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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 gennaio 2020

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 12 FEBBRAIO 2020

Missioni valevoli nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benamati, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   CARFAGNA: «Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per agevolare l'espressione della doppia preferenza per candidati di sesso diverso nell'elezione dei consigli comunali» (2343).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche agli articoli 2, 9, 41 e 44 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile» (2315) Parere delle Commissioni VIII e X.

   II Commissione (Giustizia):
  MORRONE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e altre disposizioni in materia di ordinamento e indennità della magistratura onoraria» (2173) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII;
  MORRONE ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni» (2192) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV;
  MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019» (2314) Parere delle Commissioni I, II e V;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019» (2322) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X.

   VI Commissione (Finanze):
  ANGIOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori» (2293) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  SCHIRÒ ed altri: «Concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione» (1363) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
  D'ETTORE ed altri: «Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di promozione dell'economia dei piccoli comuni, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la ricomposizione dei fondi agricoli e delle proprietà immobiliari, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei terreni e degli immobili in stato di abbandono» (2204) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 247).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 248).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 10 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 16/2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2019 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sull'utilizzazione dei fondi comunitari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2019, N. 142, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA CREDITIZIO DEL MEZZOGIORNO E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DI INVESTIMENTO (A.C. 2302-A)

A.C. 2302-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2302-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 1.53, 1.54, 1.55 e sugli articoli aggiuntivi 2.09 e 2.013, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2302-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
  2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.

Articolo 2.
(Risorse finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2302-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1, dopo le parole: «delle imprese» sono inserite le seguenti: «e dell'occupazione»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti»;
   al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

A.C. 2302-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

  Al comma 1, dopo le parole: secondo logiche, criteri e condizioni di mercato aggiungere le seguenti: nonché nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
1. 2. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: finanziarie e di investimento, anche aggiungere le seguenti: finalizzate all'indennizzo dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché.
1. 53. Gemmato, Lucaselli, Galantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. promuove lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche attraverso il ruolo dei Confidi, al fine di rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese dei territori del Sud, nonché a sostegno dell'accesso al credito in favore delle start up giovanili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al periodo precedente.
1. 50. D'Attis, Occhiuto, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assegnazioni dei contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al presente comma devono intendersi come aumenti del capitale sociale dell'Agenzia stessa.
1. 8. Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.
1. 10. Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le risorse previste dal comma 1 sono destinate, per una quota pari a 300 milioni di euro, a indennizzare i risparmiatori delle banche interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie di cui al comma 1, che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente comma.
1. 54. Gemmato, Lucaselli, Galantino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le risorse previste dal comma 1 sono destinate, per una quota pari a 300 milioni di euro, a indennizzare i risparmiatori delle banche interessate da partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 55. Gemmato, Galantino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le società di nuova costituzione di cui al comma 2 sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dalla base sociale, secondo le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società medesime.
1. 15. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» e dopo le parole «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito» sono aggiunte le seguenti «e Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».
1. 51. D'Attis, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020.
1. 03. Buratti, Del Barba, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione dell'educazione finanziaria e tributaria)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è aggiunta la seguente: «economica,»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono aggiunte le seguenti: «educazione finanziaria e tributaria,»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « i) educazione finanziaria e tributaria»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «cittadinanza attiva» sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria e tributaria»;
   c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione» sono aggiunte le seguenti: «, dell'educazione finanziaria e tributaria»;
   d) all'articolo 6, comma 1, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni e 200 mila euro».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 070. Fragomeli, Del Barba, Pastorino, Buratti, Ungaro, Topo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il secondo comma dell'articolo 10 del presente decreto.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 012. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il secondo comma dell'articolo 10 del presente decreto.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 014. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europea e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono aggiunte le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
**1. 019. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europea e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono aggiunte le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
**1. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono aggiunte le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
**1. 065. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obbligo di predisposizione dei criteri di merito creditizio e sistema sanzionatorio)

  1. È fatto obbligo, a tutte le imprese bancarie, in qualsiasi forma costituita, ad eccezione delle casse rurali o banche di credito cooperativo aventi massimo 5 sportelli, di erogare il credito di importo superiore a 10.000 euro, sotto qualsiasi forma, previa redazione di criteri di merito per l'accesso al credito in condizioni di uguaglianza e nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, resi pubblici nei locali della banca e sul proprio sito internet con richiamo evidente in prima pagina.
  2. Gli organi di controllo contabile delle imprese bancarie sono tenute a verificare che i criteri di merito per l'accesso al credito siano stati rispettati e sono obbligati a segnalare alla CONSOB tutte le violazioni dei criteri medesimi.
  3. L'omissione di tali segnalazioni da parte degli organi di controllo contabile, comporta una sanzione amministrativa, da parte della CONSOB, variabile da euro 5.000 ad euro 200.000.
  4. Le imprese bancarie che abbiano erogato il credito in violazione dei criteri di merito, dalle medesime fissati, e resi pubblici ovvero abbiano posto in essere ingiustificati rifiuti di concessione del credito, in violazione dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, possono essere sanzionate, dalla CONSOB, con sanzioni amministrative variabili nella misura dall'1 per cento al 5 per cento del credito erogato ovvero ingiustamente rifiutato.
  5. Tali sanzioni potranno essere ridotte ad un terzo, ove le imprese bancarie tenute a predisporre criteri di merito per l'accesso al credito, si siano dotate di appositi strumenti informatici per verificare il rispetto dei criteri di accesso accredito in modo Oggettivo e secondo parametri matematici di intelligenza artificiale, comunicati preventivamente alla CONSOB e da questa pubblicati sul proprio sito.
1. 024. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 026. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 027. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il sostegno al sistema creditizio)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 3, la lettera a) è abrogata.
  2. All'articolo 1845 del codice civile, primo comma, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».
1. 031. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Risorse finanziarie)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. 100.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori. Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis.

