Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 giugno 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00145 e abb. – Iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Pdl n. 1680 – Accordo Italia-Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), relativo alla sede dell'organizzazione

Tempo complessivo: 2 ore. (*)

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 19 minuti
 Lega – Salvini premier 14 minuti
 Partito Democratico 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 13 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
 Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 giugno 2019.

Mozione n. 1-00191 (nuova formulazione) e abb. – Iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 25 giugno 2019.

Pdl n. 1549 – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 49 minuti
 Partito Democratico 46 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti
 Fratelli d'Italia 29 minuti
 Liberi e Uguali 25 minuti
 Misto: 27 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

Pdl n. 1206 – Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 49 minuti
 Partito Democratico 46 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti
 Fratelli d'Italia 29 minuti
Liberi e Uguali 25 minuti
 Misto: 27 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

Pdl n. 1822 – Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi

Tempo complessivo: 11 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 10 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti 45 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti 3 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 48 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 34 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 32 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 31 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 20 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 17 minuti
 Misto: 33 minuti 18 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 3 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 3 minuti

Pdl n. 478 e abb. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti 1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti 4 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 49 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 46 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 45 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 29 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 25 minuti
 Misto: 33 minuti 27 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 4 minuti

Mozione n. 1-00213 – Iniziative a sostegno del comparto cerealicolo

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Ddl n. 1698 – Deleghe al Governo in materia di turismo

Seguito dell'esame: 9 ore.

Relatore 30 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 19 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 41 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 54 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 3 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 1 minuto
 Fratelli d'Italia 35 minuti
 Liberi e Uguali 28 minuti
 Misto: 30 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

Mozione n. 1-00199 – Iniziative in materia di politiche urbane e riqualificazione delle periferie

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Conto consuntivo della Camera per l'anno finanziario 2018 e del progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019.

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Deputati questori 1 ora 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 53 minuti 57 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 57 minuti 4 ore e 8 minuti
 MoVimento 5 Stelle 39 minuti 1 ora
 Lega – Salvini premier 36 minuti 42 minuti
 Partito Democratico 35 minuti 40 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
35 minuti 38 minuti
 Fratelli d'Italia 31 minuti 25 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 22 minuti
 Misto: 30 minuti 21 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
4 minuti 3 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti 3 minuti

Mozione n. 1-00058 – Iniziative in ordine alla realizzazione del terzo valico dei Giovi

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 giugno 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Berti, Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cabras, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cattaneo, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orlando, Parolo, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Siragusa, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Ungaro, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Amitrano, Angiola, Battelli, Benvenuto, Berti, Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cabras, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cattaneo, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dal Moro, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orlando, Parolo, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Siragusa, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Trano, Ungaro, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  MUGNAI ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione e il coordinamento delle reti reumatologiche regionali per la cura dei pazienti affetti da malattie reumatiche» (1931);
  PAXIA: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela dei prodotti italiani e dei diritti di proprietà industriale» (1932);
  MONTARULI: «Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea nel territorio nazionale» (1933).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GALANTINO ed altri: «Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competizioni elettorali nei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario» (1128) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giuliodori.

  La proposta di legge CECCONI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1586) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Magi.

  La proposta di legge SARLI ed altri: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico» (1875) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Brescia e Magi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   III Commissione (Affari esteri):
  S. 1088. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016» (approvato dal Senato) (1909) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X e XIV.
   VI Commissione (Finanze):
  PENTANGELO ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai veicoli a motore ad alimentazione elettrica, a gas metano o gas di petrolio liquefatto o ibridi utilizzati dagli invalidi» (1284) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII e XIV.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti» (1882) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 24 giugno 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alle mozioni CARFAGNA ed altri n. 1/00045, FIANO ed altri n. 1/00050, LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00051, CARBONARO ed altri n. 1/00052 e FORNARO ed altri n. 1/00055, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 4 ottobre 2018, concernenti iniziative volte al contrasto dell'antisemitismo.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  in data 21 giugno 2019, Sentenza n. 153 del 7 maggio – 21 giugno 2019 (Doc. VII, n. 299),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 11, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 21 giugno 2019, Sentenza n. 154 del 21 maggio – 21 giugno 2019 (Doc. VII, n. 300),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2018, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  in data 25 giugno 2019, Sentenza n. 157 del 17 aprile – 25 giugno 2019 (Doc. VII, n. 302),
   con la quale:
    dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n. 14 (Disposizioni in materia sanitaria):
   alla XII Commissione (Affari Sociali);

  in data 25 giugno 2019, Sentenza n. 158 dell'8 maggio – 25 giugno 2019 (Doc. VII, n. 303),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 155 dell'8 maggio – 21 giugno 2019 (Doc. VII, n. 301),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 159 del 17 aprile – 25 giugno 2019 (Doc. VII, n. 304),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l'ente erogatore provveda «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall'impiego «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l'ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall'impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 160 del 17 aprile – 25 giugno 2019 (Doc. VII, n. 305),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 giugno 2019, ha trasmesso ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 13/2019 del 28 maggio – 12 giugno 2019, sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali per l'esercizio 2017.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 giugno 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate (COM(2019) 264 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 25 giugno 2019, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana governance economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM(2014) 494 final/2), che sostituisce il documento COM(2014) 494 final, già assegnato, in data 31 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2019 (COM(2019) 198 final);

  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2017 (COM(2019) 259 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che si applicano alle prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita (COM(2019) 270 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del capo IV del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2019) 282 final);

  Raccomandazione della Commissione del 18 giugno 2019 sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 (C(2019) 4412 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Lazio.

  Il Presidente della II Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni della Regione Lazio sul programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 24 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Franco Bettoni a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (24).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FORNARO ED ALTRI N. 1-00198, QUARTAPELLE PROCOPIO ED ALTRI N. 1-00202, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00203, CABRAS, FORMENTINI ED ALTRI N. 1-00204 E VALENTINI ED ALTRI N. 1-00209 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA PER L'EFFETTIVA INTERRUZIONE DELLA ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO DI ARMAMENTI VERSO L'ARABIA SAUDITA ED ALTRI PAESI COINVOLTI NEL CONFLITTO IN YEMEN

Mozioni.

   La Camera,
   premesso che:
    dal marzo 2015 in Yemen è in corso un conflitto armato tra la coalizione guidata dall'Arabia Saudita, formata da Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrain, Egitto e Sudan, intervenuta a sostegno del Governo del presidente Hadi, e le forze dell'alleanza militare formata dagli Huthi, sostenuti dall'Iran, e dalle truppe vicine all'ex Presidente Saleh. Dall'inizio degli scontri 19 mila raid aerei hanno devastato scuole, ospedali e infrastrutture, obbligando 1,5 milioni di bambini a fuggire dalle loro case e uccidendo o ferendo gravemente quasi 6.500 minori. I numeri di 4 anni di guerra sono tragici: 24 milioni di persone su una popolazione di 30 milioni sopravvivono solo grazie agli aiuti umanitari; 20 milioni di persone soffrono di malnutrizione e di queste 11 sono sull'orlo della carestia; 18 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita e a servizi igienici sanitari di base; 3 milioni sono sfollati interni;
    secondo l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal 26 marzo 2015 – giorno del primo raid aereo della coalizione guidata dall'Arabia Saudita per fermare l'offensiva degli Huthi, arrivata fino alle porte di Aden, con l'obiettivo di riportare al potere il deposto presidente Hadi – fino ad agosto 2017, sono stati uccisi 5.144 civili. Secondo Oxfam, solo nel 2018 sono stati uccisi o feriti circa 100 civili ogni settimana;
    tutte le parti coinvolte nel conflitto nello Yemen hanno ripetutamente violato i diritti umani e la popolazione civile sta affrontando una crisi umanitaria di vaste proporzioni. Secondo le Nazioni Unite, però, la coalizione a guida saudita sarebbe la principale responsabile delle vittime civili del conflitto, continuando a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani;
    le organizzazioni umanitarie faticano sempre più ad entrare in Yemen e le loro strutture di accoglienza e assistenza alla popolazione civile sono sotto attacco, comprese quelle sostenute da organizzazioni umanitarie italiane;
    il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (ultima di una lunga serie con le medesime richieste) che «invita il Consiglio a raggiungere una posizione comune per imporre, a livello dell'Unione europea, un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e a rispettare la posizione comune 2008/944/PESC; chiede un embargo sull'esportazione di sistemi di sorveglianza e di altri prodotti a duplice uso suscettibili di essere utilizzati in Arabia Saudita a fini repressivi»;
    in una successiva risoluzione datata 14 novembre 2018 relativa all'implementazione della posizione comune dell'Unione europea sull’export di armamenti lo stesso Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e all'Alto rappresentante per la politica estera di «estendere tale embargo anche a tutti gli altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen»;
    nell'aprile 2019 la Camera dei rappresentanti statunitense ha adottato una risoluzione per porre fine a qualsiasi forma di assistenza militare degli Usa all'intervento saudita in Yemen, la stessa risoluzione era stata votata dal Senato statunitense nel mese di marzo 2019;
    Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Olanda hanno recentemente annunciato la sospensione delle forniture militari che possono venire utilizzate nel conflitto in Yemen, oltre che all'Arabia Saudita, anche agli Emirati Arabi Uniti;
    il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi permetterebbe già di sospendere l'invio di materiali bellici in considerazione di gravi violazioni del diritto umanitario. All'articolo 7 è specificato, infatti, che quando si viene a conoscenza che il sistema militare può essere usato per commettere gravi crimini di guerra un Paese può sospendere o revocare l'autorizzazione all’export;
    l'Italia ha una specifica parte di responsabilità in questa guerra, poiché alcune delle armi utilizzate contro gli yemeniti sono fabbricate, vendute o transitate dall'Italia nonostante il comma 6, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 affermi che «l'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere»;
    in Italia, a Domusnovas, in provincia di Cagliari, è operante uno stabilimento della Rwm Italia spa, società controllata dal produttore tedesco di armi Rheinmetall AG, che produce bombe d'aereo General purpose e da penetrazione, caricamento di munizioni e spolette, sviluppo e produzione di teste in guerra per missili, siluri, mine marine, cariche di demolizione e controminamento;
    l'8 ottobre 2016 un raid aereo condotto verosimilmente dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha colpito il villaggio di Deir Al-Hajari, situato nello Yemen nord-occidentale. L'attacco aereo ha ucciso una famiglia di sei persone, tra cui una madre incinta e quattro bambini. Sul luogo dell'attacco sono stati rinvenuti dei resti di bombe e un anello di sospensione prodotti da Rwm Italia spa. Ad aprile 2018, una coalizione internazionale di organizzazioni non governative (Rete Disarmo, ECCHR e Mwatana) ha depositato un esposto alla procura della Repubblica di Roma per chiedere che venga avviata un'indagine sulla responsabilità penale dell'autorità italiana che autorizza le esportazioni di armamenti (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento – Uama) e degli amministratori della società produttrice di armi Rwm Italia spa per le esportazioni di armamenti destinate ai membri della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita coinvolti nel conflitto in Yemen;
    nonostante le violazioni segnalate in Yemen, l'Italia di fatto continua ad esportare armi verso i membri della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo in violazione della legge n. 185 del 1990, che vieta l'esportazione di armi verso Paesi in conflitto armato e in contrasto con le disposizioni vincolanti della posizione comune dell'Unione europea che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di attrezzature militari e contro le prescrizioni contenute nel Trattato internazionale sul commercio delle armi;
    come evidenziato anche da numerosi servizi giornalistici, già a partire dal 2016 le bombe fabbricate dalla Rwm Italia spa in Sardegna sono partite sia dall'aeroporto di Cagliari-Elmas sia dal porto canale di Cagliari;
    la relazione annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle esportazioni di materiali militari inviata alle Camere nel mese di aprile 2019 riporta che nel 2018 sono state autorizzate esportazioni di materiali militari per l'Arabia Saudita del valore totale di 13.350.266 euro e nell'allegato dell'Agenzia delle dogane riporta 816 esportazioni effettuate (consegne) nel 2018 per un valore di 108.700.337 euro. Tra queste si evidenziano tre forniture (esportazioni effettuate) del valore complessivo di 42.139.824 euro che sono attribuibili alle bombe aeree della classe MK80 prodotte dalla Rwm Italia spa che risalgono ad un'autorizzazione rilasciata nel 2016 dal Governo per la fornitura all'Arabia Saudita di 19.675 bombe aeree del valore di oltre 411 milioni di euro. Si tratta come detto delle micidiali bombe aeree della serie MK prodotte a Domusnovas in Sardegna dall'azienda tedesca Rwm Italia spa, azienda che ha la sua sede legale a Ghedi (Brescia), che vengono impiegate dall'aeronautica militare saudita per bombardare indiscriminatamente lo Yemen. Un rapporto dell'Onu del gennaio del 2017 ha documentato l'utilizzo di queste bombe nei bombardamenti sulle zone abitate da civili in Yemen e un secondo rapporto redatto da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha dichiarato che questi bombardamenti possono costituire «crimini di guerra»;
    alle 22,30 del 20 maggio 2019 la nave dell'Arabia Saudita «Bahri Yanbu» ha lasciato il porto di Genova senza imbarcare i due generatori elettrici per uso militare che sono rimasti chiusi nei magazzini dello scalo ligure. A impedire il carico degli impianti sulla nave Bahry Yanbu hanno contribuito in modo decisivo lo sciopero e il presidio dei lavoratori portuali di Genova che hanno impedito e boicottato le operazioni di carico di materiale bellico impiegato in operazioni definite dalle Nazioni Unite «crimini di guerra»;
    i lavoratori del porto di Genova attraverso questa mobilitazione hanno voluto lanciare un segnale forte all'Italia e all'Europa contro una delle più gravi catastrofi umanitarie del mondo;
    il cargo si è diretto verso Alessandria d'Egitto senza più fare tappa, come inizialmente ipotizzato, a La Spezia, dove, secondo parecchie indiscrezioni, all'arsenale avrebbe dovuto caricare otto cannoni semoventi Caesar, di produzione francese, destinati al conflitto nello Yemen per essere utilizzati dall'esercito saudita contro la popolazione civile di quel Paese;
    si tratta degli stessi dispositivi bellici che per un analogo «boicottaggio» messo in atto dai lavoratori del porto francese, non erano stati fatti imbarcare a Le Havre, scalo portuale sulla costa della Normandia;
    secondo notizie di stampa nel porto di Monfalcone la nave Norderney, dell'armatore tedesco Mlb Shipping, battente bandiera di Antigua, ha scaricato a fine maggio 2019 un quantitativo di tondini di ferro, ma nei container a bordo vi erano anche 360 bazooka e 415 missili anticarro ucraini destinati al Governo dell'Arabia Saudita. Del transito della nave e del contenuto dei container erano a conoscenza prefettura, guardia costiera e polizia che hanno proceduto ai controlli e alle verifiche obbligatorie. Tuttavia, non sono state avvisate le maestranze che avrebbero dovuto operare in presenza di un carico potenzialmente pericoloso, sollevando le proteste delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione comunale, anch'essa ignara del contenuto della nave approdata a Monfalcone;
    secondo gli analisti dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal) e della Rete italiana per il disarmo, Teknel s.r.l., l'azienda italiana produttrice dei generatori bloccati dai lavoratori portuali a Genova, ha ricevuto l'autorizzazione a esportare all'Arabia Saudita questo tipo di generatori elettrici di tipo militare, per la prima volta nel 2018 per un valore complessivo di 7.829.780 euro per 18 gruppi elettrogeni su trailer, dotati di palo telescopico per illuminazione, che alimentano 18 shelter per comunicazione, comando e controllo, in grado di gestire droni, comunicazioni e centri di comando aereo e terrestre;
    di questi hanno già esportato due gruppi elettrogeni e due shelter Tbs per un totale di circa 786.200 euro;
    essendo materiali che sono stati esportati con specifica autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale per le esportazioni di materiali d'armamento (Uama) questi generatori vanno considerati a tutti gli effetti come materiali militari;
    l'azienda Teknel s.r.l. di Roma ha inoltre ammesso pubblicamente che il destinatario e utilizzatore finale di questi generatori è la Guardia nazionale saudita, che è una delle Forze armate dell'Arabia Saudita;
    nel 2018 il valore totale delle licenze all’export a Riyadh è pari a 13.350.266 euro, di cui oltre la metà a favore della Teknel s.r.l.;
    dalla già citata relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri non figurano provvedimenti relativi a sospensioni, revoche o dinieghi per esportazioni di armamenti verso l'Arabia Saudita posti in essere dal Governo Conte nel 2018;
    il Presidente del Consiglio dei ministri Conte, nella conferenza stampa del 28 dicembre 2018, ha affermato: «il Governo italiano è contrario alla vendita di armi all'Arabia Saudita» e «si tratta solamente di formalizzare questa posizione». Finora, però, non risulta nessun atto di sospensione, né di revoca delle forniture di armamenti all'Arabia Saudita;
    la Ministra della difesa Trenta ha dichiarato: «È un'indecenza che il nostro Paese possa essere in qualche modo complice di ciò che accade in Yemen»,

