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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 7 febbraio 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 20 FEBBRAIO 2020

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 50 minuti (discussione) 1 ora e 20 minuti (dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
  presidente
16 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 10 minuti 10 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
4 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Ferraresi, Fontana Gregorio, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lorefice, Losacco, Maggioni, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Napoli, Orrico, Parolo, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GEMMATO: «Modifiche all'articolo 1, commi 401 e 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e di utilizzazione del medesimo Fondo» (2367);
   LUPI ed altri: «Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti» (2368);
   ZIELLO: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di cause di decadenza» (2369).

  In data 6 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa» (2370);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifica alla XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, in materia di divieto di costituire partiti miranti all'instaurazione violenta di regimi totalitari comunisti» (2371);
   LUPI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico» (2372).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 6 febbraio 2020 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia» (2374).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PAOLO RUSSO: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (175) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Spena.

  La proposta di legge ANGIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame» (2010) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rospi.

  La proposta di legge PELLICANI: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, e altre disposizioni concernenti le locazioni turistiche» (2079) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Giorgi.

  La proposta di legge SERRACCHIANI: «Introduzione dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione delle operazioni connesse con il traffico internazionale, e interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti la classificazione catastale delle aree portuali, nonché istituzione di una zona economica speciale e disposizioni per promuovere l'occupazione nel porto di Trieste» (2195) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pettarin.

  La proposta di legge ANGIOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori» (2293) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aprile, Currò, Durigon, Grimaldi e Rospi.

Trasmissione dal Senato.

  In data 6 febbraio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  S. 1171. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013» (approvato dal Senato) (2373).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  BOSCHI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari» (2363) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte Costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   in data 31 gennaio 2020, Sentenza n. 4 del 19 novembre 2019 - 28 gennaio 2020 (Doc. VII, n. 391), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
  alla V Commissione (Bilancio);

   in data 28 gennaio 2020, Sentenza n. 5 del 3 dicembre 2019 - 28 gennaio 2020 (Doc. VII, n. 392), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, 47, comma 1, e 53 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 1, della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
  alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro).

  Il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 10 del 16 – 31 gennaio 2020 (Doc. VII, n. 394),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli articoli 1, comma 2, comma 3 e comma 4, 3, comma 2, 4, comma 2, 14, primo comma, 17, primo comma, 18-bis, comma 1, comma 1-bis, comma 2-bis, comma 3, comma 3.1 e comma 3-bis, 19, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, 20, primo comma, 21, secondo comma, 22, primo comma, 24, primo comma, 30, primo comma, 31, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5, 48, primo comma, 53, primo comma, 58, secondo comma e terzo comma, 59-bis, comma 1 e comma 2, 68, comma 3 e comma 3-bis, 69, 71, primo comma, 77, primo comma, 83, 83-bis, 84, 85, 86, comma 1 e comma 2, 106, primo comma, e delle tabelle A-BIS e A-TER del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), degli articoli 1, comma 2, comma 2-bis, comma 2-ter e comma 4, 2, 9, comma 2, comma 4 e comma 4-bis, 10, comma 5 e comma 6, 11, comma 1 e comma 3, 14, comma 1 e comma 2, 16, comma 1, 16-bis, 17, 17-bis, 19, comma 2, e delle tabelle A e B del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), degli articoli 3, rubrica, comma 1 e comma 2, della legge 27 maggio 2019, n. 51, e degli articoli 3, rubrica, comma 1, comma 2 e comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 7 del 3 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020 (Doc. VII, n. 393),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), come sostituito dall'articolo 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Catanzaro:
   alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 251).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Ente Ville vesuviane, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 252).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 253).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 254).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 255).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 256).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, autorizzate nel periodo aprile-dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 23 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 8, 17 e 24 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 36/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a.» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 37/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – parere ai sensi della legge n. 238 del 1993» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 39/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Approvazione dell'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A 23 Palmanova-Udine, A 28 Portogruaro-Conegliano, A 57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 40/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena, Lotto 9: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (“SS223 di Paganico”) dal Km 41+600 al Km 53+400. Approvazione progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 43/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) via del Mare: collegamento A4 Jesolo e litorali. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 51/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 58/2019 del 1o agosto 2019, concernente «Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 “Di Chiaromonte” e della S.S. n. 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114: modifica del modello attuativo della concessione» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 62/2019 del 1o agosto 2019, concernente «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione – Riprogrammazione interventi nel settore delle risorse idriche – progetto A/G.C: n. 70 “Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro – derivazione del fiume Belice destro e affluenti con immissione nel serbatoio di Garcia”» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 e 31 gennaio 2020, 3, 4 e 5 febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea (COM(2020) 15 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2019 sulle statistiche relative all'uso di animali a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2015-2017 (COM(2020) 16 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (COM(2020) 29 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (COM(2020) 32 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso per il periodo 2014-2017 (COM(2020) 33 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Fondo di solidarietà dell'Unione europea – Relazione annuale 2017-2018 (COM(2020) 34 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 34 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2020) 35 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 35 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 11-12/2019 (COM(2020) 39 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 39 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (COM(2020) 42 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 42 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Dispiegamento del 5G sicuro – Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE (COM(2020) 50 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dalla 4o Commissione consiliare il 12 dicembre 2019, recante le osservazioni della regione Abruzzo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare lo stato di diritto nell'Unione. Programma d'azione (COM(2019) 343 final) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Il contesto attuale e possibili nuove iniziative (COM(2019) 163 final).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dalla 4o Commissione consiliare il 12 dicembre 2019, recante le osservazioni della regione Abruzzo sulla Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione per l'introduzione di un formato europeo di cartella clinica elettronica.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 27 gennaio 2020, a pagina 8, seconda colonna, alla trentatreesima riga, le parole: «25 aprile 2019» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «21 gennaio 2020» e alla quartultima e terzultima riga, le parole: «alla V Commissione (Bilancio)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente)»; inoltre a pagina 9, prima colonna, alla settima riga, le parole: «25 aprile 2019» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «21 gennaio 2020».

