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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 marzo 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 marzo 2020.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2019 (Doc. XXXIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 260).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 261).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 262).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 4 marzo 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla mozione D'ALESSANDRO ed altri n. 1/00302, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 gennaio 2020, concernente iniziative urgenti volte a far fronte alla rilevante carenza di segretari comunali, anche tramite un'efficace semplificazione e accelerazione delle procedure selettive.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dai Commissari del Gruppo ILVA.

  I Commissari Straordinari di ILVA S.p.a., con lettera in data 17 febbraio 2020, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, la relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, aggiornata al 14 febbraio 2020 (Doc. XXVII, n. 10).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

  L'organo commissariale delle società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, con lettera in data 4 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, la relazione recante i dati aggiornati al 31 dicembre 2019 relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società (Doc. XXVII, n. 11).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 e 25 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Anguillara Sabazia (Roma), Ariccia (Roma), Cuggiono (Milano), Cutrofiano (Lecce), Dipignano (Cosenza), Ferentillo (Terni), Giugliano in Campania (Napoli), Invorio (Novara), Ispani (Salerno), Lonate Ceppino (Varese), Masciago Primo (Varese), Narzole (Cuneo), Piane Crati (Cosenza), Poggiomarino (Napoli), Pompei (Napoli), Racale (Lecce), Scalea (Cosenza) e Serra San Bruno (Vibo Valentia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere in data 10 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, relativi:
   alla contabilità speciale n. 6019, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nell'anno 2015, corredato dai relativi allegati, riferito all'anno 2019 e al periodo 1o gennaio – 4 febbraio 2020, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 464 del 2017;
   alla contabilità speciale n. 6111, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del 10 e 11 ottobre 2018 in Sardegna, riferito all'anno 2019, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 10 e 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2019, relativi:
   alla contabilità speciale n. 1923, concernente le attività connesse agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma del 1997, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997;
   alla contabilità speciale n. 3200, concernente le attività connesse agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 e all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 147 del 17 febbraio 2014;
   alla contabilità speciale n. 6023, concernente le attività connesse all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016;
   alla contabilità speciale n. 6044, concernente le attività connesse agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Mariano Grillo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2020, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (164).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 aprile 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 marzo 2020.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (165).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 aprile 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 marzo 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 3 marzo 2020, a pagina 7, prima colonna, settima riga, dopo il numero: «99,» deve intendersi inserito il numero: «114,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1664 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2407)

A.C. 2407 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è riconducibile alla materia dell'ordinamento e della organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
    nello specifico, il testo prevede l'istituzione di due distinti Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) in luogo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e a tal fine novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca l'organizzazione del Governo e adotta le necessarie disposizioni finanziarie;
    la Relazione tecnica al decreto-legge in esame evidenzia che dalla modifica introdotta, posto che l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri, dal momento che il numero complessivo dei membri del Governo rimane invariato non si avranno maggiori oneri di personale per i vertici politici, mentre si avrà un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione: capo di gabinetto; capo ufficio legislativo; capo ufficio stampa; capo segreteria tecnica;
    si evidenzia, inoltre, che i trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 4, modificato dal Senato, con riferimento al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, unitamente alla novellata ripartizione delle competenze amministrative, comportano un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica come evidenziato dal comma 1 dell'articolo 5 che traccia gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme, pari a 3.483.000 per l'anno 2020 e 5.374.000 a decorrere dall'anno 2021;
    il contenuto del provvedimento, quindi, reca in primo luogo uno sconsiderato aumento degli oneri, ulteriormente aggravato da una lunga serie di emendamenti approvati durante l'esame al Senato, assolutamente contrario al dovere per la pubblica amministrazione di concorrere all'equilibrio del bilancio dello Stato sancito dall'articolo 97 della nostra Costituzione;
    in secondo luogo, come appare evidente da quanto sin qui esposto, il provvedimento contiene in maniera quasi esclusiva norme di carattere ordinamentale, volte a definire una nuova configurazione delle competenze e dell'organizzazione della previgente struttura del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che sono per loro natura estranee al contenuto di un provvedimento d'urgenza;
    malgrado negli anni sia stata operata una razionalizzazione sul versante della configurazione del numero dei ministeri, come disposto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 – (legge finanziaria 2008) – che all'articolo 1, comma 376 stabiliva, tra le altre cose, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12, a distanza di tredici anni si è inteso abrogare la disposizione che ne fissa il limite, per ragioni che esulano la funzionalità amministrativa e l'opportunità istituzionale ma si collocano nella sola ed unica prospettiva di assecondare gli equilibri e le esigenze della maggioranza governativa;
    la suddivisione del Ministero disposta attraverso il decreto in esame, oltre a determinare un incomprensibile e deleterio incremento di costi a carico della finanza pubblica, in primis a causa dello sdoppiamento delle sedi dei due Ministeri, comporterà un inevitabile riverbero in termini di sovrapposizioni burocratico-amministrative in ragione della variazione delle intestazioni di tutti i registri e dei documenti del Ministero dell'istruzione e delle dinamiche correlate al trasferimento materiale di competenze, settori e personale, appare molto distante da una logica di ottimizzazione della funzionalità amministrativa;
    non si possono trascurare, inoltre le criticità correlate al fatto che in passato l'esperienza amministrativa della duplice configurazione ministeriale non si è rivelata positiva, non avendo prodotto un valore aggiunto in termini istituzionali tanto da condurre alla costituzione del MIUR con il decreto legislativo n. 300 del 1999 che nel contesto della riorganizzazione delle strutture ministeriali, definì l'accorpamento del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    si evidenzia ulteriormente che il riordino delle attribuzioni dei ministeri non si qualifica come evento straordinario, e nello specifico non sussistono elementi che ne confermino il carattere straordinario o la connotazione di urgenza che legittimi l'approdo ad uno strumento di decretazione d'urgenza come quello in esame;
    si tratta ancora una volta di un decreto-legge emanato con urgenza, sancendo un ricorso continuo e ingiustificato alla decretazione di urgenza che già in passato ha ampiamente minato il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento in Senato, sono state introdotte ulteriori e differenti misure che hanno contribuito ulteriormente ad incrementare gli oneri e che avrebbero potuto essere trattate in provvedimenti specifici di natura ordinaria, nei quali sarebbe stato possibile attuare un legittimo quanto opportuno confronto parlamentare che questo provvedimento, date anche le esigenze di conversione, non consente;
    costituiscono un esempio in tal senso le disposizioni introdotte in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca e le disposizioni inerenti l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    appare pertanto evidente che tali interventi delineati nel provvedimento non siano espressione di urgenze indifferibili ma si qualifichino come punto di approdo di valutazioni anche di natura politica, ben distanti dalla conditio legittimante l'approdo alla decretazione di urgenza di cui al citato dettato costituzionale;
    si evidenzia che il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti oggetto di decretazione d'urgenza rappresenta una delle conditio imprescindibili sulle quali sono definite le argomentazioni della Corte Costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
    la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 22 del 2012, aveva evidenziato che «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata»;
    nella citata sentenza la Corte Costituzionale ha richiamato l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», nel punto in cui prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    in quella sede la Corte ha evidenziato che la norma «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.»;
    appare evidente che il provvedimento in esame rappresenta un palese abuso della decretazione d'urgenza, attraverso cui si è inteso operare una interpretazione discrezionale ed arbitraria del dettato dell'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
    pertanto il provvedimento in oggetto appare viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale sia in ragione del carattere disomogeneo e disarmonico del contenuto delle disposizioni, sia perché carente dei requisiti straordinari di necessità e urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2407.
N. 1. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Frassinetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del Governo;
    viene fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
    nel provvedimento in esame si ravvisano problemi di legittimità costituzionale, in primo luogo riconducibili ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione ed appare contraddittorio ed incoerente l'utilizzo di questo strumento legislativo da parte di gruppi politici che, fino a pochi mesi fa, stigmatizzavano il ricorso ingiustificato alla decretazione d'urgenza, soprattutto sulla materia relativa al riordino di un Ministero;
    resta, infatti, difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti;
    la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;
    lo spacchettamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri autonomi – Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca – risale al II Governo Prodi (7 maggio 2006 – 6 maggio 2008), prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, determinati dalla congiuntura economica internazionale del 2008 che ha colpito pesantemente anche l'Italia, procedessero ad una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;
    con l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), è stato riunificato il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nel MIUR ed è stato fissato a 13 il numero complessivo di ministeri;
    la situazione economica non può certo dirsi mutata e non si può comprendere questo intervento legislativo nell'ottica del contenimento della spesa pubblica che ormai da anni caratterizza il Paese, se non leggendolo, invece, nell'ottica della mera opportunità politica;
    non si tratta di una soluzione criticabile nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese, infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 3.483.000 per l'anno 2020 e a euro 5.374.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
    il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri dalla legge finanziaria per il 2008, oltre a lasciare praticamente aperta la possibilità di ulteriore duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti di potere;
    infine un ulteriore problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali che potrebbe portare ad avere un'amministrazione acefala per un lungo periodo, tenendo anche in debito conto tutto il tempo che ci è voluto per riunificare la struttura ed essendo prevedibile che ce ne vorrà altrettanto, ora, per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2407.
N. 2. Iezzi, Belotti, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 gennaio 2020 prevede l'istituzione di due distinti Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    il provvedimento all'esame dell'Aula interviene altresì prevedendo specifiche modifiche relative all'ordinamento dei due Ministeri del tutto estranee ai requisiti di necessità e di urgenza, sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, ponendosi in pieno contrasto con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha stabilito che l'utilizzazione del decreto-legge e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione «non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva – riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità – ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
    nello specifico con la sentenza n. 128/2008, la Corte ha precisato «richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell’àmbito applicativo costituzionalmente previsto.»;
    con particolare riferimento alle norme in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, mancano del tutto i presupposti di necessita e urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione; si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno inserire all'interno di un disegno di legge destinato a seguire l'ordinario iter parlamentare così come stabilito dall'articolo 95 della Costituzione che affida chiaramente e puntualmente alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri;
    lo strumento della decretazione d'urgenza dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;
    il provvedimento risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo – soprattutto alla luce delle modifiche apportate durante l'esame al Senato che vertono in modo particolare sulla ripartizione delle strutture e degli uffici dei due Ministeri – che costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    a ciò si aggiunga che come riportato dalla Relazione tecnica del provvedimento, la modifica della struttura del Governo comporterà «un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni uffici di diretta collaborazione: capo di gabinetto; capo ufficio legislativo; capo ufficio stampa; capo segreteria tecnica»;
    si evidenzia ulteriormente che oltre alle figure appena citate, l'articolo 4 del provvedimento prevede altresì che «nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione e in sessanta unità per il Ministero dell'università e della ricerca» stabilendo un superfluo e ingiustificabile incremento dei costi a carico della finanza pubblica;
    si ravvisa infatti una moltiplicazione delle strutture e degli uffici che, come previsto dall'articolo 5 del presente provvedimento, comporta una spesa pari a 3.483.000 per l'anno 2020 e 5.374.00 euro annui a decorrere dall'anno 2021 contravvenendo al principio dell'economicità nonché del buon funzionamento dell'amministrazione, con conseguente aggravio in termini di adempimenti burocratici e amministrativi, sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
    non possono tralasciarsi gli effetti distorsivi derivanti dallo sdoppiamento delle sedi dei due Ministeri, già operata durante il Governo Prodi II, che non avendo prodotto alcun effetto positivo sull'assetto istituzionale ha comportato, nel IV Governo Berlusconi, l'istituzione del Ministero unificato (MIUR);
    risulta piuttosto contraddittorio il tentativo da parte del Governo di farsi promotore, secondo pubblici propositi, di un'azione di risparmio dei costi, e al contempo di prevedere l'istituzione di un ulteriore Ministero suscettibile di incrementare i costi a scapito dell'efficienza amministrativa;
    il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che, anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;
    in tale quadro sono quindi emerse rilevanti perplessità in merito al profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame nonché in merito ad una attività legislativa, proposta dal Governo, in spregio alle prerogative delle Camere sulla funzione legislativa sancita dall'articolo 70 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2407.
N. 3. Sisto, Aprea, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto.

A.C. 2407 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 3-quater.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2407 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 2407 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto originariamente da 6 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli, per un totale di 43 commi; il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di ridefinire l'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica; potrebbe essere oggetto di approfondimento la completa riconducibilità a tale perimetro delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, all'articolo 3-quater e all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, le quali, pur intervenendo in materia di istruzione e formazione, dispongono su aspetti ulteriori rispetto all'assetto del Governo; in particolare, l'articolo 3-ter infatti, al comma 1, dispone in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca e, al comma 2, prevede una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale ai fini dei concorsi del pubblico impiego; l'articolo 3-quater posticipa dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2021/2022 l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 in materia di reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; i commi 2-bis e 2-ter dispongono un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa alle spese di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
   per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 43 commi del provvedimento 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 decreti ministeriali;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 1 dell'articolo 2 presenta, ai capoversi articolo 50, comma 1, e 51-ter, comma 1, una lunga elencazione delle aree funzionali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, che sarebbe forse risultata di più facile lettura se articolata in lettere;
   il medesimo comma 1 dell'articolo 2, capoverso articolo 50, comma 1, indica, tra le aree funzionali del Ministero dell'istruzione «altre competenze assegnate dalla legge 15 luglio 2015, n. 107, nonché dalla legislazione vigente», definizione che necessiterebbe di ulteriore specificazione; inoltre, la disposizione fa riferimento al «sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione» anziché, come corretto, al «sistema integrato di educazione e istruzione»;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-ter, comma 1, cita lo «European Research Infrastructure Consortium (ERIC)» di cui al regolamento (CE) n. 723 del 2009; il richiamato regolamento ha però una traduzione ufficiale in italiano che utilizza l'espressione «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)», espressione che dovrebbe essere utilizzata anche nel testo; si richiama in proposito il paragrafo 4, lettera m), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il quale prescrive di evitare «l'uso di termini stranieri, salvo che non siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente»;
   la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 5-quater, comma 1-bis, prevede un incremento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR; al riguardo, a fini di maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno riportare nel testo anche la dotazione organica complessiva dell'Agenzia, indicata nella relazione tecnica in 45 unità;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 1 dell'articolo 3-bis autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di disciplina delle funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi e di reclutamento mediante concorso selettivo dei medesimi dirigenti tecnici; la disposizione prevede le norme generali regolatrici della materia e individua le norme legislative da abrogare a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; si ricorda tuttavia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;
   il comma 6 dell'articolo 2 prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (si vedano da ultimo i pareri resi sui decreti-legge n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018, rispettivamente nelle sedute del 12 novembre 2019 e del 2 agosto 2018);
   la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3-ter prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assume un improprio valore regolamentare;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; il Governo ha trasmesso in data 16 gennaio 2020 la dichiarazione di esenzione dall'AIR, prevista dall'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, capoversi articolo 50, comma 1, 51-ter, comma 1 e 51-quater, comma 1-bis;

  Il Comitato raccomanda altresì:
   provveda il Legislatore, per le motivazioni espresse in premessa, ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora — nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.

A.C. 2407 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: «11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 2.
(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.
(Aree funzionali)

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.
(Aree funzionali)

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-quater.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.».

  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 3.
(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

  1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
  6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
  9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Articolo 4.
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.
  2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.
  6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.
  7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
  8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
  9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
  10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.
  12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2407 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;
   al comma 1, capoverso Art. 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione», dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» sono inserite le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonché dalla vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni»;
   al comma 1, capoverso Art. 51, comma 1, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
   al comma 1, capoverso Art. 51-bis, comma 1, le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica»;
   al comma 1, capoverso Art. 51-ter, comma 1, le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», le parole: «in materia universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione», le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo le parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «formazione di grado universitario» sono inserite le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale», dopo le parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» sono inserite le seguenti: «e accademica», dopo le parole: «sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca», le parole: «comunitario ed» sono sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo le parole: «programmi operativi» è inserita la seguente: «nazionali» e dopo le parole: «diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti: «e artistica»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):
   a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro – ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti»;
   al comma 2, le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;
   al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» sono inserite le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;
   i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
  5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza»;
   al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti»;
   i commi 7 e 8 sono soppressi;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   “f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale”.
  9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Funzione dirigenziale tecnica) – 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri regolatori:
   a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;
   b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;
   c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;
   d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;
   e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;
   f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
  Art. 3-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca) – 1. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine”.
  2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), la parola: “comunque” è sostituita dalla seguente: “prioritariamente”;
   b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
  “3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso”;
   c) all'articolo 52, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater”.
  Art. 3-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
  2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.
  3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “fino all'anno accademico 2017-2018 incluso” sono sostituite delle seguenti: “fino all'anno accademico 2020/2021 incluso”».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro»;
   al comma 3, le parole: «nonché il successivo conferimento degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca»;
   al comma 7, le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate»;
   al comma 12, le parole: «regolarità amministrativo» sono sostituite dalle seguenti:«regolarità amministrativa».

  All'articolo 5:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
  È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A

(articolo 3, comma 3-bis)

Dirigenti di prima fascia Dirigenti di seconda fascia III area funzionale II area funzionale I area funzionale
Ministero dell'istruzione 25 381 2.307 2.909 322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

6

130

di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva 190
Ministero dell'università e della ricerca 6 35 195 244 28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale 31 416 2.502 3.153 350

                                                        ».

