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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 maggio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 maggio 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  UNGARO e DE LUCA: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione degli elettori italiani, residenti in Stati europei non appartenenti all'Unione, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1560) Parere delle Commissioni III, V e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017» (1766) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018» (1767) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015» (1770) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   VI Commissione (Finanze):
  CARETTA e CIABURRO: «Modifiche all'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di cause di esclusione dal regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» (1532) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MAMMÌ ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (1336) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
  CARETTA e CIABURRO: «Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio» (1131) Parere delle Commissioni V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   in data 16 maggio 2019, Sentenza n. 118 del 19 marzo-16 maggio 2019 (Doc. VII, n. 272), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserito dall'articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge della regione Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'articolo 9 della legge della regione Valle d'Aosta n. 5 del 2018;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della regione Valle d'Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall'articolo 17 della legge della regione Valle d'Aosta n. 5 del 2018, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   in data 16 maggio 2019, Sentenza n. 119 del 3 aprile-16 maggio 2019 (Doc. VII, n. 273), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera w), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione e al principio di ragionevolezza;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera w), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera w), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:
  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   in data 20 maggio 2019, Sentenza n. 122 del 2 aprile-20 maggio 2019 (Doc. VII, n. 276), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l'esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all'iscrizione in uno dei registri previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI):
  alla VI Commissione (Finanze);
   in data 23 maggio 2019, Sentenza n. 123 del 2 aprile-23 maggio 2019 (Doc. VII, n. 277), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali):
  alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 120 del 3 aprile-16 maggio 2019 (Doc. VII, n. 274), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania:
  alla II Commissione (Giustizia);
   Sentenza n. 121 del 3 aprile-17 maggio 2019 (Doc. VII, n. 275), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro e previdenza:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   Sentenza n. 124 del 20 marzo-23 maggio 2019 (Doc. VII, n. 278), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli articoli 111, secondo e quarto comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 20 della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dalla Corte d'appello di Trento:
  alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SOGIN – Società gestione impianti nucleari Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 153).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in 24 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 154).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 155).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 156).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dai Ministri della difesa e della salute.

  Il Ministro della difesa e il Ministro della salute, con lettera in data 10 maggio 2019, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, la relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia, riferita al periodo settembre 2007-dicembre 2017 (Doc. CCXLIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 10 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la prima relazione sull'applicazione della medesima legge n. 219 del 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 30 aprile 2019 (Doc. CCL, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 – Sicurezza sociale) (COM(2019) 238 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 238 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno) (COM(2019) 239 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 239 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario) (COM(2019) 241 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 241 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2019 – Rafforzamento di programmi essenziali per la competitività dell'Unione europea: Orizzonte 2020 ed Erasmus+ (COM(2019) 320 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte alla realizzazione della ciclovia adriatica nel tratto veneto – 3-00553

A)

   PELLICANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nel corso della conferenza unificata del 12 luglio 2018 è stato discusso lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, un'infrastruttura che promuove la mobilità «dolce» e crea un'ulteriore attrattiva legata alle due ruote a pedali e al turismo sostenibile;
   in quell'occasione il Governo, per voce del Sottosegretario Michele Dell'Orco, ha confermato lo stanziamento complessivo di 361,78 milioni di euro;
   il cicloturismo europeo genera ricadute per circa 47 miliardi di euro ed è un'espressione innovativa del cambiamento dell'industria turistica;
   il litorale adriatico, veneto in particolare, si caratterizza per oltre 37 milioni di presenze turistiche, con una buona presenza di attrazioni storiche, culturali, naturalistiche che possono generare una domanda potenziale di turismo «lento», considerato che i principali centri del litorale sono a 50 chilometri, una distanza ideale per tutti, e che il 40 per cento delle presenze straniere nel territorio provengono dai primi 5 Paesi europei del cicloturismo, ovvero Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, Finlandia (11 milioni di turisti) –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative concrete per la realizzazione della ciclovia adriatica nel tratto veneto, attraverso lo stanziamento di fondi dedicati e la firma di un protocollo di intesa per la sua progettazione.
(3-00553)


Iniziative volte a garantire aiuti umanitari alla popolazione del Venezuela, anche in considerazione della significativa presenza di cittadini di origine italiana ivi residenti – 3-00566

B)

