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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 febbraio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Centemero, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ehm, Ferraresi, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marattin, Marrocco, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Orsini, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Centemero, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ehm, Ferraresi, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marattin, Marrocco, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Orsini, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FIORINI ed altri: «Istituzione del Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano» (2390);
   FIORINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a persone colpevoli di crimini di guerra o contro l'umanità» (2391);
   SERRACCHIANI e RIZZO NERVO: «Modifica all'articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in materia di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative» (2392).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  I deputati Davide Aiello e Pignatone hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   DEL MONACO ed altri: «Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e di invalidità per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico nonché di benefìci in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle vittime del dovere» (2224).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
  TUZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione dei medici chirurghi e dei medici specialisti, di contratto di formazione medico-specialistica e di revisione delle competenze e dell'ordinamento dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, e altre disposizioni per il sostegno della formazione medica» (2310) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 258).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 259).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 gennaio 2020, ha trasmesso copia del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2019, corredato dai relativi allegati.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2018 (Doc. CLXXX, n. 2).

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2020 (Doc. LIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi:
   relazioni concernenti il seguito del documento finale della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 13) e della risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) del Senato (atto Senato Doc. XVIII, n. 18) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 final).

  Questi documenti sono trasmessi alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 13 al 16 gennaio 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (Doc. XII, n. 601) - alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (Doc. XII, n. 602) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei (Doc. XII, n. 603) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Green Deal europeo (Doc. XII, n. 604) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
   Risoluzione sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (Doc. XII, n. 605) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2018 (Doc. XII, n. 606) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale (Doc. XII, n. 607) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (Doc. XII, n. 608) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018, corredata dalla relativa relazione della Commissione per le petizioni (Doc. XII, n. 609) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio – Riguardante le raccomandazioni del gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo (COM(2020) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare il processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali (COM(2020) 57 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (COM(2020) 61 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 61 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2019/2308 per non corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegner Gian Carlo Anselmino, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 19 e dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale dell'Agenzia industrie difesa.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'avvocato Paola Nicastro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15, 16, 20 e 24 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Marco Iuvinale, l'incarico di direttore della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'architetto Costanza Pera, l'incarico di direttore della Direzione generale per la condizione abitativa, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
   alla XI Commissione (Lavoro) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
    al dottor Paolo Onelli, l'incarico di componente effettivo, con funzioni di Presidente, del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
al dottor Angelo Fabio Marano, al dottor Mariano Martone e alla dottoressa Elisabetta Moffa, l'incarico di livello dirigenziale generale di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    al dottor Alessandro Lombardi, l'incarico di direttore della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (A.C. 2325-A/R)

A.C. 2325-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'edilizia rappresenta da sempre un settore trainante del sistema economico e occupazionale del nostro paese;
    si tratta di un comparto che ha registrato una gravissima crisi negli ultimi anni determinando in Italia la chiusura di circa 130 mila imprese e la perdita di 640 mila posti di lavoro:
    l'ultimo rapporto dell'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'Ance, pur registrando da tre anni una moderata inversione di tendenza, ha comunque rimarcato che i recenti dati positivi non rappresentano un aumento in grado di segnare una vera svolta e di stabilizzare un settore che negli ultimi 11 anni si è ridotto ai minimi storici;
    il valore della produzione in Italia del settore delle costruzioni è rappresentato per il 74 per cento dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e delle infrastrutture esistenti;
    un fattore importante per la crescita degli investimenti nella riqualificazione del patrimonio è rappresentato dagli incentivi per l'efficienza energetica, che hanno svolto un'azione anticiclica, anche se non risolutiva, rispetto alla forte crisi che ha interessato il mercato delle nuove costruzioni;
    tali incentivi hanno anche quindi rappresentato, promuovendo la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, politiche efficaci di risparmio energetico, di contrasto al consumo di suolo e messa in sicurezza degli edifici;
    dalle ultime stime emerge infatti che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2019, 19,5 milioni di interventi, ossia (considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo) oltre il 62,5 per cento delle abitazioni italiane stimate dall'Istat (31,2 milioni);
    in venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a quasi 322 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2018 indica un volume di investimenti pari a 28.487 milioni di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.331 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.156 milioni di euro per il recupero edilizio. Le previsioni per il 2019, sulla base delle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell'anno in corso, indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2018, con 28.963 milioni di euro, imputabili per 3.250 milioni di euro alla riqualificazione energetica (in lieve calo rispetto al 2018) e per 25.713 milioni al recupero edilizio;
    i dati del 2018 e del 2019 confermano, dunque, che le misure di incentivazione hanno attivato importanti volumi di investimenti a partire dal 2013, in corrispondenza della maggiorazione delle aliquote, e si può pensare che gli incrementi registrati nel 2018 e nel 2019 siano da attribuire anche all'inizio degli effetti prodotti dai nuovi incentivi;
   considerato che:
    in questi anni, per sostenere e promuovere le misure di incentivazione previste, sono state introdotte anche misure che potessero permettere ai beneficiari di optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta al fornitori che hanno effettuato l'intervento;
    l'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, numero 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, numero 90, ha disciplinato, tra l'altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Le relative modalità attuative sono state definite da ultimo con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, protocollo numero 165110;
    successivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, numero 232 ha inserito nell'articolo 14 il comma 2-sexies, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
    il decreto-legge 30 aprile 2019, numero 34, cosiddetto «Decreto crescita», convertito, dalla Legge 28 giugno 2019, numero 58, ha introdotto all'articolo 10 modifiche alla disciplina degli incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico. È stata prevista la possibilità per il soggetto che sostiene le spese (normate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, numero 63) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante: contributo recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, con la possibilità a loro volta di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori;
    la Legge di Bilancio 2020 con il comma 70, dell'articolo 1, ha poi sostituito il comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge numero 63 del 2013 (introdotto con il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge numero 34 del 2019), così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura solamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (come da Decreto ministeriale 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
   preso atto che:
    l’iter legislativo sopracitato, relativo della cessione del credito, ha evidenziato alcune criticità non ancora risolte;
    le norme introdotte dal «Decreto crescita», se da un lato potevano favorire la diffusione degli interventi strutturali, dall'altro avrebbero potuto creare una forte e pericolosa distorsione del mercato penalizzando soprattutto le micro e piccole imprese operanti nel campo delle costruzioni e della installazione di impianti e infissi, rischiando inevitabilmente di favorire i grandi gruppi e le multiutility;
    anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) la norma è apparsa «suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (bollettino Agcm n. 26 del 1o luglio 2019);
    lo sconto in fattura, ma anche la cessione del credito, rappresenterebbero quindi misure che escluderebbero dal mercato migliaia di imprese non in grado di praticarlo, in ragione della scarsa liquidità finanziaria e dell'insufficiente capienza fiscale per compensare il credito d'imposta. A vantaggio di aziende in condizione di poter anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto, poiché dotate di un'ingente capacità organizzativa e finanziaria;
    d'altro canto le modifiche restrittive applicate nel corso degli ultimi anni alla legge ha limitato la possibilità della cessione del credito soltanto ad una limitata casistica che escluda ogni tipologia di intervento antisismico o che non sia condominiale;
    appare evidente che permettere ai cittadini di poter utilizzare la cessione del credito anche per interventi edilizi di altre tipologie e riferiti a singole unità immobiliari, fornendo al tempo stesso alle piccole imprese strumenti normativi per poter competere sul mercato con le grandi aziende, eleverebbe la capacità di investimento delle famiglie interessate ed incentiverebbe ancor più i volumi di affari del settore e quindi l'economia del nostro paese;
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» sono presenti norme che consentono di modificare leggi che riguardano anche le detrazioni fiscali;
    nel corso dell'esame in Commissione referente del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti, poi non approvati, che avevano come obiettivo quello di ampliare le tipologie di detrazioni fiscali edilizie a cui applicare la cessione del credito;
    sono comunque necessarie norme organiche strutturali, sulle quali i cittadini possano programmare i loro investimenti e le imprese organizzare le attività ed i livelli occupazionali, e non soltanto proroghe temporali di leggi vigenti,

impegna il Governo

a promuovere una normativa organica che consenta ai beneficiari di tutte le detrazioni fiscali vigenti relative al settore edilizio, di poter cedere il credito ad aziende e fornitori che hanno effettuato i lavori, garantendo al tempo stesso strumenti normativi adeguati che permettano a tutte le imprese di poter anticipare la liquidità necessaria.
9/2325-AR/1Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 consente in via generale il trasferimento e l'affitto di frequenze oggetto di diritti d'uso;
    l'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 consente i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario a un altro concessionario;
    il disposto del comma 4 dell'articolo 1 dei decreti concessori dispone che «È fatto assoluto divieto alla concessionaria di cedere a terzi, a qualunque titolo, in utilizzo gli impianti oggetto della presente concessione»;
    sussiste apparente contrasto tra la norma generale in materia di gestione dello spettro frequenziale di cui l'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 e le norme contenute nel decreto legislativo n. 177 del 2005 e nei decreti concessori;
    tale contrasto è solo apparente poiché l'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 consente già il trasferimento, che è nozione ampia comprensiva anche dell'affitto inteso quale trasferimento temporaneo; inoltre la norma di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 costituisce jus superveniens rispetto alle altre norme richiamate, giacché l'esplicita previsione della possibilità di affittare le frequenze – già ritenuta implicitamente inclusa nell'ordinamento di settore sulla scorta della precedente formulazione dell'articolo 14-ter – è stata resa esplicita a seguito della novellazione introdotta dal decreto legislativo n. 70 del 20132, di attuazione nell'Ordinamento nazionale della direttiva 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
    il richiamato jus superveniens ha pertanto carattere di prevalenza rispetto alle norme anteriori che andranno perciò interpretate e applicate coerentemente, tanto più se aventi natura di normazione secondaria e carattere individuale come sono i decreti concessori dell'attività di radiodiffusione sonora, o autorizzatoria;
    l'esplicitazione della facoltà di affittare le frequenze risponde al fine perseguito dalla Commissione europea di promuovere l'uso efficace ed efficiente dello spettro, a beneficio sia della migliore gestione delle frequenze, sia della concorrenza, nonché di assicurare prerogative equivalenti in tutta l'Unione europea in relazione alla gestione e alla fruizione dello spettro frequenziale;
    risulta molto opportuno incrementare il grado di certezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme richiamate, confermando l'applicabilità dell'affitto delle frequenze alla radiodiffusione sonora anche in considerazione del fatto che l'apparente contrasto evidenziato ha dato luogo a resistenze e non ha dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo

a garantire l'applicabilità dell'affitto delle frequenze alla radiodiffusione sonora, al fine di perseguire i princìpi e gli obiettivi indicati dalla direttiva e dalle norme nazionali di recepimento.
9/2325-AR/2Casciello, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 162 del 2019 contiene una proroga dei termini in materia economica e finanziaria;
    le misure antievasione contenute nel collegato fiscale (decreto-legge n. 124 del 2019) e nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), si pongono l'obiettivo di intervenire sui meccanismi di pagamento di alcune spese sostenute dalle persone fisiche, incentivando Fuso degli strumenti tracciabili e limitando il ricorso al pagamento per contanti;
    l'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 prevede che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri previsti nell'articolo 15 TUIR, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
    per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, tutte le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante al preciso fine di non perdere la detrazione stessa;
    tuttavia, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, in tanti rischiano di vedersi negare il rimborso delle spese da portare in detrazione, come ha dichiarato la Consulta dei Caf che ha chiesto un intervento dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze per rendere più graduale l'impatto della nuova normativa;
    ad alimentare le preoccupazioni contribuiscono i ritardi da parte di alcuni erogatori di servizi a dotarsi dei Pos, ma soprattutto la mancanza di conoscenza della nuova normativa da parte dell'intera platea di contribuenti, che non ha tempestivamente applicato le nuove disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di almeno tre mesi l'entrata in vigore della normativa in questione.
9/2325-AR/3Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'aula contiene, tra l'altro, norme specifiche che permettono di garantire al Ministero dell'interno tutte le sue attività legate alla sicurezza;
    è noto che mancano, nella pianta organica delle forze dell'ordine circa 20 mila unità;
    la recente analisi del Capo della Polizia, sulla carenza degli organici della Polizia di Stato e del delicato momento di turn over che riguarda un patrimonio di esperienze e professionalità, mette a fuoco uno dei principali problemi che riguardano la sicurezza del nostro Paese;
    l'invecchiamento dei nostri poliziotti e dei prossimi pensionamenti in massa è un problema non certo dell'ultima ora ma di una stasi nelle assunzioni e nella programmazione delle assunzioni che ci colpisce da almeno dieci anni;
    è tempo di agire con urgenza perché, indipendentemente dalle responsabilità passate, vi sia una immediata e strutturale inversione di tendenza come più volte richiesto e denunciato ed una pianificazione che consenta di evitare quella che, giustamente, il prefetto Gabrielli ha definito una tempesta perfetta;
    su questo tema, sarebbe auspicabile che tutte le parti politiche possano trovare coesione ed unità di intenti perché ne va della sicurezza di chi vive nel nostro Paese;
    pertanto sarebbe auspicabile ammettere alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ammettere alla partecipazione al corso di formazione professionale finalizzato all'assunzione, a partire dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, tutti i soggetti idonei del concorso pubblico bandito nel maggio del 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
9/2325-AR/4Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dell'aula – così detto Milleproroghe –, come ogni anno, tratta diversi temi: dalla detrazione per interventi di sistemazione a verde, dagli incentivi per la nautica da diporto, agli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici, fino a interventi alle fondazioni lirico-sinfoniche;
    in questo provvedimento divenuto «omnibus», nonostante tutte le promesse prese con diverse mozioni approvate in Aula, mancano impegni verso i piccoli comuni. Parliamo del 54 per cento del territorio nazionale, il 70,2 per cento dei comuni italiani, di territori che hanno costruito nei secoli l'immagine del Belpaese, con la loro identità, storia e bellezza. Li chiamiamo «comuni polvere» e sono i borghi medievali, paesini nascosti sulle dorsali appenniniche e alpine o i minuscoli nuclei urbani distesi sulle colline, tutti accomunati dalle stesse caratteristiche: meno di mille abitanti, a rischio di desertificazione demografica, futuro da ghost town;
    parliamo «soltanto» di 10 milioni di cittadini, il 17 per cento della popolazione nazionale, e questo dato è probabilmente alla base dello scarso peso specifico che questi territori riescono ad avere rispetto alle determinazioni della politica;
    in questo inizio 2020, l'avvio per tutti gli esercenti dell'obbligo di scontrino elettronico, ha comportato uno scambio intenso di pareri, anche di polemiche, rispetto all'imposizione e agli aggravi burocratico-operativi delle attività commerciali operanti nei piccoli comuni, dove la desertificazione è molto più di un rischio: 200 Comuni in Italia sono già privi di negozi e bar, altri si aggiungeranno nel prossimo futuro;
    problematica già da tempo denunciata da Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), che da tempo chiede una proroga dell'obbligo di rilascio dello scontrino elettronico nei piccoli comuni;
    seppur condivisibile lo spirito della norma, da più forze politiche, durante i lavori nelle commissioni referenti, è stato evidenziato che 1'applicazione di tale norme risulta particolarmente difficoltosa e onerosa per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni montani, sia in considerazione delle note problematiche relative alla copertura e funzionalità della rete wi-fi, sia per i costi elevati dei canoni fissi;
    posizione, in qualche modo, condivisa anche dal Governo nelle commissioni riunite I e V, in sede referente, che si è impegnato a trovare misure più organiche e strutturali per affrontare in maniera adeguata il problema della desertificazione commerciale nei piccoli comuni, anche accelerando i tempi per la ripartizione del fondo di 30 milioni di euro previsto nell'ultima legge di bilancio a sostegno delle attività economiche delle aeree interne del Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ricercare, d'intesa con Anci e Uncem, soluzioni idonee affinché la norma in oggetto sia almeno traslata e applicata in modo graduale nelle zone montane ad iniziare da quelle ove la rete wi-fi sia pienamente operativa;
   a valutare l'opportunità di aprire una nuova fase di discussione sul futuro dei piccoli comuni montani al fine di contrastare lo spopolamento delle aree marginali garantendo anche un adeguato livelli di servizi, supportando le piccole economie locali anche attraverso fiscalità agevolate, magari istituendo zone economiche speciali per sostenere e rendere più competitive le aree interne del Paese dove è più difficile fare impresa.
9/2325-AR/5Emanuela Rossini, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dell'aula – A.C. 2325 c.d. Milleproroghe – come ogni anno diventa un testo omnibus che ospita temi disparati: dalla stretta sulle regole per chi guida i monopattini, ai medici che potranno restare in servizio fino a 70 anni, all'assunzione di ricercatori nelle università, fino a interventi alle fondazioni lirico-sinfoniche;
    in questo provvedimento omnibus purtroppo mancano riferimenti e misure verso i piccoli comuni, nonostante tutti gli impegni ultimamente presi con le diverse mozioni approvate in Aula;
    parliamo del 54 per cento del territorio nazionale, il 70,2 per cento dei comuni italiani. Parliamo di territori che hanno costruito nei secoli l'immagine del Belpaese, grazie a borghi antichi spesso incastonati nei giacimenti di biodiversità delle aree protette;
    parliamo però «soltanto» di 10 milioni di cittadini, il 17 per cento della popolazione nazionale e questo dato è probabilmente alla base dello scarso peso specifico che questi territori riescono ad avere rispetto alle determinazioni della politica;
    il comma 107, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: «Al fine di promuovere, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli»;
    seppur condivisibile lo spirito della norma, da più forze politiche, durante i lavori nelle commissioni referenti, è stato evidenziato che l'applicazione di tale norme risulta particolarmente difficoltosa per i comuni montani, sia in considerazione del fatto che essi sono sprovvisti di una rete di ricarica, sia per le caratteristiche orografiche dei relativi territori specialmente per veicoli di cantiere;
    posizione, in qualche modo, condivisa anche dal Governo nelle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 3 febbraio 2020, che si impegna ad applicare tale norma in modo graduale e a recepire risorse economiche aggiuntive per i piccoli comuni montani anche in considerazione che le auto elettriche, ibride o a idrogeno hanno un costo superiore a quelle termiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricercare, d'intesa con Anci e Uncem, soluzioni idonee affinché la norma in oggetto sia applicata in modo graduale e aprire una nuova fase di discussione sul futuro dei piccoli comuni montani al fine di contrastare lo spopolamento delle aree marginali garantendo anche un adeguato livello di servizi ed escludere le limitazioni per mezzi di trasporto per cantiere.
9/2325-AR/6Plangger, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 del decreto-legge all'esame introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade ed autostrade ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati l'affidamento ad ANAS della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento ad un nuovo concessionario, l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;
    con questa norma derogatoria si pongono le basi per una revoca della concessione ad ASPI della gestione autostradale. Tale revoca determinerebbe gravi ricadute perché il Governo dovrebbe garantire ad ASPI un indennizzo particolarmente elevato (in termini di miliardi). Non secondaria appare inoltre la questione relativa alle pesanti e gravi ricadute sulla società ASPI con perdite di migliaia di posti di lavoro (circa 7.000 più l'indotto), ma anche la perdita di 10,5 miliardi di investimenti già pianificati e parzialmente approvati che certamente non verrebbero conclusi da una potenziale gestione pubblica;
    gli effetti negativi della revoca della concessione si risentirebbero anche sui mercati finanziari. Infatti parte del debito emesso da concessionario in obbligazioni è posseduto da quasi 17.000 risparmiatori che in caso di fallimento di ASPI si ritroverebbero con la perdita del patrimonio investito;
    si rileva inoltre come nell'articolo 35 si prevede che successivamente alla revoca, il concessionario opererebbe nella gestione sino al subentro del nuovo soggetto individuato mediante gara pubblica e che un'assegnazione anche temporanea ad ANAS potrebbe quindi violare gli articoli 42 e 43 della Costituzione;
    il «passaggio» della gestione ad ANAS potrebbe avere carattere espropriativo in assenza di un indennizzo e di un riequilibrio economico in ragione anche del lucro cessante che deriverebbe dal numero di anni residui della concessione. Inoltre la revoca della suddetta concessione si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea e dal Consiglio di Stato che impongono che la revoca di qualsiasi concessione sia assistita da adeguati meccanismi compensativi;
    tra l'altro le disposizioni dell'articolo 35 sono disomogenee rispetto al contenuto del decreto-legge e presentano problematicità anche sotto il profilo dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a riesaminare l'intero dossier sul sistema concessorio nazionale e a misurare quali potrebbero essere le ricadute, a scala nazionale e internazionale, relative alle partecipazioni di capitali privati in attività finanziarie promosse dallo Stato;
   ad analizzare quali possono essere, in termini di sicurezza della rete, i danni generati dalla temporanea assenza di un soggetto interlocutore responsabile della gestione.
9/2325-AR/7Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, reca tra le altre misure anche la proroga di termini relativi a interventi emergenziali;
    successivamente agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale, sono stati adottati diversi provvedimenti a favore delle popolazioni dei territori interessati dal sisma verificatosi dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore di territori colpiti da altri eventi sismici;
    lo stato di emergenza dichiarato sin dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato successivamente prorogato al fine di concludere la fase emergenziale e diversi interventi sono stati oggetto di provvedimenti che si sono susseguiti, da ultimo la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2019) e il decreto-legge n. 32 del 2019;
    nello specifico il decreto-legge n. 32 del 2019, nel prevedere contributi nel Centro Italia per i comuni di maggior dimensione demografica, fissa quale condizione per il beneficio l'avvenuta approvazione del rendiconto del «bilancio 2018» entro il 17 giugno 2019. Tale riferimento rischia però di escludere alcuni enti per le difficoltà incontrate nel processo di approvazione del rendiconto;
    la situazione di molti dei paesi del cratere sismico del Centro Italia è ancora grave, e tanti edifici sono ancora in stato di abbandono. I numeri dell'Ufficio ricostruzione non sono ancora confortanti, né per la quantità di pratiche presentate, né per quelle andate a buon fine. Purtroppo a distanza di anni è ancora alto lo stato di abbandono di alcune zone del cratere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di prevedere ulteriori e adeguate risorse finalizzate alla ricostruzione degli edifici e a sostegno dei territori delle zone del Centro Italia colpite dal sisma e di prorogare la data di riferimento per poter godere dei benefici previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019 e citati in premessa, al fine di includere fin dal decreto di riparto, i comuni che attualmente rischiano l'esclusione, evitando così di diminuire l'efficacia della norma.
9/2325-AR/8Acquaroli, Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 34 del provvedimento in esame prevede la sospensione fino al 30 giugno 2020 del pagamento dei canoni non ancora corrisposti alla data del 1o gennaio 2020 per le concessioni di pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
    la ratio del suddetto articolo si colloca nella prospettiva di intervenire sul versante dello scenario di criticità che al momento condiziona le imprese, circa 300, che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime, condizionate dalla rideterminazione dei canoni pertinenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2007 basata sull'applicazione dei valori Orni (Osservatorio mobiliare italiano);
    pertanto l'obiettivo si colloca nell'esigenza di contenere il contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria correlato al pagamento dei relativi canoni a seguito dell'applicazione dei nuovi canoni introdotti dalla legge n. 296 del 2006 il cui incremento in taluni casi, di oltre il 350 per cento, ha contribuito a maturare un notevole debito in capo alle citate imprese, talvolta insostenibile tanto da condurre le amministrazioni concedenti ad avviare procedure di decadenza e revoca delle concessioni;
    sebbene l'articolo 34 intenda operare una sorta di sterilizzazione semestrale del debito, nei fatti le difficoltà afferenti il comparto continuano a sussistere considerando che l'elemento di maggiore criticità del comparto si colloca segnatamente nel mancato riordino della materia in tema di canoni e concessioni demaniali;
    pertanto nelle more del riordino della materia, sarebbe auspicabile quantomeno riaprire i termini della definizione agevolata prevista dall'articolo 1, comma 484, della legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella prospettiva di intervenire sul contenzioso pendente, consentendo nel contempo allo Stato di recuperare le risorse spettanti;
    si evidenzia che lo scenario testé descritto rischia seriamente di minare la tenuta operativa delle imprese, in ragione dell'insostenibilità dei costi, maturati alla luce dell'incremento dei debiti, pertanto il rischio di chiusura o fallimento delle stesse appare verosimile con gli inevitabili riverberi in termini di riflessi occupazionali e di compromissione delle potenzialità turistico-ricreative del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire i termini della definizione agevolata prevista dall'articolo 1, comma 484, della legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché dall'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella prospettiva di offrire sostegno a circa 300 imprese, nelle more del riordino complessivo della materia afferente la configurazione dei canoni delle concessioni demaniali.
9/2325-AR/9Baldini, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
    il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cosiddetto decreto-crescita), ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al disegno legislativo 117/2017. La disposizione inoltre ha differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali;
    riscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal Codice del Terzo settore (CTS), è elemento che qualifica un ente quale Ente del Terzo settore (ETS) dando conseguentemente la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla riforma del settore;
    il codice, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e ulteriori sei mesi alle regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza;
    ad oggi, il decreto istitutivo del Runts non risulta ancora emanato;
    come espressamente ammesso dalla sottosegretaria Puglisi, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Commissione Affari Sociali lo scorso 5 febbraio, la realizzazione del Registro unico presenta una notevole complessità perché dovrà tener conto sia dell'elevato numero dei registri attualmente esistenti (e delle amministrazioni coinvolte), sia della disomogeneità dei registri tra loro e rispetto alle caratteristiche previste dal nuovo Registro e anche per il fatto che il nuovo registro dovrà essere compatibile e comunicante con il registro delle imprese;
    la pluralità degli attori (pubblici e privati) coinvolti in tale processo, peraltro, ha determinato un'inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione degli atti e, ad oggi, rimangono ancora alcuni nodi particolarmente importanti da sciogliere: in particolare, si sta discutendo sulle modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso, sulla duplice iscrizione delle reti associative e sulle modalità di comunicazione dei dati tra registro delle imprese e RUNTS;
    sempre secondo la sottosegretaria, l'obiettivo del Ministero sarebbe quello di sottoporre lo schema di decreto alla conferenza Stato-regioni nel mese di marzo 2020 e dall'acquisizione dell'intesa, se raggiunta, decorrerà il termine di sei mesi occorrente ad Unioncamere per rendere operativo il Registro;
    la mancata emanazione del decreto istitutivo del Runts e i successivi adempimenti di attuazione da parte delle regioni fanno ritenere che il registro potrà essere effettivamente operativo non prima di un ulteriore anno ma, certamente, non prima del termine del 30 giugno concesso alle realtà del Terzo Settore per l'adeguamento dei rispettivi statuti,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle imprese sociali.
9/2325-AR/10Bellucci, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa vigente prevede che l'incarico di magistrato onorario cessi al compimento del sessantottesimo anno di età;
    il personale del giudice di pace è essenziale per l'alleggerimento dei carichi di lavoro che gravano sulla magistratura, nei limiti di competenza e funzionalità previsti dal nostro ordinamento. L'allontanamento del personale dei giudici onorari attualmente in servizio comporterebbe la perdita di esperienza, professionalità e conoscenza determinata da anni di attività;
    i giudici di pace, oltre al ruolo essenziale sopra richiamato, si trovano oggi in larga parte privi di forme di assistenza, previste invece per ogni altra figura lavorativa, e si vedono riconosciuti una retribuzione a sentenza, divenendo così di fatto una delle ultime categorie che lavora a cottimo in Italia;
    entro il 2020 circa un 20 per cento dei giudici di pace saranno in scadenza e, in attesa dei nuovi futuri arrivi, si determinerebbe un vuoto l'organico e una dispersione delle competenze,

impegna il Governo

ad apportare ogni modifica normativa utile al fine di consentire ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 162 del 2019 di essere prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.
9/2325-AR/11Bignami, Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame C. 2325 reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    dal 1o luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica introdotte dal decreto-legge n. 119 del 2018 che ha apportato importanti modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, soprattutto in considerazione dei tempi di trasmissione delle stesse;
    il decreto-legge n. 119 del 2018, Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime transitorio nell'ambito del quale si prevede una attenuazione o annullamento delle sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica;
    dopo il termine del periodo di moratoria sanzionatoria, e quindi dal 1o ottobre 2019 in avanti, sarà sempre sanzionata la tardività nell'emissione della fattura anche se l'imposta viene liquidata correttamente, quindi l'eventuale violazione è sanzionabile in misura fissa da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso;
    tutto ciò provoca forti preoccupazioni per aziende e professionisti soprattutto tra i piccoli esercenti, per il rischio di pesanti sanzioni anche per bevi ritardi nell'invio di fatture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la riapertura della cosiddetta moratoria sanzionatoria delle irregolarità formali fino al 31 dicembre 2019, soprattutto in considerazione del fatto che non hanno provocato una evasione tributaria, rappresentando le stesse una pura irregolarità formale, evitando così accanimenti nei confronti di contribuenti colpevoli non di volontà di evadere l'imposta, ma semplicemente di poca dimestichezza con il nuovo mondo digitale e le sue peculiarità.
9/2325-AR/12Bucalo, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori, e nello specifico dispone misure in materia di innovazione tecnologica;
    a parecchi mesi dalla nascita di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale attraverso il quale è possibile identificarsi presso siti pubblici dello Stato italiano e ottenerne i servizi on line con un'unica identità digitale, molti dubbi circa l'efficienza e l'efficacia del sistema non risultano dissipati;
    testimoniano tutto ciò, le disordinate dichiarazioni di illustri rappresentanti del Governo, le inchieste giornalistiche di giornali on line specializzati, le parecchie lamentele da parte degli utenti e le imbarazzanti risposte degli Identity provider SPID, circa le procedure per il rilascio dello SPID stesso, che mettono a nudo le pesanti responsabilità della Presidenza del Consiglio da cui dipende direttamente AGID, struttura che dovrebbe implementare l'Agenda Digitale Italiana;
    sono sorti, inoltre, molti equivoci e diverse libere interpretazioni in ordine al valore che si riconosce ai documenti necessari per richiedere lo SPID;
    all'inizio di gennaio il Ministro per l'innovazione digitale ha reso alcune dichiarazioni in ordine alla password di Stato, che hanno generato ambiguità tra gli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, affinché si possa intraprendere con urgenza ogni iniziativa parlamentare necessaria e finalizzata a garantire un dibattito parlamentare serio e concreto, di chiarire l'orientamento del Governo in ordine alla cosiddetta password di Stato e a delineare e programmare il processo dello sviluppo digitale in Italia, partendo proprio dalla riforma dello SPID e dalla sua eventuale gestione pubblica in luogo degli Identity provider privati che, fino ad oggi, hanno erogato circa 5 milioni e 700 mila identità digitali.
9/2325-AR/13Butti, Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    tra gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto vi sono norme tese alla implementazione degli strumenti di trasmissione digitale nella prospettiva di attuare una dematerializzazione delle trasmissioni sia esse economiche che amministrative e promuovere le transizioni elettroniche di documenti e pagamenti: tra questi si evidenzia l'articolo 1 comma 8 in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
    nella medesima prospettiva si colloca la ratio dell'articolo 42 del provvedimento che prevede specifiche misure atte a garantire alla Presidenza del Consiglio lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese;
    si ricorda che l'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha istituito la cosiddetta ricetta medica dematerializzata, prevedendo in tal modo la sostituzione della ricetta medica cartacea per le prescrizioni di farmaci, di esami e prestazioni specialistiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale con la trasmissione telematica dei dati della ricetta medesima al Ministero dell'economia e delle finanze;
    in questa medesima prospettiva si potrebbe collocare la dematerializzazione dei buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia che attualmente mantengono la loro configurazione cartacea;
    sarebbe pertanto auspicabile consentirne l'erogazione in formato elettronico mediante accreditamento mensile nella Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono, al fine di consentire la definizione di un modello organizzativo maggiormente funzionale alle esigenze degli utenti nella prospettiva anche di consentire un controllo delle dinamiche di erogazione e riscossione del buono, ridurre gli oneri in capo all'Amministrazione e garantire uno strumento di assistenza puntuale ai cittadini affetti da celiachia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la dematerializzazione dei buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia attraverso la loro erogazione in formato elettronico mediante accreditamento mensile nella Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
9/2325-AR/14Caiata, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di una imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate;
    una tassa per litro non incentiverà i consumatori a sostituire le bevande ad alto contenuto di zucchero con alimenti a contenuto di zucchero inferiore, ma a sostituire il bene tassato con beni surrogati, evidentemente anche di qualità inferiore;
    la misura rischia di compromettere la filiera agroalimentare per la gestione e la produzione di importanti colture che in alcuni territori esercitano un peso, anche di carattere sociale, di primaria importanza;
    si tratta di un'imposta che va a colpire le aziende in un momento particolarmente critico per il mercato, dato che negli ultimi 10 anni il consumo di bibite gassate è calato del 25 per cento e che la suddetta imposta andrebbe a ridurre ulteriormente consumi e vendite per il comparto;
    alcune imprese del settore della produzione di soft drink hanno già annunciato che, in ragione dell'introduzione delle nuove tasse, delocalizzeranno i propri stabilimenti, creando gravi disagi all'occupazione;
    la difesa delle produzioni locali come quella bieticolo-saccarifera è una priorità per continuare a garantire la qualità dei prodotti simbolo dell'agroalimentare Made in Italy. La bieticoltura ricopre un ruolo rilevante sotto il profilo agronomico e ambientale per il contributo alla conservazione delle caratteristiche dei suoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore dell'imposta in oggetto almeno all'anno 2022, in modo da consentire una riflessione su una sua eventuale rimodulazione che tuteli la filiera da conseguenze regressive ed anti-competitive, che potrebbero portare alla chiusura e rilocalizzazione di numerose realtà produttive sul territorio, ovvero sulla sua soppressione.
9/2325-AR/15Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;
    in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria);
    nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;
    in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
    siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;
    la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza;
    inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;
    a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro pur avendo superato le successive prove venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;
    sebbene, il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settembre 2019 ha disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del tribunale amministrativo privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13.09.2019 dal TAR Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subito sino ad oggi.
9/2325-AR/16Cirielli, Prisco, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
    con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo dal 2018 al 2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei «costi efficienti»;
    inoltre, la suddetta delibera 443 del 2019 prevede di attivare un percorso di approvazione che include la proposta del gestore (da applicare in ragione della realtà territoriale di zona), la validazione dall'ente territoriale che svolge le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3-bis del disegno di legge n. 138 del 2011 e, infine, l'approvazione di ARERA;
    solo al termine del suddetto procedimento sarà possibile disporre del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe Tari, di competenza dei Comuni;
    pertanto, la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA stravolge il percorso che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell'impianto TARI, incrementando peraltro i costi a carico dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare, mediante interventi normativi, il criterio medio-ordinario di cui all'articolo 57-bis, comma 1, lettera a) almeno fino al 30 aprile 2022;
   a valutare l'opportunità di predisporre tutti gli interventi normativi necessari per ripristinare le modalità di approvazione dell'impianto TARI in vigore precedentemente alla delibera in oggetto.
9/2325-AR/17Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il Porto Canale di Cagliari – ricompreso nell'ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna – è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto ministeriale 1o marzo 1967, in conseguenza della «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari»;
    la citata Autorità – in considerazione del fatto che con la costruzione del Porto Canale fosse stato già modificato, irrimediabilmente, lo stato dei luoghi e che la spiaggia in questione, in realtà, non risulta più esistente – ha più volte richiesto la riduzione del summenzionato vincolo paesaggistico, al di fuori delle dighe foranee delimitanti il Porto in questione;
    la destinazione dell'area interessata a Porto Industriale è stata stabilita nell'ambito degli interventi finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa approvazione del CIPE, e che la costruzione della medesima opera ha avuto un costo complessivo pari a mille miliardi delle vecchie lire;
   considerato che:
    il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo non ha ritenuto di dover procedere alla nuova delimitazione del vincolo e che, anzi, insiste affinché venga attivata ogni possibile azione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, modificati con la realizzazione dell'infrastruttura in questione;
    di recente, inoltre, il Giudice Amministrativo ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per la costruzione del Porto Canale e che, a fronte di tale situazione, su parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari e dell'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si è dato avvio al procedimento per il rilascio, ai sensi dell'articolo 146, decreto legislativo n. 42 del 2004, delle autorizzazioni «ora per allora»;
    con Provvedimento n. 209/31 maggio 2019, il Presidente dell'Autorità Portuale ha rilasciato – in forza dei pareri favorevoli espressi da tutte le Amministrazioni coinvolte, ivi compresa la Soprintendenza – la citata autorizzazione;
   atteso che:
    la Soprintendenza, nonostante il parere favorevole espresso in seno alla Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, ha ritenuto, su direttiva del proprio Direttore Generale, di dover rettificare il predetto parere e di proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   ritenuto che:
    la suindicata situazione, in ragione dei tempi ben più lunghi per il rilascio di qualsivoglia autorizzazione utile alla realizzazione di qualsiasi intervento strutturale, ha determinato il blocco di investimenti per oltre 100 milioni di euro, con conseguente, annunciata perdita dei posti di lavoro;
   rilevato che:
    nella riunione svoltasi qualche mese addietro presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Sovrintendenza ha confermato il proprio parere contrario e che il Sindaco del Comune di Cagliari, con nota in data 8 luglio 2019, ha richiesto l'intervento del Governo, al fine di consentire il superamento della situazione e garantire lo sblocco degli investimenti e la tutela dei posti di lavoro,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di garantire lo sblocco degli investimenti annunciati dagli operatori economici interessati per lo sviluppo del Porto Canale di Cagliari, con conseguente tutela dei posti di lavoro.
9/2325-AR/18Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori tra cui si inseriscono anche disposizioni urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare;
    considerati i problemi sempre più attuali legati al fenomeno dell’« Italian Sounding», vale a dire alla diffusione di prodotti che non hanno nulla di italiano, né gli ingredienti o i materiali utilizzati, né il luogo di produzione, così come avviene con il greenwashing che interessa prodotti che solo apparentemente, grazie a furbissime operazioni di marketing, sembrano naturali o addirittura ecologici e che invece inquinano e danneggiano la salute;
    tutto ciò causa enormi danni al vero Made in Italy, che andrebbe tutelato e difeso con strumenti più efficaci, e rende improcrastinabile la necessità di un'implementazione di politiche di contrasto all’Italian sounding attraverso una lotta efficace alla contraffazione che si nutre di parole, colori, località e immagini false che danneggiano non solo il made in Italy, ma anche la salute delle persone che sono nell'impossibilità di conoscere la reale origine e composizione dei prodotti comprati;
    tenuto conto dei nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere ogni necessaria iniziativa, anche attraverso provvedimenti di prossima emanazione, volta ad incrementare il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding.
9/2325-AR/19Luca De Carlo, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, relativa a indennizzi per perdite subite a seguito delle crisi libica e venezuelana;
    a tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
    la norma prevede che ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia, aventi crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011, possa essere concesso un contributo a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra di diritto, in proporzione all'entità del contributo erogato, nella titolarità del credito vantato dai beneficiari;
    le ragioni addotte dal Governo per l'abolizione appaiono del tutto inaccettabili in relazione alle difficoltà e ai patimenti dei nostri connazionali. L'abolizione del fondo per gli indennizzi per perdite subite a seguito delle crisi libica e venezuelana avviene perché «la disposizione non ha trovato finora attuazione, anche in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti “de minimis”, dell'obiettiva difficoltà di perimetrare correttamente il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.»,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di ripristinare il fondo per gli indennizzi per perdite subite a seguito delle crisi libica e venezuelana, triplicandone l'ammontare originariamente previsto. Le maggiori coperture dovranno farsi valere con un definanziamento di pari importo del fondo attualmente previsto per il Reddito di Cittadinanza.
9/2325-AR/20Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica nello specifico l'articolo 4 prevede disposizioni recanti proroga di termini in materia economica e finanziaria;
    l'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e attività assimilate memorizzino elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri;
    nello specifico ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 2 del suindicato decreto legislativo l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'agenzia decentrate dei corrispettivi decorre dal 1o gennaio 2020 per tutti i commercianti al dettaglio, pubblici esercizi e attività assimilate che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari complessivo inferiore a 400.000 euro;
    il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, novellando la suddetta norma, ha introdotto una fase transitoria in ragione della quale durante il primo semestre di applicazione dell'obbligo di cui in premessa, fermo restando la memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazione dell'IVA sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro un termine più ampio, nello specifico entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
    gli interventi orientati a facilitare l'attuazione dell'obbligo suindicato si collocano nella prospettiva di consentire agli esercenti di dotarsi della strumentazione adeguata e di poter adeguare quella esistente fino alla messa in uso definitiva del registratore telematico;
    malgrado risulti evidente che la ratio del legislatore sia quella di evitare aggravi di carattere procedurale che potrebbero rischiare di penalizzare gli esercenti, segnatamente i commercianti al dettaglio, la sussistenza della fase transitoria di cui al comma 6-ter, limitata al primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, risulta irrisoria non consentendo — in un lasso di tempo così limitato — un funzionale adeguamento tecnologico e procedurale degli esercenti all'obbligo di cui in premessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere all'intero primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la fase transitoria di cui all'ultimo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nella prospettiva di alleggerite gli adempimenti procedurali degli esercenti.
9/2325-AR/21Donzelli, Silvestroni, Ciaburro, Caretta, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
    chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti;
    alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10,32 per cento su base nazionale;
    una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18.67 per cento) a fronte di carichi di lavoro elevati;
    la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;
    il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani,

impegna il Governo:

   ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione;
   a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno d'età.
9/2325-AR/22Ferro, Prisco, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica;
    la legge di bilancio per il 2019 aveva disposto l'estensione del meccanismo della cedolare secca, una sorta di flat tax sui redditi da locazione, per l'affitto di talune categorie di immobili commerciali, già previsto per le locazioni ad uso abitativo;
    applicando la tassazione a cedolare secca e, quindi, l'aliquota agevolata sul reddito da locazione, il locatore sceglie di sostituire la tassazione ad aliquota variabile Irpef, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo con l'applicazione di un'imposta sostitutiva;
    la mancata proroga all'anno in corso dell'applicabilità del meccanismo della cedolare secca agli affitti commerciali, nonostante la stessa fosse circoscritta a quelli con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, ha inferto l'ennesimo colpo durissimo a negozi e botteghe già duramente messi alla prova dalla perdurante crisi economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reintrodurre, attraverso apposita proroga della relativa applicabilità anche all'anno in corso, la cedolare secca sugli affitti commerciali.
9/2325-AR/23Foti, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede norme recanti la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;
    nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, le stesse sono strutturate su base provinciale e aggiornate triennalmente in relazione alle posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti;
    la legge 21 del 25 febbraio 2016 (di conversione del decreto-legge 210 del 2015) ha prorogato di un anno scolastico la validità delle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il triennio 2014/2017;
    la chiusura delle GAE ha portato all'esclusione di moltissime unità di personale docente, in particolar modo di chi è in possesso del diploma abilitante come ITP e delle maestre;
    appare perciò evidente che l'attuale situazione di precariato e di contratti a tempo determinato richieda urgentemente l'attivazione di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema scolastico con l'utilizzo del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di tutto personale avente diritto nelle graduatorie ad esaurimento, e che inoltre l'inserimento in GAE costituisca una seconda possibilità di assunzione a tempo indeterminato e che tutti i docenti abilitati attualmente inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, o solo abilitati, possano beneficiarne,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative di competenza, entro il 30 giugno 2020, al fine di disporre l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.
9/2325-AR/24Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 prevede «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», noto come «decreto milleproroghe»;
    in particolare, tale testo prevede la proroga della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali; tuttavia, non considera gli episodi di maltempo che si sono abbattuti anche nel mese di dicembre 2019, che hanno arrecato gravi danni agli operatori del commercio nelle province di Bari e Barletta Andria e Trani;
    l'alternarsi delle descritte condizioni climatiche sempre più ricorrenti, a causa della tropicalizzazione delle regioni del Sud Italia, aggrava ulteriormente un quadro già precario per gli operatori del commercio, notoriamente in difficoltà a causa dell'elevata pressione fiscale e della spietata concorrenza cinese;
    urge garanzia di equità territoriale vantaggio del sud, nel rispetto del principio di uguaglianza e soprattutto nel rispetto dell'Unità nazionale,

impegna il Governo

a porre in essere le misure idonee ad avviare azioni di tutela dei danni patrimoniali e commerciali subiti dagli imprenditori esercenti l'attività nei territori delle province di Bari e Barletta Andria e Trani, anche attraverso la concessione ai Comuni delle suddette province i fondi per adottare misure economiche di sostegno per l'immediata ripresa delle attività commerciali e produttive compromesse dagli eventi meteorologici del mese di dicembre 2019.
9/2325-AR/25Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva prorogato al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017;
    tuttavia, l'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aveva esteso la «validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010», con esclusione, quindi, di quelle approvate in precedenza e più volte prorogate, da ultimo fino al 31 dicembre 2018;
    l'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che «i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati»; la disciplina sulla vigenza e sull'utilizzazione delle graduatorie è ora contenuta nello stesso articolo 1, comma 147, legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui: «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
     a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
     b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
     c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione»;
    la scelta compiuta dal legislatore di lasciar cadere le graduatorie approvate prima e durante l'anno 2010 non appare ragionevole. Infatti, l'articolo 1, comma 147, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, allo scopo di superare una presunta esaurita idoneità all'assunzione dei candidati che vi sono collocati, una procedura finalizzata alla verifica della «perdurante idoneità», mediante la «frequenza obbligatoria», da parte loro, «di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità...», nonché il «superamento... di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne [per l'appunto] la perdurante idoneità»;
    non appare comprensibile la ragione per la quale una simile misura non possa essere estesa anche ai candidati collocati nelle suddette graduatorie, così come, del resto, l'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge n. 145 del 2018, aveva previsto per le graduatorie approvate nel 2010;
    pertanto, gli idonei collocati nelle graduatorie approvate prima e durante l'anno 2010 risulterebbero sottoposti ad un trattamento discriminatorio rispetto agli idonei collocati nelle graduatorie salvaguardate dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative finalizzate ad estendere la validità delle graduatorie concorsuali approvate prima del 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la cui efficacia è stata, anno per anno, prorogata fino al 31 dicembre 2018 (da ultimo, l'articolo 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017), fino al 31 dicembre 2021.
9/2325-AR/26Gemmato, Prisco, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    nello specifico l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede norme recanti la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca, e nello specifico è stato introdotto, in sede referente, il comma 5-sexies che prevede una proroga dell'applicazione delle misure, tra le altre, per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale;
    in coerenza con la suddetta ratio, le misure tese alla valorizzazione e alla promozione della competitività del sistema universitario italiano, segnatamente a livello internazionale, dovrebbero coinvolgere tutte le strutture universitarie italiane sia esse tradizionali che telematiche;
    si evidenzia che le università telematiche sono state istituite con decreto ministeriale 17 aprile 2003, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, quali istituzioni universitarie pubbliche non statali, promosse da soggetti pubblici o privati, riconosciute e accreditate secondo criteri e procedure definite dallo stesso decreto;
    le università telematiche attivano corsi di studio a distanza e rilasciano titoli accademici di livello universitario, equivalenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali in virtù delle procedure di accreditamento necessarie per poter erogare il servizio con standard qualitativi assolutamente corrispondenti valutati dall'Anvur: pertanto è legittima una totale equivalenza tra le due fattispecie universitarie;
    l'istituzione delle università telematiche risponde all'esigenza, costituzionalmente sancita di garantire a tutti gli strumenti per raggiungere i più alti gradi degli studi: pertanto la possibilità di fruire di corsi di livello universitario a distanza e da remoto o comunque attraverso strumenti di accesso alternativi consente anche agli studenti impossibilitati per ragioni economiche, fisiche o logistiche di poter accedere ad un percorso universitario;
    a tal riguardo si evidenzia ulteriormente che l'istituzione delle università telematiche risponde a linee d'azione sviluppate nell'ambito della stessa Unione europea in materia di utilizzo delle metodologie di insegnamento basate sull'utilizzo «delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza»;
    malgrado siffatti presupposti, risulta che in data 23 dicembre 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia adottato il decreto ministeriale n. 1171 con cui si dispone che i corsi di studio nelle classi di laurea relative, tra l'altro, a psicologia e scienza della formazione, possano essere erogate solo in presenza e, dunque, non più in via telematica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021;
    al momento il decreto non risulta essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e risulta essere stato rimosso anche dal sito del MIUR, malgrado sia nelle disponibilità degli atenei destinatari delle norme in esso introdotte;
    la notifica del citato decreto ministeriale ha avuto un significativo impatto tra gli studenti iscritti nei vari corsi di laurea, oggetto delle nuove disposizioni del decreto, presso le università telematiche, in ragione delle potenziali conseguenze che tali norme potrebbero comportare non solo sul prosieguo del percorso accademico degli stessi ma anche sulla palese violazione del diritto allo studio di tutti gli studenti italiani;
    ulteriori confusione e perplessità si collocano nel fatto che la decisione di intervenire sulla materia sia stata presa dal Ministro pro tempore Fioramonti, alla vigilia delle sue dimissioni,

impegna il Governo

a rivedere il testo del decreto in premessa prevedendo un tavolo di confronto con i soggetti interessati e coinvolti dalle disposizioni dello stesso nella prospettiva di tutelare il diritto allo studio degli iscritti nonché salvaguardare l'equivalenza tra istituzioni universitarie, tradizionali e telematiche, prevista e riconosciuta dalla normativa vigente.
9/2325-AR/27Lollobrigida, Frassinetti, Bellucci, Mollicone, Bucalo, Silvestroni, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame teca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
    la legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto decreto fiscale) ha introdotto nuovi obblighi fiscali in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e sub-appalti già a partire dal 1o gennaio 2020;
    in particolare, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto l'obbligo per il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dovranno effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali;
    così facendo, lo Stato impone ai committenti di verificare ogni mese tutte le ritenute fiscali relative ai lavoratori utilizzati il mese precedente nelle opere e nei servizi commissionati: il committente deve infatti chiedere copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, subappaltatori, consorziati ecc. e, ricevuta la documentazione, la dovrà verificare;
    i nuovi obblighi, peraltro, richiedono inevitabilmente l'impiego di software dedicati necessari per la corretta effettuazione di tali adempimenti, che tuttora non sono disponibili, con il rischio, più che concreto, di bloccare l'attività di interi settori, come denunciato all'unisono da ABI, ANCE, Assortirne, Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti);
    in particolare, oltre ai tempi strettissimi per l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti (entro il 17 febbraio le imprese appaltanti, tramite i loro intermediari, dovranno trasmettere i dati relativi alle ritenute applicate), ci sono ancora molti profili che richiedono ulteriori approfondimenti per consentire l'adeguamento dei processi gestionali e amministrativi, sia delle imprese committenti sia di quelle esecutrici;
    poter confidare su un quadro regolatorio chiaro in tutti gli aspetti è un presupposto imprescindibile per consentire alle imprese di riorganizzare i processi amministrativi e gestionali e di eseguire correttamente i nuovi adempimenti che, altrimenti, si pretenderebbe di ottenere «al buio»;
    a conferma delle difficoltà rilevate, basti considerare che si stima che il 95-98 per cento delle imprese non è in regola con le nuove disposizioni e non per colpa propria ma per motivi oggettivi;
    l'impresa, peraltro, può essere esonerata dalla stretta sugli appalti solo se presenta il Documento unico di regolarità fiscale (Durf), ma le tempistiche per il rilascio del Documento sono estremamente variabili e si va dal «le faremo sapere» ai dieci giorni, fino ad alcuni casi, limite, di trenta giorni;
    sarebbe necessario, inoltre, un sistema automatizzato e digitalizzato di rilascio dei certificati per evitare il rischio ingolfamento degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo:

