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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 aprile 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl cost. nn. 1585 e 1172 – Riduzione del numero dei parlamentari

Seguito dell'esame: 16 ore.

Relatori per la maggioranza 40 minuti (complessivamente)
Relatori di minoranza 20 minuti (complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 58 minuti (con il limite massimo di 30 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 11 ore e 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 2 ore e 45 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 56 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 51 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 48 minuti
 Fratelli d'Italia 1 ora e 9 minuti
Liberi e Uguali 1 ora
 Misto: 1 ora e 3 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 12 minuti
  +Europa-Centro Democratico 9 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 9 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 9 minuti

Pdl n. 1616 – Applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

Seguito dell'esame: 12 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 51 minuti (con il limite massimo di 21 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 8 ore e 19 minuti
 MoVimento 5 Stelle 2 ore
 Lega – Salvini premier 1 ora e 24 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 20 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 17 minuti
 Fratelli d'Italia 50 minuti
Liberi e Uguali 43 minuti
 Misto: 45 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 9 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 9 minuti
  +Europa-Centro Democratico 6 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 6 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 6 minuti

Pdl n. 680 – Accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 38 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 2 minuti
 MoVimento 5 Stelle 43 minuti
 Lega – Salvini premier 30 minuti
 Partito Democratico 29 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 28 minuti
 Fratelli d'Italia 18 minuti
Liberi e Uguali 16 minuti
 Misto: 18 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 3 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 3 minuti

Pdl n. 1074 e abb. – Disposizioni per la semplificazione fiscale

Seguito dell'esame: 10 ore.

Relatore 30 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 8 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 28 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 2 minuti
 Partito Democratico 59 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 57 minuti
 Fratelli d'Italia 37 minuti
Liberi e Uguali 32 minuti
 Misto: 33 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 5 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti

Mozione n. 1-00013 – Pagamento dei debiti commerciali pregressi delle PA

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 24 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 aprile 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SIRACUSANO e GERMANÀ: «Disposizioni per la realizzazione dell'aeroporto del Mela» (1803);
   BUCALO ed altri: «Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio» (1804);
   SUT: «Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie» (1805).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 29 aprile 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 733. – Senatori SILERI ed altri: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» (approvata dal Senato) (1806).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  DADONE ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli» (1265) Parere delle Commissioni I e V.
   VI Commissione (Finanze):
  BOCCIA: «Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di istituzione di zone franche nelle aree di sviluppo industriale» (1373) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VII Commissione (Cultura):
  BUTTI e FOTI: «Disposizioni per la tutela dei segni distintivi del Comitato olimpico nazionale italiano, degli enti e società sportive e dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato nonché per la disciplina della loro utilizzazione commerciale» (1438) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  BUTTI e FOTI: «Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica» (1439) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  NESCI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di trasparenza a carico dei dirigenti sanitari, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di conferimento degli incarichi di direzione delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale» (1308) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  CARNEVALI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni» (1226) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   MANIERO: «Articolo 127-quater: Procedure in materia di rapporti con la Banca centrale europea ed il Comitato di risoluzione unico» (Doc. II n. 10).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 142).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 143).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 144).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la relazione sulle attività svolte da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2018 (Doc. CXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 19 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 83/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Integrazione al piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga – Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 10/2019 del 4 aprile 2019, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Modifica articolazione finanziaria piano operativo sport e periferie (delibera CIPE n. 16 del 2018)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti – Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'Unione europea (COM(2019) 196 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 196 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati (COM(2019) 199 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 199 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2019) 204 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 204 final – Annex part 1/2 e part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2019 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2018 (COM(2019) 300 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: SABRINA DE CARLO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI (DOC. XXII, N. 36-A) E ABBINATA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: PALAZZOTTO ED ALTRI (DOC. XXII, N. 17)

Doc. XXII, n. 36-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Doc. XXII, n. 36-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:
   a) chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni;
   b) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità.

  3. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori o anche nel corso di questi, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili della morte di Giulio Regeni nonché delle circostanze del suo assassinio;
1. 10. Zanettin.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni;
1. 10.(Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento alle possibili connessioni con l'attività di ricerca in ambito accademico effettuata dallo stesso.
1. 11. Zanettin.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Doc. XXII, n. 36-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Doc. XXII, n. 36-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni;
    secondo quanto riportato nell'articolo 1 è compito della Commissione chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio e verificherà fatti, atti, condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà all'accertamento giurisdizionale, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità;
    il lavoro della Commissione non si sovrapporrà all'attività della magistratura italiana, cui spetta il compito di accertare le responsabilità dell'assassinio di Giulio Regeni;
    appare opportuno, ad ogni modo, proseguire con tutti gli strumenti a disposizione la ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni,

impegna il Governo

a proseguire, attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione – in particolare con l'attività diplomatica, sia a livello bilaterale, multilaterale, e nelle organizzazioni internazionali – nella richiesta di accertamento dei fatti relativi all'assassinio di Giulio Regeni.

