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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 6 novembre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1201 – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 E DOC. LXXXVII, N. 1.

Ddl 1201 – Legge di delegazione europea 2018 e Doc. LXXXVII, n. 1 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017

Discussione congiunta sulle linee generali

Tempo complessivo: 7 ore.

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 7 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 2 minuti
 Lega – Salvini premier 48 minuti
 Partito Democratico 49 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 48 minuti
 Fratelli d'Italia 35 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti
 Misto: 33 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
10 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti

Ddl 1201 – Legge di delegazione europea 2018

Seguito dell'esame: 6 ore e 30 minuti

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 15 minuti
Tempi tecnici 35 minuti
Interventi a titolo personale 57 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 13 minuti
 MoVimento 5 Stelle 51 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti
 Partito Democratico 47 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 21 minuti
 Misto: 23 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
8 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 3 minuti

Doc. LXXXVII, n. 1 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017

Seguito dell'esame: 2 ore e 30 minuti

Relatore 15 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento e tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 19 minuti
(con il limite massimo di 4 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 36 minuti
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti
 Lega – Salvini premier 16 minuti
 Partito Democratico 15 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 15 minuti
 Fratelli d'Italia 9 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti
 Misto: 10 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
2 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
  +Europa-Centro Democratico 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 novembre 2018.

  Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 novembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MELICCHIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero negli anni 2017 e 2018» (1335);
   MAMMÌ ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (1336);
   MINARDO: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare e agli stili di vita sani nelle scuole primarie e secondarie di primo grado» (1337);
   PRESTIGIACOMO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle norme per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico e per la sicurezza del territorio» (1338);
   LOCATELLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio» (1339).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole» (467) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aprea, Battilocchio, Benigni, Cannizzaro, Carrara, Germanà, Marrocco, Polverini, Prestigiacomo, Rossello, Elvira Savino, Sandra Savino, Siracusano, Sorte, Spena e Zanella.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 19 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 188 del 25 settembre – 19 ottobre 2018 (Doc. VII, n. 144),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge della regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»:
   alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 189 del 25 settembre – 19 ottobre 2018 (Doc. VII, n. 145),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con le ordinanze iscritte al n. 95 e al n. 96 del registro ordinanze del 2017;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2011, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con l'ordinanza iscritta al n. 145 del registro ordinanze del 2017:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21/2018 del 15-25 ottobre 2018, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le misure per il sostegno alla competitività delle imprese (decreto-legge n. 29 del 2013 e successive modificazioni, cosiddetta «Nuova Sabatini»).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2019 (Doc. CCVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2017 (Doc. CCIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2017 (Doc. CCX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2017 (Doc. CCXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 ottobre e 2 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 631 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 634 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 640 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – I princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'Unione europea (COM(2018) 703 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 703 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo (COM(2018) 724 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 724 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 727 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori (COM(2018) 729 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 729 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri (COM(2018) 730 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 730 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per la tutela della salute pubblica in relazione alla gestione dei rifiuti nella città di Castelvetrano, sottoposta a commissariamento prefettizio – 3-00145