(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)
   1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
   2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
   3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
   4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
   5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.
   6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

  2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 04. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
2. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per gli istituti di credito finalizzate ad assicurare l'effettiva adeguatezza delle operazioni)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione all'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.
  2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire «il profilo di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.
2. 010. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Inversione dell'onere della prova ai fini dell'accertamento della diligenza dell'intermediario. Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

  1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno».
2. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.
2. 012. Giacomoni, D'Ettore, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza, del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo, inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedete all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione, diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 013. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Interessi delle obbligazioni pubbliche», è aggiunto il seguente comma:
  «2. Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50».
2. 017. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 2652 del codice civile, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «1-bis. Se la domanda, presentata ai sensi dei precedenti numeri 1, 4, 5 e 6, è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto oggetto del giudizio, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti sugli immobili acquistati dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo, anche parziale, ovvero estinzione del mutuo bancario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla domanda.».
2. 018. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

A.C. 2302-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale-MCC;
    l'operazione è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    a seguito di tali operazioni realizzate da MCC, viene prevista la possibilità di costituire una nuova società, a cui sono assegnate le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie;
    secondo quanto evidenziato dal Governo nel comunicato stampa del 13 dicembre 2019, le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB);
    la Banca Popolare di Bari interessata dalla citata operazione detiene circa 75 per cento della cassa di risparmio di Orvieto; ciò ha comportato il coinvolgimento di molti risparmiatori umbri che hanno acquistato prodotti finanziari della BpB collocati sul mercato, soprattutto dalla Cassa di Risparmio di Orvieto;
    Cassa di Risparmio di Orvieto ha chiuso il 2018 con un positivo margine d'interesse di 22 milioni, con margine operativo netto di 27 milioni e utile prima delle operazioni straordinarie di 3,407 milioni di euro;
    da fonti di stampa si apprende che sarebbe stato raggiunto un accordo per la cessione della Cassa di Risparmio di Orvieto ad un pool di investitori tra cui il fondo francese Argenthal ad un prezzo corrispondente a 55,5 milioni di euro che entrano nelle casse della Popolare di Bari;
    migliaia di risparmiatori orvietani rischiano di subire un pesante depauperamento dei loro risparmi qualora siano messe in atto operazioni poco chiare che abbiano unicamente finalità speculative;
    è necessario tutelare le realtà coinvolte nell'operazione di rilancio della Banca popolare di Bari garantendo anche le operazioni che coinvolgono le partecipate della Banca barese in particolare della Cassa di Risparmio di Orvieto,

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di tutelare le realtà territoriali coinvolte in particolare prevedendo che cassa di risparmio di Orvieto sia ceduta ad investitori che forniscano adeguate garanzie di solvibilità e patrimoniali nonché al fine di garantire il minimo danno ai risparmiatori, azionisti e obbligazionisti coinvolti che si sono trovati nell'impossibilità di vendere i titoli e che, insieme ai dipendenti, rischiano di essere coloro che pagheranno il conto più alto.
9/2302-A/1Verini, Mancini, Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale – MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a far sì che le operazioni finanziarie di cui al presente provvedimento, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.
9/2302-A/2Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola, Zanettin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale – MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che:
    nell'ambito dei bilanci delle banche di credito cooperativo (Bcc) e presente all'interno del patrimonio netto una voce generalmente denominata «riserve indivisibili»;
    tale voce corrisponde a una posta di bilancio che si è andata formando negli anni ed è costituita da accantonamenti di utili di esercizi non distribuiti;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, con un'apposita disposizione normativa, si potrebbe consentire di trasferire a capitale sociale la consistenza della suddetta riserva, ponendo come condizione che i soci cooperatori sottoscrivano e versino aumenti di capitale per almeno il 50 per cento della riserva stessa. L'importo trasferito, inoltre, potrebbe essere sottoposto a imposta sostitutiva pari al 10 per cento. In buona sostanza, ad esempio, qualora nel bilancio della banca di credito cooperativo considerata vi fosse una riserva indivisibile pari a 1.000.000 euro, la sottoscrizione di aumento del capitale sociale e il relativo versamento (in denaro) di 500.000 euro farebbero scattare l'aumento di capitale sodale per 1.400.000 euro e un introito erariale per 100.000;
    in questo modo si realizzerebbe un triplice effetto positivo dovuto alla conseguente capitalizzazione delle banche di credito cooperativo, alla creazione di valore per il socio cooperatore ed infine al gettito rinveniente per l'erario,

impegna il Governo

ad approfondire la questione esposta in premessa, anche in relazione alla consistenza del gettito per la finanza pubblica, e se non intenda intervenire sul punto con apposite iniziative di carattere normativo.
9/2302-A/3Spena, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale — MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che:
    il decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016 (cd. «Decreto banche»), convertito con la legge 30 giugno 2016, n. 119, ha originariamente previsto l'estensione a sette anni — limitatamente agli anni 2016 e 2017 – della durata delle prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione (vecchiaia o anticipata), erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale del credito, subordinandone l'applicazione alla successiva emanazione di un decreto interministeriale (poi intervenuto con il Decreto 23 settembre 2016, n. 97220);
    successivamente, l'articolo 1, comma 234, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha esteso anche agli anni 2018 e 2019 il citato prolungamento fino a sette anni della durata dell'assegno straordinario, attribuendo tale soluzione anche al Fondo di solidarietà del personale del eredito cooperativo (Decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017);
    tali prestazioni, che hanno consentito fino ad oggi di gestire le ristrutturazioni di settore in modo socialmente responsabile, sono interamente finanziate dalle aziende interessate che sopportano l'intero onere sia dell'assegno di sostegno al reddito che della contribuzione correlata e, quindi, senza alcun onere a carico della finanza pubblica;
    attualmente, dunque, la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie per una durata di 7 anni è limitata ai lavoratori che vi accedono entro il 2019 (ultima decorrenza ammessa 1o dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019),

impegna il Governo

al fine di agevolare ulteriormente il ricambio generazionale, ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad estendere la possibilità di accesso richiamata in premessa anche ai lavoratori che accedano negli anni 2020 e 2021 alle prestazioni straordinarie dei predetti fondi.
9/2302-A/4D'Attis, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di curo nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale — MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che:
    il decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016 (cd. «Decreto banche»), convertito con la legge 30 giugno 2016, n. 119, ha originariamente previsto l'estensione a sette anni — limitatamente agli anni 2016 e 2017 – della durata delle prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione (vecchiaia o anticipata), erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale del credito, subordinandone l'applicazione alla successiva emanazione di un decreto interministeriale (poi intervenuto con il Decreto 23 settembre 2016, n. 97220);
    successivamente, l'articolo 1, comma 234, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha esteso anche agli anni 2018 e 2019 il citato prolungamento fino a sette anni della durata dell'assegno straordinario, attribuendo tale soluzione anche al Fondo di solidarietà del personale del eredito cooperativo (Decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017);
    tali prestazioni, che hanno consentito fino ad oggi di gestire le ristrutturazioni di settore in modo socialmente responsabile, sono interamente finanziate dalle aziende interessate che sopportano l'intero onere sia dell'assegno di sostegno al reddito che della contribuzione correlata e, quindi, senza alcun onere a carico della finanza pubblica;
    attualmente, dunque, la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie per una durata di 7 anni è limitata ai lavoratori che vi accedono entro il 2019 (ultima decorrenza ammessa 1o dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019),