9/Doc. XXII, n. 36-A/1Sabrina De Carlo, Cabras, Cappellani, Carelli, Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017; B) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017 (A.C. 1538-A)

A.C. 1538-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1538-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;
   b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

A.C. 1538-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1538-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1538-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1538-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, FATTO A MILANO L'8 SETTEMBRE 2015; B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, FATTO A MILANO L'8 SETTEMBRE 2015 (A.C. 1539-A)

A.C. 1539-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1539-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;
   b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

A.C. 1539-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1539-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 24.826 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 26.126 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1539-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, FATTO AD ASTANA IL 22 GENNAIO 2015; B) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, FATTO AD ASTANA IL 22 GENNAIO 2015 (A.C. 1540-A)

A.C. 1540-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1540-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;
   b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

A.C. 1540-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1540-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1540-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A BELGRADO IL 16 DICEMBRE 2013 (A.C. 1541-A)

A.C. 1541-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1541-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

A.C. 1541-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

A.C. 1541-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1541-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, commi 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1541-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAPITANIO ED ALTRI; GELMINI ED ALTRI; DADONE ED ALTRI; BATTILOCCHIO ED ALTRI; TOCCAFONDI ED ALTRI; COMAROLI ED ALTRI; GELMINI; MURA ED ALTRI; SCHULLIAN ED ALTRI; PELLA; D'INIZIATIVA POPOLARE; FRASSINETTI ED ALTRI; NESCI ED ALTRI; LATTANZIO ED ALTRI; FUSACCHIA; BRUNETTA E APREA; MISITI: INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL'EDUCAZIONE CIVICA (A.C. 682-734-916-988-1166-1182-1425-1464-1465-1480-1485-1499-1536-1555-1576-1696-1709-A)

A.C. 682-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 682-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: indennità aggiungere le seguenti:, rimborsi spese;
  all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: dell'adolescente digitale aggiungere le seguenti:, istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del decreto di cui al comma 4;
  all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.7, 4.1, 6.1, 8.1 e 10.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 682-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Princìpi)

  1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
  2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Princìpi)

  Al comma 1, sostituire le parole da: contribuisce a formare fino alla fine del comma, con le seguenti: è parte integrante dell'attività e dei programmi didattici delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale del primo e del secondo ciclo d'istruzione, e contribuisce, attraverso l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza, ad accrescere il senso critico, la responsabilità, la creatività, nonché lo sviluppo della riflessione etica degli studenti, al fine di promuovere la loro piena partecipazione democratica, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, alla vita politica, culturale e sociale della comunità.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 2.
1. 1. Fratoianni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: culturale e sociale con le seguenti: culturale, politica e sociale.
1. 2. Fratoianni, Fornaro.

A.C. 682-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1o settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
  4. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, anche in contitolarità, ai docenti della classe, sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
  5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
  6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  8. A decorrere dal 1o settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: in tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema scolastico nazionale.
2. 1. Fratoianni, Fornaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sistema educativo aggiungere la seguente: nazionale.
2. 2. Fratoianni, Fornaro.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3.;
   b) al terzo periodo, premettere le seguenti parole: Nelle scuole del secondo ciclo.
2. 100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in contitolarità, ai docenti della classe,
2. 3. Fusacchia.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:, anche in contitolarità, ai docenti della classe, con le seguenti: dal dirigente scolastico a docenti.
2. 4. Fusacchia.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: è affidato ai con le seguenti: prevede una adeguata valorizzazione dei.
2. 5. Fusacchia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa dell'insegnamento dell'educazione civica.
2. 6. Fusacchia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
2. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Le scuole possono prevedere nell'ambito della contrattazione d'istituto un compenso a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa incrementato, per le finalità del presente articolo, di 30 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, valutati in 30 milioni di euro dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 7. Ascani, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Franceschini, Rossi, Anzaldi, Di Giorgi.