   a procrastinare al secondo semestre 2020 l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti;
   a valutare l'opportunità di aprire un tavolo tecnico-politico con le principali organizzazioni rappresentative di settore volto a individuare soluzioni alternative che, a parità di efficacia, semplifichino le procedure vigenti ed evitino oneri spropositati a carico delle imprese derivanti anche da nuovi e insostenibili compiti di controllo.
9/2325-AR/28Lucaselli, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Legge n. 244 del 31 dicembre 2012 il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare due o più decreti legislativi finalizzati a rivedere, in termini riduttivi, le dotazioni organiche complessive del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa;
    i provvedimenti emanati successivamente perseguirebbero l'obiettivo di far conseguire, entro il 2024, per un verso, una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento; per un altro verso, una riduzione generale a 150.000 unità, con riferimento al personale militare delle tre Forze armate, nonché a 20.000 unità avuto riguardo a quello civile del Ministero della difesa;
    il Governo ha esercitato il potere delegato con diversi decreti legislativi, tra i quali quello del 28 gennaio 2014, n. 8, con cui è stato appunto confermato il conseguimento, entro il 2024, della citata riduzione generale che il suindicato intervento di riduzione va a sommarsi alla contrazione del personale già disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
   considerato che la perseguita riduzione, con particolare riferimento al personale militare, e il limitato ricambio generazionale incidono in modo assolutamente negativo sull'intero sistema della difesa nazionale, e ciò in un periodo nel quale, al contrario, anche in ragione del complicato quadro internazionale, l'amministrazione della difesa dovrebbe dotarsi di un numero di uomini ben superiore a quello attualmente previsto;
    ritenuto che appare necessario, quantomeno, intervenire per rinviare, di almeno un decennio, il termine previsto del 2024 per il raggiungimento degli obiettivi imposti dai suindicati provvedimenti normativi, al fine di consentire, nel frattempo, l'approvazione di una riforma complessiva dell'organizzazione della difesa che permetta all'Italia di competere, anche sul piano militare, con gli altri Stati coinvolti nei vari e delicati scenari internazionali,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere il rinvio, di almeno un decennio, del termine del 2024 previsto per il raggiungimento degli obiettivi numerici imposti dagli atti normativi in questione, consentendo, nel frattempo, l'approvazione di una riforma complessiva dell'organizzazione della difesa che permetta all'Italia di competere, anche sul piano militare, con gli altri Stati coinvolti nei vari e delicati scenari internazionali.
9/2325-AR/29Mantovani, Deidda, Ferro, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica;
    la legge di bilancio per il 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto la cosiddetta plastic tax, vale a dire una tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso;
    la norma, volta a disincentivare l'uso di tali prodotti, rischia di danneggiare tutto il relativo comparto produttivo nazionale, al quale sarà richiesto il pagamento di una tassa pari a 45 centesimi su ogni chilogrammo di plastica contenuto nei manufatti in plastica a singolo impiego, con conseguenti ricadute occupazionali negative;
    inoltre, la maggior spesa sostenuta dai produttori potrebbe ricadere, almeno in parte, sui consumatori finali e, quindi, sulle famiglie;
    in considerazione della necessità di disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni inerenti all'imposta, è previsto che esse saranno efficaci a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro maggio 2020,

impegna il Governo

a prorogare l'entrata in vigore della plastic tax, e, nel periodo di proroga, a valutare la possibilità di attivare un tavolo di confronto con i produttori per rivedere l'imposta sui MACSI con la finalità di non danneggiare le imprese, salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i consumatori.
9/2325-AR/30Meloni, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015 sono stati istituiti i Teatri di rilevante interesse culturale e i Teatri Nazionali;
    il sistema dei teatri pubblici e privati in Italia è nettamente sottofinanziato rispetto la media europea: l'Italia non supera lo 0,2 per cento del PIL mentre la Francia supera l'1 per cento per cento;
    il mancato aumento di fondi, richiesto più volte dal settore, rischia di minare la stabilità produttiva di molti dei Teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri nazionali, tra cui il Teatro Eliseo;
    sul Teatro Eliseo fu posto un vincolo dal Mibact per la garanzia delle finalità artistiche della struttura per il bene della comunità culturale nazionale e romana;
    la crisi economica del Teatro italiano apre rischi per la situazione dei lavoratori, già precari e soggetti a rapporti di lavoro intermittenti;
    come indicato dai principali soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore spettacolo, è necessaria e urgente la riforma del sistema di finanziamento pubblico della cultura, stabilendo criteri più equi nella distribuzione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo;
    il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani ha annunciato la disponibilità del ministro della cultura ad aprire immediatamente un tavolo per la risoluzione della crisi del Teatro Eliseo e del teatro italiano,

impegna il Governo

a istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di lavoro, coinvolgendo i principali soggetti istituzionali, volto alla individuazione di misure finanziarie per la definizione di soluzioni per le crisi economiche e produttive in cui versano i teatri italiani, con particolare riguardo alla situazione dei lavoratori, e a porre in essere iniziative di carattere finanziario per evitare la chiusura del Teatro Eliseo.
9/2325-AR/31Mollicone, Cassinelli, Ciaburro, Caretta, Casciello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori al fine di garantire la risoluzione di problematiche legate ad imminenti scadenze;
    la legge 8 maggio 2012, n. 65, recante «disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”» all'articolo 1, sancisce che «la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa»;
    a fine 2020 cesserà di esistere l'Agenzia Torino 2006 e di conseguenza, non si conosce la destinazione delle risorse finanziarie stanziate e collegate alla legge n. 65 del 2012 che identifica S.C.R. Piemonte come unica stazione appaltante;
    i Comuni Olimpici di Torino 2006 e le rispettive Unioni Montane costituiscono parte attiva nel processo legato alla valorizzazione e alla promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali, e allo stato attuale necessitano di fondi e strutture adeguati per poter dar seguito ai progetti in parte già approvati da Fondazione 20 marzo 2006;
    potrebbe costituire un valido apporto, al fine di evitare la dispersione di fondi già stanziati, consentire di assegnare le competenze in carico ad Agenzia Torino 2006, anche ai Comuni Olimpici di Torino 2006 o alle rispettive Unioni Montane, modificando la parte della citata legge n. 65 del 2012 che identifica in SCR Tunica stazione appaltante;
    tale modifica, pur garantendo il rispetto della normativa connessa alle opere pubbliche, in quanto si tratterebbe di Stazioni Appaltanti che già operano e sono iscritte all'A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso l'A.N.A.C., consentirebbe di sveltire l’iter, suddividendo gli interventi su più strutture organizzate e formate;
    valutata l'opportunità di intraprendere, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo volta ad ampliare, la possibilità di appalto prevista dalla legge n. 65 del 2012, anche in capo alle Stazione Appaltanti dei comuni interessati e non esclusivamente alla società di committenza Regione Piemonte Spa, anche al fine di risolvere le tempistiche dettate dall'aver previsto di far ricadere su una unica stazione appaltante, già a servizio della Regione Piemonte, tutti gli appalti finanziati con la legge n. 65 del 2012,

impegna il Governo

a prevedere la proroga dell'Agenzia Torino 2006 o, in subordine, a valutare l'opportunità di provvedere, con il prossimo provvedimento utile, che le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 e tutte le attività ancora pendenti siano trasferite alla Regione Piemonte anche al fine di evitare la dispersione delle risorse già stanziate e finalizzate per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali, dando altresì seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2325-AR/32Montaruli, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori tra cui si inserisce anche la proroga in materia di assunzioni e la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;
    per quanto concerne la mobilità del personale docente delle scuole, la domanda di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2020/2021 dovrebbe essere presentata per i docenti tra la fine del mese di febbraio e la metà del mese di marzo, anticipando l’iter rispetto al passato;
    in base a quanto preannunciato dal Governo, subito dopo la chiusura delle iscrizioni degli studenti delle prime classi, nel periodo di febbraio 2020 sarà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2020/2021 e, immediatamente dopo, si potranno presentare le istanze online della mobilità. Quindi entro la metà del mese di marzo 2020 saranno scaduti i termini di presentazione della domanda di mobilità;
    tutto ciò accadrà con estremo pregiudizio per quanti, docenti di ruolo con possibilità di fare il concorso per accedere all'insegnamento delle scuole superiori, rischiano di non poter chiedere il trasferimento perché partecipanti alle classi di concorso indette in data successiva alla scadenza dei termini previsti per la domanda di trasferimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, in via straordinaria, la data di scadenza prevista per la richiesta di mobilità dei docenti delle scuole superiori, al fine di dare la possibilità anche ai docenti che parteciperanno al concorso indetto per l'anno scolastico 2020/2021, di potervi accedere.
9/2325-AR/33Osnato, Montaruli, Silvestroni, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, tratta tra le altre anche misure per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    la legge di bilancio 2020 ha istituito, un Fondo – sullo stato di previsione del Ministero dell'interno – finalizzato alla «valorizzazione» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia; norma che ne prevede l'attuazione tramite atto normativo;
    il trattamento retributivo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente) rientra, fra le materie che possono formare oggetto di negoziazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo n. 217 del 2005 inerente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    tuttavia, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nella legge di bilancio e sopracitate, occorrerebbe rendere più celermente fruibili le risorse finanziarie stanziate, definendone le modalità di utilizzazione,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative urgenti per garantire, già dall'anno in corso, l'utilizzo delle risorse stanziate nella legge di bilancio 2020 e descritte in premessa, volte alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico dello stesso rispetto alle altre forze del comparto.
9/2325-AR/34Prisco, Silvestroni, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    è nota la grave carenza di segretari comunali che coinvolge, soprattutto, i piccoli comuni italiani, nonostante si tratti di una figura apicale ed indispensabile per garantire la legittimità degli atti posti in essere dagli enti;
    tale situazione deriva dalla mancata indizione di concorsi per l'accesso alla carriera, nonché dalle difficoltà riscontrate dai segretari a ricoprire posizioni in luoghi particolarmente isolati, dovendo, tra l'altro, già affrontare le problematiche di una professione oggetto di molteplici interventi che nel tempo ne hanno pregiudicato sotto più profili l'operatività;
    in assenza del segretario comunale, di fatto, vengono impedite le funzioni comunali e, conseguentemente, si ostacolano le attività dei sindaci, con i quali il segretario comunale ha un rapporto diretto per l'espletamento di adempimenti fondamentali dell'azione amministrativa; pertanto, l'amministrazione di centinaia di piccoli comuni italiani è inevitabilmente compromessa a causa dell'annosa carenza di segretari comunali;
    è necessario, dunque, assumere iniziative per sostenere e garantire la presenza di segretari comunali nei comuni di piccole dimensioni, sgravando questi ultimi dai relativi oneri,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di provvedimenti affinché il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, venga prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti e prevedendo che i segretari comunali impiegati in tale nucleo di assistenza mantengano la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno.
9/2325-AR/35Rizzetto, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il servizio pubblico non di linea (taxi e ncc) è regolamentato dalla legge 21/92 e successive modificazioni nell'ottica costituzionale di garantire la libertà di movimento dei cittadini;
    il servizio taxi deve corrispondere agli obblighi pubblicistici, si attua attraverso una licenza di esercizio, è preposto a servire il territorio del comune che ha rilasciato il titolo, effettuando il servizio su pubblica piazza dello stesso territorio e servendo un'utenza indifferenziata, a cui viene esposto un prezzo amministrato stabilito dalla Pubblica Amministrazione. Il servizio taxi deve essere garantito per tutte le 24 ore e per 365 giorni l'anno e non è possibile rifiutare un servizio;
    il Noleggio con Conducente (NCC) esercita attraverso un'autorizzazione e deve servire il territorio del comune che ha rilasciato il titolo; esso non è obbligato a mantenere il servizio nelle 24 ore e può contrattare ogni modalità del servizio richiesto con un prezzo a libero mercato; esso deve avere una rimessa/sede nel territorio del comune di appartenenza ed esclusivamente da lì ricevere le richieste di servizio;
    il taxi è strettamente vincolato alle regole del servizio pubblico, mentre il noleggio con conducente meno legato alla logica del servizio pubblico, deve però rispettare il vincolo della sede/rimessa dalla quale prendere le prenotazioni. Questa condizione è necessaria al fine di non far debordare il noleggio con conducente nel «mercato» riservato al servizio pubblico taxi che, avendo vincoli pubblici molto rigidi, non avrebbe la possibilità di fronteggiare un «concorrente» che ha più liberi strumenti di mercato. Questa condizione/definizione è stata concepita dal legislatore per tutelare il servizio pubblico e gli utenti ad esso collegati;
    intorno alla fine degli anni ’90 si è verificato in sordina, il fenomeno, che vedeva soggetti che si facevano rilasciare da piccoli comuni Italiani, autorizzazioni da noleggio con conducente che dovevano servire a dare il servizio su quel territorio. La stragrande maggioranza di questi Ncc, non operavano e non operano sul territorio del piccolo centro, ma lavorano nella Capitale e in grandi città come Milano, Torino, Firenze, ecc;
    questo fenomeno ha finito con il falsare il mercato pubblico «protetto» sia dei taxi che degli Ncc dei singoli territori, che vedevano e ancora vedono, volta per volta, un'inflazione dell'offerta modificando sostanzialmente anche il giusto rapporto fra domanda e offerta che deve esistere per il rilascio, su di un certo territorio, dei relativi permessi per il TPL non di linea;
    tale fenomeno negli anni si è ulteriormente sviluppato interessando altre piccole realtà e aumentando l'abusivismo, lasciando spesso in capo a singoli operatori una pluralità di autorizzazioni ottenute in piccoli centri ma utilizzate per fornire il servizio nei grandi centri urbani, spesso alimentando anche forme di lavoro nero a scapito degli stessi Ncc regolari (quelli cioè che esercitano nei comuni che hanno regolarmente rilasciato loro l'autorizzazione);
    sopraddetto fenomeno si è poi sommato con l'ingresso sul mercato di piattaforme tecnologiche che hanno utilizzato l'ampissimo numero di autorizzazioni Ncc esercenti il servizio fuori dal proprio ambito territoriale per mettere in atto una concorrenza al ribasso nei confronti del servizio taxi;
    per fare chiarezza e conservare il principio di servizio pubblico del taxi e quindi il diritto dell'utenza ad avere un servizio realmente pubblico, è stata modificata la legge 21/92 introducendo con l'1-quater del 2008, degli articoli che chiarivano ancora meglio la territorialità e gli ambiti ed i modi operativi degli Ncc. La modifica è diventata realmente attiva e vigente dal primo di aprile del 2010;
    dopo una serie di proroghe nell'attuazione dell'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, ai fini di una miglior ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 21/92 si è introdotta la legge dell'11 febbraio 2019 n. 12 che ha definito ancora meglio le tipologie di lavoro e gli obblighi;
    la legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 prevede l'obbligo della compilazione e tenuta da parte del conducente del servizio NCC di un foglio formato elettronico le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministero degli Interni; essa prevede inoltre che entro un anno dall'entrata in vigore delle legge, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti venga istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quello permesso con autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente; con ulteriore decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti dovrebbero essere individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi;
    la legge n. 12/2019 prevede anche che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello sviluppo economico da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, venga disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediario tra domanda ed offerta di autoservizio pubblico non di linea. Tale disciplina si rende ancor più necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 20 dicembre 2017 (causa C434/15);
   considerato che:
    al momento non risultano emanati i provvedimenti ministeriali previsti dalla legge n. 12/2019,

impegna il Governo

ad applicare pienamente la legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 riprendendo il cammino interrotto e portando a compimento quella parte di riforma ad oggi mancante, con particolare riferimento alla regolamentazione delle piattaforme tecnologiche tramite specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'istituzione del registro elettronico nazionale con il quale censire correttamente licenze taxi e autorizzazioni di noleggio e all'introduzione del foglio elettronico di viaggio attraverso il quale contrastare ogni forma di abusivismo.
9/2325-AR/36Rotelli, Prisco, Donzelli, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori tra cui si inserisce anche la proroga in materia di assunzioni e la proroga di termini in materia economica e finanziaria intervenendo anche sulle amministrazioni territoriali di specifici comuni;
    la mozione unitaria approvata il 15 Gennaio 2020, relativa ai Segretari comunali è stata un impegno unanime del Governo e del Parlamento;
    la sentenza emessa dalla Consulta il 22 febbraio 2019, n. 23 riconosce in modo inequivocabile la funzione apicale del Segretario comunale che intrattiene con il Sindaco rapporti diretti, senza intermediazioni di altri dirigenti o strutture amministrative;
    i Segretari comunali costituiscono l'ossatura delle amministrazioni locali e nelle realtà molto piccole rappresentano quasi sempre l'unico funzionario dotato delle necessarie conoscenze giuridiche, contabili e finanziarie;
    la figura dei Segretari comunali è oggetto di un processo di costante desertificazione, dovuto sia alla mancata indizione dei concorsi per l'accesso alla carriera, sia ad una fuga sempre più massiccia dalla categoria causata da una collocazione lavorativa usurante, isolata e colpita da continui interventi normativi ed organizzativi che ne hanno minato il trattamento economico e giuridico;
    nel periodo di blocco della contrattazione il trattamento economico dei Segretari comunali ha subito numerosi interventi di riduzione, tali da rendere impossibile determinare un allineamento delle retribuzioni dei segretari analogo a quello della restante dirigenza;
    l'amministrazione di centinaia di piccoli comuni italiani è inevitabilmente compromessa a causa della grave e perdurante carenza di Segretari comunali;
    l'assenza del Segretario comunale è responsabile del blocco della funzionalità dei Comuni con inevitabili ripercussioni negative anche sulla qualità del lavoro dei sindaci.
    Non sarebbe possibile, senza tale figura professionale, tenere il Consiglio comunale, firmare gli atti, bandire gare d'appalto e gestire i contenziosi;
    in considerazione dell'obbligatorietà della figura, tutti i comuni anche i più piccoli, hanno il dovere di destinare risorse di bilancio alle remunerazioni dei segretari. Questa situazione grava pesantemente sui bilanci dell'ente di piccole dimensioni e sui capitoli di spesa relativi al personale che spesso risulta numericamente molto carente;
    come sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il Segretario Comunale è un dipendente pubblico di ruolo il cui rapporto di lavoro, a monte, intercorre con il Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare, anche attraverso iniziative legislative future, affinché il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale privo di incarico, venga prorogato di tre anni, per i piccoli comuni fino a 3000 abitanti e che al trattamento economico dei Segretari Comunali, provveda il Ministero dell'interno.
9/2325-AR/37Silvestroni, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo una pluralità di settori tra cui si inserisce anche la proroga in materia di assunzioni e la proroga di termini in materia economica e finanziaria intervenendo anche sulle amministrazioni territoriali di specifici comuni;
    la procedura di accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e Viterbo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 è attualmente sospesa a causa della pronuncia del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2018;
    il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 166 del 30 aprile 2019 ha disposto l'annullamento degli atti esecutivi e conseguenti del medesimo decreto, e nello specifico della determinazione n. 1 del 1o marzo 2018 del Commissario ad acta per l'accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e Viterbo e di rinviare alla Corte Costituzionale il giudizio di costituzionalità sullo stesso decreto, giudizio atteso per l'8 aprile 2020;
    inoltre, il nuovo ente che dovrebbe costituirsi potrebbe non essere in grado di portare avanti le misure necessarie per il supporto al tessuto imprenditoriale e sociale della provincia reatina, indebolito a sufficienza non solo dalla crisi economica in atto, ma dagli effetti del sisma di Amatrice del 2016, che vede 15 comuni compresi nel cratere, tra cui lo stesso comune di Rieti, supportati attualmente dalla Camera di Commercio di Rieti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare comunque la necessità differire di 10 anni l'eventuale accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e di Viterbo, al fine di poter garantire il supporto necessario al tessuto produttivo e sociale dei territori ricadenti nel cratere sismico.
9/2325-AR/38Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    in particolar modo l'articolo 4 del suddetto disegno di legge interviene sulle proroghe di termini in materia economica e finanziaria;
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto dei nuovi limiti all'uso dei contanti, attraverso l'obbligo del rispetto di nuove soglie. A partire dal 1o luglio 2020 tale soglia verrà abbassata a 2.000 euro, mentre dal 1o gennaio 2022 la stessa si ridurrà ancora e arriverà a 1000 euro;
    nell'intento di andare a colpire l'evasione fiscale, le misure che saranno introdotte avranno ripercussioni negative sulla cosiddetta economia reale. L'erosione della liquidità potrebbe ricadere negativamente sull'economia locale;
    numerosi Stati europei, come l'Austria e la Germania, non prevedono limiti all'uso del contante. Il contante è un mezzo ad ampia diffusione che solo marginalmente viene usato in modo illegale. La vera evasione passa attraverso ben altri canali, quasi tutti elettronici: l'ingente quantità di capitali che molto spesso vengono veicolati attraverso istituti bancari verso paradisi fiscali; l'evasione dei giganti del web o gli enormi spostamenti di denaro che sfuggono al fisco attraverso le criptovalute;
    limitare fortemente l'uso del contante significherebbe affidare sempre di più il frutto dei risparmi degli italiani a degli enti privati che non hanno come scopo d'essere quello di fare beneficenza. Nell'epoca dell'instabilità dei mercati e dei default delle banche dare sempre più la gestione del mezzo di scambio agli istituti finanziari è un rischio troppo elevato;
    l'introduzione di forti limiti all'uso del contante potrebbe comportare negatività anche da un punto di vista della privacy: l'utilizzo della moneta elettronica è di sicuro una comodità, ma deve poter rimanere una scelta. La presenza sempre più importante nella nostra vita dei cosiddetti « big data» potrebbe, infatti, consegnare completamente la conoscenza delle nostre abitudini di acquisto agli enti privati (che gestiscono le transazioni),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore del limite all'uso del contante, di cui in premessa, eventualmente mediante interventi normativi futuri, al fine di non compromettere ulteriormente lo stato della nostra economia già fortemente in crisi.
9/2325-AR/39Zucconi, Silvestroni, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge del 11 dicembre 2016 n. 232, ai commi 535 e 536 si sono modificate le disposizioni per il mantenimento di depositi commerciali in regime di deposito fiscale, modificando l'articolo 23 del Testo Unico delle Accise, introducendo la fattispecie indicata alla lettera a) del comma 4 del predetto articolo, che riguarda le spedizioni dei prodotti e vincola l'esercente a riservare almeno il 30 per cento del totale: delle estrazioni di un biennio all'effettuazione delle seguenti operazioni che, singolarmente o in forma cumulativa, possono concorrere al raggiungimento della quota:
    Forniture per impieghi agevolati che prevedono l'utilizzo del prodotto in esenzione da accisa o ad aliquota ridotta. Sono inclusi i rifornimenti aerei e navali che non danno luogo al pagamento dell'accisa. Non sono computabili le estrazioni di prodotto assoggettato ad accisa ad aliquota intera seppur differenziata da altra gravante, sul medesimo prodotto, per l'uso maggiormente tassato. Spedizioni di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri dell'Unione europea. Sono inclusi i trasferimenti di prodotti in sospensione d'accisa che hanno inizio e si concludono nel territorio dello Stato limitatamente a quelli eseguiti in applicazione di una disciplina agevolativa (ad esempio, trasferimenti di carburanti esenti per la navigazione marittima ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 da deposito fiscale ad impianto di distribuzione ex articolo 3 del decreto ministeriale n. 225 del 2015; forniture a destinatario registrato utilizzatore agevolato ex punto 9 della Tabella A). Esportazioni verso Paesi terzi;
    le disposizioni del predetto comma 535 sono entrate in vigore dal 1o gennaio 2020, così come prescritto dal comma 536 della legge n. 232 del 2016;
    il 4 dicembre 2017, con circolare n. 14/D dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è data interpretazione cella normativa introdotto, che recita testualmente: «Stante il forte impatto che l'immediata attuazione della mio/a disciplina avrebbe avuto su tali impianti [...] con riguardo a quella di cui della lettera a), del comma 4, dell'articolo 23, la verifica del soddisfacimento del limite minimo percentuale di forniture agevolate o movimentazioni verso Paesi membri o extra-UE avrà inizio dal 1o gennaio 2020 e sarà parametro io nella prima applicazione, sul totale delle estrazioni effettuate dal deposito fiscale nel biennio 2017-2019. Per gli anni successivi varrà la regola ordinaria che fonda il calcolo delle spedizioni sul biennio.»;
    dal 1o gennaio 2020, data di entrata in vigore della normativa disposta dalla legge n. 232 del 2016, alcuni Uffici provinciali delle Direzioni interregionali hanno prodotto documenti che disattendono le indicazioni richiamate nella circolare, applicando la norma senza considerare il periodo di ristoro previsto per il triennio, come indicato dalla circolare 14/D del 2017, imponendo la sospensione della licenza di deposito fiscale per i depositi commerciali sottosoglia;
    questa modalità di azione, non perfettamente rispondente alle indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, potrebbe comportare per l'Amministrazione contenziosi successivi con le controparti in possesso di licenza di attività in regime di depositi fiscale per i depositi commerciali sottosoglia,

impegna il Governo

a valutare le opportune modificazioni legislative, anche di differimento dell'entrata in vigore della disciplina, e di indirizzo finalizzate ad evitare la possibilità di contenziosi per l'Amministrazione con le controparti in possesso di licenza di attività in regime di depositi fiscale per i depositi commerciali sottosoglia.
9/2325-AR/40Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'epatite C, è una malattia del fegato causata dal virus HCV, un virus trasmissibile per via ematica e rappresenta un problema rilevante per la salute pubblica poiché è la causa principale di gravi patologie a livello epatico e di manifestazioni cliniche extra epatiche;
    sebbene l'infezione da HCV decorra spesso in maniera asintomatica, in una percentuale compresa tra il 60 per cento e l'80 per cento tende a cronicizzare. In questi pazienti, il rischio di sviluppare cirrosi nell'arco di 20 anni è del 15-30 per cento, mentre il rischio annuale di sviluppare un epatocarcinoma è pari a 1-4 per cento;
    il virus dell'epatite C, è in grado di determinare una malattia sistemica con coinvolgimento di diversi organi ed apparati e si stima che il 74 per cento dei pazienti presenti importanti manifestazioni extra-epatiche quali: linfomi, malattie cardiovascolari, patologie neuropsichiatriche, disturbi metabolici, insufficienza renale e altre malattie;
    nel 2010, l'OMS ha approvato una risoluzione che, riconoscendo l'epatite virale come un grave problema di salute pubblica globale, ha invitato i Governi ad agire tempestivamente per eradicare questa infezione attraverso una attività di prevenzione, diagnosi e cura;
    il 2015 ha visto l'arrivo dei nuovi farmaci Antivirali ad azione diretta (DAAs). Queste terapie permettono l'eradicazione del virus nel 90-98 per cento dei casi, riducendo notevolmente il rischio di mortalità per cirrosi o cancro al fegato;
    secondo l'OMS, in Europa le persone con infezione cronica da HCV sono circa 14 milioni e l'Italia viene considerata come il Paese con la più alta prevalenza (0,3-1 per cento) e il più elevato numero di decessi dovuti a epatocarcinoma e cirrosi;
    nel 2016, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha adottato la Prima Strategia Globale contro le Epatiti, invitando gli Stati a mettere in atto un piano per eliminare le Epatiti entro il 2030, e dunque ridurre del 65 per cento il tasso di mortalità HCV correlata e ridurre del 90 per cento le nuove infezioni HCV;
    l'Italia negli ultimi anni si è impegnata attivamente nella lotta per l'eliminazione dell'epatite C;
    nel 2015 l'Italia ha emanato il Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C (PNEV) a cui è seguito, nel 2017, l'ampliamento dei criteri per la rimborsabilità, che ha permesso l'accesso al trattamento a tutti i pazienti con infezione cronica da HCV, indipendentemente dal danno epatico;
    sempre nel 2017, con la legge di Bilancio, è stato istituito un fondo di 500 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con l'obiettivo di avviare al trattamento 80.000 pazienti l'anno nel triennio 2017-2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di prorogare di ulteriori dodici mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C, del requisito di innovatività, in quanto terapie che permettono l'eradicazione del virus nel 90-98 per cento dei casi, riducendo notevolmente il rischio di mortalità per cirrosi o cancro al fegato.
9/2325-AR/41Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi 10 anni nel nostro Paese si è ridimensionata strutturalmente la formazione superiore: tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (circa 5,2 miliardi di euro dal 2009), blocco del turn-over (circa 15 mila ricercatori docenti di ruolo rispetto al 2009, con una riduzione percentuale che si aggira intorno al 25 per cento e analoga riduzione del personale tecnico amministrativo), contrazione dei fondi per la ricerca (PRIN, FIRB e FIRST ridimensionati rispetto gli anni precedenti), riduzione delle sedi e dei corsi di laurea (circa il 20 per cento in meno). Bisogna intervenire quanto prima per invertire la tendenza che ha portato il nostro Paese in dieci anni all'ultimo posto (insieme alla Romania) tra i 28 paesi dell'Unione europea per numero di giovani laureati (nel 2007 era al 20o posto su 28);
    conseguentemente alla riduzione verticale del personale strutturato, la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie ben oltre quelle raggiunte dagli altri settori pubblici. Ai circa 48.000 docenti e ricercatori di ruolo si affiancano quasi 2.500 ricercatori di tipo B, 3.300 ricercatori di tipo A e circa 13.000 assegnasti di ricerca, necessari per garantire in tutti gli atenei l'ordinario e fisiologico lavoro didattico, di ricerca e istituzionale;
    è urgente, a fronte della lunga fase di contrazione che abbiamo vissuto, che ha messo in discussione le condizioni di lavoro e di vita di un'intera generazione di ricercatori, un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento, da attuare attraverso procedure riservate, così da sbloccare per via normativa la concorsualità straordinaria e nazionale con l'obiettivo di dare agli atenei tempi distesi, ma certi, per poter coprire il fabbisogno didattico e di ricerca e ai precari storici di poter aspirare in un triennio ad un percorso di stabilizzazione;
    i ricercatori a tempo indeterminato (figura messa ad esaurimento con la legge 240 del 2010) sono oggi ancora oltre 12 mila su un organico di circa 50 mila docenti universitari, cioè rappresentano circa un quarto del personale di ruolo. Oltre la metà ha oggi acquisito la Abilitazione Scientifica Nazionale, ma nel quadro dei pesanti limiti sinora vigenti sulle nuove assunzioni, è ancora molto difficile il loro passaggio di ruolo;
    nel corso dell'esame in sede referente delle commissioni affari costituzionali e bilancio dell'Atto Camera 2325 è stato approvato un emendamento che mira ad assicurare l'assunzione di circa 1.600 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che proroga, dall'anno 2022, le misure per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, a prevedere che:
   1) i ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della citata legge n. 240 del 2010, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio compreso tra il 2012 e il 2020, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o che la conseguano nel triennio successivo, siano convertiti, mediante piano pluriennale, nel ruolo di professore di seconda fascia;
   2) gli assegnisti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nell'ottennio compreso tra il 2012 e il 2020, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o che la conseguano nel triennio successivo, siano convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9/2325-AR/42Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni si è affermata la prassi di inserire, in sede parlamentare, al provvedimento in esame dell'aula – cosiddetto Milleproroghe – emendamenti che inseriscono nell'atto contenuti eterogenei e di ampio impatto nei vari settori interessati;
    alcune proroghe contenute nell'articolo 15, si riferiscono a termini relativi ad interventi emergenziali, quali il crollo del ponte Morandi di Genova;
    il territorio della regione Liguria negli ultimi anni, oltre al crollo del ponte Morandi, ha registrato numerosi eventi calamitosi. La sua fragilità nasce dalla conformazione naturale di un territorio stretto tra le montagne e il mare, ove le infrastrutture viarie, portuali e ferroviarie sono spesso messe a dura prova da estremi eventi meteorologici;
    diversi sono stati gli emendamenti bocciati nelle commissioni riunite I e V, che con puntualità segnalavano la necessità di intervenire con misure specifiche sia per la città di Genova, sia per il trasporto ferroviario delle merci in partenza ed arrivo dai porti del mar ligure occidentale e per le infrastrutture viarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le forme di sostegno alle imprese, ai professionisti e ai cittadini previste dal decreto Genova per altri 24 mesi, per consentire la ripresa dell'economia nelle zone rossa e arancione, nonché a valutare l'opportunità di individuare nuove forme di incentivazione per l'apertura di attività o la riapertura delle attività esistenti prima del crollo del Ponte Morandi.
9/2325-AR/43Gagliardi, Benigni, Sorte, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) disciplina le fattispecie di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
    il successivo articolo 144 stabilisce che «Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;
    inoltre, il Ministero dell'interno istituisce anche un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione della commissione straordinaria;
    la medesima norma prevede, altresì, che le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione e del comitato, nonché le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dai commissari siano determinate con decreto del Ministro dell'interno;
    in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dispone in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali;
    il testo del decreto-legge in conversione, a seguito delle modifiche apportate durante il suo esame in commissione in sede referente, all'articolo 1, estende gli obblighi di trasparenza sanciti dal predetto articolo 14 anche nei confronti dei titolari di incarichi di cui all'articolo 144 del Testo unico degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pubblicare e/o inviare al Ministero dell'interno le ricevute delle spese sostenute e rimborsate dall'ente nei confronti dei membri della commissione straordinaria e, eventualmente, del comitato di sostegno e monitoraggio.
9/2325-AR/44Macina, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza n. 120 del 2018, la Corte Costituzionale ha sancito «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”», come si legge nel dispositivo;
    in data 21 settembre 2018, a seguito della citata sentenza della Consulta, il Ministero della difesa ha emanato una propria circolare con la quale, in analogia a quanto previsto per l'autorizzazione alla costituzione delle Associazioni combattentistiche e d'arma, ha autorizzato la costituzione delle associazioni sindacali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, prevedendo, a tal fine, una serie di specifici requisiti;
    ad oggi, sono numerose le associazioni delle Forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare di carattere sindacale che si sono costituite e che stanno faticosamente crescendo, nonostante le numerose difficoltà dovute anche ad un quadro normativo che, al momento, non consente loro alcuna forma di agibilità sindacale;
    quello dell'associazionismo del personale militare è un fenomeno in continua crescita e, se il quadro normativo lo consentisse, potrebbe fornire un nuovo impulso ed un importante contributo allo sviluppo delle relazioni sindacali del personale delle Forze armate;
    l'assenza di un quadro normativo conforme ai principi espressi dalla Corte costituzionale, tuttavia, non consente alle nuove associazioni di poter fruire di talune agevolazioni garantite, invece, ai sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile; si pensi, in particolare, alla possibilità di usufruire del sistema NoiPA, o di sistemi assimilati, per poter riscuotere le quote associative degli iscritti, senza dovere sostenere gli oneri finanziari richiesti invece ai soggetti dei quali non è riconosciuta la natura sindacale;
    al fine di colmare il vuoto normativo in questione, alla Camera dei Deputati, nel corso della presente legislatura, è stata depositata una proposta di legge a prima firma Corda (Atto Camera 875), recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (abbinato agli Atto Camera 1060 e Atto Camera 1702);
    tuttavia, nelle more della conclusione dell’iter legislativo dei suddetti provvedimenti, sarebbe opportuno consentire alle associazioni militari di carattere sindacale, in analogia a quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per le Forze di polizia, di ricorrere alla «delega a favore della propria organizzazione sindacale», che permetterebbe l'utilizzo del sistema NoiPA per il pagamento/riscossione delle quote associative;
    dall'autorizzazione all'utilizzo del sistema NoiPA non deriverebbe, per le associazioni medesime, l'applicabilità delle disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una direttiva che, nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza sindacale militare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018, consenta alle associazioni militari a carattere sindacale l'utilizzo dei sistemi di NoiPa, senza oneri finanziari a carico delle medesime per il pagamento/riscossione delle quote associative.
9/2325-AR/45Maurizio Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, commi 6-bis e 6-ter, autorizza il Ministero della giustizia, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporanei ed eccezionali, finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati;
    a tal fine, il Ministero è quindi autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo determinato di durata annuale, e comunque fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 1.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente;
    i tirocinanti della giustizia nazionali e regionali avendo acquisito, negli anni, specifiche competenze atte a svolgere le funzioni richieste sono in grado di sopperire efficacemente alla cronica carenza di personale degli uffici giudiziari;
    sarebbe dunque opportuno, oltre che legittimo, considerare e valorizzare lo svolgimento di tali percorsi in modo adeguato, programmando specifiche e mirate assunzioni, nei profili di Ausiliario e di Operatore Giudiziario per tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, anche mediante il riconoscimento di una corsia preferenziale riservata a tale personale già formato e di grande esperienza professionale;
    le continue emergenze della Giustizia italiana e le carenze di organico sono inoltre destinate ad aggravarsi nei prossimi mesi, anche in considerazione degli effetti derivanti dall'attuazione della riforma previdenziale cosiddetta Quota 100;
    appare quindi opportuno, da un lato, evitare la dispersione del patrimonio di tali competenze indispensabili per la prosecuzione dei lavori e, dall'altra, giungere nel più breve tempo possibile alla definizione dei processi senza la necessità di formare ulteriormente il personale assunto,

impegna il Governo

a valorizzare le esperienze, competenze e professionalità acquisite dai Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, valutando l'opportunità di provvedere al loro reclutamento non solo mediante le modalità già previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ma anche nell'ambito di future assunzioni negli organici giudiziari, tramite procedura nazionale selettiva riservata per soli titoli comprovanti la formazione di tali lavoratori impiegati negli uffici giudiziari dal 2010 al 31 dicembre 2019, con le mansioni di ausiliari e operatori giudiziari.
9/2325-AR/46Barbuto, Grippa, Scutellà, Dori, Sarti, Giuliano, D'Orso, Perantoni, Martinciglio, Cataldi, Ascari, Di Stasio, Sabrina De Carlo, Salafia, Saitta, Piera Aiello, Palmisano, Di Sarno, Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca norme in materia di Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    in sede di conversione del provvedimento sono state inserite norme per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, incrementando il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
    permangono, ad ogni modo, difficoltà sul personale scolastico in servizio all'estero. In particolare la copertura dei posti vacanti per l'anno scolastico 2019/2020 non è stata ancora completata, risultando alla data del 10 febbraio 2020 coperti solo 83 posizioni su 167;
    tale scenario è ulteriormente aggravato dalla decisione del TAR del Lazio di rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione in merito alla costituzionalità della previsione contenuta nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che prevede per il personale docente assunto dalle scuole statali all'estero per materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, il requisito di un anno di residenza nel Paese ospitante;
    sarebbe per cui opportuno una modifica dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 per ampliare la platea delle persone che possono partecipare alle procedure di selezione per il reclutamento del personale docente, assunto dalle scuole statali all'estero per materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, che non possono essere coperte da docenti inviati dall'Italia;
    apparirebbe, tuttavia, necessario mantenere il requisito del possesso del permesso di lavoro nel Paese ospitante, in quanto il personale reclutato dalle scuole statali all'estero non gode di nessuna immunità dalle leggi del Paese ospitante in materia di autorizzazioni al lavoro. Non sarebbe pertanto possibile stipulare contratti di lavoro con persone non in possesso del permesso di lavorare poiché il mancato rispetto di questa condizione in una procedura di assunzione potrebbe esporre il dirigente scolastico a responsabilità, anche di natura penale, nel Paese ospitante,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso un successivo intervento normativo, una modifica della norma citata in premessa al fine di poter ampliare la platea delle persone che possono partecipare alle procedure di selezione per il reclutamento del personale docente, assunto dalle scuole statali all'estero per materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, che non possono essere coperte da docenti inviati dall'Italia.
9/2325-AR/47Siragusa, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca norme in materia di Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    in data 9 novembre è scaduto il contratto d'affitto del satellite di Tv Capodistria che conseguentemente ha comportato il venir meno dell'emissione dei programmi in lingua italiana. La mancanza dei fondi e della volontà da parte del Governo sloveno di rifinanziamento del satellite colpisce il diritto all'informazione delle minoranze;
    venuta meno la possibilità dello Stato italiano di coprire i costi di affitto del satellite con i fondi destinati alla CNI, l'Unione Italiana ha assicurato la continuazione dei Programmi Italiani di TV Capodistria fino al 2019. Dal 2016 inoltre, RTV ha stanziato risorse proprie che insieme ai 100.000,00 € della Slovenia, frutto dell'Accordo Battelli-Mramor, hanno consentito la permanenza di TV Capodistria sul satellite;
    secondo le raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie» in Slovenia, del 9 giugno 2004, in relazione alle iniziative che la Slovenia deve intraprendere al fine di assicurare la ricezione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Italia e in Croazia (Istria e Fiume) e al mantenimento dell'ampiezza dei Programmi medesimi, l'eventuale riduzione dei programmi in lingua Italiana dell'Emittente Capodistria rappresenterebbe una violazione, da parte della Slovenia, degli impegni assunti con la ratifica della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure, anche prevedendo uno stanziamento di risorse a tal fine, che consentano la prosecuzione delle trasmissioni satellitari dei programmi televisivi in lingua italiana a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia fino a che non si riuscirà a trovare una soluzione con il Governo sloveno e al fine di assicurare la continuità culturale.
9/2325-AR/48Sabrina De Carlo, Sut, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il campo dei controlli che vengono effettuati nei confronti degli operatori economici, ad oggi sono lasciati all'iniziativa delle singole istituzioni ad esse deputate;
    in totale assenza di qualsivoglia regola che coordini le attività demandate da leggi statali e/o regionali a soggetti diversi e diversificati runico risultato certo è che gli operatori economici si vedono continuamente e, a volte, contemporaneamente sottoposti a controlli che sottraggono loro risorse fisiche ed economiche che potrebbero meglio indirizzare;
    il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riporta le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti ma non riporta alcun riferimento ad azioni di coordinamento per quanto concerne i controlli verso operatori economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche legislative, volte a semplificare, snellire e coordinare le doverose procedure di controllo tra le varie istituzioni preposte portando, contemporaneamente, un beneficio agli operatori con l'ulteriore, conseguente, effetto benefico di migliorare la percezione del rapporto «Stato/Contribuente» adottando strumenti idonei alla gestione di tutti i dati fondamentali relativi agli operatori economici, quali anagrafiche societarie o delle ditte individuali, matricole Inps dei dipendenti, estremi delle licenze amministrative e/o sanitarie consultabili da ogni soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio che ha in animo di avviare un controllo presso uno di questi operatori allo scopo di verificare se altri soggetti non siano già presenti presso l'esercente, o se siano terminati da poco controlli analoghi.
9/2325-AR/49Misiti.


   La Camera,
   premesso che:
    i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare svolgono funzioni atte alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alle esigenze operative delle Forze armate in Italia e all'estero;
    per svolgere le attività suddette, i reparti del Genio campale si avvalgono anche di lavoratori occasionali specializzati assunti con contratto a tempo determinato;
    le Forze armate hanno impiegato e dovranno continuare a impiegare manodopera civile per la realizzazione di interventi di difesa nazionale e di protezione civile, nonché di opere infrastrutturali connesse alle attività svolte nelle missioni militari all'estero;
   considerato che:
    nel corso del 2019 si è svolto un tavolo tecnico fra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, al termine del quale si è giunti alla stesura di una bozza di soluzione normativa per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui in premessa, derogando alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego;
    la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte alla stabilizzazione dei lavoratori del Genio campale dell'Aeronautica, assunti ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, e che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di valorizzare le professionalità maturate e poste al servizio del Genio campale, in linea con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo.
9/2325-AR/50Roberto Rossini, Giovanni Russo, Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del presente provvedimento reca disposizioni in materia di «Proroga di termini di competenza del Ministero della difesa»;
    la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», ha avviato una revisione in senso riduttivo dello strumento militare a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro il 2024, al fine di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO;
    la ripartizione numerica tra le diverse Forze armate, prevista dalla legge succitata ed attuata con l'introduzione dell'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, prevede che l'Esercito assorba il sessanta per cento dell'organico, mentre l'Aeronautica il ventidue per cento e la Marina il diciotto per cento;
   considerato che:
    la Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 28 novembre 2018, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate scaturita anche in ragione del fatto che gli Stati Maggiori, a metà del percorso previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, hanno evidenziato problemi nel reclutamento dei volontari in ferma prefissata rilevando come negli ultimi anni si sia registrato un trend negativo negli arruolamenti di personale volontario che non ha consentito di centrare pienamente gli obiettivi di reclutamento;
    negli ultimi anni lo scenario strategico internazionale è profondamente mutato, riportando in primo piano il ruolo dello strumento militare, con azioni decisamente articolate e complesse accompagnate da un uso sempre maggiore di sofisticate tecnologie, senza tralasciare il perdurare dell'instabilità provocata dall'incessante minaccia dei gruppi terroristici internazionali, in un contesto globale in continua evoluzione;
    anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa nel suo «concetto strategico», pubblicato nel mese di gennaio 2020, presentando l'analisi del contesto di sicurezza e proponendo un rinnovato concetto di impiego dello strumento militare, sottolinea che «il modello a 150 mila unità si ritiene sottodimensionato rispetto all'entità delle sfide che attendono il Paese e la Comunità internazionale» e che, in ragione del contesto, si rende necessario rivedere l'architettura organizzativa delle Forze Armate, anche in un'ottica interforze con una conseguente «ricerca oculata del personale da impiegare presso gli enti centrali, dove è viva l'urgenza di investire fortemente sulla dimensione strategica»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, alla luce di quanto suesposto, di intraprendere ogni utile iniziativa volta a riconsiderare il modello delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di rimodularne le consistenze numeriche per consentire allo strumento militare di essere più efficiente ed efficace soprattutto in relazione al contesto internazionale dove svolge un ruolo di primaria importanza nei processi di pace e nelle operazioni di stabilità e sicurezza;
   a valutare, altresì, l'opportunità di adottare le iniziative di carattere normativo, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per differire annualmente a oltre il 2024 il conseguimento dell'organico a regime, al fine di evitare un sottodimensionamento dello strumento militare che lo renderebbe inadeguato alle sfide che attendono l'Italia e la comunità internazionale.
9/2325-AR/51Rizzo, Giovanni Russo, D'Uva, Aresta, Iorio, Roberto Rossini, Giarrizzo, Scutellà, Saitta, Iovino, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Legge di Bilancio 2020 sono stati introdotti alcuni criteri per il calcolo della soglia di reddito che, per i contribuenti con partita IVA, limita l'accesso al regime forfettario che prevede l'applicazione di un'aliquota fiscale unica al 15 per cento (flat tax) sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP;
    il comma 692 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto due limitazioni abrogate dalla Legge di Bilancio 2019: l'esclusione dal regime agevolato per i lavoratori autonomi che hanno speso più di 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti con contratto a progetto e per quelli che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30 mila euro;
   considerato che per le Partite Iva la legge di Bilancio 2020 ha confermato la soglia di 65 mila euro di reddito come limite massimo per l'applicazione della flat tax al 15 per cento, i vincoli relativi ai compensi per i dipendenti e ai redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti in aggiunta a quello autonomo determinano l'esclusione di circa 340 mila professionisti dal regime agevolato;
    la relazione tecnica al disegno di Legge di Bilancio 2020 segnala infatti che i contribuenti beneficiari del regime forfettario sono circa 1,4 milioni; con l'applicazione delle nuove limitazioni stima che potranno continuare ad applicare il regime forfettario 1.089.744 contribuenti; 341.494 resteranno esclusi e dovranno applicare il regime ordinario;
    la questione più critica sollevata dalle nuove disposizioni riguarda il cumulo di redditi per tutti i lavoratori dipendenti che hanno aperto, nel 2019, sulla base del regime introdotto con legge di Bilancio 2019, una Partita Iva a regime agevolato per lo svolgimento di un'attività autonoma; il limite dei 20 mila euro previsto per spese per collaboratori o dipendenti – anche assunti a progetto – che innalza il previgente limite di 5 mila euro, è stato infatti adeguato in misura coerente con il tetto massimo di 65 mila euro previsto per ricavi e compensi;
    in definitiva non potranno beneficiare dell'aliquota agevolata del 15 per cento prevista per il regime forfettario tutti quei contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30 mila euro, nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime – il 2019 – e che facevano legittimo affidamento sul regime disposto dalla legge di Bilancio n. 145, approvata il 30 dicembre 2018 e che, come contribuenti che si ritenevano inclusi nel regime forfettario nel 2019 erano esonerati dalla fatturazione elettronica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, anche con adeguate modifiche normative o regolamentari, un criterio di calcolo per tale soglia che consideri l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento.
9/2325-AR/52Martinciglio, Cancelleri, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
    circa cinquemila aziende agro-pastorali sarde rischiano l'imminente fallimento e la messa all'asta a causa di un perverso meccanismo originato dalla legge regionale della Regione Sardegna numero 44 del 1988 che consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a quindici anni in favore degli imprenditori agricoli isolani in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;
    il 16 aprile 1997 tale legge regionale fu però ritenuta illegittima dall'Unione Europea con la decisione 971612/CE, anche a causa di gravi inadempienze della Regione Sardegna che non aveva notificato il regime di aiuto previsto dalla legge regionale numero 44 del 1988 secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
    solo nel 2001 la Regione notificò la revoca del contributo in conto interessi concesso, richiedendo la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi ai circa cinquemila beneficiari, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi;
    nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte degli istituti di credito, questi incassarono dalla Regione Sardegna tutte e trenta le semestralità di ammortamento del mutuo revocato. Inoltre, da alcuni rilevamenti documentati è emerso che tale concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla Regione, sia stato addirittura superiore all'originario ammontare del finanziamento, anche perché a quel tempo i tassi di interesse erano elevati e i contributi in conto interesse rappresentavano la voce più cospicua;
    il risultato di tale perverso meccanismo è che oggi migliaia di aziende stanno finendo all'asta, le banche hanno incassato soldi pubblici per mutui revocati e la Regione non ha adottato alcun provvedimento in materia;
    il 7 febbraio 2020 il Viceministro dell'Economia e delle finanze, Antonio Misiani, rispondendo a un'interpellanza urgente svolta alla Camera dei deputati ha affermato che «il Governo non si sottrarrà per risolvere questa vicenda», e, riconoscendo che la vicenda in oggetto è meritevole di attenzione e rilevante poiché riguarda migliaia di aziende, si trascina da troppi anni e investe un settore già in profonda crisi, ha impegnato altresì il Governo a valutare ogni soluzione e a promuovere un confronto fra tutte le amministrazioni coinvolte e gli istituti di credito;
    risulta pertanto di estrema urgenza procedere, da un lato, alla proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di garantire la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero, nonché delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui; dall'altro, è altresì opportuno e urgente provvedere alla riattivazione della commissione di esperti prevista dalla medesima norma incaricata di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di provvedere, anche attraverso un successivo intervento normativo, alla proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997;
   a valutare altresì l'opportunità di prevedere, attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il reinsediamento della commissione di tre esperti di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, incaricata di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
9/2325-AR/53Cabras, Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    in particolare l'articolo 39 del disegno di legge in esame reca misure urgenti volte a consentire agli enti locali la ristrutturazione del debito con accollo allo Stato, al fine di conseguire una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, emerge che oggi i comuni italiani non possiedono strumenti efficaci atti a disincentivare l'infedeltà fiscale;
    di contro, in alcuni casi, ingiustificabili ritardi penalizzano l'utente che deve ricostruire posizioni risalenti anche ad oltre 10 anni e di cui potrebbe non avere mantenuto documentazione; ciò comporta che alcuni cittadini potrebbero aver ricevuto più volte la medesima fattura, anche nonostante l'avvenuto pagamento;
    in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero dell'evasione TIA, TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma raramente è inferiore al 15-20 per cento;
    è opportuno ricordare che in tale contesto, in ogni singolo comune, il servizio rifiuti ha un costo determinato dal piano economico finanziario, che deve prevedere la copertura totale dei costi, carico tributario stabilito ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI;
    come contraltare si verifica che in alcuni contesti, in assenza di banche dati e di controlli, lo stesso tributo riferibile allo stesso periodo, viene richiesto più volte all'utenza;
    la percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;
    la richiesta tardiva (in alcuni casi le richieste di saldo vanno oltre i 5 anni) o la duplicazione (in alcuni casi triplicazione) delle richieste costituisce un serio pericolo per i bilanci familiari, impedendo al buon padre di famiglia di programmare le spese e gli accantonamenti necessari ad una serena pianificazione economica e sociale;
    la mancata riscossione costituisce poi una esposizione economica per l'ente, che deve anticipare le somme dovute per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti;
    questa situazione rappresenta un aggravio che incide sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione del «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);
    la mancanza di strumenti di controllo e di deterrenza da parte della pubblica amministrazione e di tutela da parte dei consumatori (che possono essere anche oggetto di sanzioni e fermi amministrativi pur avendo assolto ai propri obblighi tributari) possono generare forme poco trasparenti di aggiudicazione oltre che casi di concorrenza sleale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative al fine di consentire l'istituzione, in tutti i Comuni, di un «cassetto tributi comunale» quale strumento a garanzia dello snellimento delle procedure, di un agevole accesso ai servizi e, in prospettiva, della riduzione dei costi di gestione e di lotta all'evasione fiscale, per aiutare i cittadini nella gestione dei tributi e nel pagamento delle scadenze.
9/2325-AR/54Papiro, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ordinamento del corpo della Guardia di Finanza prevede un concorso annuale per l'ammissione degli allievi al corso; gli ultimi concorsi, nel 2010, 2011, 2012 hanno previsto l'assunzione sia dei vincitori che degli idonei a norma del 16-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015;
    l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995, prevede la possibilità di procedere al reclutamento mediante scorrimento della graduatoria dei candidati idonei ma non vincitori entro 18 mesi dall'approvazione;
    l'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017 ha previsto assunzioni nel ruolo iniziale del corpo della Guardia di Finanza, mediante scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso 2012;
    nel 2018, è stato indetto concorso per 380 allievi concluso il 10 dicembre 2018; il 26 aprile 2019 la Guardia di Finanza ha emanato bando per 965 finanzieri che non prevede scorrimento delle graduatorie del concorso 2018, che conservano efficacia per 18 mesi;
    il comandante generale della Guardia di finanza, nel luglio 2018, in audizione dinanzi alla VI Commissione, ha segnalato che la legge n. 124 del 2015 ha ridotto la consistenza dell'organico del corpo della Guardia di finanza di circa 5.000 unità, portandola a 62.000 unità;
    attualmente il corpo della Guardia di finanza è di circa 57.000 unità, destinate a ridursi per pensionamenti; con reclutamenti adeguati è necessario colmare la differenza tra pianta organica e consistenza effettiva;
    l'articolo 3 della legge n. 56 del 2019, prevede, per il 2019-2021, che le amministrazioni possano procedere, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia all'assunzione di vincitori, sia allo scorrimento delle graduatorie vigenti, ovvero all'avvio di procedure concorsuali, nel limite delle facoltà assunzionali del triennio, ma al netto delle risorse umane reclutate mediante graduatorie o scorrimento delle medesime relative a precedenti concorsi; tale priorità, nelle assunzioni del personale, ai vincitori e agli idonei di graduatorie in corso di validità viene ribadita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019,