A.C. 2407 – Proposte emendative

ART. 1.
(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.
*1. 1. Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Caiata, Maschio, Varchi, Caretta, Lucaselli, Ferro, Bellucci, Rampelli, Mantovani, Ciaburro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.
*1. 2. Sisto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.
*1. 50. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, premettere le parole: Limitatamente al Governo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

  Conseguentemente,
   al comma 2, sopprimere la lettera b);
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
1. 51. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'istruzione aggiungere le seguenti: e dell'educazione culturale.

  Conseguentemente, nel testo del decreto-legge:
   dopo le parole: Ministero dell'istruzione ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e dell'educazione culturale;
   dopo le parole: Ministro dell'istruzione ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e dell'educazione culturale;
1. 52. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Conseguentemente, nel testo del decreto-legge:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministro dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministro dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
1. 3. Mollicone, Prisco, Ciaburro.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 2.261.000 euro annui fino alla fine del comma, con le seguenti: 1.486.000 euro per l'anno 2020 e 1.242.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 686.000 per l'anno 2020 e 556.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca.
1. 4. Sisto.

ART. 2.
(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

  Al comma 1, capoverso «Art. 49», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e delle disposizioni del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 51. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 51», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in due dipartimenti fino alla fine del capoverso «Art. 51» con le seguenti: in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
2. 1. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 51», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: 655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 con le seguenti: 325.000 euro per l'anno 2020 e di 221.000.
   all'articolo 3, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: tre posizioni dirigenziali di prima fascia fino a: 1.302.000 con le seguenti: una posizione dirigenziale di prima fascia, di una posizione dirigenziale di seconda fascia, di cinque posti della III area funzionale, di cinque posti della II area funzionale e di due posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 125.000 euro per l'anno 2020 e di 502.000.
2. 2. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: uffici dirigenziali generali fino a: è pari a sei con le seguenti: dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3-bis.
2. 3. Sisto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Ministero del cibo)

  1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato «Ministero», che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.

Art. 2-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:
    «7) Ministero del cibo»;
   b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

«Capo VII
MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.
(Attribuzioni)

  1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
   a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
   b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
   c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
   d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell’italian sounding riguardante i prodotti agroalimentari.

Art. 34.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
  2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2».
2. 01. Paolo Russo, Sisto.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti:, la valorizzazione e il sostegno.
3. 1. Mollicone, Prisco, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: gestione residui, aggiungere le seguenti: e i beni mobili anche di arredo.
3. 50. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 2. Sisto.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: tre posizioni dirigenziali di prima fascia fino a: 1.302.000, con le seguenti: due posizioni dirigenziali di prima fascia, di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, di otto della III area funzionale, di sei della II area funzionale e di quattro della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 290.000 euro per l'anno 2020 e di 868.000.

  Conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:

Dirigenti di prima fascia Dirigenti di seconda fascia III area funzionale II area funzionale I area funzionale
Ministero dell'istruzione 24 380 2303 2906 320
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 1 6 130
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva 190
Ministero dell'università e della ricerca 6 35 195 244 28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 1 3 60
Totale 30 415 2498 3150 348

3. 52. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a trecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020.
3. 4. Prisco, Frassinetti.

  Al comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati con le seguenti: Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine, fino a ferma restando con le seguenti: Resta ferma.
3. 51. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sei mesi.
3. 53. Iezzi, Belotti, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sopprimere il comma 9-ter.
3. 5. Sisto.

  Al comma 9-ter sostituire le parole: in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
3. 6. Sisto.
ART. 3-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

  Sopprimere il comma 1.
3-ter. 50. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.
3-ter. 51. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3-ter. 52. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 3-quater, dopo le parole: sono disciplinati aggiungere le seguenti:, in linea con quanto disposto dalla Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005.
3-ter. 53. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 3-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle suddette graduatorie sono ricompresi altresì i docenti precari degli istituti musicali pareggiati e tutte le tipologie didattiche e di collaborazione».
3-quater. 50. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione dell'apprendimento)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
    «2-quinquies) Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Al fine di promuovere il passaggio dall'infrastruttura della stampa all'infrastruttura del digitale e della rete è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologiche, nel settore della digitalizzazione della carta stampata.»
3-quater. 01. Mollicone, Prisco, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:

Art. 3-quinquies.

  1. Al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento è disciplinata la totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98.
3-quater. 02. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni finali e transitorie)

  Sopprimere il comma 2.
4. 1. Sisto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione aggiungere le seguenti: e nei limiti delle risorse disponibili,.
4. 2. Sisto.

  Al comma 3 primo periodo, sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti:, entro il 31 marzo 2020,
4. 3. Sisto.

A.C. 2407 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte di ANVUR dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,

impegna il Governo

a consentire, nell'ambito bielle facoltà assunzionali concesse ad ANVUR con il provvedimento in parola, la rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative della stessa ANVUR e nei limiti di spesa previsti, nonché ad adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure assunzionali presso la medesima Agenzia entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/01De Toma, Fioramonti, Rachele Silvestri, Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte di ANVUR dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nell'ambito bielle facoltà assunzionali concesse ad ANVUR con il provvedimento in parola, la rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative della stessa ANVUR e nei limiti di spesa previsti, nonché di adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure assunzionali presso la medesima Agenzia entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/01.(Testo modificato nel corso della seduta)  De Toma, Fioramonti, Rachele Silvestri, Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula detta alcune disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Più precisamente con l'articolo 3-quater introdotto nel corso del suo esame al Senato risolve alcune questioni annose che si trascinavano da tempo in ambito Afam, disponendo da un lato la riapertura delle graduatorie nazionali e dall'altro che le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 («Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM») si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;
    il nuovo quadro normativo risultante dalle suddette modifiche trascura però il riconoscimento dell'anno accademico per quei docenti che, a causa dei forti ritardi registrati dalle procedure ministeriali di individuazione e nomina degli aventi diritto ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili, non sono riusciti a prendere servizio entro il primo febbraio, vedendosi inficiata la completa ricostruzione della loro carriera che risulterebbe, in tal modo, depennata di un anno;
    infatti, secondo la normativa vigente (cfr. articolo 527 del decreto legislativo 294 del 1997 ed articolo 489 comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 come interpretato dall'articolo 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999) il servizio prestato nelle istituzioni AFAM dà diritto al riconoscimento dell'intero anno accademico intero solo se promanante da contratti di lavoro stipulati entro la data del 19 febbraio dell'anno di riferimento su posti vacanti e disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente;
    per l'anno accademico 2019/2020 le procedure ministeriali di individuazione e nomina degli aventi diritto ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili hanno registrato i suddetti forti ritardi che hanno protratto le relative procedure ben oltre i termini previsti dai soprarichiamati articoli 527 del decreto legislativo n. 294 del 1997 e dall'articolo 489 comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 come interpretato dall'articolo 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999;
    il suddetto ritardo, non imputabile tra l'altro ai diretti interessati, in caso di applicazione letterale delle norme citate comporterebbe il mancato riconoscimento giuridico dell'anno accademico 2019/2020 anche in caso di pieno assolvimento degli obblighi contrattuali di lavoro;
    per le medesime ragioni, le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, incaricate dell'erogazione delle spettanze mensili del personale coinvolto, potrebbero legittimamente procedere alla liquidazione degli stipendi con esclusione delle mensilità relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre, con conseguenze che comporterebbero un grave danno per il personale nonostante il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali, sia in termini patrimoniali che in termini di riconoscimento giuridico del servizio prestato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attivare ogni utile misura e provvedimento di amministrazione generale finalizzati al riconoscimento pieno del servizio svolto nel corso dell'anno accademico 2019/2020, purché prestato garantendo il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali, al personale docente assunto su posto vacante e disponibile al 31 gennaio 2020, anche in data successiva al 1° febbraio 2020 e fino a tutto il 30 aprile 2020;
   a valutare l'opportunità di attivare il tavolo tecnico tra M.U.R. e M.E.F. al fine di emanare direttive di interpretazione autentica delle disposizioni sopra richiamate alle articolazioni periferiche del M.E.F. utili a garantire l'erogazione degli stipendi dovuti con carattere di continuità fino a tutto il mese di ottobre 2020 in presenza di contratti di lavoro annuali stipulati dalle Istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili.
9/2407/02Piccoli Nardelli, Fratoianni, Nitti, Lattanzio, Toccafondi, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Bonomo, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula detta alcune disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    con l'emanazione della legge n. 508 del 1999 il legislatore ha dato avvio al generale processo di riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
    i Conservatori e gli Istituti Musicali pareggiati da un lato e le Accademie di belle Arti e le Accademie legalmente riconosciute dall'altro hanno costituito, e costituiscono, il sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, unitamente agli I.S.I.A., all'Accademia Nazionale di Danza e all'Accademia Nazionale d'arte Drammatica;
    con legge n. 96 del 2017 è stata prevista ed avviata la procedura di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute, al fine di armonizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale;
    in passato, in occasione delle procedure di redazione delle graduatorie Nazionali permanenti per il reclutamento del personale AFAM dei Conservatori di Stato e delle Accademie di Belle Arti, il servizio prestato presso gli Istituti Musicali pareggiati e le Accademie di Belle Arti non statali legalmente riconosciute è stato considerato valido a tutti gli effetti fino alla redazione delle GN redatte ex legge n. 128 del 2013 comprese;
    soltanto in occasione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 655 e ss. della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), con decreto ministeriali n. 597 del 2018 il servizio prestato presso gli Istituti musicali pareggiati e nelle Accademie di Belle Arti non statali legalmente riconosciute non è stato considerato valido per l'ottenimento del requisito di accesso alle graduatorie nazionali redatte in esecuzione delle norme citate;
    tale interpretazione restrittiva della norma primaria ha comportato l'esclusione di un notevole numero di aspiranti all'ingresso nelle graduatorie nazionali, senza che fosse contemporaneamente attivata e portata a termine la procedura di assorbimento e statizzazione delle istituzioni pareggiate e legalmente riconosciute e dei precari ivi in servizio;
    tale procedura di assorbimento del personale in servizio presso le istituzioni investite dal processo di statizzazione previsto dalla legge n. 96 del 2017, seppure declinato dal decreto-legge n. 121 del 22 febbraio 2019, non consente di garantire il pari trattamento e la pari dignità tra il personale in servizio presso le Istituzioni dello Stato e il personale in servizio presso le omologhe istituzioni non statali del medesimo sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, situazione che ha comportato e che, se non risolta, continuerà a comportare un danno per gli interessati, in ragione del loro legittimo affidamento di veder riconosciuto e considerato valido il servizio prestato nel corso degli anni negli istituti musicali pareggiati e nelle Accademie di Belle Arti non statali legalmente riconosciute, così come sistematicamente avvenuto fino alla redazione delle GN redatte in esecuzione della legge n. 128 del 2013 inclusa;
    nelle more della definizione della statizzazione delle Istituzioni non statali prevista dalla legge n. 96 del 2017 e dell'assorbimento del personale nei ruoli oggi occupati a seguito di procedure di selezione pubblica, occorre prevedere misure di riconoscimento e salvaguardia del servizio prestato in Istituzioni omologhe ed analoghe sotto il rispetto degli Ordinamenti ai Conservatori e alle Accademie di Belle Arti;
    il processo di statizzazione degli Istituti Musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute avviato con la legge n. 96 del 2017 impone di fare affidamento sulla pluriennale esperienza di direzione maturata nel corso degli anni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, consentendo quindi al personale incaricato della Direzione delle predette Istituzioni di poter ripresentare, a tale fine, la propria candidatura per un ulteriore triennio;
    l'articolo 1 comma 654 della legge n. 205 del 2017 ha previsto e finanziato per il triennio 2018-2021 procedure per il reclutamento dei personale docente di I fascia riservate al personale di II fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni, subordinando tali procedure all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 della legge n. 508 del 1999;
    con la presente conversione dei decreto-legge l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» è stato prorogato all'anno accademico 2021/2022;
    il rinvio del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica comporta la necessità di individuare procedure applicative per la concreta esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 654 della legge n. 205 del 2017 in materia di reclutamento di personale di I fascia riservato al personale di II fascia in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attivare ogni utile misura e provvedimento di amministrazione finalizzati al riconoscimento pieno del servizio svolto negli istituti musicali pareggiati e nelle Accademie legalmente riconosciute quale requisito di accesso utile ai fini dell'inserimento nelle redigende graduatorie nazionali;
   a valutare l'opportunità di individuare, attraverso lo strumento del Decreto Ministeriale, misure finalizzate all'immediata attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 654 della legge n. 205 del 2017 in materia di reclutamento del personale docente di I fascia riservato al personale docente di II fascia in servizio da almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   a valutare l'opportunità di individuare misure idonee per consentire, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, la possibilità di prosecuzione degli incarichi di Direzione negli istituti musicali pareggiati e nelle Accademie di Belle Arti non statali legalmente riconosciute per il personale giunto al termine del secondo mandato, al solo fine di consentire la regolare prosecuzione delle procedure di statizzazione previste dalla legge n. 96 del 2017;
   a valutare l'opportunità della sistematica verifica, a vent'anni dal suo varo, dello stato di attuazione della legge n. 508 del 1999, con particolare riferimento alla governance e delle istituzioni, agli ordinamenti didattici ed al personale docente, tecnico ed amministrativo.
9/2407/03Fratoianni, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Toccafondi, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Bonomo, Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e nello specifico istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) novellando, tal fine, il decreto legislativo n. 300 del 1999 e modificando l'elenco dei 13 Ministeri;
    come si legge nellanalisi tecnico-normativa del provvedimento, il «carattere di urgenza è da attribuirsi all'esigenza di potenziare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;
    in coerenza con la suddetta ratio, le misure tese al potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché allo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, dovrebbero coinvolgere tutte le strutture universitarie italiane sia esse tradizionali che telematiche;
    si evidenzia che le università telematiche sono state istituite con decreto ministeriale 17 aprile 2003, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, quali istituzioni universitarie pubbliche non statali, promosse da soggetti pubblici o privati, riconosciute e accreditate secondo criteri e procedure definite dallo stesso decreto;
    le università telematiche attivano corsi di studio a distanza e rilasciano titoli accademici di livello universitario, equivalenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali in virtù delle procedure di accreditamento necessarie per poter erogare il servizio con standard qualitativi assolutamente corrispondenti valutati dall'Anvur: pertanto è legittima una totale equivalenza tra le due fattispecie universitarie;
    l'istituzione delle università telematiche risponde all'esigenza, costituzionalmente sancita di garantire a tutti gli strumenti per raggiungere i più alti gradi degli studi: pertanto la possibilità di fruire di corsi di livello universitario a distanza e da remoto o comunque attraverso strumenti di accesso alternativi consente anche agli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche di poter accedere ad un percorso universitario;
    a tal riguardo si evidenzia ulteriormente che l'istituzione delle università telematiche risponde a linee d'azione sviluppate nell'ambito della stessa Unione europea in materia di utilizzo delle metodologie di insegnamento basate sull'utilizzo «delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza»;
    malgrado siffatti presupposti, in data 23 dicembre 2019 il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca abbia adottato il decreto Ministeriale n. 1171 con cui si disponeva che i corsi di studio nelle classi di laurea relative, tra l'altro, a psicologia e scienza della formazione, potevano essere erogate solo in presenza e, dunque, non più in via telematica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021;
    in ragione dei rilievi sollevati dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di registrazione del citato decreto, la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio ha ritenuto opportuno ritirarlo,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle competenze del MIUR disciplinate dal Parlamento la salvaguardia della totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria a tutti gli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza e la implementazione delle tecnologie multimediali e telematiche correlate.
9/2407/4Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e nello specifico istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) novellando, tal fine, il decreto legislativo n. 300 del 1999 e modificando l'elenco dei 13 Ministeri;
    come si legge nellanalisi tecnico-normativa del provvedimento, il «carattere di urgenza è da attribuirsi all'esigenza di potenziare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;
    in coerenza con la suddetta ratio, le misure tese al potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché allo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, dovrebbero coinvolgere tutte le strutture universitarie italiane sia esse tradizionali che telematiche;
    si evidenzia che le università telematiche sono state istituite con decreto ministeriale 17 aprile 2003, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, quali istituzioni universitarie pubbliche non statali, promosse da soggetti pubblici o privati, riconosciute e accreditate secondo criteri e procedure definite dallo stesso decreto;
    le università telematiche attivano corsi di studio a distanza e rilasciano titoli accademici di livello universitario, equivalenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali in virtù delle procedure di accreditamento necessarie per poter erogare il servizio con standard qualitativi assolutamente corrispondenti valutati dall'Anvur: pertanto è legittima una totale equivalenza tra le due fattispecie universitarie;
    l'istituzione delle università telematiche risponde all'esigenza, costituzionalmente sancita di garantire a tutti gli strumenti per raggiungere i più alti gradi degli studi: pertanto la possibilità di fruire di corsi di livello universitario a distanza e da remoto o comunque attraverso strumenti di accesso alternativi consente anche agli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche di poter accedere ad un percorso universitario;
    a tal riguardo si evidenzia ulteriormente che l'istituzione delle università telematiche risponde a linee d'azione sviluppate nell'ambito della stessa Unione europea in materia di utilizzo delle metodologie di insegnamento basate sull'utilizzo «delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza»;
    malgrado siffatti presupposti, in data 23 dicembre 2019 il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca abbia adottato il decreto Ministeriale n. 1171 con cui si disponeva che i corsi di studio nelle classi di laurea relative, tra l'altro, a psicologia e scienza della formazione, potevano essere erogate solo in presenza e, dunque, non più in via telematica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021;
    in ragione dei rilievi sollevati dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di registrazione del citato decreto, la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio ha ritenuto opportuno ritirarlo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle competenze del MIUR disciplinate dal Parlamento, la salvaguardia della totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria a tutti gli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza e la implementazione delle tecnologie multimediali e telematiche correlate.
9/2407/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, dispone, tra le materie trattate, anche interventi per le Istituzioni dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica;
    quello dell'arte e della musica è un settore di importanza inestimabile che rappresenta la nostra Nazione in ogni parte del mondo, nel quale gli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) rappresentano le Accademie di belle arti, le Accademie di belle arti legalmente riconosciute, l'Accademia nazionale di arte drammatica., l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli Istituti Superiori di Studi Musicali e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
    nel comparto AFAM l'assegnazione degli incarichi, fino all'anno 2017, era assegnata in base alla legge n. 128 del 2013 che aveva istituito una graduatoria nazionale per le istituzioni AFAM, nella quale rientravano tutti i docenti precari del settore, e nello specifico i docenti dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati con contratti T.D. e Co.co.co reclutati mediante procedura concorsuale che avevano prestato servizio sia nei corsi accademici di I e II livello che in quelli pre-accademici;
    la legge n. 205 del 2017 ha escluso dalla «Graduatoria nazionale utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato» una grossa parte di questi docenti, tra i quali, in particolare, tutti i precari degli Istituti musicali pareggiati con contratti T.D. e Co.co.co e tutti i precari dei Conservatori che avevano prestato servizio nei cosiddetti corsi pre-accademici a seguito del dettame dell'articolo 1 Art. 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 che recita:
    «Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    questi docenti precari hanno accumulato anche fino a otto anni di servizio nei corsi preaccademici con contratti atipici senza alcuna tutela, sebbene svolgano il loro lavoro nelle istituzioni AFAM alla pari dei colleghi con contratto a tempo determinato e indeterminato che insegnano nei corsi accademici di I e II livello, oppure hanno maturato un servizio misto, svolto in parte nei corsi accademici di I e II livello e in parte nei corsi preaccademici;
    già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 02707/2016 aveva ritenuto non giustificabile l'esclusione dei docenti che avevano maturato i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla graduatoria nazionale prestando il proprio servizio nei corsi pre-accademici o similari per evitare la discriminazione tra docenti che svolgevano sostanzialmente le medesime attività. Questo sia con riguardo al profilo della responsabilità formativa che a quello delle modalità di reclutamento essendo stati assunti mediante procedura selettiva pubblica e a quello dell'organizzazione dell'attività lavorativa come la programmazione didattica, la rilevazione elettronica delle presenze, la partecipazione a commissioni di esame, a collegi docenti e ad ogni altra attività istituzionale;
    nei giorni scorsi il Governo ha espresso la volontà di affrontare i problemi e le distorsioni che affliggono i precari del comparto AFAM tramite il disegno di legge in discussione in questi giorni alla Camera riguardante la Conversione in legge con modificazioni, del Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca (C. 2407);
    per evitare criteri discriminatori nei confronti dei docenti precari degli Istituti musicali pareggiati con servizio nei corsi accademici e pre-accademici; dei Conservatori con servizio nei corsi pre-accademici (già inclusi nella precedente legge n. 128 del 2013) sarebbe utile modificare il dettame dell'articolo 1 Art. 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 come sotto riportato:
    «Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui ai comma 652 e 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»,