impegna il Governo:

1) ad esprimere, in ogni consesso internazionale o sede di confronto con rappresentanti di Paesi stranieri, la profonda preoccupazione dell'Italia per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen, caratterizzata da una diffusa insicurezza alimentare e una grave malnutrizione in alcune parti del Paese, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari e dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche, a causa del preesistente conflitto interno, dell'intensificarsi degli attacchi aerei ad opera della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, dei combattimenti a terra e dei bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli per una nuova cessazione delle ostilità;
2) ad adottare iniziative per sospendere immediatamente ogni esportazione di materiali d'armamento e articoli correlati prodotti in Italia e destinati all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti che potrebbero venire utilizzati dai due Paesi nel conflitto in Yemen;
3) a farsi promotore a livello di Consiglio dell'Unione europea di una forte iniziativa politica che porti all'embargo di materiale militare di tutta l'Unione europea verso i Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen, come ripetutamente richiesto dal Parlamento europeo;
4) ad assumere iniziative per non autorizzare il transito e l'utilizzo di porti e aeroporti in Italia da parte di cargo aerei e navali che trasportino materiali d'armamento destinati all'Arabia Saudita e a tutti i Paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen, in considerazione delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati nello Yemen, come prevedono tutte le normative nazionali ed internazionali in vigore;
5) ad attuare tutte le misure idonee dirette alla differenziazione produttiva e alla conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa, come previsto dalla legge n. 185 del 1990, anche tramite iniziative per il rifinanziamento del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, prevedendo un adeguato stanziamento pluriennale e destinando almeno il 70 per cento di tale importo alle attività di riconversione dell'industria bellica, anche per sottrarre i lavoratori e le comunità al «ricatto occupazionale» causato da questo tipo di produzioni in territori con alti livelli di disoccupazione.
(1-00198) «Fornaro, Palazzotto, Boldrini, Bersani, Conte, Epifani, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Pastorino, Rostan, Speranza, Stumpo, Magi».


   La Camera,
   premesso che:
    il conflitto in Yemen ha avuto inizio nel 2015, quando i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno deposto il presidente del Paese riconosciuto a livello internazionale, il quale ha successivamente fatto intervenire una coalizione multinazionale, guidata dall'Arabia Saudita, per combattere i ribelli e le truppe ad essi alleate;
    il conflitto in atto nello Yemen è giunto al quarto anno e ha causato ormai decine di migliaia di morti; più di 22 milioni di persone (circa l'80 per cento della popolazione yemenita) necessitano di sostegno umanitario; le persone in condizioni di insicurezza alimentare sono più di 17 milioni e oltre otto milioni rischiano di morire di fame; 2.500 bambini sono stati uccisi nel conflitto, mentre, secondo l'organizzazione non governativa Save the Children, nel solo 2017 più di 50 mila bambini sono morti per malnutrizione o per problemi igienico-sanitari;
    dal mese di giugno 2018 la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti è impegnata in un'offensiva per prendere la città di Hodeidah – il porto più importante dello Yemen – che compromette il transito del cibo e degli aiuti umanitari nel Paese; parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il coordinatore delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Mark Lowcock ha annunciato il pericolo di una imminente carestia in Yemen;
    alcune organizzazioni non governative hanno iniziato a documentare violazioni del diritto internazionale avvenute nel conflitto già a partire dal 2016, Queste violazioni sono state riconosciute internazionalmente da una organizzazione sovranazionale per la prima volta il 28 agosto 2018, nelle conclusioni del gruppo di eminenti esperti indipendenti internazionali istituito dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, secondo cui detti interventi possono costituire crimini di guerra;
    a questo rapporto ha fatto seguito nel settembre 2018 la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha concluso, per la prima volta, che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tutte le parti implicate nel conflitto nello Yemen abbiano commesso crimini di guerra;
    è in vigore un embargo internazionale sulle armi nei confronti dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran;
    il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (ultima di una lunga serie con le medesime richieste) che «invita il Consiglio a raggiungere una posizione comune per imporre, a livello dell'Unione europea, un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e a rispettare la posizione comune 2008/944/PESC; chiede un embargo sull'esportazione di sistemi di sorveglianza e di altri prodotti a duplice uso suscettibili di essere utilizzati in Arabia Saudita a fini repressivi»;
    in una successiva risoluzione datata 14 novembre 2018 relativa all'implementazione della posizione comune dell'Unione europea sull'export di armamenti lo stesso Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio d'Europa e all'Alto Rappresentante per la politica estera di «estendere tale embargo anche a tutti gli altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen»;
    nella seduta del 19 settembre 2017 è stata votata dal Parlamento una mozione che impegnava il Governo italiano, tra l'altro, «a favorire, nell'ambito delle regolari consultazioni dell'Unione europea a Bruxelles, una linea di azione condivisa in materia di esportazioni di materiali di armamento dando sostegno concreto alle iniziative internazionali per la cessazione delle ostilità e adeguandosi immediatamente alle prescrizioni o ai divieti che fossero adottati nell'ambito delle Nazioni Unite o dell'Unione europea»;
    sia le Nazioni Unite che l'Unione europea hanno preso posizioni sulla sospensione della vendita di armi utilizzabili nel conflitto in Yemen all'Arabia Saudita, visto il riconoscimento a livello internazionale delle violazioni del diritto internazionale umanitario da parte della Arabia Saudita in Yemen a seguito del conflitto in corso;
    Regno Unito, Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Belgio, Austria e Olanda hanno recentemente annunciato la sospensione delle forniture militari che possono venire utilizzate nel conflitto in Yemen oltre che all'Arabia Saudita anche agli Emirati Arabi Uniti, anche a seguito dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, oltre che in seguito ai pronunciamenti del 28 agosto 2018 del panel di eminenti esperti indipendenti internazionali istituito dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del settembre 2018 dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati;
    una risoluzione in materia di sospensione della vendita di armi è stata avviata in Commissione affari esteri della Camera dei deputati già dal mese di ottobre 2018, ma il Governo non ha comunque preso posizione;
    nell'aprile 2019 la Camera dei rappresentanti statunitense ha adottato una risoluzione per porre fine a qualsiasi forma di assistenza militare degli Usa all'intervento saudita in Yemen; la stessa risoluzione era stata votata dal Senato statunitense nel mese di marzo;
    da quando il re saudita Salman bin Abdul Aziz Al Saud ha nominato suo figlio, Mohammed bin Salman, come principe ereditario nel giugno 2017, le Nazioni Unite e numerose organizzazioni internazionali non governative, quali Amnesty International, hanno denunciato sempre più gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Arabia Saudita, con frequenti detenzioni arbitrarie di attivisti, ecclesiastici di alto profilo, dirigenti d'azienda, giornalisti e commentatori dei social media;
    queste gravi violazioni, sono sfociate, in ultimo, nell'uccisione, il 2 ottobre 2018, del giornalista dissidente, Jamal Khashoggi, all'interno del Consolato saudita di Istanbul e poi cremato in un forno presente nella residenza del console;
    il rapporto indipendente delle Nazioni Unite redatto dalla relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, reso noto il 19 giugno 2019, parla di una «esecuzione deliberata e premeditata» che richiede «ulteriori indagini sulle responsabilità individuali di funzionari sauditi di alto livello, compreso il principe ereditario» Mohammad bin Salman. Si legge anche che ci sono «prove credibili che richiedono ulteriori indagini sulle responsabilità individuali di funzionari sauditi di alto livello, compreso il principe ereditario» – pur specificando comunque che «non ci sono conclusioni sui colpevoli» – ma che è necessario, avviare «un'inchiesta penale internazionale»;
    nel mese di maggio 2019, e anche in questi giorni, a Genova e poi a Cagliari, è approdata una nave della compagnia Bahri, la più grande flotta della monarchia saudita composta da sei navi-cargo per un carico di armamenti. A Genova, grazie alle proteste e alla mobilitazione delle associazioni e dei camalli, il carico incriminato è rimasto a terra, mentre a Cagliari, sono stati caricati 44 container;
    un plauso va a questa categoria di lavoratori che si è opposta al carico, ma certamente, non si può caricare sulle scelte etiche dei lavoratori portuali, decisioni che deve invece prendere il Governo, scegliendo una posizione da tenere in merito;
    il Presidente del Consiglio Conte nella Conferenza stampa dei 28 dicembre 2018 ha affermato: «il Governo italiano è contrario alla vendita di armi all'Arabia Saudita e si tratta solamente di formalizzare questa posizione»,