   DALL'OSSO, PETTARIN, SANDRA SAVINO, RIZZETTO, CARFAGNA e GELMINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   la crisi in Venezuela risale oramai al primo Governo del dittatore Nicolas Maduro dal 2013 al 2018, periodo in cui il prodotto interno lordo si è dimezzato;
   una nota società di estrazione petrolifera venezuelana, dall'insediamento di Maduro come Presidente, non ha effettuato investimenti per individuare nuovi giacimenti di petrolio e migliorare il proprio livello tecnologico tagliando le retribuzioni dei propri dipendenti che hanno reagito a tale situazione, con la conseguenza che Maduro ha affidato il controllo ad un generale dell'esercito;
   la crisi economica ha determinato un lungo periodo di iperinflazione che ha condotto la Banca centrale venezuelana a vendere le proprie riserve valutarie, con la conseguenza di una perdita di valore del bolivar fuerte e la messa in circolazione di banconote di nuovi tagli, creando nel solo 2018 un tasso di inflazione pari a 1.000.000 per cento;
   gli effetti della crisi hanno visto anche il sorgere di carenze alimentari e medicinali, un fenomeno che ha generato anche una crisi umanitaria senza precedenti colpendo anche la sanità, attraverso la carenza di farmaci, e creando un'aspettativa di vita più limitata;
   numerose sono le associazioni e gli enti che hanno cercato negli anni di fare pervenire aiuti umanitari alla popolazione con grandissima difficoltà;
   la popolazione italiana residente in Venezuela e certificata conta numerose decine di migliaia a cui si deve aggiungere l'emigrazione di prima, seconda e terza generazione non sempre iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;
   le regioni si stanno muovendo autonomamente nel cercare di offrire ausilio ai propri corregionali e connazionali all'estero, il Friuli Venezia Giulia in primis;
   a seguito delle ultime elezioni e dell'atteggiamento restrittivo e dittatoriale di Nicolas Maduro anche l'Unione europea ha approvato una risoluzione con l'astensione dell'Italia che riconosce come leader legittimo Juan Gerardo Guaidó Màrquez divenuto già Presidente dell'Assemblea –:
   se il Governo abbia intenzione di offrire ausilio immediato ai nostri connazionali, italiani che hanno fatto grande il nome dell'Italia all'estero;
   se il Governo sia a conoscenza della situazione dei connazionali italiani in Venezuela ed attraverso quali canali abbia appreso le notizie;
   come il Governo abbia intenzione di offrire aiuti umanitari diretti alla popolazione venezuelana e, in primis, agli italiani in Venezuela;
   se il Governo sia a conoscenza della presenza numerosa e forte di connazionali all'estero che sono emigrati e continuano ad emigrare per sopravvivere, «fare fortuna» e fare grande il nome dell'Italia e come intenda preservare la stessa presenza, con particolare riguardo al Venezuela. (3-00566)


Interventi in merito a criticità strutturali e gestionali della casa circondariale di Modena, nonché iniziative di formazione per il personale della polizia penitenziaria a fini di prevenzione e contrasto della radicalizzazione islamica nelle carceri – 3-00345

C)