impegna il Governo

a riaprire la graduatoria nazionale utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, sanciti attraverso la legge n. 205 del 2017, ricomprendendo i docenti degli istituti musicali pareggiati e tutte le tipologie didattiche e di collaborazione di cui il settore AFAM si è servito in questi anni, modificando nel primo provvedimento utile la norma di riferimento.
9/2407/5Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge in esame, dispone in merito all'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e alle norme conseguenti e in particolare modo dispone l'ordinamento dei due Ministeri;
    nello specifico, il provvedimento, così come modificato in Senato, dispone l'incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, rispetto a quella del soppresso MIUR, di 3 posizioni dirigenziali di I fascia, di 3 posizioni dirigenziali di II fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale, ripartiti tra i due Dicasteri;
    la relazione tecnica allegata al decreto in esame, in relazione alla sopracitata misura introdotta evidenzia che, all'aumento della dotazione organica prevista, corrisponde un aumento delle facoltà assunzionali, già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministro dell'università e della ricerca;
    tuttavia, al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, occorrerebbe incrementare la dotazione organica del medesimo Ministero di posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di incrementare la dotazione organica del Ministero dell'istruzione di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello generale da assegnare uno per ciascun ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.
9/2407/6Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca formalizzando la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    in materia di istruzione, formazione universitaria e ricerca scientifica appare fondamentale poter garantire un buon grado di continuità e consequenzialità nell'azione dei relativi dicasteri;
    le scelte recentemente assunte dal Governo appaiono, invece, orientate ad una suddivisione delle deleghe tale da mettere in forte discussione tale principio;
    una fase di instabilità potrebbe tradursi in ulteriore marginalizzazione soprattutto del mondo della scuola, settore chiave per la formazione delle giovani generazioni;
    la nomina di Lucia Azzolina a Ministro dell'istruzione, precedentemente in carica come sottosegretaria, si auspica possa garantire quantomeno un rispetto degli impegni precedentemente assunti con le parti sociali;
    i tempi di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, fissati al 30 giugno 2020, rischiano di pregiudicare la fluidità d'esercizio delle attività ministeriali, anche alla luce del fatto che il precariato continua ad essere un problema che riguarda oltre il venti per cento delle cattedre funzionanti e al quale, allo stato attuale, non si intravede una soluzione definitiva;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'istruzione sono 33.886 le domande di pensionamento recentemente presentate, di cui 26.327 tra il personale docente, 7.088 tra il personale ausiliario tecnico amministrativo, 78 tra il personale educativo e 393 tra gli insegnanti di religione;
    sempre i dati forniti dal Ministero evidenziano come sul totale delle domande di pensionamento ben 16.683 risultano essere presentate da soggetti in possesso dei requisiti per avvalersi della cosiddetta «quota 100», rendendo quindi urgente definire con attenzione un preciso piano di turnover, in merito anche l'Associazione nazionale insegnanti e formatori, una tra le principali associazioni che tutelano il mondo della scuola dal precariato, ha stigmatizzato come il comparto istruzione sia in piena emergenza da «supplentite» con pesanti ricadute in termini di qualità del servizio offerto agli alunni e del trattamento del corpo docente,

impegna il Governo,

a perseguire, con la massima celerità, soluzioni atte a garantire qualità e stabilità del comparto, assicurando una programmazione dei reclutamenti proporzionata alle cessazioni, mediante un arruolamento affidato ai concorsi per esami in modo da offrire maggiori certezze al corpo docente oltre che un avvio dell'anno scolastico che garantisca così qualità e continuità degli insegnamenti offerti agli studenti.
9/2407/7Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca formalizzando la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    in materia di istruzione, formazione universitaria e ricerca scientifica appare fondamentale poter garantire un buon grado di continuità e consequenzialità nell'azione dei relativi dicasteri;
    le scelte recentemente assunte dal Governo appaiono, invece, orientate ad una suddivisione delle deleghe tale da mettere in forte discussione tale principio;
    una fase di instabilità potrebbe tradursi in ulteriore marginalizzazione soprattutto del mondo della scuola, settore chiave per la formazione delle giovani generazioni;
    la nomina di Lucia Azzolina a Ministro dell'istruzione, precedentemente in carica come sottosegretaria, si auspica possa garantire quantomeno un rispetto degli impegni precedentemente assunti con le parti sociali;
    i tempi di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, fissati al 30 giugno 2020, rischiano di pregiudicare la fluidità d'esercizio delle attività ministeriali, anche alla luce del fatto che il precariato continua ad essere un problema che riguarda oltre il venti per cento delle cattedre funzionanti e al quale, allo stato attuale, non si intravede una soluzione definitiva;
    secondo i dati forniti dal Ministero dell'istruzione sono 33.886 le domande di pensionamento recentemente presentate, di cui 26.327 tra il personale docente, 7.088 tra il personale ausiliario tecnico amministrativo, 78 tra il personale educativo e 393 tra gli insegnanti di religione;
    sempre i dati forniti dal Ministero evidenziano come sul totale delle domande di pensionamento ben 16.683 risultano essere presentate da soggetti in possesso dei requisiti per avvalersi della cosiddetta «quota 100», rendendo quindi urgente definire con attenzione un preciso piano di turnover, in merito anche l'Associazione nazionale insegnanti e formatori, una tra le principali associazioni che tutelano il mondo della scuola dal precariato, ha stigmatizzato come il comparto istruzione sia in piena emergenza da «supplentite» con pesanti ricadute in termini di qualità del servizio offerto agli alunni e del trattamento del corpo docente,

impegna il Governo,

a perseguire, con la massima celerità, soluzioni atte a garantire qualità e stabilità del comparto, assicurando una programmazione dei reclutamenti proporzionata alle cessazioni, mediante un arruolamento affidato ai concorsi e ad altri canali previsti a legislazione vigente in modo da offrire maggiori certezze al corpo docente oltre che un avvio dell'anno scolastico che garantisca così qualità e continuità degli insegnamenti offerti agli studenti.
9/2407/7. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3-quater, comma 3 si prevede la riapertura dei termini per la costituzione di Graduatorie Nazionali utili all'assunzione a tempo indeterminato e determinato di docenti dell'Alta Formazione Artistica e musicale;
    l'Alta formazione artistica e Musicale, riformata con la legge n. 508 del 1999, è composta dalle Istituzioni indicate all'articolo 1, finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
    in sede di redazione del decreto ministeriale n. 597 del 2018 con cui sono state redatte le graduatorie già esistenti, ora riaperte, è stato precluso l'ingresso ai docenti precari con servizio esclusivo o misto negli Istituti Musicali Pareggiati e nelle Accademie di Belle Arti Storiche,

impegna il Governo

in sede di costituzione delle suddette graduatorie, a valutare l'opportunità di ammettere alla partecipazione i docenti con servizio in tutte le Istituzioni AFAM indicate all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, ovvero: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.
9/2407/8Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte di ANVUR dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009,

impegna il Governo

a consentire, nell'ambito delle facoltà assunzionali concesse con il provvedimento in parola, la rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative e nei limiti di spesa previsti, nonché ad adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure assunzionali presso la medesima Agenzia o, in alternativa nei ruoli del Ministero dell'Università e della Ricerca, entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/9Bella.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte di ANVUR dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nell'ambito delle facoltà assunzionali concesse con il provvedimento in parola, la rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative e nei limiti di spesa previsti, nonché adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure assunzionali presso la medesima Agenzia o, in alternativa nei ruoli del Ministero dell'Università e della Ricerca, entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-quater posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 – recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017;
    i licei musicali sono diventati operativi a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e rappresentano un'importante novità nel sistema scolastico italiano. Rispetto alle precedenti sperimentazioni di licei a indirizzo musicale, essi si caratterizzano per la presenza nel quadro orario di un alto numero di ore di carattere specifico sotto forma di lezioni individuali di esecuzione e di interpretazione dello strumento musicale nonché di lezioni collettive;
    attualmente all'interno del sistema scolastico della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, disciplinato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, è previsto l'insegnamento di molteplici strumenti musicali. In particolare, per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline musicali, il citato decreto elenca gli strumenti che possono essere insegnati nelle scuole secondarie di primo grado e individua i programmi di insegnamento. Da tale elencazione emergono evidenti lacune a causa della mancata inclusione di alcuni strumenti musicali;
    il decreto, inoltre, dispone che nella scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale possono essere insegnati gli stessi strumenti musicali che sono insegnati nel conservatori di musica. Ogni allievo, pertanto, ha la facoltà di scegliere lo strumento musicale di suo interesse per seguire la sua naturale predisposizione. Attualmente, la classe di concorso riferita all'insegnamento degli strumenti musicali è la A077, che si suddivide in varie sottoclassi, ciascuna delle quali riferita a un singolo strumento (AJ77 per il pianoforte, AB77 per la chitarra, AM77 per il violino, AG77 per il flauto, AI77 per le percussioni, AC77 per il clarinetto e altre);
    ad alcuni strumenti non è stato ancora riconosciuto alcun codice relativo alla sottoclasse e ciò ha determinato una serie di lacune sul piano delle abilitazioni all'insegnamento nonché delle relative graduatorie d'istituto e provinciali. Ciò comporta una incomprensibile discriminazione verso l'utenza e soprattutto verso i tanti giovani diplomati o laureati al conservatorio che oggi vedono ingiustamente limitata la spendibilità del proprio titolo di studio a parità di competenze, di difficoltà e di investimento economico rispetto agli altri strumenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle competenze oggetto del presente provvedimento, le opportune iniziative volte ad ampliare la gamma delle sottoclassi di concorso riferita all'insegnamento degli strumenti musicali al fine di includere l'insegnamento di strumenti musicali oggetto di studio nei conservatori ma ad oggi esclusi dall'insegnamento della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.
9/2407/10Carbonaro, Valente, Nitti.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato la chiusura, con diversa durata temporale a seconda delle regioni interessate, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; tali provvedimenti hanno comportato quindi la sospensione delle lezioni nella maggior parte degli istituti italiani non essendo la maggior parte delle strutture scolastiche, dotate di piattaforme utili all'apprendimento da remoto in tempo reale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, per il tramite del Ministero dell'istruzione, a mettere in atto un intervento di tipo strutturale, volto a predisporre, in tempi ragionevoli, un ambiente informatico unico, free ed open source, accessibile a tutti gli istituti scolastici, utile a pianificare ed effettuare, lezioni e verifiche a distanza per via telematica, in tempo reale, in caso di eventi che impediscono la presenza fisica degli studenti e del personale docente nelle aule scolastiche;
   a porre in essere ogni attività volta al buon funzionamento della piattaforma e di tutti gli strumenti tecnologici utili per lo svolgimento dell'attività didattica oltre che a predisporre un centro di assistenza che consenta di risolvere tempestivamente tutte le problematiche inerenti alla corretta fruizione.
9/2407/11Iorio.


   La Camera,
   premesso che:
    le istituzioni scolastiche all'estero costituiscono una risorsa per la promozione della lingua e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell'identità culturale dei discendenti dei connazionali e dei cittadini di origine italiana;
    tali risorse rappresentano, inoltre, uno strumento di diffusione di idee, progetti e iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana;
    incentivare nuovi progetti di istruzione all'estero, soprattutto universitaria, potrebbe produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in settori strategici quali quelli culturale, politico ed economico;
   tenuto conto che:
    il patrimonio artistico italiano abbraccia tutti i settori, dalle scienze architettoniche a quelle umanistiche e musicali;
    in particolare, la cultura musicale classica italiana viene considerata all'estero un'eccellenza e in quanto tale seguita e coltivata con grande attenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca ed oggetto del presente decreto, di intraprendere iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura musicale italiana all'estero anche attraverso progetti di didattica della musica e degli strumenti musicali.
9/2407/12Giovanni Russo.


