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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 ottobre 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2118 E DDL N. 1909

Pdl di ratifica n. 2118 – Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 25 minuti
 MoVimento 5 Stelle 18 minuti
 Lega – Salvini premier 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti
 Partito Democratico 11 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Italia Viva 7 minuti
 Liberi e Uguali 6 minuti
 Misto: 10 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti

Ddl di ratifica n. 1909 – Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
 MoVimento 5 Stelle 12 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 16 minuti
 Partito Democratico 8 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti
 Italia Viva 5 minuti
 Liberi e Uguali 5 minuti
 Misto: 10 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 ottobre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Girolamo, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 ottobre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'ETTORE ed altri: «Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di promozione dell'economia dei piccoli comuni, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la ricomposizione dei fondi agricoli e delle proprietà immobiliari, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei terreni e degli immobili in stato di abbandono» (2204);
   FOGLIANI ed altri: «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle» (2205);
   TONELLI: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico e di trasparenza dell'azione di polizia, nonché devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile ed estensione dell'applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità al personale delle Forze armate e di polizia» (2206);
   BOLDRINI: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione» (2207);
   MISITI: «Norme concernenti la definizione di atto medico e la disciplina dei centri di riferimento di chirurgia articolare» (2208);
   MOSCHIONI ed altri: «Concessione di un contributo al comune di Palmanova per il restauro della cinta muraria e per la riqualificazione dello spazio urbano e di immobili demaniali» (2209);
   MELONI ed altri: «Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti nel territorio nazionale» (2210).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 24 ottobre 2019 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:
   «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (2211).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PELLA ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale» (1356) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mandelli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Programma di formazione on line per i dirigenti pubblici» (2143). Parere delle Commissioni V, VII e XI.

   II Commissione (Giustizia):
  ANGIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame» (2010). Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  BIGNAMI: «Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull'accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio» (2030). Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  LONGO: «Istituzione della Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo» (802). Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016» (2091). Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.

   IV Commissione (Difesa):
  ERMELLINO: «Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza» (2036). Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  DE LUCA ed altri: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di attribuzione ai comuni di una quota dei proventi dei biglietti di accesso alle aree archeologiche di Pompei e Paestum e alla Reggia di Caserta» (1995). Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MORGONI: «Disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia e della microzonazione sismica del territorio nazionale» (994). Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

  Il Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 24 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge sul federalismo fiscale, approvata dalla Commissione nella seduta del 24 ottobre 2019 (Doc. XVI-bis, n. 1).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 15 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2019, recante imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti della società Wind Tre Spa in relazione ad accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G con le società ZTE Italia s.r.l. e ZTE Corporation.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 4 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il documento «Principi fiscali internazionali e digitalizzazione dell'economia: osservazioni per un'equa fiscalità», approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 settembre 2019.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 16/2019 del 3-14 ottobre 2019, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2019 (Doc. XLVIII, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2018. cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 210).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 211).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 212).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, predisposta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al secondo semestre del 2018 (Doc. LXXI-bis, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 ottobre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall'altra (COM(2019) 491 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 491 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 39a seduta dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (COM(2019) 545 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente (legge 15 gennaio 1992, n. 21, modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ai soggetti legittimati ad asseverare i piani economico-finanziari, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 27 settembre e 7 e 17 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Angri (Salerno), Casale di Scodosia (Padova), Corato (Bari), Craco (Matera), Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Parzanica (Bergamo), Quadrelle (Avellino), San Pietro in Lama (Lecce), Satriano (Catanzaro), Sestriere (Torino), Sueglio (Lecco) e Ussita (Macerata).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
    all'architetto Francesco Scoppola, l'incarico di direttore della Direzione generale Educazione e Ricerca;
   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegner Giovanni Lanati, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza stradale, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 19 luglio 2019, a pagina 6, seconda colonna, quarta e quinta riga, deve leggersi: «Lega per Salvini Premier» e non: «Lega – Salvini premier» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (A.C. 2100-A)

A.C. 2100-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, dopo le parole: accertamento e repressione dei reati, aggiungere le seguenti: nonché di quelle amministrative dell'Autorità nazionale, delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo periodo:
    sostituire le parole: Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede con le seguenti: Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri procedono;
    sostituire le parole: un proprio centro di valutazione con le seguenti: propri centri di valutazione;
   alla lettera b):
    sostituire le parole: al Centro di valutazione operante presso con le seguenti: ai Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e;
    sostituire le parole: le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa con le seguenti: che assicura il coordinamento informativo e dei conseguenti interventi, le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.;
   al comma 7:
    alinea, dopo le parole: il CVCN aggiungere le seguenti:, ferme le competenze dei Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b),;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) assicura, con riguardo ai compiti di cui alle precedenti lettere, scambi informativi con i Centri di valutazione operanti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa di cui al comma 6, lettera b).
1. 56. Maurizio Cattoi, Macina, Alaimo, Baldino, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Parisse, Elisa Tripodi.

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, sostituire le parole da: individuati ai sensi del comma 2, lettera b) fino a: proprio centro di valutazione con le seguenti: e del Ministero dell'interno, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso propri Centri di valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
   sostituire le parole: al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa con le seguenti: ai Centri di valutazione operanti presso il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno;
   sostituire le parole: del Centro di valutazione del Ministero della difesa con le seguenti: dei Centri di valutazione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno.
1. 102. Ceccanti.

  Al comma 11, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
1. 85. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso, Montaruli.
(Approvato)

ART. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
   numero 6), sopprimere il punto 6.1;
   numero 10), punto 10.1, sopprimere le parole: e la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto».
4-bis. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso, Mollicone.

A.C. 2100-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la tutela della sicurezza nazionale richiede capacità di prevenire e contrastare minacce tradizionali e di far fronte a profili di rischio che assumono negli ultimi anni caratteristiche, modalità e valenze inedite;
    lo sviluppo delle reti informatiche chiama le Istituzioni a rispondere ad un costante affinamento delle prassi e delle metodologie, al fine di adeguare la propria azione a contesti e problematiche fluide, il percorso di adeguamento del nostro Paese verso un sistema più efficace di sicurezza informatica si ispira ai principi fondamentali del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, ma l'Italia sembra essere ancora troppo indietro rispetto agli sviluppi che si sono verificati in altri contesti europei;
    al fine di realizzare gli indirizzi operativi del piano nazionale della sicurezza cibernetica i fattori cruciali restano il rafforzamento della collaborazione tra settore privato, amministrazioni ed istituzioni locali, una maggiore promozione della cultura della sicurezza informatica ed il pieno supporto dello sviluppo industriale e tecnologico del Paese;
    infatti, in un mercato altamente competitivo quale quello della sicurezza informatica, l'Italia deve acquisire personale con le migliori competenze nel settore della sicurezza informatica e la valutazione e certificazione dei dispositivi ICT;
    il finanziamento previsto all'articolo 2 del Disegno di legge di conversione del DL. 105/2019, di spesa annua totale di euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2020, al fine di assumere a tempo indeterminato, per un contingente massimo di 77 unità, appare insufficiente;
    inoltre, appare insufficiente ed inadeguato anche il numero di 77 unità, riferito al personale specializzato da integrare per lo svolgimento delle funzioni del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per tale ragione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare la spesa per gli anni successivi alla data riportata all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, tenuto conto delle disponibilità del Ministero dello sviluppo economico, al fine di incrementare gli stipendi dei professionisti che verranno impiegati nel settore della sicurezza nazionale cibernetica e di valorizzarne al meglio la professionalità e le competenze.
9/2100-A/1Roberto Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, scaturisce dalla necessità di affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, e operando in conformità alle più elevate e aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale;
    è di tutta evidenza l'attenzione e l'urgenza posta dal Governo su temi volti a garantire la sicurezza del Paese in relazione alle potenziali minacce e vulnerabilità su scenari ancora aperti ed incerti;
    il nuovo assetto di cybersecurity delinea significative differenze tra il «Perimetro di sicurezza nazionale» e la «Direttiva Nis»: il primo attiene ai servizi e ai relativi operatori essenziali ai fini della, sicurezza dello Stato; la seconda invece ha come scopo i servizi dei mercati, dei cittadini o della società in genere quelli cioè i cui malfunzionamenti potrebbero causare disagi o danni alla popolazione o al tessuto produttivo;
    è, inoltre, prevista l'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'istituzione del Perimetro i quali dovranno date a tutti gli attori coinvolti indicazioni chiare ed eseguibili riguardo aspetti operativi cruciali;
    in questo contesto occorre tener presente gli innumerevoli riflessi sulla salute degli individui, valutandone le conseguenze a livello nazionale. Occorre miscelare il rapporto tra le nuove tecnologie, sempre più competitive e le inevitabili conseguenze sulla salute, perché dinnanzi ad un'innovazione sempre più competitiva si corre il rischio di non tenerne adeguatamente conto;
    inoltre, la cibernetica e l'intelligenza artificiale rivestono una particolare complessità e necessità di attenzione soprattutto se applicate in campo sanitario e medico. Per questi motivi occorre monitorare gli effetti e le conseguenze sulla salute portando avanti ricerca e innovazione senza trascurare le possibili interazioni con la salute umana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei decreti attuativi di prossima emanazione, di adottare ogni misura necessaria e atta a favorire la ricerca clinico-scientifica, finalizzata a garantire un adeguato controllo sulla salute degli individui, collegata alla gestione dell'emergenza cibernetica.
9/2100-A/2Baldini.


   La Camera,
   premesso che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
    l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e individuare procedure di natura tecnica in grado di produrre un forte impatto sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare l'individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggiornare un elenco di reti, sistemi informativi e di servizi informatici, oppure le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le modalità e i termini in cui alcuni operatori, al ricorrere di determinate condizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di hardware e software;
   considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomunicazione richiede agli operatori forti investimenti in innovazione e ricerca,

impegna il Governo

nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto in esame ad individuare forme e le modalità di consultazione degli operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più tecnici della normativa attuativa.
9/2100-A/3Bergamini, Zanella.


   La Camera,
   premesso che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
    l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    l'articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi su contratti e accordi già in corso di esecuzione finalizzati ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione di apparati o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento retroattivo previsto è molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge in esame;
    sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto in esame, sia gli altri provvedimenti ai quali l'articolo 1 del decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nell'attività svolta dagli operatori dei settori interessati, in particolare per quanto attiene al settore degli investimenti e della ricerca,

impegna il Governo

a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati dal presente decreto-legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-A/4Zanella, Rosso.


   La Camera,
   premesso che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
    un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di tutelare al meglio la sicurezza nazionale in diversi ambiti, da quello della privacy dei singoli cittadini a quello economico;
    l'istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il coinvolgimento di molteplici organi della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura normativa, finalizzati ad assicurare un'opportuna formazione tecnica al personale della pubblica amministrazione che sarà destinato ad attività nell'ambito della difesa cibernetica.
9/2100-A/5Rosso, Zanella.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in conversione istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    ritenuta imprescindibile la necessità di formare ed educare gli studenti italiani rispetto ai temi della sicurezza cibernetica nel senso più ampio possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire degli specifici percorsi per la formazione di esperti in sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, già a partire dalla scuola superiore.
9/2100-A/6Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in conversione istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    considerato che il sistema radiotelevisivo abbisogna delle medesime tutele previste per le reti e i sistemi informativi, per ragioni connesse alla garanzia costituzionale apprestata dall'articolo 21 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre specifici interventi finalizzati a garantire che i medesimi livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi siano applicati anche al sistema radiotelevisivo.
9/2100-A/7Cecchetti, Capitanio, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in conversione istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    considerato che il sistema radiotelevisivo abbisogna delle medesime tutele previste per le reti e i sistemi informativi, per ragioni connesse alla garanzia costituzionale apprestata dall'articolo 21 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifici interventi finalizzati a garantire che i medesimi livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi siano applicati anche al sistema radiotelevisivo.
9/2100-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Cecchetti, Capitanio, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in conversione istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
   considerato che:
    il fenomeno della pirateria audiovisiva ha registrato nel nostro Paese una crescita preoccupante, con numeri da capogiro. In particolare, secondo gli ultimi dati disponibili, gli atti di pirateria del 2018 sono stati 578 milioni pari a 600 milioni di fatturato perso direttamente dall'industria audiovisiva e creativa del nostro Paese, che aumenta a 1,08 miliardi se si considerano tutti i settori economici direttamente o indirettamente connessi a questa filiera. Inoltre, si stimano 5.900 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria e 203 milioni introiti fiscali persi dallo Stato (IVA, imposte sul reddito e sulle imprese),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre specifici interventi finalizzati a garantire la sicurezza del settore audiovisivo contro gli atti di pirateria.
9/2100-A/8Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto in conversione istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    ritenuta imprescindibile la necessità di formare e sensibilizzare i cittadini italiani rispetto ai temi della sicurezza cibernetica e della protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere specifiche campagne di formazione e sensibilizzazione dei cittadini italiani rispetto ai temi della sicurezza cibernetica e della protezione dei dati personali, mediante i principali mezzi di comunicazione.
9/2100-A/9Donina, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»,
    la figura del Garante della Protezione dei dati personali, alla luce della delicatezza degli interessi in gioco nell'ambito della sicurezza informatica, svolge un ruolo di straordinaria rilevanza in qualità di autorità super-partes, specie in relazione alle misure di sicurezza da adottare nonché alla determinazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza;
    l'operato del suddetto Garante mira a contemperare le urgenti necessità di sicurezza cibernetica richiamate dal decreto in esame con le contestuali esigenze di data protection così come richieste e rese effettive dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (decreto del Presidente della Repubblica);
    la centralità del Garante nell'ambito della pubblica sicurezza, in quanto autorità terza e indipendente, è stata ulteriormente confermata dal Protocollo d'intenti stilato, in materia di sicurezza cibernetica, il giorno 6 marzo 2019 dal Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
    il previo coinvolgimento di questa figura rappresenta una maggiore garanzia di tutela per tutti i consociati, in linea con le ordinarie funzioni di controllo di cui tale organo è investito,

impegna il Governo

valutare la possibilità di rafforzare, all'interno del quadro normativo previsto, il coinvolgimento operativo del Garante della Privacy, specie qualora vi sia un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale in forza del quale dover adottare provvedimenti e accorgimenti tali da impattare sul diritto alla riservatezza e alla privacy dei cittadini o di quei soggetti, pubblici o privati, ricompresi entro il perimetro della sicurezza cibernetica.
9/2100-A/10Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»,
    la figura del Garante della Protezione dei dati personali, alla luce della delicatezza degli interessi in gioco nell'ambito della sicurezza informatica, svolge un ruolo di straordinaria rilevanza in qualità di autorità super-partes, specie in relazione alle misure di sicurezza da adottare nonché alla determinazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza;
    l'operato del suddetto Garante mira a contemperare le urgenti necessità di sicurezza cibernetica richiamate dal decreto in esame con le contestuali esigenze di data protection così come richieste e rese effettive dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (decreto del Presidente della Repubblica);
    la centralità del Garante nell'ambito della pubblica sicurezza, in quanto autorità terza e indipendente, è stata ulteriormente confermata dal Protocollo d'intenti stilato, in materia di sicurezza cibernetica, il giorno 6 marzo 2019 dal Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
    il previo coinvolgimento di questa figura rappresenta una maggiore garanzia di tutela per tutti i consociati, in linea con le ordinarie funzioni di controllo di cui tale organo è investito,

impegna il Governo

valutare la possibilità di rafforzare, all'interno del quadro normativo previsto, il raccordo con il Garante della Privacy, specie qualora vi sia un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale in forza del quale dover adottare provvedimenti e accorgimenti tali da impattare sul diritto alla riservatezza e alla privacy dei cittadini o di quei soggetti, pubblici o privati, ricompresi entro il perimetro della sicurezza cibernetica.
9/2100-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)  Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella sua definizione più stretta il Data Center è sostanzialmente un edificio attrezzato per ospitare risorse di calcolo rete e storage, il cui funzionamento non può prescindere da efficienti apparati di condizionamento, alimentazione elettrica e connettività con il mondo esterno, nonché dei sistemi di sicurezza necessari;
    i Data Center sono presenti sia all'interno delle aziende che della Pubblica amministrazione;
    per l'Amministrazione dello Stato rappresentano sempre di più l'ossatura portante del sistema di servizi che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano ed erogano ai cittadini;
    le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione devono quindi essere affidabili, sicure ed economicamente sostenibili;
    in Italia operano 11 mila Data Center i cui costi ammontano a circa 2 miliardi di euro l'anno;
    le Pubbliche Amministrazioni che usufruiscono di questi sono oltre 22.000, di piccole dimensioni e scarsamente sicuri;
    la razionalizzazione dei Data Center esistenti, attraverso la dismissione di quelli obsoleti o non sufficientemente sicuri ed affidabili, grazie alle forti economie di scala, consente una riduzione della spesa pubblica ottenendo contemporaneamente un innalzamento della qualità, delle difese contro i rischi cyber, dell'efficienza energetica;
    tali Data Center sono altamente energivori e un'eventuale razionalizzazione consentirebbe un risparmio energetico laddove si affiancassero siti di produzione di energie rinnovabili;
    su tutto il territorio nazionale sono presenti numerosi siti appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo militare, non più o parzialmente utilizzati;
    a titolo di esempio nella provincia di Frosinone, presso il comune di Fontana Liri, è presente lo Stabilimento Militare Propellenti, autonomo dal punto di vista energetico e già predisposto dal punto di vista delle difese passive, sotto la gestione di Agenzia Industria e Difesa che è impegnata nella ricerca di un partner per garantire il rilancio del sito,

