parte ferme e non si sa se e come potranno riprendere l'attività. Quando comunque sarà possibile, oltre ai problemi logistici, si registrerà un sensibile aumento del costo orario di ogni singola produzione (di cui peraltro l'aumentata necessità di copertura assicurativa sarà una parte rilevante) con effetti pesanti su chi, come le imprese televisive, queste produzioni le dovrà finanziare. In assenza di un afflusso sostanzioso di investimenti nella filiera produttiva dell'indotto di produzione italiana, rischia quindi di disperdersi fino allo scomparire un patrimonio industriale, identitario e culturale che appartiene a tutti gli italiani;

    misure urgenti a favore dei settori chiave dell'economia nazionale che indirettamente o direttamente aiutino la continuità di business degli operatori e la pluralità del sistema radiotelevisivo nazionale sono necessarie anche per evitare di trovarsi, a crisi superata, con un maggiore potere di mercato degli operatori globali di Internet, gli OTTV che durante la crisi hanno aumentato esponenzialmente il proprio seguito e i propri ricavi pubblicitari, ovviamente non emersi, non certificati e di conseguenza non tassati;

    è, quindi, fondamentale prevedere misure di incentivazione fiscale agli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive in misura maggiore di quelle attualmente previste (solamente 20 milioni per un settore che fattura oltre 3 miliardi di euro), considerando che le sue imprese, rispetto ad altre dello stesso comparto beneficiano quasi esclusivamente di ricavi dalle sole risorse pubblicitarie,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento legislativo recante misure di sostegno all'economia un incremento adeguato e sostanzioso dell'importo previsto all'articolo 186 per il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
9/2500-AR/348D'Ettore, Mandelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene talune misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi;

    tra le varie disposizioni ivi contenute si segnalano l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3.5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (articolo 106); il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 107); la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 in 184.8 milioni di euro, in aumento di circa 58.3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (articolo 108);

    inoltre, si evidenziano gli articoli da 54 a 60, che pongono direttamente in capo alle regioni, anche attraverso la promozione di azioni di coordinamento in Conferenza Stato-regioni, la fornitura alle imprese sul territorio di aiuti, garanzie, finanziamenti a tassi agevolati, aiuti alla ricerca e ad investimenti infrastrutturali;

   considerato che durante il dibattito in sede referente del provvedimento in esame presso la Commissione V (Bilancio), il Gruppo Forza Italia ha presentato un emendamento finalizzato a consentire alle Regioni e alle Province Autonome che a causa degli effetti negativi sull'economia derivanti dal lockdown per il contenimento della diffusione del Covid-19, hanno subito un calo di entrate che ha concorso a determinare un maggiore disavanzo sul Rendiconto per l'esercizio 2020 di ripianare l'onere in rate costanti nei limite massimo di 10 esercizi. Sotto tale profilo si segnala che, contestualmente, poiché risulterebbero raggiunti gli obiettivi sia per l'incremento della spesa per gli investimenti che per i risparmi di spesa corrente, non sarebbe più necessaria la previsione di rivedere gli obiettivi di spesa e di risparmi in atto previsti per la Regione Siciliana,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione quanto esposto in premessa, al fine di porre in essere, nell'ambito del prossimo provvedimento finanziario annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ogni iniziativa normativa volta a consentire alle Regioni e alle Province Autonome che, a causa degli effetti negativi sull'economia derivanti dal lockdown per il contenimento della diffusione del Covid-19, subiscono un calo di entrate che concorre a determinare un maggiore disavanzo sul Rendiconto per l'esercizio 2020 di ripianare l'onere in rate costanti nel limite massimo di 10 esercizi ed a differire la quota di ripianamento gravante sul 2020 a partire dal 2021.
9/2500-AR/349Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

    all'articolo 48, comma 1, è disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

    l'articolo 48, comma 4, autorizza l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi;

    come evidenziato, l'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto specifiche misure per il Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, su cui il provvedimento in esame è ulteriormente intervenuto;

    le disposizioni evidenziate confermano con forza quanto il versante dell'internazionalizzazione delle imprese italiane ed il sostegno al made in Italy siano da intendersi come componente imprescindibile del sistema Paese su cui attuare politiche di promozione e valorizzazione, segnatamente in una fase complessa come quella attuale, ed in riferimento alle quali appare inderogabile procedere con un'implementazione delle risorse umane, nell'ambito degli uffici della rete diplomatico-consolare oltre confine in ragione del ruolo determinante da queste svolto nella strategia di rilancio, di promozione e di valorizzazione economico-produttiva del Paese;

    appare evidente che uno degli elementi di maggiore attenzione del sistema operativo delle nostre rappresentanze oltre confine si colloca nella prospettiva di sanare la penuria di profili operativi presso le nostre sedi in un momento in cui le dinamiche di internazionalizzazione e di valorizzazione del made in Italy meritano di essere particolarmente massimizzate, elemento che non può risolversi esclusivamente con un incremento temporaneo di profili dell'ICE di cui all'articolo 48 comma 4 del provvedimento in titolo;

    in questa prospettiva si colloca quanto espresso dalla Commissione III della Camera dei Deputati, che esaminato il provvedimento per le parti di competenza, ha espresso il parere favorevole al provvedimento medesimo esprimendo come osservazioni «l'opportunità di integrare l'articolato del provvedimento in titolo con disposizioni di sostegno, anche attraverso un incremento delle risorse umane, alla funzionalità degli uffici all'estero della rete diplomatico-consolare in considerazione del ruolo cruciale che essi svolgono nella strategia di rilancio economico del Paese, fondata sul rafforzamento delle leve dell'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo basato sulle PMI, tra cui rientrano anche eventi internazionali di tipo fieristico in Italia e all'estero» e «l'opportunità di disporre un adeguato potenziamento della dotazione di risorse, anche finanziarie, a sostegno della rete diplomatico-consolare alla luce della accresciuta richiesta di servizi consolari in supporto dei connazionali e delle nostre imprese all'estero, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.»;

    in questo scenario si evidenzia che la categoria degli impiegati a contratto della rete estera del MAECI, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 e che detiene una configurazione normativa e contrattuale sui generis, rappresenta il dorso funzionale nell'Amministrazione all'estero, l'interlocutore operativo e privilegiato delle nostre rappresentanze in loco, ma che è stato destinatario negli anni di una contrazione della dignità, di quella salvaguardia della personalità fisica e morale del dipendente, intesa come sommo dovere del datore di lavoro ai sensi del statuto dei lavoratori. Una dignità compromessa sotto il profilo contrattuale, economico, sindacale e legislativo, sempre posta a latere della disciplina ordinaria e sempre distante dalle garanzie e dai diritti in essa sanciti per le altre categorie di lavoratori;

    si evidenzia a riguardo che sebbene, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 vengano considerati parte integrante del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, nei fatti risultano una fattispecie sui generis contraddistinta da una disciplina priva di organicità, non capace di adeguarsi alle variabili che contraddistinguono la categoria ed il mercato locale e priva di certezze applicative che attuano un palese nocumento ai lavoratori: infatti la frammentazione, ed i dubbi interpretativi hanno alimentato una vacatio legis entro la quale si inserisce anche una discrezionalità operativa da parte dei Capi Missione che in taluni casi è sfociata in atti unilaterali, che potrebbero recare non poche criticità anche sul fronte delle relazioni bilaterali con i Paesi ospitanti;

    l'urgenza di procedere verso un potenziamento della presenza italiana all'estero, valorizzando le nostre sedi ed incrementando il contingente ivi operativo rappresenta un trend che può essere premessa per una stagione nuova non solo in una fase emergenziale da Covid-19 come quella in atto ma anche dopo l'impasse amministrativo-assunzionale che ha condizionato l'amministrazione nell'ultimo decennio: al fine di sottolineare lo stato di emergenza che la nostra rete sta vivendo basti evidenziare che le liste di trasferimento ordinarie messe a bando per gli anni 2017 e 2018, in totale hanno messo in pubblicità ben 1341 posti, di cui sono stati assegnati soltanto 647 pari al 48 per cento del totale del fabbisogno della nostra rete. Dalle sedi estere i malumori si moltiplicano, ed il ritardo che l'Amministrazione sta maturando, non fa che amplificare le criticità del sistema operativo delle nostre sedi estere, gettando le basi per quella che potrebbe essere a breve una mobilitazione generale;

    in questo scenario l'ipotesi dell'incremento del personale MAECI nelle sedi estere attraverso il coinvolgimento, con percorsi concorsuali ad hoc che ricalchino la ratio della legge 442 del 2001, del personale a contratto già operante nelle nostre strutture oltre confine, potrebbe garantire una professionalità già formata e competente sul territorio di rappresentanza, senza ulteriori oneri di formazione linguistica e professionale, andando a colmare la conclamata vacanza di organico delle AAFF del MAECI, garantendo contestualmente la tutela dei diritti contrattuali degli stessi lavoratori a contratto altrimenti vincolati a rigidità normative e contrattuali che ne continuano a svilire professionalità ed operatività;

    non si può trascurare come contribuiscano a criticizzare lo scenario entro cui si collocano gli impiegati di cui in premessa, anche gli effetti dell'entrata in vigore dal 1 maggio 2020 del Regolamento (CE) n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in ragione della mancanza di una univoca interpretazione dello status degli impiegati medesimi alla luce delle disposizioni previste dallo stesso Regolamento;

    infatti si evidenzia come l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 883 del 2004 si sta configurando come una reformatio in pejus per la categoria degli impiegati a contratto della rete estera del MAECI di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione del coatto passaggio dal sistema previdenziale retributivo italiano, per il quale gli impiegati a contratto avevano optato, a quello del Paese di residenza: sotto il profilo della rimodulazione della spettanza pensionistica questa è decurtata in media di 700 euro mensili e sotto il profilo dell'ammontare retributivo in ragione dell'onere dei contributi previdenziali locali maggiori rispetto a quelli versati all'INPS che comportano una contrazione dello stipendio mensile tra i 380 e i 580 euro;

    l'articolo 16 del regolamento citato, ha previsto la possibilità in capo a due o più Stati membri, di prevedere di comune accordo, nell'interesse di una categoria, delle specifiche deroghe, che al momento sono state raggiunte per buona parte dei Paesi rientranti negli ambiti applicativi del regolamento medesimo: soltanto in Belgio, Olanda e Danimarca non si è giunti ad un accordo tanto da legittimare la sussistenza di un paradosso in capo a circa 30 impiegati a contratto di nazionalità italiana, operanti nei citati Paesi, che sebbene si ritrovino a pochi anni dall'acquisizione dei requisiti per accedere alla pensione, sono collocati in una sorta di «limbo previdenziale» in ragione del coatto transito al sistema locale, che ne stravolge irrimediabilmente i diritti acquisiti legittimando l'emergere di una nuova categoria di «esodati» della pubblica amministrazione, nel silenzio e nell'inerzia di quest'ultima. L'assenza di deroghe per 30 impiegati legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio di parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi a tutti i dipendenti: siffatto scenario potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa esponendo l'amministrazione ad oneri significativi sul medio periodo;

    pertanto in un momento tanto complesso per l'Italia, nel quale la priorità è individuare gli strumenti, finanziari e di risorse umane, che meglio sappiano ottimizzare le potenzialità e superare le criticità finora preminenti, appare inderogabile un perfezionamento degli strumenti normativi ed amministrativi a sostegno della categoria degli impiegati in premessa da parte del MAECI,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un incremento del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia;

   a valutare l'opportunità, nei limiti delle proprie competenze, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a salvaguardare i diritti previdenziali dei trenta impiegati a contratto di cui in premessa, acquisiti e compromessi con effetto retroattivo dall'entrata in vigore del REG CE 883;

   a valutare l'opportunità di prevedere, con percorsi concorsuali ad hoc che ricalchino la ratio della legge 442 del 2001, l'immissione nei ruoli organici del MAECI del personale a contratto già operante nelle nostre strutture oltre confine al fine di consentirne l'inserimento nelle rappresentanze oltre confine dove attualmente si registrano vacanze di organico in ragione delle mancate richieste di trasferimento nella prospettiva di ottimizzare le competenze delle risorse esistenti e di valorizzarne il ruolo determinante nella strategia di sostegno economico del Paese.
9/2500-AR/350Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale;

   considerato che l'articolo 1, comma 565, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) aveva riaperto, al 30 settembre 2017, il termine per effettuare l'assegnazione o cessione agevolata degli immobili d'impresa ai soci, e per la trasformazione delle società di gestione immobiliare in società semplici;

    in particolare, la suddetta agevolazione riguardava i beni immobili non strumentali per destinazione (ossia gli immobili patrimonio, gli «immobili merce» e gli immobili strumentali «per natura» non utilizzati nell'attività) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, che potevano essere assegnati o ceduti ai soci in forma agevolata, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8 per cento, aumentata al 10,5 per cento nell'ipotesi in cui la società fosse «non operativa»;

    la suddetta imposta sostitutiva andava applicata sulla differenza fra il valore normale (o «valore castale», a scelta dell'impresa assegnante/cedente) dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto;

    per agevolare i processi di riorganizzazione aziendale, favorendo lo smobilizzo di cespiti non impiegati nell'attività, appare opportuno riproporre il predetto regime fiscale agevolato che, sino al 30 settembre 2017, è stato applicato dalle imprese che hanno ceduto, o assegnato, ai propri soci immobili non strumentali all'attività (plusvalenze da cessione/assegnazione assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8 per cento, aumentata al 10,5 per cento nell'ipotesi di società cedente/assegnante definita «di comodo»);

    nell'ambito della discussione del provvedimento in esame in sede referente presso la Commissione V (Bilancio) il Gruppo Forza Italia ha presentato un emendamento in tal senso al fine di risollevare numerosissime imprese, come sappiamo, violentemente colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione quanto esposto in premessa, al fine di porre in essere, nell'ambito del prossimo provvedimento finanziario annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ogni iniziativa normativa volta a consentire la riapertura del termine per effettuare l'assegnazione o cessione agevolata degli immobili d'impresa ai soci, e per la trasformazione delle società di gestione immobiliare in società semplici nei termini.
9/2500-AR/351Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula composto da 266 articoli, per un totale di 1051 commi, si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali);

    il provvedimento assume dimensioni mai raggiunte in passato da un decreto-legge: da una ricerca effettuata sulla Legislatura in corso e sulle ultime tre precedenti Legislature (XV, XVI e XVII) emerge infatti che il decreto-legge con il numero maggiore di articoli originari è stato fin qui il decreto-legge n. 18 del 2020, anch'esso emanato nello scorso marzo per contrastare l'emergenza coronavirus (cosiddetto «cura Italia»), con 127 articoli e 507 commi, seguito dal decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «decreto-legge concorrenza») con soli 98 articoli e 295 commi;

    in materia di turismo, il provvedimento all'esame dell'Aula prevede alcune misure, ancora non sufficienti, volte a sostenere l'intero settore esposto ad una forte crisi a causa dell'epidemia da Covid-19;

    a tal proposito, è necessario intervenire al fine di favorire e incentivare il turismo in tutte le sue forme e renderlo accessibile anche a coloro che possiedono un animale domestico in specifiche aree a vocazione turistica (demanio marittimo, lacuale e fluviale, musei, circoli, ristoranti ecc...);

    tale misura assumerebbe un rilievo fondamentale anche dal punto di vista sociale poiché gli animali domestici, durante il lockdown, sono stati spesso l'unica compagnia per moltissime persone, anziani e bambini;

    alcune regioni come il Friuli Venezia-Giulia e la Toscana già prevedono la possibilità di accesso dei cani nelle spiagge e negli stabilimenti balneari;

    si tratta di norme di buon senso, considerato che il numero di animali domestici nelle case degli italiani è praticamente pari al numero degli italiani (60 milioni e 227 mila) e cani e gatti sono circa 14 milioni;

    i numeri appena citati dimostrano chiaramente che interventi di questo genere si reputano fondamentali e possono essere una fonte di introito per le strutture a vocazione turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso specifici protocolli da adottare con le Regioni, l'accesso di animali domestici nelle aree turistiche, soggetto al pagamento di un apposito ticket di ingresso, per promuovere la fruizione delle predette aree e di sostenere la ripresa di un settore fortemente danneggiato dall'emergenza sanitaria in corso.
9/2500-AR/352Biancofiore.