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito allo stato di attuazione dei previsti interventi di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche ubicate a Taranto e in taluni comuni della provincia – 2-00629

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 1, comma 2, lettera b), prevede che una quota pari a 50 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferita alla regione Puglia per la realizzazione di un progetto «volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della Consip S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario»;
   il successivo articolo 1, comma 3, primo periodo, del richiamato decreto-legge ha poi previsto che il progetto, inserito nel cosiddetto Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto (Cis), sia trasmesso dalla regione Puglia ed approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore sanità e previo parere del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;
   in particolare, rispetto al contesto epidemiologico dell'area oggetto dell'intervento, conformemente alla nuova rete ospedaliera pugliese, di cui al regolamento regionale n. 7/2017, condivisa ed approvata dal Ministero della salute, nonché alla proposta di piano operativo 2016-2018 di riqualificazione dell'assistenza sanitaria presentata ai Ministeri affiancanti, l'intervento intende perseguire i seguenti obiettivi, come dettagliati nello specifico nel documento progettuale presentato al Ministero della salute:
    1) potenziamento dell'attività di prevenzione;
    2) potenziamento dell'assistenza ospedaliera e specialistica, con particolare riferimento all'offerta assistenziale dell'Ospedale Moscati del comune di Statte in senso oncologico, ridefinendo in questo senso la dotazione delle discipline e identificando un programma di adeguamento strutturale, infrastrutturale e tecnologico;
   l'amministrazione responsabile titolare delle risorse finanziarie è il Ministero della salute, l'amministrazione responsabile dell'intervento e anche soggetto attuatore è l'Asl di Taranto, la stazione appaltante è la Consip spa;
   con nota prot. 16734/2017 del 28 giugno 2017 Consip, a seguito di analisi delle esigenze della Asl di Taranto, ha evidenziato i percorsi amministrativi perseguibili nell'ambito di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata ipotizzando anche la sottoscrizione unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze di un opportuno protocollo di collaborazione. Si rende pertanto necessario definire il ruolo di Consip quale stazione appaltante;
   al termine di un lungo iter procedimentale, il suddetto progetto è stato approvato con decreto del direttore generale della direzione generale della programmazione sanitaria del 29 dicembre 2017;
   dal sito internet di riferimento del Contratto istituzionale di sviluppo Taranto si evince che l'avanzamento finanziario complessivo del Cis, considerato in termini di spese effettivamente sostenute, è fermo al 30 settembre 2018, ma non appaiono mai partite la realizzazione degli interventi e la spesa in ambito sanitario degli obiettivi 1 e 2 sopra elencati –:
   se il Governo intenda fornire elementi sullo stato di attuazione dell'intervento indicato in premessa, con particolare riferimento allo stato di raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 e alle ragioni del ritardo nella realizzazione dello stesso, fornendo aggiornamenti sulla tempistica prevista per l'avanzamento dell’iter progettuale e del relativo finanziamento.
(2-00629) «Vianello, D'Arrando, Troiano, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Aresta, Ascari, Baldino, Barbuto, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone».