impegna il Governo

a sollecitare l'accelerazione del progetto di costruzioni del polo strategico nazionale per le infrastrutture digitali con la creazione di Data Center nazionali, avvalendosi ove possibile a seconda delle compatibilità di siti della difesa non più o parzialmente utilizzati.
9/2100-A/11Frusone, Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    nella sua definizione più stretta il Data Center è sostanzialmente un edificio attrezzato per ospitare risorse di calcolo rete e storage, il cui funzionamento non può prescindere da efficienti apparati di condizionamento, alimentazione elettrica e connettività con il mondo esterno, nonché dei sistemi di sicurezza necessari;
    i Data Center sono presenti sia all'interno delle aziende che della Pubblica amministrazione;
    per l'Amministrazione dello Stato rappresentano sempre di più l'ossatura portante del sistema di servizi che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano ed erogano ai cittadini;
    le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione devono quindi essere affidabili, sicure ed economicamente sostenibili;
    in Italia operano 11 mila Data Center i cui costi ammontano a circa 2 miliardi di euro l'anno;
    le Pubbliche Amministrazioni che usufruiscono di questi sono oltre 22.000, di piccole dimensioni e scarsamente sicuri;
    la razionalizzazione dei Data Center esistenti, attraverso la dismissione di quelli obsoleti o non sufficientemente sicuri ed affidabili, grazie alle forti economie di scala, consente una riduzione della spesa pubblica ottenendo contemporaneamente un innalzamento della qualità, delle difese contro i rischi cyber, dell'efficienza energetica;
    tali Data Center sono altamente energivori e un'eventuale razionalizzazione consentirebbe un risparmio energetico laddove si affiancassero siti di produzione di energie rinnovabili;
    su tutto il territorio nazionale sono presenti numerosi siti appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo militare, non più o parzialmente utilizzati;
    a titolo di esempio nella provincia di Frosinone, presso il comune di Fontana Liri, è presente lo Stabilimento Militare Propellenti, autonomo dal punto di vista energetico e già predisposto dal punto di vista delle difese passive, sotto la gestione di Agenzia Industria e Difesa che è impegnata nella ricerca di un partner per garantire il rilancio del sito,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sollecitare l'accelerazione del progetto di costruzioni del polo strategico nazionale per le infrastrutture digitali con la creazione di Data Center nazionali, avvalendosi ove possibile a seconda delle compatibilità di siti della difesa non più o parzialmente utilizzati.
9/2100-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Frusone, Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati individuati come strategici;
    all'articolo 1 dello stesso Decreto è definito il perimetro della sicurezza cibernetica nella misura in cui il soggetto esercita una funzione essenziale nello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dai cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    le infrastrutture critiche sono definite come quelle infrastrutture che includono tutti i servizi essenziali per il benessere della popolazione, la sicurezza nazionale, il buon funzionamento del Paese e la sua crescita economica. Le infrastrutture critiche possono essere rappresentate da una rete o da un sistema quale ad esempio le reti di telecomunicazione (via cavo, via etere, via satellite, e altro) quindi si identificano con i fornitori di servizi essenziali ovvero con i fornitori di servizi digitali;
    con particolare riferimento al settore della cosiddetta cyber security, il 6 luglio 2016 il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei sistemi delle reti e dell'informazione (Direttiva NIS) il cui obiettivo è raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell'unione europea determinando l'obbligo di gestione dei rischi e di riferire all'autorità indicata gli incidenti di una certa entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali;
    la security, in una visione di sistema, rappresenta una delle modalità con cui si attua un principio di rilevanza costituzionale, contenuto nell'articolo 41 della Carta fondamentale, che postula l'esercizio dell'impresa libero ma coordinato ed indirizzato a fini sociali. Il bene «sicurezza» va riguardato come esigenza di protezione «interna» della comunità lavorativa, ma anche come obbligo di protezione «esterna», inquadrandosi l'impresa nel più ampio contesto di valori del sistema democratico nazionale dove il mantenimento delle capacità produttive è funzione della resilienza sistemica del Paese;
    grazie all'evoluzione della citata normativa europea e nazionale si identifica una vera e propria «posizione di garanzia» che le imprese di rilievo strategico assumono nei riguardi dello Stato e della Collettività, dove le organizzazioni di Security interne alle aziende a carattere strategico sono chiamate attivamente a concorrere agli interessi nazionali;
    l'identificazione delle Funzioni Security quali strutture organizzative funzionalmente dedicate per missione alla protezione degli asset aziendali, incluso il patrimonio informativo e la tutela delle informazioni classificate, è la naturale, obbligata conseguenza del disegno architetturale delineato dal legislatore europeo ed oggi dal legislatore nazionale;
   considerato inoltre che:
    la consistenza di valore sistemico della security si esplicita anche sotto diversi profili tra i quali l'esercizio diretto degli interessi nazionali attraverso l'esercizio dei cosiddetti Golden Powers, il concorso alle esigenze di resilienza nazionale e di difesa collettiva con massimizzazione del concetto di «duplice uso», la rivalutazione della security nella tutela degli interessi delle persone, in quanto strumento essenziale a garantire la piena sinergia con i titolari delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica e la disponibilità di strutture interconnesse di sicurezza condivisa e collettiva e la creazione di opportunità di crescita sociale e civile, attraverso l'identificazione di nuove linee di sviluppo professionale che consentano ai giovani l'accesso ad itinerari lavorativi innovativi ed al passo con i tempi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di inserire uno specifico obbligo di adottare, tra le misure organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, un profilo di responsabilità specifico per l'organizzazione di Security dei soggetti appartenenti al Perimetro e sottoposte al processo sanzionatorio in esso previsto in caso di inosservanza;
   a prevedere che il legale rappresentante dell'Operatore di Servizi essenziali stabilisca un Sistema di gestione della sicurezza (security) che preservi l'organizzazione da eventi pregiudizievoli – inclusi quelli che attengono alla sicurezza delle informazioni – assicurando il sostegno agli obiettivi delle politiche di sicurezza e la relativa conformità agli obblighi di legge, promuovendo la cultura della security e garantendo il presidio di adeguate e proporzionate misure disciplinari nell'ipotesi di inosservanza delle previsioni del sistema di gestione della security e designando un dirigente (Security Manager) incaricato di stabilire, mantenere, aggiornare un effettivo sistema di gestione della security assicurandogli i necessari poteri, le risorse umane e materiali per la gestione effettiva della sicurezza. Conseguentemente, che il Security Manager designato dipenda direttamente dal legale rappresentante dell'Operatore di Servizi Essenziali e che sia in possesso di competenze, conoscenze ed esperienza documentate nei processi di gestione, con compiti di responsabilità specifici, nella gestione della security e un certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni di Security Manager.
9/2100-A/12Aresta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati individuati come strategici;
    all'articolo 1 dello stesso Decreto è definito il perimetro della sicurezza cibernetica nella misura in cui il soggetto esercita una funzione essenziale nello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dai cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    le infrastrutture critiche sono definite come quelle infrastrutture che includono tutti i servizi essenziali per il benessere della popolazione, la sicurezza nazionale, il buon funzionamento del Paese e la sua crescita economica. Le infrastrutture critiche possono essere rappresentate da una rete o da un sistema quale ad esempio le reti di telecomunicazione (via cavo, via etere, via satellite, e altro) quindi si identificano con i fornitori di servizi essenziali ovvero con i fornitori di servizi digitali;
    con particolare riferimento al settore della cosiddetta cyber security, il 6 luglio 2016 il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei sistemi delle reti e dell'informazione (Direttiva NIS) il cui obiettivo è raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell'unione europea determinando l'obbligo di gestione dei rischi e di riferire all'autorità indicata gli incidenti di una certa entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali;
    la security, in una visione di sistema, rappresenta una delle modalità con cui si attua un principio di rilevanza costituzionale, contenuto nell'articolo 41 della Carta fondamentale, che postula l'esercizio dell'impresa libero ma coordinato ed indirizzato a fini sociali. Il bene «sicurezza» va riguardato come esigenza di protezione «interna» della comunità lavorativa, ma anche come obbligo di protezione «esterna», inquadrandosi l'impresa nel più ampio contesto di valori del sistema democratico nazionale dove il mantenimento delle capacità produttive è funzione della resilienza sistemica del Paese;
    grazie all'evoluzione della citata normativa europea e nazionale si identifica una vera e propria «posizione di garanzia» che le imprese di rilievo strategico assumono nei riguardi dello Stato e della Collettività, dove le organizzazioni di Security interne alle aziende a carattere strategico sono chiamate attivamente a concorrere agli interessi nazionali;
    l'identificazione delle Funzioni Security quali strutture organizzative funzionalmente dedicate per missione alla protezione degli asset aziendali, incluso il patrimonio informativo e la tutela delle informazioni classificate, è la naturale, obbligata conseguenza del disegno architetturale delineato dal legislatore europeo ed oggi dal legislatore nazionale;
   considerato inoltre che:
    la consistenza di valore sistemico della security si esplicita anche sotto diversi profili tra i quali l'esercizio diretto degli interessi nazionali attraverso l'esercizio dei cosiddetti Golden Powers, il concorso alle esigenze di resilienza nazionale e di difesa collettiva con massimizzazione del concetto di «duplice uso», la rivalutazione della security nella tutela degli interessi delle persone, in quanto strumento essenziale a garantire la piena sinergia con i titolari delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica e la disponibilità di strutture interconnesse di sicurezza condivisa e collettiva e la creazione di opportunità di crescita sociale e civile, attraverso l'identificazione di nuove linee di sviluppo professionale che consentano ai giovani l'accesso ad itinerari lavorativi innovativi ed al passo con i tempi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di inserire uno specifico obbligo di adottare, tra le misure organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, un profilo di responsabilità specifico per l'organizzazione di Security;
   a valutare l'opportunità di prevedere che il legale rappresentante dell'Operatore di Servizi essenziali stabilisca un Sistema di gestione della sicurezza (security) che preservi l'organizzazione da eventi pregiudizievoli – inclusi quelli che attengono alla sicurezza delle informazioni – assicurando il sostegno agli obiettivi delle politiche di sicurezza e la relativa conformità agli obblighi di legge, promuovendo la cultura della security e garantendo il presidio di adeguate e proporzionate misure disciplinari nell'ipotesi di inosservanza delle previsioni del sistema di gestione della security e designando un dirigente (Security Manager) incaricato di stabilire, mantenere, aggiornare un effettivo sistema di gestione della security assicurandogli i necessari poteri, le risorse umane e materiali per la gestione effettiva della sicurezza. Conseguentemente, che il Security Manager designato dipenda direttamente dal legale rappresentante dell'Operatore di Servizi Essenziali e che sia in possesso di competenze, conoscenze ed esperienza documentate nei processi di gestione, con compiti di responsabilità specifici, nella gestione della security e un certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni di Security Manager.
9/2100-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Aresta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 introduce le linee di azione per la sicurezza cibernetica perseguendo, tra le altre indicazioni, l'individuazione e la disponibilità dei più adeguati ed avanzati supporti tecnologici in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni ed enti pubblici e degli operatori privati, anche attraverso convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati;
    il 17 aprile 2019, il Parlamento Europeo ha adottato la propria posizione relativamente alla prima lettura della proposta di regolamento istitutiva di un centro europeo di ricerca e di competenza sulla cybersicurezza, affiancato da una rete di centri analoghi a livello di Stati membri, con il fine ultimo di migliorare il coordinamento dei finanziamenti disponibili per la cooperazione, la ricerca e l'innovazione in tale ambito;
    il decreto-legge in via di conversione individua i seguenti settori tra quelli strategici per il nostro Paese a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, numero 1), del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
    il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica definisce le modalità per l'attuazione, nell'ambito degli indirizzi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, del Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico. In particolare all'Indirizzo Operativo n. 2 si pone l'obiettivo di potenziare il coordinamento e la cooperazione, non solo tra i soggetti pubblici e privati ma anche assicurando l'interoperabilità a livello internazionale attraverso numerosi strumenti di integrazione;
    altri paesi hanno sviluppato aree dove sono concentrati, in un unico luogo fisico, i principali attori istituzionali, accademici e militari, che, sinergicamente sviluppano nuove tecnologie strategiche, formano e reclutano personale, come ad esempio il caso Israeliano del cyberspark di Be'er Sheva;
    il complesso immobiliare «Residence degli Aranci», situato nel territorio del comune di Mineo divenne il più importante centro d'accoglienza per richiedenti asilo d'Europa, nonché la prima realtà economica del territorio del calatino dal 2011 al 2019;
    il Ministero dell'interno ha previsto la chiusura anticipata del sopra menzionato centro nell'estate di quest'anno ed attualmente il sito risulta in via di riconsegna al proprietario del complesso immobiliare;
    l'area si presta in maniera quasi naturale alla realizzazione di un modello di cittadella per la cybersicurezza, con oltre 6000 mq di edifici polifunzionali, 404 unità immobiliari destinate ad unità residenziali, ben 85.000 mq di verde pubblico attrezzato che potrebbe rappresentare per l'Italia quello che oggi rappresenta Be'er sheva per Israele;
    la vicinanza dei poli universitari siciliani e calabresi, delle strutture militari di Sigonella e Augusta, delle comunità di Caltagirone e Catania, dell'area industriale di Catania, dove insistono eccellenze produttive nella ricerca e nella produzione tecnologica, creano le giuste condizioni per favorire la polarizzazione del territorio in settori innovativi;
    il territorio dei calatino rientra tra le cinque aree interne della Sicilia individuate del PO FESR 2014/2020 che aggregano, in particolare, Comuni definiti intermedi, periferici e ultra periferici per la loro relativa distanza dai centri erogatori di servizi, sulla base della classificazione operata dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne;
    come da sentenza del Consiglio di Stato n. 2761 del 5 giugno 2015, per apportare deroghe a un Piano urbanistico «non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano» ed è indiscutibile che il progetto di riqualificazione esposto in premessa è meritevole di apportare deroghe al Piano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prendere in considerazione l'area dell'ex Cara di Mineo per la realizzazione di un centro nazionale di ricerca per lo sviluppo di attività industriali nell'ambito della sicurezza cibernetica, delle tecnologie critiche e dei prodotti a duplice uso, includendo l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie anche coinvolgendo i poli industriali, accademici e militari già presenti sul territorio a tal fine di sollecitare iniziative dirette ad attuare modifiche urbanistiche finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi di riqualificazione di cui in premessa.
9/2100-A/13Rizzo, Giovanni Russo, Pagani, Carè, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iorio, Iovino, Misiti, Roberto Rossini, Luciano Cantone, Cappellani, Ficara, Grillo, Lorefice, Marzana, Papiro, Paxia, Raffa, Saitta, Scerra, Suriano, Brescia, Cominardi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Cimino, D'Orso, Lombardo, Martinciglio, Perconti, Pignatone, Sodano, Trizzino, Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'A.C. 2100 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»;
    con comunicazione data sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto il Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica (PN), che, in linea di continuità con quello relativo al biennio 2014-2015, individua gli indirizzi operativi, gli obiettivi da conseguire e le linee d'azione da porre in essere per dare concreta attuazione al Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (QSN), istituito il 3 aprile 2013 ed elaborato dal Tavolo Tecnico Cyber (TTC) in seno all'organismo collegiale permanente (cosiddetto CISR «tecnico»), dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013;
    il PN, di fatto, contiene 11 indirizzi operativi con obiettivi specifici e linee di azioni atte a consentire un rapido ed efficace salto di qualità dell'architettura nazionale cyber; il piano in questione dispone altresì di uno specifico Piano d'Azione, che include, tra i suoi punti, la creazione di due centri di ricerca a valenza nazionale: il Centro Nazionale di ricerca e sviluppo in Cybersecurity, impegnato nello studio di numerose tematiche cyber, tra cui malware analysis, security governance, threat analysis system, protezione delle infrastrutture critiche; il Centro Nazionale di Crittografia, impegnato nella progettazione di cifrari, nella realizzazione algoritmi e di blockchain nazionali, da sviluppare nell'ottica di potenziare la sicurezza nazionale, nonché nelle valutazioni di sicurezza di algoritmi crittografici proposti da terzi;
   considerato che:
    tra le finalità del provvedimento in esame vi è l'urgenza di dotare il nostro Paese di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che ci difenda dagli attacchi che, come evidenziato nel Dossier n. 83 del 24 settembre 2019 a cura della Camera dei deputati risultano essere sempre più pervasivi in molti ambiti dell'ecosistema informativo del Paese;
    si rileva inoltre che al nostro Paese mancano ancora centri di ricerca che pongano le basi per una visione sistemica dei profili succitati, raccogliendo le migliori menti impiegate in questo settore al fine di definire un know how nazionale multidisciplinare;
    tali Centri sarebbero utili e necessari poiché potrebbero definire, dietro richiesta, standards, guidelines e criteri specifici nazionali, con ampio ambito di applicazione, comprendendo ma non escludendo: le transazioni finanziare e ogni scambio di controvalore in formato elettronico, le comunicazioni riguardanti la difesa del Paese, l’intelligence, le azioni di polizia, i dati giudiziari,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di costituire, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Nazionale in premessa, un Centro Nazionale di ricerca in Cybersecurity che conduca ricerche e sviluppo in tre ambiti importanti per la salvaguardia e tutela del sistema informativo del nostro Paese: la Crittografia, compresa la Crittografia Finanziaria, Prevenzione, risposta e mitigazione di attacchi di tipo cibernetico; il monitoraggio di nuove tecnologie in ambito cibernetico, ai fini di individuazione di quelle più potenzialmente disruptive e che possano richiedere quindi un aggiornamento tecnologico urgente dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni;
   a valutare la possibilità di costituire successivamente uno specifico Centro Nazionale di Crittografia, che assorba il relativo ambito di ricerca del primo Centro Nazionale sulla Cybersecurity così come previsto dal Piano Nazionale con compiti specifici in merito alla ricerca e sviluppo, il supporto, la diffusione di algoritmi e standard per la crittografia.
9/2100-A/14Zanichelli, Iovino, De Lorenzis, Giuliodori, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati individuati come strategici, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi e consentendo la fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    all'articolo 1 dello stesso decreto è definito il perimetro della sicurezza cibernetica nella misura in cui il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    le infrastrutture critiche sono definite come quelle infrastrutture che includono tutti i servizi essenziali per il benessere della popolazione, la sicurezza nazionale, il buon funzionamento del Paese e la sua crescita economica. Le infrastrutture critiche possono essere rappresentate da una rete o da un sistema quale ad esempio le reti di telecomunicazione (via cavo, via etere, via satellite, ecc.) quindi si identificano con i fornitori di servizi essenziali ovvero con i fornitori di servizi digitali;
    con la Direttiva Europea 2008/114/CE (decreto di recepimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2011) si definiva un approccio comune per l'individuazione delle Infrastrutture Critiche Europee «per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone» (articolo 1). La Direttiva riconosce, inoltre, la necessità di estendere la lista dei settori critici con priorità al settore dell’Information and Communication Technology (ICT);
    con particolare riferimento al settore della cosiddetta cyber security, il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei sistemi delle reti e dell'informazione. La Direttiva NIS rappresenta il primo tentativo di rendere univoca la sicurezza informatica dell'Unione europea;
    l'obiettivo della direttiva NIS è raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell'UE attraverso le seguenti azioni: migliorare le capacità di cyber security dei singoli Stati dell'Unione; aumentare il livello di cooperazione tra gli Stati dell'Unione; obbligo di gestione dei rischi e di riferire all'autorità indicata gli incidenti di una certa entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali;
    la cornice giuridica dell'architettura cibernetica del Paese è stata invece per la prima volta definita attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013 (cosiddetto «decreto Monti»), recentemente sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 (cosiddetto «decreto Gentiloni») che ha dettato la nuova strategia del Governo italiano in materia di sicurezza cibernetica;
    nel dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato, su proposta e deliberazione del CISR, il Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico (QSN). In particolare, il QSN rappresenta un documento di carattere politico e programmatico di medio periodo nel quale vengono analizzate le principali sfide in termini di sicurezza cibernetica e sono conseguentemente delineate le relative capacità di risposta;
    il successivo Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica definisce le modalità per l'attuazione, nell'ambito degli indirizzi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 del Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico;
    con l'introduzione di un annesso «Piano di Azione» che «raccoglie le iniziative individuate per garantire il necessario innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti vengono individuati otto obiettivi: Revisione del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, Contrazione della catena di comando per la gestione delle crisi cibernetiche, Riduzione della complessità dell'architettura nazionale, mediante soppressione/accorpamento di organi, Progressiva unificazione dei CERT, istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale ICT, fondazione o Fondo di venture capital, istituzione di un Centro nazionale di ricerca e sviluppo in cybersecurity, costituzione di un Centro nazionale di crittografia»;
   considerato inoltre che:
    si evidenzia e sussiste la convergenza, sul medesimo tema, di regolamentazioni europee e nazionali, afferenti la protezione delle Infrastrutture Critiche di cui alla Direttiva UE 114/2008 (e decreto di recepimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2011, a tutt'oggi sostanzialmente incompiuto) quali: la disciplina della Direttiva NIS (e del relativo Decreto di recepimento decreto del Presidente della Repubblica n. 65 del 2018), il regime delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché il complesso regime della tutela della riservatezza dei dati, di cui al Regolamento Europeo (Reg. UE 2016/679 e relativo Decreto Legislativo di attuazione), per passare a specifiche normative di settore, dove particolarmente prolifica è l'attività del legislatore europeo, che guarda al tema della Sicurezza delle Informazioni anche sul versante della protezione della continuità dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere il riferimento a standard di sperimentata validità che definiscano controlli, misure e metriche e che rendano oggettive le attività individuando per il dominio una disciplina organica e una sola autorità di controllo al fine di evitare incertezze nel sistema di gestione del soggetto interessato, salvaguardando la competitività internazionale delle aziende italiane;
   a valutare l'opportunità di realizzare una mappatura delle interdipendenze tra soggetti che rientrano nel Perimetro, al fine di definire, per ciascuno di essi, non solo singolarmente considerati, ma nella loro dimensione relazionale, gli effetti che un evento di attacco alla sicurezza delle informazioni potrebbe arrecare;
   a valutare l'opportunità di valorizzare in modo efficace le organizzazioni di security all'interno degli operatori di servizi essenziali e di quelli rientranti nel «perimetro cibernetico», già riconosciuti nel loro ruolo di interfaccia per la protezione del segreto di Stato, delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva di cui alla legge n. 124 del 2007, nelle previsioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche e nei processi di esercizio dell'istituto del « Golden Power», per rendere tali elementi stabili e professionali interlocutori e presidio dell'effettività del disegno di protezione degli interessi di rango costituzionale sottesi all'architettura di sicurezza;
   a valutare l'opportunità di intraprendere una revisione dei modelli di procurement per gli Operatori dei Servizi essenziali al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza e concorrenzialità proprie del sistema dei contratti pubblici di matrice europea e del decreto legislativo n. 50 del 2016, Testo Unico sugli Appalti, con le esigenze di speditezza, efficacia, efficienza proprie del sistema di approvvigionamento di beni e servizi di cybersecurity, individuando meccanismi di acquisizione e che, rispettando gli obblighi di certificazione presso il CVCN, snelliscano l'effettivo approvvigionamento in tempi coerenti con i profili di minaccia;
   a stimolare sinergie con il mondo universitario e della ricerca affinché le università e gli enti di ricerca indirizzino i loro piani di studio e corsi verso gli effettivi fabbisogni del mondo produttivo e agevolare, con misure premiali in termini di riduzione degli oneri fiscali e previdenziali, le imprese che assumono da circuiti specialistici le risorse caratterizzate da alte competenze in materia cibernetica.
9/2100-A/15Chiazzese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati individuati come strategici, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi e consentendo la fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    all'articolo 1 dello stesso decreto è definito il perimetro della sicurezza cibernetica nella misura in cui il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    le infrastrutture critiche sono definite come quelle infrastrutture che includono tutti i servizi essenziali per il benessere della popolazione, la sicurezza nazionale, il buon funzionamento del Paese e la sua crescita economica. Le infrastrutture critiche possono essere rappresentate da una rete o da un sistema quale ad esempio le reti di telecomunicazione (via cavo, via etere, via satellite, ecc.) quindi si identificano con i fornitori di servizi essenziali ovvero con i fornitori di servizi digitali;
    con la Direttiva Europea 2008/114/CE (decreto di recepimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2011) si definiva un approccio comune per l'individuazione delle Infrastrutture Critiche Europee «per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone» (articolo 1). La Direttiva riconosce, inoltre, la necessità di estendere la lista dei settori critici con priorità al settore dell’Information and Communication Technology (ICT);
    con particolare riferimento al settore della cosiddetta cyber security, il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo ha adottato la direttiva sulla sicurezza dei sistemi delle reti e dell'informazione. La Direttiva NIS rappresenta il primo tentativo di rendere univoca la sicurezza informatica dell'Unione europea;
    l'obiettivo della direttiva NIS è raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri dell'UE attraverso le seguenti azioni: migliorare le capacità di cyber security dei singoli Stati dell'Unione; aumentare il livello di cooperazione tra gli Stati dell'Unione; obbligo di gestione dei rischi e di riferire all'autorità indicata gli incidenti di una certa entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali;
    la cornice giuridica dell'architettura cibernetica del Paese è stata invece per la prima volta definita attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013 (cosiddetto «decreto Monti»), recentemente sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 (cosiddetto «decreto Gentiloni») che ha dettato la nuova strategia del Governo italiano in materia di sicurezza cibernetica;
    nel dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato, su proposta e deliberazione del CISR, il Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico (QSN). In particolare, il QSN rappresenta un documento di carattere politico e programmatico di medio periodo nel quale vengono analizzate le principali sfide in termini di sicurezza cibernetica e sono conseguentemente delineate le relative capacità di risposta;
    il successivo Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica definisce le modalità per l'attuazione, nell'ambito degli indirizzi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 del Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico;
    con l'introduzione di un annesso «Piano di Azione» che «raccoglie le iniziative individuate per garantire il necessario innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti vengono individuati otto obiettivi: Revisione del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, Contrazione della catena di comando per la gestione delle crisi cibernetiche, Riduzione della complessità dell'architettura nazionale, mediante soppressione/accorpamento di organi, Progressiva unificazione dei CERT, istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale ICT, fondazione o Fondo di venture capital, istituzione di un Centro nazionale di ricerca e sviluppo in cybersecurity, costituzione di un Centro nazionale di crittografia»;
   considerato inoltre che:
    si evidenzia e sussiste la convergenza, sul medesimo tema, di regolamentazioni europee e nazionali, afferenti la protezione delle Infrastrutture Critiche di cui alla Direttiva UE 114/2008 (e decreto di recepimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2011, a tutt'oggi sostanzialmente incompiuto) quali: la disciplina della Direttiva NIS (e del relativo Decreto di recepimento decreto del Presidente della Repubblica n. 65 del 2018), il regime delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché il complesso regime della tutela della riservatezza dei dati, di cui al Regolamento Europeo (Reg. UE 2016/679 e relativo Decreto Legislativo di attuazione), per passare a specifiche normative di settore, dove particolarmente prolifica è l'attività del legislatore europeo, che guarda al tema della Sicurezza delle Informazioni anche sul versante della protezione della continuità dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere il riferimento a standard di sperimentata validità che definiscano controlli, misure e metriche e che rendano oggettive le attività individuando per il dominio una disciplina organica e una sola autorità di controllo al fine di evitare incertezze nel sistema di gestione del soggetto interessato, salvaguardando la competitività internazionale delle aziende italiane;
   a valutare l'opportunità di realizzare una mappatura delle interdipendenze tra soggetti che rientrano nel Perimetro, al fine di definire, per ciascuno di essi, non solo singolarmente considerati, ma nella loro dimensione relazionale, gli effetti che un evento di attacco alla sicurezza delle informazioni potrebbe arrecare;
   a valutare l'opportunità di valorizzare in modo efficace le organizzazioni di security all'interno degli operatori di servizi essenziali e di quelli rientranti nel «perimetro cibernetico», già riconosciuti nel loro ruolo di interfaccia per la protezione del segreto di Stato, delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva di cui alla legge n. 124 del 2007, nelle previsioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche e nei processi di esercizio dell'istituto del « Golden Power», per rendere tali elementi stabili e professionali interlocutori e presidio dell'effettività del disegno di protezione degli interessi di rango costituzionale sottesi all'architettura di sicurezza;
   a valutare la possibilità di intraprendere una revisione dei modelli di procurement per gli Operatori dei Servizi essenziali al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza e concorrenzialità proprie del sistema dei contratti pubblici di matrice europea e del decreto legislativo n. 50 del 2016, Testo Unico sugli Appalti, con le esigenze di speditezza, efficacia, efficienza proprie del sistema di approvvigionamento di beni e servizi di cybersecurity, individuando meccanismi di acquisizione e che, rispettando gli obblighi di certificazione presso il CVCN, snelliscano l'effettivo approvvigionamento in tempi coerenti con i profili di minaccia;
   a stimolare sinergie con il mondo universitario e della ricerca affinché le università e gli enti di ricerca indirizzino i loro piani di studio e corsi verso gli effettivi fabbisogni del mondo produttivo e agevolare, con misure premiali in termini di riduzione degli oneri fiscali e previdenziali, le imprese che assumono da circuiti specialistici le risorse caratterizzate da alte competenze in materia cibernetica.
9/2100-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Chiazzese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame punta a contrastare efficacemente la pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato per scongiurare il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, o utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici che potrebbero determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    l'articolo 1 del presente decreto definisce la finalità e l'ambito di applicazione del cosiddetto perimetro;
    in particolare il comma 4 del citato articolo 1 dispone che all'elaborazione di tali misure di difesa provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS;
    nell'ambito dell'esame del provvedimento era stato depositato un emendamento finalizzato a rafforzare le misure di difesa con la previsione di istituire un comitato consultivo permanente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati, con funzioni di raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi in uso da parte di questi ultimi e degli standard internazionali;
    secondo la previsione del suddetto emendamento il Comitato avrebbe dovuto fornire parere obbligatorio e non vincolante su tutte le questioni riferite al comma 3, lettera b), dell'articolo 1;
    purtroppo non è stato possibile approfondire nella maniera dovuta le declinazioni operative contenute nella proposta di modifica;
    nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative rimane un vuoto relativo alla mancata previsione di un comitato consultivo in cui rendere formalizzato e trasparente il rapporto anche con gli operatori,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento, in particolare in riferimento all'articolo 1, a valutare la possibilità di rendere effettiva la consultazione degli operatori, anche attraverso il ricorso a un apposito tavolo di incontro, al fine di assicurare piena trasparenza e per ottimizzare gli obiettivi della legge stessa.
9/2100-A/16Bruno Bossio, Gariglio, Ceccanti, Pizzetti, Pollastrini, Andrea Romano, Raciti, Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    data l'estrema rilevanza del tema della cybersicurezza nello spazio politico globale;
    considerato che la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    dati i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1500 attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno visto un aumento del 150 per cento;
    considerata la crescita della numerosità di attacchi specificamente mirati verso il settore della PA, sempre più attraente da parte di individui o gruppi organizzati di carattere criminale o con finalità politiche, con furti di dati, da semplici credenziali di posta a elementi più sensibili, come account bancari o documenti;
    valutate come positive le esperienze internazionali di riferimento in merito alla governance istituzionale della cybersicurezza,