   La Camera,
    con la legge n. 38 del 15 marzo del 2010 concernente disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, si tutela e si garantisce l'accesso alle cure palliative nei confronti del malato con malattia inguaribile, nell'obiettivo di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza su tutto il territorio nazionale, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
    l'articolo 8 della suddetta legge, determina la formazione e l'aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, specificando in particolar modo al comma 1, l'individuazione, tramite specifici decreti, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi sempre in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;
    il comma in questione, infine, riporta, sempre per mezzo dei medesimi decreti, la determinazione dei criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore;
    ad oggi, tuttavia, non sono stati emanati i decreti interministeriali per l'attivazione di specifici percorsi formativi accademici ovvero per l'aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative;
    le gravi lacune, ovvero l'assenza generalizzata, di percorsi formativi universitari nella disciplina di cure palliative, sia nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sia nell'ambito delle Scuole di Specialità equipollenti alla disciplina delle Cure Palliative (in mancanza del settore scientifico disciplinare) in aggiunta alla nota carenza di medici specializzati in tali Scuole equipollenti, rendono molto difficoltoso, se non impossibile il reclutamento di un numero anche minimo di specialisti dotati delle caratteristiche necessarie ad essere inquadrati nelle strutture afferenti al Sistema Sanitario Nazionale;
    le strutture di cure palliative non sono in grado di garantire il LEA cure palliative previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2017 in ambito ospedaliero, domiciliare e residenziale-hospice. Inoltre, la specialità equipollente di Anestesia e Rianimazione, storicamente riferimento principale per il reclutamento dei Medici palliativisti, vede professionisti potenzialmente reclutabili, già impegnati nell'ambito dei servizi ospedalieri di Anestesia e Rianimazione, che come noto faticano ad avere un organico adeguato;
    eppure l'esistenza di specifici percorsi formativi universitari in materia di cure palliative, rappresenterebbe la condizione necessaria affinché il fabbisogno nazionale di Medici esperti in cure palliative e il relativo ricambio generazionale siano adeguatamente garantiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, di adottare iniziative, anche legislative, volte al riconoscimento dei percorsi formativi universitari in materia di cure palliative ed all'istituzione della Scuola di Specializzazione di «Medicina palliativa e cure di fine vita», in attuazione di quanto già disposto dalla legge n. 38 del 15 marzo del 2010.
9/2407/13Trizzino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la soppressione del vecchio dicastero Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la riorganizzazione delle attribuzioni attraverso l'istituzione di due nuovi ministeri, rispettivamente dedicati agli ambiti delle istituzioni scolastiche (il Ministero dell'istruzione) e universitarie (Ministero dell'università e della ricerca);
   considerato che:
    sono attribuite al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica;
    tra le funzioni attribuite c’è anche quello di emanare apposito decreto con i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie;
    in questo decreto ministeriale relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) vengono stabilite le tre quote principali (quota base, quota premiale, fondo perequativo) assicurate ad ogni ateneo;
    questi criteri, per come sono formulati, allargano la forbice in sede di distribuzione territoriale delle risorse tra le Università del Nord e quelle del Sud, che risultano fortemente penalizzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca del provvedimento in esame, di ridistribuire le risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali con una ripartizione che assegni un peso minore alla «spesa storica» degli atenei e un peso maggiore a elementi in grado di premiare le Università che favoriscano l'iscrizione di più studenti ai corsi di laurea e il diritto allo studio.
9/2407/14Melicchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in fase di conversione, prevede all'articolo 3-ter di affrontare disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca;
    uno dei problemi culturali e morali più urgenti da affrontare per quanto concerne il reclutamento e la valorizzazione tanto del personale della ricerca quanto di quello universitario in genere è l'assicurazione, richiesta da buona parte dell'opinione pubblica e dei ricercatori stessi, di un comportamento sempre lecito e trasparente da parte dei professori e ricercatori chiamati a svolgere il ruolo di membri delle commissioni valutatrici;
    ad oggi i professori e ricercatori membri di commissioni valutatrici, pure se colti ad agire come tali illecitamente e sanzionati in termini amministrativi o penali per quanto riguarda l'operato della commissione, non vengono esclusi dalla partecipazione a future commissioni valutatrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, dal provvedimento in esame, di farsi carico della questione culturale riguardante il reclutamento e valorizzazione del personale universitario e della ricerca in termini di legalità e trasparenza, adottando quanto prima misure volte a impedire per 10 anni la partecipazione come commissari a professori e ricercatori che in passato abbiano partecipato a commissioni il cui operato sia stato giudicato illegittimo e sanzionato amministrativamente o penalmente come tale.
9/2407/15Iovino, Torto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in fase di conversione, prevede all'articolo 3-ter di affrontare disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca;
    uno dei problemi culturali e morali più urgenti da affrontare per quanto concerne il reclutamento e la valorizzazione tanto del personale della ricerca quanto di quello universitario in genere è l'assicurazione, richiesta da buona parte dell'opinione pubblica e dei ricercatori stessi, di un comportamento sempre lecito e trasparente da parte dei professori e ricercatori chiamati a svolgere il ruolo di membri delle commissioni valutatrici;
    ad oggi i professori e ricercatori membri di commissioni valutatrici, pure se colti ad agire come tali illecitamente e sanzionati in termini amministrativi o penali per quanto riguarda l'operato della commissione, non vengono esclusi dalla partecipazione a future commissioni valutatrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di continuare a garantire, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, dal provvedimento in esame, di farsi carico della questione culturale riguardante il reclutamento e valorizzazione del personale universitario e della ricerca in termini di legalità e trasparenza, adottando quanto prima misure volte a impedire per 10 anni la partecipazione come commissari a professori e ricercatori che in passato abbiano partecipato a commissioni il cui operato sia stato giudicato illegittimo e sanzionato amministrativamente o penalmente come tale.
9/2407/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Iovino, Torto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'urgenza del provvedimento è giustificata principalmente dall'esigenza di potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e da un sempre più necessario e auspicato sviluppo del sistema universitario e di istruzione superiore;
    l'articolo 3-ter del provvedimento introduce un diretto riferimento alla necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca;
   tenuto conto che:
    molti comuni italiani tra i 15mila ed i 150mila abitanti vivono una condizione di estrema fragilità ecologica e possono essere considerati interamente «non digitali» – impedendo una interazione online tra popolazione e pubblica amministrazione – e che quindi necessitano di un supporto e di un ammodernamento nell'affrontare da un punto di vista amministrativo le nuove sfide come quelle della transizione ambientale o digitale;
    l'importante contributo che i giovani ricercatori potrebbero apportare in termini di risorse, strategie e conoscenze a molte delle realtà comunali più piccole, in cui spesso a mancare è un capitale umano dinamico e capace di rapportarsi in maniera innovativa alle nuove sfide politiche alla ricerca di soluzioni a misura per le esigenze di un determinato territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dal provvedimento in esame, di intraprendere azioni volte ad incentivare la creazione di dottorati comunali – dei veri e propri nuclei di ricerca territoriali generati dal gemellaggio tra Comuni di medie dimensioni e le Università – al fine di valorizzare le potenzialità e le conoscenze dei ricercatori italiani e di fornire un prezioso supporto strategico alle amministrazioni locali che necessitano di strategie innovative in, campo ambientale e digitale.
9/2407/16Lattanzio, Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-quater del provvedimento in esame, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», al comma 3 statuisce espressamente «all'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “fino all'anno accademico 2017-2018 incluso” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno accademico 2020/2021 incluso”»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'inserimento dei nuovi docenti nella graduatoria di cui ai sensi della legge n. 205 del 2017 sia effettuata in coda e non a pettine rispetto a coloro i quali ne facciano già parte, al fine di non ledere i legittimi diritti acquisiti da quest'ultimi.
9/2407/17Cimino.


   La Camera,
   premesso che:
    il Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) prevede, seguendo l'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori spaziale ed aeronautico, coerentemente ai rispettivi piani nazionali, due obbiettivi principali. Il primo è la ricerca, sperimentazione e produzione nonché scambio di dati e formazione del personale fra i vari settori, anche attraverso la partecipazione a programmi europei e internazionali. Il secondo è la realizzazione e gestione di impianti ed opere prodromiche alle attività spaziali ed aerospaziali;
    l'attuazione del PRORA è affidata al Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.p.A. (CIRA). Il Decreto ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica numero 305 del 10 giugno 1998, al fine di sostenere e promuovere le attività del PRORA, per sviluppare il settore aeronautico e spaziale, anche con la realizzazione delle infrastrutture, e dei servizi di supporto, prevede la stipula di un apposito accordo di programma tra il CIRA, l'Agenzia spaziale italiana (Asi), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la regione Campania, nonché eventuali altre strutture universitarie e scientifiche ovvero enti locali, con una durata quinquennale;
    l'articolo 2 del suddetto Decreto ministeriale prevede che il monitoraggio del PRORA e la formulazione di proposte ed osservazioni per gli aggiornamenti siano affidate a un'apposita commissione istituita con decreto dal MIUR;
    ad oggi l'aggiornamento del PRORA è effettuato mediante decreto del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica anche sulla base di proposte ed osservazioni della commissione suddetta. I decreti possono prevedere nuove condizioni concernenti l'assetto societario e gli accordi internazionali da definire per l'ulteriore prosecuzione dell'affidamento del PRORA al CIRA;
    in forza dell'articolo 2 del DPCM del 26 settembre 2019, il Sottosegretario è delegato a esercitare le funzioni relative al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
    è auspicabile per un miglior coordinamento e gestione del settore e dei relativi fondi in ambito di ricerca ed innovazione spaziale ed aerospaziale, comparto ad alta portata strategica per il sistema paese tutto, che vede l'Italia come uno degli attori più all'avanguardia al livello globale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso prossimi provvedimenti di carattere normativo, di affidare il monitoraggio del PRORA ad un'unica autorità sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale avrà anche la competenza di formulare proposte ed osservazioni per gli aggiornamenti del PRORA medesimo, sentito, per gli aspetti involgenti la ricerca, il Ministero dell'Università e della Ricerca.
9/2407/18Buompane.


   La Camera,
   premesso che:
    le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui fanno parte oggi 82 istituzioni statali e 63 non statali;
    l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato la «statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica non statali», e il comma 652 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ha aggiunto risorse finanziarie ulteriori per il completamento del processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali;
    la legge di bilancio 2018 – legge 205/2017 – ha introdotto, ai commi da 653 a 655, norme volte al superamento del precariato nelle istituzioni AFAM e disposto un incremento di risorse finalizzate al proseguimento del processo di statizzazione di tutti gli istituti superiori di studi musicali non statali;
    nello specifico, al comma 655 prevede che il personale docente non titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, in possesso di anzianità di insegnamento di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati entro l'anno accademico 2017-2018 incluso, negli otto anni accademici precedenti il 2017/2018, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle nazionali a esaurimento di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
    il decreto ministeriale 14 agosto 2018 n. 597, contenente le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 655, ha previsto l'accesso alle graduatorie del solo personale docente delle Istituzioni statali, e ha escluso il servizio prestato negli istituti non statali tra i titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione di misure volte a estendere l'applicazione delle norme in materia di valutazione del servizio, di cui al comma 655 della legge 205/2017, al personale docente delle istituzioni AFAM non statali superando in tal modo la discriminazione operata tra precari degli istituti statali e degli istituti non statali.
9/2407/19Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui fanno parte oggi 82 istituzioni statali e 63 non statali;
    l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato la «statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica non statali», e il comma 652 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ha aggiunto risorse finanziarie ulteriori per il completamento del processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali;
    la legge di bilancio 2018 – legge 205/2017 – ha introdotto, ai commi da 653 a 655, norme volte al superamento del precariato nelle istituzioni AFAM e disposto un incremento di risorse finalizzate al proseguimento del processo di statizzazione di tutti gli istituti superiori di studi musicali non statali;
    nello specifico, al comma 655 prevede che il personale docente non titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, in possesso di anzianità di insegnamento di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati entro l'anno accademico 2017-2018 incluso, negli otto anni accademici precedenti il 2017/2018, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle nazionali a esaurimento di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
    il decreto ministeriale 14 agosto 2018 n. 597, contenente le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 655, ha previsto l'accesso alle graduatorie del solo personale docente delle Istituzioni statali, e ha escluso il servizio prestato negli istituti non statali tra i titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di misure volte a estendere l'applicazione delle norme in materia di valutazione del servizio, di cui al comma 655 della legge 205/2017, al personale docente delle istituzioni AFAM non statali superando in tal modo la discriminazione operata tra precari degli istituti statali e degli istituti non statali.
9/2407/19. (Testo modificato nel corso della seduta)  Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la divisione del MIUR per dare vita a due ministeri distinti, uno con competenze in merito al funzionamento del sistema educativo di istruzione e formazione, compreso gli ITS, e l'altro con competenze specifiche in materia di università, ricerca e alta formazione;
    la formazione dell'individuo non si esaurisce nell'ambito scolastico ma prosegue per tutto l'arco della vita, tanto più oggi, nell'era della società della conoscenza, dove il concetto di lifelong learning costituisce una esigenza e una necessità imprescindibile non ignorabile;
    l'Italia è un Paese che investe in istruzione una percentuale del PIL decisamente inferiore alla media europea, in quanto spendiamo il 7,9 per cento della spesa pubblica in istruzione a fronte di una inedia europea dell'11,2 per cento;
    le strutture scolastiche e universitarie italiane mostrano problemi strutturali organizzativi e sono carenti dal punto di vista della disponibilità di materiali e di uso delle tecnologie più avanzate;
    al fine di evitare che questa differenziazione finisca per costituire esclusivamente un mero trasferimento di funzioni e che più che una opportunità finisca per determinare l'accentuazione della autoreferenzialità dei settori che invece devono necessariamente agire interconnessi e con logiche di continuità delle politiche adottate con una visione d'insieme che contribuisca il più possibile allo sviluppo continuo della società della conoscenza,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie e il dovuto controllo affinché l'azione di Governo dei due dicasteri avvenga alla luce detta massima integrazione fra le politiche pubbliche scolastiche e quelle formative strettamente legate all'ambito universitario e della ricerca e delle AFAM, affinché si possa perseguire il miglioramento in termini di efficacia e di efficienza del servizio erogato anche a fronte di un maggiore investimento pubblico in istruzione e formazione.
9/2407/20Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula che originariamente constava di 6 articoli, dopo l'approvazione del Senato della Repubblica si compone di 9 articoli;
    il decreto-legge oltre a prevedere l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interviene altresì prevedendo specifiche modifiche relative all'ordinamento dei due Ministeri;
    a tal proposito sarebbe pertanto utile una maggiore riflessione su ulteriori Dicasteri ed in particolar modo sulla struttura dell'attuale Ministero delle politiche agroalimentari, forestali e del turismo in ottica di valorizzazione del Made in Italy;
    nello specifico si reputa necessario prevedere un quadro istituzionale che sia in grado di rispondere alle esigenze del settore agroalimentare anche tenendo conto di quante di fatto già attuato a livello associativo e al fine di prefigurare la visione di un Paese in cui siano valorizzate le competenze, le sensibilità, la vivacità, l'intelligenza e la passione di chi esercita la propria attività nell'ambito della filiera agro alimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire il Ministero del Cibo si fine di consentire una maggiore e più efficace capacità di intervento, anche dal punto di vista finanziario nonché per affrontare specifici temi importanti per l'industria primaria italiana quali, ad esempio, la qualità della vita e la salute dei consumatori.
9/2407/21Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, assicura la qualità del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca nazionale;
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle facoltà assunzionali concesse per legge, della rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative e nei limiti di spesa previsti, nonché ad adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure assunzionali presso la medesima Agenzia o, in alternativa nei ruoli del Ministero dell'università e della Ricerca, entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/22Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ha disposto l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
    l'articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre, n. 205, ha disposto l'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordina alle vigenti graduatorie nazionali per titoli, dei docenti precari che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento – anche non continuativi – negli ultimi otto anni accademici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere i docenti precari degli istituti musicali pareggiati e di tutte le tipologie didattiche e di collaborazione, appartenenti quindi al comparto AFAM, che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento – anche non continuativi – negli ultimi otto anni accademici, nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli ed a quelle di cui all'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel limite dei posti vacanti disponibili.
9/2407/23Ciaburro, Caretta.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti a tutela degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, alla luce di recenti gravi episodi di violenza verificatisi a Napoli – 3-01344

   PAOLO RUSSO, CARFAGNA, SARRO e PENTANGELO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   i gravissimi episodi di violenza che hanno interessato la città di Napoli nei giorni scorsi destano particolare allarme; alla morte del 15enne, che ha perso la vita in uno scontro a fuoco nella zona di Santa Lucia a Napoli durante un tentativo di rapina nei confronti di un carabiniere in borghese, hanno fatto seguito l'aggressione che ha distrutto il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove era stato portato il ragazzo, e quella all'esterno della sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, contro la quale sono stati esplosi due colpi che, secondo le ricostruzioni della stampa, sarebbero partiti da due ragazzi in sella a uno scooter;
   si tratta di episodi che mostrano falle indiscutibili nell'azione dello Stato di controllo del territorio a garanzia dell'incolumità dei cittadini e il forte disagio generazionale che interessa i giovani, per i quali i modelli criminali continuano ad esercitare una forte attrattiva, attraverso il radicarsi e l'espandersi delle cosiddette baby gang;
   i provvedimenti adottati in termini di prevenzione e repressione della criminalità risultano evidentemente insufficienti: i cittadini sono ancora costretti a vivere in un clima di paura, in un ambiente dove rapine e aggressioni spesso non vengono più nemmeno denunciate, ma balzano alle cronache solo nei casi più eclatanti;
   è innegabile la situazione di emergenza e rischio in cui lavorano gli operatori delle forze dell'ordine, così come gli operatori sanitari. Tra l'altro, l'aggressione al presidio sanitario arriva in un momento particolarmente delicato, in cui tutti gli operatori stanno lavorando con altissima professionalità e impegno per contenere la diffusione del Covid-19;
   è evidente come la sensazione di impunità alimenti le violenze, sia dei singoli che di gruppo, fino a sfociare addirittura in rappresaglia; con ogni probabilità, se la vittima fosse stato il carabiniere, non ci sarebbero state le aggressioni successive, frutto evidente di una ritorsione ai danni dello Stato. Occorre, quindi, che lo Stato si adoperi per l'incolumità dei cittadini e per difendere coloro che quotidianamente svolgono funzioni per tutelare sia la salute che la sicurezza degli stessi –:
   quali siano gli intendimenti in relazione ai fatti riportati in premessa e quali misure urgenti si intendano adottare a tutela e a protezione degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, in particolare per il controllo di un territorio così martoriato da eventi criminosi e per prevenire eventi tanto drammatici, garantendo così la sicurezza dei cittadini. (3-01344)


Iniziative volte a incrementare la competitività digitale dell'Italia, con particolare riferimento ai servizi resi ai cittadini dalla pubblica amministrazione – 3-01345

