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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 16 luglio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 luglio 2019.

  Amitrano, Andreuzza, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carelli, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Ambrosio, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Maschio, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Nardi, Parolo, Picchi, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Soverini, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Andreuzza, Ascari, Battelli, Benvenuto, Berardini, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carelli, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Ambrosio, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Maschio, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Nardi, Parolo, Picchi, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Soverini, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PAXIA: «Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifica dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti di affollamento pubblicitario nelle trasmissioni radiotelevisive» (1983);
   ANDREUZZA ed altri: «Istituzione di una zona economica speciale nei comuni della città metropolitana di Venezia e dell'area del Polesine» (1984).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 780, d'iniziativa dei deputati CASO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore».

  La proposta di legge n. 1673, d'iniziativa dei deputati CENTEMERO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo nonché disposizioni in materia di esercizio delle funzioni regolatorie».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  TONELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere» (1562) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;
  S. 214-515-805-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI QUAGLIARIELLO; CALDEROLI e PERILLI; PATUANELLI e ROMEO: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera) (1585-B).

   II Commissione (Giustizia):
  CROSETTO ed altri: «Modifiche all'articolo 560 e introduzione dell'articolo 560-bis del codice di procedura civile, in materia di custodia e liberazione dell'immobile pignorato, nonché istituzione di un fondo per la tutela della casa di abitazione» (676) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e VIII.

   VI Commissione (Finanze):
  GAGLIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di concessioni in uso di aree del demanio idrico fluviale» (1772) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  MINARDO: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare e agli stili di vita sani nelle scuole primarie e secondarie di primo grado» (1337) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ASCANI: «Introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) nelle scuole di ogni ordine e grado» (1845) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  LEDA VOLPI ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (1146) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MINARDO: «Norme per la sicurezza, la pulizia e il ripristino dello stato naturale dei corsi d'acqua» (1359) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  MINARDO: «Norme per regolamentare il funzionamento delle piattaforme di comunicazione e delle comunità virtuali nella rete internet» (1325) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Istituzione del Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (1858) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  MURELLI ed altri: «Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività» (1818) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MINARDO: «Disposizioni per la tutela delle razze bovine autoctone» (1312) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 9 luglio 2019, Sentenza n. 166 del 21 maggio-9 luglio 2019 (Doc. VII, n. 309),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
    dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell'articolo 39, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2018;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  in data 10 luglio 2019, Sentenza n. 169 del 5 giugno – 10 luglio 2019 (Doc. VII, n. 310),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134:
   alla II Commissione (Giustizia);
  in data 12 luglio 2019, Sentenza n. 174 del 22 maggio – 12 luglio 2019 (Doc. VII, n. 315),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018):
   alla XI Commissione (Lavoro);
  in data 12 luglio 2019, Sentenza n. 175 del 20 giugno – 12 luglio 2019 (Doc. VII, n. 316),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 170 del 16 aprile – 10 luglio 2019 (Doc. VII, n. 311),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal TAR Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, dal TAR Molise;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 14 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 4, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal TAR Veneto:
   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);
  Sentenza n. 171 del 5 giugno – 10 luglio 2019 (Doc. VII, n. 312),
   con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);
  Sentenza n. 172 del 20 giugno – 10 luglio 2019 (Doc. VII, n. 313),
   con la quale:
    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 548 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1, comma 20, numero 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e come successivamente riformulato dall'articolo 13, comma 1, lettera m-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 549 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come successivamente riformulato dall'articolo 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 173 del 18 giugno – 10 luglio 2019 (Doc. VII, n. 314),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione ed agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, sollevate dal Consiglio nazionale forense;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, numero 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale forense:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 176 del 3 aprile – 12 luglio 2019 (Doc. VII, n. 317),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 177 del 5 giugno – 12 luglio 2019 (Doc. VII, n. 318),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11o Fondo europeo di sviluppo (COM(2019) 336 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 336 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2019) 337 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 337 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2018 (COM(2019) 339 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio 2019 – Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (COM(2019) 610 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Toscana.

  Il Garante del contribuente per la Toscana, con lettera in data 12 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Toscana, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 luglio 2019, ha trasmesso copia dei decreti concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di direzione di strutture della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali):
   alla dottoressa Valeria Vaccaro, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità;
   al dottor Flavio Siniscalchi, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda (25).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (99).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 15 agosto 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 luglio 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in relazione al monitoraggio delle attività di alternanza scuola-lavoro relativo all'anno scolastico 2017-2018 – 3-00737; 3-00872

A)

   TOCCAFONDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con la legge di bilancio per il 2019 sono state ridotte significativamente le ore di alternanza scuola-lavoro nelle scuole superiori. L'alternanza scuola-lavoro nasce per portare anche in Italia una metodologia didattica differente dalla classica lezione frontale, che rappresenta scuola a tutti gli effetti e per questo valutata e monitorata;
   nonostante varie criticità l'alternanza scuola-lavoro ha dimostrato la sua utilità, perché ha aperto le porte della scuola al mondo esterno, mostrando che il lavoro oggi richiede non solo conoscenze disciplinari, ma anche competenze trasversali;
   il monitoraggio effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta uno strumento fondamentale per conoscere risultati positivi e criticità ed è sempre stato presentato dai vertici del Ministero e reso pubblico anche attraverso il sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   dai precedenti monitoraggi si riscontra che hanno partecipato all'alternanza scuola-lavoro il 90 per cento degli studenti dell'ultimo triennio delle scuole statali e il 76 per cento delle paritarie. Sono stati attivati ben 76.246 percorsi, coinvolgendo 6.000 scuole al 3o, 4o e 5o anno di corso, statali e paritarie. Le imprese hanno ospitato il 43 per cento degli studenti in alternanza scuola-lavoro, seguite da enti del terzo settore (11 per cento) e università (7 per cento). Ci sono state esperienze nelle stesse scuole (10 per cento);
   per farlo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha creato un osservatorio nazionale dell'alternanza scuola-lavoro. Il Governo all'interrogante sembra fino ad ora ignorare l'osservatorio e soprattutto i dati del monitoraggio;
   i dati del monitoraggio sono a disposizione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le scuole hanno già compilato i formulari dovuti. Non si comprende, quindi, il motivo del silenzio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui dati del monitoraggio delle attività di alternanza scuola-lavoro;
   sperando che tale silenzio non sia dovuto al «ridimensionamento» di tale attività da parte del Governo, risulta quanto mai utile conoscere i dati di questa attività –:
   quali siano i risultati del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'anno scolastico 2017/2018 e quale percorso il Ministro interrogato intenda seguire alla luce dei dati del monitoraggio. (3-00737)


   TOCCAFONDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con la legge di bilancio per il 2019, il Governo riduce significativamente le ore di alternanza scuola-lavoro nelle superiori;
   l'alternanza scuola-lavoro nasce per portare anche in Italia la metodologia didattica duale con la quale gli studenti di ogni indirizzo. Una metodologia didattica differente dalla classica lezione frontale, ma che rappresenta scuola a tutti gli effetti e per questo valutata e monitorata;
   nonostante varie criticità, l'alternanza scuola-lavoro ha dimostrato la sua utilità, perché ha aperto le porte della scuola al mondo esterno, mostrando che il lavoro oggi richiede non solo conoscenze disciplinari, ma anche competenze trasversali;
   si riportano alcuni dati utili: hanno partecipato all'alternanza scuola-lavoro il 90 per cento degli studenti dell'ultimo triennio delle scuole statali e il 76 per cento delle paritarie. Sono stati attivati ben 76.246 percorsi, coinvolgendo 6.000 scuole al 3o, 4o e 5o anno di corso statali e paritarie. Le imprese hanno ospitato il 43 per cento degli studenti in alternanza scuola-lavoro, seguite da enti del terzo settore (11 per cento) e università (7 per cento). Ci sono state esperienze nelle stesse scuole (10 per cento). Alcuni casi di sfruttamento lavorativo degli studenti hanno avuto molta eco sui media, ma per fortuna il numero, secondo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sarebbe molto limitato. È possibile scaricare ogni dato dal focus del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferito all'anno scolastico 2016/2017;
   il Governo, invece di continuare in questo percorso che ha avuto un trend positivo, sia qualitativamente che quantitativamente, ha previsto un taglio delle ore minime: 90 ai licei (erano 200), 150 ai tecnici e 180 ai professionali (erano 400 per entrambi). Il calo del 58 per cento del monte-ore si applica anche ai fondi stanziati, con una riduzione pari a 56,5 milioni di euro dal 2019;
   dopo l'anno scolastico 2017-2018 era previsto un bilancio del primo triennio, da cui ricavare dati oggettivi per migliorare un'esperienza che ha già coinvolto circa 1.400.000 studenti e molti loro docenti. Per farlo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva creato un Osservatorio nazionale dell'alternanza scuola-lavoro. Il Governo sembra fino ad ora ignorare i dati del monitoraggio. Invece di completare i monitoraggi, incoraggiare le migliori esperienze, isolare quelle che si limitano ai meri adempimenti formali, si è ingranata la retromarcia, cancellando pure l'espressione «alternanza scuola-lavoro»; d'ora in poi si parlerà di «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;
   la scelta lascia estremamente perplessi: si premia chi ha ignorato le norme, mortificando invece l'impegno di chi si è dato da fare per rispettarle. Ci si chiede quale messaggio si stia dando agli studenti impegnati in quei percorsi;
   le competenze trasversali, ormai fondamentali in un qualunque percorso educativo-formativo, richiedono una maturazione che naturalmente ha tempi lunghi e chiama in causa l'intera struttura curricolare. Non è con l’«elemosina» di meno di un'ora alla settimana ai licei che si vince la sfida oggi più complessa per i sistemi educativi. Il passo indietro del Governo sull'alternanza scuola-lavoro sembra non solo un brutto segnale per gli studenti e i docenti che avevano provato ad alzare lo sguardo oltre le mura scolastiche e a dialogare con oltre 208 mila strutture ospitanti. È un indizio dell'assenza di una visione chiara di scuola del futuro per i nostri figli alla quale ispirare le politiche –:
   quali siano i risultati del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'anno scolastico 2017/2018 e quale percorso il Ministro interrogato intenda seguire alla luce dei dati del monitoraggio. (3-00872)


Iniziative di competenza, anche per il tramite del comando carabinieri per la tutela ambientale, in relazione al centro di trasbordo e messa in riserva dei rifiuti da raccolta differenziata sito in località Tonnego nel comune di Rapallo (Genova) – 3-00873

B)

   TRAVERSI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in località Tonnego, comune di Rapallo, è presente un centro di trasbordo e messa in riserva rifiuti da raccolta differenziata;
   il centro in questione risulta autorizzato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prescrivendo uno stoccaggio di rifiuti non superiore alle 24 ore per la parte del piazzale superiore dell'area;
   inoltre, secondo il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio approvato con atto dirigenziale n. 3042 del 2015 dalla città metropolitana di Genova, nell'area del centro in questione si deve svolgere un'attività di messa in sicurezza, raccogliendo rifiuti per frazioni omogenee senza stoccaggio direttamente al suolo ma in contenitori scarrabili;
   l'attività è finalizzata al recupero dei rifiuti gestiti in quanto provenienti tutti dalla raccolta differenziata;
   in questo senso il tipo di stoccaggio nel centro non rispetta i seguenti principi generali in materia:
    a) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
    b) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
   l'autorizzazione n. 7054 del 9 novembre 2011 non contiene adeguate prescrizioni ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, se non quella generica di non stoccare i rifiuti indifferenziati oltre le 24 ore;
   lo stoccaggio, invece, avviene in modo prolungato e reiterato nel tempo (mesi) senza adeguate precauzioni/prescrizioni ulteriori alla generica prescrizione sopra riportata. Nel centro come si evince anche dalle notizie apparse sulla stampa cittadina si accumulano rifiuti indifferenziati in modo permanente e in modo incontrollato, facendo prefigurare un rischio ambientate;
   peraltro, il centro di raccolta insiste sull'ex discarica di rifiuti solidi urbani del comune di Rapallo, che avrebbe dovuto essere messa in sicurezza prima di procedere a nuova autorizzazione. All'interrogante non risulta che questa attività sia ancora conclusa, mentre l'autorizzazione al centro è stata rinnovata nel 2011;
   in sostanza ad avviso dell'interrogante di fatto è stata autorizzata una nuova attività di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti senza aver verificato prioritariamente il livello di inquinamento dell'area esistente, le misure di prevenzione di detto inquinamento, la coerenza tra il livello di inquinamento e la destinazione urbanistica dell'area interessata dalla nuova attività –:
   se sia a conoscenza di quanto descritto;
   se il Ministro interrogato abbia valutato la possibilità di promuovere una verifica del comando carabinieri per la tutela ambientale. (3-00873)


Elementi e iniziative di competenza in ordine all'attività di produzione dei diversi stabilimenti dell'industria ex Saronio – 3-00554

C)

   BARZOTTI e ROMANIELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   l'industria chimica Saronio sorgeva a Melegnano nel 1926; la stessa ha rappresentato un'imponente realtà per la produzione di materiale chimico per usi bellici, tanto da figurare anche in atti ufficiali come luogo per la fabbricazione di liquido nebbiogeno; tra il 1942 e il 1943 a nome Saronio sono stati costruiti altri due centri chimici, uno a Foggia, l'altro a Riozzo frazione di Cerro al Lambro (Milano); con riferimento allo stabilimento di Foggia, distrutto il 26 settembre 1943, quel che è noto è che lo stesso fu costruito alle spalle della cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'interno del «Parco Paglia», e che i due plessi erano collegati da tunnel sotterranei per lo scambio di sostanze che poi dovevano essere trattate per ottenere prodotti chimici; secondo un ritrovato rapporto della commissione speciale per aggressivi chimici in Italia, datato 2 ottobre 1943, presso il centro chimico di Foggia sarebbero state prodotte circa 200 tonnellate al mese di iprite (un gas vescicante) e 100 tonnellate (stimate) al mese di difosgene (un gas soffocante), partendo da prodotti di base disponibili o prodotti in loco come etilene, alcool, cloruro di zolfo e acido formico; la ex fabbrica di Riozzo, tuttora presente, copre un'area di circa 43.000 metri quadrati; ciò che veniva prodotto nello stabilimento di Riozzo non è certo, perché coperto per anni dal segreto di Stato; quel che si ritiene, però, è che li venissero prodotti gli stessi aggressivi chimici del centro chimico militare di Foggia; dal dopoguerra l'area dell'ex Saronio di Riozzo è divenuta di proprietà del demanio militare del Ministero della difesa e fino a pochi anni or sono veniva utilizzata quale poligono di tiro dell'esercito; dismesso da numerosi anni, abbandonato e in condizioni di degrado evidente il sito rappresenta, ancora oggi, un fattore di potenziale rischio per l'ambiente e la salute –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, dispongano di informazioni in merito all'attività specifica di produzione dell'industria ex Saronio, nei suoi diversi siti, in particolare se essa abbia lavorato difenilcloroarsina, cloripicrina, difosgene, cloro liquido, acido formico, nonché se ivi permangano effettivamente contaminazioni, anche per supportare un'eventuale istruttoria al fine di riclassificazione del sito di Cerro a Lambro quale sito di interesse nazionale.
(3-00554)