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la casa circondariale di Modena è una struttura inaugurata nel 1991, costituita da dodici sezioni detentive maschili e una femminile e comprende sei sale colloqui, aree verdi, ludoteca, campo sportivo, palestra, diverse aule, teatro, due biblioteche, locale di culto e due laboratori;
   secondo i dati aggiornati al 30 gennaio 2017, il personale era sottodimensionato: dei 279 posti previsti, di cui 257 di polizia penitenziaria, erano effettivi solo 220, di cui 204 di polizia penitenziaria; mentre in termini di presenza di detenuti, la struttura era sovraffollata, in quanto, sui 369 posti regolamentari disponibili, erano presenti 487 detenuti;
   oltre a questa problematica, si aggiungono criticità strutturali, in particolare quelle relative: al ripristino della funzionalità degli impianti antiintrusione e antiscavalcamento del muro di cinta e all'installazione di telecamere; a un sistema di videosorveglianza dei reparti detentivi del padiglione principale, all'automazione dei cancelli del padiglione principale, ai dispositivi di protezione individuale e strumenti di comunicazione; alla ristrutturazione di 2 garitte; all'adeguamento della prevenzione incendi per il gruppo elettrogeno; alla soluzione per le infiltrazioni di acqua piovana nei locali dell'impresa di mantenimento e nella sala teatro, nella cappella, nell'ex falegnameria, nel reparto semilibertà; al gruppo Ups del nuovo padiglione detentivo, al ripristino del funzionamento di 9 cancelli del nuovo padiglione detentivo; all'adeguamento dell'impianto elettrico dell'infermeria; all'impermeabilizzazione della fossa ascensore del nuovo padiglione detentivo, al ripristino dell'illuminazione del parcheggio agenti e del parcheggio pubblico esterno;
   inoltre, i sindacati di categoria hanno più volte manifestato il proprio disagio nei confronti del comandante Mauro Pellegrino che recentemente è stato nuovamente destinato al comando della casa circondariale di Modena, dopo un distacco a Reggio Emilia: in passato, a seguito delle varie rimostranze da parte dei sindacati. Tale soggetto era stato allontanato producendo, secondo i sindacati, evidenti miglioramenti nella gestione e nell'amministrazione dell'istituto modenese grazie alla nuova gestione da parte del comandante;
   le organizzazioni sindacali hanno infatti richiesto che venisse adottato un provvedimento definitivo per allontanare il comandante Pellegrino, sulla scorta di quanto già successo per un caso analogo di incompatibilità ambientale in Emilia-Romagna, sulla scorta di alcune sentenze del Consiglio di Stato;
   inoltre, come in numerose carceri italiane, sono presenti in numero cospicuo detenuti stranieri, molti dei quali utilizzano come lingua madre l'arabo; vista anche la comprovata rilevanza delle carceri quali luogo di radicalizzazione dell'estremismo islamico, secondo l'interrogante l'insegnamento della lingua araba al personale di polizia penitenziaria di Modena, nonché degli altri istituti carcerari italiani, potrebbe costituire un utile mezzo al fine di contrastare efficacemente questo tipo di processi –:
   se intenda attivarsi al fine di porre rimedio alle carenze strutturali descritte in premessa;
   se e quali iniziative intenda intraprendere in relazione alla struttura di vertice della casa circondariale di Modena;
   se intenda attivarsi al fine di promuovere la formazione del personale della polizia penitenziaria in relazione all'insegnamento della lingua araba e alla prevenzione e al contrasto della radicalizzazione nelle carceri. (3-00345)


Iniziative di competenza per il potenziamento degli organici presso la corte d'appello di Venezia – 3-00552; 3-00739

D)

   PELLICANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   le ultime inchieste della direzione distrettuale antimafia di Venezia sulla criminalità organizzata in Veneto hanno messo in luce un sistema malavitoso organizzato e strutturato sul territorio, con la presenza di diversi esponenti della ’ndrangheta e della camorra, affiliati ai clan dei Casalesi, con l'arresto, in meno di una settimana, di più di 50 persone, coinvolte in diversi reati tra cui estorsione, usura, riciclaggio, rapina, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, scommesse e subappalti illegali;
   si tratta di un'organizzazione criminale penetrata nel sistema economico, bancario, imprenditoriale e sociale del territorio, attraverso la collaborazione con imprese, società, professionisti, avvocati, commercialisti;
   come emerso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della corte d'appello di Venezia, il problema preminente è quello relativo alla dotazione di personale, notevolmente sottodimensionato, che non è stato aumentato dalla revisione delle piante organiche disposta nell'agosto 2017 e, conseguentemente, non è adeguato a svolgere l'attività operativa. Si stima, infatti, che vi siano oltre 4 mila procedimenti da smaltire, ma la carenza di personale, in particolare magistrati e amministrativi, rende impossibile l'efficientamento della macchina giudiziaria veneta –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità riportate in premessa e consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della corte d'appello di Venezia e del sistema giudiziario veneto, attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.
(3-00552)


   BUSINAROLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in una lettera inviata il 2 gennaio 2019, tra gli altri, ai parlamentari veneti, dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è stata evidenziata la grave situazione in cui versa la corte d'appello di Venezia, legata alla carenza di organico, come evidenziato anche dal recente studio pubblicato dall'ufficio studi della Cgia di Mestre, dal titolo «Il Veneto nel sistema delle corti di appello», in collaborazione con la corte di appello di Venezia, da cui è risultato, per quest'ultima, un carico di pendenze molto elevato, superiore rispetto alla media nazionale, con 529 per magistrato onorario a fronte delle 439 della media nazionale;
   tale situazione, legata principalmente a una carenza di organico, produce pesanti ripercussioni con un rallentamento a livello produttivo, scoraggiando gli imprenditori locali e disincentivando quelli stranieri verso un territorio, come quello veneto, che nel 2017 ha prodotto 150 miliardi di euro;
   occorre sottolineare che la corte di appello di Venezia, terza in Italia per popolazione di riferimento, è quella però in cui il rapporto tra magistrati e abitanti è molto al di sotto della media nazionale e che, negli ultimi anni, i giudizi sopravvenuti sono aumentati quasi del doppio –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato, sulla base di quanto descritto in premessa, intenda porre in essere al fine di ristabilire condizioni adeguate per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei magistrati e del personale amministrativo della corte di appello di Venezia e della relativa procura, anche al fine di tutelare i cittadini e fornire loro un apparato giudiziario efficiente. (3-00739)


MOZIONI BALDELLI, FARO, CLAUDIO BORGHI, FREGOLENT, RIZZETTO, FASSINA, LUPI N. 1-00013, BALDELLI ED ALTRI N. 1-00013, MOLINARI E D'UVA N. 1-00189 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A POTENZIARE IL SISTEMA DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Una situazione che colpisce principalmente le piccole e medie imprese, che sono le più esposte alle crisi di liquidità e per le quali è più difficile e oneroso l'accesso al credito. Tale ritardo genera ulteriori costi a carico delle amministrazioni ritardatarie, sia in relazione alla gestione del debito, sia in forza dell'obbligo del pagamento di more ed interessi che ne deriva. In sede di approvazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sia della pubblica amministrazione che tra imprese) la Commissione europea ha rilevato che tali ritardi, nell'Unione, sono all'origine di un fallimento d'impresa su quattro e della perdita di 450.000 posti di lavoro all'anno;
    il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni ha anche un effetto diretto sul prodotto interno lordo e un effetto positivo per le casse dello Stato, attraverso, da un lato, il versamento dell'iva da parte di chi riceve i pagamenti, dall'altro, attraverso il gettito dei tributi diretti e dei contributi sociali derivanti dalla ripresa produttiva generata dai pagamenti. Il Governo italiano, nel 2013, aveva stimato che grazie al pagamento di 30 miliardi di euro dei debiti della pubblica amministrazione, il prodotto interno lordo sarebbe aumentato, nel medesimo anno, dello 0,2 per cento. A questo si sarebbe aggiunto un maggior gettito dell'iva pari a circa il 20 per cento della somma erogata, ma anche, per via della ripresa occupazionale, un incremento dei tributi diretti e contributi sociali quantificabili, ipotizzando prudenzialmente un'elasticità unitaria del gettito, rispetto al prodotto interno lordo, in altri 2 miliardi di euro;
    l'Italia ha recepito la direttiva 2011/7/EU con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e la normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Essa prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare le imprese creditrici entro il termine massimo di 30 giorni, pena interessi di mora dell'8 per cento al di sopra di quello di riferimento della Banca centrale europea (Euribor). Sono previste possibilità di deroga con estensione del termine a 60 giorni, solo per alcuni casi specifici, come nel caso del settore sanitario. Deroghe che devono in ogni caso essere giustificate e approvate dalla Commissione europea;
    nel corso della XVII legislatura, in considerazione della vigenza della direttiva e dopo la comunicazione del marzo 2013 del Vice Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in cui si è chiarito che il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non sarebbe rientrato nel calcolo del debito pubblico ai fini del patto di stabilità, si sono succeduti quattro distinti provvedimenti, con i quali lo Stato ha messo a disposizione per il pagamento dei debiti arretrati al 31 dicembre 2013 un importo prossimo ai 57 miliardi di euro;
    il decreto-legge «destinazione Italia» (n. 143 del 2013) ha inoltre ampliato a tutte le pubbliche amministrazioni, rispetto all'assieme limitato già previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, l'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, consentendo alle imprese e agli altri contribuenti che vantano tali crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e nel contempo hanno debiti tributari, di poter compensare le due voci. Tale misura è stata più volte prorogata, da ultimo a tutto il 2018 dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, ma dal 2019 non è più operativa. La delega fiscale (legge n. 23 del 2014), riprendendo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), prevedeva che i meccanismi di compensazione, ivi comprese le partite di debito-credito nei confronti della pubblica amministrazione, diventassero strutturali;
    il 7 dicembre 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, definendo «sistematico» il ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali;
    inoltre, il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha deciso di inviare un ulteriore parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). Per la Commissione le modifiche al codice dei contratti pubblici dell'aprile 2017, che hanno esteso sistematicamente di ulteriori 30 giorni i tempi di gestione del pagamento delle fatture per stato avanzamento lavori negli appalti pubblici, si configurano come una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento. Tale normativa non è stata a tutt'oggi modificata, nonostante le richieste di modifica presentate in più sedi (legge di bilancio per il 2019, decreto-legge n. 32 del 2019 cosiddetto «sblocca cantieri»);
    dopo una fase sperimentale, dal 1° gennaio 2018 è in corso di implementazione Siope Plus, una nuova infrastruttura digitale avente l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e destinata anche a rilevare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. Siope Plus fa parte del sistema di controlli della spesa pubblica inserito nella nuova legge di contabilità;
    tramite Siope Plus è possibile quantificare quale sia lo stock del debito commerciale della pubblica amministrazione: a inizio maggio 2019 il debito generato nel 2018 e ancora da onorare è pari a circa 27 miliardi di euro (la differenza tra 148,6 miliardi di euro di fatture emesse e 120,7 miliardi di euro di fatture pagate). Alla stessa data, lo stock complessivo del debito (scaduto e non) è pari a circa 57 miliardi di euro;
    si registra negli ultimi mesi un miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, che risultano prossimi a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Si tratta, però, di dati medi, in cui convivono quelli riferiti ad amministrazioni da sempre virtuose, con quelli riferiti ad altre che continuano ad arrancare. In particolare, le amministrazioni del Nord pagano mediamente 18 giorni prima di quelle del Sud. Restano ancora di rilievo i problemi del debito verso i fornitori dei grandi comuni: Roma ha un debito di 1,5 miliardi di euro, Napoli di 433 milioni di euro, Milano di 338 milioni di euro e Torino di 299 milioni di euro;
    le misure adottate in questi mesi dal Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione, oltre alla già citata compensazione prevista nel decreto-legge n. 87 del 2012, scaduta a fine 2018, consistono in iniziative volte a introdurre:
     a) anticipazioni agli enti locali da parte delle tesorerie e delle istituzioni finanziarie, compresa la Cassa depositi e prestiti (legge di bilancio per il 2019);
     b) misure sanzionatorie per gli enti che non provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (legge di bilancio per il 2019);
     c) una modifica al codice degli appalti volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite riduzione dei termini di pagamento (legge europea 2018);
     d) misure contenute nel decreto-legge n. 135 del 2018 «semplificazione» (articoli 1 e 4) volte a costituire un fondo a garanzia delle piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata per rendere più agevole al debitore l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento;
    il 2 agosto 2018 il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «(...) la misura della compensazione tra crediti e debiti (con la pubblica amministrazione) è una sensibilità del Governo e c’è tutta la volontà di stabilizzarla (...)». Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1550/48 a prima firma Baldelli, volto ad impegnare il Governo «a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che attui organicamente l'articolo 8, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), nel quale si prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione»,