A) Interrogazione

   MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la città di Castelvetrano, sotto commissariamento prefettizio dal mese di giugno del 2017, da diverse settimane si trova a vivere una grave condizione d'emergenza igienico-sanitaria causata dalle montagne di rifiuti che invadono una specifica zona della città;
   nella zona di via Roma è stata individuata la cosiddetta «isola ecologica», luogo oramai divenuto una discarica a cielo aperto e in cui insistono cumuli di rifiuti spesso dati alle fiamme, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza per la salute della popolazione a causa delle diossine rilasciate dalla combustione dei rifiuti;
   nella suddetta zona a causa della presenza di rifiuti di natura organica si respira un'aria malsana e nauseabonda alla presenza, tra l'altro, di cani, ratti e insetti attirati dai numerosi rifiuti presenti in loco, aumentando il rischio con la calura estiva di epidemie per la popolazione castelvetranese;
   oltre ai cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze del sito e agli utilizzatori di quella «piattaforma», rischiano la propria salute anche gli operatori ecologici che operano in violazione delle più elementari norme igienico-sanitarie;
   la descritta situazione emergenziale e la mancanza di decoro, oltre ad arrecare disagio e pregiudizio alla salute del cittadini castelvetranesi, stanno recando un rilevante danno all'immagine di tutta la cittadina trapanese, mortificata impunemente agli occhi dei numerosi turisti che, soprattutto nei mesi estivi, vi soggiornano per le vacanze –:
   se il Governo sia a conoscenza della situazione emergenziale che affligge il territorio castelvetranese e i suoi abitanti;
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere per intervenire celermente al fine di eliminare i disagi causati dagli smaltimenti abusivi e dai roghi di rifiuti sul territorio nazionale e, dunque, per tutelare la salute pubblica;
   se si intenda attivare il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente in relazione alla situazione del sito citato, di cui occorrerebbe chiarire l'autorizzazione e la certificazione da parte degli enti locali. (3-00145)


Iniziative di competenza volte alla tutela della salute in relazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze – 3-00293

B) Interrogazione

   CUNIAL. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la diffusione dei campi elettromagnetici a radiofrequenza sta aumentando e gli effetti sulla salute sono ancora sotto esame;
   i campi elettromagnetici a radiofrequenza promuovono lo stress ossidativo, una condizione implicata nell'insorgenza del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare;
   sebbene alcune evidenze siano ancora controverse, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come «possibili cancerogeni per l'uomo» e studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi, metabolici e neurologici dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, che sono anche in grado di alterare la resistenza agli antibiotici batterici;
   uno degli studi più ampi, a cura del programma nazionale di tossicologia degli Usa (National toxicology program), ha dimostrato un aumento significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelle di cui alle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp);
   anche recenti studi dell'Istituto Ramazzini evidenziano un aumentato rischio, sia per i tumori alla testa sia per gli schwannomi, il più pericoloso dei quali è il tumore cardiaco. Tali risultati, basati sulla sperimentazione animale, insieme agli ultimi studi epidemiologici sugli utilizzatori di cellulari dell'oncologo Lennart Hardell, fanno concludere agli studiosi che è tempo di aggiornare la classificazione Iarg. Al momento, infatti la Iarg classifica la radiofrequenza come «possibile cancerogeno per l'uomo», perché si basa solo su risultati epidemiologici ma non su studi in vivo, che oggi fanno propendere per la classificazione «probabile cancerogeno» di classe 1A o, come suggerito da Hardell, «cancerogeno certo» di classe 1;
   in questo scenario in evoluzione, anche se gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione 5G sono scarsamente studiati, è iniziato un piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G;
   osservazioni preliminari hanno mostrato che le onde millimetriche aumentano la temperatura della pelle, alterano l'espressione genica, promuovono la proliferazione cellulare e la sintesi di proteine legate allo stress ossidativo, nonché processi infiammatori e metabolici, possono generare danni oculari e influenzare le dinamiche neuromuscolari (Di Ciaula, Int. J. Hyg. Environ. Health, Epub 2018);
   secondo diversi scienziati sono necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici a radiofrequenza in generale e delle onde millimetriche in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e per rivedere i limiti esistenti (Di Ciaula, Epub 2018);
   oltre 170 scienziati di tutto il mondo hanno rivolto un appello alle istituzioni dell'Unione europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute a cui sono sottoposti i cittadini europei;
   ai sensi dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici appartiene agli Stati membri, inclusa la scelta delle misure da adottare in base a età e stato di salute;
   la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale sono valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma, e articolo 32, primo comma) –:
   quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere per evitare che l'esposizione superi i nuovi standard di esposizione massima totale dell'Unione europea su tutti i campi elettromagnetici per proteggere i cittadini, in particolare i neonati, i bambini e le donne in gravidanza;
   quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per definire standard di esposizione massima totale sicuri per la salute dei cittadini. (3-00293)


Intendimenti del Governo in merito alla prospettata adesione dell'Italia al partenariato europeo sulla tecnologia blockchain nel mercato unico digitale – 3-00030