   La Camera,

   premesso che:

    il traffico dei crocieristi e del passeggeri ha subìto, in ambito internazionale, un calo drastico a seguito dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza Covid;

    tale situazione ha comportato uno shock economico enorme per questo settore strategico (in costante crescita da diversi anni) con evidenti risvolti assai negativi per le realtà imprenditoriali direttamente coinvolte e per tutto l'indotto;

    la ripresa delle attività nel settore sarà inevitabilmente lenta e graduale e per ritornare ai livelli pre-crisi sarà necessario un lasso di tempo piuttosto ampio, con possibili effetti sulla tenuta stessa del sistema legato al traffico crocieristico in diverse aree del nostro Paese e la possibile chiusura di molte attività che stanno subendo i contraccolpi economici dell'attuale contingenza;

    l'Unione europea, attraverso il programma EU Helthy Gateways, ha pubblicato recentemente le linee guida per il graduale riavvio delle crociere che confermano la necessità di una serie di misure per la ripartenza;

    il Porto di Civitavecchia ha in questi anni visto crescere la sua leadership in ambito crocieristico in Italia e in Europa (di poco dietro a Barcellona) e ciò rappresenta, anche in prospettiva, un'opportunità per il territorio circostante, per la Regione Lazio e per l'Italia intera. Sotto questo aspetto, il porto di Civitavecchia si pone infatti come perno nevralgico per tutta l'area a nord di Roma che comprende aree di pregio assoluto e di grande interesse turistico come le necropoli di Cerveteri e Tarquinia (Patrimonio Unesco), i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano, le località balneari di Santa Marinella, Santa Severa e Ladispoli che dovranno proseguire la collaborazione, rafforzando l'offerta turistica integrata e migliorando i servizi connessi;

    la specificità in questa fase dell'area di Civitavecchia è già stata evidenziata con l'ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/075, approvato in data 24 aprile 2020 con parere favorevole del Governo;

    nel presente Decreto Rilancio, dopo il passaggio in commissione, all'articolo 199 è tra l'altro prevista l'istituzione di un fondo specifico di 5 milioni di euro destinato a compensare, anche parzialmente, i mancati introiti, in particolare «i diritti di porto», per le autorità di sistema portuale, derivanti dal calo del traffico passeggeri e dei crocieristi;

    tale previsione va nella giusta direzione e vanno garantiti criteri di ripartizione che favoriscano l'allocazione precipua di risorse per quei sistemi portuali, come Civitavecchia, che hanno maggiormente risentito di questo blocco;

    risulta evidente come, anche a causa delle tempistiche accennate sopra saranno necessari ed indispensabili nuovi interventi ed ulteriori ingenti risorse nelle future azioni che consentano una ripartenza effettiva,

impegna il Governo

a considerare, anche nei prossimi provvedimenti, la peculiarità del Porto di Civitavecchia e del sistema comprensoriale circostante e ad intraprendere azioni concrete che tengano conto della specificità del tessuto produttivo di Civitavecchia, fortemente penalizzato in questa fase e in particolare azioni per il rilancio delle attività portuali che, come descritto in premessa, sono assolutamente centrali nell'economia della città, della regione Lazio e dell'Italia.
9/2500-AR/353Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e della crisi economica che ne è scaturita, reca alcune misure per il sostegno a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti nell'intento di far ripartire il sistema produttivo nazionale gravemente danneggiato e altre misure a supporto e potenziamento del sistema sanitario nazionale per la tutela del diritto alla salute pubblica, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

    l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la conseguente crisi economica rischia di incidere anche sul benessere visivo delle persone, soprattutto quelle con un reddito più basso che potrebbero ignorare, a causa della situazione economica, le eventuali esigenze visive non correggendo i propri difetti o, ancora peggio, ricorreranno ad ausili visivi non adeguati a correggere gli stessi, provocando ulteriori danni alla propria salute;

    l'occhiale da vista e le lenti a contatto correttive sono importanti strumenti di salvaguardia della salute dei cittadini, in quanto dispositivi medici che garantiscono a tutti coloro che hanno un difetto visivo di poter riacquistare la visione ottimale;

    risulta quindi quanto mai opportuno introdurre una misura mirata di supporto all'acquisto di occhiali da vista e lenti, in grado di fungere a sostegno alla popolazione con difetti visivi; risulta inoltre opportuno introdurre un supporto specifico per la filiera produttiva dell'occhialeria, fiore all'occhiello del Made in Italy nel mondo, già fortemente provata anche sul fronte delle esportazioni fortemente ridimensionate dall'emergenza globale,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'istituzione di un contributo in forma di voucher una tantum per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive dedicato alle fasce di reddito meno abbienti.
9/2500-AR/354Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente adottato provvedimenti che riguardano in modo specifico il settore del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonché in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto;

    con esso si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare la riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario;

    si prevede la riduzione, a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso a 11'infrastruttura;

    è istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico;

    sono previste misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo;

    si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per il settore del trasporto pubblico locale e regionale;

    è previsto, per incentivare forme di mobilità sostenibile il provvedimento, che il Programma sperimentale buono mobilità incentivi forme di mobilità alternative al trasporto pubblico locale. In particolare è riconosciuto un buono mobilità, pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;

    si introduce il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari;

    è previsto, al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti legislativi utili allo scopo, ulteriori provvedimenti aventi ad oggetto:

   la previsione di ulteriori misure di sostegno economico per le aziende del trasporto pubblico locale colpite dal calo dei passeggeri, anche istituendo una cabina di regia presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra società di trasporto, rappresentanze di imprese e lavoratori, amministrazioni locali e università per un monitoraggio costante e la definizione di modalità operative sempre aggiornate;

   la previsione, in materia di trasporto pubblico locale, di accelerare i tempi per l'adozione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo così un rinnovo sistemico del parco mezzi di Comuni e Regioni;

   la previsione di misure di sostegno alle aziende esercenti i servizi di trasporto scolastico, duramente colpiti dalla chiusura delle scuole nonché, allo stesso modo, tutelare anche quelle Imprese dedicate al trasporto persone per scopi turistici, sia via mare che via terra, e al noleggio autobus, che hanno dovuto gestire un crollo pressoché totale del proprio giro d'affari;

   la previsione di misure di sostegno alle imprese private di soccorso stradale che forniscono un servizio pubblico essenziale poiché senza la loro opera la libertà di circolazione in caso di guasto di auto o moto veicolo sarebbe certamente molto limitata. Si consideri poi che durante il periodo di quarantena, questi imprenditori privati hanno avuto l'obbligo di garantire comunque il servizio, per garantire e consentire il trasporto su strada di beni essenziali per la vita come medicinali o alimenti;

   la previsione di ulteriori misure economiche compensative per garantire gli equilibri di bilancio delle Autorità di sistema portuale, valutando anche misure di semplificazione in tema di investimenti infrastrutturali in ambito portuale, sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie ma anche in nuove infrastrutture, visto che i traffici portuali, sia merci che soprattutto passeggeri, avranno una lenta ripresa;

   la previsione di misure di sostegno alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana e più in generale al sistema che assicura i servizi di collegamento territoriale garantiti anche nel periodo di emergenza sanitaria. Sarebbero inoltre opportune misure di sostegno adeguate alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali;

   la previsione di misure di potenziamento degli uffici della motorizzazione in merito all'espletamento degli esami per il conseguimento o rinnovo della patente di guida, situazione ulteriormente aggravatasi con l'emergenza da COVID-19;

   la previsione di affidare il servizio di revisione ad officine private autorizzate anche per i mezzi pesanti, al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione;

   la previsione di abolire le rate previste per il canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo per i titolari di strutture turistico-ricettive, per il periodo di emergenza dovuto al diffondersi del COVID-19, prevedendo, per le attività che hanno già provveduto a versare le quote del canone, la possibilità di portare nel credito di imposta fino al 100 per cento le somme versate per il canone;

   la previsione dell'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci che ha rappresentato uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza.
9/2500-AR/355Pentangelo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

    le norme si applicano altresì anche alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (comma 9, lettera e)),

impegna il Governo

in sede di emanazione delle disposizioni applicative dell'articolo 119 del provvedimento in esame, a indicare che, in relazione a quanto espresso al comma 9 lettera e) circa l'applicazione dall'articolo 119, commi da 1 a 8, possano essere ricompresi i locali anche tecnici direttamente connessi all'uso degli spogliatoi.
9/2500-AR/356Cannizzaro, Barelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come peraltro anche i decreti-legge n. 18 e 23 del 2020, contiene misure per rafforzare la funzionalità e l'operatività del Servizio Sanitario Nazionale;

    nel corso degli ultimi anni i compiti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) si sono significativamente ampliati: gestione del payback farmaceutico, gestione banca dati monitoraggio circolazione dei farmaci, controllo sui farmaci innovativi, sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano in particolare dei vaccini e infine (articolo 40 del decreto-legge n. 23 del 2020) monitoraggio di tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19;

    in considerazione dell'emergenza pandemica in atto, con l'articolo 11 del decreto-legge n. 18 del 2020 si è provveduto ad assumere e stabilizzare 50 unità di personale presso l'istituto superiore di sanità per le emergenze relative al COVID-19 anche in deroga ai limiti di assunzione di personale;

    il Ministero della salute ha disposto in questi giorni il fermo della proroga per i lavoratori interinali dell'AIFA, che avrebbe dovuto essere rinnovato il 30 giugno 2020, diffidando l'Agenzia dal proseguire con l'utilizzo dei contratti (di somministrazione), o dal prorogare quelli in essere;

    la questione dei precari che operano in più ambiti all'interno dell'AIFA, in alcuni casi da oltre 15 anni, non riesce a trovare soluzione nonostante il decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 9-duodecies) preveda l'ampliamento dell'organico dell'Agenzia fino a 630 unità;

    il 24 marzo 2020 è stato firmato un Addendum al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, dedicato alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori della sanità, nel quale le parti sociali «...si impegnano affinché vengano rivisti gli aspetti normativi che possano garantire la proroga dei contratti e la stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell'Emergenza-Urgenza nonché ¡'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, attraverso un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in scadenza»;

    di fatto la mancata proroga dei contratti di somministrazione compromette il buon andamento dell'AIFA, impegnata in prima linea nella gestione dell'emergenza da Covid-19 e non è giustificata in considerazione degli innumerevoli compiti ad essa assegnati,

impegna il Governo

a prorogare i contratti dei lavoratori interinali operanti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco al fine di assicurarne il buon andamento, valutando la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, con particolare riferimento a quello in servizio da più anni.
9/2500-AR/357Cosimo Sibilia, Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta colpendo duramente le imprese agricole, già notevolmente danneggiate da una serie di eventi calamitosi, quale la Xylella che ha causato danni 1,2 miliardi di euro. Il lockdown ha fortemente ritardato l'avvio del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia» di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge n. 27 del 2019;

    secondo l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), quella della Xylella rappresenta una vera e propria emergenza regionale che, se sottovalutata, potrebbe generare riverberi di portata internazionale, andando a investire l'area mediterranea;

    gli studiosi hanno constatato che, in assenza dell'applicazione di misure fitosanitarie particolarmente drastiche, nei prossimi 50 anni le perdite derivanti dalla propagazione del patogeno potrebbero ammontare a circa 5 miliardi per l'Italia;

    il provvedimento in esame contiene negli articoli 222 e 224 misure di ristoro per le filiere agricole;

    al momento la Xylella ha già prodotto una diminuzione dell'occupazione nel comparto olivicolo pugliese di circa 5.000 unità,

impegna il Governo:

   ad accelerare l'adozione delle misure in favore del comparto olivicolo previste dal decreto-legge n. 27 del 2019, con particolare riferimento al «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia» di cui all'articolo 8-quater del medesimo decreto-legge;

   a prevedere ulteriori misure di ristoro per le imprese olivicole pugliesi che hanno subito danni dagli attacchi della Xylella fastidiosa, in considerazione del progressivo ampliamento dell'area interessata dall'infezione.
9/2500-AR/358Elvira Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale emergenza generata dal COVID-19, si pone l'esigenza di individuare modalità di adeguato rifinanziamento delle imprese al fine di preservarne la competitività, anche a livello europeo e internazionale. È opportuna l'introduzione di una norma diretta a favorire la ricapitalizzazione delle società mediante l'apporto di capitali da parte dei soci o del mercato, senza attendere le formalità e i tempi di convocazione e delibera dell'assemblea e la delega agli amministratori, secondo la procedura ordinaria;

    non offrire alle imprese la possibilità di accedere a nuove risorse in modo diretto, perché vincolati a procedure non compatibili con la volatilità dei mercati, può costituire un grave rischio per le aziende e per il sistema Italia nel suo complesso;

    a livello comparatistico, in Gran Bretagna attualmente il PEG (Pre-emption Group) che vigila sulla corretta applicazione del diritto di opzione negli aumenti di capitale consente, in questa fase straordinaria di emergenza COVID-19, di eseguire aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione fino al 20 per cento del capitale nel rispetto di determinati requisiti quali; adeguata motivazione del contesto e delle particolari circostanze, consultazione con i principali azionisti, coinvolgimento del management della società nell'assegnazione delle nuove azioni;

