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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 21 febbraio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Centemero, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ehm, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Marrocco, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scagliusi, Scalfarotto, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CENNI: «Disposizioni per la riduzione degli sprechi nel settore della ristorazione attraverso il reimpiego delle eccedenze alimentari, nonché incentivi fiscali per la riconversione degli scarti agroalimentari» (2395);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERINI ed altri: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio» (2396);
   COSTANZO: «Delega al Governo per il riconoscimento della professione di mediatore interculturale» (2397).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIRIELLI: «Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore» (2044) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Pettarin, Piccoli Nardelli e Scoma.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2327, d'iniziativa dei deputati LEPRI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per redistribuire il lavoro».

Trasmissione dal Senato.

  In data 20 febbraio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1659. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» (approvato dal Senato) (2394).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  RUGGIERI: «Disciplina dell'esercizio della prostituzione» (2256) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  LEPRI ed altri: «Disposizioni per redistribuire il lavoro» (2327) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente le procedure d'infrazione:
   n. 2020/0067, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
   n. 2020/0068, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
   n. 2020/0069, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, l'allegato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento all'adozione di emendamenti di diversi annessi della convenzione di Chicago (COM(2020) 59 final – Annex), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative a favore delle onlus e delle associazioni di volontariato in merito ai messaggi pubblicitari esposti sui veicoli in comodato d'uso gratuito – 2-00648

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il dipartimento della pubblica sicurezza, servizio di polizia stradale, in data 3 febbraio 2020 ha diramato una circolare (prot.300/A/884/20/105/41) avente ad oggetto la pubblicità sui veicoli in comodato d'uso gratuito ad onlus o ad associazioni di volontariato;
   a fronte di un quesito posto dalla sezione della polizia stradale di Sondrio, nella circolare si risponde che l'attuale assetto normativo non consente di esporre messaggi pubblicitari per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili;
   la pubblicità sui veicoli è regolata a livello generale dall'articolo 23 del codice della strada e a livello specifico ed attuativo dall'articolo 57 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
   il comma 1 dell'articolo 57 consente l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli solo nel caso in cui questa non sia effettuata per conto terzi a titolo oneroso. Il secondo periodo del medesimo articolo specifica che sulle autovetture destinate ad uso privato è consentita solo l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo;
   va sottolineato che il legislatore ha già ritenuto di inserire nell'ordinamento vigente il principio che legittima l'apposizione di pubblicità per conto terzi su veicoli appartenenti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, con l'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, ma che tale principio non ha ancora trovato attuazione a dieci anni di distanza; dalla lettera del comma 1 dell'articolo 57 si evince un'interpretazione meno restrittiva di quella recata dalla circolare diramata dal dipartimento della pubblica sicurezza, servizio di polizia stradale;
   il primo periodo del comma fa riferimento al termine «veicoli», mentre il secondo periodo si riferisce alle autovetture, che, a norma di quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), individua veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso il conducente. Da ciò ne consegue che il legislatore abbia ritenuto di consentire l'apposizione di pubblicità su veicoli diversi dalle autovetture (dunque, su veicoli da 9 posti in su) effettuata anche per conto terzi, purché a titolo gratuito;
   inoltre, sempre il secondo periodo dell'articolo 57 specifica che la limitazione da esso recata riguarda esclusivamente le autovetture ad uso privato. Il codice della strada, all'articolo 82, comma 5, fa rientrare nella categoria di veicolo ad uso terzi la locazione senza conducente. Da ciò ne consegue che un'autovettura immatricolata ad uso terzi e concessa in locazione senza conducente, ancorché in comodato gratuito, possa circolare con l'applicazione di pubblicità per conto terzi, purché a titolo gratuito;
   la circolazione di veicoli in comodato d'uso gratuito ad onlus e ad associazioni di volontariato, che trasportano, in particolare, persone diversamente abili, era consentito da tempo in via di fatto fino alla diramazione della circolare sopra riportata;
   tale circolare ha prodotto, inoltre, una situazione di grave difficoltà nel settore del volontariato e delle onlus, perché, alla luce dell'interpretazione estremamente restrittiva da essa recata in ordine al combinato disposto dell'articolo 23 del codice della strada e dell'articolo 57 del regolamento di attuazione del medesimo codice, ha posto di fatto moltissimi soggetti nell'impossibilità materiale di utilizzare i mezzi di trasporto normalmente impiegati, e corredati di pubblicità per conto terzi a titolo gratuito, per il trasporto dei propri associati o assistiti, con conseguente disagio per le persone diversamente abili che usufruivano del loro servizio di assistenza;
   molti soggetti del volontariato non hanno le risorse per l'acquisto di veicoli adatti alla propria attività e neppure per dotarsi di mezzi a titolo oneroso, al di fuori della formula del comodato gratuito –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se, sempre alla luce di quanto riportato in ordine all'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 57 del regolamento di attuazione del codice della strada, non si intenda adottare una nuova circolare volta ad ampliare, chiarire e maggiormente specificare l'interpretazione già fornita con la nota del 3 febbraio 2020.
(2-00648) «Versace, Aprea, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Casino, Cassinelli, Cortelazzo, Costa, Cristina, Dall'Osso, D'Attis, Labriola, Mandelli, Marrocco, Milanato, Mugnai, Novelli, Orsini, Palmieri, Pella, Pittalis, Ripani, Ruggieri, Elvira Savino, Siracusano, Sisto, Spena, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanettin».


