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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 maggio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 maggio 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spessotto, Tateo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali» (1868);
   BELOTTI e FERRARI: «Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero» (1869);
   FERRARI ed altri: «Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati» (1870);
   ALBERTO MANCA ed altri: «Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (1871);
   ROSPI ed altri: «Norme generali per la rigenerazione urbana e il recupero ecosostenibile del patrimonio edilizio» (1872);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELONI ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore» (1873).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (1477) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mollicone.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Istituzione delle comunità dell'energia per la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia senza fine di lucro» (1483) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giuliodori e Sut.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciaburro e Osnato.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» (1549) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bordo, Fiano e Rossi.

  La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la promozione della lettura di opere letterarie italiane da parte degli studenti» (1614) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Osnato.

  La proposta di legge LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Massimo Enrico Baroni, Chiazzese e Olgiati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  PALAZZOTTO: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1587) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e IX;
  CATALDI: «Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di equiparazione della durata del tirocinio per la professione forense svolto presso gli uffici legali degli enti pubblici a quella del tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato» (1628) Parere delle Commissioni I e XI;
  CATALDI: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concernente la formazione dell'albo dei consulenti tecnici per le sezioni specializzate in materia di impresa» (1663) Parere delle Commissioni I, V e X.

   VI Commissione (Finanze):
  BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per prestazioni veterinarie e di trasporto di animali in stato di necessità» (25) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Divieto di detenzione alla catena per gli animali di affezione» (31) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MISITI ed altri: «Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori automatici esterni» (1710) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati per la bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto nella località Serra Alta – frazione Case Alfonsi nel comune di Balsorano (L'Aquila), per le opere di raccolta e canalizzazione delle acque di meteoriche.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre del 2019 (Doc. LXXIII-bis, n. 5).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera del 24 maggio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MENGA n. 9/1550/107, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2019, concernente l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali attraverso la definizione di tempi congrui nel trasferimento alle regioni delle risorse a tal fine stanziate e la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni medesimi.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58 del 2001, concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXXIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03 – Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa) (COM(2019) 245 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 245 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 2019, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Francesco La Camera, di direttore della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Michele Forziati, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della Direzione generale della giustizia civile, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2019, ha trasmesso copia del decreto concernente il conferimento, alla dottoressa Valeria Vaccaro, dell'incarico ad interim di Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 29 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (86).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 luglio 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA (A.C. 1816-A)

A.C. 1816-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti 11.200 e 11.201 e sui subemendamenti 0.11.200.1 e 0.11.200.2.

A.C. 1816-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

Sulla proposta emendativa 6.200 della Commissione.

A.C. 1816-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Al comma 4, sostituire le parole: per più enti con le seguenti: per non più di due enti territorialmente contigui.
3. 33. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende sanitarie provinciali, provvedono a istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad acta, le Unità di cure primarie a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma si attuano nell'ambito delle risorse della regione.
3. 13. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria.
3. 6. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: stabilito fino alla fine del comma, con le seguenti: determinato sulla base dei seguenti criteri:
   a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;
   b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;
   c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000;
   d) per le Aziende ospedaliere e universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;
   e) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto compresi tra 600 e 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;
   f) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.
   Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. I compensi dei Direttori sanitari e dei Direttori amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento.
3. 23. Ferro, Bellucci.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 1. Rostan, Stumpo.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 103. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. 28. Ferro, Bellucci.

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*3. 4. Rostan, Stumpo.

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*3. 34. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Rostan, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 34.(Testo modificato nel corso della seduta) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Bruno Bossio, Viscomi.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
3. 35. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 15. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 29. Ferro, Bellucci.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.
**3. 14. Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore, Mulè.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.
**3. 106. Bellucci, Ferro.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato al raggiungimento degli obiettivi,
3. 16. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza.
3. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato solo all'esito della valutazione positiva sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza.
3. 36. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
3. 7. Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Santelli, Mugnai.

  Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: sei.
3. 37. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.
(Approvato)

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti:, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo la parola: spetta aggiungere la seguente: esclusivamente.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e rappresentanti della Regione.
3. 140. D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Mugnai, Bagnasco, Versace.

  Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: Commissario straordinario fino a: evidenziando con le seguenti: Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari, una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato.
3. 101. Stumpo, Rostan.

  Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
*3. 17. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mulè.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
*3. 107. Bellucci, Ferro.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 8.
**3. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 20. Ferro, Bellucci.

ART. 4.
(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 aggiungere le seguenti: ovvero, per i soli incarichi di direttore amministrativo, nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.
4. 1. Ferro, Bellucci.