Iniziative volte a garantire la sicurezza per il personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Sassari – 3-00581

D)

   ZOFFILI e DE MARTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 4 marzo 2019 nel carcere di Bancali a Sassari, si è verificata una nuova grave aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria;
   risulta che il poliziotto sia stato violentemente colpito al viso con una testata da un recluso che stava accompagnando verso la cella durante la fase di rientro;
   l'agente, soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sassari per accertamenti;
   il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe) sottolinea la gravità dell'episodio, evidenziando il fatto che esso chiede da tempo che nei reparti del carcere di Sassari vengano ripristinate le condizioni per garantire la sicurezza per il personale che vi opera e precisando che, anche nelle settimane scorse, un altro agente è stato colpito da un detenuto, che si è avventato sul poliziotto penitenziario con una sedia;
   occorre garantire maggiore sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria ed occorre che vengano applicate, con decisione, le misure necessarie per contrastare e reprimere fenomeni di aggressioni similari a quelli esposti ed altri che si sono verificati negli anni –:
   se ed in che termini il Ministro interrogato intenda intervenire a sostegno del personale della casa circondariale di Sassari, aumentando la sicurezza degli agenti nel penitenziario. (3-00581)


Iniziative di competenza volte a contrastare il fenomeno delle applicazioni installate sui dispositivi telefonici che possono violare dati sensibili – 3-00676

E)

   BERGAMINI, FIORINI, ZANELLA, MULÈ e SOZZANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   risulta che la procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito di una indagine sulla presunta attività di spionaggio ai danni di alcune centinaia di cittadini non colpevoli di alcun reato né interessati da inchieste giudiziarie, ha chiesto e ottenuto il sequestro delle società eSurv srl e Stm srl, produttrici di software di videosorveglianza e spyware;
   risultano indagati i titolari delle due aziende, Marisa Aquino e Vito Tignanelli (Stm) e Giuseppe Fasano e Salvatore Ansani (eSurv), con l'accusa di violazione delle norme sul trattamento dei dati personali e la frode in pubblica attività;
   la Esurv, con sede a Catanzaro, ha iniziato le attività a febbraio 2015, gestendo, fra l'altro, le intercettazioni decise dalle procure di Benevento, Roma, Milano, Napoli e altri numerosi uffici giudiziari attraverso il software Exodus;
   Startmag.it segnala che dal 2015 sono «oltre 150 le installazioni in Italia di eSurv tra pubblica amministrazione, industrie e sanità. Tra i clienti si contavano Eni, Sogei, John Richmond, il comune di Salerno, la regione Basilicata, il comando dei vigili urbani del comune di Roma, il comune di Domodossola, il comune di Nova Milanese, l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo». Lo stesso sito riporta come eSurv srl abbia registrato una crescita rilevante: l'utile d'esercizio è passato tra il 2016 e il 2017 da 18.936 a 115.863 euro, mentre il patrimonio netto è più che quadruplicato da 32.345 a 148.207 euro;
   attraverso Exodus, una volta scaricato e installato nel dispositivo telefonico, è possibile carpire un ampio ventaglio di dati e informazioni, permettendo in sostanza non solo la registrazione delle chiamate vocali, ma anche il pieno accesso in remoto dei contenuti di messaggistica (comprese le varie chat), di immagini e video, finanche la possibilità di svolgere intercettazioni ambientali attraverso il microfono dello stesso dispositivo, al pari di qualsiasi microspia;
   l'impiego di Exodus da parte della magistratura prevedeva che, a seguito della necessaria autorizzazione, venisse inviato al dispositivo telefonico del soggetto indagato un messaggio promozionale attraverso il quale sarebbe stato scaricato e installato lo spyware per intercettarne e captarne comunicazioni, dati e informazioni;
   Ansani avrebbe ammesso di «aver creato e inserito in rete in via preventiva e senza alcuna autorizzazione una serie di “app mascherate” apparentemente innocue e di comune utilizzo ma che in realtà contenevano il “virus” che consentiva il funzionamento al captatore informatico e, quindi, chiunque sino ad oggi abbia scaricato l'applicazione avrebbe introdotto anche il captatore informatico, con la conseguenza di essere esposto a intercettazione dei propri dati e delle proprie comunicazioni»;
   dalle indagini in corso starebbe emergendo, altresì, che svariate applicazioni, acquistabili e scaricabili gratuitamente su piattaforme come Google Play store, conterrebbero il medesimo spyware Exodus, rappresentando quindi un rischio concreto per centinaia di migliaia di cittadini e utenti, come ampiamente denunciato dal Garante per la protezione dei dati personali –:
   se il Governo intenda chiarire se si possa escludere che Exodus abbia messo a rischio la sicurezza nazionale;
   quali iniziative urgenti di competenza, anche di natura normativa, il Governo intenda assumere per affrontare le problematiche di cui in premessa e per rimuovere i software spia diffusi dalle piattaforme come fossero comuni applicativi e prevenirne l'immissione in rete;
   se non intendano svolgere approfondimenti, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine a eventuali turbative delle inchieste per le quali è stato impiegato Exodus. (3-00676)


Iniziative di competenza volte a preservare il regime vincolistico con riferimento al progetto di riqualificazione ciclo-pedonale del lungomare di Napoli – 3-00874

F)