    negli Stati Uniti la SEC (Securities Exchange Commission) ha recentemente validato modifiche da parte delle Nasdaq e del Nyse volte ad assicurare una maggiore velocità di accesso alla ricapitalizzazione anche attraverso l'eliminazione del ricorso all'assemblea, considerata la situazione di emergenza;

    la legittimità comunitaria di un aumento di capitale senza attendere la delibera dell'assemblea, è assicurata dal carattere temporaneo della misura connessa esclusivamente all'eccezionalità della situazione senza mettere in discussione le finalità e l'effetto della Direttiva Comunitaria 1132/2017 ed in coerenza con l'articolo 84 della stessa;

    lo strumento sopra delineato si pone come alternativa al ricorso agli strumenti di debito e consente il reperimento di risorse senza aggravare il livello di indebitamento e i relativi costi e per le società quotate, rappresenta anche uno strumento di difesa contro operazioni e scalate ostili che intendano sfruttare le manovre speculative su titoli azionari in situazioni di particolare stress dei mercati, nei casi in il valore azionario non rispecchia il reale valore industriale della società,

impegna il Governo:

   ad introdurre disposizioni che consentano al consiglio di amministrazione, in relazione all'emergenza COVID-19, quando l'interesse della società lo giustifica, di poter deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente, definendone condizioni, modalità e limiti;

   in tale ambito, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non disponga diversamente, a introdurre disposizioni volte a consentire che il consiglio di amministrazione possa deliberare un aumento diretto di capitale nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, in coerenza con la disciplina europea in tema di Prospetti, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
9/2500-AR/359Barelli, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 224-bis del provvedimento istituisce il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in tale ambito saranno definite, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento;

    nonostante la zootecnia nazionale stia facendo ogni possibile sforzo, in linea con le prescrizioni comunitarie, in favore del benessere animale e per ricondurre il sistema nell'ambito dell'economia circolare, mediante riduzione dei gas serra prodotti, riutilizzo dei sottoprodotti e valorizzazione dei principali inquinanti che derivano da tale attività, cioè le deiezioni animali, non sono mancate pesanti e ripetute accuse che hanno collegato (sulla stampa e sui media televisivi) la diffusione della pandemia da COVID-19, agli allevamenti intensivi in pianura padana;

    occorre considerare che il settore zootecnico occupa oltre 250.000 i lavoratori di filiera e che le 270.000 aziende agricole e di trasformazione, generano un fatturato per il nostro Paese di oltre 40 miliardi di euro;

    in Italia la zootecnia rappresenta il 7,2 per cento di tutte le emissioni a livello nazionale con 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in Italia contro i 76 milioni di tonnellate della Francia, i 66 della Germania, i 41 milioni del Regno Unito e i 39 milioni della Spagna;

    per quanto riguarda il metano, il settore agricolo ne è stato la maggior fonte di emissioni, con il 43 per cento del totale nazionale. Il 62 per cento del gas serra prodotti dal settore agricolo deriva dalle emissioni di metano, per la gran parte derivante dalla fermentazione enterica (metano, prodotto e rilasciato dal bestiame durante la digestione) e in parte minore dalla gestione delle deiezioni;

    sono in corso sperimentazioni sia in Italia, che, sia pure con prodotti diversi, in Spagna, Belgio, Germania. Regno Unito e Australia, volte a ridurre la presenza dei batteri metanogenici nel metabolismo degli animali di allevamento, mediante somministrazione di particolari enzimi, In grado di produrre un abbassamento significativo delle emissioni complessive;

    secondo gli studi della FAO con un impiego più diffuso di tecnologie più efficienti, si potrebbero tagliare le emissioni di gas serra nella zootecnia fino al 30 per cento. All'interno dei sistemi di produzione animale vi è un forte legame tra uso efficiente delle risorse ed intensità delle emissioni di gas serra. Secondo la FAO il potenziale per ridurre le emissioni risiede nel mettere i produttori di bestiame nelle condizioni di passare a pratiche più efficienti,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 224-bis del provvedimento, ad avviare una specifica sperimentazione volta a migliorare il metabolismo degli animali di allevamento, con la finalità di ridurre le emissioni in particolare metanifere, mediante somministrazione di specifici integratori alimentari, sulla base dell'esperienza già maturate in Italia e in altri Paesi.
9/2500-AR/360Caon, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 112 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, individuate ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020;

    la norma citata tuttavia, mediante modifica operata dalla legge di conversione, fa riferimento anche alle province di Alessandria e Asti, che, in base alla rubrica dell'articolo, sembrerebbero escluse dal beneficio di cui al citato articolo 112;

    con decreto del Ministero dell'interno, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo

in sede di riparto delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 112 del provvedimento in esame, a considerare le esigenze di carattere economico e sociale delle province di Alessandria e Asti, come peraltro previsto dal comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020.
9/2500-AR/361Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    il 6 luglio 2017 è stato firmato a Roma da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo di intesa con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo per la costituzione di un «mercato unico» del poker on line, la cosiddetta «liquidità internazionale condivisa»;

    tale iniziativa ha trovato seguito applicativo negli Stati suddetti ma non in Italia;

    a detta degli operatori internazionali di poker on line l'accordo ha determinato un rilancio importante di tale offerta di gioco poiché sono aumentati in misura significativa i montepremi massimi e la raccolta;

    secondo notizie di stampa uno dei principali operatori internazionali, intervenendo al salone del gaming «Ice» di Londra, in una passata edizione, avrebbe raccontato gli effetti della liquidità condivisa in questo modo: «più giorni di attività, più giocatori unici ogni trimestre, più depositi netti»;

    l'attuazione in Italia della «liquidità internazionale condivisa» sul poker on line determinerebbe un effetto dirompente per i giocatori nazionali abituati a piattaforme on line di concessionari italiani che offrono un gioco meno rischioso e con puntate più basse;

    tale eventuale offerta aumenterebbe il rischio di dipendenza da gioco d'azzardo per i clienti ed avrebbe un effetto negativo per la raccolta degli operatori nazionali con impatto negativo sul gettito e sull'occupazione del settore;

    la pandemia da Covid-19 ha aumentato la percentuale di giocatori che utilizzano l'offerta di gioco legale on line e la suddetta implementazione potrebbe determinare effetti negativi immediati complessivi;

    la «liquidità internazionale condivisa» andrebbe palesemente contro le linee guida antiriciclaggio in materia di gioco legale recentemente varate dall'Agenzia del dogane e dei monopoli ed estremamente stringenti anche sulla rete fisica oltre che sul gioco a distanza;

    l'attuazione dell'accordo del 6 luglio 2017 sarebbe un atto politico palesemente in contrasto con le scelte del legislatore che negli ultimi mesi ha varato più provvedimenti finalizzati alla protezione del giocatore, della salute alla riduzione dell'offerta, alla lotta al gioco illegale e al riciclaggio,

impegna il Governo

a dare mandato all'Agenzie delle dogane e dei monopoli di non attuare l'accordo firmato in data 6 luglio 2017 relativamente alla «liquidità internazionale condivisa» e di rescindere unilateralmente e formalmente lo stesso nei tempi più brevi possibili.
9/2500-AR/362Ruggieri, Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    in provvedimento in esame diverse disposizioni in materia fiscale;

    l'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede la possibilità di introdurre delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica; la norma, nelle more della sua attuazione, rinvia all'articolo 14 del medesimo decreto che disciplina più in generale le detrazioni per i soli interventi di efficienza energetica. L'emendamento, pertanto, mira a garantire la piena coerenza delle disposizioni, estendendo l'attuale regime di ecobonus anche agli interventi per il risparmio idrico. Nello specifico, occorre tener conto che il risparmio idrico rappresenta uno dei principali obiettivi della politica ambientale del Paese. I dati ISTAT (nota 22 marzo 2019) l'Italia è al primo posto nell'Unione europea per i prelievi di acqua a uso potabile 9.5 miliardi di metri cubi ogni anno, pari a quasi 430 litri per abitante al giorno. Poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9 per cento) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione Anche a causa degli altissimi costi di questa inefficienza, una famiglia tipo di tre componenti in Italia spende oltre 400 euro all'anno per il servizio idrico integrato: 175 euro in più di dieci anni fa il 30 per cento di questo consumo è relativo all'uso di vasi sanitari, il restante è condizionato dalla rubinetteria utilizzata. I vasi sanitari e la rubinetteria esistenti in Italia spesso presentano bassi livelli di efficienza perché datati solo il 51 per cento dei vasi è stato posato dopo il 1990, il 17 per cento risale addirittura a prima del 1970. Si tratta di attrezzature inefficienti sotto il profilo del consumo idrico, con performance gravemente inferiori rispetto a quelle di prodotti più innovativi: (per i rubinetti, miscelatori, soffioni doccia si passa da 9/12 litri al minuto a 6 litri al minuto o meno; per wc e cassette di scarico da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3.5 litri al minuto. Ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento, secondo le elaborazioni del Centro Studi di FederlegnoArredo, intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate in 5 anni si potrebbero risparmiare: circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali; circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali; per wc e cassette di scarico, da 12/15 litri a consumi anche inferiori ai 3,5 litri al minuto. Ipotizzando un risparmio idrico medio del 50 per cento, secondo le elaborazioni del Centro Studi di FederlegnoArredo, intervenendo ogni anno sul 5 per cento del parco attrezzature sanitarie installate in 5 anni si potrebbero risparmiare: circa 453 milioni di euro per le utenze residenziali e circa 638 milioni di euro per le utenze non residenziali,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione quanto descritto in premessa al fine di porre in essere ogni atto normativo di competenza finalizzati ad estendere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche agli interventi di sostituzione del parco attrezzature sanitarie che producano un risparmio idrico significativo.
9/2500-AR/363Angelucci, Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 124 del decreto-legge in esame prevede la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui «detergenti disinfettanti per mani»;

    le misure di alleggerimento della pressione fiscale sulla generalità dei dispositivi e dei prodotti utilizzati nell'ambito dell'emergenza, sono state introdotte nell'ottica di incentivarne la produzione e renderne l'approvvigionamento meno oneroso;

   considerato che:

    al fine di prevenire il contagio e limitare la diffusione del virus, sin dall'inizio della pandemia le autorità sanitarie hanno raccomandato una rigorosa e frequente igiene delle mani e che tale misura di prevenzione igienico-sanitaria continuerà ad essere fondamentale in questa fase di convivenza con il virus per evitare una seconda grande ondata epidemica;

    la disponibilità e l'accesso dei cittadini ai prodotti di consumo per l'igiene personale è quanto mai indispensabile per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, alla pari di altri prodotti considerati necessari quali i detergenti disinfettanti per mani;

    le disposizioni volte a favorire la liquidità delle famiglie dovranno essere rafforzate al fine di contrastare efficacemente la crisi sul versante della domanda derivante dalla ridotta capacità di spesa a seguito del lockdown e dovranno altresì essere adottate misure volte ad incentivare l'acquisto di prodotti essenziali per il contenimento del contagio, in particolare da parte delle fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, a riconoscere l'applicazione di una aliquota IVA agevolata ai prodotti di consumo per l'igiene personale in modo da garantire una maggiore disponibilità di accesso ad una serie di prodotti di prima necessità, quanto mai funzionali a garantire un'adeguata pulizia e igiene della persona, anche alla luce delle raccomandazioni delle autorità sanitarie per il mantenimento di un alto livello di igiene personale per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
9/2500-AR/364Carrara, Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni in materia di turismo che sono da considerarsi, tuttavia, del tutto insufficienti alla luce della grave crisi economica che ha, purtroppo, violentemente colpito tale settore;

    con riferimento al comparto turismo il Gruppo Forza Italia è costantemente intervenuto durante la discussione di tutti provvedimenti varati dal Governo dall'inizio dell'emergenza da Covid-19 proponendo sin da subito la destinazione di 2 miliardi e mezzo per il sostegno diretto degli operatori del comparto turistico;

    Federalberghi ha recentemente evidenziato come il turismo non sia ripartito e la situazione che sta vivendo il comparto ricettivo, soprattutto quello delle città d'arte, resta particolarmente complicata. La mancanza dei flussi internazionali resta l'elemento essenziale di debolezza che non consente di poter contabilizzare le presenze necessarie alla sostenibilità delle aperture delle strutture, con una notevole ripercussione anche sull'indotto;

    durante lo svolgimento del ciclo di audizioni che ha interessato il provvedimento in esame Federturismo Confindustria ha espresso profonda delusione nei confronti delle misure disposte per il turismo, sia dal punto di vista delle dotazioni (Fondo turismo) sia per alcune modalità di accesso (ad esempio per lo stralcio dell'Imu), sottolineando una distribuzione delle risorse del tutto sbilanciata a favore della domanda, oltre che una ingiustificata esclusione di alcuni comparti della filiera turistica;

    occorre prevedere una particolare attenzione e un sostegno specifico a tutte le attività stagionali, prevedendo un vero Fondo per il Turismo Organizzato e degli eventi con un aumento significativo delle risorse appostate dal provvedimento in esame;

    anche Assoturismo ha evidenziato come negli ultimi mesi sia stato cancellato mezzo secolo di turismo, con un calo del 60 per cento e un impatto devastante in termini di contributo al Pil del Paese. A fronte di questa situazione le misure per il turismo sono insufficienti, manca un piano ad hoc per il turismo, un settore per cui servono misure mirate e visione strategica;

    secondo gli ultimissimi dati pubblicati dall'Istat, nella congiuntura economica attuale, il settore turistico appare particolarmente danneggiato il settore turistico con oltre sei alberghi e ristoranti su dieci che rischiano la chiusura entro un anno a seguito dell'emergenza coronavirus mettendo in pericolo oltre 800.000 posti di lavoro;

    per l'Istat il 65,2 per cento delle imprese di alloggio e ristorazione (19,6 miliardi di euro di valore aggiunto) denunciano l'esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza. A queste si aggiungono il 61,5 per cento delle aziende dello sport, cultura e intrattenimento (con 3,4 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 700 mila addetti),

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione le criticità esposte in premessa al fine di porre in essere già con il prossimo decreto di natura economica annunciato dal Governo consistenti e mirate misure di sostegno per il settore turistico dove peraltro, permane il rischio concreto, sia per le lungaggini burocratiche sia per la natura dell'intervento, come rilevato dalle associazioni di categoria, che vengono tagliate fuori dall'accesso al fondo perduto numerosissime aziende.
9/2500-AR/365Calabria.