impegna il Governo:

1) ad adottare gli atti necessari a sospendere tutte le forniture di armi e materiali d'armamento, utilizzabili per il conflitto, ai Paesi coinvolti direttamente nella guerra in Yemen, come già deciso da Regno Unito, Germania, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Belgio, Austria e Olanda e come in discussione in altri Parlamenti di Stati membri dell'Unione;
2) ad operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per il riconoscimento dello stato di conflitto armato in Yemen ai fini del diritto internazionale umanitario e dell'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, della posizione comune 2008/944/PESC e del Trattato internazionale sul commercio delle armi, già ratificato dall'Italia;
3) a farsi promotore a livello di Consiglio dell'Unione europea di una forte iniziativa politica che porti all'embargo di materiale militare di tutta l'Unione europea verso i Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen, come ripetutamente richiesto dal Parlamento europeo;
4) a sostenere gli sforzi profusi dall'inviato speciale per lo Yemen del segretario generale delle Nazioni Unite volti a rilanciare il processo politico e a raggiungere una soluzione negoziata e inclusiva della crisi, nonché ad assicurare ogni intervento utile per consentire un immediato e completo accesso umanitario alle zone colpite dalle ostilità in Yemen, al fine di assistere efficacemente la popolazione in stato di bisogno attraverso prioritari programmi di cooperazione internazionale, anche con l'implementazione degli stessi da parte della cooperazione italiana;
5) a sostenere, anche nel ruolo di membro eletto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la prosecuzione di indagini efficaci e indipendenti sulle violazioni e sui crimini commessi in Yemen dalle parti in conflitto e a promuovere l'istituzione di un tribunale internazionale indipendente per accertarne e condannarne le responsabilità.
(1-00202)
(Nuova formulazione) «Quartapelle Procopio, De Maria, Ceccanti, Scalfarotto, Fassino, Bruno Bossio, Fragomeli, Carla Cantone, Mor, Bonomo, Sensi, Frailis, Benamati, Paita, Fiano, Fregolent, Marco Di Maio, Serracchiani, Buratti, Giorgis, Ungaro, De Menech, Siani, Moretto, Nardi, Berlinghieri, Madia, Pezzopane, Pellicani, Schirò, Navarra, Carnevali, Rizzo Nervo, Di Giorgi, Noja».


   La Camera,
   premesso che:
    dal marzo del 2015 in Yemen è in corso una guerra civile, quando le forze ribelli Huthi hanno preso il controllo della capitale, Sana'a, dopo avere deposto l'allora presidente ’Abd Rabbih Mansur Hadi, tuttora riconosciuto dalla comunità internazionale;
    da allora, il regno dell'Arabia saudita – supportato da una coalizione internazionale formata da Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Marocco, Senegal, (e in passato anche Qatar, Egitto e Sudan) e con l'appoggio iniziale di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia e Turchia – conduce attacchi e bombardamenti incessanti su città e villaggi yemeniti;
    questa azione militare non ha mai ricevuto un avallo formale o un preciso mandato dell'Onu che tuttavia, attraverso il Consiglio di sicurezza, ha approvato più risoluzioni che non sono riuscite a far cessare le violenze e a dare al via una soluzione negoziata del conflitto;
    secondo quanto affermato da Mark Lowcock, segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite agli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi d'urgenza, in Yemen siamo di fronte «alla peggiore crisi umanitaria del pianeta»;
    secondo le Nazioni Unite quasi l'80 per cento della popolazione yemenita ha bisogno di assistenza o protezione umanitaria. A causa del conflitto, oltre 20 milioni di persone su una popolazione totale di 24 non hanno cibo sufficiente, 9,6 milioni sono sull'orlo della carestia e 240 mila si trovano nella cosiddetta «fase cinque», ossia sopravvivono a malapena alla fame. Dall'inizio del conflitto, oltre tre milioni e 300 mila yemeniti hanno lasciato le loro case, 600 mila nel solo 2018;
    secondo una recente nota diffusa dall'Unicef in occasione della conferenza di Ginevra dei Paesi donatori sulla crisi dello Yemen, 11,3 milioni di bambini, pari all'80 per cento di tutti quelli nel Paese, hanno bisogno di assistenza umanitaria. Di questi, 1,8 milioni soffrono di malnutrizione acuta, fra cui circa 360.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta grave. Secondo Unicef, almeno 2 milioni non vanno a scuola e 8,1 milioni non hanno accesso ad acqua sicura e a servizi igienico sanitari;
    un report di esperti pubblicato dal Conscio dei diritti umani delle Nazioni Unite diffuso il 28 agosto 2018, ha accusato le forze governative dello Yemen, la coalizione a guida saudita che li appoggia, e i ribelli del movimento Huthi di non aver fatto nulla per impedire o ridurre la morte di civili;
    secondo lo stesso report, poi diffuso a settembre dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, i Governi della Yemen, degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, si sarebbero resi responsabili anche di crimini di guerra come stupri, torture, sparizioni forzate e privazione del diritto alla vita;
    anche le milizie ribelli degli Huthi secondo il report, si sarebbero rese responsabili di crimini di guerra nel Paese arabo, verso cui, a differenza degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, è in vigore un embargo sulle forniture di armamenti;
    in data 30 ottobre 2018, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha chiesto una immediata cessazione degli attacchi aerei condotti dalla coalizione a guida saudita contro i ribelli sciiti Huthi nelle aree popolate da civili e, allo stesso tempo, uno «stop» anche agli attacchi condotti dagli Huthi in territorio saudita. Secondo Pompeo: «è arrivato il tempo per la cessazione delle ostilità, inclusi i bombardamenti con missili e droni dalle aree controllate dagli Huthi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Di conseguenza dovranno cessare anche i raid della coalizione saudita verso le aree popolate da civili nello Yemen»;
    nella stessa data Jim Mattis, ex Segretario della difesa degli Stati Uniti, ha invitato le parti in conflitto in Yemen a imporre un cessate il fuoco per intraprendere negoziati di pace;
    a seguito degli appelli e della disponibilità della Svezia ad ospitare i colloqui di pace, nel mese di dicembre 2018 sono iniziati a Stoccolma i colloqui di pace tra le parti che combattono in Yemen, poi proseguiti con delle riunioni tecniche in Giordania a febbraio che hanno interessato le questioni principali, dallo scambio dei prigionieri fino al raggiungimento di un compromesso preliminare sull'attuazione della tregua e sul ritiro delle rispettive truppe dal porto di al Hodeidah;
    la situazione umanitaria in Yemen è devastante e come raccontano i dati recentemente diffusi, in continuo peggioramento. Occorre uno sforzo affinché tutte le parti in conflitto adempiano alle loro responsabilità, consentendo l'erogazione senza impedimenti degli aiuti umanitari, compresi cibo, acqua e medicinali, a favore della popolazione civile;
    è quindi estremamente urgente porre quanto prima fine ai combattimenti, al fine di rendere lo Yemen uno Stato pacifico e pluralistico nell'interesse di tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalla etnia o fede e libero dalle ingerenze esterne;
    a tal fine la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, nelle settimane passate, ha approvato una risoluzione finalizzata a ritirare il sostegno militare degli Stati Uniti per la campagna a guida saudita nello Yemen, mentre la Germania ha sospeso le esportazioni di armi, a partire dal prossimo 9 marzo, verso l'Arabia Saudita «fino a quando non vi saranno sviluppi nel processo di pace con lo Yemen». Stessa cosa hanno già fatto Danimarca, Finlandia, Norvegia e Olanda in Europa, sulla scia della risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 che chiedeva l'adozione di un embargo totale sulla vendita di armamenti all'Arabia Saudita, date le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale perpetrate da questo Paese e accertate da autorità competenti delle Nazioni Unite;
    anche in ragione delle licenze di esportazione di materiali d'armamento italiano all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e agli altri Paesi coinvolti nel conflitto, sarebbe opportuno che venissero assunte iniziative per favorire e supportare, ove possibile, la riconversione in produzioni civili delle attività delle aziende attualmente interessate alla produzione di armi, anche attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc e il rifinanziamento degli incentivi per la ristrutturazione e la riconversione dell'industria bellica e la riconversione produttiva nel campo civile e duale, destinati alle imprese che operano nel settore della produzione di materiali di armamento, ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,

impegna il Governo:

1) a chiedere, in tutte le sedi competenti, l'immediato cessate il fuoco e l'interruzione di ogni iniziativa militare in Yemen;
2) a continuare a sostenere l'iniziativa dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, affinché si arrivi, se necessario, al ritiro delle truppe in campo;
3) a proseguire, con gli altri partner internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita, come stabilito nella Terza conferenza dei donatori che si è svolta a Ginevra;
4) a valutare l'avvio di una iniziativa finalizzata alla previsione da parte dell'Unione europea di una moratoria sulle bombe d'aereo e relativa componentistica nei confronti di tutti i Paesi coinvolti nella guerra in Yemen;
5) a promuovere l'istituzione di un'inchiesta internazionale o di un tribunale internazionale per accertare e condannare le responsabilità per eventuali crimini commessi dalle parti in conflitto in Yemen;
6) ad assumere iniziative affinché si applichino rigorosamente le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, e della posizione comune 2008/944/PESC, ovvero per sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e relativa componentistica verso l'Arabia Saudita fino a quando non vi saranno sviluppi nel processo di pace per lo Yemen;
7) ad assumere iniziative per favorire e supportare, anche attraverso la destinazione di specifici incentivi, la differenziazione dei materiali d'armamento prodotti dalle aziende del settore, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
(1-00203) «Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro».