Iniziative volte a rendere le prove preselettive dei concorsi indetti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo maggiormente aderenti alle competenze proprie delle figura professionale richiesta – 2-00646

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per sapere – premesso che:
   dall'8 al 20 gennaio 2020 si sono tenute presso la Fiera di Roma le prove preselettive per l'ultimo concorso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, volto all'assunzione di 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza;
   le prove erano distribuite su nove giorni lavorativi, tre settimane intervallate da due fine settimana: soluzione organizzativa resa necessaria dal fatto che gli iscritti al concorso fossero oltre 200 mila e si fosse deciso di convogliarli tutti in uno stesso luogo;
   il concorso in questione è stato bersaglio di critiche reiterate e feroci, oltre ad avere suscitato un malcontento diffuso tra i partecipanti per quanto riguarda la strutturazione e le modalità di svolgimento delle prove; le problematiche qui evidenziate, oltre ad affliggere il concorso in questione, sollevano problemi di carattere più generale, che investono l'intero sistema delle selezioni pubbliche, richiedendo una riflessione indifferibile e urgente, in vista dello svolgimento dei concorsi futuri;
   l'assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza è una figura che non corrisponde a nessuna figura professionale del panorama del settore;
   dal 2006 la Carta nazionale delle professioni museali redatta dall'Icom, associazione che peraltro collabora con il Ministero, e il Manuale europeo delle professioni museali, creato nel 2008 sulla base della Carta nazionale, evidenziano come nelle istituzioni culturali ci sia bisogno di operatori qualificati suddivisi per competenze in aree funzionali, fra loro interconnesse e interagenti: bibliotecari, guide, educatori museali, curatori, necessariamente muniti di qualificazione specifica, e poi di custodi o addetti all'accoglienza, che possono anche essere meno qualificati in rapporto all'ambito materiale di operatività;
   ad oggi tutto ciò nella struttura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo non esiste; diversamente esiste l'assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza che ingloba diverse figure professionali in una sola, un vero e proprio «tuttofare» pronto a svolgere, secondo quanto riportato nel mansionario, oltre alle attività di vigilanza e custodia, nonché gestione del front office, le quali intrinsecamente non esigono specifiche competenze tecniche, pure «attività di organizzazione e svolgimento di visite guidate anche in lingua straniera; operazioni di prelievo, partecipando, se necessario, alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; erogazione di informazioni sulle modalità di consultazione, prestito e riproduzione di materiale documentario, bibliografico, audiovisivo; fornitura di strumenti di mediazione, volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza della struttura di appartenenza anche mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca/conoscenza (cataloghi, repertori ed inventari) anche informatizzati». Attività, queste, che a ben guardare, chiamando necessariamente in causa specifiche cognizioni, dovrebbero spettare al personale qualificato delle altre categorie, selezionato su basi differenti;
   questa situazione, ad avviso degli interpellanti, quantomeno, comporta un irragionevole paradosso: e cioè che, da un lato, il personale qualificato, per raggiungere le proprie posizioni, deve superare delle prove rigidamente (e giustamente) selettive tarate sulle competenze specifiche, a tacere dei funzionari, che nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo devono avere alle spalle almeno 7 anni di studi; dall'altro lato, esiste un canale di accesso facilitato, quello per gli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, i quali vengono assunti con concorsi che richiedono solo il diploma di scuola superiore, che consente poi, una volta entrati, di esercitare, in via di fatto, mansioni spettanti al personale qualificato;
   proprio questa situazione, legata alla dilatazione a 360 gradi della figura degli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, crea caos, frustrazione e concorsi in cui si iscrivono in 210 mila per un ruolo che è di fatto quello del custode multifunzione;
   a questo punto sorge spontanea una domanda, ossia perché non si siano ancora adeguati i profili ministeriali ai titoli di studio esistenti, costringendo laureati a partecipare a concorsi, che richiedono il diploma, per una figura che non è quella per cui hanno studiato; domanda, questa, che purtroppo potrebbe essere generalizzata ed estesa a moltissimi altri concorsi pubblici;
   il secondo aspetto, assai critico, sul quale è necessario porre l'attenzione – e si tratta, anche qui, di osservazione suscettibile di ampia estensione alla generalità dei concorsi pubblici – sono le prove preselettive dei concorsi pubblici per beni culturali, in relazione alle quali una voce autorevole che bene conosce il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'archeologo professor Giuliano Volpe (già rettore dell'Università di Foggia e ordinario di metodologie della ricerca archeologica presso l'Università di Bari) in un articolo sul sito del Fai – Fondo ambiente italiano, rileva «autentiche assurdità»: «un rapido sguardo al tipo di quiz previsti evidenzia una palese incongruenza: 40 di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico verbale e 20 su elementi generali di diritto del patrimonio culturale, di storia dell'arte italiana e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Mentre come titolo di accesso è previsto un qualsiasi diploma di scuola media superiore, per superare i quiz sembra che serva un mix di competenze di laureati in matematica, diritto, economia e beni culturali !»;
   dato per pacifico che nei siti culturali servono persone che anzitutto conoscano il patrimonio culturale che sono chiamate a custodire, conservare e a valorizzare, ma anche il codice dei beni culturali (in maniera più o meno approfondita in base a quelle che sono le mansioni che devono svolgere), non può non concordarsi con il professor Volpe quando afferma che attraverso concorsi del genere non si selezionano affatto «i più meritevoli e adatti a svolgere quella determinata funzione»; anzi, non si fa altro che alimentare uno stato di frustrazione in coloro che dopo anni di studi e magari dopo avere acquisito anche uno o più titoli post lauream si vedono negare l'accesso alle prove concorsuali solo perché non hanno avuto la prontezza per rispondere a domande che non sono attinenti al loro percorso di studi, a vantaggio di chi invece, pur non avendo competenze specifiche nella materia oggetto del concorso, riesce a superare le prove, grazie anche al peso numerico che certe domande hanno rispetto ad altre che invece dovrebbero essere preminenti –:
   quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere per valutare una seria rimeditazione dei criteri di articolazione e strutturazione dei quiz, in maniera tale da calibrare la selezione su competenze e requisiti effettivamente pertinenti alla materia nel cui ambito rientra il posto a concorso.
(2-00646) «Pettarin, Occhiuto».