   La Camera,

   premesso che:

    il raggiungimento degli obiettivi, ambiziosi, del PNIEC non può prescindere dal sostegno di tutte le fonti rinnovabili e, quindi, da una maggiore libertà in merito alle scelte tecnologiche;

    anche le biomasse devono poter concorrere, nel rispetto dei limiti dettati dalla qualità dell'aria, al raggiungimento della decarbonizzazione;

    l'Italia non può trascurare la biomassa in quanto si tratta di una sorgente che offre grandi possibilità ed è in massima parte disponibile su tutta la Penisola e sottoutilizzata;

    abbiamo in Europa 182 milioni di ettari di bosco. Dal 1990 la superficie è cresciuta del 5,2 per cento. Lo stock di legna è cresciuto costantemente negli ultimi 50 anni e mediamente in Europa si utilizza il 70 per cento dell'accrescimento. In Italia la superficie boscata si è triplicata dal 1951 raggiungendo 12 milioni di ettari, sui 35 totali del Paese;

    Germania, Francia e Spagna prevedono al 2030 di produrre il 68 per cento dell'energia termica da biomassa;

    l'Italia dipende per oltre il 42 per cento dal gas, contro la media europea del 21 per cento e, pur riconoscendo la sua attuale importanza nel processo di transizione energetica, abbiamo la necessità strategica di ridurre la nostra dipendenza dal gas a velocità doppia rispetto agli altri Paesi europei;

    la Commissione europea ha chiesto all'Italia una maggiore ambizione nella termica rinnovabile;

    l'articolo 119 del presente provvedimento, per quanto concerne le biomasse, limita le agevolazioni legate al meccanismo del «Superbonus» esclusivamente alle unità unifamiliari di cui alla lettera c), quindi a favore degli impianti di taglia minore caratterizzati da livelli di emissioni inquinanti meno performanti e, peraltro, solo con riferimento alle zone non metanizzate;

    escludendo i condomini, di cui alla lettera b), si escludono le caldaie di taglia più elevata, le uniche che hanno prestazioni in termini di inquinamento atmosferico paragonabili al gas ma con un vantaggio in termini di riduzione della CO2 pari al 94 per cento rispetto a quest'ultimo;

    tale previsione appare quindi fortemente limitativa dei benefici ambientali, in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali, che potrebbero derivare dall'utilizzo della biomassa anche nelle aree metanizzate e nei condomini generando evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'accesso al meccanismo del «Superbonus» ai generatori a biomasse, con classe di qualità 5 Stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici di cui alla lettera b), articolo 119 del presente provvedimento, eliminando la limitazione alle sole aree non metanizzate, in modo da agevolare e sostenere realmente un'effettiva transizione energetica del settore del riscaldamento e della climatizzazione a vantaggio delle prestazioni energetiche ed ambientali del sistema energetico nazionale e della qualità della vita dei cittadini.
9/2500-AR/366Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

    secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

    questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

    l'articolo 119 del presente provvedimento ai commi b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

    tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che, ai fini dell'accesso al meccanismo del «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente per i comuni montani e che dunque rientri a pieno titolo e senza restrizioni ulteriori per tutto il territorio nazionale tra gli interventi ammessi dall'articolo 119, commi b) e c), del presente provvedimento.
9/2500-AR/367Palmieri, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    il Titolo VIII al capo III reca misure per le infrastrutture e i trasporti;

    nell'ambito dei provvedimenti agevolativi contenuti all'interno del sopracitato capo e nel resto del provvedimento in esame non sono previsti interventi significativi per le aziende che svolgono la loro attività in ambito montano e più specificatamente attività collegate alla stagionalità invernale;

    soprattutto nella zona appenninica le conseguenze derivanti dall'emergenza COVID-19 si sono sommate alle difficoltà legate all'andamento meteorologico particolarmente sfavorevole nei mesi antecedenti l'emergenza COVID-19;

    a causa dell'emergenza COVID-19 e conseguentemente alla chiusura delle attività con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 Marzo 2020 i bilanci delle attività sopraindicate hanno avuto un calo importante che non è stato possibile compensare, anche solo in parte, in conseguenza del fatto che il contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 25 del provvedimento in esame è legato esclusivamente al periodo di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 e che quindi rappresenta solo in minima parte la copertura delle perdite subite da queste attività;

    a causa di quanto sopra descritto vi è il fondato rischio che molte di queste attività possano non avere più la possibilità di sopportare a livello economico e finanziario un bilancio di esercizio conseguente a questi effetti e che quindi il rischio sia un ulteriore impoverimento economico e anche demografico delle zone di montagna specialmente sulla catena appenninica ed anche delle piccole stazioni alpine alle basse quote;

    nelle realtà economiche della montagna italiana il ruolo di volano economico è svolto principalmente dagli impianti di risalita che a caduta consentano anche alle altre attività turistiche di poter avere una presenza importante e costante di turisti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti di sostegno all'economia nazionale un apposito strumento a sostegno delle attività di interesse turistico della Montagna Appenninica in maniera specifica con particolare riferimento alle realtà poste nelle regioni a statuto ordinario della catena alpina che dai dati di bilancio dimostrino di avere avuto un calo di fatturato rispetto all'anno precedente nel mese di marzo almeno pari al 25 per cento;

   a valutare l'opportunità di prevedere apposite misure per le società che gestiscono impianti di risalita in merito a possibili interventi di partecipazione al capitale o creazione di società misto pubblico private, nonché l'istituzione di un fondo di sostegno con contributi in conto esercizio sulla stagione appena conclusa e un fondo finanziario a lungo termine per trasformare i debiti a breve in un debito consolidato a tassi agevolati e con garanzia statale disposizione del credito sportivo.
9/2500-AR/368Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    gli articoli da 247 a 249 recano misure di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, quale meccanismo attualmente previsto per valorizzare il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 62, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento all'articolo 52 prevedendo che «Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso»;

    a seguito del blocco del turn over, utilizzato negli anni quale modalità di contenimento della spesa pubblica, le pubbliche amministrazioni stentano ancora a riprendere la fisiologica politica di reclutamento di personale, nonostante l'adozione di norme atte ad agevolarla;

    tale blocco ha portato negli anni all'emersione del cosiddetto fenomeno del mansionismo, frutto anche della forte digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha reso del tutto indefinibili le attività svolte dal personale collocato su differenti aree professionali, operando un sostanziale livellamento dei processi lavorativi, prescindendo dal titolo di studio posseduto;

    nel corso dell'emergenza epidemiologica la pubblica amministrazione ha continuato a garantire servizi alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, evidenziando l'importanza del pubblico servizio, rafforzando vieppiù il predetto livellamento professionale tra i dipendenti pubblici e rendendo più evidente la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal proprio personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche per il tramite della propria Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), tutti i necessari provvedimenti utili a garantire la riqualificazione del personale dipendente della pubblica amministrazione, anche attraverso la riformulazione del predetto articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimuovendone il riferimento ai titoli di studio necessari a partecipare alla prevista riserva dei posti (in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno), salvaguardando la piena e totale discrezionalità in capo alle singole amministrazioni di poter decidere autonomamente i criteri con cui far partecipare il personale di ruolo, utilizzando ai fini della compensazione del titolo di studio anche l'anzianità di servizio all'interno della qualifica precedente rispetto a quella per la quale si decide di concorrere.
9/2500-AR/369Polverini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    l'epidemia da COVID-19 produrrà effetti fortemente negativi sull'economia italiana. Il documento di economia e finanza 2020 stima una riduzione del Pil pari a -8 per cento per l'anno in corso;

    sempre il documento di economia e finanza per l'anno 2020 stima un calo degli occupati pari al 2,1 per cento che in termini reali significa circa mezzo milione di posti di lavoro in meno, e tale riduzione colpirà soprattutto lavoratori con contratti a termine;

    tali previsioni sono purtroppo confermate dai dati relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 che fanno registrare una preoccupante perdita di posti di lavoro. I dati Istat confermano che anche nel mese di maggio l'occupazione continua a calare con 84.000 occupati in meno, di cui 79.000 riguardano rapporti di lavoro a termine;

    guardando all'andamento complessivo del trimestre marzo-maggio, rispetto al trimestre precedente, l'occupazione è in calo di 381.000 unità – soprattutto a causa del crollo dei contratti a termine, che segnano una contrazione di 318 mila unità, sempre nel confronto tra trimestri si contano 533.000 disoccupati in meno, con una crescita di 880.000 inattivi, segno di come in tanti durante la fase di chiusure generalizzate delle attività, siano usciti dal mercato del lavoro perché scoraggiati e abbiano smesso di attivarsi per cercare un posto, sapendo di non poterlo trovare;

    alla luce dei dati sopra riportati, se si vuole favorire la ripresa economica, la ripresa dell'occupazione e la tutela dei lavoratori assunti con contratti a termine è necessario prevedere un regime derogatorio ancorché di durata temporale circoscritta, alla normativa vigente in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di somministrazione lavoro, prevedendo di poter procedere ai rinnovi senza applicazione delle causali, oppure consentendo la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con durata più ampia di quella attualmente prevista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di misure finalizzate ad una ripresa dell'occupazione e alla tutela di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, alla luce di quanto riportato in premessa.
9/2500-AR/370Zangrillo, Brunetta, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dedicando capi specifici al lavoro e alle politiche sociali;

    i beneficiari attuali del reddito di cittadinanza, istituito dal decreto-legge n. del 2019, sono circa 2.5 milioni di persone. Di questi circa 65.000 unità sono state riavviate al lavoro, con nove beneficiari su dieci che percepiscono il contributo senza trovare un'attività lavorativa;

    anche alla luce degli effetti negativi che l'epidemia da COVID-19 sta già producendo sull'economia e sul mercato del lavoro, facendo segnare una consistente contrazione degli indici di produzione e del numero degli occupati, sarebbe opportuno individuare ogni strumento utile ad implementare le possibilità di reingresso nel mondo del lavoro da parte di chi ha attualmente accesso al beneficio del reddito di cittadinanza;

    in tal senso la formazione professionale è strumento fondamentale per consentire ad una persona in cerca di lavoro di potersi ricollocare al lavoro;

    gli stage formativi garantiscono sia la formazione del lavoratore sia l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro facendo aumentare le probabilità che un lavoratore possa essere assunto dall'azienda nella quale ha svolto per un determinato periodo lo stage;

    sarebbe opportuno implementare gli adempimenti previsti dal patto per il lavoro con l'obbligo di accettare eventuali proposte di stage formativo compatibili con le esperienze e le competenze del beneficiario del reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano tenuti ad accettare proposte di stage formativi formulate dalle aziende e presentate per il tramite dei centri per l'impiego.
9/2500-AR/371Cannatelli, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dedicando capi specifici al lavoro e alle politiche sociali;

    l'articolo 195 ha stanziato 50 milioni di euro al fine di consentire alle emittenti locali radiotelevisive di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la trasmissione di informazione locale;

    è condivisibile che in ordine alle modalità di riparto delle risorse stanziate la norma faccia riferimento alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;

    sarebbe stato invece opportuno prevedere un termine temporale esplicito e non superiore ai 60 giorni entro il quale procedere al riparto delle risorse ed anche una quota più ampia di risorse da destinare, alla luce del fatto che il settore radiotelevisivo locale è uno dei settori più colpiti dalla crisi prodotta dall'epidemia da COVID-19, come tra l'altro evidenziato nel corso di apposite audizioni svolte presso la commissione trasporti, poste e telecomunicazioni dai rappresentanti delle associazioni delle radiotelevisioni locali;

    in tale sede infatti è stato indicato dalle principali associazioni di categoria che uno stanziamento di 80 milioni di euro sarebbe stato sufficiente a coprire la metà delle perdite subite dall'emittenza radiotelevisiva locale a seguito della crisi prodotta dal COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere nel minor tempo possibile al riparto delle risorse stanziate a favore delle emittenti radiotelevisive locali nonché a valutare la possibilità, in base alle eventuali disponibilità di bilancio, di integrare ulteriormente le risorse stanziate a favore delle emittenti radiotelevisive locali in occasione dei futuri provvedimenti di natura economica.
9/2500-AR/372Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dedicando capi specifici al lavoro e alle politiche sociali;

    un capo specifico è dedicato a misure in materia di infrastrutture e trasporti ove si prevedono disposizioni in materia di infrastrutture come ad esempio l'articolo 201 che incrementa il fondo salva opere o l'articolo 206 che interviene in materia di interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento di tratte autostradali già esistenti nonché la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali;

    le autostrade della regione Liguria sono da settimane bloccate da ingorghi di traffico inaccettabili che creano estremo disagio alla popolazione, costringendo in alcuni casi la protezione civile ad intervenire per portare soccorsi, e un gravissimo danno all'economia dei territori;

    proprio a causa degli ingorghi eccezionali un gigante della logistica navale come COSCO shipping lines è arrivata a sconsigliare vivamente i propri clienti dall'utilizzare il porto di Genova con il rischio di produrre un danno economico gravissimo al porto e alla città già fortemente colpita dal crollo del ponte Morandi;

    gli ingorghi sono dovuti a seguito di una serie di controlli che debbono essere effettuati nelle gallerie presenti sulle autostrade liguri,

impegna il Governo:

   a ricorrere ad ogni strumento utile anche di natura finanziaria, al fine di riportare in tempi brevi la mobilità sulle autostrade liguri in condizioni di normalità, anche valutando l'opportunità di prevedere la possibilità di ristori, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, per gli eventuali danni provocati dagli ingorghi all'economia del territorio ligure, con particolare priorità per il porto di Genova;

   a dare attuazione dell'ordine del giorno 9/1209-A/113, con il quale il Governo in data 31 ottobre 2018 ha accolto l'impegno adottare le opportune iniziative, anche di natura convenzionale con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, volte a riconoscere in favore ai cittadini residenti nel territorio della regione Liguria o che svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia, una agevolazione tariffaria relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A7, A10 e A26.
9/2500-AR/373Mulè, Bagnasco, Cassinelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dedicando capi specifici al lavoro e alle politiche sociali;

    il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto il divieto di licenziamento per un periodo di sessanta giorni. L'articolo 80 del provvedimento in esame ha ampliato a cinque mesi la durata di tale divieto;

    dette misure hanno la finalità di evitare il verificarsi una grave crisi occupazionale nei mesi in cui la crisi economica prodotta dall'epidemia da COVID-19 ha fatto sentire in misura maggiore i suoi effetti;

    allo stesso tempo però la norma non ha previsto la possibilità di derogare al divieto neppure nei casi in cui a fronte del licenziamento operato dal datore di lavoro vi sia un accordo di non opposizione con rinuncia all'impugnazione da parte del lavoratore, ratificato in sede conciliativa;

    una simile deroga consentirebbe di dare corso ad accordi liberamente concordati tra datore di lavoro e lavoratore riducendo anche il ricorso alla cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative una deroga al divieto di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 80 del provvedimento in esame, consentendo di perfezionare la procedura di licenziamento esclusivamente nei casi in cui vi sia un accordo di non opposizione con rinuncia all'impugnazione da parte del lavoratore, ratificato in sede conciliativa.
9/2500-AR/374Musella, Brunetta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia fiscale;