Subemendamento all'emendamento 4.100.

  All'emendamento 4.100, sostituire le parole: di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico con le seguenti: che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 171 del 2016.
0. 4. 100. 1. Carnevali.

  All'emendamento 4.100, sostituire le parole: di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico con le seguenti: che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 171 del 2016.
0. 4. 100. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di direttore amministrativo e sanitario, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che siano in possesso di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico.
4. 100. Nappi, Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'Ente pubblica nel proprio sito Internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che siano in possesso di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico.
4. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Nappi, Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
(Approvato)

ART. 5.
(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.
*5. 3. Ferro, Bellucci.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.
*5. 6. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:, anche.
5. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione aggiungere le seguenti:, tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria;
   al comma 4:
   sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'anno cui si riferisce il dissesto;
   aggiungere, in fine, le parole: ove non si debba provvedere ai sensi del comma 6, secondo periodo,
   al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di manlevare gli assistiti del Servizio sanitario nazionale da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, è garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi.
5. 101. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Versace, Mugnai, Bagnasco.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione aggiungere le seguenti: tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici.
5. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e di altre amministrazioni dello Stato fino alla fine del periodo.
5. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di altre amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti:, ovvero nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.
5. 5. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.
*5. 1. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.
*5. 9. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 6.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

  Sopprimere il comma 1.
*6. 2. Rostan, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1.
*6. 16. Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 1.
*6. 102. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
6. 11. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione aggiungere le seguenti: dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero.
6. 10. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da CONSIP S.p.A. fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19.
6. 20. Bond.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Pubblica amministrazione, ovvero, aggiungere le seguenti: della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,
6. 5. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni con le seguenti: il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria
6. 103. Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Fatuzzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di centrali di committenza di altre regioni con le seguenti: della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria.
6. 4. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.
6. 13. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza.
6. 17. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, dopo la parola: stipula aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.
6. 6. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 101. Stumpo, Rostan.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti:, con il supporto di AGENAS e delle associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,.
6. 7. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con la Regione.
6. 18. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò.

  Al comma 4, sostituire le parole: gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi con le seguenti: il Commissario ad acta si avvale.
6. 12. Ferro, Bellucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono.
6. 14. Ferro, Bellucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento.
6. 8. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di euro 82.164.205 con le seguenti: la spesa di euro 200.000.000.
6. 15. Ferro, Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga alla previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
  5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 104. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*6. 1. Rostan, Stumpo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*6. 19. Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli essenziali di assistenza ai cittadini con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno è definito con decreto del Commissario ad acta ed approvato dai Tavoli congiunti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvede ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
6. 200. La Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad acta con decreto del Commissario ad acta n. 32 del 2017, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvede ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
6. 9. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

ART. 7.
(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)

  Al comma 1, sopprimere le parole:, comma 1,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: il Commissario straordinario aggiungere le seguenti:, sentito il Presidente dell'ANAC,
   sostituire le parole: alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese con le seguenti: al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati;
   sopprimere le parole: al Presidente dell'ANAC e.
7. 100. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
(Approvato)

ART. 8.
(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi meritocratici; i curricula dei candidati assunti sono pubblicati online sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto.
8. 1. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 10.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  Sopprimerlo.
10. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in particolare al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria.
10. 2. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Mugnai, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Può essere disposto anche il commissariamento limitato ai dipartimenti, settori e unità operative nelle quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
10. 1. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
10. 4. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico.
11. 12. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: indirizzi regionali e delle Province autonome con le seguenti: indirizzi regionali.
   al comma 3, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
   al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
11. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 fino alla fine del periodo, con le seguenti:, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 9. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 14. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 2. Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 102. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal fondo perequativo di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 13. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
11. 11. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «diminuito dell'1,4 per cento» sono soppresse.
11. 10. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.
11. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Al comma 3, sostituire le parole: previo accordo con le seguenti: previa intesa.
11. 15. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi.
11. 108. Bond.

  Sopprimere il comma 5-bis.
11. 101. Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, D'Ettore.

Subemendamenti all'emendamento 11.200 della Commissione

  All'emendamento 11.200 della Commissione, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: la rosa dei candidati è proposta aggiungere le seguenti: previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 11. 200. 1. Carnevali, De Filippo, Enrico Borghi.

  All'emendamento 11.200 della Commissione, comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Entro i medesimi fino a: Presidente della regione con le seguenti: Il Presidente della regione commissariata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
0. 11. 200. 2. Bagnasco, D'Ettore, Occhiuto.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il Presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.
11. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carenza dei medici del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.
  2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;
   d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

  3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equipollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della Regione o Provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.
  4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.
  5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.
11. 060. Rizzo Nervo.