Iniziative volte a promuovere campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi all'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti, in relazione alla diffusione del melanoma cutaneo, prevedendo altresì un adeguato sistema di controlli e sanzioni – 2-00594

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   il melanoma cutaneo è un tumore maligno la cui incidenza, negli ultimi venti anni, è aumentata del 4 per cento all'anno in entrambi i sessi, tanto da registrare nel 2016, in Italia, 2.028 decessi, pari all'1 per cento dei decessi per tumori in entrambi i sessi;
   secondo i dati contenuti nel volume «I numeri del cancro in Italia», pubblicato nel 2019 grazie alla collaborazione tra Aiom e Airtum, nel 2019 sono attesi, nel nostro Paese, 12.300 nuovi casi di melanoma della cute, 6.700 tra gli uomini e 5.699 tra le donne, inoltre, il melanoma rappresenterebbe il 9 per cento dei tumori giovanili negli uomini (seconda neoplasia più frequente) e il 7 per cento dei tumori giovanili nelle donne (terza neoplasia più frequente);
   tra i fattori di rischio ambientale, responsabili della sua insorgenza, il più importante si rinviene nell'esposizione ai raggi UV, tanto relativamente alle dosi assorbite e al tipo di esposizione, quanto in rapporto all'età, essendo a maggior rischio l'età infantile e adolescenziale. Tra le fonti di raggi UV rientrano anche le lampade abbronzanti e, dai numerosi studi condotti, si evince un significativo aumento del rischio di melanoma nei soggetti che fanno uso di lampade/lettini solari per l'abbronzatura, laddove il rischio è marcatamente più alto nei soggetti di età inferiore ai 30 anni. Conferma questo assunto anche l'Iarc, l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, che ha classificato l'uso di queste apparecchiature come cancerogeno per l'uomo e responsabile di un aumento del 75 per cento del rischio di melanoma tra coloro che ne fanno uso se in età inferiore ai 35 anni. L'intensità degli ultravioletti artificiali è di 12-15 volte superiore all'esposizione solare naturale;
   in Italia, l'uso di apparecchiature abbronzanti a raggi UV è disciplinato dal decreto 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista). Tale regolamento determina le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi richiamati dalla legge. In particolare, la scheda tecnico-informativa n. 7 (allegato 2 del regolamento), nel disciplinare le apparecchiature abbronzanti, ossia le lampade abbronzanti UV-A e lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR), ne indica espressamente il relativo divieto di utilizzo ai minori di 18 anni, alle donne incinte, ai soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, nonché a coloro che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole. Tuttavia, la normativa citata non determina una sanzione specifica per i centri che, contrariamente a quanto stabilito, violano la disposizione sul divieto di utilizzo delle lampade abbronzanti da parte dei soggetti di età inferiore ai 18 anni, demandando l'effettiva portata della sanzione amministrativa alla normativa locale. Il controllo sulle disposizioni dei centri estetici è, infatti, in seno agli enti locali, nello specifico alle Asl;
   la legislazione italiana si discosta, in questo, dalle normative vigenti negli altri Paesi europei. In Francia, il legislatore, con la legge n. 41 del 2016, ha previsto apposite sanzioni, tanto in caso di inosservanza del divieto dell'utilizzo delle apparecchiature citate da parte dei minori, per il quale la sanzione consiste in un'ammenda di euro 7.500, tanto nei casi di recidiva entro 5 anni per il medesimo reato (ammenda di euro 15.000 e un anno e mezzo di reclusione) e di mancato rispetto dei divieti relativi alle pratiche commerciali (ammenda di euro 100.000). La legislazione francese vieta qualunque pratica commerciale volta a promuovere tariffe promozionali relativamente all'uso delle apparecchiature abbronzanti, nonché la pubblicizzazione di prodotti afferenti;
   la pericolosità per la salute insita nell'utilizzo delle lampade abbronzanti dovrebbe indurre a migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini sui rischi che ne derivano, specie tra le fasce di popolazione più giovani, e sulla correlazione tra l'utilizzo degli ultravioletti artificiali e l'insorgere di una delle neoplasie che ha fatto registrare i più alti tassi di crescita negli ultimi anni –:
   se si intendano adottare iniziative per promuovere campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione dei giovani sui rischi connessi all'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti, introducendo l'obbligo di pubblicità dei suddetti rischi;
   se non ritenga opportuno intraprendere iniziative finalizzate a dotare l'ordinamento nazionale di un sistema di controlli accurati sul rispetto dei divieti sanciti nella legislazione vigente, insieme alla previsione di un regime sanzionatorio in caso di violazione del divieto di utilizzo da parte dei soggetti minorenni.
(2-00594) «Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Provenza, Sportiello, Troiano, Bilotti, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carelli, Carinelli, Caso, Cassese».