   STUMPO e FORNARO. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. — Per sapere – premesso che:
   il Digital economy and society index è un indice composito delle performance dei Paesi membri dell'Unione europea nella competitività digitale, che tiene conto di 5 indicatori: connettività, capitale umano, utilizzo di internet, integrazione di tecnologie digitali, servizi pubblici digitali;
   il rapporto Digital economy and society index 2019, tenuto conto dei cinque indicatori, afferma che l'Italia occupa il 24o posto su 28 Paesi;
   per connettività l'Italia risulta al 19mo posto nell'Unione europea, migliorando la propria posizione di ben 7 posti rispetto al 2018; è migliorata e aumentata la copertura delle reti fisse a banda larga; per la banda larga ultraveloce l'Italia appare ancora in ritardo; per il capitale umano l'Italia si pone al 26o posto;
   solo il 44 per cento degli individui residenti in Italia tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base (media europea 57 per cento); i laureati in Ict (innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie) costituiscono solo l'1 per cento dei laureati;
   il 19 per cento degli individui residenti in Italia, quasi il doppio della media dell'Unione europea, non ha mai usato internet; le attività on line più diffuse sono: streaming, download di musica, video e il gioco on line;
   sull'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, l'Italia si posiziona al 23o posto tra gli Stati dell'Unione europea, al di sotto della media dell'Unione europea;
   sui servizi pubblici digitali, l'Italia si posiziona al 18o posto. L'Italia è al quarto posto nell'Unione europea in materia di open data ed all'ottavo posto per quanto riguarda i servizi di sanità digitale; sono aumentate del 90 per cento le adesioni regionali al fascicolo sanitario elettronico, ma solo oltre 11 milioni cittadini hanno aperto un fascicolo;
   l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione è di 52 anni, la più alta nei Paesi dell'Ocse;
   nel 2018 solo il 24 per cento degli italiani ha interagito con la pubblica amministrazione per via telematica;
   la trasformazione digitale della pubblica amministrazione è strategica ed in grado di portare ingenti benefici, tra risparmi diretti di spesa e maggiori entrate, calcolati in 35 miliardi di euro; l'utilizzo del cloud per i comuni comporterebbe un risparmio di quasi 900 milioni di euro, mentre per gli enti regionali si potrebbero prevedere risparmi per 274 milioni di euro –:
   quali iniziative intenda assumere per migliorare la performance dell'Italia nella competitività digitale ed accelerare la digitalizzazione dei servizi ai cittadini, al fine di superare le differenze che sussistono con i Paesi dell'Unione europea.
(3-01345)


Elementi in merito agli adempimenti spettanti alle regioni in relazione «all'ordinanza tipo» volta al coordinamento delle attività di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – 3-01346

   IANARO, NESCI, BOLOGNA, SARLI, SPORTIELLO, D'ARRANDO, LAPIA, MAMMÌ, MENGA, LOREFICE, PROVENZA, NAPPI e TROIANO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in conformità alle disposizioni del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1). La delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
   l'articolo 120 della Costituzione, secondo comma, prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni anche nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;
   in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio italiano e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, il Governo ha ritenuto d'intervenire d'urgenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus sul territorio italiano, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, perseguendo la massima sinergia con le regioni;
   tutte le regioni «no cluster» hanno firmato l'ordinanza tipo messa a punto dal Governo, in raccordo con la Conferenza delle regioni, l'Istituto superiore di sanità e la Protezione civile, per coordinare le azioni nei territori fuori dall'area del contagio. Sono state emanate le ordinanze di: Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Sicilia, Campania, Toscana, Sardegna, Calabria, Basilicata, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano. Dalla Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento si attendono gli adempimenti; è auspicabile che anche le altre regioni del Nord, senza aree cluster, aderiscano quanto prima all'ordinanza condivisa;
   è evidente che un'azione uniforme per contenere l'emergenza in atto è una necessità imprescindibile –:
   se tutte le regioni abbiano aderito o intendano al più presto aderire all'ordinanza condivisa al fine di garantire sicurezza, contenimento del contagio e l'ordinato avvio delle attività sospese. (3-01346)


Iniziative volte ad evitare possibili contrasti tra le misure adottate a livello locale e quelle assunte a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – 3-01347

   CECCANTI, DE MARIA, VISCOMI, POLLASTRINI, RACITI, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   a seguito dell'adozione da parte del Governo dei provvedimenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, le eventuali ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dirette a fronteggiare tale emergenza, rischiano di risultare contrastanti con le misure statali;
   in un'intervista pubblicata su la Repubblica il 2 marzo 2020, il Ministro interrogato, difendendo l'accentramento delle decisioni sul contrasto del Coronavirus, ha dichiarato che «nel caso di emergenza, comanda lo Stato», in riferimento alle conseguenze giuridiche di tali ordinanze eventualmente adottate dai sindaci a livello locale;
   di fronte a un caso di emergenza epidemiologica nazionale, anche il servizio sanitario offerto ai cittadini non può che essere coordinato a livello sovraregionale, in modo da assicurare un efficace controllo della diffusione della malattia;
   più in generale – e nella prospettiva del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia alle regioni, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e del disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata attualmente in corso di definizione – è necessario garantire stabilmente l'adeguatezza su tutto il territorio nazionale delle strutture e delle prestazioni sanitarie pubbliche, anche mediante un controllo pubblico a livello territoriale più stringente;
   esistono già nel vigente testo unico degli enti locali strumenti amministrativi per circoscrivere i poteri dei sindaci nei casi di emergenze non limitate all'ambito locale (articolo 50, comma 5) e poteri di indirizzo del Ministro dell'interno (articolo 54, comma 12) senza che questo possa far parlare di indebiti e stabili accentramenti;
   per le competenze legislative il caso di specie sembra dimostrare la necessità di un'esplicita clausola di supremazia statale per dare ordine al sistema –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di impedire il sovrapporsi di prescrizioni adottate a livello locale per il contenimento del Coronavirus, potenzialmente contrastanti tra loro e con le misure adottate a livello nazionale, e se ritenga che sia svolto in maniera omogenea in tutte le aree del Paese un effettivo controllo pubblico sul servizio sanitario. (3-01347)


Intendimenti del Governo in merito ai procedimenti per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e iniziative volte a salvaguardare le competenze già riconosciute alle regioni dall'ordinamento costituzionale – 3-01348

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   l'emergenza sanitaria che si è determinata in Italia con la scoperta dei primi casi di contagio del virus Covid-19, in particolare nelle regioni «focolaio» della Lombardia e del Veneto, è iniziata con una dichiarazione a parere degli interroganti scomposta del Presidente del Consiglio dei ministri sulla volontà di contenere le prerogative dei presidenti di regione in materia di sanità per avocare a sé il potere decisionale, aggravata da insinuazioni, rimbalzate anche sulla stampa internazionale, su presunte responsabilità di una struttura ospedaliera lombarda nel mancato rispetto dei protocolli sanitari che avrebbe contribuito al diffondersi del contagio;
   si evidenzia che, i primi di febbraio 2020, prima che esplodesse l'epidemia in Italia, i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, nel rispetto delle prerogative spettanti allo Stato in materia di tutela della salute, avevano formalmente chiesto al Governo, in via precauzionale, che il periodo di isolamento previsto per chi rientrasse dalla Cina venisse applicato anche ai bambini che frequentano le scuole, in linea con il report n. 12 dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle misure di contenimento della diffusione del virus e il Governo ha risposto in chiave politica, sostanzialmente derubricando le richieste dei presidenti come manifestazioni discriminatorie;
   a ciò si aggiunga che, il 6 febbraio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Lombardia n. 21/2019, con riguardo al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale, decisione che, ad avviso degli interroganti, è dettata da logiche politiche di tutela delle prerogative del sindaco di Milano, piuttosto che da ragioni di costituzionalità, dal momento che consta agli interroganti che i due Ministeri interessati, interno e lavoro e politiche sociali, non hanno sollevato eccezioni di costituzionalità sulla norma impugnata, come si evince anche dal sito internet del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
   sono palesi, a parere degli interroganti, i continui e ripetuti tentavi dell'attuale Governo di attaccare l'autonomia regionale;
   in proposito, si ricorda che il Ministro interrogato, a fine novembre 2019, aveva annunciato che c'era l'intesa quadro sull'autonomia differenziata regionale ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione in sede di Conferenza Stato-regioni e che l'avrebbe portata presto in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva, annunciando un'accelerazione con un emendamento alla legge di bilancio, cui poi non è stato dato seguito –:
   se, ed in che termini, intenda procedere sulla richiesta di autonomia differenziata avanzata da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, al momento di nuovo «bloccata», e quali iniziative intenda assumere per salvaguardare le competenze già attribuite alle regioni dalla Costituzione e dalla giurisprudenza. (3-01348)


Chiarimenti in ordine all'applicazione delle misure volte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 con riferimento a eventi e competizioni sportive e iniziative volte a garantire adeguate forme di sostegno al settore – 3-01349

   GADDA, FREGOLENT, NOBILI, D'ALESSANDRO, MORETTO e TOCCAFONDI. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   le misure adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19 appaiono appropriate ad un'emergenza sanitaria che richiede il massimo sforzo da parte di operatori, cittadini e delle istituzioni nazionali, regionali e locali;
   le disposizioni attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020 hanno specificato le misure da adottarsi nei territori coinvolti e le attività sottoposte a regime autorizzatorio, tra le quali figurano le attività sportive professionistiche, dilettantistiche ed amatoriali;
   con avviso dell'Ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2020, si precisa che è fatto salvo «lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti»;
   tale definizione rischia di ingenerare differenti interpretazioni a causa del richiamo alla qualifica di «atleta agonista», che, come noto, cambia a seconda della disciplina sportiva, dell'età dell'atleta, dell'organismo affiliante, quindi delle federazioni e degli enti di promozione sportiva coinvolti. Nel regolamento di questi ultimi, inoltre, è previsto che gli atleti svolgano attività non agonistica ma con modalità competitive. Senza contare il richiamo all'ambito in cui opera la sospensione che attiene «allo sport di base e all'attività motoria in genere». Si tratta anche in questo caso di definizione di difficile interpretazione rispetto all'utilizzo degli impianti sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva;
   secondo dati Coni, i tesserati delle federazioni sportive sarebbero 4 milioni e 703 mila atleti, ai quali si aggiungono circa il doppio dei tesserati agli enti di promozione sportiva, oltre alle migliaia di basi associative informali e praticanti amatoriali; gli operatori sportivi sono oltre 1 milione e le società sportive affiliate risultano essere 63.517;
   lo sport praticato a ogni livello rappresenta un importante veicolo di inclusione sociale e benessere delle persone coinvolte; il radicamento e la capillarità di tali attività sul territorio nazionale evidenziano, altresì, come lo sport abbia una incidenza sul fronte occupazionale, sull'economia e sul turismo legato agli eventi sportivi;
   le suddette misure di contenimento hanno ripercussioni economiche sulle attività che prevedono abbonamenti o iscrizioni giornaliere, come nel comparto del fitness e del benessere –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare, a fronte della necessità di tutelare la salute dei cittadini, per chiarire le incertezze interpretative che ancora sussistono e per rilanciare l'attività sportiva praticata ad ogni livello, a partire dalla promozione di grandi eventi, e quali siano le misure di sostegno all'occupazione e alla sostenibilità economica delle attività connesse allo sport costrette alla temporanea cessazione. (3-01349)


Iniziative di competenza volte a monitorare le situazioni di disagio minorile e a favorire interventi educativi e formativi integrati tra scuola, servizi di assistenza e famiglie – 3-01350

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   i dati relativi alla criminalità minorile in Italia, segnatamente in alcune aree del Paese, confermano uno scenario complesso su cui appare prioritario richiamare l'attenzione delle istituzioni, nella prospettiva di individuare soluzioni percorribili atte al contenimento del fenomeno e all'integrazione e al coinvolgimento dei minori a rischio;
   l'evento di cronaca che ha interessato la città di Napoli il 1o marzo 2020, con la morte di un quindicenne che nel tentativo di rapina in pieno centro è stato colpito a morte dalla vittima, un carabiniere in borghese nel tentativo di difendersi, rappresenta la conferma di una piaga sociale, in particolar modo nelle aree dove maggiore è l'incidenza della criminalità organizzata e dove si registra spesso una mancanza di indirizzo socio-educativo da parte delle famiglie, legate esse stesse ad un contesto di criminalità;
   stando ai dati Istat contenuti nel « Report giustizia criminalità e sicurezza», nel 2018 sono stati seguiti dagli uffici di servizio sociale per i minorenni oltre ventunomila soggetti e la prima causa di denuncia per i minori continua a essere il reato di furto, in secondo luogo i delitti legati all'uso e allo spaccio di stupefacenti;
   secondo l'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, il 6-7 per cento dei giovani con un'età inferiore ai 18 anni vive esperienze di criminalità di gruppo, cosiddetto fenomeno delle « baby gang», mentre il Quinto rapporto di Antigone sugli istituti penali per i minorenni segnala l'elevato numero di minori segnalati per associazione mafiosa, aumentati nel 2018 del 93,8 per cento rispetto al 2014;
   appare evidente che il numero maggiore di delitti compiuti da minori si colloca nelle aree con significativa presenza di criminalità organizzata, dove si registra un'inevitabile tendenza all'emulazione sociale in ragione dell'inesistenza di modelli alternativi di riferimento per i giovani, che si ritrovano in un contesto di illegalità e di delinquenza in cui risultano assenti riferimenti di socialità e di integrazione e dove le istituzioni, a partire dalla scuola, che dovrebbero svolgere un ruolo preponderante, non detengono adeguati strumenti di controllo, condivisione e coinvolgimento –:
   se non ritenga di intraprendere adeguate iniziative di competenza tese al monitoraggio del disagio tra i minori e quali interventi educativi e formativi integrati si intendano assumere nella prospettiva di implementare la collaborazione tra scuola, servizi di assistenza e famiglie dei minori a rischio. (3-01350)


Iniziative di competenza volte a garantire un adeguato finanziamento del servizio civile universale – 3-01351

   FUSACCHIA. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   il servizio civile è un pilastro essenziale per costruire una cittadinanza consapevole, dal momento che, come dichiarato dallo stesso Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 5 settembre 2019, è «uno strumento di pace e di integrazione, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, una occasione di confronto con altre culture, una risorsa per il Paese, una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro»;
   con il decreto legislativo n. 40 del 2017 il servizio civile da nazionale è diventato universale, con l'obiettivo di renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano svolgerlo;
   l'impatto reale del servizio civile per i giovani e per il Paese dipendono dalla disponibilità di fondi che consentono di farne uno strumento reale che non resti sulla carta;
   in data 24 febbraio 2020 il Forum del terzo settore ha ricordato come «il fondo nazionale resta a 140 milioni di euro di effettiva disponibilità, sufficienti per un contingente di soli 20.000 posti»;
   a quanto si apprende da notizie di stampa non risulterebbero assegnati al servizio civile universale i 70 milioni di euro aggiuntivi provenienti dal «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le parti opportunità – (atto Camera n. 2090), grazie al quale ulteriori 13 mila ragazze e ragazzi potrebbero partecipare al programma –:
   come intenda garantire, per quanto di competenza, un adeguato finanziamento del servizio civile capace di portare ad un costante, progressivo e significativo ampliamento della platea dei giovani interessati al programma. (3-01351)