impegna il Governo

al fine di agevolare ulteriormente il ricambio generazionale, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad estendere la possibilità di accesso richiamata in premessa anche ai lavoratori che accedano negli anni 2020 e 2021 alle prestazioni straordinarie dei predetti fondi.
9/2302-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  D'Attis, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale — MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sodale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che:
    appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;
    il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;
    aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;
   considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.
9/2302-A/5Elvira Savino, D'Attis, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
    in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale — MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sodale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che:
    appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;
    il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;
    aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;
   considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.
9/2302-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Elvira Savino, D'Attis, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, reca misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e che si inseriscono nell'azione di sostegno e rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), la più grande banca del Sud Italia;
    l'attuale situazione di crisi della BPB, ora in amministrazione straordinaria, è stata prontamente fronteggiata con la sottoscrizione di un Accordo quadro tra tale banca, il Fondo interbancario di tutela dei depositi e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. mediante il quale si è provveduto a una prima ricapitalizzazione della BPB per complessivi 310 milioni di euro («intervento ponte»);
    tale Accordo quadro si innesta in un più ampio programma di messa in sicurezza e di rilancio della BPB ed è strettamente collegato alle misure poste in essere dal decreto-legge in esame che prevedono interventi per totali 900 milioni di euro;
    tra le principali condizioni previste dall'Accordo quadro per la realizzazione dell’«intervento ponte» vi è la trasformazione della BPB in società per azioni e il rispetto di tempistiche rapide e definite per la realizzazione della stessa;
    secondo la normativa vigente e, in particolare, il Testo unico bancario, la BPB avrebbe già dovuto operare detta trasformazione in S.p.A. da molti anni, in quanto non rispettante il requisito di attivo previsto per le banche popolari;
    la trasformazione in S.p.A. è dunque una condizione imprescindibile per il rilancio e il consolidamento patrimoniale della BPB, rappresentando detta trasformazione la condicio sine qua non per la buona riuscita del complessivo intervento di salvataggio della banca,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi per assicurare che la necessaria transizione della BPB da «banca popolare» a S.p.A. avvenga in tempi utili a non pregiudicare il complessivo intervento di salvataggio della banca, anche al fine di preservare gli interessi degli azionisti e dei risparmiatori, in particolare attivandosi, per quando di propria competenza, per garantire la conclusione delle relative operazioni entro il 31 dicembre 2020, anche in considerazione della necessità di mercato di operare in tempi brevi e con un percorso certo e definito tanto nelle tempistiche che nelle modalità;
   a riferire prontamente in Parlamento in occasione dell'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dei decreti di assegnazione e di scissione, previsti dall'articolo 1, rispettivamente al comma 1 e 2, del decreto.
9/2302-A/6Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le istituzioni internazionali e autorevole dottrina nazionale e internazionale evidenziano uno stretto legame tra le crisi bancarie e le politiche di remunerazione negli intermediari finanziari;
    in particolare, l'OCSE sottolinea che i sistemi di remunerazione hanno stimolato la ricerca del rischio nel brevissimo periodo più che lo sviluppo sostenibile delle imprese bancarie; il Financial Stability Board rileva che un'adeguata e sana articolazione dei compensi è un elemento che contribuisce alla qualità della governance; se vi è conflitto di interessi tra le parti in causa, la diffusione di pratiche retributive inadeguate, può favorire, secondo la Commissione europea, un'eccessiva assunzione di rischi da parte dell'intermediario;
    sono individuate come «inadeguate», in particolare, le pratiche di remunerazione basate sui cosiddetti sistemi incentivanti, con una significativa parte variabile della retribuzione, spesso erogata sotto forma di strumenti finanziari o di bonus e collegata alla performance di breve periodo conseguita dalla banca;
    questo tipo di remunerazione ha spinto i manager verso comportamenti spregiudicati, funzionali al perseguimento di risultati immediati, ma dannosi e pericolosi per l'intermediario e per l'intero sistema perché orientati ad elevata assunzione di rischi o addirittura alla manipolazione dei risultati di gestione da parte dei vertici bancari;
    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze negative di tali comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sulla banca, sugli azionisti, sui risparmiatori e quindi sulla collettività, quando lo Stato è stato chiamato a sostegno delle banche in crisi;
    i manager che hanno beneficiato di tali sistemi di remunerazione hanno spinto all'eccesso l'azzardo morale, attratti da guadagni potenzialmente illimitati a fronte di perdite o penalizzazioni pressoché nulle per comportamenti scorretti o dannosi;
    la dimensione e il metodo di calcolo delle remunerazioni hanno avuto conseguenze sia per il loro peso sul conto economico delle banche sia per il loro influsso sulle strategie e sulle pratiche operative, sui rischi assunti e sui risultati economico-patrimoniali, con aggravamento della crisi della singola banca e dell'intero sistema,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche normativi e regolamentari, per scoraggiare il ricorso a sistemi di remunerazione dei manager nel settore del credito che favoriscono l'eccessiva assunzione di rischi, la ricerca della redditività di breve periodo, la manipolazione dei dati, la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza nei confronti dei risparmiatori;
   a valutare l'opportunità di introdurre efficaci strumenti di controllo ex ante sulle decisioni delle banche in merito alle politiche di remunerazione dei manager bancari sia per gli azionisti, che per i risparmiatori e i depositanti;
   a valutare l'opportunità di predisporre un'apposita regolamentazione in materia, anche mediante accordi a livello europeo e internazionale, con l'intento comune e condiviso di individuare modelli di riferimento per la governance delle politiche retributive, ed elementi di trasparenza informativa sia interni che nei confronti del mercato utili anche ad evitare distorsioni concorrenziali tra i diversi paesi.
9/2302-A/7Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1 dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC);