Chiarimenti in merito alla posizione che il Governo intende assumere nell'ambito della definizione dei nuovi rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito, a salvaguardia dei rapporti commerciali già esistenti fra Italia e Regno Unito – 2-00628

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   a seguito del completamento della procedura di ratifica dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito e dell'Unione europea il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);
   le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo di recesso entrato in vigore il 1o febbraio 2020, che prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito, almeno fino al 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo stesso adotti, prima del 1o luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni;
   negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera;
   la Commissione europea ha quindi rivolto, il 3 febbraio 2020, sulla base degli orientamenti e delle conclusioni del Consiglio europeo e della Dichiarazione politica concordata tra l'Unione europea e il Regno Unito ad ottobre 2019, una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito;
   il negoziatore capo dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha quindi presentato la proposta globale di direttive negoziali per le relazioni future con il Regno Unito, approvate dalla Commissione europea, e che sarà sottoposta, il 5 febbraio, all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio affari generali il 25 febbraio 2020;
   le direttive di negoziato globali, allegate alla raccomandazione, riguardano tutti i settori dei negoziati – come la cooperazione commerciale ed economica, l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa, la partecipazione ai programmi dell'Unione e altri settori tematici di cooperazione – e puntano a realizzate un'area di libero di scambio che garantisca zero tariffe, commissioni, oneri dall'effetto equivalente o restrizioni quantitative per tutti settori, a condizione che siano garantite condizioni di parità attraverso impegni solidi;
   in particolare, tutti i dazi doganali o le tasse sulle esportazioni o qualsiasi misura di effetto equivalente dovrebbero essere vietate e non dovrebbero esserne introdotte di nuove. Pur chiedendo che non vengano introdotte restrizioni ingiustificate, la raccomandazione fa presente che l'accordo di scambio dovrebbe contenere discipline migliorate su importazione e licenze di esportazione, marchi di origine, e norme antidumping. In particolare, le regole sull'origine dovrebbero essere basate sugli standard dell'Unione e tenendo conto dell'interesse dell'Unione;
   Barnier ha altresì confermato la linea già nota dell'Unione europea, secondo cui il livello di ambizione degli accordi di partenariato con il Regno Unito dipenderà dall'esistenza o meno di un « level playing field» (condizioni di parità) in particolare riguardo alle norme sociali, ambientali, sul clima e sugli aiuti di Stato, per evitare che ci sia «concorrenza sleale», in linea con gli impegni sottoscritti dall'Unione europea e dallo stesso primo ministro britannico Boris Johnson nella «Dichiarazione politica» firmata il 17 ottobre 2019, che ha accompagnato l'Accordo di recesso del Regno Unito;
   un'altra condizione importante è quella sull'accordo per la pesca fra Unione europea e Regno Unito, che, ha detto Barnier, dovrà essere «incluso» nell'accordo più generale sulle relazioni future: dovrà essere garantito l'accesso alle acque britanniche per i pescatori dell'Unione europea e reciprocamente l'accesso alle acque dell'Unione europea per i pescatori britannici, nel quadro del sistema di quote di pesca; e la stessa reciprocità dovrà valere per l'accesso dei prodotti della pesca ai rispettivi mercati;