impegna il Governo

1) a sbloccare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso imprese e professionisti, accelerandone i tempi, attraverso la verifica della possibilità di realizzare iniziative per:
   a) la stabilizzazione del meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari previsto dal decreto-legge »destinazione Italia« (n. 143 del 2013), da ultimo prorogato a tutto il 2018 dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018;
   b) l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, oltre che la cartolarizzazione dei crediti fiscali, anche attraverso strumenti quali titoli di Stato di piccolo taglio, implementando l'applicazione di tutte le misure adottate nella legge di bilancio per il 2019, relative anche alle anticipazioni di tesoreria, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni ed uscire, così, dalla procedura di infrazione che la Commissione europea ha avviato contro l'Italia sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento;
   c) la modifica della normativa degli appalti nelle parti non conformi alla direttiva sui ritardi di pagamento n. 2011/7/UE, dando corso al parere motivato emesso il 7 giugno 2018 dalla Commissione europea;
   d) la modifica della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (durc), prevedendo che esso possa essere rilasciato qualora l'impresa dimostri di detenere crediti certi, liquidi ed esigibili in misura tale da non consentire versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevedendo anche in tale ambito un meccanismo di compensazione;
   e) l'accelerazione del processo di adesione di tutte le amministrazioni pubbliche all'infrastruttura digitale Siope Plus al fine di provvedere in tempi certi alla completa gestione informatica della fatturazione e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo specifiche misure per il monitoraggio del pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione e assicurando che i dati già disponibili sulla piattaforma elettronica per i crediti commerciali siano utilizzabili senza soluzione di continuità.
(1-00013)
(Ulteriore nuova formulazione)  «Baldelli, Faro, Claudio Borghi, Fregolent, Rizzetto, Fassina, Lupi».