ART. 12.
(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del mese di luglio 2021 con le seguenti: del mese di luglio 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
12. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1993, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
12. 10. Ubaldo Pagano.

Subemendamento all'emendamento 12.200 della Commissione

  All'emendamento 12.200 della Commissione, lettera c), capoverso comma 548-bis, decimo periodo, non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica con le seguenti: se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
0. 12. 200. 1. D'Arrando.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
   c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:
  «548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
   548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
   b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
   e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1o gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.».
12. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 3. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 21. De Filippo, Siani, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 101. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 4. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 23. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 104. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».
12. 24. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».
12. 105. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».
12. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».
12. 102. Bellucci, Ferro.

  Sopprimere il comma 3.
12. 25. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa, nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero di tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
12. 100. Bond, Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Novelli, Brambilla, Versace.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
  3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   Sopprimere il terzo periodo;
   Sostituire il quinto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.
12. 26. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: i laureati in medicina e chirurgia fino alla fine del comma, con le seguenti:, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
12. 11. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
12. 27. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale.
12. 28. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
12. 30. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole: «sulla base di accordi regionali e aziendali» sono aggiunte le seguenti: «potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multiprofessionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;»;
   b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
   m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.
12. 33.(Parte ammissibile) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi, con le seguenti: di unità organizzative elementari.
*12. 8. Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi con le seguenti: di unità organizzative elementari.
*12. 35. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie.
12. 32. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità.
12. 107. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: a saldi invariati.
12. 34. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti.».

  6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».
12. 38. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
12. 36. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.
12. 37. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della formazione specialistica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

  2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 0101. Carnevali.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della formazione specialistica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

  2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 0102. Carnevali.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.
  1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma.».
12. 0103. Carnevali.

ART. 13
(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  02. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata.
13. 102. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole:, prevedendo l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico.
13. 51. Carnevali.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.
13. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il Direttore amministrativo deve essere selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo; il Direttore tecnico-scientifico deve essere individuato da apposito elenco che sarà costituito tramite decreto. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma.
13. 52. Carnevali.

ART. 14
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio con le seguenti: 30 maggio.
14. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 15.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Sopprimere il comma 3.
15. 1. Santelli, Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