   infine, riguardo al futuro accordo nel settore della cooperazione giudiziaria e della sicurezza, ai britannici verranno poste tre condizioni: in primo luogo, il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in secondo luogo, dovranno essere rispettate le regole dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali; in terzo luogo la cooperazione dovrà essere sottoposta a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace in cui dovrà avere un ruolo importante la Corte europea di Giustizia;
   la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha altresì dichiarato che i negoziati verranno portati avanti in modo equo e trasparente, ma che verranno parimenti difesi gli interessi dell'Unione europea e quelli dei cittadini, cercando di trovare soluzioni che rispettino le scelte del Regno Unito;
   la definizione dei nuovi rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito potrebbe ispirarsi al modello canadese, basato sul libero scambio, eliminando dunque dazi sulla quasi totalità delle merci, oppure a quello australiano, puntando a stringere accordi solo su alcuni settori chiave e lasciando che il resto delle transazioni si svolgano sulla base delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;
   come verranno regolati gli accordi non è ancora chiaro, segnando la citata raccomandazione della Commissione europea solo il primo passo nell’iter negoziale: Bruxelles ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di veder sorgere alle sue porte un concorrente che approfitti della deregulation per fare competizione sleale, e Londra, d'altra parte non ha nessuna voglia di fare la parte del «Paese-satellite», come la Norvegia, ed ha affermato, per voce del Premier britannico Boris Johnson, che vuole un accordo con Bruxelles fondato sul «libero scambio», che «non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard dell'Unione europea sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l'ambiente o nulla di simile»;
   indubbiamente, la gestione delle conseguenze di un accordo commerciale che veda l'introduzione di dazi figurerebbe più complessa e pesante, specie in Paesi come l'Italia: l'anno scorso l'interscambio è stato di oltre 30 miliardi di euro e le esportazioni italiane Oltremanica sono continuate a crescere, superando i 20 miliardi di euro;
   l'Italia è l'ottavo Paese fornitore del Regno Unito (dopo Germania, Stati Uniti, Cina, Olanda, Francia, Belgio e Svizzera) e vanta un saldo attivo di oltre 10 miliardi (in crescita del 9 per cento rispetto all'anno precedente). In particolare, i britannici potrebbero divergere dai regolamenti europei in materia agro-alimentare e questo introdurrebbe un forte elemento di «attrito doganale» per le esportazioni italiane, in cui giocano buona parte il cibo e le bevande –:
   a fronte delle considerazioni espresse in premessa, quale posizione il Governo intenda assumere, nelle opportune sedi istituzionali e comunitarie, affinché il futuro accordo di free-trade tra il Regno Unito e l'Unione europea non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali esistenti fra Italia e Regno Unito, evitando vantaggi competitivi sleali e distorsivi, in particolare per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche nell'agro-alimentare, e al contempo riduca al minimo le ricadute economiche di un eventuale drastico divorzio commerciale tra Londra e Bruxelles, conseguente a una eventuale divergenza rispetto agli standard della regolazione europea.
(2-00628) «Galizia, Ianaro, Battelli, Bruno, De Giorgi, Di Lauro, Berti, Giordano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi, Bologna, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Siragusa».