impegna il Governo

al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, a valutare l'opportunità di provvedere alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate dal comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 381, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.
9/2325-AR/55Buompane, Grimaldi, Villani, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comparto della Polizia penitenziaria ha un deficit di unità lavorative in ogni settore; in considerazione di tali gravi carenze, è essenziale adeguare gli organici per accrescere la sicurezza dei penitenziari e tutelare la salute psico-fisica del personale;
   considerato che:
    il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza 14 del 2011, è intervenuto in merito al reclutamento di personale della pubblica amministrazione o mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci o mediante indizione di nuovi concorsi, sottolineando, in particolare, che le disposizioni che estendono i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali presentano una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in considerazione dei costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure concorsuali; inoltre, perseguendo lo scopo di offrire protezione ai soggetti collocati nelle graduatorie, non costituiscono deroga alla regola costituzionale del concorso;
    nella citata sentenza si stabilisce, inoltre, che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta regola generale di reclutamento, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce eccezione e richiede apposita e approfondita motivazione, salvo particolari necessità di procedere al nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie efficaci;
    l'articolo 3 della legge 56 del 2019, prevede, per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, che le amministrazioni possano procedere, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, sia all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori sia allo scorrimento delle graduatorie vigenti, ovvero all'avvio di procedure concorsuali, nel limite delle facoltà assunzionali del triennio, ma al netto delle risorse umane reclutate mediante le graduatorie o mediante scorrimento delle medesime relative a concorsi espletati in precedenza; tale priorità, nelle assunzioni del personale, al vincitori e agli idonei di graduatorie in corso di validità viene ribadita, altresì, nel recente decreto del Presidente del Consiglio del 4 settembre 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di autorizzare l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, a tal fine prorogando il termine di validità di tale graduatoria al 31 dicembre 2021.
9/2325-AR/56Grimaldi, Buompane, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 5 dell'articolo 7 è prorogato il mantenimento fino al 31 dicembre 2020 delle contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a interventi di completamento della messa in sicurezza del patrimonio culturale a seguito degli eventi sismici «verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», nello stesso provvedimento il comma 2 dell'articolo 15 riconosce lo stato d'emergenza anche ai comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018. Tali eventi sismici hanno prodotto danni, in alcune realtà anche ingenti, al patrimonio culturale molisano, con danneggiamenti che hanno riguardato chiese, campanili, torri, affreschi di grande valore storico; considerato che:
    il Segretariato Regionale del Molise ha potuto beneficiare di una contabilità speciale fino al gennaio 2019, quando si è provveduto alla chiusura della stessa ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tale chiusura ha notevolmente rallentato gli interventi di messa in sicurezza e recupero del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2018;
    ritenuto che:
    a seguito del riconoscimento per i comuni della provincia di Campobasso dello stato di emergenza di cui al comma 2 dell'articolo 15 e della contestuale proroga delle contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, vi sia un disallineamento tra quanto previsto per queste quattro regioni e la relativa impossibilità del Segretariato Regionale del Molise di potersi avvalere di una propria contabilità speciale per la messa in sicurezza e il recupero del proprio patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per il tempo strettamente necessario, la riapertura di una contabilità speciale a beneficio del Segretariato Regionale del Molise, al fine di accelerare le operazioni di messa in sicurezza e recupero del patrimonio culturale molisano danneggiato dagli eventi sismici del 2018.
9/2325-AR/57Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo dati Eurostat, nel 2018 il 40,7 per cento di giovani europei (30-34 anni) risulta in possesso di un titolo di formazione terziaria. In Italia la percentuale si abbassa al 27,8 per cento di laureati, risultando al penultimo posto – tra i 28 Paesi della Ue – prima della Romania (24,6 per cento);
    l'Italia è anche tra i Paesi della Ue che conta più abbandoni degli studi: chi non continua a studiare dopo il primo ciclo di scuola secondaria è il 14,5 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni. In questo caso risultiamo al quarto posto dopo Spagna (17,9 per cento), Malta (17,5 per cento) e Romania (16,4 per cento);
    l'università telematica è un istituto di istruzione superiore di livello universitario che eroga corsi con modalità a distanza, prevalentemente mediante l'impiego di tecnologie di comunicazione, istituita con la legge finanziaria per l'anno 2003 e successivi decreti interministeriali;
    le Università non Statali telematiche legalmente riconosciute sono 11;
    l'università telematica consente di ottimizzare i tempi, evitare trasferimenti di sedi, organizzarsi con i propri impegni lavorativi e di acquisire maggiori competenze e titoli;
    l'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/2222-A/51, accolto il 2 dicembre 2019, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio e predisporre le condizioni affinché la formazione universitaria dell'educatore di servizi per l'infanzia, dello psicologo e dell'assistente sociale (...) sia consentita, quando impartita con modalità mista, alle medesime condizioni previste per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85-bis) per cui la modalità telematica di erogazione dei corsi è strettamente contingentata;
    in modalità mista si intende quanto previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989: «corsi di studio erogati con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, non superiore a due terzi»;
    il decreto ministeriale 1171 del 23 dicembre 2019 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca non ha contingentato bensì cancellato i corsi universitari telematici delle classi L19 (Scienze dell'educazione e della Formazione, triennale), L24 (Scienze e Tecniche psicologiche, triennale); L39 (Scienze del Servizio sociale e del non profit, triennale), LM 51 (corso di Laurea magistrale in psicologia) e LM85 (Laurea in scienze pedagogiche), nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, prevedendo, per queste classi, corsi di studio erogati interamente in presenza, con una limitata attività didattica con modalità telematiche non superiore ad un decimo del totale;
    il succitato provvedimento non è stato anticipato dalla opportuna istituzione di un Tavolo tecnico presso il MIUR con i rappresentanti delle Università telematiche al fine di formulare proposte, indirizzi operativi e coordinare gli interventi;
    a differenza del corso di laurea quinquennale della LM-85-bis, i corsi di laurea di educatore di servizi per l'infanzia, psicologo e assistente sociale sono triennali e non prevedono l'obbligo di frequenza neanche in modalità convenzionale;
    i corsi telematici a distanza comprendono crediti formativi (CFU) per laboratori e tirocini che si svolgono in sede;
    qualsiasi studente italiano può frequentare i corsi telematici chiusi con il decreto ministeriale n. 1171 iscrivendosi ad università europee;
    l'applicazione del decreto ministeriale n. 1171 causa un ingente danno, in termini economici ed occupazionali, alle Università telematiche;
    il 14 gennaio 2020, gli studenti delle università telematiche Guglielmo Marconi, Niccolò Cusano e Pegaso hanno scritto una lettera-appello al Governo perché mantenga «il diritto all'istruzione libera, consapevole e alla portata di tutti, senza distinzioni od ostacoli burocratici, e a sostenere i magnifici rettori delle Università telematiche nella faida scatenatasi»;
    le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020-2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente nella revisione del decreto ministeriale n. 1171 al fine di contemperare le istanze delle categorie coinvolte anche valutando una eventuale proroga dell'entrata in vigore all'anno accademico 2022-2023 nonché istituendo un Tavolo tecnico con i rappresentanti delle Università telematiche.
9/2325-AR/58Lattanzio, Macina, Sarli, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge in conversione recante «Proroga di termini relativi a interventi emergenziali» prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 venga ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
    l'articolo 1, comma 444 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: «al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
    in seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), sono stati concessi al Commissario Delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni. La stessa legge stanziava ulteriori 30 milioni di euro vincolati invece alla ricostruzione pubblica;
    ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali, evidenziandosi come le somme messe a disposizione per la ricostruzione privata appaiano essere sufficienti, mentre potrebbero non esserlo quelle destinate alla ricostruzione pubblica;
    risulterebbe opportuno svincolare i fondi di cui al comma 444 dalla ricostruzione privata introducendo un elemento di flessibilità delle risorse già assegnate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato in quanto le predette somme sono già state depositate nella contabilità speciale del Commissario Delegato di Regione Lombardia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a svincolare dal solo utilizzo per ricostruzione privata i fondi di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantenendoli nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione post sisma 2012 e permettendo il loro utilizzo per il completamento di opere pubbliche o infrastrutture nei territori interessati.
9/2325-AR/59Zolezzi, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» prevedendo, disposizioni relative agli interventi emergenziali;
    la struttura del Commissario Unico Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, è una struttura nata nell'aprile del 2017 in seno al ministero dell'Ambiente e presieduta dal professor Enrico Rolle, con il difficile compito di risolvere un serio problema al Paese: centinaia di comuni italiani sono infatti nel mirino di Commissione e Corte di Giustizia Europea per inadempienze che si trascinano da anni nella gestione delle proprie reti fognarie e del trattamento delle acque reflue urbane;
    quattro diverse procedure di infrazione sono state avviate nei confronti dell'Italia, che riguardano 1100 agglomerati di diverse dimensioni e che scaricano in aree sensibili e non sensibili. Due di queste quattro procedure sono già arrivate a sentenza mentre le altre si trovano in fasi precedenti: la prima è relativa agli agglomerati con più di 15.000 abitanti equivalenti e la seconda agli agglomerati che scaricano in aree sensibili. Dal 31 maggio del 2018 lo Stato italiano paga 60 milioni e 225 mila euro all'anno (165 mila euro al giorno) per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione di una sentenza rilasciata dalla Corte di Giustizia il 19 luglio 2012. Ai quali si aggiunge una multa da 25 milioni di euro una tantum;
    tale condanna riguarda le irregolarità di 104 agglomerati d'Italia e circa sei milioni di persone e la sanzione può essere rimodulata ogni sei mesi in base allo stato di avanzamento dei lavori;
    le norme di recente introdotte dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cosiddetto decreto Clima) prevedono la nomina di un nuovo Commissario che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico attualmente in carica;
    al momento tutti gli interventi affidati all'attuale Commissario, anche quelli per i quali non si registravano avanzamenti significativi da molto tempo, sono stati avviati e si trovano a diversi stati di avanzamento. Circa 30 cantieri sono stati aperti, per molti è in corso la progettazione, ma permangono situazioni critiche, non ancora completamente risolte, nei casi in cui risultava particolarmente carente la documentazione di partenza;
    dal punto di vista di una efficace conclusione di questa prima cruciale fase di predisposizione dei progetti e avvio delle procedure di affidamento dei lavori per tutti gli agglomerati di competenza del Commissario, sarebbe quindi necessario non introdurre una soluzione di continuità, inevitabilmente complessa da gestire, con la nomina di un nuovo soggetto che avrà bisogno di tempo per raggiungere una completa operatività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare, nelle more della nomina del nuovo Commissario, la piena continuità delle attività del Commissario attualmente in carica ai sensi dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e di prevedere misure volte a rendere celere ed efficace l'avvicendamento tra il Commissario uscente e quello che verrà nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
9/2325-AR/60Daga, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
   considerato che:
    la legge di bilancio per il 2020 ha ulteriormente prorogato i termini per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
    le ripetute proroghe di tali misure evidenziano l'importanza degli interventi e la conseguente esigenza di consolidare in una prospettiva pluriennale la possibilità da parte dei cittadini e delle imprese di avvalersi dei previsti benefici fiscali;
    si rende necessario un intervento normativo volto a prorogare fino all'anno 2025 le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili, nonché di riqualificazione energetica degli edifici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare gli adeguati strumenti normativi e finanziari finalizzati a prorogare, fino all'anno 2025, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
9/2325-AR/61Terzoni, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» prevedendo, all'articolo 13, disposizioni concernenti la rete stradale e autostradale;
   considerato che:
    il rapporto sulle infrastrutture strategiche e prioritarie 2020 predisposto dal Servizio Studi, in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'istituto di ricerca CRESME, evidenzia che lo stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie localizzate nelle regioni del centro-nord è più avanzato di quelle nel sud e nelle isole;
    con particolare riferimento ai programmi e agli interventi prioritari, individuati e definiti con gli allegati ai DEF 2015, 2017, 2018 e 2019 per interventi già in corso, approvati e finanziati e con obbligazioni giuridicamente vincolanti, in gran parte inclusi nei contratti di programma ANAS e RfI, si evince che il 44 per cento del costo delle infrastrutture prioritarie, pari a circa 96 miliardi di euro, è localizzato nelle regioni del centro-nord, a fronte del 24,5 per cento (circa 54 miliardi) degli interventi nelle regioni del sud e nelle isole;
    le disponibilità finanziarie per le infrastrutture del Centro-nord ammontano a 79,168 miliardi di euro (il 51 per cento delle disponibilità nazionali) con un fabbisogno residuo di 16,815 miliardi, mentre per le infrastrutture del Sud e delle Isole ammontano a 47,865 miliardi di euro (il 31 per cento delle disponibilità nazionali) con un fabbisogno residuo di 5,980 miliardi;
    anche per le infrastrutture strategiche non prioritarie a fronte di un costo di 32,760 miliardi nelle regioni del Centro-nord, nelle regioni del Sud e delle Isole è localizzata una quota del 36 per cento, pari a 19,318 miliardi;
    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato necessario intervenire normativamente per consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto tutte le iniziative utili, anche mediante l'istituzione di una apposita Commissione di studio, finalizzate a superare il divario infrastrutturale dei territori del Sud e delle isole nell'ambito di una strategia comune per il Paese che garantisca un efficace sistema di mobilità e trasporto nel rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini.
9/2325-AR/62Deiana, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» prevedendo, all'articolo 15, disposizioni relative agli interventi emergenziali;
    tra ottobre e novembre 2018 diversi eventi alluvionali hanno colpito la regione Sicilia causando molteplici disagi come frane, allagamenti e smottamenti che hanno interessato in modo particolare le province di Messina (per piogge alluvionali dal 1o ottobre 2018 al 3 novembre 2018), Enna (per piogge alluvionali dal 12 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 ), Ragusa (per piogge alluvionali dal 15 ottobre 2018 al 3 novembre 2018), Siracusa (per piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1o novembre 2018), Caltanissetta (per piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 3 novembre 2018), Agrigento (per piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018), Palermo (per piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre 2018), Catania (per le piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018) e Trapani (per le piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018);
   considerato che:
    il ritardo nella realizzazione degli interventi indispensabili al ripristino delle normali condizioni di vita, ha causato il perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni delle Province della Sicilia colpite dalle eccezionali precipitazioni avvenute tra ottobre e novembre 2018;
    si rende necessario un intervento normativo volto a garantire un sostegno materiale alle popolazioni in difficoltà attraverso, per esempio, la conferma di alcune misure economiche compensative e la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari che, nel breve periodo sarebbero in grado di dare un segnale di ripresa nei confronti di comunità già fortemente provate,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare idonei strumenti normativi e finanziari volti a tutelare e agevolare, anche attraverso una minore pressione fiscale, le popolazioni interessate dagli eventi calamitosi avvenuti tra ottobre e novembre 2018 e che risiedano nel territorio dei Comuni indicati nel decreto 23 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2019, n. 135, con particolare riferimento alle persone fisiche non titolari di partita IVA, ovvero, soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei medesimi comuni, mediante la sospensione, nei confronti dei citati soggetti, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 31 marzo 2020, e delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo;
   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti a prevedere, durante il periodo di vigenza della suddetta sospensione, anche la sospensione di termini di prescrizione e decadenza, ovvero ad escludere la possibilità che vengano disposti nei confronti dei soggetti interessati, nuovi fermi amministrativi e ipoteche, avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti, sospendendo altresì le procedure esecutive precedentemente avviate;
   a valutare l'opportunità di prevedere che, nei confronti dei soggetti beneficiari della citata sospensione, possa essere prevista la possibilità di eseguire i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, ovvero, mediante rateizzazione mensile.
9/2325-AR/63Saitta, Papiro, Giarrizzo, Suriano, Rizzo, Scerra, Sabrina De Carlo, Ficara.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
    l'articolo 35, comma 1-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, disciplina il rapporto concessorio in capo alla Società Autostrada Tirrenica (SAT) relativo all'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedono alla revisione della convenzione unica vigente;
    la SAT, costituitasi nel 1968, è concessionaria per la realizzazione e gestione dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia in base alla Convenzione Unica stipulata, ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, con ANAS S.p.A. in data 11 marzo 2009 e con scadenza al 31 dicembre 2046;
    con la legge n. 202 del 2009 è stata approvata la Convenzione Unica che è divenuta efficace, a decorrere dal 24 novembre 2010, in seguito alla sottoscrizione, tra SAT e ANAS, dell'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE con la Delibera n. 78 del 22 luglio 2010;
    la SAT era già stata titolare di un rapporto concessorio da parte di ANAS, approvato e reso esecutivo con decreto-legge n. 3210 del 1969, in forza del quale venne realizzata la tratta autostradale di 36,6 km tra le località di Livorno e Rosignano Marittimo;
    le tratte Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi (lotto 1,4,5 km) e Tarquinia-Civitavecchia (lotto 6A, circa 15 km) sono entrate in esercizio rispettivamente a giugno 2012 e aprile 2016 tuttavia, successivamente il CIPE, con la Delibera 3 agosto 2012 n. 85 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 dicembre 2012, ha approvato con prescrizione i lotti 2, 3, 5A e 6B; subordinandone tuttavia l'esecuzione all'approvazione dei progetti dei lotti 4 e 5B per i quali non era stato raggiunto un accordo sul tracciato;
    nel 2009 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia riguardo la doppia proroga della concessione a SAT accordata senza previa indizione di una procedura competitiva, procedura chiusasi in considerazione degli impegni assunti dalle autorità italiane;
    il 16 aprile 2014 la Commissione europea, facendo seguito ad una denuncia ricevuta nel luglio 2013 e ritenendo inadempiente la Repubblica italiana rispetto agli impegni assunti nel 2009, ha rinviato alle autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, avviando la procedura d'infrazione n. 2014/4011
    in data 23 gennaio 2017 presso il MIT è stata aperta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dei lotti 4 e 5B (Ansedonia-Grosseto);
    l'allegato «Connettere: l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017 ha previsto per il completamento dell'A12 (Livorno-Civitavecchia) un'attività di project review della soluzione progettuale predisposta da SAT con valutazione di possibili alternative, inclusa la riqualificazione dell'attuale infrastruttura extraurbana principale;
    dall'esito della project review condotto dal MIT così come dalle richieste avanzate dagli enti locali in sede di Conferenza dei servizi (seduta del 27 novembre 2017) è emersa la volontà di contenere l'intervento di realizzazione dell'autostrada A12 da parte di SAT attraverso la predisposizione di una soluzione progettuale che preveda l'adeguamento dell'infrastruttura stradale esistente (statale 1 «Aurelia» e «variante Aurelia») senza procedere alla realizzazione di un nuovo tracciato autostradale;
    l'adeguamento delle infrastrutture stradali esistenti è caldeggiato da numerose associazioni ambientali e comitati di cittadini che ne sottolineano i numerosi benefici in termini economici, ambientali e di sicurezza considerato altresì l'elevato costo del pedaggiamento (18 cent/km) per le tratte autostradali dell'A12 già in esercizio e i cui ricavi, secondo alcune stime, proverranno in misura del 60 per cento solo dal traffico locale;
    l'ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti è reso altresì necessario, in particolare per la statale 1 «Aurelia» nel tratto a sud di Grosseto, dalle caratteristiche della stessa sede stradale che la converte in una delle arterie regionali sulla quale si verificano il maggior numero d'incidenti (dati ISTAT 2017), altri studi segnalano che, su questa direttrice stradale, tra il 1996 e il 2000 il numero di incidenti per chilometro era il doppio rispetto alla media nazionale (dati Regione Toscana);
    in considerazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1-ter ed in particolare in merito alla revisione della Convenzione unica stipulata tra SAT e ANAS in data 11 marzo 2009,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di porre in essere tutte le misure ed iniziative di propria competenza al fine di procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza, anche attraverso un programma di manutenzione straordinaria, della statale 1 «Aurelia» a sud di Grosseto e della «variante Aurelia» tra Grosseto e Livorno al fine di realizzare il corridoio tirrenico mediante l'adeguamento e ammodernamento dell'attuale sede stradale e senza procedere alla realizzazione di un nuovo tracciato autostradale;
   a valutare la possibilità, in sede di revisione della Convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009 da ANAS S.p.A. e Società Autostrada Tirrenica S.p.A., di procedere all'eliminazione della barriera-svincolo della A12 di Rosignano Marittimo (casello di Vada) abolendo conseguentemente il pedaggiamento nel tratto Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi (Cecina) di 4,5 km, inizialmente previsto per finanziare la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura autostradale (A12, tratta San Pietro in Palazzi-Civitavecchia).
9/2325-AR/64Berti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame si configura come un provvedimento a contenuto plurimo come indicato nel titolo e nel preambolo che così recita «proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» prevedendo, all'articolo 15, disposizioni relative agli interventi emergenziali;
    le regioni dell'Italia centrale, e l'Abruzzo in modo particolare, hanno vissuto due significativi eventi sismici, nel 2009 e nel 2016, che hanno gravemente danneggiato i territori, le abitazioni, e stravolto la vita delle popolazioni residenti;
    molti cittadini non hanno ancora ripreso possesso delle proprie abitazioni, non ancora agibili, nonostante il lungo periodo trascorso e, in alcuni casi, i cittadini già danneggiati dal sisma del 2009, hanno subito un aggravamento delle condizioni delle proprie abitazioni in seguito al nuovo evento verificatosi nel 2016;
    il CIPE, con delibera n. 114/2017, non ha finanziato il CAS per l'anno 2019 e pertanto si stima che circa trecento nuclei familiari si siano ritrovati per tutto l'anno 2019 senza abitazione e, oltretutto, senza il contributo per l'autonoma sistemazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di verificare quale sia la situazione dei nuclei familiari interessati dagli eventi sismici del 2009 che nel 2019 non hanno più ricevuto il contributo per l'autonoma sistemazione;
   a valutare l'opportunità di adottare, con urgenza, idonei strumenti normativi finalizzati ad evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni per l'anno 2020;
   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi e finanziari, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, in favore dei nuclei familiari in difficoltà che per l'anno 2019 hanno dovuto sostenere spese, documentate, per il loro alloggio in mancanza di erogazione del CAS da parte dei Comuni.
9/2325-AR/65Corneli, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni recanti la proroga del finanziamento di Fondi istituiti per venire incontro alle esigenze di categorie con particolari fragilità;
    al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie per l'acquisto e l'efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c), ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa;
    grazie al Fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto – ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa;
    il Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 25o mila euro, per l'acquisto di immobili, non di lusso;
    secondo il dipartimento del Tesoro il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di circa 650 milioni di euro, rappresenta un importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare, anche sotto il profilo dell'efficienza energetica;
    il fondo di garanzia prima casa può essere richiesto da chi non è proprietario di altri immobili ad uso abitativo venendo dunque incontro non solo alle giovani coppie ma a tutti coloro vorrebbero acquistare casa ma hanno qualche difficoltà a farlo;
    il Fondo, le cui risorse erano ormai in esaurimento, è stato rifinanziato per ulteriori 100 milioni di euro nel 2019, misura inserita nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge n. 58 del 2019;
    secondo l'ADICONSUM, dal 2015 al 2019, le istanze presentate sono state 174.367: di queste ben 155.000 sono state ammesse al finanziamento con l'erogazione di mutui da parte del sistema bancario. Inoltre, circa il 60 per cento dei richiedenti sono giovani nella fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Il numero giornaliero di richieste è inoltre in costante aumento, come evidenziato dal dipartimento del tesoro;
    a fronte di un investimento medio da parte dello Stato di circa 150 milioni di euro l'anno, nella legge di bilancio 2020, il comma 233 ha rifinanziato il fondo con ulteriori 10 milioni;
    tale esigua cifra, visto anche il successo della misura, fa supporre che l'esaurimento del fondo avverrà entro pochi mesi. La stessa CONSAP ritiene che dovrebbe esaurirsi entro la fine del primo semestre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative finalizzate al rifinanziamento del succitato Fondo di garanzia mutui prima casa.
9/2325-AR/66Masi, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale grave incertezza circa la situazione sia del regime di continuità aerea che di quella marittima della Sardegna sta compromettendo il diritto alla mobilità. Difatti a tutt'oggi non è possibile prenotare voli in continuità territoriale da e per la Sardegna, oltre il 16 aprile 2020 e non ci sono collegamenti marittimi certi oltre luglio 2020.
    Il diritto alla mobilità è oggetto di per sé di tutela sia costituzionale (il cui fondamento è rintracciabile nell'articolo 16 della Costituzione), che di diritto eurounitario attraverso la previsione dell'articolo 21 TFUE. Se dunque da una parte, la libera concorrenza rappresenta lo strumento essenziale per servire gli interessi dei consumatori dall'altra, il ruolo e l'intervento dello Stato restano insostituibili nelle ipotesi in cui il regime di mercato non sia sufficiente a garantire il godimento dei diritti fondamentali del cittadino. La stessa Unione Europea ha da sempre manifestato una chiara sensibilità alle problematiche relative ai collegamenti aerei e all'economia delle regioni ultra periferiche così come definite dall'articolo 349 TFUE e di quelle remote, prevedendo sia per i trasporti aerei che marittimi la possibilità per gli Stati interessati di imporre oneri di servizio pubblico su singole rotte volti a prevedere «sufficienti servizi di trasporto regolare verso le isole, in provenienza dalle isole, nonché fra le isole stesse»;
   considerato che:
    sulla continuità territoriale marittima non è ancora stata approntata alcuna soluzione certa e duratura. A tutt'oggi è infatti regolamentata da una Convenzione (che scadrà a luglio 2020) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia di Italiana Navigazione Spa (CIN). Sul punto l'Antitrust a marzo 2019, ha espresso la Sua contrarietà ad un'eventuale proroga della convenzione in essere fra Stato e CIN Tirrenia per la sovvenzione (avente un valore di circa 72 milioni di euro annui) dei servizi di collegamento con la Sardegna e con le Tremiti e della linea merci Ravenna-Catania. Sulla continuità territoriale aerea l'imposizione dell'onere di servizio pubblico, come precisato dall'articolo 16 del richiamato reg. Ce 1008/08 è subordinata al considerare la rotta come «essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso» e vincolata a ché sulla rotta indicata vengano prestati servizi aerei di linea «minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale». Le attuali incertezze sono causate dalla scarsa operatività della Giunta Regionale che insiste nel voler chiedere una proroga del vecchio regime e sulla quale la Commissione Ue ha sollevato numerose obbiezioni, contribuiscono ad aumentare il disagio di un'intera Regione;
   considerato inoltre che:
    il combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 837 e 840, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancisce il trasferimento in capo alla Regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale. Il protocollo d'intesa del 2010 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac e Regione prevede che la Presidenza della Regione convochi e presieda la Conferenza dei servizi alla quale partecipa lo stesso Ministero, al fine di individuare: a) le rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico; b) le tipologie e i livelli tariffali, e le modalità di vendita; c) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; d) il numero dei voli; e) gli orari dei voli; f) i tipi di aeromobili; g) la capacità di offerta; e che gli esiti sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adozione del Decreto di imposizione degli oneri e delle conseguenti comunicazioni e informazioni alla Commissione europea. A tutt'oggi le posizioni espresse dalla Conferenza di servizi e quindi dalla Regione non hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione nonostante la stessa Commissione abbia chiarito cosa si debba intendere per servizi minimi essenziali mentre la Regione si prosegue nel chiedere un'ulteriore proroga del vecchio regime;
    tenuto conto che:
    la situazione dei trasporti sardi nonché dei lavoratori del settore vive un ulteriore grave crisi legata alla situazione di Air Italy e dello scalo aeroportuale di Olbia. L'Assemblea degli Azionisti di Air Italy S.p.A. (Alisarda per il 51 per cento, Qatar Airways per il 49 per cento, tramite AQA Holding) a fronte delle ripetute perdite e delle persistenti condizioni negative di mercato e di settore, ha deciso di mettere Air Italy in liquidazione in bonis (liquidazione volontaria). Tale decisione degli azionisti rileva per il futuro di 1.500 posti di lavoro e tutto l'indotto nonché mette in crisi l'economia di un intero territorio. Fino ad oggi Air Italy aveva assunto gli oneri di servizio pubblico da e verso l'aeroporto di Olbia e contestualmente alla messa in liquidazione è stata annunciata il fermo tecnico dei voli, interrompendo di fatto il servizio. Ai sensi e per gli effetti del già citato articolo 16 del regolamento CE 1008/08: «In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell'articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, ...». Nel caso in cui venga negata la proroga del regime di continuità territoriale aerea richiesta della Regione, il fatto che su Olbia possa essere attivata una procedura d'urgenza potrebbe rappresentare un'importante se non che vitale soluzione transitoria,
    appare opportuno assumere tutte le iniziative di competenza al fine di tutelare i dipendenti della compagnia aerea Air Italy,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare il diritto alla mobilità da e per la Sardegna valutando la possibilità di attivare le procedure d'urgenza di cui in premessa previste dalla normativa comunitaria, dando anche seguito alle iniziative previste nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2325-AR/67Marino, Cabras, Cadeddu, Corda, Deiana, Alberto Manca, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    le problematiche connesse ai cambiamenti climatici, sono come non mai nell'ultimo periodo, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e dei governi. Favorire la mobilità sostenibile è un obiettivo cui l'Italia è impegnata da anni e attraverso l'introduzione del paradigma del green new deal all'interno dell'agenda di Governo questi principi vengono concretamente declinati in politiche pubbliche che favoriscono anche la mobilità sostenibile;
    il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ha difatti introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;
    il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 ha dato attuazione a tale disposizione, dettando regole per lo svolgimento della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica e disciplina tra l'altro: le tipologie e le caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica; gli ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica; le condizioni e le procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale; le caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione; i requisiti degli utenti e le norme di comportamento; la durata ed il termine della sperimentazione. Il decreto prevede inoltre che i comuni riportino le risultanze della sperimentazione al fine di valutare la fattibilità e la successiva regolazione della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica;
   considerato che:
    il provvedimento in esame dispone alcune modifiche in materia di incentivi all'acquisto di mezzi a ridotto impatto ambientale di cui al comma 1041 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 estendendo le categorie di veicoli rottamabili al fine dell'eco bonus di veicoli elettrici o ibridi nonché la proroga del contributo per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le misure e le condizioni di incentivazione e detrazioni già previste per l'acquisto di un veicolo ibrido o elettrico, anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.
9/2325-AR/68Grippa, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il traffico crocieristico nella Laguna di Venezia è aumentato, negli anni, in maniera esponenziale, così come le dimensioni delle navi. Queste navi, per attraccare alla stazione Marittima, entrano ed escono dalla bocca di porto di Lido passando per ben due volte nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, il cuore storico di Venezia a 150 metri da Palazzo Ducale. Queste navi, che ormai hanno raggiunto dimensioni anche oltre i 300 metri di lunghezza, 50 metri di larghezza e 60 metri d'altezza, per centinaia di migliaia di tonnellate e con il loro passaggio alterano completamente lo skyline della città storica. Hanno inoltre effetti idrodinamici devastanti sul fragile e delicato ambiente lagunare, poiché con il loro passaggio dislocano migliaia di tonnellate d'acqua, sollevano e spostano enormi quantità di sedimenti ed erodono le barene, inoltre costituiscono la maggior fonte di inquinamento atmosferico nella città storica con effetti molto pesanti sulla salute pubblica;
   considerato che:
    in seguito all'incidente della Nave Costa Concordia all'isola del Giglio, venne emanato il decreto interministeriale n. 79 del 2012 che considerando «la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo» disponeva alcune misure di tutela anche per la Laguna di Venezia finora mai applicate. In particolare l'articolo 3 del decreto dispone che vi sia un periodo transitorio entro cui devono essere indicate delle vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate;
    le leggi speciali per Venezia prescrivono l'estromissione almeno del traffico petrolifero dalla Laguna (legge n. 171 del 1973) e la rimozione delle cause del dissesto morfologico (legge n. 798 del 1984), tali disposizioni normative non hanno ancora trovato applicazione;
    il 2 giugno 2019 si è sfiorata la tragedia, quando una nave da più di 65 mila tonnellate, la MSC Opera, alla velocità di 5 nodi, ha perso il controllo dei comandi ed è andata a sbattere contro un battello fluviale ormeggiato nel canale della Giudecca,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere che, a partire dal 1o gennaio 2021, sia data attuazione a un cronoprogramma che permetta di estromettere gradualmente l'accesso in Laguna alle navi di stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate e prevedendo altresì l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 79 del 2012 di cui in premessa;
   a costituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un gruppo di esperti indipendenti che esamini la problematica in esame al fine di stabilire la soglia di compatibilità delle grandi navi con la Laguna;
   ad intraprendere tutte le iniziative volte a ridurre al minimo la produzione e l'emissione di inquinanti dalle navi da crociera in laguna di Venezia, agevolando l'elettrificazione di tutte le banchine d'ormeggio;
   a stabilire una soglia massima di sostenibilità turistica giornaliera per la città di Venezia, assegnandone una quota predefinita al crocierismo.
9/2325-AR/69Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tali strumenti sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato le quali, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture;
    non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52), in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;
    la disciplina del Contratto di sviluppo (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133) e quella del Credito d'imposta per il Mezzogiorno (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono entrambe soggette alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e alle limitazioni in esse contenute;
    mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il Mezzogiorno, mancando tale specifica, risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;
    in particolare, il modello di richiesta online del Credito d'imposta per il Mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52;
    tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo, soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere, con adeguati provvedimenti normativi, la problematica evidenziata in premessa e, in particolare, l'ambito applicativo del Codice ATECO 52 per le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e cioè Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52), permettendo, quindi, alle imprese che hanno già operato investimenti di usufruire, nella prossima dichiarazione dei redditi, dei benefici previsti dal Credito d'imposta per il Mezzogiorno.
9/2325-AR/70Manzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca fra le altre proroga termini in materia di lavoro con particolare riferimento alle misure di sostegno al reddito;
    previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;
    la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;
    ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(legge di Bilancio 2019) la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1o gennaio 2019;
    con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1o gennaio 2019;
    la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
    con l'articolo 11-ter del decreto – legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;
    con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1o gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;
    per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;
    l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.
9/2325-AR/71Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
    il provvedimento in esame all'articolo 11-quater dispone la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse indicando espressamente che: «le regioni, in caso di insussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare tali concessioni ad operatori economici individuati attraverso gare, a società a capitale misto pubblico privato»;
    in particolare, l'articolo 11-quater, al comma 1-ter, prevede che: «le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico»;
   considerato che:
    la Commissione Paritetica Stato-Regione della Valle d'Aosta non si è mai costituita a causa della mancata elezione di alcuni componenti della stessa, situazione dovuta alla caduta del Governo Conte I;
    tale problematica è già stata sollevata con un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro per gli affari Regionali e le Autonomie per le questioni regionali chiedendo quali fossero i provvedimenti da adottare affinché i rappresentanti statali della Commissione Paritetica Stato-Regione autonoma della Valle D'Aosta venissero nominati nel più breve tempo possibile per non paralizzare ulteriormente l'iter legislativo attuativo dello Statuto Speciale;
    la mancata costituzione della predetta Commissione Paritetica e la crisi politica che si è andata a creare in Valle d'Aosta ha creato una situazione di stallo che ha provocato e provoca gravi conseguenze per l'attività governativa della Regione della Valle D'Aosta;
    il 14 febbraio 2020 il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta viene dichiarato sciolto, situazione questa innescata dalle dimissioni del Presidente della Regione e di due assessori il 16 dicembre 2019. Questa situazione di ritorno alle urne rende ancora più lontana la formazione e composizione della Commissione paritetica e quindi l'impossibilità di legiferare entro il predetto termine previsto per il 30 marzo 2020,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di prorogare di un anno il termine previsto dal comma 1-ter dell'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 così consentendo alla Regione della Valle d'Aosta di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico entro e non oltre il 31 marzo 2021.
9/2325-AR/72Elisa Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge n. 2325 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
   considerato che i commi 3 e 4 dell'articolo 11 prevedono interventi di sostegno al reddito in favore di lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
    la recente crisi che ha investito la Banca Popolare di Bari, società cooperativa per azioni fondata nel 1960, attualmente maggior gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno, rischia di avere ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale nel prossimo piano industriale, coinvolgendo circa 3.200 dipendenti;
   considerato che ogni vicenda aziendale che impatta sul lavoro delle persone impiegate al suo interno deve trovare anche soluzioni a tutela e a salvaguardia dell'occupazione e dei posti di lavoro;
    visto che, la Popolare di Bari ha sportelli operativi in Puglia, Abruzzo, Basilicata e quindi principalmente presenti nel Mezzogiorno d'Italia, oltre che in altre regioni italiane e, la recente situazione di crisi, ha causato un forte allarme tra i suoi dipendenti, con riguardo alla situazione occupazionale,

impegna il Governo

in analogia con i contenuti richiamati nella proroga di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11, a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile ad un confronto che veda il coinvolgimento dei commissari della Banca Popolare di Bari e delle parti sociali in prossimità del nuovo piano industriale, per garantire ai 3.200 lavoratori, l'applicazione delle condizioni contrattuali precedenti all'apertura della crisi.
9/2325-AR/73Amitrano, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 124 del 1999 ha stabilito che il personale ATA e ITP, dipendente dagli Enti Locali che lo fornivano allo Stato, venisse trasferito alle dipendenze del MIUR dal 1o gennaio 2000, continuando a lavorare negli Istituti Scolastici in cui prestava servizio;
    il comma 2 del suddetto articolo 8 disponeva il riconoscimento, al personale trasferito, di tutta l'anzianità maturata presso l'Ente locale fino al 31 dicembre 1999;
    l'accordo del 20 luglio 2000 tra ARAN e Sindacati ed il successivo decreto che lo recepì negarono detto riconoscimento ed al personale ATA e ITP ex EE.LL. fu imposta un'anzianità fittizia, costruita con la «temporizzazione» di una parte della retribuzione complessiva del 1999;
    il risultato di tale «temporizzazione» fu inquadramenti economici altamente penalizzanti: il personale transitato allo Stato, a parità di mansioni e anzianità con i colleghi già statali, si vide assegnare fasce stipendiali corrispondenti a 1/3 dell'anzianità maturata nell'Ente Locale;
    tale discriminazione tra colleghi si ripercuote, alla cessazione dell'attività lavorativa, sull'assegno pensionistico;
    i lavoratori ricorsero in giudizio contro lo Stato ed ottennero sentenze a loro favorevoli, con il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza;
    nel 2005, all'interno della legge 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), fu introdotto Farti, comma 218. La norma, definita «interpretativa» dell'articolo 8, comma 2, della legge 124 del 1999, in realtà lo modificò, con enorme danno per i lavoratori;
    per molti di essi fu addirittura imposta la restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli, emesse prima dell'entrata in vigore della legge 266 del 2005;
    il comportamento dello Stato Italiano è stato condannato dalle Corti europee con ben 10 sentenze. La decima, recentissima, è stata emessa dalla CEDU il 30 gennaio 2020 per il caso «Cicero e altri c. Italia».
   considerato che:
    è necessario ed urgente stabilire una soluzione per questa problematica dai gravi risvolti: da un lato la disparità di trattamento economico fra dipendenti dello stesso Ministero con uguali mansioni; dall'altro un notevole contenzioso tra lavoratori e Stato;
    nella suddetta sentenza del 30 gennaio 2020 viene ribadito quanto la legge 266 del 2005, articolo 1 comma 218, abbia gravemente danneggiato i lavoratori, per i quali il danno maggiore è rappresentato dal mancato riconoscimento dell'anzianità maturata (articolo 8 legge 124 del 1999); allo stato attuale, i decreti di inquadramento del personale interessato sono stati elaborati, per la stragrande maggioranza, con riferimento all'accordo Aran-Sindacati di luglio 2000 (recepito dal decreto ministeriale 5/4/2001), che prevede il procedimento della temporizzazione per gli inquadramenti del personale; tale metodo risulta molto penalizzante per i suddetti lavoratori poiché prende a riferimento solo alcune componenti dello stipendio e non «tutto il maturato economico complessivo» previsto dal vigente (ed inapplicato) comma 218, articolo 1 legge 266 del 2005;
    ne consegue che, già all'atto del primo inquadramento all'1/1/2000, l'applicazione della suddetta temporizzazione comporta per il personale interessato la decurtazione di un terzo (1/3) dell'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza fino al 31/12/1999,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza tutte le opportune iniziative di competenza al fine di emanare gli opportuni provvedimenti con i quali disporre nuovi decreti individuali d'inquadramento emanati dai Dirigenti Scolastici e contenenti l'espresso richiamo all'applicazione della normativa vigente, nel caso specifico, richiamata dall'articolo 1 comma 218 della legge 266 del 2005, allo stato dei fatti inspiegabilmente disattesa, che prevedano l'applicazione della temporizzazione calcolata su tutto il «trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento».
9/2325-AR/74Villani, Tucci, Lattanzio, Casa.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge in titolo, recante tra l'altro una serie di misure concernenti il «sostegno al reddito», nonché di natura previdenziale per talune fattispecie di lavoratori;
   considerato che:
    il Governo ha istituito un tavolo tecnico per approfondire, di concerto con le Organizzazioni sindacali alcuni temi concernenti il sistema contributivo ai fini di un trattamento previdenziale che non sia inferiore all'assegno del reddito di cittadinanza;
    tra le fattispecie maggiormente penalizzate, rientrano, in particolare, i giovani, nati dopo il 1970 che, a causa di lavori precari e carriere discontinue, non potranno usufruire del vantaggio di andare in quiescenza con 20 anni di contribuzione, e comunque non prima di aver raggiunto l'età anagrafica di 70 anni;
    l'attuazione di una misura, finalizzata al sostegno delle future generazioni, non potrebbe prescindere da un nuovo calcolo del coefficiente di trasformazione dell'assegno sociale, pari a 448,07 euro per tredici mensilità, che dovrebbe essere abbassato rispetto all'attuale parametro, in modo da consentire ai giovani dia percezione di un trattamento pensionistico, con un assegno minimo, calcolato in base alla cumulabilità tra pensione contributiva e una quota dell'assegno sociale, e comunque pari almeno a 750 euro mensili,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare l'opportunità di intervenire, con prossimi futuri interventi normativi, a carattere economico finanziario, per incrementare il «Fondo previdenziale integrativo pubblico», volto ad assicurare alle nuove generazioni con carriere discontinue, una copertura previdenziale dignitosa.
9/2325-AR/75Segneri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza;
    in particolare, il comma 6 del citato articolo stabilisce che il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'articolo 2, comma 5), nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal provvedimento normativo per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3);
    sempre ai sensi del predetto comma, viene stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante;
    attualmente, in considerazione della limitata e ristretta portata applicativa di tale previsione normativa (articolo 5, comma 6, citato) molti cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza sono impossibilitati a provvedere al pagamento degli oneri condominiali e della bolletta della fornitura dell'acqua, a mezzo bonifico, utilizzando la carta in loro possesso, in quanto l'unico pagamento a mezzo bonifico consentito, per legge, è quello in favore del locatore indicato nel contratto di locazione dell'immobile di cui risulti conduttore il beneficiario del reddito di cittadinanza. A ciò si aggiunge l'ulteriore limite per cui qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza volesse provvedere al pagamento degli oneri condominiali e della bolletta dell'acqua tramite il pagamento in contante non è loro possibile, visto il minimo prelievo consentito;
    alla luce di ciò, si ritiene opportuno estendere la portata applicativa di tale previsione normativa, al fine di porre rimedio alla problematica sopra esposta, e consentire così ai beneficiari del reddito di cittadinanza di poter sopportare tutti gli oneri economici che comportano la proprietà o la conduzione di un immobile, compresi il pagamento degli oneri condominiali e della bolletta di fornitura dell'acqua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, insieme gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso efficaci iniziative legislative, di estendere la portata applicativa della previsione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), al fine di consentire al beneficiario del reddito di cittadinanza di provvedere al pagamento degli oneri condominiali e della bolletta dell'acqua, anche a mezzo bonifico.
9/2325-AR/76D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    con legge 15 ottobre 2013, n. 119 (articolo 5), il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ha adottato, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» per il periodo 2014-2020;
    il Piano ha l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, perseguendo le finalità:
     di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
     di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile;
     di promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e nell'ambito scolastico la sensibilizzazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne;
     di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza;
     di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
     di accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
     di promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive;
     di prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza;
     di adottare specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
    nel 2019, è stata uccisa una donna ogni tre giorni e 43.467 donne si sono rivolte ai Centri antiviolenza;
    nel complesso, per le politiche anti-violenza, nel 2015-16 sono stati stanziati 39 milioni, nel 2017 21,6 milioni, nel 2018 35,4 milioni, nel 2019 37 milioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per il periodo 2020-2026, il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», previsto dall'articolo 5 della legge n. 119 del 2013.
9/2325-AR/77D'Arrando, Mammì, Lapia, Sportiello, Spadoni, Lorefice, Scanu, Martinciglio, Cancelleri, Sapia, Di Lauro, Giordano, Grippa, Scutellà, Ascari, Sarli, Sarti, Dori, Giuliano, D'Orso, Piera Aiello, Perantoni, Cataldi, Salafia, Casa, Sabrina De Carlo, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    i metodi sostituti nella ricerca che utilizza animali, sono in linea con la domanda crescente che arriva dal Paese per l'individuazione di soluzioni alternative nella sperimentazione;
    associazioni, esponenti del mondo accademico, esperti, importanti realtà scientifiche italiane, come per esempio alcuni atenei italiani, da tempo utilizzano metodi sostitutivi nella ricerca che non prevedono l'uso di animali;
    in Europa il dibattito sul tema è molto avanti e si discute del superamento della sperimentazione con modello animale, ritenuta da molti costosa e non sempre affidabile;
    non bisogna bloccare la ricerca tout court e penalizzare i ricercatori italiani, bensì impegnarsi seriamente ad investire sui metodi che nel tempo andranno a sostituire completamente il modello animale;
    bisogna indirizzarsi al superamento degli esperimenti con animali nel caso delle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti ed incrementare progressivamente, nel corso degli anni, le risorse economiche, per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali, estendendo la platea dei possibili beneficiari a tutti gli istituti pubblici di ricerca (incluse le università ed enti dipendenti del Ministero della salute) di attestata esperienza nell'ambito dei metodi sostitutivi;
    occorre un reale cambio di visione nel Paese con investimenti mirati, obiettivi e tempi certi, per accelerare un processo di reale sostituzione del modello animale senza penalizzare il progresso scientifico e la salvaguardia della salute umana,

impegna il Governo:

   a valutare iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale;
   a valutare iniziative legislative che favoriscano, nella formazione universitaria e specialistica, gli studi su modelli sostitutivi per i ricercatori italiani che su questa materia sono costretti a formarsi all'estero, a valutare se, entro giugno 2020, la stesura della relazione prevista dall'articolo 25 del presente provvedimento possa contenere un primo elenco di sostanze d'abuso espunte dalle sperimentazioni che utilizzano animali;
   a valutare se la relazione prevista dall'articolo 25 del presente provvedimento possa avvalersi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero della salute, per la promozione dei metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
9/2325-AR/78Sarli, Di Lauro, Corneli, Siragusa, D'Arrando, Spessotto, Perantoni, Torto, Bilotti, Testamento, Sportiello, Mammì, Lapia, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 5 e 25 del decreto-legge in esame, recano disposizioni in materia di salute, anche con specifico riferimento alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento (n. 5.03) del Governo che in conformità a quanto previsto dal Patto per la salute 2019-2021, di cui all'Intesa Stato-regioni del 18 dicembre 2019, trova la sua ratio nelle strategie volte ad affrontare la problematica relativa alla carenza di personale medico specialistico nelle Aziende del servizio sanitario nazionale. In particolare l'emendamento prevede, con un intervento limitato nel tempo (fino al 31 dicembre 2022), la possibilità per i dirigenti medici del SSN, di permanere in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
    la citata disposizione, rivolgendosi indistintamente a tutti i medici, consente anche ai dirigenti di struttura complessa (primari) e ai direttori di dipartimento di permanere in servizio oltre i limiti attualmente previsti per il pensionamento;
    la possibilità di rimanere in servizio anche oltre i limiti di età, proprio al fine di fronteggiare la carenza dei medici nell'emergenza e urgenza e nei servizi di turnazione, anche notturni, non appare utile per i medici con funzioni apicali che mai possono essere impiegati per tali attività di turnazione;
    la disposizione dunque rischia di rafforzare ulteriormente, per i giovani medici, una barriera all'accesso alle funzioni apicali della sanità, barriera peraltro già presente anche sulle forme di reclutamento e formazione della dirigenza sanitaria;
    è dunque auspicabile un intervento sulla dirigenza sanitaria volto a consentire anche un ricambio generazionale, incidendo anche sulle forme di reclutamento e formazione della dirigenza sanitaria, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali apicali, incluso l'incarico di direttore generale;
    è auspicabile estendere, ad esempio i requisiti di accesso all'incarico di direttore generale delle aziende ed enti del SSN, prevedendo, in alternativa alla comprovata dirigenza, l'aver compiuto 7 anni di servizio nel SSN in posizioni funzionali per le quali è richiesta la laurea magistrale unitamente al conseguimento di titolo universitario di secondo livello (i titoli di dottorato di ricerca o di master di secondo livello, in management sanitario), in analogia a quanto previsto per le altre dirigenze della pubblica amministrazione; a riguardo sarebbe altresì auspicabile invertire il peso dei punteggi di valutazione per far parte dell'elenco nazionale dei direttori generali, dando un peso maggiore ai titoli formativi e professionali nel calcolo del punteggio;
    anche l'offerta formativa sulla formazione manageriale dovrebbe essere ampliata, assicurando al contempo un più elevato livello dei ruoli gestionali e dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevedendo, ad esempio, che i corsi per la formazione manageriale organizzati dalle regioni si avvalgano dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore di sanità, e delle università, non ricomprendendo più enti formativi di respiro esclusivamente territorialistico, in modo da garantire una formazione manageriale di respiro nazionale;
    secondo una logica più coerente che tenga conto di un percorso professionale programmato e finalizzato all'assunzione di ruoli di responsabilità all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, sarebbe opportuno prevedere, per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse, il possesso di diploma di master universitario di II livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e gestione sanitaria, quale requisito necessario posseduto anche prima dell'assunzione del predetto incarico di direzione,

impegna il Governo:

   a monitorare gli effetti della disposizione richiamata in premessa, valutando la possibilità, di considerare il riconoscimento di specifiche deroghe volte a escludere che la permanenza in servizio oltre i limiti del pensionamento non sia consentita ai dirigenti di struttura complessa (primari) e ai direttori di dipartimento;
   a consentire un ricambio generazionale, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali apicali del SSN, incluso l'incarico di direttore generale, incidendo sulle forme di reclutamento della dirigenza sanitaria, tenendo conto delle ipotesi o possibilità auspicate nelle premesse, volte a dare un peso maggiore ai titoli formativi e professionali nel reclutamento dei direttori generali del SSN e per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse;
   ad individuare le più opportune misure per ampliare l'offerta formativa sulla formazione manageriale, anche con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore di sanità e delle università, in modo da garantire una formazione manageriale di respiro nazionale.
9/2325-AR/79Bologna, Sarli, Mammì, Lapia, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    la carenza di cannabis terapeutica sta penalizzando sempre di più i pazienti in cura per il dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette;
    la difficoltà di reperimento risiede, in parte, nell'incapacità dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unico soggetto autorizzato alla produzione di cannabis terapeutica sul territorio italiano, di produrre un quantitativo di cannabis che sia in grado di far fronte all'attuale domanda di prodotto,

impegna il Governo

al fine di potenziare la coltivazione e la produzione di cannabis terapeutica per poter garantire la continuità terapeutica per i pazienti in cura, a valutare l'avvio di progetti di collaborazione con enti o imprese presso lo stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze, per lo sviluppo di progetti di ricerca, la messa a disposizione delle migliori tecnologie disponibili per l'agricoltura di precisione, per la difesa delle colture volte al potenziamento della capacità produttiva e a una migliore pianificazione dei tempi di produzione.
9/2325-AR/80Sportiello, Sarli, Mammì, Lapia, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame, contiene la disposizione che proroga per i medici sprovvisti di specializzazione in cure palliative e che operano presso le reti dedicate alle cure palliative ai sensi dell'articolo 1, comma 522 della legge n. 145/2018, la decorrenza del termine di 18 mesi – entro il quale possono presentare alla regione l'istanza per la certificazione dei requisiti per operare presso le suddette reti – fissandola dalla data di entrata in vigore del decreto;
    nell'ambito delle cure palliative, la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», costituisce il punto di arrivo di un percorso normativo che ha introdotto e sostenuto la diffusione e la pratica delle suddette cure e della terapia del dolore, e che ha cercato di diffonderne la cultura come presa in carico totale del paziente e dei suoi affetti curandone aspetti legati alla qualità di vita del paziente e di chi lo circonda; gli articoli 6 e 7 della legge n. 38 rafforzano l'attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti nelle aziende ospedaliere, in attuazione dell'Accordo del 24 maggio 2001 stipulato tra Ministero della salute e Regioni, al fine di coordinare l'azione delle differenti équipe e la formazione continua del personale medico e non medico, al fine altresì di rafforzare la sensibilizzazione del personale coinvolto nei processi assistenziali, con particolare attenzione all'ambito pediatrico; dal documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sull'attuazione della suddetta legge n. 38, pubblicato il 10 aprile 2019 dalla XII Commissione affari sociali della Camera, si evince come in termini di cure palliative rivolte all'ambito pediatrico, l'assistenza, seppur definita per legge, rimane ancora frequentemente ferma a livello di attenzione programmatoria, organizzativa e sociale; si evince, dalla stessa indagine, come non vi sia una reale presa in carico assistenziale del paziente pediatrico: i bambini rimangono in ospedale e spesso lontano da casa anche per molto tempo, a meno che la presa in carico non venga attuata in casi del tutto eccezionali e quasi sempre limitati alla sola fase terminale della malattia;
    le cure palliative per l'ambito pediatrico, sono state riconosciute circa venti anni dopo quelle rivolte all'adulto. Questo ha innescato una proposta di risposte assistenziali non dedicate, ma mediate dai servizi per l'adulto, riproponendo una situazione di iniquità di diritto e di «non risposta» nella realtà clinica;
    oggi solo il 10 per cento dei pazienti pediatrici che necessitano di cure palliative, trovano un riscontro adeguato all'interno del nostro sistema sanitario: al contrario, sono circa 35 mila (dati 2019), coloro che avrebbero bisogno di suddetta specifica assistenza;
    invero, dalla medesima indagine, risulta in generale una carenza a livello nazionale di 244 posti letto in hospice, con regioni in surplus accanto ad altre regioni in grave deficit. Particolarmente critica, come premesso, è la situazione per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale. La disomogeneità della rete delle cure palliative comporta necessariamente il ricorso a cure fuori dalla propria regione di residenza con i dovuti aggravi in termini di costi economici e sociali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti di finanza pubblica, di sostenere maggiormente l'assistenza pediatrica per le cure palliative e la terapia del dolore, organizzata secondo un modello a dimensione di bambino, per il perseguimento di una specificità pediatrica nei percorsi di cura e di terapia, al fine di assicurare una situazione di equità nei percorsi di cura, omogenea per tutto il territorio nazionale.
9/2325-AR/81Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ha sostituito la precedente direttiva 86/609/CEE, che aveva lo scopo di coordinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici;
    l'Italia ha recepito la direttiva europea 63/2010 con il decreto legislativo n. 26/2014, che tuttavia la Commissione ha valutato non pienamente conforme alla menzionata disciplina di fonte comunitaria;
    la Commissione europea ha pertanto aperto, nel 2014, un pilot per valutare la non conformità della normativa italiana rispetto a quella europea: le rilevazioni fatte hanno portato, nell'aprile 2016, alla messa in mora dell'Italia per oltre sessanta discordanze osservate;
    nel febbraio 2017 la Commissione europea ha emesso un parere motivato con cui ha fissato un termine per la modifica delle disposizioni non conformi alla normativa europea, atto propedeutico – in caso di inerzia dello stato membro – al ricorso per inadempimento avverso l'Italia dinanzi la Corte di Giustizia UE;
    con l'articolo 42 comma 1 del decreto legislativo n. 26/2014 era stata introdotta una moratoria per l'entrata in vigore dei divieti aggiunti in fase di recepimento; il differimento dei divieti di sperimentazione è stato esteso al primo gennaio 2020 dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e, da ultimo, con il decreto-legge dicembre 2019, n. 162 in conversione, prorogato al primo gennaio 2021;
    la reiterazione del differimento dei divieti non conformi alla disciplina europea pone la ricerca italiana in una condizione di svantaggio nell'accesso ai bandi e finanziamenti europei;
    il 12 marzo 2019 la Commissione Igiene e Sanità del Senato, nel dare il proprio parere sulla «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019», ha già chiesto al Governo di adottare iniziative per recepire correttamente la direttiva UE 2010/63,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, necessarie alla tutela della competitività della comunità scientifica italiana affinché non sia discriminata rispetto ai colleghi europei nell'accesso a bandi, linee di ricerca e finanziamenti promossi dall'Unione europea.
9/2325-AR/82Ianaro, Mammì, Lapia, Nappi, Boldi, Gemmato, Toccafondi, Scanu, Bagnasco, Sabrina De Carlo, Lorenzin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 25 reca disposizioni di competenza del Ministero della Salute e comunque durante l'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni diffuse in materia di salute, anche al fine di meglio garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; le risorse del Fondo sanitario nazionale sono finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il cui aggiornamento è avvenuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
    il livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, con la legge di bilancio 2020, è stato incremento di 2 miliardi e ulteriori due miliardi sono stati destinati anche per l'edilizia sanitaria; la legge di bilancio ha inoltre previsto una parziale revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria anche al fine di ridurre le iniquità che a volte caratterizzano il nostro sistema sanitario e infatti dal 1o settembre 2020 è abolito il superticket;
    nonostante una evidente inversione di tendenza rispetto al progressivo definanziamento della sanità pubblica operato nel decennio trascorso, purtroppo risulta ancora piuttosto evidente la sperequazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e molte sono le cause di tale sperequazione, a cominciare dalla incoerenza delle riforme costituzionali adottate in Italia nell'ultimo ventennio e da un federalismo che mal si concilia con i vincoli finanziari di matrice europea;
    l'attuazione di misure di contenimento della spesa operata nel recente passato ha portato gravi conseguenze, a partire dalla drastica riduzione dei posti letto della rete ospedaliera, che doveva essere armonizzata con un'implementazione dell'assistenza territoriale; in realtà alla tanta solerzia nel definire i tagli dei posti letto non ha fatto da contraltare la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dei presidi territoriali/ospedali di comunità; sarebbe auspicabile anche tener conto delle nuove sfide, inclusa quella ambientale; infatti appaiono emblematici i dati aggiornati sull'incidenza delle forme tumorali e le cifre impressionanti sulla percentuale di persone che si trovano costrette a rinunciare alle cure;
    appare dunque indispensabile riconsiderare il meccanismo di riparto delle risorse, correlando il fabbisogno al reale e diversificato bisogno della comunità e alla domanda di salute, sulla base della prevalenza di patologie, introducendo il parametro basato sul dato epidemiologico e tenendo conto della popolazione affetta da malattie croniche invalidanti, sulla scorta dei dati rilevati dai piani annuali della prevenzione,

impegna il Governo

al fine di superare le forti disuguaglianze esistenti nel Paese in termini di accesso alle cure e rispondere alla domanda di salute e al diversificato bisogno della comunità, ad elaborare, già da prossimo rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, nuovi parametri per la distribuzione delle risorse destinate alla Sanità, che tengano conto anche di indicatori ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento a valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, nonché delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazione sanitarie.
9/2325-AR/83Nesci, Mammì, Lapia, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Sarli, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 del disegno di legge all'esame reca disposizioni di competenza del Ministero della Salute;
    all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni;
    al fine di colmare una importante lacuna che limita fortemente il patrimonio del nostro servizio Sanitario Nazionale, sarebbe auspicabile l'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali;
    tali flussi, alimentati dalle citate tipologie di medici, liberi professionisti che operano in regime di convenzionamento, avranno quale terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della Salute, fornendo delle informazioni sullo stato di salute della popolazione generale ed all'epidemiologia delle malattie su base di popolazione;
    al contempo, tali flussi informativi consentirebbero di monitorare in maniera tempestiva le prestazioni e, conseguentemente, le prescrizioni erogate nel contesto dell'assistenza territoriale, fornendo quindi delle informazioni preziose per il decisore politico;
    le Regioni, al fine di alimentare i flussi informativi sanitari e di implementare il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa con il Ministero della Salute, dovranno dotare ciascuna tipologia di medici di un software gestionale clinico unico all'interno del quale confluiranno le informazioni già raccolte nelle banche dati che si trovano nella disponibilità delle predette tipologie di medici; tali interventi rappresenterebbero un passo avanti nell'efficace utilizzo dell'innovazione tecnologica quale indispensabile contributo per una riorganizzazione della assistenza sanitaria,

impegna il Governo:

   a considerare la necessità di individuare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economica, risorse finanziarie adeguate per l'implementazione del nuovo sistema informativo sanitario al fine di continuare a potenziare ed ottimizzare la qualità delle cure;
   a intraprendere idonee iniziative, anche normative, affinché siano definite le procedure atte a consentire, nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati.
9/2325-AR/84Menga, Mammì, Lapia, Sportiello, Nappi, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 del provvedimento all'esame modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni, prorogando il termine di applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Legge Madia) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data;
    quest'ultimo termine non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – inserendo un comma 11-bis nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022, consentendone la stabilizzazione;
    la disposizione citata ha il dichiarato obiettivo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, obiettivi che potrebbero essere parimenti garantiti dallo scorrimento delle graduatorie di idonei, sulla cui certezza non esiste al momento alcuna garanzia;
    seppure siano comprensibili le aspettative dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni, è bene ricordare che ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»;
    nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine di utilizzare contratti a tempo determinato per coprire i ruoli indeterminati vacanti, in contrasto con le norme nazionali, europee e con lo stesso articolo 97 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a prevedere, al fine di contrastare la precarietà nella sanità pubblica, che le amministrazioni possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale previo esaurimento delle graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale;
   a valutare l'opportunità, per contrastare la precarietà nella sanità pubblica, di aprire un tavolo con le rappresentanze sindacali degli idonei al fine di individuare soluzioni che favoriscano la priorità di scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti e le assunzioni a tempo indeterminato degli idonei ai concorsi.
9/2325-AR/85Mammì, Sarli, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame, in sede referente, con emendamento dei Relatori, è stato introdotto un articolo aggiuntivo recante iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare;
    in particolare si prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'Inail nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
    è auspicabile estendere il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini della del potenziamento delle cure primarie, delle cure intermedie, e dell'assistenza residenziale extraospedaliera, al fine di offrire adeguate risposte al crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione in termini di cronicità e disabilità, ovverosia in setting assistenziali appropriati, garantendo quindi i presupposti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, equo, solidale ed universale;
    occorre dunque incentivare e sostenere la realizzazione delle unità complesse di cure primarie di cui alla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché delle strutture di cure intermedie, come ad esempio gli ospedali di comunità, di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70.;
    un piano dell'edilizia sanitaria coerente ed efficiente deve inoltre favorire una razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, mantenendone la presenza nelle zone disagiate (montane, insulari, turistiche) o non coperte da altro servizio assistenziale,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure, anche normative, per estendere, nell'ambito degli interventi dell'edilizia sanitaria, gli interventi finalizzati al riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali.
9/2325-AR/86Provenza, Sarli, D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    dai dati AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ed AIRTUM (Associazione Italiana dei Registri Tumori) del 2018, si stima che in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevano una diagnosi di tumore, per un totale di 369 mila nuovi casi ogni anno;
    la radioterapia è una componente indispensabile per la cura del cancro, utilizzata in circa il 60-70 per cento dei pazienti eppure grazie al rapido sviluppo tecnologico e alla disponibilità di nuove combinazioni con farmaci target o immunoterapici, secondo i dati raccolti dalla Federazione Italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia nel 2019, il fabbisogno di radioterapia è destinato a crescere del 20-25 per cento entro il 2020;
    la Lancet Oncology Commission ha recentemente dimostrato che investimenti in radioterapia nel periodo 2015-2035 comporterebbero un vantaggio in vite umane salvate (almeno un milione di vite umane in più salvate ogni anno in tutto il mondo) e, contemporaneamente, benefici economici stimabili in oltre 250 miliardi di dollari nei Paesi a reddito medio-alto;
    la radioterapia è un trattamento sicuro e costo-efficace contro il cancro, che utilizza radiazioni ionizzanti, prevalentemente raggi X ad alta energia. La radioterapia permette di indirizzare con precisione le onde verso la massa tumorale e distruggere le sue cellule;
    può essere utilizzata come singolo trattamento, o per integrare o migliorare gli effetti di altri trattamenti, ad esempio per ridurre la massa o per ostacolare la crescita del tumore prima e dopo l'intervento;
    sia la tecnologia che l'erogazione della radioterapia hanno fatto rapidi progressi negli ultimi decenni, spinti dall'innovazione tecnologica, dalla ricerca clinica e dagli avanzamenti tecnico-organizzativi nel campo sociosanitario;
   considerato che:
    le comprovate ragioni epidemiologiche suggeriscono che il 60-70% dei tumori diagnosticati ogni anno in Italia richiederebbe interventi terapeutici diversi o ulteriori rispetto alla chemioterapia;
    appare sempre più necessario avviare un processo di ammodernamento delle apparecchiature per radioterapia in dotazione al Sistema Sanitario Nazionale, in particolare nel Sud del Paese;
    da quanto su esposto si determinerebbe un sempre più vantaggioso profilo di costo- efficacia dell'approccio radioterapico alle patologie oncologiche, soprattutto in relazione ai più onerosi approcci farmacologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'ammodernamento tecnologico del sistema e delle apparecchiature radioterapiche in dotazione al Sistema Sanitario Nazionale.
9/2325-AR/87Troiano, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 riporta che il Sistema Sanitario Nazionale, garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio;
    l'articolo 8-ter, del decreto legislativo n. 502 del 31.12.1992, prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
    l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche legislative, volte a impegnare le Organizzazioni ed i Soggetti che operano nel campo delle cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 Gennaio 2017, a possedere l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie relativamente alle Centrali operative e, successivamente, qualora intendano operare in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, anche l'accreditamento istituzionale.
9/2325-AR/88Trizzino, Sabrina De Carlo, Troiano.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes sono cinque milioni e tre centomila gli italiani residenti all'estero. Una comunità viva e dalle particolari identità. Di più l'Italia ha infatti sofferto negli ultimi vent'anni di un vero e proprio esodo di ragazze e ragazzi che sono andati fuori dal nostro Paese in cerca di opportunità e sviluppo del proprio capitale umano;
    in tale ambito la stampa italiana all'estero svolge un ruolo importantissimo. Si tratta infatti di un valido strumento per tenere vivo il legame con l'Italia anche dal punto di vista informativo-culturale, nonostante la diffusione dei nuovi media digitali, veicolando l'identità italiana, le nostre eccellenze del Made in Italy, la nostra lingua;
    nella recente riforma dei contributi all'editoria del 2016 non si è però purtroppo dato sufficiente spazio al carattere peculiare della stampa italiana all'estero che rischia di essere fortemente ridimensionata;
    la produzione editoriale all'estero — fatto salvo il rispetto della libertà di espressione e della correttezza dell'informazione – non può oggettivamente essere soggetta in determinati ambiti alla stessa normativa della stampa edita a livello nazionale. Ed è questo quanto lamentato anche dalla FUSIE – Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero;
    in particolare, la norma vigente che regola l'attribuzione dei contributi ai periodici stampati all'estero appare una normativa obsoleta nei contenuti, nella composizione della commissione e nei requisiti richiesti alle testate per accedere ai contributi. I quotidiani esteri sono soggetti alla stessa normativa di quelli italiani, come ad esempio, le norme fiscali, i crediti d'imposta o i contratti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le norme in vigore per l'attribuzione dei contributi alla stampa italiana all'estero in funzione delle sue caratteristiche di peculiarità e di identità anche per il fatto che attualmente secondo la Fusie l'ottanta per cento delle testate che non sono ammesse ai contributi pubblici vengono escluse per ragioni di lingua e di contenuto editoriale.
9/2325-AR/89Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese e ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;
    l'articolo 1, commi 3 e 4, lettera b), del decreto in esame recano una duplice proroga – al 31 dicembre 2020 – in materia di assunzioni per il comparto sicurezza difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato, inoltre, introdotto l'articolo 19-ter che interviene sulla previsione dell'articolo 50-bis del così detto decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco. La nuova disposizione – specificando che il pagamento dei compensi riguarda le prestazioni di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidate – è finalizzata a ricomprendere anche il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019;
    in precedenza, l'articolo 1, comma 133 della Legge di Bilancio 2020, ha istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nel 2020, di 120 milioni di euro nel 2021 e di 165 milioni di euro dal 2022 allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia;
    in ragione dello stanziamento disposto nella legge di Bilancio 2020, si rende necessario procedere con urgenza alla ripartizione delle risorse economiche stanziate anche attraverso l'adozione di provvedimenti normativi urgenti finalizzati a tale scopo, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con urgenza, nel primo provvedimento normativo utile, una disposizione normativa che – al fine di valorizzare e armonizzare il trattamento dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia – definisca, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale, le modalità di ripartizione delle risorse economiche previste dall'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
9/2325-AR/90Zardini, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento in esame consente con l'approvazione dell'articolo 6-bis – inserito nel corso dell'esame in sede referente – l'assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti;
    allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107 del 2015 ed eliminare in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca, sono stati previsti, negli ultimi anni, incrementi al Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione (FUN), fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti;
    l'articolo 1, comma 225, della legge n. 160, del 27 dicembre 2019 (Legge Bilancio) ha stanziato a decorrere dal 2020, euro 30 milioni annui da destinare al succitato Fondo;
    a fronte di un incremento della posizione di parte fissa, non vi è stato un corrispondente incremento delle risorse destinate a finanziare la posizione di parte variabile, con la conseguenza che, in assenza di stanziamenti aggiuntivi, verrebbe attenuato l'effetto che il CCNL voleva produrre anche in termini di percezione di un aumento del livello stipendiale da parte degli interessati i quali, nonostante l'incremento disposto dalla legge di bilancio per un importo di 30 milioni di euro, passerebbero da un livello medio relativo alla posizione variabile e di risultato (al netto quindi della posizione di parte fissa) pari a 25.369,49 LS, nell'as 2017/2018, ad uno pari a 22.431,76 nell'as 2019/2020;
    al fine di mantenere invariata la posizione sarebbe stato opportuno destinare al FUN ulteriori finanziamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire – attraverso opportune iniziative anche normative – risorse aggiuntive da destinare al Fondo unico nazionale (FUN) e adeguarlo all'effettiva consistenza dell'organico dei dirigenti scolastici.
9/2325-AR/91Prestipino, Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento in esame interviene su alcune proroghe di termini in materia di edilizia scolastica;
    l'articolo 6, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali;
    inoltre, al medesimo articolo, i commi 5-novies e 5-decies, differiscono i termini entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
    in attesa di una generale revisione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in riferimento alla sicurezza degli ambienti scolastici, e nell'intento di garantire condizioni di sicurezza sostanziale agli studenti e ai lavoratori del Comparto, occorre intervenire sulla responsabilità per la sicurezza delle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare interventi finalizzati a chiarire la normativa vigente – e in primo luogo l'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – circa la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati, al fine di chiarire le responsabilità ascritte al dirigente scolastico.
9/2325-AR/92Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Orfini, Villani, Lattanzio, Casa, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che,
    negli ultimi anni le nostre scuole stanno vivendo una vera e propria rivoluzione digitale;
    una parte consistente delle oltre 8 mila istituzioni scolastiche ha intrapreso questa rivoluzione, diventando un'avanguardia sperimentale e di studio soprattutto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
    al fine di assicurare anche la funzionalità della strumentazione informatica, occorre incrementare la dotazione organica del personale ATA con particolare attenzione alle scuole del primo ciclo, prive di figure tecniche con competenze in merito alla manutenzione delle strumentazioni informatiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare – attraverso opportune iniziative anche normative – la dotazione organica del personale prevedendo la figura dell'assistente tecnico (ATA) nel primo ciclo di istruzione, attesi i compiti di supporto alla progettazione e alla manutenzione tecnica per garantire l'efficienza e la funzionalità dei laboratori.
9/2325-AR/93Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento affronta una questione molto importante relativa al precariato e modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni;
    in particolare, con due novelle al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si proroga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità di assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, e si differisce, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020, il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina;
    la misura in oggetto risulta di estrema importanza laddove il personale precario della pubblica amministrazione svolge funzioni fondamentali acquisite nel tempo e che non sono facilmente sostituibili;
    ad esempio, nel caso degli uffici che si occupano della ricostruzione a seguito di eventi sismici, il personale qualificato assume una rilevanza estrema; tale constatazione ha determinato fino ad ora la necessità di continue proroghe per tutto il personale e contemporaneamente, si è avviata un'interlocuzione, con il Ministro della funzione pubblica, per organizzare e determinare scelte ulteriori, soprattutto in merito a un consolidamento e a un'eventuale stabilizzazione di quel personale che da più tempo opera nella ricostruzione;
    la misura per la stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione rappresenta una risposta alle esigenze dei territori colpiti da eventi calamitosi pur nella sua dimensione generica e non specificamente indirizzata a tale tipologia di uffici che necessita di norme che garantiscano il mantenimento delle competenze acquisite e di un orizzonte pluriennale in cui poter programmare gli interventi con la prospettiva finale di un consolidamento delle posizioni,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative per iniziare un processo di stabilizzazione del personale precario impegnato nella ricostruzione a seguito di eventi calamitosi negli uffici speciali e negli enti locali e, nelle more, ad attuare ogni iniziative utile a prorogarne il servizio.
9/2325-AR/94Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 34, disposizioni in materia di nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative mirate a sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, prevedendo la sospensione dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 del pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
    non di rado accade che, conclusa la stagione di balneazione, la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio richieda ai concessionari o ai gestori di rimuovere temporaneamente strutture autorizzate, per poi autorizzarne il montaggio in prossimità della stagione estiva, comportando costi rilevanti per i gestori/concessionari;
    con sentenza pubblicata il 1o febbraio 2020 la I Sezione del TAR Lecce ha sancito il diritto dei titolari di strutture stagionali, funzionali alle attività turistico-ricreative ubicate su area demaniale in concessione, a mantenere installati detti manufatti per l'intero anno solare e sino al 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a provvedere, con il prossimo provvedimento utile, a modificare la normativa vigente, prevedendo la possibilità, in capo ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2021 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2, a fronte della corresponsione di un versamento annuo di una quota del canone annuo di concessione del demanio marittimo ai fini del mantenimento delle opere di cui sopra che esoneri da qualsiasi obbligo di rimozione ovvero smontaggio delle opere, dei manufatti o delle strutture autorizzate.
9/2325-AR/95Lacarra, Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame differisce alcuni termini di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;
    in particolare i divieti previsti sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 26 del 2014 attuativo dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e f) della legge di delegazione europea n. 96 del 2013 benché non previsti nella direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
    è importante ricordare che in merito al decreto legislativo n. 26 del 2014 la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione (procedura 2016 del 2013) in quanto tali divieti costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea ponendo anche il rischio concreto di non poter più accedere ai fondi comunitari rendendo ancora più difficile la situazione della ricerca italiana (università ed enti di ricerca, policlinici, IRCCS, imprese biotech), di tanti lavoratori e anche di alcuni dei 1600 nuovi ricercatori che si spera possano essere presto reclutati;
    se è pur vero che molte ricerche possono utilizzare metodi alternativi, per altre sono fondamentali – in misura controllata in quantità e qualità da commissioni istituzionali – l'impiego di specie animali;
    anche, l'ultimo grande successo della ricerca italiana, l'isolamento del Coronavirus Wuhan (il 2019-nCoV), grazie ai ricercatori dell'istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, causa della nuova sindrome polmonare cinese, non sarebbe mai stato possibile senza le metodologie messe a punto anche grazie alla sperimentazione animale;
    la ricerca non può progredire senza sperimentazione animale. Senza le conoscenze acquisite anche grazie a quest'ultima sarebbe stato impossibile giungere al risultato odierno e senza test sugli animali è impossibile ottenere ciò che oggi tutti cercano e chiedono: un vaccino per il nuovo virus;
    anche in passato la penicillina, i moderni anestetici, i farmaci chemioterapici, il pacemaker e il bypass coronarico, i trapianti, le chirurgie o la terapia genica, tutti i vaccini, gli antibiotici, i farmaci sono tutte scoperte e innovazioni di cui possiamo godere solo grazie alla sperimentazione fatta sugli animali,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a permettere e garantire la possibilità di continuare e di portare a termine, almeno sui progetti di ricerca già avviati, l'impiego della sperimentazione animale nonché di apportare tutte le modifiche normative necessarie affinché gli ulteriori divieti previsti dalla nostra normativa in materia di sperimentazione animale, rispetto alla direttiva comunitaria in oggetto siano espunti dal nostro ordinamento.
9/2325-AR/96Pini, Raciti, Lorenzin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 36 del decreto in esame ha introdotto il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001 prevede che il regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;
    il comma 1 dell'articolo 36, come modificato dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, prevede che l'INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche sulla base delle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del MISE e del MLPS;
    il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, pervia informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001;
    tale previsione introduce a carico delle imprese nuovi oneri di carattere burocratico, quando invece sarebbe più logico che a tale comunicazione provveda direttamente il soggetto incaricato di svolgere tali verifiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, che spetti ai soggetti incaricati delle verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 462 del 2001 la comunicazione pervia informatica all'INAIL di cui all'articolo 36 del presente decreto.
9/2325-AR/97Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l'adozione di regimi fiscali e tariffari adeguati anche a quelle aree del paese che richiedono un rilancio economico e produttivo;
    l'ordine del Giorno 9/02220-AR/005 presentato alla Camera dei deputati il 6 dicembre 2019 e accolto favorevolmente dal Governo «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a includere tra le Zone Economiche Speciali (ZES) quelle che ricadono nelle Aree di crisi industriale complessa»;
    la Legge di Bilancio 2020 (legge 160 del 2019), all'articolo 1 comma 313, prevede la possibilità di istituire Zone Logistiche Semplificate «rafforzate» (ZLSR) equiparate alle ZES in termini di agevolazioni fiscali e agevolazioni amministrative;
    la stessa norma limita l'istituzione di ZLSR alle sole zone che siano al contempo ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex articolo 107 par 3, lettera c) TFUE e che rientrino nella fattispecie di porto facente parte di un corridoio TEN-T o che siano sede di Autorità Portuale ex lege 84/94;
    tale norma parrebbe quindi escludere le Aree di Crisi Industriale o comunque oggetto di Accordi di programma dalla possibilità di accedere alle nuove agevolazioni fiscali e amministrative previste per le Zone Logistiche Semplificate Rafforzate, limitando altresì l'adozione ad una sola per Regione;
    tale esclusione, ove confermata, sarebbe in contraddizione con l'impegno già assunto dal Governo nel summenzionato Ordine del Giorno 9/02220-AR/005 e rappresenterebbe una discriminante negativa per territori che si configurano come nodi logistici di valore strategico e sui quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e sviluppo mediante Accordi di Programma Stato-Regione,

impegna il Governo

ove fosse confermata l'esclusione delle Aree di Crisi Industriale dai nuovi strumenti fiscali e amministrativi previsti per le Zone Logistiche Semplificate Rafforzate, a superare tale discriminante e quindi ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a configurare anche per le Aree di Crisi Industriale o comunque oggetto di Accordi di Programma Stato-Regione la possibilità di accedere al nuovo strumento delle Zone Logistiche Semplificate Rafforzate previste dalla Legge di Bilancio 2020, superando altresì il limite di una sola Zona Logistica Semplificata Rafforzata per Regione.
9/2325-AR/98Andrea Romano, Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    la carenza di medici specialisti all'interno del nostro Sistema sanitario nazionale rappresenta una delle criticità più rilevanti, anche in considerazione delle ultime riforme in temi di pensionamento;
    per ovviare a questa carenza di personale durante l'iter in commissione del provvedimento è stato approvato un emendamento che da una parte consente ai medici di rimanere in corsia fino a 70 anni e dall'altra offre la possibilità di assumere gli specializzandi già dal terzo anno fino al 2022 tramite concorsi pubblici ed in speciali graduatorie;
    le due proposte erano già state inserite nell'ultimo Patto per la salute ma per esplicare i propri effetti dovevano essere trasformate in legge e, da qui, la volontà di inserirle nel primo provvedimento utile;
    queste proposte non sono però sufficienti a colmare la carenza di medici che affligge il nostro sistema sanitario nazionale ed è quindi necessario intervenire anche sul numero annuale di contratti di formazione messi a bando al fine di rispettare sia i fabbisogni di personale individuati dalle Regioni sia il numero dei medici che ogni anno chiedono di poter iscriversi alla specialistica;
    sulla base del differenziale tra pensionamenti previsti e disponibilità di nuovi specialisti, alla luce del numero di contratti messi a bando dai concorsi annuali di accesso alle scuole di specializzazione, si è osservato che le maggiori carenze riguardano aree essenziali per garantire il servizio sanitario pubblico, sia per diffusione che per numero di prestazioni erogate, negli ospedali Hub come in quelli Spoke;
    in particolare i concorsi indetti per la copertura di posti di dirigenti medici presso il Servizio sanitario regionale/provinciale, in particolare nelle specialità di anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, di Radioterapia, di Ginecologia e ostetricia, di Pediatria e di Medicina di emergenza e urgenza, registrano un numero di candidati troppo basso, tale da non consentire la copertura dei posti vacanti nonostante nel 2019 siano state messe a concorso 8.905 borse di studio di cui 8000 statali e che la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019) abbia previsto un ulteriore incremento degli stanziamenti previsti per i contratti di formazione medica specialistica;
    seppur la legge 160 del 2019, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, ha previsto all'articolo 1, comma 271 un'ulteriore stanziamento di 5,425 milioni di euro per il 2020, di 10.850 milioni di euro per il 2021, di 16,492 milioni di euro per il 2022, di 22,134 milioni di euro per il 2023 e di 24,995 milioni di euro a decorrere dal 2024 ed al comma 859 sempre dell'articolo 1 ha stanziato un'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, queste risorse non si possono ancora ritenere sufficienti a colmare il fabbisogno di personale individuato dalle Regioni,

impegna il Governo

a stanziare nel primo provvedimento utile le risorse economico finanziarie necessarie a incrementare e rendere strutturali ulteriori borse di studio per i contratti di formazione medica specialistica al fine di colmare la richiesta di fabbisogno di personale specializzato individuato dalle Regioni.
9/2325-AR/99Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa in materia di trasporto pubblico non di linea è regolata dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, novellata con modalità estemporanea ed inorganica dall'articolo 10-bis decreto-legge 135 del 2018, riproducente quasi pedissequamente l'articolo 29, comma 1-quater decreto-legge 207 del 2008, sospeso negli anni per le numerose criticità sollevate sia dalle Autorità indipendenti sia dallo stesso legislatore al fine di attuare una integrale riforma del TPL non di linea;
    la normativa de quo è stata ed è oggetto di plurime censure dalle Autorità indipendenti, le quali hanno chiesto al Governo un ripensamento e la conseguente sospensione dell'articolato normativo sino ad un reale quanto integrale riordino del TPL non di linea. Anche recentemente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ribadito una distorsione della concorrenza a favore del comparto taxi ed in danno degli operatori che esercitano attività di noleggio con conducente, distorsioni che a loro volta si ripercuotono in maniera conseguenziale sui consumatori;
    le suddette modificazioni, oltre ad aver fortemente limitato l'attività imprenditoriale di migliaia di piccole e medie imprese, ridotto la libertà di scelta per l'utenza e ad aver incrementato ai danni della collettività traffico e inquinamento nell'applicazione del cosiddetto obbligo di rientro in rimessa, sono state impugnate dalla Regione Calabria innanzi la Corte Costituzionale, la quale il prossimo 25 febbraio 2020 deciderà in merito alla compatibilità costituzionale delle disposizioni fortemente sostenute del precedente Governo;
    che questo intervento normativo nelle intenzioni sia del Governo che del Parlamento era un primo elemento di riordino della materia e che a questo avrebbe fatto seguito una riforma complessiva e organica del settore. Queste caratteristiche lasciano ritenere quindi l'intervento normativo incompleto e incongruo. Le modifiche introdotte appaiono ispirate a proposte normative anteriori al 2016, al punto che, con specifico riferimento alle disposizioni concernenti il foglio di servizio, la raccolta, la tenuta ed il trattamento dei dati richiesti sono evidentemente sproporzionati rispetto alla condivisibile finalità di contrasto all'abusivismo di settore, al punto che il Garante per la Protezione dei dati personali ha segnalato tanto al Ministro competente quanto al Presidente del Consiglio le forti criticità in materia di trattamento dei dati personali;
   considerato che:
    le premesse di cui sopra paiono confortate dal fatto che, nel corso dell'esame, le forze politiche siano esse di maggioranza e di opposizione, hanno presentato emendamenti volti alla proroga dei termini per l'emanazione del decreto contenente le specifiche del foglio elettronico di servizio correzione della disciplina citata, le cui evidenti lacune non hanno consentito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di emanare, nei previsti tempi, il decreto ministeriale di specificazione delle caratteristiche del foglio elettronico di servizio;
    inoltre, la complessità della materia che ha portato ad errori materiali aveva portato i Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, inizialmente, a ritenere che i suddetti emendamenti potessero essere ammessi all'esame, salvo poi rivedere la propria decisione in merito e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le identiche proposte emendative di maggioranza e opposizione;
    non è stato possibile, per effetto della decisione dei Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio e dell'esito delle votazioni riferite alle ulteriori proposte emendative volte a prorogare i provvedimenti attuativi o a sospendere l'efficacia delle norme, correggere gli errori della disciplina de quo,

impegna il Governo:

   a provvedere urgentemente, come previsto dalla norma, all'istituzione del Registro informatico pubblico nazionale e del foglio di servizio in formato elettronico;
   a riprendere le dovute interlocuzioni, bruscamente interrotte dal precedente Governo, nella sede del tavolo di confronto istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche al fine di avere contezza – a un anno dalla entrata in vigore della riforma – degli effetti prodotti dalle norme e ad istituire un osservatorio permanente con compiti di monitoraggio del settore del trasporto pubblico non di linea;
   a prevedere una revisione complessiva e organica della normativa relativa al servizio di trasporto pubblico non di linea finalizzata a garantire maggiormente i consumatori sanando le distorsioni concorrenziali attualmente presenti in danno degli operatori del servizio di noleggio con conducente.
9/2325-AR/100Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, all'articolo 35, comma 1-ter, l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia. Inoltre si dispone che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;
    da troppi anni il Corridoio Tirrenico, è stato al centro di un dibattito senza fine, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;
    il territorio maremmano necessita di interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale. Frequenti incidenti, anche mortali, rendono la realizzazione dell'opera non più procrastinabile,

impegna il Governo:

   a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;
   a prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.
9/2325-AR/101Ripani, Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    tra le disposizioni recate alcune riguardano il personale delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico il personale del Sistema sanitario nazionale;
    l'articolo 5-bis del decreto in esame detta norme in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale;
    l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 reca norme in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e il comma 11-bis interviene in materia di precariato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
    la formulazione vigente del comma 11-bis non tiene pienamente conto delle peculiarità della professione medica e non sembra riuscire a garantire adeguatamente il merito professionale, garantendo in via prioritaria le stabilizzazioni rispetto ai concorsi pubblici e di fatto impedendo a medici già di ruolo l'accesso a specialità in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per titoli e servizio, e quindi del requisito di professionalità necessaria richiamato dal medesimo articolo 20,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri previsti per il personale medico per l'accesso alla specialità oggetto di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevedendone la possibilità di accesso anche per il personale medico di ruolo in altra disciplina presso la medesima amministrazione.
9/2325-AR/102Germanà.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale comma 547, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – stabilisce che i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
    tale norma è stata oggetto di modifica durante l'esame dell'A.C. 2325 (emendamento Governo 5.03 approvato nella seduta del 13 febbraio 2020), stabilendo che sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici e i medici veterinari già a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente iscritti;
    in tal modo si individua una misura razionale per affrontare la crisi dei dirigenti nel settore della sanità, in assenza della quale si aggraverebbero le condizioni già estremamente difficili in cui versa il settore sanitario;
   considerato che:
    vi è una situazione di carenza anche di farmacisti dirigenti, per far fronte a tale crisi è necessario consentire anche ai farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera, regolarmente iscritti, l'ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione, nell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, tra medici, medici veterinari, iscritti al corso di formazione specialistica, e farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera, al fine di evitare di contribuire ad aggravare le condizioni già estremamente difficili in cui versa il settore sanitario.
9/2325-AR/103Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 prevede l'adozione di misure per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali, ristrutturandone il debito con accollo allo Stato;
    il comma 11 estende la possibilità di ristrutturazione e accollo ai mutui contratti dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), qualora i suddetti mutui siano stati contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici;
    la norma prevede l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione dei mutui. In tal caso, ai fini della determinazione del limite del 10 per cento di indebitamento di cui all'articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma;
    le disposizioni in esame – a prima vista – non sembrano contemplare i casi in cui la società sia a partecipazione pubblica mista regionale-locale, che parrebbero escluse dalle procedure di riduzione dell'onere del debito,

impegna il Governo:

   a chiarire se entro il perimetro della previsione rientrino anche le società pubbliche al cui capitale sociale partecipino, oltre agli enti locali, anche le regioni;
   qualora tale fattispecie sia esclusa, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e regioni previsto in materia dalla Costituzione, a valutare di estendere l'applicabilità della disposizione del comma 1 dell'articolo 39 anche alle società a partecipazione pubblica mista regionale e locale.
9/2325-AR/104Cassinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 del provvedimento in esame prevede che il contributo attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, finalizzato al ristoro del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, sia riconosciuto alla regione Sardegna quale acconto dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020;
    il punto 10 di tale Accordo prevede l'individuazione di strumenti idonei a garantire la continuità territoriale, marittima e aerea in favore della regione Sardegna a cagione della sua condizione di insularità; il comma 867 dell'articolo 1 della la legge di bilancio 2020 prevede la successiva definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo;
    gli eventi sopravvenuti impongono l'accelerazione di tali previsioni: la liquidazione di Air Italy non riguarda solo la questione legata al futuro delle 1.450 persone distribuite tra Olbia (550) e Malpensa, ma è anche un tassello importante del mosaico dei trasporti della Sardegna, che a breve non avrà più un vettore operante in regime di continuità. Le tratte in regime di continuità per Cagliari e Alghero sia quelle riguardanti lo scalo di Olbia, scadranno il 16 aprile 2020;
    la continuità territoriale marittima da e per la Sardegna è attualmente disciplinata da una convenzione per l'esercizio del collegamento marittimo in regime di pubblico servizio. A luglio 2020 scade la convenzione per la continuità marittima, attualmente garantita dal gruppo Moby Tirrenia. Per la riassegnazione deve essere fatto un nuovo bando ma, poiché i tempi sono ridotti, è necessaria una proroga. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha escluso che si possa procedere al rinnovo della Convenzione con l'attuale vettore senza passare tramite gara;
    la Sardegna è l'unica regione che non ha un chilometro di autostrada, ha una rete ferroviaria che per il 90 per cento è composta da un solo binario ed è l'unica a non avere il metano. Il pesante ritardo infrastrutturale è aggravato da un regime di continuità territoriale costantemente precario,

impegna il Governo:

   ad adottare con la dovuta urgenza le iniziative di competenza per accelerare le procedure riguardanti l'attivazione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;
   a prevedere, nell'ambito del quadro finanziario delineato con la legge di bilancio del 2020 e risorse adeguate per garantire la regolare prosecuzione, in regime di proroga, dei servizi di continuità territoriale in corso.
9/2325-AR/105Pittalis, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24, comma 5-ter, assegna alla regione Lazio risorse per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10);
    il comma 14-sexies dell'articolo 39 prevede un vicolo di destinazione di talune risorse a nuovi investimenti per le finalità elencate all'articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 2018), tra le quali gli interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
    la situazione del trasporto pubblico e della qualità dell'aria a Roma si sono particolarmente aggravate in questi ultimi mesi a causa della prolungata chiusura di una stazione della metropolitana situata in pieno centro, che, oltre a creare un considerevole danno all'immagine della città in forza della rilevante attenzione mediatica, anche internazionale, reca un forte disagio sia ai turisti sia alle persone che lavorano nella zona servita dalla stazione Barberini, nonché un danno economico agli esercenti, che hanno chiaramente registrato un netto calo dei flussi di vendita, come denunciato pubblicamente dalla Fiepet-Confesercenti;
    alla chiusura della stazione Barberini si è aggiunta la chiusura di altre due stazioni della linea A della metropolitana, quali Baldo degli Ubaldi e Cornelia. Le tre fermate della linea A si trovano in una zona assai strategica e centrale della città, la cui chiusura improvvisa e progressiva sta comportando un impatto altamente negativo in primo luogo sulla vita dei cittadini e dei residenti,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare idonee misure per migliorare il servizio e la gestione della rete di trasporto pubblico della città di Roma Capitale, anche al fine di realizzare gli obiettivi illustrati in premessa;
   a valutare la possibilità di introdurre forme di ristoro dei danni alle attività economiche insistenti nei pressi delle stazioni della metropolitana di Roma, in considerazione del prolungarsi della chiusura stesse.
9/2325-AR/106Barelli, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera al del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    la memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati e corrispettivi giornalieri è efficace a decorrere dal luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 e a decorrere dal gennaio 2020 per i soggetti con volume d'affari inferiore;
    l'adeguamento a tale, nuova, forma di controllo centralizzato a carico dei piccoli e medi esercenti, costituisce l'ennesima forzatura fiscale, ponendo indiscriminatamente a carico dei contribuenti un ulteriore, gravoso onere;
    molte piccole imprese operano in zone non raggiunte da adeguata copertura delle reti internet;
    insieme alle norme sulla limitazione all'uso del contate, tali provvedimenti, di matrice inquisitoria, possono rappresentare un forte limite allo sviluppo dei consumi, già profondamente segnati dalla fase di stagnazione economica che il paese sta attraversando,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa di competenza, anche d'urgenza, che consenta di rendere effettiva per gli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro la proroga dei termini di entrata in vigore memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
9/2325-AR/107Baratto, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 28 del provvedimento in esame incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il Made in Italy, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
    al fine di valorizzare il Made in Italy agroalimentare, sin dall'atto del suo insediamento il Ministro dell'agricoltura ha annunciato che elemento centrale della propria attività in sede di Unione europea avrebbe riguardato l'etichettatura di origine. Il 27 gennaio 2020 è stata notificata alla Commissione europea la proposta italiana relativa a un sistema di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, che ha l'obiettivo di costituire un'alternativa al sistema francese del Nutriscore. Il sistema proposto dall'Italia si basa su un simbolo «a batteria», denominato NutrInform Battery;
    nel maggio 2019 la Commissione Europea ha dichiarato non conformi al diritto dell'Unione europea le disposizioni in materia di etichettatura contenute nell'articolo 3-bis del «decreto semplificazioni» (decreto-legge
    n. 135 del 2018, convertito in legge n. 12 del 2019) sull'origine degli alimenti, notificato peraltro in ritardo dall'Italia il 7 marzo 2019;
    il 1o aprile 2020 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario;
    con «ingrediente primario» si intende: «l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 per cento di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa»;
    secondo il Regolamento l'obbligo di esplicitare la provenienza scatterà soltanto per i cibi che si dichiarino « made in Italy» oppure inseriscano sulla confezione il tricolore. Qualora si configuri, tale obbligo si potrà assolvere con un generico «origine Ue», o «Ue e non Ue». Negli altri casi, il produttore avrà la facoltà di non rivelare la vera origine delle materie prime impiegate. Ne consegue che dal 1o aprile 2020 verrà a cadere la normativa nazionale che rende obbligatorio indicare in etichetta, ad esempio sulle confezioni di alimenti come pasta, riso, latte e passata di pomodoro, la provenienza della materia prima utilizzata;
    il regolamento non si applica ai prodotti Dop, Igp e Stg (Specialità tradizionale garantita) né a quelli a marchio registrato che a parole o con segnali grafici, indicano già di per sé la provenienza del prodotto. Ciò significa le aziende che falsificano il cibo italiano potranno continuare a vendere indisturbate proprio grazie al fatto di avere un marchio registrato che richiama all'Italia;
    nel dicembre 2019 in sede di Consiglio Europeo, il Ministro dell'agricoltura ha chiesto slittamento di un anno dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, presentando in quella sede documento sull'etichettatura di origine concordato con Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Secondo notizie riportate dalla stampa, la Francia ha già chiesto una proroga per i suoi decreti «Origine» che impongono l'indicazione di provenienza del latte e della carne usati in preparazioni alimentari;
    gli effetti della normativa dell'Unione Europea sopra descritta sono di amplissima portata e addirittura imponderabili. Si consideri che gli accordi di libero scambio che l'Unione Europea sta siglando (Ceta, Mercosur ed altri), in connessione con il Regolamento (UE) 2018/775 potrebbero portare alla piena legalizzazione e commerciabilità dei prodotti « Italian Sounding». Si consideri che la preferenza accordata dai consumatori alla pasta recante in etichetta la menzione «grano italiano» ha avuto l'effetto di innalzare i prezzi pagati all'ingrosso per il grano duro di produzione nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni possibile iniziativa in sede di Unione europea, per prorogare l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, ai fini di una revisione dello stesso che non danneggi l'agroalimentare italiano;
   a richiedere la proroga per l'applicazione delle etichettature d'origine già regolarmente in essere sul territorio nazionale, ai fini della tutela dei consumatori e dell'agroalimentare nazionale.
9/2325-AR/108Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula, composto da 44 articoli, per un totale di 165 commi, appare riconducibile sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: la proroga di termini legislativi; l'adozione di misure organizzative e finanziarie urgenti in materia di azione delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di misure urgenti in materia di innovazione tecnologica;
    l'articolo 22 del presente provvedimento prevede all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 il comma 320-bis che apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa; nello specifico oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato è rideterminato in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale;
    la disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richiesta dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
    con la disposizione appena citata si genera una disparità tra le regioni in cui è previsto un adeguamento della giustizia amministrativa e la regione siciliana che purtroppo si trova a dover affrontare una profonda carenza di organico;
    tra l'altro il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana ha più volte evidenziato al Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa la situazione di criticità che si sta determinando presso il CGARS che comporta evidenti difficoltà nell'organizzazione delle udienze;
    ai sensi del decreto legislativo n. 373 del 2003 l'organico «di diritto» del CGARS contempla quattro giudici «laici» in Sezione giurisdizionale e cinque giudici «laici» in Sezione consultiva designati dal Presidente della Regione: attualmente mancano un giudice laico e in sezione consultiva e un giudice laico in sezione giurisdizionale;
    si consideri che, in ciascuna udienza, viene trattata una media di 60-70 affari per un totale di una media di 120-140 affari al mese: anche ove due soli giudici «laici» riuscissero ad essere presenti a tutte le udienze comunque un certo numero di affari non potrebbero essere trattati ove uno dei due «laici» avesse ragioni di astensione;
    il CGARS non ha beneficiato dei recenti aumenti di organico disposti per il Consiglio di Stato e per i Tar; l'organico di diritto dei magistrati togati (pari a sei) è oggettivamente inidoneo, anche in una ideale e ipotetica situazione di organico pieno (che tuttavia nella sostanza, se non nella forma, non vi è), a garantire una situazione di equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, sicché la situazione delle pendenze (nella sezione giurisdizionale) è destinata ad aumentare e allo stato l'unico strumento per impedire tale aumento è quello del piano straordinario di smaltimento dell'arretrato è a rischio di insuccesso (o parziale successo) per l'anno 2020;
    seppur in merito alle norme di attuazione per l'esercizio in Sicilia delle funzioni spettanti al Consiglio di giustizia amministrativa vi deve essere una procedura di previa determinazione da parte della Commissione paritetica, si ravvisa la necessità di porre rimedio alla situazione di grave carenza di organico in cui versa il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
    il fatto di non avere previsto interventi volti a correggere la carenza di organico che affligge da tempo la CGARS genera una differenza di trattamento e un isolamento della Regione Sicilia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad aumentare l'organico del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana di almeno una unità.
9/2325-AR/109D'Ettore, Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca anche disposizioni in merito a finanziamenti concessi a case editrici, associazioni ed enti operanti nel settore della diffusione di conoscenza storica;
    alcune case editrici si sono caratterizzate per la pubblicazione di libri di stampo riduzionista, giustificazionista e finanche negazionista, propagandando le loro tesi anche in convegni ed eventi pubblici talvolta ospitati in sedi istituzionali per lo più nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione del Giorno del Ricordo;
    inoltre, in più occasioni le diramazioni locali dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) si sono distinte per prese di posizioni di parte, lesive della verità storica, viziate dall'appartenenza ideologica;
    per citare alcuni esempi, nel mese di gennaio 2019 sul sito della sezione Anpi di Rovigo è apparsa la seguente dichiarazione: «sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Basovizza», mentre nel gennaio scorso la delegazione Anpi di Lecce si è opposta all'intitolazione di una via alla medaglia d'oro Norma (fossetto definendola «presunta vittima delle foibe»;
    è il caso di ricordare come dal 2004 la Repubblica italiana «riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe»;
    è in vigore un protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e della ricerca e Associazione Nazionale Partigiani d'Italia intitolato «Offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva»;
    l'accordo prevede la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico composto da tre rappresentanti del Miur e altrettanti dell'Anpi deputato a pianificare gli interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo;
    il Miur si impegna a stanziare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano annuale di attività approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico;
    appare inopportuno che il Miur deleghi ad una associazione che per larga parte non riconosce il dramma delle foibe e del popolo dalmata giuliano la promozione nelle scuole degli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale;
    appare più in generale inopportuno che qualunque finanziamento pubblico sia riconosciuto ad enti o associazioni che offrono nella propria divulgazione della storia una visione di parte, spesso lesiva della memoria di migliaia di italiani trucidati nelle foibe,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia revocata ogni forma di finanziamento pubblico concesso a case editrici enti ed associazioni che, anche in contrasto con il contenuto delle norme istitutive del Giorno del ricordo, negano o minimizzano il dramma delle foibe.
9/2325-AR/110Novelli, Bagnasco, Bergamini, Bond, Cassinelli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Giacometto, Mugnai, Nevi, Palmieri, Pettarin, Pittalis, Ruffino, Sandra Savino, Squeri, Zanella, Vietina, Ferraioli, Versace, Rizzetto, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, nell'ambito delle misure di proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), siano rinviate rispetto alla scadenza prevista del 17 aprile 2020, determinata dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge n. 286 del 2003 e dell'articolo 8 della legge n. 286 del 2003 e dell'articolo 1, comma 323, della legge n. 190 del 2014;
    la proroga in oggetto, nel rinviare di un anno la data per lo svolgimento delle suddette elezioni, indica un arco temporale talmente ampio – tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 – tale da produrre un'ingiustificabile incertezza sui tempi e un'eccessiva discrezionalità, in relazione all'indicazione di un termine che richiederebbe invece una chiara e circoscritta determinazione legislativa;
    i Comites, organismi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, istituiti nel 1985, ed eletti in maniera diretta dai connazionali residenti nella circoscrizione consolare competente (con almeno tremila iscritti nel registro Aire), svolgono un importante ruolo di raccordo tra la comunità italiana e il consolato, sia nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini italiani che nell'ambito della promozione di attività utili alla vita sociale e culturale della collettività italiana di riferimento;
    il voto per il rinnovo dei Comitati, come precisato dalla risposta scritta del Governo dello scorso 12 dicembre 2019 in Commissione Affari esteri (in risposta a un'interrogazione a mia prima firma n. 5-03147), «avverrà per corrispondenza e l'avente diritto che intenda votare dovrà esprimere anticipatamente la propria volontà in tal senso presentando un'opzione (cosiddetta “opzione inversa”)»; anche per tali ragioni è necessario che venga indicato con precisione un appuntamento elettoralmente particolarmente importante per le nostre numerose comunità all'estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con successivi provvedimenti anche di natura attuativa, al fine di fissare la data certa per lo svolgimento delle elezioni dei Comites, ossia per il 17 aprile 2021, sensibilizzando, altresì, fin da ora le nostre collettività all'estero, allo scopo di accrescere la loro partecipazione al voto.
9/2325-AR/111Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula, composto da 44 articoli, per un totale di 165 commi, appare riconducibile sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: la proroga di termini legislativi; l'adozione di misure organizzative e finanziarie urgenti in materia di azione delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di misure urgenti in materia di innovazione tecnologica;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto all'articolo 1 del presente provvedimento il comma 5-bis che autorizza la proroga al 30 giugno 2021 delle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021;
    la norma appena citata non risolve la problematica che affligge gli idonei assistenti giudiziari la cui graduatoria è stata approvata il 14 novembre 2017 a seguito del concorso indetto dal Ministero della Giustizia nel novembre 2016;
    al contrario, l'emendamento 18.016 presentato dalla proponente del presente atto di indirizzo, trasversalmente condiviso da tutti i partiti sia di opposizione che di maggioranza, con il quale si prevedeva l'immissione immediata di 837 nuove unità negli uffici giudiziari, ha visto dapprima parere contrario, per poi essere accantonato e successivamente bocciato;
    in questo modo la maggioranza ha declassato il beneficio che apporterebbero le unità appena citate, già disponibili, in uffici giudiziari il cui lavoro è fortemente compromesso dalle carenze di personale amministrativo e tra l'altro, qualora la proposta emendativa fosse stata approvata, non avrebbe apportato alcun onere aggiuntivo dato che le suddette unità sono interamente autorizzate e finanziate a partire dall'anno 2019;
    sulle giustificazioni poste alla base di tale bocciatura, viene riportato nei resoconti ufficiali di seduta delle commissioni riunite, I Affari Costituzionali e V Bilancio della Camera dei deputati, del 10 gennaio, l'intervento della Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze On. Laura Castelli, portavoce del Movimento 5 Stelle, la quale dichiara come: «l'emendamento del Governo, che garantisce un ampio numero di assunzioni, risponda efficacemente ai problemi di carenza del personale che, sottolinea, non sono nati oggi. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato non è favorevole all'incremento del personale al di sopra della dotazione organica e che l'emendamento del Governo dispone una proroga, che consente lo scorrimento delle graduatorie.»;
    si tratta di giustificazioni piuttosto infondate poiché le assunzioni soprannumerarie proposte incidono solo sul profilo professionale e sull'area di appartenenza e non modificano la dotazione organica complessiva del dipartimento;
    le assunzioni soprannumerarie sono altresì contemplate dal Codice di Diritto Amministrativo, vi è giurisprudenza in merito, e non apportano alcuna varianza di spesa in quanto prevedono la messa in indisponibilità di altrettanti posti all'interno dell'area con sblocco delle indisponibilità ed assorbimento delle posizioni soprannumerarie per effetto delle cessazioni a venire ed assorbimento totale, che stando ad alcune stime, avverrebbe tra luglio e agosto del corrente anno, prima che le procedure concorsuali indette, o ancora da indire, dal Ministero della giustizia, possano concludersi,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente all'assunzione degli 837 idonei al concorso per assistenti giudiziari (G.U. n. 92 del 22 novembre 2016) valutando l'opportunità di assumere 800 unità entro giugno 2020 e i restanti 37 entro dicembre 2020.
9/2325-AR/112Bartolozzi, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula, composto da 44 articoli, per un totale di 165 commi, appare riconducibile sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: la proroga di termini legislativi; l'adozione di misure organizzative e finanziarie urgenti in materia di azione delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di misure urgenti in materia di innovazione tecnologica;
    il decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza) ha novellato l'articolo 93 del codice della strada prevedendo il divieto a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato;
    la disposizione appena citata ha di fatto colpito una serie di utenti, ed in particolar modo i lavoratori frontalieri, che per motivi oggettivi sarebbero da escludere dai nuovi obblighi e, quindi, dalle eventuali sanzioni connesse alla loro violazione;
    a tal proposito, al fine di trovare una soluzione alla problematica per i lavoratori frontalieri che usano il mezzo aziendale per lavoro, il proponente del presente atto di indirizzo ha presentato al decreto-legge all'esame dell'Aula l'emendamento 13.48, con il quale si prevede il differimento dell'applicazione del novellato articolo 93 del codice della strada;
    la richiamata proposta emendativa, dichiarata ammissibile, è stata respinta nel corso dell'esame nelle commissioni congiunte I e V destinando in tal modo numerosi lavoratrici e lavoratori transfrontalieri italiani a rischiare il proprio lavoro;
    si rammenta, altresì, che nel corso dell'esame del progetto di legge di modifica del codice della strada (A.C. 24 e abb.), impantanato da oltre un anno in Commissione Trasporti, è stata approvata una disposizione correttiva, quale intervento promosso in via trasversale a livello politico e infine fatto proprio dai Relatori del provvedimento;
    l'approvazione dell'emendamento 13.48 avrebbe trovato una immediata soluzione ai licenziamenti, al blocco di un intero settore lavorativo e alle innumerevoli problematiche che affliggono tutti coloro che per qualsiasi motivo, anche lavorativo, sono tenuti a recarsi in territorio italiano,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente gli opportuni interventi normativi al fine di risolvere le criticità riscontrate da una cospicua platea di utenti della strada, ed in particolar modo, dai lavoratori frontalieri a seguito di quanto previsto dall'articolo 93 del codice della strada, così come novellato dal decreto-legge n. 113 del 2018.
9/2325-AR/113Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, anche in materia di giustizia;
    sarebbe stato essenziale inserire tra queste anche il differimento dei termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prescrizione del reato, introdotte dall'articolo 1, comma 1, le lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3;
    le citate disposizioni in materia di prescrizione erano state approvate all'interno della c.d. «legge anticorruzione», prevedendo un diverso termine di entrata in vigore (1o gennaio 2020) con il tacito accordo di realizzare (entro tale termine) un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione della durata dei processi in Italia, intendendo così marginalizzare l'impatto concreto delle modifiche di cui agli articoli 157, 159 e 160 del codice penale;
    è noto – quindi – come l'entrata in vigore «differita» della riforma trovava la propria ratio nella necessità di elaborare una più complessiva riforma della giustizia in grado di affrontare in maniera strutturale il problema dell'irragionevole durata dei processi; tuttavia, dall'approvazione della riforma della prescrizione ad oggi, nonostante i diversi annunci, non è ancora stata portata all'esame delle Camere alcuna proposta normativa in tal senso;
    sono unanimi le critiche degli addetti ai lavori rispetto alla riforma della prescrizione, così come sono diverse e più che fondate le perplessità sulla costituzionalità della modifica prospettata (il c.d. «lodo Conte-bis»), che prevedrebbe la possibilità, nella riforma del processo penale, di operare una distinzione tra chi è condannato in primo grado e chi è stato assolto in primo grado,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo normativo, volta ad un differimento dei termini di entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, quantomeno fino al 30 giugno 2021, e, in ogni caso, a subordinare l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale (sospendendone quindi, per il momento, l'efficacia) all'entrata in vigore di una riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.
9/2325-AR/114Costa, Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 del provvedimento in esame, contiene disposizioni in materia di concessioni autostradali finalizzate a modificare unilateralmente ex lege alcune clausole della vigente Convenzione Unica di Autostrade per l'Italia riguardo alla revoca, decadenza o risoluzione, al fine di ridurre sensibilmente l'indennizzo da parte dello Stato in caso di revoca della concessione;
    con questo articolo 35, il Governo ha posto le premesse per poter modificare/revocare unilateralmente il contratto di concessione riducendo di molto i circa 23 miliardi di indennizzo previsti in caso di revoca, andando contro le regole Ue e la stessa normativa italiana, e aprendo la strada a un contenzioso legale che qualche giurista ha definito la possibile «causa del secolo»;
    le citate norme creano quindi i presupposti per la revoca, voluta fortemente da parte della maggioranza di Governo, della concessione ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a seguito del crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018. Crollo imputabile a una cattiva manutenzione o a un cattivo monitoraggio delle condizioni strutturali del viadotto, sul quale sono ancora in corso le indagini della magistratura, che deve accertare le responsabilità della catena di comando della Società Autostrade per l'Italia (Aspi);
    da troppi mesi, l'esecutivo e le forze di maggioranza che lo sostengono, non riescono ad avere una posizione comune: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, aveva dichiarato che le decisioni del caso verranno condivise con il premier e con i ministri, e che Aspi può evitare la revoca della concessione e può farlo se abbassa i pedaggi in modo consistente. Per il M5S l'unica strada è invece solamente quella della revoca, e che «è giusto che i Benetton perdano i loro profitti». Per Matteo Renzi «fare leggi improvvisate che fanno fuggire gli investitori internazionali è un autogol». Nel frattempo il Premier Conte ha dichiarato più volte, che si sta per chiudere questo dossier; premesso ovviamente che se qualcuno in Autostrade ha sbagliato, pagherà per le sue negligenze, la possibilità di revoca unilaterale della concessione per Autostrade, avrebbe un fortissimo impatto negativo sui 7.000 lavoratori di Aspi in Italia, e anche sui miliardi di investimenti programmati sulle autostrade per i prossimi anni,

impegna il Governo:

   a prevedere che le decisioni che il Governo intende adottare in materia di revoca o di revisione delle concessioni di cui in premessa, siano preventivamente sottoposte ad un esame approfondito da parte del Parlamento;
   a valutare attentamente, in caso di una decisione di revoca delle concessioni, il più che probabile avvio di contenziosi che potrebbero provocare penali altissime, e l'impatto che detta revoca avrebbe sicuramente sugli investimenti programmati sulle autostrade per i prossimi anni, e sui circa settemila lavoratori di Aspi in Italia.
9/2325-AR/115Gelmini, Mulè, Cortelazzo, Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio scorso, il Governo si è impegnato a trovare una soluzione che rendesse non vincolante per i Comuni l'applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (TARI) approvato da Arera con la delibera n. 443 del 2019 concernente la determinazione dei costi efficienti massimi del servizio rifiuti;
    detto impegno da parte del Governo, nasceva dalla constatazione che le tariffe dovranno garantire la copertura integrale dei «costi efficienti», e questo sta creando forti problemi agli oltre 7mila Comuni che applicano la TARI in quanto i gestori devono redigere un piano economico finanziario (Pef) costruito secondo la nuova metodologia approvata dalla suddetta Autorità di regolazione. La possibilità era quella di individuare un percorso che, pur non rinviando l'applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti, lo rendesse facoltativo per il 2020;
    peraltro, le vigenti nuove disposizioni si innestano in un contesto di notevole diversificazione dei soggetti preposti alla gestione del servizio e di difforme ruolo dei comuni nella gestione, con il rischio di costi di adeguamento non sostenibili per i comuni stessi nel breve tempo disponibile, a fronte del ravvicinato termine per la determinazione delle tariffe, fissato dalla legge al 30 aprile 2020,

impegna il Governo:

   ad adottare, quanto prima, le iniziative normative utili volte:
   a sospendere per il 2020 l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni richieste o di adesione ai limiti entro i quali devono essere determinate le tariffe del servizio da parte dei Comuni;
   a prevedere la facoltà degli enti territorialmente competenti (i comuni o le autorità di ambito se costituite ed operanti) di determinare il costo complessivo del servizio rifiuti per il solo 2020 in difformità dai criteri stabiliti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 2019.
9/2325-AR/116Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha escluso per l'anno 2019 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali;
    la suddetta norma, che è ormai scaduta nel 2019, è estremamente importante, in quanto consente correttamente, di non prendere in considerazione ai fini del calcolo ISEE, ossia quell'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, gli immobili distrutti o inagibili,

impegna il Governo

a prorogare, almeno per il 2020, la norma di cui in premessa, che consente di escludere, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili di proprietà distrutti o dichiarati inagibili in seguito a calamità naturali.
9/2325-AR/117Baldelli, Vietina, Polidori, Nevi, Labriola, Calabria, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il 18 dicembre 2019 è stato siglato tra Stato e Regioni, l'Accordo sul nuovo Patto per la Salute; a parziale recepimento di detto Accordo, il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, l'ammissione degli specializzandi al terzo anno di poter accedere ai concorsi, nonché la possibilità di mantenere i medici in servizio nel SSN oltre i 40 anni di servizio effettivo e fino a 70 anni di età. La proroga riguarda i medici ospedalieri e specialisti, sarà su base volontaria e secondo le esigenze aziendali, e varrà fino a tutto il 2022;
    se è vero che si tratta di misure volte a tamponare la gravissima carenza di personale sanitario, è anche vero che, riguardo alla possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni, e come segnalato dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, «a dispetto della legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure, il dibattito non ha tenuto conto né dei potenziali rischi per i pazienti, né il fatto che i dati di letteratura sulla relazione tra età dei medici e performance professionali sono contrastanti, quando non decisamente allarmanti». Questa norma di «emergenza» richiederebbe perlomeno una valutazione psico-fisica dei medici che intendono avvalersene, anche per minimizzare i possibili maggiori rischi per i pazienti e aumentare la sicurezza delle cure,

impegna il Governo

a prevedere a integrazione della suddetta norma che consente di mantenere i medici in servizio fino a 70 anni di età, un obbligo che consenta di valutare le performance fisiche e cognitive dei medici, oltre a un monitoraggio più stringente degli eventi sentinella nelle strutture in cui lavoreranno.
9/2325-AR/118Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non si limita a prevedere norme di proroga o differimento termini ma introduce anche misure di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di innovazione tecnologica, nonché di interpretazione autentica di norme;
    in materia di determinazione dei criteri di distribuzione dei contributi annuali destinati al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali, l'introduzione del principio del corrispettivo medio per studente quale parametro di riferimento per definire la natura commerciale o meno dell'attività didattica svolta dalle scuole paritarie è stato introdotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2014;
    la definizione di tale criterio con decreto, e non con norma di rango primario, ha determinato l'avvio di numerosi contenziosi e che, con sentenza 10124/2019 è stata proprio la Corte di Cassazione, pur non mettendo in discussione il principio, a giudicare inadeguata la natura dello strumento giuridico con il quale si è giunto a definire la natura non commerciale svolta ai fini della contribuzione e di altre misure di natura fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con norme di rango primario quanto già previsto con decreto ministeriale in materia di criteri di distribuzione dei contributi annuali destinati al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 62/2000, al fine di garantire certezza del diritto e di evitare il riproporsi di situazioni di contenzioso, anche in linea con esplicite indicazioni in tal senso della Commissione europea.
9/2325-AR/119Aprea, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
    le zone franche sono aree economiche, delimitate e recinte, poste all'interno di uno Stato Membro, separate a fini doganali con varchi di ingresso e uscita dal territorio dell'UE e sottoposte a controllo da parte dell'autorità doganale;
    le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche;
    le merci all'interno delle zone franche doganali possono essere soggette ad ulteriori attività industriali, commerciali e servizi dirette alla loro conservazione, presentazione e rivendita o riesportazione, previa comunicazione alle autorità doganali competenti. Le zone franche godono di determinati vantaggi fiscali (sospensione della fiscalità di confine per le merci non unionali) per lo svolgimento di attività economiche. In altri termini, le merci provenienti da Paesi terzi rispetti a quelli dell'UE, non sono sottoposti a dazi doganali se successivamente esportati verso altri Paesi extra UE;
   premesso quanto sopra, si rappresenta che l'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies del decreto-legge n. 91 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che «nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta»;
    come è noto, i commi 5 e 6 dell'articolo 4 «Istituzione di zone economiche speciali» del citato decreto-legge n. 91 del 2017 rispettivamente prevedono:
    5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico;
    6. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito «soggetto per l'amministrazione», è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti......omissis;
    la vigente normativa preclude l'istituzione delle predette zone franche doganali a quelle Regioni che non hanno ancora attivato le ZES e, conseguentemente, costituito il relativo Comitato d'indirizzo;
    pertanto, al fine di consentire l'attuazione della predetta norma anche nei confronti delle Regioni il cui Piano di Sviluppo Strategico è in corso di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno proporre la modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), prevedendo, come termine per la presentazione da parte del Comitato d'indirizzo della perimetrazione di dette zone franche doganali, il biennio successivo all'istituzione delle ZES di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
    durante l'esame nelle commissioni I e V, forze della maggioranza hanno presentato, e poi ritirato, un emendamento – poi fatto proprio da Forza Italia – volto a consentire al Comitato di indirizzo di proporre entro il 31 dicembre 2020 la perimetrazione delle zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il cui piano di sviluppo strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro il 31 dicembre 2019 ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione, al fine di scongiurare irragionevoli effetti discriminatori in danno di amministrazioni che hanno quale unica responsabilità la continuità amministrativa quanto descritto in premessa, adottando ogni iniziativa normativa volta a darne seguito.
9/2325-AR/120Marrocco, Bartolozzi, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
   considerato che, durante l'esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) è stato presentato e ammesso l'emendamento classificato con n. 11.66 D'Attis e altri recante disposizioni in materia bancaria;
    il decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016 (cosiddetto «decreto banche»), convertito con la legge 30 giugno 2016, n. 119, ha originariamente previsto l'estensione a sette anni – limitatamente agli anni 2016 e 2017 – della durata delle prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione (vecchiaia o anticipata), erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale del credito, subordinandone l'applicazione alla successiva emanazione di un decreto interministeriale (poi intervenuto con il decreto 23 settembre 2016, n. 97220);
    successivamente, l'articolo 1, comma 234, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha esteso anche agli anni 2018 e 2019 il citato prolungamento fino a sette anni della durata dell'assegno straordinario, attribuendo tale soluzione anche al Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo (decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017);
    tali prestazioni, che hanno consentito fino ad oggi di gestire le ristrutturazioni di settore in modo socialmente responsabile, sono interamente finanziate dalle aziende interessate che sopportano l'intero onere sia dell'assegno di sostegno al reddito che della contribuzione correlata e, quindi, senza alcun onere a carico della finanza pubblica;
    attualmente, dunque, la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie per una durata di 7 anni è limitata ai lavoratori che vi accedono entro il 2019 (ultima decorrenza ammessa 1o dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019);
    al fine di agevolare ulteriormente il ricambio generazionale, la citata proposta emendativa n. 11.66 era volta ad estendere tale possibilità anche ai lavoratori che accedano negli anni 2020 e 2021 alle prestazioni straordinarie dei predetti Fondi;
    la disposizione citata non incide sulle richiamate ordinarie fonti di finanziamento delle prestazioni straordinarie e quindi non determina oneri a carico della finanza pubblica;
    che già in occasione della discussione del cosiddetto «decreto-legge Banca Popolare di Bari» è stato approvato con parere favorevole del Governo l'ordine del giorno 9/2302-A/4 che impegnava il Governo «al fine di agevolare ulteriormente il ricambio generazionale, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad estendere la possibilità di accesso richiamata in premessa anche ai lavoratori che accedano negli anni 2020 e 2021 alle prestazioni straordinarie dei predetti fondi»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata all'erogazione di un beneficio che concerne non solo le banche, ma tutti i soggetti che hanno un fondo di solidarietà come anche Poste Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti.
9/2325-AR/121D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» prevede l'attribuzione nell'anno 2019 alla regione Sardegna delle risorse previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per destinarle a titolo di acconto alle finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019;
    tale disposizione soltanto in minima parte affronta la questione legata agli svantaggi derivanti dalla condizione insulare della Regione Autonoma della Sardegna;
    tale divario si sta manifestando in tutta la sua gravità sul versante dei trasporti aerei e marittimi, con il rischio che si configuri in concreto una situazione di isolamento di una porzione del territorio nazionale, con un gravissima lesione del diritto alla mobilità dei cittadini e con ingentissimi danni alle imprese per via dei limiti oggettivi alla libera circolazione delle merci;
    la continuità territoriale aerea, infatti, già drasticamente ridotta dallo scellerato taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori» (Bologna, Napoli, Torino e Verona), rischia di essere cancellata del tutto a causa del mancato avvio della nuova disciplina per le rotte di Roma e Milano;
    attualmente la continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola è regolata dalla proroga del regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale n. 61 del 2013 per gli aeroporti di Cagliari e Alghero e i rispettivi collegamenti con Roma e Milano;
    per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia la continuità è regolata dal decreto ministeriale n. 367 del 2018 e dal decreto ministeriale n. 140 dell'11 aprile 2019, in seguito all'accettazione degli oneri si servizio senza compensazione da parte di Air Italy:
    le disposizioni vigenti, sia quelle relativa alla continuità per Cagliari e Alghero sia quelle riguardanti lo scalo di Olbia, scadranno il 16 aprile 2020;
    la situazione è aggravata dalla messa in stato di liquidazione della compagnia «Air Italy» che oltre a determinare un blocco del servizio di trasporto aereo sulle rotte operate da tale vettore ha innescato una vera e propria catastrofe dal punto vista occupazionale, economico e sociale in Sardegna;
    tali accorgimenti si sono resi necessari in seguito al mancato varo della nuova continuità territoriale alla scadenza di quella entrata in vigore nell'ottobre del 2013, in seguito ai ritardi delle decisioni politiche nella precedente Legislatura regionale nonché dai Governi che si sono avvicendati negli stessi anni e che non hanno adottato le scelte politiche di competenza prima della cessazione degli effetti del decreto che ha dato luogo al regime attualmente in proroga;
    a tale quadro si è aggiunta la resistenza dell'Unione europea riguardo ad alcuni profili della nuova continuità territoriale;
    in particolare, come riportato altresì nel decreto del Ministro dei trasporti n. 140 dell'11 aprile 2019, con nota prot. n. 2494348 del 1o aprile 2019, con la quale la Commissione europea ha richiesto e poi ottenuto dalle Autorità italiane il ritiro dei bandi di gara relativamente ai collegamenti aerei onerati da e per gli scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;
    anche in precedenza la trattativa con l'Unione europea si è incagliata sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 secondo il quale: «Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
    l'Unione europea interpreterebbe «servizi minimi» restrittivamente e in contrasto, con l'orientamento della stessa Commissione rischiando di neutralizzare la « ratio» regolamentare, considerando che un regime di oneri di servizio «minimo» dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei cittadini residenti in Sardegna ed essere orientato allo sviluppo economico-sociale della regione;
    l'articolo 16, paragrafo 1, recita: «Uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso»;
    è oggettivo che per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione, che è un'isola, le rotte in questione siano di vitale importanza. Nel nostro caso, si va oltre gli aspetti economici perché la posta in gioco è garantire a tutti i sardi la possibilità di spostarsi per ragioni di studio, lavoro, salute: di essere liberi di circolare al pari degli altri connazionali italiani e concittadini europei;
    l'articolo 16, paragrafo 2, prevede inoltre: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;
    tra gli elementi da valutare, il paragrafo 3, lettera b), indica altresì: «la possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati»;
    la Regione Autonoma della Sardegna ha già presentato al Governo a novembre 2019 un nuovo schema di decreto per poter avviare le trattative con l'Unione europea, necessarie ad avviare i bandi;
    occorre un intervento deciso del Governo a supporto della Regione Autonoma della Sardegna perché in questa occasione è proprio l'Italia a dover invocare il rispetto delle norme e dei principi comunitari,

impegna il Governo:

   a intervenire con la dovuta urgenza per accelerare le procedure riguardanti l'attivazione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;
   a porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare una copertura normativa al periodo intercorrente tra la scadenza dell'attuale proroga e l'entrata in vigore della nuova continuità territoriale;
   ad assicurare alla Regione Autonoma della Sardegna la leale collaborazione istituzionale necessaria per sostenere davanti alla Commissione europea un modello di continuità territoriale che rispetti il diritto alla mobilità dei sardi e che consenta alle imprese operanti nel territorio isolano di competere a pari condizioni con le aziende della Penisola italiana e del Continente europeo in generale;
   a garantire uno stabile a adeguato sostegno finanziario alla continuità territoriale aerea per le regioni insulari;
   a porre in essere tutte le iniziative politiche di competenza per affrontare la crisi generata dalla messa in stato di liquidazione della compagnia «Air Italy».
9/2325-AR/122Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    l'articolo 11-quater, al comma 7 prevede la proroga per l'anno 2019 delle disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, il che significa la concessione di interventi di CIGS in deroga, nei limiti della parte non ancora utilizzata delle risorse destinate ai predetti interventi di integrazione salariale a favore delle aree di crisi industriale complessa dall'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni dai decreti interministeriali dal decreto ministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019;
    la proroga di tali interventi è disposta nel limite massimo di massimo di risorse utilizzabili pari a 6,2 milioni di euro;
    considerato il numero di imprese e di lavoratori potenzialmente interessati all'accesso per un ulteriore annualità agli ammortizzatori sociali, sarebbe opportuno prevedere uno stanziamento più ampio di risorse da utilizzare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui in premessa.
9/2325-AR/123Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    la normativa in materia di trasporto pubblico non di linea è regolata dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose stratificazioni normative, sovente tramite interventi di natura estemporanea e non organica;
    tale normativa è stata oggetto di recenti osservazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nelle quali sono stati formulati rilievi critici in ordine a distorsioni concorrenziali in danno degli operatori che esercitano attività di noleggio con conducente, distorsioni che a loro volta si ripercuotono in maniera conseguenziale sui consumatori;
    tra le criticità rilevate da AGCM vi è anche quella relativa al fatto che la normativa vigente non sembra aver tenuto debito conto delle innovazioni verificatesi nel settore tecnologico e che hanno già imposto di fatto una trasformazione nella percezione del servizio del trasporto pubblico non di linea che ha superato la distinzione tra quello di piazza e non di piazza, senza che tale trasformazione sia stata, però, recepita dalla normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione complessiva e organica della normativa relativa al servizio di trasporto pubblico non di linea finalizzata a garantire maggiormente i consumatori sanando le distorsioni concorrenziali attualmente presenti in danno degli operatori del servizio di noleggio con conducente e, nelle more di tale revisione, a sospendere l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge numero 207 del 2008 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge numero 135 del 2018.
9/2325-AR/124Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    in particolare detto provvedimento, anche a seguito dell'esame in sede referente presso la I (Affari Costituzionali) e V (Commissione) reca sia norme di proroga di termini legislativi; sia misure organizzative, sia norme di natura finanziaria e, in particolare, misure che afferiscono al settore sanitario e riguardano l'attività delle figure professionali che operano in tale ambito;
    i lavoratori oggi operanti negli studi e nelle strutture odontoiatriche in Italia sono circa 80.000;
    con l'avvento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2018 «Individuatorie del profilo professionale dell'Assistente di Studio odontoiatrico» pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2018, almeno 20.000 fra costoro rischiano la perdita del posto di lavoro. Si tratta di persone che svolgono da anni mansioni equivalenti a quelle previste nel Presidente del Consiglio dei ministri ma sotto diverso inquadramento contrattuale rispetto a quanto indicato nel Presidente del Consiglio dei ministri, non essendo in precedenza stato mai richiesto in questo settore uno specifico inquadramento di ruolo rispetto alla mansione effettivamente svolta. La questione è ben nota al Ministero della Salute, che sul tema ha già provveduto a convocare la conferenza dei servizi per aggiornare il Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede disposizioni transitorie le cui scadenze sono previste ad aprile 2020,

impegna il Governo

ad approfondire la questione esposta in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prorogare le disposizioni transitorie del Presidente del Consiglio dei ministri in questione per almeno 12 mesi ulteriori, in modo di consentire agli uffici ministeriali e regionali di poter completare il percorso utile al superamento dei problemi individuati.
9/2325-AR/125Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    in particolare detto provvedimento, anche a seguito dell'esame in sede referente presso la I (Affari Costituzionali) e V (Commissione) reca sia norme di proroga di termini legislativi; sia misure organizzative, sia norme di natura finanziaria;
    durante l'esame del provvedimento in sede referente sono stati presentati alcuni emendamenti volti a prorogare invece l'entrata in vigore di disposizioni in materia di fruibilità delle detrazioni per oneri relativi a spese mediche, quali l'emendamento 10.026 Mandelli;
   considerato che la normativa recentemente introdotta dalla legge di bilancio 2020 impone l'obbligo del pagamento con mezzi tracciati per le prestazioni sanitarie rese all'interno di strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, tra cui rientrano anche le visite odontoiatriche a pena della perdita delle detrazioni IRPEF, il che rischia di creare gravi problemi nella fetta di popolazione più anziana del Paese, dovunque nel territorio nazionale soprattutto nei piccoli centri, considerato che per questa particolare fascia di cittadini l'uso del contante è prassi abituale per qualsiasi sorta di pagamento,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di ogni iniziativa normativa finalizzata a prorogare invece l'entrata in vigore di disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 in materia di fruibilità delle detrazioni per oneri relativi a spese mediche.
9/2325-AR/126Giacomoni, Nevi, Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 35, comma 1-ter, reca disposizioni in materia di autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;
    il completamento della Orte-Civitavecchia rappresenta un presupposto infrastrutturale imprescindibile per lo sviluppo del territorio e della stessa Regione, un'opera indispensabile per concretizzare le enormi potenzialità del porto di Civitavecchia e del Litorale nord del Lazio;
    Civitavecchia è diventato uno dei principali hub commerciali del Mediterraneo ed è anche il primo scalo crocieristico d'Europa, mentre Orte rappresenta lo snodo per collegarsi alla rete autostradale, ma anche a quella ferroviaria dell'alta velocità;
    bloccare il completamento della trasversale significherebbe condannare il territorio del viterbese al definitivo isolamento, considerato che negli ultimi decenni non sono stati realizzati né il raddoppio della Cassia-nord, né il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo;
    il completamento dell'opera, già nel 2001 inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche, di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e individuata anche nella rete TEN-T europea, ed è quindi di fondamentale importanza per lo sviluppo infrastrutturale e dei trasporti dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a portare a completamento la realizzazione della trasversale Orte- Civitavecchia, scongiurando la perdita del finanziamento di 472 milioni di euro.
9/2325-AR/127Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
    in particolare detto provvedimento, anche a seguito dell'esame in sede referente presso la I (Affari Costituzionali) e V (Commissione) reca sia norme di proroga di termini legislativi; sia misure organizzative, sia norme di natura finanziaria;
    l'articolo 1, comma 10, del provvedimento in esame proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, finalizzata ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della norma esposta in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a prorogare per tre anni, invece di uno come previsto nel provvedimento in esame, il funzionamento della segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
9/2325-AR/128Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, anche in ambito sanitario;
    l'articolo 5, in particolare, dispone una proroga in materia di quote premiali a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020;
    l'ambito sanitario è un tema particolarmente delicato nelle regioni del Mezzogiorno;
    la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) all'articolo 1, comma 601, ha modificato, a decorrere dal 2015, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di pesi da considerare ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario regionale. Secondo quanto stabilito dalla suddetta disposizione, a partire dal 2015, le pesature ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario avrebbero dovuto essere effettuate con pesi definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non più esclusivamente in relazione alle classi di età della popolazione regionale residente, ma in base ai criteri di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali);
    inoltre, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard per regione, si sarebbe dovuto tenere conto del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità a livello regionale, la cui misurazione avrebbe potuto essere effettuata in base al sistema di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le regioni previsto a legislazione vigente dall'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011;
    i verbi sono al condizionale perché l'effettiva applicazione del nuovo sistema di ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale come sopra definito avrebbe potuto avere luogo solo nel caso in cui fosse stata raggiunta l'intesa prevista entro il 30 aprile 2015. In caso contrario, avrebbero continuato ad applicarsi i pesi per classi di età della popolazione residente;
    purtroppo la normativa citata è stata sempre disattesa: il termine del 30 aprile 2015 è trascorso senza che si sia raggiunto un accordo tra i soggetti istituzionali richiamati e, di conseguenza, senza che siano stati utilizzati i pesi e i criteri per la definizione nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale;
    la mancata applicazione del dettato normativo sta penalizzando in modo particolare le regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, specialmente al Sud;
    sarebbe quindi stato opportuno a tal riguardo prevedere una proroga del termine entro il quale devono essere definiti i pesi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'individuazione puntuale dei pesi, per la definizione del fabbisogno sanitario standard, attraverso la riapertura della proroga scaduta oramai il 30 aprile 2015, produrrebbe una nuova ripartizione delle risorse sicuramente più equa e non discriminante per le aree più deboli del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire i termini della proroga scaduta il 30 aprile 2015, prevedendo che l'applicazione delle misure richiamate in premessa, che consentono l'individuazione puntuale dei pesi per la definizione del fabbisogno sanitario standard, produca una effettiva nuova ripartizione delle risorse che non penalizzi le regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita.
9/2325-AR/129Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta il completamento della Manovra economica per il 2020;
    in tale ambito occorre rilevare l'importanza della relazione sul «Bilancio di genere» riferita al Rendiconto dello Stato 2017, che è stata presentata al Parlamento dal ministero dell'Economia nella seconda metà del 2018, in tempo utile per fornire supporto alle scelte della legge di bilancio 2019;
    il citato documento:
    ha analizzato i principali divari di genere nell'economia e nella società, prendendo in considerazione il mercato del lavoro; la conciliazione tra vita privata e professionale; la tutela del lavoro, la previdenza e l'assistenza; l'istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere; la partecipazione ai processi economici, decisionali, politici e amministrativi; il contrasto alla violenza di genere;
    ha riassunto l'evoluzione della normativa sulle politiche di genere, considerando sia gli atti di tutela o garanzia che agiscono contro le discriminazioni, sia le azioni positive con l'obiettivo di superare una situazione di disparità sostanziale tra uomini e donne;
    ha valutato l'impatto del prelievo fiscale e delle principali politiche tributarie sul genere, distinguendo tra impatto diretto (che descrive le situazioni in cui uomini e donne sono trattati differentemente a causa di specifiche disposizioni di legge) e indiretto (che si verifica quando, pur in assenza di una disparità normativa, i comportamenti economici e sociali indotti dall'imposizione tendono ad avere implicazioni diverse per uomini e donne);
    è opportuno rafforzare tale previsione già introdotta dalla legge di contabilità e finanza pubblica (196 del 2009) tra le norme di completamento della riforma del bilancio dello Stato ed estenderne i contenuti in relazione agli effetti che genera la produzione normativa sui minori,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni sul bilancio di genere, prevedendo una specifica relazione tecnica di genere da allegare ai disegni di legge Governativi, con particolare riguardo a quelli di conversione dei decreti-legge;
   a valutare la possibilità di prevedere analoghe relazioni tecniche sugli impatti che la produzione normativa ha sui minori.
9/2325-AR/130Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, del provvedimento in esame, prevede, per il settore culturale, interventi volti a sostenere l'attività, la realizzazione e il restauro del nostro patrimonio;
    sono infatti previste proroghe relative alle fondazioni lirico-sinfoniche, il completamento del restauro urbanistico rione Sassi di Matera, nonché attività dell'Unità «Grande Pompei», un Piano per l'arte contemporanea e un Fondo per la rievocazione storica;
    per la promozione, il recupero e il restauro del patrimonio storico-artistico è opportuno intervenire anche con progetti di sostegno in favore delle tante realtà, presenti sul nostro territorio, che con le proprie azioni realizzano progetti di tutela, fruizione, valorizzazione del patrimonio culturale e sociale;
    tali realtà di intervento sociale vivono oggi la crescente difficoltà di sopravvivenza, aggravata ulteriormente dalle condizioni economiche generali che hanno diminuito le risorse private disponibili e dalle norme di finanza pubblica che hanno ridotto le possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio pubblico e soffrono l'incertezza e la difformità delle misure assunte dai diversi enti territoriali a proposito del patrimonio pubblico in cui vengono svolte attività sociali da strutture, movimenti e associazioni di volontariato;
    tra queste strutture, grande rilevanza e significato hanno assunto i luoghi gestiti dalle associazioni femministe e femminili tra le quali le realtà della Casa Internazionale delle Donne;
    considerata l'azione meritoria, universalmente riconosciuta, anche a livello europeo, svolta da queste associazioni e movimenti sia nel contrastare le forme di violenza di genere, sia più in generale nel combattere le discriminazioni e nel promuovere l'autonomia e la libertà delle donne e dunque la necessità di avere nuove norme generali di riconoscimento e valorizzazione della valore sociale dell'esistenza di tali luoghi, dell'azione sociale che vi si svolge e della mole di prestazioni e servizi che riescono ad erogare dentro percorsi originali di coinvolgimento e partecipazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riconoscere – attraverso opportune iniziative anche normative – il valore e il rilievo pubblico delle attività e dei luoghi gestiti dalle associazioni e dai movimenti femminili e femministi anche attraverso il sostegno dei progetti di tutela, fruizione, valorizzazione del patrimonio culturale e sociale, in particolare di quei progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
   a valutare l'introduzione di forme di riconoscimento del valore economico delle attività e dei servizi svolti dalle realtà promotrici dei progetti di cui sopra, nonché a promuovere, per quanto di competenza e laddove possibile, l'utilizzo dell'istituto del comodato d'uso gratuito dei beni pubblici destinati a scopi sociali.
9/2325-AR/131Madia, Boschi, Fregolent, Muroni, Boldrini, Berlinghieri, Annibali, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Fassina, Marco Di Maio, Nobili, Fitzgerald Nissoli, Baldini, Noja, Benedetti, Vizzini, Lattanzio, Zennaro, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, proroghe in materia di pubblica amministrazione e nello specifico:
     a) al comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a), proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni;
     b) al comma 2, lettera b), disposizioni in materia di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica;
     c) al comma 5) proroga di termini per assunzione presso amministrazioni dello Stato;
    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca,

impegna il Governo

a provvedere, mediante il prossimo provvedimento utile, e limitatamente al personale assunto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a prorogare al 1o gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a non applicarle per i contratti eventualmente stipulati dalla data del 1o luglio 2019, nell'ottica di una stabilizzazione del personale docente coinvolto.
9/2325-AR/132Ubaldo Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emendamento all'articolo 8 del decreto è stato approvato con riformulazione in data 11 febbraio 2020 in sede referente delle Commissioni Riunite, autorizza il Ministero della giustizia, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporanei ed eccezionali, finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati;
    a tal fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di n. 1095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie già previste a legislazione vigente;
    i tirocinanti della giustizia nazionali e regionali avendo acquisito, negli anni, specifiche competenze atte a svolgere le funzioni richieste sono in grado di sopperire efficacemente alla cronica carenza di personale degli uffici giudiziari;
    sarebbe dunque opportuno oltre che legittimo considerare lo svolgimento di tali percorsi in modo adeguato, programmando le specifiche e mirate assunzioni nei profili di Ausiliario e di Operatore Giudiziario per tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, viste le continue emergenze della Giustizia italiana e le carenze di organico, destinate ad aggravarsi nei prossimi mesi anche in attuazione della cosiddetta Quota 100, riconoscendo una corsia riservata a questo personale già formato e di grande esperienza professionale;
    appare quindi opportuno, da un lato, evitare la dispersione del patrimonio di tali competenze indispensabili per la prosecuzione dei lavori e dall'altra giungere nel più breve tempo possibile alla definizione dei processi senza la necessità di formare ulteriormente il personale assunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di garantire il reclutamento dei Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, non solo nell'ambito delle assunzioni previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, ma anche nell'ambito di future assunzioni negli organici giudiziari tramite procedura nazionale selettiva parzialmente riservata per soli titoli comprovanti la formazione di tali lavoratori impiegati negli uffici giudiziari dal 2010 al 31 dicembre 2019 con le mansioni di ausiliari e operatori giudiziari.
9/2325-AR/133Ferri, Bruno Bossio, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca numerose disposizioni volte a garantire la stabilizzazione e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, anche con riferimento alle modalità di reclutamento del personale dirigenziale;
    l'Agenzia delle entrate a partire dal 2018 ha avviato, sia direttamente che attraverso la Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA), diverse procedure concorsuali per il reclutamento di complessivi 380 dirigenti;
    le tempistiche delle suddette procedure concorsuali si sono rivelate assai lunghe e le stesse arriveranno a conclusione, con ogni probabilità, tra ulteriori 18-36 mesi;
    la piena funzionalità dell'Agenzia, nonché l'efficacia della sua azione che rappresenta un aspetto cruciale per la buona gestione della finanza pubblica, non può rischiare di venire inficiata da una grave carenza di organico dovuta ai lunghi tempi di svolgimento dei suddetti concorsi, tanto più in ragione del fatto che essa tenderebbe pure a deteriorarsi in ragione dei pensionamenti, medio tempore avvenuti, del personale in servizio;
    la necessità di assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia delle entrate rende infatti indispensabile approntare soluzioni transitorie volte a scongiurare la possibile compromissione dell'operato dell'ente gestore dei tributi;
    una possibile soluzione, idonea ad arrestare il costante diminuire dell'organico dirigenziale dovuto ai naturali pensionamenti, potrebbe essere quella di preservare l'apparato dirigenziale attualmente in servizio presso l'Agenzia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approntare meccanismi volti a garantire all'Agenzia delle entrate, nelle more dell'espletamento delle correlate procedure concorsuali, la facoltà di continuare ad avvalersi del personale dirigenziale in servizio anche oltre i limiti dell'età pensionabile, solo laddove detto personale abbia formulato apposita richiesta in tal senso e vi sia stato parere favorevole della stessa Agenzia, da rendere alla luce della particolare esperienza professionale, nonché dell'efficiente livello dei servizi, garantiti dal richiedente.
9/2325-AR/134Librandi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2020-2022 e autorizzano Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali;
    nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, sono previste misure per il personale impiegato in attività emergenziali;
    tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici nei Comuni delle zone terremotate, per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, si potrebbero destinare le risorse finanziarie di cui al 6A periodo, del comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, una proroga per il personale impiegato nei Comuni da ricostruire consentendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate per l'impiego di personale con comando e distacco.
9/2325-AR/135Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone, tra gli interventi emergenziali, anche la proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
    con la proroga del suddetto stato di emergenza si dovrebbe prorogare per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, anche la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
    per contribuire agli aiuti finanziari per i suddetti comuni bisognerebbe prevedere anche una proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei comuni in stato d'emergenza fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, ulteriori interventi emergenziali che comprendano per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:
    una proroga della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
    dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale almeno fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
9/2325-AR/136Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede alcune misure di rilievo relative al personale degli uffici giudiziari e al Ministero della giustizia;
    nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi ad un incremento delle assunzioni al fine di dare risposte alla forte situazione di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari;
    sono stati approvati una serie di emendamenti che prorogano di ulteriori due anni l'entrata in vigore della normativa sulle nuove modalità dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevista dalla legge n. 247 del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, una proroga anche per il regime transitorio previsto dalla legge professionale per l'accesso all'albo speciale dei cassazionisti, per quanti maturino i requisiti secondo quanto previsto dalla normativa previgente.
9/2325-AR/137Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la proroga, dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – cosiddetto regime di «maggior tutela» – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas;
    nello specifico, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevede al comma 2 un regime speciale di tutela per clienti finali civili e PMI connesse in bassa tensione che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero. La Legge Concorrenza, legge n. 124 del 2017, nello specifico al comma 60 – per l'appunto prorogato da ultimo dal provvedimento in esame come su richiamato – prevede la fine di tale regime;
   considerato che:
    la direttiva 2019/944/UE, all'articolo 28, prevede che gli Stati membri adottano misure appropriate assicurare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione e che, in questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri;
    alla luce di quanto previsto nella citata normativa comunitaria, il nostro Paese è chiamato a predisporre idonee misure di protezione, volte anche alla ridefinizione delle tutele destinate in particolar modo ai clienti vulnerabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, in prossimi provvedimenti, i criteri per l'individuazione di clienti finali vulnerabili, a cui continuare ad applicare il regime di maggior tutela richiamato in premessa.
9/2325-AR/138Moretto, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento come emendato in sede referente reca una ulteriore proroga fino a 30 mesi della sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere, introdotta dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 290 del 14 dicembre 2018, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;
    la sospensione ha già comportato il blocco degli investimenti nelle attività upstream nazionali, con un impatto significativo sull'indotto occupazionale, con conseguenze estreme per alcune aziende che hanno deciso di rinunciare ai propri progetti e ai propri investimenti in Italia, con immediata perdita di posto di lavoro;
    il ruolo delle fonti di energia tradizionale – e in particolare del gas – sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica, sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per l'agricoltura e i trasporti, sia per consentire la maturazione delle tecnologie rinnovabili, come assunto dal Piano Integrato per il Clima e l'Energia 2030 e come si desume dagli orientamenti della Commissione europea, ivi compreso nel Green New Deal come da COM(2019) 640 final;
    non è stato reso pubblico lo stato di avanzamento della redazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI);
   considerato che:
    il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un processo di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e tecnologico;
    l'approvazione di suddetto emendamento recante ulteriore proroga contraddice quanto scritto a pagina 9 del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima inviato alla Commissione europea e reso pubblico a gennaio 2020, in cui si stabilisce che entro il 2020 sarà adottato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI);
    è stato sinora disatteso l'impegno assunto dal Governo a coinvolgere gli operatori del settore, a seguito dell'accoglimento degli Ordini del giorno G/1354/11/6 e 10; G/1354/9/6 e 10; G/1354/10/6 e 10 in sede d'esame dell'A.S. 1354,