   DE LORENZO, CUBEDDU, AMITRANO, TUCCI, GIANNONE, SIRAGUSA, DAVIDE AIELLO, VIZZINI, PALLINI, SEGNERI, COSTANZO, CIPRINI e TRIPIEDI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   «l'asse formato da via Caracciolo, via Partenope e via Nazario Sauro è il lungomare tra i più belli del mondo e per i suoi speciali caratteri è parte della memoria collettiva: si identifica con l'immagine stessa della città, del suo panorama da e verso il mare, in una reciprocità di valori straordinari tra natura e costruito»: con queste parole Francesco Bruno, professore di progettazione architettonica, esprime il pregnante significato identitario assunto dal lungomare per la città di Napoli e non solo;
   tale bene di carattere paesaggistico-culturale deve essere necessariamente tutelato nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;
   la giunta del comune di Napoli, con delibera n. 313 del 21 giugno 2018, approva il progetto definitivo di «Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio – componente mobilità lenta» dell'importo complessivo di 13.200.000,00 euro, finanziato a valere sulle risorse del programma operativo complementare città metropolitane 2014-2020 (Poc Metro);
   tale progetto, nel prevedere la sostituzione della pavimentazione attuale in asfalto con una in pietra lavica nel solo tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio, determinerebbe un'inopportuna discontinuità e disorganicità nell'assetto della pavimentazione dell'intero lungomare, la cui morfologia verrebbe profondamente alterata. Si tratta di una scelta che si pone in evidente contrasto con la tutela ex lege gravante sul bene in questione, in quanto luogo identitario della città di Napoli grazie al quale la città è nota a livello internazionale;
   nel merito del progetto destano, inoltre, gravi perplessità: l'ampliamento del marciapiede lato edifici che dietro la finalità di aumentare lo spazio pubblico pedonale cela, a giudizio degli interroganti, il soddisfacimento di un mero interesse privato (facente capo ai gestori degli esercizi commerciali posti sul tratto di lungomare) da parte dell'amministrazione comunale, a detrimento del preminente interesse pubblico alla conservazione del bene (l'ampliamento del marciapiede costituisce espressione di un uso incompatibile con il carattere storico o artistico del lungomare); il restringimento della carreggiata di via Partenope, senza tenere in debito conto che la strada si trova tra due zone a rischio vulcanico e che, nell'attuale restrizione al traffico, non può essere ridotta, costituendo un'essenziale via di fuga in caso di emergenza;
   va considerata la sussistenza di un cospicuo regime vincolistico sul lungomare: vincolo indiretto ex articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004, imposto con decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania n. 171 del 28 settembre 2005; vincolo paesistico del 27 maggio 1958 che ne tutela la conservazione;
   nel comunicato stampa dello stesso consiglio comunale del 3 agosto 2018, presente sul sito del comune di Napoli, è scritto che: «Il progetto a cui si fa riferimento, ha spiegato l'assessore Piscopo, ha ricevuto finanziamenti per tredici milioni e 200 mila euro nell'ambito del Poc Metro, incardinato su una progettazione dell'amministrazione e stanziato dalla legge di stabilità, fondi incardinati all'interno degli assi decisi dal Governo nazionale e con un vincolo di destinazione d'uso. Nessuna utilizzazione diversa è, quindi, possibile e in caso di mancato impiego per quell'obiettivo sarebbe solo percorribile la rinuncia al finanziamento». E ancora: «il progetto e l'investimento in questione rappresentano il tradimento fatto dall'amministrazione alla città, alla quale era stato promesso il recupero della spiaggia pubblica, la balneazione del tratto di mare e aree di parcheggio, mentre oggi quella pedonalizzazione non è a servizio della città, ma solo un luogo esclusivo per pochi e a servizio solo di alcuni imprenditori (...) Si insiste con interventi su un pezzo di città ormai diventata un privilegio di pochi, mentre potevano effettuarsi altre scelte, non caricando ancora di significato il lungomare» –:
   se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, al fine di assicurare la necessaria e indispensabile tutela di tale bene. (3-00874)


Elementi e iniziative in merito all'organizzazione degli Uffici immigrazione e alla gestione del relativo personale – 3-00750

G)

   ASCARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il numero di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni: secondo i dati Istat, nel 2002 si registravano 1,34 milioni di stranieri che hanno superato la soglia dei 3 milioni nel 2008, dei 4 milioni nel 2012 e dei 5 milioni nel 2015, arrivando a registrare, nel 2018, oltre 5,14 milioni di unità;
   parallelamente è aumentato anche il carico di lavoro pendente sugli uffici delle pubbliche amministrazioni che si occupano di immigrazioni a vario titolo, tra cui gli uffici immigrazione delle varie questure dislocate sul territorio italiano;
   la circolare n. 5551/C3c2/191 del 12 gennaio 2001 dell'allora Capo della polizia – Capo generale della pubblica sicurezza De Gennaro, avente per oggetto la «Riorganizzazione degli uffici stranieri e delle squadre mobili», ha ridefinito l'organizzazione di una parte della Polizia di Stato sul territorio;
   in particolare, ha istituito presso le questure italiane la divisione P.a.s.i. (Polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione), all'interno della quale è istituito l'ufficio immigrazione;
   inoltre, ha stabilito che «il personale in servizio presso gli uffici immigrazione, in ragione della peculiare professionalità posseduta, che verrà ulteriormente accresciuta attraverso una mirata programmazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, non potrà di norma essere impiegato in altri ambiti operativi», «non curerà l'esecuzione di provvedimenti di espulsione, di accompagnamento alla frontiera o presso i centri di permanenza temporanea e di rimpatrio, né altre attività connesse all'esecuzione di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza» ed ancora che «gli uffici immigrazione non costituiscono servizio di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura penale»;
   secondo quanto appreso dall'interrogante, tali previsioni potrebbero non essere rispettate in alcune questure, in particolare sembrerebbe che il personale in servizio presso gli uffici immigrazione vengano, a seconda delle necessità, impiegati anche in altre attività, lasciando sguarniti i propri servizi che quindi rischiano di procedere con particolare lentezza nella propria attività, accumulando carico di lavoro e conseguenti ritardi nello smaltimento delle pratiche –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato al fine di assicurare che la circolare di cui in premessa, nonché atti successivi che hanno confermato tali previsioni vengano rispettati, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici immigrazione e alla gestione del relativo personale;
   quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare un numero adeguato di personale in servizio presso gli uffici immigrazione;
   a quanto ammonti il personale in servizio presso gli uffici immigrazione.
(3-00750)


PROPOSTA DI LEGGE: PICCOLI NARDELLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA LETTURA (A.C. 478-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BELOTTI ED ALTRI; MOLLICONE ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; CASCIELLO ED ALTRI (A.C. 1410-1516-1614-1686)

A.C. 478-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 3.200, 3.201, 3.202, 5.200, 7.200, 8.200, 9.200, 9.201 (Nuova formulazione) della Commissione e sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 478-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: da attuare nei limiti della dotazione del Fondo, di cui al comma 5-bis;
    sostituire il comma 2 con il seguente: Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere;
    al comma 4, dopo le parole: industria editoriale, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   5-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano il d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    al comma 6, dopo le parole: 150.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni fino a: danno attuazione con le seguenti: I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono;
    al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti: fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1 possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo le parole: 500.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ciascuna scuola polo può, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    al comma 3, lettera a), sostituire la parola: promuove con la seguente: promuovere e le parole da: I predetti progetti fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: I predetti progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana;
    al comma 3, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: organizzare e sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera medesima;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente;
    al comma 3 sopprimere il secondo periodo;
    sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo;
    sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
    all'articolo 9, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 3.750.000 euro con le seguenti: è incrementata di 3.250.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. – (Abrogazioni) – 1. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati:
    a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    b) il decreto interministeriale 3 maggio 2018, n. 227.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:
    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera a);
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 6.100 e 6.101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 478-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
  2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
  3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei princìpi della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Principi e finalità)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.
1. 1. Fratoianni, Fornaro.

A.C. 478-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», prevedendo stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione e garantendo l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Piano d'azione è adottato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:
   a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
   b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
   c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
   d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
   e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
   f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
   g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
   h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
   i) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori.

  4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
  5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:
   a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche;
   b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
   c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
   d) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con quanto previsto dal trattato di Marrakech del 27 giugno 2013;
   e) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival.

