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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 maggio 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Ddl di ratifica n. 1648 e n. 1660

Tempo complessivo, per ciascun disegno di legge di ratifica: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 16 minuti
 Lega – Salvini premier 13 minuti
 Partito Democratico 15 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
 Fratelli d'Italia 9 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl di ratifica n. 1680

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 14 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 19 minuti
 Lega – Salvini premier 14 minuti
 Partito Democratico 13 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 13 minuti
 Fratelli d'Italia 8 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

Pdl n. 622 – Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino

Tempo complessivo: 11 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 10 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti 45 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti 3 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 48 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 34 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 32 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 31 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 20 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 17 minuti
 Misto: 33 minuti 18 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-00145 – Iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e del 21 giugno 2019

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 58 minuti
(discussione)
1 ora e 12 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 27 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 20 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 19 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
  presidente
18 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 12 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 10 minuti 10 minuti
 Misto: 12 minuti 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti 2 minuti

Relazione delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per il 2019 e sulla Relazione sulle missioni internazionali in corso, riferita al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2019 (Doc. XXV, n. 2 e Doc. XXVI, n. 2)

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 4 ore (*).

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 33 minuti
Gruppi 2 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 35 minuti
 Lega – Salvini premier 24 minuti
 Partito Democratico 23 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
 Fratelli d'Italia 14 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
 Misto: 12 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo misto 12 minuti.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 maggio 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DEIDDA: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1865);
   MINARDO: «Introduzione dell'obbligo di classificazione dei videogiochi e disposizioni concernenti la loro diffusione e vendita, per la tutela dell'integrità psico-fisica e morale dei minori» (1866);
   ANZALDI: «Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale diretta o indiretta nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni» (1867).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LEDA VOLPI: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici» (1836) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bologna, Ianaro, Lapia, Lombardo, Mammì, Menga, Nappi, Sarli, Sportiello e Trizzino.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1839, d'iniziativa dei deputati RIZZO NERVO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Criteri e modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e altre disposizioni concernenti tali apparecchi, nonché introduzione dell'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole secondarie di secondo grado».

  La proposta di legge n. 1843, d'iniziativa dei deputati BOCCIA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche politiche da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BOCCIA ed altri: «Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche politiche da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori» (1843) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  RIZZO NERVO ed altri: «Criteri e modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e altre disposizioni concernenti tali apparecchi, nonché introduzione dell'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole secondarie di secondo grado» (1839) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 157).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 64 final).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 71/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Programma di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare regione Basilicata».
  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'11 al 14 marzo 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Doc. XII, n. 330) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 331) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRISTCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (Doc. XII, n. 332) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (Doc. XII, n. 333) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (Doc. XII, n. 334) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (Doc. XII, n. 335) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (Doc. XII, n. 336) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (Doc. XII, n. 337) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (Doc. XII, n. 338) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Doc. XII, n. 339) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 340) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea (Doc. XII, n. 341) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Doc. XII, n. 342) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Doc. XII, n. 343) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 344) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (Doc. XII, n. 345) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (Doc. XII, n. 346) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (Doc. XII, n. 347) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (Doc. XII, n. 348) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (Doc. XII, n. 349) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (Doc. XII, n. 350) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Doc. XII, n. 351) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Doc. XII, n. 352) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (Doc. XII, n. 353) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (Doc. XII, n. 354) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Doc. XII, n. 355) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Doc. XII, n. 356) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Doc. XII, n. 357) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE (Doc. XII, n. 358) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (Doc. XII, n. 359) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 360) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (Doc. XII, n. 361) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (Doc. XII, n. 362) – alla VI Commissioni (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (Doc. XII, n. 363) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (Doc. XII, n. 364) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (Doc. XII, n. 365) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (Doc. XII, n. 366) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Doc. XII, n. 367) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (Doc. XII, n. 368) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 369) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 370) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul tema «Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione» (Doc. XII, n. 371) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (Doc. XII, n. 372) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (Doc. XII, n. 373) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Doc. XII, n. 374) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin, ciclossidim, epossiconazolo, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (Doc. XII, n. 375) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 376) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 377) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 378) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (Doc. XII, n. 379) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (Doc. XII, n. 380) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (Doc. XII, n. 381) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (Doc. XII, n. 382) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani (Doc. XII, n. 383) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (Doc. XII, n. 384) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (Doc. XII, n. 385) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sulla situazione in Nicaragua (Doc. XII, n. 386) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2018 (COM(2019) 244 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione – Sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel mondo: relazione di sintesi congiunta 2019 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (COM(2019) 232 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2019) 243 final).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Abruzzo.

  Il Difensore civico della regione Abruzzo, in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 14).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA (A.C. 1816-A)

A.C. 1816-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1816-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:
   al secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti:, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,;
   al quarto periodo, dopo la parola: spetta inserire la seguente: esclusivamente;

  All'articolo 13, comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.