  Al comma 7, dopo la parola: indennità aggiungere le seguenti:, rimborsi spese.
2. 200. (da votare ai sensi all'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 682-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)

  1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le linee guida vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
   a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
   b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
   c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
   d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
   e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
   f) educazione alla legalità;
   g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

  2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: specifici traguardi aggiungere le seguenti: uniformi su tutto il territorio nazionale.
3. 1. Fratoianni, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con le Indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Linee guida vigenti, con le seguenti: in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti,.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché enogastronomiche italiane.
3. 2. Brunetta, Gallinella, Bagnasco, Baratto, Battilocchio, Benvenuto, Billi, Bond, Borghese, Bubisutti, Buratti, Cadeddu, Caiata, Carè, Caretta, Casino, Cassese, Cassinelli, Cattaneo, Ciaburro, Cillis, Cimino, Coin, Conte, Cristina, D'Attis, Luca De Carlo, De Menech, Deidda, D'Ettore, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, D'Uva, Epifani, Fasano, Fiorini, Foscolo, Fregolent, Furgiuele, Gagnarli, Giacometto, Golinelli, Ianaro, Incerti, L'Abbate, Labriola, Lacarra, Latini, Lombardo, Lovecchio, Lucchini, Maglione, Alberto Manca, Gavino Manca, Maraia, Marrocco, Maschio, Milanato, Mollicone, Nevi, Novelli, Orsini, Osnato, Patassini, Pella, Pettarin, Pettazzi, Pignatone, Polidori, Porchietto, Rosato, Rostan, Rotta, Paolo Russo, Sandra Savino, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Silvestroni, Sozzani, Spena, Stumpo, Sut, Tabacci, Tasso, Tomasi, Maria Tripodi, Turri, Ungaro, Vazio, Vietina, Zanella.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al contrasto alle mafie.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) formazione di base in materia di protezione civile.
3. 102. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e solidarietà tra uomini e donne.
3. 3. Fratoianni, Fornaro, Benedetti.

A.C. 682-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Costituzione e cittadinanza)

  1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.
  2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
  3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.
  4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Costituzione e cittadinanza)

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
4. 100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie prevede nozioni di comportamento civico, con l'ausilio di visite guidate in luoghi istituzionali locali, di partecipazione a eventi pubblici e di interventi sul territorio, con l'intento di realizzare una maggiore consapevolezza e un maggior coinvolgimento degli studenti sulla necessità di garantire la tutela dell'ambiente e la vivibilità degli spazi comuni.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole secondarie di primo grado prevede la conoscenza dei diritti universali dell'uomo e del significato della cittadinanza italiana ed europea e della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Nel corso del secondo ciclo si procede allo studio analitico del testo della Costituzione, integrato da conoscenze sul contesto storico, sul dibattito culturale e sui valori che hanno ispirato la nascita della Repubblica, nonché allo studio del processo di integrazione europea, delle sue motivazioni e del comune patrimonio civico e costituzionale. Lo studio dell'educazione civica nelle scuole del secondo ciclo comprende, oltre alla didattica in aula, attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero volti a far conoscere il funzionamento e la storia delle istituzioni europee.
4. 1. Fratoianni, Fornaro.

A.C. 682-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Educazione alla cittadinanza digitale)

  1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
  2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:
   a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
   b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
   c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
   d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
   e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
   f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
   g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

  3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.
  5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
  6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
  7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Educazione alla cittadinanza digitale)

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione con le seguenti: essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
5. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri con le seguenti: almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e.
5. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: dell'adolescente digitale aggiungere le seguenti:, istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del decreto di cui al comma 4.
5. 200. (da votare ai sensi all'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 682-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Formazione dei docenti)

  1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.
  2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Formazione dei docenti)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Nell'ambito fino a: è destinata con le seguenti: Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, finalizzati.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 1. Ascani, Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Franceschini, Anzaldi, Di Giorgi.

  Al comma 2, sostituire le parole: sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale con le seguenti: sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 682-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Scuola e famiglia)

  1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Scuola e famiglia)

  Dopo il primo periodo, inserire il seguente: Gli articoli da 412 a 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'insegnamento dell'educazione civica ha l'obiettivo di coinvolgere le scuole e le famiglie nella consapevolezza di appartenere a una comunità aperta che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e della coesione sociale, accrescendo la loro partecipazione nella cura e nella gestione della cosa pubblica.
7. 1. Fratoianni, Fornaro.

A.C. 682-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Scuola e territorio)

  1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.
  2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Scuola e territorio)

  Al comma 1, sostituire le parole da: è integrato fino a: di reti con le seguenti: promuove esperienze sviluppate anche con reti, già costituite o da costituire,
8. 1. Fusacchia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti con comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 682-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Albo delle buone pratiche di educazione civica)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.
  2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

A.C. 682-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Valorizzazione delle migliori esperienze)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Valorizzazione delle migliori esperienze)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo è assegnato un finanziamento di 1 milione di euro annui, destinato alle istituzioni scolastiche, vincitrici del concorso e assegnato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 1. Ascani, Prestipino, Rossi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Di Giorgi.

A.C. 682-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta con cadenza biennale alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Relazione alle Camere)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
11. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini.
(Approvato)

A.C. 682-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 200. (da votare ai sensi all'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)