   La Camera,
   premesso che:
    il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Una situazione che colpisce principalmente le piccole e medie imprese, che sono le più esposte alle crisi di liquidità e per le quali è più difficile e oneroso l'accesso al credito. Tale ritardo genera ulteriori costi a carico delle amministrazioni ritardatarie, sia in relazione alla gestione del debito, sia in forza dell'obbligo del pagamento di more ed interessi che ne deriva. In sede di approvazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (sia della pubblica amministrazione che tra imprese) la Commissione europea ha rilevato che tali ritardi, nell'Unione, sono all'origine di un fallimento d'impresa su quattro e della perdita di 450.000 posti di lavoro all'anno;
    il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni ha anche un effetto diretto sul prodotto interno lordo e un effetto positivo per le casse dello Stato, attraverso, da un lato, il versamento dell'iva da parte di chi riceve i pagamenti, dall'altro, attraverso il gettito dei tributi diretti e dei contributi sociali derivanti dalla ripresa produttiva generata dai pagamenti. Il Governo italiano, nel 2013, aveva stimato che grazie al pagamento di 30 miliardi di euro dei debiti della pubblica amministrazione, il prodotto interno lordo sarebbe aumentato, nel medesimo anno, dello 0,2 per cento. A questo si sarebbe aggiunto un maggior gettito dell'iva pari a circa il 20 per cento della somma erogata, ma anche, per via della ripresa occupazionale, un incremento dei tributi diretti e contributi sociali quantificabili, ipotizzando prudenzialmente un'elasticità unitaria del gettito, rispetto al prodotto interno lordo, in altri 2 miliardi di euro;
    l'Italia ha recepito la direttiva 2011/7/EU con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, e la normativa è entrata in vigore il 1o gennaio 2013. Essa prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare le imprese creditrici entro il termine massimo di 30 giorni, pena interessi di mora dell'8 per cento al di sopra di quello di riferimento della Banca centrale europea (Euribor). Sono previste possibilità di deroga con estensione del termine a 60 giorni, solo per alcuni casi specifici, come nel caso del settore sanitario. Deroghe che devono in ogni caso essere giustificate e approvate dalla Commissione europea;
    nel corso della XVII legislatura, in considerazione della vigenza della direttiva e dopo la comunicazione del marzo 2013 del Vice Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in cui si è chiarito che il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non sarebbe rientrato nel calcolo del debito pubblico ai fini del patto di stabilità, si sono succeduti quattro distinti provvedimenti, con i quali lo Stato ha messo a disposizione per il pagamento dei debiti arretrati al 31 dicembre 2013 un importo prossimo ai 57 miliardi di euro;
    il decreto-legge «destinazione Italia» (n. 143 del 2013) ha inoltre ampliato a tutte le pubbliche amministrazioni, rispetto all'assieme limitato già previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, l'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, consentendo alle imprese e agli altri contribuenti che vantano tali crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e nel contempo hanno debiti tributari, di poter compensare le due voci. Tale misura è stata più volte prorogata, da ultimo a tutto il 2018 dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, ma dal 2019 non è più operativa. La delega fiscale (legge n. 23 del 2014), riprendendo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), prevedeva che i meccanismi di compensazione, ivi comprese le partite di debito-credito nei confronti della pubblica amministrazione, diventassero strutturali;
    il 7 dicembre 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, definendo «sistematico» il ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali;
    inoltre, il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha deciso di inviare un ulteriore parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). Per la Commissione le modifiche al codice dei contratti pubblici dell'aprile 2017, che hanno esteso sistematicamente di ulteriori 30 giorni i tempi di gestione del pagamento delle fatture per stato avanzamento lavori negli appalti pubblici, si configurano come una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento. Tale normativa non è stata a tutt'oggi modificata, nonostante le richieste di modifica presentate in più sedi (legge di bilancio per il 2019, decreto-legge n. 32 del 2019 cosiddetto «sblocca cantieri»);
    dopo una fase sperimentale, dal 1o gennaio 2018 è in corso di implementazione Siope Plus, una nuova infrastruttura digitale avente l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e destinata anche a rilevare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. Siope Plus fa parte del sistema di controlli della spesa pubblica inserito nella nuova legge di contabilità;
    tramite Siope Plus è possibile quantificare quale sia lo stock del debito commerciale della pubblica amministrazione: a inizio maggio 2019 il debito generato nel 2018 e ancora da onorare è pari a circa 27 miliardi di euro (la differenza tra 148,6 miliardi di euro di fatture emesse e 120,7 miliardi di euro di fatture pagate). Alla stessa data, lo stock complessivo del debito (scaduto e non) è pari a circa 57 miliardi di euro;
    si registra negli ultimi mesi un miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, che risultano prossimi a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Si tratta, però, di dati medi, in cui convivono quelli riferiti ad amministrazioni da sempre virtuose, con quelli riferiti ad altre che continuano ad arrancare. In particolare, le amministrazioni del Nord pagano mediamente 18 giorni prima di quelle del Sud. Restano ancora di rilievo i problemi del debito verso i fornitori dei grandi comuni: Roma ha un debito di 1,5 miliardi di euro, Napoli di 433 milioni di euro, Milano di 338 milioni di euro e Torino di 299 milioni di euro;
    le misure adottate in questi mesi dal Governo in materia di pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione, oltre alla già citata compensazione prevista nel decreto-legge n. 87 del 2012, scaduta a fine 2018, consistono in iniziative volte a introdurre:
     a) anticipazioni agli enti locali da parte delle tesorerie e delle istituzioni finanziarie, compresa la Cassa depositi e prestiti (legge di bilancio per il 2019);
     b) misure sanzionatorie per gli enti che non provvedono al pagamento dei debiti di fornitura entro i tempi contrattualmente previsti (legge di bilancio per il 2019);
     c) una modifica al codice degli appalti volta a chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dall'Unione europea nel dicembre 2017, tramite riduzione dei termini di pagamento (legge europea 2018);
     d) misure contenute nel decreto-legge n. 135 del 2018 «semplificazione» (articoli 1 e 4) volte a costituire un fondo a garanzia delle piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché a modificare il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata per rendere più agevole al debitore l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento;
    il 2 agosto 2018 il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «(...) la misura della compensazione tra crediti e debiti (con la pubblica amministrazione) è una sensibilità del Governo e c’è tutta la volontà di stabilizzarla (...)». Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1550/48 a prima firma Baldelli, volto ad impegnare il Governo «a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che attui organicamente l'articolo 8, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), nel quale si prevede che “l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”»,