   La Camera,
   premesso che:
    da quando, nel marzo del 2015, le forze Huthi hanno preso il controllo della capitale Sana'a dopo avere deposto l'allora presidente ’Abd Rabbih Mansur Hadi, tuttora riconosciuto dalla comunità internazionale, in Yemen è in corso una guerra civile;
    da allora, il regno dell'Arabia Saudita – supportato da una coalizione internazionale formata da Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Sudan e Senegal (e in passato anche Qatar e Marocco) – è intervenuto militarmente a sostegno del Governo legittimo dello Yemen, conducendo attacchi e bombardamenti su città e villaggi yemeniti;
    secondo quanto affermato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Un-Ocha), in Yemen si è di fronte «alla peggiore crisi umanitaria del pianeta»;
    secondo le Nazioni Unite quasi l'80 per cento della popolazione yemenita ha bisogno di assistenza o protezione umanitaria. A causa del conflitto, oltre 24 milioni di persone su una popolazione totale di 28 non hanno cibo sufficiente, 9,6 milioni sono sull'orlo della carestia e 240 mila si trovano nella cosiddetta «fase cinque», ossia sopravvivono a malapena alla fame. Dall'inizio del conflitto, oltre tre milioni e 300 mila yemeniti hanno lasciato le loro case, 600 mila nel solo 2018;
    secondo una recente nota diffusa dall'Unicef in occasione della conferenza di Ginevra dei Paesi donatori sulla crisi dello Yemen, 11,3 milioni di bambini, pari all'80 per cento di tutti quelli nel Paese, hanno bisogno di assistenza umanitaria. Di questi, 1,8 milioni soffrono di malnutrizione acuta, fra cui circa 360.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta grave. Secondo Unicef, almeno 2 milioni non vanno a scuola e 8,1 milioni non hanno accesso ad acqua sicura e a servizi igienico sanitari;
    in base a un recente calcolo della Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), un'organizzazione non governativa legata a molte istituzioni e università anglosassoni, nella guerra civile ad oggi hanno perso la vita già 70.000 persone;
    un report di esperti pubblicato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite diffuso il 28 di agosto 2018, ha accusato le forze governative dello Yemen, la coalizione a guida saudita che li appoggia, e le forze Huthi di non aver fatto nulla per impedire o ridurre la morte di civili;
    secondo lo stesso report, i Governi dello Yemen, degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, si sarebbero resi responsabili anche di crimini di guerra come stupri, torture, sparizioni forzate e privazione del diritto alla vita;
    anche le forze Huthi secondo il report, si sarebbero rese responsabili di crimini di guerra nel Paese arabo. A differenza degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, verso le forze Huthi è in vigore un embargo sulle forniture di armamenti;
    in data 30 ottobre 2018, il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha chiesto una immediata cessazione degli attacchi aerei condotti dalla coalizione a guida saudita contro le forze Huthi nelle aree popolate da civili e, allo stesso tempo uno «stop» anche agli attacchi condotti dalle forze Huthi in territorio saudita. Secondo Pompeo: «è arrivato il tempo per la cessazione delle ostilità, inclusi i bombardamenti con missili e droni dalle aree controllate dalle forze Huthi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Di conseguenza dovranno cessare anche i raid della coalizione saudita verso le aree popolate da civili nello Yemen»;
    nella stessa data l'allora Segretario della difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, ha invitato le parti in conflitto in Yemen a imporre un cessate il fuoco per intraprendere negoziati di pace;
    a seguito degli appelli e della disponibilità della Svezia ad ospitare i colloqui di pace, nel mese di dicembre 2018 sono iniziati a Stoccolma i colloqui di pace tra le parti che combattono in Yemen, poi proseguiti con delle riunioni tecniche in Giordania a febbraio che hanno interessato le questioni principali, dallo scambio dei prigionieri fino al raggiungimento di un compromesso preliminare sull'attuazione della tregua e sul ritiro delle rispettive truppe dal porto di al Hodeidah;
    la situazione umanitaria in Yemen è devastante e come raccontano i dati recentemente diffusi, in continuo peggioramento. Occorre uno sforzo affinché tutte le parti in conflitto adempiano alle loro responsabilità consentendo l'erogazione senza impedimenti degli aiuti umanitari, compresi cibo, acqua e medicinali, a favore della popolazione civile;
    a causa della mancanza di strutture mediche pienamente funzionanti, dell'accesso all'acqua pulita o di servizi igienici adeguati, dilagano le malattie ed è in particolare il colera a colpire la popolazione, poiché dal gennaio 2018, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità si annota il più grande focolaio mai registrato, che ha provocato 724.405 casi sospetti e 1.135 decessi collegati;
    è quindi estremamente urgente porre quanto prima fine ai combattimenti, al fine di stabilizzare lo Yemen nella cornice di uno Stato pacifico e pluralistico nell'interesse – oltre che della regione di riferimento – di tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalla etnia o fede e libero dalle ingerenze esterne;
    la Germania ha sospeso temporaneamente le proprie licenze di esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita fino al 30 settembre. A loro volta Danimarca, Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi in Europa hanno sospeso l'erogazione di nuove licenze verso l'Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sulla scia della risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 25 ottobre che chiedeva l'adozione di un embargo totale sulla vendita di armamenti all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, date le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale perpetrate da questi Paesi e accertate da autorità competenti delle Nazioni Unite, mentre il governo del Regno Unito – pur preannunciando un ricorso in appello – ha deciso di sospendere le nuove forniture di armi all'Arabia Saudita e agli altri Paesi della coalizione coinvolta nella guerra nello Yemen dopo il verdetto della Corte d'appello di Londra che ha dichiarato illegale una delle procedure finora seguite;
    anche in ragione delle licenze di esportazione di materiali d'armamento italiano ai Paesi coinvolti nel conflitto, sarebbe opportuno che venissero assunte iniziative per favorire e supportare la riconversione in produzioni civili delle attività delle aziende attualmente interessate alla produzione di armi, anche attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc e il rifinanziamento degli incentivi per la ristrutturazione e la riconversione dell'industria bellica e la riconversione produttiva nel campo civile e duale, destinati alle imprese che operano nel settore della produzione di materiali di armamento, ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,

impegna il Governo:

1) a proseguire, in tutte le sedi competenti, l'azione volta ad ottenere l'immediato cessate il fuoco e l'interruzione di ogni iniziativa militare in Yemen, continuando a sostenere, in particolare, l'iniziativa dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Martin Griffiths affinché si giunga quanto prima al ritiro delle truppe in campo;
2) a proseguire, con i partner internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita, come stabilito nella terza conferenza dei donatori che si è svolta a Ginevra;
3) a valutare l'avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell'Unione europea, di un embargo mirato sulla vendita di armamenti ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in relazione ai programmi di coproduzione industriale intergovernativi attualmente in essere;
4) a continuare ad assicurare un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, e ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen.
(1-00204)
(Nuova formulazione)  «Cabras, Formentini, Ehm, Billi, Cappellani, Caffaratto, Carelli, Coin, Colletti, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Sabrina De Carlo, Grimoldi, Del Grosso, Ribolla, Di Stasio, Zoffili, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano».


   La Camera,
   premesso che:
    dal 25 marzo 2015 la coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita, formata da Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrain, Egitto e Sudan, sostenuta da Stati Uniti e Regno Unito, ha lanciato una vasta offensiva contro il gruppo armato Huthi in Yemen;
    secondo le Nazioni Unite, a quattro anni dall'inizio della guerra sono stati 70 mila i morti e 24 milioni le persone che hanno bisogno di assistenza e protezione. Oltre 10 milioni non riescono a sopravvivere senza aiuti alimentari d'emergenza e gli sfollati sono oltre 3 milioni e 300 mila. Per l'organizzazione non governativa Armed conflict location & event data project, le vittime del conflitto sarebbero addirittura 91.600; solo nel 2019 sarebbero state uccise 11.900 persone, contro le 30.800 del 2018;
    l'impatto delle armi esplosive sui bambini, i soggetti più vulnerabili, è particolarmente grave in quanto spesso le lesioni richiedono cure specialistiche e interventi chirurgici complessi in un territorio dove strutture ospedaliere e sanitarie sono state distrutte dai bombardamenti e le attrezzature mediche sono sempre più insufficienti, a causa del blocco di fatto delle importazioni, dell'insicurezza e delle restrizioni all'accesso umanitario;
    con le risoluzioni 2201/2015 e 2216/2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso una chiara condanna delle azioni unilaterali intraprese dagli Huthi, con il colpo di Stato che ha portato allo spodestamento del Governo in carica nello Yemen. In particolare, la risoluzione n. 2216 dell'aprile 2015 chiedeva agli Huthi di ritirarsi dai territori occupati con la forza, compresa la capitale Sana'a e di restituire le armi sottratte all'esercito regolare. Tali testi hanno costituito la cornice negoziale delle ripetute e fragili tregue sottoscritte in questi anni, ma che non ha consentito la definizione di un accordo risolutivo;
    il 13 dicembre 2018 a Stoccolma, alla fine dei pre-colloqui negoziali mediati dall'Onu, è stato siglato un accordo tra i rappresentanti del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale e gli insorti Houti che è entrato in vigore il 18 dicembre 2018. L'accordo prevedeva, tra l'altro, il «cessate il fuoco» immediato per la città di Hodeida e l'omonimo governatorato, lo scambio di quindicimila prigionieri, la costituzione di una commissione per sbloccare l'assedio della città di Taiz e l'impegno a continuare «senza condizioni» le consultazioni alla fine di gennaio 2019;
    con la risoluzione 2451/2019, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto proprio l'accordo di Stoccolma e autorizzato l'invio di un team di osservatori a Hodeida, con un mandato di trenta giorni, mentre con la risoluzione 2452/2019 è stata istituita una missione di sostegno all'accordo sulla città (UN mission to support the Hodeida agreement, Unmha), nonché il dispiegamento di osservatori;
    ad inizio 2019 è cominciata la missione degli osservatori delle Nazioni Unite che ha però incontrato, fin da subito, numerose difficoltà, tanto che le previste riunioni sono diventate sempre più sporadiche;
    in tale contesto, dal mese di gennaio 2019 il Paese è stato scosso da una serie di attentati che hanno messo ulteriormente in difficoltà la mediazione dell'Onu. Il capo delle operazioni per il monitoraggio del «cessate il fuoco», generale Michael Lollesgaard, ha recentemente rilevato che il ritiro degli Huthi non è stato completato, in violazione dell'accordo del dicembre 2018 a Stoccolma;
    è in vigore un embargo internazionale sulle armi nei confronti dei ribelli Huthi sostenuti dall'Iran e, secondo la 18o relazione annuale dell'Unione europea sulle esportazioni di armi, gli Stati membri dell'Unione hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita, in violazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;
    la Germania ha sospeso temporaneamente le proprie licenze di esportazione di armi verso l'Arabia Saudita fino al 30 settembre 2019. A loro volta altri Stati europei (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi) hanno sospeso la concessione di nuove licenze di esportazione di armi verso l'Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sulla scia delle risoluzioni del Parlamento europeo del 25 ottobre e del 14 novembre 2018, mentre il Regno Unito, a seguito del verdetto della Corte d'appello di Londra che ha dichiarato illegale una delle procedure finora seguite nel rilascio di autorizzazioni per l'esportazione di armi, ha deciso di sospendere le nuove forniture belliche all'Arabia Saudita e agli altri Paesi della coalizione;
    la legge italiana sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, la legge n. 185 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, è particolarmente severa e prevede un sistema di controllo e di autorizzazione scrupoloso ed articolato in materia di armamenti convenzionali,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi nelle competenti sedi internazionali ed europee per la promozione di iniziative per la risoluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in Yemen, per l'arresto immediato dei bombardamenti e per la ripresa di negoziati di pace tra le parti coinvolte sotto l'egida delle Nazioni Unite;
2) a promuovere anche interventi finanziari per gli aiuti umanitari, in quanto l'attuale fondo di intervento per gli aiuti umanitari dell'Onu non riesce a raggiungere i milioni di yemeniti bisognosi di assistenza e colpiti da una catastrofe umanitaria di vaste proporzioni;
3) ad assumere iniziative affinché le parti coinvolte nella guerra in Yemen siano tenute al rispetto e alla tutela di ospedali e personale medico, come previsto dal diritto umanitario internazionale, tenendo conto che un attacco deliberato contro i civili e le infrastrutture civili costituisce crimine di guerra;
4) a promuovere iniziative a livello multilaterale di embargo sulle armi per tutte le parti in conflitto in Yemen e per arrestare le gravi violazioni dei diritti umani ripetutamente denunciate;
5) a proseguire la rigorosa applicazione delle disposizioni della legge n. 185 del 1990 in relazione alle richieste di imprese italiane volte a ottenere la licenza di esportazione di armi e ad adottare iniziative per imporre prescrizioni e divieti, ove fossero accertate violazioni da parte degli organismi internazionali.
(1-00209) «Valentini, Orsini, Occhiuto».


TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2019

DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO, DI PROFESSIONI SPORTIVE NONCHÉ DI SEMPLIFICAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 12 MARZO 2019, DEGLI ARTICOLI DA 6 A 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1603) (A.C. 1603-BIS-A)

A.C. 1603-bis-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1603-bis-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
   all'articolo 9, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.23, 2.5, 2.6, 4.3 e 5.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1603-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
   c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;
   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
   f) prevedere limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
   g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
   h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
   l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
   m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.
   n) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: sentiti il CONI e le federazioni sportive,.
1. 1. (ex 1. 6.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aggiungere le seguenti: in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale,.
1. 2. (ex 1. 1.) Toccafondi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti:, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.
*1. 3. (ex 1. 19.) Mollicone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti:, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.
*1. 4. (ex 1. 9.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
1. 5. (ex 1. 27.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;.
1. 6. (ex 1. 25.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;.
1. 7. (ex 1. 8.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge;.
1. 8. (ex 1. 28.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole associazioni benemerite aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 1 dello Statuto del CONI:

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica.
1. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica;.
1. 10. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di governo dell'attività olimpica; con le seguenti: quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.
1. 11. (ex 1. 12.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Nobili.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.
1. 12. (ex 1. 31.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;.
1. 13. (ex 1. 32.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate.
1. 14. (ex 1. 13.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dalla Carta olimpica aggiungere le seguenti: nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,.
1. 15. (ex 1. 14.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;.
1. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) definire sulla base di parametri oggettivi i criteri di determinazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando che la quota di finanziamento erogata annualmente alle discipline sportive associate non è inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati.
1. 16. (ex 1. 34.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;
1. 17. (ex 1. 35.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Mollicone, Rossi.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.
1. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, di garantire lo sviluppo delle discipline sportive e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, la definizione:
  1) fatta salva la tutela di particolari specificità storiche e territoriali, di parametri oggettivi per il mantenimento o l'acquisizione della qualifica di federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata;

  2) di parametri oggettivi sulla base dei quali definire le procedure di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che contemplino, tra l'altro, l'obbligo di previsione, nello statuto del nuovo organismo che si viene a formare, della tutela dell'autonomia sportiva e finanziaria delle discipline sportive facenti parti del nuovo organismo;
  3) di modalità, nell'ambito della procedura di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, di tutela delle discipline inserite nel programma olimpico estivo e invernale tali da garantire che il presidente del nuovo organismo che si viene a costituire sia espresso dalle discipline olimpiche, nel caso in cui siano parte del nuovo organismo anche discipline non olimpiche;
1. 18. (ex 1. 36.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva, al livello nazionale e locale, e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione;
1. 19. (ex 1. 37.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;
1. 20. (ex 1. 38.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;
1. 21. (ex 1. 39.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Mollicone.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: , fatta salva la presenza di almeno un rappresentante espresso dal CONI.
1. 22. (ex 0. 1. 62. 1.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018; prevedere che, per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro debbano dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la definizione della misura di cui alla lettera i-bis), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
1. 23. (ex 1. 42.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 24. (ex 1. 23.) Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 25. (ex 1. 4.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 26. (ex 1. 15.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;
1. 27. (ex 1. 43.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Mollicone.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di tutela della salute;
1. 28. (ex 1. 7.) Fratoianni, Occhionero, Rostan, Boldrini.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
1. 29. (ex 1. 16.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali.
1. 30. (ex 1. 17.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) definire gli ambiti di attività del CONI in coerenza con gli obblighi, i ruoli e le responsabilità assunti nella missione istituzionale al fine di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta Europea dello sport.
1. 31. (ex 1. 5.) Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: azionariato con la seguente: partecipazione.
1. 33. Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: azionariato con le seguenti: azionariato e altri strumenti di partecipazione.
1. 33.(Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 200. La Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Centri sportivi scolastici)

  1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
  2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
  3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
  4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
  5. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.
  6. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  7. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2
(Centri sportivi scolastici)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le scuole stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico.
2. 1. (ex 2. 12.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, sostituire le parole: Possono far parte con le seguenti: Fanno parte.
2. 2. (ex 2. 17.) Fratoianni, Occhionero, Boldrini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paralimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate.
2. 3. (ex 2. 13.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. 5. (ex 2. 3.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 6. (ex 2. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole.
2. 7. (ex 2. 9.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente ai laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato, dai centri sportivi scolastici, lo svolgimento delle discipline sportive.
2. 7. (ex 2. 9.) (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti.
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

  1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.
  2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

  Sopprimerlo.
*3. 1. (ex 3. 1.) Toccafondi.

  Sopprimerlo.
*3. 2. (ex 3. 3.) Boldrini, Fratoianni, Occhionero.

  Sopprimerlo.
*3. 3. (ex 3. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: valutazione del valore economico fino alla fine del comma, con le seguenti: presa in carico dei debiti della società sportiva.
3. 4. (ex 3. 2.) Toccafondi, Soverini.

A.C. 1603-bis-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:
   «Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
   Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  Sopprimerlo.
*4. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Casciello, Marin, Aprea, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
4. 3. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.
(Inammissibile)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

  1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
   b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
   c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
   d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
   e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
   f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
   g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
   h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
   i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
   l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
   m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
   n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo;.
5. 1. (ex 4. 2.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché del principio aggiungere le seguenti: della tutela.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile;
5. 2. (vedi 4. 19.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella pratica sportiva con le seguenti: tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo.
5. 3. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
*5. 5. (ex 0. 4. 51. 1.) (Testo modificato nel corso della seduta) Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
*5. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
*5. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) Ascani, Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Cantini, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità tese a conciliare lo sport con la genitorialità e con il tempo da dedicare alla famiglia; riconoscimento per le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica, a livello nazionale e internazionale, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'indennità giornaliera di maternità per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa con le modalità di cui al Capo XI del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  Conseguentemente,
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n),
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sul Fondo unico per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
5. 4. Carfagna, Versace, Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Marin, Ascani, Rossi, Boschi, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Piccoli Nardelli, Prestipino.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
5. 5. (ex 0. 4. 51. 1) Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile.
5. 6. Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
5. 7. Ascani, Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Cantini, Carnevali.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche per le persone con disabilità.
5. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e definizione della relativa disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera;.
5. 8. (ex 4. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. 9. (ex 4. 8.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario.
5. 10. (ex 4. 10.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile.
5. 11. (ex 4. 21.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 20, dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 2019 n. 3, prevedendo per le associazioni sportive dilettantistiche stesse il solo obbligo di comunicare al Prefetto della Provincia o della Città Metropolitana nella quale è stabilita la sede legale, che gli organi direttivi sono composti in tutto o in parte da componenti di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;.
5. 12. (ex 4. 22.) Pettarin, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.
5. 13. (ex 4. 23.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dalla legislazione vigente, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e.
5. 14. (ex 4. 3.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: estendere lo status professionistico alle atlete e.
5. 15. (ex 4. 4.) Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte.
5. 16. (ex 4. 15.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile.
5. 17. (ex 4. 9.) Ascani, Rossi, Lotti, Boschi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) abolizione del gender pay gap tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;
5. 18. (ex 4. 5.) Occhionero, Boldrini, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia.
5. 19. (ex 4. 17.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro.
5. 20. (ex 4. 18.) Butti, Mollicone, Frassinetti, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) individuazione e inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. 21. (ex 4. 14.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli esports e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
5. 22. (Versione corretta) Butti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché acquisito il parere della con le seguenti: acquisita l'intesa con la.
5. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

  1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;
   b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».
5. 01. (ex 4. 01.) Ascani, Rossi, Boschi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Cantini.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, sono sostituiti dai seguenti:
  «4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.
   5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatti salvi quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
   6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.
   7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633.».
5. 02. (ex 4. 03.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

A.C. 1603-bis-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

  1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   d) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
   e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
   f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
   g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi.
   h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

  Sopprimerlo.
6. 1. (ex 5. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;
6. 2. (ex 5. 3.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
6. 3. (ex 5. 4.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni, Pollastrini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e a rimuovere discriminazioni, gender gap, transfobia, omofobia, violenza di genere e molestie in ambito sportivo;
6. 4. (ex 5. 5.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni, Scalfarotto.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione.
6. 5. (ex 5. 8.) Rossi, Ascani, Lotti, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 7.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;
   e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;
   f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo.
   h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

  Sopprimerlo.
7. 1. (ex 12. 1.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per la costruzione aggiungere le seguenti:, l'accessibilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo le parole: alla fruibilità aggiungere le seguenti: , all'accessibilità.
7. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, la parola: compatibili.
7. 2. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con i Ministri fino a: dei trasporti con le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.
7. 200. (Nuova formulazione). La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;
   b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
   d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale sportiva, per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 112 del 2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali.
8. 1. (ex 13. 4.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti.
8. 2. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Rossi.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta Olimpica.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
   b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
    1) l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco, che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni, anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista;
    2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
    3) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata.;
    4) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
    5) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

  1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
  2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «  snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
  3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
  5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
  6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
  7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 1. (ex 14. 7.) De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Enrico Borghi, Gribaudo, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche al di sopra dei quattordici anni e alla pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili includendo i fuori pista;.
9. 201. La Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 9, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
9. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
    4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate.
9. 3. (ex 14. 3.) Ciaburro, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
9. 2. De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Bond, Rotta, Cortelazzo, Ciaburro, Carnevali, Baratto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche alle persone con disabilità.
9. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Bond, Rotta, Cortelazzo, Ciaburro, Carnevali, Baratto.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1603-bis-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 1603-bis-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge all'esame contiene, una delega in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio delle professioni di agente sportivo;
    in particolare il comma 1, lettera g); prevede un principio direttivo diretto a prevedere misure idonee ad introdurre una specifica disciplina volta a tutelare i minori con specifici limiti e modalità della rappresentanza degli agenti sportivi;
    è fondamentale pertanto che i minori siano tutelati, garantiti e seguiti e debbano frequentare obbligatoriamente gli istituti scolastici al fine della loro crescita professionale e della loro maturazione personale. A tale scopo gli agenti sportivi devono assicurare che i minori frequentino le scuole in relazione alla funzione pedagogica, culturale e di crescita anche professionale dei medesimi minori perché le scuole di ogni ordine e grado rappresentano una delle fondamentali formazioni sociali come tali riconosciute dalla Costituzione dirette alla formazione della personalità del minore,

impegna il Governo

a introdurre misure dirette a garantire che gli agenti sportivi sostengano obbligatoriamente i minori a frequentare gli istituti scolastici in modo da assicurare ai medesimi minori una formazione culturale, ed anche professionale indispensabile per la loro maturazione e per la loro crescita.
9/1603-bis-A/1Toccafondi, Soverini.