impegna il Governo

a formare un'Unità di Crisi permanente presso la Presidenza del Consiglio, composta da tecnici provenienti dal settore privato e pubblico che operino nell'interesse del Paese, incaricata di fare formazione e sensibilizzazione all'interno dello Stato in assoluta sinergia con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed i reparti di Polizia Postale e delle comunicazioni incaricati nell'attività di contrasto e repressione del fenomeno, e a individuare le coperture per finanziare un parco tecnologico che possa incentivare la crescita di startup ad alto contenuto di innovazione, al fine di garantire la sovranità digitale nazionale.
9/2100-A/17Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    data l'estrema rilevanza del tema della cybersicurezza nello spazio politico globale;
    considerato che la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    dati i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1500 attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno visto un aumento del 150 per cento;
    considerata la crescita della numerosità di attacchi specificamente mirati verso il settore della PA, sempre più attraente da parte di individui o gruppi organizzati di carattere criminale o con finalità politiche, con furti di dati, da semplici credenziali di posta a elementi più sensibili, come account bancari o documenti;
    valutate come positive le esperienze internazionali di riferimento in merito alla governance istituzionale della cybersicurezza,

impegna il Governo

ad incentivare le iniziative volte alla formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza cibernetica all'interno dello Stato in assoluta sinergia con le amministrazioni competenti.
9/2100-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (A.C. 2100 A),
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti a garantire la sicurezza cibernetica nazionale;
    l'infrastruttura di rete internet in Italia è oggi in mano a due grandi concorrenti, da una parte TIM (alleata con Fastweb) e dall'altra Open Fiber (società partecipata al 50 per cento da Enel e al 50 per cento da Cassa depositi e prestiti e quindi indirettamente controllata dallo Stato – alleata con gli operatori telefonici concorrenti di TIM);
    TIM sta vivendo negli ultimi anni un terremoto societario, dopo la scalata dei francesi di Vivendi si è ritagliato un ruolo da protagonista il fondo americano Elliot che (grazie all'altro grande azionista, Cassa depositi e prestiti) è riuscito a prendere il controllo dell'azienda;
    ormai da anni è sul tavolo della politica e dell'economia nazionale la possibilità di una fusione delle reti TIM e Open Fiber. Cassa depositi e prestiti, proprio in questa prospettiva ha annunciato di voler crescere ancora nel capitale sociale di TIM;
    pur mediata da una società di diritto privato quale Cassa depositi e prestiti, il controllo pubblico della rete internet italiana sembra una prospettiva realizzabile nel medio periodo;
    la rete controllata da Open Fiber è già oggi di proprietà pubblica – a prescindere dall'assetto societario dell'azienda – perché il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, approvato nel 2015, per gli interventi nelle «aree bianche» (a fallimento di mercato), prevede un intervento diretto, cioè non più con contributi a fondo perduto ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica, di proprietà di Stato e regioni, che coprirà 7.300 comuni in tutto il territorio nazionale;
    oltre agli interventi nelle «aree bianche», da realizzare nell'arco temporale 2016- 2020, il piano BUL prevede l'intervento dello Stato anche nelle aree «grigie» utilizzando ulteriori risorse individuate dalla Delibera CIPE e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dal Piano BUL quali il credito d'imposta, il fondo di garanzia e i voucher alla domanda. La fase due del piano sarà programmata e realizzata solo dopo il via libera della Commissione europea che per ora ha espresso un parere preliminare favorevole;
    i lotti 1, 2 e 3 del bando «aree bianche» sono stati tutti appaltati da Infratel (società in house del Ministero dello sviluppo economico) a Open Fiber che dovrebbe concludere i lavori nel giro di qualche anno;
    la distinzione tra aree bianche, grigie e nere è fatta in base a degli orientamenti della Commissione europea, le aree bianche sono quelle che non sarebbero mai coperte da banda larga con investimenti privati, le aree grigie devono essere sottoposte ad una valutazione accurata, le aree nere sono già coperte dai servizi di banda larga (qui l'intervento pubblico è tassativamente escluso);
    sembra strategico per il Paese che il controllo delle reti di diffusione del segnale internet possa essere direttamente o indirettamente detenuto dallo Stato anche per prevenire il rischio di ingerenze da parte di Paesi extra-europei;
    rientra quindi nel perimetro della sicurezza cibernetica favorire l'integrazione delle reti internet esistenti sotto il controllo di un ente terzo partecipato dallo Stato,

impegna il Governo

a favorire l'integrazione delle reti internet di TIM e Open Fiber sotto il controllo pubblico.
9/2100-A/18Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    stanno aumentando in Italia le frodi informatiche come truffa e spionaggio industriale a danno del mondo delle imprese;
    è provato che l'82 per cento dei casi accertati di frodi informatiche colpisce le nostre aziende anche per l'impreparazione del tessuto produttivo e l'inadeguatezza dell'impianto legislativo di protezione,

impegna il Governo:

   a promuovere una indagine volta ad individuare esattamente il fenomeno, sempre più frequente, delle frodi informatiche come truffa e spionaggio industriale che stanno colpendo il mondo dell'impresa italiana;
   a promuovere iniziative volte al coinvolgimento delle associazioni di categoria più rappresentative in ordine alla citata minaccia, al fine di individuare adeguate politiche di «formazione» di lavoratori, quadri e dirigenti indispensabile per contrastare fenomeni come phishing che hanno interessato ben il 57 per cento delle PMI globali solo nel 2018.
9/2100-A/19Butti, Foti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del provvedimento in esame, istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale;
    in particolare, il comma 1 fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ma anche necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
    in questo provvedimento le piccole e medie imprese vengono penalizzate rispetto allo spionaggio industriale,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di approfondire con le associazioni di categoria la problematica inerente alla sicurezza dei dati e delle informazioni sensibili, utili al circuito economico nazionale delle nostre imprese anche per difenderle dallo spionaggio industriale;
   ad istituire un protocollo con le associazioni che possa consentire il perseguimento della difesa delle nostre imprese dallo spionaggio industriale.
9/2100-A/20Acquaroli, Zucconi, Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni urgenti approvate prevedono la possibilità per il Governo di esercitare i poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica,