  All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio 2019 con le seguenti: 30 maggio 2019.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 13.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Riformulare l'emendamento 13.100 nei seguenti termini:

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019», le parole «per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «La somma di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la somma di cui al periodo precedente»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 2019 la somma accantonata ai sensi del comma 1 è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1, 1.8, 2.1, 3.4, 3.13, 3.23, 3.34, 3.140, 5.101, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.103, 6.104, 8.1, 9.100, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.18, 11.102, 11.103, 11.108, 12.11, 12.33, 12.34, 12.37, 12.38, 12.106, 13.105 e 15.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 11.060, 12.0103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1816-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.12.200.1.

A.C. 1816-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

Articolo 1.
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.

Articolo 2.
(Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica è volta altresì ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonché all'articolo 5, comma 1.

Articolo 3.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa intesa con la Regione, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le disposizioni del presente articolo.
  2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
  3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992. In mancanza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, a unità operativa semplice.
  4. Può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale.
  5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i Commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate, entro il limite di 20.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
  6. Entro nove mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario ad acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno.
  7. Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni sei mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalità si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione.
  8. L'incarico di Commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
  9. I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore nel presente decreto.

Articolo 4.
(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Articolo 5.
(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario, anche avvalendosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia di finanza, effettua una verifica generale sulla gestione dell'ente cui è preposto. Laddove emergano gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione, il Commissario straordinario propone al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.
  2. Alla gestione straordinaria provvede un Commissario straordinario di liquidazione nominato dal Commissario ad acta, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri. Al Commissario straordinario di liquidazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo.
  3. Con successivo decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito il compenso del Commissario straordinario di liquidazione, il cui onere è posto a carico della massa passiva dell'ente per il quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma 1.
  4. Per la gestione straordinaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VIII della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente al 31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  5. È data facoltà al Commissario ad acta di nominare un unico Commissario straordinario di liquidazione per uno o più enti del Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.
  6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva entro i successivi novanta giorni, il piano di rientro aziendale, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché l'indicazione delle coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nei limiti delle risorse disponibili. A tali fini è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali di tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al comma 2.

Articolo 6.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

  1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.
  2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione.
  3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.
  4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge.
  5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione, per l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 7.
(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Commissario straordinario propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dandone contestuale informazione al Presidente dell'ANAC e al Commissario ad acta.

Articolo 8.
(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  1. Per le finalità di cui al presente decreto, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fornisce supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari.
  2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.
  4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9.
(Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)

  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale sono stabilite le modalità operative della collaborazione e le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 10.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto, i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo 4, comma 1, decorrono dall'insediamento della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero, se la Commissione è già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, sentito il Commissario ad acta.
  4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale siano interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000 segnala al Commissario ad acta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, decorre dalla data di insediamento della Commissione ovvero, se già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

  1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1.
  5. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l'iscrizione nel relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Articolo 12.
(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)

  1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «medici» sono inserite le seguenti: «e medici veterinari».
  3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
  4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
   b) al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo».

  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole «diploma di formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti: «o l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale»;
   b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).

  6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi regionali e aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
   b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: « m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.».

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)

  1. All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7». Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, le parole «di cui ai commi da 7 a 15”» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi da 6 a 15».
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019».

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, e 9, comma 3, pari a 632.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2. Relativamente al Capo I, ad esclusione dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 8 e del comma 1 del presente articolo, la regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta, del Commissario straordinario, del Commissario straordinario di liquidazione, del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dalle loro funzioni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, in ogni caso, revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1816-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei livelli essenziali di assistenza».

  All'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previa intesa con la Regione,» sono inserite le seguenti: «nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie,»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14».

  All'articolo 5:
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  All'articolo 6:
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

  All'articolo 11:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzi regionali e delle Province autonome»;
   al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale»;
   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo:
    1) le parole: “il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica” sono soppresse;
    2) le parole: “per il medesimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica”;
   b) al sesto periodo, le parole: “del blocco automatico del turn over e” sono soppresse;
   c) al settimo periodo, le parole: “dei predetti vincoli” sono sostituite dalle seguenti: “del predetto vincolo”.
  4-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:
  “2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”.
  4-quater. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: “sicurezza degli alimenti” sono aggiunte le seguenti: “e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti”»;
   il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-ter del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
  5-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali e, comunque, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire».

  All'articolo 12:
   al comma 3, ultimo periodo, le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;
   al comma 5, la lettera a) è soppressa;
   al comma 6:
    alla lettera a), dopo le parole: «anche di personale infermieristico» sono inserite le seguenti: «e dello psicologo»;
    alla lettera b), capoverso m-quater), le parole: «conseguenti alla eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «alternative volte a compensare l'eventuale».