    scopo dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni;
    secondo quanto si evince dal comunicato stampa del Governo del 13 dicembre 2019, le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB);
    in particolare, dal predetto comunicato si evince anche che nell'ambito e in linea con le finalità del provvedimento in esame, in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), confermando così la determinazione del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate dalla BPB;
    nel provvedimento in esame, però, non appare ben evidenziato un puntuale riferimento normativo volto a disporre misure dirette alla tutela del risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto non solo da parte di BPB ma anche da parte delle altre banche e loro controllate che potrebbero essere interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie da parte di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. così come disposto dall'articolo 1 comma 1 del decreto in esame, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
    il FIR, però, eroga indennizzi a favore dei soli risparmiatori delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018 non ricomprendendo i risparmiatori di Banca popolare di Bari e di altre banche che saranno interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie da parte di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere contatti con la Commissione Europea finalizzati a porre in essere puntuali iniziative di carattere normativo, compatibili con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, volte a stanziare sufficienti risorse destinate ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sia da parte di Banca popolare di Bari sia da parte di altre banche e loro controllate aventi sede legale in Italia interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie da parte di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. così come disposto dall'articolo 1, comma 1 del decreto in esame.
9/2302-A/8Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    le cause – e le gravi conseguenze – delle crisi bancarie sono spesso riconducibili ai comportamenti dei vertici delle banche coinvolte;
    la ricerca del massimo tornaconto e dell'interesse personale genera ricadute molto serie sui risparmiatori, gli azionisti, i depositanti, la collettività in generale, chiamata a contribuire ai rilevanti oneri sul bilancio dello Stato derivanti da interventi urgenti di sostegno come quello per Banca Popolare di Bari;
    i manager bancari tutti – compresi quelli le cui responsabilità sono evidenti anche se non ancora accertate in via giudiziale – hanno compensi molto elevati; nella banca Popolare di Bari è emerso con chiarezza che tali compensi sono stati elevati in piena crisi ed integrati con il ricavato di operazioni di mala gestione, la manipolazione dei bilanci in frode dei mercati e degli azionisti e con comportamenti spregiudicati e rischiosi in violazione di leggi, di regolamenti, e anche di principi morali ed etici essenziali e di irrinunciabili regole di responsabilità sociale;
    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze di tali comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sui risparmiatori, sugli azionisti, sulla stessa banca con i relativi dipendenti e sulla collettività, quando lo Stato è stato chiamato a sostegno della banca in crisi;
    è del tutto insostenibile che a fronte di guadagni elevatissimi – leciti e illeciti – la perdita o la penalizzazione personale subita dai manager sia stata nulla: paradossalmente, questo è stato spregiudicatamente evidente nella Banca Popolare di Bari dove si sono registrati comportamenti manageriali di incredibile azzardo morale con erogazione di prestiti a soggetti non bancabili, con costi sociali rilevanti senza oneri per chi ha assunto le relative decisioni;
   considerato che:
    appare necessario non solo un codice etico e sanzioni efficaci per scoraggiare simili comportamenti, ma anche meccanismi per incidere sulle remunerazioni dei vertici aziendali, premiare una sana e prudente gestione, favorendo l'assunzione di responsabilità, ad esempio, prevedendo che la retribuzione sia distribuita su un arco temporale che, tenendo conto del ciclo di vita degli impieghi e dei rischi correlati, sia opportunamente dilazionata, anche mediante clausole di differimento del compenso; in tal modo la banca potrebbe trattenere quota parte della remunerazione quando le « performance» le «prestazioni» del manager – misurate non solo in termini di risultati immediati – siano evidentemente ridotte o negative;
    utile appare anche vincolare la parte variabile della retribuzione a indici di performance pluriennali, anche qualitativi, che tengano conto di tutti i rischi correlati, anche non finanziari, ivi compreso il rischio di reputazione, del costo del capitale e della liquidità;
    nel sistema bancario non esiste una correlazione tra i compensi dei manager e i risultati della banca, in particolare a medio-lungo termine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria per i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, con premio a carico dell'interessato, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, mediante apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale congruo, da stabilirsi e aggiornarsi periodicamente a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana e l'IVASS, a copertura della responsabilità, anche per colpa grave e per ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca.
9/2302-A/9Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le principali cause delle crisi bancarie, il conflitto di interessi, sia interno che esterno, ha causato una notevole mole di crediti deteriorati e danni rilevanti per i risparmiatori;
    come emerso anche di recente, in casi frequenti il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di concedere credito della banca – anche per importi rilevanti – a figure collegate ai vertici dell'istituto; l'insolvenza di questi soggetti – il cui merito di credito e capienza delle garanzie non è stato valutato in modo adeguato – ha determinato un'ingente mole di crediti deteriorati;
    altrettanto gravi episodi si sono verificati in istituti in crisi nell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o di strumenti di raccolta del risparmio emessi dalla Banca medesima o dal gruppo di appartenenza; nel migliore di casi, questa pratica ha limitato ingiustificatamente la gamma di prodotti offerti alla clientela per investimento;
   considerato che:
    come sottolineato da autorevoli esponenti della dottrina, non appare sufficiente, per contrastare tale fenomeno, la disciplina vigente in materia; per tutelare gli investitori, occorrerebbe ridurre al minimo, se non proprio escludere, l'eventualità che i servizi di investimento possano essere una sorta di «commercializzazione» dei propri prodotti; qualora l'intermediario operi in conflitto di interesse, promuovendo e collocando prodotti propri presso la clientela, dovrebbe assumere il rischio di esito negativo dell'investimento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con opportune modifiche, anche normative, di prevedere espresso divieto per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, salvo deliberazione dell'organo di amministrazione, presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, che autorizzi la concessione di finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della medesima banca che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi interbancaria per insolvenza conclamata e certa; per tali finanziamenti, comunque non al di sopra di una soglia, dovrà essere garantita trasparenza informativa adeguata per l'azionariato e la clientela, anche in merito alle condizioni applicate e al puntuale rientro del credito; la sussistenza, provata, di «rapporti personali» tra i vertici della banca e i soggetti affidati dovrà comunque implicare responsabilità risarcitoria per crediti deteriorati;