impegna il Governo

ad esercitare il potere di veto su ogni contratto o accordo soggetto agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 che sia siglato da imprese aventi sede legale o che siano controllate da altre imprese in Nazioni in cui vigono dittature, regimi autoritari o inserite nella lista nera dei paradisi fiscali stilata dall'OCSE, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
9/2100-A/21Delmastro Delle Vedove, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia è ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    ciononostante, molti sono i punti deboli dell'attuale disegno di legge; fra tutti, il tempo di attuazione di quanto previsto nel suo corpo normativo: entro sei mesi, infatti, verranno individuati i soggetti, pubblici e privati, da inserire all'interno del perimetro cibernetico nazionale; in questi sei mesi, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica e l'Agenzia per l'Italia Digitale lavoreranno per definire quali criteri impiegare per fornire ai soggetti già individuati un elenco di requisiti da rispettare e aggiornare con cadenza annuale, pena l'applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie; dopodiché, entro dodici mesi, verranno rese note le procedure tramite le quali i soggetti individuati nel Perimetro Cibernetico dovranno comunicare al Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica eventuali incidenti informatici di cui essi siano rimasti vittima;
    ancora, entro un anno, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia per l'Italia Digitale, assieme al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al DIS – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, previo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, valuteranno e definiranno tutte le misure di sicurezza da adottare relative a gestione del rischio, protezione dei dati e integrità dei sistemi informatici. Il tutto, infine, andrà «convalidato» di volta in volta con appositi decreti proposti sempre dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica;
    tale percorso, lungo e tortuoso, così come brevemente delineato, andrà poi integrato con il necessario svecchiamento dell'intero apparato burocratico nazionale, a cui andrà chiesto un radicale cambio di rotta, e con l'adozione delle nuove reti 5G, già oggetto di confusi dibattiti e polemiche spesso interminabili;
    il rischio è quello di trovarsi fra due anni pronti all'operatività, ma in un mondo che, nel frattempo, è già mutato innumerevoli volte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal Parlamento, al fine di prevedere un dimezzamento dei tempi di attuazione del provvedimento, che rischia altrimenti di trasformarsi da prima pietra fondativa della nuova infrastruttura di sicurezza cibernetica italiana a una riforma arrivata troppo tardi.
9/2100-A/22Varchi, Maschio, Silvestroni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia e ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    ciononostante, molti sono i punti deboli dell'attuale disegno di legge; fra tutti, la scarsa dotazione economica per l'allestimento del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale;
    nella Relazione illustrativa del provvedimento, si legge che «è autorizzata la spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 0,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
    per quanto riguarda il comparto pubblico, eventuali adeguamenti informatici, ed è evidente che vi sia necessità di adeguamenti informatici, saranno «effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
    il Regno Unito, nel 2015, stanziò quasi due miliardi di sterline in cinque anni per la cyber-security nazionale, arrivando alla creazione di un National Cyber Security Centre che operasse per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica del sistema-Paese in materia di infrastrutture critiche,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, le risorse adeguate e sufficienti a realizzare un reale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-A/23Maschio, Varchi, Silvestroni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia e ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    nella Relazione illustrativa del provvedimento, si legge che «è autorizzata la spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 0,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
    per quanto riguarda il comparto pubblico, eventuali adeguamenti informatici, ed è evidente che vi sia necessità di adeguamenti informatici, saranno «effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
    il Regno Unito, nel 2015, stanziò quasi due miliardi di sterline in cinque anni per la cyber-security nazionale, arrivando alla creazione di un National Cyber Security Centre che operasse per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica del sistema-Paese in materia di infrastrutture critiche,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, le risorse adeguate e sufficienti a realizzare un reale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi, Silvestroni, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici dulie amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, come da decreto in fase di conversione, rappresenta senz'altro un passo in avanti importantissimo verso la cristallizzazione di un approccio integrato alla sicurezza cibernetica;
    l'Italia nel contesto europeo rappresenta una eccellenza sotto tutti, i punti di vista. Nei settori strategici legati all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla sicurezza nazionale di cui quella cyber è certamente emergente;
    occorre una visione strategica, che deve necessariamente puntare su livelli di formazione avanzati valorizzando le eccellenze emergenti tra le generazioni di giovani impegnate in studi scientifici interdisciplinari, con particolare riferimento alle scienze dell'informazione e cyber-security;
    da questo punto di vista il cosiddetto «Piano Nazionale Scuola Digitale», nato proprio per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana e del suo sistema educativo nell'era digitale, non sembra idoneo a coprire le reali esigenze di sviluppo dell'Italia e della domanda di specialisti cyber da parte delle imprese nazionali ed europee;
    l'Italia risente in misura notevole di una carenza di fattori digitali abilitanti quali connettività, infrastrutture e competenze – di studenti e di insegnanti – anche nel confronto con gli altri paesi europei e sussistono ancora differenze legate al fattore geografico;
    l'educazione digitale e la digitalizzazione dell'istruzione è un processo complesso che deve coniugare molteplici dimensioni e coinvolgere diverse comunità: quella dei docenti, degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni, per citarne alcune,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stanziare, anche in occasione della prossima legge di Bilancio, le risorse necessarie per un potenziamento del suddetto Piano Nazionale Scuola Digitale.
9/2100-A/24Lucaselli, Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    molto spesso siamo erroneamente portati a pensare che un attacco informatico, per il suo essere immateriale, sia nascosto tra qualche «nuvola» sospesa, ma, in realtà, produce effetti devastanti su reti elettriche, reti di trasporto, reti di gas, sistemi idrici, tutti collegati da un sistema di dati (il cosiddetto «internet delle cose») e di trasmissioni web che però rispondono a precise reti fisiche;
    in particolare, nella maggior parte dei Paesi in tutto il mondo, i settori energetici ed elettrici rappresentano le principali infrastrutture a rischio attacchi cibernetici e non è difficile immaginarne il motivo, considerando che nelle più grandi economie industriali quasi tutti gli aspetti economici dipendono direttamente da un approvvigionamento energetico costante, come l'acqua o l'elettricità;
    si chiamano, appunto, «infrastrutture critiche» e includono il sistema di distribuzione dell'energia, gli acquedotti, gli oleodotti, i gasdotti, i trasporti, dalle ferrovie agli aeroporti, fino alle metropolitane, e anche i servizi finanziari, come le banche. Tutti sistemi indispensabili per il funzionamento della nostra società;
    ad oggi non esistono statistiche attendibili su tali episodi e la ragione è che esiste una soglia al di sotto della quale un incidente non viene riportato: se non causa un'interruzione del servizio, l'episodio non viene registrato;
    la gestione e la protezione delle infrastrutture critiche è una questione di sicurezza nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a implementare e adeguare i controlli di sicurezza delle infrastrutture critiche presenti sul nostro territorio.
9/2100-A/25Ferro, Silvestroni, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è una forte attenzione dei legislatore italiano ed europeo sui temi della sicurezza cibernetica;
    la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1.500 attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno visto un aumento del 150 per cento;
    valutati come importanti e significativi i rilievi degli analisti sui vuoti normativi nell'ordinamento italiano sul tema della sicurezza cibernetica, in particolare del professor Maurizio Mensi a mezzo stampa,

impegna il Governo

a recepire con urgenza, al fine di garantire la sovranità digitale nazionale, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 1972/2018, contenente una serie di misure per calibrare i poteri delle autorità competenti alle sfide per la sicurezza.
9/2100-A/26Prisco, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento di Huawei Italia nella black list da parte del Dipartimento del Commercio americano negli scorsi mesi ha imposto al legislatore una riflessione chiara e netta sul mosaico delle leggi e delle disposizioni che regolano la nostra sicurezza nazionale;
    le compagnie di telecomunicazioni cinesi più importanti, ovvero Huawei e ZTE, la seconda di proprietà statale, secondo quanto contenuto dell'articolo 7 della legge cinese sull’intelligence emanata nel 2007, hanno l'obbligo di fornire ai servizi segreti di Pechino qualsiasi informazione ottenuta nell'esercizio del proprio lavoro all'estero;
    nell'annuale Relazione al Parlamento, i servizi di sicurezza italiani evidenziano i rischi degli atteggiamenti predatori di alcune potenze straniere con intenzioni ostili;
    secondo uno studio pubblicato nel 2017 dal Mercator Institute for China Studies di Berlino e dal gruppo di consulenza Rhodium Group, tra il 2000 e il 2016, l'Italia è stata al terzo posto, tra i Paesi dell'Unione europea, come meta degli investimenti cinesi, a quota 12,8 miliardi di euro;
    la presenza della Repubblica Popolare Cinese in Italia si sviluppa anche su settori strategici della Nazione,

impegna il Governo

a monitorare per i fini di cui al presente decreto-legge le attività delle imprese di cui in premessa appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese in Italia.
9/2100-A/27Frassinetti, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    Euromedia Research certifica che un'azienda su due ha subito un attacco. Il 44 per cento delle aziende dichiara di aver rilevato uno o più attacchi informatici subendo una perdita economica giudicata considerevole nella maggior parte dei casi;
    l'odierna trasformazione imprenditoriale dell'IT, che espande la superficie di attacco dell'azienda, rende ancora più complessa la sfida della sicurezza;
    entro il 2020, le applicazioni cloud pubbliche rappresenteranno oltre i due terzi della spesa aziendale media;
    le operazioni basate su cloud aumentano del 40 per cento il traffico Internet aziendale e le potenziali minacce in entrata e in uscita;
    al giorno d'oggi, i dispositivi non Windows supportati dal 96 per cento delle aziende solitamente non sono stati ben protetti,

impegna il Governo

a prevedere un innalzamento della sicurezza nelle reti della Pubblica Amministrazione basato su soluzioni cloud-driven.
9/2100-A/28Lollobrigida, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015, il Professor Roberto Baldoni, nel Libro Bianco sulla cyber-security, scriveva quanto segue: «Le figure professionali legate alla sicurezza hanno un mercato mondiale e spesso in Italia ci troviamo a competere con realtà che, oltre confine, offrono condizioni salariali di gran lunga migliori. Il numero di figure professionali legate alla cyber-security prodotte dalle nostre università è ancora troppo basso, a causa anche dei pochi docenti presenti in Italia su questo settore specifico, È questa una delle cause che, di fatto, impedisce l'attivazione di nuovi corsi di laurea triennale e magistrale in molte università italiane: corsi di laurea che in questo momento si contano purtroppo sulla punta delle dita. A causa del combinato disposto di una fuga dall'Italia per cogliere opportunità salariali importanti e di una scarsa creazione di figure professionali adeguate rispetto al bisogno, è necessario e urgente mettere a punto delle strategie di brain retention che rendano più attraente lavorare su tematiche di sicurezza informatica nel nostro Paese»;
    la presenza solo in poche Università di corsi di laurea magistrale in cyber-security, come l'università di Tor Vergata, La Sapienza, Cagliari e il Politecnico di Milano,

impegna il Governo

a elaborare, di concerto fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e il ministero dello sviluppo economico, una strategia nazionale di formazione di figure professionali nel campo della sicurezza cibernetica.
9/2100-A/29Foti, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015, il Professor Roberto Baldoni, nel Libro Bianco sulla cyber-security, scriveva quanto segue: «Le figure professionali legate alla sicurezza hanno un mercato mondiale e spesso in Italia ci troviamo a competere con realtà che, oltre confine, offrono condizioni salariali di gran lunga migliori. Il numero di figure professionali legate alla cyber-security prodotte dalle nostre università è ancora troppo basso, a causa anche dei pochi docenti presenti in Italia su questo settore specifico, È questa una delle cause che, di fatto, impedisce l'attivazione di nuovi corsi di laurea triennale e magistrale in molte università italiane: corsi di laurea che in questo momento si contano purtroppo sulla punta delle dita. A causa del combinato disposto di una fuga dall'Italia per cogliere opportunità salariali importanti e di una scarsa creazione di figure professionali adeguate rispetto al bisogno, è necessario e urgente mettere a punto delle strategie di brain retention che rendano più attraente lavorare su tematiche di sicurezza informatica nel nostro Paese»;
    la presenza solo in poche Università di corsi di laurea magistrale in cyber-security, come l'università di Tor Vergata, La Sapienza, Cagliari e il Politecnico di Milano,

impegna il Governo

a elaborare, di concerto con le amministrazioni competenti in materia di sicurezza cibernetica, una strategia nazionale di formazione di figure professionali nel campo della sicurezza cibernetica.
9/2100-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere daranno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a consentire la riduzione dei processi decisionali per contrastare le attività di disinformazione e controinformazione di carattere informatico in grado di minare la credibilità e l'onorabilità della Repubblica Italiana.
9/2100-A/30Rotelli, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a adottare misure normative idonee a incrementare la sicurezza e la resilienza dei sistemi di controllo industriale (industrial control system – ICS).
9/2100-A/31Caiata, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi urgenti in grado di sviluppare e testare sul campo le nuove tecnologie, e raccordarle con le più avanzate tecniche classiche di sicurezza e protezione dei dati.
9/2100-A/32Bignami, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a confermare l'azione volta a sviluppare e testare sul campo le nuove tecnologie, e raccordarle con le più avanzate tecniche classiche di sicurezza e protezione dei dati.
9/2100-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di un eco-sistema Cyber nazionale che, con il contributo anche, di soggetti e attori diversi, supporti la realizzazione della politica nazionale cyber.
9/2100-A/33Bellucci, Silvestroni, Foti, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a rafforzare l'eco-sistema Cyber nazionale che, con il contributo anche, di soggetti e attori diversi, supporti la realizzazione della politica nazionale cyber.
9/2100-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Silvestroni, Foti, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure normative atte a potenziare le capacità scientifiche e tecnologiche nel settore cibernetico Nazionale al fine di limitare, se non eliminare, la dipendenza da Paesi e aziende straniere in un campo così strategico.
9/2100-A/34Galantino, Deidda, Acquaroli, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione dei CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a adottare misure normative idonee a garantire che i software e gli hardware siano progettati, costruiti, collaudati, usati e mantenuti tenendo conto dei possibili attacchi Cyber e delle loro conseguenze.
9/2100-A/35Luca De Carlo, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi che regolino l'utilizzo di robot e dispositivi autonomi.
9/2100-A/36Donzelli, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare un piano straordinario per affrontare la carenza di competenze nel settore cibernetico, sia attraverso un rafforzamento della capacità formativa e di ricerca delle università italiane sia tramite lo sviluppo di politiche di contrasto all'immigrazione intellettuale forzata.
9/2100-A/37Silvestroni, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare un piano straordinario per affrontare la carenza di competenze nel settore cibernetico, sia attraverso un rafforzamento della capacità formativa e di ricerca delle università italiane sia tramite lo sviluppo di politiche di contrasto all'emigrazione intellettuale forzata.
9/2100-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure normative idonee ad aumentare la resilienza dei sistemi informatici anche attraverso soluzioni mirate di security by Design.
9/2100-A/38Gemmato, Silvestroni, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, è una base militare delle forze armate italiane costituita nel 1956 nel comune di Perdasdefogu;
    fin dalla sua inaugurazione ha svolto un ruolo rilevante nell'attività di ricerca in campi, all'epoca, per lo più inesplorati: infatti, inizialmente, il poligono, dipendente dai reparto studi e munizioni dell'Aeronautica Militare, era guidato da Luigi Broglio, padre dell'astronautica italiana;
    il poligono in questione ha, quindi, dimostrato, nel tempo, l'attitudine ad essere centro di ricerca sperimentale non solo nel campo militare: prova ne sia che grazie agli esperimenti eseguiti in loco l'Italia si accreditò tra i paesi impegnati nelle attività aerospaziali;
    in particolare, la vocazione sperimentale e di ricerca di tale struttura venne confermata nel 1962 quando l'ESRO decise di effettuare una prima serie di otto lanci nell'ambito di un programma scientifico per lo studio dell'alta atmosfera e della ionosfera e, successivamente, nel 1985 con la costruzione ad opera della Società Avio di una struttura verticale per la verifica di funzionamento dei motori dei lanciatori europei Ariane 3 e Ariane 4 e poi per i test di quelli della famiglia Zefiro;
    allo stato, il Poligono ha mantenuto anche tale vocazione, operando sia nel settore della sperimentazione a terra ed in volo di sistemi d'arma complessi, che in quello dell'addestramento all'impiego di ogni tipologia di armamento per l'uso aereo, navale e terrestre;
    oggi si assiste al progressivo abbandono dell'ordinario concetto di guerra, in favore di attacchi informatici, portati avanti sia dagli Stati che da soggetti privati, al punto che si rende necessario per il nostro paese l'investimento in sistemi di difesa utili a prevenire tali attacchi;
    il Poligono in questione possa rappresentare la sede ideale per la ricerca nel campo in questione,

impegna il Governo

ad avviare e/o potenziare i programmi di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza informatica, individuando quale sede privilegiata il Poligono Interforze di Salto di Quirra.
9/2100-A/39Deidda, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è il frutto di recenti riflessioni sull'evoluzione della minaccia cyber e sull'assetto normativo nazionale ed internazionale in un contesto sempre più tecnologico;
    a fronte della complessità e dell'intensità degli strumenti di attacco cibernetico emerge la necessità di definire un piano strategico di contrasto che introduce altresì il costante monitoraggio della minaccia cyber, l'adeguamento tecnologico degli strumenti di risposta, la formazione del personale in tale settore al fine di ridurre al massimo quella vulnerabilità tipica del cyber-space che costituiscono il punto debole del sistema digitale nel suo complesso;
    l'articolo 2 del provvedimento autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), prevedendo che il Ministero, fino al completamento delle procedure di assunzione, possa avvalersi, a tale scopo, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad individuare, nei decreti attuativi di prossima emanazione, ogni iniziativa di propria competenza al fine di incrementare nel tempo le risorse da destinare alla formazione del personale non dirigenziale impegnato operativamente nel piano di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-A/40Mantovani.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame detta norme che definiscono il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e del servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato;
    vengono delineati per la realizzazione di dette finalità un sistema di organi, procedure e misure, che consentono una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in conformità alle più elevate e aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche;
    l'Italia è all'avanguardia nel contesto Europeo in diversi settori. Nei settori strategici legati all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla sicurezza nazionale di cui quella cyber è emergente, occorre una «visione strategico-attuativa di un sistema paese moderno» che deve necessariamente puntare su livelli di formazione avanzati valorizzando le eccellenze emergenti;
    sarebbe necessario investire maggiormente in risorse e formazione scientifica specializzata, puntando sulle nuove capacità generazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere piani di studio e di ricerca all'interno delle Università e degli enti ricerca, ponendo particolare attenzione agli studi scientifici interdisciplinari con riferimento alle scienze dell'informazione e cyber-security.
9/2100-A/41Trancassini, Silvestroni, Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    la complessità dei temi correlati alla sicurezza cibernetica e all'urgenza di garantire un'adeguata tutela dei dati personali dei cittadini comportano l'urgenza di individuare sempre più efficaci e strutturate iniziative di natura informativa tese alla formazione e sensibilizzazione dei cittadini verso il contesto in oggetto, al fine di strutturare adeguati sistemi di tutela della privacy segnatamente per i profili più deboli sotto il profilo informatico-digitale;
    il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso momenti di approfondimento e di conoscenza per gli studenti, rappresenterebbe una prospettiva attuativa prioritaria,

impegna il Governo

a consentire la definizione di iniziative tese alle divulgazione delle informazioni e alla sensibilizzazione circa i temi della sicurezza cibernetica tra i cittadini partendo dal coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
9/2100-A/42Osnato, Silvestroni, Mollicone, Butti.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    il testo prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
    il Codice dell'amministrazione digitale ha introdotto lo strumento delle Linee Guida per adottare le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione di quanto stabilito nel Codice stesso, da adottare «previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni», sentiti i pareri istituzionali;
    in data 17 ottobre 2019 l'AgID ha pubblicato le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, al fine della consultazione pubblica,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta alla rapida attuazione e all'implementazione degli indirizzi in materia di digitale, al fine di tutelare la sicurezza cibernetica.
9/2100-A/43Ciaburro, Foti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    il testo prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
    il Codice dell'amministrazione digitale ha introdotto lo strumento delle Linee Guida per adottare le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione di quanto stabilito nel Codice stesso, da adottare «previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni», sentiti i pareri istituzionali;
    in data 17 ottobre 2019 l'AgID ha pubblicato le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, al fine della consultazione pubblica,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta alla rapida attuazione e all'implementazione degli indirizzi in materia di digitale, anche al fine di tutelare la sicurezza cibernetica.
9/2100-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Foti, Silvestroni.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E NELLE ACQUE INTERNE E PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE («LEGGE SALVAMARE») (A.C. 1939-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MURONI E FORNARO; RIZZETTO E MANTOVANI (A.C. 907-1276)

A.C. 1939-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4.0203 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.0201 (Nuova formulazione) della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4.0201 (Nuova formulazione) della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 4.0202 della Commissione.