Elementi in merito all'applicazione retroattiva della norma della legge cosiddetta «spazzacorrotti» in materia di benefici e misure alternative alla detenzione, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale – 2-00647

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   è di pochi giorni fa la notizia della sonora «bocciatura» da parte della Corte costituzionale dell'applicazione retroattiva della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», meglio nota come «spazzacorrotti»;
   lo ha reso noto la stessa Corte costituzionale in un comunicato che anticipa quanto deciso in camera di consiglio: secondo i giudici è illegittima, in particolare, l'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione;
   la Corte ha accolto le censure sollevate dalle ordinanze di 17 giudici ordinari che denunciavano la mancanza di una disciplina transitoria che impedisse l'applicazione delle nuove regole ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge;
   il Ministro interpellato, infatti, ad avviso degli interpellanti, avrebbe dovuto sapere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (17 luglio 2006, n. 24561), le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali e quindi – in assenza di specifiche norme transitorie – soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione;
   naturalmente è innegabile che la pacifica inoperatività del principio di irretroattività di cui all'articolo 25 della Costituzione rispetto ai casi di successione di leggi processuali nel tempo, ove la legge (processuale) successiva comprometta un diritto di libertà positivamente acquisito per effetto di una legge antecedente, può prestarsi, anche fondatamente, a censure di irragionevolezza;
   per questo motivo, in determinati casi, le leggi intervenute su istituti processuali, in origine diversamente disciplinati, hanno previsto disposizioni transitorie, come nel caso del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalità organizzata;
   a conferma di ciò, all'indomani dell'approvazione della legge «spazzacorrotti» sono giunte al vaglio dei giudici le prime questioni problematiche in relazione all'applicabilità ratione temporis della nuova disciplina e la soluzione si è rivelata tutt'altro che agevole;
   i primi due casi, decisi dal tribunale di Napoli e dal tribunale di Como, hanno avuto ad oggetto l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina: mentre la decisione dei giudici napoletani ha confermato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità riguardo all'applicazione nel tempo delle norme in materia di misure alternative alla detenzione, una prospettiva del tutto innovativa è stata proposta dal giudice per le indagini preliminari di Como, che ha preso posizione in maniera decisa contro quello che pure riconosce come un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità;
   nell'ordinanza dell'8 marzo 2019 emessa dal giudice per le indagini preliminari di Como si legge che, tenuto conto dell'ampiezza degli istituti applicabili in sede di esecuzione della pena, «non può non riconoscersi oggi che quelle che, con una truffa delle etichette, vengono considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena: una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della libertà personale (...) quel che si intende sottolineare, sotto il profilo del diritto intertemporale, è che le conseguenze dell'applicazione di tale norma, per colui che ha commesso il fatto prima della sua approvazione, si riverberano in fatto, non semplicemente sulla modalità di esecuzione della pena, ma sulla stessa natura della sanzione che nella sua fase iniziale impone la detenzione anche se il soggetto risulterà meritevole di una misura alternativa (con possibilità di accesso alla misura alternativa solo in un secondo momento)»;
   in senso concorde, per la Corte costituzionale «l'attuazione retroattiva di una disciplina che trasforma in modo radicale la natura della pena e soprattutto la sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella stabilita al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, previsto dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione»;