   a valutare l'opportunità di contenere le operazioni in conflitto di interessi «esterno» che riguardino collocazione e vendita presso la clientela di prodotti finanziari della medesima banca emittente, quantomeno al di sopra di una certa soglia, anche mediante una disciplina del contratto che indichi, con chiarezza, qualora l'intermediario sia in conflitto di interessi, i «titoli comparabili alternativi» di cui alla normativa della Mifid 2, e i requisiti del consorzio di collocamento;
   a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo, per la banca, di assicurare un continuo monitoraggio dell'investimento, per l'intera durata dello stesso, prevedendo, al verificarsi di determinate soglie in riduzione del valore investito, obblighi di avviso a carico degli intermediari;
   a valutare l'opportunità di integrare, l'articolo 23 comma 6 TUF (inversione dell'onere della prova in punto di diligenza dell'intermediario) esplicitando, con una norma ad hoc, che – nel caso di accertato inadempimento dell'intermediario – è presunta (salva prova contraria) la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno.
9/2302-A/10Maniero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame è un provvedimento necessario ed urgente in considerazione delle situazioni di crisi del sistema bancario che hanno richiesto lo stanziamento di ingenti risorse, a carico del Bilancio dello Stato, per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate per violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, prescritti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
    il Testo unico bancario (TUB), in particolare il Titolo VI, detta norme in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali con i clienti, e all'articolo 128-bis prevede sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti;
    l'articolo 128-bis, in particolare, prescrive che tali procedure debbano in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela;
    in base alle norme vigenti l'Arbitro bancario e finanziario e l'Arbitro per le controversie finanziarie sono sistemi stragiudiziali di tipo «decisorio» a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire; le decisioni dell'ACF e dell'ABF non sono, tuttavia, legalmente vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al Giudice e l'ACF e l'ABF non hanno il potere di costringere l'intermediario ad eseguire la decisione ma, nel caso in cui l'intermediario non adempia, si applica una sanzione reputazionale con la pubblicazione su più strumenti di comunicazione della notizia del mancato adempimento; in tali procedure di conciliazione tutto è rimesso, in sostanza, alla volontà delle parti; gli intermediari, pertanto, non sono obbligati a partecipare al tentativo di conciliazione; nella procedura di conciliazione, il terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel raggiungere un accordo, che, se raggiunto, può essere omologato dal Giudice e acquistare valore di titolo esecutivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con adeguati interventi normativi:
   di garantire l'effettività della tutela delle decisioni degli organi di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e all'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche disponendo che la decisione omologata dal presidente del tribunale costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a carico dell'intermediario;
   di prevedere che, nel caso in cui la decisione dell'organo di cui all'articolo 32-ter del TUF e dell'articolo 128-bis TUB non sia eseguita, i soggetti che svolgono le funzioni di amministratore; direzione o controllo nei soggetti abilitati, siano puniti con una congrua sanzione amministrativa pecuniaria.
9/2302-A/11Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo un rapporto dell'Eba (European banking authority), l'autorità bancaria europea, nel 2014 i 138 manager bancari italiani più pagati hanno incassato un compenso medio di quasi 2 milioni di euro lordi all'anno;
    le banche in crisi hanno sinora ridotto i costi operativi non mediante severe restrizioni dei compensi dei vertici e della dirigenza degli istituti bancari, ma soprattutto attraverso un riassetto organizzativo del personale di ampie dimensioni; secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia n. 1 del 2015, dal 2008 al 2014 il numero di sportelli è diminuito dell'8 per cento e quello dei dipendenti del 12 per cento;
    nell'ambito delle attività finanziarie e di investimento, realizzate dalla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC), secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, a norma dell'articolo 1 del decreto al nostro esame, anche mediante acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, è necessario garantire la massima tutela, sotto ogni profilo, dei dipendenti delle società coinvolte in tali iniziative e nella successiva scissione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prescrivere, severi limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle banche e degli istituti finanziari acquisiti da MCC, in modo che tale trattamento non possa comunque eccedere il limite massimo dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   a valutare l'opportunità di riversare la differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei vertici bancari rispetto a quello corrisposto prima della data di acquisizione, nonché la buona uscita prevista dal contratto in caso di licenziamento per giusta causa di un dirigente della banca, in un Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi – opportunamente e contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9/2302-A/12Migliorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, per la conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, prevede il rafforzamento delle capacità patrimoniali e finanziarie di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC), al fine di promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno e mediante acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie; in seguito alle menzionate operazioni di acquisto, si autorizza la scissione di MCC e la costituzione di una nuova società, a cui sono assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie le cui azioni sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
    il provvedimento è necessario ed urgente, non solo per contrastare la crisi del settore bancario in corso da anni, ma anche per sostenere e tutelare la fiducia dei risparmiatori e rafforzare gli strumenti di controllo e di intervento degli organi preposti alla vigilanza;
    al riguardo, a fronte degli strumenti d'intervento previsti, per prevenire ulteriori e gravi fenomeni di malagestione, che rischiano di compromettere la fiducia nell'intero settore bancario, occorre altresì affiancare alle misure disposte dal decreto ulteriori misure volte ad affrontare le responsabilità degli amministratori con un inasprimento delle pene in particolare per i reati rilevanti per il settore bancario;