C) Interrogazione

   BILLI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   una dichiarazione sull'istituzione di un partenariato europeo per la blockchain è stata firmata il 10 aprile 2018 dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia;
   tale partenariato potrebbe avere come conseguenza la definizione di una legge europea sull'utilizzo della tecnologia blockchain, che potrà essere utilizzata in futuro dai servizi pubblici e privati;
   la blockchain è una tecnologia che permette la creazione di un registro aperto e distribuito per memorizzare transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente tramite crittografia, e può essere utilizzata per gestire scambi commerciali elettronici, come per esempio l'acquisto di prodotti on line, la creazione e l'utilizzo di criptovalute oppure crowdfunding per la promozione e lo sviluppo di start-up innovative;
   la Commissione europea prevede di investire 300 milioni di euro per lo sviluppo di tale tecnologia nei prossimi anni;
   l'Italia è una delle maggiori economie europee; pertanto, conoscere la posizione del Governo in merito a un'eventuale legislazione sull'argomento potrebbe essere importante per comprendere gli scenari che in ogni caso si determinerebbero per l'economia italiana. La preoccupazione, a giudizio dell'interrogante, è che la legislazione possa essere definita senza che il punto di vista e l'interesse italiano vengano presi in considerazione –:
   quale sia la posizione del Governo in merito all'eventuale adesione dell'Italia alla dichiarazione sull'istituzione del partenariato europeo sulla blockchain.
(3-00030)


Iniziative volte ad assicurare il mantenimento dell'attuale contingente di forze dell'ordine di stanza a Bitonto (Bari) – 3-00149

D) Interrogazione

   LOSACCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante in data 30 dicembre 2017, a seguito dell'uccisione della signora Anna Rosa Tarantino a Bitonto, vittima incolpevole di un regolamento di conti tra malavitosi, sollecitò il Governo a promuovere una riunione specifica del competente comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per affrontare le delicate questioni di sicurezza del comprensorio bitontino;
   la riunione si tenne e partecipò il Ministro dell'interno pro tempore Minniti che assicurò il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine di stanza a Bitonto;
   si apprende, anche attraverso la stampa, che 75 poliziotti di quel contingente inviato a Bitonto sarebbero stati dirottati a Bari per fronteggiare la situazione del quartiere Libertà;
   il sindaco di Bitonto ha manifestato tutta la sua preoccupazione per questa decisione che indebolirebbe l'azione di controllo del territorio, addirittura paventando le proprie dimissioni;
   al di là della provocazione di cui in premessa è evidente la necessità di assicurare al territorio bitontino adeguata copertura da parte delle forze dell'ordine;
   la politica degli annunci si rivela una maldestra operazione di spostamenti all'interno degli stessi numeri –:
   se corrisponda al vero ciò di cui in premessa e quali iniziative intenda assumere per assicurare il mantenimento dell'attuale contingente di forze dell'ordine di stanza a Bitonto e per inviare altre risorse per affrontare le criticità presenti al quartiere Libertà di Bari. (3-00149)


Iniziative di competenza volte alla revisione del progetto di realizzazione della variante Vittorio Veneto – Santa Augusta – 3-00294