    durante l'esame del provvedimento è stato proposto un emendamento con il quale si intende garantire la stabilità dei flussi finanziari nonché dell'aspetto concessorio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

    l'evoluzione della riferita epidemia COVID-19, dall'11 marzo 2020 scorso ufficialmente dichiarata pandemia, ha criticamente impattato sulle correnti attività strumentali alla integrazione dei requisiti necessari per accedere alla sottoscrizione della convenzione di concessione ed all'avvio del nuovo asset concessorio in condizioni di piena funzionalità e remuneratività sia per l'Ente Concedente che per l'aggiudicataria;

    in tale contesto, il differimento del termine per il versamento del saldo del prezzo offerto dalla società aggiudicataria e di cui all'articolo 1, comma 576, lettera b) e lettera c), legge 11 dicembre 2016, n. 232, è finalizzato a consentire all'aggiudicataria di poter far efficacemente fronte alla grave e critica emergenza finanziaria prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali non solo dell'aggiudicataria stessa, ma dell'intera filiera costituita dagli oltre trentamila punti di vendita coinvolti nel progetto concessorio, e, al contempo, garantirebbe, in tutti i casi, l'incameramento da pare dell'erario dell'intera somma offerta a titolo di prezzo, senza alcuna riduzione, entro la gestione 2021;

    tenuto conto del fatto che la Società aggiudicataria, conformemente al disposto di cui all'articolo 1, comma 576, lettera c), legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data 3 ottobre 2019, ha provveduto al versamento della somma di euro 111 milioni, pari al 50 per cento del prezzo offerto, con parziale deroga alla disposizione di legge ora citata, si consentirebbe di dar corso all'incameramento del saldo del prezzo, pari a euro 111 milioni, con versamenti periodici definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 dicembre 2020. Inoltre, si eviterebbe di certo il contenzioso che, con alto grado di probabilità, potrebbe scaturire sia nel caso di revoca dell'aggiudicazione che nel caso di richiesta di risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta di alcuni degli adempimenti previsti e l'eccessiva onerosità di altri derivanti dall'evento di forza maggiore rappresentato dalla pandemia COVID-19, con conseguente possibile onere restitutorio in capo all'Erario di quanto già versato dall'aggiudicatario e pari a 111 milioni;

    in caso di instaurazione di un contenzioso, inoltre, si potrebbero verosimilmente presentare o l'ipotesi di una sospensione di qualsiasi determinazione assunta dall'Amministrazione Statale ed impugnata in sede amministrativa o la necessità di indire una nuova gara per l'affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; in entrambi i casi prospettabili, ne discenderebbe comunque una prosecuzione in proroga dell'attuale concessione fino alla nuova aggiudicazione con tempi stimabili in misura non inferiore a 18 mesi che a causa per altro del mutato quadro economico potrebbe determinare condizioni meno vantaggiose per l'Erario rispetto a quelle della recente aggiudicazione, aggio pari a 0,5 per cento ed importo una tantum pari a euro 222 milioni di cui euro 111 milioni già incassati in data 3 ottobre 2019 a titolo di acconto,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione quanto evidenziato in premessa al fine di adottare ogni iniziativa normativa nell'ambito del prossimo provvedimento economico annunciato dal Governo finalizzato a garantire la stabilità dei flussi finanziari nonché dell'aspetto concessorio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nei termini suesposti.
9/2500-AR/375D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dedicando capi specifici al lavoro e alle politiche sociali;

    i più recenti dati Istat in materia di occupazione segnalano un trend preoccupante che vede l'occupazione in forte calo che riguarda in particolare i rapporti di lavoro a termine e in somministrazione, con una forte incidenza su giovani e donne;

    il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto un incremento contributivo pari allo 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione;

    l'equiparazione sotto questo profilo della somministrazione con il contratto di lavoro a termine appare impropria in quanto il contratto di somministrazione è già gravato, a differenza del contratto a termine:

     a) da un incremento contributivo pari al 4 per cento previsto dalla legge, destinato a finanziare efficaci interventi di politica attiva, attuati attraverso il Fondo di settore Forma.Temp., dedicato alla formazione ed al reinserimento dei lavoratori somministrati;

     b) da un ulteriore onere contributivo previsto dal CCNL di settore pari allo 0,20 per cento (0,30 per cento in caso di lavoratore a tempo indeterminato) grazie al quale il lavoratore è titolare di tutta una serie di misure di welfare che lo accompagnano sia in costanza del rapporto di lavoro che al termine della missione. Garanzie viceversa assenti nel contratto di lavoro a tempo determinato;

    al fine di consentire la prosecuzione di rapporti di lavoro nonché l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro, fondamentali in un periodo di forte contrazione dell'occupazione, sarebbe opportuno ridurre i gravami aggiuntivi previsti in occasione del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in regime di somministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a rivedere l'incremento contributivo dello 0,5 per cento previsto in occasione di ogni rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione.
9/2500-AR/376Zanettin, Brunetta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure in materia di interventi per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza per gli studenti e per il personale scolastico e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento fisico e di utilizzo di dispositivi di protezione personale;

    in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate appare necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica prevedere interventi strutturali di ordinaria e straordinaria attività di edilizia scolastica;

    le misure emergenziali adottate nel periodo di chiusura delle scuole e l'adozione della didattica a distanza hanno dimostrato la necessità di intervenire non solo sugli edifici ma che è fondamentale intervenire anche sulle metodologie didattiche adottate nella scuola, così da poter far fronte alla malaugurata possibilità che ci si trovi nuovamente in una situazione di aumento di contagi e conseguenti misure di contenimento, e per cogliere l'occasione affinché l'istruzione si liberi di retaggi della scuola del novecento e sappia declinare nuovi paradigmi,

impegna il Governo:

   a prevedere un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica per supportare gli enti locali e le istituzioni scolastiche in interventi finalizzati:

    al contenimento del contagio da COVID-19, nonché alla riorganizzazione e all'adeguamento degli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di attività didattica organizzata sulla base della didattica per competenze e volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo mediante l'organizzazione di piccoli gruppi di alunni;

    alla modernizzazione degli edifici scolastici al fine di avviare progetti di digitalizzazione e di introduzione nella didattica dell'utilizzo delle nuove tecnologie, anche utilizzando i finanziamenti previsti dal piano europeo Next Generation.
9/2500-AR/377Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, tra l'altro, in materia di organizzazione scolastica e procedure di reclutamento di personale docente e tecnico nelle istituzioni scolastiche finalizzate ad assicurare la ripresa delle attività scolastiche in presenza e in condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli studenti;

    alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida per la riapertura delle scuole, definite sulla base del documento del CTS, sarà necessario individuare un numero di sedi scolastiche maggiori di quelle oggi disponibili utilizzando anche spazi non direttamente finalizzati a tale utilizzo;

    in tale contesto appare fondamentale perseguire l'economicità dell'azione amministrativa e prevenire ripercussioni sul sistema scolastico di eventuali esiti di contenziosi pendenti che coinvolgono il Ministero dell'istruzione;

    il concorso per dirigente scolastico attualmente in corso è stato al centro di numerose segnalazioni di irregolarità che non sono state ancora definite;

    mai come per l'anno scolastico che sta per cominciare è necessario che le vicende sospese vengano definite prima dell'ingresso in aula degli studenti che richiederà maggiore complessità e attenzione,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile soluzioni volte a risolvere il problema dei contenziosi in corso relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, al fine di chiudere definitivamente la vicenda, considerato che il nuovo anno scolastico inizierà con un deficit di dirigenti scolastici, anche prevedendo l'avvio di un corso concorso disciplinato ai sensi del comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015.
9/2500-AR/378Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per il sostegno del settore della cultura che è uno tra i settori più colpiti dalla crisi sia per la specificità e l'ampiezza degli ambiti di espressione artistica e culturali che lo costituiscono che per la particolarità dei rapporti di lavoro che a tali ambiti afferiscono;

    la chiusura fisica dei luoghi dello spettacolo, la cui sopravvivenza è direttamente legata alla presenza del pubblico, quali concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, ha determinato una situazione estremamente critica per le maestranze e per gli artisti;

    la ripartenza del settore avviene in una situazione di estrema confusione: le linee guida per la riapertura delle strutture dello spettacolo dal vivo al momento non sono sostenibili per tutte le strutture in quanto le disposizioni in materia di distanziamento fisico e di numero di posti non permette di recuperare i costi di produzione così che, di fatto, si sta amplificando ulteriormente il divario tra le grandi imprese culturali pubbliche, che beneficiano di finanziamenti a fondo perduto, e le altre realtà di dimensioni minori, che rappresentano il 70 per cento del settore e la maggior parte dei lavoratori, molte delle quali non sono in grado di ripartire;

    le disposizioni in materia di distanziamento prevedono, anche in caso di spettacoli all'aperto, una riduzione dei posti per gli spettatori pari ai due terzi della capienza dei luoghi dedicati, rispetto allo scorso anno;

    è fondamentale avere presente che, nell'ambito dello spettacolo, dietro ogni palco ci sono centinaia di persone che lavorano, artisti e non solo, e che il mondo dello spettacolo e della musica riguarda complessivamente circa 400 mila lavoratori. La tenuta del tessuto culturale del Paese è fondamentale e non possiamo permetterci che il settore collassi sotto il peso della crisi e che per molti operatori e per la cultura italiana la chiusura diventi permanente,

impegna il Governo

ad adottare – nel primo provvedimento utile – misure straordinarie volte a sostenere lo spettacolo dal vivo, al fine di promuoverne la ripresa nel più breve tempo possibile, disponendo adeguate risorse finanziarie finalizzate a compensare le perdite dovute alla consistente riduzione del numero di biglietti vendibili in relazione alla capienza del luogo in cui si svolge lo spettacolo, come determinata sulla base delle norme sul distanziamento, nonché a istituire tavoli di confronto con gli operatori del settore, non solo dell'ambito artistico, al fine anche di elaborare nuove strategie di proposta e di fruizione del prodotto artistico e di permettere a tale settore strategico per lo sviluppo non solo culturale di un Paese di continuare a esistere e crescere.
9/2500-AR/379Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure per il sostegno del settore della cultura che è uno tra i settori più colpiti dalla crisi sia per la specificità e l'ampiezza dei diversi settori artistici e culturali che lo costituiscono che per la particolarità dei rapporti di lavoro che a tali settori afferiscono;

    la chiusura fisica dei luoghi in cui si svolgono abitualmente le manifestazioni culturali quali concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche nonché, per quanto riguarda in particolar modo il settore musicale, degli esercizi commerciali in cui vengono venduti i prodotti registrati ha determinato una situazione estremamente grave;

    le vendite di prodotto fisico quali CD e vinili sono, infatti, crollate di oltre il 70 per cento tra marzo ed aprile (dati FIMI) e anche il digitale, a causa della contrazione di novità in uscita – per la chiusura delle sale di registrazione e per l'impossibilità di presentare novità – non è in grado di compensare il danno economico per gli operatori del settore stimato in oltre 100 milioni di mancati ricavi solo nel 2020;

    il potenziale danno per gli autori e per gli editori musicali è stimato da Siae in termini di mancati incassi per diritto d'autore, per il 2020, a causa della chiusura totale proclamata l'8 marzo e delle sue conseguenze in circa 200 milioni di euro;

    l'unica filiera culturale che non ha ricevuto un riconoscimento negli aiuti da parte del Governo è stata l'industria fonografica a fronte di perdite allarmanti e gravi che danneggeranno gli artisti e interpreti,

impegna il Governo

ad adottare – nel primo provvedimento utile – misure straordinarie volte a sostenere, nell'ambito degli interventi in favore della cultura, il settore dell'industria discografica e degli editori musicali che rappresenta una fondamentale filiera nel novero delle industrie culturali italiane.
9/2500-AR/380Pettarin, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Calabria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, consente a Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento del Gruppo Forza Italia con cui sono stati i nuovi commi 18-ter e 18-quater. Il nuovo comma 18-ter prevede che in un apposito conto possano affluire le disponibilità liquide, anche provenienti dai contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale. Il comma 18-quater modifica la disciplina delle cambiali finanziarie, consentendone l'emissione anche alle banche;

    in particolare il nuovo comma 18-ter, nel testo inizialmente approvato in sede referente e poi modificato a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, prevedeva che al predetto conto potessero affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio a lungo termine – PIR, di cui all'articolo 136 del provvedimento in esame, prevedendosi poi che le disponibilità liquide del patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capital, nonché affidando l'attuazione delle norme così introdotte a un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame Purtuttavia a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento, è stata inaspettatamente espunta dal testo la parte relativa al riconoscimento dei benefici fiscali già previsti per i Piani di risparmi alternativi previsti dall'articolo 136 del provvedimento in quanto idoneo a determinare minori entrate senza puntuale indicazione della relativa quantificazione;

    che in relazione al citato articolo 136 del provvedimento concernente la disciplina dei c.d. «Pir Alternativi» sono stati presentati ma non portati in votazione taluni emendamenti dei Relatori concernenti la disciplina dei piani individuali di risparmio. Come noto, la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di 150.000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30.000 euro all'anno fino al limite complessivo di 150.000 euro in 5 anni. Sotto tale profilo le proposte emendative depositate dai Relatori proponevano di permettere il versamento dei 150.000 euro anche nel primo anno mantenendo comunque il limite totale vigente. Tale modifica, che sembrava poter aumentare la raccolta dei piani individuali di risparmio nel breve periodo, purtuttavia aveva la controindicazione di incentivare il versamento una tantum, esponendo i piccoli risparmiatori al rischio di non diversificare temporalmente i loro investimenti, nell'arco dei 5 anni. Inoltre il versamento una tantum può spostare i obiettivo dal lungo termine al breve contrario allo spirito di questi investimenti, che devono garantire l'afflusso costante di risorse per almeno 5 anni alle Pmi;

    sarebbe molto importante invece poter aumentare proporzionalmente i due limiti proprio per sottolineare l'investimento in più riprese con la visione di lungo. Quindi meglio alzare il limite anno dei Pir ordinari a 100.000 euro annui piuttosto che a 150.000, ma per un ammontare complessivo di 500.000 nei 5 anni, facendo sì che il totale annuo dei Pir ordinari sia almeno pari ad un terzo di quelli alternativi;

    inoltre, appare opportuno avviare un ragionamento, per quanto riguarda i c.d. Pir Alternativi, finalizzato far sì che vi sia concretamente la possibilità che si possa versare il totale complessivo di 1.500.000 euro anche il primo anno,

impegna il Governo:

   a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di porre in essere, sin dal prossimo provvedimento economico annunciato dal Governo, apposite iniziative normative finalizzate a consentire, con riferimento alle disponibilità liquide dei contribuenti che affluiscono al conto corrente di cui al comma 18 dell'articolo 27, il riconoscimento dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136;

   ad adottare apposite iniziative normative volte a modificare la disciplina dei PIR ordinari, aumentando il limite annuo di questi ultimi a 100.000 euro annui piuttosto che a 150.000, ma per un ammontare complessivo di 500.000 nei 5 anni, facendo sì che il totale annuo dei Pir ordinari sia almeno pari ad un terzo di quelli alternativi;

   ad adottare apposite iniziative normative, per quanto riguarda i c.d. Pir Alternativi, finalizzate a far sì che vi sia concretamente la possibilità che si possa versare il totale complessivo di 1.500.000 euro anche il primo anno.
9/2500-AR/381Giacomoni.