impegna il Governo

1) a sbloccare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso imprese e professionisti, accelerandone i tempi, attraverso la verifica della possibilità di realizzare iniziative per:
   a) la stabilizzazione del meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari previsto dal decreto-legge «destinazione Italia» (n. 143 del 2013), da ultimo prorogato a tutto il 2018 dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018;
   b) la modifica della normativa degli appalti nelle parti non conformi alla direttiva sui ritardi di pagamento n. 2011/7/UE, dando corso al parere motivato emesso il 7 giugno 2018 dalla Commissione europea;
   c) la modifica della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (durc), prevedendo che esso possa essere rilasciato qualora l'impresa dimostri di detenere crediti certi, liquidi ed esigibili in misura tale da non consentire versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevedendo anche in tale ambito un meccanismo di compensazione;
   d) l'accelerazione del processo di adesione di tutte le amministrazioni pubbliche all'infrastruttura digitale Siope Plus al fine di provvedere in tempi certi alla completa gestione informatica della fatturazione e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo specifiche misure per il monitoraggio del pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione e assicurando che i dati già disponibili sulla piattaforma elettronica per i crediti commerciali siano utilizzabili senza soluzione di continuità.
(1-00013)
(Nuova formulazione) «Baldelli, Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Battilocchio, Biancofiore, Bignami, Cassinelli, Cattaneo, D'Attis, Della Frera, Fasano, Fatuzzo, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Labriola, Mandelli, Marin, Martino, Mulè, Musella, Nevi, Novelli, Palmieri, Pettarin, Pittalis, Porchietto, Rosso, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Sozzani, Zangrillo, Polidori, Fiorini, Barelli, Squeri, Carrara».