MOZIONI BOLDRINI, ASCARI, BOSCHI, MURONI, GIANNONE ED ALTRI N. 1-00334 E GELMINI, LOCATELLI, MELONI, GAGLIARDI ED ALTRI N. 1-00335 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE LA PARITÀ DI GENERE E A PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    secondo il Global gender gap report 2020 del World economic forum, la parità tra uomini e donne a livello globale, in assenza di radicali cambiamenti, non sarà raggiunta prima di un centinaio di anni;
    il mondo in cui si vive continua, pertanto, a proporre persistenti divari tra uomini e donne, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico;
    negli ultimi anni, nel nostro Paese, la questione di genere è stata affrontata con numerosi provvedimenti legislativi intervenuti sia sugli aspetti culturali, come l'inserimento dell'educazione alla parità tra i sessi nelle scuole o il congedo obbligatorio per i padri, sia sugli aspetti civili come il divorzio breve. Importanti misure sono state adottate per il sostegno alla maternità (bonus bebé, voucher per baby sitter o asili nido, dimissioni in bianco), così pure per la parità di genere nella rappresentanza e per il contrasto al femminicidio e il sostegno delle vittime di violenza;
    purtuttavia, si riconosce che la strada è ancora lunga, restano nodi da sciogliere e ostacoli da superare, ma la si sta percorrendo nell'assoluta convinzione che solo quando la parità sarà pienamente raggiunta si potrà definire l'Italia un Paese civile e maturo a tutti gli effetti;
    il nostro Paese, sulla base dell'ultimo report sul gender gap del World economic forum, si colloca ancora al 76o posto su 153 Paesi della classifica mondiale;
    tale posizione è dovuta a molteplici fattori. Uno di questi si rinviene nella scarsa rappresentanza femminile nei ruoli emergenti, in quanto, anche laddove le donne siano professionalmente adeguate per dei ruoli, non sono sufficientemente rappresentate. Le donne manager in Italia sono, infatti, solo il 27 per cento dei dirigenti: un valore molto al di sotto di quello medio europeo (33,9 per cento). Non solo le donne sono sottorappresentate nelle posizioni apicali, ma quando lavorano spesso svolgono mansioni per cui sarebbe sufficiente un titolo di studio più basso di quello che possiedono. Del resto, il 48,2 per cento degli italiani è convinto che le donne, per raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, debbano studiare più di loro (Censis, 21 novembre 2019);
    tornando al Global gender gap report, sull'Italia pesa anche la differenza salariale fra uomini e donne a parità di livello e di mansioni. E più le donne studiano, più aumenta il divario: se un laureato guadagna il 32,6 per cento in più di un diplomato, una laureata guadagna solo il 14,3 per cento in più;
    la situazione dell'Italia, alla luce dei dati forniti dal World economic forum, riflette ancora una ripartizione di ruoli tradizionale. Il Paese, infatti, risale posti in classifica sul fronte dell'istruzione, dove si colloca al 55esimo posto in tema di partecipazione delle donne, ma crolla al 117esimo quando si parla di inclusione economica e addirittura al 125esimo se ci si confronta in equiparazione salariale;
    la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha avviato, sul tema della parità salariale, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, l'esame di alcune proposte di legge che intervengono sulla materia e delle quali si auspica una rapida approvazione;
    sempre secondo il Censis, in Italia le donne che lavorano sono il 42,1 per cento degli occupati complessivi. Con un tasso di attività femminile del 56,2 per cento (rispetto al 75,1 per cento di quella maschile) si è all'ultimo posto tra i Paesi europei. Per le giovani donne la situazione è drammatica. Nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8 per cento per le donne e al 9,7 per cento per gli uomini. Ma tra le giovani di 15-24 anni si arriva al 34,8 per cento, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4 per cento. In questo caso è abissale la distanza con l'Europa, dove il tasso medio di disoccupazione giovanile per le donne è del 14,5 per cento;
    la situazione peggiora quando arrivano i figli, stanti le difficoltà a conciliare i tempi di lavoro e quelli della famiglia. Per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono ancora oggi due percorsi paralleli e spesso incompatibili. In Italia l'11,1 per cento delle madri con almeno un figlio non ha mai lavorato. Un dato che è quasi tre volte la media dell'Unione europea, pari al 3,7 per cento. Il tasso di occupazione delle madri tra 25 e 54 anni che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti è del 57 per cento, a fronte dell'89,3 per cento dei padri. Ma a guardare bene lo spaccato per livello di educazione, il divario è davvero notevole fra l'80 per cento del tasso di occupazione delle laureate e il 34 per cento di coloro che hanno la terza media o meno ancora, secondo i dati diffusi dall'Istat dal titolo «Conciliazione tra lavoro e famiglia/Anno 2018», pubblicato a metà novembre 2019;
    la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro emerge dalla preponderanza femminile nei lavori part time: una donna occupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di 3 milioni di lavoratrici) lavora part time, a fronte dell'8,5 per cento degli uomini. Lungi dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, il lavoro a tempo parziale è subito per mancanza di alternative da circa 2 milioni di lavoratrici (è involontario per il 60,2 per cento delle donne che hanno un impiego part time). Del resto, il 63,5 per cento degli italiani riconosce che a volte può essere necessario o opportuno che una donna sacrifichi parte del suo tempo libero o della sua carriera per dedicarsi alla famiglia (Censis, 21 novembre 2019);
    il riconoscimento della parità di genere non è solo una questione di diritti, ma anche un investimento per il sistema Paese. Ad affermarlo è anche il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha evidenziato come «negli ultimi 20 anni numerosi studi, inclusi quelli prodotti in Banca d'Italia, hanno messo in luce i molteplici benefici che derivano da una maggiore presenza e una più piena valorizzazione del contributo delle donne nell'economia e nella società», aggiungendo che «il raggiungimento della parità di genere nel mercato del lavoro è ancora lontano»;
    la cosiddetta «legge Golfo-Mosca», da ultimo modificata con la legge di bilancio per il 2020 che ha portato, per le società quotate in borsa, la quota da riservare al genere meno rappresentato da un terzo (33 per cento) a due quinti (40 per cento), ha fatto sì che la percentuale di donne nei board delle società quotate italiane salisse al 36,4 per cento. Tuttavia, non ha avuto un impatto significativo, neanche indiretto, sull'aumento della percentuale femminile nel management;
    la questione della parità salariale ed economica tra uomo e donna diventa ancor più prioritaria nei casi di violenza domestica. Nel processo di fuoriuscita dalla violenza, le donne che denunciano dispongono di scarsi strumenti – in termini di welfare – a sostegno del loro percorso di libertà e autonomia. Fatto che, sovente, le obbliga a tornare dal partner violento per l'impossibilità di far fronte alle difficoltà economiche;
    una forma di violenza molto diffusa e difficile da riconoscere, esplicitamente citata nella Convenzione di Istanbul, è la violenza economica. Una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze subite nello stesso ambito familiare sono le difficoltà economiche legate a percorsi di fuoriuscita dalla relazione, soprattutto quando il partner detiene il potere economico e sociale e il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari, cosicché molte donne, se denunciano il partner violento e lasciano la relazione, rischiano di ritrovarsi senza una casa, senza risorse economiche, impossibilitate alla riorganizzazione materiale della propria vita, con la paura che le difficoltà economiche possano incidere anche nel rapporto con i figli;
    ancora troppe sono le donne vittime di violenza e anche il luogo di lavoro spesso diventa il luogo di molestie e discriminazioni. Si stima che siano il 43,6 per cento le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale. E la percezione della gravità delle molestie fisiche subite è molto diversa tra i generi: il 76,4 per cento delle donne le considera molto o abbastanza gravi contro il 47,2 per cento degli uomini (Istat, Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro, 13 febbraio 2018);
    per questo è importante che si proceda alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro;
    nell'ultimo rapporto sull'Italia redatto da Grevio, organo del Consiglio d'Europa che valuta come gli Stati applicano la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, si dà conto delle permanenti resistenze nei confronti di una piena attuazione della parità di genere;
    il rapporto esprime tutta la sua preoccupazione per «l'emergere di una tendenza a reinterpretare le politiche d'uguaglianza tra i sessi come politiche della famiglia e della maternità», trascurando tutta un'altra sfera della parità nel lavoro o nella vita sociale;
    nell'analisi del Consiglio d'Europa, secondo Grevio, la scuola italiana non fa abbastanza per colmare il gender gap: «Molte scuole subiscono crescenti pressioni perché rinuncino a condurre attività educative sul tema, ma anche a livello di ricerca universitaria esiste una delegittimazione degli studi sulle questioni di genere, mentre a livello locale alcune città hanno “censurato” eventi che si dovevano tenere in biblioteche pubbliche e miravano ad accrescere la consapevolezza sulle questioni di genere». L'organismo del Consiglio d'Europa interviene, inoltre, sul cosiddetto disegno di legge Pillon in materia di affido condiviso e mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, sostenendo che «Se fosse stato approvato questo disegno di legge avrebbe comportato gravi regressioni nella lotta contro le disuguaglianze tra i sessi»;
    molti passi avanti sono però stati fatti: il rapporto mette anche in evidenza provvedimenti e misure che considera esempi a cui altri Paesi potrebbero addirittura ispirarsi: la legge n. 80 del 2015 che dà alle donne vittime di violenza speciali congedi dal lavoro; la legge n. 4 del 2018 per gli orfani delle vittime di femminicidio, così pure l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato viene considerata «lodevole»;
    purtroppo, la violenza sulle donne rimane una drammatica realtà. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 12 novembre 2019 è stata approvata dalla Camera dei deputati una mozione in cui, pur riconoscendo i numerosi passi avanti sul tema, grazie all'adozione di un complessivo quadro giuridico che interviene in tema di violenza sia dal punto di vista dell'educazione sia della prevenzione, del supporto e della punizione, si è impegnato il Governo ad adottare tutte le ulteriori e necessarie iniziative per proseguire lungo la strada intrapresa;
    il problema, come rileva l'Istat, è anche di tipo culturale. Nell'ultimo rapporto si dà conto dei più diffusi stereotipi di genere in cui si riconosce il 58,8 per cento della popolazione (di 18-74 anni), senza particolari differenze tra uomini e donne, e diventano più diffusi al crescere dell'età (65,7 per cento dei 60-74enni e 45,3 per cento dei giovani) e tra i meno istruiti. Per il 10,3 per cento della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (più uomini, 12,7 per cento, che donne, 7,9 per cento); per il 7,2 per cento «di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì», per il 6,2 per cento donne serie non vengono violentate;
    per aiutare a superare tali stereotipi, appare con ogni evidenza un punto di snodo imprescindibile quello di valorizzare le presenze femminili a ogni livello: strategico è, dunque, lo scenario pubblico, in tutte le sue varie declinazioni, iniziando dal mondo dei mass media, specie per quanto riguarda l'aspetto della rappresentazione dell'immagine della donna;
    fondamentale risulta, inoltre, un'educazione scolastica che non trasmetta l'immagine stereotipata della donna, a partire dai testi scolastici adottati,

impegna il Governo:

1) a rafforzare le iniziative per la parità tra i sessi e per i diritti delle donne, anche a prescindere dalle politiche per la famiglia e la maternità;

2) ad adottare ogni iniziativa utile per favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, elemento fondamentale per la crescita del Paese;

3) a sostenere, in ogni sede, le iniziative volte a garantire la parità di genere nelle retribuzioni e nelle carriere;

4) a rafforzare strategie volte a prevenire e perseguire ogni forma di violenza fisica, psicologica e sessuale, che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro;

5) ad adottare ulteriori iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza economica;

6) ad adottare ulteriori iniziative per introdurre strumenti di welfare volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia abitativa;

7) a promuovere la formazione sulla prevenzione della violenza di genere per le professionalità che, in ragione delle attività lavorative svolte, possono entrare a contatto con tali casi, quali medici, infermieri, psicologi, avvocati, assistenti sociali, polizia municipale, nonché a promuovere la formazione sulla prevenzione della discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, anche pubblici;

8) a promuovere la parità e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, anche mediante l'aggiornamento dei materiali didattici, volto a garantire che i nuovi libri di testo e i suddetti materiali didattici siano realizzati in modo da rimuovere gli stereotipi presenti in tali strumenti di formazione e assumendo conseguenti iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie, nonché assicurando che, nei metodi di insegnamento e all'interno delle materie di studio, in particolar modo l'educazione civica, siano compresi il rispetto di genere e l'educazione al riconoscimento della violenza di genere, anche domestica;

9) ad assumere iniziative per dare attuazione all'articolo 17 della Convenzione di Istanbul, anche attraverso l'adozione di misure per la promozione da parte dei media della soggettività femminile e l'introduzione di efficaci meccanismi di monitoraggio e di intervento sanzionatorio su comportamenti mediatici e comunicativi di ogni tipo, che esprimano sessismo e visione stereotipata dei ruoli tra uomo e donna;

10) a promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature, così come nell'ambito delle cariche istituzionali e del management delle società pubbliche.
(1-00334) «Boldrini, Ascari, Boschi, Muroni, Giannone, Bruno Bossio, Benedetti, Frate, Pezzopane, Annibali, De Giorgi, Cenni, Cancelleri, Schirò, Sarli, Occhionero, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Carinelli, Elisa Tripodi, Casa, Deiana, Giordano, Ehm, Bonomo, Barbuto, Villani, Rotta, Palmisano, Madia, Berlinghieri, Incerti, Ciampi, Gribaudo, Martinciglio, Papiro, Carnevali, Baldini, Sportiello, Prestipino, Siragusa, Ciprini, Noja, D'Arrando, Spadoni, Bologna, La Marca, Fornaro, Delrio, Brescia, Nobili, Sensi, Zan, Bonomo, Gebhard, Emanuela Rossini, Ungaro».


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il Global gender gap report 2020 del World economic forum, la parità tra uomini e donne a livello globale, in assenza di radicali cambiamenti, non sarà raggiunta prima di un centinaio di anni;
    il mondo in cui si vive continua, pertanto, a proporre persistenti divari tra uomini e donne, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico;
    negli ultimi anni, nel nostro Paese, la questione di genere è stata affrontata con numerosi provvedimenti legislativi intervenuti sia sugli aspetti culturali, come l'inserimento dell'educazione alla parità tra i sessi nelle scuole o il congedo obbligatorio per i padri, sia sugli aspetti civili come il divorzio breve. Importanti misure sono state adottate per il sostegno alla maternità (bonus bebé, voucher per baby sitter o asili nido, dimissioni in bianco), così pure per la parità di genere nella rappresentanza e per il contrasto al femminicidio e il sostegno delle vittime di violenza;
    purtuttavia, si riconosce che la strada è ancora lunga, restano nodi da sciogliere e ostacoli da superare, ma la si sta percorrendo nell'assoluta convinzione che solo quando la parità sarà pienamente raggiunta si potrà definire l'Italia un Paese civile e maturo a tutti gli effetti;
    il nostro Paese, sulla base dell'ultimo report sul gender gap del World economic forum, si colloca ancora al 76o posto su 153 Paesi della classifica mondiale;
    tale posizione è dovuta a molteplici fattori. Uno di questi si rinviene nella scarsa rappresentanza femminile nei ruoli emergenti, in quanto, anche laddove le donne siano professionalmente adeguate per dei ruoli, non sono sufficientemente rappresentate. Le donne manager in Italia sono, infatti, solo il 27 per cento dei dirigenti: un valore molto al di sotto di quello medio europeo (33,9 per cento). Non solo le donne sono sottorappresentate nelle posizioni apicali, ma quando lavorano spesso svolgono mansioni per cui sarebbe sufficiente un titolo di studio più basso di quello che possiedono. Del resto, il 48,2 per cento degli italiani è convinto che le donne, per raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, debbano studiare più di loro (Censis, 21 novembre 2019);
    tornando al Global gender gap report, sull'Italia pesa anche la differenza salariale fra uomini e donne a parità di livello e di mansioni. E più le donne studiano, più aumenta il divario: se un laureato guadagna il 32,6 per cento in più di un diplomato, una laureata guadagna solo il 14,3 per cento in più;
    la situazione dell'Italia, alla luce dei dati forniti dal World economic forum, riflette ancora una ripartizione di ruoli tradizionale. Il Paese, infatti, risale posti in classifica sul fronte dell'istruzione, dove si colloca al 55esimo posto in tema di partecipazione delle donne, ma crolla al 117esimo quando si parla di inclusione economica e addirittura al 125esimo se ci si confronta in equiparazione salariale;
    la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha avviato, sul tema della parità salariale, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, l'esame di alcune proposte di legge che intervengono sulla materia e delle quali si auspica una rapida approvazione;
    sempre secondo il Censis, in Italia le donne che lavorano sono il 42,1 per cento degli occupati complessivi. Con un tasso di attività femminile del 56,2 per cento (rispetto al 75,1 per cento di quella maschile) si è all'ultimo posto tra i Paesi europei. Per le giovani donne la situazione è drammatica. Nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8 per cento per le donne e al 9,7 per cento per gli uomini. Ma tra le giovani di 15-24 anni si arriva al 34,8 per cento, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4 per cento. In questo caso è abissale la distanza con l'Europa, dove il tasso medio di disoccupazione giovanile per le donne è del 14,5 per cento;
    la situazione peggiora quando arrivano i figli, stanti le difficoltà a conciliare i tempi di lavoro e quelli della famiglia. Per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono ancora oggi due percorsi paralleli e spesso incompatibili. In Italia l'11,1 per cento delle madri con almeno un figlio non ha mai lavorato. Un dato che è quasi tre volte la media dell'Unione europea, pari al 3,7 per cento. Il tasso di occupazione delle madri tra 25 e 54 anni che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti è del 57 per cento, a fronte dell'89,3 per cento dei padri. Ma a guardare bene lo spaccato per livello di educazione, il divario è davvero notevole fra l'80 per cento del tasso di occupazione delle laureate e il 34 per cento di coloro che hanno la terza media o meno ancora, secondo i dati diffusi dall'Istat dal titolo «Conciliazione tra lavoro e famiglia/Anno 2018», pubblicato a metà novembre 2019;
    la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro emerge dalla preponderanza femminile nei lavori part time: una donna occupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di 3 milioni di lavoratrici) lavora part time, a fronte dell'8,5 per cento degli uomini. Lungi dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, il lavoro a tempo parziale è subito per mancanza di alternative da circa 2 milioni di lavoratrici (è involontario per il 60,2 per cento delle donne che hanno un impiego part time). Del resto, il 63,5 per cento degli italiani riconosce che a volte può essere necessario o opportuno che una donna sacrifichi parte del suo tempo libero o della sua carriera per dedicarsi alla famiglia (Censis, 21 novembre 2019);
    il riconoscimento della parità di genere non è solo una questione di diritti, ma anche un investimento per il sistema Paese. Ad affermarlo è anche il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha evidenziato come «negli ultimi 20 anni numerosi studi, inclusi quelli prodotti in Banca d'Italia, hanno messo in luce i molteplici benefici che derivano da una maggiore presenza e una più piena valorizzazione del contributo delle donne nell'economia e nella società», aggiungendo che «il raggiungimento della parità di genere nel mercato del lavoro è ancora lontano»;
    la cosiddetta «legge Golfo-Mosca», da ultimo modificata con la legge di bilancio per il 2020 che ha portato, per le società quotate in borsa, la quota da riservare al genere meno rappresentato da un terzo (33 per cento) a due quinti (40 per cento), ha fatto sì che la percentuale di donne nei board delle società quotate italiane salisse al 36,4 per cento. Tuttavia, non ha avuto un impatto significativo, neanche indiretto, sull'aumento della percentuale femminile nel management;
    la questione della parità salariale ed economica tra uomo e donna diventa ancor più prioritaria nei casi di violenza domestica. Nel processo di fuoriuscita dalla violenza, le donne che denunciano dispongono di scarsi strumenti – in termini di welfare – a sostegno del loro percorso di libertà e autonomia. Fatto che, sovente, le obbliga a tornare dal partner violento per l'impossibilità di far fronte alle difficoltà economiche;
    una forma di violenza molto diffusa e difficile da riconoscere, esplicitamente citata nella Convenzione di Istanbul, è la violenza economica. Una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze subite nello stesso ambito familiare sono le difficoltà economiche legate a percorsi di fuoriuscita dalla relazione, soprattutto quando il partner detiene il potere economico e sociale e il controllo completo sulle finanze e sulle risorse familiari, cosicché molte donne, se denunciano il partner violento e lasciano la relazione, rischiano di ritrovarsi senza una casa, senza risorse economiche, impossibilitate alla riorganizzazione materiale della propria vita, con la paura che le difficoltà economiche possano incidere anche nel rapporto con i figli;
    ancora troppe sono le donne vittime di violenza e anche il luogo di lavoro spesso diventa il luogo di molestie e discriminazioni. Si stima che siano il 43,6 per cento le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale. E la percezione della gravità delle molestie fisiche subite è molto diversa tra i generi: il 76,4 per cento delle donne le considera molto o abbastanza gravi contro il 47,2 per cento degli uomini (Istat, Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro, 13 febbraio 2018);
    per questo è importante che si proceda alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro;
    nell'ultimo rapporto sull'Italia redatto da Grevio, organo del Consiglio d'Europa che valuta come gli Stati applicano la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, si dà conto delle permanenti resistenze nei confronti di una piena attuazione della parità di genere;
    il rapporto esprime tutta la sua preoccupazione per «l'emergere di una tendenza a reinterpretare le politiche d'uguaglianza tra i sessi come politiche della famiglia e della maternità», trascurando tutta un'altra sfera della parità nel lavoro o nella vita sociale;
    nell'analisi del Consiglio d'Europa, secondo Grevio, la scuola italiana non fa abbastanza per colmare il gender gap: «Molte scuole subiscono crescenti pressioni perché rinuncino a condurre attività educative sul tema, ma anche a livello di ricerca universitaria esiste una delegittimazione degli studi sulle questioni di genere, mentre a livello locale alcune città hanno “censurato” eventi che si dovevano tenere in biblioteche pubbliche e miravano ad accrescere la consapevolezza sulle questioni di genere». L'organismo del Consiglio d'Europa interviene, inoltre, sul cosiddetto disegno di legge Pillon in materia di affido condiviso e mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, sostenendo che «Se fosse stato approvato questo disegno di legge avrebbe comportato gravi regressioni nella lotta contro le disuguaglianze tra i sessi»;
    molti passi avanti sono però stati fatti: il rapporto mette anche in evidenza provvedimenti e misure che considera esempi a cui altri Paesi potrebbero addirittura ispirarsi: la legge n. 80 del 2015 che dà alle donne vittime di violenza speciali congedi dal lavoro; la legge n. 4 del 2018 per gli orfani delle vittime di femminicidio, così pure l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato viene considerata «lodevole»;
    purtroppo, la violenza sulle donne rimane una drammatica realtà. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 12 novembre 2019 è stata approvata dalla Camera dei deputati una mozione in cui, pur riconoscendo i numerosi passi avanti sul tema, grazie all'adozione di un complessivo quadro giuridico che interviene in tema di violenza sia dal punto di vista dell'educazione sia della prevenzione, del supporto e della punizione, si è impegnato il Governo ad adottare tutte le ulteriori e necessarie iniziative per proseguire lungo la strada intrapresa;
    il problema, come rileva l'Istat, è anche di tipo culturale. Nell'ultimo rapporto si dà conto dei più diffusi stereotipi di genere in cui si riconosce il 58,8 per cento della popolazione (di 18-74 anni), senza particolari differenze tra uomini e donne, e diventano più diffusi al crescere dell'età (65,7 per cento dei 60-74enni e 45,3 per cento dei giovani) e tra i meno istruiti. Per il 10,3 per cento della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (più uomini, 12,7 per cento, che donne, 7,9 per cento); per il 7,2 per cento «di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì», per il 6,2 per cento donne serie non vengono violentate;
    per aiutare a superare tali stereotipi, appare con ogni evidenza un punto di snodo imprescindibile quello di valorizzare le presenze femminili a ogni livello: strategico è, dunque, lo scenario pubblico, in tutte le sue varie declinazioni, iniziando dal mondo dei mass media, specie per quanto riguarda l'aspetto della rappresentazione dell'immagine della donna;
    fondamentale risulta, inoltre, un'educazione scolastica che non trasmetta l'immagine stereotipata della donna, a partire dai testi scolastici adottati,