  All'articolo 13:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “alternative terapeutiche” sono aggiunte le seguenti: “; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità”»;
   al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiornato il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, prevedendo l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico».

  All'articolo 14:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis, e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto, è vincolata, a valere sulle contabilità speciali di cui al medesimo comma, una quota parte del riparto già spettante alla regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresì prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 20 maggio 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la regione Calabria, è stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al secondo periodo»;
   al comma 2, le parole da: «Relativamente al Capo I» fino a: «e del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 1816-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.
*1. 3. Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.
*1. 4. Ferro, Bellucci.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 10.
*1. 5. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048.
1. 1. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente decreto nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.
1. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire il conseguimento di adeguati livelli di assistenza, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi gli effetti delle norme vigenti che impediscono lo svolgimento delle procedure concorsuali e le relative assunzioni in conseguenza e per effetto dell'accertato aumento di spesa.
1. 8. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 2.
(Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario ad acta provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti presidi ospedalieri.
2. 1. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: previa aggiungere le seguenti: specifica e motivata.
2. 2. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: provvede motivatamente, aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,.
2. 3. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016.
2. 4. Carnevali, Bruno Bossio, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere seguente:

Art. 2-bis.
(Personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

  1. Al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario previsti dalla vigente normativa, il Commissario ad acta procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.
  2. Nei successivi trenta giorni il Commissario ad acta predispone la graduatoria delle priorità dei fabbisogni e, in deroga a tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, procede alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria. Nel caso in cui non siano disponibili graduatorie derivanti da procedure concorsuali espletate, il Commissario ad acta richiede una terna di nominativi ai competenti Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e provvede alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 01. Ferro, Bellucci.

ART. 3.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 39. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Bruno Bossio.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti:, in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 102. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.
3. 31. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*3. 2. Rostan, Stumpo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*3. 9. Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*3. 30. Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*3. 105. Bellucci, Ferro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: esclusivamente nell'ambito.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.
3. 21. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.
*3. 10. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.
*3. 24. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in quiescenza.
*3. 32. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche in quiescenza con le seguenti:, individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.
3. 25. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico
3. 26. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: se dipendente pubblico aggiungere le seguenti: o di società a totale capitale pubblico.
3. 27. Ferro, Bellucci.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per età preposto ad con le seguenti: nella direzione di.
3. 11. Santelli, Occhiuto, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 3. Rostan, Stumpo.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 5. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 22. Ferro, Bellucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: Può essere con le seguenti: Non può essere.
3. 12. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Fatuzzo.

  Al comma 4, sostituire le parole: per più enti con le seguenti: per non più di due enti territorialmente contigui.
3. 33. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende sanitarie provinciali, provvedono a istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad acta, le Unità di cure primarie a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma si attuano nell'ambito delle risorse della regione.
3. 13. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria.
3. 6. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: stabilito fino alla fine del comma, con le seguenti: determinato sulla base dei seguenti criteri:
   a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;
   b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;
   c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000;
   d) per le Aziende ospedaliere e universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;
   e) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto compresi tra 600 e 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;
   f) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.
  Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. I compensi dei Direttori sanitari e dei Direttori amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento.
3. 23. Ferro, Bellucci.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 1. Rostan, Stumpo.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.
*3. 103. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. 28. Ferro, Bellucci.

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*3. 4. Rostan, Stumpo.

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*3. 34. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
3. 35. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 15. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
*3. 29. Ferro, Bellucci.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.
**3. 14. Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore, Mulè.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.
**3. 106. Bellucci, Ferro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato al raggiungimento degli obiettivi,
3. 16. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza.
3. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato solo all'esito della valutazione positiva sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza.
3. 36. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
3. 7. Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Santelli, Mugnai.

  Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: sei.
3. 37. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti:, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo la parola: spetta aggiungere la seguente: esclusivamente.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e rappresentanti della Regione.
3. 140. D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Mugnai, Bagnasco, Versace.

  Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: Commissario straordinario fino a: evidenziando con le seguenti: Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari, una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato.
3. 101. Stumpo, Rostan.

  Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
*3. 17. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mulè.

  Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
*3. 107. Bellucci, Ferro.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 20. Ferro, Bellucci.

ART. 4.
(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 aggiungere le seguenti: ovvero, per i soli incarichi di direttore amministrativo, nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.
4. 1. Ferro, Bellucci.