  6. La predisposizione della proposta del Piano d'azione di cui al comma 1, primo periodo, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni con proprio decreto, nei limiti delle risorse di cui al comma 5-bis, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione». Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente,
   al comma 3:
    dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
     h-bis) favorire la promozione della lettura per le persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato, nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali.;
    dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
     i-bis) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.;
   al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei consultori, aggiungere le seguenti: della pediatria di famiglia.;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dai commi 3 e 5, il Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017 è incrementato di 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono modificati le linee di intervento e il criterio di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui al decreto interministeriale 3 maggio 2018, n. 227, in considerazione degli ulteriori obiettivi, priorità e azioni del Piano nazionale di cui ai commi 3 e 5.
2. 200. La Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il Presidente del Consiglio dei ministri, fino a: con proprio decreto con le seguenti: Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto.
2. 203. La Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: da attuare nei limiti della dotazione del Fondo, di cui al comma 5-bis;
   sostituire il comma 2 con il seguente: Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere;
   al comma 4, dopo le parole: industria editoriale, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   al comma 6, dopo le parole: 150.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
   sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni fino a: danno attuazione con le seguenti: I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono;
    al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti: fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1 possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo le parole: 500.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ciascuna scuola polo può, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    al comma 3, lettera a), sostituire la parola: promuove con la seguente: promuovere e le parole da: I predetti progetti fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: I predetti progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana;
    al comma 3, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: organizzare e sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera medesima;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente;
    al comma 3 sopprimere il secondo periodo;
    sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo;
    sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
    all'articolo 9, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 3.750.000 euro con le seguenti: è incrementata di 3.250.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. – (Abrogazioni) – 1. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati:
    a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    b) il decreto interministeriale 3 maggio 2018, n. 227.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:
    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera a);
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  1. Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) favorire la promozione della lettura per le persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato, nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali.
2. 204. La Commissione.
(Approvato)

  1. Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
2. 205. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei consultori, aggiungere le seguenti: della pediatria di famiglia.
2. 206. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea, oltre che dell'ordinamento internazionale.
2. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera e), dopo le parole: presso i teatri aggiungere le seguenti: in collaborazione con le librerie.
2. 100. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, lettera e), dopo le parole: presso i teatri aggiungere le seguenti: anche in collaborazione con le librerie.
2. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura denominato «Ad alta voce», con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: , assicurando ai relativi progetti un'identità comune denominata «Ad alta voce».
2. 202. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 478-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Patti locali per la lettura)

  1. Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
  2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Piani locali per la lettura)

  Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione, con le seguenti: I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, aderiscono.
3. 200. La Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito dei Patti locali per la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, promuovono la conoscenza e la fruizione delle collezioni e della produzione editoriale mediante programmi continuativi di attività rivolte al pubblico. Le regioni disciplinano l'attività di promozione della lettura svolta dalle biblioteche degli enti pubblici territoriali. Per l'attuazione dei programmi di attività di cui al presente comma sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
3. 202. La Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I patti locali per la lettura riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.
3. 1. Fratoianni, Fornaro.

A.C. 478-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Capitale italiana del libro)

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

A.C. 478-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

(Articolo soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.300)

Art. 5.
(Digitalizzazione)

  1. I soggetti pubblici realizzano o promuovono, anche attraverso contratti e convenzioni, iniziative di digitalizzazione al fine di:
   a) assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale, ivi compreso quello custodito presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, coreutica e musicale, e alla sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere;
   b) contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale;
   c) favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano nazionale scuola digitale previsto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'accesso ai finanziamenti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e per la ripartizione degli stessi.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 12, comma 2.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Digitalizzazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ivi compreso con le seguenti: con particolare riferimento a.
5. 200. La Commissione.

A.C. 478-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Promozione della lettura a scuola)

  1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

  2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».
  3. Ciascuna scuola polo:
   a) promuove la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani, assicurando ai relativi progetti un'identità comune denominata «Ad alta voce». I predetti progetti, anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana e delle opportunità offerte dai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, sono realizzati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, compreso l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   b) organizza la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Promozione della lettura)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un «Programma biennale di iniziative straordinarie per la lettura», da effettuarsi presso le scuole di ogni ordine e grado. Tale programma prevede l'adozione di format innovativi quali hackathon, simulazioni, debate e laboratori teatrali che a partire dalla lettura impegnino gli studenti in azioni di restituzione alla comunità delle storie e informazioni apprese. Il Programma è adottato entro il 30 aprile 2020 prendendo ispirazione anche dalle migliori prassi già adottate da singole scuole o da reti di istituzioni scolastiche. Ogni scuola promuove tali iniziative anche attraverso la collaborazione con le biblioteche e con le altre istituzioni o associazioni culturali del territorio, comprese le piccole librerie nelle aree interne e più isolate del Paese dove queste ultime rappresentano di fatto un presidio culturale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  3-ter. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «174,31» è sostituita dalla seguente: «164,31» e la parola: «79,81» è sostituita dalla seguente: «69,81».
6. 100. Fusacchia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di promuovere la diffusione della lettura nei territori sprovvisti di librerie o biblioteche, o comunque con un ridotto numero di luoghi preposti alla diffusione e promozione della lettura e della cultura, con particolare riferimento alle aree interne, adotta un piano di attività di promozione della lettura che preveda l'apertura e l'allestimento di spazi comuni nelle istituzioni scolastiche utili ad ospitare iniziative culturali, anche in orari serali, mirate a coinvolgere la cittadinanza locale, per rafforzare l'inclusione sociale e contribuire a prevenire o contrastare fenomeni di analfabetismo, di analfabetismo funzionale o di ritorno e situazioni di marginalità sociale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  3-ter. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «174,31» è sostituita dalla seguente: «164,31» e la parola: «79,81» è sostituita dalla seguente: «69,81».
6. 101. Fusacchia.

A.C. 478-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

  1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. La contribuzione di cui al comma 1 si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, intestata al titolare e utilizzabile, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo.
  3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di conferimento di somme al Fondo da parte di privati ai sensi del presente comma.
  4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
  5. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 3 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 4.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
7. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 478-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Donazioni librarie)

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Donazioni librarie)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Donazioni librarie)

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, alla lettera d), dopo le parole: «dei prodotti di cartoleria e di cancelleria,» sono aggiunte le seguenti: «dei libri e dei relativi supporti integrativi».
8. 200. La Commissione.

A.C. 478-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
  «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

  2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
  « 2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
  3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
  3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta l'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
   4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo».

  3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.
  4. Dopo l'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è inserito il seguente:
   «Art. 3-bis. – (Vigilanza)1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 8».

  5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
   « 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli altri organi dello Stato di cui essa si avvale provvedono alle attività di cui all'articolo 3-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  6. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al suo successivo invio alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo sul settore del libro.
  7. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

  Al comma 2, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
9. 10. Toccafondi.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 4.
9. 11. Fusacchia.

  Al comma 2, capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: inclusi.
9. 101. Toccafondi.

  Al comma 2, capoverso comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine le parole:, in relazione ai quali lo sconto diretto con la consegna dei buoni di spesa è al massimo del 25 per cento.
9. 102. Toccafondi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
9. 201.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 478-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Qualifica di «libreria di qualità»)

  1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità.
  2. Nell'Albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
  3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'Albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'Albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.
  5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l'Albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.

A.C. 478-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Incentivi fiscali per le librerie)

  1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 5.