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero dell'economia e delle finanze l'8 maggio 2019, ha diffuso i dati aggiornati sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, rilevando un miglioramento sistematico dei tempi di pagamento, con in media un anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti dalla legge;
    in particolare, anche tenendo conto delle code dei pagamenti delle fatture del 2018 non ancora effettuati nel momento della rilevazione, si è registrato un significativo miglioramento rispetto ai tempi medi di ritardo relativi alle fatture del 2017 (10 giorni) e del 2016 (16 giorni);
    la tendenza alla riduzione dei tempi di pagamento risulta generalizzata per i diversi comparti delle pubbliche amministrazioni e tali tempi sono mediamente inferiori di 8 giorni al Nord, con un valore medio leggermente superiore al Centro ed al Sud;
    il sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) ha registrato il pagamento di 20,3 milioni di fatture, su un totale di 28 milioni di fatture emesse nel 2018 e, dal 1o gennaio 2019, con l'avvio del sistema SIOPE Plus, per la maggior parte degli enti è partita l'acquisizione automatica dei dati di pagamento;
    il sistema Siope Plus, infatti, consente di acquisire informazioni dagli enti «in automatico», liberando gli stessi dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che ha costituito la principale criticità del precedente sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento;
    l'attuale collegamento tra il sistema di contabilità Sicoge e PCC, affiancato dal Siope Plus, consentirà di ricevere in automatico in PCC tutte le informazioni sui pagamenti, garantendo una quasi totale copertura dell'universo delle pubbliche amministrazioni; la parte residuale di pubbliche amministrazioni che rimarrà scoperta è previsto venga gestita con interventi mirati;
    tali dati e il trend positivo di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione consentiranno all'Italia di eliminare il contenzioso con l'Unione europea con riguardo al rispetto della direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha stabilito il termine massimo di pagamento a 30 giorni, pena l'applicazione di interessi di mora;
    lo stock di debito residuo scaduto e non pagato alle imprese al 31 dicembre 2018 era pari a circa 26,9 miliardi sul complesso dei 28 milioni di fatture, ma tale debito con le imprese è destinato a ridursi sensibilmente allorquando emergeranno i nuovi dati sui pagamenti che tutte le amministrazioni hanno dovuto inviare entro il 30 aprile;
    la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), infatti, all'articolo 1, comma 867, ha stabilito che, solo per il 2019, le amministrazioni dovevano comunicare lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati entro il 30 aprile 2019 mentre a regime, ovvero a decorrere dal 2020, il termine sarà anticipato al 31 gennaio di ogni anno;
    la stessa legge di bilancio ha, inoltre, previsto un meccanismo di anticipazione di tesoreria per gli enti locali e le regioni, con il coinvolgimento di banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea, volto proprio all'ulteriore smaltimento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2018, con la contestuale previsione di una serie di incentivi e di penalità per gli enti pubblici che garantiscano o meno il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonché è stata prevista la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di ogni singola amministrazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

1) a dare ulteriore seguito al processo di accelerazione del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, come evidenziato in premessa, anche valutando di assumere iniziative per l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, oltre che la cartolarizzazione dei crediti fiscali, anche attraverso strumenti quali titoli di Stato di piccolo taglio, implementando l'applicazione di tutte le misure adottate nella legge di bilancio 2019, relative anche alle anticipazioni di tesoreria, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni ed uscire, così, dalla procedura d'infrazione che la Commissione europea ha avviato contro l'Italia sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento.
(1-00189) «Molinari, D'Uva».


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, CON ALLEGATO, FATTA A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996 (A.C. 1797)

A.C. 1797 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

A.C. 1797 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

A.C. 1797 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1797 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A STRASBURGO L'8 NOVEMBRE 2001; B) TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE, FATTO A STRASBURGO IL 10 NOVEMBRE 2010; C) QUARTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE, FATTO A VIENNA IL 20 SETTEMBRE 2012 (A.C. 1798)

A.C. 1798 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
   a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;
   b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;
   c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

A.C. 1798 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

A.C. 1798 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Dichiarazioni e riserve)

  1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

A.C. 1798 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Disposizioni di adeguamento)

  1. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.

A.C. 1798 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1798 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.