A.C. 1816-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 35 del 2019, accanto alle disposizioni specificamente dettate per la Regione Calabria, introduce al Capo II misure urgenti di più ampio respiro con le quali si interviene, tra l'altro, in materia di formazione sanitaria;
    in questa prospettiva, l'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge ha esteso le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) nei riguardi dei «medici veterinari» in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, ciò al fine di consentire anche a loro, come già previsto per i medici e con la condizione di cui al predetto comma 548, di poter partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione in una graduatoria separata rispetto ai medici veterinari con specializzazione risultati idonei nella procedura concorsuale;
    nonostante l'ampliamento della platea dei beneficiari, vengono tuttora lasciati fuori dalla norma gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, per i quali una tale possibilità di accesso alle procedure concorsuali non viene riconosciuta;
    ciò potrebbe, quindi, determinare un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione a situazioni tra loro omogenee,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire anche agli odontoiatri, ai biologi, ai chimici, ai farmacisti, ai fisici e agli psicologi in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, come già previsto per i medici e i veterinari e alle medesime condizioni, di poter partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione in una graduatoria separata.
9/1816-A/1Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 35 del 2019, accanto alle disposizioni specificamente dettate per la Regione Calabria, introduce al Capo II altre misure urgenti in materia sanitaria, aventi rilevanza nazionale, la cui finalità è quella di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
    proprio in materia sanitaria, una questione di primo piano si pone in relazione al decreto del Ministero dell'interno 18 settembre 2002, recante «approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», aggiornato dal decreto ministeriale, 19 marzo 2015, con il quale vengono individuati gli interventi necessari ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti per la messa in sicurezza in materia di prevenzione degli incendi;
    a quanto consta, numerose aziende sanitarie, tra cui anche strutture virtuose che normalmente risultano in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si trovano in una situazione di grave difficoltà nel rispettare le scadenze previste dai citati decreti ministeriali, mancando – a quanto si apprende dalle segnalazioni – il tempo materiale necessario per la realizzazione dei progetti, degli appalti e dei lavori di adeguamento necessari;
    le menzionate scadenze sembrerebbero, quindi, incompatibili con la natura degli interventi da effettuare presso le strutture sanitarie e, in mancanza di proroghe, potrebbero incidere negativamente sulla funzionalità di alcuni importanti ospedali, pregiudicandone l'attività;
    peraltro, il mancato adeguamento della struttura entro i termini previsti dal decreto ministeriale può comportare l'applicazione di gravi sanzioni e, in caso di incidenti, responsabilità pesantissime sul piano penale a carico dei vertici aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contemplare una proroga dei termini previsti dal decreto del Ministero dell'interno 18 settembre 2002, come integrato dal decreto ministeriale 19 marzo 2015, al fine di rendere compatibili gli stessi termini ivi stabiliti con la natura e l'entità degli interventi di messa in sicurezza in materia di prevenzione degli incendi da effettuare presso le strutture sanitarie esistenti.
9/1816-A/2Vanessa Cattoi, Binelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 35 del 2019, accanto alle disposizioni specificamente dettate per la Regione Calabria, introduce al Capo II altre misure urgenti in materia sanitaria, aventi rilevanza nazionale;
    proprio in questa materia, una questione rilevante si pone in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145);
    tale norma, infatti, ha previsto che «tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa», precisando che tale adeguamento deve avvenire «entro centoventi giorni» dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio;
    come agevolmente si evince dai lavori parlamentari, peraltro, l'intento del legislatore, non adeguatamente esplicitato nel testo della disposizione, era quello di riferire il predetto obbligo ai soli centri odontoiatrici e non a tutte le strutture sanitarie private di cura;
    pertanto, appare opportuno un intervento chiarificatore su questo punto, tenuto conto anche del fatto che il termine per l'adeguamento previsto dalla norma è scaduto in questi ultimi giorni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche di natura interpretativa, atta a chiarire la portata applicativa e l'estensione soggettiva della disposizione di cui al sopra citato articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede l'obbligo di «dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente».
9/1816-A/3Ribolla, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 35 del 2019, accanto alle disposizioni specificamente dettate per la Regione Calabria, introduce al Capo II altre misure urgenti in materia sanitaria dichiaratamente finalizzate ad assicurare «la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti i livelli essenziali di assistenza» (cfr. l’incipit della relazione illustrativa al decreto-legge n. 35 del 2019);
    proprio con riguardo a tale finalità, una questione estremamente rilevante si pone in relazioni alle previsioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
    la norma in questione, in effetti, ha previsto per gli anni 2017 e 2018 l'accantonamento di risorse indispensabili allo svolgimento delle attività di ricerca, assistenza e cura che vengono espletate presso i centri di riferimento nazionale per l'adroterapia e presso le strutture, anche private, riconosciute a rilievo nazionale e internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche;
    dette attività sono finalizzate al perseguimento di obiettivi prioritari nel settore sanitario e, per espressa previsione normativa, contribuiscono al «miglioramento dei livelli essenziali di assistenza» (articolo 18, decreto-legge n. 148 del 2017; articolo 1, comma 34-bis, legge n. 662 del 1996);
    appare dunque indispensabile, proprio nell'ottica di «assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie afferenti i livelli essenziali di assistenza» – che è appunto la finalità che il Capo II del decreto-legge n. 35 del 2019 si propone di perseguire – conferire una prospettiva pluriennale ai ridetti obiettivi di carattere prioritario per il SSN;
    inoltre, sotto il profilo delle coperture, la proposta non comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento delle attività sarebbe garantito da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale (si veda la proposta di riparto da ultimo formulata dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle finalità del provvedimento in esame, di ampliare l'orizzonte temporale delle previsioni recate dal citato articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nell'ottica di conferire una prospettiva pluriennale, anche per l'anno 2019, agli obiettivi connessi alle attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza per le strutture, anche private, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia.
9/1816-A/4Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento all'esame detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria. I commi 1 e 2, in particolare, concernono le procedure per gli enti ed aziende del Servizio sanitario della regione Calabria relativamente all'acquisizione di beni e servizi ed all'affidamento di lavori di manutenzione;
    alcuni organi di stampa hanno portato alla luce, nell'ambito dei servizi sanitari della città di Taranto e della Regione Puglia, presunte vicende di voto di scambio, tali da avviare indagini e inchieste da parte della magistratura;
    il fenomeno di «parentopoli» segnalato dai media sembra far emergere anche connivenze fra esponenti della politica locale e dirigenti della ASL di Taranto;
    le presunte irregolarità segnalate nella gestione di alcuni servizi, affidati a società di comodo, hanno prodotto rilevanti danni occupazionali ed economici per la città di Taranto, tanto da far sostenere all'Azienda sanitaria spese ben superiori rispetto alle reali esigenze;
    dai citati fatti di cronaca sembrerebbe che i dirigenti sanitari tarantini non abbiano svolto il loro ruolo con competenza e professionalità, nel rispetto dei principi d'imparzialità, correttezza e buon andamento della gestione amministrativa;
    i fatti della ASL di Taranto sembrerebbero essere connotati da particolare negligenza e superficialità, tenuto conto dei perseverare di condotte poco trasparenti nella gestione degli appalti e dell'affidamento dei servizi,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di intervenire nel rispetto delle rispettive competenze, affinché la Regione Puglia metta in atto una verifica straordinaria sulle attività dei dirigenti e dei direttori generali delle strutture sanitarie della ASL di Taranto, al fine di accertare se le azioni poste in essere siano coerenti con gli obiettivi gestionali e con la necessità di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, inclusi i livelli essenziali di assistenza (LEA);
   a valutare l'opportunità di sollecitare la Regione Puglia, anche alla luce dei gravi fatti descritti in premessa, a stipulare un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del citato decreto legislativo, n. 50, al fine di attivare la cosiddetta vigilanza collaborativa in materia di appalti, servizi e forniture del servizio sanitario regionale, assicurando altresì il corretto ricorso a procedure centralizzate e di altre committenze centrali o regionali della Pubblica amministrazione.
9/1816-A/5Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35 cosiddetto «Decreto Calabria» ha per oggetto interventi mirati in ambito sanitario, volti a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
    è tristemente nota la drammatica situazione del servizio sanitario calabrese, relativamente alla grave carenza di risorse professionali mediche ed, in particolare, delle figure specialistiche dei Medici d'emergenza, Pediatri, Internisti, Anestesisti, Chirurghi generali e Psichiatri;
    detta situazione, per come segnalato da più parti, è destinata ad accentuarsi ulteriormente nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, del numero chiuso nelle facoltà di medicina e del totale fallimento della programmazione del numero di specialisti per regione e disciplina, che spinge gli stessi a lasciare il nostro Paese, regalando ad altre nazioni l'investimento per la loro formazione scolastica, che si aggira, per ogni Medico, intorno ai 150.000/200.000 euro;
    una delle Regioni più colpite da questo fenomeno ed ormai sull'orlo del collasso è la Calabria, dove la carenza di personale specializzato ha portato, tra l'altro alla chiusura in diversi centri delle postazioni di Guardia Medica, compresa quella Pediatrica, come nei giorni scorsi accaduto a Crotone, con notevoli disagi per la popolazione intera e, soprattutto, per le fasce più deboli;
    tale situazione si verifica, peraltro, sempre più spesso in diverse località calabresi, come Cosenza e Crotone e diventa addirittura drammatica allorché interessa piccoli centri dell'entroterra distanti dai presidi ospedalieri e da ogni forma di assistenza, come nel caso di Pagliarelle (frazione di Petilia Policastro (KR) e Isola di Capo Rizzuto (KR),