A.C. 478-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto, con riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 11, dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle altre disposizioni della presente legge, pari a 4.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, pari a 3.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 478-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

A.C. 478-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478 è volto, attraverso interventi di varia natura, alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sodale ed economico della nazione;
    l'Italia presenta un significativo e preoccupante ritardo, rispetto ai Paesi a noi comparabili, riguardo all'abitudine alla lettura di libri;
    in Italia si legge poco e sempre meno, le persone con più di sei anni che hanno letto almeno un libro al di fuori degli ambiti scolastici e lavorativi, nel corso dell'anno dell'indagine, sono circa il 40 per cento. Si conferma in tal modo una tendenza negativa avviata almeno nel 2010, quando la quota di lettori era stimata al 46,8 per cento;
    la flessione interessa in modo particolare i più giovani;
    il rifugio nell'informazione digitale, la crescente diffusione dell'utilizzo dei social network e di internet come mezzo di comunicazione, ha provocato una grave crisi dell'editoria. Oggi la diffusione della cultura e della conoscenza utilizza strumenti e supporti diversi (internet, televisione, video, musica, ecc.), molti dei quali totalmente multimediali e interattivi;
    se le librerie a conduzione familiare arrancano, più a causa dei costi gestionali che per la riduzione delle vendite, calano sensibilmente anche le vendite dei libri in edicola, tanto che le recenti stime parlano di migliaia di chiusure negli ultimi anni;
    si mette così in grave difficoltà un reparto molto importante del nostro patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di Bilancio, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto derivante dall'acquisto da parte di enti pubblici di libri non acquistati attraverso canali telematici.
9/478-A/1Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478 è volto, attraverso interventi di varia natura, alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sodale ed economico della nazione;
    l'Italia presenta un significativo e preoccupante ritardo, rispetto ai Paesi a noi comparabili, riguardo all'abitudine alla lettura di libri;
    in Italia si legge poco e sempre meno, le persone con più di sei anni che hanno letto almeno un libro al di fuori degli ambiti scolastici e lavorativi, nel corso dell'anno dell'indagine, sono circa il 40 per cento. Si conferma in tal modo una tendenza negativa avviata almeno nel 2010, quando la quota di lettori era stimata al 46,8 per cento;
    la flessione interessa in modo particolare i più giovani;
    il rifugio nell'informazione digitale, la crescente diffusione dell'utilizzo dei social network e di internet come mezzo di comunicazione, ha provocato una grave crisi dell'editoria. Oggi la diffusione della cultura e della conoscenza utilizza strumenti e supporti diversi (internet, televisione, video, musica, ecc.), molti dei quali totalmente multimediali e interattivi;
    se le librerie a conduzione familiare arrancano, più a causa dei costi gestionali che per la riduzione delle vendite, calano sensibilmente anche le vendite dei libri in edicola, tanto che le recenti stime parlano di migliaia di chiusure negli ultimi anni;
    si mette così in grave difficoltà un reparto molto importante del nostro patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di Bilancio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto derivante dall'acquisto da parte di enti pubblici di libri non acquistati attraverso canali telematici.
9/478-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478, adottato quale testo base dalla Commissione Cultura, è volto, attraverso interventi di diversa natura – riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;
    l'articolo 9, del provvedimento in esame, modifica la disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011 e, in particolare, introduce tra le finalità della legge la tutela dell'offerta editoriale, da attuarsi anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza;
    l'articolo 9, riduce, inoltre, la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo,

impegna il Governo

nella fase di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, a precisare che la percentuale di sconto fissata al 15 per cento per i libri scolastici è da intendersi esclusivamente per i libri adottati in base all'elenco pubblicato sul Sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9/478-A/2Ciampi, Ascani, Prestipino, Anzaldi, Di Giorgi, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478, adottato quale testo base dalla Commissione Cultura, è volto, attraverso interventi di diversa natura – riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;
    l'articolo 9, del provvedimento in esame, modifica la disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011 e, in particolare, introduce tra le finalità della legge la tutela dell'offerta editoriale, da attuarsi anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza;
    l'articolo 9, riduce, inoltre, la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo,

impegna il Governo

nella fase di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, a valutare l'opportunità di precisare che la percentuale di sconto fissata al 15 per cento per i libri scolastici è da intendersi esclusivamente per i libri adottati in base all'elenco pubblicato sul Sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9/478-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciampi, Ascani, Prestipino, Anzaldi, Di Giorgi, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478, adottato quale testo base dalla Commissione Cultura, è volto, attraverso interventi di diversa natura – riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;
    l'articolo 6 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovano la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza e dispone che, attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuino nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale una scuola che operi quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado»;
    il Centro per il libro e la lettura, promuove già da diverso tempo, l'iniziativa «Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole», con l'intento di invitare tutti gli istituti ad inserire nelle proprie attività educative e formative momenti da dedicare alla lettura ad alta voce, considerata strumento fondamentale per la crescita emozionale e cognitiva dello studente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere e promuovere le iniziative del Centro per il libro e la lettura, anche attraverso l'avvio di un progetto, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a raccogliere e a rendere disponibili, in un archivio pubblicamente accessibile, le buone pratiche a livello nazionale ed europeo nell'ambito della educazione alla lettura, anche attraverso l'utilizzo dei vari supporti cartacei, ad alta voce, dei social reading, di audiolibro o attraverso dispositivi mobili.
9/478-A/3Carnevali, Ciampi, Ascani, Prestipino, Anzaldi, Di Giorgi, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478, adottato quale testo base dalla Commissione Cultura, è volto, attraverso interventi di diversa natura – riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;
    un recente studio, effettuato sulla base dei dati raccolti dall'UNICEF, su 100.000 bambini di età compresa tra 36 e 59 mesi in 35 paesi dimostra che la presenza di almeno un libro per bambini in casa, anche tenendo conto di altri parametri quali educazione materna, reddito, residenza, consente ai bambini di avere un rischio più che dimezzato di non raggiungere competenze minime di literacy e numeracy;
    è dimostrato che leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente sia per i bambini che per i genitori, che rafforza la relazione adulto-bambino. Tra le varie attività utili allo sviluppo del bambino, i pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi 3 anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono fare per preparare il bambino alla scuola,

impegna il Governo

al fine di contrastare la povertà educativa, a sostenere – nel rispetto delle finalità della presente legge – l'importanza della lettura a partire dai primi anni di vita, anche attraverso la promozione di azioni di collaborazione tra servizi culturali, educativi e socio-sanitaria.
9/478-A/4Siani, Ascani, Carnevali, Ciampi, Prestipino, Anzaldi, Di Giorgi, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo dell'A.C. 478, adottato quale testo base dalla Commissione Cultura, è volto, attraverso interventi di diversa natura – riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;
    un recente studio, effettuato sulla base dei dati raccolti dall'UNICEF, su 100.000 bambini di età compresa tra 36 e 59 mesi in 35 paesi dimostra che la presenza di almeno un libro per bambini in casa, anche tenendo conto di altri parametri quali educazione materna, reddito, residenza, consente ai bambini di avere un rischio più che dimezzato di non raggiungere competenze minime di literacy e numeracy;
    è dimostrato che leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente sia per i bambini che per i genitori, che rafforza la relazione adulto-bambino. Tra le varie attività utili allo sviluppo del bambino, i pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi 3 anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono fare per preparare il bambino alla scuola,