   La Camera dei deputati,
   esaminato il disegno di legge in titolo,
   premesso che:
    la Legge di bilancio del 2018 (Legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere d) ed f) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;
    il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;
    il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;
    in particolare,
     a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;
     b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;
    il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere a) e b) in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.
9/1603-bis-A/2Giannone, Pallini, Costanzo, De Lorenzo, Frate, Ascani, De Giorgi, Del Grosso, Ehm, Lapia, Carbonaro, Testamento, Vizzini.


   La Camera dei deputati,
   esaminato il disegno di legge in titolo,
   premesso che:
    la Legge di bilancio del 2018 (Legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere d) ed f) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;
    il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;
    il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;
    in particolare,
     a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;
     b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;
    il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.
9/1603-bis-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone, Pallini, Costanzo, De Lorenzo, Frate, Ascani, De Giorgi, Del Grosso, Ehm, Lapia, Carbonaro, Testamento, Vizzini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame della proposta in titolo, all'articolo 2 si prevede la promozione della pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche attraverso la creazione di centri sportivi scolastici secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore;
    l'articolato, però, non esplicita espressamente un'attenzione nei confronti dei diversamente abili e dei processi di inclusione sottesi al progetto educativo della scuola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di arricchire la disciplina dei centri sportivi scolastici inserendo percorsi inclusivi per i soggetti diversamente abili.
9/1603-bis-A/3Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame della proposta in titolo, all'articolo 2 si prevede la promozione della pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche attraverso la creazione di centri sportivi scolastici;
    è necessario favorire la diffusione di una cultura dell'attività motoria e dello sport inclusivi e senza barriere e per tutti;
   considerato che:
    il baskin è uno sport inventato nel 2003 a Cremona e nasce in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori di educazione fisica e di sostegno ed è basato su regole pensate per permettere a giovani normodotati e giovani diversamente abili di giocare nella stessa squadra;
    nel 2006 si costituisce l'Associazione Baskin con l'obiettivo di promuovere questo sport su tutto il territorio nazionale;
    nel 2011 la Design for All Foundation, in occasione del suo concorso annuale volto a premiare le iniziative di eccellenza internazionale nell'ambito del Design for All, ha insignito l'Associazione Baskin del premio AWARDS 2011 quale alto riconoscimento culturale;
    nel 2017 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha firmato un Protocollo d'intesa con l'Associazione Baskin Onlus per la promozione del baskin nelle scuole;
    attualmente il baskin è praticato in alcune scuole delle diverse regioni italiane e nell'ambito di campionati provinciali regionali e interregionali;
    il baskin mette in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali per cui, se adottato nelle scuole, sarebbe davvero un laboratorio di pratiche sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di diffondere e promuovere il baskin come modello di sport altamente inclusivo all'interno dei centri sportivi scolastici.
9/1603-bis-A/4Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività sportiva, svolta a qualsiasi livello è motivo di prevenzione d'importanti patologie e di sviluppo di sostanze neuromuscolari importanti;
    quando l'attività viene svolta in senso agonistico, o in maniera intensa l'organismo reagisce elaborando una serie di risposte fisiologiche importanti e delicate per la salute del corpo, sia in senso organico che anche emozionale;
    a tal riguardo molti studi considerano queste risposte importanti e utili per capire il corpo umano e pronosticare le ricadute in termini di salute;
    le prestazioni a volte sono sostenute da apporti di integratori, da utilizzo di macchine varie che aiutano il recupero e la prestazione sportiva;
    sempre di più lo sportivo che fa agonismo e anche quello che lo fa per passione ricorre a misurazioni e analisi per capire la risposta dell'organismo, lo stesso ossidativo formato e la possibilità di miglioramento;
    queste prestazioni e misurazioni quasi sempre sono poco certificate e portano a una svariata offerta di costi e servizi che creano confusione e disorientamento da parte dello sportivo,

impegna il Governo:

   a fissare nell'ambito della delega di cui all'articolo 5 linee guida semplici per stabilire le risposte fisiologiche organiche dello sportivo, sia per disciplina sia per intensità di gara, individuando i centri abilitati;
   a fare questa misurazione in sintonia e collaborazione con le strutture sanitarie locali e con la neo società sport e salute che fa riferimento al Ministero dello sport.
9/1603-bis-A/5Bond.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
    tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera m), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;
    la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);
    in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;
    il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;
    le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;
    riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera m), a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.
9/1603-bis-A/6Rossi, Ascani, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
    tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera m), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;
    la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);
    in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) – nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;
    il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;
    le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;
    riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera m), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.
9/1603-bis-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossi, Ascani, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;
    gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;
    finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.
9/1603-bis-A/7Ascani, Rossi, Anzaldi, Ciampi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);
    la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;
    al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;
    la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
    non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);
    il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;
    il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.
9/1603-bis-A/8Prestipino, Ascani, Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);
    non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.
9/1603-bis-A/9Piccoli Nardelli, Ciampi, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Franceschini, Anzaldi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);
    non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.
9/1603-bis-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Piccoli Nardelli, Ciampi, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Franceschini, Anzaldi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;
    al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;
    non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire – per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva – un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.
9/1603-bis-A/10Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;
    al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;
    non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare – per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva – criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.
9/1603-bis-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciampi, Di Giorgi, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che,
    l'articolo 1 del provvedimento in esame – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
    con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;
    al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;
    non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.
9/1603-bis-A/11Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Franceschini, Anzaldi, Ciampi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che,
    l'articolo 9 – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;
    tra i princìpi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;
    sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;
    la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.
9/1603-bis-A/12Carnevali, Rossi, Piccoli Nardelli, Lotti, Ascani, Prestipino, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di marketing territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;
    l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;
    da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale e diventa così un utilissimo strumento di marketing territoriale; un mezzo per creare landmark necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;
    non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;
    essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziare utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di marketing territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.
9/1603-bis-A/13Anzaldi, Rossi, Lotti, Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Franceschini, Ciampi, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;
    l'articolo 5, in particolare, delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;
    in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;
    tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;
    ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto; né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.
9/1603-bis-A/14Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;
    nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal marketing associativo;
    in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, c.d. decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;
    il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;
    in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;
    in forza della legge 1o dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;
    stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori al calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;
    la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;
    sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

   a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;
   ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.
9/1603-bis-A/15Butti, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;
    nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal marketing associativo;
    in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, c.d. decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;
    il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;
    in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;
    in forza della legge 1o dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;
    stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori al calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;
    la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;
    sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo, anche destinando nel caso una quota alle attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse.
9/1603-bis-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
    sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: a) per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti, coloro che assistono allo spettacolo sportivo; b) per il c.d. controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; c) per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; d) per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della privacy;
    in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, c.d. decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;
    ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.
9/1603-bis-A/16Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;
    lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;
    il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;
    gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.
9/1603-bis-A/17Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
    è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;
    la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;
    la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 « Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;
    la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;
    al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.
9/1603-bis-A/18De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;
    l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;
    le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
    grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.
9/1603-bis-A/19Boschi, Rossi, Ascani, Marco Di Maio, Lotti, Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;
    l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;
    le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
    grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.
9/1603-bis-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Boschi, Rossi, Ascani, Marco Di Maio, Lotti, Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
    con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;
    al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;
    non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.
9/1603-bis-A/20Marco Di Maio, Boschi, Rossi, Ascani, Lotti, Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
    con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;
    al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;
    non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.
9/1603-bis-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Maio, Boschi, Rossi, Ascani, Lotti, Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
    tra i criteri direttivi si sottolinea la funzione dello sport quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione di sviluppo sociale;
    nonostante la specificità dello sport e del rapporto di lavoro che si svolge nell'ambito sportivo appare ormai improcrastinabile l'adozione di misure che riconoscano il valore dello sport femminile sia a livello professionistico che dilettantistico sia in senso generale sia per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di scegliere la maternità senza che praticare uno sport debba necessariamente significare per le atlete rinunciare a tale scelta;
    nel nostro Paese, infatti, non è stato possibile per le donne che hanno praticato lo sport a livello agonistico accedere a una norma dello Stato – la legge 91/1981 – e al riconoscimento della condizione di professioniste con tutte le conseguenze che questo ha determinato in materia di rapporti di tutele contributive, previdenziali, di condizioni e contratti di lavoro, di continuità;
    eppure nel nostro Paese sono tesserate, nelle diverse specialità, un milione e 800 mila atlete, quasi la metà del numero complessivo degli atleti tesserati, fra le quali 260 mila pallavoliste, oltre 100 mila ginnaste, 24 mila calciatrici;
    con legge 205/2017 è stato istituito il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano che ha tra le sue finalità il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste con una dotazione totale del fondo per il 2019 di euro 18.954.000,00 di cui appena 1 milione è destinato alla finalità del sostegno alla maternità delle atlete;
    nell'ambito di tale finalità è previsto un contributo alle atlete che ne fanno richiesta se sono soddisfatte numerose condizioni,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega, l'adozione di misure atte a potenziare il sostegno alla maternità delle atlete, prevedendo nuove tutele di natura contributiva e previdenziale al fine di conciliare la pratica dello sport a livello agonistico con la cura della famiglia, nonché a incrementare la quota destinata agli interventi a sostegno della maternità delle atlete che svolgono attività sportiva agonistica, sia a livello nazionale che internazionale e a prevedere un più congruo intervallo di tempo di erogazione dell'indennità di maternità.
9/1603-bis-A/21Carfagna, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
    tra i criteri direttivi si sottolinea la funzione dello sport quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione di sviluppo sociale;
    nonostante la specificità dello sport e del rapporto di lavoro che si svolge nell'ambito sportivo appare ormai improcrastinabile l'adozione di misure che riconoscano il valore dello sport femminile sia a livello professionistico che dilettantistico sia in senso generale sia per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di scegliere la maternità senza che praticare uno sport debba necessariamente significare per le atlete rinunciare a tale scelta;
    nei nostro Paese, infatti, non è stato possibile per le donne che hanno praticato lo sport a livello agonistico accedere a una norma dello Stato – la legge 91/1981 – e al riconoscimento della condizione di professioniste con tutte le conseguenze che questo ha determinato in materia di rapporti di tutele contributive, previdenziali, di condizioni e contratti di lavoro, di continuità;
    eppure nel nostro Paese sono tesserate, nelle diverse specialità, un milione e 800 mila atlete, quasi la metà del numero complessivo degli atleti tesserati, fra le quali 260 mila pallavoliste, oltre 100 mila ginnaste, 24 mila calciatrici;
    con legge 205/2017 è stato istituito il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano che ha tra le sue finalità il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste con una dotazione totale del fondo per il 2019 di euro 18.954.000,00 di cui appena 1 milione è destinato alla finalità del sostegno alla maternità delle atlete;
    nell'ambito di tale finalità è previsto un contributo alle atlete che ne fanno richiesta se sono soddisfatte numerose condizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di esercizio della delega, l'adozione di misure atte a potenziare il sostegno alla maternità delle atlete, prevedendo nuove tutele di natura contributiva e previdenziale al fine di conciliare la pratica dello sport a livello agonistico con la cura della famiglia, nonché a incrementare la quota destinata agli interventi a sostegno della maternità delle atlete che svolgono attività sportiva agonistica, sia a livello nazionale che internazionale e a prevedere un più congruo intervallo di tempo di erogazione dell'indennità di maternità.
9/1603-bis-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede deleghe al Governo finalizzate al riordino, alla semplificazione e, per alcuni casi specifici alla riforma delle norme in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive;
    l'articolo 6 reca delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
    fino al 2015 per diventare procuratori sportivi era necessario sostenere un esame costituito da una prova scritta organizzata dalla FIGC;
    nel 2014, infatti, la FIFA ha abolito la licenza per gli agenti dei calciatori e ha provveduto a deregolamentare la materia limitandosi ad indicare alcuni principi generali minimi che ciascuna Federazione è tenuta ad adottare per disciplinare a livello nazionale l'attività di procuratore sportivo o, come definito dalla FIFA, intermediario;
    il 1o aprile 2015, a seguito del nuovo regolamento degli agenti sportivi adottato dalla FIFA, è entrato in vigore il nuovo regolamento di disciplina dell'attività di procuratore sportivo, che si richiama agli standard minimi indicati dalla FIFA, pur contenendo alcune specificità dovute alla realtà nazionale e alla necessità di coordinamento con le altre grandi federazioni europee;
    sulla base del nuovo regolamento viene istituito un sistema di registrazione dei procuratori sportivi, che prevede la possibilità per coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di procuratore sportivo, di iscriversi, a domanda, a un registro dei procuratori sportivi previo pagamento di una tassa di registrazione pari a 500 euro annui;
    in seguito alla nuova disciplina si iscrivono al registro circa 800 nuovi procuratori che, al fine di esercitare questo tipo di attività, avviano tutte le necessarie procedure amministrative per costituire nuove società e poter assumere personale oltre a pianificare i necessari investimenti finanziari;
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha istituito una nuova figura di agente CONI e introdotto nuovamente l'obbligo di esame per poter accedere al ruolo, prevedendo inoltre che tutti i titoli rilasciati prima del 1o aprile 2015 rimangono validi mentre per coloro che hanno assunto il titolo dopo il 1o aprile 2015 è stato introdotto obbligo di esame per poter conservare previsto avrebbero dovuto superare un apposito esame;
    nella prima sessione d'esame che si è svolta recentemente è riuscito a superare la selezione circa l'1 per cento dei partecipanti;
    dal 30 giugno 2019 l'Albo dei procuratori entrato in vigore nel 2015 non avrà più alcun valore e coloro che vi si sono iscritti e che hanno in questi anni lavorato e investito in questa attività si troveranno senza alcun riconoscimento e a perdere tutto ciò che hanno costruito fino ad oggi;
    per quanto riguarda il capitale umano coinvolto da queste misure si parla di un numero di circa 1200 persone;
    qualsiasi attività imprenditoriale richiede tempi e norme certe che non possono essere soggette a continue revisioni tali da determinare soltanto incertezza e a deprimere qualsiasi iniziativa privata e investimento,