impegna il Governo:

1) a rafforzare le iniziative per la parità tra i sessi e per i diritti delle donne, anche a prescindere dalle politiche per la famiglia e la maternità;

2) ad adottare ogni iniziativa utile per favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, elemento fondamentale per la crescita del Paese;

3) a sostenere, in ogni sede, le iniziative volte a garantire la parità di genere nelle retribuzioni e nelle carriere;

4) a rafforzare strategie volte a prevenire e perseguire ogni forma di violenza fisica, psicologica e sessuale, che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro;

5) ad adottare ulteriori iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza economica;

6) ad adottare ulteriori iniziative per introdurre strumenti di welfare volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia abitativa;

7) a promuovere la formazione sulla prevenzione della violenza di genere per le professionalità che, in ragione delle attività lavorative svolte, possono entrare a contatto con tali casi, quali medici, infermieri, psicologi, avvocati, assistenti sociali, polizia municipale, nonché a promuovere la formazione sulla prevenzione della discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, anche pubblici;

8) a promuovere, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle scuole, la parità e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, anche mediante l'aggiornamento dei materiali didattici, volto a garantire che i nuovi libri di testo e i suddetti materiali didattici siano realizzati in modo da rimuovere gli stereotipi presenti in tali strumenti di formazione e assumendo conseguenti iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie, nonché assicurando che, nei metodi di insegnamento e all'interno delle materie di studio, in particolar modo l'educazione civica, siano compresi il rispetto di genere e l'educazione al riconoscimento della violenza di genere, anche domestica;

9) ad assumere iniziative per dare attuazione all'articolo 17 della Convenzione di Istanbul, anche attraverso l'adozione di misure per la promozione da parte dei media della soggettività femminile e l'introduzione di efficaci meccanismi di monitoraggio e di intervento sanzionatorio su comportamenti mediatici e comunicativi di ogni tipo, che esprimano sessismo e visione stereotipata dei ruoli tra uomo e donna;

10) a promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature, così come nell'ambito delle cariche istituzionali e del management delle società pubbliche.
(1-00334)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Boldrini, Ascari, Boschi, Muroni, Giannone, Bruno Bossio, Benedetti, Frate, Pezzopane, Annibali, De Giorgi, Cenni, Cancelleri, Schirò, Sarli, Occhionero, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Carinelli, Elisa Tripodi, Casa, Deiana, Giordano, Ehm, Bonomo, Barbuto, Villani, Rotta, Palmisano, Madia, Berlinghieri, Incerti, Ciampi, Gribaudo, Martinciglio, Papiro, Carnevali, Baldini, Sportiello, Prestipino, Siragusa, Ciprini, Noja, D'Arrando, Spadoni, Bologna, La Marca, Fornaro, Delrio, Brescia, Nobili, Sensi, Zan, Bonomo, Gebhard, Emanuela Rossini, Ungaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro costituisce ancora oggi un freno al pieno sviluppo sociale del Paese, persistendo ancora diversi ostacoli che impediscono a moltissime donne la completa realizzazione di sé stesse nella società;
    secondo gli ultimi dati resi noti dal Censis, l'Italia è l'ultimo Paese in Europa per quanto riguarda l'occupazione femminile, con 9.768.000 lavoratrici che rappresentano il 42,1 per cento degli occupati complessivi e un tasso di attività femminile al 56,2 per cento, lontanissimo dall'81,2 per cento della Svezia, prima tra gli Stati europei;
    in Italia, il numero delle donne occupate è lontanissimo da quello relativo agli uomini, che registrano un tasso di attività pari al 75,1 per cento: il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è del 49,5 per cento per le donne e del 67,6 per cento per gli uomini;
    nel confronto europeo riferito alla fascia d'età 20-64 anni, il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8 per cento per le donne e al 9,7 per cento per gli uomini, tra le giovani di 15-24 anni si arriva al 34,8 per cento, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4 per cento, con una distanza abissale con l'Europa, dove il tasso medio di disoccupazione giovanile per le donne è del 14,5 per cento;
    anche tra le donne in attività i numeri sono preoccupanti: in Italia le donne manager sono solo il 27 per cento dei dirigenti, valore molto al di sotto di quello medio europeo del 33 per cento;
    ancora oggi, purtroppo, per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono due percorsi paralleli e spesso incompatibili: per questo una donna occupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di 3 milioni di lavoratrici) ha un impiego part time (nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all'8,5 per cento), che molto spesso viene scelto per mancanza di alternative da circa due milioni di lavoratrici ed è involontario per il 60,2 per cento delle donne che, invece, lo richiede;
    sono quasi 6 milioni le donne italiane che hanno figli minori e che allo stesso tempo lavorano e tra quelle occupate con almeno tre figli quasi 1,3 milioni lavora a tempo pieno e 171.000 (l'85 per cento del totale delle occupate) sono dirigenti, quadri o imprenditrici;
    la condizione di diseguaglianza tra donne e uomini comporta anche una differenza nei redditi da pensione: nel 2017 le donne che percepivano una pensione da lavoro erano più di cinque milioni, con un importo medio annuo di 17.560 euro, mentre per i quasi sei milioni di pensionati uomini l'importo medio era di 23.975 euro;
    alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sono giacenti una serie di proposte, sul tema della parità salariale, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, degli incentivi per l'assunzione di donne, nonché di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, presentate da esponenti delle opposizioni, che meritano maggiore attenzione e condivisione da parte della maggioranza per un rapido iter e approvazione;
    una misura fortemente apprezzata, ad esempio, è stato l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), introdotto nell'ordinamento dal centrodestra al Governo e da ultimo prorogato dall'attuale maggioranza governativa con la legge di bilancio per il 2020, estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019;
    purtroppo, però, le misure introdotte dal legislatore negli ultimi anni sono sempre state caratterizzate da transitorietà e temporaneità; invero, è necessario insistere con l'adozione di misure strutturali volte a favorire la creazione di un quadro certo su cui le donne possono fare affidamento per la costruzione del loro progetto di vita;
    in questa prospettiva, due sembrano le criticità sulle quali è doveroso operare in maniera strutturale e di lungo periodo: il problema dei carichi familiari e la scarsa copertura dei servizi di asili nido e di scuole per l'infanzia, attuando politiche della famiglia indirizzate alla piena possibilità di poter armonizzare la vita familiare con la vita sociale, lavorativa e relazionale, affinché l'indispensabile sostegno al contrasto alla denatalità possa svilupparsi anche attraverso l'implementazione di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia e di strategie family friendly;
    secondo l'Istat le donne presentano, infatti, una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e familiari: più della metà delle donne occupate (54,1 per cento) svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e familiare (46,6 per cento nel caso degli uomini);
    la presenza di forti carichi familiari si riverbera in modo decisivo sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro in ogni suo segmento: dall'ingresso alla progressione di carriera;
    un altro dato assolutamente degno di nota è quello che riguarda la copertura territoriale dei servizi di asili nido e di scuole per l'infanzia e le relazioni che intercorrono fra questo aspetto e l'occupazione femminile;
    la copertura dei servizi di asilo nido e di scuola per l'infanzia nel nostro Paese è scarsa: la media nazionale dei bambini che ne fruiscono è del 20 per cento, con riduzioni drastiche al Meridione, pari al 7 per cento circa dei bambini, a fronte di una media europea del 40 per cento circa;
    come rilevato anche dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), esiste un nesso causale immediato e diretto fra la scarsa disponibilità di servizi pubblici per l'infanzia e la disoccupazione femminile: è di tutta evidenza, infatti, che le madri che non possono affidare il bambino ad altri componenti del nucleo familiare o sostenere il costo di servizi di asilo nido privati o di baby-sitting non abbiano altra scelta che rinunciare in tutto o in parte al proprio lavoro. Dati statistici dimostrano in modo incontrovertibile che i Paesi con il tasso di disoccupazione femminile più basso (Francia, Danimarca e Paesi scandinavi) sono quelli con la più alta copertura di servizi per l'infanzia;
    il principio della parità di genere, nonostante il significativo riconoscimento ottenuto con la cosiddetta legge Golfo-Mosca (legge n. 120 del 2011), e il recente aumento, per le società quotate in borsa, della quota da riservare al genere meno rappresentato da un terzo (30 per cento) a due quinti (40 per cento), è ancora ben lontano dalla sua piena attuazione;
    la mancata occupazione o una retribuzione inadeguata costituiscono, per la donna, anche una forma di violenza di genere, di tipo economico, che drammaticamente si affianca a quella di tipo fisico e/o psicologico, impedendo alla donna stessa che subisce violenza in ambito domestico il coraggio di denunciare;
    purtroppo, la violenza sulle donne è una piaga che non accenna a fermarsi: quasi sette milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza; su un totale di tre milioni di donne, la violenza è stata perpetrata nel 5,2 per cento dei casi dall'attuale partner e nel 18,9 per cento da un ex partner. Oltre a partner ed ex partner, si rilevano violenze da parte dei colleghi di lavoro nel 2,5 per cento dei casi, da parenti nel 2,6 per cento, da amici nel 3 per cento e da conoscenti nel 6,3 per cento dei casi;
    il 12 novembre 2019 è stata approvata dalla Camera dei deputati una mozione volta a riconoscere i passi in avanti compiuti nel contrasto alla violenza sulle donne e allo stesso tempo ad impegnare il Governo ad aumentare le misure volte a contrastare e prevenire tale fenomeno;
    dal punto di vista legislativo, in passato sono state poste in essere diverse iniziative positive e meritorie nella direzione del rafforzamento delle misure di tutela contro la violenza sulle donne; non ci si può esimere, a tal riguardo, dal dare atto di quanto realizzato durante i Governi di centrodestra, quando, per la prima volta, è stato posto in essere un piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking (reato introdotto nell'ordinamento nel 2009), finanziato con oltre 18 milioni di euro e teso a realizzare una strategia di contrasto su scala nazionale, con l'obiettivo di ottenere una positiva collaborazione tra i centri antiviolenza delle regioni, il numero verde 1522 e le diverse professionalità esistenti nelle fila delle forze dell'ordine;
    oggigiorno non si parla soltanto di violenza fisica e psicologica ma anche di quella economica, prevista dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013: tra le vittime ci sono donne di ogni età e di ogni ceto sociale; la spirale in cui cadono le porta a indebitarsi, a non avere liquidità, fino ad arrivare a vivere di stenti, a non poter mandare i figli all'università e non poter acquistare loro da mangiare o da vestire; i comportamenti degli uomini che perpetrano la violenza economica non solo generano una forma di controllo che impedisce l'indipendenza della donna, ma creano anche uno stato di soggezione;
    un fenomeno in crescita è quello delle donne che ricevono molestie o minacce sul luogo di lavoro: i dati Istat – basati sulla rilevazione effettuata negli anni 2015-2016 – danno atto che le donne che hanno subito un ricatto sessuale nel corso della loro vita lavorativa sono un milione e 404 mila (rappresentano la quota dell'8,9 per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione); rilevano, altresì, che, quando una donna subisce violenza, nell'80,9 per cento dei casi non ne parla con nessuno e che solo la quota dello 0,7 per cento si è rivolta alle forze di polizia; i ricatti sessuali si verificano nel momento in cui le donne si trovano più in difficoltà e subiscono la situazione asimmetrica, presente soprattutto nei settori professionali tradizionalmente maschili;
    il sessismo non risparmia neanche le donne con disabilità, anzi le rende doppiamente vittime: se la donna è spesso vista come un «oggetto», il fatto di essere disabile la rende ancora più indifesa e bersaglio di atteggiamenti discriminatori e violenti;
    per raggiungere la parità effettiva tra uomini e donne occorre il superamento di stereotipi e pregiudizi di genere, accompagnato da misure, anche a carattere normativo, tese a sostenere le reali necessità delle donne, madri e lavoratrici,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere e valorizzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché misure strutturali di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le lavoratrici;

2) ad adottare iniziative per colmare il divario retributivo tra donne e uomini prevedendo sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello al fine di introdurre, attraverso accordi tra datori di lavoro e lavoratori, misure ad hoc di monitoraggio e di valutazione delle condizioni di lavoro e di retribuzione dei due sessi;

3) ad adottare iniziative per introdurre strumenti di welfare volti a supportare le donne nel rientro al lavoro dopo il parto e nella gestione dei figli, con particolare riguardo per le mamme single o che abbiano subito violenza;

4) a prevedere le opportune iniziative volte a superare le condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale di carriera ed economico della donna;

5) ad adottare iniziative per avviare programmi di controllo interno ai luoghi di lavoro al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione, individuate ai sensi del codice delle pari opportunità, ed al contempo individuare apposite misure che incentivino i datori di lavoro ad assumere le donne lavoratrici con il profiling adeguato alla mansione da svolgere, senza penalizzarne come spesso accade la professionalità e la competenza;