    è quindi urgente e necessario prevedere l'introduzione di adeguate misure di rilievo penale e amministrativo, per le responsabilità in capo ai vertici degli istituti di credito coinvolti dai dissesti finanziari, in relazione alle condotte illecite, al fine di prevenire e reprimere gli abusi e le distorsioni che hanno portato all'attuale situazione di crisi del mondo bancario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nel corso della legislatura, un intervento normativo ad hoc, volto all'inasprimento di pene e sanzioni per i reati commessi dagli amministratori delle banche o di società d'intermediazione finanziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.
9/2302-A/13Caso, Zanichelli, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'urgenza, è collegato alla situazione congiunturale di crisi della Banca Popolare di Bari, rispetto alla quale mira a promuovere le condizioni per la ristrutturazione e il rilancio della banca, favorendo la creazione di una realtà bancaria che possa svolgere un importante ruolo di sostegno finanziario alla crescita economica;
    in tale ambito, nel corso dell'esame in sede referente, attraverso un ciclo di audizioni, è emersa l'esigenza, sia da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza, che anche del Governo, d'introdurre in tempi rapidi, interventi finalizzati a prevedere forme d'indennizzo per i risparmiatori della Banca Popolare di Bari, il cui strumento normativo più recente, è indicato dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, attraverso l'istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR); al riguardo, in considerazione della recente vicenda legata al crac bancario dell'istituto barese, che segue altri episodi analoghi, si avverte l'esigenza d'introdurre interventi correttivi alle disposizioni previste dalla disciplina del FIR, al fine di ampliare le misure di tutela per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel corso della presente legislatura, di prevedere un intervento normativo, volto a;
   a) modificare la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 493- 507, del Fondo indennizzo risparmiatori, affinché sia corrisposto ai risparmiatori in possesso di titoli azionari e obbligazionari subordinati, un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento;
   b) stabilire, affinché i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica possano allegare alla domanda di indennizzo, una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
9/2302-A/14Zanichelli, Raduzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, relativo al rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC), autorizza contestualmente lo stesso istituto ad acquistare partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, al fine di promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese del Mezzogiorno. In seguito alle menzionate operazioni di acquisto, il medesimo decreto-legge, autorizza la scissione di MCC e la costituzione di una nuova società, a cui sono assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie e che è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2019, risposta che le misure contenute nel provvedimento consentono a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di prendere parte al rilancio della Banca popolare di Bari (BPB), nell'ottica di affermare la piena volontà del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate dalla BPB;
    il 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha sciolto gli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell'istituto di credito e lo ha sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, a causa della precedente cattiva gestione finanziaria e della presenza di una quota troppo elevata di crediti deteriorati nel suo portafoglio;
    al riguardo, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori – Codacons ha calcolato che la Banca popolare di Bari, attraverso la vendita di titoli azionari e obbligazionari quotati sul mercato secondario, ha danneggiato 70 mila soci del medesimo istituto, facendo crollare il valore dei titoli per circa 1,5 miliardi di euro di risparmio, portando conseguentemente, sia all'azzeramento il valore delle azioni, che il destino dei 213 milioni investiti dai piccoli risparmiatori in obbligazioni ancora oscuro;
    all'interno di tali scenari, accanto agli interventi di supporto per gli istituti bancari, esistono diverse forme pubbliche d'indennizzo dei risparmiatori degli istituti di credito in crisi, fra le quali quelle previste dalla legge di bilancio 2019 che ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) a tutela dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto, attraverso investimenti in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'arco dell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata;
    il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze, ha determinato le modalità di accesso al FIR, evidenziando, all'articolo 3, comma 1, lettera a1) che vi possono accedere: i «risparmiatori [...] in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari»;
    in considerazione delle osservazioni in precedenza riportate risulta conseguentemente urgente e indifferibile, un intervento normativo, volto a rafforzare le misure di tutela dei risparmiatori e degli investitori coinvolti nella vicenda bancaria legata alla Banca popolare di Bari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel corso della presente legislatura, un intervento normativo, al fine di massimizzare la tutela dei risparmiatori danneggiati dalla Banca popolare di Bari, anche ampliando le risorse economiche in dotazione al Fondo indennizzo risparmiatori, destinandone una quota specifica ai risparmiatori della medesima banca pugliese.
9/2302-A/15Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea si prefigge, da un lato, il conseguimento di obiettivi di carattere strutturale, diretti a contribuire il superamento della situazione di sottodimensionamento che caratterizza il sistema produttivo del Mezzogiorno, dall'altro è rivolto alla situazione congiunturale di crisi della Banca Popolare di Bari, da cui trae il carattere di urgenza e rispetto alla quale, mira a promuovere le condizioni per la ristrutturazione e il rilancio della banca, favorendo la creazione di una realtà bancaria che possa svolgere un importante ruolo di sostegno finanziario alla crescita economica;
    in tale ambito, il presente provvedimento normativo, s'inserisce in un quadro più ampio d'interventi che il mercato bancario e gli operatori del settore richiedono al legislatore, al fine di innovare il quadro di regole, che riguardano l'intero settore bancario, incluse le banche di credito cooperativo, per apportare ulteriori correttivi e miglioramenti previsti dalla legge di riforma n. 49 del 2016;
    a tal fine, si evidenzia come le caratteristiche tipiche delle BCC in termini di governance e flessibilità del modello organizzativo, hanno storicamente avuto un forte radicamento nel territorio, con particolare attenzione all'inclusione sociale e alla creazione di vantaggi per i soci;