A.C. 1939-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4.0201.

  Al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4.0201 (Nuova formulazione) della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 4. 0201. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

  1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.
  2. Gli «accumuli antropici», costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo.
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (ISPRA-SNPA) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. 0201.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante, trascinate dai fiumi o spiaggiate dalle mareggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di tali biomasse vegetali.
4. 0100. Andreuzza, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Gagliardi, Pettarin, Bagnasco, Bubisutti, Di Muro, Lazzarini, Spena, Guidesi, Rixi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante depositate naturalmente sulle sponde dei laghi o spiaggiate dalle lagheggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo.
4. 0101. Formentini, Valbusa, Bordonali, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Di Muro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino) – 1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016 o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale su apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
4. 0202. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Misure per la rimozione dei rifiuti galleggianti in mare) – 1. Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie»;
   b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie,».
4. 0203. La Commissione.

A.C. 1939-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    i rifiuti che galleggiano in mare, nei laghi e nei fiumi e quelli che arrivano sulle spiagge rappresentano un problema globale che colpisce tutte le acque superficiali del pianeta e si stima che ogni anno vengano prodotte ben oltre 300 milioni di tonnellate di plastiche;
    di queste almeno 8 milioni, sotto forma di rifiuti, finiscono nei mari di tutto il mondo, causando gravi danni all'ecosistema, con riflessi importanti sull'economia, soprattutto quella legata al turismo, ma anche sulla stessa salute pubblica;
    nel nostro Paese la situazione non è differente, nelle reti dei pescatori non è raro che si trovino più scarti che pesci. In Italia più del 70 per cento dei rifiuti marini si sono depositati sui fondali e il 77 per cento è plastica. Il mare di Sicilia, con 786 oggetti rinvenuti e un peso complessivo superiore ai 670 kg, conferma la sua collocazione tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla Sardegna con 403 oggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di 86,55 kg. (ISPRA/SNPA);
    in media servono circa due chili di petrolio per ottenere un chilo di plastica Pet per soddisfare il fabbisogno annuale di sei miliardi di bottiglie da un litro e mezzo si stima che occorrano più di 450 mila tonnellate di petrolio e che vengano emesse oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2;
    di tutta la plastica prodotta dagli anni 50 del secolo scorso (circa 8 miliardi di tonnellate) solo il 9 per cento, si stima, sia stato effettivamente riciclato;
    per questo l'Unione europea ha approvato un programma per ridurre la plastica in circolazione, innanzitutto limitando quella usa e getta, vietandone molti articoli dal 2021 e fissando l'obiettivo di raccolta del 90 per cento delle bottiglie di plastica al 2025;
    nel nostro Paese esiste la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato (RPET) anche nella produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti ma con una grave limitazione: le bottiglie in questione devono contenere obbligatoriamente almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine (articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale 21/3/1973 del Ministero della salute), con il risultato che la produzione di bottiglie in plastica si limita ad utilizzare solo al 50 per cento il polietilentereftalato vergine;
    tale limitazione non ha alcuna motivazione sanitaria tanto che la stessa legge specifica che non vale per bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell'Unione europea, ma appare piuttosto come un ostacolo nell'azione contro la plastica usa e getta, ed è una dannosa limitazione all'utilizzo della plastica riciclata e un freno alla filiera del riciclo con un danno non solo ambientale ma anche economico per le numerose aziende dell'economia circolare che operano in questo campo,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile una modifica normativa alla norma vigente con la quale si elimina il limite minimo del 50 per cento di plastica (polietilentereftalato PET) vergine nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti consentendo quindi che gli stessi vengano realizzati anche esclusivamente con plastica (polietilentereftalato RPET) riciclata come avviene in altri Paesi dell'Unione europea.
9/1939-A/1Rostan, Occhionero, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, cosiddetto «Salvamare», ha l'obiettivo di favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente raccolti in mare o in acque interne, mediante le reti durante le operazioni di pesca o con qualunque altro mezzo, nonché dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e nelle acque interne;
    il provvedimento quindi interviene su un tema drammaticamente importante. Ormai circa il 50 per cento del pescato è rappresentato da rifiuti;
    complessivamente ogni anno nel mondo circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, di queste il 7 per cento nel Mediterraneo. La densità media delle microplastiche, ossia le particelle più piccole, rinvenute nel nostro mare è compresa tra 93 mila e 204 mila micro particelle per Kmq;
    a risentire dell'inquinamento non è solo l'ambiente: anche la pesca e la salute dell'uomo sono gravemente messe a rischio. I dati ci dicono che sono 134 le specie selvatiche nel Mediterraneo che hanno ingerito plastica: tra queste, 60 sono specie di pesci che o muoiono per aver inghiottito i rifiuti o finiscono nella catena alimentare, arrivando anche sulla nostra tavola;
    questi dati riguardanti il Mediterraneo sono ancora più allarmanti se consideriamo che si tratta di un mare praticamente chiuso che bagna le coste meridionali del nostro Continente, le coste settentrionali dell'Africa e quelle occidentali dell'Asia;
    questo impone quindi una strategia globale che non può evidentemente essere solo italiana, ma deve coinvolgere tutti i Paesi che si affacciano sul nostro mare,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative utili al fine di coinvolgere gli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per sottoscrivere un impegno comune per il contrasto all'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono in mare di rifiuti, con particolare riguardo a quelli in plastica.
9/1939-A/2Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Casino, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene su un tema assolutamente importante, quale quello dei rifiuti dispersi in mare, che è sempre più di attualità e fortunatamente all'attenzione della comunità internazionale per i pesanti impatti ambientali;
    vengono distinti i rifiuti accidentalmente pescati, che sono quelli raccolti involontariamente in mare o nelle acque interne dalle reti durante le operazioni di pesca nonché quelli raccolti occasionalmente in acqua con qualunque mezzo, dai rifiuti volontariamente raccolti nel corso delle campagne e delle operazioni di pulizia del mare o delle acque interne;
    riguardo ai rifiuti accidentalmente pescati, si prevedono specifici adempimenti a carico dei pescatori e dei comandanti delle navi per il conferimento di questi rifiuti all'impianto portuale di raccolta, o in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi;
    i pescatori avranno quindi un ruolo decisivo nel portare e conferire a terra i rifiuti che recuperano in mare. Di fatto un vero e proprio servizio civile a favore della comunità;
    il recente Rapporto Ispra sulla situazione dei rifiuti dispersi in mare, oltre a riportare dati preoccupanti sulla quantità enorme di questi rifiuti, sottolinea come sia stata fondamentale la collaborazione dei pescatori, nel monitoraggio dei fondali marini condotta in Adriatico dal 2013 al 2019. Sono state rinvenute nelle reti di 224 pescherecci coinvolti in due progetti di ricerca europei, Defishgear e Mlrepair, ben 194 tonnellate di rifiuti incastrati;
    a fronte delle nuove responsabilità e obblighi in capo ai pescatori, il provvedimento nulla prevede a loro favore se non il rilascio agli imprenditori ittici «virtuosi», di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto, dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme al fine di non penalizzare i pescatori già oggetto di nuove responsabilità e obblighi, anche prevedendo la possibilità di benefici fiscali e misure di favore in ragione del loro impegno per l'ambiente e la collettività.
9/1939-A/3Spena, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Casino, Mazzetti, Labriola, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene su un tema assolutamente importante, quale quello dei rifiuti dispersi in mare, che è sempre più di attualità e fortunatamente all'attenzione della comunità internazionale per i pesanti impatti ambientali;
    vengono distinti i rifiuti accidentalmente pescati, che sono quelli raccolti involontariamente in mare o nelle acque interne dalle reti durante le operazioni di pesca nonché quelli raccolti occasionalmente in acqua con qualunque mezzo, dai rifiuti volontariamente raccolti nel corso delle campagne e delle operazioni di pulizia del mare o delle acque interne;
    riguardo ai rifiuti accidentalmente pescati, si prevedono specifici adempimenti a carico dei pescatori e dei comandanti delle navi per il conferimento di questi rifiuti all'impianto portuale di raccolta, o in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi;
    i pescatori avranno quindi un ruolo decisivo nel portare e conferire a terra i rifiuti che recuperano in mare. Di fatto un vero e proprio servizio civile a favore della comunità;
    il recente Rapporto Ispra sulla situazione dei rifiuti dispersi in mare, oltre a riportare dati preoccupanti sulla quantità enorme di questi rifiuti, sottolinea come sia stata fondamentale la collaborazione dei pescatori, nel monitoraggio dei fondali marini condotta in Adriatico dal 2013 al 2019. Sono state rinvenute nelle reti di 224 pescherecci coinvolti in due progetti di ricerca europei, Defishgear e Mlrepair, ben 194 tonnellate di rifiuti incastrati;
    a fronte delle nuove responsabilità e obblighi in capo ai pescatori, il provvedimento nulla prevede a loro favore se non il rilascio agli imprenditori ittici «virtuosi», di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto, dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme anche prevedendo la possibilità di benefici fiscali e misure di favore in ragione dell'impegno dei pescatori per l'ambiente e la collettività.
9/1939-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Casino, Mazzetti, Labriola, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, introduce disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;
    l'obiettivo, quindi, è di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino favorendo il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché incentivando campagne volontarie di pulizia del mare per sensibilizzare la collettività alla diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    l'Italia è bagnata per due terzi dal mare ed è caratterizzata da litorali e spiagge di rara bellezza che molto spesso sono contaminati da rifiuti delle mareggiate ma anche, purtroppo, dalla poca civiltà di alcuni cittadini;
   considerato che il provvedimento in discussione intende incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e delle acque interne, è opportuno incentivare anche la pulizia delle spiagge e delle coste, necessaria per contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e non;
   considerato che le spiagge fanno parte integrante del territorio comunale e che i comuni sono tenuti a garantire per tutto l'anno la vigilanza, la pulizia dei lidi e devono far rispettare le norme sulla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere incentivazioni ai comuni virtuosi, soprattutto quelli costieri, che praticano una effettiva politica ambientale di ripulitura delle loro coste dai rifiuti e dalla plastica in particolare, e che adottano sistemi di coinvolgimento della collettività per la pulizia delle spiagge, e sanzioni per gli enti locali inadempienti.
9/1939-A/4Minardo, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    i rifiuti sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio crescente per la biodiversità, per l'ambiente, per l'economia e per la salute;
    quando vengono ripescati dal mare li definiamo rifiuti «marini», ma in gran parte arrivano da terra, da discariche abusive e da pratiche di smaltimento scorrette;
    l'enorme quantità di rifiuti che troviamo in mare è il portato delle nostre attività ricreative, turistiche e della pesca professionale;
    la stragrande maggioranza dei rifiuti trovati in spiaggia e sui fondali è, come ben sappiamo, in plastica, ma non solo;
    nelle istantanee che ci raccontano il livello di degrado dei nostri paesaggi c’è sempre una vecchia gomma abbandonata;
    è una consolidata abitudine quella di utilizzare vecchi copertoni d'auto – inutili ormai per essere impiegati per il ruolo per il quale sono stati realizzati – come «parabordi» sia per le imbarcazioni che per i moli;
    terminato anche questa «professione» di ripiego, le gomme vengono smaltite nel peggiore dei modi, quasi sempre gettate in mare. La conseguenza è facilmente immaginabile e vede tonnellate di pneumatici finire ogni anno sui fondali dei mari italiani, con un gravissimo danno per l'ecosistema marino;
    la sesta edizione del progetto «Pfu Zero, pneumatici fuori uso sulle coste italiane» – il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati sulle coste italiane che fa capo a EcoTyre, il Consorzio che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli PFU, e all'Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di Federparchi – Europarc Italia e in collaborazione con la Guardia Costiera – conclusasi il 2 ottobre scorso a Lampedusa ha raccolto circa 10 tonnellate di PFU;
    il fenomeno è complicato da quella che gli addetti ai lavori chiamano la piaga del «copertone selvaggio» ovvero la storia del traffico illecito di questo prodotto e insieme del suo smaltimento illegale: si va dalle discariche di piccole dimensioni, frutto della smania di risparmiare qualche spicciolo da parte di gommisti, officine, clienti, trasportatori a quelle di grandi dimensioni tenute in mano dalla criminalità organizzata;
    i pneumatici si vendono e si comprano sottobanco senza pagare l'Iva e quando sono fuori uso non possono essere riportate al venditore per lo smaltimento e vengono gettate dove capita: tutto ciò si sostanzia in mancati ricavi per lo Stato, costi di bonifica altissimi e un elevato danno ambientale; c’è un vuoto normativo nel caso dell'utilizzo degli pneumatici utilizzati al posto dei tradizionali parabordi, non esiste un vero e proprio divieto per le imbarcazioni di poterli adoperare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità intraprendere tempestive iniziative, anche attraverso l'adozione di una normativa ad hoc, al fine di potenziare il contrasto all'utilizzo improprio dei pneumatici e al loro smaltimento illegale, con particolare riguardo a quelli utilizzati come parabordi per le imbarcazioni e per i moli, anche contestualmente promuovendo la corretta realizzazione di parabordi ai sensi delle operazioni di recupero di cui decreto 5 febbraio 1998.
9/1939-A/5Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    l'articolo 3 individua gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia del mare. Agli stessi enti è riservata la facoltà di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di pulizia del mare;
    le aree marine protette svolgono un ruolo fondamentale per la protezione degli ecosistemi costieri e marini, coniugando le finalità di tutela con la fruizione sostenibile;
    in data 1o ottobre 2019 è stata depositata, dallo scrivente, una proposta di legge finalizzata ad includere la riserva naturale orientata dello Zingaro tra le aree marine di reperimento per l'istituzione dell'area marina protetta dello Zingaro;
    la riserva dello Zingaro rappresenta uno dei luoghi di pregio più importanti per lo sviluppo turistico di tutta la Sicilia occidentale e vanta fondali marini, fra i più integri in Sicilia, e dell'intera zona costiera, caratterizzati da ampie distese di Posidonia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative legislative per provvedere all'inserimento della riserva naturale orientata dello Zingaro tra le aree marine di reperimento ai sensi dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9/1939-A/6Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme contenute nel disegno di legge, individuano nuove strategie di prevenzione che consentono di ridurre la presenza di rifiuti abbandonati in mare con l'obiettivo di contribuire al risanamento degli ecosistemi marini, favorendo altresì, la promozione della corretta gestione degli stessi;
    le disposizioni contenute nel disegno di legge prevedono sia la promozione dell'economia circolare sia le campagne di sensibilizzazione dei cittadini affinché si possano adottare modelli comportamentali virtuosi sulla riduzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio della plastica raccolta in mare;
    la promozione del sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento di paradigma che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e richiede anche un approccio culturale;
    tenuto conto che le misure proposte sono coerenti con i princìpi complessivi delle politiche per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti e per lo sviluppo di soluzioni sostenibili, intraprese maggiormente negli ultimi anni a livello europeo;
    è necessario approfondire il tema dell'eco-sostenibilità e dell'eco-compatibilità, al fine di implementare i sistemi di riciclo, riutilizzo e raccolta dei rifiuti in mare, rafforzando soprattutto la competitività delle imprese europee dal punto di vista della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente ed oggi appare necessario definire ulteriormente le politiche di sinergia industriale dalla produzione alla distribuzione, dalla raccolta al recupero, nel settore della comunicazione, per spostare le preferenze dei cittadini e delle imprese verso scelte sempre più sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere iniziative normative volte ad incentivare gli investitori privati che pongano in essere investimenti sostenibili di lungo periodo a favore delle imprese più innovative ed efficienti in un quadro di economia circolare, segnatamente nell'ambito dei materiali compatibili con gli ecosistemi acquatici e di sistemi innovativi per la raccolta di rifiuti in mare, che possa rilanciare la competitività nel mercato nazionale e internazionale.
9/1939-A/7Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 1939 «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare» prevede una serie di norme relative al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla gestione corretta dei rifiuti stessi;
    la legge in questione promuove azioni atte al risanamento dell'ambiente marino e alla tutela dello stesso;
   considerato che:
    il mar Mediterraneo risulta essere una immensa sorgente di vita viste le numerose risorse e la sua enorme quantità di specie marine;
    attraverso la Convenzione di Barcellona, che nel 1995 amplia il suo ambito di applicazione geografica comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, si mira a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile;
    in data 10 ottobre 2018, dallo scrivente, è stata depositata una proposta di legge al fine di includere il golfo di Taranto tra le aree marine di reperimento per l'istituzione di un parco o una riserva marina;
    l'istituzione di un'area marina protetta nel golfo di Taranto risulterebbe fondamentale per la protezione dell’habitat marino e costiero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire il golfo di Taranto tra le aree marine di reperimento al fine di costituire una nuova area marina protetta ai sensi dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9/1939-A/8Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    da anni gli ornitologi italiani studiano e indagano sullo stato di conservazione delle popolazioni di Fratino a livello internazionale, nazionale e locale evidenziando che la salvaguardia di spiagge e ambienti costieri risulta fondamentale per la tutela di questa specie;
    il Fratino è classificato nella Lista Rossa Italiana come EN endangered ed è tutelato dalla Direttiva comunitaria 2009/147 (ex 79/409) sulla «Conservazione degli uccelli selvatici» (recepita dalla legge nazionale n. 157 del 1992) dove è riportato dal 2005 nell'Allegato I come «specie di interesse comunitario»;
    secondo i censimenti coordinati dal Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, la popolazione nidificante in Italia si è dimezzata negli ultimi venti anni ed è tuttora esposta a gravi fattori di minaccia che ne possono determinare una ulteriore forte e rapida diminuzione;
    anche gli ambienti con residua naturalità, compresi quelli con vegetazione psammofila annua o di vegetazione ripariale, in tale contesto pesantemente trasformato, costituiscono zone di rifugio per la fauna e situazioni da tutelare per permettere una progressiva rinaturalizzazione;
    nell'estate 2019 si sono svolti su tali habitat, in periodo riproduttivo della specie, eventi che hanno coinvolto in alcuni casi migliaia di persone e che hanno determinato trasformazioni ambientali con potenziali conseguenze negative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi affinché tali eventi, caratterizzati dalla partecipazione di un elevato numero di persone, non si realizzino negli ambienti costieri che presentano caratteri di naturalità, anche residua.
9/1939-A/9Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede alcuni importanti aspetti premiali in favore degli imprenditori ittici che partecipino a campagne di pulizia o sensibilizzazione, nonché determina una importante novità in merito al ruolo che assumeranno gli stessi nell'ambito delle buone pratiche nello svolgimento dell'attività di pesca professionale. Infatti gli equipaggi dei pescherecci saranno in prima linea nella tutela del mare, potendo offrire un importante contributo conferendo presso l'autorità portuale i rifiuti pescati accidentalmente o volutamente raccolti durante le attività consuete della pesca professionale;
    appare tuttavia necessario, nel contempo, influire anche nella riduzione dei rifiuti abbandonati in mare, introducendo un sistema di controlli su quelle attività imprenditoriali che per loro natura contribuiscono all'inquinamento del mare, anche al fine di tutelare la ratio della norma che istituisce delle premialità in favore degli imprenditori ittici che si affiancano allo Stato nella tutela e salvaguardia del nostro mare;
    in tal senso, il primo passo è distinguere i rifiuti propri dell'imprenditore ittico da quelli raccolti accidentalmente in mare. Il rischio è infatti che qualche imprenditore infedele possa confondere i propri rifiuti derivanti dall'attività di pesca con quelli rinvenuti accidentalmente in mare, tanto da ottenere vantaggi premiali utilizzando i propri rifiuti;
    una soluzione potrebbe essere quella di rendere tracciabili, anche attraverso l'introduzione di un codice identificativo, le attrezzature della pesca professionale ovvero quelle necessarie per l'acquacoltura, in modo da incentivare comportamenti diligenti da parte di ciascun operatore nel settore ittico e limitare, anche attraverso l'imposizione di sanzioni, quelli di chi preferisce abbandonare in mare le attrezzature non più utilizzabili piuttosto che smaltirle legalmente;
    tale misura va vista quale bilanciamento dell'efficacia del principio secondo cui «chi inquina paga», introdotto nel nostro ordinamento dalla Direttiva 2004/35/CE. Sul punto non si può fare a meno di evidenziare che gli imprenditori ittici, in alcuni casi, contribuiscono consapevolmente o inconsapevolmente all'inquinamento del mare, basti pensare alle calze usate nella mitilicoltura che, casualmente o a seguito di comportamenti dolosi, sistematicamente vengono abbandonate in mare finendo sulla costa o sui fondali, alterando gli ecosistemi che viceversa numerose norme nazionali ed europee cercano di proteggere. In tali casi, occorre tener presente che, in primo luogo, i comuni costieri, competenti per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulla spiaggia, devono ripartire i maggiori costi del servizio sui residenti; in secondo luogo, le attrezzature abbandonate in mare alimentano la cosidetta Pesca fantasma, che riduce lo stock ittico del pescato nella misura complessiva del 10 per cento su scala nazionale con evidenti danni economici sul fatturato degli operatori ittici;
    pertanto un sistema capillare di controllo sulle attività legate alla pesca professionale bilanciato da effetti premiali legati alla certificazione ambientale di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame costituisce una equa perequazione di oneri e vantaggi in capo agli imprenditori ittici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative per rendere tracciabili e/o identificabili le attrezzature utilizzate per la pesca professionale nonché quelle necessarie per l'acquacoltura, al fine di incentivare i buoni comportamenti nell'esercizio di queste attività di impresa e disincentivare qualsiasi condotta contraria alla tutela del mare.
9/1939-A/10Faro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    ai sensi dell'articolo 3, viene riconosciuta agli enti gestori delle aree marine protette, la facoltà di realizzare iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di pulizia del mare;
    le aree marine protette svolgono un ruolo fondamentale per la protezione degli ecosistemi costieri e marini, coniugando le finalità di tutela con la fruizione sostenibile;
    in data 10 luglio 2019 è stata depositata, dalla scrivente, una proposta di legge finalizzata all'istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano;
    il golfo di Capo Zafferano ospita una prateria di posidonia a dieci metri sotto il livello del mare e una flora e una fauna la cui preservazione è necessaria per mantenere la biodiversità presente nel territorio siciliano nord-occidentale, la cui salvaguardia può costituire un fattore di sviluppo dell'economia locale, incentivando il turismo, già presente in quell'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative legislative per l'istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano, apportando le necessarie modifiche all'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9/1939-A/11Licatini.