impegna il Governo

nelle more dell'adozione delle norme, attraverso l'adozione di opportune iniziative di competenza, di attuazione della delega in esame a intervenire con urgenza al fine di prevedere, in prima istanza; la proroga della vigenza del registro dei procuratori sportivi almeno fino al 31 dicembre 2019 e la contestuale sospensione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di accesso al titolo di agente sportivo;
9/1603-bis-A/22Versace.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame prevede deleghe al Governo finalizzate al riordino, alla semplificazione e, per alcuni casi specifici, alla riforma, delle norme in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive;
    all'articolo 1 disciplina il riordino del Coni – anche tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 – e della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organismi sportivi;
    Le FSN e le DSA svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e dei CONI e ricevono a tal fine finanziamenti statali;
    Con L. n. 145 del 2018 è stato modificato l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento pubblico dell'attività sportiva nazionale ed è stato attribuito alla «Sport e salute Spa» – nuova denominazione della «CONI Servizi Spa» – il compito di finanziare FSN, DSA, nonché enti di promozione sportiva (EPS), associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, in precedenza assicurato dallo stesso CONI e risulta quindi fondamentale che vengano individuati criteri trasparenti e oggettivi per definire tali finanziamenti, provvedendo a meglio equilibrare le risorse alle FSN e alle DSA;
    è necessario nel contempo assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, garantire lo sviluppo delle discipline sportive e determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attività di riordino e di semplificazione della normativa in materia di erogazione dei finanziamenti degli organismi sportivi a definire con opportune iniziative normative, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, parametri oggettivi di finanziamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive assodate che assicurino alla DSA una quota parte annuale non inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati, incentivando i processi di aggregazione tra FSN e DSA attraverso specifici meccanismi premiali destinati alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che assumono misure in tal senso.
9/1603-bis-A/23Costa.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame prevede deleghe al Governo finalizzate al riordino, alla semplificazione e, per alcuni casi specifici, alla riforma, delle norme in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive;
    all'articolo 1 disciplina il riordino del Coni – anche tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 – e della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organismi sportivi;
    Le FSN e le DSA svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e dei CONI e ricevono a tal fine finanziamenti statali;
    Con L. n. 145 del 2018 è stato modificato l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento pubblico dell'attività sportiva nazionale ed è stato attribuito alla «Sport e salute Spa» – nuova denominazione della «CONI Servizi Spa» – il compito di finanziare FSN, DSA, nonché enti di promozione sportiva (EPS), associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, in precedenza assicurato dallo stesso CONI e risulta quindi fondamentale che vengano individuati criteri trasparenti e oggettivi per definire tali finanziamenti, provvedendo a meglio equilibrare le risorse alle FSN e alle DSA;
    è necessario nel contempo assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, garantire lo sviluppo delle discipline sportive e determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte annuale alle DSA non inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati, incentivando i processi di aggregazione tra FSN e DSA attraverso specifici meccanismi premiali destinati alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che assumono misure in tal senso.
9/1603-bis-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    la delega di cui all'articolo 5 prevede, tra le altre cose, l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il rapporto di lavoro sportivo e la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi ed in particolare dei giovani atleti e atlete (comma 1 lettera e),

impegna il Governo

ad istituire un fondo, con una dotazione pari a circa 10 milioni nel 2020, a circa 12 milioni di euro nell'anno 2021 e a circa 12 milioni di euro nell'anno 2022, per il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate relative dei lavoratori sportivi ed in particolare dei giovani atleti e atlete di età inferiore a 21 anni. Il credito d'imposta è riconosciuto per un importo massimo annuale di euro 240,000 per il 2019, di euro 264.000 per il 2020 e di euro 290.000 per l'anno 2021 e, comunque, nel limite dell'80 per cento delle spese relative alle ritenute IRPEF applicate alle retribuzioni degli atleti. Ai relativi oneri potrà provvedersi, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2020 e 2021 e, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2022.
9/1603-bis-A/24Fogliani, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    la delega di cui all'articolo 5 prevede, tra le altre cose, l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il rapporto di lavoro sportivo e la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi ed in particolare dei giovani atleti e atlete (comma 1 lettera e),

impegna il Governo

ad istituire un fondo, con una dotazione pari a circa 10 milioni nel 2020, a circa 12 milioni di euro nell'anno 2021 e a circa 12 milioni di euro nell'anno 2022, per il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate relative dei lavoratori sportivi ed in particolare dei giovani atleti e atlete. Il credito d'imposta è riconosciuto per un importo massimo annuale di euro 240,000 per il 2019, di euro 264.000 per il 2020 e di euro 290.000 per l'anno 2021 e, comunque, nel limite dell'80 per cento delle spese relative alle ritenute IRPEF applicate alle retribuzioni degli atleti. Ai relativi oneri potrà provvedersi, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2020 e 2021 e, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2022.
9/1603-bis-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di Stabilità ha previsto la trasformazione di Coni Servizi s.r.l. in Sport e Salute s.p.a., società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    dato il ruolo di stazione appaltante della nuova società Sport e Salute s.p.a. previsto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
   considerato il ruolo normativo e sociale del Coni;
    data la composizione di nomina governativa del consiglio direttivo di Sport e Salute s.p.a.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riforma di Sport e Salute s.p.a. volta a garantire la presenza nel processo decisionale del luogo di decisione della distribuzione delle risorse destinate all'attività sportiva, alle Federazioni e agli enti sportivi, comprensivi del CONI.
9/1603-bis-A/25Mollicone.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo e di rango costituzionale, in ordine alle garanzie di indipendenza della magistratura, alla luce delle recenti vicende che hanno interessato il Consiglio superiore della magistratura – 3-00819

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, DEIDDA, FERRO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   destano sconcerto le recenti vicende che stanno travolgendo il Consiglio superiore della magistratura e che hanno portato 5 consiglieri a lasciare l'incarico. Attualmente risultano in carica al Consiglio superiore della magistratura 11 togati e 5 laici (lo scioglimento è previsto con 10 togati e 5 laici);
   l'inchiesta sulle tangenti al Consiglio di Stato, che ha portato numerosi magistrati nel registro degli indagati e che ha individuato un gruppo di potere che manipolava le decisioni dietro le sentenze del Consiglio di Stato, ruota attorno alla figura del pubblico ministero di Roma Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura con Unicost ed ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati;
   l'inchiesta, emersa dalla procura di Perugia, competente a indagare sui magistrati di Roma, ha rilevato il quadro desolante di una rete di «servigi» legati alla magistratura italiana attraverso un sistema volto a creare una rete di rapporti con magistrati che partecipavano a seminari e corsi giuridici;
   dalle intercettazioni è emerso un vero e proprio «centro di potere» esterno al Consiglio superiore della magistratura, in cui Palamara e altri consiglieri dialogavano della nomina alla procura di Roma con i parlamentari del Partito democratico Cosimo Ferri e Luca Lotti, quest'ultimo già sotto processo a Roma nel caso Consip;
   la magistratura, attraverso l'organo di autogoverno, sta ad avviso degli interroganti attraversando il periodo più basso della sua credibilità, con le ormai evidenti commistioni con esponenti della politica per trattare le nomine della procura di Roma e di altri capoluoghi;
   ad avviso degli interroganti l'imparzialità dell'organo di autogoverno della magistratura è ormai irrimediabilmente compromessa e, anche alla luce delle affermazioni di alcune forze politiche, che da sempre hanno osteggiato la riforma della magistratura e che solo ora, direttamente coinvolte, reclamano, si ha un'idea dell'emergenza che richiede immediatamente di intervenire;
   è improcrastinabile dare centralità a quella maggioranza silenziosa di magistrati onesti e imparziali, veri servitori dello Stato, soffocati da gruppi di potere che stanno mettendo a repentaglio l'intera credibilità del sistema;
   sono necessarie riforme radicali che ricostruiscano il rapporto fiduciario tra i cittadini e le toghe attraverso quello che da sempre Fratelli d'Italia chiede: separazione delle carriere, soppressione delle nomine parlamentari e cambiamento del sistema elettorale dei collegi –:
   quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo e di rango costituzionale, intenda adottare al fine di restituire alla magistratura indipendenza e prestigio. (3-00819)


Iniziative di competenza a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, alla luce delle recenti vicende che hanno interessato il Consiglio superiore della magistratura – 3-00820