Iniziative volte a garantire il funzionamento della commissione di esperti istituita al fine di elaborare proposte per la ristrutturazione dei debiti della regione Sardegna connessi alla grave crisi del settore agro-pastorale – 2-00613

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   in Sardegna è in corso da tempo una grave crisi del settore agro-pastorale che sta rischiando di raggiungere un punto di non ritorno. Ai noti problemi strutturali del settore si è infatti sommata una drammatica vertenza tra agricoltori e istituti di credito che può portare al fallimento circa 5.000 aziende;
   tale crisi creditizia risale a una controversa applicazione di alcune leggi regionali di finanziamento del settore che hanno consentito agli istituti di credito coinvolti nella concessione dei mutui a partecipazione regionale di incassare ingenti somme non dovute, a danno sia delle casse regionali che delle aziende stesse;
   la più recente di queste leggi regionali è la legge regionale n. 44 del 1988 che consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a 15 anni in favore degli imprenditori agricoli in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;
   tuttavia, contravvenendo alla normativa comunitaria, la regione Sardegna notificò all'Unione europea la legge di aiuto solo nel 1992 in occasione del rifinanziamento. Nel 1994 la Commissione europea aprì una procedura d'indagine, concedendo peraltro dei termini affinché la regione potesse motivare la compatibilità delle provvidenze concesse rispetto alla normativa comunitaria sulla concorrenza;
   la regione rispose in modo frammentario e tardivo, tanto che nel 1997 la Commissione europea espresse parere negativo sull'aiuto in questione (decisione 97/612/CE della Commissione del 16 aprile 1997), dichiarando illegittime le misure di cui all'articolo 5 della legge e imponendo il recupero di quanto erogato in conto interessi;
   la regione non informò i beneficiari dei mutui, limitandosi a non erogare più il contributo in conto interessi, causando la lievitazione dei debiti degli agricoltori nei confronti delle banche, le cui rate passarono da un tasso di interesse del 2-5 per cento a quello del 13-18 per cento;
   solo nel 2001 la regione notificava il provvedimento di revoca del concorso agli interessi concesso, richiedendo ai circa 5 mila beneficiari la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi;
   a causa della gravità del problema, il legislatore nazionale è intervenuto con il comma 126 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponendo l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una commissione di tre esperti (designati ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sardegna) che avrebbe dovuto presentare al Presidente del Consiglio dei ministri «le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2009», sospendendo fino a tale data i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti all'entrata in vigore del provvedimento;
   tuttavia, la commissione non ha mai portato a termine il proprio lavoro, lasciando le circa 5 mila imprese in balia di una situazione sempre più insostenibile;
   a ciò si è aggiunta l'azione posta in essere dalla regione Sardegna che, al fine di evitare la prescrizione dei provvedimenti di recupero, ha notificato un sollecito di pagamento alle imprese agricole, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi. Inoltre, sarebbe emersa una discrasia tra l'importo erogato e quello chiesto a rimborso;
   la crisi del settore dovuta a una serie di molteplici fattori (virosi dei raccolti, siccità, mancata programmazione pubblica a sostegno del mercato in uscita e altro), incrociandosi con l'indebitamento per i mutui di conduzione, ha così portato gran parte delle imprese all'insolvenza nei confronti degli istituti di credito, determinando questi ultimi alla revoca del contratto di mutuo, con conseguente richiesta di decreto ingiuntivo e azione esecutiva;