impegna il Governo:

   a convocare immediatamente tutti gli stakeholders interessati e in particolare gli operatori del settore upstream le cui attività risultano ulteriormente sospese nelle more dell'adozione del PiTESAI;
   ad attivare un'unità per la valutazione e le prospettive dello stato degli investimenti stranieri e italiani nel settore upstream;
   ad inviare tempestiva comunicazione alla Commissione europea circa la variazione delle tempistiche previste per l'adozione del PiTESAI rispetto a quanto scritto nella versione definitiva del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima;
   a dare pubblicità dello stato di avanzamento della redazione Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e delle modalità di coinvolgimento e di partecipazione attivate dai Ministeri coinvolti;
   ad effettuare una verifica dell'impatto della norma sui livelli occupazionali e darne pubblicità in Parlamento.
9/2325-AR/139Marco Di Maio, Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni di proroga e rinvio dei termini per l'entrata in vigore di diverse previsioni normative, anche al fine di consentire una corretta implementazione delle stesse;
    negli ultimi anni, il settore della comunicazione è stato interessato da diversi interventi normativi e, tra questi, uno dei più incisivi è stato operato dai commi 291 e seguenti della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), i quali prevedono, fra le altre cose, peculiari modalità di contestazione degli eventuali mancati pagamenti di fatture dovute ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche;
    tale riforma pone a carico degli operatori e dei gestori significativi e gravosi processi di adeguamento, anche aziendale, che oltre ad essere onerosi richiedono tempi congrui di implementazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore delle nuove modalità di contestazione del mancato pagamento delle utenze introdotto dalla legge di bilancio 2020, in modo tale da consentire agli operatori e ai gestori un ordinato adeguamento alla nuova normativa e non rendere eccessivamente gravoso, per l'intero settore, l'adeguamento alla nuova disciplina.
9/2325-AR/140Migliore, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni di proroga e rinvio dei termini per l'entrata in vigore di diverse previsioni normative, anche al fine di consentire una corretta implementazione delle stesse;
    la normativa sulle cd. visite fiscali è stato oggetto di profonde trasformazioni, in particolare, ad opera dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale ha previsto la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti;
    l'articolo 18 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è intervenuto sul tema istituendo un polo unico della malattia fiscale in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, ma in attesa dell'entrata a pieno regime di tale polo unico e in questa fase di attuazione non è stata definita chiaramente la sorte degli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i quali continuano a rappresentare tutt'oggi un elemento imprescindibile del sistema di verifica fiscale, che, come noto, versa in una situazione strutturale di carenza di organico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi in essere dei medici fiscali che siano inseriti nelle liste ad esaurimento di cui alla legge n. 125 del 2013, per la effettuazione, in via prioritaria, degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati in malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, compresa l'attività istruttoria, con un trattamento economico e normativo non inferiore a quello in godimento, anche in ragione dell'importante apporto e dell'esperienza che essi hanno maturato nell'espletamento delle correlate attività.
9/2325-AR/141De Filippo, Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene previsioni atte a promuovere e sostenere iniziative culturali e, anche, afferenti al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento;
    il fenomeno del cosiddetto «secondary ticketing» ovvero del bagarinaggio on line di biglietti di spettacoli dal vivo, è da combattere in quanto fenomeno illecito;
    secondo una ricerca realizzata da SWG relativa a 8 diversi eventi programmati tra l'ottobre 2019 e il luglio 2020, è stata registrata un'ampia disponibilità di biglietti su piattaforme di Secondary Ticketing, con prezzi fino a 11 volte superiori a quello nominale. L'indagine ha preso in considerazione 3 piattaforme spesso ai primi posti dei motori di ricerca;
    l'acquisto di biglietti online dalle piattaforme di Secondary Ticketing è considerata dal pubblico un'operazione estremamente semplice, che richiede pochi minuti, senza avere informazioni su quale sia la reale fonte che lo ha messo a disposizione;
    per ovviare a questo processo, di vero e proprio bagarinaggio, il precedente governo ha predisposto l'obbligatorietà del «biglietto nominale» inserendo una specifica norma all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui ai commi dal 545-bis al 545-quinquies;
    l'inserimento del nominativo sta creando diversi problemi alle imprese che si occupano di spettacoli dal vivo e non garantisce la legalità, in quanto i cosiddetti «bagarini», presenti nei luoghi degli eventi possono infatti effettuare attraverso le strutture informatiche di cui dispongono il cambio nome e concludere le proprie trattative indisturbati, mentre la complicata procedura per cambiare il biglietto introdotta con la nuova normativa impedisce di fatto ai consumatori di regalare un biglietto a un familiare, un amico o un parente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'efficacia della normativa sul «biglietto nominale» e ad istituire nel corso di tale sospensione un tavolo tecnico tra MIBACT e operatori interessati al fine di valutare gli effetti della stessa anche sul versante del contrasto al fenomeno del secondary ticketing e per studiare l'opportunità di ricorrere ai nuovi strumenti previsti dalla Direttiva europea 2455 del 2017 sulle vendite a distanza, con cui vengono approntati idonei strumenti atti a contrastare comportamenti scorretti posti in essere dagli intermediari del web.
9/2325-AR/142Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento reca un complesso di proroghe nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    l'articolo 41 reca inoltre disposizioni di tutela del made in Italy agroalimentare;
    la legge 20 febbraio 2006, n. 96, reca un'organica disciplina delle attività agrituristiche ed in particolare si prevede all'articolo 2, comma 2, che gli addetti delle strutture agrituristiche sono da considerarsi lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale;
    si determina conseguentemente una lacuna normativa relativamente alla definizione del rapporto di lavoro in relazione al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività propriamente agricole;
    si ravvisa inoltre il fatto che le strutture agrituristiche garantiscono un grande strumento di occupazione e crescita economica, strettamente connesso con le attività agricole e turistiche, in particolar modo per i territori montani e nelle aree interne del Paese, di cui alla recente mozione approvata all'unanimità proprio in quest'Aula, in data 28 gennaio 2020;
    tali strutture necessiterebbero quindi di strumenti di semplificazione ed incentivi volti a sostenerne l'attività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi, di modificare la disciplina in tema di attività agrituristica nel senso di specificare che le prestazioni lavorative ivi svolte siano da considerarsi agricole anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione, oltre che per la disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Inoltre, a prevedere che tale rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività propriamente agricole non sia condizionato dal tempo di lavoro destinato a queste ultime;
   a valutare l'opportunità di supportare le attività agrituristiche mediante riduzioni fiscali, tra cui a titolo esemplificativo specifiche riduzioni della TARI, nonché disposizioni normative di semplificazione, a titolo esemplificativo prevedendo una deroga per i piccoli agriturismi – singole unità abitative e meno di 25 posti letto – rispetto all'obbligo di dotarsi di impianti di tipo centralizzato.
9/2325-AR/143Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di disposizioni relative ad alcune specifiche imposte quali le imposte comunali, le accise sui sigari, l'aliquota ridotta per la cedolare secca, ma non si prevedono disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti di plastica (plastic tax);
    la plastic tax entrerà in vigore a luglio 2020 e riguarda i MAC SI, manufatti di singolo impiego, che sono tutti quei prodotti destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna sia di merci che di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce ad eccezione di bioplastiche compostabili e materiali riciclati (oltre a dispositivi medici e packaging di medicinali);
    l'imposta dovrà essere pagata dal fabbricante di prodotti MACSI nel territorio nazionale, dal soggetto che acquista i MACSI o da chi li cede, qualora i prodotti provenienti da un Paese dell'Unione Europea siano acquistati da un consumatore privato e dall'importatore di prodotti MACSI da Paesi terzi;
    nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto il Governo ha manifestato la propria intenzione a convocare nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sul tema della plastic tax onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione della citata imposta, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar luogo con urgenza ai sopracitati tavoli di trattativa sul tema della plastic tax e di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore dell'imposta in oggetto.
9/2325-AR/144Marattin, Marco Di Maio, D'Alessandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di disposizioni relative ad alcune specifiche imposte quali le imposte comunali, le accise sui sigari, l'aliquota ridotta per la cedolare secca, ma non si prevedono disposizioni relative all'imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax);
    la sugar tax entrerà in vigore il primo ottobre 2020 e sarà pari a 10 centesimi di euro per litro sopra i 25 grammi che equivale a circa 3 centesimi per una lattina da 330 ml con un contenuto medio di zuccheri, una cifra uguale a quella applicata in Francia e Gran Bretagna;
    tuttavia il limite di zuccheri sopra il quale i produttori pagheranno, ossia 25 grammi al litro, è una soglia troppo bassa per spingerli a modificare la ricetta tanto che i produttori che fuori dall'Italia l'hanno ridotta al minimo, infatti, non sono scesi sotto i 50 grammi al litro;
    le aziende produttrici di bevande zuccherate in Italia, come il Gruppo Coca-Cola, ogni anno generano un impatto importante sull'economia del Paese, dove le bevande del marchio The Coca-Cola Company vengono prodotte ogni giorno in cinque stabilimenti, dal Veneto alla Sicilia grazie ai nostri partner imbottigliatori, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg;
    il sopra citato Gruppo, che in Italia imbottiglia anche Fanta e Sprite, vale 813 milioni di euro l'anno e impiega 26.000 dipendenti;
    nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto il Governo ha manifestato la propria intenzione a convocare nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sul tema della sugar tax onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione della citata imposta, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar luogo con urgenza ai sopracitati tavoli di trattativa sul tema della sugar tax e di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore dell'imposta in oggetto.
9/2325-AR/145D'Alessandro, Marattin, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla previsione dell'articolo 50-bis del cosiddetto decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco;
    la nuova disposizione è finalizzata a ricomprendere anche il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019. Viene inoltre specificato che tali compensi sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni;
    è stato diffuso un «Piano di razionalizzazione» della specialità di Polizia stradale sul territorio che prevede la chiusura dei distaccamenti di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena) e Lugo di Romagna (Ravenna);
    la notizia ha destato un forte allarme sociale nella popolazione dei territori interessati alla chiusura e una mobilitazione unitaria di tutte le rappresentanze sindacali, politiche e territoriali a difesa dei due presidi;
    in particolare il presidio di Rocca San Casciano non rappresenta alcun costo per lo Stato essendo ospitato in un locale di proprietà del Comune e concesso ad uso gratuito al distaccamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'adozione definitiva del piano di razionalizzazione in oggetto anche al fine di adottare tutte le iniziative utili a mantenere in vita i presidi di polizia stradale a Rocca San Casciano e Lugo di Romagna.
9/2325-AR/146Mor, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca un complesso di disposizioni di proroga in molteplici ambiti di intervento e, in particolare, durante l'esame presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, sono stati presentati molteplici emendamenti in tema di commercio;
    nello specifico, in tal sede è stata affrontata la annosa questione del commercio ambulante, approntando una proposta equilibrata, volta a mettere in sicurezza le famiglie aventi come unica fonte di reddito il commercio ambulante;
    tale proposta non è stata peraltro approvata a causa di un mancato accordo delle parti politiche, che ha determinato il dietrofront governativo sul tema,

impegna il Governo

ad elaborare al più presto, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza del settore, un riordino complessivo della normativa in tema di commercio ambulante, che consenta di addivenire ad una soluzione stabile per il comparto del commercio su aree pubbliche, a partire dal punto di equilibrio che era già stato raggiunto in sede parlamentare in occasione dell'esame della presente legge di conversione.
9/2325-AR/147Carè, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 13 reca un complesso di disposizioni di proroga in materia di infrastrutture e trasporti;
    la normativa in materia di trasporto pubblico non di linea è regolata dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, novellata in maniera non organica con il decreto-legge n. 135 del 2018, dall'articolo 10-bis (misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea), che riproduce quasi interamente l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008;
    suddetta normativa è stata oggetto di censure anche da parte delle Autorità indipendenti (da ultimo, Garante Privacy, AGCM e ART), le quali hanno chiesto al Governo un ripensamento normativo;
    il Garante Privacy, nello specifico, il 16 maggio 2019 ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una segnalazione in cui dichiarava che le norme introdotte sono inidonee a soddisfare i criteri espressi nella normativa in tema di protezione dei dati personali. Si rilevano in particolare criticità in merito al c.d. foglio di servizio, passibile di violare la privacy del committente, dovendosi in esso dichiarare gli spostamenti del cliente ed i relativi orari. Inoltre tali dati debbono per legge rimanere diversi giorni a bordo vettura anche durante le soste, a rischio furto o dispersione;
    la AGCM sottolinea, da parte sua, come la normativa possa essere discriminatoria verso le imprese esercenti il servizio NCC a favore del settore Taxi, richiedendo conseguentemente una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea. Nelle more, auspica, come intervento di breve periodo, «la modifica – ovvero l'eliminazione – di quelle norme definitivamente introdotte nella legge n. 21 del 1992 dall'articolo 10-bis del decreto 135 del 2018, convertito con la legge 12/2019, idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea»;
    le disposizioni richiamate di cui al decreto-legge 135 del 2018 introducono quindi elementi di rigidità avverso le imprese NCC, ostacolandone lo sviluppo e incidendo negativamente sulla crescita economica, oltre a poter – come detto – comprimere la riservatezza dei consociati. Inoltre, si nota che esse potrebbero essere passibili di incrementare traffico e inquinamento, in particolare nell'applicazione del cosiddetto obbligo di rientro in rimessa;
    la normativa in questione è stata inoltre impugnata in sede di conflitto Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale, che prossimamente dovrebbe pronunciarsi in merito alla compatibilità delle richiamate disposizioni con la Carta;
    infine, una revisione della normativa potrebbe altresì rendersi necessaria anche alla luce della procedura EU Pilot 9411/19/MOVE, avviata dalla Commissione Europea,

impegna il Governo:

   a rivedere in maniera organica la normativa in tema di servizio di trasporto pubblico non di linea, sanando le richiamate distorsioni della concorrenza in danno degli operatori del servizio di noleggio con conducente, nonché le lesioni della privacy in danno ai consociati;
   nelle more di tale necessaria ridefinizione normativa, anche alla luce dell'apertura della procedura EU Pilot e dell'intervento della Corte costituzionale richiamati in premessa, a valutare l'opportunità, con prossimi strumenti normativi, di sospendere gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 135 del 2018.
9/2325-AR/148Paita, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento reca un complesso di proroghe nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; all'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono contenute disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accisa; in particolare, al comma 2 introduce nuovi adempimenti a cui sono tenuti gli esercenti di depositi ed impianti di carburante ad uso privato, industriale ed agricolo; tali nuove disposizioni rappresentano per il settore agricolo, con particolare riferimento ai piccoli imprenditori, un onere burocratico considerato che le imprese agricole sono già sottoposte a specifiche procedure per il rilascio e la gestione degli oli minerali ai sensi del decreto ministeriale 454 del 2001. Tali disposizioni prevedono già la contabilizzazione del carburante in un apposito registro di carico e scarico, e precise disposizioni sulla vigilanza ed il controllo da parte delle Regioni e dell'Agenzia delle Dogane;
    sarebbe pertanto opportuno valutare un ulteriore aggiornamento normativo, al fine di evitare duplicazioni ed escludere dalle nuove disposizioni gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui al decreto ministeriale 454 del 2001, nonché a concedere tempi adeguati alle imprese agricole per adeguarsi a tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con futuri provvedimenti normativi, di escludere gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui al decreto ministeriale 454 del 2001 dall'ambito di applicazione delle nuove norme in materia di accise sui depositi commerciali di prodotti energetici introdotte dall'articolo 5 del cosiddetto decreto fiscale, richiamato in premessa, al fine di evitare eventuali duplicazioni di adempimenti e tenere conto delle peculiarità del comparto agricolo.
9/2325-AR/149Noja, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    con la delibera 20/2019, la Corte dei Conti è intervenuta indirettamente nella disciplina della legge finanziaria dello scorso anno (legge 145 del 2018), annullando di fatto lo sblocco strutturale degli avanzi di amministrazione e la capacità di indebitamento per investimenti che quella legge aveva introdotto
    con tale delibera la Corte dei Conti ha sancito l'obbligo per gli enti territoriali di rispettare il «pareggio di bilancio» sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti, che invece il comma 821 della legge 145 del 2018 aveva reso possibile, permettendo alla Pubblica Amministrazione di riattivare importanti investimenti in opere strategiche e strutturali che per anni erano rimaste bloccate;
    tuttavia, per la Corte dei Conti la legge 145 del 2018 non può andare ad abrogare implicitamente le regole previste dalla legge 243/12, anche perché quest'ultima è una legge rafforzata, scritta per attuare la riforma dell'articolo 81 della Costituzione;
    la conseguenza più immediata e drammatica per tanti enti locali è l'impossibilità di contrarre debiti (mutui) per investimenti se non si hanno sufficienti spazi finanziari propri disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento che consenta di «ripristinare» la capacità di indebitamento per investimenti da parte degli Enti locali così come introdotta dalla legge 145 del 2018.
9/2325-AR/150Nobili, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che,
    l'istituto della prescrizione è disciplinato dal codice penale (articolo 157 e seguenti) e prevede la rinuncia da parte dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato;
    secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale e affermato dalla dottrina, la prescrizione del reato costituisce istituto di diritto penale sostanziale ed è un istituto di garanzia poiché scongiura che i cittadini, per quanto concerne i procedimenti giudiziari, siano in balia delle inefficienze dello Stato per un tempo indefinito;
    la ratio dell'istituto si ricollega, dunque, da un lato all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo decorso seguito alla loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune, dall'altro a garantire il diritto all'oblio dei cittadini quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;
    allo stesso tempo, la prescrizione costituisce la presa d'atto da parte dello Stato di non essere stato in grado di garantire la ragionevole durata del processo, stabilita dall'articolo 111 della Costituzione, e pertanto rinuncia alla pretesa punitiva;
    sin dalla scorsa legislatura si è fortemente avvertita l'esigenza di evitare che i processi per reati di forte impatto civico e sociale potessero concludersi con una sorta di «nulla di fatto» nei giudizi di appello o di Cassazione, con la dispersione di complesse istruttorie in primo grado e il pericolo di una erosione della credibilità delle istituzioni giudiziarie;
    si è arrivati così alla legge n. 103 del 2017, la riforma dell'ex Ministro della giustizia Orlando, che si è posta l'obiettivo di ridurre il numero dei processi destinati alla declaratoria della prescrizione del reato nella fase successiva ai giudizi di primo grado. Lo scopo era quello di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di repressione dei reati e di tutela delle vittime e l'imprescindibile tutela del diritto dell'imputato ad un processo di ragionevole durata;
    la legge n. 103 del 2017 non ha potuto dispiegare i suoi effetti poiché dal 1o gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme contenute nella legge 9 gennaio 2019, n. 3 che interrompono definitivamente la prescrizione dopo tutte le sentenze di primo grado;
    una riforma che introduce un penale perpetuo che confligge con i basilari principi affermati dalla nostra Costituzione, ed in particolare: è compromessa la funzione rieducativa della pena (articolo 27 comma 3 della Costituzione), considerato che una sanzione applicata a significativa distanza di tempo dal fatto commesso andrebbe a colpire un autore che – ragionevolmente – non è più la stessa persona che lo pose in essere; viene minata la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, comma 2 della Costituzione e articolo 6/2 CEDU) e il diritto di difesa (articolo 24 comma 2 della Costituzione) poiché il decorso del tempo mina la possibilità di trovare prove a proprio discarico e a produrre una corretta ricostruzione dei fatti; si mortifica, pertanto, il principio della ragionevole durata del processo;
    il penale perpetuo uniforma poi indiscriminatamente nell'imprescrittibilità, dopo il primo grado di giudizio, sia i reati più gravi quanto quelli più bagatellari;
    tale omogenizzazione dei reati finisce per allungare i tempi dell'accertamento penale disincentivando i giudicanti ad accelerare la decisione, nella consapevolezza di poter consumare nel primo grado pressoché l'intero termine utile a impedire l'estinzione del reato: il rischio di prescrizione del reato è stato sempre considerato uno dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali;
    è noto poi come la proposta di entrata in vigore «differita» della riforma al 1o gennaio 2020 trovava la propria ratio nella necessità di elaborare una più complessiva riforma della giustizia in grado di affrontare in maniera strutturale il problema dell'irragionevole durata dei processi;
    peraltro la sospensione della legge n. 3 del 2019 comporterebbe di nuovo l'applicazione della cosiddetta riforma Orlando, vale a dire della legge n. 103 del 2017, la cosiddetta Legge Orlando,

impegna il Governo

a sospendere l'efficacia della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 fino al 1o gennaio 2021, al fine di utilizzare tale periodo per portare a compimento la necessaria e propedeutica riforma del processo penale.
9/2325-AR/151Annibali, Vitiello, Marco Di Maio, Ferri, Migliore.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'entrata in vigore di una liberalizzazione che è andata ad abolire molte delle regole utili a garantire, in presenza dell'inevitabile ricambio generazionale, la continuità strutturale e qualitativa dei mercati, il commercio ambulante sta vivendo negli ultimi anni una situazione di crisi;
    causa l'avvento di molti «improvvisati» ambulanti che dalla sera alla mattina decidono di dotarsi di un mezzo di fortuna, due brandine, qualche capo di merce scadente, il settore si è esposto ad episodi di abusivismo diffuso e concorrenza sleale, con la conseguenza di costringere alla chiusura molte piccole imprese regolari;
    l'incertezza del proprio futuro legata alla Direttiva Bolkestein, ha portato a limitare molto gli investimenti strutturali mettendo così in crisi anche tutto l'indotto legato al commercio ambulante;
    nel frattempo, ad aggravare ancora di più la già difficile situazione, è arrivata la crisi e sono sopraggiunti una serie infinita di nuovi adempimenti burocratici e fiscali a cui le piccole realtà individuali, o familiari, sono state chiamate a fare fronte in termini di tempo e di incremento dei costi annuali di gestione;
    moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovano quotidianamente a sopravvivere per non chiudere;
    la chiusura delle aziende equivale ad una diminuzione di posti di lavoro, determinando un ulteriore diminuzione del gettito fiscale/previdenziale e l'aumento smisurato delle richieste di misure di sostegno;
    è doveroso un atto di responsabilità delle Istituzioni e della politica per prendere coscienza dell'urgenza di una riforma fiscale atta a semplificare l'attuale sistema impositivo per le piccole attività del commercio ambulante al fine di prevenire, con criteri semplici ma efficaci, eventuali episodi di abusivismo ed elusione;
    dopo gli adempimenti richiesti con l'introduzione della fatturazione elettronica, con conseguente incremento dei costi di gestione annuali, ora si prevedono ulteriori aggravi di spesa e nuovi impegni burocratici, in conseguenza dell'obbligo del nuovo registratore e le relative procedure telematiche che ne conseguiranno,

impegna il Governo

a posticipare il termine del regime transitorio, relativo all'entrata in vigore del cosiddetto registratore telematico, lo scontrino elettronico, al 31 dicembre del 2020, valutando nel frattempo l'istituzione di una Tassa unica annuale, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore e calcolata con criteri di progressività applicati con un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere, da stabilirsi in successiva fase di elaborazione dei criteri applicativi (numero dei soci e/o collaboratori, settore merceologico di appartenenza, alimentari/non alimentari e altro), mettendo il tutto in relazione ai tabulati tributari che certificano l'esatto ammontare delle entrate in carico al commercio ambulante.
9/2325-AR/152Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, affermano che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e che pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
    la legge n. 145 del 2018, al comma 820, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e che, al comma 821, introduce una nozione di equilibrio fondata sul risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
    la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 833-843, comma 134) recepisce inoltre, gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019, nei quali sono stati concordati anche:
    lo «scambio» di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici;
    la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra;
    l'istituzione di un fondo per gli investimenti da assegnare anche ai comuni del proprio territorio finalizzato a:
     a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
     b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
     c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
     d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
     e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
     f) infrastrutture sociali;
     g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
    la legge n. 160 del 2019 rafforza l'impegno del Governo e delle Regioni per l'incremento degli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti territoriali e l'aggiornamento delle finalità di investimento con le nuove priorità indicate dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2019 con particolare riguardo al green new deal;
    la pronuncia della Corte dei conti N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle le Sezioni riunite in sede di controllo, ritiene che: «Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.
    Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
    I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento»;
    la pronuncia citata impone la necessità di sciogliere il tema del coordinamento delle norme fra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio secondo la legge n. 243 del 2012 e quelle degli equilibri finanziari nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e che tali norme devono essere costituzionalmente orientate secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 nonché determina la necessità di non interrompere il processo di programmazione degli investimenti già in atto, in conformità alle soluzioni approntate dalla legge n. 145 del 2018, per le ricadute in termini contabili sui bilanci degli enti territoriali;
    ravvisata l'importanza di sostenere gli investimenti, anzi di incrementarli ed accelerarli per lo sviluppo del Paese anche a fronte dei nuovi stanziamenti della legge di bilancio a favore degli enti territoriali oltreché della necessità di tenere conto dell'impegnativo percorso pluriennale e dell'esperienza maturata in sede di armonizzazione dei bilanci territoriali per definire le norme della legge n. 145 del 2018 in tema di equilibri di bilancio,

impegna il Governo

ai fini di garantire la crescita economica del Paese nelle priorità già individuate dalla legge n. 160 del 2019 fra cui la sostenibilità ambientale e socioeconomica, ad individuare la più idonea soluzione in linea con i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che permetta agli enti territoriali di accelerare gli investimenti e che nel contempo rispetti gli obblighi di finanza pubblica, i principi di pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dei bilanci degli enti territoriali.
9/2325-AR/153Garavaglia, Comaroli.


   La Camera,
   preso atto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del provvedimento, introdotti dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;
   valutato che le predette disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (comma 2-bis), nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa (comma 2-ter);
   ricordato che l'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha rivisto la disciplina dei trattamenti, straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1o gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, contemplando talune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale in materia, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, ovvero, nel dettaglio, la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento) e la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale fissata in 24 mesi (invece dei 12 mesi previsti dalla normativa generale);
   evidenziato, tuttavia, che il comma 4 del summenzionato articolo 25-bis stabilisce che il trattamento di CIGS non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, la disposizione in questione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1o gennaio 2018;
   rammentato che, in precedenza, per il settore editoriale non c'erano vincoli temporali per il ricorso alla cassa integrazione e che tale vincolo, considerate le condizioni del settore, in crisi ormai dal 2008, non potrà che determinare, decorsi 24 mesi dalla partenza del quinquennio (gennaio 2018), e quindi già dal 2020, l'insorgenza di elevati esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, non potranno che essere gestiti con procedure espulsive, determinando un problema sociale gravissimo, stimabile in centinaia di posti di lavoro perduti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo proprio provvedimento, il posticipo al 1o gennaio 2020 del vincolo temporale di 24 mesi di durata del trattamento di integrazione salariale straordinario.
9/2325-AR/154Paternoster, Vanessa Cattoi, Turri, Bisa, Covolo, Stefani, Fogliani, Fantuz, Valbusa, Pretto, Cavandoli, Colmellere, Andreuzza.


   La Camera,
   considerati i commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti in sede referente dalle Commissioni di merito, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
   ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;
   ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;
   rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita on-line, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.
9/2325-AR/155Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute e, tra queste, misure in materia di ricerca sanitaria;
    proprio con riferimento a tali ambiti, si intende sottoporre all'attenzione del Governo una vicenda estremamente delicata, riguardante il Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro;
    nel corso degli oltre vent'anni di attività, il Centro in questione ha dato un contributo essenziale alla ricerca sul morbo di Alzheimer; una patologia molto grave, dalle notevoli implicazioni sociali, che, com’è noto, determina un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive dei soggetti che ne soffrono (memoria, ragionamento e linguaggio), compromettendone nelle fasi più avanzate l'autonomia e l'indipendenza stessa, anche nell'espletamento delle normali attività quotidiane;
    con oltre dodicimila cartelle in archivio, quattromila pazienti in carico e trenta nuovi casi valutati ogni settimana il Centro era capace di elaborare dati e informazioni da ogni visita effettuata, di metterli a disposizione dello staff (biologici, genetisti e neurologi) e di procedere alla pubblicazione dei risultati sulle principali riviste scientifiche, con il riconoscimento della comunità internazionale. È proprio nel Centro calabrese, del resto, che è stata individuata, nel 1995, la presenilina, il gene più diffuso dell'Alzheimer;
    secondo fonti stampa, la sopravvivenza del Centro sarebbe in grave pericolo, a cagione della carenza dei fondi necessari al suo sostentamento. L'attività è ridotta al minimo, quattro genetisti se ne sarebbero andati e il resto dello staff avrebbe già ricevuto le lettere di licenziamento. I familiari dei pazienti hanno dato vita a un comitato, rivendicando il diritto alle cure e rimarcando l'attività fondamentale che, nel corso degli anni, è stata espletata in loro favore dal Centro in questione;
    in una recente dichiarazione rilasciata alla stampa, il Ministro della salute ha reso noto che una delle soluzioni allo studio per mantenere in attività il Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme sarebbe quella di operare un collegamento dello stesso all'Azienda ospedaliera-universitaria Mater Domini di Catanzaro che in questo modo ne assumerebbe temporaneamente e funzionalmente la gestione;
    tale procedura di annessione, tuttavia, non appare compatibile con l'esigenza preminente di tutelare l'autonomia e le prerogative del Centro riconosciuto tra le eccellenze nel campo della ricerca sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in relazione alla problematica esposta in premessa, anche per il tramite del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, tenuto conto dell'esigenza di garantire la sopravvivenza, le prerogative e l'autonomia del Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme, assicurando la continuità delle relative attività di studio e ricerca, nella consapevolezza del carattere fondamentale che esse rivestono per la collettività e per il Servizio sanitario nazionale.
9/2325-AR/156Furgiuele, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-bis, dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
    l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione all'interno dei ridetti elenchi speciali ad esaurimento, tenuto conto dei ritardi accumulati nell'attivazione delle piattaforme informatiche sviluppate per il caricamento delle domande;
    è stata, quindi, debitamente tutelata la posizione dei professionisti sanitari in possesso dei 36 mesi di attività lavorativa che possiedono i requisiti per l'iscrizione nei ridetti elenchi speciali;
    continua, invece, a rimanere priva di tutele sul piano normativo la posizione dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo abilitante sulla base di un corso di formazione avviato 0 concluso a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che di conseguenza non sono in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;
    tali professionisti possiedono un titolo del tutto identico a quello dei colleghi con 36 mesi di esperienza lavorativa, conseguito sulla base di un corso formativo intrapreso nel rispetto normativa applicabile ratione temporis. Eppure, nei loro confronti non viene prevista nessuna forma di tutela e/o clausola di garanzia, in palese contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 33 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare, sul piano normativo, i diritti e i legittimi interessi dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che nel rispetto della normativa applicabile ratione temporis hanno avviato o concluso un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante a ridosso dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che conseguentemente non sono in possesso del requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.
9/2325-AR/157Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
    in particolare, la citata disposizione ha previsto che «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427»;
    l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in sede di attuazione della disposizione sopra citata, ha modificato la finestra temporale utile per la dimostrazione della predetta anzianità di servizio triennale, ampliandola agli ultimi sette anni antecedenti la data del 31 dicembre 2019;
    nonostante tale modifica, rimane tuttora in vigore il criterio meramente formale del contratto/borsa di studio esistente alla data del 31 dicembre 2017 a causa del quale molti ricercatori rimangono ingiustamente esclusi dall'accesso alla procedura di stabilizzazione, pur avendo molti anni di precariato alle spalle;
    vi sono, infatti, numerosi ricercatori che possono vantare un'anzianità di servizio di lunghissima data, in alcuni casi superiore ai dieci anni; e che, tuttavia, rimangono esclusi dalla procedura sopra descritta per il solo fatto di non essere risultati presenti alla data del 31 dicembre 2017, spesso per motivi non dipendenti dalla propria volontà;
    tale situazione si ritiene discriminatoria e, come tale, contraria ai basilari principi di parità di trattamento sanciti dalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria che ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale, a prescindere dal requisito formale del contratto/borsa di studio attivi alla data del 31 dicembre 2017.
9/2325-AR/158Eva Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute;
    in tale ambito, una questione di primo piano concerne la grave carenza di medici specialisti che sta mettendo a rischio le basi portanti del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);
    l'ammanco di medici specialisti è superiore alle 10 mila unità e questo dato, purtroppo, è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, dei vincoli di spesa e della programmazione insufficiente dei contratti di formazione specialistica. Secondo le recenti proiezioni del sindacato della dirigenza medica e sanitaria, se non si inverte la rotta, nel 2025 mancheranno all'appello oltre 16.500 medici specialisti;
    i dati Eurostat fotografano alla perfezione l'emergenza: nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100 mila abitanti. In assenza di contromisure, con l'ondata di pensionamenti, nel 2025 l'Italia rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila abitanti, una quota assolutamente insufficiente se si vogliono garantire prestazioni sanitarie in quantità e qualità accettabili;
    il provvedimento in titolo interviene in maniera molto circoscritta sul tema, limitandosi ad autorizzare l'assunzione dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso e la permanenza in servizio dei medici fino al settantesimo anno di età;
    tali provvedimenti, peraltro, non si ritengono sufficienti a sopperire da soli alla situazione di grave emergenza di cui si è dato conto poc'anzi; si ritiene indispensabile, quantomeno in via transitoria, l'adozione di una misura aggiuntiva finalizzata a consentire, a determinate condizioni, l'accesso al SSN dei medici abilitati privi di diploma di specializzazione, come richiesto a più riprese dalle regioni;
    si potrebbe in questo modo superare la carenza di specialisti, garantendo al tempo stesso una boccata d ossigeno agli oltre 10 mila medici abilitati che, secondo le stime fornite, sono rimasti esclusi dal sistema formativo post lauream in conseguenza del numero insufficiente di borse di specializzazione programmate annualmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, a fronte di comprovate carenze di personale e tramite graduatorie separate, I accesso al Servizio sanitario nazionale dei medici abilitati privi del diploma di specializzazione, in particolare nelle aree dell'emergenza urgenza e della medicina generale.
9/2325-AR/159Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;
    il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;
    Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7.600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;
    i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;
    come evidenziato dai dati dell'ultimo osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM, inoltre, cresce in Italia la diffusione del Fixed Wireless Access (FWA). L'FWA non può più essere considerata una mera tecnologia «ancillare» rispetto all'FTTH, da utilizzare per raggiungere le case sparse nelle aree bianche, tanto più che viste le difficoltà di posa della fibra FTTH e i ritardi nell'attuazione del piano nazionale banda ultralarga è necessario uno sforzo maggiore che preveda l'implementazione dell'utilizzo di tutta la tecnologia disponibile;
    ricordato che:
    in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03436 con il quale il firmatario chiedeva di rendere noti i contenuti delle convenzioni di concessione tra Infratel ed Open fiber nonché di risolvere il problema del ritardo accumulato dalla Concessionaria nominando i Presidenti delle regioni commissari per la connettività o investendo anche sulle più recenti tecnologie per ridurre i tempi di copertura delle aree a fallimento di mercato. Il Governo ha dichiarato che continuerà a vigilare sulla società Infratel e sull'avanzamento del Piano e continuerà a monitorare costantemente le fasi attuative poste in essere dal concessionario Open Fiber,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa eventualmente modificando le convenzioni di concessione tra Infratel ed Open Fiber al fine di permettere alla concessionaria di investire sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato al fine di ridurre i tempi di copertura delle aree a fallimento di mercato.
9/2325-AR/160Capitanio, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    da luglio 2020 entrerà in vigore la tassa sulla plastica che corrisponde a 45 centesimi al chilo e si applica ai prodotti in plastica monouso con validità anche sui TetraPak. Da tale tassa, risultano esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli nei quali la percentuale di plastica presente è inferiore al 40 per cento. Gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1o luglio 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di ottobre 2020 è pari a 140 milioni di euro nel 2020;
    la tassa sulle bibite gassate e zuccherate è stata introdotta a decorrere da ottobre 2020 per dare il modo, nelle intenzioni del Governo, alle aziende di rimodulare le linee produttive e rivedere i costi. Detta tassa corrisponderà a 10 centesimi al litro e nella considerazione che le disposizioni siano efficaci dal 1o ottobre 2020 e la tassa sia versata a partire dal 1o novembre 2020 il gettito corrispondente sarà pari a 58 milioni nel 2020;
    come si evince dalla lettura della stampa nazionale la plastic tax e la sugar tax hanno portato alcuni colossi del settore commerciale a rivedere drasticamente le proprie strategie di penetrazione del mercato. Tra queste ci sono Coca Cola e la San Pellegrino che dopo l'approvazione nell'ambito della manovra di finanza pubblica delle due tasse stanno rivedendo addirittura il piano assunzioni del personale;
    secondo la Assobibe (l'Associazione italiana industria bevande analcoliche aderente a Confindustria), l'impatto della plastic e sugar tax per le aziende del settore è drammaticamente pesante. Si stima infatti un aumento del 60 per cento del costo di approvvigionamento della plastica, 1.500 lavoratori della filiera a rischio e 568 milioni di entrate che i produttori dovranno versare per adempiere alle due tasse. L'associazione, infatti, ha stimato 58,8 milioni nel 2020, 261,8 milioni nel 2021 e 256 milioni nel 2022. Numeri che ovviamente preoccupano grandi colossi come Coca-Cola HBC Italia che ha pensato al blocco delle assunzioni e investimenti;
    come riporta Il Sole 24 Ore infatti la sugar e plastic tax avranno un peso pari a 160 milioni per l'azienda senza considerare che già negli ultimi anni è calato del 25 per cento il consumo di bibite gassate tra i giovani, che era uno dei target di riferimento. A questo calo si aggiunge il 10 per cento sui volumi;
    per rafforzare la sua leadership nel mercato e superare il crollo della domanda, Coca Cola ha puntato a nuovi prodotti come le bibite vegetali investendo anche 200 milioni per nuove linee produttive. Coca Cola quindi ha per ora bloccato 49 milioni di investimenti in Italia che erano previsti il prossimo anno così i piani assunzionali. Addirittura potrebbe rischiare la chiusura anche lo stabilimento di Marcianise, in Campania mentre per la produzione della Fanta con arance rosse di Sicilia a marchio Igp, il rischio è dover acquistare le arance all'estero;
    conseguenze preoccupanti si rilevano anche per il Gruppo San Pellegrino che con la plastic e sugar tax pensa ad un calo del 7 per cento sui volumi di acqua minerale e il 14 per cento sulle bibite. Anche in questo caso la strategia aziendale potrebbe cambiare con meno investimenti e possibili effetti negativi anche per l'occupazione;
    durante l'esame in commissione del provvedimento in esame, il Gruppo Forza Italia ha presentato diversi emendamenti per prorogare l'entrata in vigore delle tasse in questione respinti in sede referente. In tale circostanza, il viceministro onorevole Antonio Misiani, ha assicurato che il Governo è al lavoro per «verificare gli spazi di rimodulazione delle imposte»,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi della plastic tax e della sugar tax richiamate in premessa, soprattutto sotto il profilo delle ripercussioni che ne derivano dal punto di vista della produzione industriale in Italia e della tenuta occupazionale di imprese che hanno sempre investito nel nostro Paese, assicurando il pieno coinvolgimento di tutte le forze parlamentari di maggioranza e opposizione nel piano di verifica degli spazi di rimodulazione delle imposte al fine di rivederne l'impatto economico sulle imprese.
9/2325-AR/161Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta la drammatica e crescente carenza di personale amministrativo nei tribunali e nelle corti di appello;
    tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;
    anche i numeri che sono venuti fuori nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 rappresentano una conferma alla necessità di aumento del personale della giustizia;
    i dati sulle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani descrive una situazione disastrosa che finisce per avere ripercussioni sul lavoro degli operatori giudiziari e conseguenze sulla richiesta di giustizia dei cittadini;
    nel confronto tra le carenze di personale amministrativo registrate a fine 2018 con quelle registrate a fine 2019 si nota, che «gli uffici giudiziari del nostro Paese oggi stanno peggio di ieri»;
    per il 2018 su una dotazione organica di 43.658 unità ne risultavano coperte 34.322, con un saldo in negativo pari a 9.336; il 2019 ha visto una riduzione della dotazione organica portandola a 43.304 unità ed ha chiuso l'anno con solo 33.424 presenze, «portando le carenze del dipartimento a 9.880 unità, numero che in assenza del magheggio” della riduzione della dotazione organica sarebbe stato di 10.234 unità»;
    le cifre sostengono che «il piano assunzioni del ministro Bonafede, di cui si parla ormai da quasi 2 anni, per poter portare frutti necessita di tempo e se non si tampona l'emorragia di personale amministrativo, esasperata dall'introduzione della “quota 100”, la situazione degli uffici giudiziari, oggi emergenziale, sfuggirà di mano»;
    occorre invertire, da subito, la tendenza negativa in termini di personale amministrativo in forza al Ministero della giustizia, e conseguentemente in termini di performance degli uffici giudiziari, elementi che generano ricadute distruttive su investimenti, sulla domanda di giustizia dei cittadini, sulla qualità tout court della prassi democratica e sulla credibilità del Paese nel suo complesso;
    è davvero emblematica del drammatico rischio paralisi che grava sugli uffici della pubblica amministrazione, la vicenda che coinvolge gli assistenti giudiziari risultati idonei al relativo concorso, ma la cui assunzione a tempo indeterminato viene, anche nel provvedimento in oggetto, attualmente negata;
    durante l’iter in commissione, con l'esame dell'articolo 8 si è approvato lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma non la loro assunzione immediata che avrebbe altresì contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani;
    inoltre, anche i cosiddetti «lavoratori precari della giustizia» sono tirocinanti che da molti anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia; si tratta di soggetti ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno dell'ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato;
    la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti «precari della giustizia» è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;
    trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;
    alla luce di tali fatti, non si comprende perché non valutare l'opportunità concreta di poter consentire un'immediata iniezione di risorse umane tanto agognate dagli uffici giudiziari dell'intero Paese,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta, anche in soprannumero ed in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, delle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   a colmare i vuoti di organico degli operatori giudiziari con i tirocinanti per l'Ufficio per il Processo che sono presenti sul territorio nazionale mediante corso-concorso;
   a procedere all'adozione di atti concreti che soddisfino le legittime aspettative dei lavoratori di cui nelle premesse che, sicuramente, non vanno in rotta di collisione con le esigenze dell'amministrazione della giustizia.
9/2325-AR/162Turri, Furgiuele, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, l'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;
    per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;
    pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, una proroga di almeno un anno per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 in materia di obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.
9/2325-AR/163Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dei lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del cosiddetto decreto Milleproroghe, in ragione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, 2025 e 2030, si è ravvisata l'esigenza di modificare il secondo comma dell'articolo 12 riducendo la soglia delle emissioni di CO2 utile ai fini dell'accesso ai benefici di legge, per includere – in coerenza con la nuova regolamentazione relativa alle auto aziendali in « fringe benefit» introdotta nella legge di bilancio 2020 – tra i veicoli elettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi a ricarica esterna (plug-in hybrid);
    sempre durante l'esame del provvedimento si è inizialmente previsto con l'approvazione di un apposito emendamento la riassegnazione alle annualità successive delle eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto per vincolarne il reimpiego nel settore automotive. Purtroppo tale disposizione è stata successivamente espunta dall'articolato, di fatto impedendo il certo riutilizzo di tali somme per questo importante comparto produttivo;
    le nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame contribuiranno certamente ad un aumento dei volumi di vendita di veicoli elettrici ed ibridi a ricarica esterna (BEV e PHEV) e ciò renderà necessaria la previsione di incentivi ulteriori per l'installazione di infrastrutture di ricarica sia in ambito domestico che condominiale. Sarebbe pertanto utile prevedere la possibilità, per i soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica, di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto previsto in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ex articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con le modalità definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di riassegnare alle annualità successive le eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto, e al contempo riconoscere ai soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica la facoltà di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.
9/2325-AR/164Galli, Andreuzza, Binelli, Dara, Colla, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;
    a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;
    il contenzioso è partito nel 2002, quando due società – la Gema e la Montanino – dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal Comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2020. I due competitor presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea « Bolkestein» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal Comune;
    alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni che decideranno di applicare la citata disposizione;
    la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.
9/2325-AR/165Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    con la imminente entrata in vigore della cosiddetta Sugar Tax, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si temono forti ripercussioni sulla filiera bieticolo-saccarifera, già in crisi da diversi anni e oggi rappresentata in Italia dalla sola cooperativa bolognese Coprob-ltalia Zuccheri. Come spiegato dalle organizzazioni di categoria questa imposta colpirà soprattutto le aziende agroalimentari che producono succhi e bevande utilizzando prioritariamente frutta italiana;
    a ciò si aggiunge anche l'allarme lanciato dalle imprese operanti nel settore beverage – che in Italia vale ricavi per 5 miliardi di euro e 80 mila addetti, tra diretti e indiretti – le quali, in base ad uno studio relativo all'impatto della SugarTax sulla produzione nazionale, hanno stimato una riduzione del 10 per cento dei volumi, del 3,5 per cento dei ricavi e del 5 per cento degli addetti;
    la sola previsione della futura entrata in vigore della Sugar Tax ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi colossi industriali: come affermato, ad esempio, dal Public affair & communication director di Coca-Cola HBC Italia l'introduzione della nuova tassa ha un impatto devastante e comporterà un ulteriore spesa per l'azienda di 140 milioni di euro all'anno con il conseguente aumento dei prezzi – previsto tra il 15 e il 20% – a fronte di un calo dei consumi del 10%. Ciò potrebbe portare Coca-Cola HBC Italia – che oggi è il principale produttore e distributore di bevande del Paese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto a Nogara, uno in Campania a Marcianise, uno in Abruzzo a Oricola) dedicati alla produzione di soft drinks e un impianto d'imbottigliamento di acque in Basilicata – ad operare una revisione dei costi con l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Marcianise in Campania e il blocco degli investimenti;
    nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe il Governo ha manifestato l'intenzione di convocare «nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sui temi della plastic tax e della sugar tax onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione delle due citate imposte, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi»;
    tale proroga purtroppo non ha affatto rassicurato il mondo imprenditoriale che ha guardato con preoccupazione la misura della Sugar Tax e, per circoscriverne i futuri effetti negativi, ha già predisposto nuovi piani industriali che prevedono la contrazione degli investimenti e la chiusura di alcune sedi produttive,

impegna il Governo

a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della sugar tax al fine di individuare idonee coperture che ne consentano l'abrogazione e al contempo predisporre opportuni strumenti di supporto per le filiere bieticolo-saccarifera e del beverage, già fortemente colpite dalla sola introduzione della norma nella legge di Bilancio 2020.
9/2325-AR/166Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Saltamartini, Stefani, Cecchetti, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame, in sede di conversione, in parte anche integrato durante l'esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, prevede un piano straordinario di assunzioni, nonché progressioni di carriera e scorrimenti di graduatorie nella Pubblica Amministrazione, in parte con proroghe di termini e in parte con ampliamenti di criteri già esistenti per le stesse;
    il comma 3 riguarda, in particolare, proprio la proroga, al 31 dicembre 2020, del termine per le autorizzazioni alle assunzioni di personale per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
    la politica dei tagli sulla sicurezza dei precedenti governi, in particolare operata con la legge cosiddetta Madia 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto il taglio di 45.000 uomini delle Forze dell'Ordine, mandando al collasso operativo il sistema e costringendo le varie forze di polizia a programmare la chiusura di tantissimi uffici che, solo per la Polizia di Stato, ammontavano ad oltre 260, collasso in parte scongiurato con lo stanziamento di oltre tre miliardi, ad opera del precedente Governo, di cui due miliardi per l'assunzione straordinaria di oltre ottomila unità tra le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco;
    il Piano di razionalizzazione operato dalla legge cosiddetta Madia, arrivato ora alla sua fase attuativa, sta disponendo la chiusura di diversi distaccamenti della Polizia stradale che, solo in Emilia Romagna, riguarda le sedi di Casalecchio di Reno, Lugo e Rocca San Casciano, con importanti ricadute in termini occupazionali, dal momento che il personale dovrà essere trasferito ad altre sedi, e in termini di sicurezza stradale per tutta la Provincia interessata,

impegna il Governo

a prorogare l'adozione definitiva del Piano di razionalizzazione operato dalla legge cosiddetta Madia alla luce delle nuove assunzioni autorizzate con la proroga dei termini contenuti nel presente decreto-legge al fine di scongiurare, così, la chiusura dei distaccamenti strategici della Polizia stradale di Casalecchio di Reno, Lugo e Rocca San Casciano.
9/2325-AR/167Morrone, Raffaelli, Tonelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riordinato la materia in attuazione della delega che la riforma Madia aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;
    l'articolo 24 ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;
    la legge di bilancio per il 2019 è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;
    l'amministrazione pubblica, quindi, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente, ovvero ad eliminare, il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/2325-AR/168Fogliani, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;
    evidenziate le problematiche applicative sollevate più volte da molte associazioni di grande rappresentatività, ultimamente anche ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e Rete Impresa Italia, che hanno anche scritto al Ministro Gualtieri per esplicitare come la norma sulla «stretta sugli appalti» prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a rischio di blocco l'attività per interi settori, stante i gravosi obblighi burocratici che necessitano approfondimenti e maggiori tempi tecnici imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici;
    rappresentata, in particolare, la criticità relativa all'obbligo di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,
    ribadito che senza la predetta trasmissione documentale, che deve avvenire su impulso delle appaltatrici e subappaltatrici, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti;
    rammentato, altresì, che tale norma prevede un adempimento ulteriore rispetto al pagamento delle ritenute che risulta essere già conosciuto all'Amministrazione e che la proroga proposta servirebbe a mettere a punto un sistema di comunicazione automatica e digitalizzata che sarebbe vantaggioso anche per gli uffici periferici, o almeno un sistema di versamenti e comunicazioni accorpate, oltre che risolvere le problematiche sollevate avanti al Garante per la Privacy circa la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 124 del 2019, a decorrere dal 1o gennaio 2021 con conseguente modifica dell'articolo 4, comma 2 del detto provvedimento.
9/2325-AR/169Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;
    l'articolo 13 del decreto legislativo 228 del 2001, così come modificato dalla legge di Bilancio 2018, prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
    i Distretti del cibo, istituiti con la Legge di Bilancio 2018, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Nascono infatti per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso;
    queste realtà, promuovono non solo una filiera, ma una intera area territoriale caratterizzata da determinati prodotti o da specifiche vocazioni produttive. Sono realtà strettamente legate al territorio con un'identità storica omogenea frutto dell'integrazione fra attività agricole e attività locali, nonché della produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e locali;
    attraverso queste aggregazioni, le aziende agricole e agroalimentari riescono a fare sistema a livello territoriale, valorizzando le produzioni di qualità e le eccellenze. I distretti del cibo consentiranno l'accesso a contributi e benefici, per permettere alle nostre aziende agroalimentari di lavorare in maniera ancora più efficace in una logica di filiera, implementando le ricadute sul territorio;
    i Distretti hanno come obiettivo anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Altro scopo fondamentale è la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
    il modello dei Distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati;
    il riconoscimento dei Distretti del Cibo avviene attraverso le Regioni e le Province autonome di appartenenza che provvedono alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha istituito il Registro nazionale dei Distretti del Cibo,