  All'emendamento 4.100, sostituire le parole: di comprovata esperienza fino alla parola: incarico con le seguenti: che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 171 del 2016.
0. 4. 100. 1. Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di direttore amministrativo e sanitario, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che siano in possesso di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico.
4. 100. Nappi, Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 5.
(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.
*5. 3. Ferro, Bellucci.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.
*5. 6. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:, anche.
5. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione aggiungere le seguenti:, tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria;
   al comma 4:
   sostituire le parole: al 31 dicembre 2018 con le seguenti: all'anno cui si riferisce il dissesto;
   aggiungere, in fine, le parole: ove non si debba provvedere ai sensi del comma 6, secondo periodo,
   al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di manlevare gli assistiti del Servizio sanitario nazionale da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, è garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi.
5. 101. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Versace, Mugnai, Bagnasco.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione aggiungere le seguenti: tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici.
5. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e di altre amministrazioni dello Stato fino alla fine del periodo.
5. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di altre amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti:, ovvero nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.
5. 5. Ferro, Bellucci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.
*5. 1. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.
*5. 9. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 6.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

  Sopprimere il comma 1.
*6. 2. Rostan, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1.
*6. 16. Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 1.
*6. 102. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
6. 11. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione aggiungere le seguenti: dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero.
6. 10. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da CONSIP S.p.A. fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19.
6. 20. Bond.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Pubblica amministrazione, ovvero, aggiungere le seguenti: della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,.
6. 5. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni con le seguenti: il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria
6. 103. Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di centrali di committenza di altre regioni con le seguenti: della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria.
6. 4. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.
6. 13. Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza.
6. 17. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, dopo la parola: stipula aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 100. Stumpo, Rostan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.
6. 6. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 101. Stumpo, Rostan.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti:, con il supporto di AGENAS e delle associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,.
6. 7. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con la Regione.
6. 18. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò.

  Al comma 4, sostituire le parole: gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi con le seguenti: il Commissario ad acta si avvale.
6. 12. Ferro, Bellucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono.
6. 14. Ferro, Bellucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento.
6. 8. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di euro 82.164.205 con le seguenti: la spesa di euro 200.000.000.
6. 15. Ferro, Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga alla previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
  5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 104. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*6. 1. Rostan, Stumpo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*6. 19. Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad acta con decreto del Commissario ad acta n. 32 del 2017, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvede ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
6. 9. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

ART. 7.
(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)

  Al comma 1, sopprimere le parole:, comma 1,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: il Commissario straordinario aggiungere le seguenti:, sentito il Presidente dell'ANAC,
   sostituire le parole: alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese con le seguenti: al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati;
   sopprimere le parole: al Presidente dell'ANAC e.
7. 100. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 8.
(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi meritocratici; i curricula dei candidati assunti sono pubblicati online sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto.
8. 1. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 10.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  Sopprimerlo.
10. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in particolare al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria.
10. 2. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Mugnai, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Può essere disposto anche il commissariamento limitato ai dipartimenti, settori e unità operative nelle quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
10. 1. Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
10. 4. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico.
11. 12. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) al comma 1, al medesimo periodo, dopo le parole: sulla base degli indirizzi regionali sopprimere le parole: e delle province autonome;
   c) al comma 3, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a statuto ordinario e, ove sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Regioni ed alle province autonome che finanziano integralmente il fabbisogno del proprio servizio sanitario.
11. 201. La Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 fino alla fine del periodo, con le seguenti: , in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 9. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 14. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 2. Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.
*11. 102. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal fondo perequativo di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 13. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
11. 11. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «diminuito dell'1,4 per cento» sono soppresse.
11. 10. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.
11. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Al comma 3, sostituire le parole: previo accordo con le seguenti: previa intesa.
11. 15. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi.
11. 108. Bond.

  Sopprimere il comma 5-bis.
11. 101. Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, D'Ettore.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il Presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.
11. 200. La Commissione.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali con le seguenti: nelle regioni commissariate, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: graduatoria di merito aggiungere le seguenti: pubblicata sul sito istituzionale della Regione interessata.
11. 100. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carenza dei medici del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.
  2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;
   d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

  3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equipollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della Regione o Provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.
  4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.
  5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.
11. 060. Rizzo Nervo.

ART. 12.
(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del mese di luglio 2021 con le seguenti: del mese di luglio 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
12. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1993, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
12. 10. Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 12.200 della Commissione alla lettera c), comma 548-bis, decimo periodo, sostituire le parole: fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio carico esclusivo, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica con le seguenti:, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio carico esclusivo, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
0. 12. 200. 1. D'Arrando.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» sono aggiunte le seguenti: «e dei medici veterinari»;
   c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:
  «548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Detto contratto non può avere durata superiore a quella residuale del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, sono applicate le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio carico esclusivo, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dal comma 548.
   548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
   b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   d) pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera c), rifiuto all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
   e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1o gennaio 2019, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.».
12. 200. La Commissione.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 3. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 21. De Filippo, Siani, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «medici» sono inserite le seguenti: «, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
*12. 101. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 4. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Mulè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 23. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366, dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale».
**12. 104. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».
12. 24. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 365 è abrogato;
   b) al comma 366 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale».
12. 105. Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».
12. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale».
12. 102. Bellucci, Ferro.