impegna il Governo

ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia risolto il problema della carenza di personale medico specializzato e sia ripristinato, nel più breve tempo possibile, in tutti i Centri ricadenti nell'ambito delle Aziende Sanitarie Calabresi, il servizio di Guardia Medica, compreso quella di continuità assistenziale Pediatrica, nonché tutti i servizi di urgenza ed emergenza medica.
9/1816-A/6Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II del provvedimento in esame, reca misure urgenti su specifiche tematiche del settore sanitario;
    la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cosiddetta Legge Lorenzin), concernente la «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» ha, tra le altre cose, riformato gli Ordini professionali in ambito sanitario. Un intervento normativo di rilievo per quelle categorie sprovviste di un adeguato, e specifico, riconoscimento professionale;
    l'articolo 5 comma 1, della menzionata Legge recitata testualmente: «al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
    inoltre l'articolo 5, comma 2, della menzionata Legge prevede: «in attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute»;
    l'articolo 5, comma 5, della menzionata Legge recita testualmente: «sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti»;
    meritevole di rilievo è, altresì, la Legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, la n. 124 del 7 agosto 2015 (cosiddetta Riforma Madia), che ha riorganizzato le Aree contrattuali per le figure professionali e la qualifica di dirigente;
    tenuto conto che:
     fornire adeguate tutele a quelle categorie professionali che ne sono attualmente sprovviste faciliterebbe, inoltre, l'individuazione di un percorso personalizzato volto all'inserimento lavorativo, così come indicato nel Patto per il Lavoro,