   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

    tra le disposizioni previste ve ne sono alcune in materia di trasporto aereo e attività aeroportuale;

    l'handling è un servizio pubblico essenziale soggetto alle disposizioni della legge n. 146 del 1990, strettamente legato al trasporto aereo erogato dalle Compagnie aree; come tutto il settore del trasporto aereo, anche l'handling è stato fortemente colpito dalla crisi prodotta dall'epidemia di COVID-19, che ha fortemente abbattuto ed in alcuni casi completamente azzerato il volume di affari delle imprese operanti nel settore; le imprese di handlig a seguito dei cospicui danni subiti rischiano di dover ricorrere a numerosi licenziamenti di personale con gravi ricadute in ambito sociale qualora non siano adottate misure specifiche a sostegno del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso alla cassa integrazione ai dipendenti dalle imprese di handling in essere alla data del 17 marzo 2020, anche in assenza del requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l'unità produttiva, ad escludere dal computo dei limiti massimi temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 i periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesti a seguito della crisi prodotta dalla pandemia da Covid-19, nonché a prevedere una deroga al contributo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 in merito al contributo del 9 per cento sui trattamenti di integrazione salariale ad oggi a carico delle aziende del settore su cui gravano, in situazioni di mercato normali, costi del personale nell'ordine del 70 per cento dei ricavi.
9/2500-AR/382Sozzani, Versace, Zangrillo, Mulè.


   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

    il decreto-legge n. 4 del 2019 che ha istituito il reddito di cittadinanza all'articolo 4, comma 15, ha previsto che i beneficiari debbano dare disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti;

    il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2019, in vigore da gennaio 2020 ha dato attuazione a tale disposizione;

    numerose amministrazioni comunali hanno però segnalato diverse criticità di natura procedurale ad avvalersi dei percettori di reddito di cittadinanza per progetti di pubblica utilità, e tale mancato utilizzo nonostante espressa previsione di legge è stato segnalato anche dal codacons;

    un pieno utilizzo dai beneficiari del reddito di cittadinanza da parte delle amministrazioni locali sarebbe estremamente utile in un momento di emergenza come quello attuale,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le azioni utili a favorire una piena ed effettiva applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019 in materia di partecipazione ai Puc da parte dei percettori di reddito di cittadinanza.
9/2500-AR/383Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure finalizzate a gestire l'emergenza sanitaria in atto e a favorire la ripresa economica e produttiva del Paese;

    con il decreto n. 18 del 2020 cosiddetto decreto «Cura Italia», il governo ha disposto la chiusura sull'intero territorio nazionale dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, in ragione della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale;

    nel medesimo provvedimento si prevede inoltre la facoltà per le aziende sanitarie, d accordo con gli enti gestori, di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad atta necessità di sostegno sanitario;

    salvo rari casi non sono stato attivati singoli piani assistenziali personalizzati, né presso il domicilio degli assistiti né attraverso piani residenziali temporanei;

    il decreto «Cura Italia», pur prevedendo una estensione dei permessi relativi alla legge 104, dei congedi parentali e dell'accesso al lavoro agile, non ha previsto sufficienti ed adeguate misure specifiche di sostegno a favore di coloro che si occupano di congiunti gravemente disabili, privati del supporto di assistenti sociali, infermieri, operatori;

    il 2 aprile 2020 l'istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento contenente indicazioni per prevenire il disagio e per un appropriato sostegno, nei differenti contesti, delle persone nello spettro autistico e i loro familiari. Tra le indicazioni l'importanza di «mantenere, quando possibile, gli interventi dei professionisti che li hanno in carico anche da remoto, attraverso video chiamate o telefonate»;

    l'articolo 9 del DPCM del 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno dei centri semiresidenziali per persone con disabilità;

    ad oggi sono ancora troppo deboli e confuse le modalità con cui inizierà l'anno scolastico 2020/2021;

    le persone affette da sindromi autistiche presentano difficoltà nelle interazioni e nella comunicazione propensione all'isolamento, iperattività e deficit di attenzione;

    le persone con disabilità e in particolare quelle con sindromi dello spettro autistico possono aver maggiormente accusato lo stress dovuto all'applicazione delle misure di contenimento e all'eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio; secondo alcune ricerche le sindromi dello spettro autistico comprensive delle forme lievi, riguardano circa un bambino ogni 77. Il 15 per cento dei bambini in età pediatrica presenta disabilità legata a disturbi del neurosviluppo;

    da una ricerca condotta dal neuropsichiatra infantile Leonardo Zoccante su 500 famiglie venete con componenti minorenni affetti da spettro autistico il confinamento domiciliare e l'interruzione delle attività scolastiche e dei percorsi socio-sanitari ha causato nel 40 per cento del campione un peggioramento dei disturbi del comportamento e dell'aggressività;

    in questi giorni il Coordinamento nazionale famiglie con disabilità (Confad) ha denunciato come per oltre la metà delle famiglie con soggetti disabili, si è sentita abbandonata durante la lunga fase di quarantena dalla scuola, dai centri diurni assistenti sociali, comuni. I servizi sul territorio hanno evidenziato uno stato di estrema carenza,

impegna il Governo:

   a garantire sin dal prossimo anno scolastico misure e interventi in grado di garantire la frequenza scolastica ad ogni livello agli studenti con disabilità garantendo loro un adeguato numero di insegnanti specializzati sul sostegno;

   ad accelerare la fase di graduale riapertura dei centri diurni;

   ad assicurare che, in caso di recrudescenza del virus, siano adottate tutte le misure in grado di garantire la continuità dell'assistenza socio-sanitaria degli specialisti e dell'assistenza domiciliare;

   a prevedere strutture di accoglienza temporaneo sul territorio per persone con disabilità i cui familiari sono ospedalizzati per covid o colpiti da covid al proprio domicilio;

   a rafforzare i percorsi di assistenza ospedaliera per covid alle persone con disabilità non in grado di autodeterminarsi e regolare il proprio comportamento a partire dall'età infantile e fino all'età adulta con specifiche linee di indirizzo e protocolli;

   ad implementare le forme di sostegno a favore dei caregiver familiare riconoscendo a tali soggetti tutele dal punto di vista previdenziale, economico e lavorativo, in ragione del fatto che l'assistenza svolta dal familiare consente uno sgravio per le casse dello Stato.
9/2500-AR/384Novelli, Versace, Bagnasco, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro servizio sanitario nazionale sconta purtroppo anni di tagli di risorse finanziarie, con conseguenze negative dal punto di vista della quantità e della qualità dei servizi sanitari pubblici offerti ai cittadini;

    uno degli ambiti che sconta la riduzione di risorse è certamente il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza/urgenza;

    in ambito europeo ed extra europeo è stata istituita la figura professionale di «autista-soccorritore», mentre nel nostro Paese, seppure è stato più volte intrapreso un percorso a tale proposito, ancora oggi il riconoscimento di questa figura professionale non si è mai concretizzato;

    l'attività del sistema 118 andrebbe implementata, prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale «sanitario» qualificato costituito da medici e da infermieri e da personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato;

    la tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione dei governi nazionali e delle regioni e da tempo si cerca un accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Peraltro il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative legislative al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.
9/2500-AR/385Bond, Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, all'articolo 119, una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per i soli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP);

    la finestra temporale per l'effettuazione delle spese (da luglio 2020 a dicembre 2021) è meno di 18 mesi; un tempo troppo breve se si considera che, per esempio, i condomini hanno mediamente tempi lunghi per discutere e approvare in assemblea lavori così importanti;

    durante l'esame del provvedimento, è stato inoltre abbassato sensibilmente l'ammontare complessivo delle spese prevista per la riqualificazione energetica, entro il quale si consente la detrazione fiscale del 110 per cento. Ammontare complessivo che era di 60.000 euro per gli interventi di isolamento termico, e di 30.000 euro per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un prolungamento almeno fino a tutto il 2022 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2021, entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico sugli edifici per poter beneficiare della detrazione del 110 per cento, in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2021 è una scadenza estremamente ravvicinata a fronte di interventi consistenti di adeguamento energetico e/o sismico;

   a valutare l'opportunità di aumentare il tetto delle spese complessive entro l'ammessa la detrazione fiscale del 110 per cento, volte alla riqualificazione energetica con riguardo agli interventi di isolamento termico e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 119, comma 1.
9/2500-AR/386Rosso, Mazzetti, Sozzani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula, prevede un incremento al 110 per cento (rispetto al 65 per cento e al 50 per cento finora vigenti) della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di miglioramento antisismico;

    in particolare l'ecobonus del 110 per cento si applica alle spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, riguardo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, nonché gli interventi di efficientamento energetico e sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati;

    oltre agli interventi suddetti, il provvedimento prevede un sismabonus del 110 per cento per le spese documentate relative a specifici interventi antisismici sugli edifici;

    sia il «super-ecobonus» che il «super sismabonus» del 110 per cento si applicano alle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;

    inoltre, l'articolo 121 del disegno di legge, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire delle suddette detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, anche sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

    un grosso limite di queste misure di favore, risiede certamente nel periodo temporale inspiegabilmente ridotto a meno di 18 mesi, e tale da compromettere seriamente la riuscita di tutte queste misure,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere uno spostamento del termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è possibile beneficiare del sismabonus e dell'ecobonus al 110 per cento ed entro il quale è prevista la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti;

   a prevedere una maggiore semplificazione delle procedure ai fini dell'ottenimento delle detrazioni di cui in premessa.
9/2500-AR/387Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis del provvedimento in esame dispone la sospensione di tutte le procedure esecutive di rilascio fino al 31 dicembre 2020, dopo che il decreto-legge «Cura Italia» l'aveva prevista dapprima fino al 30 giugno e poi, in sede di conversione, fino al 1° settembre;

    tale disposizione riguarda tutti gli affitti, abitativi e non abitativi, e tutte le procedure, sia per morosità sia per finita locazione;

    con l'introduzione di un semplice comma, in pratica, si annullano gli effetti di sentenze emesse dai giudici di tutta Italia a tutela di centinaia di migliaia di cittadini che attendevano di rientrare in possesso del proprio immobile;

    l'intento dei presentatori, deve presumersi, era quello di salvaguardare gli inquilini in relazione all'emergenza Covid, ma gli sfratti bloccati riguardano essenzialmente situazioni giunte a sentenza quando il nuovo Coronavirus non esisteva neppure in Cina;

    negli ultimi mesi, infatti, l'attività giudiziaria è stata pressoché ferma, e anche qualora qualche proprietario avesse tentato di portare avanti azioni di sfratto, si dubita che un qualsiasi giudice lo avrebbe assecondato;

    notevole è il danno provocato ai proprietari che attendevano da anni di riavere il proprio immobile, finito magari nelle mani di uno dei tanti «morosi professionali», che fanno vite lussuose ma l'affitto non lo pagano;

    incomprensibile appare, inoltre, il criterio con il quale Governo e maggioranza intendono tutelare l'esigenza di una categoria di cittadini, imponendo per legge che se ne faccia carico un'altra categoria di cittadini, a proprie spese e senza alcuna forma di risarcimento, e non la collettività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'emanazione dei futuri provvedimenti, di prevedere un equo indennizzo per i proprietari immobiliari che sono stati penalizzati dalla disposizione introdotta dall'articolo 17-bis del provvedimento in esame.
9/2500-AR/388Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 è drammaticamente in ritardo;

    dopo quattro anni la gran parte dei comuni colpiti deve ancora avviare la ricostruzione e l'economia di questi territori è del tutto ferma, con conseguenze drammatiche per le popolazioni coinvolte. I provvedimenti di concessione dei contributi sono solo il 5,7 per cento, ed i cantieri aperti, al 28 febbraio, solamente 2890;

    il provvedimento in esame, definito «decreto rilancio» dal Governo, in realtà non dedica praticamente nulla a sostegno di questi territori, nonostante i gravissimi problemi delle aree terremotate, ancor più allo stremo anche per gli effetti della pandemia da Covid-19;

    durante l'iter in Commissione di questo disegno di legge, un testo da oltre 55 miliardi di euro, poco o nulla è stato previsto, nonostante numerose siano state le richieste di modifica al testo finalizzate a sostenere davvero la ricostruzione dopo il terremoto del 2016;

    da tempo, diverse misure erano state condivise con i Sindaci, le associazioni dei cittadini, i professionisti, e sembrava che alcune di esse potessero essere accolte nel Decreto Rilancio ora all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza, tutte le iniziative legislative necessarie per sostenere i territori e le popolazioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ormai allo stremo anche per effetto della crisi conseguente alla pandemia in atto, recependo le indicazioni e le richieste dell'Anci, dei cittadini e degli amministratori locali, con particolare riguardo alla stabilizzazione del personale negli Uffici speciali ricostruzione; allo snellimento delle procedure; alla proroga dello stato di emergenza dopo il 31 dicembre 2020; all'aumento delle risorse per il sostegno delle attività produttive dei territori; all'aumento degli incentivi per i tecnici che si occupano dei progetti di ricostruzione.
9/2500-AR/389Polidori, Mazzetti, Nevi, Baldelli, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 226 incrementa di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014;

    con l'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 sono state ulteriormente incrementate le risorse del suddetto Fondo, per l'acquisto di 14 milioni di euro, per il 2019, di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di pecorino DOP;

    in una analoga situazione di eccedenze si trovano i consorzi del Parmigiano e del Grana Padano Dop. Oltre al danno congiunturale derivante dall'emergenza Covid, che ha congelato gli sbocchi commerciali dell'Horeca e depresso l'export, si sta registrando un allarme prezzi negli ultimi 4 mesi;

    tale crollo ha aggravato una situazione pesantemente compromessa, determinando una discesa dei listini del 40 per cento da novembre dello scorso anno a oggi. Le organizzazioni agricole sottolineano il rischio per la sostenibilità economica di produttori e allevatori, con quotazioni all'origine che non consentono nemmeno di coprire i costi di produzione;

    nell'ambito del nel fondo destinato alle filiere in difficoltà, si ritiene necessario individuare risorse idonee a favorire la riduzione produttiva di latte da destinare alle aziende zootecniche nel rispetto delle normative comunitarie vigenti; i Consorzi di Tutela potranno integrare le risorse destinate a stimolare le stalle a contenere le proprie produzioni;