  Sopprimere il comma 3.
12. 25. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa, nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero di tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
12. 100. Bond, Bagnasco, Pedrazzini, Mugnai, Novelli, Brambilla, Versace.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
  3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il terzo periodo;
   sostituire il quinto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.
12. 26. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: i laureati in medicina e chirurgia fino alla fine del comma, con le seguenti:, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
12. 11. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno de corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
12. 27. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale.
12. 28. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
12. 30. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
12. 18. Ferro, Bellucci.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole: «sulla base di accordi regionali e aziendali» sono aggiunte le seguenti: «potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multiprofessionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;»;
   b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
   m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.

  6-bis Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.
  6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie.
12. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
(Inammissibile limitatamente ai commi 6-bis e 6-ter)

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi, con le seguenti: di unità organizzative elementari.
*12. 8. Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi con le seguenti: di unità organizzative elementari.
*12. 35. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie.
12. 32. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: e dello psicologo aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità.
12. 107. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: a saldi invariati.
12. 34. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti.».

  6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».
12. 38. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
12. 36. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.
12. 37. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
12. 0100. Trizzino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della formazione specialistica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

  2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 0101. Carnevali.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della formazione specialistica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:
  «521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

  2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 0102. Carnevali.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE.)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.
  1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma.».
12. 0103. Carnevali.

ART. 13
(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  02. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata.
13. 102. Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole:, prevedendo l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico.
13. 51. Carnevali.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.
13. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il Direttore amministrativo deve essere selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo; il Direttore tecnico-scientifico deve essere individuato da apposito elenco che sarà costituito tramite decreto. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma.
13. 52. Carnevali.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 405 del 2001, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del servizio sanitario nazionale secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
13. 105. Mandelli, Novelli, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
  2-ter. Per l'anno 2019 la somma accantonata dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato, è ripartita per le finalità del punto a) e del punto b) secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
13. 100. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.
(Inammissibile)

ART. 14
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio con le seguenti: 30 maggio.
14. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 15.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Sopprimere il comma 3.
15. 1. Santelli, Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a favorire la ripresa economica e a contrastare la disoccupazione nelle regioni meridionali, anche alla luce della chiusura degli stabilimenti della catena Mercatone Uno – 3-00742

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   venerdì 24 maggio 2019 il tribunale fallimentare di Milano ha respinto la richiesta di concordato preventivo, con ciò dichiarandone il fallimento, avanzata dalla Shernon holding srl, la società che nell'agosto 2018 aveva acquistato la catena italiana della grande distribuzione di mobili Mercatone Uno, dopo il dissesto della stessa azienda, per il quale sono ancora sotto inchiesta gli ex amministratori e soci con l'accusa di bancarotta fraudolenta e distrazione di fondi;
   il fallimento di Mercatone Uno causerà la perdita del posto di lavoro per oltre milleottocento lavoratori ai quali, stando alle notizie fornite dai sindacati di categoria, non sarebbe arrivata alcuna lettera di licenziamento o avviso ufficiale, ma già dal giorno successivo alla pronuncia del tribunale la Shernon holding srl ha lasciato chiusi i cinquantacinque punti vendita distribuiti in tutta Italia;
   un danno enorme si configura anche per le oltre cinquecento aziende fornitrici, che vantano crediti non riscossi per circa 250 milioni di euro;
   l'acquisto dei negozi da parte della Shernon holding srl doveva garantire la ripresa economica di Mercatone Uno e, infatti, l'azienda aveva annunciato un imponente piano di rilancio per ottenere già ampi ricavi a partire dal 2022;
   tale piano è stato evidentemente disatteso, come anche è stato disatteso l'impegno, assunto da parte della Shernon holding srl al momento dell'acquisizione, di tutelare i lavoratori;
   la situazione determinata dal fallimento di Mercatone Uno si ripercuoterà in maniera particolarmente grave nelle regioni meridionali, nelle quali erano siti numerosi punti vendita, posto il fragile tessuto imprenditoriale della zona e le poche possibilità di reimpiego dei lavoratori in un contesto già pesantemente afflitto dalla disoccupazione –:
   quali iniziative intenda assumere per favorire la ripresa economica e produttiva e contrastare la disoccupazione nelle regioni meridionali d'Italia. (3-00742)


Iniziative volte a chiarire l'efficacia delle notifiche degli atti giudiziari attraverso gli indirizzi INI-PEC e Registro imprese, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione – 3-00743

   EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la Corte di cassazione – terza sezione civile – da ultimo con la sentenza n. 3709 del 2019, ha ritenuto che siano efficaci solo le notifiche via pec provenienti dagli indirizzi di posta elettronica del registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia;
   l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, ha introdotto il domicilio digitale;
   ogni avvocato ha, quindi, indicato un indirizzo pec al consiglio dell'ordine di appartenenza che ha poi fatto le comunicazioni al Ministero ai fini della compilazione del registro generale degli indirizzi elettronici e, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, solo questo indirizzo è valido ai fini processuali anche per l'efficacia delle notifiche degli atti giudiziari e la decorrenza dei termini;
   a seguito di tale pronuncia della Corte di cassazione risulterebbe, quindi, precluso l'utilizzo degli indirizzi Ini-pec e Registro imprese, come bacini da cui attingere gli indirizzi pec validi per le notifiche degli atti giudiziari;
   tutto ciò sembra agli interroganti in contrasto con la normativa vigente che, invece, indica anche gli indirizzi Ini-pec e Registro imprese come elenchi validi;
   la sentenza renderebbe nulle tutte le notifiche fatte negli anni via pec e ha prodotto l'effetto di indurre tanti professionisti a notificare nuovamente gli atti giudiziari in via cartacea per avere la certezza di validità delle notifiche –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative normative per chiarire che, ai fini processuali, compresa l'efficacia delle notifiche degli atti giudiziari e la decorrenza dei termini, sono validi anche gli indirizzi Ini-pec e Registro imprese. (3-00743)


Iniziative volte a migliorare il trattamento giuridico ed economico dei giudici di pace – 3-00744

   FORNARO e CONTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'ufficio del giudice di pace, istituito con la legge n. 374 del 1991, è sorto come ufficio autonomo con un proprio coordinatore, con competenza di primo grado, concorrente, in alcune materie, esclusiva in altre;
   i giudici di pace assegnati all'ufficio non hanno funzione vicaria e sostitutiva del magistrato ordinario, ma sono titolari di ruolo e funzione ex articolo 1 dell'ordinamento giudiziario; sono stati nominati con rapporti a termine, prorogati nel tempo, oltre il periodo inizialmente previsto, per sopperire a esigenze dello Stato e, attualmente, sono di fatto già permanentemente incardinati nel proprio ufficio;
   sono circa un migliaio e amministrano il 70 per cento del contenzioso;
   la legge n. 57 del 2016 interviene sulla loro condizione, unificando tale figura con quella della magistratura onoraria; la legge elimina la figura del coordinatore, abbassa il limite di età del rapporto di servizio a 68 anni, trasformando il rapporto da full time in part time e diminuendo i compensi, conservando il sistema di pagamento a cottimo e procedendo all'immissione in servizio di nuovi giudici; elimina le garanzie del procedimento disciplinare e lascia i giudici di pace privi di previdenza e assistenza; istituisce l'ufficio del processo in cui saranno destinati unitamente a cancellieri e tirocinanti anche i giudici di pace;
   i sindacati hanno ripetutamente suggerito modifiche normative per ovviare alle criticità della legge che, tra i suoi diversi aspetti, accentua i caratteri di subordinazione e la disparità di trattamento con i cosiddetti togati; infatti, nonostante svolgano il medesimo lavoro, restano vincolati all'osservanza di tutti i doveri propri dei togati ma privi delle più elementari tutele;
   negli ultimi 15 mesi, i giudici di pace hanno scioperato 11 volte per 115 giorni con slittamento di milioni di cause; un nuovo sciopero si è svolto dal 6 al 17 maggio 2019;
   l'Italia è fanalino di coda in Europa nella risoluzione delle cause civili (occorrono mediamente 532 giorni per una sentenza di primo grado in campo civile e commerciale, contro una media europea di 237 giorni) e penali (386 giorni per una sentenza di primo grado, contro la media europea di 133 giorni) –:
   quali iniziative intenda adottare sulle condizioni dei giudici di pace, tenendo conto delle richieste sindacali, anche tramite la revisione della legge n. 57 del 2010, ripristinandone l'autonomia e riconoscendo dignità e valore alla loro funzione in considerazione del ruolo fondamentale che svolgono nel sistema giudiziario italiano. (3-00744)


Elementi e iniziative in ordine alla situazione nelle carceri e politiche volte a favorire il decremento della popolazione carceraria – 3-00745