impegna il Governo

ad emanare i decreti attuativi in riferimento agli articoli descritti in premessa ed a recepire interamente il decreto in questione.
9/1816-A/7Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone, a decorrere dal 2019, che la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione e provincia autonoma non possa superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
    tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;
    lo sblocco della spesa del personale si rende ormai necessario a fronte della previsione, nei prossimi 5 anni, di un esodo del personale medico verso la quiescenza aggravato anche dall'introduzione di «quota 100» così come rileva uno studio promosso da Anaao-Assomed;
    attualmente i Medici dipendenti del SSN vanno in quiescenza con una anzianità media intorno ai 65 anni di età. Nel 2018 è iniziata l'uscita dal sistema dei nati nell'anno 1953 (circa 7000 medici), Nel triennio 2019-2021, che interesserà secondo le regole «Fornero» essenzialmente i nati dal 1954 al 1956, sono previste uscite tra 6000 e 7000 medici l'anno, per un totale di circa 20.000 unità. Con la «Quota 100», in vigenza sempre tra il 2019 e il 2021, si acquisisce il diritto ad un pensionamento anticipato a 62 anni di età, visto che la grande maggioranza dei medici ha effettuato il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione per il basso costo previsto tra la fine degli anni 70’ e l'inizio degli 80’ e sono in possesso del requisito dei 38 anni di contribuzione previdenziale. Quindi nel 2019, con l'anticipo di tre coorti, potrebbero lasciate i nati fino all'anno 1957, mentre quelli nati nel 1958 e 1959 raggiungeranno i 62 anni tra il 2020 e il 2021. L'anticipo potrebbe interessare nel triennio 2019/2021 altri 17.000/18.000 medici, per un totale di pensionamenti possibili di 38.000;
    se è pur vero che non tutti aderiranno a «Quota 100» è comunque stimabile che «tra il 2018 e il 2025, dei circa 105 mila medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica ne potrebbero andare in pensione circa la metà (52.500)»;
    si tratta sicuramente di un fenomeno che richiede interventi immediati e fortemente innovativi per attenuarne le conseguenze sulla quantità e qualità dei servizi erogati ai cittadini che non possono essere ricompresi nella sola previsione dell'attuale disciplina,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, il fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare in misura maggiore la capacità assunzionale degli Enti del Ssn attenuando ulteriormente il vincolo di spesa, semplificando le procedure concorsuali, prolungando la validità delle graduatorie e permettendo, nel caso di carenza di partecipanti ai concorsi, una entrata al lavoro anticipata agli specializzandi dell'ultimo anno.
9/1816-A/8De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    con tre provvedimenti successivi nell'arco di tre mesi, legge di bilancio, decreto semplificazioni e Decretone si è modificata la normativa delle assunzioni tramite graduatorie concorsuali che rischia di aumentare ulteriormente il ricorso al precariato;
    la legge di bilancio 2019 all'articolo 1 comma 300 e 360 ha previsto che i futuri concorsi siano in forma unificata previa determinazione dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, organizzati dalla Funzione Pubblica secondo un suo decreto che sarebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni;
    inoltre, secondo il comma 361 i futuri concorsi non dovrebbero più avere una graduatoria di idonei ma essere utilizzati solo ed esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e, secondo il comma 362 tutte le graduatorie sarebbero state abrogate secondo un calendario specifico;
    secondo il successivo comma 366, queste nuove regole non valgono però per tutto il pubblico impiego: infatti al comma 366 si afferma che le nuove norme non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    successivamente il decreto semplificazioni con l'articolo 9-bis comma 1 lettera a) dispone che «le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020». Dunque una proroga di un anno ma anche l'affermazione esplicita che la norma si applica al Servizio Sanitario Nazionale;
    infine, con l'articolo 14-ter del decreto quota 100 e reddito di cittadinanza si afferma che oltre ai posti banditi a concorso le graduatorie sono utili per i posti che: «si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo il numero dei posti banditi e nel rispetto degli ordini di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori»;
    è necessario modificare questa norma visti gli effetti che si produrranno tra soli 6 mesi, per evitare che le aziende sanitarie siano costrette per ciascuna disciplina a fare concorsi ogni sei mesi ingolfando gli uffici e paralizzando il sistema;
    tale necessità deriva anche dai dati del Conto annuale che parlano di circa 140mila operatori sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che a fine 2018 hanno raggiunto i requisiti per «Quota 100». E di questi oltre 40mila sono tra i possibili «pensionandi» con il nuovo meccanismo,