   DORI, PALMISANO, SALAFIA, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, D'ORSO, GIULIANO, PERANTONI, SAITTA, SARTI e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   come ampiamente riportato dagli organi di stampa nazionale, il Consiglio superiore della magistratura risulta essere scosso da una vera e propria «bufera giudiziaria»;
   un'indagine condotta dalla procura di Perugia nei confronti di Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati ed ex giudice togato dello stesso Consiglio superiore della magistratura, oltre a far emergere vari illeciti disciplinari, ipotizza episodi di corruzione finalizzati ad indirizzare l'esito di alcune decisioni sulle nomine negli uffici giudiziari, nonché il corso di alcuni procedimenti;
   è, altresì, emerso un grave tentativo di commistione tra rappresentanti di poteri diversi dello Stato: dalle intercettazioni sono emersi, infatti, contatti e incontri apparentemente finalizzati a concordare, secondo l'accusa, nomine gradite ai vertici delle procure di Roma e Firenze, unitamente a promozioni per i magistrati;
   in seguito a tali fatti, sono sopraggiunte le dimissioni di un consigliere del Consiglio superiore della magistratura e l'autosospensione di altri quattro consiglieri coinvolti, appartenenti a diverse correnti della magistratura; anche il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Pasquale Grasso, dopo essersi dissociato dalla sua corrente, ha lasciato l'incarico;
   ad avviso degli interroganti l'inchiesta ha messo a nudo profonde divisioni all'interno della magistratura, metodi «opachi» di assegnazione degli incarichi e una prossimità al mondo politico giudicata riprovevole, perché mina alla base il prestigio e l'autorevolezza dei giudici;
   come rilevato il 21 giugno 2019 dal Presidente della Repubblica in occasione del plenum del Consiglio superiore della magistratura, ci si trova di fronte ad un «quadro sconcertante e inaccettabile. (....) Quanto avvenuto – ha sottolineato, il Capo dello Stato – ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio, ma anche il prestigio e l'autorevolezza dell'intero ordine giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica»;
   tale vicenda ha dunque gettato un forte discredito sul Consiglio superiore della magistratura e di riflesso sull'intera magistratura, ponendo in luce la necessità – anche espressa da ultimo dal Ministro interrogato – di interventi urgenti al fine di ripristinare e consolidare l'alto ruolo dell'organo di rilievo costituzionale –:
   quali opportune e urgenti iniziative, per quanto di competenza, abbia adottato, o intenda intraprendere, al fine di tutelare e restituire credibilità all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, principio cardine dell'intero ordine giudiziario, nonché più in generale dell'ordinamento costituzionale. (3-00820)


Iniziative volte a fronteggiare la carenza di medici e di personale nei presidi ospedalieri – 3-00821

   ROSTAN e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica in data 23 giugno 2019, oggi si contano nelle corsie degli ospedali italiani almeno 8 mila medici in meno rispetto ad alcuni anni fa; altri 16.500 mancheranno da qui al 2025;
   secondo le stime del sindacato Anaao, da qui al 2025 andranno in pensione almeno altri 52.500 medici, oltre la metà degli ospedalieri italiani;
   nel dettaglio, entro il 2025 il sistema ospedaliero pubblico italiano avrà bisogno di almeno 4 mila medici in urgenza, 3 mila in pediatria, circa 2 mila in medicina interna, anestesia, oltre mille in chirurgia generale;
   mancano all'appello, ad oggi, almeno 800 medici nei presidi d'urgenza in Campania, almeno 500 pediatri in Lombardia, altri 700 in medicina interna e in rianimazione in Lombardia;
   le scuole di specializzazione, secondo l'Anaao, daranno al sistema circa 36 mila medici da qui al 2025: di questi almeno 14 mila andranno nel privato, nelle case farmaceutiche o sul mercato estero;
   unendo le esigenze del pubblico e del privato, secondo l'Associazione nazionale medici di origine straniera in Italia ed il movimento «Uniti per unire», nel 2026 mancheranno 100 mila medici all'appello, con carenze nel Lazio (15.000), Veneto (10.000), Piemonte (10.000), Lombardia (9.000), Emilia Romagna (8.000), Puglia (7.000), Toscana (4.000), Campania (4.000), Sicilia (4.000), Molise (4.000); inoltre mancheranno entro il 2026, 60 mila infermieri e 30 mila fisioterapisti;
   sempre secondo Amsi molti medici italiani chiedono informazioni per andare a lavorare all'estero; sarebbero almeno 5 mila le richieste pervenute in tal senso;
   un incremento del 25 per cento, negli ultimi 3 anni, di domande da parte di medici stranieri, già residenti in Italia, che vogliono tornare nei loro Paesi di origine;
   stipendi bassi, difficoltà di stabilizzazione, ricorso a forme estreme e continuate di precariato, difficoltà logistiche sono le ragioni che incoraggiano l'esodo;
   il blocco prolungato del turn over, soprattutto nelle regioni con piani di rientro; i pensionamenti anticipati con la cosiddetta quota 100; il numero chiuso, le difficoltà per le specializzazioni rappresentano gli elementi che bloccano il sistema;
   c’è grande preoccupazione nella rete ospedaliera italiana, soprattutto con l'estate quando le ferie rischiano di rendere le difficoltà insormontabili mentre la domanda di servizi, in particolar modo per il pronto soccorso, tende addirittura ad aumentare –:
   in che modo il Governo intenda fronteggiare la carenza di medici e di personale nei presidi ospedalieri italiani a partire dai prossimi mesi e per il futuro.
(3-00821)


Elementi e iniziative di competenza in relazione alla determina del 25 febbraio 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco concernente l'inserimento della molecola triptorelina fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale – n. 3-00822

   MOLINARI, ALESSANDRO PAGANO, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, SUTTO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   con determina del 25 febbraio 2019 l'Agenzia italiana del farmaco ha inserito la molecola triptorelina fra i medicinali erogabili, off label, a carico del servizio sanitario nazionale. Segnatamente, la molecola Trp potrà essere somministrata, sotto stretto controllo medico, ad adolescenti affetti dalla cosiddetta disforia di genere, allo scopo di procurare loro un blocco temporaneo, fino a un massimo di qualche anno, dello sviluppo puberale, con l'ipotesi che ciò «alleggerisca» in qualche modo il «percorso di definizione della loro identità di genere»;
   la molecola, come detto, verrebbe somministrata attraverso una prescrizione off label, ossia per un trattamento non previsto dalla scheda tecnica del prodotto, realizzato invece per combattere carcinomi della prostata, della mammella, fibromi uterini non operabili o per trattamento prechirurgico dei fibromi uterini;
   si interviene in tal modo, col contributo dello Stato, su una fase delicatissima dello sviluppo dell'adolescente, col pericolo elevato di accentuare i disagi che si vorrebbero alleviare;
   è alto il rischio, adoperando la Trp per bloccare la pubertà, dai 12 ai 16 anni d'età, di indurre farmacologicamente un disallineamento fra lo sviluppo fisico e quello cognitivo del minore;
   peraltro, non esistono evidenze sull'effettivo pieno ripristino della fertilità nel caso di desistenza dal trattamento e di permanenza nel sesso di appartenenza;
   resta sospesa la questione del consenso all'uso del farmaco, vista la scarsa consapevolezza di adolescenti e preadolescenti circa le proprie potenzialità procreative, la contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento, che conferisce la capacità di agire al compimento della maggiore età, la possibile scelta al posto del minore da parte dei genitori, che disporrebbero di un corpo diverso dal proprio senza alcuna procedura autorizzativa, come esiste perfino per l'uso dei genitori dei beni intestati al minore;
   ciò è avvenuto per determina di un'autorità amministrativa, mentre i diritti coinvolti, da quello alla salute a quelli relativi alla famiglia, imporrebbero una decisione del Parlamento o al massimo del Governo su sua delega –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza affinché l'Agenzia italiana del farmaco sospenda l'applicazione della determina del 25 febbraio 2019, valutando quindi l'eliminazione della prescrizione della triptorelina dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale per la disforia di genere. (3-00822)


Iniziative urgenti volte a monitorare sotto il profilo sanitario l'emergenza ambientale connessa alla situazione dei rifiuti a Roma, al fine di escludere conseguenze sulla salute pubblica – n. 3-00823

   CALABRIA, SPENA, GIACOMONI, POLVERINI, BARELLI, MARROCCO, BATTILOCCHIO, PEDRAZZINI, CORTELAZZO, NOVELLI, GIACOMETTO, RUFFINO, GAGLIARDI, MAZZETTI e LABRIOLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   è ormai da troppo tempo che la crisi dei rifiuti a Roma è fuori controllo, con cassonetti che traboccano di immondizia in tutta la città, le strade sempre più sporche, e un sindaco assolutamente non in grado di portare a soluzione questa vera e propria emergenza ambientale e sanitaria;
   la gran parte dei cassonetti stradali sono stracolmi e non vengono svuotati, con sacchi, cartoni e materiale organico sparso in putrefazione, depositati a terra sui marciapiedi in assenza di alternative;
   in questa situazione fuori controllo, si assiste conseguentemente al proliferare di gabbiani, blatte, vermi e soprattutto di topi, per non parlare dei cinghiali che si affacciano sempre più spesso nelle periferie attratti dai cumuli di immondizia; con tutto quello che tutto questo comporta in termini di rischi per la salute pubblica;
   già nel gennaio 2019 i presidi di Roma riuniti nell'Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) avevano scritto al sindaco, minacciando la chiusura delle scuole per la situazione fuori controllo nella gestione dei rifiuti per i troppi topi e il rischio di emergenza sanitaria;
   i romani e i turisti sono ormai prigionieri delle 4.600 tonnellate di spazzatura che producono ogni giorno di cui nessuno si prende cura;
   questa situazione drammatica è acuita dall'arrivo del forte caldo, che comporta non solo un problema legato all'insostenibile cattivo odore proveniente dai rifiuti organici abbandonati, ma soprattutto amplifica i rischi per la salute;
   il pericolo principale per la salute pubblica legato all'emergenza rifiuti è un rischio di tipo infettivo;
   il vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell'ordine medici di Roma, dottor Luigi Bartoletti, ha ricordato come «con l'arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano (...). La puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica»;
   anche il presidente dell'ordine dei medici (Omceo) di Roma, Antonio Magi, ha dichiarato: «siamo in una situazione di preallarme. Come ordine vigileremo, come già facemmo nel gennaio 2019. Attualmente il caldo peggiora la situazione (...)» –:
   quali iniziative urgenti si intendano adottare, per quanto di competenza, per monitorare sotto l'aspetto sanitario l'ormai conclamata e perdurante emergenza ambientale connessa a quella che gli interroganti ritengono una totale incapacità da parte del sindaco e della giunta capitolina a gestire il ciclo dei rifiuti, al fine di escludere rischi, anche di tipo infettivo, sulla salute pubblica per la popolazione residente. (3-00823)


Iniziative relative alla bozza del Patto per la salute in ordine all'ipotesi di subordinare le risorse definite nell'ultima manovra di bilancio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico – n. 3-00824

   DE FILIPPO, CAMPANA, CARNEVALI, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nonostante le dichiarazioni riportate dal Ministro interrogato sugli obiettivi raggiunti in un anno di mandato, con le quali si sottolineano gli aumenti dei finanziamenti in sanità («Abbiamo finalmente ricominciato a investire sulla sanità pubblica: +4,5 miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale nel triennio 2019-2021»), la nuova bozza di Patto per la salute inviata dal Ministero della salute alle regioni ha, invece, allarmato le stesse regioni per il contenuto del primo articolo, nel quale, alla voce finanziamenti, è stata introdotta la clausola che subordina le risorse definite nell'ultima manovra (2 miliardi di euro in più per il 2020 e 1,5 miliardi di euro per il 2021) «salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico»;
   l'eventuale taglio potrebbe a sua volta far saltare alcune delle novità di maggior rilievo del nuovo Patto per la salute, come l'abolizione del superticket, subordinata dallo stesso Patto all'accesso delle regioni «all'incremento del livello del finanziamento a partire dal 2020», o le nuove assunzioni di medici e infermieri ospedalieri, visto che all'articolo 11 del «decreto Calabria» si prevede un aumento della spesa del personale sul 2018 legata a «un importo pari al 5 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente». Incremento ora a rischio e che metterebbe ancora più in difficoltà quelle regioni che negli ultimi mesi, per coprire le carenze di personale ospedaliero, stanno ricorrendo a soluzioni straordinarie come il ricorso ai medici in pensione o a quelli militari –:
   se non ritenga doveroso, alla luce anche delle dichiarazioni rilasciate, espungere la clausola in oggetto, vista anche la necessità per le regioni di avere un quadro certo di finanziamenti a breve e medio termine, senza che questi siano condizionati dalla variazione del quadro macroeconomico, anche nella prospettiva di dover assumere nuovo personale alla luce della carenza attuale di medici e infermieri ospedalieri. (3-00824)