    le comunità locali hanno infatti determinato un comportamento significativamente diverso alle BCC, rispetto al resto dell'industria bancaria in termini di presenza territoriale e di finanziamento dell'economia italiana, le cui caratteristiche hanno consentito di svolgere un ruolo rilevante nel sostenere l'attività economica dei territori durante la crisi economica garantendo un adeguato ed indispensabile sostegno economico alle imprese e alle famiglie insediate nei rispettivi territori e comunità di riferimento;
    in tale ambito, si evidenzia la necessità di rafforzare la stabilità e la competitività del settore del credito cooperativo, al fine di renderla sempre più capace di rispondere alle esigenze di servizio dei soci e delle comunità locali, attraverso una revisione normativa, in grado di sostenere l'imprenditorialità dei soci;
    a tal fine, si rileva altresì, l'esigenza di consentire alle singole banche di credito cooperativo o al Gruppo stesso di aderire attraverso la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale – IPS purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema (attraverso l'adozione di meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione) e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema;
    in relazione alla delicata fase di avvio dei Gruppi bancari cooperativi nazionali e di costituzione del Raiffeisen IPS, si evidenzia la necessità d'introdurre un percorso di liquidazione del Fondo Temporaneo delle BCC (strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento delle BCC nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull'istituto del Gruppo bancario cooperativo) mediante il coordinamento della relativa disciplina, con le modifiche normative introdotte nel secondo semestre del 2018, che hanno consentito alle Casse Raiffeisen aventi sede nella provincia di Bolzano di avviare la costituzione di uno Schema di tutela istituzionale, (il cosiddetto IPS altoatesino),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della presente legislatura, un intervento normativo, volto a consentire alle singole banche di credito cooperativo o al Gruppo stesso, di aderire ad uno schema di tutela istituzionale (cosiddetto IPS – institutional protection scheme), attraverso interventi normativi, in coerenza con le procedure che avvengono anche nel Trentino Alto Adige, cosiddette IPS altoatesino.
9/2302-A/16Raduzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 142 del 2019 recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento,» s'interviene fra l'altro, attraverso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale – MCC, anche per la promozione di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    al riguardo, (come peraltro evidenziato, nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Finanze, attraverso le audizioni svolte) il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra Mezzogiorno e resto d'Italia, (già storicamente elevato) si è ampliato nel corso della doppia recessione degli anni dal 2008 al 2012, determinando per le banche meridionali deputate al finanziamento della piccola e media impresa locale una dimensione eccessivamente contenuta;
    a tal fine, è emersa la necessità di interventi, in grado di agevolare il superamento di tali deficit dimensionali, affinché si possano determinare le condizioni per il divario di sviluppo economico tra il Mezzogiorno e le regioni dell'Italia centrale e settentrionale;
    in tale quadro, lo strumento economico e finanziario del microcredito, in particolare nelle aree del meridione d'Italia, si è dimostrato una leva per lo sviluppo e la crescita, (specie delle piccolissime, piccole e medie imprese) importante e necessario per il sistema-Paese, grazie alla sua capacità di rappresentare un'alternativa significativa alla crescente domanda di credito, sia di carattere sociale, sia per finalità produttive;
    nell'ambito della normativa di riferimento sul microcredito (disciplinata dagli Articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario (TUB) e dal decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014) che hanno dimostrato la complessità dello strumento e la necessità di preservarne l'efficacia, emerge, a tal fine, la necessità d'intervenire in relazione all'ammontare massimo dei finanziamenti assistiti da garanzie reali, elevando il limite massimo (attualmente fissato in euro 25.000) per ciascun beneficiario, al fine di sostenere maggiormente il microcredito imprenditoriale e favorire uno sviluppo virtuoso, in grado di permettere ai micro imprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della presente legislatura, un intervento normativo ad hoc, in favore del microcredito finalizzato a stabilire, affinché il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, sia fissato a 50.000 euro.
9/2302-A/17Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca norme per la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, attraverso l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
    in questa ottica non va trascurata anche la tutela dei risparmiatori che la Carta costituzionale, all'articolo 47, richiama espressamente come oggetto di una specifica tutela, «in tutte le sue forme», da parte della Repubblica;
    la composizione del risparmio finanziario in Italia è nel tempo significativamente cambiata. Fino a venticinque anni fa le famiglie italiane investivano in strumenti relativamente semplici, come depositi (bancari e postali) e titoli pubblici; la tutela del risparmio coincideva, di fatto, con la tutela della stabilità del sistema bancario. Sia le condizioni dell'economia sia le modalità di gestione delle crisi bancarie rendevano remoto il rischio di perdite per i risparmiatori;
    in un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti è necessario intervenire al fine di adeguare e garantire la tutela dei risparmiatori attraverso una coscienza e una conoscenza da parte degli investitori;
    negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti in questo campo con l'introduzione di regole europee e nazionali che hanno previsto norme in tema di trasparenza delle negoziazioni e tutela degli investitori, con una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori, grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti, ed un rafforzamento dei poteri – sia ex ante che ex post – delle Autorità di vigilanza;
    nel 2016 il legislatore è intervenuto nell'ordinamento con misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa allo scopo prevedendo l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma, per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Per l'attuazione della predetta Strategia si istituisce e si disciplina presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, istituito con decreto del 3 agosto 2017, che opera attraverso riunioni periodiche e in seno al quale possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia;
    la Commissione Finanze della Camera il 17 gennaio 2018 ha espresso un parere favorevole sul programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» presentato dal Governo relativo al triennio 2017-2019 (A.G. n. 497) con il quale sono delineate le principali iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale;
    è necessario intervenire con urgenza al fine di creare una consapevolezza sociale sul tema dei rischi derivanti dagli investimenti finanziari al fine di evitare per il futuro il coinvolgimento del maggior numero di risparmiatori nelle crisi bancarie attraverso una coscienza maggiore nelle personali scelte di investimento,