impegna il Governo

a predisporre urgentemente, nelle more di una normativa concorsuale diventata ancora più lunga, rigida e costosa, elementi correttivi della situazione richiamata in premessa, viste anche le difficoltà di reperimento del personale, individuando misure normative volte al mantenimento degli idonei e della validità delle graduatorie per un arco temporale sufficientemente congruo.
9/1816-A/9Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria la Regione Calabria, si prevede che in caso di valutazione negativa del direttore generale, il Commissario ad acta, previa intesa con la Regione, possa nominare un Commissario straordinario;
    si prevede, altresì, che in mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale;
    l'articolo 3 del decreto prevede che il Commissario straordinario possa essere scelto anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far si che la misura del commissario straordinario sia scelta nell'ambito delle procedure del decreto, all'esterno dell'elenco nazionale, come indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, solo dopo avere verificato l'indisponibilità ad assumere tale incarico da parte di tutti i soggetti che rientrano nell'elenco nazionale.
9/1816-A/10Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (range 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;
    con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10 punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 171» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che «... il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017.»;
    l'ex Commissario contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;
    le accuse dell'ex Commissario, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni,

impegna il Governo

a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.
9/1816-A/11Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 prevede che i medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita;
   considerato che:
    il decreto 4 febbraio 2015, nel riordinare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati di area sanitaria, e ha regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;
    tale decreto, che nello specifico definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica, prevede la stipulazione di uno specifico «contratto di formazione» per ciascuno specializzando, predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;
    successivamente, l'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti, che tuttavia, sebbene anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico;
    ai sensi della vigente normativa, il superamento di un percorso di specializzazione post lauream di 4 anni è requisito indispensabile, tanto per i farmacisti quanto per i medici, per l'accesso al servizio sanitario nazionale;
    la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di livello elevato le cui spese, in assenza di una posizione contrattuale, restano completamente a carico dell'interessato;
    risulta del tutto ingiustificata la diversità di stato giuridico e trattamento economico esistente tra i farmacisti specializzandi e i medici specializzandi, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005 e 4 febbraio 2015 – equiparandolo a quello dei laureati in medicina e chirurgia.
9/1816-A/12Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati segnalano come i medici nel 2017 siano 3.448 in meno del 2012, ossia –3.16 per cento. Una riduzione che rappresenta il 13 per cento delle perdite del Servizio sanitario nazionale;
    secondo i dati di Anaao Assomed entro il 2025 usciranno dal Servizio sanitario nazionale 52 mila camici bianchi. Gli effetti dell'esodo, sommati agli ingressi insufficienti e alla scelta del privato per il 25 per cento dei nuovi specialisti, porterebbe ad una riduzione di personale tra medici di emergenza, pediatri, internisti, ortopedici, psichiatri, pari a 16.500 specialisti;
    se vi è un problema della carenza delle borse di specializzazione, certamente vi è un problema anche legato alla necessità di una migliore e più lungimirante programmazione per l'accesso alla facoltà di Medicina;
    l'accesso al corso di laurea deve essere inserito nell'ottica di una razionale programmazione dell'intera formazione medica, parte di una più ampia programmazione degli accessi alla formazione post-laurea e al mondo del lavoro,

impegna il Governo

   a rivedere la programmazione per l'accesso alla facoltà di Medicina, al fine di garantire un aumento degli studenti in ingresso;

   a rivedere le modalità e i criteri di selezione degli studenti per l'accesso alla facoltà di Medicina, al fine di individuare delle prove di esame capaci di evidenziare le attitudini e la preparazione scientifica dei medesimi studenti.
9/1816-A/13Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un lieve incremento degli stanziamenti per i contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento; detto incremento, seppur positivo, è comunque del tutto insufficiente a garantire quel maggiore numero di contratti relativi alle borse di specializzazione;
    a ulteriore conferma della scarsità dei contratti di formazione post-laurea, si ricorda che a fronte di circa 10.000 nuovi medici laureati, il numero di detti contratti nel 2018 è arrivato a solo 7.000 unità; è quindi evidente come il numero di contratti di formazione sia assolutamente inadeguato a coprire la richiesta di specialisti;
    le attuali condizioni, come segnalato dall'Anaao, determinano un imbuto formativo che nel tempo ha ingabbiato in un limbo circa 10.000 giovani medici, che aumenteranno nei prossimi 5 anni fino ad oltre 20.000 in assenza di un forte incremento dei contratti di formazione; peraltro va considerato che sono consistenti le risorse che sono stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e che non vengono utilizzate. Attualmente infatti, non vengono utilizzate, e quindi si perdono, mediamente oltre cinquecento borse di specializzazione l'anno,