E) Interrogazione

   D'INCÀ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — Per sapere – premesso che:
   la storia della «Variante Vittorio Veneto — S. Augusta» inizia nel maggio 2009 con l'approvazione da parte di Anas di un progetto di variante alla strada statale n. 51 «Alemagna» suddivisa in due stralci: la Sega-Rindola, attualmente in costruzione, e Rindola-ospedale di Vittorio Veneto, che non ha avuto ancora alcuna copertura finanziaria; il progetto prevedeva la realizzazione di una tangenziale esterna al centro di Vittorio Veneto e di una galleria (galleria S. Augusta) di 1,5 chilometri che, secondo Anas avrebbe liberato il centro storico (borgo antico di Serravalle) dal traffico, fluidificando, nel contempo, la viabilità lungo la strada statale n. 51;
   nel 2009 Anas dichiarava la pubblica utilità, avviava le procedure espropriative e bandiva la gara per l'appalto integrato dell'opera, che veniva aggiudicata il 25 marzo 2011;
   nel 2013, dietro ricorso di alcuni abitanti di Vittorio Veneto, il Consiglio di Stato dichiarava nulli alcuni atti approvativi del progetto, rilevando la necessità di acquisire la valutazione di incidenza ambientale e la relazione geologica relativa al rischio sismico;
   nonostante ciò l'Anas, dopo tre mesi dal pronunciamento del Consiglio di Stato, ripresentava e approvava il progetto esecutivo, a cui si opposero alcuni proprietari che si rivolsero al tribunale amministrativo regionale che riconobbe le loro ragioni, bloccando di fatto l'opera perché l'Anas non aveva più diritto di passare su quei terreni;
   l'Anas approvava, quindi, una nuova variante che porterà la tangenziale a correre a qualche decina di metri, evitando i terreni non espropriabili, passando sotto in galleria tra due scuole, costeggiando il cimitero ed il parco cittadino lungo il fiume Meschio con un ponte, per infilarsi in pieno centro, con una rotatoria prevista in origine, a poca distanza da un incrocio semaforico importante e non eliminabile;
   con il nuovo tracciato, la tangenziale riverserebbe quindi un elevato volume di traffico, anche quello pesante, direttamente all'interno della città di Vittorio Veneto, con tutto quello che ne conseguirebbe per un centro storico di grande pregio in termini di impatto ambientale;
   dal punto di vista economico, inoltre, l'opera registra un costante aumento dei costi, passati da 49 milioni di euro nella previsione iniziale agli odierni 64 milioni di euro;
   esisterebbero, peraltro, progetti alternativi funzionali che eviterebbero le criticità esposte in premessa, a minor impatto ambientale, più economici e di ben più rapida realizzazione;
   in particolare, sarebbe opportuno valutare un'uscita diversa dallo sbocco sulla sola e insufficiente strada comunale, Via Carso, come proposto dall'amministrazione attuale, senza galleria sotto le scuole, ma spostata di 500 metri più a sud dell'attuale rotatoria, all'uscita del tratto in galleria e in trincea, su di un incrocio più ampio, con tre vie di deflusso (Via Vittorio Emanuele, Via Carso, Via Dalmazia), sistemando un incrocio che comunque andrebbe ridefinito e messo in sicurezza per il passaggio di una nuova strada statale;
   inoltre, il secondo stralcio dell'opera, al momento solo ipotizzato ed inutile ad avviso dell'interrogante, in quanto opera già servita dalla viabilità esistente in uscita, prolungherebbe la variante con tunnel per una spesa ulteriore di 60 milioni di euro –:
   se il Governo non ritenga di procedere ad una nuova analisi e verifica di un'opera interamente finanziata con risorse pubbliche e se, alla luce delle criticità esposte in premessa in materia di acquisizione dei terreni, di impatto ambientale e di effettiva funzionalità dell'opera, intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per rivedere il progetto di cui in premessa, alla luce delle soluzioni alternative avanzata dai comitati presenti nella città di Vittorio Veneto e per bloccare la realizzazione del secondo stralcio, che si rivelerebbe inutile in quanto l'area è già servita dalla viabilità esistente in uscita dalla città in direzione sud o verso l'Ospedale. (3-00294)


PROPOSTA DI LEGGE: MOLTENI ED ALTRI: INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO (A.C. 392-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MORANI (A.C. 460)