   sebbene gli istituti di credito avessero revocato i contratti di mutuo, l'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna concesse e liquidò, entro i primi tre anni dalla concessione del mutuo, il concorso regionale agli interessi per tutte le trenta semestralità di ammortamento;
   da alcuni rilevamenti documentati è emerso che il concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla regione, era superiore all'originario finanziamento degli istituti di credito;
   gli istituti di credito hanno rivendicato e rivendicano tutt'oggi, in danno al contraente, per il residuo debito capitale risultante dalla data di revoca del contratto di mutuo, il tasso d'interesse complessivo, non previsto dal contratto di mutuo, più gli interessi di mora contrattualmente previsti, incassati indebitamente dalla regione Sardegna a partire dalla revoca del contratto di mutuo. Oltre al tasso d'interesse rivendicato, gli istituti di credito si sono avvalsi anche del potere non autorizzato di gestire a proprio beneficio gli interessi maturati e corrisposti sul capitale, costituiti dal contributo regionale in conto interessi;
   le rivendicazioni degli istituti di credito, ad avviso degli interpellanti, sono contrarie al parere del Consiglio di Stato del 6 giugno 1983, nel quale si chiarisce che la quota di finanziamento relativa al concorso di interessi sia da ritenersi di proprietà esclusiva dell'intestatario del mutuo, a meno di una variazione della destinazione d'uso degli stabili costruiti con il finanziamento stesso;
   con riferimento a tale pronunciamento, un consistente numero di imprenditori ha presentato alle procure di Tempio Pausania e di Cagliari una querela finalizzata a capire la liceità dell'operato degli istituti di credito coinvolti e l'esattezza delle somme richieste da questi ultimi agli imprenditori agricoli, ipotizzando i reati di usura, evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita;
   inoltre, mentre fino ad ora si è dato per scontato che il ruolo di custode del bene all'asta potesse essere svolto dallo stesso imprenditore, nell'interesse dell'integrità del bene e del proseguimento dell'attività dell'impresa, attualmente il tribunale sta procedendo alla nomina di custodi tramite l'Istituto di vendite giudiziarie, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa, indispensabile agli imprenditori per accumulare sufficiente liquidità in vista di una chiusura concordata della controversia, con il rischio di pregiudicare il benessere del bestiame e la salvaguardia dell'integrità dei beni immobili;
   infine, è opportuno rilevare che, sebbene le criticità di cui sopra riguardino l'applicazione della legge regionale n. 44 del 1988, analogo sistema di finanziamento e agevolazioni aveva già prodotto in passato simili controverse ripercussioni in occasione di precedenti interventi normativi da parte della regione Sardegna (legge regionale n. 30 del 1975, legge regionale n. 46 del 1978, legge regionale n. 60 del 1979, legge regionale n. 28 del 1984) –:
   se il Governo non intenda adottare iniziative urgenti in merito al funzionamento della commissione di cui al comma 126 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 per salvare dal fallimento le circa 5 mila imprese del settore agro-pastorale sardo gravate dal problema di cui in premessa.
(2-00613) «Cabras, Cadeddu, Corda, Deiana, Lapia, Alberto Manca, Marino, Perantoni, Scanu, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lovecchio, Lombardo, Maglione, Marzana, Bologna».