   La Camera,
   premesso che:
    si valutano con favore le misure di cui all'articolo 3, volte a disciplinare le campagne di pulizia del mare, coinvolgendo, nella fase attuativa della elaborazione del decreto ministeriale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, insieme a quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stante il possibile ruolo attivo, in siffatte attività, dei pescatori professionali;
    dette campagne avrebbero di certo maggiore partecipazione, successo ed estensione se vi fosse la possibilità di stanziare risorse ad hoc sulle tematiche della pulizia del mare dai rifiuti, segnatamente dalle plastiche;
    si ritiene opportuno accompagnare alle azioni già previste nel provvedimento in titolo puntuali misure per disincentivare l'uso della plastica e per creare un fondo «salvamare» con il quale perseguire concretamente le seguenti finalità: promuovere e attuare interventi ambientali per ripulire il mare, le spiagge e le coste dai rifiuti plastici; svolgere attività di pulizia delle spiagge, dei fondali marini e delle coste mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito; realizzare azioni di sostegno al reddito dei lavoratori della pesca professionale, impegnati in attività o progetti di pulizia del mare, mediante forme di integrazione salariale; attuare iniziative per promuovere la raccolta dei rifiuti plastici in mare da parte delle imprese di pesca professionale; incentivare, anche mediante idonei strumenti fiscali, la riduzione della produzione e dell'utilizzo di contenitori in plastica a favore di materiali compostabili o più facilmente riciclabili oppure riciclati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte a disincentivare l'uso della plastica anche attraverso l'istituzione di un Fondo cosiddetto «salvamare» che sia funzionale al perseguimento delle finalità di cui in premessa a necessaria integrazione delle risorse già declinate nel provvedimento in titolo.
9/1939-A/12Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino – secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018 – ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;
    nel programma di misure della Strategia Marina italiana (attuativa dell'articolo 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 190 del 2010) sono incluse misure finalizzate, tra l'altro, alla sensibilizzazione del pubblico e degli operatori economici e alla riduzione del marine litter;
    la nuova direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di accolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021, ha introdotto rilevanti novità;
    relativamente alle esigenze di informazione, il paragrafo 7 dell'articolo 8 dispone che gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere studi mirati alla conoscenza del fenomeno dell'abbandono di rifiuti in mare, con particolare riguardo alle principali componenti delle plastiche, sia macro che micro, anche attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Piattaforma nazionale, eventualmente tenendo conto della metodologia messa a punto dal progetto europeo MARLIS e in coordinamento con l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR);
   a valutare l'opportunità di individuare le filiere produttive maggiormente responsabili del fenomeno al fine di attuare la responsabilità estesa del produttore, nonché di attivare politiche di prevenzione dei rifiuti marini e di contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti in mare.
9/1939-A/13Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    il settore alimentare specializzato nella lavorazione dei molluschi bivalvi, ottiene come materiale di scarto i relativi gusci che solitamente vengono destinati in discarica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un quantitativo stimato di oltre 7.000.000 di tonnellate all'anno;
    i gusci dei molluschi bivalvi, sono costituiti per il 95 per cento da carbonato di calcio, e per la loro natura e composizione dovrebbero essere reimmessi nell’habitat naturale, ovvero l'ecosistema marino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati ad individuare metodologie e tecniche di riutilizzo ecologico degli scarti della lavorazione dei molluschi bivalvi mediante il riaffondamento in mare, in siti opportunamente individuati come idonei sotto il profilo oceanografico.
9/1939-A/14Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi perseguiti dal Governo è quello di agire con decisione per rafforzare il quadro normativo volto alla tutela dell'ambiente, con un rinnovato e maggiore impegno educativo-culturale;
    il disegno di legge C. 1939 – cosiddetto SalvaMare – mira, tra l'altro, a sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi diretti alla corretta gestione degli ecosistemi marini;
    negli ultimi anni, in particolare in alcune regioni, si è diffusa sempre con maggior frequenza l'illecita abitudine di prelevare dai litorali quantitativi anche rilevanti di sabbia, ciottoli, rocce, sia per fini di lucro sia per mero piacere personale;
    nel tentativo di porre un freno a tale prassi, alcune amministrazioni regionali – quale ad esempio la regione Sardegna – hanno introdotto sanzioni amministrative a carico dei responsabili di tali atti, in quanto gravemente pregiudizievoli dell'integrità dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi;
    appare infatti imprescindibile, al fine della tutela del bene, la forza della valenza dissuasiva generata dal timore della sanzione, anche se solo di natura amministrativa e non penale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative nei confronti di chiunque, a qualsiasi titolo asporti, detenga, venda, acquisti, ceda anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi, conchiglie, rocce o frammenti di roccia provenienti dal litorale o dal mare o da zone lacustri in genere, in assenza di autorizzazione o concessione;
   a valutare l'opportunità di incentivare campagne di informazione e sensibilizzazione che promuovano modelli di comportamento virtuosi e rispettosi dell'ecosistema;
   a valutare l'opportunità di promuovere un coordinamento tra le diverse forze di polizia al fine di perseguire una più mirata attività di controllo e un più efficace ed effettivo contrasto a tale fenomeno adottando conseguentemente i relativi opportuni provvedimenti.
9/1939-A/15Perantoni, Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi perseguiti dal Governo è quello di agire con decisione per rafforzare il quadro normativo volto alla tutela dell'ambiente, con un rinnovato e maggiore impegno educativo-culturale;
    il disegno di legge C. 1939 – cosiddetto SalvaMare – mira, tra l'altro, a sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi diretti alla corretta gestione degli ecosistemi marini;
    negli ultimi anni, in particolare in alcune regioni, si è diffusa sempre con maggior frequenza l'illecita abitudine di prelevare dai litorali quantitativi anche rilevanti di sabbia, ciottoli, rocce, sia per fini di lucro sia per mero piacere personale;
    nel tentativo di porre un freno a tale prassi, alcune amministrazioni regionali – quale ad esempio la regione Sardegna – hanno introdotto sanzioni amministrative a carico dei responsabili di tali atti, in quanto gravemente pregiudizievoli dell'integrità dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi;
    appare infatti imprescindibile, al fine della tutela del bene, la forza della valenza dissuasiva generata dal timore della sanzione, anche se solo di natura amministrativa e non penale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative nei confronti di chiunque, a qualsiasi titolo asporti, detenga, venda, acquisti, ceda anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi, conchiglie, rocce o frammenti di roccia provenienti dal litorale o dal mare o da zone lacustri in genere, in assenza di autorizzazione o concessione;
   a valutare l'opportunità di incentivare campagne di informazione e sensibilizzazione che promuovano modelli di comportamento virtuosi e rispettosi dell'ecosistema;
   a valutare l'opportunità di perseguire una più mirata attività di controllo e un più efficace ed effettivo contrasto a tale fenomeno adottando conseguentemente i relativi opportuni provvedimenti.
9/1939-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Perantoni, Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    in particolare, l'articolo 8 del provvedimento, recante «Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale» prevede l'adozione di misure atte a incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici, al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino e alla loro corretta gestione;
    in linea con la spinta verso un'economia circolare degli Stati Membri, al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva 2019/904/UE che entro il 2021 vieta l'uso di determinati articoli in plastica monouso, nonché di prodotti di plastica oxodegradabile e di attrezzi da pesca contenenti plastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto tutte le opportune iniziative finalizzate ad incentivare la diffusione di pratiche virtuose per la tutela dell'ambiente marino tramite l'utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, anche attraverso la promozione della sottoscrizione di protocolli di intesa con le aziende produttrici di contenitori e imballaggi, per promuovere azioni ed interventi condivisi finalizzati alla progressiva eliminazione del polistirene espanso, incentivando altresì la vendita e l'utilizzo di sostanze sostitutive, nonché la riduzione della varietà dei polimeri e dei colori utilizzati per la realizzazione delle bottiglie in plastica.
9/1939-A/16Scerra, Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    in particolare, l'articolo 5 del suddetto disegno di legge prevede, in coerenza con gli obiettivi della legge, la possibilità di realizzare campagne di sensibilizzazione, le cui modalità organizzative siano stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    la plastica presente nel mar Mediterraneo, ma anche le normali attività di pesca, rappresentano da sempre un grave rischio per lo stato di conservazione delle specie marine e in particolar modo per le tartarughe marine, tra cui la Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva 92/43/CEE «Habitat» e in numerose Convenzioni internazionali;
    per questo motivo la conservazione delle tartarughe marine e dei servizi eco-sistemici ad esse connesse non può prescindere dall'esperienza dei pescatori, dalla comunicazione e dall'interazione con gli operatori di settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di realizzare campagne di sensibilizzazione, di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, anche a campagne di sensibilizzazione ad hoc, rivolte agli operatori del mare, per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati alla salvaguardia delle specie marine protette, in particolare delle tartarughe marine.
9/1939-A/17Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1 del provvedimento, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e dal decreto legislativo n. 4 del 2012 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», introduce una serie di nuove definizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito delle finalità inerenti le campagne di sensibilizzazione di cui al presente provvedimento anche alla disincentivazione della produzione di rifiuti non conferibili attraverso l'utilizzo di materiale ecosostenibile e biodegradabile.
9/1939-A/18Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1 del provvedimento, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e dal decreto legislativo n. 4 del 2012 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», introduce una serie di nuove definizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito delle finalità inerenti le campagne di sensibilizzazione di cui al presente provvedimento anche per disincentivare la produzione di rifiuti di materiale non ecosostenibile e non biodegradabile.
9/1939-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione del disegno di legge «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (“Legge SalvaMare”)» (A.C. 1939) sono il risanamento degli ecosistemi marini, la promozione dell'economia circolare nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    il Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica preso atto che si tratta di un mare semichiuso; dai dati forniti si stima che siano almeno 250 miliardi i frammenti di plastica al suo interno;
    il World Oceans Day, l'appuntamento annuale dell'8 giugno e che rappresenta la giornata mondiale dedicata agli oceani e istituita dall'ONU nel 1992, è stata l'occasione per riflettere sulle problematiche del tema mare e proporre buone pratiche per proteggere gli ecosistemi marini;
    l'Unione europea, nel solco della Comunicazione «Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare» ha emanato la direttiva 2019/904/UE (che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021), che promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti;
    la direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, contiene un riferimento espresso alla riduzione del marine litter dichiarando, nelle premesse, che tale riduzione deve essere realizzata in misura sufficiente da tutti gli Stati membri e prevedendo specificamente, al novellato articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, l'obbligo di adottare misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tra le diverse misure obbligatorie vi è anche quella di mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti nell'ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;
    secondo dati europei nell'Unione, dall'80 all'85 per cento dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 per cento e gli oggetti collegati alla pesca il 27 per cento del totale. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono pertanto un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini, mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi;
    nella Direttiva 2019/904/UE si stima che i prodotti di plastica monouso cui si riferiscono le misure della citata direttiva rappresentino circa l'86 per cento dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione;
    i filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica, ad esempio, sono il secondo articolo di plastica monouso più frequentemente rinvenuto sulle spiagge dell'Unione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, per contrastare la problematica dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, considerato che una prima risposta alla problematica dell'accumulo delle plastiche nelle acque marine consiste in una corretta gestione, a terra, dei rifiuti.
9/1939-A/19Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inquinamento da plastica rappresenta oggi una delle emergenze ambientali più gravi per il nostro Pianeta e per le specie marine che vi abitano e ciò giustifica l'urgenza della proposta di legge in discussione cosiddetta «Salvamare»;
    nel mar Mediterraneo «Mare Nostrum» sono 570 mila le tonnellate di plastica che finiscono ogni anno in acqua, l'equivalente di 33 mila bottigliette al minuto;
    le aziende del Mediterraneo mettono sul mercato 38 milioni di tonnellate di manufatti di plastica ogni anno, senza coprire però i costi di gestione dei rifiuti eccessivi che contribuiscono a generare;
    il basso costo della plastica vergine disincentiva le aziende al riutilizzo, riduzione e sostituzione di questo materiale;
    il nostro Paese subisce impatti pesanti avendo la maggior estensione costiera del Mediterraneo e la lotta ai rifiuti ha assunto connotati catastrofici: più del 70 per cento dei rifiuti marini è depositato nei fondali italiani e il 77 per cento è costituito da plastica questi sono gli ultimi dati drammatici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e il Sistema per la protezione dell'ambiente (Snpa) sulla base dei risultati emersi dal monitoraggio della qualità dei nostri mari;
    il mare di Sicilia, è tra le discariche sottomarine più grandi del Paese, seguita dalla Sardegna;
    questi risultati si possono considerare «la prima base conoscitiva di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini nei diversi comparti (fondali marini, colonna d'acqua e spiagge)»;
    i fondali sono discariche «Allarmante la situazione dei fondali italiani – osserva l'Ispra – nella regione Adriatico-Jonica la media degli scarti rinvenuti supera i 300 rifiuti ogni kmq, dei quali l'86 per cento è plastica, in particolare usa e getta (il 77 per cento)»;
    imballaggi industriali e alimentari, borse-shopper e bottiglie di plastica, comprese le retine per la mitilicoltura, sono i rifiuti più comuni. Plastica onnipresente, complessivamente ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, di cui il 7 per cento nel Mediterraneo. I risultati emersi dai monitoraggio dell'Ispra, nell'ambito del progetto europeo Medsealitter nel 2017 e nel 2018, mostrano l'andamento della densità dei macrorifiuti galleggianti in alto mare, vicino alla fascia costiera, e vicino alla foce dei fiumi. I dati raccontano che la foce dei fiumi presenta il maggior quantitativo di rifiuti galleggianti (più di 1000 oggetti per kmq) e vicino la costa tra i 10 e i 600 oggetti per kmq. Più ci si allontana in mare aperto e più il numero di oggetti scende da 1 a 10 per kmq;
    è stata fondamentale la collaborazione dei pescatori nel monitoraggio dei fondali marini condotta in Adriatico dal 2013 al 2019: sono state rinvenute nelle reti di 224 pescherecci coinvolti in due progetti di ricerca europei, Defishgear e Mlrepair, 194 tonnellate di rifiuti incastrati e la situazione non migliora salendo in superficie dove le quantità di macroplastiche rinvenute raggiungono una densità media che oscilla tra i 2 e i 5 oggetti flottanti per chilometro quadrato, mentre la densità media delle microplastiche, ossia le particelle più piccole, è compresa tra 93 mila e 204 mila microparticelle per kmq;
    oggi attraverso il sistema dei consorzi dei produttori viene gestita la maggior parte dei rifiuti che costituiscono l'oggetto del marcato del riciclo e la volontà del legislatore europeo e nazionale è quella di ridurre la produzione dei rifiuti attraverso meccanismi disincentivanti fondati sull'estensione della responsabilità che porta il produttore a pensare fin dall'origine a supportare in seguito i costi futuri dei prodotti che immette in commercio;
    l'applicazione concreta del principio di responsabilità estesa nell'ordinamento italiano assume la peculiare veste soggettiva del consorzio tra privati sotto la vigilanza dello Stato, nel particolar caso del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica – Corepla,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le regole e gli obblighi, nel caso specifico, del Corepla, al fine di renderlo soggetto attivo, anche nel caso specifico, della raccolta e riutilizzo dei rifiuti recuperati a mare, e in prospettiva di una riduzione significativa degli imballaggi contenenti plastica.
9/1939-A/20Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni Novanta il settore estrattivo occupava solo a Ravenna oltre diecimila persone. Oggi ne impiega a malapena tremila, cui ne vanno aggiunte altrettante nell'indotto, con una previsione di riduzione di oltre duemila unità qualora il Governo non cambiasse la sua politica in materia estrattiva;
    l'olandese Shell e le francesi Total ed Edison, così come altre società internazionali e l'italiana ENI, hanno stanziato ingenti somme per l'estrazione di gas nel mare Adriatico, ma il blocco delle concessioni estrattive ha fatto sì che buona parte di questi investimenti sia congelato o addirittura dirottato nelle aree estrattive di altri paesi europei;
    come evidenziato dalla ROCA, associazione ravennate dei contrattisti che operano nell'estrazione marittima degli idrocarburi, si assiste al paradosso per cui tale divieto ha costretto le grandi aziende che operano nel settore dell'energia ad avviare opere di prospezione, ricerca e coltivazione in altri paesi come Grecia, Croazia, e altro, sfruttando il giacimento di metano che si estende anche al di sotto delle nostre acque territoriali;
    lentamente, dopo la perdita del know-how e delle professionalità nel settore della ricerca nucleare, della chimica di base, delle biotecnologie in cui l'Italia era leader negli anni passati si cederanno anche per l'attività estrattiva le nostre maestranze e le competenze tecnologiche all'estero dove le imprese italiane potranno ancora lavorare,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al cosiddetto «blocco delle trivelle» per il distretto off-shore di Ravenna al fine di supportare le nostre aziende che operano nel settore degli idrocarburi, considerato che il persistere in questa politica suicida di divieto di attività estrattive finirà col favorire gli altri Paesi europei a discapito delle nostre realtà produttive anche elaborando eventuali progetti di raccolta dei rifiuti in mare che coinvolgano gli operatori del settore estrattivo.
9/1939-A/21. (Nuova formulazione). Morrone, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il Mercantile Rhodanus, un cargo lungo circa 90 metri e diretto a Port-Saint-Loius-du-Rhone, con un carico di 2.600 tonnellate di acciaio e ferro, si è schiantato sugli scogli nelle Bocche di Bonifacio;
    a sud della Corsica si teme un grave danno ambientale che coinvolge un'area di particolare pregio naturalistico, storico e culturale, come il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena dichiarato Sito di Interesse Comunitario (SIC) «Arcipelago La Maddalena» ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (codice sito ITB010008);
    nelle Bocche di Bonifacio il cargo Rhodanus aveva già rischiato il naufragio dieci anni fa e allora il disastro era stato evitato con un pronto intervento della Guardia costiera;
    l'incidente è avvenuto alle 3 del mattino del 13 ottobre, in una zona molto pericolosa, considerata une delle cinque aree del pianeta a più alto rischio burrasca e allo stesso tempo straordinariamente protetta;
    si apprende dai media che il centro di controllo del traffico marittimo di La Maddalena, sistema che monitora il passaggio di tutti i mezzi nautici nelle Bocche di Bonifacio e nei pressi del parco nazionale, aveva notato l'anomalia nella rotta del cargo e in ogni modo aveva provato a mettersi in contatto con l'equipaggio, senza tuttavia ricevere risposta dalla nave; pertanto l'incidente è stato inevitabile e solo a schianto avvenuto, il comandante si è messo in contatto con le autorità marittime italiane e francesi;
    la nave è rimasta bloccata vicino alla spiaggia di Cala Longa, nella zona di Bonifacio; sul posto sono intervenute unità di soccorso della gendarmeria marittima francese e della Guardia costiera italiana; sono stati impiegati un mezzo per il disinquinamento e un rimorchiatore dal Golfo degli Aranci sotto il coordinamento, per la parte italiana, della direzione marittima di Olbia;
    si tratta di un incidente grave, che potrebbe portare ad uno sversamento o rilascio di rifiuti, soprattutto per l'estrema rilevanza naturalistica e ambientale dell'area, che dimostra la necessità della presenza a bordo delle navi che attraversano le Bocche di Bonifacio di un pilota specializzato che è a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi,