    si ritiene necessario sostenere con una dotazione di almeno 50 milioni di euro, lo smaltimento delle eccedenze di formaggi DOP mediante utilizzo delle risorse del fondo indigenti secondo criteri di proporzionalità coerenti coi consumi nazionali di detti formaggi DOP stagionati;

    anche in questo caso i Consorzi di Tutela potranno completare la quantità di formaggio da donare agli indigenti attraverso una propria integrazione quantitativa al formaggio acquistato con i fondi pubblici tramite AGEA,

impegna il Governo:

   a destinare parte delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 226 del provvedimento in esame, alla filiera del latte, per l'adozione di un programma di acquisizione di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte vaccino, da destinare alla distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale tra gli indigenti;

   a individuare risorse atte a favorire la riduzione produttiva di latte come individuate in premessa.
9/2500-AR/390Anna Lisa Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le eccellenze dell'industria agroalimentare nazionale rientrano sicuramente i salumi, la cui produzione sviluppa circa 8 miliardi di euro di volume d'affari, mentre l'export raggiunge 11,5 miliardi di euro. L'Italia è il Paese al mondo che esporta salumi più di tutti gli altri Paesi (fonte Ismea – dato 2016) ed è anche il Paese con il maggior numero di riconoscimento DOP e IGP in Europa nel settore della salumeria;

    ci si trova tuttavia oggi di fronte uno scenario estremamente complesso; alle difficoltà del commercio internazionale segnato dalle trade wars d'oltreoceano e dalla Brexit, si è aggiunta la pandemia di questo 2020, che ha causato un danno economico di circa 250 milioni di euro al mese, a seguito della chiusura di importanti canali di vendita come l'Horeca che rappresenta circa il 20 per cento del fatturato e del blocco dell'export;

    a ciò si sono aggiunti gli infondati appelli a non consumare carne quale possibile fonte di contagio, prese di posizione arbitrarie, smentite più volte dall'OMS e dalle organizzazioni sanitarie internazionali, che hanno più volte sottolineato che non esiste un legame scientifico tra consumo di carni o altri alimenti e contagio da Covid-19. È nota peraltro la gran cura con cui vengono svolte le attività di allevamento e macellazione, severamente verificate da un apposito sistema del controlli del Ministero della salute, comprovata dalla pressoché totale assenza di contagi durante i giorni più severi della pandemia;

    particolarmente complessa e grave è la situazione che pesa sulla produzione della DOP prosciutto di Parma. Il calo degli ordinativi dovuto alla chiusura Horeca e il blocco dell'export producono l'effetto di tenere pieni i magazzini e le cantine di stagionatura. A cascata questa situazione si ripercuote su tutta la filiera: minor possibilità di stagionare prosciutti genera minor richiesta di cosce fresche e questo rallenta i ritmi di macellazione dei suini. Le aziende di macellazione vivono così problematiche legate alla mancanza di liquidità e al calo degli ordinativi, le aziende di allevamento rischiano di veder vanificati i propri sforzi per allevare un suino idoneo alla DOP: la mancata richiesta fa invecchiare i suini che devono rispettare un peso e un'età massima: il rischio di superare questi limiti e dunque perdere l'investimento è nei fatti;

    il fondo suinicolo nazionale, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 è dedicato all'attuazione di misure di sviluppo, innovazione, informazione al consumatore, di consolidamento e miglioramento dei rapporti di filiera, nonché di rilancio organico della stessa, in ogni sua parte, dall'allevamento, alla macellazione, all'industria di produzione dei salumi, fino alla commercializzazione al consumatore finale;

    il comma 3 dell'articolo 222 del provvedimento in esame prevede un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico,

impegna il Governo

   in sede di applicazione del comma 3 dell'articolo 222, a prevedere che:

    a) gli interventi di sostegno riguardino non esclusivamente il settore primario, ma anche le aziende di produzione di salumi;

    b) il contributo all'ammasso dei prosciutti crudi stagionati sia commisurato alla durata delle crisi del settore: ad utilizzare quota significativa delle risorse del fondo per l'esportazione e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 48 ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero; ad utilizzare quota significativa delle risorse del fondo per l'emergenza alimentare di cui all'articolo 226 all'acquisto di giacenze di magazzino del prodotti di salumeria DOP.
9/2500-AR/391Nevi, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce l'articolo 46-bis nel quale si prevede un fondo di 30 milioni per il ristoro delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, con riferimento alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico;

    prevede altresì, all'articolo 177, l'esonero della prima rata dell'IMU 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni il settore fieristico, che ogni anno genera affari per 60 miliardi di euro, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza dei proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva;

    la crisi generata dai COVID-19 ha colpito con forza inaspettata il settore fieristico. Sono state oltre 140 le manifestazioni fieristiche italiane posticipate, alcune già ai 2021. Di queste, 63 sono a carattere internazionale e 75 nazionale, 30 sono quelle annullate. Tali manifestazioni erano concentrate principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cioè regioni maggiormente colpite dal virus,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di introdurre norme nelle quali si preveda:

    a) l'istituzione di un Fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, ivi compresi i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale;

    b) che l'istituto per il Commercio con l'estero inserisca tra le sue priorità di finanziamento le spese per la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero.
9/2500-AR/392Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche ad aumentare le forme di sostegno alla persone con disabilità;

    nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenerne e riconoscerne il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza sarebbe stato necessario, già in questo decreto, prevedere l'erogazione di appositi contributi già riconosciuti ad altre categorie;

    il contributo sarebbe stato dovuto in considerazione della particolare situazione determinata dalla sospensione, conseguente alla crisi sanitaria, dei servizi scolastici, socio assistenziali, socio-educativi e dei centri diurni ed anche in considerazione della momentanea difficoltà di molti enti che erogano servizi domiciliari alle persone con disabilità, al fine di alleviare le famiglie dai maggiori oneri derivanti dal peso e dalla maggiore intensità della cura che grava sui caregiver familiari;

    a finanziare il contributo si sarebbe potuto provvedere tramite il fondo istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri denominato «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha una disponibilità cumulata per gli anni 2018, 2019 e 2020 di circa 75 milioni di euro;

    non è certo sinonimo di buona amministrazione che da tre anni i fondi destinati ai caregiver familiari non vengano utilizzati e continuino ad accumularsi. È necessario che i 75 milioni di euro finora non utilizzati trovino adeguata destinazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché le risorse accantonate sul «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiare» di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, vengano quanto prima utilizzate al fine di alleviare gli oneri cui sono state sottoposte le famiglie che si prendono cura di congiunti con disabilità.
9/2500-AR/393Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 182 reca disposizioni in materia di concessioni demaniali;

    in particolare il comma 2 del predetto articolo 182, riscritto in sede referente, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni;

    in buona sostanza, in base al predetto comma 2 come riscritto dalla V Commissione dopo il rinvio dell'esame dei decreto, da parte dell'Assemblea della Camera, alla sede referente, le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario. A seguito del rinvio in Commissione del provvedimento, la disposizione non prevede più la non applicazione delle disposizioni in esame al ricorrere del fatto o colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni, ove si faceva espresso riferimento ai canoni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

    inoltre a seguito del rinvio del provvedimento in V Commissione, i commi da 2-bis a 2-undecies sono stati soppressi;

    sotto tale profilo si evidenzia che prima delle modifiche soppressive intervenute a seguito del rinvio in Commissione, durante l'esame in sede referente, grazie all'approvazione di numerosi emendamenti del Gruppo Forza Italia era stato aggiunto un nuovo comma 2-bis. In base a tale comma le disposizioni sulla durata di quindici anni delle concessioni, di cui all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018, si sarebbero dovute applicare anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio. Nel corso dell'esame in V Commissione erano stati altresì aggiunti i commi da 2-ter a 2-sexies, poi espunti dai testo trasmesso in Assemblea, mediante i quali si modificava il criterio di determinazione del canone di concessione per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi in ambito demaniale marittimo, prevedendo l'applicazione di tale nuovo criterio anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone dei mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Si stabiliva inoltre un valore minimo di euro 2.500 per l'importo annuo dei canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari. Si prevedeva inoltre che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infine, i commi da 2-septies a 2-undecies recavano disposizioni per la definizione di procedimenti giudiziari ed amministrativi, pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativi ai canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante il pagamento delle somme richieste in forma ridotta, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte dei concessionario;

    le citate disposizioni soppresse a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento erano volte a dare finalmente una soluzione all'annosa vicenda relativa ai cosiddetti pertinenziali che purtroppo ancora oggi, rimane comunque irrisolta con tutte le conseguenze di carattere economico e sociale che si possono immaginare, trattandosi di un intero comparto produttivo sostanzialmente tagliato fuori da qualsiasi intervento di supporto pur essendo tra quelli più violentemente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del virus Covid-19,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione le gravi problematiche esposte in premessa al fine di adottare sin dal prossimo provvedimento utile ogni iniziativa normativa finalizzata a superare le criticità che affliggono la categoria dei cosiddetti pertinenziali attraverso, in particolare, il blocco delle decadenze (che nell'immediato rappresenta la vera soluzione tampone che permette la sopravvivenza di numerosissime aziende), la riapertura dei termini per la definizione agevolata del contenzioso nonché il superamento dei valori OMI.
9/2500-AR/394Ripani, Barelli, Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria, sociale ed economica che ha colpito il nostro Paese rischia di avere effetti devastanti in particolare per il Mezzogiorno, che potrebbe accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non e mai riuscito a uscire del tutto;

    il provvedimento in esame dispone poco o nulla per rispondere alle drammatiche carenze infrastrutturali sociali del Mezzogiorno, in particolare in termini di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura, e per implementare le reti infrastrutturali fondamentali per la fase della ripresa, al fine di sostenere il rilancio produttivo del sud del Paese;

    sarebbe stato importante offrire un segnale a quest'area del Paese, innanzitutto, provando a rendere finalmente effettiva ed efficace la clausola che destina agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Ad oggi infatti la norma (prevista dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016) rimane solo sulla carta e la quota di risorse ordinarie delle amministrazioni centrali destinate al Sud è nettamente al di sotto della rispettiva quota di popolazione, pari mediamente al 34 per cento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rendere effettivo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, anche riportando, in allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo della «clausola del 34 per cento», con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, prevedendo altresì specifiche misure correttive eventualmente necessarie a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo della clausola del 34 per cento.
9/2500-AR/395Fasano, Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria, sociale ed economica che ha colpito il nostro Paese rischia di avere effetti devastanti in particolare per il Mezzogiorno, che potrebbe accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto;

    il provvedimento in esame dispone poco o nulla per rispondere alla drammatiche carenze infrastrutturali sociali del Mezzogiorno, in particolare in termini di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura, e per implementare le reti infrastrutturali fondamentali per la fase della ripresa, al fine di sostenere il rilancio produttivo del sud del Paese;

    sarebbe stato importante offrire un segnale a quest'area del Paese, innanzitutto provando ad implementare una disposizione di principio da inserire tra le politiche di coesione, proprio per raggiungere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra territori, riducendo le disparità esistenti;

    si potrebbero infatti «prevenire» e ridurre le disparità, favorendo politiche di coesione economica e sociale, attraverso l'analisi degli effetti che le singole misure hanno sulle aree macroregionali e sulle popolazioni che vi risiedono: effetti spesso molto diversi a seconda dei territori di riferimento, dei parametri di reddito, delle aspettative di vita, e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati;

    per queste ragioni, è fondamentale introdurre un'«analisi di impatto regionale» per tutte le norme che incidono sui diritti dei cittadini o che comunque comportano una spesa per le casse dello Stato. Oggi l'analisi di impatto della regolamentazione, effettuata per i provvedimenti del Governo, verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. Nulla però si dice in merito agli effetti che queste hanno sulle singole regioni o sulle aree macroregionali e sulle popolazioni che vi risiedono: effetti, che, come detto, sono spesso molto diversi tra le aree territoriali;

    si tratta di dati che vanno esplicitati e resi noti, da cui non si può prescindere per garantire il principio di uguaglianza formale e sostanziale su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a disporre che l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione riguardino altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno.
9/2500-AR/396Sarro, Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 182, comma 1, del provvedimento in esame istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di assegnazione e ripartizione del fondo;

    il comparto delle agenzie di viaggi – dettaglianti e organizzatrici – è composto da poco più di 10.000 imprese, delle quali circa 7.500 registrano ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro, che producono complessivamente circa 4 miliardi di euro, mentre le restanti – poco più 2.500 aziende – si trovano al di sopra di tale soglia e sviluppano, con oltre 20.000 addetti, quasi 13 miliardi di euro di ricavi, oltre il 76 per cento del totale;