A.C. 392-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha come oggetto l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo;
    il giudizio abbreviato è stato introdotto nel sistema processuale penale con il codice di procedura penale Vassalli, entrato in vigore nel 1989;
    il giudizio abbreviato è oggi previsto per tutti i reati, senza nessuna esclusione;
    il rito semplificato rappresenta ed integra un vero e proprio diritto dell'imputato e consente di accelerare vistosamente i tempi del processo proprio per i delitti di maggiore gravità e maggiore allarme sociale, ove gli imputati sono spesso detenuti;
    impedire a qualcuno il ricorso a tale forma di rito entra in palese in contraddizione con il principio costituzionale di uguaglianza poiché sancisce una evidente disparità di trattamento nei confronti di alcuni imputati rispetto ad altri;
    l'articolo 3 della Costituzione prevede l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: una eventuale eliminazione di reati o soggetti che potrebbero fruire del diritto al rito abbreviato finirebbe per violare la garanzia dell'eguaglianza di tutti gli imputati solo in ragione di una previsione sanzionatoria come l'ergastolo;
    non tutte le disparità di trattamento sono costituzionalmente illegittime: il limite alla discrezionalità del legislatore è la ragionevolezza delle sue scelte, e il principio di ragionevolezza è il mezzo con cui si valuta anche la tenuta della garanzia costituzionale dell'eguaglianza di trattamento nei casi controversi;
    nel caso della proposta di legge in esame il principio di ragionevolezza appare del tutto violato, trascinando quindi anche la violazione della norma costituzionale;
    l'impossibilità di accedere al rito abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo si fonderebbe sulla prospettiva di colpevolezza, scontrandosi inevitabilmente con la presunzione di non colpevolezza prevista dall'articolo 27 della Costituzione;
    l'articolo 24, comma 2, della Costituzione sancisce che la difesa è un diritto inviolabile comprendendo in esso l'intero patrimonio di diritti dell'imputato e la possibilità di fruirne, nel quale rientra anche il ricorso al rito abbreviato e che, invece, secondo il disegno di legge in esame verrebbe meno per alcuni imputati;
    la proposta di legge in esame si fonda sulla presunta «incongruenza e irragionevolezza» della riduzione di pena per reati di particolare gravità e allarme sociale puniti con l'ergastolo: va tuttavia evidenziato come tale riduzione trasformerebbe l'ergastolo semplice nella reclusione a trent'anni e l'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo semplice, portando la pena, nel caso dell'ergastolo semplice, comunque al limite massimo di pena temporale previsto nel nostro sistema penale;
    con la recente sentenza n. 149 del 21 luglio 2018 la Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità dell'articolo 58-quater, comma 4, dell'ordinamento penitenziario che prevedeva che i condannati all'ergastolo potessero usufruire dei benefici penitenziari solo dopo avere scontato ventisei anni reclusione, ha stabilito che tale previsione sarebbe incompatibile, per un verso, con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della disparità di trattamento, e, per l'altro verso, con l'articolo 27 terzo comma sempre della Costituzione, per l'irragionevolezza rispetto alla funzione rieducativa della pena;
    ribadendo con tale sentenza non solo che la funzione afflittiva della pena deve sempre essere contemperata al principio di rieducazione e umanità della stessa come sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ma anche che la sola pena dell'ergastolo o la sua previsione non può di per sé costituire un elemento sul quale può fondarsi una ragionevole disparità di trattamento compatibile con il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 392-A e abb.
N. 1. Conte, Fornaro.

A.C. 392-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché sull'emendamento 1.11.

A.C. 392-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1:

NULLA OSTA

A.C. 392-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
   « 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
    sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

Art. 4.

  1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono aggiunte le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile».

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).

  Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile».
   all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

Art. 4.

  1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono aggiunte le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa»;

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).

  Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento e i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa».
   all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.

  Conseguentemente,
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

  Art. 3. – 1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) il terzo periodo è abrogato.
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:
  Art. 4. – 1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».
   all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 3. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

  Art. 3. – 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.»
    sopprimere l'articolo 4.
1. 6. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo, Miceli.

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

  Art. 3. – 1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica in caso di condanna alla pena dell'ergastolo»;
   b) il terzo periodo è abrogato.
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:
  Art. 4. – 1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La detrazione è di quindici giorni per i condannati all'ergastolo, salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato».
   all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 2. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: i delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, capoverso comma 1-
bis, dopo la parola: delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.
   all'articolo 4, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: delitto aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.
1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, capoverso comma 1-
bis, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale;
   all'articolo 4, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale;
1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: con o senza isolamento diurno.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, capoverso comma 1-
bis, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.
   all'articolo 4, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.
1. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine le seguenti parole: e per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: ergastolo aggiungere le seguenti: e per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale.
1. 11. Cirielli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
   Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
1. 020. Morani, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo, Miceli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 438-bis. – 1. Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), c) e d-bis) per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, dispone che lo svolgimento del giudizio avvenga dinanzi al giudice in composizione collegiale e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».
1. 02. Morani, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo, Miceli.