   in particolare, la Corte costituzionale ha preso atto che «secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n. 3 del 2019 (...) questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna»;
   anche questa legge, mediaticamente definita «spazzacorrotti», così come la tanto sbandierata riforma della prescrizione, lungi dal rappresentare un baluardo di legalità e giustizia, ad avviso degli interpellanti ha introdotto il principio giustizialista e inaccettabile dell’«imputato a vita»;
   le modifiche della legge «spazzacorrotti» in materia di accesso alle misure alternative alla detenzione e di sospensione dell'ordine di carcerazione, infatti, pur rientrando formalmente nella categoria delle modifiche attinenti alle modalità esecutive della pena, nei fatti comportano un fortissimo inasprimento della risposta sanzionatoria nei delitti contro la pubblica amministrazione: da una pena detentiva che il condannato avrebbe quasi sicuramente espiato a casa, aderendo alle prescrizioni impartitegli, ad una immediata carcerazione al momento in cui la condanna diventa definitiva, con la prospettiva molto probabile di non avere più accesso alle misure alternative –:
   quali siano i dati disponibili in merito all'applicazione retroattiva dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla recente legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, in particolare, in quanti casi di condannati per reati contro la pubblica amministrazione, accertati prima della data di entrata in vigore della legge «spazzacorrotti», non siano stati concessi i benefici e le misure alternative alla detenzione, casi che potrebbero costare allo Stato italiano una condanna per ingiusta detenzione.
(2-00647) «Lollobrigida, Meloni, Varchi, Maschio, Baldini, Bellucci, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Montaruli, Rampelli, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Mollicone, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini».


Iniziative di competenza in merito ai tempi per l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso per ricercatori bandito dall'Istituto nazionale di astrofisica nel dicembre 2018 – 2-00619

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   in data 28 dicembre 2018, l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di quarantasei «ricercatori», terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle indicazioni contenute e delle modalità definite dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 23 novembre 2017, n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione 4 luglio 2018, n. 60;
   dopo un sensibile ritardo nell'avvio delle procedure concorsuali, l’iter è terminato regolarmente con l'individuazione dei candidati vincitori;
   tuttavia, a quanto risulta agli interpellanti, in data 18 dicembre 2019, il direttore generale dell'Inaf ha comunicato alle rappresentanze dei dipendenti che, valutate le esigenze organizzative e funzionali dell'ente, la direzione generale, d'intesa con la direzione scientifica, ha deliberato che tutte le assunzioni di personale programmate per il 2020, comprese quelle previste in base al concorso sopra citato, sarebbero state autorizzate con decorrenza non antecedente al 1o luglio 2020;
   l'ulteriore ritardo nell'assunzione effettiva dei 46 ricercatori risultanti vincitori del concorso rischia di pregiudicare il buon funzionamento dell'ente, contribuendo, altresì, a procurare nocumento economico e morale ai lavoratori in attesa di assunzione o stabilizzazione. Inoltre, non sono note le motivazioni di tale dilazione dei termini previsti per l'assunzione di personale –:
   se il Ministro interpellato, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, sia a conoscenza delle motivazioni della dilazione al 1o luglio 2020 dei termini previsti per l'assunzione di personale nel corso dell'anno 2020;
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interpellato intenda avviare per sollecitare un più rapido inserimento delle persone risultanti vincitrici del concorso nell'ambito del personale di ruolo dell'ente.
(2-00619) «Bella, Lattanzio, Acunzo, Villani, Carbonaro, Casa, Gallo, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Luciano Cantone, Carabetta, Carelli, Carinelli, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, D'Ambrosio, Giuliano».