6) ad adottare iniziative per riconoscere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale e per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore;

7) a promuovere misure organiche e permanenti per il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e ad adottare iniziative per reperire le occorrenti risorse finanziarie per conseguire l'obiettivo di copertura in tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche valutando orari prolungati corrispondenti alla chiusura di uffici e negozi e coperture nel periodo estivo per le madri lavoratrici;

8) a sostenere il potenziamento dell'offerta pubblico-privata degli asili nido, anche attraverso l'incentivazione dei nidi condominiali, sui luoghi di lavoro e in case private secondo il modello tedesco delle Tagesmutter, nell'ambito delle politiche per la famiglia ed a sostegno delle madri-lavoratrici;

9) a promuovere il rilancio dell'occupazione femminile, facilitando l'accesso al lavoro part time e al telelavoro previsto dalla legge n. 81 del 2017, con l'obiettivo di garantire una più ampia flessibilità nella scelta dell'orario di lavoro, consentendo ai genitori l'opportunità di trascorrere più tempo a casa con i propri figli;

10) ad adottare iniziative per prevedere incentivi in favore delle imprese che privilegiano le assunzioni di donne, neomamme e donne vittime di violenza;

11) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere nelle scuole;

12) a prevedere le opportune iniziative normative al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 40 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013, per quanto attiene alle molestie perpetrate in ambito lavorativo, al fine di prevedere forme di responsabilità anche del datore di lavoro quale garante della correttezza del comportamento dei propri dipendenti;

13) a prevedere ogni iniziativa atta a far emergere il fenomeno delle molestie in ambito lavorativo e favorire al più presto l'adozione di accordi specifici nel settore privato;

14) a promuovere la parità di genere nell'ambito delle cariche istituzionali e dell'attività politica, delle società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e per le società quotate in borsa;

15) a intraprendere le opportune iniziative al fine di adottare misure di prevenzione e di sensibilizzazione contro il sessismo, la misoginia in generale e l'utilizzo degli stereotipi che alimentano la vittimizzazione secondaria a tutti i livelli;

16) ad adottare iniziative volte ad incrementare l'occupazione femminile come elemento fondamentale di emancipazione e liberazione da ogni tipo di violenza, intesa soprattutto quale strumento di inclusione sociale;

17) ad assumere le opportune iniziative al fine di stanziare risorse adeguate destinate alla formazione del personale impiegato nelle strutture di pubblica sicurezza, chiamato ad interagire con le donne che hanno subito maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, per incentivare una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima.
(1-00335) «Gelmini, Locatelli, Meloni, Gagliardi, Carfagna, Foscolo, Frassinetti, Prestigiacomo, Murelli, Bellucci, Calabria, Boldi, Baldini, Marrocco, Eva Lorenzoni, Bucalo, Aprea, Lazzarini, Caretta, Anna Lisa Baroni, Legnaioli, Ciaburro, Bartolozzi, Andreuzza, Ferro, Bergamini, Bisa, Lucaselli, Biancofiore, Bordonali, Mantovani, Brambilla, Bubisutti, Montaruli, Cristina, Castiello, Fascina, Vanessa Cattoi, Ferraioli, Cavandoli, Fiorini, Colmellere, Fitzgerald Nissoli, Comaroli, Labriola, Covolo, Mazzetti, De Angelis, Milanato, Fantuz, Polidori, Fogliani, Polverini, Frassini, Porchietto, Gava, Ravetto, Gerardi, Ripani, Giacometti, Rossello, Gobbato, Ruffino, Latini, Saccani Jotti, Loss, Santelli, Lucchini, Elvira Savino, Patelli, Sandra Savino, Piccolo, Siracusano, Raffaelli, Spena, Saltamartini, Tartaglione, Tateo, Maria Tripodi, Tomasi, Versace, Valbusa, Vietina, Zanella, Mollicone, Deidda, Bignami, Zucconi, Galantino, Luca De Carlo».


   La Camera,
   premesso che:
    la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro costituisce ancora oggi un freno al pieno sviluppo sociale del Paese, persistendo ancora diversi ostacoli che impediscono a moltissime donne la completa realizzazione di sé stesse nella società;
    secondo gli ultimi dati resi noti dal Censis, l'Italia è l'ultimo Paese in Europa per quanto riguarda l'occupazione femminile, con 9.768.000 lavoratrici che rappresentano il 42,1 per cento degli occupati complessivi e un tasso di attività femminile al 56,2 per cento, lontanissimo dall'81,2 per cento della Svezia, prima tra gli Stati europei;
    in Italia, il numero delle donne occupate è lontanissimo da quello relativo agli uomini, che registrano un tasso di attività pari al 75,1 per cento: il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è del 49,5 per cento per le donne e del 67,6 per cento per gli uomini;
    nel confronto europeo riferito alla fascia d'età 20-64 anni, il tasso di disoccupazione in Italia è pari all'11,8 per cento per le donne e al 9,7 per cento per gli uomini, tra le giovani di 15-24 anni si arriva al 34,8 per cento, mentre per i maschi della stessa età si ferma al 30,4 per cento, con una distanza abissale con l'Europa, dove il tasso medio di disoccupazione giovanile per le donne è del 14,5 per cento;
    anche tra le donne in attività i numeri sono preoccupanti: in Italia le donne manager sono solo il 27 per cento dei dirigenti, valore molto al di sotto di quello medio europeo del 33 per cento;
    ancora oggi, purtroppo, per molte donne lavorare e formare una famiglia rimangono due percorsi paralleli e spesso incompatibili: per questo una donna occupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di 3 milioni di lavoratrici) ha un impiego part time (nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all'8,5 per cento), che molto spesso viene scelto per mancanza di alternative da circa due milioni di lavoratrici ed è involontario per il 60,2 per cento delle donne che, invece, lo richiede;
    sono quasi 6 milioni le donne italiane che hanno figli minori e che allo stesso tempo lavorano e tra quelle occupate con almeno tre figli quasi 1,3 milioni lavora a tempo pieno e 171.000 (l'85 per cento del totale delle occupate) sono dirigenti, quadri o imprenditrici;
    la condizione di diseguaglianza tra donne e uomini comporta anche una differenza nei redditi da pensione: nel 2017 le donne che percepivano una pensione da lavoro erano più di cinque milioni, con un importo medio annuo di 17.560 euro, mentre per i quasi sei milioni di pensionati uomini l'importo medio era di 23.975 euro;
    alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sono assegnate una serie di proposte, sul tema della parità salariale, dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, degli incentivi per l'assunzione di donne, nonché di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che sono attualmente in corso di esame;
    una misura fortemente apprezzata, ad esempio, è stato l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), introdotto nell'ordinamento dal centrodestra al Governo e da ultimo prorogato dall'attuale maggioranza governativa con la legge di bilancio per il 2020, estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019;
    è necessario insistere con l'adozione di misure strutturali volte a favorire la creazione di un quadro certo su cui le donne possono fare affidamento per la costruzione del loro progetto di vita;
    in questa prospettiva, due sembrano le criticità sulle quali è doveroso operare in maniera strutturale e di lungo periodo: il problema dei carichi familiari e la scarsa copertura dei servizi di asili nido e di scuole per l'infanzia, attuando politiche della famiglia indirizzate alla piena possibilità di poter armonizzare la vita familiare con la vita sociale, lavorativa e relazionale, affinché l'indispensabile sostegno al contrasto alla denatalità possa svilupparsi anche attraverso l'implementazione di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia e di strategie family friendly;
    secondo l'Istat le donne presentano, infatti, una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e familiari: più della metà delle donne occupate (54,1 per cento) svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e familiare (46,6 per cento nel caso degli uomini);
    la presenza di forti carichi familiari si riverbera in modo decisivo sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro in ogni suo segmento: dall'ingresso alla progressione di carriera;
    un altro dato assolutamente degno di nota è quello che riguarda la copertura territoriale dei servizi di asili nido e di scuole per l'infanzia e le relazioni che intercorrono fra questo aspetto e l'occupazione femminile;
    la copertura dei servizi di asilo nido e di scuola per l'infanzia nel nostro Paese è scarsa: la media nazionale dei bambini che ne fruiscono è del 20 per cento, con riduzioni drastiche al Meridione, pari al 7 per cento circa dei bambini, a fronte di una media europea del 40 per cento circa;
    come rilevato anche dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), esiste un nesso causale immediato e diretto fra la scarsa disponibilità di servizi pubblici per l'infanzia e la disoccupazione femminile: è di tutta evidenza, infatti, che le madri che non possono affidare il bambino ad altri componenti del nucleo familiare o sostenere il costo di servizi di asilo nido privati o di baby-sitting non abbiano altra scelta che rinunciare in tutto o in parte al proprio lavoro. Dati statistici dimostrano in modo incontrovertibile che i Paesi con il tasso di disoccupazione femminile più basso (Francia, Danimarca e Paesi scandinavi) sono quelli con la più alta copertura di servizi per l'infanzia;
    il principio della parità di genere, nonostante il significativo riconoscimento ottenuto con la cosiddetta legge Golfo-Mosca (legge n. 120 del 2011), e il recente aumento, per le società quotate in borsa, della quota da riservare al genere meno rappresentato da un terzo (30 per cento) a due quinti (40 per cento), è ancora ben lontano dalla sua piena attuazione;
    la mancata occupazione o una retribuzione inadeguata costituiscono, per la donna, anche una forma di violenza di genere, di tipo economico, che drammaticamente si affianca a quella di tipo fisico e/o psicologico, impedendo alla donna stessa che subisce violenza in ambito domestico il coraggio di denunciare;
    purtroppo, la violenza sulle donne è una piaga che non accenna a fermarsi: quasi sette milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza; su un totale di tre milioni di donne, la violenza è stata perpetrata nel 5,2 per cento dei casi dall'attuale partner e nel 18,9 per cento da un ex partner. Oltre a partner ed ex partner, si rilevano violenze da parte dei colleghi di lavoro nel 2,5 per cento dei casi, da parenti nel 2,6 per cento, da amici nel 3 per cento e da conoscenti nel 6,3 per cento dei casi;
    il 12 novembre 2019 è stata approvata dalla Camera dei deputati una mozione volta a riconoscere i passi in avanti compiuti nel contrasto alla violenza sulle donne e allo stesso tempo ad impegnare il Governo ad aumentare le misure volte a contrastare e prevenire tale fenomeno;
    dal punto di vista legislativo, in passato sono state poste in essere diverse iniziative positive e meritorie nella direzione del rafforzamento delle misure di tutela contro la violenza sulle donne; non ci si può esimere, a tal riguardo, dal dare atto, ad esempio, delle misure poste in esser contro la violenza di genere e lo stalking;
    oggigiorno non si parla soltanto di violenza fisica e psicologica ma anche di quella economica, prevista dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013: tra le vittime ci sono donne di ogni età e di ogni ceto sociale; la spirale in cui cadono le porta a indebitarsi, a non avere liquidità, fino ad arrivare a vivere di stenti, a non poter mandare i figli all'università e non poter acquistare loro da mangiare o da vestire; i comportamenti degli uomini che perpetrano la violenza economica non solo generano una forma di controllo che impedisce l'indipendenza della donna, ma creano anche uno stato di soggezione;
    un fenomeno in crescita è quello delle donne che ricevono molestie o minacce sul luogo di lavoro: i dati Istat – basati sulla rilevazione effettuata negli anni 2015-2016 – danno atto che le donne che hanno subito un ricatto sessuale nel corso della loro vita lavorativa sono un milione e 404 mila (rappresentano la quota dell'8,9 per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione); rilevano, altresì, che, quando una donna subisce violenza, nell'80,9 per cento dei casi non ne parla con nessuno e che solo la quota dello 0,7 per cento si è rivolta alle forze di polizia; i ricatti sessuali si verificano nel momento in cui le donne si trovano più in difficoltà e subiscono la situazione asimmetrica, presente soprattutto nei settori professionali tradizionalmente maschili;
    il sessismo non risparmia neanche le donne con disabilità, anzi le rende doppiamente vittime: se la donna è spesso vista come un «oggetto», il fatto di essere disabile la rende ancora più indifesa e bersaglio di atteggiamenti discriminatori e violenti;
    per raggiungere la parità effettiva tra uomini e donne occorre il superamento di stereotipi e pregiudizi di genere, accompagnato da misure, anche a carattere normativo, tese a sostenere le reali necessità delle donne, madri e lavoratrici,

impegna il Governo:

1) a sostenere iniziative volte a valorizzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché misure strutturali di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le lavoratrici;

2) ad adottare iniziative per colmare il divario retributivo tra donne e uomini prevedendo sgravi contributivi per incentivare anche la contrattazione di secondo livello al fine di introdurre, attraverso accordi tra datori di lavoro e lavoratori, misure ad hoc di monitoraggio e di valutazione delle condizioni di lavoro e di retribuzione dei due sessi;

3) ad adottare iniziative per introdurre strumenti di welfare volti a supportare le donne nel rientro al lavoro dopo il parto e nella gestione dei figli, con particolare riguardo per le mamme single o che abbiano subito violenza;

4) a prevedere le opportune iniziative volte a superare le condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale di carriera ed economico della donna;

5) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per avviare programmi di controllo interno ai luoghi di lavoro al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione, individuate ai sensi del codice delle pari opportunità, ed al contempo individuare apposite misure che incentivino i datori di lavoro ad assumere le donne lavoratrici con il profiling adeguato alla mansione da svolgere, senza penalizzarne come spesso accade la professionalità e la competenza;

6) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per riconoscere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale e per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore;

7) a promuovere misure organiche e permanenti per il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e ad adottare iniziative per reperire le occorrenti risorse finanziarie per conseguire l'obiettivo di copertura in tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche valutando orari prolungati corrispondenti alla chiusura di uffici e negozi e coperture nel periodo estivo;

8) a sostenere il potenziamento dell'offerta pubblico-privata degli asili nido, anche attraverso l'incentivazione dei nidi condominiali, sui luoghi di lavoro e in case private secondo il modello tedesco delle Tagesmutter, nell'ambito delle politiche per la famiglia ed a sostegno delle madri-lavoratrici;

9) a promuovere il rilancio dell'occupazione femminile, anche facilitando l'accesso al lavoro part time e al telelavoro previsto dalla legge n. 81 del 2017, con l'obiettivo di garantire una più ampia flessibilità nella scelta dell'orario di lavoro, consentendo ai genitori l'opportunità di trascorrere più tempo a casa con i propri figli;

10) ad adottare iniziative per prevedere l'adozione di misure idonee a favorire l'autonomia economica e lavorativa femminile con particolare attenzione alle donne vittime di violenza;

11) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere nelle scuole;

12) a prevedere le opportune iniziative normative al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 40 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013, per quanto attiene alle molestie perpetrate in ambito lavorativo, al fine di prevedere forme di responsabilità anche del datore di lavoro quale garante della correttezza del comportamento dei propri dipendenti;

13) a prevedere ogni iniziativa atta a far emergere il fenomeno delle molestie in ambito lavorativo e favorire al più presto l'adozione di accordi specifici nel settore privato;

14) a promuovere la parità di genere nell'ambito delle cariche istituzionali e dell'attività politica, delle società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e per le società quotate in borsa;

15) a intraprendere le opportune iniziative al fine di adottare misure di prevenzione e di sensibilizzazione contro il sessismo, la misoginia in generale e l'utilizzo degli stereotipi che alimentano la vittimizzazione secondaria a tutti i livelli;

16) ad adottare iniziative volte ad incrementare l'occupazione femminile come elemento fondamentale di emancipazione e liberazione da ogni tipo di violenza, intesa soprattutto quale strumento di inclusione sociale;

17) ad assumere le opportune iniziative al fine di stanziare risorse adeguate destinate alla formazione del personale impiegato nelle strutture di pubblica sicurezza, chiamato ad interagire con le donne che hanno subito maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, per incentivare una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima.
(1-00335)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Gelmini, Locatelli, Meloni, Gagliardi, Carfagna, Foscolo, Frassinetti, Prestigiacomo, Murelli, Bellucci, Calabria, Boldi, Baldini, Marrocco, Eva Lorenzoni, Bucalo, Aprea, Lazzarini, Caretta, Anna Lisa Baroni, Legnaioli, Ciaburro, Bartolozzi, Andreuzza, Ferro, Bergamini, Bisa, Lucaselli, Biancofiore, Bordonali, Mantovani, Brambilla, Bubisutti, Montaruli, Cristina, Castiello, Fascina, Vanessa Cattoi, Ferraioli, Cavandoli, Fiorini, Colmellere, Fitzgerald Nissoli, Comaroli, Labriola, Covolo, Mazzetti, De Angelis, Milanato, Fantuz, Polidori, Fogliani, Polverini, Frassini, Porchietto, Gava, Ravetto, Gerardi, Ripani, Giacometti, Rossello, Gobbato, Ruffino, Latini, Saccani Jotti, Loss, Santelli, Lucchini, Elvira Savino, Patelli, Sandra Savino, Piccolo, Siracusano, Raffaelli, Spena, Saltamartini, Tartaglione, Tateo, Maria Tripodi, Tomasi, Versace, Valbusa, Vietina, Zanella, Mollicone, Deidda, Bignami, Zucconi, Galantino, Luca De Carlo».