impegna il Governo

al fine di contrastare la povertà educativa, a sostenere – nel rispetto delle finalità della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – l'importanza della lettura a partire dai primi anni di vita, anche attraverso la promozione di azioni di collaborazione tra servizi culturali, educativi e socio-sanitaria.
9/478-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Siani, Ascani, Carnevali, Ciampi, Prestipino, Anzaldi, Di Giorgi, Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    le biblioteche di pubblica lettura sono lo strumento con cui le autorità pubbliche rendono possibile l'esercizio effettivo del diritto che ogni cittadino ha di accedere alla cultura, ai saperi e all'informazione, funzione che nella società attuale ha acquistato valenza primaria;
    la promozione della lettura è uno dei compiti istituzionali di qualsiasi biblioteca;
    le biblioteche pubbliche rappresentano anche un luogo d'incontro e di aggregazione sociale per bambini, ragazzi, adulti, anziani, italiani e stranieri; in molti casi rappresentano l'unico servizio a carattere culturale presente nelle comunità locali più piccole,

impegna il Governo

a promuovere la conoscenza e la fruizione delle collezioni e della produzione editoriale mediante programmi continuativi di attività rivolte al pubblico, senza oneri aggiuntivi di spesa.
9/478-A/5Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    le biblioteche di pubblica lettura sono lo strumento con cui le autorità pubbliche rendono possibile l'esercizio effettivo del diritto che ogni cittadino ha di accedere alla cultura, ai saperi e all'informazione, funzione che nella società attuale ha acquistato valenza primaria;
    la promozione della lettura è uno dei compiti istituzionali di qualsiasi biblioteca;
    le biblioteche pubbliche rappresentano anche un luogo d'incontro e di aggregazione sociale per bambini, ragazzi, adulti, anziani, italiani e stranieri; in molti casi rappresentano l'unico servizio a carattere culturale presente nelle comunità locali più piccole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere la conoscenza e la fruizione delle collezioni e della produzione editoriale mediante programmi continuativi di attività rivolte al pubblico, senza oneri aggiuntivi di spesa.
9/478-A/5.  (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo stadio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;
    al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile;
    già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre,

impegna il Governo

a proseguire l'azione di potenziamento dell'offerta culturale ai non vedenti, valutando lo stanziamento di ulteriori contributi economici a favore dei centri nazionali spedalizzati nel settore, con particolare riferimento al Centro Internazionale del libro Parlato di Feltre,
9/478-A/6Bond, Cortelazzo, Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo stadio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;
    al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile;
    già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre,

impegna il Governo

a proseguire l'azione di potenziamento dell'offerta culturale ai non vedenti, valutando l'opportunità di stanziare ulteriori contributi economici a favore dei centri nazionali specializzati nel settore.
9/478-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Cortelazzo, Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca «Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura» ed in particolare all'articolo 6 si prevedono misure per la promozione della lettura a scuola quale momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e delle studentesse;
    tenuto conto che:
    l'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibac, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a euro 4 milioni di cui euro 1 milioni è destinato alle biblioteche scolastiche;
   considerato che:
    è ampiamente riconosciuta dalla letteratura scientifica in materia la strategica funzione rivestita sempre più dalla biblioteca scolastica che trasforma il paradigma della didattica svolta in classe, spesso frontale e meramente trasmissiva, quale laboratorio permanente che impone il diretto coinvolgimento degli allievi e quindi il protagonismo attivo;
    recenti studi, anche Internazionali, hanno esaminata la relazione tra funzionamento della biblioteca scolastica e rendimento degli studenti su una popolazione di 9896 scuole evidenziando una relazione positiva tra risultati nella prova di Reading literacy e patrimonio librario della biblioteca scolastica. Anche i risultati delle prove INVALSI di Italiano e Matematica, relativi ai gradi scolastici 5,8 e 10, sono messi in relazione con il funzionamento e con il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche confermano che i risultati delle prove INVALSI sono migliori nelle scuole dove il livello di funzionamento e l'ampiezza del patrimonio librario delle biblioteche scolastiche sono maggiori. Tale relazione positiva è significativa per entrambe le discipline in tutti i gradi scolastici indagati;
    tenuto conto inoltre che:
    nel provvedimento in esame viene abrogato il fondo di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con questo la specifica destinazione di una quota pari a un milione di euro annui specificamente destinata alle biblioteche scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a di prevedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la destinazione di una quota pari ad un milione di euro alle biblioteche scolastiche a valere sull'istituito fondo previsto nel provvedimento in esame per le finalità di cui al Piano di azione per la promozione della lettura, analogamente a quanto già previsto nell'abrogato articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/478-A/7Casa, Piccoli Nardelli, Villani, Lattanzio, Azzolina, Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca «Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura», ed è relativo a diverse tipologie di intervento che spaziano dalla promozione e sostegno alla lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, alla diffusione della cultura, alla promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, alla formazione e il benessere dei cittadini. Tali interventi riguardano – tra le altre cose – nuovi strumenti di programmazione, incentivi alta digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole;
    i dati dell'Istat relativi alla lettura – reperibili nell'Annuario Statistico 2018 evidenziano che tra i lettori più assidui vi sono i bambini dai 6 anni in su che, – tralasciando i motivi strettamente scolastici – nei 12 mesi di riferimento si assestano ad una percentuale del 41,096, in continuità con il valore registrato nel 2016 (40,5 per cento). Le quote più elevate, però, si registrano tra i giovani dagli 11 ed i 19 anni raggiungendo il 55,9 per cento nella fascia 11-14 anni, il 54,4 per cento in quella 15-17 anni ed il 53,9 per cento in quella di 18-19 anni. Superata tale soglia anagrafica risulta però che la quota di lettori di libri nel tempo libero diminuisce al crescere dell'età;
    il suddetto scenario crea un doppio binario su cui strutturare le strategie di sostegno alla lettura: da un lato un incentivo sempre maggiore per i più piccoli e per le scuole, in modo da radicare in maniera solida il piacere della lettura – ed avere risvolti positivi nel lungo periodo; l'altro è invece da utilizzare per la ricerca di nuove modalità per promuovere la «lettura di piacere» nella popolazione adulta;
    tenuto conto che:
    l'articolo 2 della proposta in discussione propone l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, tra le cui priorità si individuano, nello specifico: la diffusione dell'abitudine alla lettura a favore dell'aumento del numero dei lettori e dell'immagine sociale del libro e della lettura, anche attraverso attività programmate di lettura comune e pratiche fondate sulla condivisione dei testi e la partecipazione attiva dei lettori; la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; la promozione della lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali, nonché durante i festival;
    l'articolo 3 del testo in esame approfondisce l'azione più mirata locale, disponendo che le regioni e gli altri enti territoriali debbano attuare il Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici – con particolare riguardo alle scuole – e privati, operanti sul territorio, al fine di incrementare il numero dei lettori abituati;
   considerato che:
    in coerenza con la necessità di trovare approcci innovativi e che siano capaci di catturare in maniera convincente l'interesse tanto della popolazione giovane che di quella più adulta, appare interessante evidenziare la crescita del fenomeno delle «Biblioteche itineranti». Si tratta di un fenomeno che vede la possibilità di un «consumo» immediato del libro, subito disponibile e che si propone di portare – anche in senso materiale – libri e romanzi anche in luoghi dove è difficile trovare una buona biblioteca o una libreria fornita, rendendo allo stesso tempo affascinante le modalità di diffusione. Il primo esempio di biblioteca itinerante risale addirittura al 1859, nella città di Warrington nel Regno Unito, dove il servizio era organizzato con un calesse trainato da cavalli;
    bisogna tenere presente che le cosiddette «Linee guida IFLA/Unesco» dedicate alle biblioteche pubbliche sanciscono che è necessario riconoscere uguale diritto di accesso al servizio bibliotecario di tutti i potenziali fruitori, anche quelli localizzati in aree più svantaggiate. Si legge infatti che: «la biblioteca dovrebbe, quindi, definire i modi in cui rendere accessibili a questi utenti i suoi servizi. Questi comprenderanno: mezzi di trasporto speciali, per esempio bibliobus, bibliobarche e ogni altro mezzo che possa servire i residenti in zone isolate»;
    il bibliobus è sicuramente una delle forme più sperimentate di biblioteca itinerante-anche in Italia – e negli ultimi anni molti sono stati gli esperimenti relativi al loro utilizzo sia in grandi città che in centri e province più piccole;
    le biblioteche itineranti possono dunque essere considerate un servizio complementare di una più ampia strategia di promozione della lettura, come quella evidenziata appunto nel Piano nazionale di azione per la promozione della lettura, soprattutto in concomitanza di festival ed attività culturali, nonché come presidio fisso nelle aree più periferiche e caratterizzate da maggiore povertà educativa e culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare parte delle risorse destinate alla realizzazione del Piano nazionale di azione per la promozione della lettura anche incentivando la nascita e l'implementazione di biblioteche itineranti al fine di aumentare le garanzie di accesso alla lettura sia nelle aree più difficilmente raggiungibili che caratterizzate da maggiore disagio educativo e culturale.
9/478-A/8Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca «Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura» ed in particolare all'articolo 7 si prevedono misure per il contrasto della povertà educativa e culturale attraverso l'istituzione di una «Carta della cultura». Si tratta, in particolare, di una Carta elettronica destinata all'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati;
    tenuto conto che:
    la povertà educativa e culturale affonda le proprie radici in molteplici aspetti che sono riconducibili alla esiguità sul territorio di riferimento di opportunità culturali, scolastiche, sociali e formative, tutte in relazione tra loro. In Italia il 12,5 per cento dei minori di 18 anni si trova in povertà assoluta. Significa che oltre 1,2 milioni di giovani vive in una famiglia che non può permettersi le spese minime per condurre uno stile di vita accettabile. Di questi, mezzo milione abita nel mezzogiorno. Un disagio economico che spesso si traduce in divario educativo;
   considerato che:
    i più recenti dati Ocse-Pisa elaborati dall'università di Tor Vergata per Save the Children ci indicano come i ragazzi delle famiglie più povere abbiano risultati in lettura e matematica molto inferiori ai coetanei. Non raggiungono le competenze minime in matematica e lettura il 24 per cento dei ragazzi provenienti dalle famiglie più svantaggiate, contro il 5 per cento di quelli che vivono in famiglie agiate. Un fenomeno negativo, perché porta le disuguaglianze economiche, educative, culturali e sociali a tramandarsi dai genitori ai figli;
    i dati mostrano come povertà economica e povertà educativa siano direttamente proporzionale e confermano che la carenza di mezzi culturali riduce anche le opportunità occupazionali e così le ristrettezze economiche, limitando l'accesso alle risorse culturali ed educative, finiscono per diventare un limite per le famiglie svantaggiate;
    tenuto conto inoltre che:
    l'articolo 7 prevede, altresì, la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali denominato «Carta della cultura» che si ritiene essere un'efficace opportunità per la lotta alla povertà educativa e culturale che necessita però di essere alimentato da nuove e più consistenti risorse soprattutto per ampliare la platea dei soggetti fruitori della carta della cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nella prossima legge di bilancio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'incremento del suddetto fondo anche per offrire alle famiglie economicamente svantaggiate preziose opportunità di riscatto sociale, economico e culturale.
9/478-A/9Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento è molto importante per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione della lettura e della risorsa libro per il nostro paese;
    negli ultimi anni si registrano moltissime chiusure di librerie su tutto il territorio nazionale, fattore che rappresenta un oggettivo impoverimento per il Paese;
    particolarmente critica è la situazione di Venezia con numerose librerie che hanno chiuso come la libreria Fantoni a San Luca, la libreria al Fontego a Rialto, la libreria Marco Polo a San Lio, la libreria Mondadori a San Marco, la libreria Old Books al Ghetto, la libreria Patagonia a Dorsoduro, la libreria Rossa a San Pantalon, la libreria Sansovino in Bacino Orseolo, la libreria Solaris alla Maddalena, la libreria Tarantola a San Luca e diverse altre che sono in grande difficoltà;
    la città di Venezia ha una tradizione in questo ambito che va difesa e tutelata adeguatamente;
    nell'ambito delle misure generali introdotte occorre valutare interventi mirati per alcune specificità territoriali come può essere appunto Venezia,