A.C. 392-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

A.C. 392-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

A.C. 392-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
4. 03. Morani, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Bordo, Miceli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 176 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Il condannato all'ergastolo non può essere ammesso alla liberazione condizionale».
4. 05. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 54:
    1) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo»;
   b) all'articolo 58-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo.».
4. 06. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

A.C. 392-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 392-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge, con la modifica del codice di procedura penale, tende a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legislazione vigente prevede la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione della pena in virtù del rito;
    oggi, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso, su richiesta dell'imputato, al rito abbreviato e la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione di 30 anni;
    naturalmente si tratta di delitti efferati, come ad esempio, quelli di devastazione, saccheggio, strage e omicidio aggravato;
    il giudizio abbreviato, ai sensi degli articoli 438-443 del codice di procedura penale, è un rito speciale deflattivo, visto che il processo viene definito in sede di udienza preliminare, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, e ha natura premiale: se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni;
    il rito abbreviato, comunque, non è da intendersi un rito sommario poiché non altera le regole che il giudice deve rispettare e consiste esclusivamente in una anticipazione della definizione della sentenza di primo grado, affidata al libero convincimento del giudice. È del tutto sbagliato considerarlo come il rito del «presunto colpevole», visto che anche un innocente potrebbe avere interesse ad accedere al giudizio abbreviato al solo scopo di pervenire alla sua assoluzione nel più breve tempo possibile, senza sottoporsi all'inevitabile gogna mediatica di un dibattimento lungo e defatigante;
    le pene, come sancito dall'articolo 27 della Costituzione, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Pertanto, l'urgenza e il sentire comune convergono verso la certezza della pena e la corretta applicazione delle eventuali misure di esecuzione alternative alla detenzione nonché verso un miglioramento delle carceri italiane, rimediando al sovraffollamento e ripristinando le condizioni minime di umanità e igiene, e non certamente verso una modifica del rito abbreviato: così si utilizza solo uno strumento sbagliato pur di raggiungere l'obiettivo prefissato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in materia di esecuzione delle pene con un provvedimento organico che preveda, da un lato, una revisione della legge 10 ottobre n. 663, meglio conosciuta come legge Gozzini, affinché si renda effettiva la pena e si assicurino i relativi percorsi di recupero e di mediazione soprattutto nei delitti contro la persona, quando fondano il loro presupposto in una relazione diretta fra il reo e la vittima, e, dall'altro, un incremento delle risorse umane e strutturali delle carceri italiane.
9/392-A/1Vitiello.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 824 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE PATUANELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 20, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA PROCESSUALE DEI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1236)

A.C. 1236 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo».

A.C. 1236 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA – KUALA LUMPUR, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI, AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA, FATTO A NAGOYA IL 15 OTTOBRE 2010 (A.C. 1123-A)

A.C. 1123-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

A.C. 1123-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

A.C. 1123-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1123-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE), TRA ITALIA, FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO, FATTO A MONACO IL 10 MAGGIO 1976 ED EMENDATO A MONACO IL 27 NOVEMBRE 2003 (A.C. 1125)

A.C. 1125 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1125 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

A.C. 1125 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

A.C. 1125 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1125 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO BILATERALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA BOSNIA ED ERZEGOVINA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 19 GIUGNO 2015 (A.C. 1126-A)

A.C. 1126-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1126-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

A.C. 1126-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

A.C. 1126-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1126-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016; B) ACCORDO BILATERALE AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016 (A.C. 1127-A)

A.C. 1127-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1127-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

   a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;    b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

A.C. 1127-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1127-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1127-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.