   BAZOLI, VERINI, MORANI, BORDO, MICELI, FERRI, ANNIBALI, VAZIO, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   fino ad ora le politiche di questo Governo in materia di giustizia sono state caratterizzate, ad avviso degli interroganti, da annunci roboanti volti a sollecitare gli istinti e ad alimentare le paure, pur sempre comprensibili, dei cittadini e da provvedimenti «spot» e disorganici, solo fintamente securitari, che si sono tradotti, invece, in significativi passi indietro rispetto alle riforme e agli obiettivi che nella XVII legislatura i precedenti Governi avevano ottenuto;
   in tema di sovraffollamento delle carceri le misure alternative sono tali non perché alternative alla pena, ma perché alternative alla detenzione inframuraria, che si è rivelata nel tempo, anche per l'eccesso di popolazione detenuta, inadeguata a soddisfare i molti bisogni trattamentali e quindi a contenere il rischio della recidiva, che è il vero problema nascosto dietro la formula «certezza della pena»;
   la lettura dei dati statistici ha consegnato il 2018 alla storia come l’annus horribilis del sistema carcerario: 67 suicidi (record in negativo dal 2009) e 100 decessi, 59.655 detenuti presenti a fronte di 50.581 posti regolamentari (con una presenza media pari a 58.872, la più alta dopo la «sentenza Torreggiani» e con un terzo non definitivi), 52 «bambini in cella», un tasso di sovraffollamento medio, sulla carta, pari a 117,94 per cento (in realtà molto di più considerato che, per come ammesso dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di recente, esistono ulteriori 4.600 posti regolamentari per nulla utilizzabili) sono numeri emblematici del drammatico stato dell'esecuzione penale in Italia;
   gli interventi di questo Governo in materia di giustizia e, in particolare, di giustizia penale e di carceri sono stati caratterizzati, ad avviso degli interroganti, da una grave disorganicità e da una illogicità che ci condurrà, inevitabilmente, a una minor certezza della pena e ad un aumento della recidiva con conseguente minor sicurezza per i cittadini –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire ogni informazione utile, con dati aggiornati, in merito all'attuale situazione delle carceri e allo stato di avanzamento dell'edilizia carceraria per la quale sono state ridotte pesantemente le risorse per il comparto giustizia e se non ritenga, inoltre, necessario prevedere l'adozione di iniziative per lo stanziamento di risorse atte a favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti, anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. (3-00745)


Iniziative in relazione ad asserite irregolarità in ordine alla procedura di selezione per la nomina del nuovo direttore generale della Reggia di Caserta – 3-00746

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   l'ultima selezione pubblica internazionale per la nomina del nuovo direttore generale della Reggia di Caserta sarebbe stata viziata da un clamoroso errore matematico che avrebbe escluso dalla terna dei 77 candidati quello che aveva il punteggio più alto;
   uno dei candidati, Antonio Tarasco, dirigente di seconda fascia della direzione generali musei del Ministero per i beni e le attività culturali e professore ordinario di diritto amministrativo, ha chiesto l'annullamento del concorso presentando istanza in autotutela indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro interrogato;
   secondo il ricorrente, la selezione dei candidati da parte della commissione si è svolta in due fasi, la prima con la valutazione su una scala da zero a cento dei titoli contenuti nei curricula. Superato il punteggio minimo, i candidati sono stati valutati con un colloquio valutato con un punteggio da zero a venti;
   la commissione di valutazione il 5 aprile del 2019, tra tutti i 77 candidati, ha selezionato una terna di «migliori» da sottoporre poi alla scelta discrezionale del Ministro interrogato;
   il Ministro interrogato ha reso noto successivamente di intendere proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, per la nomina a direttore generale della Reggia di Caserta, l'architetto Tiziana Maffei, libero professionista iscritta all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggistici e conservatori di Ascoli Piceno;
   Epifani Mario, Maffei Tiziana e Palumbo Francesco sono stati i tre candidati «finalisti», rispettivamente con il punteggio nella valutazione dei titoli di: 57, 58, 59, secondo quanto risulta dal verbale n. 9 del 5 aprile 2019;
   questi candidati risultano aver conseguito un punteggio inferiore al candidato Tarasco che, invece, nella sola valutazione dei titoli, risulta aver conseguito un punteggio – per la Reggia di Caserta – di 62;
   dunque, il mancato inserimento del candidato Tarasco all'interno della terna da proporre al Ministro interrogato, in particolare per quanto concerne la terna per la Reggia di Caserta, appare evidentemente il frutto di un errore di calcolo della stessa commissione esaminatrice. Diversamente, si tratterebbe di una deliberata ed ingiustificata esclusione –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto emerso, non ritenga opportuno annullare il procedimento di selezione, prima ancora che la nomina della Maffei venga ufficializzata dal Consiglio dei ministri. (3-00746)


Misure a favore degli imprenditori e delle attività produttive della città di Crotone, danneggiati dagli eccezionali eventi atmosferici del 25 novembre 2018 – 3-00747