impegna il Governo

ad individuare d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia specifiche iniziative a tutela della presenza delle librerie sul territorio e ad individuare un evento di promozione per la filiera del libro che abbia come protagonista la città lagunare.
9/478-A/10Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca misure importanti per la promozione della lettura;
    il Mezzogiorno registra purtroppo una oggettiva criticità per quanto riguarda il profilo della lettura, della presenza di librerie e di altri spazi destinati alla promozione di questa importantissima attività culturale;
    occorre rafforzare la rete bibliotecaria delle scuole;
    al sud vi sono importantissime case editrici e anche iniziative di promozione del libro come ad esempio la fiera del libro possibile che necessitano di essere adeguatamente supportate;
    lo spazio fieristico della Fiera del Levante potrebbe essere la sede di importanti iniziative legate alla promozione della lettura e della industria culturale legata al libro,

impegna il Governo

a prevedere d'intesa con il Comune di Bari, la Regione Puglia e l'intera filiera culturale del libro la possibilità di creare un evento di promozione di suddette attività presso la Fiera del Levante.
9/478-A/11Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca «Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura»;
    tenuto conto che:
    è ampiamente riconosciuta la necessità di digitalizzare l'immenso e prezioso patrimonio culturale nazionale volto ad estendere le possibilità di accesso che questo comporterebbe con innegabili benefici in termini di circolarità di informazioni;
    la digitalizzazione contribuisce e facilita l'innovazione tecnologica nel settore editoriale;
    tenuto conto inoltre che:
    la digitalizzazione favorisce e promuove l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitali in attuazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) previsto all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la digitalizzazione del patrimonio culturale stante la sua innegabile funzione strategica nell'ampliamento dell'accesso alla cultura e alle favorevoli ricadute in termini di innalzamento dei livelli qualitativi dell'istruzione nella società.
9/478-A/12Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Gallo, Lattanzio, Nitti, Villani, Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura;
    il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ha tra le sue principali finalità la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la valorizzazione e il sostegno di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

a riservare, nell'ambito degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, una quota di 1 milione di euro annui per il finanziamento del bando del Ministero per i beni e le attività culturali relativo alla realizzazione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento, denominato «Ad alta voce».
9/478-A/13Mollicone, Frassinetti, Piccoli Nardelli, Casa, Lattanzio, Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura;
    il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ha tra le sue principali finalità la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la valorizzazione e il sostegno di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare con bando, riservando una quota di 500 mila euro degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, la realizzazione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento, denominato «Ad alta voce».
9/478-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Piccoli Nardelli, Casa, Lattanzio, Belotti.