impegna il Governo

a sostenere nelle opportune sedi a livello internazionale la necessità di regolamentare il passaggio delle navi, in base alla stazza e alla tipologia del carico, al fine di prevedere l'obbligo della presenza di un pilota a bordo, con apposita formazione per il passaggio attraverso le Bocche di Bonifacio, come già previsto per l'ingresso nei porti delle navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, e ad adottare tutte le azioni possibili per l'implementazione del monitoraggio del traffico marittimo nella zona, attuato da parte dell'autorità marittima, allo scopo di velocizzare le operazioni di soccorso e antinquinamento in caso di incidente, onde evitare rilascio di rifiuti solidi o liquidi da parte dell'imbarcazione.
9/1939-A/22Rixi, Viviani, De Martini, Zoffili, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Capitanio, Centemero, Colmellere.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento in esame è quella di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;
    nel testo all'esame di questa Aula vengono richiamate le definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal decreto legislativo n. 4 del 2012 (recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»), ampliate al fine di riferire non solo al mare, ma anche a laghi, fiumi e lagune;
    purtroppo l'emergenza dell'inquinamento da rifiuti in mare, che ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale, non ha risparmiato neanche le nostre spiagge. L'indagine annuale di Legambiente, Beach Litter 2019, da un'idea della quantità dei rifiuti spiaggiati ed evidenzia il problema della scorretta gestione dei rifiuti a monte, la principale causa dell'elevata e drammatica presenza dei rifiuti in mare;
    dati recenti confermano la notevole incidenza della plastica, il materiale che da solo rappresenta l'81 per cento di tutti i rifiuti trovati sui transetti delle 93 spiagge. Si tratta di un totale di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. Un ingente quantitativo, considerato che ai nostri occhi è visibile in spiaggia solo il 15 per cento dei rifiuti che entrano nell'ecosistema marino (il restante 15 per cento galleggia sulla superficie del mare e il 70 per cento resta in sospensione nella colonna d'acqua o affonda);
    le azioni condotte a danno dell'ambiente assumono diverse forme, come quella dei furti di sabbia. Si tratta di un gigantesco spreco ai danni dell'ambiente, dei luoghi, e anche di chiunque frequenta una spiaggia. Il fenomeno di chi porta via un «souvenir proibito» dall'arenile che ha visitato non solo non si riduce, ma ha totalizzato cifre record nella scorsa estate in Sardegna;
    tutto ciò rende necessaria l'adozione di misure atte a prevenire il fenomeno dei furti di sabbia e dell'abbandono dei rifiuti sulle spiagge, attraverso la sensibilizzazione della collettività con ogni mezzo informativo e normativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso provvedimenti, futuri, di estendere alle spiagge l'adozione di iniziative a tutela dell'ambiente e rivolte alla promozione dell'economia circolare e alla sensibilizzazione della collettività attraverso la diffusione di modelli comportamentali virtuosi al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e di impedire il furto di sabbia, sanzionando adeguatamente i colpevoli.
9/1939-A/23Deidda, Butti, Trancassini, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;
    il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;
    ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
    la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale;
    appare evidente che l'introduzione di nuova addizionale TARI rischia di configurarsi come un aggravio di onere in capo ai comuni e ai cittadini, oltre che un elemento distorsivo perché verrebbero distribuiti sulla collettività nazionale oneri che non sono correlati al servizio rifiuti territoriale, pertanto non vi sarebbe corrispondenza tra onere della tassazione e servizio fruito,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, attraverso l'individuazione dei meccanismi di prelievo maggiormente rispondenti a quanto sancito dall'articolo 8 comma 2 della direttiva 2019/883/UE.
9/1939-A/24Foti, Trancassini, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;
    tra le priorità del suddetto provvedimento vi è la promozione del recupero dei rifiuti nelle acque nella prospettiva di una più incisiva salvaguardia dell'ecosistema, della tutela della biodiversità e della valorizzazione dell'acqua come bene comune;
    il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino e nell'ambito delle acque interne rappresenta una emergenza da inquadrare in un'ottica nazionale e globale in ragione dei riverberi in termini di squilibri ecosistemici, inquinamento ambientale e riflessi deleteri sulla salute umana;
    si evidenzia come le materie plastiche rappresentino la componente principale del materiale di rifiuto attualmente prevalente nelle acque marine e nelle acque interne, e che la loro evoluzione in microplastiche rappresenta uno degli aspetti di maggiore criticità nello scenario della gestione dei rifiuti nell'ecosistema in ragione della complessità delle dinamiche di accertamento della presenza delle stesse e della scarsità degli accertamenti clinico-scientifici correlati;
    le «microplastiche» sono espressione della degradazione dei rifiuti plastici e della loro configurazione in particelle più piccole di cinque/due millimetri; in ragione delle ridotte dimensioni sono in grado di essere veicolate in maniera agevole nelle acque e nell'aria andando a depositarsi negli organismi;
    stando ai dati emersi da uno studio condotto dall'Università australiana di New Castle, e commissionato dal Wwf, un essere umano ingerisce, di media, circa 2000 particelle di microplastiche a settimana: tali premesse, che si aggiungono ad altri studi al momento in fieri sull'argomento, lasciano emergere uno scenario di criticità circa le potenzialità deleterie che la presenza delle microplastiche determinerebbe sulla salute dell'uomo;
    si evidenzia inoltre come di recente lo studio The Mediterranean Plastic Soup; synthetic polymers in Mediterranean, realizzato dall'istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Lerici (Ismar-Cnr), in collaborazione con le Università di Ancona, del Salento e Algalita Foundation (California), e pubblicato su Nature/ScientificReports confermi la presenza di microplastica galleggiante in mare aperto nel Mediterraneo occidentale; in particolare si evidenzia uno scenario allarmante nel tratto di mare tra la Toscana e la Corsica, dove è stata rilevata la presenza di circa 10 kg di microplastiche per km2, di cui alcune particelle risultano addirittura inferiori ai 2 mm, aspetto che lascia emergere molteplici preoccupazioni circa gli effetti di queste sulla salute umana;
    al momento però non esistono dati certi circa gli effetti di tali prodotti sull'uomo, pertanto si rende necessario sollecitare, garantire e promuovere la ricerca sul versante degli effetti dell'esposizione dell'uomo alle plastiche, e nello specifico alle microplastiche, sul medio-lungo periodo;
    la valorizzazione dell'acqua come bene comune, come fonte di vita e matrice di sviluppo rappresenta un punto determinante del suddetto provvedimento ed in questa prospettiva vi è l'urgenza di promuovere una conoscenza consapevole dell'ambiente segnatamente nei luoghi in cui vi sono fonti o dove vi è una valorizzazione economica e turistico-ricreativa delle acque,

impegna il Governo

a favorire e promuovere la ricerca clinico-scientifica volta al monitoraggio dello stato di salute delle acque interne, al fine di verificare la presenza di microplastiche ed analizzare i possibili effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione alle microplastiche.
9/1939-A/25Baldini, Montaruli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto ha come finalità quella di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
    il provvedimento, tra le altre misure, dispone lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, condotte in mare e nei fiumi, nei laghi e nelle lagune;
    per il conseguimento delle finalità della presente legge e della Strategia per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è prevista la possibilità di effettuare campagne di sensibilizzazione;
    in sede referente in Commissione ambiente è stata introdotta la norma volta alla promozione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti;
    è necessario potenziare le campagne di informazione e di sensibilizzazione non solo nelle scuole, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e nei circuiti radiotelevisivi che svolgono un ruolo cruciale nel processo di sensibilizzazione delle nuove generazioni sul problema dell'inquinamento da plastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con la RAI per ampliare e potenziare gli approfondimenti, e ad avviare le campagne progresso finalizzate all'informazione sull'inquinamento e sullo smaltimento della plastica, in linea con le finalità del provvedimento in votazione.
9/1939-A/26Butti, Foti, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare»;
    l'articolo 3 del provvedimento introduce disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti. Lo stesso articolo, al comma 1, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole) a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia;
    appare evidente che questa norma possa disincentivare, in alcuni determinati casi soprattutto legati ad iniziative di carattere locale, le stesse campagne di pulizia e quindi risultare controproducente,

impegna il Governo

a prevedere che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame inserisca norme apposite relative allo svolgimento di specifiche campagne di pulizia del mare e delle zone costiere che possono essere autorizzate solo con apposito provvedimento amministrativo dal sindaco del comune competente.
9/1939-A/27Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è teso alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;
    l'emergenza dell'inquinamento ha assunto numeri significativi non solo per la quantità di rifiuti gettati in mare, ma anche sulle nostre montagne;
    negli ultimi anni, infatti, grazie alle innovazioni tecniche e all'apertura di vie sempre meglio attrezzate per escursioni ed alpinismo, si è assistito all'ampliarsi della platea degli appassionati che praticano discipline sportive sulle montagne;
    l'eccessiva affluenza di persone, ha però portato con sé gravi problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, rinvenuti sulle montagne, dove viene abbandonato ogni genere di scarto, dalle cartacce di snack alle bottigliette di plastica, bombolette, sacchetti;
    tutto ciò è la conseguenza di una pessima cultura che, come evidenziano spesso da alcune guide alpine, perlopiù, riguarda materiale accumulatosi nel corso degli anni dove per essere più leggeri nell'ultimo tratto in molti abbandonano rifiuti e parte dell'attrezzatura superflua o danneggiata;
    tutto ciò rende necessaria l'adozione di misure atte a prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, attraverso la sensibilizzazione della collettività con ogni mezzo informativo e normativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso provvedimenti futuri, di promuovere e attivare campagne di sensibilizzazione a tutela dell'ambiente attraverso la diffusione di modelli comportamentali virtuosi che tengano conto e che pongano l'attenzione anche sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle montagne, che attraverso i fiumi, potrebbero anche sfociare in mare.
9/1939-A/28Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi,

impegna il Governo

nell'ambito delle attività di controllo e protezione dell'ambiente marino ad adottare misure per la rimozione dei rifiuti galleggianti in mare con specifico riferimento alla rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie.
9/1939-A/29Micillo, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato a dare soluzione alla diffusa problematica della gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, con particolare riferimento alla posidonia oceanica,

impegna il Governo:

   ad adottare adeguati strumenti normativi che prevedano la corretta gestione delle biomasse vegetali spiaggiate con le seguenti modalità:
    a) con riferimento alle biomasse vegetali derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sugli arenili, che siano avviate agli impianti di trattamento dei rifiuti solo se, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, non ne sia possibile il mantenimento o la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, prevedendo che il riaffondamento in mare sia effettuato, in via sperimentale, in siti idonei sotto il profilo oceanografico appositamente individuati, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine di recuperare da essi la materia suscettibile di reimpiego;
    b) con riferimento agli «accumuli antropici», costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, che siano sottoposti alle operazioni di cui alla lettera a) del presente atto e che la sabbia recuperata dalle operazioni di vagliatura possa essere riutilizzata ai fini del ripascimento degli arenili;
    c) con riferimento alle biomasse costituite da materiale legnoso, arbusti o piante, depositate naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia, anche a seguito di mareggiate o lagheggiate e altri eventi atmosferici, ove non ne sia possibile il mantenimento nell'ambiente naturale, che siano avviate al recupero, previe operazioni di vagliatura finalizzate alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica.
9/1939-A/30Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;
    il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;
    ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
    la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale;
    in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;
    a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;
    siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;
    sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta del rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.
9/1939-A/31Luca De Carlo, Osnato, Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;
    al fine di definire una cultura del recupero e della salvaguardia dell'ecosistema ed una sensibilizzazione delle giovani generazioni verso le tematiche della tutela ambientale all'articolo 6 del provvedimento in oggetto è stata disciplinata l'introduzione dell'educazione ambientale nelle scuole;
    nello specifico il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente ed in particolare del mare e delle acque interne nonché della corretta modalità di conferimento di rifiuti;
    al fine di consentire la mission in oggetto, sarebbe auspicabile codificare in maniera più dettagliata l'insegnamento di educazione ambientale al fine di definirla come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, regolarizzandone la trattazione ed il coinvolgimento degli studenti,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale, almeno di un'ora settimanale, come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
9/1939-A/32Osnato, Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero in mare e per l'economia circolare;
    secondo i dati riportati da associazioni ambientaliste in Italia i rifiuti plastici marini impattano su turismo, pesca e tutti i settori marittimi, con un danno complessivo che si aggira attorno ai 641 milioni di euro ogni anno in tutto il bacino mediterranee;
    le imprese del Mediterraneo mettono sul mercato 38 milioni di tonnellate di manufatti in plastica ogni anno, ma non coprono i costi di gestione dei rifiuti eccessivi che contribuiscono a generare;
    i cittadini e i turisti producono oltre 24 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno. In molti comuni costieri il turismo estivo incrementa del 30 per cento la produzione di rifiuti plastici;
    oltre la metà dei prodotti in plastica finisce nella spazzatura in meno di un anno dalla sua produzione. Inoltre, molto spesso cittadini e turisti non suddividono i rifiuti in modo corretto, danneggiando così il sistema di riciclaggio;
    70 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo: e come se 33.800 bottigliette di plastica venissero gettate in mare ogni minuto;
    secondo Euromonitor international l'acquisto ammonta a un milione di bottiglie di plastica al minuto, 54,9 milioni di unità ogni ora. I dati mostrano che l'anno scorso sono state vendute oltre 480 miliardi di bottiglie di plastica, una cifra che dal 2009 è aumentata di oltre il 50 per cento;
    in queste classifiche, l'Italia si piazza al primo posto in Europa e terzo nel mondo, con 188 litri annui consumati nel 2017, contro una media europea di 117, e 206 litri nel 2018. In totale nei 28 Paesi dell'Ue si consumano annualmente 46 miliardi di bottiglie in plastica, tra i 7,2 e gli 8,4 miliardi sono nel nostro Paese;
    la vendita delle bottigliette di plastica non obbliga l'acquirente allo smaltimento della bottiglia una volta consumata l'acqua né è previsto un meccanismo che promuova azioni virtuose nel consumatore;
    lo smaltimento della bottiglietta avviene spesso in luoghi molto lontani da dove è avvenuto l'acquisto;
    in alcune città europee i consumatori acquistano la bottiglietta in plastica con un sovrapprezzo molto alto per obbligarli al consumo immediato e al vuoto a rendere immediato a fronte del quale vi è della restituzione dell'80 per cento del pagamento,

impegna il Governo

   al fine di ridurre l'impatto della dispersione dei rifiuti di plastica in mare:
    a favorire l'installazione nelle città di minicompattatori che restituiscono al consumatore il valore economico della bottiglietta di plastica;
    a promuovere la tecnica del vuoto a rendere delle bottigliette di plastica per consentire alle aziende produttrici di riutilizzarle.
9/1939-A/33Rampelli, Luca De Carlo, Rizzetto, Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare;
    il Green Procurement (GPP) è un sistema di acquisti di prodotti e servizi che hanno un minore o ridotto impatto sulla salute umana e sull'ambiente, quindi ambientalmente preferibili rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo;
    la pratica del GPP consiste nell'inserimento di criteri di qualificazione ambientale nella domanda che le Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi. Pertanto, in tale ambito la P.A., che può svolgere il duplice ruolo di «cliente» e di «consumatore», ha potenzialmente una forte capacità di «orientamento del mercato»;
    il GPP è, dunque, un valido sistema per incentivare lo sviluppo di un «mercato verde», tuttavia, rispetto la sua applicazione sono state individuate molteplicità criticità, tra le quali: la complessità delle procedure, la scarsa conoscenza degli strumenti operativi (Criteri Ambientali Minimi – CAM), le difficoltà per gli acquirenti pubblici nel verificare il rispetto dei requisiti ambientali, un tessuto produttivo spesso ancora impreparato in termini di innovazione tecnologica e ambientale, la mancanza di un monitoraggio efficace;
    sicché, nonostante nel 2016 sia stata introdotta l'obbligatorietà del Green Procurement, risulta che molti Enti Pubblici, pur essendo a conoscenza dell'obbligo, non hanno ancora individuato correttamente i suoi contenuti ai fini di un'idonea applicazione;
    la situazione è ancora più critica se consideriamo le imprese, molte delle quali addirittura non sono ancora a conoscenza del Green Procurement, difatti, sono spesso impreparate quando si trovano di fronte alla richiesta di dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi da parte dei loro prodotti, servizi od opere,

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative – di semplificazione, fiscalità ambientale, nonché informative e di formazione dei soggetti coinvolti – affinché il Green Procurement sia adeguatamente applicato, allo scopo di incrementare concretamente la crescita del cosiddetto «mercato verde».
9/1939-A/34Rizzetto, Rampelli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    le microplastiche, ossia ogni oggetto di plastica inferiore ai 5 mm, costituiscono la maggior parte della plastica che inquina l’habitat marino. Le ricerche più recenti sulle microfibre, cioè le fibre che derivano da tessuti sintetici, dimostrano come queste minuscole fibre siano una larga parte dell'inquinamento da microplastiche;
    le microfibre derivano da tessuti che sono economici da produrre come il poliestere e il nylon, presenti sul mercato sin dalla fine degli anni ’40;
    ogni volta che questi tessuti sintetici vengono lavati in lavatrice perdono una quantità variabile di microfibre; un singolo capo di abbigliamento può perderne fino a 1900, per le quali non sono previsti filtri nelle lavatrici. Viste le loro dimensioni, le microfibre non vengono fermate negli impianti di trattamento delle acque e arrivano direttamente in mare;
    una volta raggiunto l’habitat marino, le microfibre entrano nella catena alimentare, arrivando dal plancton fino all'uomo; su ogni organismo tali microfibre non solo creano problemi di tipo meccanico, come occlusione dell'apparato digerente, ma sono potenziali accumulatori di tossine, che vengono poi cedute agli organismi che le consumano;
    l'industria tessile ha ovviamente un ruolo decisivo in questa vicenda, sia per l'uso preponderante di tessuti come il poliestere, sia per la quantità di vestiti prodotti: nel 2015 l'industria ha prodotto 100 miliardi di capi per 7 miliardi di persone. Un grande impatto hanno anche le abitudini dei consumatori: in media usano un capo della fast fashion solo 7 volte prima di gettarlo via,

impegna il Governo

al fine di contrastare l'inquinamento da microplastiche anche in ambiente marino, a promuovere, con il coinvolgimento del mondo dell'industria, in particolare le imprese tessili e i brand di abbigliamento, la ricerca di tessuti costituiti da fibre biocompatibili e biodegradabili e a favorirne il riciclo.
9/1939-A/35Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis, recante norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, prevede al comma 3 l'esclusione dalla normativa sui rifiuti e la loro disciplina come prodotti delle biomasse costituite da materiale legnoso, arbusti o piante, depositate sulle sponde dei laghi o fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152 del 2006, recante Codice dell'ambiente;
    la norma citata prevede, infatti, che non costituiscono attività di gestione di rifiuti e operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
    attualmente, in carenza di una normativa specifica per la connotazione di tale materiale naturalmente depositato sulle sponde dei laghi e dei fiumi e sulla battigia del mare, che raggiunge significative quantità durante le mareggiate e piene del periodo autunnale e invernale, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale, provvedono con apposite ordinanze emanate caso per caso alla definizione della relativa gestione, definendone le modalità per la raccolta e il riutilizzo dei prodotti;
    le nuove norme contenute nel disegno di legge «salvamare» affidano, infatti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, l'individuazione di criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti derivanti dalle operazioni di prelievo e cernita di tali biomasse, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate da ISPRA-SNPA;
    pertanto, le nuove norme consentono alle regioni e agli enti locali di procedere con le prassi virtuose attuali di gestione delle biomasse spiaggiate o depositate sulle sponde dei laghi e dei fiumi, nelle more dell'adozione delle norme tecniche di ISPRA-SNPA, allo scopo di evitare che l'assenza delle specifiche norme tecniche in prossimità della stagione invernale crei impedimenti alla raccolta e riutilizzo di tale materiale, a difesa dell'ambiente e dell'economia locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, affinché le nuove norme garantiscano la tutela dell'ambiente, attraverso una semplificazione e velocizzazione delle procedure di gestione del materiale naturalmente depositato sulle sponde dei laghi e dei fiumi e sulla battigia del mare, evitando appesantimenti normativi che potrebbero disincentivare la raccolta di tale materiale e la conseguente pulizia delle sponde dei laghi e dei fiumi e della battigia del mare, anche valutando l'opportunità di un ulteriore intervento normativo qualora l'applicazione delle nuove norme si dimostri incapace a produrre l'effetto voluto, nonché carente e inefficace rispetto alle prassi virtuose fino ad oggi adottate dalle regioni.
9/1939-A/36Andreuzza, Formentini, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis, recante norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, prevede al comma 3 l'esclusione dalla normativa sui rifiuti e la loro disciplina come prodotti delle biomasse costituite da materiale legnoso, arbusti o piante, depositate sulle sponde dei laghi o fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152 del 2006, recante Codice dell'ambiente;
    la norma citata prevede, infatti, che non costituiscono attività di gestione di rifiuti e operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
    attualmente, in carenza di una normativa specifica per la connotazione di tale materiale naturalmente depositato sulle sponde dei laghi e dei fiumi e sulla battigia del mare, che raggiunge significative quantità durante le mareggiate e piene del periodo autunnale e invernale, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale, provvedono con apposite ordinanze emanate caso per caso alla definizione della relativa gestione, definendone le modalità per la raccolta e il riutilizzo dei prodotti;
    le nuove norme contenute nel disegno di legge «salvamare» affidano, infatti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, l'individuazione di criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti derivanti dalle operazioni di prelievo e cernita di tali biomasse, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate da ISPRA-SNPA;
    pertanto, le nuove norme consentono alle regioni e agli enti locali di procedere con le prassi virtuose attuali di gestione delle biomasse spiaggiate o depositate sulle sponde dei laghi e dei fiumi, nelle more dell'adozione delle norme tecniche di ISPRA-SNPA, allo scopo di evitare che l'assenza delle specifiche norme tecniche in prossimità della stagione invernale crei impedimenti alla raccolta e riutilizzo di tale materiale, a difesa dell'ambiente e dell'economia locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, affinché le nuove norme garantiscano la tutela dell'ambiente, attraverso una semplificazione e velocizzazione delle procedure di gestione del materiale naturalmente depositato sulle sponde dei laghi e dei fiumi e sulla battigia del mare, evitando appesantimenti normativi che potrebbero disincentivare la raccolta di tale materiale e la conseguente pulizia delle sponde dei laghi e dei fiumi e della battigia del mare.
9/1939-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Formentini, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, intende risolvere il problema dei rifiuti presenti nelle acque esterne e interne, a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino lacuale, fluviale e lagunare, e anche per agevolare i compiti soprattutto dei pescatori che più di altri si trovano costretti ad adoperarsi giornalmente e intervenire durante le operazioni di pesca;
    chiaramente, la plastica, nonostante le qualità della materia che teoricamente si potrebbe riciclare all'infinito, a causa della gestione cattiva e spesso illegale e anche per la resistenza del prodotto alla decomposizione, costituisce la maggior parte dei rifiuti dispersi nelle acque;
    il discioglimento nell'ambiente idrico delle plastiche, ma anche di cosmetici, materiali da abbigliamento pneumatici e altro, che dura diversi anni, crea le microplastiche, ossia piccole particelle di plastica, di diametro compreso in un intervallo di grandezza che va dai 330 micrometri e i 5 millimetri, che inquinano i nostri laghi, mari e oceani;
    diversi studi scientifici sono stati prodotti sulla pericolosità per la salute dell'uomo e dell'ambiente delle microplastiche con danni più gravi che si registrano soprattutto negli habitat acquatici, in quanto in acqua queste particelle possono essere ingerite e accumulate nel corpo e nei tessuti di molti organismi, passando così nella catena alimentare;
    l'inquinamento idrico da microplastiche interessa soprattutto le acque lacuali, essendo i laghi bacini chiusi con lentissimo ricambio idrico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative affinché siano individuate le opportune risorse per incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali e sull'individuazione delle opportune modalità di intervento, anche utilizzando il Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente per lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare.
9/1939-A/37Formentini, Valbusa, Bordonali, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato ad assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali e il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione e gestione delle informazioni ambientali da parte di ISPRA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati all'istituzione di un registro nazionale di monitoraggio ambientale delle acque e della pesca marina che raccolga e classifichi i dati relativi al monitoraggio ambientale delle acque marine, lacustri, fluviali e di tutte le zone di pesca, nonché delle acque sotterranee e superficiali, gestito da ISPRA nell'ambito della rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016 n. 132, valutando inoltre l'opportunità di prevedere idonei strumenti digitali finalizzati a consentire la corretta comunicazione dei dati nell'ambito della rete SINANET da parte delle agenzie territorialmente competenti e dei gestori e prevedere un sistema sanzionatorio per la mancata conformazione agli obblighi di comunicazione.
9/1939-A/38Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si prefigge, tra i suoi obiettivi, quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato a limitare la dispersione nell'ambiente marino dei rifiuti rappresentati da oggetti, quali ad esempio palloncini e lanterne, che dopo il rilascio in aria o sull'arenile raggiungono il mare compromettendone l'ecosistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a prevedere che nell'ambito del procedimento autorizzativo di eventi ed attività quali spettacoli, raduni, attività sportive, ricreative e similari realizzati sulle coste o in mare, l'autorità competente possa prescrivere apposite misure volte a contrastare l'utilizzo di materiali o oggetti che possano comportare, direttamente o indirettamente, la dispersione in mare di oggetti, anche mediante il getto o il rilascio in aria o sull'arenile degli stessi.
9/1939-A/39Ricciardi, Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mar Mediterraneo 570 mila tonnellate di plastica finiscono ogni anno in acqua e il nostro Paese ne subisce l'impatto più pesante avendo la maggior estensione costiera;
    i risultati dell'Ispra, nell'ambito del progetto europeo Medsealitter, nel biennio 2017-18, mostrano l'andamento della densità dei macrorifiuti galleggianti in alto mare, vicino la fascia costiera e nelle vicinanze della foce dei fiumi, con punte di oltre 1000 oggetti per kmq: una emergenza vera e propria che ne giustifica l'urgenza del provvedimento in oggetto;
    provvedimento ampiamente condivisibile negli obiettivi, così come peraltro già evidenziato nella discussione di merito in commissione Ambiente, il provvedimento elude, rimanda, non specifica aspetti fondamentali come il coinvolgimento degli operatori di settore e chi paga alla fine, – visto che il Governo non stanzia nemmeno un euro per il Salvamare –, i costi di smaltimento dei rifiuti;
    fondamentale è stata la collaborazione dei pescatori nel monitoraggio dei fondali marini condotta in Adriatico dal 2013 al 2019 con i due progetti di ricerca europei, Defishgear e Mlrepair: nelle reti di 224 pescherecci coinvolti sono stati rinvenuti 194 tonnellate di rifiuti. In superficie le quantità di macroplastiche rinvenute raggiungono una densità media che oscilla tra i 2 e i 5 oggetti flottanti per Kmq, mentre la densità media delle microplastiche è compresa tra 93 mila e 204 mila microparticelle per Kmq,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire con gli enti locali e gli operatori di settore interessati specifici osservatori al fine di raccogliere, monitorare e analizzare dati e problematiche relativi alla prima applicazione della proposta di legge in esame, per poi trasmetterli alle Commissioni parlamentari competenti per provvedimenti che riterranno opportuni.
9/1939-A/40Silli, Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini.


   La Camera,
   premesso che:
    oggi una delle emergenze ambientali più gravi per il nostro pianeta, e per le specie marine, è rappresentata dai rifiuti, in particolar modo quelli contenente plastica, che sono abbandonati nei mari e nelle acque interne e ciò ne giustifica l'esame in Aula del provvedimento;
    il provvedimento ampiamente condivisibile negli obiettivi, così come peraltro già evidenziato nella discussione di merito in Commissione Ambiente, elude il tema delle microplastiche, i cui effetti dannosi sono amplificati dal fatto che queste entrano nel ciclo alimentare con effetti potenzialmente nocivi per l'uomo;
    preoccupa il fatto che non sia stato previsto nemmeno un euro da parte del Governo, e pertanto tutto l'onere sarà, come sempre, a carico dei cittadini e delle amministrazioni locali;
    particolarmente grave è la posticipazione di dodici mesi del riconoscimento da attribuire ai pescatori, essendo questo legato ad un decreto ministeriale attuativo della presente legge: di fatto si rinvia a data incerta una parte importante, cioè la collaborazione con gli operatori che giornalmente recuperano, loro malgrado, rifiuti di ogni genere nelle loro reti da pesca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di concerto con gli organismi istituzionali preposti, di effettuare analisi specifiche e un monitoraggio esteso, anche sulla popolazione, sui possibili effetti delle microplastiche sull'ambiente marino e sull'uomo.
9/1939-A/41Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge A.C. 1339-A all'esame dell'Assemblea (Salvamare) contiene norme che hanno l'obiettivo di contribuire alla bonifica e risanamento dell'ecosistema marino e delle acque interne;
    provvedimento ampiamente condivisibile negli obiettivi, così come peraltro già evidenziato nella discussione di merito in Commissione Ambiente, seppur lo stesso, comunque, elude, rimanda, non specifica aspetti fondamentali come il coinvolgimento degli operatori di settore che per professione o passione fanno immersione subacquea;
    unanime è la volontà politica di preservare la qualità ambientale delle acque italiane e ridurre il loro inquinamento;
    condivisa è la preoccupazione che l'inquinamento delle acque possa determinare, e già se ne vedono i primi effetti, gravi ripercussioni negative per un settore economico, come quello turistico e della pesca, molto importante per il nostro Paese;
    anche per questo particolare importanza deve essere data al personale del sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e a soggetti terzi che fanno attività subacquee di carattere tecnico scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale anche in virtù di finanziamenti ministeriali;
    si rimanda ad un futuro decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle linee guida operative per coloro fanno attività subacquee per le finalità di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'elaborazione del suddetto decreto attuativo, di tenere conto sia delle linee guida già esistenti sul territorio nazionale e dell'Unione Europea – Norme Uni, Buone Prassi e EN/ISO –, sia delle attività già svolte dal tavolo di lavoro UNI – Normazione Attività Subacquee Professionali e Scientifiche che sta lavorando già da mesi insieme all'Ispra, CNR e Enea, per la revisione delle norme UNI n. 11366:2010.
9/1939-A/42Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.