Iniziative di competenza volte a garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, con particolare riferimento alla prossima scadenza della convenzione per la continuità territoriale aerea – 2-00627

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la continuità territoriale ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto, per via aerea o marittima, ai cittadini abitanti in regioni disagiate e rendere agevoli i collegamenti alle zone periferiche di un Paese o alle isole, ovvero di rafforzare la coesione tra le diverse aree di uno stesso Stato, superando svantaggi connessi alla loro lontananza, irraggiungibilità o di difficile accesso. In pratica, questo principio si traduce in un sistema di aiuti o strutture fornite dallo Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate; in Italia, una vera e propria «continuità territoriale extra regionale» è stata applicata solo dalla Sardegna, mentre la Sicilia usufruisce di tale strumento normativo per collegare alcune delle isole;
   l'Unione europea ha riconosciuto l'insularità come causa che condiziona negativamente lo sviluppo economico-sociale all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo politiche attive per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e colmare il ritardo delle regioni meno favorite o insulari;
   la continuità territoriale aerea da e per la regione Sardegna è regolamentata da bandi biennali o triennali finanziati dalla regione stessa e autorizzati da decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle tratte stabilite da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; solitamente, la continuità territoriale punta a connettere i tre aeroporti sardi (Olbia-Costa Smeralda, Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia) con Milano-Linate e con Roma-Fiumicino, sia in andata che in ritorno;
   lo schema di convenzione per la continuità territoriale si è modellato, nel tempo, sulla base dell'offerta di due compagnie che operavano in regime esclusivo da aeroporti separati: Alitalia da Alghero e Cagliari e Meridiana da Olbia. Ad oggi i sussidi pubblici (56 milioni di euro) girati alla compagnia aerea per praticare tariffe ridotte (versati per il 65 per cento dalla regione sarda, per il 34 per cento dallo Stato e per l'1 per cento dall'Unione europea) risulterebbero più costosi degli sconti tariffari che si potrebbero avere con tariffe di mercato aperte alla concorrenza;
   attualmente, la continuità territoriale per la Sardegna consente di godere di tariffe a prezzo fisso tutto l'anno, con bagaglio garantito, nelle rotte da e per l'isola nei trasporti aerei. Possono godere della riduzione le seguenti categorie: a) i cittadini residenti in Sardegna; b) i giovani fino ai ventuno anni d'età; c) gli studenti fino ai ventisette anni d'età; d) disabili; e) gli anziani oltre i settanta anni di età. A queste categorie, per la sola continuità territoriale marittima, si aggiunge la categoria dei «Nati in Sardegna», un tempo inclusa anche in quella aerea e ormai eliminata. Dal 2017 anche tutti i non residenti hanno accesso ad una tariffazione speciale, seppur non fissa tutto l'anno;
   il 16 aprile 2020 scadrà la suddetta convenzione tra Alitalia e la regione Sardegna per i voli a tariffa agevolata per i residenti nell'isola; se l'Unione europea non concederà la proroga, dal 15 aprile non ci sarà più la possibilità di acquistare i biglietti aerei e anche nel caso che ci sia un via libera immediato al progetto non sarà possibile applicare il nuovo sistema prima di sei mesi;
   la nuova giunta regionale sarda appena insediata meno di un anno fa ha annullato il bando di continuità territoriale, predisposto dalla precedente giunta, che sarebbe dovuto partire il 17 aprile 2019 per presentare un nuovo progetto che superasse la tariffa unica per un sistema a doppia tariffazione per i residenti e non prevedere più il regime di libero mercato per i turisti durante il periodo estivo;
   dopo l'incontro del 26 marzo 2019, tra l'Unione europea e la regione, in una lettera l'Unione europea esprime le proprie perplessità specificando che esse riguardano in particolare l'adeguatezza e la proporzionalità (frequenza e capacità) degli obblighi di servizio pubblico (Osp) proposti da e per la Sardegna. Come specificato nell'articolo 16 del regolamento del servizio aereo e nelle linee guida interpretative della Commissione degli obblighi di servizio pubblico, la portata di questi dovrebbe tenere conto dell'effetto combinato di tutta l'offerta di trasporto aereo esistente;
   nei giorni scorsi si è tenuto a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il vertice tra la regione Sardegna e la Commissione europea; l'incontro riveste una importanza fondamentale sia per garantire la proroga dell'attuale regime di voli agevolati in scadenza il 16 aprile 2020 sia per mettere in atto ulteriori migliorie e progetti;
   all'ordine del giorno del vertice ci sono la proroga del regime vigente e il dossier con l'ultimo piano della giunta, che prevede la doppia tariffa per residenti e non il regime di libero mercato per i turisti durante il periodo estivo;
   presso la Camera dei deputati è stata depositata, nel mese di novembre 2019, la proposta di legge recante «Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente» (AC 2257) assegnata alla Commissione trasporti, della quale non è ancora iniziato l'esame. La proposta di legge intende porsi come quadro normativo all'interno del quale la continuità territoriale sia garantita e normata non solo per le due più grandi isole italiane e solo per via aerea, ma anche per ogni altro territorio isolano e, attraverso la previsione di regole e facilitazioni, anche per i trasporti marittimi e ferroviaria –:
   quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per garantire alla regione Sardegna il diritto alla mobilità attraverso la conferma delle misure per la continuità territoriale;
   quali siano gli orientamenti della Commissione europea in merito alla proroga della convenzione in scadenza ad aprile 2020 e le eventuali integrazioni e modifiche al regime esistente;
   quali siano stati i motivi che hanno impedito di programmare nuove soluzioni come possibile alternativa alla proroga.
(2-00627) «Frailis, Mura, Gavino Manca, Delrio, Rotta, Bordo, Gribaudo, Enrico Borghi, Fiano, Di Giorgi, Lepri, Pezzopane, Pollastrini, Viscomi, De Maria, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fragomeli, Gariglio, Giacomelli, Incerti, La Marca, Lacarra, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Mancini, Martina, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Nardi, Navarra, Orfini, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Zan, Zardini».