    è necessario incrementare la dotazione del fondo, per un comparto per il quale è concreto il rischio di chiusura di molte attività, o di cessione a gruppi della finanza internazionale,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.
9/2500-AR/397Martino, Brunetta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 212-bis, introdotto durante l'esame in V Commissione, interviene sulla legge 29 novembre 1984, n. 798 relativa a Venezia, attribuendo al comune di Venezia, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua, 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nei comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua;

    in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e di modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia e dei conseguenti effetti negativi sull'equilibrio economico del contratto di servizio causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la necessità di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico. Vista anche la particolare conformazione geo morfologica della Città Antica, sarebbe stato necessario investire sicuramente maggiori risorse volte a sostenere gli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di garantire anche per gli anni 2020-2021 la continuità del servizio di trasporto pubblico lagunare della Città di Venezia;

    infatti è necessario garantire il riequilibrio del contratto di servizio in essere tra l'Ente di Governo del TPL del Bacino Veneziano e l'affidatario in house AVM S.p.A, per consentire il diritto fondamentale della mobilità dei Cittadini in ambito lagunare con i medesimi servizi degli anni precedenti;

    il TPL acqueo della Città di Venezia viene svolto tramite mezzi navali e le relative condizioni di costi non possono essere paragonate a nessun'ultra realtà italiana o mondiale. Per la Città di Venezia e per le isole della Laguna non esiste, infatti, una forma alternativa di trasporto né privato né individuale e la presenza di barriere architettoniche derivanti dall'esistenza di oltre 400 ponti pedonali, a cui si deve aggiungere l'elevata dimensione del territorio della Città Antica e la specificità della sua conformazione geo morfologica, rende il servizio di trasporto pubblico acqueo l'unica modalità per consentire il diritto alla mobilità delle persone;

    si deve tener conto, inoltre, del fatto che il servizio in questione, oltre a garantire la continuità territoriale delle isole della laguna con la Città Antica e la terraferma svolge l'imprescindibile funzione di accesso ai servizi sanitari 24 ore su 24;

    il venir meno dei ricavi tariffari connessi all'assenza della filiera turistica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 porterebbe all'inevitabile taglio drastico dei servizi con conseguenze dirette quindi sul diritto alla mobilità dei cittadini che verrebbe pertanto seriamente compromessa con le inevitabili conseguenze socio-economiche. Oltre a ciò, si devono tenere in considerazione le relative ricadute occupazionali, anche una volta che detta situazione fosse terminata, alla luce del fatto che l'azienda si è dovuta strutturare su un target di resa del servizio coerente con la relativa domanda,

impegna il Governo:

   ad adottare opportune iniziative volte a destinare maggiori risorse per sostenere gli oneri del trasporto pubblico locale della Città di Venezia, al fine di garantire anche per gli anni 2020-2021 la continuità del servizio di trasporto pubblico lagunare, in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e assicurare la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico;

   ad adottare opportune iniziative tese al rilancio del tessuto urbanistico dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, anche attraverso il riavvio delle opere previste dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, garantendo un adeguato finanziamento delle stesse.
9/2500-AR/398Brunetta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza coronavirus ha particolarmente coinvolto e colpito il mondo femminile: basti pensare al fatto che tra le prime misure adottate dal Governo italiano per far fronte al contenimento del contagio da Covid-19 vi è stata la chiusura delle scuole di ceni ordine e grado. Tale misura, assieme al distanziamento sociale, il confinamento nelle abitazioni private, il blocco di gran parte delle attività produttive durante il lockdown, ha imposto la rimodulazione delle attività che tradizionalmente si svolgono al di fuori dalle mura domestiche, richiedendo nelle case uno sforzo particolare proprio alle donne, a causa di una divisione dei compiti all'interno della famiglia che è ancora fortemente sbilanciata, come dimostrano innumerevoli ricerche e la quotidiana percezione di tutti;

    l'investimento nell'aumento dell'occupazione femminile può rappresentare una leva cruciale per la ripartenza e le prospettive di crescita dell'economia italiana, grazie all'espansione della forza lavoro verso standard europei;

    una riduzione della pressione fiscale per stimolare la crescita economica concentrata sulle donne potrebbe portare ottimi risultati: la proposta di una tassazione differenziata dei redditi di lavoro dipendente e autonomo tra donne e uomini (già lanciata dagli economisti Alberto Alesina, scomparso da poco, e Andrea Ichino), potrebbe infatti essere la strada per potenziare in modo trasparente l'occupazione femminile e spingere verso la parità salariale;

    si potrebbe prevedere una riduzione di 3 punti delle aliquote Irpef, cioè fino ai redditi da 55 mila euro, che scenderebbero da 23, 27 e 38 per cento a 20, 24 e 35 per la parte relativa al reddito da lavoro femminile,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, anche in via sperimentale, un sistema di tassazione differenziata dei redditi di lavoro dipendente e autonomo tra donne e uomini.
9/2500-AR/399Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene alcune misure che incidono sul settore delle infrastrutture, secondo il governo rivolle ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata;

    tra le opere infrastrutturali fondamentali per il rilancio economico del Paese, nell'ambito di un programma di ripresa degli investimenti e dei lavori pubblici, vi è sicuramente il Ponte sullo Stretto di Messina, che può e deve essere una grande opportunità di rinascita per due Regioni importanti come Sicilia e Calabria e per tutto il Mezzogiorno d'Italia;

    il Ponte sullo Stretto rappresenterebbe infatti una vetrina di eccellenza per l'Italia nei mondo, avrebbe un'importantissima ricaduta economica, e sarebbe un incredibile attrattore di investimenti e di turismo,

impegna il Governo:

   a) ad attuare ogni opportuna iniziativa volta a riavviare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e a realizzarlo anche attraverso le risorse provenienti dall'Unione europea;

   b) a predisporre un'analisi dei costi e dei benefici avente ad oggetto la realizzazione dell'opera del Ponte, per un collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente, secondo il modello già sperimentato per la TAV.
9/2500-AR/400Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 263-bis del provvedimento, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del Codice del consumo (di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, articolo 27), attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di ordinare, anche in sia cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione – la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa sino a 5 milioni di euro;

    la grave emergenza sanitaria sul Covid-19 ha infatti notevolmente incrementato le vendite on line di beni e servizi e, in particolare, di dispositivi medico-sanitari e di prodotti attinenti alla sicurezza dei consumatori. Molti dei beni promossi con la vendita on line, facendo leva sulla «pandemia» in corso, hanno orientato i consumatori verso l'acquisto, in maniera ingannevole e aggressiva, di prodotti che risultano privi di fondamenti scientifici e di proprietà curative: senza contare, tra l'altro, che molti dei professionisti addetti alle vendite on line risultano carenti dei requisiti tecnico-professionali che, impropriamente, declamano di possedere;

    sussiste però la necessità di incrementare la dotazione organica del personale di ruolo non dirigenziale di 20 unità di personale onde dotare l'Autorità di adeguate risorse che consentano di porre in essere, tempestivamente, gli interventi necessari per la tutela dei consumatori, spesso di natura cautelare;

    detti interventi presuppongono, ovviamente, anche un'attenta, continua ed estesa verifica dei siti coinvolti, da rendere essenziale integrare l'organico dell'Autorità, già di per sé insufficiente;

    non appare inutile osservare, al riguardo, che ad oggi la dotazione organica dell'Autorità, pari a 287 dipendenti, appare chiaramente sottodimensionata se paragonata alle risorse di cui dispongono le Autorità di concorrenza degli altri Paesi. Autorità che peraltro non tutte svolgono compiti in materia di tutela del consumatore. Ed invero, in Germania Bundeskartellamt consta di 315 unità, nel Regno Unito Competition and Markets Authority consta di 853 unità, in Spagna Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consta di 512 unità e in Olanda Authority for Consumers and Markets consta di 567 unità;

    la dotazione organica dell'Autorità appare vieppiù insufficiente se paragonata a quella delle altre Autorità indipendenti nazionali. Ed infatti CONSOB consta di 666 unità complessive, AGCOM di 419, ANAC di 305 ed ARERA di 245;

    ciò promesso, ai fini dell'efficace svolgimento degli interventi prefigurati nella norma si stima che l'Autorità debba essere dotata di 12 funzionari con formazione e competenze giuridico-economiche, da inquadrare al livello iniziale della carriera direttiva (F6);

    inoltre si stima che l'Autorità debba essere dotata di 8 impiegati per lo svolgimento della onerosa attività di supporto all'attività istruttoria, da inquadrare al livello iniziale della carriera operativa (I6);

    si evidenzia che. ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, ovvero attraverso il sistema di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultima bilancio approvato dalle società di capitale;

    pertanto, dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del citato comma 7-ter, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite «entrate proprie»,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incrementare la dotazione organica del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella misura esposta in premessa, onde dotare l'Autorità di adeguate risorse che consentano di porre in essere, tempestivamente, gli interventi necessari per la tutela dei consumatori, anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.
9/2500-AR/401Cortelazzo, Brunetta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160 del 2019, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizza la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, si dispone che sia prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. La norma dispone altresì che decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura noti sia stata ancora conclusa;

    l'emergenza epidemiologica degli ultimi mesi ha determinato un ritardo anche per l'espletamento della suddetta procedura di affidamento, in quanto la data prevista del 30 aprile 2020 non è risultata praticabile;

    è necessario qui definire una nuova data: un termine più lungo non impedisce di indire la gara in qualsiasi momento precedente ma consente, in caso di impossibilità di attuarla, di poter proseguire il servizio,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a differire al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e, conseguentemente, ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 160 del 2019 di ulteriori due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per garantire il proseguimento del servizio con il corrispettivo previsto per gli anni precedenti.
9/2500-AR/402Bagnasco, Brunetta, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e al l'economia. nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    gli articoli da 68 a 71 del provvedimento recano disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo la possibilità di accedere a ulteriori 9 settimane;

    il provvedimento ha altresì disposto con l'articolo 154 la sospensione fino al 31 agosto delle attività di riscossione dei tributi;

    molti lavoratori dipendenti delle società iscritte all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi sono stati messi in cassa integrazione;

    anche alla luce del finanziamento operato per le ulteriori nove settimane di cassa integrazione molti di questi lavoratori rischiano di rimanere senza stipendio dalla metà del mese di luglio periodo in cui saranno state utilizzate anche le ulteriori settimane aggiuntive previste per gli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore estensione del periodo di fruizione degli strumenti di integrazione al reddito per i lavoratori delle società iscritte all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi che sono stati messi in cassa integrazione per un periodo equivalente a quello previsto per la sospensione dell'attività di riscossione tributi.
9/2500-AR/403Labriola, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'epidemia da COVID-19 ha avuto e minaccia di continuare avere un impatto dirompente sulle prospettive di sviluppo ed investimento, ponendo a serio rischio la sopravvivenza di migliaia di piccole e medie imprese italiane;

    il primo corollario economico dell'emergenza sanitaria è infatti, la ben nota crisi di liquidità che ha attinto significativamente le transazioni commerciali tra imprenditori incrinando drasticamente l'indice di fiducia che sostiene il sistema economico;

    il tasso di insoluti è esponenzialmente aumentato durante l'emergenza rischiando concretamente di innescare una spirale di inadempienze a catena con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo contenzioso;

    l'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 genera, inoltre, concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica; in tale contesto procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni;

    a fronte dell'allarme lanciato da più parti principalmente dalle categorie produttive, il Governo ha emanato misure di sostegno alle attività d'impresa ed al sistema produttivo colpito dall'epidemia da COVID-19 ed ha emanato il decreto 8 aprile 2020, n. 23, il cui articolo 10 è rivolto ad impedire il proliferare di istanze di fallimento nei confronti di imprenditori, il cui stato di insolvenza possa dipendere da fattori non distinguibili, con la dovuta certezza dall'attuale emergenza epidemiologica;

    tale obiettivo è raggiunto tramite l'improcedibilità dei ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020;

    a fronte del protrarsi della crisi in atto, quand'anche del suo probabile aggravarsi, appare necessario prorogare il termine originariamente fissato al 30 giugno 2020,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa normativa di competenza, che consenta la proroga del termine previsto all'articolo 10 del provvedimento in esame.
9/2500-AR/404Baratto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di turismo;

    il turismo in Sardegna non decolla e a soffrirne sono anche le 6.574 le micro, piccole e medie imprese artigiane che a questo settore sono legate, soprattutto d'estate. Servizi turistici ricettivi e della ristorazione manutenzioni di alberghi e case private, benessere, agroalimentare, trasporti, attività culturali, ricreative e di intrattenimento, ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature, che danno lavoro a oltre 30 mila persone;

    più di una impresa su 5, delle 3.500 realtà artigiane della Sardegna è legata direttamente o con l'indotto al turismo alle vacanze e allo svago, soddisfacendo le richieste dei 3,2 milioni di arrivi e dei 15 milioni di presenze registrati fino allo scorso anno;

    secondo i dati del dossier Imprese e valore artigiano in Sardegna realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha analizzato i comparti sardi del turismo e dell'artigianato attraverso i dati Istat Unioncamere e Movimprese del 2019, le piccole e medie realtà cominciano a percepire gli effetti economici diretti e indiretti della paura da Coronavirus con la conseguente contrazione del giro d'affari e sono fortemente preoccupate per le conseguenze dell'onda lunga che il virus potrà avere sull'economia regionale;

    inoltre sempre in Sardegna, si continuano a ricevere quotidiane segnalazioni di rallentamenti o assenza di ordinativi, o della mancanza di clienti soprattutto da quelle attività che lavoravano in simbiosi con alberghi e strutture turistiche;

    per Confartigianato Sardegna, una soluzione adeguata potrebbe essere rappresentata da un progetto che possa riunire le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche e agroalimentari di tutto il territorio sardo con l'obiettivo di offrire un nuovo modello di turismo mettendo al centro dell'offerta gli artigiani locali, veri protagonisti del Made in Sardegna e punti di riferimento del territorio, che avrebbero l'opportunità di rilanciare la loro immagine diventando dei veri attrattori per borghi e centri storici;

    è necessari trovare un modo nuovo di fare turismo puntando sulle competenze degli artigiani sardi e per questo, da subito, è fondamentale riuscire a raccontare il territorio esprimendo identità, tradizione, passione attraverso la qualità dei prodotti e offrendo attività sul campo pensate per trasmettere sapere, ma anche per affascinare e coinvolgere i visitatori che diventano protagonisti della creazione di un tesoro fatto a mano,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione le gravi problematiche esposte in premessa al fine di adottare sin dal prossimo provvedimento utile ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare le problematiche afferenti alla crisi turistica della regione Sardegna, mettendo in campo qualsiasi iniziativa per rilanciare l'artigianato locale, ovvero mettere al centro della proposta turistica la «piccola» bottega per valorizzare l'autenticità e le bellezze dei territori sardi.
9/2500-AR/405Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 254 del decreto in esame reca misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e, in particolare per quanto riguarda l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, prevede la possibilità di autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti e lo svolgimento degli esami orali mediante videoconferenza,

impegna il Governo

a monitorare la gestione delle eventuali correzioni da remoto degli elaborati scritti, assicurando omogeneità dei criteri di correzioni nei diversi distretti di corte d'appello e ad elaborare, sin d'ora, modalità idonee per lo svolgimento degli esami scritti e orali per l'abilitazione all'esercizio della professione forense tali da garantire una celere definizione degli stessi nella malaugurata ipotesi di una recrudescenza dell'epidemia.
9/2500-AR/406Vazio, Viscomi, Miceli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 2500-A, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, con la finalità di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quelli economico e sociale;

    in questo ampio ventaglio, non possono rimanere inascoltate le urgenti richieste dei sindaci e dei territori delle zone più colpite dall'emergenza pandemica: gli amministratori dei comuni rientranti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Amministratori che si sono già rimboccati le maniche per riavviare la macchina dei loro territori e che stanno cercando di barcamenarsi con grande dignità ed impegno nell'affrontare le contingenze economiche dettate dalla nuova congiuntura;

    non si può negare lo sforzo nel porre in essere misure emergenziali a favore dei territori più colpiti dalla pandemia. Tuttavia, la particolare gravità delle condizioni economiche di alcuni territori richiede una riconsiderazione anche su alcune misure che tali comuni sono tenuti ad erogare e che rischierebbero di vanificare gli sforzi fino ad ora compiuti. Tra tali misure, in particolare, sarebbe opportuno sospendere, anche solo per una annualità, il versamento dovuto al Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dai comuni più colpiti,

impegna il Governo

in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19, a valutare la possibilità di sospendere il versamento delle erogazioni dovute al Fondo di solidarietà comunale a carico dei comuni delle province individuate dal comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza), esclusivamente per il corrente anno.
9/2500-AR/407Gregorio Fontana.