   BARBUTO, PARENTELA, ORRICO, D'IPPOLITO, SCUTELLÀ, DIENI, NESCI, SAPIA, SCAGLIUSI, SERRITELLA, BARZOTTI, RAFFA, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, LIUZZI, GRIPPA, TERMINI, FICARA, DE GIROLAMO e SPESSOTTO. — Al Ministro per il sud. — Per sapere – premesso che:
   in data 25 novembre 2018 la città di Crotone è stata colpita da una tromba d'aria che ha provocato ingenti danni ad alcune imprese, tra le più operative e produttive di un territorio già sprovvisto di infrastrutture adeguate e penalizzato nei collegamenti con il resto della Calabria e d'Italia;
   il Ministro interrogato si è immediatamente attivato recandosi a Crotone, per constatare i danni subiti e rassicurare gli imprenditori riguardo alle future iniziative che il Governo avrebbe adottato;
   gli imprenditori, dopo un periodo di sospensione, hanno ripreso a lavorare per ripristinare le loro strutture, senza licenziare alcun dipendente. Non disponendo di adeguate risorse per riparare i danni e far ripartire le aziende, la loro prima istanza è stata quella di ottenere una sospensione del pagamento dei tributi fiscali, almeno per il tempo necessario a riprendere l'attività in modo regolare;
   molti di loro, infatti, già dai successivi mesi di dicembre 2018/gennaio 2019 non sono stati in grado di onorare le scadenze fiscali e contributive e oggi temono un recupero coatto gravato da sanzioni e interessi da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali. In mancanza dell'auspicato provvedimento di sospensione, le imprese potrebbero vedersi aprire una procedura fallimentare, che si aggiunge alle innumerevoli procedure concorsuali iscritte presso il tribunale di Crotone;
   in data 21 dicembre 2018, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo si è attivata al fine di sollecitare un intervento immediato in favore di tutte le attività danneggiate, in attesa della declaratoria dello stato di calamità;
   ad avviso degli interroganti, l'ulteriore danno provocato alle aziende suddette è dovuto alla pessima gestione della regione Calabria, responsabile in sostanza del rigetto della richiesta di stato di calamità nazionale da parte della Protezione civile, con conseguente impossibilità per le stesse imprese di accedere ai finanziamenti stanziati all'uopo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 aprile 2019 –:
   se e quali iniziative intenda intraprendere per tutelare gli imprenditori di Crotone e sostenere le iniziative necessarie al ripristino degli stabilimenti e degli impianti danneggiati dagli eventi atmosferici del 25 novembre 2018, anche mediante la sospensione dei tributi, quantomeno per il tempo necessario alla ripresa delle attività produttive. (3-00747)


Intendimenti in ordine all'effettiva realizzazione della linea alta velocità/alta capacità Torino-Lione – 3-00748

   BERGAMINI, GELMINI e OCCHIUTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il Governo ha sottoposto le grandi opere nel nostro Paese ad una analisi costi/benefìci basata su criteri sociali e ambientali, calcolati a partire dai risultati dell'analisi finanziaria delle stesse opere. La commissione è guidata dal professore Ponti;
   sulla composizione e sugli incarichi dei membri della commissione valutatrice sono emerse numerose problematicità, conflitti di interesse e incompatibilità, come rilevate dai vari organi di informazione e confermati dallo stesso Ministro interrogato;
   con riguardo alla linea ad alta velocità Torino-Lione, già a dicembre 2018 vari media riportavano che l'analisi sarebbe stata negativa, come da posizioni personali del professor Ponti ormai note da tempo. L'analisi già consegnata al Ministro interrogato ad inizio 2019 non è stata resa nota ai cittadini, alle imprese e al Parlamento italiani prima del 12 febbraio 2019;
   dall'analisi e dall'audizione dei professori Ponti e Ramella del 13 febbraio 2019 presso la IX Commissione emergeva che le risultanze sono state negative in considerazione di alcuni elementi che, a detta dello stesso Ponti, non avrebbero alcuna relazione con l'analisi finanziaria, a differenza di quanto annunciato in precedenza dal Ministro interrogato;
   dopo la pubblicazione dell'analisi, il professor Coppola, componente della commissione di valutazione, rendeva pubblica una contro-analisi che ne contraddiceva le risultanze, dimostrando come in realtà le valutazioni iniziali non fossero completamente scevre da un'impostazione, ad avviso degli interroganti, ideologica e pretestuosa;
   successivamente fonti della Presidenza del Consiglio dei ministri davano notizie sulla volontà del Presidente Conte di far svolgere un supplemento di analisi al fine di limare talune «spigolosità» della prima valutazione e permettere in tal modo l'eventuale sblocco dell'opera nell'imminenza della data dell'11 marzo 2019, termine entro cui il consiglio di amministrazione di Telt – Tunnel euralpin Lyon Turin, avrebbe dovuto pubblicare i bandi di gara per l'avvio dei lavori;
   ciononostante il 7 marzo 2019 lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri dichiarava che, alla luce del predetto supplemento, il Governo non avrebbe sbloccato l'opera e avrebbe preso altro tempo per decidere in merito in via definitiva;
   a seguito delle elezioni europee del 26 maggio 2019 il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, annunciava in svariate occasioni che le grandi opere e in particolare la tav Torino-Lione saranno sicuramente realizzate, secondo un'indicazione che risulta chiaramente confermata dal recente voto espresso dai cittadini –:
   se il Ministro interrogato possa confermare in via definitiva la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione di cui in premessa. (3-00748)