impegna il Governo

a stanziare, nei limiti di finanza pubblica, ulteriori risorse ai Distretti del Cibo riconosciuti dalle Regioni per l'attuazione di programmi di investimento in coerenza con la normativa comunitaria e nazionali al fine di creare opportunità per la crescita di filiere e territori e dare sostegno a chi aggrega e costruisce progetti di investimento che vedono uniti Istituzioni locali e soggetti privati nel rilancio delle nostre aree agricole.
9/2325-AR/170Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;
    il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;
    Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione e di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;
    il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali del Piemonte dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo una velocità su internet fino ad 1 Giga;
    il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e secondo l'ultimo cronoprogramma risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;
    i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;
    in tale ottica sarebbe di preminente interesse coinvolgere maggiormente gli enti locali nella gestione degli aspetti tecnico logistici del piano per la realizzazione della banda ultra larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa adottando iniziative, anche normative, per nominare i Presidenti delle Regioni commissari per la connettività.
9/2325-AR/171Morelli, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentante del Governo ha invitato i parlamentari a ritirare le proposte di proroga dell'entrata in vigore delle tasse sulla plastica e sullo zucchero, informando le Commissioni riunite I e V del fatto che l'Esecutivo avvierà in tempi rapidi tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e stakeholders, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la plastic tax e la sugar tax;
    tale confronto trova motivazione sulla necessità di verificare ulteriormente gli effetti che discenderanno dall'entrata in vigore delle due nuove tasse, già fissata, rispettivamente, a luglio e a ottobre, con la legge di bilancio 2020;
    i tavoli di confronto con le imprese sarebbero utili prima dell'introduzione della plastic tax nell'ordinamento, allo scopo di individuare le necessità delle imprese, e adottare misure preventive per agevolarle e accompagnarle nell'attività di recupero dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per il riciclo di polimeri plastici e tenendo conto che le imprese del settore che intendono avviare un processo di riconversione, hanno necessità di tempi molto più ampi e non compatibili con i pochi mesi a disposizione previsti dalla legge di bilancio 2020;
    l'introduzione della plastic tax, in contraddizione con i principi dell'economia circolare, demonizza inutilmente un prodotto che di per sé non danneggia assolutamente l'ambiente, potendo essere riciclato al 100 per cento, mentre provoca ingenti danni al nostro sistema industriale, creando perdite economiche insopportabili per le imprese e causando la delocalizzazione delle stesse imprese italiane produttive di imballaggi in plastica con inevitabile aumento della disoccupazione, ovvero genera un aumento dei prezzi dei prodotti, con evidenti ricadute negative sulle famiglie; il problema da affrontare sarebbe piuttosto quello di potenziare il recupero e il riciclo dei rifiuti di plastica, tenuto conto del fatto che l'Italia è un Paese a due velocità per quanto riguarda i rifiuti, con regioni in cui la raccolta differenziata raggiunge l'80 per cento ed altre in cui invece non supera il 20 per cento,

impegna il Governo

nell'ambito dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e stakeholders, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la plastic tax, come annunciati dal rappresentante del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge in sede referente, e nelle more di una proroga dell'entrata in vigore di tale tassa, a verificare la possibilità di riconsiderare la norma evitando di danneggiare il settore produttivo italiano degli imballaggi in plastica, con inevitabile aumento della disoccupazione causato dalla delocalizzazione delle imprese, e aumento dei prezzi dei prodotti con evidenti ricadute negative sulle famiglie.
9/2325-AR/172Gava, Comaroli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Raffaelli, Parolo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    le direttive europee ed in particolare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, introducono alcune considerazioni iniziali che si riferiscono alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti in plastica e prevedono che eventuali restrizioni del mercato che gli stati membri decidano di attuare devono essere proporzionali e non discriminatorie per le imprese, devono incoraggiare un uso multiplo e devono presumere incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori;
    occorre adottare un approccio pragmatico al problema dei rifiuti in plastica, tenendo conto che tale materiale non rappresenta il male assoluto, ma è utile e unico per tanti usi, come la conservazione dei prodotti alimentari, le applicazioni di alta tecnologia, il settore del vestiario, e, dopo l'uso, può essere adeguatamente ed utilmente riciclato, anche più volte, fino al fine vita;
    l'introduzione della plastic tax da parte del Governo, come prevista dall'articolo 1, commi 634-658 della legge di bilancio 2020, in evidente contrasto con le considerazioni delle direttive comunitarie in materia di recupero dei rifiuti e riciclo dei materiali in plastica, da una parte incide sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane e, dall'altra, crea danni economici al settore industriale incentivando la delocalizzazione delle nostre imprese in altri paesi, con inevitabili ricadute sull'occupazione e incremento delle spese a carico dello Stato per ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della Direttiva (EU) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, a valutare l'opportunità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della plastic tax prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo di poter riconsiderare l'opportunità della norma nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo.
9/2325-AR/173Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Raffaelli, Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Comaroli, Garavaglia, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12, comma 4-bis interviene sulla disciplina di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove sarà consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
    tale norma prorogando il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) senza riattivare le attività e i procedimenti sospesi, sospende in realtà per ulteriori 6 mesi i permessi di ricerca e di prospezione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tutti i procedimenti delle autorizzazioni in corso, nonché la presentazione di tutte le nuove istanze per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
    il Piano, che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data del 13 febbraio 2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non è stato ancora presentato al Ministero dell'ambiente ai fini della VAS, nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che il processo di valutazione ambientale strategica «deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano»;
    è lampante quindi che il Ministero dello sviluppo economico è ormai fuori tempo per avviare una tale complessa procedura di VAS. E chiaramente non è possibile mantenere sospese tutte le procedure e autorizzazioni per i 30 mesi che prevedrebbe ora il comma 8 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, magari con successive proroghe per chi sa quanto tempo;
    il blocco delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi crea un doppio danno: da una parte il Paese Italia sta perdendo investitori in un momento di crisi per il settore italiano del oil&gas, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, e dall'altra, la diminuzione dello sfruttamento delle risorse proprie incrementa le necessità di fonti energetiche provenienti dall'estero, visto che le risorse energetiche da fonti rinnovabili non sono ancora in grado di coprire il fabbisogno,

impegna il Governo

allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e diminuire la necessità di importare fonti energetiche provenienti dall'estero, a provvedere, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere, fino alla data dell'avvio effettivo del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), la prosecuzione nell'istruttoria dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge, n. 135 del 2018 e la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, nonché la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe e l'avvio di nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
9/2325-AR/174Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Raffaelli, Parolo, Vallotto, Gava, Comaroli, Garavaglia, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;
    ricordato che il Governo, con l'articolo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto una serie di misure in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le cui criticità e relative problematiche applicative sono state ripetutamente sollevate da tutte le associazioni di categoria, le quali, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «milleproroghe», auspicavano in un rinvio delle medesime;
    evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla previsione, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che il datore di lavoro provveda al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente;
    ritenuta tale previsione un assurdo onere burocratico, considerato che, nella ipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti diversi, significa procedere a 100 F24,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4, del decreto fiscale 124 del 2019, richiamata in premessa e, comunque, a prevedere, in un'ottica di semplificazione burocratica, la consegna dalla ditta appaltatrice alla ditta committente del modello F24 totale pagato per tutte le retribuzioni dalla ditta appaltatrice al 16o giorno del mese di riferimento.
9/2325-AR/175Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
    esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,
   premesso che:
    nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;
    il comma 98 della legge di Bilancio 2020 prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2020, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (cosiddetto SAD), con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030;
    il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione;
    l'aumento dei costi del carburante costringerebbe molti pescatori, agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero facendo, altresì, perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;
    l'ultimo censimento disponibile, relativo al 2017, del ministero dell'Ambiente quantifica in 19,291 miliardi di euro i sussidi ambientalmente dannosi accertati: di questi solo 279 milioni riguardano agricoltura e pesca;
    si devono incentivare e supportare azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, sviluppare un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli rendendoli sempre più ambientalmente compatibili, invece con questa disposizione si vanno a colpire tutte le imprese, agricole e non, mettendo in difficoltà interi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prevedere che il termine del 31 ottobre 2020, relativamente all'elaborazione di una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni, venga prorogato al fine di premettere alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi adeguati, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.
9/2325-AR/176Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    con circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è stato chiarito, in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti locali;
    in particolare la circolare rammenta che: «Il comma 3 dell'articolo 4 ha aggiunto la lettera a-quinquies) al sesto comma dell'articolo 17 del decreto della Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della quale il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», precisando che l'efficacia è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
    ritenuto che:
    tali adempimenti rappresentano un aggravio di costi e di impegni del personale degli enti pubblici; valutato altresì che:
    la provvisorietà della norma in attesa della deroga rappresenta un inutile dispiego di personale oltre che un'inutile formazione rispetto a materie che non sarà oggetto di applicazione per gli enti locali,

impegna il Governo

nelle more dell'ottenimento della deroga a meglio dettagliare con provvedimenti di natura interpretativa l'esenzione dall'applicazione per gli enti locali della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019.
9/2325-AR/177Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;
    l'intero settore teatrale attraversa una profonda e duratura crisi sovente attribuita alla mancanza di efficaci riforme del settore;
    in assenza di sicurezze sia economiche che normative, le istituzioni teatrali in generale continuano con la precarietà gestionale ed il relativo deperimento funzionale;
    il teatro Eliseo di Roma in crisi di liquidità è a rischio default e commissariamento, suscitando forti preoccupazioni nei lavoratori;
    oggi non è solo uno spazio per spettacoli, ospita concerti, dibattiti, convegni, incontri, presentazioni, mostre, un ristorante e un bar, è un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale italiano;
    chiuderlo significherebbe non solo creare disoccupazione ma impoverire culturalmente la capitale e i suoi abitanti,

impegna il Governo

a trovare le risorse necessarie al fine di scongiurare la definitiva chiusura di una struttura punto di riferimento della comunità culturale nazionale.
9/2325-AR/178De Angelis.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;
    a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
    gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;
    in caso di mancanza di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;
   considerato inoltre che:
    è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

impegna il Governo

a trovare soluzioni anche di tipo legislativo al fine di sanare la posizione dei docenti di cui in premessa per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.
9/2325-AR/179Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;
    sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2017, n. 90 il MIUR indiceva il «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;
    tale concorso prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una prova scritta – unica su tutto il territorio nazionale – da parte dei candidati ammessi, nelle sedi opportunamente allestite, con predisposizione di una postazione informatica per ciascun candidato ammesso ed un pc con installato un programma –software-elaborato e sviluppato dal CINECA – Consorzio interuniversitario;
    successivamente allo svolgimento della prova scritta, numerosi concorrenti, lamentando irregolarità e criticità nel funzionamento del software, anche con riguardo alla correzione delle prove scritte, hanno fatto ricorso,
    il Tar del Lazio, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ordinato al MIUR la consegna del relativo codice sorgente e con sentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, ha sospeso l'iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di stato si pronunci in merito il prossimo 12 marzo;
   considerato che:
    i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dovrebbero essere condizioni imprescindibili in qualsiasi accesso per concorso alla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare utili iniziative per far luce sulla vicenda a garanzia della trasparenza del dicastero interessato.
9/2325-AR/180Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;
    il comma 583 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;
    ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 4, lettera b), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,

impegna il Governo

a prorogare al 1 gennaio 2023 l'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2325-AR/181Colmellere.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;
    gli archivi di Stato sono uno dei luoghi strategicamente rilevanti per la trasmissione della memoria e del sapere storico, attraverso i quali si studia il passato per capire il presente e progettare il futuro;
    il loro ruolo, tuttavia, oggi sembra essersi svuotato;
    le cause sono varie, la mancanza di personale specializzato innanzitutto, con la conseguente assenza di ricambio generazionale, le recenti assunzioni, infatti, non riescono a coprire tutti i posti lasciati vacanti da una valanga di pensionamenti;
    ne deriva un sovraccarico di lavoro e di responsabilità che grava sui pochi dirigenti rimasti;
    è altresì preoccupante la mancanza del personale di supporto e dei custodi che tengono aperti gli archivi e assicurano la consultazione delle carte nelle sale studio;
   considerato inoltre che:
    a tutto questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria da tempo sempre più precaria che rende molto difficile gli interventi di inventariazione e di ordinamento delle carte versate, e che, a causa degli spazi inadeguati, mette a serio rischio le stesse operazioni di versamento della documentazione destinata alla conservazione,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare un patrimonio culturale italiano.
9/2325-AR/182Racchella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 41 del provvedimento all'esame, modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2019, così detta Emergenze in Agricoltura, in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari;
    il suddetto decreto-legge 27/2019 conteneva anche una disposizione relativamente alla modifica dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, in merito alla rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;
    detta modifica, al fine di sviluppare al meglio le procedure di recupero, fissava nel 15 luglio 2019 il termine per la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
    la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;
    già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati:
    in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
    l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implica la necessità di dover prorogare il termine del 15 luglio 2019,

impegna il Governo

a procedere alla proroga del termine di sospensione del 15 luglio 2019 relativo alle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed ai relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare di latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.
9/2325-AR/183Bubisutti, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Iper ammortamento è una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dell'agevolazione infatti è quello di dare supporto alle aziende che investono in tecnologie 4.0, puntando a innovarsi e digitalizzarsi;
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), ha ripristinato la disciplina originariamente dettata dall'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).
    Come l'iper ammortamento, anche il Super ammortamento è un'agevolazione per aiutare le aziende nell'acquisto di determinati beni strumentali. Il Decreto crescita 2019 ha stabilito la possibilità di maggiorazione del 30 per cento del costo, con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni di euro. Il Super ammortamento si può chiedere per investimenti eseguiti dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Una supervalutazione del 130 per cento dunque, come precisato dal Mise sul proprio portale;
    la disciplina ha supportato e incentivato le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e pertanto a fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un'ottica di mera sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all'acquisto di beni tecnologicamente avanzati e interconnessi (iperammortamento) dovrebbero essere prorogate anche per il prossimo biennio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le misure del così detto superammortamento ed iperammortamento in favore delle imprese per tutto il 2020 (ivi comprese quelle previste nel cosiddetto decreto crescita) e rinviare al 1o gennaio 2021 l'applicazione del credito d'imposta che le ha sostituite nella legge di Bilancio 2020 per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
9/2325-AR/184Covolo, Gusmeroli, Capitanio, Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;
    dal 1o gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone l'obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi ed esercizi commerciali;
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019 vengono individuate alcune categorie che sono esonerate dall'applicazione del decreto; sono «le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi» e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 63, ovvero «I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi...»;
    per prodotti agricoli si intendono «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;
    l'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità;
    l'esonero dallo scontrino elettronico per la pesca, in particolare per i pescherecci inferiori alle 10 TSL, è anche legato alle caratteristiche stesse dell'attività a bordo del peschereccio: nella vendita diretta si opera o dall'imbarcazione stessa o appena arrivati in porto sulla banchina, luoghi dove ben difficilmente potrebbero trovare collocazione strumenti elettronici di registrazione. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si punta ad evitare un'altra incombenza al pescatore, già preso da una serie lunghissima di adempimenti per la tracciabilità del pescato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un differimento dell'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per gli imprenditori ittici fin quando non sarà prevista una disposizione che preveda una revisione delle esenzioni comprendendo anche i suddetti soggetti, ferma restando la disposizione generale dell'emissione cartacea, come è stato fatto sinora, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori (in regime IVA speciale o in regime di esonero) e pescatori in regime assicurativo di cui alle 250/58.
9/2325-AR/185Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni si è affermata la prassi di inserire, in sede parlamentare, al provvedimento in esame dell'aula – così detto Milleproroghe – emendamenti che inseriscono nell'atto contenuti eterogenei e di ampio impatto nei vari settori interessati come: detrazione per interventi di sistemazione a verde, incentivi per la nautica da diporto, incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici, fino a interventi alle fondazioni lirico-sinfoniche;
    in questo provvedimento divenuto «omnibus», nonostante tutte le promesse prese da tutte le forze politiche, mancano impegni verso le imprese televisive;
    all'articolo 1, commi 10-quaterdiecies e 10-quinquiesdecies, grazie all'approvazione di due emendamenti nelle commissioni riunite redigenti, possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate;
    Confindustria Radio Tv ha pubblicato recentemente uno studio in cui viene analizzato l'andamento degli investimenti pubblicitari nei 5 maggiori mercati europei – Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna (big5) – negli ultimi 15 anni, periodo in cui gli investimenti stessi sono cambiati profondamente, seguendo dinamiche economiche correlate a diversi fattori tra cui crisi economica e recessione, sviluppo dell'Adv digital e di nuovi modelli di business;
    il cambiamento più macroscopico che risulta dall'analisi è una certa resilienza di radio e televisione in tutti i mercati, anche in quelli dove la televisione generalista ha un ruolo meno centrale;
    il declino appare ancora più evidente considerando i dati dell'ultimo triennio: 108 milioni di euro persi (-25 per cento) nei ricavi totali, –17 per cento i ricavi pubblicitari. Si contrae il numero di imprese attive – 29 fallite e 35 in liquidazione;
    i dati riportano l'emittenza televisiva locale ai livelli di 15 anni fa, nel mezzo l'ascesa e poi il calo, inesorabile anno per anno: i motivi includono la crisi economica, che ha contratto gli investimenti pubblicitari; la digitalizzazione dei segnale, un'opportunità per il comparto locale, ma anche una sfida, a fronte di investimenti in tecnologie, reti e contenuti e di una accresciuta concorrenza multicanale;
    le tv private rappresentano un patrimonio da valorizzare, poiché conservano è tutelano l'archivio e la memoria di interi territori dimenticati dalle tv nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i benefici di cui all'articolo 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies anche alle imprese televisive al fine di evitare il perdurare di una crisi economica che mette in serio rischio il lavoro di circa 10 mila addetti e le immagini di interi territori dimenticati dalle tv a carattere nazionale.
9/2325-AR/186Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere;
    il provvedimento in esame, all'articolo 12, apporta modifiche all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, spostando di sei mesi il termine ultimo per la realizzazione del Pitesai e per la sua adozione – a causa di precedenti ritardi nella elaborazione e della necessità di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica VAS – amplia così di sei mesi i periodi di sospensione di cui sopra;
    come è noto, tale sospensione ha comportato il blocco degli investimenti nelle attività upstream nazionali, con un impatto significativo sull'indotto occupazionale, con conseguenze severe per alcune aziende che hanno deciso di rinunciare ai propri progetti;
    il cambiamento del quadro concessorio italiano introdotto dalla moratoria ha determinato una criticità anche per le attività upstream nelle aree marine transfrontaliere, concentrati nel Mar Adriatico, in aree gestite dai Paesi con acque marine confinanti, principalmente la Croazia e la Grecia, influenzando la sicurezza energetica del Paese;
    il ruolo delle fonti di energia tradizionale – e in particolare del gas – sarà ancora necessario per il soddisfacimento della domanda energetica, sia nella generazione elettrica per i consumi di famiglie e imprese, sia per l'agricoltura e i trasporti, sia come backup per consentire la maturazione delle tecnologie rinnovabili, nella fase transitoria come assunto dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 inviato alla Commissione Europea;
    il contributo delle energie domestiche è imprescindibile per un processo di transizione energetica realmente sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e tecnologico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di mettere in essere ogni azione possibile per assicurare il rispetto della tempistica prevista per la realizzazione del Pitesai;
   a far sì, in caso che il termine di realizzazione del Pitesai non venga rispettato e che si vada quindi oltre i trenta mesi di moratoria previsti, che venga immediatamente restituita efficacia ai permessi di prospezione e di ricerca sospesi.
9/2325-AR/187Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento interviene tra l'altro anche in materia di turismo prevedendo il differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici nonché norme per il differimento del pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
    in tema di turismo non bisogna sottovalutare il problema della regolamentazione dei flussi turistici, in particolare nelle città d'arte, che rappresenta ormai un problema non più rinviabile, che va affrontato sotto diversi aspetti;
    l'elevata concentrazione di turisti in determinate località – quando non adeguatamente gestita – tende a generare ricadute negative sulle comunità locali (sovraffollamento dei centri storici e dei mezzi pubblici; spopolamento degli stessi centri storici; innalzamento del costo della vita; problemi di ordine pubblico e di rispetto del decoro e violazioni di norme e regolamenti). Numerosi organi di stampa hanno evidenziato, negli ultimi anni, problemi di questo genere in particolare in città d'arte come Venezia, Barcellona, Roma e Firenze,

impegna il Governo:

ad affrontare nel prossimo provvedimento utile:
   a) la regolamentazione dell'afflusso turistico, al fine di limitare il sovraffollamento cittadino, attraverso la concessione di poteri ai sindaci, valorizzando il patrimonio artistico e culturale che il nostro Paese ha a disposizione e contrastando lo spopolamento dei centri storici affetti dalla sregolata trasformazione del patrimonio residenziale abitativo in alloggi turistici;
   b) la regolamentazione dell'attività di impresa in tutte quelle situazioni che si celano nell'area grigia della realtà degli affittacamere senza tuttavia danneggiare coloro che ricavano forme integrative del reddito dalla locazione di un appartamento a loro disposizione, tentando così di sopravvivere alla crisi economica della nostra epoca e per riuscire ad avere un'integrazione al reddito così da mantenere la propria residenza nelle zone storiche delle città.
9/2325-AR/188Pellicani, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    per sanare la drammatica situazione di incertezza venutasi a creare con la sentenza 18135 del 2015 della Corte di Cassazione relativa alla disciplina della rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, il legislatore è intervenuto sul tema con l'articolo 25-undecies del decreto-legge n. 119 del 2018 novellando l'articolo 31 della legge n. 448 del 1998;
    la disposizione prevede che il vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile (e non più, come attualmente previsto, mediante convenzione in forma pubblica stipulabile con il comune solo da parte del singolo proprietario), dietro il pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo;
    dalla lettura della norma si evince che la determinazione di tale corrispettivo debba essere stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    al medesimo decreto spetta altresì l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo;
    mercoledì 9 ottobre 2019 in Commissione VI (Finanze) in risposta all'interrogazione 5-02823 a prima firma Fragomeli che chiedeva chiarimenti in merito al ritardo nell'emanazione del suddetto decreto, il Governo ha risposto che confidava nel suo perfezionamento prima della fine dell'anno;
    poiché ciò non è avvenuto e questo fatto sta continuando a determinare: l'incertezza sui diritti patrimoniali acquisiti, il ritardo degli uffici comunali nel calcolo dell'affrancazione per paura di possibili ricorsi e, di fatto, la paralisi del mercato immobiliare di intere città,

impegna il Governo

ad emanare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei criteri per il calcolo delle affrancazioni nel più breve tempo possibile.
9/2325-AR/189Fragomeli, Prestipino, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia industrie difesa è stata istituita secondo le forme disciplinate degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», mentre i compiti e le funzioni della suddetta Agenzia sono definiti dall'articolo 48 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    in particolare, l'Agenzia gestisce unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa, indicate con appositi decreti del Ministro della difesa;
    per il conseguimento degli specifici obiettivi e missioni propri dell'Agenzia industrie difesa è stato adottato il Piano triennale di fabbisogno del personale 2019-2021;
    nel Piano succitato viene sottolineata la necessità di ottimizzare l'assetto organizzativo al fine di migliorare la competitività e la produttività dell'ente in oggetto allo scopo di raggiungere adeguatamente gli obiettivi prefissati, consentendo l'accesso alla dirigenza di peculiari risorse interne di stampo manageriale;
   considerato che:
    nel corso degli anni alte professionalità del personale dirigenziale tecnico hanno contribuito, con il loro prezioso apporto, al netto miglioramento dei risultati operativi di tutte le Unità Produttive e, per questo motivo, saranno determinanti per assicurare la continuità gestionale e lo sviluppo delle attività dell'Agenzia;
    tra le professionalità suindicate, figura personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, i quali hanno contribuito al cambiamento culturale in senso aziendale, al miglioramento dei processi industriali e gestionali supplendo alla impossibilità dell'Agenzia di poter bandire concorsi;
    sotto il profilo giuridico-ordinativo occorre comunque evidenziare che si tratta di posizioni dirigenziali che sono state individuate, a suo tempo, tramite una selezione pubblica nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'articolo 97,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto suesposto, di adottare iniziative di natura normativa volte ad autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale precario in servizio, già reclutato precedentemente con procedure concorsuali e che abbia maturato almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa.
9/2325-AR/190Giovanni Russo, Misiti.


   La Camera,
   premesso che:
    è a tutti ben nota la carenza di personale in cui versa la Direzione Generale degli archivi e gli istituti afferenti a seguito delle cessazioni di servizio avvenute negli ultimi anni;
    la carenza di personale intermedio tra personale e custode necessario per svolgere attività ordinarie in materia di riordino e descrizione archivistica sotto il coordinamento dei funzionari, rende evidente la necessità di ricorrere all'esternalizzazione di attività che si faticano a svolgere in carenza di fondi necessari per lo sviluppo di progetti archivistici;
    specifica attenzione va rivolta anche al reclutamento di personale di movimentazione interno idoneo allo svolgimento delle attività necessarie per le prese di documentazione quotidiana, essenziali per assicurare la consultazione del materiale archivistico;
    è evidente la necessità di rivedere le piante organiche in rapporto alle esigenze specifiche degli istituti archivistici, aggiornandole con le figure di funzionari restauratori, ingegneri informatici e comunicatori per coordinare le attività di valorizzazione delle attività degli archivi;
    per garantire l'apertura al pubblico e assicurare i conseguenti servizi all'utenza contando sulla presenza in servizio di un numero di dipendenti adeguato anche in previsione delle prossime cessazioni del servizio e dei numero limitato delle nuove immissioni di personale previste a partire dall'anno in corso, diventa necessario procedere al reperimento di personale archivistico adeguato,

impegna il Governo

a far fronte all'estrema criticità della situazione attuale e alle criticità presenti e previste individuando tutte le possibili modalità di reperimento di personale archivistico.
9/2325-AR/191Orfini.


   La Camera,
   premesso che:
    la Polizia locale, in questo ultimo decennio, ha subito più di altri comparti della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di Governo sulla spesa del personale e che, a fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali, indotto da oltre sette anni di blocco totale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;
    la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e ottenuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che hanno avuto solo un «effetto tampone». A titolo esemplificativo, è stato ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80 per cento del turnover per l'anno 2017 e 100 per cento per l'anno 2018); oppure, è stato ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019; a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: le nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione;
    è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, anche a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Ingegner Antonio Decaro insieme al Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.
9/2325-AR/192Pella.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito ai tempi di presentazione e ai contenuti del disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2020 in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e di contrasto al fenomeno della denatalità – 3-01316

   DE FILIPPO, NOJA, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:
   l'ultimo report dell'Istat sugli indicatori demografici, relativi all'anno 2019, ha certificato la continua diminuzione della popolazione: al 1o gennaio 2020 i residenti in Italia ammontano a 60 milioni 317 mila, 116 mila in meno su base annua;
   il 2019 registra un saldo naturale pari a –212 mila unità, frutto della differenza tra 435 mila nascite e 647 mila decessi. Si tratta del più basso livello di ricambio naturale mai espresso dal Paese dal 1918. Ciò comporta che il ricambio per ogni 100 residenti che lasciano per morte sia oggi assicurato da appena 67 neonati, mentre dieci anni fa risultava pari a 96;
   l'analisi in serie storica delle nascite pone in evidenza come il dato relativo al 2019, appena 435 mila, risulti il più basso mai riscontrato nel Paese;
   tale situazione deve essere affrontata con misure che vadano ad incentivare la responsabilità educativa, la riorganizzazione dei congedi parentali per madri e padri, le misure per la conciliazione dei tempi di vita, incentivi significativi al lavoro e all'imprenditoria femminile, la promozione di percorsi autonomi per le giovani generazioni;
   nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza per il 2020, il Governo ha previsto la presentazione di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per il 2020 recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, denominato « Family act», che racchiude le misure sopra menzionate;
   nella legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 339) è stato istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli –:
   quale sia la tempistica prevista per la presentazione del disegno di legge collegato alla legge di bilancio per il 2020 denominato « Family act» e quale sia il progetto del Governo ivi contenuto per contrastare la denatalità, riconoscere il valore sociale dei figli e tutelare le madri e i padri nella conciliazione dei tempi di vita familiare e lavoro. (3-01316)


Chiarimenti in ordine a indirizzi e criteri relativi alla ricerca e alla selezione dei dirigenti delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze – 3-01317

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   sono prossimi al rinnovo i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali delle più importanti società direttamente ed indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra cui Invitalia, Consip, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste italiane, Monte dei Paschi di Siena, Fintecna, Terna, Anas, Rete ferroviaria italiana, Gestore dei mercati energetici;
   si rende, quindi, necessario, selezionare soggetti dotati di idonee doti manageriali in relazione alla natura fortemente tecnica che caratterizza l'azione e le finalità di tali società;
   il bagaglio tecnico ed esperienziale è tanto più importante in ragione del carattere strategico di tali asset, che giustifica il mantenimento della partecipazione pubblica secondo le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016;
   la predeterminazione dei criteri e delle modalità di nomina è disciplinata dalla direttiva ministeriale del 24 giugno 2013 e dalla direttiva del 16 marzo 2017, resasi necessaria a fronte delle innovazioni recate dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di organi delle società pubbliche e dal decreto legislativo n. 97 del 2016 in ordine agli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni;
   la direttiva del 2017 stabilisce che il dipartimento del tesoro (nella veste di organo investito delle competenze concernenti l'esercizio dei diritti dell'azionista) si avvalga «del supporto di una o più società specializzate nella ricerca e selezione di top manager, principalmente per la messa a disposizione di data base di profili manageriali nonché per l'attività di assessment e comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la carica»;
   tali società, cosiddette head hunters, concorrono «allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale al fine di individuare potenziali candidati alla carica»;
   nell'ambito dell'ultima «tornata di nomine», la selezione delle società cosiddette head hunters, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata avviata il 6 febbraio 2017 mediante invito a presentare un'offerta indirizzato ad operatori previamente individuati;
   si presume, quindi, che si intenda procedere in ossequio alla direttiva del 16 marzo 2017 con la selezione di società cosiddette head hunters qualificate e che sia già stato avviato il procedimento di selezione –:
   quali criteri dovranno osservare le società cosiddette head hunters nello svolgimento della propria attività e quali atti di indirizzo siano stati adottati o si intenda adottare nei confronti delle società selezionate. (3-01317)


Iniziative volte a potenziare le infrastrutture portuali dell'area di Manfredonia e delle isole Tremiti – 3-01318

   TASSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il maltempo, che qualche settimana fa ha investito la provincia di Foggia, ha causato ingenti danni nel piccolo porto delle Isole Tremiti – dove si è verificato l'affondamento di quattro imbarcazioni da lavoro – e messo a rischio tutti i mezzi rimasti in acqua: da quelli destinati alla pesca a quelli di soccorso, di polizia, di protezione civile o di naviganti in transito nelle isole;
   nel porto commerciale di Manfredonia, invece, a fine novembre 2019, il disastro è stato evitato in extremis, perché, avvertiti per tempo della burrasca in arrivo, oltre cinquanta pescherecci hanno abbandonato gli ormeggi assegnati trovando riparo nell'adiacente porto turistico «Marina del Gargano»;
   questi avvenimenti hanno portato drammaticamente alla ribalta due questioni estremamente critiche: le Isole Tremiti non possiedono un porto che possa dirsi tale, mentre Manfredonia ha un porto assolutamente insicuro, che ospita la seconda flotta peschereccia d'Italia come numero di imbarcazioni;
   per ciò che riguarda le Isole Tremiti, la mancanza di una struttura portuale, seppur minima – almeno ottanta posti –, decreterebbe la «morte» dell'unico arcipelago del Mar Adriatico, vero e proprio angolo di paradiso, intatto e ricco di bellezze naturalistiche;
   in inverno, i residenti non avrebbero le condizioni minime per poter svolgere le attività del mare, unica risorsa vitale disponibile, mentre in estate la mancanza di un approdo sicuro scoraggerebbe chi desidera abbinare la bellezza dei luoghi al piacere della navigazione. Elementi che potrebbero essere ritrovati nelle località al di là dell'Adriatico;
   a Manfredonia il problema della sicurezza portuale si aggiunge ai tanti altri che condizionano le attività di pesca, fondamentale risorsa economica di un territorio difficile. Quello del porto sicuro è un'incognita che si trascina da decenni e, oggi come allora, si ripropone – determinante e necessario – l'allungamento del molo di levante, nel porto commerciale, di almeno duecento metri, per evitare che il moto ondoso, sospinto dai venti meridionali, penetri nel bacino portuale creando situazioni di pericolo per i pescherecci –:
   se, a seguito di quanto illustrato, vi sia l'intenzione di attuare iniziative di carattere infrastrutturale, considerando che gli investimenti per migliorare le condizioni lavorative e di sicurezza, sia delle Isole Tremiti quanto di Manfredonia, significherebbero anche maggiori entrate per lo Stato, oltreché dare un segno di attenzione ad un territorio che, oggi più che mai, ha bisogno di sentire la presenza forte, giusta e di sostegno imprenditoriale delle istituzioni. (3-01318)


Iniziative di competenza per il rilancio del trasporto ferroviario, anche al fine di superare il divario tra Nord e Sud del Paese – 3-01319

   STUMPO, FORNARO e MURONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'annuale rapporto «Pendolaria», redatto da Legambiente, consegna una fotografia del trasporto ferroviario in chiaro/scuro;
   nonostante siano passati dieci anni dell'avvio dell'alta velocità, l'Italia, pur con segnali di miglioramento, presenta profonde differenze territoriali con il Meridione che appare in continua emergenza e con segnali persino ulteriormente negativi, con i trasporti come unico settore che ha visto crescere le emissioni dal 1990;
   sono 5,7 milioni di pendolari che quotidianamente viaggiano su metro e treni regionali, un dato positivo che evidenzia come dove ci sono investimenti questi danno risultati, ma «Pendolaria 2020» segnala come sulla cura del ferro persistono ritardi e, in particolare, si registrano ancora troppe differenze tra le regioni del Paese, con un quadro di assoluta insufficienza al Sud;
   è necessario che il trasporto pubblico locale e, in particolare, quello su ferro, specie al Sud e nelle aree urbane, sia effettivamente una priorità per il green deal;
   dati positivi vedono: un aumento del 51 per cento dei passeggeri di Trenitalia sull'alta velocità, passati da 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018; un aumento dell'8,2 per cento dei passeggeri dei treni regionali, rispetto al 2010, e dei passeggeri delle metropolitane del 2,4 per cento;
   si segnala come negativa la situazione: in Campania, dove tornano a calare i passeggeri, da 467 mila a 262 mila; in Molise con il –11 per cento di passeggeri; in Basilicata, dove il calo di passeggeri arriva addirittura al 34 per cento; in Calabria dove si viaggia su pochi treni vecchi, l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è lontana;
   la dotazione di linee metropolitane si ferma a 247,2 chilometri nelle 7 città interessate in cui vivono circa 15 milioni di persone, lontani dai valori della Germania (649,8 chilometri) e della Spagna (609,7 chilometri). Il totale di chilometri di metropolitane italiane è inferiore o uguale a quello di singole città come Madrid (291,3 chilometri);
   al Sud i treni hanno un'età media di 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni del Nord, addirittura con riduzioni di intercity e regionali, mentre persistono ancora linee in larga parte a binario unico e non elettrificate –:
   quali siano i programmi e le iniziative di competenza che intenda assumere affinché siano superati i ritardi ancora registrati tra il Sud e il Nord del Paese, assumendo il trasporto su ferro come una priorità, anche nell'ottica del green deal, in quanto migliora la qualità della vita per i cittadini e contrasta efficacemente l'inquinamento nelle città. (3-01319)


Iniziative di competenza volte a scongiurare la crisi di Air Italy e garantire un adeguato regime di continuità territoriale da e per la Sardegna – 3-01320

   MARINO, SCAGLIUSI, CABRAS, CADEDDU, CORDA, DEIANA, ALBERTO MANCA, SCANU, VALLASCAS e PERANTONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   come noto, l'assemblea degli azionisti di Air Italy s.p.a. (Alisarda per il 51 per cento, Qatar airways per il 49 per cento, tramite Aqa holding), a fronte delle ripetute perdite e delle persistenti condizioni negative di mercato e di settore, ha deciso di mettere Air Italy in liquidazione in bonis (liquidazione volontaria), ponendo a repentaglio 1.450 posti di lavoro, nonché i collegamenti aerei in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna;
   contestualmente alla messa in liquidazione in bonis è stato annunciato il fermo tecnico dei voli a partire dal 25 febbraio 2020. Questa decisione comporta un'automatica e consequenziale interruzione degli obblighi derivanti dall'assunzione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti operati da Air Italy da Fiumicino a Olbia e da Linate a Olbia;
   sebbene Air Italy abbia garantito la copertura dei voli fino a scadenza naturale dell'attuale regime di continuità, attualmente è impossibile prenotare e dunque volare sulle tratte operate dalla compagnia che ha cessato su Olbia ogni attività dal 3 febbraio 2020, giorno di chiusura dello scalo per motivi tecnici legati all'ampliamento della pista;
   il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019 e al momento oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire i collegamenti da e per l'isola in tempi utili;
   articoli di stampa evidenziano la possibilità di una proroga tecnica del vecchio bando, che consentirebbe di garantire il rispetto della libera mobilità da e per la Sardegna;
   secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 12, del regolamento (CE) n. 1008/2008, «in caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell'articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile»;
   è necessario assumere iniziative urgenti per la tutela del lavoro, per la tutela della dignità di migliaia di famiglie, nonché per garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna –:
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di scongiurare la crisi del vettore di cui in premessa che, per la Sardegna, garantisce una quota rilevante dei collegamenti in regime di continuità territoriale. (3-01320)


Iniziative volte a risolvere le criticità dei collegamenti aerei da e per la Sardegna, garantendo la continuità territoriale e i livelli occupazionali in relazione alla crisi di Air Italy – 3-01321

   GARIGLIO, BRUNO BOSSIO, CANTINI, GIACOMELLI, PIZZETTI, ANDREA ROMANO, GAVINO MANCA, FRAILIS, MURA, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 12 febbraio 2020 gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar airways attraverso Aqa holding, «a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato» hanno deciso all'unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis;
   la compagnia aerea, nata dalle ceneri della società Meridiana, ha il 49 per cento delle quote in mano a Qatar airways, colosso dei trasporti aerei con 30 milioni di passeggeri l'anno, e il rimanente 51 per cento in mano a Alisarda, il gruppo industriale che detiene anche la maggioranza delle azioni dell'aeroporto di Olbia;
   ora, a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione, rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di Air Italy che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa, anche se la società ha manifestato la propria volontà di trovare soluzioni per il mantenimento del maggior numero possibile dei dipendenti;
   i lavoratori di Air Italy, dopo il licenziamento, si troveranno in uno stato di disoccupazione involontaria e sembra che sia da considerarsi esclusa per loro la possibilità di poter usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto in caso di crisi aziendali;
   la società ha dichiarato «di volersi impegnare ad esplorare la strada della cessione del ramo d'azienda per cercare di salvaguardare il più possibile i lavoratori» (...) «confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa»;
   sulla vicenda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato i sindacati, la regione Sardegna e la regione Lombardia e ha scritto ai liquidatori per formalizzare l'urgente richiesta di cambio della procedura, dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e mette a repentaglio la garanzia dei collegamenti della Sardegna –:
   quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere la situazione di crisi del trasporto aereo della regione Sardegna ed evitare la procedura di liquidazione annunciata dalla società Air Italy, garantendo la continuità territoriale e gli attuali livelli occupazionali. (3-01321)


Iniziative di competenza volte all'attivazione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, in relazione alla messa in stato di liquidazione della compagnia Air Italy – 3-01322

   CAPPELLACCI e GELMINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dallo sconsiderato taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere cancellata del tutto a causa del mancato avvio della nuova disciplina per le rotte di Roma e Milano;
   attualmente la continuità territoriale è regolata dalla proroga del regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale n. 61 del 2013 per gli aeroporti di Cagliari e Alghero;
   per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia la continuità è regolata dal decreto ministeriale n. 367 del 2018 e dal decreto ministeriale n. 140 dell'11 aprile 2019, in seguito all'accettazione degli oneri si servizio senza compensazione da parte di Air Italy;
   tali accorgimenti si sono resi necessari in seguito al mancato varo della nuova continuità territoriale alla scadenza di quella entrata in vigore nell'ottobre del 2013;
   le disposizioni vigenti scadranno il 16 aprile 2020;
   a tale quadro si è aggiunta la resistenza dell'Unione europea riguardo ad alcuni profili della nuova continuità territoriale: in particolare, con nota protocollo n. 2494348 del 1o aprile 2019, la Commissione europea ha richiesto e poi ottenuto dalle autorità italiane il ritiro dei bandi di gara relativamente ai collegamenti aerei onerati da e per gli scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate;
   l'Unione europea interpreta il concetto di «servizi minimi» restrittivamente e in contrasto con l'orientamento della stessa Commissione, considerato che un regime di oneri di servizio «minimi» dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei cittadini residenti, ma essere altresì orientato allo sviluppo economico-sociale della regione, come previsto dallo stesso articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
   la Regione autonoma della Sardegna ha già presentato al Governo a novembre 2019 un nuovo schema di decreto per poter avviare le trattative con l'Unione europea, necessarie ad avviare i bandi;
   la situazione è aggravata dalla messa in stato di liquidazione della compagnia Air Italy, che rappresenta una vera e propria catastrofe dal punto vista occupazionale, economico e sociale e che coinvolge circa 1.400 lavoratori –:
   se, anche alla luce della messa in stato di liquidazione della compagnia Air Italy, non intenda assumere con urgenza iniziative di competenza al fine di accelerare l'attivazione di un nuovo regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna e per assicurare una copertura al periodo intercorrente tra la scadenza dell'attuale proroga e l'entrata in vigore della nuova continuità territoriale.
(3-01322)


Chiarimenti circa il coinvolgimento del Governo nella crisi di Air Italy e iniziative volte alla salvaguardia della continuità territoriale con la Sardegna e alla tutela dei livelli occupazionali – 3-01323

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, DEIDDA, ROTELLI, SILVESTRONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LUCA DE CARLO, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MANTOVANI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in data 11 febbraio 2020 l'assemblea degli azionisti di Air Italy (Alisarda e Qatar airways attraverso Aqa holding s.p.a.) ha deliberato la liquidazione in bonis della società in ragione delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato, come evidenziato nella nota diramata dalla società stessa;
   la compagnia Air Italy è operativa dal marzo dal 2018 ed è composta dal fondo Akfed, per il 51 per cento e per il 49 per cento dalla Qatar airways, strutturata come newco per rilevare la compagnia Meridiana allora in crisi, presso la quale era stata aperta una procedura di licenziamento per circa 1.500 lavoratori. Il nuovo progetto caratterizzato dal rilancio della società, con un ambizioso piano industriale, prevedeva l'acquisizione di una flotta di 50 velivoli e un importante piano assunzionale, anche nella prospettiva di offrire servizi per oltre 10 milioni di passeggeri da realizzarsi in un quinquennio;
   malgrado le premesse, il 2018, primo anno di attività della società, si è chiuso con una perdita complessiva di 164,18 milioni di euro, approdata a circa 300 milioni di euro a fine 2019, espressione di una crisi evidente per gestire la quale sarebbe stato necessario un piano industriale di rilancio della compagnia che prevedeva una disponibilità di liquidità di circa mezzo miliardo di euro nel prossimo biennio;
   stando alle informazioni diramate dalla stessa compagnia, la rottura tra Alisarda e Qatar airways si colloca proprio nel mancato accordo sul piano industriale;
   i circa 1.500 dipendenti, che hanno appreso della liquidazione attraverso i media, non risultano essere stati coinvolti, né informati delle decisioni e circa le future prospettive aziendali;
   lo stesso Ministro interrogato risulta aver lamentato il mancato coinvolgimento delle istituzioni circa gli esiti della vicenda;
   risulta agli interroganti che il 20 febbraio 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano state convocate le parti direttamente coinvolte, i vertici della società e le organizzazioni sindacali, oltre che le regioni interessate, Sardegna e Lombardia, nella prospettiva di individuare un percorso condiviso che consenta di gestire l'emergenza e individuare l'ipotesi di prosieguo dell'attività eventualmente da parte di uno dei soci –:
   se corrisponda al vero che il Ministro interrogato non sia stato informato circa le difficoltà della compagnia e circa gli scenari di crisi descritti in premessa e, in tal caso, come sia possibile che non ne abbia avuto alcuna percezione e quali urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare la tenuta occupazionale della compagnia, nonché per garantire la salvaguardia dei collegamenti aerei, in particolare in ragione delle vigenti garanzie di continuità territoriale. (3-01323)


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 20 FEBBRAIO 2020

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    dopo l'insediamento della Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen e l'inizio del mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo Charles Michel i negoziati sulla definizione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 sono a una fase decisiva;
    a seguito degli incontri bilaterali che il Presidente Michel ha tenuto nelle scorse settimane, l'obiettivo è quello di giungere al Consiglio europeo straordinario del prossimo 20 febbraio con uno schema negoziale su cui trovare un compromesso definitivo e superare le divergenze tra gruppi di Stati, tra chi vorrebbe un bilancio europeo più ambizioso e adeguato alle grandi sfide, che l'Unione europea dovrà affrontare da qui al 2027, e chi punta a una contrazione delle previsioni di spesa e a consistenti tagli sulle voci di bilancio;
    la prossima riunione del Consiglio europeo è, pertanto, un passaggio fondamentale per la definizione del QFP 2021-2027, che per essere adottato necessita, ai sensi dell'articolo 312 del TFUE, dell'approvazione all'unanimità da parte degli Stati Membri e del consenso del Parlamento europeo. Il mancato raggiungimento di un'intesa comporterebbe ritardi molto seri nella programmazione e nella spesa delle risorse in bilancio nei prossimi sette anni;
    il pacchetto negoziale elaborato nel mese di dicembre 2019 dalla Presidenza di turno finlandese prevedeva una previsione di spesa dell'1,07 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) dei 27 Stati membri (a fronte dell'1,11 per cento della proposta iniziale della Commissione europea e dell'1,3 per cento richiesto dal Parlamento europeo), in termini assoluti pari a 1.087 miliardi di euro a prezzi 2018, nell'arco del settennato. In un'ottica europea, l'Italia ha considerato questa proposta insufficiente, non in grado di dotare l'Unione europea degli strumenti idonei a portare a termine i suoi nuovi obiettivi dalla lotta ai cambiamenti climatici, all'innovazione digitale, alla gestione delle frontiere e della sicurezza, a fronte anche del recesso del Regno Unito e della necessità di trovare un accordo sulla definizione di nuove risorse proprie europee;
    nei Consigli europei del 17-18 ottobre e 12-13 dicembre 2019, il Governo ha tenuto una linea negoziale in riferimento alla definizione del QFP coerente con le risoluzioni (6-00076) n. 1 e (6-00087) n. 2 approvate dal Senato e le risoluzioni n. 6-00088 e n. 6-00091 approvate dalla Camera dei deputati, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio;
    nella fase finale del negoziato permangono ancora alcune linee guida della posizione negoziale italiana da sostenere, tra cui la chiara definizione delle nuove risorse proprie dell'Unione con il mantenimento della risorsa IVA, la cui eventuale abolizione potrebbe far aumentare il contributo italiano, il prosieguo dei negoziati per l'introduzione della Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) e l'introduzione di un «pacchetto di risorse verdi» che affianchi al contributo nazionale basato sui rifiuti da imballaggi di plastica non riciclati, anche delle entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni (ETS);
    nonostante la recente proposta presentata del Presidente Michel faccia registrare qualche leggero passo in avanti rispetto al precedente quadro negoziale della Presidenza finlandese, questa tuttavia non appare ancora adeguata rispetto alle ambizioni dell'Europa sulle nuove sfide a livello mondiale, così come definite dall'agenda strategica dei leader e dal programma della Presidente della Commissione europea;
    sul lato delle entrate, resta fondamentale la modernizzazione delle modalità in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, in primis attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie, con l'obiettivo non solo di allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati membri, ma anche di contribuire a promuovere adeguatamente tutte le priorità politiche dell'Unione;
    il 24 luglio 2019, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento concernente un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro (BICC), volto a finanziare riforme strutturali e investimenti pubblici, e che farebbe parte del futuro bilancio dell'Unione 2021-2027;
    peraltro, nel corso del negoziato, sono state presentate proposte di istituzione di strumenti volti a sostenere la nuova strategia di investimenti per un'Europa sostenibile, alcuni dei quali intervengono sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Tra quelli non previsti nella proposta originaria, si rileva segnatamente il Just Transition FUND, con una dotazione finanziaria propria nel bilancio UE di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;
    nel programma presentato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si delinea un Green deal europeo con azioni concrete in materia di cambiamenti climatici che possano portare a traguardi ambiziosi e giungere a metà secolo a un'Unione europea climaticamente neutrale, con una nuova politica industriale di transizione ecologica, un'economica circolare compiuta, cominciando questo percorso nel prossimo bilancio pluriennale fissando gli obiettivi di spesa per il conseguimento degli obiettivi climatici ambiziosi (almeno al 25 per cento);
    l'Italia sostiene l'intenzione della Commissione europea di disegnare un sistema finalizzato a proporre incentivi, misure fiscali e regolatorie per favorire la «transizione verde». Sotto la guida della Commissione europea, si prevede la messa a punto di un piano di investimenti pubblici e privati. Questo piano dovrebbe articolarsi su tre principali progetti: il programma «InvestEu» dedicato all'innovazione e un Piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il piano di investimenti per un'Europa sostenibile (JTF – just transition fund) e strumenti di investimento BEI (banca europea degli investimenti). Nonostante la pluralità di strumenti previsti (i fondi europei, l'azione della Banca europea degli Investimenti, l'effetto leva sul settore privato), le risorse indicate nel Piano appaiono poco ambiziose;
    con il recesso del Regno Unito deve trovare soluzione la questione relativa al cosiddetto « rebate», il meccanismo di correzione del bilancio che rimborsa a determinati Stati membri la differenza tra il contributo al bilancio UE e le entrate ottenute. L'Italia (insieme alla Francia unico paese contributore netto a non beneficiare del rebate) ne ha chiesto la cancellazione, se non immediata, per lo meno una progressiva sua dismissione (phasing out) per arrivare all'abolizione nel settennato post 2027;
    per quanto concerne la Politica agricola comune (PAC) nonostante l'ultima proposta di stanziamento di risorse, pari a 329,3 miliardi di euro per i prossimi 7 anni, corrispondenti ad una percentuale del 30 per cento del QFP 2021-2027, in aumento rispetto all'iniziale 29 per cento proposto dalla Commissione europea, rimangono da risolvere alcune problematiche che rischiano di svantaggiare il comparto agricolo del nostro Paese. Risulta, in particolare, problematico a livello nazionale il mantenimento del processo di convergenza esterna, che punta ad assegnare a tutti gli agricoltori lo stesso importo di pagamenti per ettaro, indipendentemente da fattori chiave, quali i costi di produzione, l'intensità degli investimenti effettuati, il valore aggiunto della produzione e la sua efficienza, il reddito medio nel settore rispetto al resto dell'economia, la produttività o le questioni climatiche e altro. Metodo iniquo e privo di giustificazione, sia sotto il profilo economico che dal punto di vista sociale e che potrebbe penalizzare il comparto agricolo italiano fino ad addirittura sette miliardi nel prossimo settennato ove il processo venisse completato;
    occorre ribadire, in linea con il lavoro già svolto dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea sul tema, l'opportunità di valutare l'utilizzo di penalizzazioni nei trasferimenti quali strumenti di disincentivo rispetto alle scelte politiche degli Stati che rifiutano la cooperazione in materia migratoria nonché sanzionare le violazioni accertate degli Stati membri dei principi fondamentali quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
    le politiche di genere e per la parità uomo/donna non rappresentano unicamente uno strumento per la promozione dei diritti delle donne, ma costituiscono una opportunità di sviluppo economico-occupazionale. Rafforzare l'utilizzo degli strumenti finanziari europei a favore delle politiche di genere è dunque un tassello fondamentale per l'incremento e la crescita delle politiche economiche europee;
    preoccupano le proposte sull'indice di prosperità relativa che si traducono in una penalizzazione del nostro Paese nonostante l'impoverimento subito in questi anni;
    necessitano tra l'altro di una revisione i tagli previsti dell'ultimo schema negoziale che prevedono risparmi eccessivi in settore strategici dalla difesa, al settore aerospaziale, nonché la digitalizzazione e la previsione di livelli adeguati di spesa per le politiche migratorie, scongiurando le riduzioni prospettate per il nuovo strumento di cooperazione internazionale NDICI (Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument),

impegna il Governo:

   1) a lavorare affinché nel Consiglio Europeo Straordinario del prossimo 20 febbraio possa giungersi al raggiungimento di un'intesa finale sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 per evitare ulteriori ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione, sull'avvio dei prossimi programmi di spesa e sull'efficiente impiego delle risorse, tenendo comunque presente l'esigenza di definire un QFP ambizioso e capace di sostenere finanziariamente, in modo adeguato, l'Agenda strategica europea, concordata per il ciclo istituzionale appena avviato;
   2) a proseguire nell'azione negoziale in modo da arrivare a una definizione del bilancio europeo che sia all'altezza delle sfide future dell'Unione europea, che preveda adeguate risorse per le politiche tradizionali dell'Unione – quali la politica di coesione economica e sociale e la politica agricola comune – e che disponga livelli di finanziamento efficaci per le nuove politiche ritenute prioritarie per l'Italia nell'ambito della programmazione economica e strategica dell'Unione europea quali gli investimenti per la crescita e la competitività, un'agricoltura moderna e sostenibile, il Green deal – per il quale appare necessario individuare ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle che saranno rese disponibili con il QFP, la ricerca, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la sicurezza nonché la gestione dei fenomeni migratori e della politica di vicinato, realizzando un partenariato più solido con i Paesi di origine e transito dei flussi;
   3) a porre la massima attenzione ai criteri di assegnazione e impiego delle risorse del Just Transition Fund affinché corrispondano alle aspettative italiane in termini di sviluppo economico, incremento occupazionale nonché impatto sociale e ambientale, anche in relazione al contributo netto nazionale;
   4) a sostenere la possibilità di ampliare i margini di flessibilità consentita agli Stati membri, ai fini del computo dei parametri utili al pareggio di bilancio, limitatamente agli investimenti ricompresi nel campo del green deal;
   5) a ribadire l'esigenza di utilizzare le penalizzazioni nei trasferimenti quali sanzioni effettive nei confronti delle violazioni dei principi fondamentali dell'Unione europea da parte degli stati membri;
   6) a promuovere, nell'ambito del negoziato, delle politiche di genere quale parametro per la distribuzione dei fondi europei;
   7) sul fronte delle entrate, ad adottare iniziative per delineare un pacchetto di risorse proprie dell'Unione europea che oltre al mantenimento della risorsa IVA, preveda anche l'introduzione della border carbon tax e imposte sulle importazioni di beni e servizi finalizzate a contrastare il dumping ambientale e sociale, l'introduzione di «risorse verdi», una incisiva web tax e la prosecuzione dei negoziati per l'introduzione della Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), risorsa chiave per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali tra i vari Stati membri dell'Unione europea;
   8) ad adottare iniziative per avviare un processo di superamento del meccanismo di correzione del bilancio, unitamente all'eliminazione della convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, richiedendo altresì a questo riguardo una adeguata compensazione per la penalizzazione già subita nell'attuale ciclo di programmazione, nonché una correzione del livello dell'indice di prosperità relativa applicabile alla politica di coesione e continuare a ribadire in sede europea l'importanza di nuovi strumenti di bilancio, quali il BICC e adoperandosi affinché riprenda la riflessione sull'introduzione di strumenti di stabilizzazione economica della zona euro come la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e agli altri programmi analoghi proposti dalla Commissione europea che per essere efficaci devono poter fare affidamento su risorse adeguate;
   9) a promuovere ogni azione negoziale finalizzata a garantire che il bilancio sia sufficientemente, flessibile, così da poter essere efficacemente impiegato sia per destinare le risorse alle necessità effettive delle diverse aree del Paese, in particolare per investimenti infrastrutturali e connettività, sia per situazioni di emergenza (disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi migratorie, emergenze sanitarie), nonché che nel nuovo QFP sia affermato un sistema equilibrato di condizionalità, legato alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti lo Stato di diritto nell'Unione, superando qualsiasi ipotesi di introduzione di nuove condizionalità macroeconomiche;
   10) a ribadire che la proposta del Presidente Michel sul bilancio dell'Unione europea, nonostante qualche leggero passo avanti rispetto al quadro negoziale della presidenza finlandese, non appare ancora adeguata rispetto alle ambizioni dell'Europa sulle nuove sfide a livello mondiale.
(6-00097) «Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Battelli, Galizia, De Luca, Colaninno, Quartapelle Procopio».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 20 febbraio;
   premesso che:
    durante la riunione straordinaria del Consiglio europeo del 20 febbraio 2020 si discuterà sul futuro del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale («QFP»), da cui dipenderà la portata dei fondi per la maggior parte dei programmi e politiche europee per il periodo 2021-2027;
    obiettivo dell'incontro sarà quello di cercare di raggiungere una proposta generale condivisa sull'ammontare del bilancio e dell'assegnazione delle risorse alle rispettive politiche dell'Unione;
    il bilancio a lungo termine dell'Unione europea fornisce un quadro stabile per l'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione europea e traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione europea per un periodo di sette anni, fissando gli importi massimi annui della spesa dell'Unione europea per le principali categorie di spesa;
    le proposte prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del QFP e prefigurano sensibili modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'Unione europea;
    l'uscita del Regno Unito richiederà maggiori sforzi finanziari ai restanti Stati membri, visto che – secondo stime della Commissione europea – essa comporterà una riduzione nel bilancio annuale dell'Unione europea tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento del bilancio annuale europeo;
    ogni discussione sul bilancio non può prescindere dalla revisione dei parametri europei di stabilità, risultando necessario rivedere le politiche stringenti e spesso illogiche del Patto di Stabilità e in particolare prevedendo lo scorporo delle spese per investimento dal calcolo del rapporto deficit/pil;
    accanto alle politiche tradizionali dell'Unione europea (politica di coesione e politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP) sono emerse una serie di nuove priorità che necessitano per il futuro di maggiori risorse (gestione del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea, rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa);
    a tal fine viene proposta una riorganizzazione della struttura del QFP, con il passaggio da 5 a 7 rubriche principali di spesa maggiormente collegate, a parere della Commissione, alle priorità politiche dell'Unione;
    mentre si ritiene siano condivisibili gli aumenti di fondi proposti per gli investimenti nei settori della ricerca, dell'innovazione, del capitale umano, del digitale, della mobilità e della formazione giovanili, nonché la creazione di una nuova Rubrica dedicata alle migrazioni e alla gestione delle frontiere, risulta del tutto inaccettabile l'assenza totale tra le rubriche di una relativa alle politiche di sostegno della natalità e alle misure necessarie a contrastare il cosiddetto «inverno demografico» che sta investendo l'Europa ormai da diversi anni;
    altrettanto inaccettabili sono le prospettate riduzioni dei finanziamenti complessivi a favore della politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione;
    i tagli previsti destano preoccupazioni non solo per il bilancio della PAC in generale ma anche che dello sviluppo rurale in particolare; solo quelli per l'Italia ammonterebbero tra i 3 e i 4,7 miliardi di euro (rispetto alla PAC 2014-2020) e colpirebbero soprattutto le aziende di maggiore dimensione;
    con riferimento, poi, al processo di convergenza esterna, fortemente penalizzante per l'Italia, gravi sarebbero le distorsioni del mercato derivanti dal meccanismo proposto che prevede una media astratta, basata solo sul criterio della superficie agricola, e che non tiene conto a sufficienza delle differenze tra produttività e costi di produzione tra i diversi Paesi, ignorando fattori chiave, quali i costi di produzione, il valore aggiunto della produzione, il reddito medio nel settore rispetto al resto dell'economia, la produttività, questioni climatiche;
    riguardo, poi, alla politica di coesione, risulta inadeguata e iniqua la riduzione del coefficiente di prosperità relativa per le regioni meno sviluppate nei Paesi a medio reddito (GNI-2), che, ad esempio, crea una situazione paradossale, in base alla quale le regioni italiane meno sviluppate riceverebbero un sostegno inferiore rispetto all'attuale QFP, nonostante il grave impoverimento che ha subito in questi anni il Sud d'Italia (quasi 10 punti percentuali, dal 71,9 per cento al 62,3 per cento del Pil della media dell'Unione europea);
    le misure riferite alla condizionalità macroeconomica e a quella legata allo Stato di diritto, appaiono fortemente penalizzanti per gli Stati più bisognosi di riforme strutturali ed investimenti, volte come sono a vincolare l'erogazione dei fondi al rispetto delle regole della governance economica europea, con la conseguente possibilità di sospendere gli impegni o i pagamenti a uno Stato membro nel caso in cui esso non adotti azioni efficaci per correggere un eventuale disavanzo eccessivo o non adempia a un programma di aggiustamento macroeconomico;
    nell'ambito del sistema delle risorse proprie (che attualmente si fonda su tre principali categorie di entrate: le cosiddette risorse proprie tradizionali, soprattutto dazi doganali; quella basata sull'imposta sul valore aggiunto e quella basata sul reddito nazionale lordo), sarebbe opportuno introdurre anche altre ipotesi come la FTT e la web tax e mettere fine alle correzioni legate al rebate britannico basate su criteri ormai privi di ragioni sostanziali;
    Fratelli d'Italia ritiene che il bilancio europeo debba essere sempre maggiormente finanziato da risorse proprie dell'Unione europea e attingere il meno possibile dalle risorse degli Stati membri;
    con riferimento al Green Deal, al fine di rendere concrete le azioni per una transizione verde, appare ingiustificato concentrare la quasi totalità degli sforzi sulla transizione all'elettrico e piuttosto si ritiene necessario sostenere l'utilizzo del gas naturale, come fonte di approvvigionamento energetico pulita ed economica che permette in tempi brevi la conversione e la sostenibilità ambientale di autovetture e impianti (come sostenuto da autorevolissimi esperti del settore tra i quali il fisico e Senatore a vita Carlo Rubbia o del professor Alberto Clò, direttore della rivista « Energia»);
    la scelta dell'Unione europea di concentrarsi sulla transizione elettrica appare più motivata da calcoli di convenienza di Francia e Germania che non da motivazioni scientifiche, tenuto conto – ad esempio – del recente accordo siglato dai due Paesi per la creazione di un consorzio di produzione di batterie elettriche destinate all'industria automobilistica, per il quale l'Unione europea ha autorizzato il finanziamento pubblico per 3,2 miliardi di euro e nel quale l'Italia non è stata coinvolta;
    si ritiene dunque che, tenuto conto del fatto che l'Unione europea non potrà da sola con le sue scelte condizionare il fenomeno complessivo dei mutamenti climatici, le risorse del Green Deal europeo dovrebbero essere destinate all'ecoadattamento, al fine di rendere gli insediamenti capaci di resistere alle nuove variazioni ambientali per contrastare in maniera efficace e puntuale i fenomeni di dissesto idrogeologico;
    il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue dichiarazioni in Aula ha espresso chiaramente le preoccupazioni relative alle proposte avanzate nel corso del negoziato, evidenziando come nonostante la proposta che il presidente Michel apporti alcuni «lievi» avanzamenti rispetto al precedente quadro negoziale della Presidenza finlandese, ma rimane comunque «inadeguata al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione definiti dall'agenda strategica dei leader e dal programma della presidente della Commissione europea»;
    queste stesse preoccupazioni a parere dei firmatari del presente atto sarebbero già state manifestate dal Ministro degli affari europei nel corso della sua audizione presso le competenti Commissioni parlamentari ed è chiara la nostra insoddisfazione riguardo alla proposta negoziale che sarà portata domani al tavolo, all'esito del Consiglio affari generali riunitosi in vista del Consiglio europeo,

impegna il Governo:

   1) ad adottare iniziative per inserire tra le rubriche prioritarie del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 le politiche a sostegno della famiglia e della natalità, anche al fine di contrastare la crisi demografica in atto con provvedimenti incentivanti strutturali e organici;
   2) ad adottare iniziative per provvedere, contestualmente all'approvazione del Quadro finanziario pluriennale, alla revisione del Patto di stabilità e crescita, introducendo il principio dello scorporo delle spese per investimenti pubblici dal calcolo del rapporto deficit/pil consentito dai parametri macroeconomici europei;
   3) ad adottare iniziative per finanziare le rubriche del Quadro Finanziario Pluriennale incrementando le risorse proprie dell'Unione europea al fine di contenere al massimo il reperimento delle risorse presso gli Stati membri, mantenendo la risorsa basata sull'Iva e introducendo nuovi strumenti di finanziamento quali, in particolare, la Web tax, la FTT (tassa sulle transazioni finanziarie), le imposte sul mercato unico, gli strumenti antielusione delle grandi aziende e l’antidumping fiscale;
   4) sempre al fine di incrementare le risorse proprie dell'Unione europea, a promuovere l'introduzione dei cosiddetti «dazi di civiltà», quali la Carbon border tax sulle merci extra-Unione europea e, in generale, dazi su prodotti esteri che non rispecchiano gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e contrastare fenomeni di concorrenza sleale;
   5) a garantire l'equilibrio complessivo del contributo lordo annuo dell'Italia al bilancio pluriennale europeo 2021-2027 ad un saldo negativo non superiore a –2 miliardi di euro annui, mantenendo il prospettato dimezzamento rispetto all'attuale saldo netto medio annuo che è pari a circa –4 miliardi di euro anche attraverso la cancellazione delle «correzioni» derivanti dal cosiddetto rebate;
   6) a adottare iniziative per rivedere i tagli nell'ambito della rubrica riguardante la Politica agricola comune (PAC) e le regole del processo di convergenza esterna, basato sul presupposto illogico che tutti gli agricoltori debbano ricevere lo stesso importo di pagamenti per ettaro, indipendentemente dagli altri fattori chiave (costi di produzione, valore aggiunto della produzione, reddito medio nel settore rispetto al resto dell'economia, produttività, questioni climatiche e altro) e che penalizza fortemente l'agricoltura di qualità italiana a vantaggio delle coltivazioni estensive su larga scala;
   7) a ottenere, con riferimento alle spese, la correzione dell'indice di prosperità relativa per i fondi coesione a favore delle regioni meno sviluppate negli Stati membri di fascia media che adesso penalizza fortemente il Sud d'Italia;
   8) ad adottare iniziative per stabilire soglie di concentrazione tematica che consentano di destinare le risorse alle vere necessità delle regioni, soprattutto quelle meno sviluppate e a opporsi alla condizionalità macroeconomica;
   9) a indirizzare le risorse finanziarie destinate alla gestione dei flussi migratori a misure volte a contrastare l'immigrazione illegale di massa nei Paesi dell'Unione europea;
   10) ad adottare iniziative per ridurre i costi e le spese di funzionamento delle istituzioni europee, anche abolendo l'attuale doppia sede del Parlamento europeo;
   11) con riferimento al Green deal europeo, a non aderire all'attuale orientamento franco-tedesco di sostegno esclusivo alla energia elettrica, ma piuttosto a concentrare le risorse disponibili al finanziamento degli investimenti per l’«ecoadattamento» e a privilegiare l'utilizzo del gas naturale come fonte di approvvigionamento energetico pulita ed economica;
   12) ad apporre il veto dell'Italia qualora non vengano accolte le indicazioni illustrate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli affari europei a tutela degli interessi strategici italiani.
(6-00098) «Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    la riunione straordinaria del Consiglio europeo del prossimo 20 febbraio prevede all'ordine del giorno la discussione del bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027;
    nella lettera di convocazione del presidente Charles Michel ai membri del Consiglio europeo viene specificata la necessità di giungere ad un accordo definitivo, in quanto «qualsiasi rinvio» – si legge nella lettera – «causerebbe seri problemi pratici e politici, oltre a compromettere la prosecuzione dei programmi e delle politiche attuali nonché la possibilità di avviarne di nuovi», e per tali motivi viene richiesto a tutte le parti di «dar prova di spirito di compromesso»;
    il Consiglio europeo si colloca all'interno di uno scontro politico che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, recante differenti visioni sulla capacità del futuro bilancio europeo;
    nello specifico la proposta che sarà sottoposta al Consiglio, quella formulata da Michel, vedrà un'allocazione complessiva pari all'1,074 per cento dell'RNL europeo, distaccandosi minimamente dalla precedente proposta presentata dalla presidenza finlandese (1,07 per cento dell'RNL europeo);
    il Parlamento europeo, tramite dichiarazioni del Presidente Sassoli, ha manifestato la totale insoddisfazione rispetto alla formulazione preposta dal Consiglio, in quanto «lontana dalle reali necessità» dell'Unione europea;
    il Parlamento, in una propria risoluzione (2019/2833(RSP)) approvata il 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, aveva fissato la propria proposta su un'allocazione complessiva pari all'1,3 per cento dell'RNL europeo;
    un punto di confronto tra la proposta del Consiglio e la volontà del Parlamento verte sulle cosiddette risorse proprie, cioè l'implementazione di tributi europei;
    come stabilito anche all'interno della risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), è evidenziato come il Parlamento richieda una «negoziazione a pacchetto», cioè il Quadro Finanziario Pluriennale con annessa istituzione di «risorse proprie»;
    durante il Comitato dei rappresentanti permanenti del 12 febbraio, il Capo di Gabinetto di Michel, Francois Roux, ha illustrato, circa le risorse proprie, un «mini-pacchetto» formato da una tassa sulla plastica non riciclata e il rafforzamento del Sistema per lo scambio delle quote di emissione Ets, lasciando aperta la possibilità di introdurre ulteriori risorse proprie in corso d'opera;
    l'introduzione di nuove risorse proprie dell'Unione europea comporterà una maggiore tassazione delle imprese e un aumento della pressione fiscale sui cittadini;
    gli Stati membri sono responsabili delle loro politiche di bilancio e la potestà tributaria rappresenta uno dei pilastri della sovranità degli Stati membri;
    nessuna istituzione dell'Unione europea è autorizzata a riscuotere imposte dai contribuenti nazionali;
    il Governo italiano, nonostante le palesi intenzioni di istituire una plastic tax europea, nell'ultima legge di bilancio nazionale ha proceduto comunque all'introduzione dell'imposta sui manufatti in plastica, ed ora si registra il potenziale rischio di vedere una sovra tassazione per un settore fondamentale per l'economia italiana;
    in tema di politica agricola europea (PAC), la proposta Michel prevede un aumento di 2,5 miliardi relativi al primo pilastro, quello dei pagamenti diretti e misure di mercato, e una diminuzione del secondo pilastro, relativo allo sviluppo rurale, di 7,5 miliardi;
    rispetto all'attuale quadro i pagamenti diretti (primo pilastro) pari a 256.747 milioni di euro, subiranno un taglio del 10 per cento, mentre i finanziamenti dello sviluppo rurale, 72.537 milioni di euro si ridurranno del 25 per cento;
    nei confronti delle erogazioni relative all'anno in corso, è da mettere in preventivo un taglio di circa 2,7 miliardi, che rischia di minare la competitività di un settore strategico come quello agro-alimentare e di ridurre ulteriormente il saldo netto percepito dal nostro Paese;
    viene mantenuto il sistema dei rebate, cioè dei rimborsi accordati ad alcuni Stati membri, in favore di Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria;
    tale sistema, nonostante la nostra posizione di contribuzione netta, non coinvolge l'Italia, comportando una posizione di svantaggio nei confronti dei Paesi sopracitati;
    in tema di Green Deal, la proposta di Michel prevede lo stanziamento di 7,5 miliardi per il finanziamento del Just Transition Fund, una delle principali fonti di finanziamento del Meccanismo per la transizione giusta, primo tassello del cosiddetto European Green Deal;
    secondo quanto si apprende al momento, l'impegno finanziario italiano sarà di circa 900 milioni, a fronte di un'assistenza pari ad appena 364 milioni;
    sarebbero la Polonia e la Germania, con rispettivamente 2 miliardi e 877 milioni, i Paesi con più aiuti derivanti da tale fondo, a causa della presenza di numerose centrali a carbone e di industrie chimiche, che pongono i due Paesi fra quelli che maggiormente dipendono dai combustibili fossili;
    inoltre, stando alle dichiarazioni della nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, agli Stati membri non verrà concesso di scorporare gli investimenti « green» dal calcolo del deficit, come richiesto dalla precedente maggioranza con la risoluzione parlamentare 6-00076 del 19 giugno 2019;
    i criteri di assegnazione dei fondi relativi al Just Transition Fund riguardano l'intensità di emissioni nocive, l'occupazione nei settori del carbone e della lignite, la produzione di torba o di scisti bituminosi, settori nei quali l'Italia occupa posizioni non rilevanti nell'Unione, al contrario della Germania, che risulta uno dei maggiori produttori rispettivamente di torba e carbone;
    nella bozza di programma proposta da Michel, nella rubrica II, vengono definite le modalità operative del Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness (BICC), uno strumento di bilancio destinato a finanziare pacchetti di riforme strutturali e investimenti pubblici, le cui criticità potenziali vengono rappresentate dalla possibile duplicazione dei fondi di coesione, dalla subordinazione dell'erogazione all'istituto della condizionalità, e dalla mancanza della funzione di stabilizzazione, che poteva invece essere l'unico valore aggiunto;
    la nuova Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, concentrava le proprie principali proposte della nuova agenda politica europea intorno alle tematiche relative alla sicurezza, all'immigrazione, all'ambiente e all'innovazione;
    la bozza del QFP in esame sconfessa totalmente la linea della nuova Commissione, segnando un meno 17,5 per cento (rispetto alla proposta della Commissione) sulle cifre relative a Digital Europe, un taglio di 500 milioni rispetto alla quota a gestione centrale dell’Asylum and Migration Fund (AMF), un ulteriore taglio di un miliardo rispetto alla European Border Coast Guard (EBCG) e un ridimensionamento generale della rubrica di difesa e sicurezza;
    le diverse proposte a ribasso della Commissione e del Consiglio, rispetto alla proposta originaria dell'1,3 per cento del Parlamento europeo, in seguito all'effettiva consacrazione del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, denotano un'evidente sfiducia degli Stati membri rispetto al bilancio europeo, che rimangono restii ad aumentare il proprio contributo nazionale per sopperire alla mancanza della Gran Bretagna, e mette in evidenza gli errori passati registrati in termini di efficienza e trasparenza del bilancio;
    di conseguenza, diverse tematiche di importanza vitale per gli Stati membri e per l'intero continente, quali la natalità, la sicurezza, il controllo dei confini e la tutela ambientale, non sostenuto in modo adeguato a livello europeo, non vengono affrontate dagli Stati anche a causa delle stringenti regole di bilancio che non permettono adeguati investimenti nazionali;
    alla luce del bilancio a lungo termine dell'Unione europea, è importante sottolineare come la riforma del MES avrebbe dovuto essere inserita in una «logica di pacchetto» come definito dagli indirizzi stabiliti dalle Camere, insieme ad una generale riforma della governance economica europea che, alla luce delle proposte in esame, plasticamente non è avvenuta, e che di conseguenza il testo attualmente diffuso delle modifiche al trattato MES deve intendersi come una bozza passibile di sostanziali modifiche; in difetto di ciò non potranno non emergere le responsabilità derivanti dall'accertamento dell'infedeltà al mandato parlamentare ricevuto,

impegna il Governo:

   1) a tenere come principio guida la riduzione del gap tra le risorse ricevute e quelle versate dall'Italia come contributore netto dell'Unione europea;
   2) a parità di esborso, a salvaguardare le linee di bilancio che arrecano un vantaggio quantitativo misurabile per l'Italia;
   3) a rigettare qualsiasi tentativo, anche indiretto, di avallare un potere impositivo in capo all'Unione europea;
   4) tenuto conto della mancanza di strumenti adeguati per calcolare a posteriori l'impatto sia quantitativo che qualitativo delle varie linee di bilancio, a porre all'attenzione in sede europea l'inserimento di un sistema di « performance budgeting»;
   5) ad adottare iniziative per assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie in ambito PAC, volte a garantire un equo reddito ai produttori agricoli, con misure in grado di sostenere la competitività del settore;
   6) a porre la massima attenzione, al contempo, all'allocazione delle medesime risorse, considerando come priorità l'inserimento di nuovi criteri per l'attribuzione delle stesse, al fine di tutelare gli interessi nazionali italiani, come d'altra parte auspicabile per l'intera programmazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
   7) ad opporsi fermamente all'uso di qualsiasi forma di condizionalità economica e politica dei finanziamenti che preveda il raggiungimento di determinati risultati economici o politici per l'ottenimento degli stessi, affinché questo non si trasformi in uno strumento di «ricatto» politico e ingerenza sproporzionata dell'Unione europea nella sfera degli interessi nazionali dei singoli Stati membri, ma che piuttosto si valuti la necessità di individuare in modo adeguato quali fondi possano essere gestiti meglio a livello nazionale per garantire il pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
   8) tenuto conto delle criticità espresse in premessa riguardo al BICC, in merito all'utilizzo della condizionalità e alla mancanza della funzione di stabilizzazione, a non aderire ancora a tale strumento in favore di un approfondimento delle sue possibili traiettorie ed evoluzioni;
   9) a preannunciare ai partner europei, se confermate le criticità espresse in premessa, l'intenzione dell'Italia di non procedere né alla firma né alla ratifica delle modifiche del trattato MES;
   10) a valutare l'allocazione delle risorse in merito al green deal europeo, evitando che tale piano si tramuti esclusivamente in un finanziamento a perdere della transizione energetica dei Paesi maggiormente inquinanti, senza comportare effettivi vantaggi per il comparto industriale italiano;
   11) ad adottare iniziative per prevedere al contempo lo scorporo dal calcolo del deficit degli investimenti nazionali green, al fine di agevolare la transizione energetica e di garantire alle imprese tempi realistici e sostenibili, programmi elastici con obiettivi stabili a lungo termine e obiettivi intermedi non vincolanti;
   12) a valutare, calcolando che il crollo delle nascite è diventato oramai una tendenza strutturale comune all'Europa, iniziative per l'esclusione dal calcolo del deficit degli investimenti che favoriscono la ripresa della natalità.
(6-00099) «Molinari, Claudio Borghi, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Coin, Andrea Crippa, Lorenzo Fontana, Maggioni, Andreuzza, Badole, Basini, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Manzato, Marchetti, Maturi, Minardo, Molteni, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan».


   La Camera,
   premesso che:
    la paralisi nei negoziati per la definizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea (Ue) rivela una forte distanza politica tra la posizione del Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini, e quella espressa dalla Presidenza di turno finlandese al Consiglio del 12 e 13 dicembre 2019, dove siedono i rappresentanti dei governi nazionali; la differenza tra le due proposte ammonta a quasi 240 miliardi di euro – il Parlamento chiede che il bilancio corrisponda almeno all'1,3 per cento del PIL europeo, la proposta avanzata in Consiglio si ferma all'1,07 per cento;
    la proposta di mediazione avanzata dalla Presidenza di turno finlandese non è adeguata alla necessità di finanziare l'agenda di rilancio del cantiere europeo proposta per i prossimi 5 anni dalla Commissione e votata dal Parlamento europeo il 27 novembre 2019;
    non è più tollerabile continuare a discutere dei soli finanziamenti erogati dagli Stati membri, ed occorre intervenire in modo strutturale sulla possibilità di dotare l'Unione europea di vere risorse proprie che non gravino sui bilanci nazionali, né siano quindi rimesse al gioco dei veti incrociati dei singoli Governi, così come al fine di adottare nuove regole che consentano a tutti gli Stati membri di affrontare la sfida del Green New Deal;
    solo con un vero bilancio europeo sganciato dalle logiche nazionali si potranno finanziare quei beni comuni di cui i cittadini europei chiedono l'erogazione, e tra questi: infrastrutture transnazionali di comunicazione e trasporto; investimenti in innovazione e ricerca; transizione energetica ed ecologica; misure di contrasto alle crescenti disuguaglianze; lotta alla criminalità,

impegna il Governo:

   1) a fare ogni sforzo negoziale per arrivare ad un bilancio pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 che sia all'altezza delle sfide che come europei si sarà chiamati ad affrontare nei prossimi anni, sostenendo nel corso del negoziato proposte non inferiori a quella formulata dalla Commissione, pari all'1,11 per cento del Pil europeo, che al contempo rispettino le priorità negoziali italiane;
   2) a sostenere l'avvio – in tutte le sedi comunitarie, a partire dal Consiglio europeo – di una discussione sulla necessità di una capacità fiscale autonoma a livello europeo, con i relativi strumenti necessari per decidere l'entità delle risorse e la loro allocazione, al fine di superare definitivamente lo stallo che l'attuale metodo di definizione del QFP crea, essendo subordinato al conseguimento del voto all'unanimità;
   3) ad assicurare l'accoglimento delle istanze principali legate a investimenti e risorse finanziarie avanzate in occasione di incontri, momenti di confronto, ascolto con cittadini, enti locali, imprese, realtà del terzo settore nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, al fine di farne una grande occasione di riflessione e mobilitazione, nonché parte della posizione negoziale nazionale ai tavoli europei sul rilancio inclusivo dell'integrazione europea.
(6-00100) «Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
   premesso che:
    il 20 febbraio 2020, nella riunione del Consiglio europeo straordinario si discuterà del bilancio europeo a lungo termine al fine di trovare un accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027;
    a seguito dell'uscita del Regno Unito, potrebbero essere richiesti maggiori sforzi finanziari ai Governi dei restanti 27 Stati membri; secondo stime della Commissione europea, infatti, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui;
    nel Consiglio Unione europea del 12 dicembre 2019 i ministri avevano discusso lo schema di negoziato, presentato dalla presidenza finlandese, proponendo un livello complessivo di 1.087 miliardi di euro, che rappresenta l'1,07 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione europea a 27. Una proposta di gran lunga più «frugale» – aggettivo usato in ambienti europei in riferimento ai paesi nordici, meno generosi sul bilancio – di quella della Commissione dell'Unione europea, che propone di aumentare l'importo totale del nuovo budget dell'1,11 per cento, passando da 956,9 miliardi (pari a circa l'1 per cento del Pil dell'Unione europea a 28), a 1.279,4 miliardi (pari all'1.1 per cento del Pil dell'Unione europea a 27): 320 miliardi di euro in più. E ancor meno generosa della proposta del Parlamento europeo che indica un aumento complessivo necessario del bilancio dell'Unione europea all'1,30 per cento;
    la precedente Presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea aveva presentato uno schema di negoziato riveduto, contenente dati numerici con l'obiettivo di chiarire e semplificare le opzioni sul tavolo dei negoziati per facilitare le future discussioni tra i leader dell'Unione europea; tuttavia, sul negoziato QFP 2021-2027 la strada è ancora in salita, non c’è accordo fra gli stati membri e per tali ragioni è stato convocato un Consiglio europeo straordinario il 20 febbraio, per raggiungere un accordo che superi le differenze e preparare il terreno per il Consiglio del 26 e 27 marzo, nell'ambito della presidenza croata, dove si intende definire un'intesa;
    tale negoziato non ha riscosso il successo sperato dai suoi proponenti e dopo l'insediamento di Ursula Von der Leyen e l'inizio del mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, trovare un'intesa «alta» anche perché il negoziato in questo quadro, la principale sfida per il futuro bilancio dell'Unione europea sarà assicurare un adeguato finanziamento sia per le cosiddette politiche tradizionali dell'Unione europea (politica di coesione e politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP), sia per una serie di nuove priorità che sono emerse negli ultimi anni e che necessitano per il futuro di maggiori risorse (gestione del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea, rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa);
    i quasi 1000 miliardi per il Green Deal – strategia per la riconversione del sistema economico-produttivo – arriverebbero dal prossimo bilancio settennale (480 miliardi), dal cofinanziamento nazionale (115 miliardi), da investimenti dal settore privato e pubblico attraverso programma InvestEU (già noto come Piano Junker, 280 miliardi) e dal Just Transition Fund (100 miliardi, integrati da contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari);
    vanno quindi valutati i canali di co-finanziamento del Green Deal che richiederebbe una tassa sulla plastica non riciclata, il cui gettito andrebbe direttamente dai Paesi al Bilancio dell'Unione, in tal senso va ricordato che la nostra Legge di bilancio 2020-2022 ha già introdotto l'imposta sui manufatti in plastica a singolo impiego (cd plastic tax), che prevede un gettito di 521 milioni nel 2021, già iscritto nel bilancio dello Stato italiano. Peraltro non ci sarebbe lo scomputo sul deficit per gli investimenti verdi. Si potrebbe utilizzare il Just Transition Fund per bonificare i siti industriali che producono acciaio e non solo carbone (Germania e Polonia), e quindi in favore della bonifica dell'Ilva;
    è necessario superare il sistema dei cd Rebates, vale a dire i rimborsi, ormai obsoleto, iniquo e regressivo, che permette sconti solo per alcuni paesi (Germania, Svezia, Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito), contribuendo in maniera inferiore ad altri al bilancio europeo, sulla base di criteri che non trovano più alcuna ragione sostanziale;
    quello del QFP è quindi un banco di prova fondamentale per capire se davvero si è in grado di andare avanti sul processo di integrazione o viceversa se si intende scegliere la strada di un'Europa che sempre più fa riferimento alla dimensione degli Stati Membri;
    l'Europa riparte se si è in grado di ricostruire la «voglia d'Europa» tra i suoi concittadini: non solo e non più soltanto unione monetaria e rispetto dei parametri finanziari, ma anche identità, rispetto delle proprie radici e capacità di guardare e costruire un futuro comune; serve quindi un'Unione europea riformata nelle sue istituzioni, flessibile, che sappia adattarsi ai cambiamenti della realtà, unita nelle diversità territoriali che devono rappresentare non un ostacolo, ma un'opportunità di sviluppo per l'intero continente;
    in questo quadro, particolare attenzione in sede di revisione del QFP dovrà essere prestata al finanziamento della ricerca, dell'innovazione e dell'agenda digitale, all'aumento delle risorse in bilancio per le politiche giovanili, alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna; un capitolo a parte dovrà, inoltre, essere dedicato al sostegno delle piccole e medie imprese;
    sul negoziato sul prossimo QFP non è possibile disgiungere la partita anch'essa importante e ancora in corso sul MES, che rischia di chiudersi con conseguenze pesanti per il nostro sistema paese. La riforma del Meccanismo europeo di Stabilità istituito nel 2012, sulla base di un trattato intergovernativo per fornire assistenza ai paesi dell'eurozona, è quanto mai urgente un'azione politica che porti l'Unione europea a non apportare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali ed investimenti;
    solo grazie al pressing svolto in Parlamento da tutto il centrodestra unito, il Governo italiano, che stava subendo nell'indifferenza generale la posizione franco-tedesca, era riuscito, allo scorso Consiglio europeo, ad ottenere un rinvio della firma del trattato;
    Forza Italia aveva più volte invitato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a sfruttare l'occasione per presentare una controproposta utile nelle successive riunioni, a partire da quella dell'Eurogruppo dello scorso 20 gennaio, su temi delicati quali le CACs e i meccanismi automatici di ristrutturazione del debito;
    il 30 gennaio scorso, il presidente Mario Centeno, tramite una lettera ufficiale pubblicata sul sito dell'Eurogruppo, ha fatto sapere che la discussione sul MES si concluderà nella prossima riunione di marzo e che a questa seguirà la firma ufficiale del trattato e che, a detta dello stesso Centeno, ricalcherà l'impianto già discusso prima del Consiglio Europeo di dicembre, al netto di qualche dettaglio di minore importanza;
    nella riunione dell'Eurogruppo dello scorso 17 febbraio, il Presidente Mario Centeno ha ufficialmente dichiarato, nelle sue conclusioni che «Un'altra priorità per questo semestre è finalizzare i lavori in corso sul Trattato MES e sullo strumento di bilancio dell'area dell'euro» e che, sul tema ha avvertito tra i presenti un clima «di urgenza», confermando quindi la volontà dell'Eurogruppo di chiudere al più presto il Trattato MES;
    si conferma, dunque, l'inerzia del Governo italiano che non ha approfittato della proroga per presentare una sua controproposta, e che della tanto paventata «logica di pacchetto» non vi sia traccia; l'Italia rischia di rimanere assoggettata alle posizioni di Germania e Francia, che avranno «carta bianca» sulle regole che governeranno le ristrutturazioni dei debiti pubblici, quello italiano in primis, per i prossimi anni su un negoziato importante che riguarda la governance economica Ue;
    è opportuno pertanto opporsi nel merito ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni paesi a percorsi di ristrutturazione predefiniti e sostanzialmente automatici, includendo un quadro di indicatori economici e finanziari che comprendano anche il livello di debito privato, oltre a quello pubblico e l'evoluzione, oltre che la consistenza, delle sofferenze bancarie;
    la rilettura del MES alla luce anche del bilancio a lungo termine dell'Unione europea deve essere inserita in un pacchetto più ampio di riforme della governance economica dell'Unione, che vada da quella del Patto di Stabilità e Crescita all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM); nella governance attuale manca il controllo democratico e vi è scarsa trasparenza, in quanto la natura intergovernativa del MES esclude la presenza delle Istituzioni dell'Unione europea, con la sola Commissione europea chiamata a dare un parere tecnico; in particolare va rivisto il voto a maggioranza, posto che le decisioni del Fondo avvengono a maggioranza e non all'unanimità per cui le risorse economiche di uno Stato possono essere usate anche qualora lo stesso Stato abbia votato contro;
    in definitiva, i soldi degli italiani potrebbero essere usati anche contro la volontà dell'Italia per risolvere i problemi di altri Stati, avvantaggiando in questo modo i Paesi più forti, Germania innanzitutto, nazione che, invece, prevede il voto del Bundenstag, cioè il Parlamento tedesco deciderebbe al posto del Parlamento italiano, che, al contrario, non ha potere decisionale in proposito essendo questo ruolo affidato direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze; mancano strumenti di controllo efficaci, democratici e trasparenti, mentre ci sono troppi poteri inappellabili concentrati nella figura del Direttore Generale;
    l'11 dicembre 2019, nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio Europeo del 12 e 13 dicembre 2019, i gruppi parlamentari hanno sollevato con forza la necessità di un coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni relative alla riforma del MES;
    il centrodestra unito ha presentato in quell'occasione una risoluzione unitaria, nella quale si invitava il Governo a non procedere ad alcuna formale adesione al trattato MES prima che le numerose criticità fossero state discusse e risolte, e a dare da quel momento in poi compiuta attuazione alla legge n. 234 del 2012 recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», riferendo in modo chiaro ed esaustivo alle Camere e agli organi parlamentari competenti circa l'effettivo stato di avanzamento del negoziato sul MES e sugli altri elementi del pacchetto;
    anche la stessa risoluzione di maggioranza (6-00087 n. 2) approvata dal Senato, ha impegnato chiaramente il Governo «ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES»;
    come riportato i giorni scorsi da alcuni organi di stampa nazionale, fonti dell'Eurogruppo hanno dichiarato che il trattato sul Meccanismo europeo di stabilità sarà firmato il prossimo aprile dagli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea durante la riunione del CORPER (Comitato dei rappresentanti permanenti), su un testo ritenuto da loro ormai non più soggetto a modifiche se non marginali;
    se fosse confermata tale previsione saremmo di fronte ad una grave violazione degli impegni assunti dal Governo davanti a questa assise;
    si rende quindi necessario garantire che il trattato sul MES non venga sottoscritto il prossimo aprile e che ci siano garanzie da parte del Governo affinché sia data ancora la possibilità all'Italia di modificare il testo formulato antecedentemente alla riunione dell'ultimo Consiglio Europeo tenutosi il 12 dicembre 2019 con l'obiettivo di giungere ad un testo ampiamente condiviso;
    in termini numerici il versamento della intera quota italiana del MES corrisponderebbe a 125,3 miliardi essendo pari al 17,7 per cento del totale di 704 (14 su 80 già versati), mentre nei prossimi 7 anni l'Italia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea oltre 126 miliardi (oltre 18 miliardi ogni anno);
    va ricordato inoltre, che il salvataggio della banca tedesca NordLb e la vicenda Tercas confermano che, peraltro, in Europa c’è bisogno di nuove norme per regolare gli aiuti di Stato alle banche in difficoltà, chiarendo il termine di sostegno finanziario da parte pubblica, in quali casi possa essere erogato, ed eliminando ogni margine di discrezionalità da parte dell'Antitrust europeo che danneggi un istituto bancario di un Paese rispetto a quello di un altro. La Corte di giustizia europea ha inoltre censurato la Commissione europea per una decisione non fondata. L'EBA, ha sottolineato la mancanza di chiarezza nell'interpretazione che l'Antitrust dell'Unione europea dà delle regole in materia di aiuti di Stato nel settore bancario e nell'intervento dei fondi di garanzia a favore delle banche in difficoltà, rilevando che, in passato, interventi di questo genere sono stati fondamentali per prevenire fallimenti che avrebbero gravemente danneggiato i risparmiatori;
    è quindi necessario tenere conto di questa raccomandazione nel quadro legislativo europeo che riguarda le crisi bancarie, rivedendo le norme per evitare distorsioni del mercato interno, completare Unione bancaria e mercato dei capitali. Occorre una chiara distinzione tra regole su aiuti di Stato volti ad assicurare la libera concorrenza e interventi volti a garantire la stabilità finanziaria. Sono due obiettivi diversi da perseguire con strumenti normativi diversi, accanto a una riforma complessiva delle regole dell'Unione europea in materia di concorrenza, in ritardo rispetto alle dinamiche dei mercato globale, per poter competere con giganti come Cina, Stati Uniti, Russia e India;
    la crisi industriale e la recessione economica, si contrastano anche cambiando le regole europee, con norme che permettano alle imprese di poter crescere, che permettano alle banche di raccogliere risparmi ed erogare finanziamenti in un sistema armonico che abbia finalmente una Unione bancaria;
    le modifiche sinora evidenziate all'accordo sull'Unione bancaria, sarebbero oltremodo penalizzanti per il sistema bancario italiano prevedendo accantonamenti delle banche per il rischio derivante dal possesso di titoli di Stato oltre il 33 per cento del capitale TIER1. Ove passasse questa nuova previsione le nostre banche sarebbero ulteriormente danneggiate in caso di riduzione della valutazione del nostro debito sovrano e ne risentirebbe, nel suo complesso, il sistema creditizio italiano;
    nella riunione dell'Eurogruppo dello scorso 17 febbraio si è discusso, tra le altre cose, della riforma della cosiddetta «2pack» e, più in generale dell'intera governance economica europea, introdotta nel 2013 al fine di istituire un quadro per affrontare il caso degli Stati membri che incontrano difficoltà riguardo alla stabilità finanziaria e rafforzare il coordinamento di bilancio, tra i quali è compresa l'Italia,

impegna il Governo

  1) a porre all'attenzione del Consiglio europeo i seguenti elementi:
   a) la necessità per l'Italia di posporre la firma al Quadro Finanziario Pluriennale, che per essere approvato richiede il voto unanime, oltreché alla valutazione propria del QFP, anche alla stima complessiva degli effetti sul bilancio dello Stato e sul nostro sistema economico-finanziario derivanti dall'approvazione del MES e delle modifiche che si prospettano rispetto all'Unione bancaria – coerentemente con quanto approvato dall'Aula di Montecitorio, con Risoluzione del 19 giugno 2019, la quale impegna il Governo a non procedere a formale adesione alla revisione del trattato del MES, se non all'esito della definizione e della condivisione di tutte le misure interessate, favorendo il cosiddetto «package approach», secondo una logica di equilibrio complessivo;
   b) con riferimento al Quadro Finanziario Pluriennale:
    1) a non sostenere proposte di compromesso al ribasso sull'entità del bilancio complessivo del prossimo QFP 2021-2027, con particolare riferimento a quelle poste di bilancio relative a interessi e settori strategici per il nostro paese, come la modifica del coefficiente di prosperità per le politiche di coesione e la revisione del meccanismo di convergenza esterna dei pagamenti diretti per la PAC;
    2) a non sostenere la recente proposta di bilancio presentata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in quanto non apporta cambiamenti significativi rispetto alla proposta finlandese di dicembre 2019; occorre scongiurare il rischio che vengano apportati tagli alla Politica agricola comune e ai fondi di Coesione; occorre ripristinare i fondi per la Ricerca e l'innovazione per il comparto agricolo nel Programma Orizzonte Europa; occorre mantenere le risorse in favore del Fondo europeo per la Difesa (11.5 miliardi di euro), garantire gli strumenti per la riconversione dell'economia reale, alla luce della proposta di un nuovo Green Deal europeo, affinché siano adeguati e non penalizzino l'Italia; occorre che il bilancio europeo sia incrementato, senza aumentare la pressione fiscale negli Stati membri ma introducendo un sistema di risorse proprie, a cominciare dalla Web Tax per i giganti di internet che non pagano le tasse, non creano posti di lavoro e trasferiscono i propri profitti in Usa e Cina; occorre, altresì, appoggiare la proposta di una carbon tax che protegga la nostra industria in fase di riconversione dalla concorrenza sleale da parte di Paesi extra europei che non rispettano le nostre regole ambientali;
    3) a contrastare la convergenza esterna dei pagamenti diretti nella PAC, posto che andrebbe a discapito del settore agricolo italiano in modo che vengano eliminate le penalizzazioni contenute nell'ipotesi di budget iniziale e tenga conto della peculiarità delle produzioni agricole dell'intera penisola e la peculiarità del pescato dei nostri mari;
    4) ad assumere iniziative per migliorare le dotazioni complessive spettanti all'Italia in base alla politica di coesione, anche in considerazione del marcato impoverimento delle regioni del Sud Italia nel corso degli ultimi anni;
    5) a contrastare il mantenimento delle correzioni al bilancio (cd. rebates), previste per Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia e che non trova più, nel 2020, alcuna ragione sostanziale;
    6) a sostenere la ricapitalizzazione da 100 miliardi di euro della Banca europea per gli investimenti, di cui 10 miliardi di capitale versato, al fine di sostenere gli investimenti nella lotta ai cambiamenti climatici, purché prevedano la riconversione di centrali elettriche a carbone e la riconversione degli impianti per la produzione dell'acciaio e alla digitalizzazione dell'economia;
    7) a sostenere l'avvio di una trattativa nelle sedi competenti per addivenire ad una più idonea ripartizione dei fondi e dei capitoli di bilancio dell'Unione europea da destinare alle opere infrastrutturali, in relazione alla necessità espressa dalla Commissione europea che «il bilancio sia sufficientemente flessibile in modo da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza»;
    8) a sostenere la necessità di prevedere che una quota del QFP, adeguata al fenomeno in misura prospettica e al carico pregresso, sia indirizzata alla gestione dei flussi migratori e al contrasto dei trafficanti di uomini anche attraverso la creazione nel continente africano di «centri regionali di sbarco» per i migranti soccorsi nel Mediterraneo; l'armonizzazione delle normative interne degli Stati membri ed un ulteriore sviluppo delle politiche sociali;
    9) a sostenere la costituzione di un apposito capitolo di spesa che possa essere utilizzato in situazioni «emergenziali» ma anche per politiche di prevenzione dovute al manifestarsi di epidemie (es. Sars, Coronavirus ecc.);
    10) a sostenere la necessità di maggiore trasparenza, in particolare nel settore del finanziamento alle ONG, per consentirne un vero controllo democratico;
   c) a sostenere la necessità di modificare le politiche stringenti e spesso illogiche da un punto di vista contabile del Patto di Stabilità, per trasformarlo in un autentico Patto per la crescita, ridisegnando l'articolato sistema italiano di spesa fiscale:
    1) sostituendo il parametro del rapporto debito pubblico/PIL, ora riferito al solo bilancio pubblico, con quello di Debito Aggregato (Stato, imprese, banche e famiglie), in rapporto al Prodotto Interno Lordo;
    2) escludendo dal calcolo del debito la parte relativa all'indebitamento netto utilizzato sinora dall'Italia per la stabilizzazione del proprio sistema bancario, posto che gli altri Paesi europei hanno affrontato la crisi delle proprie banche ricorrendo agli aiuti europei;
    3) per quanto riguarda il rapporto deficit/PIL, escludendo dai limiti di spesa in rapporto al PIL la parte di spesa pubblica dedicata agli investimenti e la spesa in ricerca e innovazione, inclusa quella derivante da agevolazioni pubbliche che hanno generato investimenti nel settore privato;
   d) ad inserire la riscrittura del Meccanismo Europeo di Stabilità nel complesso di riforme della governance economica dell'Unione, che vada da quella del Patto di Stabilità e Crescita, alla revisione del Semestre europeo, al ruolo dei nuovi Fondi di Investimento e di Stabilizzazione, alla modifica del «two-pack» e «six-pack», fino ad una armonizzazione delle differenti normative in materia di economia finanziaria e bancaria;
   e) ad adottare una posizione unitaria al fine di prevedere, all'interno della riforma del MES, un quadro di indicatori economici e finanziari che comprendano anche il debito aggregato, cioè quello privato, oltre a quello pubblico, e l'evoluzione, oltre che la consistenza, delle sofferenze bancarie;
   f) a rivedere il procedimento del voto a maggioranza, posto che le decisioni del Meccanismo avvengono a maggioranza e non all'unanimità; introdurre il controllo democratico del Parlamento europeo e una maggiore trasparenza sulle decisioni; trasformare, in buona sostanza, il MES in un Fondo Monetario Europeo, da integrare nei Trattati e nelle Istituzioni dell'Unione europea.
(6-00101) «Gelmini, Occhiuto, Brunetta, Cattaneo, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Lupi, Tondo».