impegna il Governo

a realizzare la promozione delle conoscenze finanziarie e tributarie, in linea con fondamentali principi e diritti costituzionalmente garantiti ad ogni singolo soggetto della società civile, quali la tutela del risparmio, il diritto alla salute e il benessere della persona, inserendo la materia dell'educazione finanziaria e tributaria all'interno delle ore destinate all'insegnamento scolastico dell'educazione civica ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92.
9/2302-A/18Fragomeli, Mancini.


   La Camera,
   premesso che:
    le banche di credito cooperativo sono state collocate, in seguito all'attuazione della legge n. 49 del 2016, fra gli enti classificati come significant (ovvero «significativi» sotto il profilo del rischio) in base all'articolo 40 del Regolamento 468/2014, nonostante nessuna di esse abbia assunto nel frattempo i profili strutturali ed operativi di una banca significant;
    la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole BCC ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;
    la nuova normativa europea in materia di risanamento e risoluzione delle banche accresce i requisiti per le banche classificate come significant, quindi anche per le banche di credito cooperativo, in materia sia di fondi propri e altre passività (Mrel) sia di capacità di assorbimento totale delle perdite (Tlac) – quest'ultimo previsto dal Financial stability board e dal G20 per le banche di rilevanza sistemica globale, ma dal 2019 esteso dall'Unione europea anche a banche e gruppi bancari di dimensioni molto più contenute;
    la classificazione come intermediari significant esclude le banche di credito cooperativo dalle misure di proporzionalità derivanti dalle attese modifiche introdotte nel 2019 nel Regolamento 575/2013 (cosiddetto CRR2) che prevede ora la categoria di «ente piccolo e non complesso»;
    il recepimento nell'Unione Bancaria degli Accordi finali di Basilea del 2017 (cosiddetti di Basilea 3.5) determinerà un ulteriore e rilevante inasprimento dei requisiti prudenziali delle banche (l'Eba prevede un capital shortfall medio del 24 per cento per l'industria bancaria europea);
    l'imminente nuova normativa europea in materia di «finanza sostenibile» produrrà ulteriori costi di conformità, oneri operativi e inasprimenti dei requisiti nell'erogazione del credito;
    il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;
    appare al momento sottostimata, come evidenziato dal dibattito sviluppatosi in Commissione Finanze e in quest'Aula anche nell’iter di conversione del decreto-legge n. 142 del 2019, la stretta creditizia che si determinerebbe sul sistema delle imprese italiane, soprattutto le più numerose (quelle di dimensioni minori), che – nel caso delle banche di credito cooperativo – rappresentano componenti rilevanti delle compagini sociali e comunque i loro principali portatori di interesse, con conseguenze anche sulle dinamiche del mercato del lavoro;
    sia la Camera sia il Senato nelle scorse settimane hanno evidenziato l'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire intanto nel migliore dei modi l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 (quali quelli relativi al Fondo temporaneo delle BCC, alla disciplina delle azioni di finanziamento prevista dall'articolo 150-ter del Tub, agli interventi volontari effettuati a tutela della stabilità finanziaria, all'applicazione dell'istituto del Gruppo Iva),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di convocare e avviare senza indugio – anche attraverso la costituzione di un Tavolo dedicato – un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche e al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali;
   a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le puntuali modifiche normative necessarie per l'ordinata ed efficace attuazione della legge di riforma delle Banche di credito cooperativo, quali quelle già note e sollecitate dal Parlamento e relative al Fondo temporaneo delle BCC, alla disciplina delle azioni di finanziamento prevista dall'articolo 150-ter del Tub, agli interventi volontari effettuati a tutela della stabilità finanziaria del settore, all'applicazione coordinata dell'istituto del Gruppo Iva con altri istituti.
9/2302-A/19Buratti, Mancini, Molinari, Cecchetti, Coin, Alessandro Pagano, Parolo, Zicchieri, Capitanio, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Maturi, Minardo, Molteni, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Panizzut, Paolini, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Ziello, Zoffili, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    con il termine FinTech, abbreviazione di tecnologia finanziaria, si identifica un ecosistema, in continua evoluzione, di innovazioni tecnologiche applicate al settore finanziario, che si concretizzano in nuovi modelli di business, processi e prodotti e i cui effetti sono dirompenti e di carattere rivoluzionario sia per i mercati finanziari che per le istituzioni;
    in Italia FinTech sta attraversando un periodo di fermento, pur caratterizzandosi per numero di realtà costituite e quantità degli investimenti ricevuti più contenuti rispetto, a molte realtà internazionali;
    secondo i dati del Registro delle Imprese al maggio 2017, in Italia sono presenti oltre 7.200 start-up innovative di cui più di 200 categorizzabili come realtà operanti nel comparto FinTech. Tra le imprese FinTech italiane di maggior successo ricordiamo MoneyFarm, investimento di maggiore intensità in Italia, Prestiamoci, Borsa del Credito e Sardex, oltre alle FinTech italiane che hanno raccolto capitali sia in Italia che all'estero ossia Satispay, su cui ha puntato Banca Iccrea e ancora Smartika che ha raccolto 4,5 milioni di Euro dal fondo Hamilton Venture Capital;
    il Parlamento europeo nella risoluzione del gennaio 2017 su «Tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario» afferma «Gli sviluppi in materia FinTech dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema finanziario e dell'economia europei, compreso il benessere dei cittadini europei, migliorando al contempo la stabilità finanziaria e garantendo il massimo livello possibile di protezione dei consumatori»;
    oltre ai numerosi benefici FinTech ingloba in sé anche rilevanti rischi che possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria tra cui: assetti di governance e di sistemi di controllo inadeguati dei nuovi operatori FinTech, spesso non soggetti ad alcuna regolamentazione o comunque assoggettati a controlli meno stringenti rispetto agli incumbents; rischio di sicurezza informatica legato al furto di informazioni personali, identità digitale o risorse economiche; l'accresciuta interconnessione tra i mercati che incrementa le esposizioni a fenomeni di contagio e la portata sistemica di attacchi informatici;
    al fine di sostenere l'innovazione apportata dalle nuove frontiere del FinTech ma nello stesso tempo proteggere i consumatori e la stabilità del sistema finanziario dai rischi ad essa legati è indispensabile innovare il sistema normativo adeguandolo all'evoluzione in atto;
    con legge 28 giugno del 2019, n. 58 è stata introdotta la possibilità di creare delle sandox nel settore fintech, così da poter incentivare la creazione e promozione di attività imprenditoriali e soluzioni tecnologiche in tale settore;
    in data 19 marzo 2019 la Consob ha pubblicato un documento per la discussione avente ad oggetto «Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività»;
    il 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il Rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, tra le quali le cripto-valute come il bitcoin o i token nelle cosiddette ICO, rapporto prodotto a seguito di un confronto pubblico che ha coinvolto gli operatori di mercato attraverso la pubblicazione, il 19 marzo 2019, di un documento per la discussione, seguito da un public hearing tenutosi il 21 maggio 2019;
    secondo Consob, il rapporto finale «Vuole essere un contributo al dibattito, elaborato in vista dell'eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni»;
    dato che nel rapporto finale i cripto-asset vengono indicati come «attività diverse dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma 1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3 consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti (quindi non solo su blockchain, ndr), nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi»;
    in particolare, aggiunge Consob nel Rapporto finale, «si ritiene opportuno adottare una soluzione che assicuri al contempo la liquidità dell'investimento in cripto attività e l'affidabilità della piattaforma di scambio. A tal fine è necessario prevedere che il token oggetto di offerta sia ammesso alla negoziazione in un sistema di scambio di cripto-attività iscritta nel registro tenuto dalla Consob ovvero in un sistema di scambio di cripto-attività avente sede in un Paese diverso dall'Italia purché sia sottoposto ad un regime di regolamentazione e vigilanza che abbia caratteristiche che si pongono in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e purché, in relazione al sistema di scambi medesimo, la Consob abbia stipulato un apposito accordo di cooperazione con la corrispondente autorità estera competente»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere nella definizione della disciplina normativa per lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni gli attori del settore privato dell'intera filiera del settore in una sede istituzionalizzata, al fine di porre in atto una collaborazione continuativa tra le autorità di regolazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'intera filiera del settore che possa garantire l'efficacia della governance, e a sostenere le start up che permettano lo scambio di valuta alla pari, favorendo il microcredito e la finanza etica.
9/2302-A/20Mollicone.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di rafforzare la tutela dei risparmiatori che potrebbero essere danneggiati da operazioni finanziarie, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di disciplina dei reati bancari e finanziari, per realizzare i seguenti obiettivi:
   a) attribuire le funzioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
   b) istituire in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale sia assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione;
   c) istituire presso i tribunali dei capoluogo di distretto e le Corti di appello Sezioni specializzate in materia di reati bancari e finanziari, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
9/2302-A/21Mulè, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola, Zanettin.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di rafforzare la tutela dei risparmiatori che potrebbero essere danneggiati da operazioni finanziarie, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di disciplina dei reati bancari e finanziari.
9/2302-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mulè, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola, Zanettin.