impegna il Governo

   a incrementare gli stanziamenti per i contratti di formazione specialistica dei medici al fine di contribuire a risolvere le attuali forti criticità;

   a garantire che le risorse stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e non utilizzate, vengano per la maggior parte riassegnate per il finanziamento dei suddetti contratti di formazione specialistica dei medici.
9/1816-A/14Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Versace, Novelli, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un lieve incremento degli stanziamenti per i contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento; detto incremento, seppur positivo, è comunque del tutto insufficiente a garantire quel maggiore numero di contratti relativi alle borse di specializzazione;
    a ulteriore conferma della scarsità dei contratti di formazione post-laurea, si ricorda che a fronte di circa 10.000 nuovi medici laureati, il numero di detti contratti nel 2018 è arrivato a solo 7.000 unità; è quindi evidente come il numero di contratti di formazione sia assolutamente inadeguato a coprire la richiesta di specialisti;
    le attuali condizioni, come segnalato dall'Anaao, determinano un imbuto formativo che nel tempo ha ingabbiato in un limbo circa 10.000 giovani medici, che aumenteranno nei prossimi 5 anni fino ad oltre 20.000 in assenza di un forte incremento dei contratti di formazione; peraltro va considerato che sono consistenti le risorse che sono stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e che non vengono utilizzate. Attualmente infatti, non vengono utilizzate, e quindi si perdono, mediamente oltre cinquecento borse di specializzazione l'anno,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per incrementare gli stanziamenti per i contratti di formazione specialistica dei medici al fine di contribuire a risolvere le attuali forti criticità;

   a garantire che le risorse stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e non utilizzate, vengano per la maggior parte riassegnate per il finanziamento dei suddetti contratti di formazione specialistica dei medici.
9/1816-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Versace, Novelli, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati di uno studio del sindacato della dirigenza medica e sanitaria Anaao Assomed entro il 2025 usciranno dal Servizio sanitario nazionale 52.000 camici bianchi. Gli effetti dell'esodo, sommati agli ingressi insufficienti e alla scelta del privato per il 25 per cento dei nuovi specialisti, porterebbe ad una riduzione di personale tra medici di emergenza, pediatri, internisti, ortopedici, psichiatri, pari a 16.500 specialisti;
    dal citato studio emerge che attualmente nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali, dall'organico mancano 10 mila camici bianchi. Non solo per il mancato turnover, ma anche per le gravidanze e le malattie prolungate mai sostituite;
    tra il 2012 e il 2017 il Servizio sanitario nazionale ha perso 26.561 lavoratori. Le perdite maggiori in valori assoluti sono quelle del personale infermieristico; –7.055 unità che rappresentano il 27 per cento di tutte le perdite occupazionali del nostro Servizio sanitario pubblico. I servizi sanitari che saranno maggiormente colpiti da questa carenza sono in particolare i servizi sanitari territoriali; la carenza di personale medico e sanitario, acuita dal pensionamento anticipato conseguente all'approvazione di «quota 100», è tale da ridurre pesantemente quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate, e con il rischio non lontano di mettere in seria difficoltà, se non alla chiusura, molti servizi sanitari, compresi i Pronto soccorso;
    alcune delle misure contenute nel provvedimento in esame, riguardanti la modifica del tetto alla spesa per il personale sanitario, e lo sblocco del turn over, seppure vadano nella giusta direzione, sono del tutto insufficienti,

impegna il Governo

ad avviare un piano di stabilizzazioni e assunzioni di personale medico e sanitario indispensabile per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
9/1816-A/15Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    la legislazione vigente, e in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, relativo alla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, regolamenta lo svolgimento dei concorsi, la valutazione delle prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli, nonché interviene, tra l'altro, sulla valutazione dei servizi e dei titoli equiparabili;
    ad oggi esistono differenze di valutazione ai fini della partecipazione ai bandi concorsuali delle Aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere pubbliche, tra chi ha prestato servizio presso dette strutture sanitarie pubbliche e chi, per esempio, ha prestato servizio presso case di cura convenzionate o accreditate, i cui titoli vengono invece valutati in misura ridotta. La piena equiparazione dei titoli dei medici a prescindere dove abbiano reso servizio, oltre a un elemento di equità, contribuirebbe tra l'altro a risolvere il problema della carenza dei medici nel pubblico,

impegna il Governo

ad equiparare il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, a quello prestato presso gli ospedali pubblici.
9/1816-A/16Baratto, Bond.